Procedimento legislativo - Procedimento legislativo ordinario Bundestag

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento dell'Assemblea nazionale

Titolo II Procedimento legislativo

Parte prima - Procedimento legislativo ordinario

Capitolo I - Presentazione dei progetti e delle proposte
Articolo 81
1 I progetti di legge, le proposte di legge trasmesse dal Senato e le proposte di legge presentate dai deputati sono registrate alla Presidenza.
2 La presentazione dei progetti di legge e delle proposte trasmesse dal Senato è sempre annunciato in seduta pubblica.
3 Le proposte di legge presentate dai deputati sono trasmesse all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea o a determinati suoi membri da esso a tal fine delegati. Quando è evidente la loro inammissibilità ai sensi dell’articolo 40 della Costituzione 11, ne viene rifiutata la presentazione. Negli altri casi, la presentazione è annunciata in seduta pubblica.
4 Quando l’Assemblea non tiene seduta, la presentazione è oggetto di un annuncio nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 82
1 Ad eccezione dei casi previsti espressamente dai testi costituzionali od organici, le proposte di risoluzione sono ammissibili solo se formulino misure e decisioni di ordine interno che, riguardando il funzionamento e la disciplina dell’Assemblea, rientrano nella sua competenza esclusiva.
2 Esse sono presentate, esaminate e discusse secondo la procedura applicabile in prima lettura alle proposte di legge, ad eccezione delle disposizioni di applicazione a queste ultime degli articoli 34, 40 e 41 della Costituzione 12.

Articolo 83
Ogni testo presentato viene stampato, distribuito e rinviato all’esame di una commissione speciale dell’Assemblea o, in mancanza, all’esame della competente commissione permanente.

Articolo 84
1 I progetti di legge possono essere ritirati dal Governo in ogni momento fino alla loro adozione definitiva da parte del Parlamento.
2 L’autore o il primo firmatario di una proposta può ritirarla in ogni momento prima della sua adozione in prima lettura. Qualora il ritiro abbia luogo nel corso della discussione in seduta pubblica e se un altro deputato la faccia propria, la discussione continua.
3 Le proposte respinte dall’Assemblea non possono essere ripresentate prima del termine di un anno.


Capitolo II - Lavori legislativi delle commissioni

Articolo 85
1 Il Presidente dell’Assemblea investe la commissione speciale a tal fine designata o la competente commissione permanente di ogni progetto o proposta presentata presso l’Assemblea.
2 Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente o in caso di conflitto di competenza fra due o più di tali commissioni, il Presidente, dopo un dibattito in cui sono ascoltati solo il Governo o l’autore della proposta e i presidenti delle commissioni interessate, propone per priorità all’Assemblea la creazione di una commissione speciale. Se questa proposta è respinta, il Presidente sottopone all’Assemblea la questione di competenza.

Articolo 86
1 I relatori delle commissioni devono essere designati e le loro relazioni devono essere presentate, stampate e distribuite entro un termine tale che l’Assemblea sia in grado di procedere alla discussione dei progetti e delle proposte conformemente alla Costituzione. Le relazioni possono, inoltre, essere pubblicate in allegato al resoconto integrale della seduta nel corso della quale sono discusse per decisione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea nazionale.
2 Le relazioni su progetti di legge presentati in prima istanza all’Assemblea nazionale o su testi trasmessi dal Senato concludono per l’adozione, il rigetto o per emendamenti. In allegato alle relazioni devono essere inseriti gli emendamenti sottoposti alla commissione, sia trasmessi dalla Presidenza dell’Assemblea sia direttamente presentati dai loro proponenti prima della presentazione della relazione.
3 Le relazioni sulle proposte di legge concludono con un testo unificato.
4 Gli emendamenti presentati in commissione e le modifiche proposte dalla commissione al testo di cui sia stata inizialmente investita non sono ammissibili quando comportino una delle conseguenze definite dall’articolo 40 della Costituzione 13. L’inammissibilità degli emendamenti è valutata dal presidente della commissione e, in caso di dubbio, dal suo ufficio di presidenza. L’inammissibilità delle modifiche proposte dalla commissione è valutata secondo la procedura istituita dall’articolo 92.
5 L’autore di una proposta o di un emendamento può partecipare ai dibattiti della commissione. La partecipazione del Governo è di diritto.
6 Le relazioni su di un progetto o una proposta di legge riguardante i campi coperti dall’attività delle Comunità europee comprendono in allegato degli elementi di informazione sul diritto europeo applicabile e la legislazione in vigore nei principali paesi della Comunità.
7 Le relazioni su di un progetto o una proposta di legge la cui applicazione è suscettibile di avere un impatto sulla natura comprendono in allegato un bilancio ecologico, costituito da elementi di informazione relativi all’incidenza della legislazione proposta, segnatamente, sull’ambiente, le risorse naturali ed i consumi di energia.

