Organizzazione dei lavori - Sedi di programmazione dei lavori Bundestag

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento dell'Assemblea nazionale

Titolo I - Organizzazione e funzionamento dell’Assemblea

Capitolo XI - Ordine del giorno dell’Assemblea - Organizzazione dei dibattiti

Articolo 47
L’ordine del giorno dell’Assemblea comprende:
1. i progetti e le proposte di legge iscritti per priorità nelle condizioni previste all’articolo 89;
2. le interrogazioni a risposta orale iscritte nelle condizioni previste all’articolo 134;
3. le altre questioni iscritte nelle condizioni previste all’articolo seguente.

Articolo 48
1 I vicepresidenti dell’Assemblea, i presidenti delle commissioni permanenti, il relatore generale della Commissione delle finanze, dell’economia generale e del piano, il presidente della delegazione dell’Assemblea nazionale per l’Unione Europea e i presidenti dei gruppi sono convocati ogni settimana, se necessario, dal Presidente nel giorno ed all’ora da questi fissati per la riunione della Conferenza dei Presidenti.
2 I presidenti delle commissioni speciali ed il presidente della commissione istituita all’articolo 80 possono essere su loro richiesta convocati alla Conferenza dei Presidenti.
3 Il Governo è avvisato dal Presidente del giorno e dell’ora della Conferenza. Esso può delegarvi un rappresentante.
4 Nel corso della sua riunione settimanale, la Conferenza esamina l’ordine dei lavori dell’Assemblea per la settimana in corso e le due successive. A tal fine, le richieste d’iscrizione prioritaria all’ordine del giorno dell’Assemblea formulate dal Governo le sono notificate nelle condizioni previste al secondo comma dell’articolo 89; la Conferenza fa ogni proposta concernente la definizione dell’ordine del giorno, a complemento delle discussioni fissate per priorità dal Governo.
5 All’apertura della sessione, poi, al più tardi, il 1 marzo successivo, o dopo la formazione del Governo, questo informa la Conferenza delle questioni di cui prevede di richiedere l’iscrizione all’ordine del giorno dell’Assemblea e del periodo previsto per la loro discussione.
6 La Conferenza decide, una volta al mese, la seduta mensile riservata per priorità, in applicazione dell’articolo 48, comma 3, della Costituzione2, ad un ordine del giorno fissato dall’Assemblea. Essa può fissare, secondo la procedura prevista all’ultimo periodo del quarto comma del presente articolo, il seguito della discussione di tale ordine del giorno.
7 Nelle votazioni effettuate in seno alla Conferenza sulle proposte ad essa presentate dai propri membri, è attribuito ai presidenti dei gruppi un numero di voti pari al numero dei membri del loro gruppo, esclusi gli altri membri della Conferenza.
8 L’ordine del giorno stabilito dalla Conferenza è affisso immediatamente e notificato al Governo ed ai presidenti dei gruppi.
9 Nel corso della seduta successiva alla riunione della Conferenza, il Presidente sottopone tali proposte all’Assemblea. Non è ammissibile alcun emendamento. L’Assemblea si pronuncia solo sul loro insieme. Possono intervenire solo il Governo e, per una dichiarazione di voto di massimo cinque minuti, i presidenti delle commissioni o il loro delegato che abbia assistito alla Conferenza, nonché un oratore per gruppo (2).
10 L’ordine del giorno stabilito dall’Assemblea non può essere ulteriormente modificato, fatte salve le disposizioni dell’articolo 50, se non per quanto concerne l’iscrizione prioritaria decisa in applicazione dell’articolo 48, comma primo, della Costituzione, nelle condizioni previste all’articolo 89. Può essere eccezionalmente ridefinito dopo una nuova Conferenza dei Presidenti.

Articolo 49
1 L’organizzazione della discussione generale dei testi sottoposti all’Assemblea può essere decisa dalla Conferenza dei Presidenti.
2 La Conferenza può decidere che la discussione generale sarà organizzata nelle condizioni previste all’articolo 132.
3 Negli altri casi, la Conferenza fissa la durata complessiva della discussione generale nel quadro delle sedute previste dall’ordine del giorno. Questo tempo è ripartito dal Presidente dell’Assemblea fra i gruppi, in modo da garantire a ciascuno di essi, in funzione della durata del dibattito, un tempo minimo identico. I deputati che non appartengano ad alcun gruppo dispongono di un tempo complessivo di parola proporzionale al loro numero. Il tempo residuo disponibile è ripartito dal Presidente fra i gruppi in proporzione alla loro consistenza numerica.
4 Le iscrizioni a parlare sono fatte dai presidenti dei gruppi, che indicano al Presidente dell’Assemblea l’ordine in cui desiderano che gli oratori siano chiamati così come la durata dei loro interventi, che non può essere inferiore a cinque minuti.
5 Tenendo conto di tali indicazioni, il Presidente dell’Assemblea determina l’ordine degli interventi.


Titolo II - Procedimento legislativo

Capitolo III - Iscrizione all’ordine del giorno dell’Assemblea

Articolo 89
1 I progetti di legge e le proposte sono iscritti all’ordine del giorno dell’Assemblea, sia in applicazione delle disposizioni dell’articolo 48, comma primo, della Costituzione 15, sia nelle condizioni previste all’articolo 48 del presente Regolamento.
2 Le richieste di iscrizione prioritaria del Governo sono indirizzate dal Primo ministro al Presidente dell’Assemblea che ne informa i presidenti delle commissioni competenti e le notifica alla prima Conferenza dei Presidenti prevista.
3 Qualora, a titolo eccezionale, il Governo in virtù dei poteri conferitigli dall’articolo 48 della Costituzione, richieda una modifica dell’ordine del giorno con l’aggiunta, il ritiro o l’inversione di uno o più testi prioritari, il Presidente ne dà immediatamente conoscenza all’Assemblea.
4 Le richieste di iscrizione di una proposta all’ordine del giorno complementare sono formulate alla Conferenza dei Presidenti dal presidente della commissione competente per il merito o da un presidente di gruppo. Lo stesso vale per le richieste di iscrizione all’ordine del giorno della seduta mensile prevista all’articolo 48, comma 3, della Costituzione.