Disegno di legge n. 1746
Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 11, sostituire le lettere da a) a e) con le seguenti:
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 35.000 euro, 33 per cento;
c) oltre 35.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 80.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 80.000 euro e fino a 150.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 150.000 euro, 47 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1.549,37 milioni di euro, in ragione annua.
3. 129. Diliberto, Sgobio, Napoletano, Vacca, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Fernando, Soffritti, Tranfaglia.
Sostituire la lettera c), del comma 1, con la seguente:
c) all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera a) del comma 1 sostituire la cifra: «3.200» con la seguente: «7.200»;
2) alla lettera b) del comma 1 sostituire la cifra: «2.900» con la seguente: «6.000»;
3) alla lettera a) del comma 2 sostituire la cifra: «3.450» con la seguente: «6.450»;
4) alla lettera b) del comma 2 sostituire la cifra: «3.200» con la seguente: «7.000»;
5) alla lettera e) del comma 2 sostituire la cifra: «3.700» con la seguente: «6.700»;
6) il comma 4-ter è soppresso.
Conseguentemente:
alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009;
alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:
Ministero economia e finanze:
2007: - 240.000;
2008: - 240.000;
2009: - 240.000.
Ministero lavoro e previdenza:
2007: - 57.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero ambiente:
2007: - 980;
2008: - ;
2009: - .
Ministero beni culturali:
2007: - 92.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero università:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.
Ministero solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
Dopo l'articolo 214, inserire il seguente:
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/97 le parole: «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».
3. 132. Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera a) sopprimere le parole: «la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro»;
2) alla lettera b) sopprimere le parole: «la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro»;
3) alla lettera c) sopprimere le parole: «la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000».
Conseguentemente:
alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009;
alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:
Ministero economia e finanze:
2007: - 240.000;
2008: - 240.000;
2009: - 240.000.
Ministero lavoro e previdenza:
2007: - 57.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero ambiente:
2007: - 980;
2008: - ;
2009: - .
Ministero beni culturali:
2007: - 92.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero università:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.
Ministero solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
Dopo l'articolo 214, inserire il seguente:
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/97 le parole: «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».
3. 133. Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera a) sostituire la cifra: «800» con la seguente: «2.000»;
2) alla lettera b) sostituire le cifre: «800», «900» e «70» con le seguenti: «2.000», «500» e «250»;
3) alla lettera c) sostituire la cifra: «750» con la seguente: «1.500».
Conseguentemente:
alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009;
alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:
Ministero economia e finanze:
2007: - 240.000;
2008: - 240.000;
2009: - 240.000.
Ministero lavoro e previdenza:
2007: - 57.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero ambiente:
2007: - 980;
2008: - ;
2009: - .
Ministero beni culturali:
2007: - 92.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero università:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.
Ministero solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
Dopo l'articolo 214, inserire il seguente:
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/97 le parole: «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».
3. 134. Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, alla lettera a) sostituire le parole: 800 euro con le seguenti: 900 euro e, alla lettera b) sostituire le parole: 800 euro e, ovunque ricorrono, le parole: 95.000 euro rispettivamente con le seguenti: 900 euro e 90.000 euro.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso «articolo 11», sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
oltre 100.000 euro, 45 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
24. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Conseguentemente, ridurre del 5 per cento ciascuno degli stanziamenti di parte corrente di cui alla allegata tabella C.
3. 117. Andrea Ricci, Migliore.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, lettera a), aggiungere alla fine le seguenti parole: , per ogni figlio l'importo di 80.000 euro è aumentato di 15.000 euro.
Conseguentemente:
alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009;
alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
3. 131. Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12 alla lettera b), quinto periodo, sostituire le parole: per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro con le seguenti: per il contribuente con più di un figlio l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:
Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 6 per cento, dell'8 per cento e dell'8 per cento.
3. 53. Pedrizzi, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, lettera b), sostituire le parole: per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro con le seguenti: per il contribuente con più di un figlio l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Conseguentemente:
alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009;
alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
3. 130. Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, lettera b), sopprimere gli ultimi due periodi.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di curo annui.
3. 51. Sereni, Tolotti.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, lettera b), sopprimere le parole: la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori.
Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.
3. 121. Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, comma 1, alinea, sostituire le parole: con esclusione di con la seguente: inclusi.
Conseguentemente, dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:
Art. 216-bis. (Imposta addizionale sui beni di lusso). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.
3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
3. 113. Satta, D'Elpidio.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai contribuenti con quattro o più figli a carico, in aggiunta alla possibilità di detrazione degli affitti universitari, è concessa la detrazione delle spese per libri di testo e cancelleria per un massimo di 50 euro per le scuole elementari, di 130 euro per le scuole medie inferiori , di 210 euro per le scuole medie superiori e di 600 euro per l'università, Per quest'ultima si possono detrarre anche le spese di trasporto documentate.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3. 85. Calgaro.
Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, alla lettera b) sostituire le parole: 1.338 euro con le seguenti: 1.450 euro e, alla lettera c) sostituire le parole: 1.338 euro e le parole: 55.000 euro rispettivamente con le seguenti: 1.360 euro e 57.000 euro.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso «articolo 11», sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
24. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Conseguentemente, ridurre del 5 per cento ciascuno degli stanziamenti di parte corrente di cui alla allegata tabella C.
3. 118. Andrea Ricci, Migliore.
Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:
Art. 216-bis. (Imposta addizionale sui beni di lusso). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.
3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente
beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
3. 114. Satta, D'Elpidio.
Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 13, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai pensionati ultrasettantacinquenni, alla cui formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
a) 1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non pub essere inferiore a 690 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 350 è sostituito dal seguente: «È introdotto un contributo di solidarietà del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, eccedente l'importo di 150.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.».
3. 138. Ruggeri, Tolotti, Di Salvo, Fincato.
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
d-bis) all'articolo 15 sono soppresse le lettere b-bis), c) e c-bis);
d-ter) dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 25 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
a) dal 1o gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità;
b) le spese sanitarie. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di 18.076 euro o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di 18.071 euro da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di 1.549 euro annui. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
c) le spese veterinarie, fino all'importo di euro 387,34. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;
d) le spese sostenute nei confronti di soggetti esercenti arti e professioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le tipologie di soggetti esercenti arti e professioni per le quali spetta la detraibilità delle predette spese.
3. 127. Cesini, Diliberto, Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Fernando, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) all'articolo 19, al comma 1, le parole: «in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione,» sono sostituite dalle seguenti: «in base all'aliquota media di tassazione corrispondente alla media dei redditi complessivi dei tre anni precedenti, al netto dei relativi oneri deducibili, e calcolata come rapporto tra l'imposta al netto delle detrazioni per lavoro dipendente riferita all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione e la citata media dei redditi complessivi dei tre anni precedenti al netto degli oneri deducibili. Al maggior onere, stimato in 350 milioni, si fa fronte con i maggiori diritti accertati di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248».
3. 42. Musi.
Al comma 1, lettera e), capoverso 3., sostituire le parole: Le detrazioni per carichi di famiglia non competono con le seguenti: Per i soggetti non residenti, le detrazioni di cui all'articolo 12, spettano a condizione che gli stessi dimostrino, mediante apposita attestazione autocertificativa, di non possedere altri redditi oltre a quello prodotto nel territorio dello Stato, ovvero, in ogni caso, di non godere nel Paese di residenza di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di familiari.
Conseguentemente, all'articolo 68, al comma 12, sostituire le parole da: stanziamenti iscritti fino alla fine del comma, con le seguenti: sono confermati gli stanziamenti del 2006, iscritti nelle unità previsionali di base «scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
3. 119. Cassola, Camillo Piazza, Bonelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
i-quinquies) le spese sostenute in occasione del matrimonio nel semestre antecedente e successivo alla data di celebrazione del medesimo, nel limite massimo di 3.000 euro. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle relative alla organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e l'arredamento della abitazione in cui i nubendi hanno fissato la propria residenza.
Conseguentemente:
alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009;
alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:
Ministero economia e finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
Ministero interno:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
Ministero beni culturali:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
3. 135. Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.000 euro nonché le spese di cancelleria nei limiti di 50 euro per le scuole elementari, 130 euro per le scuole medie, 210 euro per le scuole medie superiori e 600 euro per l'università. Ai fini delle detrazioni si considerano altresì le spese di trasporto documentate per la frequenza dei corsi universitari;.
Conseguentemente:
alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009;
alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
3. 122. Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) euro 450, se il reddito complessivo non supera 15.000;
b) euro 225, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro;
A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedentl quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiiari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) 1.000, se il reddito complessivo non supera lire i 5.000 euro;
b) 450, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro.
Conseguentemente:
alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.
alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
3. 123. Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibita ad abitazione principale degli stessi, site nei centri urbani ad alta densità abitativa, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione dichiarato e depositato. Tale importo è maggiorato del 10 per cento per ogni figlio a carico fino ad un massimo del 50 per cento del canone di locazione.
Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.
3. 136. Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250,000» aggiungere le seguenti: «La detrazione è calcolata sull'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente con almeno un figlio a carico».
Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.
3. 124. Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
i-quinquies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con quattro o più figli a carico.
Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
3. 137. Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla lettera b) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificàzioni, è elevato del 25 per cento, per ogni figlio, legittimo o naturale, nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10 mila euro.
Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.
3. 125. Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'importo di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato a 2.500 euro in caso di figlia carico ed ulteriormente elevato del 25 per cento per ogni figlio a carico successivo al primo.
Conseguentemente:
alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009;
alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
3. 126. Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È comunque fatta salva la facoltà dei contribuenti con familiari a carico di avvalersi della disciplina fiscale vigente negli anni 2002-2004 ovvero di quella prevista negli anni 2005-2006.
Conseguentemente:
alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009;
alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
3. 128. Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera: «c-bis) le spese sostenute e non rimborsate, anche nell'interesse
delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale».
2-ter. All'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, la lettera d) è sostituita seguente: «d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro».
2-quater. I costi sostenuti dal datore di lavoro per le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché per il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro sono deducibili dal reddito d'impresa imponibile ai fini IRPEF ed HM e dalla base imponibile IRAP.
Conseguentemente alla tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
3. 139. Leone, Gianfranco Conte.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I contribuenti con reddito non superiore ai 25 mila euro, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2007, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto dei Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci, fino a concorrenza dell'importo di 1.300 milioni di euro annui.
3. 54. Antonio Pepe, Leo.
Al comma 3, lettera c), capoverso Art. 12, alla lettera a) sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 100 euro, diminuito del reddito complessivo diviso mille, e 100 euro.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, lettera b), sostituire il quinto periodo con il seguente: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 110 euro, diminuito del reddito complessivo diviso mille, e 110 euro; per ogni figlio successivo al primo l'importo di 110 è aumentato di 40.,
al medesimo capoverso, lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 100 euro, diminuito del reddito complessivo diviso mille, e 100 euro.,
dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:
Art. 216-bis. (Imposta addizionale sui beni di lusso). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.
3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
3. 115. D'Elpidio, Affronti.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. I contribuenti i cui redditi non eccedano gli importi ai quali si applicano le aliquote stabilite dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2007, possono applicare le disposizioni del medesimo testo unico, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.
Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2006.
Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 240.000;
2008: - 240.000;
2009: - 240.000.
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
voce: Ministero dell'interno:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 90.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
voce: Ministero della salute:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
voce: Ministero della giustizia:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
voce: Ministero dell'università e della ricerca:
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.
3. 2. Verro.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Le regioni e i comuni hanno la facoltà di modulare le rispettive aliquote addizionali sui redditi delle persone fisiche secondo criteri di progressività.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso «articolo 11», sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.
3. 120. Andrea Ricci.
Al comma 1, lettera c), articolo 12, alla lettera a) sostituire le parole: 800 euro con le seguenti: 900 euro e, alla lettera b) sostituire le parole: 800 euro e, ovunque ricorrono, le parole: 95.000 euro rispettivamente con le seguenti: 900 euro e 90.000 euro.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso «articolo 11», sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
oltre 100.000 euro, 45 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
24. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Conseguentemente, ridurre del 5 per cento ciascuno degli stanziamenti di parte corrente di cui alla allegata tabella C.
3. 117. Andrea Ricci, Migliore.
Al comma 1, lettera d), capoverso «articolo 13», alla lettera b) sostituire le parole: 1.338 euro con le seguenti: 1.450 euro e, alla lettera c) sostituire le parole: 1.338 euro e le parole: 55.000 euro rispettivamente con le seguenti: 1.360 euro e 57.000 euro.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso «articolo 11», sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
24. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Conseguentemente, ridurre del 5 per cento ciascuno degli stanziamenti di parte corrente di cui alla allegata tabella C.
3. 118. Andrea Ricci, Migliore.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
5. I contribuenti titolari di reddito da lavoro dipendente inferiore ai 40.000 euro lordi, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2007, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.
6. I contribuenti titolari di reddito da pensione inferiore ai 30.000 euro lordi, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2007, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.
Conseguentemente:
all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso «articolo 11», sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.;
all'articolo 20, dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
24. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. 116. Andrea Ricci, Migliore.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Per l'anno 2007 si continuano ad applicare le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 337, 338 e 339 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.
3. 48. Moffa, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
1. Il contribuente ha la facoltà di utilizzare la detrazione per carichi di familiari eccedenti l'imposta dovuta per la compensazione di debiti tributari e/o di tasse dovute per servizi erogati al nucleo familiare dalla fiscalità nazionale e/o locale ovvero per una erogazione da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato su istanza dell'avente diritto avanzata contestualmente alla dichiarazione dei redditi.
Conseguentemente:
alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.
alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
3. 0. 9. Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
1. I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:
215-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.
2. Il comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è soppresso.
3. 0. 10. Galletti, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 1.400 con la seguente: 1.600.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La corresponsione degli assegni familiari e prolungata, relativamente alle famiglie con almeno quattro figli, e nei limiti di spesa indicati dal presente articolo, anche ai figli conviventi non percettori di redditi o percettori di redditi esenti dalle imposte sui redditi, fino al compimento del 25o anno di età.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
4. 12. D'Elpidio, Fabris, Del Mese.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 6 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 è soppresso.
Conseguentemente, dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota dei 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente previste dalla tabella C per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
4. 013. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
1. Al decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 sono soppressi i commi da 2 a 8 dell'articolo 4.
Conseguentemente alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze
| -240.720
| -249.720
| -249.720
| Ministero del lavoro e della previdenza sociale
| -57.150
| -100.197
| -100.197
| Ministero della giustizia
| -50.000
| -50.000
| -50.000
| Ministero degli affari esteri
| -109.116
| -106.977
| -106.977
| Ministero della pubblica istruzione
| -3.256
| -6
| -6
| Ministero dell'interno
| -101.000
| -100.000
| -100.000
| Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
| -986
| -82
| -82
| Ministero della difesa
| -11
| -11
| -11
| Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
| -45
| -45
| -45
| Ministero per i beni e le attività culturali
| -92.045
| -100.045
| -100.045
| Ministero della salute
| -100.000
| -100.000
| -100.000
| Ministero dell'università e della ricerca
| -20.000
| -40.000
| -80.000
| Ministero della solidarietà sociale
| -50.000
| -200.000
| -200.000
| |
Conseguentemente ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente previste dalla tabella C, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
4. 014. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
1. Al decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 è soppresso l'articolo 5.
Conseguentemente alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze
| -240.720
| -249.720
| -249.720
| Ministero del lavoro e della previdenza sociale
| -57.150
| -100.197
| -100.197
| Ministero della giustizia
| -50.000
| -50.000
| -50.000
| Ministero degli affari esteri
| -109.116
| -106.977
| -106.977
| Ministero della pubblica istruzione
| -3.256
| -6
| -6
| Ministero dell'interno
| -101.000
| -100.000
| -100.000
| Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
| -986
| -82
| -82
| Ministero della difesa
| -11
| -11
| -11
| Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
| -45
| -45
| -45
| Ministero per i beni e le attività culturali
| -92.045
| -100.045
| -100.045
| Ministero della salute
| -100.000
| -100.000
| -100.000
| Ministero dell'università e della ricerca
| -20.000
| -40.000
| -80.000
| Ministero della solidarietà sociale
| -50.000
| -200.000
| -200.000
| |
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Disposizioni in materia di determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato). - 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di garantire la fruibilità dell'acqua quale bene insostituibile, è comunque assicurata la riduzione del 60 per
cento della tariffa per i consumi domestici agli utenti appartenenti a fasce deboli che abbiano difficoltà a sostenere il costo delle forniture idriche.
Tale riduzione opera sulla base di una condizione effettiva di precarietà economica, e segnatamente nel caso di nuclei familiari con indicatore ISEE, ovverosia, l'indicatore della situazione economica equivalente, fino a euro 4.699,76».
4. 012. D'Elpidio, Giuditta.
Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, alinea, sopprimere le parole da: Nella fase di revisione degli studi di settore fino a alle parole: rispetto alla realtà economica cui si riferiscono.
5. 389. D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, capoverso, art. 10-bis, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'articolo 54, secondo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
5. 209. Fincato.
Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:
In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. 396. Zorzato, Milanato.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214 inserire il seguente:
1. Per l'anno 2007 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 10 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
« 1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella Cedi cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 1.400 milioni di euro.
1-ter. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A, di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 715 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2008, una minore spesa annua di 370 milioni di euro.
5. 188. Alberto Giorgetti, Alemanno.
Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
5. 392. Fluvi.
Al comma 4, capoverso 4, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
d) che hanno iniziato l'attività nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore della presente norma e che abbiano un'età inferiore a 25 anni nel caso di titolari di ditte individuali;
e) che hanno iniziato l'attività nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore della presente norma e che abbiano un'età inferiore a 30 anni nel caso di professionisti.
Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento», con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento», con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
5. 386. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In via di interpretazione autentica, è confermata la validità, a tutti gli effetti, dei negozi giuridici stipulati fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, e in esso considerati.
5. 394. Strizzolo, Sanga, Fogliardi.
Al comma 10, sopprimere la lettera b).
*5. 210. Fincato.
Al comma 10, sopprimere la lettera b).
*5. 390. D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 13, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: di omessa, infedele o inesatta con le seguenti: di omessa o infedele.
5. 213. Contento.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. I soggetti a cui si applicano, a qualunque titolo, le disposizioni di cui ai commi precedenti, sono esonerati dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento», con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento», con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
5. 385. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sopprimere il comma 16.
Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo
da assicurare, o decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.
5. 387. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sopprimere il comma 16.
5. 399. Gianfranco Conte.
Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:
16-bis. Le somme percepite da persone fisiche per locazione di immobili sono soggette ad una imposta separata con aliquota fissa dei 20 per cento. Sono soppresse tutte le detrazioni relative.
16-ter. Alle persone fisiche locatarie è ammessa la deduzione dalla somma degli affitti percepiti dell'importo relativo al canone di locazione dell'abitazione principale, restando la eventuale differenza soggetta alla imposta con la aliquota fissa del 20 per cento di cui al comma 16-bis. In caso di differenza negativa non è dovuta alcuna imposta.
16-quater. Per ciascuno degli immobili posseduti da persona fisica dovrà essere effettuata nella dichiarazione dei redditi una dichiarazione circa la presenza o meno di uno stato di locazione dell'immobile. Le dichiarazioni mendaci o la mancata dichiarazione, ove non siano accertati i relativi importi, comporteranno l'applicazione dell'imposta di cui al comma 16-bis, calcolata su un reddito annuo presunto pari al 5 per cento del triplo della rendita catastale degli immobili relativi, fatta salva ogni altra sanzione prevista.
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi di spesa di parte corrente per una percentuale del 10 per cento.
5. 228. Villetti.
Al comma 23, aggiungere infine le seguenti parole: con l'esclusione di riscossione dei compensi quando il lavoro autonomo dei medici e paramedici viene svolto negli studi di esclusiva loro pertinenza anche se collocati all'interno di una struttura sanitaria privata.
5. 398. Angelino Alfano, Marinello.
Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, a partire dall'anno di imposta 2008, le detrazioni dell'imposta, a qualunque titolo previste, sono trasformate in deduzioni certificate dall'imponibile.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da approvare entro 3 mesi dalla data di approvazione della presente legge sono stabiliti:
a) i criteri di equivalenza tra detrazioni e deduzioni;
b) le tipologie di beni e servizi posti in deduzione, con particolare riferimento ai settori sensibili all' evasione d'imposta;
c) la quota di detrazione delle singole operazioni di compravendita;
d) le modalità di certificazione, con particolare riferimento alla tracciabilità dei mezzi di pagamento;
e) le modalità di controllo e la definizione della cause di esclusione totale o parziale delle deduzioni.
5. 388. Peretti, Zinzi, Galletti.
Sopprimere il comma 28.
*5. 391. Dionisi, D'Agrò, Peretti, Zinzi, Ciro Alfano.
Sopprimere il comma 28.
*5. 212. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dal seguente:
«22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'esatta denominazione dei soggetto e la sua ragione sociale;
e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;
f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.
In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza; in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore.».
5. 393. Lulli.
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, al comma 2, aggiungere la seguente lettera: «m) le nuove modalità di distribuzione del gioco sono da intendersi comunque aggiuntive e non sostitutive di quelle già in attività alla data del 30 giugno 2006, dotate di licenza di pubblica sicurezza e di nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Per i punti già in attività è previsto il pagamento di un canone forfettario una tantum, fissato nella misura equivalente al minimo previsto dalla lettera h) pari a 7.500 euro oltre ai canoni di concessione annui ed alla presentazione di idonee fideiussioni. A ciascun operatore è lasciata facoltà di individuare il provider di riferimento».
5. 395. Tolotti, Nannicini, Fincato.
Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
34-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:
«Art. 48-bis. - (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica ed entro il termine di dieci
giorni decorrenti dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento nei limiti del debito del beneficiario e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso di mancata verifica nel termine dei dieci giorni di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono in ogni caso al pagamento. Qualora il beneficiario abbia contestato le cartelle di pagamento nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali, i soggetti di cui ai precedenti periodi procedono comunque al pagamento di quanto dovuto.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
5. 397. Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli.
Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:
38. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), al primo periodo, le parole: «lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del presente comma 1, del successivo comma 3 e dell'articolo 7-bis, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni dei decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa indole commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativa. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 dei presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione dei domicilio fiscale dei trasgressore sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;
e) al comma 3, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582»;
38-bis. Salva applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni di cui al comma 38 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
38-ter. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento decreto legislativo della penalità ridotta avvenga:
a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;
b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate aliti data di entrata in vigore della presente legge.
38-quater. Per le dichiarazioni di cui al comma 38-ter, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
5. 401. Musi.
Dopo il comma 37, aggiungere, in fine, i seguenti:
38. Sono riaperti ,i termini stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, per le società non operative alla data dei 1o gennaio 2007 di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, che deliberano lo scioglimento e assegnano o cedono ai soci beni immobili di qualsiasi categoria catastale non utilizzati direttamente dalle medesime società e gli altri beni ivi indicati, ovvero deliberano la trasformazione in società semplice, entro il 31 dicembre 2007, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci ove previsto, alla data del 31 dicembre 2006 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 31 dicembre 2006.
39. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 38 devono versare l'imposta sostitutiva in un'unica soluzione nel termine stabilito per il pagamento dei saldo dell'imposta sui redditi delle società relativo all'esercizio di assegnazione dei beni, di cessione o di trasformazione ovvero in tre rate di pari ammontare di cui la prima nel termine predetto e le restanti due, maggiorate degli interessi legati, entro i termini di pagamento dei saldo della medesima imposta relativo ai due esercizi successivi. Con provvedimento direttoriale sono stabilite le modalità di versamento e di esposizione in dichiarazione.
40. Ai fini dell'assegnazione il costo della partecipazione rileva anche per la rivalutazione della stessa assoggettata ad imposta sostitutiva e la differenza rispetto al valore normale non è soggetta ad imposta né costituisce costo fiscalmente rilevante per il socio assegnatario.
41. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari
sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso conformemente alle procedure DOCFA, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi dei regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
5. 400. Sanza.
Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:
38. Al quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche ed integrazioni, al primo ed al secondo periodo sostituire, la parola: «può» con la parola: «deve».
39. Dopo il quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma: «Entro il 30 aprile 2007 il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto ad emanare un apposito decreto recante nuove e più stringenti modalità per la determinazione induttiva del reddito, al fine di aggiornare il decreto ministeriale 10 settembre 1992».
40. Al fine di garantire la proporzionalità della sanzione ed il diritto alla difesa del contribuente nel caso in cui siano contestate infrazioni, si applicano le norme di cui alla legge n. 689 del 1981.
5. 214. Raiti, Donadi, Ossorio.
Dopo il comma 37 aggiungere, in fine, i seguenti:
38. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «anche in locazione finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «salva l'applicazione del comma 1-bis».
39. All'articolo 30, comma 1, ultimo periodo, n. 4), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «negoziati in mercati regolamentati italiani» sono aggiunte le seguenti: «ed alle società ed enti da loro controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, del codice civile».
40. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è inserito il seguente:
«1-bis. In alternativa all'importo derivante dalla applicazione della percentuale prevista dalla lettera b) del comma 1 relativo ai beni immobili, le società e gli enti interessati possono far concorrere il rendimento medio corrente delle stesse immobilizzazioni. Per rendimento medio corrente si intende l'importo derivante dall'applicazione al valore di mercato di ciascun bene immobile al termine del periodo d'imposta dell'80 per cento del tasso di rendimento medio, riferito alla stessa data, dei beni immobili aventi analoga destinazione d'uso e collocazione toponomastica. Le modalità e gli adempimenti necessari per l'individuazione sulla base di rilevazioni statistiche ufficiali degli elementi ed informazioni necessari ai fini del computo del rendimento medio corrente sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma. Il valore di mercato dei beni immobili deve comunque risultare da apposita perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da esperto indipendente iscritto all'albo professionale degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti a rari o dei periti industriali edili».
5. 361. D'Elpidio.
Dopo il comma 37, aggiungere, in fine, il seguente:
38. All'articolo 35, comma 10-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, dopo le parole: «ovvero imprese di locazione finanziaria,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero imprese
che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirenti dichiari che intende trasferirli entro tre anni e che il cedente non sia a sua volta una impresa avente per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili che in sede di acquisto del bene trasferito abbia beneficiato della presente disposizione».
5. 358. D'Elpidio.
Dopo il comma 37 aggiungere, in fine, il seguente comma:
38. Alla tariffa, parte I, articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «a condizione che nell'atto 1 acquirente dichiari che intende trasferirli entro 3 anni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86».
5. 359. D'Elpidio.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui reddìti e di imposta regionale sulle attività produttive, anche in via telematica, nonché il termine per la dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti, anche in via telematica, previsti, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 1, e 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono fissati tra il 30 aprile ed il 30 giugno.
2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ha ad oggetto tutti gli importi relativi alle imposte indicate al comma 2 del medesimo articolo 17, ivi compresi quelli spettanti ai contribuenti ed ai sostituti di imposta a titolo di rimborso delle stesse imposte, anche nel caso di avvenuta presentazione di istanza di rimborso, e comunque fino alla avvenuta esecuzione dei rimborsi di imposta medesimi. A tal fine, in mancanza di provvedimento espresso di diniego dell'istanza di rimborso entro il termine di sei mesi, gli importi si intendono comunque spettanti in favore dei contribuenti o dei sostituti di imposta istanti.
3. Alla esecuzione dei rimborsi di imposta spettanti ai contribuenti ed ai sostituti di imposta ai sensi del comma 1 provvede la Riscossione SpA, anche attraverso altre società per azioni dalla stessa partecipate, prelevando le somme occorrenti dalle risorse finanziarie nella sua disponibilità nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in legge 2 dicembre 2005, n. 248.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano ai rimborsi di imposta liquidati d'ufficio o dei quali è stata presentata istanza di esecuzione in data successiva al 1o gennaio 2007.
5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinita in maniera uniforme la disciplina delle modalità di esecuzione dei rimborsi di tutte le imposte erariali, al fine di rendere omogenee le rispettive previsioni secondo i principi fissati nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, anche mediante abrogazione delle disposizioni incompatibili con i suddetti principi. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 136
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
6. La relazione annuale al Parlamento prevista ai sensi dell'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha ad oggetto anche l'andamento delle operazioni di esecuzione dei rimborsi di imposta di cui al presente articolo e le conseguenti operazioni di imputazione finanziaria di cui al comma 2.
7. Qualora, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, l'amministrazione finanziaria non abbia concluso l'accertamento e notificato al contribuente l'accoglimento o il rifiuto motivato della dichiarazione dei redditi e dell'istanza di rimborso notificata, con facoltà di riconoscimento parziale dell'ammontare del credito indicato rispettivamente nella dichiarazione dei redditi e nell'istanza citata, la dichiarazione dei redditi e l'istanza di rimborso Iva notificata costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1), del codice di procedura civile.
8. Ferma restando la pignorabilità dei beni dell'amministrazione finanziaria previsti dalla normativa vigente, il contribuente in possesso di un titolo esecutivo può avviare esecuzione forzata per sottoporre a sequestro e pignoramento tutti i beni di Riscossione SpA, ivi incluse tutte le somme depositate sui conti correnti bancari intestati alla stessa Riscossione SpA, fino a concorrenza del proprio credito come determinato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.
Conseguentemente, dopo l'articolo 32, comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato di cui agli articoli 62,63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, e successive modificazioni, sono ridotti del 75 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009 rispetto alle somme già assegnate allo stesso titolo alle singole amministrazioni, per le amministrazioni nelle quali la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo non si sia realizzata e le risorse umane impegnate in funzioni di supporto eccedano il 15 per cento dei dipendenti in servizio e fino al momento in cui questa eccedenza si verifichi.
*5. 02. Tabacci.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, anche in via telematica, nonché il termine per la dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti, anche in via telematica, previsti, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 1, e 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono fissati tra il 30 aprile ed il 30 giugno.
2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ha ad oggetto tutti gli importi relativi alle imposte indicate al comma 2 del medesimo articolo 17, ivi compresi quelli spettanti ai contribuenti ed ai sostituti di imposta a titolo di rimborso delle stesse imposte, anche nel caso di avvenuta presentazione di istanza di rimborso, e comunque fino alla avvenuta esecuzione dei rimborsi di imposta medesimi. A tal fine, in mancanza di provvedimento espresso di diniego dell'istanza di rimborso entro il termine di sei
mesi, gli importi si intendono comunque spettanti in favore dei contribuenti o dei sostituti di imposta istanti.
3. Alla esecuzione dei rimborsi di imposta spettanti ai contribuenti ed ai sostituti di imposta ai sensi del comma 1 provvede Riscossione SpA, anche attraverso altre società per azioni dalla stessa partecipate, prelevando le somme occorrenti dalle risorse finanziarie nella sua disponibilità nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano ai rimborsi di imposta liquidati d'ufficio o dei quali è stata presentata istanza di esecuzione in data successiva al 1 gennaio 2007.
5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinita in maniera uniforme la disciplina delle modalità di esecuzione dei rimborsi di tutte le imposte erariali, al fine di rendere omogenee le rispettive previsioni secondo i principi fissati nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, anche mediante l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con i suddetti principi. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 136 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
6. La relazione annuale al Parlamento prevista ai sensi dell'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha ad oggetto anche l'andamento delle operazioni di esecuzione dei rimborsi di imposta di cui al presente articolo e le conseguenti operazioni di imputazione finanziaria di cui al comma 2.
7. Qualora, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, l'amministrazione finanziaria non abbia concluso l'accertamento e notificato al contribuente l'accoglimento o il rifiuto motivato della dichiarazione dei redditi e dell'istanza di rimborso notificata, con facoltà di riconoscimento parziale dell'ammontare del credito indicato rispettivamente nella dichiarazione dei redditi e nell'istanza citata, la dichiarazione dei redditi e l'istanza di rimborso Iva notificata costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1), del codice di procedura civile.
8. Ferma restando la pignorabilità dei beni dell'amministrazione finanziaria previsti dalla normativa vigente, il contribuente in possesso di un titolo esecutivo può avviare esecuzione forzata per sottoporre a sequestro e pignoramento tutti i beni di Riscossione SpA, ivi incluse tutte le somme depositate sui conti correnti bancari intestati alla stessa Riscossione SpA, fino a concorrenza del proprio credito come determinato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.
Conseguentemente all'articolo 32, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato di cui agli articolo 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, e successive modificazioni, sono ridotti del 75 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009 rispetto alle somme già assegnate allo stesso titolo alle singole amministrazioni, per le amministrazioni nelle quali la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo non si sia realizzata e le risorse umane impegnate in funzioni di supporto eccedano il 15 per cento dei dipendenti in servizio e fino al momento in cui questa eccedenza si verifichi.
*5. 027. Nicola Rossi, Merloni, Capezzone.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente: «Articolo 17-bis - (Compensazione dei debiti di fornitura) - 1. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all'articolo 17, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni ai sensi delle normative comunitarie, di cui siano titolari, a condizione che:
a) i crediti siano scaduti ed esigibili;
b) siano stati ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso, e comunque nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
c) il contribuente abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.
2. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto.
3. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.
4. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debitrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.
5. Con proprio decreto da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze può emanare ulteriori disposizioni attuative del presente articolo.
6. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze riduce le dotazioni degli stati di previsione annuali delle Amministrazioni debitrici, per un importo pari alle compensazioni per debiti di fornitura effettuate nell'anno precedente.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 114, 115 e 200, comma 2.
5. 028. Nicola Rossi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Per i redditi prodotti da nuovi investimenti nelle aree ex obiettivo 1 delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e per il primo triennio di attività, tutte 1e imposte, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, sono ridotte della metà.
2. La concessione della predetta agevolazione resta condizionata all'effettivo mantenimento, per tutto il triennio di cui al comma 1, delle attività derivanti dai nuovi investimenti. La cessazione dell'attività non causata da documentati stati di crisi determina una sanzione pari a cinque volte l'importo dello imposte non versate.
Conseguentemente alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 1.300 milioni di euro annui.
5. 015. Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
1. All'articolo 37, comma 33 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «I soggetti di cui all'articolo 22» aggiungere le seguenti: «comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 e 6».
5. 029. Leone, Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
1. Nell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, le parole da: «; i trasferimenti erariali» a: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui al presente comma sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 del 1997».
2. L'articolo 1, comma 3, primo periodo del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 58, è sostituito dal seguente: «le risorse di cui al comma 2 sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
3. È sospeso l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
4. La procedura di compensazione di cui ai precedenti commi 18 e 19 si applica alle somme spettanti ai soggetti beneficiari a partire dal 1o gennaio 2007, negli anni dal 2007 in poi, con riferimento ai dipendenti in forza in ciascun mese.
5. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ivi comprese le procedure di controllo relative alla spettanza delle compensazioni eseguite.
Conseguentemente alla tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
5. 030. Leone, Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
1. A partire dal 1o gennaio 2007, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dalle imprese esercenti trasporto pubblico locale è ridotta di euro 45 per mille litri di prodotto.
2. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241, i destinatari del beneficio presentano, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recaste disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto menci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 14 del presente articolo e dall'articolo 1
comma 10 del decreto legge 21 febbraio 2005, n 16 convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 2005, n. 58.
Conseguentemente alla tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
5. 031. Leone, Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera, f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007.
5. 0. 26. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Fernando, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. 1. All'articolo 54, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole «gli immobili» e «le minusvalenze» sono soppresse;
b) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-bis. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da, collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a un milione di lire. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del periodo precedente i canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi»;
d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale e della quota di ammortamento determinata ai sensi del comma 2, o del canone di locazione, anche finanziaria a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle, determinate ai sensi del comma 2, relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo del beni ai quali si riferiscono».
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano agli immobili strumentali all'esercizio dell'arte o della, professione acquistati a partire dal 1o gennaio 2007. In caso di locazione, anche finanziaria, le medesime disposizioni si applicano ai contratti stipulati a partire dal 1o gennaio 2007.
Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6 comma 4-bis si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: «Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.»;
b) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.
6. 74. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco, Mantini, Merlo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 35, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, alla lettera a), capoverso 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole «il 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'1 per cento»;
b) alla lettera b), le parole «il 6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 4 per cento».
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:
Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 4-bis, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
l'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:
«1. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».
6. 75. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco, Merlo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio dell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso o, in alternativa, in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta dai soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, dei geometri e dei periti edili. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni.»;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente.»;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. In deroga all'articolo 3, comma 1, dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate, o in alternativa, in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta dai soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, dei geometri e dei periti edili. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti calcolate sul costo complessivo».
Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 4-bis, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
«1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
6. 76. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco, Merlo.
Sostituire il comma 11 con i seguenti:
11. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2007 e per gli anni successivi.
11-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2004, n. 87, come modificato dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191; è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale ammontare, in ogni caso, non può superare l'ammontare dell'imposta di consumo applicata al prezzo medio ponderato del mercato, calcolato secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare e riferiti al trimestre precedente».
6. 77. D'Elpidio.
Sopprimere i commi dal 12 al 20.
Conseguentemente alla tabella C sono ridotti del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente degli anni 2007, 2008 e 2009.
6. 80. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimere il comma 15.
6. 20. Moffa, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. Dopo l'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazione, è inserito il seguente:
1. L'imposta comunale sugli immobili è interamente detraibile dall'imposta lorda se il reddito complessivo non supera i 15.000 euro, ovvero nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo supera; 15.000 ma non i 28.000 euro, ovvero nella misura del 25 per cento se il reddito complessivo supera i 28.000 ma non i 55.000 ovvero nella misura del 10 per cento se il reddito complessivo supera i 55.000 ma non (euro 70000. Oltre il reddito complessivo di 70000 euro l'imposta comunale sugli immobili non e più detraibile».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:
23-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
23-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2. alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta: a tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.
6. 23. Armani, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
21. Il comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
22. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.».
23. All'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1 gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi».
6. 79. Franci, Mariani, Zucchi, Servodio, Barbatella, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Brandolini, Pertoldi, Bellanova.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
1. Al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:
a) dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:
1. Qualora l'importo della detrazione di cui all'articolo 12 risulti superiore al debito d'imposta del contribuente, la differenza tra i due importi costituisce credito d'imposta.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63, è riportabile nei periodi d'imposta successivi, fino al quinto successivo, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del 9 luglio 1997, n. 241.
3. Qualora il credito d'imposta di cui al comma 1 non sia integralmente recuperato ai sensi del comma 2, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente all'importo del credito residuo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attribuzione di cui al comma 3.
5. Per le finalità previste dal comma 3, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».
Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera, f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007.
6. 0. 7. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Fernando, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 è istituito un contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni che hanno effettuato il conferimento di aziende bancarie, disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
2. Il contributo previsto dal comma 1 si calcola per ciascun anno sul valore degli incrementi del patrimonio netto della fondazione o associazione, realizzati nell'esercizio precedente. Il contributo è dovuto:
a) nella misura del 25 per cento, sulla quota di incremento fino al 5 per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio del precedente esercizio;
b) nella misura del 15 per cento, sulla quota di incremento superiore al 5 per cento.
3. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni relativamente al contributo previsto dal comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito.
4. Il contributo previsto dal comma 1 non è deducibile agli effetti dell'imposta sui redditi.
Conseguentemente, dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:
1. Le entrate derivanti dal contributo previsto dall'articolo 6-bis affluiscono ad apposito conto corrente presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, ad apposito Fondo per il sostegno del reddito dei soggetti incapienti, istituito presso il medesimo Ministero.
2. Il Fondo istituito a norma del comma 1 è destinato all'erogazione di provvidenze per il sostegno del reddito delle persone fisiche le quali, per insufficienza del reddito personale, non possono fruire, in tutto o in parte, dei crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
3. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale determina in particolare i criteri, l'ordine di priorità, i requisiti e i limiti di reddito per la fruizione delle provvidenze previste dal comma 2, nei limiti delle disponibilità del Fondo. Lo schema del decreto, prima dell'emanazione, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque emanato.
6. 03. Garnero Santanchè.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dal presente titolo si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento nella misura pari al 19 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
f) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
g) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
h) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
i) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
l) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
m) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
n) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
6. 08. Sgobio, Diliberto, Pagliarini, Napoletano, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pignataro, Fernando, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 è istituito un contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni che hanno effettuato il conferimento di aziende bancarie, disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
2. Il contributo, previsto dal comma 1, è dovuto, per ciascuno degli anni ivi indicati, nella misura del 4 per cento del patrimonio netto di ciascun ente, quale risulta dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, limitatamente alla quota eccedente 100 milioni di euro. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito.
3. Il contributo previsto dal comma 1 non è deducibile agli effetti dell'imposta sui redditi.
Conseguentemente, dopo l'articolo 192, aggiungere il seguente:
1. Le entrate derivanti dal contributo previsto dall'articolo 6-bis affluiscono ad apposito conto corrente presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, nel limite di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, ad apposito Fondo per le famiglie, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Fondo istituito a norma del comma 1 è destinato all'erogazione di provvidenze in favore delle famiglie attraverso le seguenti misure:
a) contributi per le spese di alloggio;
b) contributi per il mantenimento dei figli fino al compimento del sedicesimo anno;
c) contributi per le spese scolastiche, relativamente alla frequenza della scuola dell'obbligo;
d) assegni di studio, per le spese d'istruzione media-superiore e universitaria, da erogarsi in base a valutazione del merito;
e) prestiti agevolati per la formazione di piccole imprese individuali o familiari.
3. Le provvidenze indicate al comma 2 sono destinate alle famiglie il cui reddito complessivo non ecceda l'importo annuo di curo 15.000, e che siano formate, alternativamente:
a) da entrambi i genitori e da almeno tre figli a carico di età inferiore a diciotto anni;
b) da entrambi i genitori e da almeno due figli a carico, qualora uno di essi sia affetto da minorazione fisica, psichica o sensoriale definita a norma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) da un solo genitore e da almeno due figli a carico di età inferiore a diciotto anni.
4. Agli effetti dell'applicazione del comma 3 rilevano i figli legittimi, i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, purché a carico. Per l'erogazione degli assegni di studio previsti dalla lettera d) del comma 2, il limite di età indicato nelle lettere a) e c) del comma 3 è elevato a venticinque anni.
5. Le disposizioni per l'esecuzione del presente articolo sono adottate con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema del regolamento, prima dell'emanazione, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque emanato.
6. 04. Garnero Santanchè.
Dopo l'articolo 6, aggiunge il seguente:
1. All'articolo 36 della legge 4 agosto 2006, n. 248, al secondo comma, sostituire le parole da: «adottato dal comune fino a medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «non solo adottato dal comune, ma anche definitivamente approvato, per l'imposizione ai fini ICI, ferma restando la facoltà impositiva dei comuni».
6. 09. Froner.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze
| -240.720
| -249.720
| -249.720
| Ministero del lavoro e della previdenza sociale
| -57.150
| -100.197
| -100.197
| Ministero della giustizia
| -50.000 | -50.000
| -50.000
| Ministero degli affari esteri
| -109.116
| -106.977
| -106.977
| Ministero della pubblica istruzione
| -3.256
| -6
| -6
| Ministero dell'interno
| -101.000
| -100.000
| -100.000
| Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
| -986
| -82
| -82
| Ministero della difesa
| -11
| -11
| -11
| Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
| -45
| -45
| -45
| Ministero per i beni e le attività culturali
| -92.045
| -100.045
| -100.045
| Ministero della salute
| -100.000
| -100.000
| -100.000
| Ministero dell'università e della ricerca
| -20.000
| -40.000
| -80.000
| Ministero della solidarietà sociale
| -50.000
| -200.000
| -200.000
| |
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente previste dalla tabella C, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
7. 22. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 216, dopo 11 comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 500 milioni di euro.
