XIII LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 83
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Qualora siano trascorsi tre mesi dalla scadenza per il
rinnovo biennale dei minimi contrattuali relativi a tutti i
lavoratori dipendenti, ivi compresi quelli di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
senza che sia stato raggiunto in merito un accordo tra le
parti, ai dipendenti che rientrano nel campo di applicazione
di detto accordo, è corrisposto, a partire dal mese
successivo, un elemento provvisorio della retribuzione a
titolo di "indennità di mancato recupero salariale".
2. L'importo dell'elemento corrisposto ai sensi del comma
1 è pari al 30 per cento della differenza, nel biennio
precedente, tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di
inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi
contrattuali vigenti inclusa la ex indennità integrativa
speciale. Dopo sei mesi di vacanza dell'accordo di cui al
comma 1, l'importo di tale elemento provvisorio della
retribuzione è calcolato applicando l'aliquota del 50 per
cento della differenza di cui al primo periodo del presente
comma.
3. Dalla decorrenza dell'accordo di cui al comma 1
l'indennità di cui al medesimo comma cessa di essere erogata
salvo conguagli con eventuali arretrati.