XIII LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 83




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Qualora siano trascorsi tre mesi dalla scadenza per il rinnovo biennale dei minimi contrattuali relativi a tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, senza che sia stato raggiunto in merito un accordo tra le parti, ai dipendenti che rientrano nel campo di applicazione di detto accordo, è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione a titolo di "indennità di mancato recupero salariale".
        2. L'importo dell'elemento corrisposto ai sensi del comma 1 è pari al 30 per cento della differenza, nel biennio precedente, tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti inclusa la ex indennità integrativa speciale. Dopo sei mesi di vacanza dell'accordo di cui al comma 1, l'importo di tale elemento provvisorio della retribuzione è calcolato applicando l'aliquota del 50 per cento della differenza di cui al primo periodo del presente comma.
        3. Dalla decorrenza dell'accordo di cui al comma 1 l'indennità di cui al medesimo comma cessa di essere erogata salvo conguagli con eventuali arretrati.



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