Articolo 87
1 Ogni commissione permanente che decida di investirsi per il parere su tutto o parte di un progetto o di una proposta, o di uno stanziamento di bilancio, rinviato ad un’altra commissione permanente, ne informa il Presidente dell’Assemblea. Questa decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed annunciata all’apertura della prima seduta prevista.
2 Quando un progetto o una proposta sia stato oggetto di rinvio per il parere, la commissione investita designa un relatore che ha il diritto di partecipare, con voto consultivo, ai lavori della commissione competente per il merito. Reciprocamente, il relatore della commissione competente per il merito ha il diritto di partecipare, con voto consultivo, ai lavori della commissione investita per il parere.
3 I relatori delle commissioni investite per il parere sostengono davanti alla commissione competente per il merito gli emendamenti adottati dalla loro commissione.
4 I pareri sono presentati, stampati e distribuiti. La mancanza di presentazione o di distribuzione di un parere non può ostacolare la discussione di una questione, potendo la commissione che abbia deciso di dare il proprio parere esprimerlo sempre oralmente nel giorno fissato per la discussione del testo.

Articolo 88
1 Alla vigilia eventualmente ed, in ogni caso, nel giorno della seduta in cui è previsto l’esame di un progetto o di una proposta, la commissione competente per il merito tiene una o più riunioni per esaminare gli emendamenti presentati. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 86, comma 5, ed 87, comma 3.
2 La commissione delibera nel merito sugli emendamenti presentati prima dello scadere dei termini previsti all’articolo 99 e li respinge o li accoglie senza integrarli alle proprie proposte né presentare una relazione supplementare.
3 Essa esamina gli emendamenti posteriori per stabilire se ne accetterà la discussione in seduta. In caso affermativo, essa delibera nel merito conformemente al comma precedente.
4 Fatte salve le disposizioni dell’articolo 44, comma 2, della Costituzione 14, il presidente ed il relatore della commissione sono qualificati ad accettare o rifiutare la discussione in seduta degli emendamenti che non siano stati precedentemente sottoposti alla commissione. In caso di disaccordo, essi consultano la commissione. Qualora essi accettino la discussione dell’emendamento, possono esprimere, a nome della commissione, il loro parere su di esso.


Capitolo III - Iscrizione all’ordine del giorno dell’Assemblea

Articolo 89
1 I progetti di legge e le proposte sono iscritti all’ordine del giorno dell’Assemblea, sia in applicazione delle disposizioni dell’articolo 48, comma primo, della Costituzione 15, sia nelle condizioni previste all’articolo 48 del presente Regolamento.
2 Le richieste di iscrizione prioritaria del Governo sono indirizzate dal Primo ministro al Presidente dell’Assemblea che ne informa i presidenti delle commissioni competenti e le notifica alla prima Conferenza dei Presidenti prevista.
3 Qualora, a titolo eccezionale, il Governo in virtù dei poteri conferitigli dall’articolo 48 della Costituzione, richieda una modifica dell’ordine del giorno con l’aggiunta, il ritiro o l’inversione di uno o più testi prioritari, il Presidente ne dà immediatamente conoscenza all’Assemblea.
4 Le richieste di iscrizione di una proposta all’ordine del giorno complementare sono formulate alla Conferenza dei Presidenti dal presidente della commissione competente per il merito o da un presidente di gruppo. Lo stesso vale per le richieste di iscrizione all’ordine del giorno della seduta mensile prevista all’articolo 48, comma 3, della Costituzione.


Capitolo IV - Discussione dei progetti e delle proposte in prima lettura

Articolo 90
Ad eccezione dei casi espressamente previsti dal presente Regolamento, e segnatamente le mozioni di sfiducia, le eccezioni di inammissibilità, le questioni pregiudiziali, le mozioni volte a sottoporre un progetto di legge al referendum, le mozioni di rinvio alla commissione di cui all’articolo 91 o di rinvio dell’esame di cui all’articolo 95 e gli emendamenti, alcun testo o proposta di qualunque genere, quali che ne siano l’oggetto e la qualifica datagli dai suoi autori, non può essere posto in discussione e ai voti se non sia stato oggetto, preventivamente, di una relazione della commissione competente nelle condizioni regolamentari.

