RELAZIONE - N. 4860 - 948 - 2634 - 3963-A




        Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge n. 4860, licenziato dalla Commissione Agricoltura nel testo identico a quello approvato pressoché all'unanimità dalla IX Commissione del Senato, detta le linee di riforma del sistema consortile sopravvissuto al dissesto finanziario della Federconsorzi, che consiste di 74 consorzi agrari provinciali, di cui 4 commissariati, 49 in liquidazione coatta e 21 in amministrazione ordinaria.
        Le principali novità della riforma riguardano la natura giuridica dei consorzi, la titolarità della loro vigilanza, l'esercizio del diritto di prelazione, il rimborso dei crediti e la praticabilità del credito agrario in natura.
        Per quanto riguarda la natura giuridica dei consorzi, che attualmente è quella di cooperative speciali, essa viene modificata con l'equiparazione dei consorzi alle comuni cooperative agricole, facendo così venir meno la loro specialità, che in passato ha dato origine all'attribuzione di funzioni parapubbliche. Conseguentemente, la vigilanza è affidata come per tutte le altre cooperative al Ministero del lavoro.
        Uno degli elementi più rilevanti della riforma concerne la definitiva soluzione dell'annoso problema del rimborso dei crediti da parte dello Stato per le campagne ammassi dei cereali effettuate dai consorzi agrari tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni settanta. I consorzi rivendicano crediti ammontanti a circa 1.110 miliardi di lire. Il testo trasmesso dal Senato e confermato dalla Commissione prevede che il rimborso avvenga in tre tranches con titoli di Stato emessi dal Tesoro, pari rispettivamente a 470 miliardi nel 1998, 440 miliardi nel 1999 e 200 miliardi nel 2000. Nel rimborso sono compresi anche gli interessi maturati, quali risultano dei decreti di approvazione dei rendiconti dei consorzi, registrati dalla Corte dei conti. Si tratta di un compromesso rispetto alla maggiorazione richiesta dai consorzi.
        Infine, il testo riconosce tra gli scopi dei consorzi il compimento di operazioni di credito agrario di esercizio in natura. Tale tipo di credito è disciplinato dalla legge sul credito agrario risalente al 1928 e, nonostante sia ritenuto da qualcuno distorsivo della concorrenza tra i consorzi e le altre cooperative, facilita indubbiamente le attività agricole.
        Nel dettaglio, l'articolo 1 definisce i consorzi agrari società cooperative a responsabilità limitata, procedendo all'abrogazione della normativa previgente.
        L'articolo 2 individua gli scopi cui sono preposti i consorzi, che consistono nelle attività dirette a contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura; si consente inoltre ai consorzi di effettuare operazioni di credito agrario.
        L'articolo 3 attribuisce l'uso esclusivo della denominazione di consorzio agrario alle società cooperative disciplinate dal disegno di legge in esame.
        L'articolo 4 attribuisce la vigilanza sui consorzi, come già accennato, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
        L'articolo 5 reca disposizioni volte a superare la situazione attuale, in cui la maggioranza dei consorzi si trova in liquidazione coatta amministrativa, disciplinando le procedure atte a consentire il ritorno all'amministrazione ordinaria.
        L'articolo 6 regola le fattispecie e le modalità con le quali i consorzi agrari possono esercitare il diritto di prelazione.
        L'articolo 7 prevede che i commissari liquidatori dei consorzi agrari posti in liquidazione coatta amministrativa, nei confronti dei quali sia stato precedentemente revocato l'esercizio provvisorio di difesa, possano essere autorizzati al ripristino dello stesso esercizio provvisorio, a condizione che presentino un adeguato programma per la sistemazione della situazione debitoria pregressa da cui risultino le disponibilità finanziarie residue, indispensabili per la ripresa dell'attività.
        L'articolo 8 dispone l'estinzione dei debiti dello Stato derivanti dalla gestione di ammasso dei prodotti agricoli attraverso l'emissione ed assegnazione di titoli di Stato, le cui caratteristiche, compresi il tasso di interesse e la durata, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.
        L'articolo 9 dispone che la Federconsorzi presenti il rendiconto della passata gestione di ammasso dei prodotti agricoli entro sei mesi dalla data di entrata di vigore della legge.
        Alla copertura degli oneri per il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria e per la regolazione dei debiti derivanti dalle gestioni di ammasso provvede l'articolo 10 a carico dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. L'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria comporta un onere quantificato in 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1998 e 1999. La regolazione debitoria comporterà un onere massimo di 500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di 275 miliardi di lire per il 2000.
        L'articolo 11 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare, cui è affidato il monitoraggio dei dati statistici ed economici relativi alle imprese agroalimentari singole ed associate, incluse le strutture di servizi all'agricoltura quali i consorzi agrari.
        Il disegno di legge è stato esaminato dalla Commissione congiuntamente a tre proposte di legge d'iniziativa, rispettivamente, dei deputati Poli Bortone ed altri, Ferrari ed altri e Scarpa Bonazza Buora ed altri, le quali non divergono molto nei contenuti. La Commissione ha ritenuto, nonostante la dialettica tra i diversi gruppi, ed i suggerimenti relativi ad un miglioramento del testo avanzati nel corso del dibattito, non sempre formalizzati quali emendamenti per garantire la speditezza dei lavori ma comunque meritevoli di considerazione, di non modificare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, in modo da consentire un pronto avvio della riforma del sistema consortile. Alla riforma si accompagnerà finalmente, come auspicato da tutte le componenti politiche della Commissione, l'attività della Commissione d'inchiesta sulla Federconsorzi, che proprio in questi giorni inizia i propri lavori.
        Il buon impianto del testo è testimoniato dai pareri favorevoli espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva. Giova segnalare che la Commissione Bilancio ha esplicitato la condizione che il provvedimento venga varato dopo l'approvazione della manovra finanziaria per il 1999 ed entro il 31 dicembre 1998, cioè nella vigenza del bilancio riferito al corrente esercizio finanziario, ove sono stanziati circa 500 miliardi di lire per definire il contenzioso relativo agli ammassi.
        Nell'auspicio che la Camera possa ottemperare a tale condizione, sottopongo all'attenzione dell'Assemblea l'unito disegno di legge.

Alfonso PECORARO SCANIO, Relatore.




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