7. 21. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1 lettera b) terzo periodo, dopo le parole: presente comma aggiungere le seguenti parole: ed è versato al Comuni entro la fine dell'esercizio.
7. 2. Misiani, Marchi, Fiano, Vannucci.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari»;
b) all'articolo 8, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati e, alla rubrica, le parole: «e detrazioni» sono soppresse.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 184 e dopo l'articolo 212 aggiungere i seguenti:
1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
Conseguentemente alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze
| -240.720
| -249.720
| -249.720
| Ministero del lavoro e della previdenza sociale
| -57.150
| -100.197
| -100.197
| Ministero della giustizia
| -50.000
| -50.000
| -50.000
| Ministero degli affari esteri
| -109.116
| -106.977
| -106.977
| Ministero della pubblica istruzione
| -3.256
| -6
| -6
| Ministero dell'interno
| -101.000
| -100.000
| -100.000
| Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
| -986
| -82
| -82
| Ministero della difesa
| -11
| -11
| -11
| Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
| -45
| -45
| -45
| Ministero per i beni e le attività culturali
| -92.045
| -100.045
| -100.045
| Ministero della salute
| -100.000
| -100.000
| -100.000
| Ministero dell'università e della ricerca
| -20.000
| -40.000
| -80.000
| Ministero della solidarietà sociale
| -50.000
| -200.000
| -200.000
| |
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente previste dalla tabella C, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
7. 04. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari»;
b) all'articolo 8, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati e, alla rubrica, le parole: «e detrazioni» sono soppresse.
Conseguentemente sopprimere l'articolo 184 e dopo l'articolo 215 aggiungere i seguenti:
1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
Conseguentemente alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze
| -240.720
| -249.720
| -249.720
| Ministero del lavoro e della previdenza sociale
| -57.150
| -100.197
| -100.197
| Ministero della giustizia
| -50.000
| -50.000
| -50.000
| Ministero degli affari esteri
| -109.116
| -106.977
| -106.977
| Ministero della pubblica istruzione
| -3.256
| -6
| -6
| Ministero dell'interno
| -101.000
| -100.000
| -100.000
| Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
| -986
| -82
| -82
| Ministero della difesa
| -11
| -11
| -11
| Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
| -45
| -45
| -45
| Ministero per i beni e le attività culturali
| -92.045
| -100.045
| -100.045
| Ministero della salute
| -100.000
| -100.000
| -100.000
| Ministero dell'università e della ricerca
| -20.000
| -40.000
| -80.000
| Ministero della solidarietà sociale
| -50.000
| -200.000
| -200.000
| |
Conseguentemente ridurre proporzionalmente del 10 per cento tutte le voci di parte corrente previste dalla tabella C, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
7. 05. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze
| -240.720
| -249.720
| -249.720
| Ministero del lavoro e della previdenza sociale
| -57.150
| -100.197
| -100.197
| Ministero della giustizia
| -50.000
| -50.000
| -50.000
| Ministero degli affari esteri
| -109.116
| -106.977
| -106.977
| Ministero della pubblica istruzione
| -3.256
| -6
| -6
| Ministero dell'interno
| -101.000
| -100.000
| -100.000
| Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
| -986
| -82
| -82
| Ministero della difesa
| -11
| -11
| -11
| Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
| -45
| -45
| -45
| Ministero per i beni e le attività culturali
| -92.045
| -100.045
| -100.045
| Ministero della salute
| -100.000
| -100.000
| -100.000
| Ministero dell'università e della ricerca
| -20.000
| -40.000
| -80.000
| Ministero della solidarietà sociale
| -50.000
| -200.000
| -200.000
| |
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente e di conto capitale previste della tabella C, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
8. 68. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimerlo.
8. 67. Mereu, D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Sostituire l'articolo 8 con il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i comuni possono deliberare con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di scopo sui flussi di traffico interessanti i centri urbani destinata alla parziale copertura della spesa per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel successivo comma 6 del presente articolo alle lettere a) e b); ovvero l'istituzione di un contributo di miglioria esclusivamente destinabili a parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel successivo comma 6 del presente articolo alle lettere c), d), ed e).
2. Il regolamento, che istituisce l'imposta di scopo sui flussi di traffico interessanti i centri urbani ovvero il contributo di miglioria, determina:
a) l'opera pubblica o le opere pubbliche da realizzare;
b) l'ammontare della spesa o delle spese da finanziare;
c) l'aliquota o le aliquote dell'imposta di scopo per i flussi di traffico interessanti i centri urbani o del contributo di miglioria;
d) le modalità di versamento degli importi dovuti che:
per l'imposta di scopo sui flussi di traffico, tenga conto del numero dei passaggi dei veicoli nei centri storici in relazione alla tipologia dei veicoli stessi e all'inquinamento per produzione di gas ad effetto serra derivante dai medesimi;
per il contributo di miglioria, tenga conto, nell'applicazione alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, del beneficio differenziale per ogni immobile rispetto all'opera pubblica o alle opere pubbliche realizzate, da finanziare parzialmente a carico di ogni immobile interessato.
3. L'imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani è dovuta in relazione all'opera pubblica o alle opere pubbliche, di cui alle lettere a) e b), elencate al successivo comma 6 del presente articolo, con l'introduzione di un finanziamento realizzato attraverso sistemi automatici del controllo degli accessi, ovvero con l'installazione a bordo di ogni veicolo di un antenna di rilevamento, da distribuire gratuitamente, per l'addebito diretto della tariffa su carte prepagate. Nell'una o nell'altra ipotesi di rilevamento degli accessi può essere prevista una eventuale differenziata tariffazione per le ore di punta del traffico urbano, diversificando anche le tariffe medesime per tipo di veicolo, per il tasso di inquinamento prodotto in termini di gas ad effetto serra, per ora e per varco di entrata, con la possibilità di rivedere le tariffe medesime ogni anno sulla base delle condizioni del traffico nei diversi punti di accesso alla zona centrale dei centri urbani.
4. Il contributo di miglioria è dovuto, in relazione all'opera pubblica o alle opere pubbliche, elencate alle lettere c), d), ed e) di cui al successivo comma 6 del presente articolo, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinato applicando alla base dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota massima, per gli immobili maggiormente beneficati in termini di prossimità, dello 0,5 per mille e un'aliquota decrescente via via che il beneficio di prossimità si riduca.
5. Per la disciplina dell'imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani ovvero del contributo di miglioria applicano, rispettivamente, le disposizioni deliberate dai comuni con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di cui al precedente comma 1, con i limiti e le condizioni indicate ai precedenti commi 3 e 4.
6. L'imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano di interesse comunale sul cui territorio sono inserite;
b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti;
Il contributo di miglioria può essere istituito per le seguenti opere pubbliche:
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi sul territorio comunale;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.
7. Il gettito complessivo della imposta di scopo flussi di traffico nei centri urbani e il gettito complessivo del contributo di miglioria non può essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa per l'opera pubblica o per le opere pubbliche da realizzare sulla base del progetto esecutivo della stessa o delle stesse.
8. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica, finanziata parzialmente con l'imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani ovvero con il contributo di miglioria, entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
8. 27. Armani, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo.
Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: f) costruzione di asili nido.
8. 34. Villetti.
Al comma 5, aggiungere le seguenti lettere:
«f) opere di restauro;
g) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche».
8. 36. Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.
Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: f) i progetti integrati di accoglienza turistica, opere per la gestione di impianti e strutture destinati all'attività sportiva, turistica e culturale.
Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
8. L'imposta di scopo di cui al comma 1 può essere istituita anche per finanziare «Progetti integrati di accoglienza turistica» predisposti dalle regioni, sentite le province, i comuni e i rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese turistiche, commerciali, dei servizi interessate ai progetti medesimi, per il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture turistiche, della mobilità turistica, per interventi di manutenzione urbana e di valorizzazione dei centri storici, turistici e culturali. L'imposta può essere applicata anche agli intermediari e ai proprietari di seconde case. Il costo complessivo dei progetti è finanziato per una quota parte dalle regioni, dalle province e dai comuni, e per la rimanente quota con l'imposta di scopo di cui ai comma 1.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.
8. 69. Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.
Al comma 6, sostituire la parola: trenta con la parola: cento.
8. 15. Misiani, Marchi, Fiano, Vannucci.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze
| -240.720
| -249.720
| -249.720
| Ministero del lavoro e della previdenza sociale
| -57.150
| -100.197
| -100.197
| Ministero della giustizia
| -50.000
| -50.000
| -50.000
| Ministero degli affari esteri
| -109.116
| -106.977
| -106.977
| Ministero della pubblica istruzione
| -3.256
| -6
| -6
| Ministero dell'interno
| -101.000
| -100.000
| -100.000
| Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
| -986
| -82
| -82
| Ministero della difesa
| -11
| -11
| -11
| Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
| -45
| -45
| -45
| Ministero per i beni e le attività culturali
| -92.045
| -100.045
| -100.045
| Ministero della salute
| -100.000
| -100.000
| -100.000
| Ministero dell'università e della ricerca
| -20.000
| -40.000
| -80.000
| Ministero della solidarietà sociale
| -50.000
| -200.000
| -200.000
| |
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente e di conto capitale previste della tabella C, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
9. 99. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
3) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
4) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
9. 22. Verro.
Sopprimerlo.
*9. 93. D'Agrò, Barbieri, Peretti, Zinzi.
Sopprimerlo.
*9. 50. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Sopprimerlo.
*9. 100. Vichi, Leoni, Fadda, Crisci, Froner, Pesolo, Chicchi, Fogliardi, Pertoldi, Lenzi, Calgaro.
Sostituirlo con il seguente:
1. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, sentita la conferenza di cui al decreto legislativo 22 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di applicare ai soggetti che fruiscono dei servizi alberghieri ed extra alberghieri un corrispettivo commisurato alla presenza giornaliera effettiva fino ad un importo massimo di 5 euro per persona al giorno.
2. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro dei beni e attività culturali, sentita la conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono altresì prevedere, con apposito regolamento, di applicare ai non residenti, a fronte dei maggiori oneri per i servizi richiesti dalla presenza turistica, una tariffa di ingresso ai centri storici fino ad un massimo di 5 euro per persona al giorno. La tariffa di cui al presente comma non si applica ai turisti che pernottano in attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere ubicate nel medesimo comune, nonché a coloro che esercitino in via continuativa nei predetti centri storici la propria attività lavorativa o di studio.
9. 97. Leddi Maiola, Calgaro, Fogliardi.
Sostituirlo con il seguente:
1. I comuni capoluogo elle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, nonché i comuni delle piccole isole, possono prevedere con apposito regolamento, l'istituzione di una city tax per l'impatto turistico da richiedere ai soggetti che fruiscono dei servizi turistici commisurata alla presenza giornaliera effettiva fino ad un importo massimo di cinque euro per persona al giorno a fronte dei maggiori oneri sopportati dai comuni per la conservazione e gestione dei centri urbani.
2. Il contributo non è richiesto ai residenti e a chi stabilmente dimora per ragioni di studio e di lavoro.
3. Il regolamento che istituisce la city tax determina:
a) la misura del contributo;
b) le eventuali riduzioni ed ulteriori esenzioni;
c) le forme di convenzionamento con i soggetti gestori di musei, siti turistici, trasporti, esercizi alberghieri e di ristorazione;
d) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;
e) le modalità di acquisto della city tax e la specifica destinazione dei proventi al fine di mitigare l'impatto turistico.
9. 95. Mantini, Costantini, Razzi, Carlucci, Dorina Bianchi.
Sostituirlo con il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i comuni di Venezia, Firenze, Roma e Napoli, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono deliberare l'istituzione di
un contributo di ingresso, destinato ad interventi di manutenzione urbana ed alla valorizzazione dei centri storici.
2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti nella misura massima di 1 euro a persona.
3. Il regolamento che istituisce il contributo determina:
a) le modalità di pagamento e di accertamento del contributo;
b) le sanzioni amministrative e le relative modalità di erogazione.
9. 94. Peretti, Galletti.
Al comma 1, dopo la parola: comuni aggiungere le seguenti: capoluoghi di provincia.
9. 98. Gianfranco Conte.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 72 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le tasse sul turismo sono stabilite dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il presente articolo non si applica nel territorio della regione Trentino-Alto Adige.
9. 92. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre l'imposta provinciale di trascrizione, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riversata, nella relativa misura, alla provincia dell'acquirente, o del locatario con facoltà di compera, ovvero dell'usufruttuario o dell'acquirente con riserva della proprietà, ricorrendo il caso, e con riferimento alla sede legale per le persone giuridiche.
10. 13. D'Elpidio.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per tutelare e salvaguardare la presenza nei centri storici e nelle aree di pregio degli esercizi commerciali che presentino caratteristiche di antichità ed eccellenza, nonché degli esercizi che prestino servizi commerciali primari, per tali intendendo gli esercizi di vendita di prodotti alimentari di prima necessità, i comuni possono prevedere con proprie deliberazioni l'assegnazione di contributi a copertura degli oneri di locazione dei locali commerciali, nonché l'abbattimento delle aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
10. 8. Alberto Giorgetti, Alemanno.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: comune è sostituita dalle seguenti: consiglio comunale.
10. 6. Armani, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
1. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 2003, n. 507, inserire il seguente: «20-bis. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi».
10. 06. Giudice, La Loggia, Fallica.
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. L'imposta può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità del tributo fissato dal Consiglio comunale e secondo modalità pure stabilite dal Consiglio comunale medesimo, computandosi per una annualità l'imposta dovuta all'atto del pagamento per l'anno in corso.
10-ter. Con la medesima verifica prevista al comma 1 il Consiglio comunale prevede che, in caso di soppressione dell'imposta, venga restituita al contribuente una somma pari alla differenza fra quella versata per l'affrancamento e la somma da lui teoricamente dovuta per il pagamento dell'imposta negli anni già trascorsi. Le somme a tale titolo introitate dal Comune sono destinate alla eliminazione del debito comunale pregresso e alla copertura di spese dì investimento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n.311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.
11. 34. Armani, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo.
Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: hanno effetto aggiungere le seguenti: , salvo che la disciplina dello specifico tributo non disponga diversamente,.
11. 92. D'Elpidio.
Al comma 16, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
g-bis) all'articolo 7, comma 1, lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta;».
Conseguentemente, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
11. 48. Turco.
Sopprimere i commi 19 e 20.
*11. 94. Gianfranco Conte.
Sopprimere i commi 19 e 20.
*11. 91. Milana.
Al comma 21, dopo la c), aggiungere la seguente:
d) al comma 5-bis dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole: «fino al 30 settembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2005».
11. 89. Milana.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
1. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, nonché norme di semplificazione per i soggetti che esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo.
2. I comuni sottoscrivono, a richiesta, con persone fisiche e giuridiche titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo il concordato biennale preventivo unificato. Il concordato ha per oggetto la definizione per i due anni successivi a quello alla data di sottoscrizione dello stesso della misura complessiva di quanto dovuto a titolo di imposta comunale sugli immobili, di imposta o canone sulla pubblicità, di imposta o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. La misura dell'imposta complessiva per il concordato preventivo unificato biennale è pari al doppio di quella definita per l'esercizio finanziario in corso alla data di sottoscrizione, senza possibilità alcuna per il comune di ulteriori accertamenti o riscossioni se non in caso di variazione dei presupposti di imposta nel biennio in considerazione che comportino un aumento dell'imposta complessiva dovuta che superi quella concordata di almeno il 10 per cento. Eventuali aumenti dell'aliquota o della misura dell'imposta o della misura del canone non sono applicabili ai soggetti che abbiano sottoscritto il concordato.
4. L'imposta complessiva può essere versata e riscossa in una unica soluzione entro e non oltre il termine dell'esercizio finanziario nell'ambito del quale il concordato è sottoscritto. Nel sottoscrivere il concordato le parti possono stabilire date di versamento e riscossione diverse, che comunque non possono eccedere il termine dell'esercizio finanziario successivo a quello nell'ambito del quale il concordato è sottoscritto.
5. Il concordato è sottoscritto anche in deroga ad ogni altra norma procedurale inerente le imposte comunali indicate. I comuni possono prevedere forme di incentivazione alla sottoscrizione di concordati per aziende o professionisti che abbiano iniziato l'attività nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione, in misura non superiore al 10 per cento di quanto risultante a titolo di imposta complessiva. Il mancato pagamento, anche parziale, dell'imposta complessiva dovuta per il concordato nei termini previsti comporta la risoluzione di diritto dello stesso e l'esercizio di ogni potestà comunale circa l'accertamento e riscossione delle imposte e canoni dovuti.
6. Al fine di favorire la sottoscrizione del concordato i comuni direttamente o attraverso i propri concessionari della riscossione predispongono banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, in modo che la sottoscrizione del contribuente possa avvenire anche attraverso semplice adesione. I contratti con i concessionari sono rinegoziati in ragione dei servizi aggiuntivi richiesti è sono rinnovati alla scadenza per consentire la necessaria continuità quanto al controllo della correttezza e non modificazione dei dati assunti a base del concordato.
7. I comuni possono procedere alla cartolarizzazione dei crediti derivanti dalla sottoscrizione di concordati, in misura non superiore al 75 per cento dell'importo complessivo risultante.
8. Le eventuali maggiori entrate del comune riferite ad un determinato esercizio finanziario conseguenti alla sottoscrizione di concordati non incidono sui trasferimenti statali e non sono rilevanti quanto ai patti di stabilità interni.
9. I comuni con il regolamento generale sulle entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 possono unificare i procedimenti di accertamento e riscossione, nonché ogni procedura gestionale, relativi a tutte le imposte o canoni sostitutivi comunali, in modo da garantire il minor onere amministrativo e la massima semplicità di adempimenti per i contribuenti, senza oneri aggiuntivi per gli stessi. A tal fine, pur nella autonomia dei presupposti di imposta, può farsi riferimento ai principi procedimentali previsti nelle norme di revisione e armonizzazione di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Ogni forma di semplificazione non può comportare minori entrate per il comune.
11. 93. Gianfranco Conte.
Sopprimerlo.
12. 17. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sopprimerlo.
14. 54. D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-ter. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
i) alla revisione degli estimi e del classamento.
7-quater. All'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono soppresse le seguenti parole: nonché alla revisione degli estimi e del classamento.
14. 10. Armani, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Le controversie relative alla determinazione e alla revisione delle tariffe d'estimo sono demandate alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo, il quale può disporre i mezzi di prova di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
14. 9. Armani, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è abrogato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. 0. 11. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Fernando, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
19. I commi 597, 598, 599, 600 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è soppresso.
15. 22. Andrea Ricci, Migliore, Perugia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
18-bis. È abrogato il comma 24 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e le relative sanzioni non si applicano nell'anno 2007 in caso di mancato rispetto del limite di spesa del 2006.
15. 9. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente:
2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si sia reso responsabile delle violazioni edilizie di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Conseguentemente:
a) al comma 1, capoverso 1, lettera a), numero 2): dopo le parole proprio provvedimento aggiungere le seguenti: entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge;
b) al comma 1, capoverso 1, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:
1) per le concessione demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, a decorrere dal 1o gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli importi ISTAT maturati nella stessa data;
c) al comma 1, capoverso 1, lettera b), numero 1.1) sostituire le parole: euro 1,86 con le seguenti: euro 3,72 e le parole: euro 0,93 con le seguenti: euro 1,96;
d) al comma 1, capoverso 1, lettera b), numero 1.2) sostituire le parole: euro 3,10 con le seguenti: euro 6,20 e le parole euro 1,55 con le seguenti: euro 3,10;
e) al comma 1, capoverso 1, lettera b), numero 1.3): sostituire le parole euro 4,13 con le seguenti: euro 8,26 e le parole euro 2,65 con le seguenti: euro 5,3;
f) al comma 1, capoverso 1, lettera b) sostituire il numero 2.2) con il seguente: per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure previste dalla lettera b), numero 1, ridotte del 50 per cento;
g) al comma 1, capoverso 1, lettera c), numero 1), dopo la parola comportino aggiungere le seguenti: per un periodo superiore ai sessanta giorni;
h) al comma 1, capoverso 1, lettera c), numero 1) aggiungere infine le parole: per il periodo di attività effettivamente svolte;
i) al comma 1, capoverso 1, lettera e) dopo la parola: arenile aggiungere le seguenti: la facoltà di libero e gratuito stazionamento nella fascia di battigia antistante la concessione, purchè questo non arrechi intralcio all'eventuale transito di mezzi e personale adibito al soccorso o all'autorità marittima;
l) al comma 3, capoverso 4-bis, sostituire le parole: cinquanta anni con le seguenti: 15 anni;
m) sostituire il comma 6 con il seguente: le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si applicano anche in tutti i casi in cui l'occupazione consiste nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere di difficile rimozione in difformità di titolo abilitativo o del titolo concessorio, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi;
n) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis: Nei tratti di demanio marittimo destinato alla balneazione ricompreso nei perimetri di aree densamente urbanizzate, dovrà essere raggiunto, attraverso appositi strumenti urbanistici, un equilibrio tra le aree destinate alla libera e gratuita fruizione degli arenili e quelle concesse a soggetti privati.
6-ter: Il rilascio o il rinnovo delle concessioni di cui al comma 6-bis e la durata delle stesse è commisurato al raggiungimento
dell'equilibrio tra le aree destinate alla libera fruizione e quelle concesse a soggetti privati.
16. 48. Bonelli, Camillo Piazza.
Al comma 1, lettera b), punto 2.1), aggiungere le seguenti parole: i canoni relativi alle pertinenze non possono, comunque, essere superiori al duecento per cento delle misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui al punto successivo;.
16. 43. Milana.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) al fine di garantire adeguati accessi alle spiagge libere ed alla battigia destinata al libero transito, le Regioni e i Comuni, per quanto di competenza, sono tenuti ad individuarne l'ubicazione e le modalità d'uso.
16. 44. Milana.
Al comma 3, capoverso «4-bis», sostituire le parole: cinquanta anni con le seguenti: dodici anni.
16. 45. Andrea Ricci, Migliore.
Al comma 8, capoverso Art. 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente camma:
6-bis. Nelle aree del demanio marittimo, lacuale e fluviale restano in vigore i precedenti termini di validità delle concessioni, e non è comunque consentita la costruzione di manufatti inamovibili o di difficile sgombro, fatta eccezione per quelli strettamente necessari alla realizzazione di porti turistici approvati nel rispetto dei piani di settore, della pianificazione paesaggistica e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
16. 49. Camillo Piazza, Bonelli.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
10. Al fine di trasferire al patrimonio disponibile di ciascun comune le aree di proprietà dello Stato ricadente all'interno dei centri abitati, come definite ai sensi dell'articolo 91-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, sulle quali siano già state realizzate opere di urbanizzazione, valorizzazione architettonica e ambientale e di costruzione da parte di enti o privati il Ministro dell'economia e delle finanze determina con decreto da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i criteri per il trasferimento delle aree medesime.
16. 51. Franci, Cordoni, Ceccuzzi, Nannicini.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48 lettera e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
Conseguentemente, all'articolo 20, comma 22, tabella 2 allegata, sostituire al numero 2 gli importi: 2,00, 2,06, 1,47 e 1,47 con i seguenti: 4,00, 4,12, 2,94.
Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. A decorrere dall'anno 2007, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, entro il limite di spesa di 12 milioni di euro di cui al comma 1-septies del medesimo articolo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» sono sostituite dalle seguenti: «da quello della pesca».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal periodo di imposta incorso alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 06. Franci, Lion, Cesini, Zucchi, Satta, D'Ulizia, Fundarò, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Relativamente a tali programmi che interessino enti locali, si può procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito degli accordi di programma può essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite.
17. 21. Pinotti.
Al comma 2, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le destinazioni ai fini di permute effettuate direttamente per le proprie esigenze dal Ministero della difesa, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.
17. 22. Pinotti.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) L'Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito al comune di Verona, per una durata massima di 99 anni e previa richiesta del predetto ente, la Cinta Magistrale, ai fini del recupero, della conservazione, della manutenzione e della valorizzazione. La concessione fissa le modalità e le condizioni d'uso del bene. Gli immobili concessi in uso ritornano alla disponibilità dell'Agenzia nel caso di uso difforme accertato dalla Soprintendenza competente.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
17. 24. Fratta Pasini, Armosino.
Al comma 3 aggiungere il seguente periodo: Sono fatte salve le intese già siglate tra amministrazione della difesa ed enti locali.
17. 2. Orlando.
All'articolo 17, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«L'Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito gli enti territoriali, per una durata massima di 99 anni e previa loro richiesta, beni per i quali sia stata accertata la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ai sensi del comma 2, ai fini del recupero, della conservazione, della manutenzione e della valorizzazione. La concessione fissa le modalità e le condizioni d'uso del bene. Gli immobili concessi in uso ritornano alla disponibilità dell'Agenzia nel caso di uso difforme accertato dalla soprintendenza.
17. 6. Pasini, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
1. Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse all'espletamento delle funzioni di cui gli Enti Pubblici sono portatori, si autorizza il trasferimento e la gestione dei beni immobili acquisiti ed acquisendi di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 44, comma 3, così come modificato dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 4, comma 11. Le somme derivanti dalle procedure di alienazione e gestione dei beni saranno versate in apposito capitolo del bilancio di previsione dell'Ente Locale relativo all'anno cui il trasferimento si riferisce e saranno destinate al conseguimento degli obiettivi primari dalla singola Amministrazione.
17. 012. D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera a), ai numeri 2), 3) e 4), dopo le parole: nei settori dell'energia, dell'acqua sopprimere le parole: dei trasporti.
Conseguentemente, alla tabella C ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.
18. 92. Leone, Gianfranco Conte.
Al comma 1, lettera a), capoverso a) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:
2-bis) Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 347 alla lettera c) sostituire le parole: «a) euro 8.000» con «a) euro 10.000» le parole: «b) euro 6.000» con «b) euro 8.000» e le parole: «c) euro 4.000» con «e) euro 6.000».
Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera a), dopo il punto 3) aggiungere il seguente:
3-bis) Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 comma 347 alla lettera e) sostituire le parole: «a) euro 8.000» con «a) euro 12.000» e le parole: «b) euro 6.000» con «b) euro 10.000».
Censeguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
18. 86. Nannicini, Aurisicchio, Lulli, Orlando, Ceccuzzi, Fluvi, Burchiellaro, Crisci, Giacomelli.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 3).
18. 90. Zorzato, Milanato.
Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: e determinato.
Conseguentemente alla tabella C ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.
18. 93. Marinello.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine le seguenti parole: le deduzioni di cui al presente periodo non si applicano ai datori di lavoro di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3, comma l, lettera d).
Conseguentemente dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 6. A decorrere dal 1 gennaio 2007, le misure dell'aliquota contributiva e della quota capitarla annua, rispettivamente per i lavoratori agricoli dipendenti e per i lavoratori agricoli autonomi, stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e successive modificazioni, sono annualmente rideterminate in relazione alle risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo approvato della gestione agricoltura nonché al relativo fabbisogno determinato ai sensi dell'articolo 262, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rideterminazione di cui al presente comma è disposta su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
18. 89. Zucchi, Lion, Cesini, Satta, D'Ulizia, Fundarò, Franci, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.
Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 4-septies», sopprimere le parole: 4-bis.
18. 91. Zorzato, Milanato.
Al comma 1, lettera e), al capoverso «4-septies», dopo le parole: 4-bis aggiungere le seguenti: , 4-bis. 1.
18. 49. Villetti.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2204 del 2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, gli incentivi per l'incremento dell'occupazione previsti dall'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n 289, volti all'assunzione di lavoratori svantaggiati, cosi come definiti nel medesimo regolamento, con contratto a tempo indeterminato, nelle aree comprese nell'Obiettivo 1 definito in base alle disposizioni dell'Unione europea. La presente disposizione ha valore di interpretazione autentica, anche agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e non comporta incremento di onere finanziario rispetto ai limiti stabiliti per la fruizione degli incentivi medesimi.
18. 88. Crisci.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Al fine di garantire alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome un ammontare di risorse equivalente a quello che si sarebbe determinato in assenza delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le predette regioni e province autonome, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dei trasferimenti compensativi dello Stato.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
a) voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 213.000;
2008: - 249.000;
2009: - 249.000;
b) voce Ministero della salute:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
c) alla voce Ministero dell'interno:
2008: - 34.000;
2009: - 58.000.
18. 87. Froner, Betta.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Conseguentemente:
alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali;
dopo l'articolo 214 aggiungere i seguenti:
214-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di
cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
214-ter. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:
«Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».
214-quater. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.
215-quinquies. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45», nonché: «l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».
215-sexies. A partire dal 1o gennaio 2007, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2007, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.
214-septies. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:
benzina e benzina senza piombo;
olio da gas o gasolio usato come carburante;
gas di petroli liquefatti usati come carburante.
18. 06. Raiti, Ossorio.
Al comma 1, dopo le parole: Alle imprese aggiungere le seguenti:, ivi comprese quelle agricole il cui reddito viene determinato in base all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica.
19. 48. Zucchi, Franci, Servodio, Brandolini, Fiori, Pertoldi, Fogliardi, Maderloni.
Al comma 2, sostituire le parole: con il sostegno de minimis né con altri aiuti dallo Stato con le seguenti: unicamente con altri aiuti dello Stato, in regime di de minimis e non.
19. 26. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle aree della Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise non ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, lettera c) del Trattato UE il credito di imposta è comunque attribuito nella misura prevista dal de minimis.
Conseguentemente, alla tabella C ridurre proporzionalmente del 5 per cento gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
19. 50. Marras.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ed a esse equipartite il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalle legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1689 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d'imposta per gli imprenditori agricoli si applica, nell'ambito delle disponibilità complessive del credito d'imposta di cui al presente articolo e per l'intero territorio nazionale, nei limiti della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
19. 47. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo l del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C(2002) 2934 del 25 luglio 2002, avente ad oggetto «Aiuto di Stato n. 220/2002 - Italia. Crediti d'imposta per investimenti - Modifica del regime d'aiuto n. 646/C/2000» e in conformità agli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.
19. 49. Zucchi, Lion, Cesini, Lombardi, Satta, D'Ulizia, Fundarò, Franci, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini, Sperandio.
Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 8, comma 1, del legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, la fine,
il seguente periodo: «Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008. L'Efficacia, della disposizione è subordinata, al sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea».
19. 06. Crisci.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. (Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388). - 1. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008».
19. 03. D'Elpidio, Morrone, Li Causi.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «reddito delle società» sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto disposto nei commi 1-bis e 1-ter»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Non sono soggetti all'imposta sul reddito delle società le nuove imprese di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 che aprano nuovi impianti produttivi nei territori delle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
1-ter. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo delle Comunità europee».
2. L'esenzione di cui all'articolo 73, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica per tre periodi di imposta, prorogabili per altri 3 in presenza di nuovi investimenti, a decorrere da quello riferito all'anno 2007.
19. 02. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.
Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 50 per cento.
Conseguentemente, alla tabella C tutte le dotazioni di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 287. Ravetto, Misiani.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione», sono sostituite dalle seguenti: «e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi, viaggi d'affari e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi».
Conseguentemente, dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:
23-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è soppresso l'ultimo periodo.
23-ter. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota Iva al 10 per cento), dopo il numero 121 è aggiunto il seguente numero: «121-bis. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata.». Alle minori entrate derivanti dal presente comma valutate in 150 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo.
23-quater. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tale caso le agenzie di viaggi e turismo possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».
34-quinquis. Alla parte III della tabella A allegata a decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: «n. 121-bis) Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni congressi e simili realizzata delle agenzie di viaggi e turismo».
Dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:
1. Per gli anni 2007, 2008, 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti rispettivamente del 6 per cento, 8 per cento, 8 per cento.
20. 150. Alberto Giorgetti, Alemanno.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. La lettera g) del comma 14 dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sostituita dalla seguente:
«g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) dell'articolo 1 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 è ammessa in detrazione nella misura del 75 per cento. La predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo».
20. 281. Fincato, Tolotti, Leddi Maiola, Fluvi.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il n. 127-novies della Tabella A - parte III è soppresso;
b) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. L'aliquota è ridotta al 5 per cento per le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto.
Conseguentemente, alla tabella C ridurre tutte le spese di parte corrente del 3 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 285. Leone, Gianfranco Conte.
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta la tassa di stazionamento secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51.
11-ter. Sono abrogati il comma 1, lettera b), e i commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
20. 275. Dilibertio, Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Fernando, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 469, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005»;
b) dopo il comma 471 è inserito il seguente: «471-bis. L'aliquota del 12 per cento di cui al comma 471 è ridotta al 3 per cento se la rivalutazione viene applicata a beni immobili strumentali per le imprese di cui alla «Classificazione delle attività economiche 2004», strettamente comprese nel gruppo H.55 ed ai singoli codici di attività 92.72.1 e 93.04.2»;
c) al comma 472 le parole: «10 per cento nel 2006, 45 per cento nel 2007, 45 per cento nel 2008» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento nel 2007, 45 per cento nel 2008, 45 per cento nel 2009».
20. 279. Mantini, Costantini, Dorina Bianchi, Carlucci.
Sopprimere il comma 12.
20. 271. Andrea Ricci, Migliore.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. In relazione al mutato regime disposto dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le operazioni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 effettuate nel periodo intercorrente tra il 4 luglio 2006 ed il 31 dicembre 2006 non limitano il diritto alla detrazione relativo agli acquisti dei beni e servizi effettuati nel periodo intercorre tra il 1o gennaio 2006 ed il 3 luglio 2006.
20. 257. D'Elpidio.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. L'articolo 36, terzo comma, ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni e/o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis, sia locazioni e/o cessioni di altri fabbricati di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività».
20. 259. D'Elpidio.
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
13-bis. All'articolo 10, primo comma, dopo il numero 27-sexies) è aggiunto il seguente:
27-septies) le prestazioni effettuate dalle società a capitale interamente pubblico costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti.
Conseguentemente, alla Tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 96. Casero, Gelmini, BErnardo, Ravetto, Aprea, Berruti, Bocciardo, Colucci, Craxi, Fontana, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro, La Russa, Airaghi, De Corato, Frassinetti, Gamba, Saglia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, comma 1, lettera e), primo periodo, dopo le parole «in ottemperanza a disposizioni di legge» sono aggiunte le seguenti: «, anche delle province autonome di Trento e di Bolzano».
20. 261. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Dopo il comma 14 aggiungere le seguente:
14-bis. Il comma 9 dell'articolo 102 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è sostituito dal seguente:
«9. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) dell'articolo 1 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) sono deducibili nella misura del 75 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi
ad impianto di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo».
20. 282. Fincato, Tolotti, Leddi Maiola, Fluvi.
Al comma 20, lettera a), capoverso i-quinquies, dopo le parole: ad associazioni, aggiungere le seguenti: musicali, artistiche.
Conseguentemente:
a) al medesimo capoverso, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: del Ministero per i beni culturali;
b) all'articolo 68, comma 12, sostituire le parole da: gli stanziamenti iscritti fino alla fine del comma, con le seguenti: sono confermati gli stanziamenti del 2006, iscritti nelle unità previsionali di base «scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
20. 272. Bonelli, Camillo Piazza.
Al comma 20, lettera a), capoverso i-quinquies), aggiungere alla fine le seguenti parole: nonché ad associazioni con chiari intenti educativi per i minori espressi nello statuto ricavate dall'elenco delle APS.
20. 274. Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Al comma 20, alla lettera a), capoverso i-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «la medesima norma si applica anche per le spese effettuate da anziani e pensionati per l'iscrizione ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi, compreso quelli dedicati espressamente al ballo».
Conseguentemente, alla tabella C ridurre ridotte in maniera lineare le spese di parte corrente, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 10 milioni di euro».
20. 123. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera 1-quater) è aggiunta la seguente: «1-quinquies) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative ali immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente 2 mila euro ed entro il limite complessivo di etere 35 mila, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997».
Conseguentemente, all'articolo 32, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato di cui agli articoli 62,63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, e successive modificazioni, sono ridotti del 75 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009 rispetto alle somme già assegnate allo stesso titolo alle singole amministrazioni, per le amministrazioni nelle quali la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo non si sia realizzata e le risorse umane impegnate in funzioni di supporto eccedano il 15 per cento dei dipendenti in servizio e fino al momento in cui questa eccedenza si verifichi.
*20. 278. Nicola Rossi, Capezzone.
Dopo il comma 20, introdurre il seguente:
20-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera 1-quater) è aggiunta la seguente:
1-quinquies) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente euro 2 mila ed entro il limite complessivo di euro 35 mila, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricompresse nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449/1997.
Conseguentemente, dopo l'articolo 32, comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, e successive modificazioni, sono ridotti del 75 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009 rispetto alle somme già assegnate allo stesso titolo alle singole amministrazioni, per le amministrazioni nelle quali: a) la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo non si sia realizzata; b) le risorse umane impegnate in funzioni di supporto eccedano il 15 per cento dei dipendenti in servizio e fino al momento in cui questa eccedenza si verifichi.
*20. 77. Tabacci.
Al comma 22, alla tabella 2 allegata, alla colonna «Tipo del veicolo», al punto 2, dopo le parole numero di posti uguale o maggiore a 8 aggiungere le seguenti: e quelli residenti in comuni montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.
Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 20, comma 22, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
«A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella 1 del decreto legislastivo 504/1995) è aumentata del 5 per cento».
20. 269. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.
Dopo il comma 22 aggiungere i seguenti:
22-bis. Il Ministro dell'economia, sentiti i Ministri dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce entro trenta, giorni dalla data di entrata vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le caratteristiche degli autoveicoli maggiormente inquinanti ed energivori in base alle emissioni inquinanti prodotte, alla potenza effettiva, ai consumi, alle dimensioni e al peso, per i quali è stabilita la maggiorazione dell'importo di cui al punto 2 della tabella 2.
22-ter. Le maggiorazioni di cui al comma 22-bis non si applicano per le autovetture ad uso promiscuo di proprietà di imprenditori agricoli, cosi come definiti dal decreto legislativo 29 marzo 2004; n. 99, nonché per le autovetture, il cui proprietario sia residente in un comune montano e le autovetture di proprietà, di comunità, montane, enti parco e della protezione civile.
Conseguentemente, alla tabella 2 allegata sostituire il punto 2 con il seguente:
2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo individuati dal decreto emanato ai sensi del comma 22-bis dell'articolo 20: 2,50; 2,57; 1,84; 1,84.
20. 273. Bonelli, Camillo Piazza.
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Al pubblico registro automobilistico, in sede di trascrizione, vanno allegate
le copie fotostatiche in carta semplice delle fatture di acquisto del veicolo e di acquisizione del contratto di leasing, ove tributariamente prescritte.
20. 270. D'Elpidio.
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta dei contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno dei volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro annui.
20. 149. Castelli.
Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
23-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «41-quinquies) compact disc musicali».
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, inserire il seguente:
1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
20. 276. Garofani.
Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
23-bis. Non fanno parte dell'attivo ereditario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, i beni costituenti l'azienda agricola, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale di cui all'articolo 6, comma 8, della legge n. 388 del 2000.
Conseguentemente dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
20. 277. Franci, Zucchi.
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. A partire dal 1ogennaio 2007 l'aliquota IVA sugli alimenti per animali d'affezione o compagnia è ridotta al dieci per cento.
Conseguentemente, alla Tabella A ridurre in maniera lineare gli accantonamenti di parte corrente, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 15 milioni di euro.
20. 83. Mancuso, Lisi, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 23, aggiungere, il seguente comma:
23-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituire le parole: «indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo» con le seguenti: «definitivamente approvato dalla Regione».
20. 284. Lupi, Stradella, Mondello, Osvaldo Napoli, Simeoni, Tortoli.
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis.Al punto 127-quinquies, della tabella A, parte III, allegala al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le parole: «solare-fovoltaica ed colica» sono sostituite dalle seguenti: «idrica, solare fotovoltaica, eolica e dallo sfruttamento delle biomasse».
20. 280. Fistarol, Fincato, Crema.
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. I Comuni possono, con delibera del Consiglio Comunale e decorrenza immediata, esonerare totalmente o stabilire aliquote ridotte dell'imposta comunale sugli immobili per i proprietari di immobili che assumano a proprio carico la gestione di servizi spettanti alle amministrazioni comunali per determinate zone del Comune.
20. 136. Armani, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti:
23-bis. La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un importo non inferiore a 5 milioni di euro.
23-ter. È nullo l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali a soggetti che non abbiano il requisito finanziario suddetto.
23-quater. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. In mancanza, i soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall'albo. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine dirette.
20. 286. Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
1. All' articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata applicando i seguenti coefficienti:
1o anno: 100 per cento del costo;
2o anno: 70 per cento del costo;
3o anno: 50 per cento del costo;
4o anno: 30 per cento del costo;
5o anno: 10 per cento del costo.
Al termine del sesto anno il valore delle rimanenze è pari a zero purchè sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce stracci.».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di sessanta milioni di euro annui.
20. 016. Alberto Giorgetti, Alemanno.
All'articolo 20, aggiungere in fine i seguenti commi:
23-bis. Per gli anni 2007 e 2008 il reddito imponibile annuo derivante al proprietario dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431, nonché per quelli relativi a immobili oggetto di convenzionamento con i comuni, è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del venti per cento.
23-ter. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2007-2009 è istituito un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione, secondo modalità, determinate dal medesimo provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale. Per gli esercizi successivi al triennio 20072009, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 12.000;
2009: - 3.000.
20. 283. Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Osvaldo Napoli, Simeoni.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
1. La disposizione di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si intende applicabile solo a partire dal periodo di imposta IVA per l'anno 2006.
20. 038. Satta, Del Mese, D'Elpidio.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
1. Il disposto dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, recante «Misure per il settore dei trasporti locali», deve interpretarsi nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto che le percepisce. Conseguentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenute negli articoli 84, comma 1 secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, secondo cui l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni, deve interpretarsi nel senso che l'imposta non è dovuta in relazione alle suddette scritte apposte sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, sia di persone che di merci.
20. 039. Leone, Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
1. All' articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata applicando i seguenti coefficienti:
1o anno: 100 per cento del costo;
2o anno: 70 per cento del costo;
3o anno: 50 per cento del costo;
4o anno: 30 per cento del costo;
5o anno: 10 per cento del costo.
Al termine del 6o anno il valore delle rimanenze è pari a zero purchè sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce stracci.».
Conseguentemente, all'articolo 216, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di sessanta milioni di euro annui.
20. 016. Alberto Giorgetti, Alemanno.
Al comma 1 sopprimere le parole: del Mezzogiorno.
21. 37. Zorzato, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Ravetto.
Al comma 1, dopo le parole: con una dotazione di aggiungere le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2007 e di.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 61,3 milioni di curo all'anno.