Articolo 91
1 La discussione dei progetti e delle proposte ha inizio con la eventuale audizione del Governo, con la presentazione della relazione della commissione competente per il merito e, se necessario, con l’audizione del relatore della o delle commissioni investite per il parere.
2 Qualora la relazione o il parere sia stato distribuito almeno il giorno prima dell’apertura del dibattito, il relatore può rinunciare a presentarlo oralmente; nel caso contrario, il suo autore deve limitarsi a commentarlo senza darne lettura. La presentazione delle relazioni o dei pareri non può superare una durata che la Conferenza dei Presidenti stabilisce nell’organizzare la discussione generale dei testi.
3 Un membro del Consiglio economico e sociale può ugualmente essere ascoltato nelle condizioni stabilite all’articolo 97.
4 Non può essere quindi posta in discussione e ai voti che una sola eccezione di inammissibilità il cui oggetto sia di far riconoscere che il testo proposto è contrario ad una o più disposizioni costituzionali ed una sola questione pregiudiziale, il cui oggetto sia di far decidere che non ricorrono le circostanze per deliberare. L’approvazione dell’una o dell’altra di tali proposte comporta il rigetto del testo nei confronti del quale sia stata sollevata. Nella discussione di ciascuna di esse, possono intervenire solo uno dei firmatari per una durata che non può superare un’ora e trenta minuti salvo decisione contraria della Conferenza dei Presidenti, il Governo e il presidente o il relatore della commissione competente per il merito. Prima della votazione, la parola è concessa per cinque minuti ad un oratore per gruppo.
5 La parola è quindi data agli oratori che si sono fatti iscrivere nella discussione generale. L’autore o il primo firmatario di una proposta ha precedenza.
6 Dopo la chiusura della discussione generale, non può essere posta in discussione e ai voti che una sola mozione volta al rinvio alla commissione competente per il merito dell’intero testo in discussione, ed il cui effetto, in caso di approvazione, sia di sospendere il dibattito fino alla presentazione di una nuova relazione da parte della commissione. La discussione di questa mozione ha luogo nelle condizioni previste al comma 4.
7 Qualora la mozione di rinvio venga approvata, il Governo, quando si tratti di un testo prioritario a norma dell’articolo 48, comma primo, della Costituzione 16, l’Assemblea, quando si tratti di un testo non prioritario, fissa la data e l’ora a cui la commissione dovrà presentare la sua nuova relazione. Il Governo può chiedere che tale testo mantenga la sua priorità sulle altre questioni iscritte all’ordine del giorno.
8 Qualora la mozione venga respinta o non venga presentata, il passaggio alla discussione degli articoli del progetto o, se si tratta di una proposta, del testo della commissione, è di diritto.
9 Prima dell’apertura della discussione degli articoli, il presidente e il relatore della commissione sono consultati in merito alla convocazione di una riunione di questa per l’esame immediato degli emendamenti che non le siano stati sottoposti al momento dell’ultima riunione tenuta in applicazione dell’articolo 88, comma primo. Qualora concludano congiuntamente che non sia necessario tenere tale riunione, il dibattito prosegue. Nel caso contrario, esso viene sospeso e ripreso dopo la riunione della commissione. Per questa riunione, sono applicabili le disposizioni degli articoli 86, comma 5, e 87, comma 3.

Articolo 92
1 Le disposizioni dell’articolo 40 della Costituzione 17 possono essere opposte in ogni momento alle proposte, relazioni ed emendamenti dal Governo o da ogni deputato.
2 Per le proposte o le relazioni, la inammissibilità è valutata dall’ufficio di presidenza della Commissione delle finanze, dell’economia generale e del piano. Questa può parimenti, in ogni momento, opporre di propria iniziativa tale inammissibilità.
3 Il procedimento legislativo è sospeso nello stato in cui si trova fino alla decisione dell’ufficio di presidenza della Commissione delle finanze che ascolta l’autore della proposta o della relazione e può chiedere di ascoltare le osservazioni del Governo.
4 Per gli emendamenti, la inammissibilità è valutata nelle condizioni previste all’ultimo comma dell’articolo 98.
5 Sono opponibili nelle stesse condizioni le disposizioni della legge organica relativa alle leggi finanziarie.

Articolo 93
1 La inammissibilità in base all’articolo 41, comma primo, della Costituzione 18 può essere opposta dal Governo ad una proposta o ad un emendamento prima dell’inizio della sua discussione in seduta pubblica. Dopo eventuale consultazione del presidente della Commissione delle leggi costituzionali, della legislazione e dell’amministrazione generale della Repubblica o di un membro dell’ufficio di presidenza a tal fine designato, il Presidente dell’Assemblea può ammettere la inammissibilità. Nel caso contrario, ricorre al Consiglio costituzionale.
2 La inammissibilità può anche essere opposta dal Governo nel corso della discussione. Il Presidente dell’Assemblea, quando presiede la seduta, può decidere dopo eventuale consultazione del presidente della Commissione delle leggi costituzionali, della legislazione e dell’amministrazione generale della Repubblica o di un membro dell’ufficio di presidenza a tal fine designato.
3 Quando il Presidente dell’Assemblea non presiede la seduta, questa è sospesa fino a che egli non abbia deciso se la inammissibilità venga opposta ad una proposta; se viene opposta ad un emendamento, la discussione di questo e, se del caso, quella dell’articolo su cui verte, è rinviata fino a che il Presidente dell’Assemblea non abbia deciso.
4 In caso di disaccordo fra il Governo ed il Presidente dell’Assemblea, la discussione è sospesa e il Presidente dell’Assemblea ricorre al Consiglio costituzionale.

