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MODIFICHE |
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1. I consorzi agrari sono
società cooperative a
responsabilità limitata e
sono regolati dagli articoli
2514 e seguenti del codice
civile, nonchè dalle leggi
speciali in materia di
società cooperative e dalle
disposizioni della presente
legge. |
Identico. |
2. E' abrogato il
decreto legislativo 7 maggio
1948, n.1235, ratificato
dalla legge 17 aprile 1956,
n.561. |
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1. I consorzi agrari
hanno lo scopo di contribuire
all'innovazione ed al
miglioramento della
produzione agricola, nonchè
alla predisposizione e
gestione di servizi utili
all'agricoltura. |
Identico. |
2. I consorzi possono
inoltre compiere operazioni
di credito agrario di
esercizio in natura, ai sensi
dell'articolo 153 del decreto
legislativo 1^ settembre
1993, n.385, nonchè di
anticipazione ai produttori
in caso di conferimento di
prodotti agricoli all'ammasso
volontario, e possono
partecipare a società i cui
scopi interessino l'attività
consortile o promuoverne la
costituzione. |
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1. L'uso della
denominazione di consorzio
agrario, seguita dalla
specificazione territoriale,
che deve essere almeno
provinciale, è riservato
esclusivamente alle società
cooperative disciplinate dal
capo I della presente legge,
iscritte nel registro
prefettizio di cui
all'articolo 13 del decreto
legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n.1577, e
successive modificazioni. |
Identico. |
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1. I consorzi agrari sono
sottoposti alla vigilanza di
cui all'articolo 1 e seguenti
del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n.1577, e
successive modificazioni,
nonchè alla certificazione di
bilancio qualora ricorrano le
condizioni di cui
all'articolo 15 della legge
31 gennaio 1992, n.59. |
Identico. |
2. I provvedimenti di
cui agli articoli 2540, 2543,
2544 e 2545 del codice civile
sono assunti dal Ministero
per le politiche agricole di
concerto con il Ministero del
lavoro e della previdenza
sociale. |
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1. Le disposizioni di cui
alla presente legge devono
essere recepite negli statuti
dei consorzi agrari, con le
modalità e le maggioranze
previste per le deliberazioni
delle assemblee ordinarie,
entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della
presente legge. |
Identico. |
2. La Federconsorzi, a
seguito della esecuzione del
concordato preventivo in
corso, è sciolta ai sensi
dell'articolo 2544 del codice
civile. |
3. I consorzi agrari
conservano l'inquadramento
previdenziale nella categoria
di riferimento stabilita nel
decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza
sociale del 2 marzo 1987,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana n.81 del 7 aprile
1987. |
4. Entro trentasei
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge
l'autorità amministrativa che
vigila sulla liquidazione
revoca l'autorizzazione
all'esercizio provvisorio
dell'impresa dei consorzi
agrari in liquidazione coatta
amministrativa, salvo che nel
frattempo sia stata
presentata ed autorizzata
domanda di concordato ai
sensi dell'articolo 214 del
regio decreto 16 marzo 1942,
n.267, o sia stata
autorizzata, a qualunque
titolo, cessione di azienda o
di ramo d'azienda in favore
di un altro consorzio agrario
o di società cooperativa
agricola operanti nella
stessa regione o in regione
confinante, che siano in
amministrazione ordinaria. Il
cessionario succede nella
titolarità delle attività
d'impresa cedute, ivi
compresi i contratti di
locazione di immobili e le
licenze di commercio e di
produzione. 5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, o alle cessioni di cui al comma 4, comportino effetti sui livelli occupazionali il consorzio interessato può richiedere, per la durata di un biennio, l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il consorzio abbia già usufruito. 6. Per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1^ gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri |
del 10 gennaio
1993, di concerto con i
Ministeri competenti, sentita
la Conferenza permanente per
i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le parti
sociali, individua le
modalità di ricollocazione di
tale personale presso enti
pubblici e privati operanti
nel settore agricolo e dei
servizi all'agricoltura,
anche previa riqualificazione
professionale dei lavoratori
interessati. Alle imprese
private che assumono detti
lavoratori saranno applicate
le agevolazioni contributive
previste dall'articolo 8,
commi 2 e 4, e dall'articolo
25, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n.223, e
successive modificazioni. |
7. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del
comma 6, valutati in lire 1
miliardo per ciascuno degli
anni 1998 e 1999, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica per
l'anno finanziario 1998 e
successivo, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero per le politiche
agricole. |
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1. Nel caso di vendita di beni immobili o di vendita in blocco dei beni mobili, di cessione di azienda o di ramo di azienda dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, autorizzate ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, è attribuito, a parità di condizioni, il diritto di prelazione ai consorzi agrari, costituiti nella regione o in regione confinante che siano in amministrazione ordinaria. Qualora detti consorzi non esercitino tale diritto, le società cooperative agricole operanti nella provincia e successivamente nella regione stessa sono preferite, a parità di condizioni, rispetto |
