Commissione parlamentare per le questioni regionali

NOTA INTRODUTTIVA

 La Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dall'articolo 126 della Costituzione, č stata istituita dall'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, come modificato dall'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775: č composta da venti deputati e venti senatori nominati d'intesa dai Presidenti delle rispettive Camere, su designazione dei gruppi, con criteri di rappresentanza proporzionale.
Tra le sue competenze si indica, in primo luogo, quella cui fa riferimento l'articolo 126 della Costituzione, che ne prevede la consultazione nei casi di scioglimento di Consigli regionali.
Altre competenze le sono attribuite dalla legislazione ordinaria: tra quelle consultive, si menzionano il parere al Governo nel caso in cui un'accertata inattivitā di organi regionali comporti inadempimento agli obblighi comunitari (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); altre ipotesi ne prevedono il parere qualora, nella progettazione di opere pubbliche, non si raggiunga l'intesa tra l'amministrazione centrale competente e gli enti locali interessati (articolo 81 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; per progetti di opere ferroviarie, articolo 25 legge 17 maggio 1985, n. 210). Altre norme di legge prevedono che il Presidente del Consiglio dei ministri (o il ministro competente o appositamente delegato) riferisce alla Commissione: ad esempio, circa l'attivitā della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (articolo 12 della legge 23 agosto1988, n. 400). La legge n. 549 del 1995, articolo 2, comma 52, ha previsto l'espressione del parere della Commissione sugli schemi di decreti legislativi di cui ai commi da 46 a 51 del medesimo articolo. Da ultima, la legge 15 marzo 1997, n. 59, ha previsto il parere della Commissione sui decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi (articoli 6 e 11). Ulteriore competenza attribuita dalla citata legge (articolo 8) č quella consultiva nel procedimento per l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, di atti di coordinamento tecnico, e delle direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, qualora non si perfezioni entro 45 giorni la procedura normale dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni o con la singola regione interessata.
L'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000) prevede poi il parere della Commissione sugli schemi di decreti legislativi di cui all'allegato B della citata legge, che riguardano materie di interesse regionale.
Di notevole rilievo sono anche le competenze attribuite dai regolamenti parlamentari: l'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato, prevede che i progetti di legge contenenti disposizioni sulle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, o di competenza delle regioni a statuto speciale, o che riguardino l'attivitā legislativa ed amministrativa delle regioni, siano trasmessi, oltre che a quelle di merito, anche a questa Commissione; analoga previsione č ora contenuta nell'articolo 102, comma 3 del Regolamento della Camera, a seguito di una modifica approvata il 16 dicembre 1998; l'articolo 102 del Regolamento della Camera, e l'articolo 137 di quello del Senato, ne richiedono inoltre il parere per l'ipotesi in cui il Governo promuova innanzi alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione; l'articolo 118-bis, comma 1. del Regolamento della Camera, e l'articolo 125-bis di quello del Senato, ne prevedono il parere, o le osservazioni, sul documento di programmazione economico-finanziaria.
Di fatto, pertanto, la Commissione ha assunto una competenza quasi di carattere generale sulle attivitā che interessano l'ordinamento regionale.

Nella prospettiva della XIV legislatura appare infine importante il nuovo ruolo della Commissione prefigurato dall'articolo 11 del Testo di legge costituzionale, approvato a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti delle Camere, pubblicato sulla G.U. del 12 marzo 2001, recante: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", attualmente oggetto di richiesta di referendum ai sensi dell'articolo 138, comma II, della Costituzione. Tale disposizione prevede infatti che sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al nuovo terzo comma dell'articolo 117 (competenza concorrente) e al nuovo articolo 119 (autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali e fondo perequativo) della Costituzione, contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata nei termini di cui sopra, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

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