21. 38. Tuccillo, Piro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di corrispondere all'obbligo di conservazione e valorizzazione imposto dagli articoli 4 e 5 della Costituzione, per la protezione del patrimonio mondiale stipulata in Parigi il 16 novembre 1972, e in conformità dell'articolo 151 del Trattato istitutivo CE, atteso il grave stato di degrado strutturale degli edifici e di esclusione sociale, è dichiarata zona franca urbana il centro storico di Napoli riconosciuto dall'UNESCO nel 1995 patrimonio mondiale dell'umanità, secondo la perimetrazione all'epoca vigente.
21. 19. Ossorio.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
1. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettera f) della legge 18 aprile 2005, n. 62. I minori oneri del sistema elettrico derivanti dal progressivo scadere delle convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (CIP 6), destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate e ricadenti nella componente tariffaria A3, sono integralmente destinati alla riduzione delle bollette elettriche delle utenze civili.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono dettate disposizioni attuative del presente comma.
21. 02. Galli.
Aggiungere in fine il seguente comma:
6-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1 è prevista l'obbligatorietà dell'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0.2 kv».
22. 23. Bonelli, Camillo Piazza.
Al comma 1, sostituire le parole: 10.000 metri cubi con le seguenti: 5.000 metri cubi.
Conseguentemente:
a) al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 35 milioni;
b) aggiungere in fine il seguente comma:
3. Per contribuire al finanziamento del Fondo di cui al comma 2, all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite con le seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata anno di anidride solforosa e di euro 209,68».
23. 13. Camillo Piazza, Bonelli, Francescato.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
1. Con decorrenza 1o gennaio 2007, è vietata la partecipazione alle procedure per l'allocazione di capacità di interconnessione con l'estero (di cui al regolamentato dal Decreto MAP del 13 dicembre 2005 e delibera ABEG 269/05 e successivi analoghi provvedimenti) e di allocazione di energia CIP 6 (decreto del MAP del 5 dicembre 2005 e successivi analoghi provvedimenti) ai soggetti che godono nel contempo del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003, n. 151/03 e successive modifiche ed integrazioni.
23. 015. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
All'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge del 27 gennaio 1989 n. 20 le parole: «lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh», sono sostituite dalle seguenti: «0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh».
23. 019. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di scaldabagni e assimilati con pannelli solari termici spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 300 euro per ciascun pannello solare termico, in un'unica rata.
1-ter. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di caldaie murali spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 35 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 350 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
Art. 215-bis. (Imposta addizionale sui beni di lusso). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 200 milioni di euro.
3. L'imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
24. 9. Satta, Del Mese, D'Elpidio.
Sopprimerlo.
*25. 38. Bonelli, Camillo Piazza.
Sopprimerlo.
*25. 24 Andrea Ricci, Migliore, Acerbo.
Al comma 2, sostituire le parole: di trasporto di energia con le seguenti: per il trasporto del gas naturale e dell'energia elettrica.
25. 21. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente
4-bis. Per l'utilizzo della dotazione del fondo di cui al comma 1 sarà attribuita priorità ai progetti riguardanti le infrastrutture dichiarate di interesse europeo per quanto riguarda il gas naturale e ai progetti inseriti nel piano di sviluppo della rete nazionale di trasmissione per quanto riguarda l'energia elettrica.
25. 20. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. La scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter della legge 27 ottobre 2003, n. 290, relativa alla società proprietaria e che gestisce la rete nazionale di trasporto del gas naturale, così come modificata dall'articolo 1, comma 373 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogata al 31 dicembre 2010, sentite le competenti commissioni parlamentari e assicurando entro il 2008 la separazione gestionale e l'indipendenza della governance societaria.
25. 23. Andrea Ricci, Migliore, Provera
Cacciari.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per le finalità di cui al decreto ministeriale 28 luglio 2005, recante «Criteri per l'incentivazìone della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare» è autorizzata una spesa pari a 150 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009.
Conseguentemente, all'articolo 113, comma 1, sostituire le parole: 1700 milioni con le seguenti: 1550 milioni, le parole: 1550 milioni con le seguenti: 1400 milioni, e le parole: 1200 milioni con le seguenti: 1050 milioni.
25. 37. Camillo Piazza, Bonelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, così come modificato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato al 31 dicembre 2010.
25. 22. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. In coerenza con il processo di liberalizzazione del mercato comunitario del gas, entro il 31 dicembre 2008 vengono definite con apposito decreto, dal Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e sentite le competenti Commissioni Parlamentari, le modalità per realizzare la terzietà della società proprietaria della rete nazionale di trasporto del gas naturale, nonché regole che garantiscano l'indipendenza della struttura di governo societaria. In conseguenza, e per garantire il decollo operativo delle disposizioni del comma precedente,e previa presentazione del piano industriale triennale di investimento e ammodernamento della rete e sentita l'Autorità per l'energia elettrica e del gas, la cadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge
27 ottobre 2003 n. 290, così come modificata dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogata non oltre il 31 dicembre 2010.
25. 39. Lulli.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'attuazione di un piano decennale per la promozione e lo sviluppo dell'idrogeno verde.
2. Il piano decennale, promosso e coordinato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, i quali ne delineano il contenuto e gli strumenti attuativi con decreto interministeriale, si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) graduale sostituzione delle fonti energetiche di origine fossile con fonti e tecnologie energetiche rinnovabili;
b) promozione di iniziative a livello nazionale e comunitario al fine di favorire la transizione verso l'economia dell'idrogeno;
c) sostegno al finanziamento di progetti pilota che integrino pienamente idrogeno ed energie rinnovabili per uso pubblico e privato, nonché sperimentazioni per l'installazione, il mantenimento, la distribuzione e la gestione di sistemi alimentati a idrogeno;
d) attuazione della piena cooperazione tra le amministrazioni locali e il settore dell'energia, con l'obiettivo di implementare l'uso dell'idrogeno di origine rinnovabile;
e) adeguamento della politica energetica ai principi di cui alla direttiva 2001/77/CE per la promozione dell'elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
f) sostegno per la creazione di forme consortili volte all'acquisto, noleggio o leasing di dispositivi per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili;
g) elaborazione di ipotesi finalizzate all'introduzione sperimentale di incentivi fiscali e piani di finanziamento volti a permettere l'acquisizione di apparecchiature legate all'energia dell'idrogeno e alle fonti rinnovabili.
3. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1 ammontano a 20 milioni di euro annui.
4. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 106.40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209.68».
25. 06. Camillo Piazza, Bonelli.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 156 con il seguente:
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Obiettivi indicativi nazionali). - 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina. nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.
2. L'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, è sostituito dal seguente:
Art. 2-quater. - (Interventi nel settore agroenergetico). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentivata la produzione di bioetanolo e suoi derivati per il periodo 2008-2010 mediante uno stanziamento di 73 milioni di euro annui, da impiegare con le modalità e le agevolazioni fiscali utilizzate ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Entro il 1o marzo di ogni anno, a decorrere dal 2008, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del bietanolo e dei suoi derivati, nonché delle materie prime necessarie alla loro produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno del triennio, è rideterminata la misura delle agevolazioni fiscali.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili indicati al comma 5, con le modalità di cui al comma 4. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
3. La quota minima di cui al comma 2 del presente articolo, calcolata sulla base del tenore energetico, nel quadro dell'obiettivo di cui al comma 1, è fissata per l'anno 2007 all'1 per cento di tutto il carburante di benzina e gasolio immesso in consumo nell'anno precedente, per l'anno 2008 al 2,5 per cento e per l'anno 2010 al 5,75 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive,
per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente legge successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 4. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
4. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 2, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
5. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.
6. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro o contratti ad essi equiparati costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.
7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, nonché la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.
9. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazione e registrazione di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa e alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.
10. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: energia elettrica, sono inserite le seguenti: e calorica;
b) dopo le parole: da fonti rinnovabili agroforestali sono inserite le seguenti: e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli.
11. I commi 6, 6.1 e 6.2 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«6. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume forale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma pluriennale,
a decorrere dal 1' gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione è sottoposto ad una accisa, determinata come percentuale dell'accisa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un contingente annuo crescente in misura corrispondente all'aumento dell'accisa. Per il primo anno, l'accisa è fissata al 20 per cento della corrispondente accisa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione dei quantitativi agevolati su base pluriennale agli operatori, tenendo conto, in particolare, della priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono fornire ai fini dell'effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate. Le disposizioni relative al predetto programma pluriennale trovano applicazione previo espletamento della procedura di autorizzazione da parte della Commissione europea. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane attribuisce in via provvisoria quote fino ad un massimo mensile di 20 mila tonnellate, ferma restando l'applicazione dell'aliquota di accisa di cui al presente comma. Le predette quote sono attribuite in via prioritaria alle quantità provenienti da intese di filiera o da contratti quadro o contratti ad essi equiparati, mentre la parte restante è assegnata sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256.
6. 1. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
6. 2. Entro il 1o marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6».
12. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorre il contingente di biocarburanti immessi in consumo ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dalla presente legge.
13. Per l'anno 2007 il contingente di biodiesel di cui al comma 3 è incrementato in relazione alle risorse finanziarie disponibili
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005, e, nei limiti di tali risorse, può essere destinato anche ad uso combustione.
14. Alle minori entrate recate per l'anno 2007 dal comma 5 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico, per un importo complessivo pari a 16.726.523 euro.
15. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi all'incremento del contingente di cui al comma 3 per gli anni 20072010. Il restante 50 per cento è destinato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.
16. In caso di mancato impiego del contingente di cui al comma 3, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
17. All'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: da utilizzare fino alle parole: del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono soppresse.
18. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, provvede alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi:
a) incentivare l'impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003;
b) incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici;
c) incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.
26. 9. Lion, Zucchi, Cesini, Lombardi, Satta, D'Ulizia, Fundarò, Franci, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini, Sperandio.
Sostituirlo con il seguente:
1. La voce 122 della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita dalla seguente: 22) Prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili».
2. Conseguentemente, fino al 50 per cento delle maggiori entrate che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo determina, costituiscono un Fondo per l'efficientamento energetico degli edifici e il risparmio energetico presso il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce i criteri di ripartizione del Fondo ed annualmente lo destina alle province in quota parte.
3. Le province, secondo le finalità previste dal presente articolo e i criteri definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2, provvedono ad assegnare la quota parte loro destinata del Fondo, di cui al comma 2, fino ad esaurimento della stessa, in base ai progetti di certificazione energetica degli edifici alle medesime presentati e miranti al raggiungimento di standard di efficienza energetica, comprovandone la avvenuta realizzazione tramite modalità di rendicontazione da esibire da parte dei soggetti proponenti i progetti di efficientamento energetico stesso, dando priorità ai progetti concernenti servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia che utilizzano esclusivamente fonti energetiche rinnovabili.
Conseguentemente, all'articolo 201 sostituire le parole 25 milioni con le seguenti: 65 milioni.
27. 6. Quartiani, Bandoli, Froner, Bressa, Misiani, Rusconi.
Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 20 per cento con le seguenti: nella misura del 50 per cento.
28. 9. Gianfranco Conte.
Sostituirlo con il seguente:
1. Sono prorogate per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuente, nel limite di 80.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2008.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
3. È prorogata sino al 31 dicembre 2007, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2007.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 8.700;
2008: - 8.700;
2009: - 8.700.
29. 17. Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel limite di 48.000 euro con le seguenti: nel limite di 70.000 euro.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.
29. 1. La VIII Commissione.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
a) voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 10.000.
b) voce Ministero degli affari esteri:
2007: - 10.000.
29. 16. Zanotti, Burtone, Di Girolamo, Dioguardi.
Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:
1. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di euro 50.000 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sugli immobili ricadenti nei centri storici delle città di Napoli, Roma, Vicenza e Verona, sia sulle parti comuni degli edifici residenziali sia sulle singole unità immobiliari, ivi comprese le spese di progettazione e quelle per le prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.
2. Se gli interventi di cui al comma precedente sono effettuati nel sottosuolo, sulle fondamenta degli edifici, oppure su edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'importo massimo delle spese ammesso in detrazione è elevato ad euro 100.000.
3. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nei centri storici protetti ricadenti nelle zone sismiche di cui agli articoli 83 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dichiarate ad elevato rischio, l'importo massimo delle spese ammesso in detrazione è elevato ad euro 150.000.
4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo e fino ad un importo massimo di euro 4.000, degli interessi passivi e relativi oneri accessori dipendenti da mutui contratti per effettuare gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.».
2. Fino al 31 dicembre 2007 per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 l'imposta sul valore aggiunto è dovuta nella misura del 10 per cento.
3. In deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille per le unità immobiliari oggetto degli interventi di cui al presente articolo e limitatamente al periodo d'imposta in corso ai momento della realizzazione degli interventi.
4. I premi assicurativi versati dalle imprese all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i lavoratori impegnati negli interventi di cui al presente articolo, per il semestre durante il quale sono stati realizzati gli interventi sono ridotti del 30 per cento.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi realizzati su immobili edificati dopo il 30 maggio 1945.
Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.
29. 03. Taglialatela, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
1. Ai gestori di attività commerciali che realizzano nei loro locali interventi di abbattimento di barriere architettoniche strutturali e audiovisive spetta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, una detrazione dall'imposta lorda pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un importo massimo della detrazione di 30 milioni di euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
2. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:
Ministero economia e finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
Ministero lavoro e previdenza:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.
Ministero interno:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
Ministero beni culturali:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
29. 015. Formisano, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:
1. È autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2007 per la prosecuzione del programma «contratti di quartiere», di cui all'articolo 4 della legge 8 febbraio 2001, n. 21.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 45.000.
29. 016. Mariani, Iannuzzi, Fasciani, Gentili, Margiotta, Bocci, Lomaglio, Galeazzi, Francescato, Realacci, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Frigato, Longhi, Marantelli, Pedulli, Acerbo, Cacciari, Perugia.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «d'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento».
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera h).
Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità i erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.
Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» con le seguenti: «nonchè nel comma 1 dell'articolo 45»;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2007, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 si applica l'aliquota del 5,25 per cento».
30. 65. Zucchi, Lion, Cesini, Lombardi, Satta, D'Ulizia, Fundarò, Franci, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini, Sperandio.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento per cento»;
Conseguentemente, al medesimo articolo sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà;
Conseguentemente, al medeisimo artito al comma 5, sopprimere la lettera h).
Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.
Conseguentemente, a lla tabella C ridurre in maniera lineare le spese di parte corrente, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.
30. 21. Cosenza, Buonfiglio, Bellotti, Alberto Giorgetti.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento».
Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà;
al comma 5, sopprimere la lettera h);
dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.
30. 32. Buonfiglio, Cosenza.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: . Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento annuo».
Conseguentemente, all'articolo 101, comma 1, sostituire le parole: 45 per cento per l'anno 2007, al 47,5 per cento per l'anno 2008 e al 50 per cento per l'anno 2009, con le seguenti: 47,5 per cento per l'anno 2007, al 49 per cento per l'anno 2008 e al 50 per cento per l'anno 2009.
All'articolo 199, sopprimerlo.
30. 34. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Al comma 2, sostituire le parole: Per l'anno 2007 con le seguenti: Per gli anni 2007, 2008 e 2009;
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 23.000;
2009: - 23.000.
Alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:
2008: - 12.000;
2009: - 12.000.
Alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (UPB 5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647), apportare le seguenti variazioni:
2008: - 11.000;
2009: - 45.000.
30. 14. La XIII Commissione.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per favorire lo svolgimento di attività finalizzate alla tutela ed alla salvaguardia dei boschi e dell'ambiente, nonché alla difesa del suolo dai rischi di dissesto idrogeologico, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007, fino all'importo complessivo di euro 300.000 di spese.
Conseguentemente, all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni, con le seguenti: 40 milioni.
30. 35. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Al comma 5, sostituire la lettera h), con la seguente:
h) Ferme restando le disposizioni di cui al decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, a decorrere dal 1o gennaio 2007 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa.
Conseguentemente, all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni, con le seguenti: 22 milioni.
30. 36. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e sostituito dal seguente:
2. Nel caso di incremento delle vendite rispetto ai quantitativi erogati nell'anno precedente a quello di attuazione della normativa regionale, alla regione, dal 1o gennaio 2007, viene corrisposta una somma pari alla quantità differenziale espressa in litri per l'importo unitario pari a quello dell'accisa e dell'Iva sull'accisa vigenti nell'anno di competenza.
Conseguentemente, alla Tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
30. 27. Casero, Gelmini, BErnardo, Ravetto, Aprea, Berruti, Bocciardo, Colucci, Craxi, Fontana, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro, La Russa, Airaghi, De Corato, Frassinetti, Gamba, Saglia.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, al comma 25, lettera b):
a) il numero 2) è soppresso;
b) sostituire il numero 3 con il seguente:
«3) alla lettera b), per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2007, le parole «nella misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento». Limitatamente al periodo di imposta 2006 e 2007, le parole «nella suddetta misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento».
Conseguentemente dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Agli oneri derivanti dall'articolo 30, comma 8-bis, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
«All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
30. 33. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: 8.000 euro sono sostituite dalle seguenti: 12.000 euro;
Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
Anno 2007: - 7.000.
30. 10. Vannucci, Orlando, Sposetti, Musi, Ricci, Pegolo, Brandolini.
Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per un importo pari a 1.264 euro.
Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 65.000;
2008: - 26.000;
2009: - .
30. 45. Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. L'articolo 4 del decreto legge 1o ottobre 2001, n. 356 convertito con modificazioni dalla legge 4 novembre 2001, n. 418, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale). A decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, l'accisa sul gas metano prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative; emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, è ridotta del 60 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori ai 200.000 metri cubi per anno. Ai fini della agevolazione prevista dal presente comma, i consorzi di imprese che utilizzano il gas ai fini industriali si considerano unico utente, anche se con punti di fornitura multipla e la riduzione dell'imposta si applica se è lo stesso consorzio ad avere consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.
11-ter. La lettera o-bis) dell'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è sostituita dalla seguente lettera:
o-bis) utilizzata in opifici industriali eventi un consumo annuale superiore a 1.200.000 kWh. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese, precedente. Ai fini della agevolazione prevista dal presente comma, i consorzi di imprese industriali si considerano unico utente, anche se con punti di fornitura multipla, e la riduzione dell'imposta di applica se è lo stesso consorzio ad avere consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh».
11-quater. Ai comma 4, dell'articolo 6 del decreto legge 28 novembre 1988 convertito nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo le parole «di energia elettrica» inserire le seguenti «nonché gli utilizzi in opifici industriali aventi i requisiti individuati al comma 2, lettera o-bis) dell'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
30. 17. Ulivi, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, del testo unico delle accise, nella nota 1, 2 periodo, dopo le parole: «nel settore alberghiero» aggiungere le seguenti: «nonché nei parchi tematici, come definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002».
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I dei Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a un milione di euro annui.
30. 64. Testa, Tolotti, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Tomaselli, Tuccillo, Vico.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), il latte alimentare di origine vegetale è assimilato al latte alimentare di origine vaccina. Per tale scopo, al citato latte di origine vegetale si applica l'aliquota ordinaria IVA del 4 per cento di cui al latte fresco del punto 3) della Tabella A, parte 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 35.000;
2008: - 35.000;
2009: - 35.000.
30. 37. Lion, Zucchi, Cesini, Lombardi, Satta, D'Ulizia, Mellano, Fundarò, Franci, Servodio, Mariani, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini, Sperandio.
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
12 Per il triennio 2007, 2008 e 2009 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana il decreto di cui all'articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo le percentuali di compensazione, per un onere complessivo massimo determinato nei limiti di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a valere sulle disponibilità previste dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991. Al fine di dare attuazione al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 per gli anni 2007, 2008 e 2009 è conseguentemente aumentata di 10 milioni di euro per le finalità di cui al precedente periodo.
Conseguentemente, alla Tabella C ridurre tutte le spese di parte corrente dell'1 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.
30. 66. Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Nannicini, Licastro Scardina, Minardo, Misuraca, Romele, Russo.
Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:
1. Alle regioni nel cui territorio insistono impianti di raffinazione dislocati in località costiere, al fine di ridurre i prezzi dei carburanti venduti sul proprio territorio, è assegnata una quota delle accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni litro venduto dalla rete di impianti di distribuzione nel territorio della regione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni interessate, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.
1. Le risorse derivanti dal mantenimento della componente tariffaria A3 e liberatesi con il progressivo scadere delle convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (CIP 6) e destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato.
30. 0. 10. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
1. Al fine di garantire la manutenzione e l'ordinato assetto dei territori montani, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applicano ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, situati nei territori di comunità montane, nel caso in cui il trasferimento abbia luogo a favore di imprenditori agricoli, anche non professionali, e permetta alla parte acquirente di accorpare terreni agricoli, anche non confinanti, aventi una superficie complessiva non superiore a cinque ettari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che la parte acquirente, con apposita dichiarazione resa nell'atto di acquisto e trascritta nei pubblici registri immobiliari, si impegni per un periodo di almeno dieci anni a non frazionare la proprietà dei terreni accorpati, salvo che per trasferimento a causa di morte, e a coltivarli o comunque mantenerli in buono stato. La dichiarazione non comporta alcuna maggiorazione degli oneri notarili.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 5-bis.
Conseguentemente, all'articolo 184, sostituire i numeri: 0,7201, 0,1592 e 0,1668 con i seguenti: 0,7190, 0,1562 e 0,1651.
30. 017. Franci, Lion, Cesini, Zucchi, Lombardi, Satta, D'Ulizia, Mellano, Fundarò, Servodio, Mariani, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini, Sperandio.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
1. Le proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in assenza del decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni, sono riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale concessione delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al decreto suddetto.
30. 018. Marinello, Angelino Alfano.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
1. Ai fini della determinazione dei livelli ottimali nella dotazione delle risorse finanziarie e di personale, vengono definiti, attraverso procedure di controllo di gestione, indici di appropriatezza, di economicità, di produttività, e di valutazione dei risultati.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione definisce con decreto, i relativi parametri.
3. Tali parametri stabiliscono riferimenti vincolanti in ordine alla determinazione delle misure che concorrono a definire i saldi di finanza pubblica secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e merito.
31. 0. 2. Peretti, Zinzi.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
32. 57. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le parole: salvaguardando la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti, assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali generali e non.
32. 1. La I Commissione.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) alla progressiva riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ad eccezione di quelli degli affari esteri, della giustizia, della difesa, dei beni e delle attività culturali e delle agenzie. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo esercita le funzioni degli uffici riordinati e dipende funzionalmente dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza degli uffici stessi. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le modalità della riorganizzazione in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio e sono individuate le Prefetture-Uffici territoriali del Governo nelle quali confluiscono gli uffici la cui competenza ecceda l'ambito provinciale; si provvede, anche, alle necessarie modifiche dei regolamenti di organizzazione delle amministrazioni interessate al riordino, alla conseguente specificazione dei compiti e delle responsabilità del prefetto titolare dell'Ufficio territoriale del Governo, nonché alla individuazione delle modalità organizzative e gestionali dirette alla riorganizzazione ed alla razionalizzazione delle strutture attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni, l'utilizzazione in via prioritaria di beni immobili demaniali e la rideterminazione delle piante organiche, al fine di realizzare risparmi cli spesa. 11 regolamento prevede altresì il manteniménto dei ruoli cli provenienza per il personale delle strutture periferiche riordinate e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli.
32. 2. La I Commissione.
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore al 5 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto.
32. 3. La I Commissione.
Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: all'unificazione, da parte del Ministero degli affari esteri con le seguenti: all'avvio della ristrutturazione da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli Istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione.
32. 5. La III Commissione.
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle unità tecniche locali, istituite con la legge 28 febbraio 1987, n. 49, potranno far parte, oltre al personale locale previsto dalla medesima legge, anche esperti che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso un organismo internazionale di cooperazione allo sviluppo facente capo all'ONU o all'Unione europea.
32. 58. Zorzato, Verro, Giudice.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) alla revisione delle componenti dell'indennità di servizio all'estero del personale del Ministero degli affari esteri, determinandone la dotazione nella misura necessaria a mantenerne inalterato il potere d'acquisto.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 36.000;
2008: - 36.000;
2009: - 36.000.
32. 34. D'Elpidio, Cioffi.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non eccedano, al 31 dicembre 2008, il 15 per cento dei dipendenti in servizio con le seguenti siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 1, lettera f).
32. 4. La I Commissione.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) in sede di parere reso ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 39 del 1993, verifica le possibilità di riuso di applicazioni e prodotti già realizzati nell'ambito di sistemi informativi pubblici, promuovendo l'utilizzo degli stessi da parte di ciascuna amministrazione.
32. 33. Buonfiglio, Cosenza.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini di cui ai commi 2 e 3, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica nonché con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali, se non proponenti, uno o più decreti legislativi per le seguenti finalità:
a) il riordino del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, nonché delle Forze armate, secondo linee finalizzate ad incrementare la funzionalità delle relative Amministrazioni o Corpi e a valorizzare le risorse umane, in modo omogeneo rispetto a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, fermi restando le specificità conseguenti all'appartenenza alle Forze armate o di polizia e i rispettivi compiti istituzionali e attribuzioni;
b) il riordino della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2007, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono adottati uno o più decreti legislativi secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti e qualifiche o gradi corrispondenti con quello dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, assicurando una ripartizione dei relativi organici coerente con le esigenze di funzionalità delle Amministrazioni e con i principi di sostanziale equivalenza ed allineamento dei trattamenti economici, ferme restando le rispettive peculiarità, prevedendo:
1) la revisione delle procedure di avanzamento alle qualifiche di sovrintendente e qualifiche o gradi corrispondenti, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con verifica finale, ovvero mediante procedure di avanzamento a scelta ed aggiornamento professionale, tenendo anche conto della professionalità acquisita con l'anzianità, ed assicurando ai sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente capo, o il trattamento economico corrispondente, comunque prima della cessazione dal servizio, salvo demerito;
2) per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, eventuali altre modalità di accesso ai gradi di sergente e corrispondenti, anche per concorso interno, ovvero ad anzianità, nonché disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il graduale passaggio alle norme a regime, anche mantenendo, in tutto o in parte, l'accesso nel grado di sergente secondo la procedura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
b) previsione di interventi perequativi, anche di carattere economico, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti e dei marescialli delle Forze armate, anche dando attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1-bis, comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché, in armonia con la disciplina del pubblico impiego, la valorizzazione economica o economico-funzionale degli ispettori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e dei sostituti commissari e del personale digrado, qualifica o denominazione corrispondenti;
c) unificazione, nell'ambito di una carriera di natura dirigenziale, dei ruoli di cui all'articolo i del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e di quelli corrispondenti sanitari e tecnico-scientifici della Polizia di Stato, nonché dei ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, fermi restando l'ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica, nell'ambito del graduale processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della lègge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendone il completamento per i vice questori aggiunti e per il personale delle qualifiche corrispondenti, mediante l'attribuzione di un'indennità perequativa di base, in luogo dell'assegno di valorizzazione dirigenziale, prevedendo altresì:
1) analogo modello dirigenziale per le carriere degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, ferma restando la specificità dei compiti rispettivamente attribuiti, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, prevedendo il medesimo completamento del processo di valorizzazione dirigenziale con riferimento ai maggiori e ai tenenti colonnelli e agli ufficiali di grado corrispondente;
2) conseguenti modificazioni dell'ordinamento dei ruoli direttivi speciali della Polizia di Stato, ovvero la loro soppressione, anche con rideterminazioni degli organici, nonché eventuali modificazioni dell'ordinamento, e degli organici dei ruoli speciali delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, sulla base delle esigenze delle singole Amministrazioni, garantendo l'invarianza della spesa relativa agli organici complessivi massimi di ciascuna Amministrazione;
3) correlate modificazioni ed integrazioni, in relazione alle specificità e peculiarità operative, degli ordinamenti dei, ruoli direttivi del Corpo della polizia penitenziaria, anche attraverso la rideterminazione degli organici coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, garantendo l'invarianza della spesa relativa agli organici complessivi massimi di ciascuna Amministrazione;
d) previsione di disposizioni transitorie eventualmente occorrenti che non comportino l'inquadramento nei ruoli superiori.
3. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2007, sono altresì adottati uno o più decreti legislativi per il completamento dei riordini di cui al citato comma 1, e, in particolare, per la valorizzazione e i riallineamenti economici del personale civile e militare della qualifica o grado iniziale del ruolo di base e per l'integrazione dei contenuti economici dei trattamenti dirigenziali dei vice questori aggiunti, dei maggiori e dei tenenti colonnelli e del personale di qualifica o grado corrispondente. In funzione degli scopi sopraindicati, sono stanziati 350 milioni di euro per il 2007, 450 per il 2008 e 650 per il 2009.
4. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 dovranno comunque garantire la sostanziale equivalenza dei riordini e dei trattamenti economici, anche mediante interventi perequativi, ferme restando le rispettive peculiarità del personale interessato.
5. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessati, affinché esprimano il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Gli schemi sono, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le Commissioni permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura prevista dal comma 5, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
8. Fino a quando non saranno approvate le norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze può definire, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, e sentite le Amministrazioni interessate, la quota delle risorse da destinare:
a) ai miglioramenti economici e alla perequazione dei trattamenti economici del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze annate, tenendo conto degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) all'estensione ai medesimi dirigenti delle disposizioni normative e di quelle relative ai trattamenti accessori previste dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, ridefinendo le indennità operative, fondamentali e supplementari, per i dirigenti militari delle Forze armate, esclusa l'Anna dei Carabinieri, e l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121, per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia, anche al fine di assicurare la sostanziale omogeneità dei trattamenti economici;
c) allo sviluppo del processo di valorizzazione dirigenziale, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
9. All'attuazione del comma 1, si provvede, nei limiti delle risorse annualmente allo scopo destinate dalla legge finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, da emanare solo successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria.
10. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, corredato da relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché le Commissioni permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere. 11 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato qualora il citato parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
11. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, tutti i provvedimenti normativi da emanare che comportino revisioni dei ruoli, gradi e qualifiche, ovvero del relativo trattamento economico, devono essere informati al rispetto del principio della sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia.
Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 350 milioni di euro nel 2007, 450 milioni di euro nel 2008 e 650 milioni di euro nel 2009.
32. 03. Cota, Stucchi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2006, n. 266 è sostituito dal seguente:
«9. La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione dei soggetti ai quali si applica il capo IV della presente legge, le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2007, non potrà essere superiore al 10 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004».
32. 02. Garnero Santanchè.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 77, primo periodo, sostituire la parola: 33 con la seguente: 32.
33. 1. La I Commissione.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.
33. 42. Marras, Cicu, Cossiga, Testoni.
Sopprimerlo.
33. 41. Boscetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.
Sostituirlo con il seguente:
1. Con i regolamenti di cui all'articolo 32, comma 1, si procede alla rideterminazione degli uffici territoriali periferici del Ministero dell'interno provvedendo alla soppressione delle prefetture e all'attribuzione delle relativa funzioni alle questure, ai presidenti di provincia ed ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, nel rispetto delle disposizioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dal nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1o aprile 1981,n. 121.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le funzioni e le modalità del trasferimento agli organi di cui alla presente disposizione delle risorse e del personale necessario allo svolgimento dei nuovi compiti.
3. Dall'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi della presente disposizione devono conseguire minori spese pari a 10 milioni di curo nel 2007, 15 milioni di euro nel 2008 e 20 milioni di euro nel 2009. Una quota pari a 5 milioni di euro del risparmio di spesa conseguito per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è destinata in egual misura al potenziamento delle Questure e delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente, all'articolo 77, primo periodo, sostituire la parola: 33, con la seguente: 32.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'Interno, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.
33. 22. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
Conseguentemente, all'articolo 104, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 milioni per il 2007 e di euro 400 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: euro 250 milioni per il 2007 e di euro 350 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
33. 21. Raiti, Belisario.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
33. 39. D'Alia, Tassone, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: che non deve essere inferiore a 200.000 abitanti.
Conseguentemente, sopprimere la lettera e).
33. 38. Soffritti, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Fernando, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 200.000 abitanti con le seguenti: 100.000 abitanti.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare, le seguenti condizioni:
2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.
33. 43. Marras, Cicu, Cossiga, Testoni.
Sostituirlo con il seguente:
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza, si provvede, con le modalità, i tempi e i criteri previsti dal medesimo articolo:
a) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti Centrali;
b) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'Economia e delle finanze mediante la costituzione di un unico ufficio periferico nell'ambito del territorio provinciale che assume la denominazione di Dipartimento Provinciale dell'Economia e delle Finanze e i compiti attualmente svolti dalle Ragionerie Provinciali dello Stato, delle Direzione Provinciali dei Servizi Vari, delle Segreterie delle Commissioni Tributarie Provinciali, nonché, nei Capoluoghi di Regione, delle Commissioni Tributarie Regionali;
c) alla semplificazione delle procedure amministrative con conseguente riduzione dei tempi del procedimento e il contenimento dei relativi costi;
d) alla conseguente ridefinizione delle competenze dei Dipartimenti Provinciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali risponderanno funzionalmente ai diversi Dipartimenti Centrali per le materie loro attribuite.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, le Ragionerie Provinciali dello Stato e le Direzioni Provinciali dei Servizi Vari sono soppresse.
3. Sono abrogati i comma 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
34. 8. Orlando.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 34. (Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32, l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita sulla base di una struttura, unica per ciascuna provincia, comprendente le funzioni già svolte dai soppressi uffici di cui al comma 2 lettera a).
2. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dall'articolo 32 si provvede:
a) alla soppressione dei dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle ragionerie provinciali dello Stato e delle direzioni provinciali dei servizi vari;
b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei dipartimenti centrali.
3. A decorrere dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, l'ufficio unico di cui al comma 1 assume la denominazione di Ufficio territoriale dell'economia e delle finanze.
34. 18. D'Elpidio, Fabris.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
35. 13. Boscetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.
Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:
1. Al fine di conseguire il più razionale impiego delle risorse umane, logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nell'espletamento dei compiti di ordine e dì sicurezza pubblica, e di conseguire gli obiettivi di sicurezza pubblica nell'ambito delle risorse disponibili, il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, predispone, entro il 30 giugno 2007, appositi piani pluriennali, a carattere interforze, di riarticolazione e ridislocazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia, con l'obiettivo di realizzare una riduzione della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, almeno pari al 5 per cento entro l'anno 2007 e di un ulteriore 5 per cento entro l'anno 2008, anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.
35. 06. Bressa, Ferrari, Amici, Zaccaria, Incostante.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Ai fini di cui all'articolo 26 della legge 25 ottobre 1989 n. 355 la prestazione dell'attività di trasporto e di custodia dei fondi e dei valori è da intendersi riferita alle attività espletate da Poste Italiane S.p.A. che opera con speciali misure di sicurezza.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per assicurare la funzionalità dei servizi di polizia e servizi di sicurezza.
37. 7. Milana.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
2. Al fine di contrastare la illegalità diffusa e da recrudescenza della criminalità e della microcriminalità nel Mezzogiorno che, oltre a determinare forti limiti alla sicurezza dei cittadini, risulta frenante per lo sviluppo socio economico, il Ministero dell'Interno realizza apposito piano straordinario per quelle aree del Mezzogiorno che necessitano maggiori presenze e incrementi dei servizi di polizia. Per tale scopo si istituisce apposito fondo, presso il Ministero dell'Interno con una dotazione di 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2007 e 100 milioni di euro gli esercizi 2008 e 2009.
3. Il Ministero dell'Economia di concerto con il Ministro dell'Interno, si adopera per individuare le risorse necessarie per assicurare la sperimentazione dei servizio di Forza polizia di quartiere.
Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma. 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.
38. 3. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al fine della realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di soccorso tecnico antincendi e di difesa civile, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali aventi contenuto, procedure e modalità, analoghe a quelle disciplinate al comma 1 del presente articolo, ivi compresa la facoltà di deroga di disposizioni di legge o di regolamento. Quando la convenzione riguarda un comune, il prefetto delega per la stipula i comandanti provinciali dei vigili del fuoco.
38. 4. D'Elpidio, Fabris.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, il ricavato conseguito dalla vendita mediante asta pubblica dei beni mobili ed immobili sequestrati e confiscati, di cui alla procedura prevista dall'articolo 49 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono destinati integralmente ai Corpi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria. I medesimi beni devono essere posti in vendita entro sei mesi dalla data di confisca o sequestro
38. 02. Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.
Conseguentemente, all'articolo 214, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata di ulteriori 3 centesimi di euro a passeggero imbarcato, a decorrere dall'anno 2007.
39. 4. La IX Commissione.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici non economici le cui presidenze e i cui consigli di amministrazione non sono designati da Amministrazioni pubbliche nazionali, regionali o locali.
39. 3. Quartiani, Froner, Bressa, Rusconi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. È stabilito il tetto massimo di euro 800 mila annui per gli stipendi dei manager delle società pubbliche o a partecipazione pubblica. È altresì imposto il limite massimo di 1 milione di euro, per il trattamento di fine rapporto degli stessi soggetti previo controllo e verifica dei risultati effettivamente raggiunti.
40. 3. Raiti, Ossorio.
Al comma 1, dopo le parole: istituzioni universitarie, aggiungere le seguenti: e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
Al comma 4, dopo le parole: istituzioni universitarie, aggiungere le seguenti: e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro doll'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etnico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 12 milioni di curo annui.
41. 5. Sasso, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Ghizzoni, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi, Sircana, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini.
Sopprimere il comma 10.
41. 9. Tocci, Ghizzoni, Tessitore, Colasio, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Rusconi, Folena, Testa, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5 milioni;
2008: - 10 milioni;
2009: - 15 milioni.
42. 72. Barbieri, Peretti, Zinzi.
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. I consigli di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali sono composti dal Presidente e da due consiglieri, a far data dalla approvazione delle disposizioni di cui al comma 3. Gli emolumenti e i compensi dei Presidenti sono determinati dal Ministro vigilante e non possono in nessun caso superare il 50 per cento dell'indennità parlamentare. Gli emolumenti e i compensi dei consiglieri sono determinati dal Ministro vigilante e non possono in nessun caso superare il 30 per cento dell'indennità parlamentare.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono presentate ai Ministeri vigilanti le modifiche delle norme statutarie e dei regolamenti di organizzazione di ciascun ente necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma precedente.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fute di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di curo annui.
42. 116. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.
Sostituire i commi 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:
2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono presentate ai Ministeri vigilanti modifiche delle norme statutarie e dei regolamenti di organizzazione di ciascun ente, che prevedano che le competenze del presidente e del consiglio di amministrazione sono attribuite, rispettivamente, al direttore generale e ad un comitato di gestione composto dai dirigenti di livello apicale dello stesso ente. Negli enti di ricerca è previsto altresì un comitato scientifico per la definizione degli indirizzi e dei programmi di ricerca, composto nel rispetto del principio di pari opportunità tenendo conto dell'equilibrio di genere.
3. I Ministeri vigilanti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica approvano le modifiche entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nel caso in cui le modifiche degli statuti e dei regolamenti di cui al comma 2 non siano presentate nel termine di 30 giorni, i presidenti e i consiglieri di amministrazione degli enti decadono immediatamente dal proprio incarico ed è nominato, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordinario che esercita i loro poteri fino al rinnovo degli organi dell'ente sulla base dei nuovo ordinamento.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Istat, alle università, agli enti previdenziali, all'Inail, alla Croce rossa italiana e ad enti che
svolgono attività promozionale all'estero, nonché agli enti i cui consigli di amministrazione siano in parte designati dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali o da istituzioni previste da accordi o intese internazionali.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
42. 43. D'Elpidio, Fabris.
Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo, dalle parole: negli enti di ricerca è previsto fino alle seguenti: principio di pari opportunità.
Al comma 5 dopo le parole: alle università sono aggiunte le seguenti: agli enti ed istituzioni di ricerca, all'ENEA, all'ASI.
Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:
1. Allo scopo di semplificare e delegificare l'organizzazione della ricerca scientifica nel settore della ricerca, il Governo è autorizzato ad emanare uno o più decreti legislativi, entro il termine diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere alla ricognizione ed al riordino degli organismi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica , vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, disponendo anche lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, l'accorpamento, la fusione e la soppressione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) gli enti pubblici di ricerca, come individuati ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno come finalità principale e prevalente lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca volte all'avanzamento delle conoscenze ed hanno autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi dell'articolo 33 dalla Costituzione e nel rispetto delle loro finalità istituzionali; di conseguenza vengono eliminate tutte le norme vigenti in contrasto con la suddetta autonomia statutaria;
b) per la composizione degli organi collegiali di governo degli enti pubblici di ricerca, come individuati ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, devono anche essere previste procedure di designazione elettiva;
2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, può essere disposta la decadenza del presidente e del consiglio d'amministrazione degli organismi di cui al comma 1 ed è nominato un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento dei nuovi organi di vertice.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:
1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato sono sostituite dalle seguenti: Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato;
b) le parole: Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro sono sostituite dalle seguenti: Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro;
c) le parole: Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro sono sostituite dalle seguenti: Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro.
Conseguentemente alla tabella A apportare le seguenti modifiche: Ministero dell'economie e delle finanze:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.
42. 54. Tocci, Ghizzoni, Sasso, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Sircana, Tessitore, Villari, Volpini.
Al comma 2, sostituire le parole: un mese con le seguenti: 30 giorni.
Conseguentemente,
a) al medesimo comma aggiungere in fine le parole: tenendo conto dell'equilibrio di genere;
b) al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 2 entro due mesi con le seguenti: entro 60 giorni;
c) al comma 4, sostituire le parole: un mese con le seguenti: 30 giorni;
d) al comma 5, dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: , ad enti a base associativa i cui organi di governo siano espressione dei soci.
42. 44. D'Elpidio.
Sostituire i commi 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:
2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono presentate ai Ministeri vigilanti modifiche delle nonne statutarie e dei regolamenti di organizzazione di ciascun ente, che prevedano che le competenze del presidente e del consiglio di amministrazione sono attribuite, rispettivamente, al direttore generale e ad un comitato di gestione composto dai dirigenti di livello apicale dello stesso ente. Negli enti di ricerca è previsto altresì un comitato scientifico per la definizione degli indirizzi e dei programmi di ricerca, composto nel rispetto dei principio di pari opportunità tenendo conto dell'equilibrio di genere.
3. I Ministeri vigilanti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica approvano le modifiche entro 60 dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nel caso in cui le modifiche degli statuti e dei regolamenti di cui al comma 2 non siano presentate nel termine di 30 giorni, i presidenti e i consiglieri di amministrazione degli enti decadono immediatamente dal proprio incarico ed è nominato, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordinario che esercita i loro poteri fino al rinnovo degli organi dell'ente sulla base del nuovo ordinamento.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Istat, alle università, agli enti previdenziali, all'Inail, ad enti a base associativa i cui organi di governo siano espressione dei soci e ad enti che svolgono attività promozionale all'estero, nonché agli enti i cui consigli di amministrazione siano in parte designati dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali o da istituzioni previste da accordi o intese internazionali.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
42. 40. D'Elpidio, Fabris.
Al comma 5, dopo le parole: ISTAT, aggiungere le seguenti: all'Accademia dei Lincei.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 2 milioni di euro annui.
