>> Regolamento dell'Assemblea nazionale Titolo III - Controllo parlamentare Parte prima - Procedure di informazione e di controllo dellAssemblea Capitolo I - Comunicazioni del Governo Articolo 132 1 Al di fuori delle dichiarazioni previste allarticolo 49 della Costituzione 39, il Governo può richiedere di fare dichiarazioni davanti allAssemblea con o senza dibattito. 2 Nel caso di dichiarazione con dibattito, la Conferenza dei Presidenti fissa il tempo complessivo assegnato ai gruppi nel quadro delle sedute dedicate al dibattito; questo tempo viene ripartito dal Presidente dellAssemblea fra i gruppi in proporzione alla loro consistenza numerica (1). 3 Salvo decisione della Conferenza dei Presidenti, ogni gruppo dispone, per loratore da esso designato, di un tempo di parola di trenta minuti; alloccorrenza, il tempo supplementare viene ripartito dal gruppo fra due oratori al massimo, che dispongono di almeno cinque minuti ciascuno. Un tempo di parola di dieci minuti è assegnato al deputato non appartenente ad alcun gruppo che si è fatto iscrivere per primo nel dibattito (1). 4 Le iscrizioni a parlare e lordine degli interventi hanno luogo nelle condizioni previste dallarticolo 49. 5 Il Primo Ministro o un membro del Governo prende la parola per ultimo per rispondere agli oratori che sono intervenuti. 6 Quando la dichiarazione del Governo non comporta dibattito, il Presidente può autorizzare un solo oratore a rispondere al Governo. 7 Nessuna votazione, di qualunque natura, può aver luogo in occasione delle dichiarazioni previste al presente articolo. Capitolo V - Ruolo di informazione delle commissioni permanenti o speciali Articolo 145 1 Senza pregiudizio delle disposizioni che le riguardano contenute al titolo II, le commissioni permanenti assicurano linformazione dellAssemblea per consentirle di esercitare il suo controllo sulla politica del Governo. 2 A tal fine, esse possono affidare ad uno o più dei loro membri una missione informativa temporanea vertente, segnatamente, sulle condizioni di applicazione di una legislazione. Queste missioni informative possono essere comuni a più commissioni. 3 Nessuna pubblicità può essere data ad una relazione informativa predisposta in applicazione delle disposizioni che precedono, prima che sia stata decisa la sua pubblicazione. Articolo 145-1 1 La richiesta presentata da una commissione permanente o speciale in applicazione dellarticolo 5 ter della predetta ordinanza n. 58-1100 del 17 novembre 1958 è rivolta dal suo presidente al Presidente dellAssemblea. 2 Essa deve determinare con precisione loggetto della missione per la effettuazione della quale viene richiesto il beneficio delle prerogative attribuite alle commissioni dinchiesta. Articolo 145-2 1 Questa richiesta viene subito notificata dal Presidente dellAssemblea al Guardasigilli, ministro della giustizia. 2 Qualora il Guardasigilli comunichi che dei procedimenti giudiziari sono in corso sui fatti che hanno motivato la presentazione della richiesta, il Presidente dellAssemblea ne informa il presidente della commissione che la ha presentata. Articolo 145-3 1 La richiesta è affissa e notificata al Governo ed ai presidenti dei gruppi e delle commissioni. 2 Essa si considera approvata se, prima della seconda seduta che segue tale affissione, il Presidente dellAssemblea non abbia ricevuto alcuna opposizione dal Governo, dal presidente di una commissione o dal presidente di un gruppo. 3 Qualora sia stata formulata una opposizione nelle condizioni previste al comma precedente, un dibattito sulla richiesta viene iscritto dufficio alla fine della prima seduta tenuta in applicazione dellarticolo 50, comma primo, che segue lannuncio dellopposizione fatto allAssemblea. Nel corso di tale dibattito possono prendere la parola solo il Governo e, per una durata non superiore a cinque minuti, lautore dellopposizione e il presidente della commissione che ha presentato la richiesta. Articolo 145-4 Quando il Guardasigilli comunichi, dopo lapprovazione di una richiesta, che su fatti che lhanno motivata è aperta uninchiesta giudiziaria, il Presidente dellAssemblea ne informa il presidente della commissione interessata. Questa pone immediatamente fine alla sua missione se verta solo sui fatti che hanno comportato lapertura dellinchiesta. Articolo 145-5 Le disposizioni degli articoli 142, 142-1 e 143 sono applicabili ai lavori delle commissioni quando esercitino le prerogative attribuite alle commissioni dinchiesta. Articolo 145-6 Le disposizioni dellarticolo 144 sono applicabili alle missioni effettuate nelle condizioni previste allarticolo 145-1. >> Istruzione generale dell'Ufficio di Presidenza Titolo I Applicazione di determinate disposizioni del Regolamento dellAssemblea Articolo 5 Funzionamento delle commissioni 1° Lavori delle commissioni. a) Supplenze. Quando un membro di una commissione permanente o speciale desidera farsi sostituire, in applicazione dellarticolo 38, comma 2, del Regolamento, deve avvisarne per iscritto il presidente della commissione. La