Commissione parlamentare per le questioni regionali

LEGGI E NORME DI INTERESSE:

Legge 10 febbraio 1953, n. 62(1)

Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Articolo 52
Commissione parlamentare per le questioni regionali

La Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'art. 126, quarto comma, della Costituzione, č composta di quindici deputati e quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalitā. Essi rimangono in carica per la durata delle legislature delle rispettive Camere.

La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

I membri della Commissione non possono partecipare alle sedute in cui siano discusse questioni della Regione nei cui collegi siano stati eletti. Essi sono sostituiti di volta in volta da deputati e senatori all'uopo designati dai Presidenti delle rispettive Camere.

Articolo 53
Amministrazione straordinaria della Regione

La Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente, in caso di scioglimento di un Consiglio regionale, designa i nomi di nove cittadini eleggibili al Consiglio regionale, tra i quali il Presidente della Repubblica sceglie i tre Commissari previsti dall'art. 126, ultimo comma, della Costituzione.

A tali commissari, per il periodo in cui rimangono in funzione, č attribuita, a carico del bilancio della Regione, un'indennitā nella stessa misura stabilita per gli assessori regionali ai sensi dell'art. 29.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 marzo 1953, n. 52.

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