42. 117. Zaccaria, Ferrari, Incostante, Amici, Bressa.
Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: alla Croce rossa italiana, agli ordini e collegi professionali e loro federazioni regionali e nazionali.
42. 118. Di Girolamo.
Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: , agli enti e agli organismi gestori delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
42. 3. La VIII Commissione.
Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL, inserire le seguenti: agli Ordini professionali.
42. 120. Marinello, Angelino Alfano.
Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL, aggiungere le seguenti: , all'Ente nazionale aviazione civile, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 250;
2008: - 250;
2009: - 250.
42. 10. La IX Commissione.
Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: alla Cassa Conguaglio per il settore Elettrico (CCSE).
42. 45. D'Elpidio, Fabris.
Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.
42. 41. D'Elpidio, Fabris.
Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: , agli enti a struttura associativa.
42. 42. D'Elpidio, Fabris.
Al comma 5 aggiungere in fine le seguenti parole: economici le cui presidenze e i cui consigli di amministrazione non sono designati da Amministrazioni pubbliche nazionali, regionali o locali.
42. 9. Quartiani, Froner, Bressa, Rusconi.
Al comma 5 aggiungere in fine le seguenti parole: nonché agli ordini professionali ed ai relativi consigli nazionali.
42. 115. Mantini.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli ordini professionali.
42. 39. Antonio Pepe.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 17, comma 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite con le seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».
43. 11. Satta, D'Elpidio.
Sostituirlo con il seguente:
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 30 giugno 2007, il Governo su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Organizzazioni Sindacali, procede al riordino e alla semplificazione e razionalizzazione degli organismi deputati alla gestione dei ricorsi in materia pensionistica.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.
43. 24. Delbono, Motta, Miglioli, Bellanova, Codurelli, D'ambrosio, Di Salvo, Farinone, Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Schirru, Viola.
Sopprimerlo.
44. 1. La I Commissione.
Sopprimerlo.
45. 1. La I Commissione.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
1. Per l'adeguamento della sicurezza infrastrutturale ferroviaria la commissione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 28 ottobre 2005 opera con oneri a carico dei gestori. Con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti ammontare degli oneri, termini e modalità di versamento.
46. 03. Raiti.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera b), dopo le parole: in soggetti di diritto privato aggiungere le seguenti: , ad esclusione degli ordini professionali e dei relativi consigli nazionali.
47. 24. Mantini.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici non economici le cui presidenze e i cui consigli di amministrazione non sono designati da Amministrazioni pubbliche nazionali, regionali e locali.
47. 23. Quartiani, Froner, Bressa, Rusconi.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Unione Accademica Nazionale ed alle Undici Accademie, Società o Istituti di riconosciuto livello nazionale, attualmente consorziate nella suddetta Unione.
Conseguentemente:
5. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni pensali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. sono sostituite dalle seguenti: Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.
6. All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere infine le seguenti parole: e, a decorrere dal 1o gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi.
47. 1. La VII Commissione.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
1. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla seguente: «e) il contributo dei sanitari pubblici dipendenti, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misure e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni».
47. 05. Pellegrino, Camillo Piazza.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
1. L'agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa e l'attrazione degli investimenti, Sviluppo Italia, è soppressa. Le funzioni e le competenze della medesima agenzia vengono trasferite al Ministero dello sviluppo economico, che provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla creazione di un apposito dipartimento.
47. 04. Raiti, Pedrini.
Sostituirlo con il seguente:
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato a procedere entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della Sogesid S.p.A., al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo, a tale scopo, alla fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico, che svolgano attività nel medesimo settore della Sogesid SpA.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente comma, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione della Sogesid SpA, sono sciolti e sono nominati un Commissario straordinario e un subcommissario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
50. 4. Camillo Piazza, Bonelli.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, sono rideterminati ruoli e funzioni affidati alla SOGESID, sulla scorta di una verifica dello stato di avanzamento della missione della società e degli obiettivi sinora raggiunti.
50. 1. La VIII Commissione.
Dopo l'articolo 50 inserire il seguente:
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono beni comuni pubblici. Le reti e gli impianti di distribuzione e raccolta delle acque devono rimanere di proprietà di soggetti pubblici e i servizi devono essere gestiti da uno dei soggetti di seguito elencati:
a) aziende speciali, anche consortili che operano esclusivamente nel campo dei servizi idrici e solo nell'ambito territoriale in cui si svolge il servizio;
b) società per azioni a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società di controllo analogo a quello che esercitino sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
2. In considerazione delle modifiche alla normativa introdotte dalla presente norma sono interrotti tutti i procedimenti in corso di affidamento di servizi idrici a soggetti diversi da quelli individuati nei punti a) e b) del precedente comma. Gli affidamenti di servizi idrici già effettuati in favore di soggetti diversi da quelli indicati al precedente comma 1 possono proseguire per un periodo temporanea massimo di 10 anni dall'entrata in vigore della legge.
3. Nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti è consentita la gestione dei servizi idrici in economia, previo accertamento dell'insostenibilità economica ed ambientale dell'affidamento ai soggetti di cui al comma 1 e sulla base di accordi programmatici con la competente autorità d'ambito per garantire l'unitarietà della gestione dei predetti servizi all'interno del territorio interessato.
4. Le società per azioni a capitale interamente pubblico che gestiscono il servizio idrico non possono cedere quote azionarie a soggetti privati.
Conseguentemente:
1) all'articolo 85, comma 5 nel primo periodo sopprimere le parole: e per un periodo di tre anni e sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 15 per cento;
2) dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è soppresso.
50. 0. 2. Andrea Ricci, Migliore, Acerbo.
Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione non si applica agli enti e agli organismi gestori delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
51. 1. La VIII Commissione.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «degli istituti zooprofilattici sperimentali,» sono inserite le seguenti: «delle agenzie regionali per l'ambiente,».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
51. 2. La VIII Commissione.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 1, comma 11, della legge n. 266 del 2005, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».
1-ter. Entro il 30 settembre di ogni anno deve essere presentato alle competenti commissioni parlamentari una relazione sui risparmi conseguiti.
1-quater. Sono esclusi dalle disposizioni del comma 1 gli organi costituzionali.
51. 18. Gianfranco Conte.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole «non oltre il 31 luglio di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per le istituzioni di cui all'articolo 17, comma 120A élla legge 15 maggio 1997, n.127,».
51. 12. Brugger, Zeller, Nicco, Widmann, Bezzi.
Aggiungere infine il seguente comma:
2. Le disposizioni di cui agli articoli 39, 42, 47 e 57 della presente legge non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali in quanto gli stessi non fanno parte del sistema di finanza pubblica.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
51. 17. Calgaro, Ledda.
Sopprimerlo.
*52. 1. La VIII Commissione.
Sopprimerlo.
*52. 21. Mereu, Adolfo, Mele, D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Sopprimerlo.
*52. 9. Raiti.
Sopprimerlo.
*52. 11. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Vacca, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Fernando, Soffritti, Tranfaglia, Venier.
Sopprimerlo.
*52. 22. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Stradella, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 202 è abrogato.
52. 10. Bonelli, Camillo Piazza.
Sopprimerlo.
53. 7. Peretti, Zinzi.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni.
53. 4. Turco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dagli accantonamenti di cui al comma 1 sono escluse le spese concernenti le autorizzazioni per fattore legislativo.
53. 8. Gianfranco Conte.
Sopprimere il comma 3.
53. 3. Villetti.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e universitarie ed Enti di ricerca».
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
53. 01. Tocci, Tessitore, Volpini, Testa, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Bianco, Ossorio.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1 comma 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole: «per l'elezione della Camera dei Deputati» sono sostituite dalle seguenti: «per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1».
55. 08. Raiti, Mura.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157 è abrogato il seguente periodo: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato».
2. Dall'entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi i crediti ceduti dai partiti o movimenti politici a terzi relativi alle sole competenze delle quote annuali maturate e corrispondenti all'anno di scioglimento anticipato.
55. 09. Raiti, Mura.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
1. Ogni disposizione di legge o di regolamento che comporta per il cittadino e le imprese nuovi e maggiori costi per l'adeguamento alla nuova disciplina deve indicare la quantificazione, anche forfetaria, di tali costi ai fini della detraibilità prevista dal comma seguente.
2. È riconosciuto a tutte le persone fisiche e giuridiche un credito di imposta in misura pari al 50 per cento del costo corrente determinato ai sensi del precedente comma per il numero di anni necessari per ammortizzare l'onere economico sostenuto.
3. Nel caso in cui una legge o un regolamento, che comporti costi di adeguamento per il cittadino e le imprese, non contenga la quantificazione di cui al comma 1, il credito di imposta di cui al comma precedente è riconosciuto secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 5.
4. Ogni disposizione di legge che comporti per il privato e per le imprese costi di adeguamento con conseguente credito di imposta, deve indicare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i mezzi per farvi fronte. Il Ministero dell'economia e delle finanze e le Commissioni Bilancio delle Camere, nell'ambito delle rispettive competenze, verificano nel corso dell'iter di formazione delle leggi il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere emanate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica le disposizioni attuative di quanto previsto dal presente articolo 3.
*55. 0. 3. Tabacci, Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
1. Ogni disposizione di legge o di regolamento che comporta per il cittadino e le imprese nuovi e maggiori costi per
l'adeguamento alla nuova disciplina deve indicare la quantificazione, anche forfetaria, di tali costi ai fini della detraibilità prevista dal comma seguente.
2. È riconosciuto a tutte le persone fisiche e giuridiche un credito di imposta in misura pari al 50 per cento del costo corrente determinato ai sensi del precedente comma per il numero di anni necessari per ammortizzare l'onere economico sostenuto.
3. Nel caso in cui una legge o un regolamento, che comporti costi di adeguamento per il cittadino e le imprese, non contenga la quantificazione di cui al comma 1, il credito di imposta di cui al comma precedente è riconosciuto secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 5.
4. Ogni disposizione di legge che comporti per il privato e per le imprese costi di adeguamento con conseguente credito di imposta, deve indicare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i mezzi per farvi fronte. Il Ministero dell'economia e delle finanze e le Commissioni Bilancio delle Camere, nell'ambito delle rispettive competenze, verificano nel corso dell'iter di formazione delle leggi il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere emanate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica le disposizioni attuative di quanto previsto dal presente articolo 3.
*55. 011. Nicola Rossi, Merloni, Capezzone.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
3-bis. La pubblica amministrazione è tenuta a fornire con ogni strumento di comunicazione, anche tramite gli uffici per le relazioni con il pubblico, l'elenco dettagliato ed esaustivo della documentazione e degli atti pubblici o privati, predisposto dal dirigente di ciascuna unità organizzativa di cui all'articolo 4, da presentare all'atto dell'istanza ai fini dell'adozione di ogni tipo di provvedimento amministrativo richiesto. Tale elenco non potrà includere, documenti attestanti atti, fatti, qualità, e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca di tali documenti.
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:
4-bis. La pubblica amministrazione non può richiedere, per la definizione del procedimento, documentazione diversa da quella elencata secondo le modalità di cui al comma 3-bis. L'eventuale documentazione mancante o incompleta rispetto all'elenco stabilito è richiesta ai sensi del comma precedente, con atto motivato del responsabile del procedimento, entro un termine fissato da ciascuna amministrazione con le modalità di cui al comma 2 o entro il termine di quindici giorni nel caso in cui l'amministrazione non abbia provveduto alla fissazione del termine. Decorso tale termine senza che il responsabile del procedimento abbia richiesto l'integrazione della documentazione, da essa si prescinde ai fini dell'adozione del provvedimento.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute al rispetto dei termini del procedimento fissati dall'articolo 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e devono corrispondere, fatto salvo l'eventuale maggior danno derivato dal ritardo risarcibile ai sensi del comma 3, un indennizzo automatico e forfetario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, in caso di mancato rispetto di tali termini, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di non adozione del provvedimento favorevole a causa della assenza di documentazione risultata determinante per il completamento dell'istruttoria, che l'amministrazione avrebbe dovuto acquisire ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 241/90.
3. Con decreto del Ministro della funzione pubblica sono stabilite le modalità di pagamento dell'indennizzo di cui al comma 1, sono individuati gli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo e sono altresì stabilite le modalità per assicurare la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.
4. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute a risarcire il danno derivato al privato per la mancata o ritardata adozione del provvedimento amministrativo. Il risarcimento del danno è dovuto anche qualora il provvedimento amministrativo richiesto non poteva essere legittimamente rilasciato, nel caso in cui il privato dimostri di aver subito un danno a causa della ritardata conoscenza della non spettanza del provvedimento richiesto.
5. Sulle domande di risarcimento del danno da ritardo provvede il giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80. Le controversie relative alla corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
6. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute ad aggiornare le informazioni contenute nei pubblici registri dalle medesime tenuti, ovvero la documentazione da loro istituzionalmente detenuta nel termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento da parte di cittadini ed imprese di documentazione attestante la variazione di atti, fatti, qualità e stati soggettivi inerenti la persona fisica o giuridica che li comunica, fatti salvi i termini inferiori già previsti. Qualora l'aggiornamento di cui al comma precedente venga effettuato oltre il suindicato termine, o il minor termine previsto, l'amministrazione cui competeva l'aggiornamento risponde dei danni subiti da terzi che abbiano fatto affidamento su informazioni non aggiornate e che l'amministrazione medesima era tenuta a fornire al richiedente.
**55. 0. 4. Tabacci, Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La pubblica amministrazione è tenuta a fornire con ogni strumento di comunicazione, anche tramite gli uffici per le relazioni con il pubblico, l'elenco dettagliato ed esaustivo della documentazione e degli atti pubblici o privati, predisposto dal dirigente di ciascuna unità organizzativa di cui all'articolo 4, da presentare all'atto dell'istanza ai fini dell'adozione di ogni tipo di provvedimento amministrativo richiesto. Tale elenco non potrà includere documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca di tali documenti.»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. La pubblica amministrazione non può richiedere, per la definizione del procedimento, documentazione diversa da quella elencata secondo le modalità di cui al comma 3-bis. L'eventuale documentazione mancante o incompleta rispetto all'elenco stabilito è richiesta ai sensi del comma precedente, con atto motivato del responsabile del procedimento, entro un termine fissato da ciascuna amministrazione con le modalità di cui al comma 2 o entro il termine di quindici giorni nel caso in cui l'amministrazione non abbia provveduto alla fissazione del termine. Decorso tale termine senza che il responsabile del procedimento abbia richiesto l'integrazione della documentazione, da essa si prescinde ai fini dell'adozione del provvedimento».
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute al rispetto dei termini del procedimento fissati dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e devono corrispondere, fatto salvo l'eventuale maggior danno derivato dal ritardo risarcibile ai sensi del comma 3, un indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, in caso di mancato rispetto di tali termini, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di non adozione del provvedimento favorevole a causa della assenza di documentazione risultata determinante per il completamento dell'istruttoria, che l'amministrazione avrebbe dovuto acquisire ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 24 del 1990.
3. Con decreto del Ministro della funzione pubblica sono stabilite le modalità di pagamento dell'indennizzo di cui al comma 1, sono individuati gli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo e sono altresì stabilite le modalità per assicurare la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.
4. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute a risarcire il danno derivato al privato per la mancata o ritardata adozione del provvedimento amministrativo. Il risarcimento del danno è dovuto anche qualora il provvedimento amministrativo richiesto non poteva essere legittimamente rilasciato, nel caso in cui il privato dimostri di aver subito un danno a causa della ritardata conoscenza della non spettanza del provvedimento richiesto.
5. Sulle domande di risarcimento del danno da ritardo provvede il giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Le controversie relative alla corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
6. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute ad aggiornare le informazioni contenute nei pubblici registri dalle medesime tenuti, ovvero la documentazione da loro istituzionalmente detenuta nel termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento da parte di cittadini ed imprese di documentazione attestante la variazione di atti, fatti, qualità e stati soggettivi inerenti la persona fisica o giuridica che li comunica, fatti salvi i termini inferiori già previsti. Qualora l'aggiornamento di cui al comma precedente venga effettuato oltre il suindicato termine, o il minor termine previsto, l'amministrazione cui competeva l'aggiornamento risponde dei danni subiti da terzi che abbiano fatto affidamento su informazioni non aggiornate e che l'amministrazione medesima era tenuta a fornire al richiedente.
**55. 010. Nicola Rossi, Merloni, Capezzone.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007 e 2008, di 31,1 milioni di euro, nonché, a decorrere dal 2009, a valere sul fondo di cui al comma 6, i Corpi di polizia sono autorizzati entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 3.000 unità. In questo contingente sono compresi 1316 agenti di Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1o gennaio 2007 con le modalità previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico ai fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 115 milioni di euro annui.
57. 174. Bressa, Franco Russo, Boato, Amici, Ferrari, Zaccaria, Incostante.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007 e 2008, di 31,1 milioni di euro, nonché, a decorrere dal 2009, a valere sul fondo di cui al comma 6, i Corpi di polizia sono autorizzati entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1o gennaio 2007, con le modalità previste all'articolo i del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
2007: - 31,1 mm:
2008: - 31,1 mm.
57. 1. La I Commissione.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia effettuano assunzioni per un contingente complessivo di 6.500 unità, oltre a 1.316 agenti della Polizia di Stato provenienti dal 63o e 64o corso di allievo agente ausiliario di leva;
dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai fini del comma 1, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo i della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2007, di 75 milioni di euro per l'anno 2008 e di 55 milioni di euro per l'anno 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1,
sono ridotte in maniera lineare, in modo da assìcurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 90 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa di 75 milioni di euro, e per l'anno 2009 una minore spesa di 55 milioni di euro.
57. 42. Bocchino, Ascierto, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, sostituire le parole: non superiori a 1.000 unità, con le seguenti: pari a 3.000 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tal fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 75 milioni di euro dall'anno 2007.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 75.000;
2008: - 75.000;
2009: - 75.000.
57. 179. Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.
Al comma 1, sostituire le parole: non superiore a 1.000 unità, con le seguenti: pari a 3.000 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tal fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 70 milioni di euro dall'anno 2007.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.
57. 178. Rugghia.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A valere sul medesimo fondo ed a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, reclutati tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio da almeno tre anni o che conseguano tale requisito entro la data dei 31 dicembre 2007 transitano nei rispettivi ruoli del servizio permanente.
57. 88. Mura.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale contingente di personale deve essere impiegato in misura non inferiore al 50 per cento delle assunzioni ed in proporzione ai posti di organico scoperti nelle regioni Sicilia, Calabria e Campania.
57. 89. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.
Al comma 2 dopo le parole: dirigenziale in servizio inserire le parole: nell'anno 2006, compreso il personale militare.
57. 159. Pinotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi aggiungere le seguenti: o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile da almeno due anni e sei mesi anche non continuativi nell'ultimo triennio.
57. 91. D'Elpidio, Fabris.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: previste da norme di legge aggiungere le seguenti: nonché del personale docente convenzionato in servizio presso gli Istituti di formazione della Marina Militare ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971 così come modificato dal decreto ministeriale 3 gennaio 1995 n. 167, in possesso dei requisiti citati dal
previsto comma 2 e che concorre alla professionalizzazione delle Forze Armate ai sensi del successivo comma 4.
57. 92. Satta, D'Elpidio.
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: di cui al presente comma, aggiungere le seguenti: e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006,.
57. 177. Pinotti.
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato a bandire nell'anno 2007, in deroga alle disposizioni di cui gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, concorsi straordinari per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale e del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri, nella misura massima rispettivamente di 45 e 14 unità, e comunque entro il limite di spesa di 2.601.340 euro, con corrispondenti variazioni delle tabelle 2 e 3 allegate al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, riservati agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri frequentatori del 1o e 2o corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico, che hanno terminato e termineranno entro l'anno 2007, la ferma annuale di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001. Nelle more della conclusione delle relative procedure concorsuali, gli ufficiali sono trattenuti in servizio. All'onere, pari ad curo 2.601.340 a decorrere dal 2007, si provvede a valere sulla quota del fondo di cui al comma 2.
2-ter. Entro il limite di spesa di euro 1.797.340 per l'anno 2007 e di euro 1.772.759 per l'anno 2008, fatte salve le assunzioni nell'Arma dei carabinieri autorizzate per l'anno 2006 dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, il Ministro della difesa può autorizzare il trattenimento in servizio, a domanda, per la durata di dodici mesi, degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, frequentatori del 3o, 4o e 5o corso allievi ufficiali in feria prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnicologistico dell'Arma dei carabinieri, che termineranno nell'anno 2007, senza demerito, la ferma annuale di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001. All'onere pari a euro 1.797.340 per l'anno 2007 ed a euro 1.772.759 per l'anno 2008, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006.
57. 175. Bressa, Ferrari, Amici, Zaccaria, Incostante.
Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: I requisiti previsti dal comma 2 si applicano anche per la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso l'Autorità di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ferma restando la copertura dei relativi oneri con le risorse previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995 n. 335, dall'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'articolo 16, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 e dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
57. 38. Musi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per consentire, ai sensi del comma 3, procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'ambito del fondo previsto dal comma 251 del medesimo articolo 1 della legge n. 266 del 2005, all'articolo 1, comma 4, della legge 5 aprile 1985, n. 124, le parole: «500 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 unità». Il Corpo forestale dello Stato procede alla stabilizzazione del predetto personale attraverso le procedure di cui alla legge n. 124 del 1985. In attesa del completamento delle procedure di stabilizzazione, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2007, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2006.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000.
57. 101. Cesini, Lion, Zucchi, Lombardi, Satta, D'Ulizia, Fundarò, Franci, Servodio, Mariani, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini, Sperandio, Napoletano, Sgobio, Pagliarini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di potenziare l'attività di sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1o gennaio 2007, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 5,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
57. 96. Cesini, Violante, Sgobio, Zucchi, Servodio, Pertoldi, Lion, Lombardi, Sperandio, Franci, Fundarò, Adenti, Maderloni, Florio, Napoletano.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. I requisiti e le modalità di assunzione di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale docente convenzionato in servizio presso gli Istituti di formazione della Marina Militare ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971 così come modificato dal decreto ministeriale 3 gennaio 1995 n. 167, in possesso dei requisiti citati dal previsto comma 2 e che concorre alla professionalizzazione delle Forze Armate ai sensi del successivo comma 4.
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero della difesa, regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni concernenti l'amministrazione della contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.100;
2008: - 2.100;
2009: - 2.100.
57. 97. Sgobio, Vacca, Napoletano, Duranti, Vico, Scotto, Cannavò, Deiana, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Fernando, Soffritti, Tranfaglia, Venier.
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché.
Conseguentemente all'articolo 57, dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. L'Agenzia autonoma per la gestione dall'albo dei segretari comunali è provinciali procede, in deroga ad ogni altra disposizione, a bandire ed espletare il corso-concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali. Il corso concorso si svolge secondo le seguenti modalità, fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle norme vigenti:
a) il concorso è indetto con deliberazione del consiglio nazionale d'ammi-nistrazione, previa comunicazione al Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed al Ministero vigilante;
b) il corso-concorso ha una durata di nove mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.
57. 4. La I Commissione.
Al comma 4, sopprimere le parole: e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Conseguentemente,
a) al medesimo articolo dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I limiti alle assunzioni di personale di cui al presente articolo non si applicano al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».;
b) dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite con le seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».
57. 93. Satta, D'Elpidio.
Al comma 4, sostituire le parole: ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le seguenti: escluso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 70.000;
2008: - 85.000;
2009: - 100.000.
57. 180. La Loggia, Zorzato.
Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché alla magistratura ordinaria, militare, amministrativa e contabile.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.360.000 euro;
2009: - 29.600.000 euro.
57. 9. La II Commissione.
Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.360;
2009: - 29.600.
57. 90. D'Elpidio, Fabris.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le graduatorie del concorso pubblico per 184 posti di Vigile del Fuoco permanente indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2006, sono prorogate al 31 dicembre 2007.
57. 87. Raiti, Porfidia.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. I limiti di cui ai commi 4 e 5 non si applicano alle Università e agli enti e istituzioni di ricerca.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso «articolo 11», sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 curo, 45 per cento
Conseguentemente, ridurre del 5 per cento ciascuno degli stanziamenti di parte corrente di cui alla allegata tabella C.
57. 94. De Simone, Andrea Ricci, Migliore, Folena.
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Le amministrazioni di cui al comma 4 del presente articolo provvedono, secondo i criteri e i vincoli previsti dal medesimo comma 4, a trasformare a tempo determinato i rapporti di lavoro precario, impiegato stabilmente in attività permanenti e proprie delle amministrazioni, gradualmente, in rapporto a quelli trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-ter. Entro il 31 dicembre 2009, le amministrazioni di cui al comma 4 stabilizzano il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2. Per il personale di cui al comma 5-bis, la stabilizzazione avviene al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 e con le stesse modalità.
*57. 11. La XI Commissione.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Le amministrazioni di cui al comma 4 del presente articolo provvedono, secondo i criteri e i vincoli previsti dal medesimo comma 4, a trasformare a tempo determinato i rapporti di lavoro precario, impiegato stabilmente in attività permanenti e proprie delle amministrazioni, gradualmente, in rapporto a quelli trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-ter. Entro il 31 dicembre 2009, le amministrazioni di cui al comma 4 stabilizzano il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2. Per il personale di cui al comma 5-bis, la stabilizzazione avviene al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 e con le stesse modalità.
*57. 99. Diliberto, Sgobio, Pagliarini, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 9, dopo le parole: Poste italiane S.p.a., aggiungere le seguenti: , all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a e all'Ente Tabacchi Italiani.
Conseguentemente, all'articolo 187, comma 1 sostituire le parole: 400 milioni e 500 milioni, rispettivamente con: 200 milioni e 300 milioni.
57. 95. Andrea Ricci, Migliore, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 63, dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che nei propri fabbisogni finanziari abbiano previsto le risorse necessarie, possono procedere alla trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato.
Conseguentemente dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è abrogato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
57. 98. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Fernando, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Sopprimere il comma 13.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.
57. 173. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici, Incostante.
Al comma 14, dopo la lettera h-quater aggiungere la seguente:
h-quinquies) del personale tecnico investigativo e dell'area tecnico operativa dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
57. 36. La IX Commissione.
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
15. Il personale titolare ininterrottamente da almeno quattro anni di incarichi conferiti ai sensi articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, è inquadrato nei ruoli della qualifica per la quale ha svolto le funzioni nel periodo considerato.
16. Gli oneri conseguenti alla applicazione del comma 15 si fa fronte con le maggiori risorse previste dall'articolo 58, comma 1.
57. 37. Musi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
15. Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità
delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che scadono nel corso dell'anno 2007, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.
57. 14. La XI Commissione.
All'articolo 57, aggiungere in fine il seguente comma:
15. Per la copertura delle piante organiche nei ruoli degli Uffici giudiziari C2 e dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere gli idonei al concorso pubblico per la copertura 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002.
Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 15 milioni di euro.
57. 46. Castellani, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
1. Al fine di ridurre le forme di organizzazione precaria del lavoro nei servizi di soccorso tecnico urgente, e ferme restando le attuali dotazioni organiche, il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 1.000 unità.
2. Alla copertura dei posti si provvede con la corrispondente riduzione delle risorse stanziate per i richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede con la corrispondente riduzione delle risorse stanziate per i richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: quanto all'anno 2007, per l'importo di euro 1.941.102,00 milioni; quanto all'anno 2008, per l'importo di euro 21.933.746,00 milioni ed a decorrere dall'anno 2009 per l'importo di euro 33.963.032,00 milioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
57. 09. Zaccaria, Trupia, Carbonella, Ferrari.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis. (Insegnanti di sostegno). - 1. A partire dal corrente anno scolastico 2006-2007 gli insegnanti di sostegno di alunni in situazioni di handicap non possono essere soggetti a mobilità, per tutta la durata del ciclo di studi frequentato, salvo espresso parere favorevole del gruppo di lavoro sul caso previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il parere di cui al comma 1 deve essere formulato soltanto dopo aver raccolto gli orientamenti dei genitori o del legale rappresentante dello studente interessato.
3. Il presento articolo si applica anche agli insegnanti con incarichi e/o supplenze annuali, con la sola esclusione dei casi di rientro in servizio, per qualsiasi motivo, da parte di insegnanti di sostegno di ruolo.
57. 08. Fabris.
Al comma 2, sostituire le parole: di 304 milioni di euro, con le seguenti: di 604 milioni di euro.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 300.000;
2008: - 300.000;
2009: - 300.000.
58. 41. Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata a decorrere dall'anno 2007 la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 121 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali esigenze della difesa nazionale anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 80.000;
2008: - 80.000;
2009: - 80.000.
58. 1. La I Commissione.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450 e 650 milioni euro.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 350.000;
2008: - 450.000;
2009: - 650.000.
58. 42. Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.
Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 35 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
58. 43. Santelli.
Al comma 3 le parole da: concorrono, fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: non possono comunque eccedere per l'anno 2006 la spesa sostenuta per rinnovi contrattuali per l'anno 2005, e per ciascuno degli anni del triennio 2007 e 2009 il limite percentuale di spesa calcolato sul prodotto interno lordo dell'anno precedente, al fine di conseguire l'invarianza dell'onere in termini di incidenza sul PIL.
58. 26. Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 1, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegna tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da nonne di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
59. 1. La XI Commissione.
Al comma 1 sopprimere la lettera b) e aggiungere i seguenti commi:
1-bis. Le Regioni e gli enti locali che utilizzano personale precario, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, integrano le dotazioni organiche già rideterminate ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e relativi provvedimenti di attuazione, dei posti relativi al personale non di ruolo in servizio in ciascuna categoria o qualifica funzionale alla data del 31 dicembre 2005, tenendo conto dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili (LSU) e di Pubblica Utilità (LPU), ivi compresi i lavoratori stabilizzati per 60 mesi, dei dipendenti con contratti a tempo determinato, dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.
1-ter. Per la stabilizzazione del personale precario nelle categorie o qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il solo possesso della scuola dell'obbligo, le predette Pubbliche Amministrazioni, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 198 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono, entro 6 mesi dall'approvazione della nuova dotazione organica, procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro in contratti a tempo indeterminato. Per la stabilizzazione del personale precario nelle categorie o qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le medesime pubbliche amministrazioni, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, fermo restando il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono, entro 6 mesi dall'approvazione della nuova dotazione organica, bandire concorsi riservati per titoli integrati da colloquio. I rapporti di lavoro di cui al comma 1-bis possono essere prorogati o confermati fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi o fino alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
59. 48. Crisci.
Al comma 1, sopprimere le parole:
b) articolo 57, commi 2, 3 e 12, della presente legge per quanto attiene alle assunzioni, valutando la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizione di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:
3-bis. Per le regioni che, negli anni 2007, 2008 e 2009, procedono alla stabilizzazione del personale precario tramite l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il costo di tale personale stabilizzato non viene conteggiato ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, di cui all'articolo 73 della presente legge.
Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso «articolo 11», sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.
59. 31. Andrea Ricci, Napoletano, Rocchi, Paglierini, Di Salvo, Pellegrino.
Al comma 1 sopprimere le parole:
b) articolo 57 commi 2, 3, 12 della presente legge per quanto attiene alle assunzioni, valutando la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Conseguentemente, all'articolo 18 aggiungere in fine il seguente comma:
5-bis. Per gli enti locali che, negli anni 2007, 2008 e 2009, procedono alla stabilizzazione del personale precario tramite l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l'ammontare delle retribuzioni erogate a tale personale stabilizzato, in deroga all'articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per un triennio a decorrere dalla data della medesima stabilizzazione.
Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso «articolo 11», sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.
59. 32. Andrea Ricci, Migliore, Napoletano, Rocchi, Paglierini, Di Salvo, Pellegrino.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 1, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
59. 33. Diliberto, Sgobio, Pagliarini, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 58 sostituire rispettivamente le parole: 807 milioni, e: 2.193 milioni, con le seguenti: 307 milioni, e: 1.693.
59. 30. Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero, a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto dall'articolo 4 comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998, e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dai Decreto Ministeriale n. 1390/2000, che fa esplicita richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico nei ruoli degli Enti presso i quali presta al momento servizio. Al personale assegnato, anche in posizione di soprannumero nei ruoli degli Enti presso i quali presta al momento servizio, sono riconosciuti i diritti economici e normativi acquisiti. Su dichiarazione dei relativi Enti è riconosciuta l'eventuale professionalità acquisita con l'assegnazione della qualifica e/o profili corrispondenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli Enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le Politiche Fiscali.
59. 49. Delbono, Motta, Miglioli, Bellanova, Buffo, Codurelli, Di Salvo, Farinone, Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Schirru, Viola.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Le pubbliche amministrazioni possono procedere, in deroga alle disposizioni vigenti, alle assunzioni di personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili o alla trasformazione dei contratti a termine stipulati a seguito di processi di stabilizzazione dei predetti lavoratori, nei limiti delle risorse finanziarie dei propri bilanci ovvero di trasferimenti statali o regionali preordinati allo scopo.
3-ter. I trasferimenti statali e regionali nonché le risorse dei rispettivi bilanci destinati alla stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili non vengono conteggiati al fine del computo del patto di stabilità.
59. 28. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina, Lo Presti.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Agli enti locali commissariati a decorrere dal 2003, ai sensi dell'articolo 143 del Testo Unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e all'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
59. 3. Tuccillo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Il personale in servizio presso gli enti locali con mansioni di vigile urbano, per un periodo di almeno 36 mesi, anche se non consecutivi, è assunto a tempo indeterminato, a condizione che vi siano necessarie disponibilità finanziarie nei relativi bilanci, e che sia rispettato il patto di stabilità interno, qualora obbligatorio.
59. 29. Satta, D'Elpidio.
Al comma 1, lettera c), numero 3) dopo le parole: riduzione della spesa complessiva del personale aggiungere le seguenti: con esclusione del personale infermieristico.
60. 15. Burtone, Di Girolamo, Zanotti.
All'articolo 60, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
f) all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole: «legge 24 novembre 2003, n. 326» aggiungere le seguenti: «Il trasferimento ad una diretta gestione previdenziale obbligatoria dei contributi già versati alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ove richiesto dall'interessato, produce gli effetti e avviene secondo modalità fissate secondo i rispettivi ordinamenti dalla gestione previdenziale, ricevente».
60. 16. Di Girolamo, Burtone, Zanotti.
Dopo l'articolo 60 aggiungere:
«1. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al successivo comma 2. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale.
2. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3 è rideterminato in euro 43 milioni. 11 Ministero della salute, sentiti gli Istituti zooprofilatticì sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgersi nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento.»
Conseguentemente all'articolo 216, tabella A voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2007: - 22.700;
2008: - 22.700;
2009: - 22.700.
60. 01. Vannucci, Iacomino, Napoletano, Aurisicchio, Crisafullli, Fadda.
Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 16 per cento.
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero della salute, voce: Legge n. 434 del 1998: finanziamento degli interventi in materia di animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 prevenzione del randagismo - cap. 4340), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 1.500;
2008: + 1.500;
2009: + 1.500.
61. 4. Zanella, Camillo Piazza, Bonelli.
Dopo l'articolo 61 aggiungere il seguente:
Art. 61-bis. (Incorporamento degli agenti ausiliari di polizia penitenziaria). - 1. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356 e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articolo 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
61. 09. D'Elpidio.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
1. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di cui al comma n), con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
61. 08. Buemi.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative essenziali è autorizzata l'assunzione di personale presso gli uffici periferici delle amministrazioni centrali dello Stato ed enti pubblici situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, per una spesa complessiva pari a 2.000.000 di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1o gennaio 2007.
2. Alla ripartizione delle assunzioni, di cui al comma 1, si provvede con decreto del Dipartimento della Funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze.
62. 01. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Al comma 1, dopo le parole: Sottosegretari di Stato, aggiungere le seguenti: membri del Parlamento nazionale.
63. 2. Giachetti.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, alla tabella A della voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2007: 30.000.000;
2008: 60.000.000;
2009: 120.000.000.
64. 2. La II Commissione.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 60.000;
2009: - 120.000.
64. 41. Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.
Sopprimerlo.
64. 13. Raiti.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 216, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 60.000;
2009: - 120.000.
64. 16. De Simone, Andrea Ricci, Migliore, Folena.
Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: fatta eccezione per quello di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 8.000;
2008: - 15.000;
2009: - 30.000.
64. 15. D'Elpidio, Fabris.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: stipendiali automatiche aggiungere le seguenti: ad eccezione dei professori e dei ricercatori universitari.
Conseguentemente, all'articolo 110, sopprimere i commi 1 e 3.
64. 17. Barbieri, Ciocchetti, Mazzoni, Marcazzan, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, dopo le parole: rispettivi ordinamenti è ridotta del 50 per cento aggiungere le seguenti: , con l'esclusione dei ricercatori universitari.
64. 11. Raiti, Ossorio.
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai docenti e ai ricercatori universitari, fino a quando non sarà definita la specifica disciplina prevista al presente comma 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
5-bis. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 31112004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.
64. 14. Villetti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai docenti e ai ricercatori universitari, fino a quando non sarà definita la specifica disciplina prevista al presente comma 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di curo annui.
64. 20. Tessitore, Volpini, Testa, Tocci, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Rusconi, Bianco, Ossorio.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
1. Per la copertura delle piante organiche nei ruoli degli Ufficiali Giudiziari C1 e dei Cancellieri C 1 dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002.
2. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 1 si provvede attraverso l'utilizzo del fondo unico di organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia.
64. 010. Buemi.
Dopo l'articolo 64, è aggiunto il seguente:
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituiti dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono abrogati. Nulla è dovuto per gli anni 2005 e 2006.
64. 01. La I Commissione.
Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:
Art. 64-bis. Non possono ricoprire incarichi negli uffici e nelle strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato. Tale divieto non si applica nei casi di collocamento in posizione di fuori molo che può essere disposto nei seguenti limiti numerici: magistrati amministrativi: otto unità; magistrati contabili: sette unità; magistrati ordinari: cinque unità; avvocati e procuratori dello Stato: cinque unità. La presente disposizione prevale su ogni altra norma anche di natura speciale e si applica con effetto retroattivo.
64. 03. Alberto Giorgetti, Gamba, Pedrizzi, Pepe Antonio, Armani, Migliori.
Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo ai numeri minimo e massimo di alunni per classe, compresi quelli delle classi in cui sono presenti alunni diversamente abili, nonché alla costituzione dei posti nella scuola dell'infanzia e primaria e delle cattedre nella scuola secondaria di 1o e 2o grado, sulla base delle modalità ancora in atto nell'anno scolastico 2006-2007, al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, i criteri per la formazione delle classi dovranno assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche attraverso la riconduzione dello scarto tra organico di diritto e situazione di fatto alla sua dimensione fisiologica e non eliminabile e l'individuazione di obiettivi coerenti con l'innalzamento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo, da attribuire ai Dirigenti Scolastici ed ai Direttori Regionali, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da adottare interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici, all'integrazione degli alunni stranieri e diversamente abili attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è abrogato.
Conseguentemente, ridurre del 5 per cento ciascuno degli stanziamenti di parte corrente di cui alla allegata tabella C.
66. 100. De Simone, Andrea Ricci, Migliore, Folena.
Al comma 1, lettera a), primo periodo sostituire le parole: 0,4 con le seguenti: 0,2.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 370,00 milioni di euro, in ragione annua.
66. 102. Diliberto, Sgobio, Tranfaglia, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.
Al comma 1 lettera b) aggiungere, in fine il seguente periodo: l'organico di diritto dei docenti di sostegno è rideterminato in misura corrispondente all'80 per cento del numero complessivo dei docenti di sostegno in servizio nell'anno scolastico 2005-2006.
66. 148. Sasso, Benzoni, Chiaromonte, De Biasi, Froner, Ghizzoni, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi, Sircana, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: per complessive 150 mila unità fino a cadenze programmate e ricorrenti. con le seguenti: per almeno 150 mila unità e comunque fino alla copertura di tutti i posti e le cattedre vacanti e disponibili. Per favorire l'assorbimento del precariato storico, una quota delle assunzioni previste per il triennio è destinata alla copertura dei posti e delle cattedre risultanti vacanti e disponibili alla data del 1o settembre 2006, utilizzando a tal fine le graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza giuridica dal 1o settembre 2006 ed economica dal 1o settembre 2007. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza una attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione, abilitazione e reclutamento del personale docente.
Conseguentemente, sopprimere le parole da: A seguito della piena attuazione fino a futuri concorsi per esami e titoli
Conseguentemente:
all'articolo 68 sopprimere il comma 12;
dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è soppresso.
66. 101. Andrea Ricci, Migliore, De Simone, Folena.
Al comma 1 lettera c) sostituire le parole da: per complessive 150.000 unità al fine di con le seguenti: per almeno 150.000 unità e comunque fino alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili.
Conseguentemente al comma 1 lettera c) dopo le parole: 20.000 unità aggiungere: Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il ministro della Pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente.
I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 8 marzo 2003 numero 53 sono abrogati.
Conseguentemente sopprimere le parole da: «a seguito della piena attuazione del piano fino a: dei futuri concorsi per esami e titoli.
66. 151. Sasso, De Simone, Ghizzoni, Folena, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Giulietti, Latteri, Rusconi, Sircana, Tessitore, Tocci, Volpini.
Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: per complessive 20 mila unità con le seguenti: per almeno 70 mila unità e comunque fino a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili per ciascun anno scolastico.
Conseguentemente, all'articolo 216, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate variazioni:
2007: - 50 milioni;
2008: - 50 milioni;
2009: - 50 milioni.
66. 99. De Simone, Andrea Ricci, Migliore, Folena.
Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: 20.000 unità con le seguenti 28.000 unità.
66. 105. Diliberto, Licandro, Tranfaglia, Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: 20.000 unità aggiungere le seguenti: I posti assegnati a personale già titolare di un
incarico a tempo indeterminato non devono essere conteggiati al fine di determinare il contingente annuale disponibile per le nomine.
66. 150. Sasso, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Ghizzoni, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi. Sircana, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini.
Al comma 1, lettera c), sopprime il terzo, quarto e quinto periodo.
66. 104. Diliberto, Licandro, Tranfaglia, Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.
Al comma 3, lettera c) dopo le parole: biennio 2005/2006 - 2006/2007 inserire le seguenti: nonché i punteggi relativi all'aggiornamento professionale realizzato mediante Master specializzazioni o perfezionamenti universitari.
66. 235. Marinello.
Al comma 1, lettera c), sopprimere dopo la parola: elenchi, la parola: prioritari.
66. 147. Sasso, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Ghizzoni, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi, Sircana, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini.
Al comma 9, sopprimere la lettera d).
66. 96. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 14, primo periodo dopo le parole: dei candidati del citato concorso aggiungere le seguenti: , compresi i candidati, in possesso dei prescritti requisiti, ammessi con provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
66. 205. Rusconi, De Simone, Li Causi, Volpini, Colasio, Giachetti, Ghizzoni, Villari, Poletti, Cesario, Tessitore, Testa, Benzoni, Chiaromonte, De Biasi, Giulietti, Guadagno, Latteri, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Tocci, Oliverio.
