Regolamento del Congresso dei Deputati TITOLO IV Delle Disposizioni generali di funzionamento CAPITOLO QUINTO Del computo dei termini e della presentazione di documenti. Articolo 90 1. Salvo contraria disposizione, i termini indicati in giorni nel presente Regolamento si computeranno in giorni lavorativi e quelli indicati in mesi da data a data. 2. Si escluderanno dal computo i periodi in cui il Congresso non tenga sedute, salvo che largomento in questione non fosse inserito allordine del giorno di una seduta straordinaria. LUfficio di Presidenza della Camera fisserà i giorni da ritenersi lavorativi ai soli fini del compimento delle procedure che rendano possibile lo svolgimento di quella seduta. Articolo 91 1. LUfficio di Presidenza della Camera potrà decidere la proroga o la riduzione dei termini stabiliti nel presente Regolamento. 2. Salvo casi eccezionali, le proroghe non saranno superiori alla durata del termine prorogato né le riduzioni alla sua metà. Articolo 92 1. La presentazione di documenti presso il Registro della Segreteria Generale del Congresso potrà effettuarsi nei giorni ed alle ore stabiliti dallUfficio di Presidenza della Camera. 2. Saranno ammessi i documenti presentati entro il termine presso gli uffici postali, sempre che ricorrano i requisiti richiesti allo scopo dalla legge sul procedimento amministrativo. |