Articolo 94
1 Quando una commissione competente per il merito di una proposta concluda per il rigetto della proposta o non presenti delle conclusioni, il Presidente, subito dopo la chiusura della discussione generale, chiama l’Assemblea a pronunciarsi.
2 Nel primo caso, l’Assemblea vota sulle conclusioni di rigetto; qualora tali conclusioni non vengano approvate, ha inizio la discussione sugli articoli della proposta o, nel caso di più proposte, della prima proposta presentata.
3 Nel secondo caso, l’Assemblea delibera sul passaggio alla discussione degli articoli del testo iniziale della proposta o, nel caso di più proposte, della prima proposta presentata. Qualora l’Assemblea decida di non passare alla discussione degli articoli, il Presidente dichiara che la proposta non è accolta.

Articolo 95
1 La discussione degli articoli verte successivamente su ciascuno di essi.
2 Gli interventi delle commissioni e dei deputati sugli articoli del testo in discussione o sui nuovi articoli proposti dal Governo o dalle commissioni, per via di emendamenti, non possono superare i cinque minuti, fatte salve le disposizioni dell’articolo 54, comma 5.
3 Su di ogni articolo, gli emendamenti sono posti successivamente in discussione ed ai voti nelle condizioni stabilite dall’articolo 100. Ogni articolo è quindi posto ai voti separatamente.
4 Il rinvio dell’esame di un articolo o di un emendamento, il cui oggetto sia di modificare l’ordine della discussione può essere sempre richiesto.
5 Esso è di diritto su richiesta del Governo o della commissione competente per il merito. Negli altri casi, decide il Presidente.
6 Nell’interesse della discussione e, se del caso, su richiesta della commissione competente per il merito, il Presidente può decidere il rinvio alla commissione di uno o più articoli e degli emendamenti che vi si riferiscono.
7 Il Presidente precisa le condizioni in cui la discussione sarà proseguita.
8 Dopo la votazione dell’ultimo articolo o dell’ultimo articolo aggiuntivo proposto per via di emendamento, si procede alla votazione sull’insieme del progetto o della proposta, salvo che la Conferenza dei Presidenti abbia deciso che la votazione abbia luogo per scrutinio, ad un’altra data, nelle condizioni previste all’articolo 65-1.
9 Quando, prima della votazione sull’articolo unico di un progetto o di una proposta, non sia stato presentato alcun articolo aggiuntivo, tale votazione equivale ad una votazione sull’insieme; non è ammissibile alcun articolo aggiuntivo dopo che sia intervenuta tale votazione.

Articolo 96
L’applicazione dell’articolo 44, comma 3, della Costituzione 19 non costituisce deroga alle disposizioni dei capitoli IV e VI del titolo II del presente Regolamento se non per quanto riguarda le modalità di posizione ai voti dei testi. La loro discussione ha luogo secondo la procedura prevista ai suddetti capitoli (4).

Articolo 97
1 Quando in applicazione dell’articolo 69 della Costituzione 20, il Consiglio economico e sociale designa uno dei propri membri per esporre davanti all’Assemblea nazionale il parere del Consiglio su di un progetto o una proposta che sia stata ad esso sottoposta, il Presidente del Consiglio economico e sociale ne avverte il Presidente dell’Assemblea nazionale.
2 Salvo decisione contraria della Conferenza dei Presidenti, il membro del Consiglio economico e sociale viene ascoltato dopo i relatori delle competenti commissioni dell’Assemblea nazionale.
3 All’ora fissata per la sua audizione, viene fatto entrare nell’emiciclo dal capo dei commessi, su ordine del Presidente che gli dà subito la parola. Terminata la sua esposizione, viene riaccompagnato fuori dall’emiciclo con il medesimo cerimoniale.

