>> Regolamento dell'Assemblea nazionale Titolo I - Organizzazione e funzionamento dellAssemblea Capitolo XIII - Modi di votazione Articolo 61 1 LAssemblea è sempre in numero legale per deliberare e per stabilire il proprio ordine del giorno. 2 Le votazioni dellAssemblea sono valide qualunque sia il numero dei presenti se, prima dellannuncio quando si tratta di uno scrutinio palese o prima dellinizio della prova negli altri casi, lUfficio di Presidenza non è stato chiamato, su richiesta personale del presidente di un gruppo, a verificare il numero legale constatando la presenza, nella sede del Palazzo, della maggioranza assoluta del numero dei deputati calcolata sul numero di seggi effettivamente assegnati. 3 Quando una votazione non può aver luogo per mancanza del numero legale, la seduta è sospesa dopo lannuncio del Presidente del rinvio dello scrutinio che non può aver luogo prima di unora; la votazione è allora valida, qualunque sia il numero dei presenti. |