Al comma 14, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano concluso tale fase formativa, anche se ammessi con provvedimento cautelare purché in possesso dei basilari requisiti di cittadinanza, laurea e servizio settennale di ruolo nelle scuole di qualsiasi ordine e grado.
Conseguentemente,
a) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
Sono ammessi a completare l'iter concorsuale, partecipando a tale fase di formazione i candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche ammessi con provvedimento cautelare perché in possesso dei basilari requisiti di cittadinanza, laurea e servizio settennale di ruolo nelle scuole di qualsiasi ordine e grado, ma ai quali è stato riconosciuto nella preselezione regionale per titoli un punteggio inferiore all'ultimo dei graduati in posizione utile per accedere alle prove d'esame.;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
Con precedenza dei candidati ammessi a pieno titolo, cui devono seguire, nell'ordine, gli ammessi con riserva. A tutti i nominati viene attribuita la decorrenza giuridica dal 1o settembre 2007.
66. 97. D'Elpidio, Giuditta, Li Causi.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 14, si
procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con il decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. Le nomine vengono effettuate secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultavano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza.
66. 2. VII Commissione.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Dopo il completamento delle nomine di cui al comma 14, compresi tutti i candidati al precitato concorso ordinario a dirigente scolastico ammessi con riserva, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con il decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata. A seguire si procede alla nomina di coloro che siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva, del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. I suddetti candidati, a seguito di specifica domanda, sono ammessi ad un apposito periodo di formazione e a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, con relazione positiva al termine del corso di formazione, in analogia al disposto previsto per il corso concorso ordinario di cui al precedente comma 14, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. Le nomine vengono effettuate secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato, nell'ambito della medesima procedura, anche se ammessi con provvedimento cautelare, il
corso di formazione, ma che risultavano privi del requisito di almeno un anno di incarico.
66. 98. Satta, Morrone, D'Elpidio.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Vengono ammessi a partecipare al corso concorso riservato, ai sensi della legge n. 43 del 2005, tutti i presidi incaricati che alla data di emanazione del bando hanno maturato 180 giorni di effettivo servizio. Tutti i candidati che hanno superato il colloquio propedeutico, compresi i presidi triennalisti risultati idonei, ma non utilmente collocati in graduatoria, al concorso di cui al decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2002 - serie speciale, accedono al corso di formazione che si concluderà con una relazione finale e con il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando. Sulla scorta della graduatoria si procederà alla nomina in molo a far data dal 1o settembre 2009 e la stessa avrà validità fino al suo totale esaurimento.
66. 231. Piscitello, Latteri.
Al comma 15 sostituire le parole euro 448,20 milioni con le seguenti euro 220 milioni; sostituire le parole euro 1324,50 milioni con le seguenti euro 700 milioni; sostituire le parole euro 1402,20 milioni con le seguenti euro 700 milioni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214 inserire il seguente:
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 705,00 milioni di Euro, in ragione annua.
66. 103. Diliberto, Sgobio, Tranfaglia, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e 66.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
67. 1. La VII Commissione.
Sopprimere il comma 1.
68. 71. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Il comma 1 è sostituito dai seguenti:
1. L'obbligo di istruzione gratuita è elevato fino a 16 anni (primo biennio della Scuola superiore). Tale biennio è interrelato con la scuola media ed ha valenza orientativa rispetto ai percorsi successivi. Detto biennio è strutturato con l'obiettivo di contemperare le esigenze del completamento della formazione culturale di base, di potenziare la capacità di scelta e la propedeuticità ai percorsi successivi ed è impostato su metodologie didattiche rispettose delle diverse forme di intelligenza dei diversi stili di apprendimento. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.
1-bis. L'obbligo formativo, dai 16 ai 18 anni, è realizzato nei sistemi dell'istruzione, della formazione professionale, dell'apprendistato con un monte ore incrementato coerentemente con i parametri e gli obiettivi formativi definiti sulla base di apposito decreto adottato dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La formazione professionale si configura come sistema distinto da quello dell'istruzione con il quale crea relazioni e progetti integrati.
1-ter. Le istituzioni scolastiche - anche in rete tra loro e d'intesa con le regioni e gli enti locali - possono sperimentare forme di arricchimento dei percorsi scolastici avvalendosi delle risorse e delle opportunità formative presenti sul territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 68 sopprimere il comma 12;
dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è soppresso.
68. 80. Migliore, Andrea Ricci, De Simone, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Tranfaglia, Poletti, Bonelli.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente al II livello europeo con percorsi di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, con la possibile terminalità al quarto anno per il conseguimento del diploma professionale e l'apertura al sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS) di cui al successivo numero 8. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell'articolo 28, comma 1 e dell'articolo 30, comma 2 ultimo periodo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai percorsi dei primi due anni del secondo ciclo, sulla base di un apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al conseguimento dell'obbligo di istruzione concorrono anche i percorsi di istruzione e formazione professionale, purché realizzati nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula. Tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni sono concordati percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni
formative, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo formativo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le istituzioni formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità al rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007-2008.
68. 172. Calgaro, Leddi Maiola.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. A decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, l'obbligo di istruzione gratuita è elevato fino a 16 anni (primo biennio della scuola superiore). Tale biennio è interrelato con la scuola media ed ha valenza orientativa rispetto ai percorsi successivi. Detto biennio è strutturato con l'obiettivo di contemperare le esigenze del completamento della formazione culturale di base, di potenziare le capacità di scelta e la propedeuticità ai percorsi successivi ed è impostato su metodologie didattiche rispettose delle diverse forme di intelligenza e dei diversi stili di apprendimento. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.
1-bis. L'obbligo formativo, dai 16 ai 18 anni, è realizzato nei sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e dell'apprendistato con un monte ore incrementato coerentemente con gli standard e gli obiettivi formativi definiti sulla base di apposito decreto adottato dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La formazione professionale si configura come sistema distinto da quello dell'istruzione con il quale crea relazioni e progetti integrati.
1-ter. Le istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro e d'intesa con le regioni e gli enti locali, possono sperimentare forme di arricchimento dei percorsi scolastici avvalendosi delle risorse e delle opportunità formative presenti sul territorio.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
68. 82. Sgobio, Diliberto, Tranfaglia, Napoletano, Migliore, De Simone, Ricci, Bonelli Paoletti, Piazza.
Al comma 1, dopo le parole: entro il diciottesimo anno d'età, aggiungere le seguenti: anche attraverso l'apprendistato, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
68. 79. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 1, sostituire le parole: relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore con le seguenti: relativi ai percorsi dei primi due anni del secondo ciclo.
68. 180. Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 1, dopo le parole: n. 400 aggiungere le seguenti: sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, d'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni per la parte riguardante l'istruzione e la formazione professionale.
68. 181. Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 1, sostituire le parole da: Nel rispetto fino a: obbligo di istruzione con le seguenti: Al conseguimento dell'obbligo di istruzione concorrono anche i percorsi di istruzione e formazione professionale, purché realizzati nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricola. Tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni sono concordati percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo formativo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
68. 179. Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri. Pescante.
Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
68. 72. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Fino alla completa attuazione del decreto legislativo del 17 ottobre 2005 n. 226, proseguono i percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale. Restano pertanto confermati e incrementati con riferimento agli iscritti i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi triennali da parte delle Istituzioni accreditate dalle Regioni. Con apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri di accreditamento e di riparto delle risorse. Dette risorse, per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione.
A tal fine il MPI, d'intesa con il MLPS e con la conferenza Stato-Regioni, e avvalendosi del contributo delle parti sociali e degli Enti, in rappresentanza delle Istituzioni formative accreditate ai sensi del precedente comma 1, promuove una funzione di coordinamento per quanto indicato al comma precedente.
Dopo l'articolo 215, inserire il seguente:
1. A decorrere dal 10 gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a ...(al massimo 125 milioni) milioni di euro annui.
68. 171. Malgaro, Leddi Maiola.
Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:
Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 12.
68. 75. Villetti.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, sostituire il secondo periodo, con il seguente:
Per ognuna delle suddette annualità il 30 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è impiegato per predisporre l'accensione, da parte dei competenti enti locali, di mutui destinati al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici. A decorrere dall'anno finanziario 2008 le ulteriori quote di ammortamento, di competenza statale, dei suddetti mutui e la loro durata sono stabiliti in sede di legge finanziaria.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2007: - 50.000.
68. 150. Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Colasio, Volpini, De Simone, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e le parole 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 rispettivamente con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2007 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:
2007: - 100.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
68. 73. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 5 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:
Le iniziative complementari e le attività integrative, da realizzarsi anche mediante apposite convenzioni con le associazioni studentesche, sono definite ed attuate secondo le modalità previste dal decreto del Presidente Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.
68. 175. Meloni, Rampelli, Alberto Giorgetti.
Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:
6. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del ciclo d'istruzione obbligatorio degli istituti statali, paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti, e a coloro che frequentano i percorsi triennali sperimentali di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. A tal fine è previsto un incremento del valore di 150 milioni di curo all'anno, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente;
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno
2007 una minore spesa di 150 milioni di euro.
68. 77. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 6 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole, le associazioni dei genitori e le associazioni studentesche sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.
68. 176. Meloni, Rampelli, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. È istituito il Fondo per il progetto «Un anno in famiglia» destinato all'erogazione di un contributo integrativo allo stipendio per le madri e i padri interessati a usufruire del congedo parentale dopo la nascita ai sensi della legge 8 maggio 2000, n. 53 fino al compimento del primo anno di vita del bambino.
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma le il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
68. 76. D'Elpidio, Adenti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. A decorrere dall'anno 2007 è stanziata la somma di 40 milioni di euro destinata al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentato, sostenute dai docenti della scuola. La somma è annualmente ripartita e assegnata direttamente alle istituzioni scolastiche con vincolo di destinazione. Le somme non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la medesima destinazione ed incrementano la successiva disponibilità.
Conseguentemente alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 40 milioni di euro annui.
68. 74. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. È previsto lo stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di asili nido aziendali e, più in generale, per favorire la vicinanza fra lavoratrice e figlio per il periodo di età del bambino compreso fra 0 e 6 anni.
Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte capitale indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.
68. 63. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.
Sopprimere il comma 12.
68. 81. Tranfaglia, Diliberto, Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.
Al comma 12 sostituire le parole: di 100 con le seguenti: di 155.
Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2007: - 155.
68. 151. Volpini, Rusconi, Colasio, Giacomelli, Costantini, Oliverio, Licausi, Ghizzoni, Tessitore, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonte, De Biasi, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.
Al comma 12, sostituire le parole: 100 milioni di euro, con le seguenti: 150 milioni di euro.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: - 50.000.
* 68. 78. Goisis, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 12, sostituire le parole: 100 milioni di euro, con le seguenti: 150 milioni di euro.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: - 50.000.
* 68. 182. Garagnani, Aprea, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati.
Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009 per il finanziamento del progetto pilota di istruzione, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 1o agosto 2002, n. 166, riservato a giovani atleti italiani praticanti gli sport invernali.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
68. 03. Di Centa, Zanetta, Uggè, Mondello.
Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a prorogare, nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale, fino al 31 dicembre 2008, le convenzioni riferite ai lavoratori impegnati in funzioni corrispondenti a quelle del personale A.T.A., già utilizzati attraverso convenzioni stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 1o dicembre 1977, n. 468, e successive modificazioni, a seguito di subentro ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare e seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.
68. 08. Giudice.
Sostituire l'articolo 69 con il seguente:
Art. 69. - 1. Il personale utilizzato nel sistema universitario, Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale di fisica nucleare, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Consorzio per l'area di cerca scientifica e tecnologica di Trieste, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, degli affari generali, della contabilità, della logistica, con esclusione del personale tecnico, di laboratorio, e di elaborazione dati, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle singole amministrazioni.
2. Dalle disposizioni del comma 1 non possono derivare oneri aggiuntivi per lo Stato."
Conseguentemente:
a) dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
"Art. 5-bis. l. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 31 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento".
b) Sopprimere l'articolo 163;
c) all'articolo 182 sopprimere il comma 2.
69. 5. Villetti.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
"Art. 5-bis. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento".
69. 6. Mancini.
Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: del 3 per cento con le seguenti: fino al 5 per cento,
Conseguentemente dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 570 milioni di euro, in ragione annua.
69. 8. Tranfaglia, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.
Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: A tal fine il Fondo per il Funzionamento Ordinario delle Università è incrementato in ragione di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 187, sostituire le parole 400 milioni con le seguenti
140 milioni e le parole 500 milioni con le seguenti 250 milioni.
69. 7. De Simone, Andrea Ricci, Migliore, Folena.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È istituito un Fondo per il finanziamento strategico con la dotazione di 200 milioni di euro, per finanziare i programmi di sviluppo universitari, riservato alle università che abbiano risultati superiori alla media nazionale in termini di: produttività della docenza, numero di brevetti e di pubblicazioni su riviste internazionali, capacità di attrazione di finanziamenti comunitari, presenza di studenti stranieri.
Conseguentemente alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 200 milioni di euro annui.
69. 3. Filipponio Tatarella, Bono, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
15-bis. Il Fondo di finanziamento ordinario per le università è incrementato di 350 milioni di euro per il 2007.
Conseguentemente alla Tabella B, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2007.
69. 2. Filipponio Tatarella, Bono, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Aggiungere in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, così come convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e delle Università».
69. 4. Ossorio, Misiti, Raiti, Donadi.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis. 1. Entro il 31 dicembre 2009, il personale utilizzato nel sistema universitario, Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale di fisica nucleare, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, degli affari generali, della contabilità, della logistica, con esclusione del personale tecnico, di laboratorio, e di elaborazione dati, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle singole amministrazioni.
2. Dalle disposizioni del comma 1 non possono derivare oneri aggiuntivi per lo Stato.
3. È fatto divieto agli enti di cui al comma 1 di rinnovare consulenze di tipo amministrativo o di contrarne di nuove.
69. 04. Villetti, Passetto, Meduri.
Al comma 6 sostituire le parole 20 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro, le parole 40 milioni di euro con la seguente: 150 milioni di euro, le parole 80 milioni di euro con la seguente: 150 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 216 alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 130 milioni;
2008: - 110 milioni;
2009: - 70 milioni.
70. 16. De Simone, Andrea Ricci, Migliore, Folena.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A partire dall'anno 2007 le università, gli enti e le istituzioni di ricerca, l'ENEA e l'ASI adottano programmi triennali dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato nel rispetto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci, sulla base del rapporto tra entrate e spese che non può essere superiore all'80 per cento. I programmi di cui al presente comma sono approvati con decreto dei Ministri vigilanti.
70. 19. Tranfaglia, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A partire dall'anno 2007 le università, gli enti di ricerca, ENEA e l'ASI adottano programmi triennali dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato nel rispetto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci, sulla base del rapporto tra entrate e spese che non può essere superiore all'80 per cento. I programmi di cui al presente comma sono approvati con decreto dei Ministri vigilanti.
70. 17. De Simone, Andrea Ricci, Migliore, Folena.
Al comma 1, sopprimere le parole: , purché entro il limite delle cessazioni nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.
70. 12. Misiti, Ossorio, Raiti, Tessitore.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente:
a) al comma 4, sostituire le parole: dei commi 1 e 3 con le seguenti: del comma 1;
b) al comma 5, sostituire le parole: commi 1, 3 e 4 con le seguenti: comma 1 e 4.
70. 15. Mancini.
Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:
4-bis. A valere sulle risorse di cui al successivo comma 6 del presente articolo, al fine di assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità dei servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca degli Atenei, è autorizzata, secondo le modalità di cui all'articolo 57, comma 2, della presente legge, l'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.
70. 43. Giudice.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 10, primo periodo, della legge 4 novembre 2005,
n. 230, dopo le parole: scientifici e professionali sono aggiunte le seguenti: , ai dipendenti delle università in possesso della qualifica di dirigente medico di elevata professionalità.
70. 18. Pellegrino, Fundarò, Camillo Piazza, Bonelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al personale laureato di ruolo dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria in servizio nelle università che abbia svolto un triennio consecutivo di attività didattica nei corsi di laurea di primo e/o secondo livello e attività di ricerca all'atto di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6, e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il suddetto personale è ricompresso nelle dizioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
70. 14. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 2 marzo 1987 n. 57, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, è abrogato.
70. 10. Antonio Pepe.
Aggiungere in fine, il seguente comma:
7. Sino a che venga bandita la prima tornata concorsuale per l'assunzione di ricercatori continua ad applicarsi la vigente disciplina in materia di selezione di ricercatori.
70. 13. Misiti, Ossorio, Raiti, Donadi, Tessitore.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
1. Al fine di favorire lo sviluppo del capitale umano nel settore della ricerca e di incentivare le sinergie tra università e mondo produttivo, è istituito un bando per l'assegnazione da parte delle università di 2.500 assegni triennali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca di base e 2.500 assegni triennali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca applicata. Gli assegni sono attribuiti a coloro che siano in possesso della laurea specialistica, del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione universitaria di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 270 del 2004, ovvero che abbiano conseguito un titolo equipollente all'estero, e che abbiano conseguito la votazione migliore, per ciascun corso di studio, nella misura del 5 per cento del totale.
2. Il progetti di ricerca applicata di cui al comma 1 insistono nelle seguenti aree strategiche di intervento:
a) tecnologie dell'informazione;
b) biotecnologie per la salute, l'industria, l'agricoltura e l'ambiente;
c) tecnologie energetiche sostenibili;
d) tecnologie per lo spazio;
e) materiali avanzati;
f) meccanica avanzata;
g) protezione, tutela e valorizzazione dei beni culturali.
3. Le università decidono autonomamente i criteri secondo i quali erogare gli assegni per la ricerca di base, che possono essere attribuiti anche per progetti da svolgere presso università o centri di ricerca stranieri.
4. Le università attribuiscono gli assegni per la ricerca applicata sulla base della valutazione dei progetti presentati da imprese, singole o associate, secondo i criteri di seguito elencati:
a) originalità;
b) innovazione;
c) ricadute sul settore produttivo;
d) impatto socio-economico e di mercato;
e) attrazione delle risorse;
f) gestione delle risorse;
g) valore aggiunto rispetto a possibili alternative.
5. L'importo lordo unitario degli assegni di ricerca di base e di ricerca applicata di cui al comma 1 è determinato in 16.000 euro annui, da attribuirsi al beneficiario in rate mensili.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un «Fondo di sostegno all'acquisizione di capitale umano e conoscenza». Il Fondo è ripartito tra gli atenei, in proporzione al numero di coloro che hanno conseguito la laurea specialistica, il dottorato di ricerca e il diploma di specializzazione universitaria nell'anno accademico precedente a quello di riferimento, in base a criteri e modalità stabiliti dal Ministero dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane.
7. La dotazione del Fondo di cui al comma 6 è pari a 80 milioni di euro per ognuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.
8. Se alla realizzazione di un singolo progetto l'impresa o le imprese proponenti contribuiscono con risorse superiori al 50 per cento dei costi complessivi relativi al progetto, l'impresa o le imprese divengono titolari dei diritti di sfruttamento economico della relativa proprietà intellettuale.
9. Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica relaziona annualmente al Parlamento sulle procedure e i risultati degli interventi cui ai commi precedenti.
Conseguentemente:
a) sopprimere l'articolo 163;
b) sopprimere l'articolo 23;
c) sopprimere l'articolo 108;
d) all'articolo 192, al comma 1: alla riga 5 sostituire le parole: 215 milioni di euro con: 200 milioni di euro. Alla riga 6 sopprimere da: il Ministro fino alla parole: e del terzo settore;
e) all'articolo 192, al comma 2, alla riga 2 sopprimere la parola: altresì, al comma 3: alla riga 4 sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con: di cui al comma 2, al comma 4, sopprimere il comma 4.
70. 03. Villetti.
Al termine del comma 2 aggiungere: L'Agenzia di Valutazione, di cui al comma 9, articolo 36 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, procede all'autonoma valutazione delle sedi decentrate di cui al presente comma.
71. 25. Tessitore, Volpini, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Ghizzoni, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi, Sasso, Sircana, Tocci, Villari.
Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:
1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, è riconosciuta l'esclusione dalla base imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto per un periodo di tre anni dalla data dell'assunzione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituto presso il Ministero dell'università della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, residenti all'estero da non meno di 12 mesi e non più di 15 anni, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche o private.
3. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima.
Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997. n. 461.
71. 07. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
All'articolo 73, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole «il saldo finanziario» aggiungere le seguenti: «o il saldo dell'indebitamento/accreditamento risultante dal conto economico consolidato»;
b) dopo il comma inserire il seguente:
«7-bis. Le norme di attuazione di cui al comma 7 devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale prevista da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché le modalità per il versamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef.»;
c) al comma 8 dopo le parole: «loro enti ed organismi strumentali» aggiungere le seguenti: «, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale»;
d) al comma 11 sostituire le parole «a ridefinire legislativamente le regole» con le seguenti «a ridefinire, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regole»;
e) al comma 173 sopprimere le parole: «e provincia autonoma»;
f) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 7-bis. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6 di questo articolo.»;
g) dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
«17-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa, ed in particolare per quanto concerne le loro strutture, gli enti ad ordinamento regionale o provinciale ed il relativo personale».
73. 14. Zeller, Brugger, Bezzi, Widmann, Nicco.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano alla Regione Siciliana subordinatamente al completamento del processo di attuazione dell'impianto finanziario previsto dal relativo statuto.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 176;
2008: - 197;
2009: - 217.
73. 22. Giudice.
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
2. Con esclusione delle province e comuni, che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 23 dicembre 2006, n. 266, a cui per gli anni 2007 e 2008 si applicano le norme del patto di stabilità di cui ai commi 140, 141 e 142 della citata legge, la manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente e di parte capitale indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 700 milioni di euro.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 99, 133 e 199.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento», con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento», con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La presente disposizione si applica dal periodò di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente
quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005;
b) che svolgono dal 1o gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. Il caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), e) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, a 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6 , lettere b), e) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di natura non regolamentare, possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la
formulazione della proposta di cui ai comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui ai comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto
previsto dal comma 1, degli importi di cui ai camini 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo armo successivo al termine del versamento, ed ì dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile
l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri peri periodi di
imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e
2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fatispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
74. 65. Garavaglia, Grimoldi, Filippi, Fugatti.
All'articolo 74 apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti calcolano la media triennale della spesa corrente, al netto della spesa per interessi, sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003-2005, come risultanti dai propri rendiconti di gestione, ed applicano ad essa i seguenti coefficienti:
1) province: 2,6 per l'anno 2007; 1,1 per l'anno 2008 e 0,4 per l'anno 2009;
2) comuni: 6,5 per l'anno 2007; 4,9 per l'anno 2008 e 4,1 per l'anno 2009:
b) sopprimere il comma 4;
c) al comma 5 sostituire le parole: del comma 3, lettera c) con le seguenti: del comma 3.
Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
74. 62. Andrea Ricci, Migliore.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La lettera a) si applica solo se la media triennale dei saldi di cassa è negativa.
74. 116. Ravetto, Casero, Lupi, Gelmini, Verro, Romani, Bernardo, La Russa, De Corato, Frassinetti, Santanchè, Gamba, Ronchi, Gregorio Fontana, Berruti, Aprea, Bocciardo, Colucci, Craxi, Jannone, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romele, Testoni, Uggè, Valducci.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Limitatamente agli anni finanziari 2007, 2008, 2009, in deroga al disposto di cui al comma precedente, gli enti che investono in opere di adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici di cui alla legge n. 23 del 1996, articolo 2, comma 1, lettera b), possono ricevere trasferimenti dallo Stato nei limiti complessivi di 500 milioni di euro in ragione annua.
Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente articolo:
1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a partire dal 2007.
74. 67. Sgobio, Napoletano, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: alla data del 30 settembre 2006.
74. 115. Ravetto, Casero, Lupi, Gelmini, Verro, Romani, Bernardo, La Russa, De Corato, Frassinetti, Santanchè, Gamba, Ronchi, Armani, Aprea, Berruti, Bocciardo, Colucci, Craxi, Jannone, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Testoni, Uggè, Valducci, Gregorio Fontana.
Al comma 6, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
c-bis) le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti in un piano di miglioramento ambientale predisposto secondo lo standard UNI/ISO 14001:2004 o ai sensi della registrazione comunitaria EMAS di cui al regolamento (CE) n. 761 del 2001, validi alla data di entrata in vigore della presente legge, purché il piano di miglioramento ambientale si applichi all'intera organizzazione dell'ente;
c-ter) le spese sia di parte corrente che in conto capitale sostenute dagli enti locali per il conseguimento ed il mantenimento della certificazione UNI/ISO 14001:2004 o della registrazione comunitaria EMAS di cui al regolamento (CE) n. 761 del 2001 purché il piano di miglioramento ambientale si applichi all'intera organizzazione dell'ente.
Conseguentemente alla tabella C, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59- articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 Agenzia del demanio cap. 3901) apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
74. 68. Garofani.
Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) le spese di parte corrente relative a convenzioni stipulate dagli enti locali con enti ed associazioni senza scopo di lucro, aventi per oggetto servizi educativi per la prima infanzia.
Conseguentemente, alla tabella C, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 Agenzia del demanio cap. 3901) apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
74. 92. Giacomelli.
Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
e) le spese di carattere sociale codificate nel bilancio dell'ente, nella classificazione per funzioni prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996, con il codice «08» per le province, con il codice «10» per i comuni e con il codice «05» per le comunità montane;
f) le spese per interessi passivi con riferimento alle sole spese codificate nel bilancio dell'ente, nella classificazione economica, all'intervento «1.06» del decreto del Presidente della Repubblica n. 94 del 1996;
g) le spese per calamità naturali con riferimento alle spese per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché a quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione dell'ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza;
h) le spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
i) le spese per oneri derivanti da sentenze, lodo arbitrale o decreto ingiuntivo esecutivo che originano debiti fuori bilancio riconosciuti dall'ente attraverso la procedura prevista dall'articolo 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 200 milioni di euro».
74. 42. Moffa, Alberto Giorgetti.
Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) le spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento», con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento», con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 500 milioni di euro.
74. 63. Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) le entrate in conto capitale, riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate all'estinzione anticipata di prestiti.
74. 112. Albonetti.
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
e) le spese in conto capitale finanziate con avanzo di amministrazione;
f) le spese per funzioni trasferite o delegate dalla Regione nei limiti del correlato finanziamento regionale e le relative entrate.
74. 61. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Le spese in conto capitale degli enti locali, derivanti dall'attuazione di programmi di investimento in fase di attuazione già dotate di copertura finanziaria che eccedono il limite di cui al comma 6, possono essere anticipate a carico di una apposita apertura di credito presso il Tesoriere che provvederà a disporre direttamente i pagamenti autorizzati all'ente locale. A garanzia di tali anticipazioni viene posto un vincolo sulle liquidazioni di spesa assicurate dalla copertura finanziaria dei relativi investimenti. L'attivazione delle aperture di credito è subordinata ala definizione di una apposita programmazione dei limiti annuali di utilizzo e di rientro in relazione ai saldi di bilancio, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi posti dal comma precedente. Le anticipazioni sono estinte entro il 31 dicembre 2009 ed i relativi interessi sono a carico dell'ente locale.
74. 17. Marchi, Misiani, Vannucci.
Sostituire il comma 10 con i seguenti:
10. Per gli enti locali commissariati dall'anno 2003, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regole del patto di stabilità di cui al presente articolo si applicano a condizione che per ciascun anno in oggetto siano soddisfatte due condizioni:
a) la base di calcolo su cui applicare le regole deve essere riferita ad esercizi finanziari non caratterizzati dalla gestione commissariale e successivi alla rielezione degli organi istituzionali;
b) i dati presi a base di calcolo devono derivare da conti consuntivi approvati al momento dell'approvazione del bilancio di previsione.
10-bis. Quale norma interpretativa ai fini della corretta applicazione dell'articolo 1, comma 149, della legge n. 266 del 2005, le condizioni di cui al comma 10, lettera a) e b) si applicano al patto di stabilità interno per l'anno 2006 con riferimento ai Comuni commissariati nell'anno 2004.
74. 31. Oliverio.
Sopprimere i commi 11 e 13.
74. 18. Marchi, Misiani, Vannucci.
Al comma 11, le parole da: per gli anni 2007, 2008 e 2009 fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: per l'anno 2007, in misura pari alla media del corrispondente ammontare di spese in conto capitale del triennio 2003-2005, aumentato del 6,4 per cento e per ciascuno degli anni 2008 e 2009, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentate del 3,1 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 20 milioni di euro.
74. 117. Moffa, Alberto Giorgetti.
Sostituire il comma 12 con il seguente:
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza il ricorso al debito da parte di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti in misura eccedente il limite stabilito dal comma 11 nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità nonché per i proventi derivanti da alienazioni patrimoniali. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria dello Stato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una situazione riepilogativa in cui sono evidenziati, secondo un modello definito con il decreto di cui al comma 7 l'importo della consistenza del debito dell'anno precedente e l'eventuale importo del debito netto aggiuntivo realizzato nell'anno di riferimento, con specifica indicazione dell'eventuale quota di debito in aggiunta ai sensi delle disposizioni del presente comma».
Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 10 milioni di euro».
74. 43. Moffa, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza il ricorso al debito da parte di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti in misura eccedente il limite stabilito al comma 11, limitatamente al finanziamento di opere o servizi previsti da un programma di miglioramento ambientale predisposto secondo la norma internazionale UNI/ISO 14001:2204 e attestato da una certificazione UNI/ISO 14001:2004 ovvero da una registrazione EMAS di cui al regolamento (CE) n. 761 del 2001, valida alla data di entrata in vigore della presente legge, senza la compensazione corrispondente di cui al comma 12.
Conseguentemente alla tabella C, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 Agenzia del demanio cap. 3901) apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
74. 69. Garofani.
Sostituire i commi 15, 16 e 17 con il seguente:
15. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2008:
a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 20 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall'anno 2006 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2005;
b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
74. 64. Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 16, lettera a), dopo le parole: 0,3 per cento aggiungere le seguenti: ; nei Comuni interessati è fatto divieto per un periodo di due anni di costituire società partecipate.
74. 60. Ossorio, Raiti, Donadi.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
18. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 24, 25, 26 della legge n. 266 del 2005 sono abrogate.
74. 54. Marchi, Misani.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 2007 gli oneri relativi alle Commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta. Gli enti locati destinano gli importi rimborsati a spese di investimento.
2. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Ministero dell'interno provvede, su richiesta della Commissione straordinaria, ad erogare in un'unica soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'intero esercizio.
3. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi del citato articolo 143 gli incarichi di cui all'articolo 110 del citato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa, sono risolti di diritto se non rinnovati entro 45 giorni
dall'insediamento della Commissione straordinaria per la gestione dell'ente.
4. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 dicembre 1993, n. 329, convertito nella legge 11 febbraio 1994, n. 108, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
5. A favore degli enti locali che si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge nella condizione di cui al citato articolo 143 è corrisposto dal Ministero dell'interno, per l'anno 2007, un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente.
74. 04. Astore, Raiti.
Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:
17-bis. L'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non trova applicazione nei confronti delle società a capitale misto pubblico e privato, nelle quali il socio privato detiene una partecipazione non inferiore al 33 per cento del capitale sociale ed è scelto attraverso l'espletamento di gara con procedura ad evidenza pubblica, nonché nei confronti delle società che svolgono le attività e funzioni di cui al comma 1 del citato articolo 13 a seguito dell'espletamento di gara con procedura di evidenza pubblica. Le procedure di evidenza pubblica devono dare garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10 milioni;
2008: - 10 milioni;
2009: - 10 milioni.
74. 66. Siniscalchi, Andrea Ricci, Migliore, Maran, Pertoldi, Pegolo, Strizzolo, Francescato, Cuperlo.
Sostituire l'articolo 75, con il seguente:
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2007 a favore di ogni singolo ente locale sono stabiliti in base alla disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il valore base dei trasferimenti è determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. In relazione al singolo ente locale, il valore di cui al comma 2 del presente articolo è diminuito di una cifra pari al totale dei dividendi ottenuti nell'anno 2006 dalle partecipazioni del singolo ente locale a società di diritto privato.
4. Se le società di diritto privato partecipate dall'ente locale, durante l'anno 2006, hanno offerto beni o servizi in condizioni che, per prezzo, efficienza o qualità, siano state inferiori a quanto si sarebbe potuto produrre in un sistema di libero mercato, ai fini della sottrazione di cui al comma 3 del presente articolo, in relazione a tali società, il valore dei dividendi ottenuti da ogni singolo ente locale è incrementato di una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 70 per cento.
5. È costituita in seno al Ministero delle Attività Produttive la commissione per la tutela del mercato. La commissione per la tutela del mercato è composta da dieci membri esperti in valutazione dell'attività imprenditoriale. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nomina, con decreto ministeriale, cinque componenti della commissione per la tutela del mercato. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nomina tre componenti della commissione per la tutela del mercato. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato nomina due componenti della commissione per la tutela del mercato.
6. La determinazione dei criteri per il calcolo della percentuale di cui al comma 4 del presente articolo è compiuta con delibera della commissione per la tutela del mercato da emanarsi entro il 31 marzo 2007.
7. In relazione al singolo ente locale, il calcolo della percentuale di cui al comma 4 del presente articolo, in applicazione dei criteri stabiliti ai sensi del comma 6 del presente articolo, è compiuta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 4, con i seguenti:
4. I trasferimenti erariali a favore delle Regioni e degli enti locali sono ridotti di una cifra pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni del presente articolo. Il valore così ottenuto è ulteriormente diminuito di una quota determinata ai sensi del comma 5 del presente articolo.
4-bis. La quota di cui al comma 4 del presente articolo è pari al rapporto tra i dividendi ottenuti nell'anno precedente a quello per cui vengono erogati i trasferimenti erariali, dalle partecipazioni della singola Regione, o del singolo ente locale, a società di diritto privato e gli introiti complessivi, aumentato di una percentuale stabilita dalla commissione per la tutela del mercato in base ai criteri di cui al comma 4 dell'articolo 75 della presente legge. In relazione a ogni singolo ente locale, tale quota è calcolata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
All'articolo 12, sostituire il comma 2, con il seguente:
2. In aggiunta alla riduzione di cui al comma 1 del presente articolo, dall'anno 2008, per ciascun Comune, è operata e consolidata una ulteriore riduzione dei trasferimenti ordinari determinata in base ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 75 della presente legge.
All'articolo 20, sostituire il comma 23, con il seguente:
23. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra io Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle Regioni e alle Province Autonome. I trasferimenti sono ulteriormente ridotti di una quota determinata ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 della presente legge.
75. 5. Tabacci.
Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Per l'anno 2007 e per ciascuno degli anni 2008 e 2009, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per il finanziamento degli investimenti dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è incrementato di 175 milioni di euro.
75. 12. Gibelli, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 15 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 è abrogato.
2. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole «campo di applicazione», inserire le seguenti: «dei commi 2-15 quater»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole «le disposizioni», inserire le seguenti: «dei commi 2-15 quater»;
c) al comma 2-bis, dopo le parole «le disposizioni», inserire le seguenti: «dei commi 2-15 quater»;
d) dopo il comma 15-quater sono aggiunti i seguenti:
«15-quinquies. L'ammontare dei trasferimenti erogati annualmente dallo Stato a ciascun ente locale è ridotto in misura proporzionale alle partecipazioni che risultano, nel bilancio dell'anno finanziario precedente, detenute nelle società erogatrici di servizi pubblici locali di rilevanza economica e all'ammontare dei dividendi ottenuti da tali partecipazioni.
15-sexies. Le somme derivanti dalla riduzione dei trasferimenti sono destinate nella misura del quaranta per cento alla riduzione del saldo netto da finanziare e per il rimanente sessanta per cento, in parti uguali, a contributi agli enti locali erogati attraverso due appositi Fondi speciali, denominati rispettivamente «Fondo per la incentivazione delle politiche di liberalizzazione», istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico e «Fondo per la compensazione ambientale delle infrastrutture strategiche», istituito presso il Ministero delle infrastrutture.
15-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di calcolo del fattore di riduzione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo per la incentivazione delle politiche di liberalizzazione e i criteri preferenziali ai fini dell'accesso al contributo
da parte degli enti locali che attuano efficaci misure di liberalizzazione, promozione della concorrenza e contenimento delle tariffe nel settore dei servizi pubblici di rilevanza economica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri di assegnazione delle contribuzioni del Fondo per la compensazione ambientale delle infrastrutture strategiche e le modalità di erogazione dei contributi ai comuni nel cui territorio sono in corso interventi connessi alla realizzazione del programma di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 che determinano rilevanti impatti ambientali.
75. 0. 3. Armani, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 34-quinquies del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l'ultimo periodo è abrogato.
75. 04. Milana.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
76. 36. Andrea Ricci, Migliore.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.
76. 38. Zaccaria, Boato, Franco Russo, Amici, Ferrari, Bressa, Mascia, Incostante.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.
76. 39. Zaccaria, Boato, Franco Russo, Bressa, Amici, Incostante.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
76. 3. I Commissione.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5, primo periodo, dopo le parole: assumere consulenze aggiungere la seguente: professionali.
76. 4. I Commissione.
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: nonché di altri enti territoriali.
76. 62. Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchetto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Decreto-legge n. 181 del 2006: disposizioni urgenti in materia riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri - Art. 1, comma 19: adeguamento struttura P.C.M. per applicazione DL 181/2006 in materia di sport. - (3.2.10.5 - Presidenza del Consiglio dei ministri - sport - cap. 7450):
2007: - 7.000;
2008: - 7.000;
2009: - 7.000.
Decreto-legislativo n. 196 del 2003: codice in materia di protezione dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della Privacy - cap. 1733):
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
009: - 1.000.
76. 37. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Aumento tassa superalcolici). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici, di cui all'allegato I, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
76. 35. Satta, D'Elpidio, Del Mese.
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: consigli provinciali aggiungere le seguenti: i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti degli organi di decentramento dei comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.
76. 40. Ferrari, Amici, Bressa, Boato, Zaccaria, Franco Russo.
Al comma 1, lettera h), capoverso c), secondo periodo, sostituire le parole da: un comune avente popolazione fino alla fine della lettera con le seguenti: il comune avente la maggiore popolazione.
76. 6. La I Commissione.
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:
i-bis) l'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è sostituito dal seguente:
1. I Consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del Collegio dei Revisori sono scelti:
a) due tra quattro iscritti agli albi territorialmente competenti dei dottori commercialisti e degli esperti contabili indicati dai rispettivi Presidenti;
b) uno tra due iscritti nel registro dei revisori contabili, residenti nel territorio provinciale di competenza, indicati dalla commissione centrale per i revisori contabili istituita ai sensi degli articoli 1 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle Comunità montane, la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra due iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed un iscritto nel registro dei revisori contabili, indicati con le medesime modalità di cui al comma 2.
4. Gli Enti Locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro venti giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.
l-ter) All'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al primo comma eliminare le parole: «e sono rieleggibili per una sola volta».
76. 34. Pedrini, Costantini, Raiti.
Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
l-bis) nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole da «un terzo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti «un quarto arrotondato per difetto del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a quattordici unità». La disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, successive all'entrata in vigore della presente legge, ai comuni e alle province ad esse interessati e, successivamente, agli enti di volta in volta chiamati a rinnovare i propri organi elettivi.
76. 7. La I Commissione.
Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, modificato dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, qualora al termine delle procedure di assegnazione dei seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del tredicesimo comma sommato al numero di seggi attribuito alla stessa lista regionale ai sensi dei numeri 3 e 4 dello stesso comma, si verifichi che il numero dei seggi attribuiti è uguale o maggiore ai due terzi dei seggi totali da attribuire, la percentuale del 60 per cento si intende come corrispondenza del numero massimo dei seggi attribuibili al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del tredicesimo comma sommato al numero di seggi attribuito alla stessa lista regionale ai sensi dei numeri 3 e 4 dello stesso comma.
2. Qualora dopo le procedure di cui ai punti 4 e 5 del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, modificato dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il gruppo di liste o i gruppi di liste collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi come calcolato ai sensi del precedente comma, superiore al 60 per cento dei seggi totali assegnati al Consiglio, si assegna ai gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2) una quota aggiuntiva di seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, che consenta di raggiungere il 40 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste non collegati alla lista regionale di cui al numero 2) ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo.
76. 0. 1. De Laurentiis, Peretti, Zinzi.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 104, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 milioni per il 2007 e di euro 400 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: euro 250 milioni per il 2007 e di euro 350 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
77. 11. Raiti, Belisario.
Sopprimerlo.
77. 12. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Grimoldi, Cota.
Al comma 1 sostituire le parole: , 34 e 35 con le seguenti: e 34.
77. 1. La I Commissione.
Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
77. 13. Quartiani, Fiano.
Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
79. 2. La I Commissione.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualità dell'azione di governo degli enti locali nonché di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure premiali di cui ai commi 2, 3 e 4, è istituita un'Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, incaricata di provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali, alla definizione dei parametri di valutazione della loro attività, alla misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini, all'apprezzamento dei risultati conseguiti, al monitoraggio del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dal patto di stabilità e crescita interno ed all'accertamento delle condizioni che legittimano i benefici previsti dal presente articolo. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni relative alla composizione dell'Agenzia, alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali sono attribuite le funzioni di vigilanza sull'Agenzia. Per il funzionamento dell'Agenzia è istituito un fondo, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione finanziaria pari a dieci milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000.
79. 14. Bressa, Zaccaria, Amici.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 125 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
9) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
10) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
80. 12. Verro.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è soppresso.
80. 19. Andrea Ricci, Migliore.
Al comma 1, sostituire le parole: non può essere superiore al 70 per cento con le seguenti: non può essere superiore all'80 per cento per il Presidente e al 60 per cento per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: di minore importo tra quelle spettanti ai rappresentanti degli Enti Locali soci con le seguenti: spettanti al rappresentante dell'Ente locale socio con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo;
al comma 5, dopo le parole: non può inserire le seguenti: ai fini della quantificazione complessiva del rimborso spettante al Consiglio d'Amministrazione nel suo complesso»;
al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il numero dei consiglieri potrà essere aumentato a condizione che l'importo complessivo spettante al Consiglio nel suo complesso resti nel suo complesso pari a quello determinato nel primo comma del presente articolo».
80. 18. Donadi, Raiti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il limite di cui al comma 1 non si applica agli amministratori di cui all'articolo 2381, comma 2, del Codice civile.
80. 1. La I Commissione.
Al comma 2 sostituire la parola: minore con la seguente: maggiore.
80. 2. La I Commissione.
Sopprimere il comma 4.
80. 3. La I Commissione.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: , in tutto o in parte, con la seguente: totalmente.
80. 4. La I Commissione.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. I presidenti e i componenti dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione totale di comuni o province, qualora da questi nominati, per la
durata del mandato e per i due anni successivi alla scadenza del medesimo, non possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle società nelle quali esercitano il suddetto mandato.
5-ter. Nessuno può essere nominato da comuni, province ed altri enti pubblici in più di un consiglio di amministrazione o collegio sindacale di società a partecipazione totale degli enti medesimi.
