§ 111 Übertragung von Befugnissen auf einzelne Mitglieder des Petitionsausschusses
Die Übertragung von Befugnissen nach dem Gesetz nach Artikel 45 c des Grundgesetzes auf eines oder mehrere seiner Mitglieder muß der Petitionsausschuß im Einzelfall beschließen. Inhalt und Umfang der Übertragung sind im Beschluß zu bestimmen.
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§ 111 Conferimento di competenze a singoli membri della Commissione per le petizioni
La commissione per le petizioni deve decidere nel singolo caso il conferimento di competenze ad uno o più suoi membri in base alla legge di cui allarticolo 45 c della Legge Fondamentale. Contenuto ed ampiezza del conferimento devono essere precisati nella decisione.
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