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>> Ordinanza n. 58-1100 del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari

Art. 6 ter.
La delegazione parlamentare denominata Ufficio parlamentare di valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche ha la missione di informare il Parlamento circa le conseguenze delle scelte di carattere scientifico e tecnologico al fine, segnatamente, di fornire chiarimenti per le sue decisioni. A tal fine, essa raccoglie informazioni, attua programmi di studio e procede a valutazioni.
II (32). La delegazione è composta da otto deputati e otto senatori designati in maniera da assicurare all’interno di ciascuna assemblea una rappresentanza proporzionale dei gruppi politici. I deputati sono designati all’inizio di ogni legislatura per la durata di questa. I senatori sono designati dopo ogni rinnovo parziale del Senato.
Per ogni titolare, viene designato nelle stesse condizioni un supplente.
All’inizio di ogni sessione ordinaria, la delegazione elegge il suo presidente ed il suo vicepresidente, che non possono appartenere alla stessa assemblea (33).
III. - La delegazione è assistita da un consiglio scientifico composto da quindici personalità scelte in ragione della loro competenza nei campi delle scienze e della tecnologia (34).
I membri del consiglio scientifico sono designati per tre anni nelle condizioni previste dal regolamento interno della delegazione.
Il consiglio scientifico viene sentito nelle condizioni previste dal regolamento interno della delegazione, ogni volta che questa lo ritenga necessario.
IV. - La delegazione può raccogliere il parere delle organizzazioni sindacali e professionali più rappresentative a livello nazionale, nonché delle associazioni per la protezione dell’ambiente o la difesa degli utenti e consumatori.
V. - La delegazione è sentita da:
1° l’Ufficio di Presidenza dell’una o dell’altra assemblea, sia di propria iniziativa sia su richiesta di un presidente di gruppo sia su richiesta di sessanta deputati o di quaranta senatori;
2° una commissione speciale o permanente.
VI. - La delegazione dispone dei poteri definiti dall’articolo 164, paragrafo IV, dell’ordinanza n. 58-1374 del 30 dicembre 1958 modificata recante legge finanziaria per il 1959.
In caso di difficoltà nell’esercizio della sua missione, la delegazione può richiedere, per una durata non superiore a sei mesi, all’assemblea da cui proviene il ricorso che le siano conferite le prerogative attribuite dal precedente articolo 6 alle commissioni parlamentari d’inchiesta, ai loro presidenti ed ai loro relatori. Quando la delegazione beneficia di tali prerogative, sono applicabili le disposizioni relative al segreto dei lavori delle commissioni d’inchiesta.
VII. - I lavori della delegazione sono riservati, salvo decisione contraria da parte sua.
I risultati dei lavori eseguiti e le osservazioni della delegazione sono comunicati all’autore del ricorso.
Dopo aver raccolto il parere dell’autore del ricorso, la delegazione può renderli pubblici.
Quando tuttavia la delegazione ha ottenuto il beneficio delle disposizioni del precedente articolo 6, la decisione di pubblicazione può essere presa solo dall’assemblea interessata, nelle condizioni stabilite dal suo regolamento per la pubblicazione delle relazioni delle commissioni d’inchiesta.
VIII. - La delegazione predispone il proprio regolamento interno; questo è sottoposto all’approvazione degli Uffici di Presidenza delle due assemblee.
IX. - Le spese relative al funzionamento della delegazione sono finanziate ed eseguite come spese delle assemblee parlamentari nelle condizioni stabilite dal successivo articolo 7.

Art. 6 quater (35). - I. - È istituito un Ufficio parlamentare di valutazione della legislazione composto da due delegazioni costituite l’una all’Assemblea nazionale e l’altra al Senato.
L’ufficio è incaricato, senza pregiudizio delle competenze delle commissioni permanenti, di raccogliere informazioni e procedere a studi per valutare l’adeguatezza della legislazione alle situazioni da essa regolate.
L’ufficio è parimenti investito di una missione di semplificazione della legislazione.
II. - Ciascuna delegazione dell’ufficio è composta:
- dal presidente della commissione delle leggi e da un membro di ciascuna delle commissioni
permanenti, membri di diritto;
- da otto membri designati dai gruppi politici in modo da assicurare
la loro rappresentanza proporzionale tenendo conto dei membri di diritto.
L’ufficio è presieduto alternativamente, per un anno, dal presidente della commissione delle leggi dell’Assemblea nazionale e dal presidente della commissione delle leggi del Senato.
I deputati sono designati all’inizio di ogni legislatura e per la durata di questa. I senatori sono designati dopo ogni rinnovo parziale.
III. - L’ufficio è sentito da:
1° l’Ufficio di Presidenza dell’una o dell’altra assemblea, sia di propria iniziativa sia su richiesta di un presidente di gruppo;
2° una commissione speciale o permanente.
IV. - L’ufficio può avvalersi di esperti. Esso può parimenti far procedere ad inchieste presso i servizi amministrativi incaricati di applicare la legislazione studiata, presso le professioni cui essa si applica o il pubblico che ne è interessato.
V. - I lavori dell’ufficio sono comunicati all’autore del ricorso.
VI. L’ufficio predispone il proprio regolamento interno che è sottoposto all’approvazione degli Uffici di Presidenza delle due assemblee.
Le sue spese sono finanziate ed eseguite come spese delle assemblee parlamentari, nelle condizioni stabilite dal successivo articolo 7.