Articolo 98
1 Il Governo, le commissioni competenti per il merito dei progetti di legge, le commissioni investite per il parere e i deputati hanno diritto di proporre emendamenti ai testi presentati presso l’Assemblea.
2 Sono emendamenti solo quelli formulati per iscritto, sottoscritti da almeno uno dei proponenti e presentati presso l’Assemblea o in commissione.
3 Gli emendamenti devono essere sommariamente motivati; essi sono comunicati dalla Presidenza alla commissione competente per il merito, stampati e distribuiti; la mancata stampa e distribuzione di un emendamento non può essere tuttavia di ostacolo alla sua discussione in seduta pubblica.
4 Gli emendamenti sono ammissibili solo se riguardino un solo articolo. I progetti interamente sostitutivi sono presentati sotto forma di emendamenti, articolo per articolo, al testo in discussione. I subemendamenti sono ammissibili solo nella misura in cui non contraddicano il senso dell’emendamento. I subemendamenti non possono essere emendati. La ammissibilità degli emendamenti, dei progetti interamente sostitutivi e dei subemendamenti, ai sensi del presente comma, è valutata dal Presidente.
5 Gli emendamenti ed i subemendamenti sono ammissibili solo se si applicano effettivamente al testo cui sono riferiti o, se si tratti di articoli aggiuntivi, se sono proposti nel quadro del progetto o della proposta; nei casi controversi, la questione della loro ammissibilità è sottoposta, prima della loro discussione, alla decisione dell’Assemblea. Possono intervenire solo il proponente dell’emendamento, un oratore contro, la commissione ed il Governo.
6 Qualora fosse evidente che l’approvazione di un emendamento avrebbe le conseguenze previste dall’articolo 40 della Costituzione 21, il Presidente ne rifiuta la presentazione. In caso di dubbio, il Presidente decide, dopo aver consultato il presidente o il relatore generale della Commissione delle finanze, dell’economia generale e del piano o un membro dell’ufficio di presidenza a tal fine designato; in mancanza del parere, il Presidente può ricorrere all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.

Articolo 99
1 Emendamenti ai testi che servano da base per la discussione possono essere presentati dai deputati entro un termine di quattro giorni lavorativi successivi alla distribuzione della relazione.
2 Quando tuttavia la discussione di un testo è iscritta all’ordine del giorno dell’Assemblea nel corso di una sessione diversa da quella durante la quale la relazione è stata distribuita, si apre un nuovo termine di due giorni lavorativi a partire da tale iscrizione all’ordine del giorno.
3 Gli emendamenti dei deputati cessano di essere ammissibili dall’inizio della discussione generale, qualora questo intervenga prima dello scadere dei suddetti termini.
4 Dopo lo scadere di tali termini, sono ammissibili solo:
1° gli emendamenti presentati dal Governo o dalla commissione competente per il merito, o quelli di cui l’uno o l’altra accetti la discussione;
2° gli emendamenti presentati a nome di una commissione investita per il parere.
I termini previsti al presente articolo non sono applicabili:
1° ai subemendamenti;
2° agli emendamenti che vertano su articoli riguardo ai quali il Governo o la commissione competente per il merito abbia presentato uno o più emendamenti dopo lo scadere di tali termini;
3° agli emendamenti suscettibili di essere posti in discussione congiunta con articoli aggiuntivi presentati dal Governo o dalla commissione competente per il merito dopo lo scadere di tali termini.

Articolo 100
1 Gli emendamenti sono posti in discussione dopo la discussione del testo cui si riferiscono ed ai voti prima della votazione su tale testo ed, in generale, prima della questione principale.
2 Il Presidente pone in discussione i soli emendamenti presentati presso l’Assemblea.
3 L’Assemblea non delibera sugli emendamenti che non sono confermati in seduta. Essa non delibera inoltre, quando il Governo ne faccia richiesta in applicazione dell’articolo 44, comma 2, della Costituzione 22, sugli emendamenti che non siano stati sottoposti alla commissione; tale richiesta è presentata al momento in cui l’emendamento è chiamato in seduta.
4 Quando si trovino in concorrenza, gli emendamenti sono posti in discussione nel seguente ordine: emendamenti soppressivi e successivamente gli altri emendamenti a cominciare da quelli più lontani dal testo proposto e nell’ordine in cui vi si oppongano, vi si inseriscano, o vi si aggiungano.
5 Gli emendamenti presentati dal Governo o dalla commissione competente per il merito hanno precedenza di discussione sugli emendamenti dei deputati che abbiano un identico oggetto. In tal caso, viene data la parola a tutti i proponenti di emendamenti e si procede ad una sola votazione sull’insieme di tali emendamenti.
6 Quando più emendamenti che si escludano a vicenda sono in concorrenza, il Presidente può sottoporli ad una discussione congiunta nella quale i proponenti ricevono in successione la parola prima della messa ai voti, parimenti in successione, dei loro emendamenti.
7 Ad eccezione del caso degli emendamenti di cui all’articolo 95, comma 2, su ciascun emendamento possono essere ascoltati, oltre ad uno dei proponenti, solo il Governo, il presidente o il relatore della commissione competente per il merito, il presidente o il relatore della commissione investita per il parere ed un oratore di opinione contraria. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 54, comma 5, gli interventi sugli emendamenti, diversi da quelli del Governo, non possono superare i cinque minuti.
8 L’Assemblea si pronuncia solo sul merito degli emendamenti esclusa qualunque presa in considerazione.

