PROGETTO DI LEGGE - N. 2870
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Rapporti giuridici tra persone unite civilmente).
1. I rapporti tra due persone maggiorenni, anche dello
stesso sesso, di seguito denominate "parti di un'unione
civile", legate da comunione di vita materiale e spirituale
perdurante da almeno un anno e risultante da iscrizione
anagrafica o da atto pubblico, anche ove detta comunione abbia
avuto luogo mentre una o ambedue le parti erano nell'ultimo
anno della minore età, sono regolati dalle disposizioni della
presente legge.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge può essere certificata, attraverso una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata
dalle parti, la sussistenza di una convivenza che si protrae
da uno o più anni precedenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 2.
(Riconoscimento delle unioni civili e divieto di
discriminazione).
1. Le unioni civili sono riconosciute quali titolari di
autonomi diritti.
2. Lo stato di parte di un'unione civile non può essere
motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della
vita pubblica e privata.
3. La Repubblica tutela la piena dignità ed il carattere
di libera scelta dell'unione civile e ne promuove il pubblico
rispetto.
4. Le certificazioni anagrafiche devono garantire il
rispetto della dignità degli appartenenti all'unione e non
possono costituire elemento di discriminazione a carico degli
stessi.
Art. 3.
(Istituzione del registro delle unioni civili).
1. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è
istituito il registro delle unioni civili.
2. Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle
registrazioni, alle annotazioni ed alle variazioni delle
unioni nel registro di cui al comma 1, ai sensi della presente
legge.
Art. 4.
(Equiparazione allo stato di membro di una famiglia).
1 Lo stato di parte di una unione civile è equiparato a
quello di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
Art. 5.
(Certificazione dello stato di unione civile).
1. L'unione civile è certificata dal documento di "stato
di unione civile". Detto documento deve contenere dati
anagrafici dei partecipanti alla unione civile e l'indicazione
del regime patrimoniale legale della stessa, di cui
all'articolo 14; indicare il domicilio dove attualmente si
svolge l'unione; contenere, altresì, i dati anagrafici dei
figli minori, sempre appartenenti all'unione civile.
Art. 6.
(Condizioni e procedure per la certificazione dello stato
di unione civile).
1. L'unione civile è certificata dall'ufficiale di stato
civile, il quale è tenuto a tale adempimento, previo mero
controllo formale della sussistenza dei requisiti indicati
all'articolo 1, dell'assenza delle cause impeditive di cui
all'articolo 7 e del rispetto delle norme riguardanti i
cittadini stranieri di cui all'articolo 13.
2. L'ufficiale di stato civile deve, altresì, provvedere,
contestualmente agli adempimenti di cui al comma 3, a
registrare l'unione civile nell'apposito registro di cui
all'articolo 3.
3. L'ufficiale di stato civile effettua le annotazioni o
le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro
delle unioni civili entro dieci giorni dalla loro
ricezione.
4. A richiesta dell'interessato, l'ufficiale di stato
civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni
civili.
Art. 7.
(Cause impeditive della certificazione dello stato di
unione civile).
1. Sono cause impeditive alla certificazione dello stato
di unione civile di cui ai precedenti articoli:
a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale in
atto, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano
separati;
b) la sussistenza del vincolo derivante da
un'altra unione civile, in corso o i cui effetti siano cessati
da meno di un anno.
Art. 8.
(Trattamento fiscale degli atti).
1. Tutti gli atti, documenti ed i provvedimenti, anche
giudiziari, relativi ai procedimenti derivanti
dall'applicazione della presente legge sono esenti
dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Art. 9.
(Cessazione della unione civile per volontà consensuale o
unilaterale).
1. Lo stato di unione civile può cessare tutti i suoi
effetti attraverso una dichiarazione consensuale di
separazione che i partecipanti rendono all'ufficiale di stato
civile.
2. L'unione civile può, altresì, cessare nel caso di
richiesta di separazione presentata solo da una delle parti
all'ufficiale di stato civile. In tale ultima ipotesi tutti
gli effetti della unione civile sono protratti per un anno
dalla data di presentazione della domanda di separazione. Nel
corso del detto anno la richiesta unilaterale di separazione
può essere ritirata e la situazione di unione civile
ripristinata automaticamente.
3. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 l'ufficiale di stato
civile, cui viene presentata la richiesta di separazione da
una sola delle parti, ne dà immediatamente notizia all'altra
parte presso la residenza di costei tramite messo
notificatore.
Art. 10.
(Norme a tutela della parte economicamente più debole).
1. Al momento della cessazione ed entro sei mesi dalla
stessa, la parte interessata può ricorrere all'autorità
giudiziaria ordinaria per chiedere la determinazione di un
importo a titolo di mantenimento a favore della parte
economicamente più debole. L'autorità giudiziaria, se accoglie
la domanda, nel determinare l'importo predetto deve tenere
conto della durata dell'unione civile, del tenore di vita
della coppia, e della situazione economica, patrimoniale ed
abitativa di ciascuna delle parti.
2. Le parti possono ricorrere all'autorità giudiziaria al
fine di richiedere la modifica dei provvedimenti di cui al
comma 1 ove risultassero modificate le condizioni.
3. Il diritto all'importo di cui al comma 1 cessa in ogni
caso se la parte beneficiaria costituisce una nuova unione
civile, contrae matrimonio, torna a convivere col coniuge dal
quale aveva divorziato o ritira la richiesta unilaterale di
separazione, ripristinando l'unione civile ai sensi del comma
2 dell'articolo 9.
4. Si applicano, limitatamente ai profili economici, gli
articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile in
quanto compatibili. E', altresì, ammesso il ricorso congiunto
ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile.
Art. 11.
(Cessazione dell'unione civile per causa di morte).
1. L'unione civile cessa con la morte di una delle
parti.
Art. 12.
(Certificazione della cessata unione civile).
1. Della cessazione dello stato di unione civile ai sensi
degli articoli 9 e 11 è dato atto dall'ufficiale di stato
civile con autonoma certificazione, che individua anche il
periodo per il quale si è protratta tale unione, nonché con
apposita annotazione nel registro delle unioni civili di cui
agli articoli 3 e 6.
Art. 13.
(Norme relative ai cittadini stranieri).
1. Possono essere parte di un'unione civile con cittadini
italiani o con cittadini stranieri residenti da almeno due
anni in Italia, i cittadini stranieri residenti in Italia o in
possesso di permesso di soggiorno.
2. Il cittadino straniero non residente e parte di una
unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato
di unione civile, acquista la residenza in Italia.
Art. 14.
(Regime patrimoniale della unione civile).
1. Con convenzione stipulata per atto pubblico o con
dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile al momento
della richiesta di iscrizione delle parti dell'unione civile
nel registro, esse devono scegliere all'atto di costituzione
della stessa il regime patrimoniale. Tale regime può essere
modificato in qualunque momento nel corso della unione civile
con atto della medesima forma.
2. Qualora non sia effettuata la scelta di cui al comma 4,
si applica il regime di comunione legale.
Art. 15.
(Estensione dei diritti della famiglia legittima alla
unione civile).
1. All'unione civile sono estesi tutti i diritti spettanti
alla famiglia legittima, cui è equiparata a tutti gli effetti
in applicazione del principio della parità di trattamento.
Art. 16.
(Diritti dei figli).
1. I figli delle parti di un'unione civile, nati in
costanza dell'unione civile, o da presumere concepiti in
costanza di essa secondo i criteri stabiliti dall'articolo 232
del codice civile, hanno tutti i diritti che hanno i figli
nati in costanza di matrimonio.
Art. 17.
(Possibilità di adozione o di affidamento).
1. Le parti di un'unione civile possono chiedere
l'adozione o l'affidamento di minori ai sensi delle leggi
vigenti, a parità di condizione con le coppie di coniugi.
Art. 18.
(Norme in materia sanitaria e penitenziaria).
1. Alle parti di un'unione civile sono estesi tutti i
diritti e doveri del coniuge in materia di assistenza
sanitaria e di ordinamento penitenziario.
Art. 19.
(Forma della domanda dell'interdizione e
dell'inabilitazione).
1. Al secondo comma dell'articolo 712 del codice di
procedura civile dopo le parole: "residenza del coniuge" sono
inserite le seguenti: "o della parte di un'unione civile".
