CAPO VIII - Articolo 45
Ampliamento nei casi di discussione limitata

Testo del 1971

Modificato il 26.6.86

Nei casi di discussione limitata per espressa disposizione del Regolamento è in facoltà del Presidente, se l'importanza della questione lo richiede, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo, oltre gli interventi che il Presidente stesso può eccezionalmente consentire.

Nei casi di discussione limitata per espressa disposizione del Regolamento è in facoltà del Presidente, se l'importanza della questione lo richiede, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo, oltre gli interventi che il Presidente stesso può eccezionalmente consentire, e di aumentare i termini previsti per la durata degli interventi.