Articolo 101
1 Prima dell’inizio delle dichiarazioni di voto sull’insieme dei progetti e delle proposte, l’Assemblea può decidere, su richiesta del Governo o di un deputato, che si procederà ad una seconda deliberazione su tutto o parte del testo.
2 La seconda deliberazione è di diritto se richiesta dal Governo o dalla commissione competente per il merito, o se questa la accetti.
3 I testi che sono oggetto della seconda deliberazione sono rinviati alla commissione che deve presentare, oralmente o per iscritto, una nuova relazione.
4 Il rigetto da parte dell’Assemblea degli emendamenti presentati in seconda deliberazione vale come conferma della decisione presa dall’Assemblea in prima deliberazione.

Articolo 102
Il Governo può dichiarare l’urgenza, in virtù dell’articolo 45 della Costituzione 23, fino alla chiusura della discussione generale, con una comunicazione indirizzata al Presidente. Questi ne dà immediatamente conoscenza all’Assemblea.


Capitolo V - Procedimento di esame semplificato

Articolo 103
1 Il Presidente dell’Assemblea, il Governo, il presidente della commissione competente per il merito o il presidente di un gruppo possono richiedere, in Conferenza dei Presidenti, che un progetto o una proposta di legge sia esaminato secondo il procedimento di esame semplificato.
2 La richiesta è ammissibile solo se riguardi un testo che non sia ancora stato esaminato in commissione o se venga presentata dal presidente della commissione competente per il merito dopo che questa sia stata consultata. In quest’ultimo caso, la discussione interviene dopo un termine di almeno un giorno intero.
3 Il procedimento di esame semplificato viene avviato se non si è manifestata alcuna opposizione in Conferenza dei Presidenti.

Articolo 104
1 La richiesta di esame del testo secondo il procedimento di esame semplificato è affissa, annunciata all’Assemblea e notificata al Governo.
2 I progetti e le proposte per cui viene richiesto il procedimento di esame semplificato non possono essere oggetto delle iniziative di cui all’articolo 91, commi 4 e 6, ed all’articolo 128, comma 2.
3 Non oltre le ore 18.00 del giorno precedente a quello della discussione, il Governo, il presidente della commissione competente per il merito o il presidente di un gruppo possono opporsi al procedimento di esame semplificato.
4 L’opposizione è indirizzata al Presidente dell’Assemblea che la notifica al Governo, alla commissione competente per il merito nonché ai presidenti dei gruppi, la fa affiggere e l’annuncia all’Assemblea.
5 In caso di opposizione, il testo viene esaminato conformemente alle disposizioni del capitolo IV del presente titolo.

Articolo 105
1 Gli emendamenti dei deputati e delle commissioni interessate possono essere presentati fino allo scadere del termine per l’opposizione.
2 Qualora, dopo lo scadere del termine per l’opposizione, il Governo presenti un emendamento, il testo è ritirato dall’ordine del giorno.
3 Esso può essere iscritto, al più presto, all’ordine del giorno della seduta successiva. La discussione si svolge allora conformemente alle disposizioni del capitolo IV del presente titolo.

Articolo 106
1 L’esame del testo sottoposto al procedimento di esame semplificato inizia con un intervento del relatore della commissione competente per il merito, per una durata che non può superare i dieci minuti, seguito, se del caso, da un intervento del relatore della o delle commissioni investite per il parere, per una durata non superiore a cinque minuti ciascuna. Si svolge quindi una discussione generale nel corso della quale può intervenire un rappresentante per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.
2 Quando un testo sottoposto al procedimento di esame semplificato non è oggetto di alcun emendamento, il Presidente pone ai voti l’insieme del testo dopo la discussione generale.
3 Quando un testo sottoposto al procedimento di esame semplificato è oggetto di emendamenti, il Presidente chiama unicamente gli articoli ai quali tali emendamenti si riferiscono. Su ciascun emendamento, oltre al Governo, possono intervenire solo uno dei proponenti, il presidente o il relatore della commissione competente per il merito ed un oratore contro. Non si applicano gli articoli 56, comma 3, e 95, comma 2.
4 Fatte salve le disposizioni dell’articolo 44, comma 3, della Costituzione 24, il Presidente pone ai voti solo gli emendamenti, gli articoli ai quali si riferiscono e l’insieme del progetto o della proposta di legge.

