Tutti i deputati devono entrare a far parte di un gruppo
parlamentare: entro due giorni dalla prima seduta devono perciò dichiarare a quale gruppo
aderiscono. Per costituire un gruppo è sufficiente il numero minimo di 20 deputati (art. 14 reg.), non essendo
richiesta alcun'altra condizione. Esiste poi un gruppo "misto", del quale fanno
parte deputati anche di diverso orientamento politico, giacchè unisce i parlamentari che
non vogliono entrare a far parte dei gruppi costituiti o non sono in numero sufficiente
per formare un proprio gruppo. E' sempre consentito ad un deputato dimettersi dal gruppo
cui appartiene per aderire ad altro gruppo o al gruppo misto.
I gruppi - che di norma sono la proiezione in Parlamento dei
partiti e dei movimenti politici - costituiscono un elemento essenziale per il
funzionamento delle Camere. Nella formazione delle Commissioni deve essere rispettata la
proporzione fra i gruppi (art. 72 Cost.).
L'organizzazione dei lavori e la programmazione dell'attività dell'Assemblea e degli
altri organi parlamentari è affidata all'accordo fra i gruppi nell'ambito di un'apposita
Conferenza dei presidenti di gruppo. La Conferenza è convocata dal Presidente della
Camera per ricercare tale accordo, in mancanza del quale provvede egli stesso a stabilire
il programma e il calendario dei lavori sulla base delle proposte del Governo o dei
gruppi, con la riserva di spazi per le minoranze.
Ciascun parlamentare, in base all' art. 67 della
Costituzione, rappresenta la Nazione senza vincolo di mandato. Tuttavia, le decisioni più
importanti sono concordate e assunte all'interno del gruppo parlamentare di cui fa parte
e, in genere, le posizioni del gruppo sono espresse dal suo presidente o da un
rappresentante che parla, in Assemblea o in Commissione, a nome del gruppo stesso. Il
regolamento tutela i dissenzienti, assicurando loro la facoltà di manifestare i motivi
del dissenso dalle posizioni del gruppo.
Le disposizioni sulle procedure parlamentari attribuiscono inoltre
ai rappresentanti dei gruppi alcuni poteri per il cui esercizio è altrimenti necessario
il concorso di un determinato numero di deputati: ad esempio la presentazione di mozioni (art. 110 reg.) o la
richiesta di votazioni qualificate (art. 51, comma 2, reg).
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