PROGETTO DI LEGGE - N. 2870




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Rapporti giuridici tra persone unite civilmente).

        1. I rapporti tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito denominate "parti di un'unione civile", legate da comunione di vita materiale e spirituale perdurante da almeno un anno e risultante da iscrizione anagrafica o da atto pubblico, anche ove detta comunione abbia avuto luogo mentre una o ambedue le parti erano nell'ultimo anno della minore età, sono regolati dalle disposizioni della presente legge.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge può essere certificata, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dalle parti, la sussistenza di una convivenza che si protrae da uno o più anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 2.

(Riconoscimento delle unioni civili e divieto di
discriminazione).

        1. Le unioni civili sono riconosciute quali titolari di autonomi diritti.
        2. Lo stato di parte di un'unione civile non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.
        3. La Repubblica tutela la piena dignità ed il carattere di libera scelta dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.
        4. Le certificazioni anagrafiche devono garantire il rispetto della dignità degli appartenenti all'unione e non possono costituire elemento di discriminazione a carico degli stessi.

Art. 3.

(Istituzione del registro delle unioni civili).

        1. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni civili.
        2. Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni ed alle variazioni delle unioni nel registro di cui al comma 1, ai sensi della presente legge.


Art. 4.

(Equiparazione allo stato di membro di una famiglia).

        1 Lo stato di parte di una unione civile è equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.


Art. 5.

(Certificazione dello stato di unione civile).

        1. L'unione civile è certificata dal documento di "stato di unione civile". Detto documento deve contenere dati anagrafici dei partecipanti alla unione civile e l'indicazione del regime patrimoniale legale della stessa, di cui all'articolo 14; indicare il domicilio dove attualmente si svolge l'unione; contenere, altresì, i dati anagrafici dei figli minori, sempre appartenenti all'unione civile.


Art. 6.

(Condizioni e procedure per la certificazione dello stato
di unione civile).

        1. L'unione civile è certificata dall'ufficiale di stato civile, il quale è tenuto a tale adempimento, previo mero controllo formale della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 1, dell'assenza delle cause impeditive di cui all'articolo 7 e del rispetto delle norme riguardanti i cittadini stranieri di cui all'articolo 13.
        2. L'ufficiale di stato civile deve, altresì, provvedere, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 3, a registrare l'unione civile nell'apposito registro di cui all'articolo 3.
        3. L'ufficiale di stato civile effettua le annotazioni o le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro delle unioni civili entro dieci giorni dalla loro ricezione.
        4. A richiesta dell'interessato, l'ufficiale di stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni civili.


Art. 7.

(Cause impeditive della certificazione dello stato di
unione civile).

        1. Sono cause impeditive alla certificazione dello stato di unione civile di cui ai precedenti articoli:

            a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati;

            b) la sussistenza del vincolo derivante da un'altra unione civile, in corso o i cui effetti siano cessati da meno di un anno.


Art. 8.

(Trattamento fiscale degli atti).

        1. Tutti gli atti, documenti ed i provvedimenti, anche giudiziari, relativi ai procedimenti derivanti dall'applicazione della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.


Art. 9.

(Cessazione della unione civile per volontà consensuale o
unilaterale).

        1. Lo stato di unione civile può cessare tutti i suoi effetti attraverso una dichiarazione consensuale di separazione che i partecipanti rendono all'ufficiale di stato civile.
        2. L'unione civile può, altresì, cessare nel caso di richiesta di separazione presentata solo da una delle parti all'ufficiale di stato civile. In tale ultima ipotesi tutti gli effetti della unione civile sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di separazione. Nel corso del detto anno la richiesta unilaterale di separazione può essere ritirata e la situazione di unione civile ripristinata automaticamente.
        3. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 l'ufficiale di stato civile, cui viene presentata la richiesta di separazione da una sola delle parti, ne dà immediatamente notizia all'altra parte presso la residenza di costei tramite messo notificatore.


Art. 10.

(Norme a tutela della parte economicamente più debole).

        1. Al momento della cessazione ed entro sei mesi dalla stessa, la parte interessata può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per chiedere la determinazione di un importo a titolo di mantenimento a favore della parte economicamente più debole. L'autorità giudiziaria, se accoglie la domanda, nel determinare l'importo predetto deve tenere conto della durata dell'unione civile, del tenore di vita della coppia, e della situazione economica, patrimoniale ed abitativa di ciascuna delle parti.
        2. Le parti possono ricorrere all'autorità giudiziaria al fine di richiedere la modifica dei provvedimenti di cui al comma 1 ove risultassero modificate le condizioni.
        3. Il diritto all'importo di cui al comma 1 cessa in ogni caso se la parte beneficiaria costituisce una nuova unione civile, contrae matrimonio, torna a convivere col coniuge dal quale aveva divorziato o ritira la richiesta unilaterale di separazione, ripristinando l'unione civile ai sensi del comma 2 dell'articolo 9.
        4. Si applicano, limitatamente ai profili economici, gli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile in quanto compatibili. E', altresì, ammesso il ricorso congiunto ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile.


Art. 11.

(Cessazione dell'unione civile per causa di morte).

        1. L'unione civile cessa con la morte di una delle parti.


Art. 12.

(Certificazione della cessata unione civile).

        1. Della cessazione dello stato di unione civile ai sensi degli articoli 9 e 11 è dato atto dall'ufficiale di stato civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratta tale unione, nonché con apposita annotazione nel registro delle unioni civili di cui agli articoli 3 e 6.


