PROGETTO DI LEGGE - N. 2870
Onorevoli Colleghi! - Le forme concrete di
organizzazione dei nuclei familiari hanno subìto profonde
metamorfosi sia all'interno di una medesima cultura nel corso
dei secoli, sia nell'ambito di culture differenti: anche la
struttura familiare patriarcale, che non è stata l'unica forma
familiare praticata, si è articolata secondo modalità assai
differenti. Nella seconda metà del nostro secolo, i
comportamenti sessuali e interpersonali hanno subìto una
significativa mutazione, ad opera di una trasformazione della
soggettività, anzitutto femminile, nonché delle profonde
variazioni delle condizioni economiche e di organizzazione
sociale dei Paesi dell'area occidentale. Anche nel nostro
Paese si è verificata una rilevante trasformazione, fin dagli
anni '60, dei modi di considerare i rapporti interpersonali, i
costumi sessuali e le forme di convivenza fra gli individui.
In conseguenza di questo, in Italia, l'idea di famiglia
risulta caratterizzata, oggi, da modalità assai differenti
rispetto a quelle di alcuni decenni or sono.
La legislazione in materia di ordinamento civile ha
registrato tali mutazioni (nei comportamenti, nelle abitudini
interpersonali, nei modi di pensare i rapporti familiari e di
coppia) in tempi e modi fortemente inadeguati e rallentati
rispetto alle evoluzioni in atto nella società. Da qui
l'opportunità di contribuire a un riconoscimento, anche
istituzionale, di tali evoluzioni nei modi di sentire e di
agire degli individui e nell'ambito dei rapporti di
organizzazione familiare e di convivenza.
E infatti, nell'ultimo ventennio, anche in Italia, si è
fortemente diffusa una convivenza non formalizzata tra persone
di sesso diverso, o del medesimo sesso, e tali forme di
convivenza di fatto, non istituzionalizzate, risultano tuttora
fortemente penalizzate sul piano dell'ordinamento civile dello
Stato italiano.
D'altra parte, nella richiesta di riconoscimento per
quelle nuove modalità di convivenza che la presente proposta
di legge definisce "unioni civili", emerge - oltre alla
rivendicazione di diritti - una domanda di riconoscimento
sociale e una di affermazione di dignità.
Questo rimanda a quella crisi della concezione
"metafisica" della famiglia, di cui molto si è detto e si è
scritto negli ultimi due decenni. Tale concezione risultava
strettamente dipendente dalla vitalità e dall'egemonia di una
morale di maggioranza che, nel nostro Paese, si identificava
con il senso comune - prima ancora che con la dottrina - del
cattolicesimo (inteso, qui, come precettistica e come sistema
di obblighi e di divieti). Una volta entrata in crisi quella
morale di maggioranza, si sono venute formando - faticosamente
e, talvolta, drammaticamente - molte morali parziali. Ognuna
di esse ha il suo fondamento proprio nel rinunciare a ogni
pretesa di totalità e di unicità, nel sapersi imperfetta e,
tuttavia, nel volersi identificabile. Parallelamente, le
grandi trasformazioni sociali e culturali conosciute in Italia
in questi decenni hanno prodotto altrettanti mutamenti
nell'idea e nella pratica di relazione familiare. E se la
concezione "metafisica" della famiglia non è più incontrastata
e, forse, neppure più maggioritaria, essa non può risultare
più la sola fondata moralmente. Chi propone un'altra pratica
di famiglia (una pluralità di famiglie) non si limita, dunque,
a ritenere superata l'unicità del modello e la sua presunta
superiorità: intende affermare la moralità di altri modelli.
Non rivendica, dunque, il diritto alla trasgressione: bensì il
diritto alla fondazione morale di altre morali, di altre idee
della sessualità e del legame coniugale. Consiste in questo
l'importanza, anche etica, di quella rivendicazione, che
resta, in primo luogo, civile.
Si può dire, dunque, che l'unione civile tra due persone
di sesso diverso o dello stesso sesso allarga e arricchisce il
concetto di "famiglia come società naturale" di cui
all'articolo 29 della Costituzione, per consentire ai
cittadini una più libera scelta della organizzazione della
propria vita e delle proprie relazioni familiari.
La presente proposta di legge è volta a tutelare nei suoi
aspetti più generali le nuove modalità di convivenza sopra
descritte, inserendole negli ordinamenti civili, affinché
venga regolarizzata la loro situazione normativa.