80. 20. Attili.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
80. 17. Costantini, Raiti.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
L'articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:
1. Il segretario rimasto comunque privo di incarico è collocato transitoriamente in disponibilità per la durata massima di due anni.
2. Durante il periodo di disponibilità, il segretario resta iscritto all'albo e percepisce lo stipendio, i diritti, le indennità ed ogni altro emolumento comunque denominato corrisposto ai segretari in servizio, al netto di quanto percepito per gli incarichi conferitigli per effetto del collocamento in disponibilità. Il segretario in disponibilità può essere utilizzato:
a) per le attività dell'Agenzia a norma dell'articolo 103 nonché per attività di consulenza ed incarichi di supplenza e reggenza;
b) per lo svolgimento di funzioni corrispondenti alla posizione professionale rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedono, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio.
3. Gli incarichi di cui al comma 2 sospendono, per un periodo pari alla loro durata, lo stato di disponibilità.
4. Decorsi due anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede, il segretario viene posto in mobilità con il procedimento di cui al successivo comma 12, con piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica acquisita, che verrà conservata ad personam.
5. I segretari collocati in disponibilità possono richiedere in qualunque momento di essere trasferiti in mobilità volontaria presso altre pubbliche amministrazioni presso le quali abbiano verificato la disponibilità di posti di qualifica corrispondente a quella posseduta.
6. Al fine di consentire l'individuazione delle amministrazioni che presentino disponibilità di organico, il Dipartimento della funzione pubblica provvede annualmente, entro il 30 giugno, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei posti disponibili di livello corrispondente a quello delle varie qualifiche della carriera di segretario comunale e provinciale presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che sono obbligate a segnalarle al medesimo Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo di ogni anno, pena la nullità delle assunzioni comunque effettuate.
7. Le pubbliche amministrazioni alle quali pervengano domande di trasferimento in mobilità volontaria di segretari comunali e provinciali, in numero eccedente le disponibilità, compilano entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascuna sede
di servizio, una graduatoria delle domande pervenute nell'anno precedente formata secondo i seguenti criteri:
a) anzianità di servizio nella qualifica;
b) carichi di famiglia, con particolare riferimento alla presenza di figli di età inferiore agli anni otto.
8. I criteri di cui al comma 7 sono applicati secondo i punteggi riportati nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716. La graduatoria è compilata in ordine decrescente rispetto al punteggio ottenuto da ciascun dipendente. A parità di punteggio si considera l'età anagrafica.
9. Entro cinque giorni dalla formazione delle graduatorie l'amministrazione procedente comunica a ciascun interessato, l'accoglimento o il rigetto della domanda di trasferimento.
10. Il segretario in disponibilità ha l'onere di comunicare l'accettazione o il rifiuto, con telegramma da spedire entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La mancata o ritardata risposta equivale a rifiuto.
11. Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non oltre trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 9, ed il funzionario deve assumere servizio entro quindici giorni.
12. Il Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando i criteri di cui al presente articolo, predispone una ulteriore graduatoria dei funzionari non utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione di uno dei posti scelti. Sulla base di tale graduatoria sono d'ufficio assegnati, rispetto alla sede ove presta servizio il funzionario, prioritariamente nelle amministrazioni che si trovino nell'ambito della regione, quindi in quelle limitrofe, con preferenza, in ogni caso, per le amministrazioni statali e per gli uffici territoriali del Governo. In mancanza di posti disponibili il trasferimento può temporaneamente avvenire anche in soprannumero. Entro un biennio dall'assegnazione, il personale in soprannumero è ricollocato presso altre amministrazioni pubbliche, prioritariamente presso quelle per le quali aveva fatto richiesta, laddove si verifichino delle vacanze.
13. Il funzionario trasferito è collocato nei ruoli della amministrazione ricevente conservando il trattamento economico pensionabile e la qualifica in godimento, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la nuova qualifica, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
14. Le procedure di cui ai precedenti commi sono concluse entro il primo semestre solare successivo all'anno in cui è stata presentata la richiesta di trasferimento.
15. Nei comuni che anche a seguito del procedimento di cui ai commi che precedono restano sprovvisti di segretari possono essere utilizzati, compatibilmente con la posizione di carriera, gli idonei degli ultimi concorsi banditi dal Ministero dell'interno nonché i vincitori degli ultimi corsi-concorsi effettuati. In tal caso la mancata assunzione del servizio nelle sedi assegnate vale come rinunzia, con la conseguente cancellazione automatica dall'albo.
16. I trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, sono disposti prima dei trasferimenti conseguenti ad esuberi di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in deroga ad ogni disposizione che disponga il blocco delle assunzioni di personale a tempo indeterminato.
17. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale
viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza.
18. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei segretari in disponibilità e in mobilità rimangono a carico degli enti locali ultime sedi di servizio attivo, fino alla data della nomina presso un altro ente locale o del trasferimento ad altre amministrazioni.
80. 11. Raiti, Belisario.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
1. È vietato il cumulo di compensi, indennità, gettoni comunque riconducibili alle attività prestate nell'esercizio delle funzioni di sindaco, assessore, consigliere comunale, presidente, consigliere di circoscrizione, presidente di provincia, assessore, consigliere provinciale, presidente di comunità montana, assessore, consigliere, presidente di regione, consigliere regionale, parlamentare nazionale ed europeo, membro del Governo, sottosegretario, presidente o consigliere di amministrazione di enti, istituzioni, aziende pubbliche, presidente o consigliere di amministrazione di società a totale o parziale capitale pubblico.
2. Al fine di rendere operativo il divieto imposto dal comma 1, chiunque si trovi in una delle condizioni sopra descritte è tenuto, entro i dieci giorni successivi alla nomina, a scegliere quale compenso, indennità o gettone percepire, comunicando per iscritto tale decisione a tutti gli Enti e/o società interessati.
3. Nel caso in cui una delle condizioni indicate al comma 1 risulti sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge, gli adempimenti stabiliti al comma 2 dovranno essere formalizzati entro i 60 giorni successivi.
4. La violazione del divieto stabilito al comma 1 implica l'obbligo di restituzione degli importi indebitamente percepiti, maggiorati di una sanzione del 100 per cento.
80. 09. Costantini, Raiti.
Dopo l'articolo 80 è inserito il seguente:
«80-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 4 agosto 2006, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «affidanti» inserire le seguenti: «nonché con gli altri soggetti pubblici aventi natura strumentale o funzionale con l'ente costituente o partecipante,»;
b) dopo la parola: «n. 385» aggiungere le seguenti: «sono escluse dall'applicazione del presente articolo.»".
80. 06. Casero, Gelmini, BErnardo, Ravetto, Aprea, Berruti, Bocciardo, Colucci, Craxi, Fontana, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro, La Russa, Airaghi, De Corato, Frassinetti, Gamba, Saglia.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
1. Alle Province in regola con il Patto di Stabilità interno e con carenza di organico è consentita la regolarizzazione dei lavoratori socialmente utili in servizio alla data del 31 dicembre 2006.
Conseguentemente, voce: Ministero dell'economia e delle Finanze, legge n. 67 del 1987, ridurre i relativi stanziamenti.
80. 010. Evangelisti, Raiti.
Sopprimerlo.
Conseguentemente sopprimere l'articolo 184.
Conseguentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: -240.720;
2008: -249.720;
2009: -249.720.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: -100.197;
2009: -100.197.
Ministero della giustizia:
2007: -50.000;
2008: -50.000;
2009: -50.000.
Ministero degli affari esteri:
2007: -109.116;
2008: -106.977;
2009: -106.977.
Ministero della pubblica istruzione:
2007: -3.256;
2008: -6;
2009: -6.
Ministero dell'interno:
2007: -101.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: -986;
2008: - 82;
2009: - 82.
Ministero della difesa:
2007: -11;
2008: -11;
2009: -11.
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: -45;
2008: -45;
2009: -45.
Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.045;
2008: -100.045;
2009: -100.045.
Ministero della salute:
2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: -20.000;
2008: -40.000;
2009: -80.000.
Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000.
Conseguentemente ridurre proporzionalmente del 20 per cento tutte le voci di parte corrente e di conto capitale previste dalla tabella C, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente sono adottate misure amministrative per rafforzare la lotta all'evasione ed all'elusione fiscale fino al conseguimento delle entrate necessarie alla completa copertura delle minori entrate derivanti dalla soppressione dell'articolo 84.
84. 65. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento», con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento», con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le
aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni annui.
3. L'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:
Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.
4. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1"o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.
5. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manufatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».
6. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, sedi durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
7. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti atti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005;
b) che svolgono dal 1o gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al I gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fai dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005.
8. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
9. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
10. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
11. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di atti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fai contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
12. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
13. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
14. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
15. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 11 e 11 del decreto legislativo IO marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
16. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nei corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
17. I contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 cd al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
18. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
19. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
20. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di
capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
21. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui ai comma 12 eccedano la somma di 10,000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a molo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
22. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
23. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
24. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a Seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dì avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
25. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione - ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto dl definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma i, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo lo marzo 2000, n. 74.
26. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
84. 46. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2007, è istituito un Fondo nazionale di garanzia volto a controgarantire i confidi che assistono, nel ricorso al credito bancario, la tipologia delle micro e delle piccole imprese i cui dipendenti aderiscano a forme pensionistiche complementari che prevedono l'utilizzo di quote del trattamento di fine rapporto. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato per il quale è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 50 milioni di euro comprensivi dei costi di gestione. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.
84. 41. Turci.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 100 per cento.
Conseguentemente:
al medesimo comma 3, secondo periodo, dopo le parole: stabilite con il decreto di cui al comma 4. aggiungere il seguente periodo:
Tale contributo è corrisposto dalle imprese al netto di una franchigia calcolata moltiplicando di 50 volte l'importo medio per lavoratore del trattamento di fine rapporto maturando nell'impresa nell'anno.
dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 è istituito un contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni che hanno effettuato il conferimento di aziende bancarie, disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, aventi patrimonio netto superiore a 100 milioni di euro.
2. Il contributo previsto dal comma 1 è dovuto, per ciascuno degli anni ivi indicati, nella misura del 4 per cento del patrimonio netto di ciascun ente, quale risulta dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, limitatamente alla quota eccedente 100 milioni di euro. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito.
3. Il contributo previsto dal comma 1 non è deducibile agli effetti dell'imposta sui redditi.
Alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro annui.
84. 39. Garnero Santanchè, Alemanno, Alberto Giorgetti.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, lettere a) e b), numeri 1) e 2).
84. 40. Villetti, Pasetto, Meduri.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: che occupano almeno 20 dipendenti.
Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 1.400 milioni di euro.
1-ter. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 430 milioni di euro.
84. 34. Alberto Giorgetti, Alemanno.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: che occupano almeno 20 dipendenti.
Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.
84. 47. D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: che occupano almeno 10 dipendenti.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 240.000;
2008: - 240.000;
2009: - 240.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 60.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 160.000;
2009: - 160.000.
Conseguentemente, alla tabella C ridurre in maniera lineare le spese di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa annua di euro 680 milioni a decorrere dall'anno 2007.
84. 64. Zorzato, Milanato.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le imprese titolari di crediti relativi alla fornitura di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni ai sensi delle normative comunitarie possono procedere alla compensazione degli stessi con il contributo di cui al comma 3 a condizione che: a) i crediti siano scaduti ed esigibili; b) siano stati ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicate nel contratto stesso e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; c) il contribuente abbia segnalato all'amministrazione debitrice la volontà di procedere
alla compensazione. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto. Il contribuente è tenuto a presentare al Fondo di cui ai comma 2 la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità. Mensilmente l'INPS provvede ad addebitare alle Amministrazioni debitrici le compensazioni per debiti di fornitura. Con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze può emanare ulteriori disposizioni attuative del presente articolo.
84. 48. Nicola Rossi.
Al comma 5, dopo le parole: sono destinate inserire le seguenti parole: per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per una quota percentuale pari al 15 per cento, al finanziamento del Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 4 del decreto legge 29 settembre 2006, n. 261.
Conseguentemente all'elenco n. 1 allegato diminuire gli importi delle cifre corrispondenti ed inserire la seguente voce: Articolo 84, comma 5 Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica 1.017, 1.020, 1.619, 753, 682, 585.
84. 44. Ricci, Migliore, Perugia.
Al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: e, comunque, non possono essere impiegati per il finanziamento del Sistema alta velocità/alta capacità o per la costruzione di grandi opere che siano comprese nel Primo programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE n. 211/2001 o in altri Piani e Programmi, senza che sia stata dimostrata la redditività sulla base di un piano di un piano di fattibilità economico e finanziario.
84. 45. Andrea Ricci, Migliore, Cacciari.
Al comma 10, lettera a), capoverso Art. 8, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Dal 1o gennaio 2007 è istituito un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2007 e il 2011 e 253 milioni di euro per il 2012, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2007-2011 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
Conseguentemente:
a) all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: , a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: , a 1.015 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007,
b) al medesimo articolo, dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
20-bis. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole:
«nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203000» sono sostituite con le seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».
20-ter. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 419,00 per mille litri di prodotto.
20-quater. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis a e-quinquies), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 15 per cento.
c) dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
84. 63. Delbono.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle piccole e medie imprese con meno di 100 dipendenti.
Conseguentemente, dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:
Art. 216-bis. (Imposta addizionale sui beni di lusso). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore al 500 milioni di euro.
3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
84. 42. D'Elpidio, Affronti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al fondo per l'erogazione di cui al comma 2, possono fruire di speciali agevolazioni di accesso al credito per il 2007. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo Speciale di accesso al credito, di seguito chiamato Fondo, per cui è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro. I criteri e le modalità di funzionamento e gestione del Fondo Speciale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:
Art. 216-bis. (Imposta addizionale sui beni di lusso). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto dei bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore al 500 milioni di curo.
3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
84. 43. D'Elpidio.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
1. Al fine di ampliare la capacità delle imprese di ottenere finanziamenti, nonché di contenere il costo dei medesimi a seguito del conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi di previdenza complementare e al Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 84 della presente legge, è istituito il Fondo di garanzia Mutualistico Interbancario, di seguito denominato «Fondo».
2. La dotazione del Fondo è costituita da contributi volontari delle banche. Le banche hanno facoltà di aderire al Fondo mediante versamento di un contributo annuale sulla base del quale è determinato annualmente l'importo massimo complessivo dei finanziamenti attivabili.
3. Il Fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, su finanziamenti a medio e lungo termine di durata compresa tra tre e dieci anni, concessi alle imprese, secondo le forme tecniche offerte dalle banche, a fronte del conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 84 della presente legge. I finanziamenti sono concessi dalle banche, a seguito di positiva valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie a cura del servizio crediti delle banche, nonché di un distinto organo del Fondo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati oltre ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dello sviluppo economico anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese industriali e commerciali, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull'attività creditizia e degli accordi sottoscritti in sede internazionale.
4. Le disponibilità del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie, come disponibilità separate, di cui è istituita distinta contabilità, del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 104, comma 7, della presente legge. Le relative garanzie sono concesse con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, secondo e terzo periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
5. La garanzia di cui al comma 3 è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti
ditale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.
6. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.
7. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.
8. La garanzia di cui al comma 6 resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo e per l'operatività della garanzia statale sui finanziamenti erogati da banche a imprese in relazione alla quota di trattamento di fine rapporto destinata alla previdenza complementare e della quota destinata al Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 84 della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 104, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 7, primo periodo, dopo le parole: della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere le seguenti: del Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1977, n. 261,
al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:
In sede di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 7, con il medesimo decreto sono stabilite le disponibilità destinate alla prestazione di garanzia dello Stato sugli interventi del Fondo Mutualistico Interbancario di cui all'articolo 84-bis in misura non inferiore a 100 milioni di euro.
84. 01. Sereni, Lulli.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 10 per cento;
Conseguentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997 le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 sono sostituite dalle seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900.
85. 79. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento con le seguenti: sono elevate di 0,8 punti percentuali.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le predette aliquote sono elevate al 20 per cento con le seguenti: le predette aliquote sono ulteriormente elevate di 0,6 punti.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal o gennaio 2009 le aliquote di cui al comma 1 vengono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento dell'aliquota del 20 per cento.
Conseguentemente, alla tabella C ridurre in maniera lineare le spese di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 735 milioni di euro per l'anno 2007, 683 milioni di euro per l'anno 2008 e 538 milioni a decorrere dall'anno 2009.
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 735 milioni di euro per l'anno 2007, 683 milioni di euro per l'anno 2008 e 538 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
85. 123. Zorzato, Milanato.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.
85. 83. Peretti, Zinzi.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.
85. 78. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Al comma 3, dopo le parole: 23 per cento, aggiungere il seguente periodo: L'incremento della contribuzione non può determinare in alcun modo come effetto una qualsiasi riduzione del compenso vigente del lavoratore interessato, pattuito nell'anno precedente con lo stesso committente, che può a tal fine rivolgersi in giudizio contro il committente.
85. 82. Andrea Ricci, Migliore, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
L'INPS verifica che il versamento dei contributi così come rideterminati ai sensi del presente comma, sia effettuato nella
misura prevista dal comma 30, dell'articolo 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
85. 22. La XI Commissione.
Al comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole «una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi» sono sostituite dalle seguenti «una percentuale nella misura del 40 per cento dell'aliquota contributiva previdenziale dovuta»
85. 3. La XI Commissione.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'incremento della contribuzione derivante dalle disposizioni di cui al comma 3 da computarsi secondo la ripartizione oggi in vigore non può avere in nessun modo come effetto una riduzione del compenso percepito dal collaboratore al 31 dicembre 2006.
85. 4. Di Salvo, Buffo, Rocchi, Burgio.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento;
Conseguentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997 le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 sono sostituite dalle seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900.
85. 77. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Al comma 4, primo periodo sostituire le parole da: per gli apprendisti artigiani fino alla fine del periodo con le seguenti: per gli apprendisti non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per i contratti di apprendistato relativi al settore dell'artigianato la disposizione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dal venticinquesimo mese di apprendistato.
Conseguentemente dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Contributo di solidarietà). - 1. È introdotto un contributo di solidarietà del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, eccedente l'importo di 150.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi».
85. 74. Sereni, Lulli.
Al comma 4, sopprimere le parole: artigiani e e le parole: Con riferimento al periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:
Ministero economia e finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
Ministero beni culturali:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
85. 84. D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: artigiani e,.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il quarto periodo.
Conseguentemente, alla Tabella A ridurre in maniera lineare tutte le voci di parte corrente in modo da assicurare a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 275 milioni di euro.
85. 67 Alberto Giorgetti, Alemanno.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: artigiani e;
Conseguentemente sopprimere il quarto periodo.
Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le spese di parte corrente, in modo da assicurare a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua pari a 275 milioni di euro.
85. 124. Zorzato, Milanato.
Al comma 4 dopo le parole: ai fini previdenziali aggiungere le seguenti: , tale onere si applica per un periodo corrispondente al 50 per cento della durata del contratto di apprendistato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere i seguenti:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, devono intendersi riferite alle unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo.
2. I contribuenti che hanno adottato comportamenti difformi rispetto all'interpretazione autentica di cui al comma precedente possono regolarizzare la propria posizione entro il 31 marzo 2007, senza pagamento di sanzioni ed interessi e
con possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte sui redditi e dell'imposta comunale sugli immobili dovute in tre rate annuali di pari importo. Il versamento integrale dell'importo dovuto o della prima rata va effettuato entro il 31 marzo 2007. Sulle residue rate, da pagare entro il 31 marzo 2008 ed il 31 marzo 2009, sono calcolati gli interessi legali a decorrere dal 1o aprile 2007. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, le relative somme, comprensive di interessi legali e sanzioni pari al 30 per cento, sono iscritte a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dela presente legge:
a) nell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è soppresso il comma 2;
b) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. I trasferimenti erariali in favore degli enti locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni del presente articolo.
85. 86. Nannicini, Crisci, Ceccuzzi.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte correnti di 5 punti per cento.
Conseguentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:
1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, sedi durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005;
b) che svolgono dal 1o gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, a, 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma siapplica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), e) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6 , lettere b), e) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e Il del decreto legislativo IO marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti deI 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà
in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studidi settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fai IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5,8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fai delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
85. 81. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Grimoldi, Budega, Lussana.
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Per le lavoratrici nate tra il 1940 e il 1955 e che per motivi di maternità o cure familiari alla data del 31 dicembre 1992 non avevano raggiunto il periodo minimo di contribuzione pari a 15 anni, ma che vantano almeno 10 anni di contribuzione al regime obbligatorio di appartenenza e non sono titolari di altre
prestazioni di natura previdenziale o assistenziale, al raggiungimento del 65o anno di età anagrafica possono richiedere all'ente previdenziale ai quale risultano iscritte la restituzione dei contributi versati rivalutati al tasso di inflazione, ovvero indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5-ter. Gli importi verranno liquidati, su domanda, a partire dalla data del raggiungimento dei 65 anni nelle seguenti modalità: fino a 2.000.000 di euro in un'unica soluzione; per gli importi restanti in rate da 1.000.000 euro semestrali, o inferiori se la quota è a saldo dell'ammontare complessivo spettante, rivalutate al medesimo indice di cui al comma precedente. In caso di premorienza prima della fine dei pagamenti, le somme possono essere incassate, con le medesime modalità, dal coniuge o dalla persona che fruisce delle cure della de cuius.
5-quater. L'ente di previdenza provvederà all'invio dell'estratto conto certificativi con l'indicazione dell'ammontare dovuto e della relativa rateizzazione, agli adempimenti fiscali e all'invio della comunicazione annuale.
Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento;
Conseguentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997 le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 sono sostituite dalle seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico alfine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
85. 80. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, sull'indennità premio di fine servizio, di cui all'articolo 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e successive modificazioni, e sull'indennità di buonuscita, di cui all'articolo 3 e seguenti dei decreto del presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, è dovuto sull'importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarietà nella misura del 25 per cento. L'INPS è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per il prelievo dei contributo di solidarietà, secondo le medesime modalità di cui all'ultimo periodo del comma 5».
Conseguentemente, all'articolo 194, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 85,
comma 6-bis, affluisce allo stato di previsione dell'entrata per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 1 e destinate ad iniziative volte a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate.
85. 76. Garnero Santanchè, Bertolini, Leddi Maiola, Formisano, Dato, De Biasi, Allam, Fincato, Castellani, Merloni, Capitanio Santolini, Mascia, Suppa, Di Serio D'Antona, Ottone, Rampi, Cordoni, Motta, Filipponio Tatarella, Trupia, Paoletti, Frassinetti, Dorina Bianchi, Santelli, Biancofiore, Carfagna, Bocciardo, Ravetto, Licastro Scardino, De Simone, Boniver.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatoria organizzati su base territoriale deve essere instaurato a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio esclusivamente innanzi a un giudice dell'esecuzione avente sede nel distretto della Corte di appello a cui appartiene l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa.
85. 85. Suppa, Balducci.
Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate dell'Inail industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, la misura dei premi assicurativi è annualmente rideterminata in diminuzione in rapporto ai suddetti avanzi, e comunque entro il limite massimo di 300 milioni di euro annui.
Conseguentemente:
a) all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: , a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: , a 1.015 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007,
b) al medesimo articolo, dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
20-bis. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».
20-ter. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 419,00 per mille litri di prodotto.
20-quater. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis) a e-quinquies), del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 15 per cento.
c) dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Aleole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
85. 023. Delbono.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento dei medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le spese di parte corrente in modo da assicurare a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 600 milioni di euro.
85. 017. Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre le spese di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 600 milioni a decorrere dall'anno 2007.
85. 038. Zorzato, Milanato.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 300 milioni di euro.
85. 020. Zorzato, Milanato.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 curo sono maggiorati almeno fino a quell'importo, secondo le modalità di cui al comma successivo.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le detrazioni previste dagli articoli 13, 42 dei testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Le disposizioni dì cui ai precedenti commi si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 del citato testo unico, così come modificato dalla presente legge.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua:
a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1 e le modalità di applicazione di detta applicazione;
b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.
6. Il decreto di cui al comma precedente è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.
7. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro.
8. Ai maggiori oneri derivanti al presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dei 50 per cento;
b) con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dei comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 516,46 milioni di euro a partire dal 2007;
c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni apportare le seguenti modificazioni:
a) Dopo il comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».
b) Al comma 1 dell'articolo 16 le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
c) Il comma 2 dell'articolo 45 è abrogato.
d) Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis dell'articolo 6 e 45, secondo comma, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
85. 022. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
1. A favore dei cittadini italiani ultrasessantacinquenni, che vivono all'estero in grave stato di indigenza, è concessa a titolo assistenziale l'erogazione di un assegno sociale mensile, non superiore a quello erogato dall'INPS sul territorio nazionale, a domanda dell'interessato o motu proprio di iniziativa dell'autorità consolare o del Comitato degli italiani all'estero (COMITES) competenti per territorio.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze mediante la ripartizione di una quota, pari al 30 per cento, dei proventi derivanti dalle dismissioni di cui all'articolo 211 della presente legge.
85. 021. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.
Sostituirlo con il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS per una durata proporzionale alla durata complessiva del rapporto, in ragione di un sesto della durata e con esclusione degli eventi morbosi fino a tre giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Alle lavoratrici di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Alle lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1o gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano anche ai lavoratori di cui al presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso articolo 11, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.
86. 1. La XI Commissione.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. I limiti di reddito dei coniugi previsti dall'articolo 3, commi 6 e 7, legge n. 335 del 1995, sono parificati a quelli previsti per la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge n. 153 del 1969, considerando tale limite al netto della imposizione fiscale e contributiva.
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dal presente titolo si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento nella misura al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
f) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
g) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
h) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
i) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
l) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
m) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
n) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
86. 8. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Sostituirlo con il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS per una durata proporzionale alla durata complessiva del rapporto, in ragione di un sesto della durata e con esclusione degli eventi morbosi fino a tre giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Alle lavoratrici di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Alle lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1o gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano anche ai lavoratori di cui al presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso articolo 11 , dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.
86. 7. Andrea Ricci, Migliore, Rocchi, Burgio De Cristofaro.
Al comma 1, dopo l'ottavo periodo, aggiungere il seguente: La possibilità di accedere al congedo parentale, nella misura di 3 mesi nel primo anno di vita del bambino, è estesa anche al padre titolare di un contratto di cui al presente comma.
86. 5. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.
Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:
1. Dal 1o gennaio 2007 il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale è autorizzato all'assunzione straordinaria di 1.000 ispettori di vigilanza INPS-EMPALS-INAIL.
2. Le funzioni e i poteri degli ispettori di vigilanza di cui al comma precedente sono quelli propri degli ufficiali di polizia giudiziaria e ricomprendono il controllo degli atti rilevanti sia ai fini fiscali che a quelli contributivi. Restano inoltre demandate ad essi le attività di coordinamento e della osservanza delle leggi sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
3. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 35 milioni di euro in ragione annua.
Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115):
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. - Art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (agenzia del demanio) (6.1.2.9. - agenzia del demanio - cap. 3901):
2007: - 25.000;
2008: - 25.000;
2009: - 25.000.
86. 019. Diliberto, Sgobio, Napoletano, Pagliarini, Bellillo, Cesini, Cancrini Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:
1. Al fine di tutelare i salari e gli stipendi dei lavoratori dipendenti dall'aumento dei prezzi e delle tariffe, il presente articolo disciplina l'adeguamento automatico e periodico dei salari e degli stipendi.
2. Ai fini di cui al comma 1, le retribuzioni mensili corrisposte dai datori di lavoro pubblici e privati ai propri lavoratori dipendenti sono incrementati, con cadenza trimestrale, di un ammontare determinato applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposto nel trimestre precedente, la percentuale stabilita con la procedura di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Le retribuzioni di cui al comma 2 sono incrementate, con cadenza trimestrale, dell'importo determinato con la seguente procedura:
a) l'indice ISTAT relativo all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è fissato convenzionalmente a 100, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del computo di cui alla lettera b);
b) per ogni variazione pari a un punto percentuale dell'indice ISTAT, come fissato convenzionalmente alla lettera a), è corrisposto un incremento di retribuzione nella misura dell'80 per cento della suddetta variazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni;
c) ai fini di cui alla lettera b), le fazioni di punto pari o superiori allo 0,50 per cento sono arrotondate all'unità superiore.
4. Il presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare con cadenza trimestrale, stabilisce l'ammontare dell'incremento di retribuzione di cui al comma 2 calcolato in base a quanto previsto dal comma 3.
5. Le pensioni erogate dagli enti previdenziali pubblici e privati, nonché le indennità di disoccupazione, di cassa integrazione guadagni, straordinaria e ordinaria, e di mobilità sono integrate con la medesima periodicità e nella stessa misura stabilite ai sensi dei commi 2 e 3.
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dal presente titolo si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 19 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
f) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
g) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
h) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
i) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
l) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
m) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
n) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
86. 0. 20. Sgobio, Diliberto, Pagliarini, Napoletano, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
1. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata e a favore di tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di loro decesso a causa della malattia, a favore dei loro superstiti, ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.
3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
4. Per la gestione del Fondo è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
86. 0. 17. Andrea Ricci, Migliore, Rocchi, Duranti.
Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:
1. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino:
a) un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per i redditi superiori a 40.000 euro;
b) un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione per i redditi compresi tra 27.001 e 40.000;
c) un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione per i redditi non superiori a 27.000 euro.
Tale indennità è dovuta per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i genitori. L'indennità è calcolata ai sensi dei commi 1, 3, 4, 5 dell'articolo 23.»
2. Al comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sostituire le parole «al 30 per cento» con le seguenti «al 70 per cento».
3. Al comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere in fine il seguente periodo «Per i redditi superiori al limite reddituale di cui al presente comma, l'indennità dovuta, per i periodi di congedo parentale indicati nel presente punto, sarà pari al 50 per cento della retribuzione per i redditi non superiori a 27.000 euro e al 30 per cento della retribuzione per i redditi compresi tra 27.001 euro e 40.000 euro».
4. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sostituire le parole «il primo anno di vita del bambino» con le seguenti «i primi otto anni di vita del bambino».
5. Il comma 2 dell'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«2. 1 periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro se usufruiti durante i primi due anni di vita del bambino. I periodi di riposo di cui al comma 1 usufruiti dopo il secondo anno di vita del bambino sono considerati ore lavorative agli effetti della durata ed è dovuta la seguente indennità: 80 per cento della retribuzione per i redditi sino a 27.000 euro; 50 per cento della retribuzione per i redditi da 27.001 e 35.000 euro; 30 per cento della retribuzione per i redditi da 35.001 a 40.000 euro. Tali permessi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.»
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso articolo 11, sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.
Conseguentemente ridurre del 5 per cento ciascuno degli stanziamenti di parte corrente di cui alla allegata tabella C.
86. 0. 18. Andrea Ricci, Migliore, Rocchi, Dioguardi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
1. In favore dei cittadini italiani ultrasessantacinquenni non coniugati residenti all'estero il cui reddito annuo personale è inferiore a 2.500 euro e se coniugati il cui reddito, cumulato con quello del coniuge, non raggiunge l'importo annuo di 4.000 euro è erogato per tredici mensilità dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
un assegno mensile di solidarietà pari a 125 euro.
2. I limiti di reddito stabili al comma 1 sono maggiorati di 1.000 euro per ogni altra persona a carico convivente minore degli anni 18 o totalmente invalida e sprovvista di redditi.
3. Ove il beneficiario sia in possesso di altri redditi, l'assegno è concesso in misura ridotta fino a concorrenza dei limiti di reddito fissati dai commi 1 e 2.
4. Per la determinazione dei limiti di reddito stabiliti per usufruire dell'assegno di solidarietà di cui ai comma 1 e 2 viene escluso solo il reddito derivante dalla eventuale proprietà dell'immobile utilizzato dal beneficiario come abitazione principale.
5. Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economie e finanze, sono determinate le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno di solidarietà di cui la comma 1, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali.
6. Per l'accertamento del reddito ai fini della presente legge si applicano le vigenti procedure di cui all'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro annui.
86. 016. Tremaglia, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
1. Per il diritto allo studio dei minori con cittadinanza italiana residenti all'estero, appartenenti a nuclei familiari in condizioni socioeconomiche disagiate, o privi di sostegno familiare, è erogato un assegno, entro un limite massimo di 200 euro, a titolo di contributo al pagamento della retta scolastica annuale nella scuola dell'obbligo.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e del Ministro della politiche per la famiglia, sono stabiliti i criteri per l'individuazione della situazione socio economica disagiata del minore o del nucleo familiare di cui al comma 1.
3. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
86. 012. Bafile, Sereni, Fedi, Bucchino, Narducci, Gianni Farina, Lucà, Zanotti, Trupia, Astore, Burtone, Grassi, Sanna.
Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:
1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, che si trovano in condizioni socioeconomiche, disagiate, ai sensi del comma 2, e che risiedono all'estero, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per dodici mensilità l'anno, un assegno mensile di solidarietà pari a 100 euro.
2. Sono considerati in condizioni socioeconomiche disagiate, ai fini di cui al comma 1, i cittadini non coniugati il cui reddito personale annuo è inferiore a 3.000 euro e i cittadini coniugati il cui reddito personale annuo, cumulato con quello del coniuge, è inferiore a 5.000 euro.
3. I limiti di reddito stabiliti al comma 2 sono maggiorati di 1.000 euro per ogni soggetto a carico del beneficiario dell'assegno di solidarietà e con esso convivente, il quale sia minore di anni diciotto o totalmente invalido e sprovvisto di reddito.
4. Per il computo del reddito ai fini della determinazione dei limiti stabiliti al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile abitativo adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno di solidarietà.
5. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
86. 013. Bafile, Sereni, Fedi, Bucchino, Narducci, Gianni Farina, Lucà, Zanotti, Trupia, Astore, Burtone, Grassi, Sanna.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
1. Al fine di riconoscere benefici previdenziali ai lavoratori che hanno prestato, per almeno quindici anni, attività lavorativa presso il nucleo industriale di Portovesme nell'area del Sulcis-lglesiente, è riconosciuta l'attribuzione di due mesi di contribuzione figurativa, utile ai fini del conseguimento e della determinazione della misura del trattamento pensionistico del soggetto interessato, per ogni anno di prestazione di attività lavorativa presso gli impianti industriali.
2. Ai fini di cui al comma 1, per i periodi di prestazione di attività lavorativa di durata inferiore ad un anno, l'anticipazione dei limiti di età e la contribuzione figurativa ivi previste sono riconosciute in misura proporzionalmente ridotta in relazione alla durata dei periodi stessi.
3. I soggetti di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente articolo devono presentare apposita domanda secondo le procedure stabilite con decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dei competenti organi parlamentari.
4. La regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le industrie e gli impianti di cui al comma 1 stabilendo, mediante una classificazione del livello di pericolosità, una graduatoria di priorità ai fini della successiva concessione dei benefici.
Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
86. 022. Mereu, Oppi, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
1. Il dipendente pubblico (regime previdenziale INPDAP) temporaneamente presso altra amministrazione in qualità di comandato, distaccato o fuori ruolo può effettuare ai fini previdenziali il riscatto di periodi di studio secondo la normativa vigente utilizzando l'applicazione dei parametri retributivi di cui godrebbe presso l'amministrazione d'origine con una maggiorazione del 5 per cento delle somme da versarsi, in misura del 3 per cento all'INPDAP e del 2 per cento all'INPS come contributo di solidarietà. Tale opzione deve essere effettuata entro il 30 marzo 2007 con domanda all'amministrazione d'origine che provvederà al calcolo della riscossione e alla modulistica per i versamenti aggiuntivi della maggiorazione che sarà disponibile entro il 30 giugno 2007 e che dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2007.
86. 0. 21. Galletti, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:
1. L'indennità di comunicazione erogata ai sordi, erogata ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, è incrementata di 154,30 euro per dodici mensilità a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre in maniera lineare, le spese di parte corrente in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 91 milioni di euro.
86. 014. Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori che risultano essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 25, 26, 27, lettera a), e 28 della medesima legge n. 335 del 1995: entro il primo quadrimestre dell'anno 2007, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1o agosto dello stesso anno; entro il secondo quadrimestre dell'anno 2007, possono accedere al pensionamento di anzianità entro il 1o dicembre dello stesso anno; entro il terzo quadrimestre dell'anno 2007, possono accedere al pensionamento al 1o aprile dell'anno successivo.
2. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 104 è incrementata di euro 60 milioni per l'anno 2007 e 240 milioni per l'anno 2008.
3. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 198, comma 1, è incrementata di euro 200 milioni per gli anni 2007 e 2008.
Conseguentemente, all'articolo 178, al comma 5, sopprimere il terzo periodo; allo stesso articolo, sopprimere il comma 8.
87. 01. Villetti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è determinato in 96.000 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.042 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.245 milioni di euro per l'anno 2009, con le seguenti: è determinato in 96.800 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.867 milioni di euro per l'anno 2008 e in 103.097 milioni di euro per l'anno 2009;
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 70.000;
2008: - 135.000;
2008: - 172.000.
Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 730 milioni di euro per l'anno 2007, 690 milioni di euro per l'anno 2008, e 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
88. 187. Ravetto, Crosetto.
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: 96.000, 99.042, 102.245 rispettivamente con le seguenti: 96.912, 99.977, 103.180.
Conseguentemente, sopprimere la lettera n).
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso articolo 11, sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.
Conseguentemente ridurre del 5 per cento ciascuno degli stanziamenti di parte corrente di cui alla allegata tabella C.
88. 94. Andrea Ricci, Migliore, Iacomino.
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: 96.000 milioni per l'anno 2007 con le seguenti: 96.113 milioni per l'anno 2007.
Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera n), primo periodo, sostituire le parole: non possono superare il 50 per cento con le seguenti: non possono superare, nell'anno 2007, il 75 per cento e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: A decorrere dall'anno 2008 tale percentuale è ridotta al 50 per cento.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 113.000.
88. 152. Di Girolamo.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
88. 91. Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, lettera b), dopo il sesto periodo introdurre il seguente: Nell'ipotesi in cui, nel periodo di vigenza del piano di rientro di cui alla presente lettera, la regione interessata produca ulteriore disavanzo, la percentuale di cui all'articolo 78, comma 3 della presente legge è incrementata per la regione inadempiente dal 10 al 30 per cento.
88. 90. Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.
Al comma 1, lettera b), dopo il sesto periodo introdurre il seguente: Nell'ipotesi in cui, nel periodo di vigenza del piano di rientro di cui alla presente lettera, la regione interessata produca ulteriore disavanzo, si provvede alla copertura del maggiore sfondamento, nella misura del
50 per cento, attraverso una riduzione automatica dei trasferimenti statali alla regione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nell'anno d'imposta dell'esercizio successivo e, nella misura del restante 50 per cento, con un incremento proporzionale dei ticket vigenti a livello regionale.
88. 92. Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.
Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo:
Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, assicura l'attività di affiancamento delle regioni che hanno sotto scritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e finanze per l'attività di affiancamento alle Regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attività.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
88. 154. Di Girolamo.
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica sono assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AlFA) esclusivamente ai fini del rispetto del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata;
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
88. 98. Nannicini.
Al comma l, lettera g), numero 1, sostituire le parole da: di una quota fissa fino alla fine con le seguenti: l'avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro il 28 febbraio 2007, ai Ministeri della Salute e dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento entro il medesimo tetto della spesa farmaceutica convenzionata, la cui idoneità è da verificarsi congiuntamente nell'ambito dei Tavoli di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
Conseguentemente dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
1. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del 18 giugno 1992 del Consiglio, trovano attuazione attraverso a una riduzione della copertura complementare pari a due anni per ogni anno solare, a decorrere dal 1o gennaio 2007, fino al completo allineamento alla normativa europea.
2. Ove la disposizione di cui al precedente comma comporti scadenze anteriori alla data del 1o gennaio 2007, gli effetti della medesima disposizione decorrono da tale data.
88. 95. Andrea Ricci, Migliore, Iacomino.
Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) al comma 285 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono soppresse le parole seguenti: «con un numero di posti letto non inferiore a 250».
88. 12. Vannucci, Ricci, La Malfa, Galeazzi, Giovanelli, Lusetti, Merloni, Cesini, Lion, Maderloni, Morri, Ceroni, Forlani, Ciccioli, Baldelli, Conti, Musi, D'Ulizia, Fedi.
Al comma 1, sopprimere le lettere l) ed m).
88. 183. Gianfranco Conte.
Al comma 1, sostituire le lettere l) e m) con le seguenti:
l) il Ministro della Salute, con proprio decreto, da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce, in seno alla Commissione Unica per i Dispositivi Medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una sottocommissione per la diagnostica strumentale, della quale fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza dei sistema di erogazione;
m) il Ministro della Salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione Nazionale LEA, un tavolo misto Regioni-Associazioni di categoria pubbliche e private e Società Scientifiche, con la finalità di addivenire ad una riclassificazione delle prestazioni e relative tariffe massime;
m-bis) in attesa delle conclusioni delle Commissioni di cui alle precedenti lettere l) e m) e dei conseguimento dei relativi obiettivi di razionalizzazione e risparmio anche conseguenti alla ridefinizione del nomenclatore tariffario, per far fronte alle esigenze di finanza pubblica, quantificate nella presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, 294 milioni di euro per l'anno 2008 e 309 milioni di euro per l'anno 2009, le Regioni procedono alla riduzione dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-quinquies dei decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza massima della somma prevista.
Gli abbattimenti saranno modulati dalle Regioni tenuto conto dei risparmi ottenuti per gli incrementi di appropriatezza ed efficienza prescrittiva, anche derivanti dalla ridefinizione del nomenclatore, come desumibili dal dato di spesa per l'area della convenzionata accreditata riferita all'anno 2007 e seguenti, considerati altresì gli incrementi tendenziali adottati nella presente legge;
m-ter) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 74, è fissato nella misura euro 40,00.
88. 74. Alberto Giorgetti.
Al comma 1, sostituire le lettere l) e m) con le seguenti:
l) Al fine di conseguire risparmi di spesa nel settore della diagnostica di laboratorio, un'apposita Commissione nominata dal Ministro della Sanità individua, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le province di Trento e di Bolzano, quei parametri analitici che, per basso costo di produzione ed elevata diffusione, possono essere erogati non a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Conseguentemente le Regioni provvedono ad emanare disposizioni per la revisione degli accordi, per la fissazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa, sottoscritti con le strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-quinquies dei decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, valutano la possibile adozione di forme di razionalizzazione della rete di laboratori di analisi pubblici, nonché privilegiano quale modulo organizzativo, nella copertura delle zone attualmente sprovviste di servizi di laboratorio pubblici o privati accreditati, l'istituzione di Centri prelievi.
88. 24. Taglialatela, Cosentino, Zinzi. Alberto Giorgetti.
