>> Regolamento dell'Assemblea nazionale Titolo I - Organizzazione e funzionamento dellAssemblea Capitolo V - Gruppi Articolo 19 1 I deputati possono raggrupparsi per affinità politiche; nessun gruppo può comprendere meno di 20 membri, esclusi i deputati apparentati nelle condizioni previste al successivo comma 4. 2 I gruppi si costituiscono consegnando alla presidenza una dichiarazione politica sottoscritta dai loro membri, accompagnata dalla lista di tali membri e dei deputati apparentati e dal nome del presidente del gruppo. Questi documenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 3 Un deputato non può far parte che di un solo gruppo. 4 I deputati che non appartengano ad alcun gruppo possono apparentarsi ad un gruppo di loro scelta, con lapprovazione dellufficio di presidenza di tale gruppo. Essi contano ai fini del computo dei seggi assegnati ai gruppi nelle commissioni dagli articoli 33 e 37. Articolo 20 I gruppi costituiti conformemente allarticolo precedente possono assicurare il loro servizio interno mediante una segreteria amministrativa di cui essi stessi regolano il reclutamento ed il modo di retribuzione; lo stato giuridico, le condizioni di materiale dislocazione di tali segreterie ed i diritti di accesso e di circolazione del loro personale nel Palazzo dellAssemblea sono stabiliti dallUfficio di Presidenza dellAssemblea su proposta dei questori e dei presidenti dei gruppi. Articolo 21 Le modifiche alla composizione di un gruppo sono portate a conoscenza del Presidente dellAssemblea a firma del deputato interessato se si tratti di una dimissione, a firma del presidente del gruppo se si tratti di una radiazione o a firma congiunta del deputato e del presidente del gruppo se si tratti di una adesione o di un apparentamento. Esse sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Articolo 22 Dopo la costituzione dei gruppi, il Presidente dellAssemblea riunisce i loro rappresentanti al fine di procedere alla divisione dellaula delle sedute in tanti settori quanti sono i gruppi e di determinare il posto dei deputati non iscritti in rapporto ai gruppi. Articolo 23 1 È vietata la costituzione, in seno allAssemblea nazionale, nelle forme previste allarticolo 19 o sotto qualche altra forma o denominazione, di gruppi di difesa di interessi privati, locali o professionali e che comportino per i loro membri laccettazione di un mandato imperativo. È ugualmente vietata la riunione nella sede del Palazzo di raggruppamenti permanenti, quale che ne sia la denominazione, tendenti alla difesa dei medesimi interessi. |