Art. 6 sexies I. - È costituita, in ciascuna delle due assemblee del Parlamento, una delegazione parlamentare per la pianificazione e lo sviluppo durevole del territorio. Ogni delegazione comprende quindici membri.
I membri di queste delegazioni sono designati da ciascuna delle due assemblee in maniera da assicurare una rappresentanza proporzionale dei gruppi politici.
La delegazione dell’Assemblea nazionale viene designata all’inizio di ogni legislatura per la durata di questa.
La delegazione del Senato viene designata dopo ogni rinnovo parziale.
II. - Senza pregiudizio delle competenze delle commissioni permanenti, le delegazioni parlamentari per la pianificazione e lo sviluppo durevole del territorio sono incaricate di valutare le politiche di pianificazione e sviluppo durevole del territorio e di informare le loro rispettive assemblee sull’elaborazione e l’esecuzione degli schemi di servizi collettivi previsti all’articolo 10 della legge n. 95-115 del 4 febbraio 1995 di orientamento per la pianificazione e lo sviluppo del territorio, nonché sull’applicazione dei contratti di piano.
A tal fine, esse raccolgono informazioni e dati nazionali ed internazionali sulla pianificazione e lo sviluppo del territorio, nonché sulle esperienze di sviluppo locale, li elaborano e procedono a valutazioni. Il Governo trasmette loro qualunque documento necessario al compimento della loro missione.
Su richiesta del Governo, ciascuna di queste delegazioni parlamentari esprime un parere sui progetti di decreti applicativi degli schemi di servizi collettivi previsti all’articolo 10 della predetta legge n. 95-115 del 4 febbraio 1995 nel termine di un mese a partire dalla loro trasmissione.
III. - Oltre al caso di cui all’ultimo comma del punto II, le delegazioni possono investirsi di qualunque questione relativa alla pianificazione del territorio o essere sentite da:
1° l’Ufficio di Presidenza dell’una o dell’altra assemblea, sia di propria iniziativa sia su richiesta di un presidente di gruppo o di sessanta deputati o di quaranta senatori;
2° una commissione speciale o permanente.
IV. - Ogni delegazione approva il proprio regolamento interno.

Art. 6 septies I. - È costituita, in ciascuna delle due assemblee del Parlamento, una delegazione parlamentare per i diritti delle donne e la pari opportunità fra gli uomini e le donne. Ciascuna di queste delegazioni è composta da trentasei membri.
II. - I membri delle delegazioni sono designati al loro interno da ciascuna delle due assemblee in maniera da assicurare una rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari ed una rappresentanza equilibrata degli uomini e delle donne così come delle commissioni permanenti.
La delegazione dell’Assemblea nazionale viene designata all’inizio della legislatura per la durata di questa.
La delegazione del Senato viene designata dopo ogni rinnovo parziale di tale assemblea.
III. - Senza pregiudizio delle competenze delle commissioni permanenti o speciali né di quelle delle delegazioni per l’Unione europea, le delegazioni parlamentari per i diritti delle donne e la pari opportunità fra gli uomini e le donne hanno la missione d’informare le assemblee della politica seguita dal Governo con riguardo alle sue conseguenze sui diritti delle donne e sulla pari opportunità fra gli uomini e le donne. In tale ambito, esse assicurano il controllo di attuazione delle leggi.
Inoltre, le delegazioni parlamentari per i diritti delle donne e la pari opportunità fra gli uomini e le donne possono essere sentite sui progetti o proposte di legge da
– l’Ufficio di Presidenza dell’una o dell’altra assemblea, sia di propria iniziativa sia su richiesta di un presidente di gruppo;
– una commissione permanente o speciale, di propria iniziativa o su richiesta della delegazione.
Infine, le delegazioni possono essere sentite dalla delegazione per l’Unione europea sui testi sottoposti alle assemblee in applicazione dell’articolo 88-4 della Costituzione.
Esse chiedono di ascoltare i ministri. Il Governo trasmette loro le informazioni utili ed i documenti necessari al compimento della loro missione.
IV. - Le delegazioni predispongono, sulle questioni di cui sono investite, relazioni comprendenti raccomandazioni che sono presentate all’assemblea a cui appartengono e trasmesse alle commissioni parlamentari competenti così come alle delegazioni per l’Unione europea. Queste relazioni sono pubblicate.
Esse predispongono inoltre, ogni anno, una relazione pubblica che tracci il bilancio della loro attività e comprenda, se del caso, proposte di miglioramento della legislazione e della regolamentazione nei loro ambiti di competenza.
V. - Ogni delegazione organizza la pubblicità dei propri lavori nelle condizioni definite dal regolamento di ogni assemblea.
La delegazione dell’Assemblea nazionale e quella del Senato possono decidere di tenere riunioni congiunte.
VI. - Le delegazioni approvano il loro regolamento interno.

Art. 7 - Ogni assemblea parlamentare gode dell’autonomia finanziaria.
Gli stanziamenti necessari al funzionamento delle assemblee parlamentari sono oggetto di proposte elaborate dai questori di ciascuna assemblea ed approvate da una commissione congiunta composta dai questori delle due assemblee. Questa commissione delibera sotto la presidenza di un presidente di sezione della Corte dei conti designato dal primo presidente di tale giurisdizione. Due magistrati della Corte dei conti designati dalla stessa autorità assistono la commissione; essi hanno voto consultivo nelle sue deliberazioni.
Le proposte così approvate sono inserite nel progetto di legge di bilancio a cui viene allegata una relazione esplicativa predisposta dalla commissione menzionata al comma precedente.