Articolo 107
Quando l’Assemblea è investita, nelle condizioni previste al presente capitolo, di un progetto di legge di autorizzazione alla ratifica di un trattato o all’approvazione di un accordo internazionale non soggetto alla ratifica, il Presidente, in deroga all’articolo 106, comma primo, pone direttamente ai voti l’insieme del testo, salvo decisione contraria della Conferenza dei Presidenti.
Capitolo VI - Rapporti dell’Assemblea nazionale con il Senato

Articolo 108
1 Nel corso delle seconde letture e delle ulteriori letture da parte dell’Assemblea nazionale dei progetti e delle proposte di legge, la discussione ha luogo conformemente alle disposizioni dei capitoli IV o V del presente titolo, con le seguenti riserve.
2 La durata dell’intervento pronunciato a sostegno di ciascuna delle mozioni menzionate all’articolo 91 non può superare i trenta minuti in seconda lettura ed i quindici minuti per le ulteriori letture, salvo decisione contraria della Conferenza dei Presidenti.
3 La discussione degli articoli è limitata a quelli per cui le due assemblee del Parlamento non siano potute pervenire ad un testo identico.
4 Di conseguenza, gli articoli votati dall’una e dall’altra assemblea in un testo identico non possono essere oggetto di emendamenti che rimetterebbero in discussione, sia direttamente, sia mediante aggiunte incompatibili, le disposizioni approvate.
5 Non può essere fatta eccezione alle norme qui sopra enunciate se non al fine di assicurare il coordinamento delle disposizioni approvate o di procedere ad una rettifica materiale.

Articolo 109
1 Il rigetto dell’insieme di un testo nel corso dei suoi esami successivi davanti alle due assemblee del Parlamento non interrompe le procedure stabilite dall’articolo 45 della Costituzione 25.
2 Nel caso di rigetto dell’insieme di un testo da parte del Senato, l’Assemblea nazionale, nella sua successiva lettura, delibera sul testo da essa precedentemente approvato e che le viene trasmesso dal Governo dopo la decisione di rigetto da parte del Senato.

Articolo 110
La decisione del Governo di promuovere la riunione di una commissione mista paritetica nelle condizioni di cui all’articolo 45 della Costituzione è comunicata al Presidente dell’Assemblea, che la notifica immediatamente all’Assemblea nazionale. Qualora sia in corso la discussione del testo davanti all’Assemblea nazionale, viene immediatamente interrotta.

Articolo 111
1 In accordo fra l’Assemblea nazionale ed il Senato, il numero dei rappresentanti di ciascuna assemblea nelle commissioni miste paritetiche è fissato a 7.
2 Nelle stesse condizioni, vengono designati 7 supplenti. Questi sono chiamati a votare solo nella misura necessaria al mantenimento della parità fra le due assemblee. L’ordine di chiamata è quello della loro elezione.
3 Una lista di candidati per categoria viene predisposta dalla commissione competente nel termine fissato dal Presidente dell’Assemblea.
4 Ogni presidente di gruppo può, nello stesso termine, far pervenire altre candidature alla Presidenza.
5 Le candidature sono affisse allo scadere del termine assegnato. Qualora il numero di candidati non superi il numero dei seggi da assegnare, la nomina ha effetto dal momento di tale affissione. Nel caso contrario, si procede alla designazione per scrutinio conformemente all’articolo 26, sia immediatamente, sia all’inizio della prima seduta successiva allo scadere del predetto termine.

Articolo 112
1 Le commissioni miste paritetiche si riuniscono, su convocazione del loro decano per età, alternativamente per questione in esame nei locali dell’Assemblea nazionale e del Senato.
2 Esse eleggono il proprio ufficio di presidenza, di cui fissano la composizione.
3 Esse esaminano i testi di cui sono investite secondo il procedimento ordinario delle commissioni previsto dal regolamento dell’assemblea nei locali della quale si riuniscono.
4 Le conclusioni dei lavori delle commissioni miste paritetiche sono oggetto di relazioni stampate, distribuite in ciascuna delle due assemblee e comunicate ufficialmente, a cura dei loro Presidenti, al Primo ministro.

Articolo 113
1 Qualora il Governo non abbia sottoposto il testo elaborato dalla commissione mista paritetica all’approvazione del Parlamento entro quindici giorni dalla presentazione della relazione della commissione mista, l’Assemblea che, prima della riunione della commissione, era investita per ultima del testo in discussione può riprenderne l’esame, conformemente all’articolo 45, comma primo, della Costituzione 26.
2 Quando l’Assemblea viene investita del testo elaborato dalla commissione mista paritetica, gli emendamenti presentati sono sottoposti al Governo prima della loro distribuzione e non vengono distribuiti se non abbiano ricevuto il suo assenso. In tale ipotesi, il primo comma dell’articolo 88 è applicabile a tali emendamenti.
3 L’Assemblea decide subito sugli emendamenti. Dopo la loro approvazione o il loro rigetto, o se non ne siano stati presentati, essa decide con un’unica votazione sull’insieme del testo.

