PROGETTO DI LEGGE - N. 682
PROPOSTA DI LEGGE
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Art. 1.
(Rilevanza della convivenza more uxorio).
1. La convivenza non occasionale di due persone di sesso
diverso che abbiano comunione di vita materiale e spirituale,
a condizione che entrambi non abbiano in corso vincolo
matrimoniale o siano separati legalmente, è regolata dalle
disposizioni della presente legge.
Art. 2.
(Iscrizione nei registri dello stato civile).
1. A richiesta dei conviventi, con dichiarazione
rilasciata da entrambe le parti, l'ufficiale di stato civile
del comune di residenza provvede all'iscrizione anagrafica del
rapporto di convivenza more uxorio.
2. La dichiarazione di convivenza more uxorio deve
confermare la sussistenza di tutti gli elementi di cui
all'articolo 1.
3. Nel caso di dichiarazione della cessazione della
convivenza more uxorio resa da una delle parti,
l'ufficiale dello stato civile deve notificare copia della
suddetta dichiarazione all'altro convivente entro venti
giorni.
4. L'ufficiale dello stato civile che rifiuti di ricevere
la dichiarazione di cui ai commi 2 e 3, deve rilasciare un
certificato con la indicazione dei motivi.
Art. 3.
(Rapporti patrimoniali tra i conviventi).
1. I conviventi more uxorio regolano liberamente i
rapporti patrimoniali tra loro.
Art. 4.
(Impresa familiare).
1. Il terzo comma dell'articolo 230-bis del codice
civile è sostituito dal seguente:
"Ai fini delle disposizioni di cui al primo comma si
intende come familiare il coniuge, il convivente more
uxorio, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il
secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il
coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il
terzo grado, gli affini entro il secondo".
Art. 5.
(Successione nel contratto di locazione).
1. L'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n.392, è
sostituito dal seguente:
"Art. 6. (Successione nel contratto)- 1.
In caso di morte del conduttore gli succedono nel contratto il
coniuge, il convivente more uxorio, gli eredi ed i
parenti e gli affini con lui abitualmente conviventi.
2. In caso di separazione giudiziale, di
scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti
civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al
conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella
casa familiare sia attribuito dal giudice a quest'ultimo.
3. In casi di separazione consensuale o di nullità
matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i
due si sia così convenuto.
4. In caso di cessazione della convivenza more
uxorio il convivente ha diritto di succedere nel contratto
di locazione a condizione che sia stata comunicata al locatore
la situazione di convivenza more uxorio esistente ai
sensi di legge".
Art. 6.
(Risarcimento del danno).
1. Spetta al convivente more uxorio il diritto al
risarcimento del danno derivato da fatto illecito che
determini la morte dell'altro convivente, in concorso con gli
altri eredi.
2. La quota spettante al convivente more uxorio è
determinata dal giudice in relazione all'entità del
risarcimento, alla durata della convivenza, ai bisogni dei
beneficiari.
Art. 7.
(Diritti successori del convivente
more uxorio).
1. Dopo l'articolo 551 del codice civile è inserito il
seguente:
"Art. 551-bis (Diritti del convivente more
uxorio) - Quando la convivenza more uxorio abbia avuto
la durata di almeno tre anni, il convivente superstite ha
diritto di abitazione della casa adibita a residenza dei
conviventi more uxorio e di uso dei mobili che la
corredano se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti
gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia
sufficiente, per il rimanente, sulla quota di riserva.
E' facoltà degli eredi soddisfare le ragioni del
convivente more uxorio mediante la corresponsione di una
rendita vitalizia oppure mediante l'assegnazione di un
capitale da determinarsi di comune accordo o in mancanza dal
giudice, avuto riguardo alle circostanze del caso.
Fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni il
convivente superstite conserva i propri diritti di uso e di
abitazione".
Art. 8.
(Maltrattamenti in famiglia o verso
fanciulli).
1. Il primo comma dell'articolo 572 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo
precedente, maltratta una persona della famiglia, ivi compreso
il convivente more uxorio, un minore di anni quattordici
o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata
per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o
custodia, o per l'esercizio di una professione o arte, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni".
Art. 9.
(Estensione della definizione
di prossimi congiunti).
1. Il quarto comma dell'articolo 307 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Agli effetti della legge penale, si intendono per
prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge,
il convivente more uxorio, i fratelli, le sorelle, gli
affini dello stesso grado, gli zii e i nipoti. Nondimeno,
nella denominazione di prossimi congiunti non si comprendono
gli affini allorché sia morto il coniuge e non vi sia
prole".
Art. 10.
(Estensione dei casi di non punibilità
di cui all'articolo 649 del codice penale).
1. Dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 649 del
codice penale, è inserito il seguente:
"1-bis) del convivente more uxorio".
Art. 11.
(Affidamento e mantenimento dei figli a seguito della
cessazione della convivenza more uxorio).
1. In caso di cessazione della convivenza more
uxorio, per l'affidamento e il mantenimento dei figli
minori le parti possono rivolgersi al giudice il quale
provvede secondo le disposizioni previste dall'articolo 155
del codice civile.
2. La competenza per i relativi provvedimenti è attribuita
al tribunale.
Art. 12.
(Modifica all'articolo 89
del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238).
1. All'articolo 89 del regio decreto 9 luglio 1939,
n.1238, dopo il numero 8) è inserito il seguente:
"8-bis) la dichiarazione di convivenza more
uxorio resa ai sensi di legge".