>> Regolamento dell'Assemblea nazionale Titolo I - Organizzazione e funzionamento dellAssemblea Capitolo XI - Ordine del giorno dellAssemblea - Organizzazione dei dibattiti Articolo 47 Lordine del giorno dellAssemblea comprende: 1. i progetti e le proposte di legge iscritti per priorità nelle condizioni previste allarticolo 89; 2. le interrogazioni a risposta orale iscritte nelle condizioni previste allarticolo 134; 3. le altre questioni iscritte nelle condizioni previste allarticolo seguente. Articolo 48 1 I vicepresidenti dellAssemblea, i presidenti delle commissioni permanenti, il relatore generale della Commissione delle finanze, delleconomia generale e del piano, il presidente della delegazione dellAssemblea nazionale per lUnione Europea e i presidenti dei gruppi sono convocati ogni settimana, se necessario, dal Presidente nel giorno ed allora da questi fissati per la riunione della Conferenza dei Presidenti. 2 I presidenti delle commissioni speciali ed il presidente della commissione istituita allarticolo 80 possono essere su loro richiesta convocati alla Conferenza dei Presidenti. 3 Il Governo è avvisato dal Presidente del giorno e dellora della Conferenza. Esso può delegarvi un rappresentante. 4 Nel corso della sua riunione settimanale, la Conferenza esamina lordine dei lavori dellAssemblea per la settimana in corso e le due successive. A tal fine, le richieste discrizione prioritaria allordine del giorno dellAssemblea formulate dal Governo le sono notificate nelle condizioni previste al secondo comma dellarticolo 89; la Conferenza fa ogni proposta concernente la definizione dellordine del giorno, a complemento delle discussioni fissate per priorità dal Governo. 5 Allapertura della sessione, poi, al più tardi, il 1 marzo successivo, o dopo la formazione del Governo, questo informa la Conferenza delle questioni di cui prevede di richiedere liscrizione allordine del giorno dellAssemblea e del periodo previsto per la loro discussione. 6 La Conferenza decide, una volta al mese, la seduta mensile riservata per priorità, in applicazione dellarticolo 48, comma 3, della Costituzione2, ad un ordine del giorno fissato dallAssemblea. Essa può fissare, secondo la procedura prevista allultimo periodo del quarto comma del presente articolo, il seguito della discussione di tale ordine del giorno. 7 Nelle votazioni effettuate in seno alla Conferenza sulle proposte ad essa presentate dai propri membri, è attribuito ai presidenti dei gruppi un numero di voti pari al numero dei membri del loro gruppo, esclusi gli altri membri della Conferenza. 8 Lordine del giorno stabilito dalla Conferenza è affisso immediatamente e notificato al Governo ed ai presidenti dei gruppi. 9 Nel corso della seduta successiva alla riunione della Conferenza, il Presidente sottopone tali proposte allAssemblea. Non è ammissibile alcun emendamento. LAssemblea si pronuncia solo sul loro insieme. Possono intervenire solo il Governo e, per una dichiarazione di voto di massimo cinque minuti, i presidenti delle commissioni o il loro delegato che abbia assistito alla Conferenza, nonché un oratore per gruppo (2). 10 Lordine del giorno stabilito dallAssemblea non può essere ulteriormente modificato, fatte salve le disposizioni dellarticolo 50, se non per quanto concerne liscrizione prioritaria decisa in applicazione dellarticolo 48, comma primo, della Costituzione, nelle condizioni previste allarticolo 89. Può essere eccezionalmente ridefinito dopo una nuova Conferenza dei Presidenti. Articolo 49 1 Lorganizzazione della discussione generale dei testi sottoposti allAssemblea può essere decisa dalla Conferenza dei Presidenti. 2 La Conferenza può decidere che la discussione generale sarà organizzata nelle condizioni previste allarticolo 132. 3 Negli altri casi, la Conferenza fissa la durata complessiva della discussione generale nel quadro delle sedute previste dallordine del giorno. Questo tempo è ripartito dal Presidente dellAssemblea fra i gruppi, in modo da garantire a ciascuno di essi, in funzione della durata del dibattito, un tempo minimo identico. I deputati che non appartengano ad alcun gruppo dispongono di un tempo complessivo di parola proporzionale al loro numero. Il tempo residuo disponibile è ripartito dal Presidente fra i gruppi in proporzione alla loro consistenza numerica. 4 Le iscrizioni a parlare sono fatte dai presidenti dei gruppi, che indicano al Presidente dellAssemblea lordine in cui desiderano che gli oratori siano chiamati così come la durata dei loro interventi, che non può essere inferiore a cinque minuti. 5 Tenendo conto di tali indicazioni, il Presidente dellAssemblea determina lordine degli interventi. Titolo II - Procedimento legislativo Capitolo III - Iscrizione allordine del giorno dellAssemblea Articolo 89 1 I progetti di legge e le proposte sono iscritti allordine del giorno dellAssemblea, sia in applicazione delle disposizioni dellarticolo 48, comma primo, della Costituzione 15, sia nelle condizioni previste allarticolo 48 del presente Regolamento. 2 Le richieste di iscrizione prioritaria del Governo sono indirizzate dal Primo ministro al Presidente dellAssemblea che ne informa i presidenti delle commissioni competenti e le notifica alla prima Conferenza dei Presidenti prevista. 3 Qualora, a titolo eccezionale, il Governo in virtù dei poteri conferitigli dallarticolo 48 della Costituzione, richieda una modifica dellordine del giorno con laggiunta, il ritiro o linversione di uno o più testi prioritari, il Presidente ne dà immediatamente conoscenza allAssemblea. 4 Le richieste di iscrizione di una proposta allordine del giorno complementare sono formulate alla Conferenza dei Presidenti dal presidente della commissione competente per il merito o da un presidente di gruppo. Lo stesso vale per le richieste di iscrizione allordine del giorno della seduta mensile prevista allarticolo 48, comma 3, della Costituzione. |