Identico. |
agli altri offerenti,
sempre che siano in
amministrazione ordinaria. |
2. Per l'esercizio del
diritto di prelazione si
applicano le procedure ed i
termini previsti
dall'articolo 38 della legge
27 luglio 1978, n.392. 3. L'esercizio del diritto di prelazione consente altresì l'uso della denominazione del consorzio agrario soggetto a liquidazione coatta amministrativa, sempre che riguardi il complesso dei beni o la cessione di azienda, nonchè il compimento delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2. |
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1. I commissari
liquidatori dei consorzi
agrari in liquidazione coatta
amministrativa alla data di
entrata in vigore della
presente legge, nei confronti
dei quali sia stato
precedentemente revocato
l'esercizio provvisorio
d'impresa, possono essere
autorizzati, sentito il
comitato di sorveglianza di
cui all'articolo 198 del
regio decreto 16 marzo 1942,
n.267, al ripristino
dell'esercizio stesso, a
condizione che presentino un
adeguato programma per la
sistemazione della situazione
debitoria pregressa da cui
risultino altresì le
disponibilità finanziarie
residue, indispensabili per
la ripresa dell'attività. |
Identico. |
NORME FINANZIARIE E ISTITUZIONE DI OSSERVATORIO |
NORME FINANZIARIE E ISTITUZIONE DI OSSERVATORIO |
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1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di |
Identico. |
entrata in vigore della
presente legge, quali
risultanti dai rendiconti
approvati con decreti
definitivi ed esecutivi del
Ministro dell'agricoltura e
delle foreste e registrati
dalla Corte dei conti, nonchè
le spese e gli interessi
maturati a decorrere dalla
data di chiusura delle
relative contabilità,
indicata nei decreti
medesimi, fino alla data del
31 dicembre 1997, sono
estinti mediante assegnazione
ai consorzi di titoli di
Stato da parte del Ministro
del tesoro, del bilancio e
della programmazione
economica. |
2. Per l'attuazione
delle disposizioni recate dal
comma 1, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è
autorizzato ad emettere, fino
a concorrenza dell'importo
massimo determinato ai sensi
del medesimo comma 1 e
comunque in misura non
superiore a lire 470 miliardi
per il 1998, a lire 440
miliardi per il 1999 e a lire
200 miliardi per il 2000,
titoli di Stato, le cui
caratteristiche, compresi il
tasso d'interesse, la durata,
l'inizio del godimento non
anteriore al 1^ gennaio 1998,
le modalità e le procedure di
assegnazione, sono stabilite
con decreto dello stesso
Ministro, ed a versare
all'entrata del bilancio
dello Stato il controvalore
dei titoli emessi, con
imputazione della relativa
spesa comprensiva dei
relativi interessi valutati
in lire 30 miliardi per
l'anno 1998, in lire 60
miliardi per l'anno 1999 e in
lire 75 miliardi a decorrere
dal 2000 ad apposito capitolo
dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica per
l'anno finanziario in cui
sarà effettuata
l'emissione. 3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato di cui al comma 1. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. 4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n.565, 28 febbraio 1994, n.142, 29 aprile 1994, n.264, e 30 giugno 1994, n.423, concernenti la gestione di |
ammasso dei prodotti
agricoli e campagne di
commercializzazione del
grano, per gli anni 1962-1963
e 1963-1964. |
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1. La Federconsorzi è
tenuta a presentare il
rendiconto delle passate
gestioni di ammasso dei
prodotti agricoli, ai sensi
dell'articolo 74 del regio
decreto 18 novembre 1923,
n.2440, e successive
modificazioni, entro sei mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Ai conseguenti ed ulteriori
adempimenti provvede il
Ministero per le politiche
agricole con la
collaborazione del Ministero
del tesoro, del bilancio e
della programmazione
economica - Ragioneria
generale dello Stato. |
Identico. |
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1. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo
5, comma 5, determinato in
lire 6 miliardi per ciascuno
degli anni 1998 e 1999,
nonchè dell'articolo 8,
stabilito nell'importo
massimo di lire 500 miliardi
per ciascuno degli anni 1998
e 1999 e di lire 275 miliardi
per l'anno 2000, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica per
l'anno 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero per le politiche
agricole. |
Identico. |
2. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
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1. E' istituito un
Osservatorio nazionale
dell'economia agroalimentare
presso il Ministero per le
politiche agricole con il
compito di raccogliere ed
elaborare dati statistici ed
economici relativi alle
imprese agroalimentari
singole ed associate, ivi
comprese le strutture di
servizi all'agricoltura tra
cui i consorzi agrari, al
fine di assumere le
necessarie conoscenze per
attuare un più idoneo
coordinamento delle politiche
agricole ed
agroalimentari. |
Identico. |
2. L'Osservatorio è
realizzato d'intesa con la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano. |
3. Con decreto del
Ministro per le politiche
agricole sono stabilite le
modalità per la costituzione
e il funzionamento
dell'Osservatorio.
L'Osservatorio si avvale
delle strutture e del
personale del Ministero e
degli enti strumentali
vigilati, senza oneri per il
bilancio dello Stato. |
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1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. |
Identico. |
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