Al comma 1, sostituire le lettere l) e m) con le seguenti:
l) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce, in seno alla Commissione Unica per i Dispositivi Medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una sub-commissione per la diagnostica strumentale, di cui fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche, e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazione ed efficienza del sistema di erogazione;
l-bis) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione nazionale LEA, un tavolo misto regioni-associazioni di categoria pubbliche e private e società scientifiche, con la finalità di addivenire ad una riclassificazione delle prestazioni e relative tariffe massime.
m) in attesa delle conclusioni delle Commissioni di cui alle precedenti lettere 1) e 1-bis, e del conseguimento dei relativi obiettivi di razionalizzazione e risparmio, anche conseguente alla ridefinizione del nomonclatore tariffario, per far fronte alle esigenze di finanza pubblica quantificate nella presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, 294 milioni di euro per l'anno 2008 e 309 milioni per l'anno 2009, le regioni procedono alla riduzione dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza massima della somma prevista. Gli abbattimenti saranno modulati dalle regioni tenuto conto dei risparmi ottenuti per gli incrementi di appropriatezza ed efficienza prescrittivi, anche derivanti dalla ridefinizione del nomenclatore, come desumibili dal dato di spesa per l'arca della convenzionata screditata riferita all'anno 2007 e seguenti, considerati altresì gli incrementi tendenziali adottati nella presente legge;
m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 742, è fissato nella misura di euro 40,00;
b) dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 17 comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite con le seguenti: «nella misura di 3uro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».
88. 93. D'Elpidio, Fabris.
Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: non possono superare il 50 per cento degli importi delle tariffe previste con le seguenti: rimangono quelli previsti.
Conseguentemente:
a) alla medesima lettera, secondo periodo, sopprimere le parole: dei volumi di attività e;
b) alla medesima lettera, secondo periodo, sopprimere le parole: private;
c) dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:
Art. 216-bis. (Imposta addizionale sui beni di lusso). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore al 500 milioni di euro.
3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
88. 89. D'Elpidio, Affronti.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: il 50 per cento con le seguenti: il 90 per cento.
88. 73. Bordo.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
3) alla lettera a) sostituire le parole per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 40 per cento;
4) alla lettera b) sostituire le parole per la quota del 30 per cento con le seguenti: per la quota del 60 per cento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
88. 188. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:
Art. 216-bis. (Imposta addizionale sui beni di lusso). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore al 500 milioni di curo.
3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
88. 88. D'Elpidio, Fabris.
Al comma 1 sopprimere la lettera n).
Conseguentemente, alla Tabella 2 allegata, articolo 20, comma 22, apportare le seguenti modificazioni:
2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 1.800 kg. con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8. Tale importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1; 4,00; 4,09; 2,0; 2,0.
88. 96. Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cesini, Cancrini Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 1, lettera n), sostituire il secondo e il terzo periodo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
3) alla lettera a) sostituire le parole per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 40 per cento;
4) alla lettera b) sostituire le parole per la quota del 30 per cento con le seguenti: per la quota del 60 per cento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
88. 184. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 1, lettera n), secondo periodo, dopo le parole: gli assistiti non esenti aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso per richiedere la prescrizione della contraccezione d'emergenza nei soli giorni festivi.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.
88. 87. Poretti.
Al comma 1, lettera n), sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2008: - 150.000.
88. 185. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 1, lettera n) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Sono esentati dalle predette quote di compartecipazione tutti i minori fino a 14 anni compresi.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
a) voce: Ministero dell'economia e delle finanze: 2007: -30.000;
b) voce Ministero degli affari esteri: 2007: -20.000;
c) voce: Ministero dell'interno: 2007: -20.000.
88. 153. Zanotti, Burtone, Di Girolamo.
Al comma 1 sopprimere la lettera p).
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2008: - 100.000.
88. 186. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 1, lettera p), sostituire le parole da: sono sono tenuti al pagamento, fino a: "provvedimenti regionali con le seguenti: perdono un deposito di garanzia rilasciato presso il laboratorio di analisi, secondo modalità stabilite dai provvedimenti regionali.
88. 86. Poretti.
Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
p-bis. A decorrere dal 1o settembre 2007, sono a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenute dal personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze armate e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative, riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
88. 97. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.
Al comma 1, lettera q), dopo le parole: i transitori accreditamenti, aggiungere le seguenti parole: delle strutture pubbliche e.
88. 181. Angelino Alfano, Marinello.
Al comma 1, lettera r), dopo la parola: provvisori aggiungere le seguenti parole: delle strutture pubbliche e.
88. 180. Angelino Alfano, Marinello.
Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole da: Per le regioni impegnate sino alla fine della medesima lettera.
88. 182. Angelino Alfano, Marinello.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di potenziare l'attività degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in ordine all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale e all'incremento dei servizi ad essi richiesti, in attuazione dei regolamenti comunitari ed a seguito delle continue emergenze riguardanti la sanità pubblica veterinaria, il fondo di dotazione degli stessi è incrementato di 30 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, da erogare direttamente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze agli Istituti medesimi. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 a valere sul Fondo Sanitario Nazionale.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della Salute apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
88. 17. Vannucci, Iacomino, Napoletano, Aurisicchio, Crisafulli, Fadda.
Dopo il comma 4, è inserito il seguente:
4-bis. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le aziende ospedaliere universitarie site nelle Regioni che nell'ultimo conto consuntivo hanno presentato un disavanzo di gestione con riferimento alla spesa sanitaria, nell'anno successivo all'indicazione del disavanzo sono tenuti alla certificazione di bilancio.
88. 23. Taglialatela, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
1. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di
vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all'articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio, 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.
2. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 1 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia italiana del farmaco. Per lo stesso periodo fino al 31 dicembre 2007 le aziende farmaceutiche titolari dell'A.I.C. non possono vendere i medicinali di cui al comma 1 al dettagliante ad un prezzo superiore al 75 per cento del prezzo massimo di vendita di cui al periodo precedente.
3. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 2 è calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma 1 dai produttori e dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
4. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non può essere superiore, per l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell'indice Istat sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.
88. 020. Di Girolamo, Burtone, Zanotti.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
1. La quota delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, da vincolare alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è fissata all'1,3 per cento di tale disponibilità ed è ripartita tra le regioni, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, le regioni, ai fini dell'accesso alle risorse di cui al comma 1, elaborano specifici progetti in attuazione del vigente piano sanitario nazionale In fase di prima applicazione, per il triennio 2007-2009, i progetti di cui al presente comma sono elaborati in riferimento:
a) alle seguenti aree tematiche a carattere generale: rilancio delle attività di prevenzione; riorganizzazione delle cure primarie, implementazione del governo clinico;
b) ai seguenti aspetti specifici: attuazione del piano nazionale della prevenzione di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e sua integrazione con ulteriori iniziative di contrasto ai fattori di rischio per la salute, quali: l'abitudine al fumo, una dieta inappropriata, l'inattività fisica, il consumo di alcool; attuazione del piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa di cui all'intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006; sperimentazione del modello assistenziale integrato di cure primarie, configurante la casa della salute; iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, delle partorienti e del neonato; iniziative per la presa in carico dei soggetti fragili, tematica assistenziale delle malattie rare; implementazione della rete di unità spinali unipolari anche al fine di assicurare l'integrale copertura sul territorio nazionale; promuovere interventi a favore della salute degli immigrati; promozione della qualità nel Servizio sanitario nazionale; qualificare e potenziare le attività di tutela della salute sui luoghi di lavoro.
3. Le regioni presentano al Ministero della salute i progetti di cui al precedente comma, che sono ammessi al finanziamento con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con l'erogazione alle singole regioni dell'80 per cento dell'importo ripartito ai sensi del comma 1. L'erogazione del rimanente importo è subordinata all'esito favorevole dell'attività di verifica della realizzazione dei progetti regionali, affidata al comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
4. Sono abrogati l'articolo 1, comma 34, secondo periodo, ed il comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
5. Per il triennio 2007-2009 è confermato il vincolo per gli importi di cui:
a) al Piano nazionale della prevenzione 2005-2007, approvato con l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, con estensione all'anno 2009;
b) al Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, approvato con intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006, con estensione all'anno 2009.
88. 021. Di Girolamo, Burtone.
Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:
(Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38).
1. Per l'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, le voci retributive del personale ospedaliero del Servizio sanitario nazionale derivante da equiparazione a quello medico, per quanto ancora comunque in godimento anche dopo l'applicazione di futuri contratti collettivi di lavoro, sono considerati utili ai fini del trattamento di quiescenza e di fine rapporto.
88. 019. Affronti, D'Elpidio, Goffi, Giuditta.
Al comma 4, sostituire le parole: 18 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, con le seguenti: 20 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.
89. 12. Di Girolamo.
Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il «Fondo nazionale per il risanamento dall'amianto degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma triennale per il risanamento degli edifici pubblici di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli ulteriori interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni medesime.
3. Il fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 37 milioni di euro per l'anno 2007 e 74 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere il comma 10.
89. 0. 11. Cesini, Diliberto, Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
1. Con le modalità previste dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel rispetto del principio della invarianza della spesa da applicare alle complessive disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, entro il 30 aprile 2007, si provvede alla integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con apposito allegato, nel quale sono precisate le prestazioni da garantire uniformemente sul territorio nazionale in materia di programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva e dell'assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità, con eventuale necessaria rimodulazione compensativa delle altre prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza.
2. Per le prestazioni di assistenza odontoiatrica o di fornitura e applicazione di protesi dentarie, ricomprese in un elenco definito, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministro della salute con la indicazione della relativa tariffa massima
esigibile dal soggetto richiedente ed erogate da strutture sanitarie pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da professionisti e strutture private accreditati, il limite di detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni è elevato dal 19 per cento ad una più alta percentuale fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro il limite massimo di minori entrate di 90 milioni di euro per l'anno 2008 e di 76 milioni di euro per l'anno 2009 e seguenti.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma restano in vigore fino all'attivazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 90.000;
2009: - 76.000.
89. 016. Di Girolamo, Burtone.
Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:
1. È istituito, presso il Ministero della Salute, un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla tutela della salute mentale degli adolescenti e dei giovani adulti, avente una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Il fondo é finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:
a) istituzione presso le ASL di Unità Operative Complesse per gli adolescenti e i giovani adulti e potenziamento di quelle esistenti;
b) residenze temporanee protette;
c) gruppi appartamento;
d) presidi territoriali;
e) centri diurni.
2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, con decreto, previa intesa con la conferenza Stato-regioni i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del fondo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella A, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3 milioni;
2008: - 3 milioni;
2009: - 3 milioni.
89. 0. 10. Andrea Ricci, Migliore, Dioguardi.
Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:
1. Al fine di una corretta equiparazione dei diritti dei pazienti che hanno subito danni a seguito di terapia trasfusionale o con emoderivati, come previsto anche dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, viene riconosciuto un indennizzo ai talassemici che hanno un danno a seguito di trasfusione di sangue infetto e che hanno attivato procedure giurisdizionali con la richiesta della relativa indennità.
2. A tal fine è autorizzato lo stanziamento di 80 milini di euro per l'anno 2007 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 40 per cento;
2) alla lettera b) sostituire le parole per la quota del 30 per cento con le seguenti: per la quota del 60 per cento.
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
89. 017. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Alfano Angelino, Marinello.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Chiunque omette il pagamento della quota fissa determinata ai sensi dell'articolo 88, comma 1, lettera n), o fornisce false dichiarazioni sulla propria condizione al solo fine di ottenere indebitamente prestazioni sanitarie, assistenziali, terapeutiche o farmaceutiche a carico del Servizio sanitario nazionale per sé o per altri, salvo che ricorra ad ulteriori artifizi o raggiri, è punito con la sanzione amministrativa determinata, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, in misura compresa da due a dieci volte il valore della compartecipazione obbligatoria dovuta, qualora l'ingiusto profitto non superi la somma di euro 500. Resta ferma la responsabilità penale in ogni altro caso».
91. 3. Gianfranco Conte.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. per la prosecuzione degli interventi di ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché dei relativi progetti di innovazione tecnologica e dei correlati progetti di collaborazione internazionale, da parte dei centri specializzati di cui all'articolo 94, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la realizzazione di un progetto oncotecnologico, finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2008: - 15.000.
93. 12. Gianfranco Conte.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Ai fini della realizzazione di un campus universitario con annessa piastra ospedaliera presso l'ex struttura sanitaria «Leonardo Bianchi» di Napoli è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
Conseguentemente alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 2000;
2008: - 2000;
2009: - 2000.
93. 8. Ossorio, Raiti, Donadi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per ridurre i costi e al contempo fornire la medesima assistenza farmaceutica, si avvia una sperimentazione che renda possibile, a fronte della prescrizione del medico, la somministrazione di dosi individuali sfuse di medicinali, in particolare di farmaci di fascia A, da parte del farmacista. La sperimentazione deve cominciare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
94. 10. Poretti, Villetti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 66, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo le parole: «disponga di una persona responsabile del magazzino in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale» sono aggiunte le seguenti: «o in medicina veterinaria».
94. 9. Mancuso, Lisi, Conti, Ulivi, Angela Napoli.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole: «le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medicodiagnostici in vitro e i dispositivi su misura»;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, all'entrata del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 euro a 45.00 euro, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di convenzioni con Università e Istituti di ricerca o con esperti del settore»;
c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni,
applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di 100 euro per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)».
94. 06. Di Girolamo.
Sopprimerlo.
99. 7. Zorzato, Alfano Angelino, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Dopo l'articolo 99 aggiungere il seguente:
1. È istituito presso il Ministero della Solidarietà Sociale il Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, al quale vengono assegnati 450 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:
Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 450 milioni di euro a partire dal 2007.
99. 0. 2. Cancrini, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:
Ministero economia e finanze:
2007: - 185.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
Ministero lavoro e previdenza:
2007: - ;
2008: - 40.000;
2009: - 56.000.
Ministero interno:
2007: - ;
2008: - 60.000;
2009: - 80.000.
Ministero beni culturali:
2007: - ;
2008: - 50.000;
2009: - 70.000.
Ministero solidarietà sociale:
2007: - ;
2008: - 21.000;
2009: - 150.000.
101. 11. Romano, Drago, Ruvolo, Lucchese, D'Alia.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le spese di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa annua di euro 185 milioni per l'anno 2007, di 371 milioni di euro per l'anno 2008 e di 556 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
101. 14. Giudice, Fallica, Marinello, Baiamonte.
Al comma 1, capoverso «Art. 8», lettera f), sopprimere le parole:«determinarsi sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati dall' Istat».
Cnseguentemente, dopo l'articolo 212 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
102. 33. Marras, Cicu, Testoni, Cossiga.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della regione Sardegna, la misura del concorso della regione a tale spesa è pari al 45 per cento nell'anno 2007, al 47,5 per cento per l'anno 2008 e al 50 per cento per l'anno 2009.
Conseguentemente, al medesimo articolo 102, sopprimere il comma 7.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
102. 31. Marras, Cicu, Cossiga, Testoni.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
102. 32. Cicu, Marras, Cossiga, Testoni.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
1. Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio del Friuli-Venezia-Giulia:
a) sei decimi e sessanta del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
c) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 600 e articolo 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica, con l'articolo 2, comma 1, dei decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
d) nove decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni;
e) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica consumata nel Friuli Venezia Giulia;
f) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;
g) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nel Friuli Venezia Giulia;
2. La devoluzione alla Regione delle quote dei proventi erariali indicati al comma 1 viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti o istituti;
3. Lo Stato può destinare risorse aggiuntive alla Regione per provvedere a scopi determinati e per sostenere la Regione nel processo di integrazione con i paesi dell'Europa centro-orientale.
4. La Regione può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Ha facoltà di emettere prestiti da essa garantiti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie. Il ricorso all'indebitamento è autorizzato con legge regionale che ne stabilisce altresì l'entità e la destinazione delle somme da esso ricavate.
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli 2007, 2008 e 2009.
102. 01. Crosetto, Tondo, Di Centa, Lenna, Contento, Menia, Compagnon, Pottino.
Dopo l'articolo 102 aggiungere il seguente:
1. Per il potenziamento degli interventi e delle attività previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Conseguentemente: alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.
102. 04. Alberto Giorgetti.
Al comma 2, sostituire le parole: per il patrimonio culturale con le seguenti: per i beni e le attività culturali.
104. 3. La X Commissione.
Al comma 2, dopo le parole: per il patrimonio culturale aggiungere le seguenti: , nonché nell'ambito della promozione di reti di imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Con decreto del ministro per lo sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione industriale di cui al comma precedente, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:
a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturate;
b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente alla quale è necessario il riconoscimento della rete.
104. 72. Lazzari, Milanato, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Rossi, Rosso, Valducci, Vito Alfredo.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e l'innovazione nella Pubblica Amministrazione, per gli affari regionali e per le autonomie locali, definisce le linee guida da seguire per l'individuazione delle modalità e dei criteri operativi per il coinvolgimento degli enti e delle imprese nei progetti di innovazione industriale. Per l'individuazione dei contenuti di ciascun progetto, il Ministro dello sviluppo economico, sentite le Amministrazioni interessate, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire.
Il responsabile di progetto, per l'attuazione dei compiti affidatigli, si avvale della collaborazione di strutture, soggetti ed enti specializzati, con onere a carico delle risorse stanziate. Il responsabile di progetto definisce il programma di lavoro, individua le modalità e le procedure da utilizzare per la scelta degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto, propone le azioni e le relative responsabilità attuative, stabilisce i tempi di realizzazione del progetto con l'individuazione dei criteri e delle modalità per le verifiche sullo stato di attuazione in itinere e finali, nonché gli indicatori da utilizzare per la valutazione ex post sull'efficacia degli interventi».
104. 171. Merloni.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. La quota di risorse individuata ai sensi del comma 2 è destinata, per un ammontare pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti di innovazione per lo sviluppo e la competitività delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate dai commi 3 e 4, sono individuati i contenuti ed i criteri di attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo modalità e procedure semplificate per l'accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o
reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, con specifico riferimento a strutture, enti ed organismi specializzati nel sostegno, anche finanziario, alle imprese artigiane ed alle microimprese. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale dei soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57».
104. 113. Alberto Giorgetti.
Al comma 7, sopprimere le parole: anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia.
104. 172. Lulli.
Dopo il comma 11, aggiungere in fine il seguente:
11-bis. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o da una pubblica amministrazione o un ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, ovvero realizzata nell'ambito di contratti di ricerca, di consulenza o di convenzioni o di altri strumenti normativi italiani o comunitari relativi all'attività di ricerca, appartiene all'università o alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico interessati, con i quali intercorre il rapporto di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore e di ottenere almeno il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tale caso il diritto a percepire il 30 per cento dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto deve essere ripartito fra tutti gli autori in parti eguali, salvo che sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione. In tale ultimo caso, la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto. L'inventore comunica la sua invenzione all'università, all'amministrazione o all'ente con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità da questi stabilite, affinché essi possano manifestare entro due mesi dalla comunicazione stessa il proprio interesse a esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo, o comunque qualora l'università, l'amministrazione o l'ente non abbiano proceduto al deposito del brevetto entro i sei mesi successivi alla manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore. Qualora l'università, l'amministrazione o l'ente abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due anni successivi, l'inventore, a richiesta, acquisisce il diritto a sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi. Le università, le amministrazioni e gli enti interessati hanno facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione debba essere effettuata in territori esclusi dall'università, dall'amministrazione o dall'ente. In fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente pubblico di ricerca decidesse di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi non più ritenuti di proprio interesse, l'inventore ha la facoltà di mantenere, a sue spese, il pagamento ditali annualità. In tutti i casi previsti nel presente articolo, l'inventore è titolare del 70 per cento dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico; il restante 30 per cento è devoluto all'università, amministrazione o ente interessato. Qualora l'università, l'amministrazione o l'ente decida, dopo il deposito del brevetto, di
offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le università, le amministrazioni e gli enti interessati, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono ciascun aspetto dei rapporti reciproci, fermo restando che all'inventore spettano comunque il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e una percentuale dei proventi o canoni derivanti dal suo sfruttamento. Le disposizioni del presente comma si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione, ovvero è stato acquisito il diritto di titolarità, in caso di innovazioni per le quali non è previsto il deposito, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le università, le amministrazioni e gli enti di cui al presente comma si dotano, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi tra loro o con enti locali o istituzioni pubbliche o private o fondazioni, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari. Per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione delle predette strutture è istituito un fondo per la cui dotazione, pari a un milione di curo per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, sono utilizzate le risorse derivanti dal pagamento dei diritti di cui al comma 11. Le modalità di erogazione dei contributi sono definite con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 65 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.
104. 9. La X Commissione.
Al comma 12, sostituire le parole da: di rilevante dimensioni fino a: successive modificazioni con le seguenti: di piccole e medie dimensioni, in particolare del settore tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e rubinetteria.
Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: euro 300 mila con le seguenti: euro 500 mila.
104. 114. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, emana apposite direttive relativamente al mercato energetico nazionale con particolare riferimento alle industrie energivore dislocate sul territorio nazionale.
13-ter. Alle industrie metallurgiche primarie sono riconosciute tariffe speciali al fine di equiparare i costi produttivi alla media europea e internazionale.
13-quater. Con lo stesso decreto il Ministro dello sviluppo economico individua le risorse finanziarie necessarie all'attuazione delle stesse direttive utilizzando il meccanismo di finanziamento già adottato per le tariffe speciali adottate precedentemente.
104. 170. Pili, Caligiuri, Murgia, Oppi, Cossiga, Porcu, Mereu, Testoni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione concernente l'operatività delle misure di sostegno previste dal presente articolo, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate.
104. 10. La X Commissione.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
1. Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale e di rafforzare le azioni dirette a promuovere un'economia basata sulla conoscenza, si procede ad una nuova allocazione di risorse al «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese», di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per una somma complessiva pari a 4.000 milioni di euro, alimentata con le risorse del risparmio postale.
2. Come stabilito dal comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennali.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, e il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, stabilisce le quote di ripartizione del Fondo di cui al comma 1. Una quota pari almeno al 40 per cento del suddetto Fondo, è da destinarsi al sostegno dei programmi di innovazione industriale e dei programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità, l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, nonché gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo gli obiettivi riportati al comma 3 dell'articolo 6, della legge n. 8 del 2005.
5. All'onere derivante dall'attuazione di tale articolo si provvederà annualmente a valere delle risorse del Fondo per la Competitività, del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), ognuno per la parte di competenza.
104. 018. Merloni.
Dopo l'articolo 104, inserire il seguente:
1. A favore dei soggetti indicati dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 320 del 31 luglio 2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, è concesso un contributo aggiuntivo di pari importo a quello previsto dallo stesso articolo 4 per la copertura finanziaria degli esercizi successivi alla scadenza dei 60 mesi di operatività dei soggetti responsabili riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico. Detto contributo aggiuntivo copre gli ulteriori cinque esercizi in prosecuzione a quelli scaduti e comunque fino alla chiusura globale del Patto. I criteri e le modalità di rendicontazione rimangono inalterati. La copertura finanziaria del presente comma rimane a carico della finanza di patto già decretata per la parte ancora non spesa proveniente dalle economie comunque generate.
2. Al fine di, accelerare i tempi di attuazione, i collaudi delle iniziative imprenditoriali finanziate dagli strumenti della programmazione negoziata i cui investimenti non superano un milione e cinquecentomila euro, saranno effettuati dai soggetti responsabili con l'obbligo di comunicare i verbali al Ministero. La copertura dei relativi costi rimane invariata.
104. 07. Lomaglio, Crisafulli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parola da: il Fondo per le aree sottoutilizzate fino a entro il 2015, con le seguenti: il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 299, e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 63.273 milioni di euro, di cui 300 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2009, 10.000 milioni per l'anno 2009 e 58.073 milioni entro il 2015.
105. 12. Alemanno.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente sono destinate al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto nelle regioni dell'obiettivo 1.
Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 105 è aggiunto, infine, il seguente periodo: Per il coordinamento delle attività di programmazione e delle relative operazioni finanziarie per gli interventi nel settore dello infrastrutture e dei servizi di trasporto è istituita, presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, una cabina di regia composta dai rappresentanti delle Regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
105. 5. La IX Commissione.
Al comma 1 sostituire le parole da: di cui 100 milioni fino a: entro il 2015 con le seguenti: di cui 1.300 milioni di euro nel 2007, 2.659 milioni di euro nel 2008, 6.000 milioni di euro nel 2009 e 52.190 milioni entro il 2013.
Conseguentemente all'articolo 216, tabella B, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dei seguenti importi:
2007: -2.438.000;
2008: -2.659.000;
2009: -6.000.000.
105. 13. Bono.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Alle regioni in uscita dall'Obiettivo 1, a seguito dell'applicazione di parametri statistici e comunque ricadenti nella fattispecie di regioni insulari e ultraperiferiche sono riconosciute risorse finanziarie pari al precedente quadro comunitario di sostegno 2000-2006 da individuare negli interventi relativi al quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, in attuazione del memorandum italiano sulla politica di coesione.
105. 26. Pili, Caligiuri, Murgia, Oppi, Cossiga, Porcu, Mereu, Testoni.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le regioni ricadenti nell'obiettivo 1, così come definite nel quadro comunitario di sostegno 2000-2006, possono istituire zone franche alla produzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate, con proprio decreto definisce i settori e le modalità attuattive della presente disposizione.
105. 27. Pili, Caligiuri, Murgia, Oppi, Cossiga, Porcu, Mereu, Testoni.
Al comma 1, dopo: di interesse nazionale aggiungere: «,».
106. 18. Tocci, Ghizzoni, Rusconi, Testa, Tessitore, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è incrementata di euro 251 milioni per l'anno 2007, 388 milioni per l'anno 2008 e 259 per l'anno 2009.
Conseguentemente:
a) all'articolo 20, sopprimere i commi 10 e 11;
b) all'articolo 30, sopprimere il comma 4;
c) all'articolo 64, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.»
1-ter. All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1o gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1.010 per mille chilogrammi;
d) dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis. - A decorrere dal 1o gennaio 2006 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 10 per cento.;
e) sopprimere l'articolo 107;
f) alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica: Legge n: 385 del 1978 - Adeguamento disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - CAP 3026), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 39.000;
2008: - 39.000;
2009: - 39.000.
106. 7. Villetti.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
1. Il 1o gennaio 2007 è posta in liquidazione la Società Sviluppo Italia S.p.A. Entro tale data il Ministro per lo sviluppo economico nomina i liquidatori con proprio decreto.
106. 02. Villetti.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
1. Il 1o gennaio 2007 è posta in liquidazione la Società Sviluppo Italia S.p.A. Entro tale data il Ministro per lo sviluppo economico nomina i liquidatori con proprio decreto.
2. Le disponibilità liquide via via rese disponibili dalla liquidazione sono immediatamente allocate al Fondo di cui all'articolo 104, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 2 dello stesso articolo.
106. 03. Villetti.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. È istituito un Fondo per la capitalizzazione dei confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, destinato ad erogare contributi ai confidi al fine di favorire:
1) le fusioni tra confidi;
2) la prestazione di servizi ai confidi per l'iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all' articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
1-ter. Per gli interventi di cui al comma 1-bis è destinato uno stanziamento di 45 milioni di curo per il triennio 2007-2009.
1-quater. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole «operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi» aggiungere le parole «Tali società, qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario, possono presentare controgaranzie valide in base a quanto previsto dall' Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche se iscritte all'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
1-quinquies. All'articolo 13, comma 52, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
1-quinquies. Fermo quanto disposto dagli articoli 385, 386 e 387 della legge finanziaria per il 2006, è stanziato l'importo di 70 milioni di curo per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, destinato ad alimentare il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Conseguentemente, alla tabella B, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 200 milioni di euro annui.
109. 21. Alberto Giorgetti, Alemanno.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, una minore spesa annua di 50 milioni di euro.
109. 34. Ravetto, Crosetto.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
1. Alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, dopo il comma 371, sono inseriti i seguenti:
«371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 366 può essere riconosciuto un cofinanziamento statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del cinquanta per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.
371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al cofinanziamento statale di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato, fermo restando il limite massimo di cui al successivo comma 372».
2. Alla citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 366, la parola: «372» è sostituita dalla seguente: «371».
3. Alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 372, la parola: «371» è sostituita dalla seguente: «371-ter».
111. 06. Lulli, Giacomelli, Nannicini, Ghizzoni.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
111. 01. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo, denominato «Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali», con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo finanzia i progetti degli enti locali relativi agli interventi di razionalizzazione, semplificazione e digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese.
3. Con successivo decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri e le modalità attuative di distribuzione ed erogazione del suddetto fondo.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
112. 34. Bressa, Zaccaria, Amici.
All'articolo 112, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, attengono allo sviluppo e all'applicazione di software liberi o codice sorgente aperto all'interno della Pubblica Amministrazione. Si dispone inoltre che i codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati, vengano depositati presso un sito internet appositamente predisposto dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione al fine di poter essere utilizzati da altre amministrazioni che ne facciano richiesta.
112. 33. Andrea Ricci, Migliore, Mascia.
Al comma 1, sostituire le parole: 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1550 milioni di euro per anno 2008 e di 1200 milioni di euro per l'anno 2009, con le seguenti: 900 milioni di euro per l'anno 2007, di 750 milioni di euro per l'anno 2008 e di 400 milioni di euro per l'anno 2009.
113. 3. Andrea Ricci, Migliore, Cannavò, Deiana, Duranti.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 2007 le risorse già destinate allo sviluppo del velivolo Joint Strike Fighter sono riallocate e destinate al velivolo da combattimento Eurofighter 2000 (EF2000).
113. 0. 1. Galante, Sgobio, Napoletano, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini Crapolicchio, De Angelis, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di 5 milioni di euro annui, per il sostegno alle attività dei distretti industriali della nautica da diporto.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
115. 2. Gianfranco Conte.
Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'offerente può essere esclusivamente un'associazione temporanea o un consorzio costituiti dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta. È consentito il ricorso al contratto di locazione finanziaria anche per l'esecuzione delle opere di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo n. 163 del 2006.
116. 13. Iannuzzi, Mariani, Mantini.
Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti:
3. L'offerente può essere esclusivamente un'associazione temporanea o un consorzio costituiti dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta. È consentito il ricorso al leasing anche per l'esecuzione delle opere di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
116. 14. Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Germanà, Osvaldo Napoli, Simeoni, Tortoli.
Al comma 1, sostituire le parole: 520 milioni con le seguenti: 80 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 143, comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 340 milioni di euro per l'anno 2007 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, e, all'articolo 160, comma 4, sostituire le parole: 200 milioni all'anno con le seguenti: 400 milioni per l'anno 2007 e 200 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
117. 6. Bonelli, Camillo Piazza.
Al comma 1, sostituire le parole: 520 milioni per l'anno 2007 con le seguenti: 270 milioni per l'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 106, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La dotazione del Fondo di cui al comma 1, per l'anno 2007, è incrementata di euro 250 milioni.
117. 4. Villetti.
Al comma 1, sostituire le parole: 520 milioni per l'anno 2007 con le seguenti: 420 milioni per l'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 106, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La dotazione del Fondo di cui al comma 1, per l'anno 2007, è incrementata di euro 100 milioni.
117. 5. Villetti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Tale somma si aggiunge a quella già prevista dalla sopraccitata disposizione, pari a 80 milioni di euro.
117. 12. Uggè, Zanetta, Di Centa.
Al comma 1, sostituire le parole: dal 1o gennaio 2007 con le seguenti: dalla sua entrata in vigore.
118. 2. D'Elpidio.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Per lo svolgimento di particolari compiti e per il raggiungimento dei risultati di scopi i fondi rivenienti dalle quote annualmente versate dagli autotrasportatori ai sensi dell'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, successive modifiche e integrazioni, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasponi sono esclusi da qualsiasi provvedimento di riduzione e/o limitazione della spesa pubblica Le somme disponibili sui relativi capitoli di spesa non impegnate dal Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori entro l'esercizio di competenza, sono mantenute in bilancio per essere impegnati negli esercizi finanziari successivi.
118. 02. Uggè, Zanetta, Di Centa.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono autorizzate spese complessive pari a 50 milioni di euro nel triennio 2007-2009 a favore dell'Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. Tali spese sono autorizzate per 5 milioni di euro nel 2007, per 20 milioni di euro nel 2008 e per 25 milioni di euro nel 2009. L'Agenzia deve promuovere l'integrazione tra il sistema della ricerca e il sistema produttivo attraverso l'individuazione, la valorizzazione e la diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotte su scala nazionale ed internazionale. L'Agenzia deve operare in stretta connessione con gli organi di Governo per le attività di supporto all'elaborazione di politiche e programmi e l'individuazione delle criticità strategiche.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 25.000.
120. 17. Ravetto, Misiani.
Al comma 1 sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni e aggiungere, in fine, le seguenti parole: con sede in Milano.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
120. 18. Ravetto, Casero, Lupi, Gelmini, Verro, Romani, Bernardo, La Russa, De Corato, Frassinetti, Santanchè, Gamba, Ronchi, Armani, Fontana, Berruti, Aprea, Bocciardo, Colucci, Craxi, Jannone, Moroni, Calmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romele, Testoni, Uggè, Valducci.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis. - 1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, si prevede, a partire dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2007, e per periodi di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007 e 1o gennaio 2008, la concessione di un credito di imposta per l'acquisto e l'installazione di apparati di sicurezza, nonché per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.
2. Il credito di imposta è determinato per ciascun beneficiario nella misura massima dell'80 per cento del costo dei beni e servizi indicati al comma 1 e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario per ciascun periodo di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.
3. Il credito può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione del presente articolo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
*122. 013. Affronti, Capotosti, D'Elpidio.
Dopo l'articolo 122 inserire il seguente:
l. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, si prevede, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, e per periodi d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007 e gennaio 2008, la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di apparati di sicurezza, nonché per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.
2. Il credito di imposta è determinato per ciascun beneficiano nella misura massima dell'80 per cento del costo dei beni e servizi indicati al comma 1 e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiano per ciascun periodo di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.
3. Il credito può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione del presente articolo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
*122. 018. Rosso, Zanetta, Marras.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica analogica, radio e televisioni comunitarie di quartiere o di piccole città sono autorizzate ad attivare impianti di potenza adeguata all'area da illuminare, su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel rispetto degli standard vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche e di omologazione degli impianti.
Sulle medesime frequenze di trasmissione potranno trovare spazio più emittenti secondo una disposizione planimetrica-radiolettrica definita in accordo con gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, i quali contribuiranno, a titolo non oneroso e nell'ambito dei loro compiti istituzionali, a reperire punti di frequenza di trasmissione. Il numero delle radio e televisioni comunitarie di quartiere o di piccole città autorizzate in forza del presente articolo non rientrerà nelle quote percentuali riservate al numero totale delle emittenti concessionarie commerciali e comunitarie.
122. 012. Ossorio, Raiti.
Sostituirlo con il seguente:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 18 e 57, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall'Unione europea, ivi com prese le corrispondenti quote di parte nazionale. Le citate disposizioni si applicano altresì, agli enti e agli organismi gestori delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, alle spese per progetti cofinanziati da fondazioni e altri soggetti privati, autofinanziamento e trasferimenti vincolati a progetti specifici.
Conseguentemente all'articolo 61, comma 1, sostituire le parole: del 15 per cento con le seguenti: del 16 per cento.
123. 3. Francescato, Piazza Camillo, Bonelli.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: il seguente comma con le seguenti: i seguenti commi.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il capoverso «4-bis», aggiungere il seguente:
4-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, almeno il 40 per cento delle risorse è destinato alle regioni meridionali.
127. 5. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Milanato, Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il fondo, di cui al comma 1, è prioritariamente destinato a quelle aziende che siano in possesso del documento unico di regolarità contributiva.
128. 8. Andrea Ricci, Lombardi, Provera, Sperandio.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. In attuazione di quanto previsto dal citato comma 61 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, una quota del predetto fondo pari a 5 milioni di euro è destinata all'istituzione del marchio «100 per cento Italia», di proprietà dello Stato italiano, volto ad individuare i prodotti finiti per i quali l'ideazione, la progettazione, il disegno, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, utilizzando materie prime anche di importazione, nonché semilavorati grezzi.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per il rilascio e le caratteristiche del marchio di cui al comma 1 e le modalità per i relativi controlli.
128. 2. La X Commissione.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. In attuazione di quanto previsto dal citato comma 61 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, all'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea;
b) e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera, pratica».
128. 3. La X Commissione.
Dopo l'articolo 128, inserire il seguente:
1. L'articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente: «82. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati».
Conseguentemente, alla tabella C, alla rubrica Ministero degli affari esteri, voce legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare la seguente variazione:
2007: - 10.000.
128. 025. Angelino Alfano, Marinello.
Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 80 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 130, comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 85 milioni.
129. 9. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni.
Conseguentemente all'articolo 130, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro» con le seguenti: 125 milioni di euro».
129. 6. Zorzato, Milanato, Campa, Destro, Paniz, Giuseppe Fini, Fratta Pasini, Gardini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la prosecuzione dei lavori relativi al «Sistema Mose» nella città di Venezia è autorizzata la ulteriore spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:
Ministero economia e finanze:
2007: - 200.000;
2008: - ;
2009: - .
Ministero lavoro e previdenza:
2007: - 40.000;
2008: - ;
2009: - .
Ministero interno:
2007: - 60.000;
2008: - ;
2009: - .
Ministero beni culturali:
2007: - 60.000;
2008: - ;
2009: - .
Ministero salute:
2007: - 10.000;
2008: - ;
2009: - .
Ministero università:
2007: - 10.000;
2008: - ;
2009: - .
Ministero solidarietà sociale:
2007: - 20.000;
2008: - ;
2009: - .
129. 10. Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sostituire le parole 150 milioni con le seguenti: 250 milioni.
Conseguentemente, alla tabella C, proporzionalmente ridurre tutte le voci di parte capitale fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro annui.
130. 5. Alemanno.
Dopo l'articolo 130 aggiungere il seguente:
1. Per elevare il livello di sicurezza delle aree metropolitane, gli organici della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri operanti nei territori delle aree metropolitane sono incrementati complessivamente di 1000 unità.
2. Per la chiusura dei campi nomadi e la loro collocazione al di fuori delle aree metropolitane, nonché per la riqualificazione delle aree metropolitane attualmente occupate, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
3. Per la copertura degli oneri collegati al lavoro straordinario dei personale delle forze di polizia impegnato in attività di prevenzione e repressione dei reati nelle aree metropolitane è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
4. Per incentivare l'impiego da parte dei privati di tecnologie per la sicurezza è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
5. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorità eventualmente competenti, è consentito, in via sperimentale per un triennio, limitatamente alle aree metropolitane, l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia mutuando il modello aeroportuale.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di quindici milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte capitale fino a concorrenza dell'importo di 120 milioni di euro annui.
130. 07. Alemanno, Ascierto.
Al comma 1, dopo le parole: Expo 2015 aggiungere le seguenti: della città di Milano; dopo la parola: anni aggiungere la seguente: 2007.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: - 5.000.
132. 4. Fiano, Tolotti, Quartiani.
Al comma 1, dopo le parole: è autorizzata la spesa di aggiungere le seguenti: 3 milioni di euro per il 2007 e.
Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000.
132. 3. Ravetto, Casero, Lupi, Gelmini, Verro, Romani, Bernardo, La Russa, De Corato, Frassinetti, Santanchè, Gamba, Ronchi, Armani, Aprea, Berruti, Bocciardo, Colucci, Craxi, Jannone, Moroni, Fontana, Paroli, Palmieri, Pecorella, Rivolta, Romele, Testoni, Uggè, Valducci.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la prosecuzione degli interventi relativi alle linee trasversali ed, in particolar modo, per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese) è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2007 e di 24 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 24.000;
2008: - 24.000.
134. 1. Cordoni, Mario Ricci, Orlando, Motta, Olivieri, Rigoni, Evangelisti, Velo, Meta, Barbi, Beltrandi, Pedrini, Barani, Mariani, Filippeschi, Locatelli.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Relativamente alle risorse di cui al comma precedente, la somma di 20 milioni di euro per ognuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è dedicata specificamente all'ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:
Agli oneri derivanti dall'articolo 134, comma 5-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;
b) a partire dal 1o gennaio 2007, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2007, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.
134. 11. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
Dopo l'articolo 134 inserire il seguente:
l. Per gli interventi di ammodernamento, potenziamento e adeguamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia e non compresa nelle strade gestite dall'Anas, è autorizzato un contributo annuale di 350 milioni di euro per tre anni a decorrere dall'anno 2007 in favore delle nuove province della regione siciliana.
2. Il contributo annuale verrà ripartito nel corso della gestione tra le nuove province della regione siciliana con decreto del Ministro delle infrastrutture da comunicare, anche con evidenze telematiche, al ministro dell'economia e delle finanze nonché alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti.
3. La ripartizione del contributo annuale da parte del Ministro delle infrastrutture è effettuata in misura proporzionale alla viabilità esistente nelle singole province.
4. Ai fini della accelerazione della procedura di spesa, il Ministro delle infrastrutture, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, stipula apposite convenzioni con le singole province della regione per la individuazione delle priorità e la consistenza degli interventi. Le stesse
strutture periferiche del Ministero curano la progettazione definitiva, se non già predisposta dalle province regionali, e formano un unico bando di gara per la eventuale progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere.
5. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta sono devoluti alle province al cui territorio si riferiscono per essere utilizzati in lavori di manutenzione aventi le stesse finalità di cui al primo comma.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 350.000;
2008: - 350.000;
2009: - 350.000.
134. 04. Giudice, Fallica, Germanà, Floresta, Minardo, Grimaldi, Misuraca, Marinello.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. I dati analitici sulle opere infrastrutturali, a totale o parziale carico dello Stato, sono raccolti ed archiviati in forma di schede elettroniche relative a ciascuno degli interventi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il modello di scheda elettronica, le modalità di raccolta e archiviazione e di creazione di un flusso unico di dati attraverso idonee forme di raccordo fra il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, l'Osservatorio sui contratti pubblici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la banca dati di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 febbraio 2003 e il sistema operativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), istituito in attuazione dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
02. Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è predisposto sulla base dei dati di cui al comma 01 del presente articolo e contiene:
a) l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici complessivamente rientranti nel programma, con l'indicazione, per ciascuna voce, della data di inserimento, degli elementi descrittivi relativi alla localizzazione e alle dimensioni, delle priorità nella allocazione delle risorse finanziarie statali;
b) l'articolazione delle voci in livelli successivi di dettaglio: macroopere, opere, interventi, sottointerventi, con codici che individuino ogni riferimento in modo univoco e coerente con il codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) di cui alla Delibera CIPE 19 dicembre 2003, n. 126;
c) la previsione di costo, le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento per ciascuna delle voci e delle relative articolazioni, aggiornate alla data di presentazione del programma;
d) lo stato della progettazione, dell'iter amministrativo, delle procedure di aggiudicazione, dell'avanzamento dei lavori, la data prevista di completamento;
e) i dati riassuntivi e previsionali sui flussi finanziari, articolati secondo la fonte.