2. Ciascuna delle parti di un'unione civile può, ove
sussistano le condizioni richieste dalla legge, assumere la
tutela o la curatela dell'altra parte dichiarata interdetta o
inabilitata ai sensi delle norme vigenti.
Art. 20.
(Incapacità o decesso di una parte di un'unione
civile).
1. In mancanza di precedente volontà manifestata per
iscritto da una parte di un'unione civile, in caso di
incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di
decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di
inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di
salute, o riguardanti eventuale donazione di organi, scelte di
natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni
funerarie, vengono prese dall'altra parte dell'unione
civile.
Art. 21.
(Partecipazione lavorativa all'impresa della parte
dell'unione civile).
1. All'articolo 230-bis del codice civile è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ciascuna delle parti di un'unione civile che abbia
prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui
sia titolare l'altra parte può rivolgersi al giudice per
chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili
dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi del primo,
secondo e terzo comma".
Art. 22.
(Conseguenze fiscali della unione civile).
1. Le conseguenze fiscali che derivano dall'appartenenza
ad un medesimo nucleo familiare vengono estese agli
appartenenti all'unione civile.
Art. 23.
(Eredità fra le parti dell'unione civile).
1. La condizione di parte dell'unione civile è in tutto
equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e
i doveri dei legittimari e quelli derivanti dalla successione
legittima.
2. In tutti gli articoli del libro secondo del codice
civile, recante norme in materia di successioni, ogni
riferimento al coniuge o ai coniugi, si considera esteso anche
alla parte di un'unione civile o alle parti di una unione
civile.
Art. 24.
(Risarcimento del danno causato dal fatto illecito cui è
derivata la morte della parte di un'unione civile).
1. In caso di decesso di una delle parti dell'unione
civile derivante da fatto illecito, nell'individuazione del
danno risarcibile alla parte superstite si applicano gli
stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al
coniuge superstite.
Art. 25.
(Esoneri, dispense e agevolazioni connesse al servizio
militare).
1. Gli esoneri, le dispense e le agevolazioni relative al
servizio militare connesse con l'appartenenza ad un nucleo
familiare vengono estese senza limite alcuno alle parti
dell'unione civile.
Art. 26.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n.
392, sulla successione nel contratto di locazione).
1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio
1978, n. 392, è sostituito dal seguente:
"In caso di morte del conduttore, gli succedono nel
contratto il coniuge, la parte dell'unione civile, gli eredi
ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi".
Art. 27.
(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di
alloggi di edilizia popolare).
1. L'appartenenza ad una unione civile è equiparata
all'appartenenza ad un nucleo familiare qualora questa
costituisca titolo valutabile nelle graduatorie per
l'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare.
Art. 28.
(Inserimento in graduatorie occupazionali o di categorie
particolari di disoccupati).
1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare è
titolo o causa di preferenza nell'inserimento in graduatorie
occupazionali o nell'inserimento in categorie particolari di
disoccupati, tali diritti vengono estesi anche alle parti di
un'unione civile.
Art. 29.
(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro).
1. Sono estesi alle persone unite civilmente tutti i
diritti, le facoltà, i benefìci previdenziali e assistenziali
derivanti o comunque connessi a rapporti di lavoro
subordinato, autonomo, privato e pubblico, previsti a favore
dei coniugi e del lavoratore coniugato da norme di legge, da
regolamenti, da contratti collettivi e da ogni altra
disposizione che regoli i predetti rapporti.
2. La parte di un'unione civile va considerata tra i
carichi di famiglia ed è a tal fine del tutto equiparata al
coniuge.
Art. 30.
(Norme penali).
1. Il terzo comma dell'articolo 307 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Non è punibile chi commette il fatto in favore di un
prossimo congiunto o della parte di un'unione civile".
2. Il primo comma dell'articolo 384 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365,
366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile
chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di salvare se medesimo, un prossimo congiunto o la
parte di un'unione civile da un grave e inevitabile nocumento
nella libertà".
Art. 31.
(Norme di procedura penale).
1. Il comma 1 dell'articolo 199 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"1. I prossimi congiunti o la parte di un'unione civile
dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato,
possono astenersi dal deporre".