richiesta di supplenza deve obbligatoriamente indicare il nome del membro della commissione chiamato ad assicurare la supplenza. Un membro della commissione può esercitare solo una supplenza. La richiesta di supplenza può indicare un secondo nome di supplente per il caso in cui il primo nominato fosse già titolare di una designazione. Nelle votazioni, il supplente esprime i voti a nome del titolare. Quando i voti sono pubblicati nel Bollettino delle commissioni, il nome del titolare figura nella lista dei votanti seguito, fra parentesi, dal nome del suo supplente. b) Dimissioni, sostituzioni. Un commissario non deve essere considerato come dimissionario se non dopo che il Presidente dellAssemblea ne sia stato informato. La procedura di sostituzione può allora essere avviata. I nomi dei sostituti devono essere consegnati alla Presidenza prima delle ore 18.00. Sono immediatamente affissi e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo in applicazione degli articoli 34, comma 5, e 38, comma 4, del Regolamento. I sostituti i cui nomi sono stati affissi possono assistere alle riunioni della commissione ma non sono autorizzati a votarvi se non dopo la suddetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. c) Processi verbali. I processi verbali delle commissioni devono essere predisposti solo in due esemplari e non devono, in corso di legislatura, lasciare gli archivi del servizio delle commissioni. d) Audizioni. Su richiesta dei presidenti di commissione indirizzata al Segretario generale dellAssemblea almeno ventiquattro ore prima della riunione della loro commissione, il servizio del resoconto integrale o il servizio dei resoconti sommari possono essere incaricati di predisporre i resoconti delle audizioni cui si proceda. La redazione di tali resoconti può parimenti essere assicurata dalla segreteria della commissione. 2° Missioni informative delle commissioni. Il numero dei commissari che le commissioni possono designare a partecipare a missioni informative e di controllo è fissato al massimo: a dieci, per le missioni effettuate nel territorio metropolitano, a sette per le missioni effettuate in Europa e a sei per le altre missioni. Durante le sessioni, le missioni effettuate fuori dal territorio metropolitano sono autorizzate dallUfficio di Presidenza o, in caso di urgenza, dal Presidente. Nessuna manifestazione può essere fatta a nome dellAssemblea senza la sua preventiva approvazione. I questori sono abilitati a valutare se ricorrano i presupposti per rimborsare determinate spese sostenute dai presidenti delle commissioni in occasione delle missioni informative. 3° Petizioni Viene predisposto dalla segreteria della Commissione delle leggi costituzionali, della legislazione e dellamministrazione generale della Repubblica: a) un ruolo generale delle petizioni contenente, per ciascuna petizione, un numero dordine, il nome e la residenza del presentatore, lindicazione sommaria delloggetto della sua richiesta e, se del caso, il nome del deputato che lha presentata; b) un fascicolo delle petizioni il quale, periodicamente stampato e distribuito, menzioni il nome ed il domicilio dei presentatori, lindicazione sommaria delloggetto delle petizioni, il numero dordine, i nomi dei relatori della Commissione delle leggi costituzionali e, se del caso, della commissione permanente da questa investita, le decisioni adottate dalle commissioni con il breve riassunto dei motivi e le risposte fornite dai ministri a cui siano state rinviate petizioni. 4° Funzionari distaccati dalle amministrazioni centrali nelle commissioni; assistenti dei presidenti delle commissioni. I funzionari delle amministrazioni centrali, messi a disposizione delle commissioni della Difesa nazionale e delle forze armate e delle Finanze, delleconomia generale e del piano, su richiesta dei loro presidenti, in qualità di esperti, hanno un compito di semplice informazione. Questi funzionari, così come gli assistenti dei presidenti delle commissioni, dipendono unicamente, sotto la sua responsabilità personale, dal presidente della commissione interessata. Essi non possono in alcun caso prendere parte ai lavori delle commissioni, assistere alle loro riunioni né ricevere comunicazione dei loro processi verbali. Essi possono occupare un ufficio nei locali dellAssemblea. Essi ricevono un lasciapassare rilasciato dai questori, che consente loro di recarsi direttamente presso il presidente della commissione che ha richiesto la loro collaborazione. >> Ordinanza n. 58-1100 del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari Art. 5 bis. Una commissione speciale o permanente può convocare qualunque persona la cui audizione ritenga necessaria, fatti salvi, da una parte, gli argomenti di carattere segreto e concernenti la difesa nazionale, gli affari esteri, la sicurezza interna o esterna dello Stato, e dallaltra, il rispetto del principio della separazione dellautorità giudiziaria e degli altri poteri. Il fatto di non rispondere alla convocazione è punito con 50.000 FF di multa. |