Regolamento del Congresso dei Deputati TITOLO IV Delle Disposizioni generali di funzionamento CAPITOLO QUARTO Delle Votazioni Articolo 78 1. Per prendere decisioni, la Camera ed i suoi organi dovranno essere regolarmente riuniti e con la presenza della maggioranza dei loro membri. 2. Se al momento della votazione o dopo la sua effettuazione risultasse mancante il numero legale cui si riferisce il comma precedente, si rinvierà la votazione per due ore al massimo. Qualora trascorso tale termine non si possa comunque procedervi validamente, la questione sarà sottoposta alla decisione del rispettivo organo nella seduta successiva. Articolo 79 1. Le decisioni, per essere valide, dovranno essere approvate dalla maggioranza semplice dei membri presenti del rispettivo organo, senza pregiudizio alle maggioranze speciali che stabiliscano la Costituzione, le leggi organiche o il presente Regolamento. 2. Il voto dei Deputati è personale e non delegabile. Nessun Deputato potrà prendere parte alle votazioni su risoluzioni che riguardino il suo status di Deputato. Articolo 80 Le votazioni non potranno essere interrotte per alcun motivo. Durante lo svolgimento della votazione, la Presidenza non concederà luso della parola e nessun Deputato potrà entrare nellaula né abbandonarla. Articolo 81 Nei casi stabiliti nel presente Regolamento ed in quelli per cui lo decida la Presidenza in ragione della loro particolarità o rilevanza, la votazione si effettuerà ad unora fissa, previamente annunciata dalla Presidenza. Se allora fissata la discussione non fosse terminata, la Presidenza indicherà la nuova ora per la votazione. Articolo 82 La votazione potrà essere: 1. Per assenso alla proposta della Presidenza. 2. Ordinaria. 3. Palese per appello nominale. 4. Segreta. Articolo 83 Si intenderanno approvate per assenso le proposte fatte dalla Presidenza quando, una volta enunciate, non suscitino obiezione o opposizione. Articolo 84 La votazione ordinaria potrà effettuarsi, per decisione della Presidenza, in una delle seguenti forme: 1. Alzandosi prima coloro che approvano, dopo coloro che disapprovano ed infine quanti si astengano. Il Presidente ordinerà la controprova da parte dei Segretari qualora vi fossero dubbi sul risultato o se, anche dopo la pubblicazione di questo, lo richieda un Gruppo parlamentare. 2. Mediante procedimento elettronico che registri il senso del voto di ciascun Deputato e i risultati totali della votazione. Articolo 85 1. La votazione sarà palese per appello nominale o segreta quando lo prescriva il presente Regolamento o lo richiedano due Gruppi parlamentari o un quinto dei Deputati o dei membri della commissione. Qualora vi fossero richieste concorrenti di senso contrario, avrà la prevalenza quella di votazione segreta. In nessun caso potrà essere segreta la votazione nei procedimenti legislativi o in quei casi in cui le decisioni debbano essere prese in base al criterio del voto ponderato. 2. Le votazioni per la investitura del Presidente del Governo, la mozione di sfiducia e la questione di fiducia saranno sempre palesi per appello nominale. Articolo 86 Nella votazione palese per appello nominale, un Segretario chiamerà i Deputati e questi risponderanno si o no o astensione. Lappello nominale si effettuerà in ordine alfabetico del primo cognome, iniziando dal Deputato il cui nome sia estratto a sorte. Il Governo e lUfficio di Presidenza voteranno alla fine. Articolo 87 1. La votazione segreta potrà effettuarsi: a. mediante procedimento elettronico che registri il risultato totale della votazione, omettendo la identificazione dei votanti. b. mediante schede quando si tratti di elezione di persone, quando lo decida la Presidenza e quando si fosse specificata tale modalità nella richiesta di voto segreto. 2. Ai fini delle votazioni cui si riferisce il punto 2 del comma precedente, i Deputati saranno chiamati nominalmente al banco della Presidenza per depositare la scheda nella apposita urna. Articolo 88 1. Quando si verifichi parità di voti in una votazione, si procederà ad una seconda e, se la parità permanesse, si sospenderà la votazione per il periodo di tempo che la Presidenza ritenga ragionevole. Trascorso tale periodo di tempo, si ripeterà la votazione e se nuovamente si registrasse parità di voti, si intenderà respinto il parere, larticolo, lemendamento, la relazione di minoranza o la proposta di cui si tratti. 2. Nelle votazioni in commissione si intenderà che non sussista parità quando luguale numero di voti, essendo identico il senso in cui abbiano votato tutti i membri della commissione appartenenti ad uno stesso Gruppo parlamentare, possa dirimersi ponderando il numero di voti in base alla consistenza di ciascun Gruppo nellAssemblea. 3. (abrogato). Articolo 89 1. Effettuata una votazione, o linsieme di votazioni su di una stessa questione, ciascun Gruppo parlamentare potrà spiegare il voto per un tempo massimo di cinque minuti. 2. Nei progetti, proposte di legge e trattati o accordi internazionali il voto potrà essere spiegato solo dopo lultima votazione, a meno che non sia stato diviso in parti chiaramente differenziate ai fini della discussione, nel qual caso la spiegazione avrà luogo dopo la ultima votazione corrispondente a ciascuna parte. Nei casi previsti al presente comma, la Presidenza potrà ampliare il tempo fino a dieci minuti. 3. Non vi sarà spiegazione del voto quando la votazione sia stata segreta o quando tutti i Gruppi parlamentari abbiano avuto lopportunità di intervenire nella discussione precedente. Ciononostante, e in questultima ipotesi, il Gruppo parlamentare che fosse intervenuto nella discussione e come conseguenza della stessa avesse mutato il senso del suo voto, avrà diritto di spiegarlo. |