Articolo 114
1 L’Assemblea nazionale non è validamente investita secondo la procedura prevista all’articolo 45, comma 4, della Costituzione se non abbia preventivamente esaminato il testo della commissione mista paritetica e se questo non sia stato approvato nelle condizioni previste all’articolo 45, comma 3, della Costituzione, o se la commissione mista paritetica non sia pervenuta all’approvazione di un testo comune.
2 Quando l’Assemblea nazionale procede, nelle condizioni previste all’articolo 45, comma 4, della Costituzione ad una nuova lettura, questa si svolge sull’ultimo testo di cui l’Assemblea era investita prima della creazione della commissione mista.
3 Quando, dopo questa nuova lettura, l’Assemblea nazionale viene investita dal Governo di una richiesta affinché decida in modo definitivo, la commissione competente per il merito determina in quale ordine sono chiamati rispettivamente il testo della commissione mista e l’ultimo testo votato dall’Assemblea nazionale, modificato, se del caso, da uno o più degli emendamenti votati dal Senato. In caso di rigetto di uno di questi due testi, l’altro è immediatamente posto ai voti. In caso di rigetto dei due testi, il progetto o la proposta è definitivamente respinto.
4 Qualora il Governo non abbia richiesto all’Assemblea di decidere definitivamente entro quindici giorni dalla trasmissione del testo approvato in nuova lettura da parte del Senato, l’Assemblea può riprendere l’esame del testo secondo la procedura dell’articolo 45, comma primo, della Costituzione. La procedura prevista dal comma 4 di detto articolo non può più ricevere applicazione dopo la ripresa di questo esame.

Articolo 115
1 Ogni progetto di legge votato dall’Assemblea nazionale e non divenuto definitivo viene subito trasmesso dal Presidente dell’Assemblea nazionale al Governo. In caso di rigetto di un progetto di legge, il Presidente ne avvisa il Governo.
2 Ogni proposta di legge votata dall’Assemblea nazionale e non divenuta definitiva viene subito trasmessa dal Presidente dell’Assemblea nazionale al Presidente del Senato. Il Governo viene avvisato di tale invio. In caso di rigetto di una proposta di legge trasmessa dal Senato, il Presidente ne avvisa il Presidente del Senato ed il Governo.
3 Quando l’Assemblea nazionale approva senza modifica un progetto o una proposta di legge votati dal Senato, il Presidente dell’Assemblea nazionale ne trasmette il testo definitivo al Presidente della Repubblica, ai fini della promulgazione, per mezzo del Segretariato generale del Governo. Il Presidente del Senato viene avvisato di tale trasmissione.


Capitolo VII - Nuova deliberazione della legge richiesta dal Presidente della Repubblica

Articolo 116
1 Quando, secondo i termini dell’articolo 10, comma 2, della Costituzione 27, il Presidente della Repubblica richieda una nuova deliberazione della legge o di alcuni suoi articoli, il Presidente dell’Assemblea nazionale ne informa l’Assemblea.
2 Egli la consulta per sapere se desideri rinviare il testo della legge ad una commissione diversa da quella che ne è stata precedentemente investita; in caso negativo, il testo viene rinviato alla commissione che lo aveva esaminato.
3 La commissione competente deve decidere nel termine assegnato dall’Assemblea, che non può in ogni caso essere superiore a quindici giorni. L’iscrizione della questione all’ordine del giorno dell’Assemblea ha luogo conformemente alle disposizioni degli articoli 47, 48 e 89.


>> Istruzione generale dell'Ufficio di Presidenza

Titolo I
Applicazione di determinate disposizioni del Regolamento dell’Assemblea

Articolo 11
Emendamenti
Salvo nei casi di cui agli ultimi quattro commi dell’articolo 99 del Regolamento, quando i termini previsti da tale articolo siano scaduti, gli emendamenti dei deputati sono presentati presso l’Assemblea solo se corredati dalla menzione: “Discussione accolta dalla commissione”, sottoscritta dal presidente o dal relatore della commissione competente per il merito o dalla menzione: “Discussione accolta dal Governo”, sottoscritta dal ministro incaricato della discussione.
Il Presidente di seduta è qualificato ad ammettere gli emendamenti presentati in applicazione degli ultimi quattro commi dell’articolo 99 del Regolamento.
Gli emendamenti sottoposti alla commissione e pubblicati in allegato alla relazione di questa, in applicazione del secondo comma dell’articolo 86 del Regolamento, possono essere presentati in qualunque momento presso l’Assemblea.

Articolo 14
Rapporti con il Senato e con il Governo
I servizi dell’Assemblea nazionale devono stabilire un collegamento permanente con i servizi del Senato in vista di realizzare, nei più brevi termini e con le minori spese, la stampa e la distribuzione dei testi comprendenti numerose disposizioni e lunghe tabelle allegate.
In applicazione dell’articolo 115 del Regolamento, i testi approvati dall’Assemblea sono trasmessi al Governo, se si tratta di un progetto di legge o di una proposta di legge approvata definitivamente, o al Senato, se si tratta di una proposta di legge non definitivamente approvata, sotto la forma di una copia sottoscritta dal Segretario generale dell’Assemblea.
Il testo autentico del progetto o della proposta viene ulteriormente trasmesso, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea nazionale e timbrato con il sigillo dell’Assemblea.