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Standing Committees |
Business sub-committees. |
120. - (1) Whenever an order has been made by the House allocating time to the proceedings of a standing committee on any bill which has been allocated or committed to it, the order shall stand referred to that committee, and shall be considered by a sub-committee thereof to be called the business sub-committee.
(2) A business sub-committee shall consist of the chairman or one of the chairmen of the committee (who shall be chairman of the sub-committee) and seven members of the committee, to be nominated by the Speaker as soon as may be after such an order has been made; the quorum of the sub-committee shall be four, of whom the chairman so nominated shall be one; and the sub-committee shall have power to report from time to time to the committee.
(3) A sub-committee shall report to the committee its resolutions upon-
(a) the number of sittings to be allotted to the consideration of the bill;
(b) the allocation of the proceedings to each sitting; and
(c) the time at which any proceedings, if not previously concluded, shall be brought to a conclusion.
(4) All such resolutions shall be reported to the committee at the commencement of the next sitting of the committee and shall be recorded in the minutes of the proceedings of the committee.
(5) Whenever a sub-committee has made a report to the committee, the Member in charge of the bill may forthwith move That this committee do agree with the business sub-committee in its resolution (or resolutions); and the question on such a motion shall be put forthwith.
(6) If the question is agreed to, the resolution (or resolutions) shall have effect as though included in the order aforesaid, but if it is negatived the resolution (or resolutions) shall stand re-committed to the business sub-committee.
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Commissioni permanenti (nota 30) |
Comitati per lorganizzazione dei lavori. |
120. - (1) Ogni volta che sia stato approvato dalla Camera un order che ripartisca il tempo per i lavori di una commissione permanente su qualunque progetto di legge ad essa riferito o assegnato, lorder sarà rinviato a quella commissione, e sarà esaminato da un comitato ristretto denominato comitato per lorganizzazione dei lavori.
(2) Un comitato per lorganizzazione dei lavori sarà composto dal presidente o da uno dei presidenti della commissione (che presiederà il comitato) e da sette membri della commissione, nominati dallo Speaker non appena possibile dopo lapprovazione di un tale order; il numero legale del comitato sarà di quattro membri, di cui uno sarà il presidente così nominato; ed il comitato avrà potere di riferire periodicamente alla commissione.
(3) Un comitato riferirà alla commissione le proprie risoluzioni
(a) sul numero di sedute da assegnare allesame del progetto di legge;
(b) sulla ripartizione dei lavori per ciascuna seduta; e
(c) sullora a cui i lavori, se non precedentemente conclusi, saranno portati a conclusione.
(4) Tutte queste risoluzioni saranno riferite alla commissione allinizio della seduta successiva della commissione e saranno inserite nel processo verbale della commissione.
(5) Ogni volta che un comitato abbia presentato una relazione alla commissione, il Membro responsabile del progetto di legge può immediatamente proporre Che la commissione concordi con il comitato nella sua risoluzione (o risoluzioni); e la questione su tale mozione sarà posta immediatamente.
(6) Qualora la questione venga approvata, la risoluzione (o risoluzioni) avrà effetto come se inclusa nel predetto order, ma qualora venga respinta, la risoluzione (o risoluzioni) sarà riassegnata al comitato per lorganizzazione dei lavori.
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