PROGETTO DI LEGGE - N. 682




PROPOSTA DI LEGGE
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Art. 1.

(Rilevanza della convivenza more uxorio).

        1. La convivenza non occasionale di due persone di sesso diverso che abbiano comunione di vita materiale e spirituale, a condizione che entrambi non abbiano in corso vincolo matrimoniale o siano separati legalmente, è regolata dalle disposizioni della presente legge.


Art. 2.

(Iscrizione nei registri dello stato civile).

        1. A richiesta dei conviventi, con dichiarazione rilasciata da entrambe le parti, l'ufficiale di stato civile del comune di residenza provvede all'iscrizione anagrafica del rapporto di convivenza more uxorio.
        2. La dichiarazione di convivenza more uxorio deve confermare la sussistenza di tutti gli elementi di cui all'articolo 1.
        3. Nel caso di dichiarazione della cessazione della convivenza more uxorio resa da una delle parti, l'ufficiale dello stato civile deve notificare copia della suddetta dichiarazione all'altro convivente entro venti giorni.
        4. L'ufficiale dello stato civile che rifiuti di ricevere la dichiarazione di cui ai commi 2 e 3, deve rilasciare un certificato con la indicazione dei motivi.


Art. 3.

(Rapporti patrimoniali tra i conviventi).

        1. I conviventi more uxorio regolano liberamente i rapporti patrimoniali tra loro.

Art. 4.

(Impresa familiare).

        1. Il terzo comma dell'articolo 230-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Ai fini delle disposizioni di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo".


Art. 5.

(Successione nel contratto di locazione).

        1. L'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n.392, è sostituito dal seguente:

        "Art. 6. (Successione nel contratto)- 1. In caso di morte del conduttore gli succedono nel contratto il coniuge, il convivente more uxorio, gli eredi ed i parenti e gli affini con lui abitualmente conviventi.
            2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia attribuito dal giudice a quest'ultimo.
            3. In casi di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto.
            4. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il convivente ha diritto di succedere nel contratto di locazione a condizione che sia stata comunicata al locatore la situazione di convivenza more uxorio esistente ai sensi di legge".


Art. 6.

(Risarcimento del danno).

        1. Spetta al convivente more uxorio il diritto al risarcimento del danno derivato da fatto illecito che determini la morte dell'altro convivente, in concorso con gli altri eredi.
        2. La quota spettante al convivente more uxorio è determinata dal giudice in relazione all'entità del risarcimento, alla durata della convivenza, ai bisogni dei beneficiari.


Art. 7.

(Diritti successori del convivente
more uxorio).

        1. Dopo l'articolo 551 del codice civile è inserito il seguente:

        "Art. 551-bis (Diritti del convivente more uxorio) - Quando la convivenza more uxorio abbia avuto la durata di almeno tre anni, il convivente superstite ha diritto di abitazione della casa adibita a residenza dei conviventi more uxorio e di uso dei mobili che la corredano se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente, sulla quota di riserva.
        E' facoltà degli eredi soddisfare le ragioni del convivente more uxorio mediante la corresponsione di una rendita vitalizia oppure mediante l'assegnazione di un capitale da determinarsi di comune accordo o in mancanza dal giudice, avuto riguardo alle circostanze del caso.
        Fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni il convivente superstite conserva i propri diritti di uso e di abitazione".


Art. 8.

(Maltrattamenti in famiglia o verso
fanciulli).

        1. Il primo comma dell'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, ivi compreso il convivente more uxorio, un minore di anni quattordici o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".


Art. 9.

(Estensione della definizione
di prossimi congiunti).

        1. Il quarto comma dell'articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Agli effetti della legge penale, si intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, il convivente more uxorio, i fratelli, le sorelle, gli affini dello stesso grado, gli zii e i nipoti. Nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti non si comprendono gli affini allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole".


Art. 10.

(Estensione dei casi di non punibilità
di cui all'articolo 649 del codice penale).

        1. Dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 649 del codice penale, è inserito il seguente:

        "1-bis) del convivente more uxorio".


Art. 11.

(Affidamento e mantenimento dei figli a seguito della
cessazione della convivenza more uxorio).

        1. In caso di cessazione della convivenza more uxorio, per l'affidamento e il mantenimento dei figli minori le parti possono rivolgersi al giudice il quale provvede secondo le disposizioni previste dall'articolo 155 del codice civile.
        2. La competenza per i relativi provvedimenti è attribuita al tribunale.

Art. 12.

(Modifica all'articolo 89
del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238).

        1. All'articolo 89 del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, dopo il numero 8) è inserito il seguente:

        "8-bis) la dichiarazione di convivenza more uxorio resa ai sensi di legge".



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