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Parte prima: Diritti e Doveri dei cittadini
Titolo II: Rapporti Etico-Sociali


Articoli:  [ 29] [ 30] [ 31] [ 32] [ 33] [ 34]


  • Art. 29
    [ Parte prima: Diritti e Doveri dei cittadini; Titolo II: Rapporti Etico-Sociali ]

    La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
    Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.


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  • Art. 30
    [ Parte prima: Diritti e Doveri dei cittadini; Titolo II: Rapporti Etico-Sociali ]

    E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
    Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
    La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
    La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.


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  • Art. 31
    [ Parte prima: Diritti e Doveri dei cittadini; Titolo II: Rapporti Etico-Sociali ]

    La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
    Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.


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  • Art. 32
    [ Parte prima: Diritti e Doveri dei cittadini; Titolo II: Rapporti Etico-Sociali ]

    La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
    Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.


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  • Art. 33
    [ Parte prima: Diritti e Doveri dei cittadini; Titolo II: Rapporti Etico-Sociali ]

    L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
    La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
    Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
    La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
    E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
    Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.


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  • Art. 34
    [ Parte prima: Diritti e Doveri dei cittadini; Titolo II: Rapporti Etico-Sociali ]

    La scuola è aperta a tutti.
    L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
    I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
    La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.


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