Art. 13.

(Norme relative ai cittadini stranieri).

        1. Possono essere parte di un'unione civile con cittadini italiani o con cittadini stranieri residenti da almeno due anni in Italia, i cittadini stranieri residenti in Italia o in possesso di permesso di soggiorno.
        2. Il cittadino straniero non residente e parte di una unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile, acquista la residenza in Italia.


Art. 14.

(Regime patrimoniale della unione civile).

        1. Con convenzione stipulata per atto pubblico o con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile al momento della richiesta di iscrizione delle parti dell'unione civile nel registro, esse devono scegliere all'atto di costituzione della stessa il regime patrimoniale. Tale regime può essere modificato in qualunque momento nel corso della unione civile con atto della medesima forma.
        2. Qualora non sia effettuata la scelta di cui al comma 4, si applica il regime di comunione legale.


Art. 15.

(Estensione dei diritti della famiglia legittima alla
unione civile).

        1. All'unione civile sono estesi tutti i diritti spettanti alla famiglia legittima, cui è equiparata a tutti gli effetti in applicazione del principio della parità di trattamento.


Art. 16.

(Diritti dei figli).

        1. I figli delle parti di un'unione civile, nati in costanza dell'unione civile, o da presumere concepiti in costanza di essa secondo i criteri stabiliti dall'articolo 232 del codice civile, hanno tutti i diritti che hanno i figli nati in costanza di matrimonio.


Art. 17.

(Possibilità di adozione o di affidamento).

        1. Le parti di un'unione civile possono chiedere l'adozione o l'affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti, a parità di condizione con le coppie di coniugi.


Art. 18.

(Norme in materia sanitaria e penitenziaria).

        1. Alle parti di un'unione civile sono estesi tutti i diritti e doveri del coniuge in materia di assistenza sanitaria e di ordinamento penitenziario.

Art. 19.

(Forma della domanda dell'interdizione e
dell'inabilitazione).

        1. Al secondo comma dell'articolo 712 del codice di procedura civile dopo le parole: "residenza del coniuge" sono inserite le seguenti: "o della parte di un'unione civile".
        2. Ciascuna delle parti di un'unione civile può, ove sussistano le condizioni richieste dalla legge, assumere la tutela o la curatela dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti.


Art. 20.

(Incapacità o decesso di una parte di un'unione
civile).

        1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto da una parte di un'unione civile, in caso di incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti eventuale donazione di organi, scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie, vengono prese dall'altra parte dell'unione civile.


Art. 21.


(Partecipazione lavorativa all'impresa della parte
dell'unione civile).

        1. All'articolo 230-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Ciascuna delle parti di un'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte può rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi del primo, secondo e terzo comma".

Art. 22.

(Conseguenze fiscali della unione civile).

        1. Le conseguenze fiscali che derivano dall'appartenenza ad un medesimo nucleo familiare vengono estese agli appartenenti all'unione civile.


Art. 23.

(Eredità fra le parti dell'unione civile).

        1. La condizione di parte dell'unione civile è in tutto equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e i doveri dei legittimari e quelli derivanti dalla successione legittima.
        2. In tutti gli articoli del libro secondo del codice civile, recante norme in materia di successioni, ogni riferimento al coniuge o ai coniugi, si considera esteso anche alla parte di un'unione civile o alle parti di una unione civile.


Art. 24.

(Risarcimento del danno causato dal fatto illecito cui è
derivata la morte della parte di un'unione civile).

        1. In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.


Art. 25.

(Esoneri, dispense e agevolazioni connesse al servizio
militare).

        1. Gli esoneri, le dispense e le agevolazioni relative al servizio militare connesse con l'appartenenza ad un nucleo familiare vengono estese senza limite alcuno alle parti dell'unione civile.

Art. 26.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n.
392, sulla successione nel contratto di locazione).

        1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

        "In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, la parte dell'unione civile, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi".


Art. 27.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di
alloggi di edilizia popolare).

        1. L'appartenenza ad una unione civile è equiparata all'appartenenza ad un nucleo familiare qualora questa costituisca titolo valutabile nelle graduatorie per l'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare.


Art. 28.

(Inserimento in graduatorie occupazionali o di categorie
particolari di disoccupati).

        1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare è titolo o causa di preferenza nell'inserimento in graduatorie occupazionali o nell'inserimento in categorie particolari di disoccupati, tali diritti vengono estesi anche alle parti di un'unione civile.


Art. 29.

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro).

        1. Sono estesi alle persone unite civilmente tutti i diritti, le facoltà, i benefìci previdenziali e assistenziali derivanti o comunque connessi a rapporti di lavoro subordinato, autonomo, privato e pubblico, previsti a favore dei coniugi e del lavoratore coniugato da norme di legge, da regolamenti, da contratti collettivi e da ogni altra disposizione che regoli i predetti rapporti.
        2. La parte di un'unione civile va considerata tra i carichi di famiglia ed è a tal fine del tutto equiparata al coniuge.


Art. 30.

(Norme penali).

        1. Il terzo comma dell'articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o della parte di un'unione civile".

        2. Il primo comma dell'articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo, un prossimo congiunto o la parte di un'unione civile da un grave e inevitabile nocumento nella libertà".


Art. 31.

(Norme di procedura penale).

        1. Il comma 1 dell'articolo 199 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "1. I prossimi congiunti o la parte di un'unione civile dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato, possono astenersi dal deporre".



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