RELAZIONE - N. 4860 - 948 - 2634 - 3963-A
Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge n. 4860,
licenziato dalla Commissione Agricoltura nel testo identico a
quello approvato pressoché all'unanimità dalla IX Commissione
del Senato, detta le linee di riforma del sistema consortile
sopravvissuto al dissesto finanziario della Federconsorzi, che
consiste di 74 consorzi agrari provinciali, di cui 4
commissariati, 49 in liquidazione coatta e 21 in
amministrazione ordinaria.
Le principali novità della riforma riguardano la natura
giuridica dei consorzi, la titolarità della loro vigilanza,
l'esercizio del diritto di prelazione, il rimborso dei crediti
e la praticabilità del credito agrario in natura.
Per quanto riguarda la natura giuridica dei consorzi, che
attualmente è quella di cooperative speciali, essa viene
modificata con l'equiparazione dei consorzi alle comuni
cooperative agricole, facendo così venir meno la loro
specialità, che in passato ha dato origine all'attribuzione di
funzioni parapubbliche. Conseguentemente, la vigilanza è
affidata come per tutte le altre cooperative al Ministero del
lavoro.
Uno degli elementi più rilevanti della riforma concerne la
definitiva soluzione dell'annoso problema del rimborso dei
crediti da parte dello Stato per le campagne ammassi dei
cereali effettuate dai consorzi agrari tra la fine della
seconda guerra mondiale e gli anni settanta. I consorzi
rivendicano crediti ammontanti a circa 1.110 miliardi di lire.
Il testo trasmesso dal Senato e confermato dalla Commissione
prevede che il rimborso avvenga in tre tranches con
titoli di Stato emessi dal Tesoro, pari rispettivamente a 470
miliardi nel 1998, 440 miliardi nel 1999 e 200 miliardi nel
2000. Nel rimborso sono compresi anche gli interessi maturati,
quali risultano dei decreti di approvazione dei rendiconti dei
consorzi, registrati dalla Corte dei conti. Si tratta di un
compromesso rispetto alla maggiorazione richiesta dai
consorzi.
Infine, il testo riconosce tra gli scopi dei consorzi il
compimento di operazioni di credito agrario di esercizio in
natura. Tale tipo di credito è disciplinato dalla legge sul
credito agrario risalente al 1928 e, nonostante sia ritenuto
da qualcuno distorsivo della concorrenza tra i consorzi e le
altre cooperative, facilita indubbiamente le attività
agricole.
Nel dettaglio, l'articolo 1 definisce i consorzi agrari
società cooperative a responsabilità limitata, procedendo
all'abrogazione della normativa previgente.
L'articolo 2 individua gli scopi cui sono preposti i
consorzi, che consistono nelle attività dirette a contribuire
all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola,
nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili
all'agricoltura; si consente inoltre ai consorzi di effettuare
operazioni di credito agrario.
L'articolo 3 attribuisce l'uso esclusivo della
denominazione di consorzio agrario alle società cooperative
disciplinate dal disegno di legge in esame.
L'articolo 4 attribuisce la vigilanza sui consorzi, come
già accennato, al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
L'articolo 5 reca disposizioni volte a superare la
situazione attuale, in cui la maggioranza dei consorzi si
trova in liquidazione coatta amministrativa, disciplinando le
procedure atte a consentire il ritorno all'amministrazione
ordinaria.
L'articolo 6 regola le fattispecie e le modalità con le
quali i consorzi agrari possono esercitare il diritto di
prelazione.
L'articolo 7 prevede che i commissari liquidatori dei
consorzi agrari posti in liquidazione coatta amministrativa,
nei confronti dei quali sia stato precedentemente revocato
l'esercizio provvisorio di difesa, possano essere autorizzati
al ripristino dello stesso esercizio provvisorio, a condizione
che presentino un adeguato programma per la sistemazione della
situazione debitoria pregressa da cui risultino le
disponibilità finanziarie residue, indispensabili per la
ripresa dell'attività.
L'articolo 8 dispone l'estinzione dei debiti dello Stato
derivanti dalla gestione di ammasso dei prodotti agricoli
attraverso l'emissione ed assegnazione di titoli di Stato, le
cui caratteristiche, compresi il tasso di interesse e la
durata, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.
L'articolo 9 dispone che la Federconsorzi presenti il
rendiconto della passata gestione di ammasso dei prodotti
agricoli entro sei mesi dalla data di entrata di vigore della
legge.
Alla copertura degli oneri per il ricorso alla cassa
integrazione guadagni straordinaria e per la regolazione dei
debiti derivanti dalle gestioni di ammasso provvede l'articolo
10 a carico dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per le politiche agricole. L'intervento
della cassa integrazione guadagni straordinaria comporta un
onere quantificato in 6 miliardi di lire per ciascuno degli
anni 1998 e 1999. La regolazione debitoria comporterà un onere
massimo di 500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1998 e
1999 e di 275 miliardi di lire per il 2000.
L'articolo 11 prevede l'istituzione dell'Osservatorio
nazionale dell'economia agroalimentare, cui è affidato il
monitoraggio dei dati statistici ed economici relativi alle
imprese agroalimentari singole ed associate, incluse le
strutture di servizi all'agricoltura quali i consorzi
agrari.
Il disegno di legge è stato esaminato dalla Commissione
congiuntamente a tre proposte di legge d'iniziativa,
rispettivamente, dei deputati Poli Bortone ed altri, Ferrari
ed altri e Scarpa Bonazza Buora ed altri, le quali non
divergono molto nei contenuti. La Commissione ha ritenuto,
nonostante la dialettica tra i diversi gruppi, ed i
suggerimenti relativi ad un miglioramento del testo avanzati
nel corso del dibattito, non sempre formalizzati quali
emendamenti per garantire la speditezza dei lavori ma comunque
meritevoli di considerazione, di non modificare il testo
approvato dall'altro ramo del Parlamento, in modo da
consentire un pronto avvio della riforma del sistema
consortile. Alla riforma si accompagnerà finalmente, come
auspicato da tutte le componenti politiche della Commissione,
l'attività della Commissione d'inchiesta sulla Federconsorzi,
che proprio in questi giorni inizia i propri lavori.
Il buon impianto del testo è testimoniato dai pareri
favorevoli espressi dalle Commissioni competenti in sede
consultiva. Giova segnalare che la Commissione Bilancio ha
esplicitato la condizione che il provvedimento venga varato
dopo l'approvazione della manovra finanziaria per il 1999 ed
entro il 31 dicembre 1998, cioè nella vigenza del bilancio
riferito al corrente esercizio finanziario, ove sono stanziati
circa 500 miliardi di lire per definire il contenzioso
relativo agli ammassi.
Nell'auspicio che la Camera possa ottemperare a tale
condizione, sottopongo all'attenzione dell'Assemblea l'unito
disegno di legge.
Alfonso PECORARO SCANIO, Relatore.