03. Ai fini degli adempimenti connessi alla raccolta e archiviazione dei dati di cui al comma 01, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007, 1 milione di euro per l'anno 2008 e I milione di euro per l'anno 2009. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Conseguentemente,
a) sostituire la rubrica con la seguente: Sistema informativo sugli investimenti infrastrutturali e finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale;
b) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni::
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
135. 1. La VIII Commissione.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per gli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni dl euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. All'interno degli stanziamenti di cui al presente comma sono autorizzati i seguenti finanziamenti:
a) esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto per un importo pari a 5 milioni per quindici anni a decorrere dall'anno 2007;
b) progettazione definitiva e realizzazione del Corridoio plurimodale Tirreno-Brennero per un importo pari a 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
c) ristrutturazione dell'Autostrada A4 - tratto Novara-Milano e degli interventi connessi e complementari di competenza dell'ANAS S.p.A. per un importo pari a 10 milioni dl euro a decorrere dall'anno 2007;
d) proseguimento riqualifica ex SS 415 - Paullese per un importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007;
e) Progettazione e realizzazione delle opere viarie di cui al «sistema accessibilità della Valtellina», per un importo pari 5 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007 e 2008;
f) completamento del «sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42 - del Tonale e della Mendola» per un importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007;
g) realizzazione dell'Asse Autostradale Brescia-Milano per un Importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
h) realizzazione dell'Asse viario Pedemontana Lombarda per un importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
i) completamento dell'asse stradale del Corridoio 5 per un importo pari a 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
j) realizzazione dell'Asse viario Pedemontana Veneta per un importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
k) per il potenziamento del Passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati per un importo pari a 2 milioni dl euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
i) completamento dell'Asse autostradale A27 Autostrada Alemagna per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
135. 13. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin, Dozzo, Gibelli, Caparini, Fava, Bricolo.
Al comma 1, dopo le parole: a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 inserire le seguenti: di cui 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze di finanziamento delle opere che hanno completato l'iter di approvazione e possono essere immediatamente appaltate, con precedenza alle opere ricadenti nelle zone ad intenso flusso di traffico, e.
135. 14. Gibelli, Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, dopo le parole: e 2009, di cui aggiungere le seguenti: 15 milioni di euro per il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, 10 milioni per
l'ammodernamento della strada statale jonica 106 e.
135. 18. Tassone, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, le parole da: di cui 5 milioni fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: di cui 8 milioni a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto e della Guardia costiera.
135. 9. Moffa, Minasso, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 1 inserire il seguente comma 1-bis:
1-bis. L'impiego del contributo quindicennale di cui al comma 1 del presente articolo e del fondo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che rifinanzia l'articolo 13 della legge 1o agosto 2002, n. 166, cap. di spesa n. 7060/P, sono subordinati agli accertamenti sull'attuazione del Primo Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla Delibera CIPE 121/2001), avviati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica nella sua riunione del 29 settembre 2006 e alle ulteriori verifiche che si rendessero necessarie per valutare la spesa complessiva prevista per le grandi opere e i reali impegni assunti dallo Stato al fine di ridefinire le priorità di intervento.
135. 15. Andrea Ricci, Migliore, Cacciari.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. L'impiego del contributo quindicennale di cui al comma 1 è subordinato agli accertamenti sull'attuazione del Primo Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla Delibera CIPE n. 121/2001, avviati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica in data 29 settembre 2006 e ad eventuali ulteriori verifiche necessarie per valutare la spesa complessiva prevista per le grandi opere e i reali impegni assunti dallo Stato al fine di ridefinire le priorità di intervento.
135. 16. Camillo Piazza, Bonelli.
Al comma 2 sostituire le parole: delle infrastrutture con le seguenti: degli strumenti per la protezione delle istallazioni, e relativa gestione.
135. 41. Gianfranco Conte.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Tra le opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui al presente articolo deve ricondursi il piano di manutenzione urbana di Venezia denominato «Piano programma degli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio», che ha come obiettivo prioritario il ripristino idraulico dei rii e delle loro sponde.
135. 17. Zanella, Camillo Piazza, Bonelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione del lotto funzionale della bretella tra A1 e A14, Termoli-San Vittore.
135. 19. Ruta, Narducci.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 78, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzato un contributo annuale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
135. 10. Zorzato, Destro, Milanato, Gardini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 sono ricompresi, in una misura non inferiore al 10 per cento, quelli riguardanti un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a fischio sismico. Il predetto piano straordinario tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e viene elaborato secondo quanto previsto all'articolo 4 della suddetta legge.
135. 20. Mariani, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi, Sasso, Sircana, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
1. Per l'ammodernamento e l'ampliamento del traforo Colle di Tenda è autorizzato lo stanziamento di 60 milioni di euro per il triennio 2007-2009.
Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.
135. 0. 11. Delfino, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 135, inserire il seguente:
1. Sono considerate opere strategiche e di preminente interesse nazionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, della legge n. 443 del 2001:
a) autostrada Nogara-mare;
b) sistema delle tangenziali di Verona-Vicenza-Padova;
c) terza corsia Venezia-Trieste per ottemperare alla delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare.
135. 08. Zorzato, Milanato, Fratta Pasini, Alberto Giorgetti, Peretti, Conte, Ascierto, Bellotti, Campa, Giuseppe Fini, Destro.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
1. Al fine di garantire la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano, il contributo annuale di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 78, lettera e) destinato alla «realizzazione delle opere di cui al 'sistema pedemontana lombarda, tangenziali di Como e di Varese'», e assegnato alla Regione Lombardia.
2. In favore della Regione Lombardia, a valere sulle risorse di cui all'articolo 135, comma 1, sono destinati i seguenti finanziamenti:
a) 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per l'anno 2008 per lo sviluppo della progettazione del Sistema Viabilistico Pedemontano;
b) 80 milioni di euro a partire dal 2009 per la realizzazione dei lotti prioritari relativi agli interventi di cui alla lettera a).
3. L'Anas spa trasferisce alla Regione Lombardia le risorse di cui alla legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 7, lettera b) nonché le ulteriori risorse individuate quale contributo alla realizzazione dell'intervento come indicate dalla convenzione stipulata in data 29 maggio 1990 con la società concessionaria.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 80.000;
2008: - 80.000;
2009: - 90.000.
135. 017. Lupi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alle autorità portuali è altresi attribuito il gettito dei diritti doganali con vincolo di destinazione al completamento e alla realizzazione delle opere infrastrutturali già previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.
136. 11. Adolfo, Tassone, Tucci, Peretti, Zinzi, Romano, D'Alia.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Il decreto di cui al comma 8 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8-ter. Sino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 8, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, sentiti i Ministri dei trasporti e delle infrastrutture, entro il limite di spesa annuo di 10 milioni di euro, la garanzia della copertura dei mutui relativi alla realizzazione di grandi infrastrutture portuali immediatamente cantierabili, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle competenti Autorità portuali, predisposti anche sulla base delle previsione degli effetti delle disposizioni del predetto decreto, e garantiti con idonee forme fidejussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico di una congrua parte dell'investimento. A decorrere dalla data di emanazione del citato decreto di cui al comma 8, il Ministro dell'economia e delle finanze trasferisce, con appositi provvedimenti, l'onere della copertura dei suddetti mutui a carico delle rispettive Autorità portuali».
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui.
136. 20. Zunino, Boffa, Velo, Pinotti, Fiano, Orlando, Benvenuto, Iannuzzi, Rotondo, Lovelli.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Il decreto di cui al comma 8 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8-ter. Sino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 8, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, sentiti i Ministri dei trasporti e delle infrastrutture, entro il limite di spesa annuo di 10 milioni di euro, la garanzia della copertura dei mutui relativi alla realizzazione di grandi infrastrutture portuali immediatamente cantierabili, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle competenti Autorità portuali, predisposti anche sulla base delle previsione degli effetti delle disposizioni del predetto decreto, e garantiti con idonee forme fidejussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico di una congrua parte dell'investimento. A decorrere dalla data di emanazione del citato decreto di cui al comma 8, il Ministro dell'economia e delle finanze trasferisce, con appositi provvedimenti, l'onere della copertura dei suddetti mutui a carico delle rispettive Autorità portuali».
Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: ed a 1.110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
136. 19. Zunino, Boffa, Velo, Pinotti, Fiano, Orlando, Benvenuto, Iannuzzi, Rotondo, Lovelli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di permettere un tempestivo avvio delle nuove infrastrutture produttive che hanno già completato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'iter autorizzativo, e per le quali è stato individuato il soggetto gestore, il Ministero dell'economia e delle finanze può assegnare parte dei tributi che saranno generati dalla nuova infrastruttura e diversi dalle tasse e diritti portuali, all'ammortamento dei mutui necessari alla realizzazione dell'opera. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume l'impegno della copertura del mutuo previa acquisizione del piano finanziario presentato dall'Autorità portuale competente e garantito con idonee forme fidejussorie dal soggetto gestore che dovrà anche farsi carico di parte dell'investimento infrastrutturale.
Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella B di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.
136. 2. Moffa, Minasso, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni euro con le seguenti: 130 milioni di euro.
Conseguentemente al comma 2 dopo le parole: sono finalizzate aggiungere le seguenti: nella misura di 30 milioni alla realizzazione delle infrastrutture stradali e ferroviarie denominate «ultimo miglio» e di collegamento fra gli Hub portuali e gli interporti, immediatamente cantierabili e per la parte residua.
Conseguentemente, all'articolo 113, al comma 1, sostituire le parole: è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, con le seguenti: è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.670 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.180 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale.
137. 24. Velo, Zunino, Lovelli.
Al comma 1, primo e secondo periodo ed al comma 3 dell'articolo 137, dopo la parola: hub aggiungere le seguenti: e dei sistemi.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: sviluppo degli hub e dei sistemi portuali di interesse nazionale.
137. 25. Boffa, Zunino, Rotondo, Attili.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il 20 per cento delle risorse del comma 1 sono destinate ad incentivare le localizzazioni di attività produttive anche in regime di zone franche nelle aree portuali e nelle aree dei consorzi di sviluppo industriale adiacenti.
137. 26. Gianfranco Conte.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate, fino alla concorrenza del sessanta per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro e di quello di Augusta, nonché al fine di incentivare la localizzazione nelle relative aree portuali di attività produttive anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia.»
137. 4. Rotondo, Burtone, Crisafulli, Dato, Lomaglio, Lumia, Piscitello, Piro, Samperi, Violante.
Al comma 2, dopo le parole: zona franca aggiungere le seguenti: secondo le disposizioni dell'articolo 137-bis e.
Conseguentemente dopo l'articolo 137 aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, sono istituiti presso il porto di Gioia Tauro e presso lo scalo merci ferroviario di DOMO 2, situato nei comuni di Beura-Cardezza e Villadossola, punti franchi a norma dell'articolo 166 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
2. I confini dei punti franchi istituiti a norma del comma I saranno delimitati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consorzio costituito ai sensi del comma 3.
3. L'amministrazione dei punti franchi istituiti a norma del comma 1 è affidata a consorzi formati dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio nelle cui circoscrizioni essi sono situati, nonché, rispettivamente, dall'autorità portuale di Gioia Tauro, per il punto franco di Gioia Tauro, e dalla società Rete ferroviaria italiana SpA, per il punto franco di DOMO 2. I consorzi sono costituiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi predispongono i piani operativi delle zone franche, da approvarsi secondo le modalità stabilite con il regolamento di esecuzione previsto dal comma 10.
4. I consorzi costituiti a norma del comma 3 provvedono a proprio carico all'esecuzione, al completamento e alla manutenzione delle opere necessarie all'area destinata a punto franco, comprese le opere di recinzione. Essi forniscono gratuitamente i locali necessari per gli uffici e i servizi doganali e per il personale di vigilanza e provvedono alla loro ordinaria manutenzione e illuminazione.
5. Salve le limitazioni e le eccezioni disposte dal comma 7, nei punti franchi istituiti a norma del comma I si potranno compiere tutte le operazioni inerenti allo scarico e al carico di materiali e di merci, al loro deposito e alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, con lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale, commerciale e di prestazione di servizi. Le imprese operanti nei punti franchi possono gestire depositi IVA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
6. Le merci sottoposte a operazioni di manipolazione e trasformazione, diverse dalle manipolazioni usuali previste dall'articolo 152, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, sono assimilate a quelle in regime di temporanea importazione, secondo quanto previsto dall'articolo 165, ultimo comma, del medesimo testo unico. del regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10 determina le disposizioni da osservarsi per tali operazioni agli effetti della disciplina doganale.
7. Le franchigie inerenti al regime di punto franco non hanno effetto per quanto concerne l'uso o il consumo delle merci estere, rimanendo le franchigie stesse in ogni caso inapplicabili:
a) ai materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;
b) ai materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;
c) agli arredamenti di uffici e di abitazioni;
d) ai commestibili e alle bevande.
8. È vietata nei punti franchi la vendita al minuto. L'esercizio di spacci di viveri e di bevande e degli altri esercizi commerciali, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, è sottoposto all'autorizzazione dell'autorità doganale e subordinato alle condizioni e alle forme di vigilanza previste dal regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10.
9. Nei punti franchi, il personale doganale, in base alle disposizioni di legge: è abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni di carattere doganale; esercita i controlli sulle merci previsti dalle norme comunitarie e ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento; ha facoltà di accedere in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nel punto franco per eseguire accertamenti sulle merci depositate o in lavorazione e ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.
10. Le disposizioni per l'esecuzione del presente articolo sono emanate, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
137. 27. D'Ippolito, Zanetta, Caligiuri, Fedele, Sanza, Santelli, Campa.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le risorse di cui al comma i sono finalizzate, fino alla concorrenza del 70 per cento, ad assicurare lo sviluppo dei porti di Gioia Tauro, Cagliari e Oristano quali piattaforme logistiche del Mediterraneo, nonché al fine di incentivare la localizzazione nelle relative aree portuali di attività produttive anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia.
137. 28. Cicu, Marras, Cossiga, Testoni.
Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:
1. Nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportato le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche nelle more dell'attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, da effettuarsi in conformità a quanto previsto al comma 2, lettera c), del citato articolo 252, deve essere autorizzato, su istanza del Presidente dell'Autorità portuale, o laddove non istituita su istanza dell'ente competente, con decreto del Ministero delle infrastrutture, previa acquisizione del parere favorevole dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei trasporti, dello sviluppo economico e della salute, della Regione territorialmente competente, sentite l'A.N.P.A, l'A.R.P.A. della Regione interessata, l'Istituto superiore di sanità e l'ICRAM. All'uopo il Ministero delle infrastrutture convoca apposita conferenza dei servizi, da concludersi nel termine di sessanta giorni. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 152 del 2006 e sostituisce, quindi, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale delle operazioni di dragaggio e delle opere e attività ad esse relative. Il progetto di dragaggio è predisposto a cura dell'Autorità portuale, o laddove non istituita dall'ente competente, e può prevedere anche la realizzazione e/o l'impiego di vasche di colmata per la ricollocazione del materiale di escavo. L'idoneità di quest'ultimo ad essere all'uopo utilizzato viene verificata mediante apposite analisi da effettuarsi sul materiale dragato prima della sua ricollocazione. I dragaggi di cui al presente articolo saranno comunque effettuati con modalità e tecniche idonee ad evitare la dispersione di materiale.»;
b) all'articolo 8, comma 3, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni
interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto dalla lettera a);».
137. 05. Raiti.
Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:
Nella legge 28 gennaio 1994, n. 94 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11-bis. Nei siti oggetto di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, da effettuarsi in conformità a quanto previsto al comma 2, lettera c) del citato articolo 252, deve essere autorizzato, su istanza del Presidente dell'Autorità portuale, o laddove non istituita su istanza dell'ente competente, con decreto del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture, dei trasporti, dello sviluppo economico e della salute, della regione territoriale competente sentite l'A.P.A.T., l'A.R.P.A. della Regione interessata, l'Istituto superiore di sanità e l'I.C.R.A.M. All'uopo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca apposita conferenza dei servizi, da concludersi nel termine di sessanta giorni. Il progetto di dragaggio è predisposto a cura dell'Autorità portuale, o laddove non istituita dall'ente competente, e può prevedere anche la realizzazione e/o l'impiego di vasche di colmata per la ricollazione del materiale di escavo. L'idoneità di quest'ultimo ad essere all'uopo utilizzato viene verificata mediante apposite analisi da effettuarsi sul materiale dragato prima della sua ricollocazione. I dragaggi di cui al presente articolo saranno comunque effettuati con modalità e tecniche idonee ad evitare la dispersione di materiale»;
b) all'articolo 8, comma 3, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9 e nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nei termini di sessanta giorni».
137. 07. Raiti.
Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:
1. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dell'articolo 17, commi 2 e 5, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle datazioni organiche stabilite dalle Autorità Portuali o Marittime, salvo che non riguardino
lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa una indennità pari ai trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di effettivo non impiego. Per le imprese di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali. Date le peculiari caratteristiche del settore portuale, della flessibilità e contestuale discontinuità lavorativa necessarie per dare adeguata risposta alle esigenze ed urgenze dei richiedenti le prestazioni, che comportano anche le conseguenze che i turni di riposo non necessariamente coincidono con lo giornate legislativamente definite festività, l'indennità di cui trattasi può essere concessa per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre in presenza della disponibilità da parte del lavoratore. L'erogazione della indennità da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti dal Ministero dei Trasporti. L'onere relativo all'applicazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro annui, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236.
15-bis. A far data dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, operata a norma dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 13 febbraio 1987 n. 26, di conversione del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, l'accredito della contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato impiego integrata dall'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria è calcolato sulla base del valore medio dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro.
15-ter. Al comma 3 dell'articolo 3, della legge 30 giugno 2000 n. 186 sono aggiunte le parole: "anche nel caso di imprese inferiori ai 15 dipendenti".
15-quater. La dicitura "trasformazione" di cui alla rubrica e all'intero testo dell'articolo 21 della legge 28 gennaio n. 84 deve essere, in modo autentico, interpretato come "costituzione"».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 13.000;
2008: - 13.000;
2009: - 13.000.
137. 014. Velo, Zunino, Rotondo, Albonetti, Lovelli.
Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:
1. Nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportato le regi tenti modificazioni:
a) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolto anche nelle more dell'attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, da effettuarsi in conformità a quanto previsto al comma 2, lettera c), del citato articolo 252, deve essere autorizzato, su istanza del Presidente dell'Autorità portuale, o laddove non istituita su istanza dell'ente competente, con decreto del Ministero delle infrastrutture, previa acquisizione del parere favorevole dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei trasporti, dello sviluppo economico e della salute, della regione territorialmente competente, sentite l'A.N.P.A, l'A.R.P.A. della Regione interessata, l'Istituto superiore di sanità e l'ICRAM. All'uopo il Ministero delle infrastrutture convoca apposita conferenza dei servizi, da concludersi nel termine di sessanta giorni. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 152 del 2006 e sostituisce, quindi, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale delle operazioni di dragaggio e delle opere e attività ad esse relative. Il progetto di dragaggio è predisposto a cura dell'Autorità portuale, o laddove non istituita dall'ente competente, e può prevedere anche la realizzazione e/o l'impiego di vasche di colmata per la ricollocazione del materiale di escavo. L'idoneità di quest'ultimo ad essere all'uopo utilizzato viene verificata mediante apposite analisi da effettuarsi sul materiale dragato prima della sua ricollocazione. I dragaggi di cui al presente articolo saranno comunque effettuati con modalità e tecniche idonee ad evitare la dispersione di materiale.»;
b) all'articolo 8, comma 3, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto dalla lettera a);».
137. 05. Raiti.
Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, già prorogato con legge 28 dicembre 1999, n. 522, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2003. I contributi di cui al presente comma si intendono estesi anche ai corsi resi obbligatori dai decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, complessivamente determinato in 24 milioni di euro, si provvede mediante un contributo triennale di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 8.000;
2008: - 8.000;
2009: - 8.000.
137. 03. La IX Commissione.
Sostituire l'articolo 138 con il seguente:
1. Il dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori delle regioni Molise e Puglia colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2002 per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di 25 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, destinando una quota di tale spesa pari ad almeno 6 milioni di euro alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, predisposto ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003.
138. 12. Astore, Raiti, Donadi.
Al comma 1, sostituire le parole: nel territorio del Molise con le seguenti: nei territori del Molise e della Puglia.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
Nella rubrica sostituire le parole: della regione Molise con le seguenti: delle regioni Milise e Puglia.
138. 1. Bordo.
Al comma 1, sostituire le parole 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009; con le parole 15 milioni di euro per l'anno 2007 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 139, comma 1, sostituire le parole 50 milioni per l'anno 2007 e di 25 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le parole 40 milioni per l'anno 2007 e di 20 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
138. 16. Gianfranco Conte.
Al comma 1 sostituire le parole 5 milioni di euro con le seguenti: 55 milioni di euro.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
138. 17. La Loggia, Zorzato, Giudice.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel territorio del Molise aggiungere le seguenti: e Puglia.
138. 13. Villetti.
Dopo l'articolo 138, inserire il seguente:
1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e le opere di ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del 31 ottobre 2002, nel territorio della Puglia, è autorizzato un contributo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 2008 e 2009, da erogare alla medesima regione a favore dei Comuni colpiti dall'evento sismico.
2. Per l'anno 2007 per i predetti Comuni interessati dal sisma del 31 ottobre 2002 è riconosciuto ai fini fiscali una riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), pari all'80 per cento in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è successive modificazioni.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.milioni;
2008: - 50 milioni;
2009: - 50 milioni.
138. 05. Leone.
Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:
1. In attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire alla Regione Umbria la somma di euro 6,197 milioni.
Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce Legge finanziaria, n. 448 del 2001, articolo 14 comma 1: accise del gas metano (6.1.2.2 - restituzione e rimborsi di imposte - cap. 3823), apportare la seguente variazione:
2007: - 6.197.
138. 01. Sereni.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980-81 di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998 n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, è autorizzato un contributo quindicennale di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, nonché due ulteriori contributi quindicennali di 30 milioni di euro ciascuno a decorrere dagli anni 2008 e 2009. I relativi mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti e con gli altri soggetti autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Le risorse derivanti dai mutui di cui innanzi spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 25 per cento e del 75 per cento e saranno assegnate ai sensi della legge 23 gennaio 1992, n. 32, con delibera del CIPE.
3. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, le parole: «31 dicembre 2006», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
4. Gli enti locali delle regioni Campania e Basilicata che fino al 30 giugno del 1990, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1980 n. 874 e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese quelle di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, si sono avvalsi della collocazione in aspettativa di propri amministratori dipendenti da aziende private per i quali non sono stati versati i previsti contributi previdenziali, provvedono entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge a regolarizzare le posizioni assicurative dei soggetti interessati presso i competenti Istituti previdenziali. Agli oneri connessi gli Enti locali faranno fronte attingendo dalle risorse ad essi assegnate con delibera CIPE in base alla legge n. 32 del 1992.
Conseguentemente, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 60.000;
2009: - 90.000.
139. 1. Aurisicchio, Musi, Boffa, Iacomino, Giuditta, Del Mese.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì autorizzata la spesa annua di euro 20 milioni per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007, e di euro 10 milioni per 15 anni, a decorrere da ciascuno degli anni 2008 e 2009.
3. Ai contributi di cui all'articolo 1, commi 100 e 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 11-quaterdecies, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 e al comma 2 del presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.
4. I soggetti, diversi dai titolari di reddito d'impresa, che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, effettuano i versamenti tributati, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, in misura ridotta ai dieci per cento di quanto dovuto. I predetti versamenti sono effettuati entro il 16 aprile 2007. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di
otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2007.
5. I soggetti titolari di reddito d'impresa, beneficiari delle sospensioni di cui al comma 4, si avvalgono della riduzione dei versamenti tributari, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, se hanno subito danni causati dall'evento sismico,e nei limiti di quanto dovuto, per un importo pari al danno subito al netto di eventuali contributi e sgravi, concessi a seguito dell'evento. I versamenti sono, comunque, dovuti nella misura di almeno il dieci per cento delle somme sospese. I versamenti sono effettuati entro i termini di cui al comma 4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di certificazione dei danni subiti e dei contributi e sgravi usufruiti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché le modalità di versamento delle somme oggetto delle agevolazioni di cui ai commi 4 e 5.
6. I soggetti che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuano i versamenti nella misura del dieci per cento di quanto dovuto con le modalità già previste a legislazione vigente.
7. All'articolo l38, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2006», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Conseguentemente, alla Tabella C, le voci di parte corrente, sono ridotte in misura lineare, in misura pari al 5 per cento.
139. 2. Vannucci, Andrea Ricci, La Malfa, Galeazzi, Giovanelli, Lusetti, Merloni, Cesini, Lion, Maderloni, Morri, Ceroni, Forlani, Ciccioli, Baldelli, Giulio Conti, Musi, D'Ulizia, Fedi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200 milioni;
2008: - 200 milioni;
2009: - 200 milioni.
139. 7. Ronconi, Forlani, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
1. È autorizzato un contributo straordinario di 8 milioni di euro, in ragione di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per il finanziamento di interventi finalizzati al definitivo consolidamento del territorio dissestato della città di Naro e alla salvaguardia del suo patrimonio paesistico, storico, archeologico e artistico.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione siciliana e il comune di Naro sottoscrivono un apposito protocollo di intesa,
in attuazione di quanto disposto dal comma 1, per individuare e definire il quadro conclusivo degli interventi di consolidamento e di sistemazione idrogeologica nonché degli interventi di restauro sui beni artistici e culturali, con priorità al completamento degli interventi avviati.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3 milioni;
2008: - 2,5 milioni;
2009: - 2,5 milioni.
139. 0. 26. Mazzoni, Ruvolo, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei Comuni della Regione Marche colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006 è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007.
2. Ai contributi di cui al presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5 milioni;
2008: - 5 milioni;
2009: - 5 milioni.
139. 0. 27. Forlani, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 ed un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009.
2. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tale caso i rapporti fra il Provveditorato alle opere pubbliche e i comuni interessati sono disciplinati da apposita convenzione.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 10 gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 45 milioni di euro annui.
139. 010. Piro, Crisafulli, Lomaglio, Rotondo, Piscitello.
Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 17 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007, un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 ed un ulteriore contributo quindicennale di 30 milioni di euro a decorrere dal 2009. Ai fini dell'utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione.
Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 30.000;
2009: - 60.000.
*139. 0. 28. Lucchese, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:
1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5 della legge 17 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007, un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 ed un ulteriore contributo quindicennale di 30 milioni di euro a decorrere dal 2009. Ai fini dell'utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64. In tal caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione.
Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 30.000;
2009: - 60.000.
* 139. 049. Marinello, Angelino Alfano, Giudice.
Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
1. II comma 3, dell'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2004, del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l'ammontare del contributo erogato sia pari all'importo di cui al comma 1, il finanziamento è estinto ai fini dell'erogazione dei contributi agli interessi da parte di MCC o di Artigiancassa. Nel caso in cui il contributo sia minore il rimborso del finanziamento prosegue, senza novazione del contratto, fino alla sua naturale scadenza secondo un piano di ammortamento ricalcolato sulla base dei seguenti valori:
a) capitale residuo risultante dal piano d'ammortamento alla scadenza della prima rata successiva alla data di erogazione del contributo, calcolato al tasso di riferimento e ridotto per effetto dell'erogazione del contributo;
b) ammontare delle rate al tasso agevolato, scadute e non pagate dopo la data di presentazione della domanda del contributo aggiuntivo, relative al nuovo piano di ammortamento ricalcolato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto 29 dicembre 2004 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, incrementato degli interessi maturati dalle rispettive scadenze fino alla data di decorrenza delle nuove condizioni, al tasso agevolato;
c) importo rimasto impagato, quota capitale e/o quota interessi delle rate al tasso agevolato scadute e non pagate, prima della data di presentazione della domanda del contributo aggiuntivo, incrementato degli interessi maturati dalle rispettive scadenze fino alla data di decorrenza delle nuove condizioni, al tasso agevolato;
d) importo rimasto impagato della rata originaria, per le rate riscadenzate ai sensi dell'articolo 18 legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, maggiorato degli interessi semplici al tasso a carico del mutuatario, dalla scadenza originaria fino alla decorrenza delle nuove condizioni.
2. Sono a carico dei Fondi agevolativi:
a) interessi di mora, oneri e spese derivanti dall'estinzione parziale del finanziamento per effetto dell'erogazione del contributo aggiuntivo;
b) con riferimento al valore di cui ai punti b) e c) del comma 1, i contributi previsti dai piani contributivi originari fino alla data di estinzione totale o parziale del finanziamento ovvero fino alla decorrenza delle nuove condizioni;
c) relativamente al valore di cui al punto d) del comma 1, i contributi maturati sulle rate riscadenzate dalla scadenza originaria fino alla decorrenza delle nuove condizioni.
3. Al comma 4, dell'articolo 1-bis della legge 19 ottobre 2004, n. 257 sono soppresse le parole: «che siano in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; al comma 5, dell'articolo 1-bis della citata legge n. 257 del 2004, sono altresì soppresse le parole: «concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1». Infine al comma 4 del citato articolo 1-bis della legge n. 257 del 2004 è inserito il seguente periodo: «In caso di fallimento dell'impresa la quota residua del contributo è corrisposta direttamente al Curatore».
4. 1 termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995. n. 35, previsti dall'articolo 4-quinquies, comma 1 della legge 16 luglio 1997, n. 228, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziare assegnate. All'articolo 4 quinquies, comma 1 della citata legge n. 228 del 1997 dopo le parole: «dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493» sono aggiunte le seguenti parole «nonchè nelle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivate da delibere regionali».
5. Al comma 8 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 24 aprile 1998 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
programmazione economica, dopo le parole: «ottenimento dell'agevolazione», aggiungere le parole: «Il contributo in conto interessi è erogato all'impresa beneficiaria in un'unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della banca finanziatrice.»
6. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni.
139. 050. Leddi Maiola, Fiorio, Lovelli.
Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
1. Alle popolazioni del territorio della Provincia di Catania, interessate dalla proroga dello stato di emergenza, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005, si applicano le norme di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; la definizione della posizione dei predetti soggetti deve perfezionarsi entro il 15 giugno 2007.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. I termini per gli adempimenti previsti dall'articolo 1, comma secondo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2005 riguardante gli eventi sismici del 29 ottobre 2002 sono prorogati al 16 dicembre 2006.
4. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al precedente comma, si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 472 ancorché siano notificate le cartelle esattoriali.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» con le parole: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».
139. 025. Raiti, Ossorio, Ventura, Crisafulli, Piro, Burtone.
Dopo l'articolo 139 è inserito il seguente:
1. Per l'attuazione degli interventi à sostegno delle popolazioni dei Comuni della Regione Marche colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006 è autorizzata la spesa annua, di 5 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007.
2. Ai contributi di cui al presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.
Conseguentemente alla tabella A voce del Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
139. 06. Vannucchi, Ricci, La Malfa, Galeazzi, Giovanelli, Lusetti, Merloni, Cesini, Lion, Maderloni, Morri, Ceroni, Forlani, Ciccioli, Baldelli, Conti, Musi, D'Ulizia, Fedi.
Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
1. Per l'opera di bonifica, di ricostruzione e di messa in sicurezza dei territori della Provincia di Vibo Valentia colpiti dagli eventi alluvionali del 3 luglio 2006 e per i quali è stato proclamato lo stato di calamità con l'ordinanza del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2006, n. 3531, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 8.000;
2008: - 8.000;
2009: - 8.000.
139. 029. Amendola, Intrieri.
Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla concessione ed alla
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla concessione ed alla conseguente erogazione alla Provincia di Rovigo della somma di euro 300.000 per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009 al fine di concorrere ai costi di realizzazione delle opere atte a garantire la fornitura di acqua potabile alle popolazioni dei comuni di Porto Tolte, Porto Viro, Ariano Polesine, Taglio di Po nei periodi di siccità.
Conseguentemente all'articolo 113, comma 1, sostituire le parole: è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, con le seguenti: è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.699,7 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.549,7 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.199,7 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale.
139. 03. Baratella.
Dopo l'articolo 141, inserire il seguente:
1. Al fine di proseguire il processo di conferimento di funzioni al sistema delle autonomie avviato con la legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma del Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la regione interessata, può procedersi alla modifica della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale e individuata dalle tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 e successive modifiche, ovvero all'individuazione di tratte autostradali o stradali, in tutto o in parte non realizzate, da conferire alle regioni.
2. L'intesa di cui al primo comma è sancita entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la regione interessata può, con propria legge, individuare le tratte autostradali e stradali ricadenti nel proprio territorio che rispondono ai requisiti di cui al comma 3 e dettarne la disciplina. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale si intendono automaticamente aggiornate le tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 e successive modifiche. Dalla medesima data le funzioni concernenti le tratte autostradali e stradali individuate dalle legge regionali sono esercita dalla regione e gli atti e i provvedimenti successivamente adottati dallo Stato in relazione alle medesime tratte sono nulli.
3. L'intesa di cui al primo comma può essere promossa anche dalla regione interessata e in tutto o in parte non realizzate, che siano prevalentemente al servizio del sistema produttivo regionale o funzionalmente interconnesse alla rete stradale di collegamento tra i capoluoghi di Provincia o in capoluogo di Regione.
4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma, ovvero la legge regionale di cui al secondo comma adottata in assenza dell'intesa, produce gli effetti all'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi reagitivi alle tratte stradali e autostradali oggetto dell'intesa, ovvero della legge regionale di cui al secondo comma adottata in assenza dell'intesa, ivi compresi quello con gli eventuali concessionari autostradali. La legge regionale fissa le modalità di esercizio delle funzioni amministrative inerenti le tratte stradali e autostradali trasferite, da esercire anche mediante enti strumentali o società a totale partecipazione pubblica, ovvero mediante contratto di servizi con ANAS S.p.A.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 300.000;
2008: - 300.000;
2009: - 300.000.
*141. 08. Ravetto, Lupi, Casero, Gelmini, Verro, Gregorio Fontana, Bernardo, Romani, Bocciardo, Colucci, Aprea, Berruti, Craxi, Jannone, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romele, Testoni, Uggè, Valducci.
Dopo l'articolo 141, inserire il seguente:
1. Al fine di proseguire il processo di conferimento di funzioni al sistema delle autonomie avviato con la legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma del Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa», con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la regione interessata, può procedersi alla modifica della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale e individuata dalle tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 e successive modifiche, ovvero all'individuazione di tratte autostradali o stradali, in tutto o in parte non realizzate, da conferire alle regioni.
2. L'intesa di cui al primo comma è sancita entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la regione interessata può, con propria legge, individuare le tratte autostradali e stradali ricadenti nel proprio territorio che rispondono ai requisiti di cui al comma 3 e dettarne la disciplina. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale si intendono automaticamente aggiornate le tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 e successive modifiche. Dalla medesima data le funzioni concernenti le tratte autostradali e stradali individuate dalla legge regionali sono esercita dalla regione e gli atti e i provvedimenti successivamente adottati dallo Stato in relazione alle medesime tratte sono nulli.
3. L'intesa di cui al primo comma può essere promossa anche dalla regione interessata e in tutto o in parte non realizzate, che siano prevalentemente al servizio del sistema produttivo regionale o funzionalmente interconnesse alla rete stradale di collegamento tra i capoluoghi di Provincia o in capoluogo di Regione.
4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma, ovvero la legge regionale di cui al secondo comma adottata in assenza dell'intesa, produce gli effetti all'articolo 101, comma I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi reagitivi alle tratte stradali e autostradali oggetto dell'intesa, ovvero della legge regionale di cui al secondo comma adottata in assenza dell'intesa, ivi compresi quello con gli eventuali concessionari autostradali. La legge regionale fissa le modalità di esercizio delle funzioni amministrative inerenti le tratte stradali e autostradali trasferite, da esercire anche mediante enti strumentali o società a totale partecipazione pubblica, ovvero mediante contratto di servizi con ANAS S.p.A.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 300.000;
2008: - 300.000;
2009: - 300.000.
*141. 04. Zorzato, Campa, Destro, Alberto Giorgetti, Conte, Milanato.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera h) sostituire le parole: «per la quota dei 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.
142. 6. Armani, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo.
Al comma 4, sostituire i periodi secondo, terzo e quarto con i seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2007 l'ANAS S.p.A. sottopone a pedaggio reale tutti i tratti autostradali di propria competenza.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
142. 19. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
142. 1. La VIII Commissione.
Al comma 5, dopo le parole anche attraverso la costituzione di apposita società inserire le seguenti: anche a capitale misto con le regioni territorialmente interessate,.
142. 4. Zorzato, Milanato, Campa, Fratta Pasini, Giuseppe Fini, Cardini, Destro.
Al comma 7, quarto periodo, dopo le parole: nei confronti dei concessionari autostradali sono impiegate aggiungere le seguenti: per il 50 per cento.
Conseguentemente alla fine del medesimo periodo aggiungere le seguenti parole: e per il 50 per cento per interventi nel settore del trasporto ferroviario metropolitano sulla base delle direttive del Ministro dei Trasporti d'intesa con il Ministro dell'Economia e Finanze.
142. 20. Soffritti, Sgobio, Napoletano, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
8-bis. Per gli interventi di ammodernamento, potenziamento e adeguamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia e non compresa nelle strade gestite dall'Anas, è autorizzato un contributo annuale di 350 milioni di euro per tre anni
a decorrere dall'anno 2007 in favore delle nuove province regionali siciliane.
2. Il contributo annuale verrà ripartito nel corso della gestione tra le nove province della regione siciliana con decreto del Ministro delle infrastrutture da comunicare, anche con evidenze telematiche, al ministro dell'economia e delle finanze nonché alle competenti commissioni parlamentari ed alla corte dei conti.
3. La ripartizione del contributo annuale da parte del Ministro delle infrastrutture è effettuata in misura proporzionale alla viabilità esistente nelle singole province.
4. Ai fini della accelerazione della procedura di spesa, il ministro delle infrastrutture, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, stipula apposite convenzioni con le singole province della regione per la individuazione delle priorità e la consistenza degli interventi. Le stesse strutture periferiche del ministero curano la progettazione definitiva, se non già predisposta dalle province regionali, e formano un unico bando di gara per la eventuale progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere.
5. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta sono devoluti alle province al cui territorio si riferiscono per essere utilizzati in lavori di manutenzione aventi le stesse finalità di cui al primo comma.
Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: -350.000;
2008: -350.000;
2009: -350.000.
142. 21. D'Alia, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Nell'elenco di cui al comma 1, assumono priorità la costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e la messa in sicurezza delle vie di accesso, in ottemperanza alla direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:
Agli oneri derivanti dall'articolo 142, comma 8-bis, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
«All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
142. 18. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per la realizzazione di opere di grande viabilità nella provincia di Trieste è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, alla Tabella B, di cui all'articolo 216, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 40.000.
142. 22. Compagno, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:
Il finanziamento di cui all'articolo 2, Tabella A della legge n. 376 del 2003, è incrementato di euro 5.000.000. Il soggetto beneficiario per gli interventi sulla SS 120 è l'ente proprietario.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.000.000;
2008: - 2.000.000;
2009: - 1.000.000.
142. 06. Raiti.
Al comma 1, sostituire le parole da: Tale fondo a: non convenzionale con le seguenti: Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento:
a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;
b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;
c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.
Conseguentemente, all'articolo 144, comma 1, sostituire le parole: 60 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.
143. 2. Rossi Gasparrini.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
Conseguentemente all'articolo 13, comma 1 sostituire le parole: 1.700 milioni, 1.550 milioni, 1.200 milioni rispettivamente con: 1600 milioni, 1450 milioni, 1100 milioni.
143. 11. Andrea Ricci, Migliore, Mario Ricci, Olivieri, Locatelli.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è finanziato annualmente con stanziamenti aggiuntivi comunque non inferiori all'1 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture viarie e ferroviarie. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture, d'intesa con il Ministro dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto i 998,n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: nonché misure per favorire la mobilita ciclistica.
143. 19. Motta, Mariani, Iannuzzi, Fasciani, Gentili, Margiotta, Bocci, Lomaglio, Galeazzi, Francescato, Realacci, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Frigato, Longhi, Marantelli, Pedulli, Acerbo, Cacciari, Perugia.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: , di cui 4,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il potenziamento della componente aereonavale del Corpo delle Capitanerie di porto.
144. 7. La IX Commissione.
Al comma 2, dopo le parole: agli utenti, aggiungere le seguenti: ad aggiornare le conoscenze e capacità dei conducenti.
144. 15. D'Elpidio.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, ai corpi e a servizi di polizia municipale di cui al comma 1, lettera e), è precluso l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142 attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi di controllo a distanza delle violazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002 n. 168».
144. 25. Gianfranco Conte.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Al fine di consolidare ed accrescere l'attività del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza per la salvaguardia della vita umana nei laghi maggiori, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo con la dotazione di 100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, laddove istituite, mutuando schemi e procedure operative della ricerca e salvataggio in mare.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100;
2008: - 100;
2009: - 100.
144. 8. La IX Commissione.
Dopo l'articolo 145 aggiungere il seguente:
1. Per il fondo di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1o agosto 2002 n. 166 sono autorizzati contributi quindicennali di 4.000.000 di euro per l'anno 2007, di 4.000.000 di euro per l'anno 2008 e di 4.500.000 di euro per l'anno 2009, per il finanziamento della prosecuzione dell'attuazione della misura di cui al comma 5 del citato articolo per il triennio 2007-2009 secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto di legge 30 dicembre 2004 n. 315 convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 2005 n. 21, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004 n. 340 ad al decreto del Ministro delle Infrastrutture e di Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 14/T del 20 maggio 2005. Con decreto del Ministro dei Trasporti sono definite condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
2. Le somme di cui al fondo previsto dall'articolo 38, comma 6, della legge 1o agosto 2002, n. 166, relative all'attuazione delle misure di cui ai comma 6 e 7 del citato articolo per il triennio 2004-2006 non utilizzate sono finalizzate all'attuazione del comma 1, ad eccezione delle somme occorrenti per la prosecuzione, per il triennio 2007-2009, del servizio sperimentale di autostrada ferroviaria alpina italo-francese di cui all'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004 n. 340.
145. 02. Velo, Iannuzzi, Zunino.
Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:
1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, il limite del 50 per cento di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è elevato per l'anno 2007 al 75 per cento. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato nel limite massimo di 10 milioni di euro l'anno 2007.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: - 10.000.
146. 021. Zunino, Rotondo, Albonetti, Lovelli, Velo.
Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:
1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del settore navalmeccanico e per il completamento degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001 n. 88, approvati dalla Commissione Europea con decisione SO(2001) D/285716 del 1o febbraio 2001, nonché di quelli previsti agli articoli 2 e 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 522 sono autorizzati:
a) per il completamento degli interventi, di cui all'articolo 43 della legge 16 marzo 2001, n. 88, un contributo triennale di 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2008;
b) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 199, n. 522, un contributo di 10 milioni di curo per l'anno 2007;
c) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, un contributo di 12 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente:
a) dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 7 per cento.
b) all'articolo 216, comma 1, Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: - 22.000.
146. 05. La IX Commissione.
Al comma 1, capoverso articolo 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle unità navali, aggiungere le seguenti: iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali alla data del 1 gennaio 2005.
147. 2. La IX Commissione.
Dopo l'articolo 147 aggiungere:
1. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.
2. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture anche immateriali e servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturali del territorio;
b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area v4ta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;
c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;
d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati;
e) contribuire a risolvere le situazioni di emergenza abitativa presenti negli ambiti urbani interessati dalla presente legge attraverso la promozione in aree di proprietà pubblica o anche con destinazione diversa da quella residenziale nella disponibilità del soggetto proponente privato di programmi residenziali caratterizzati da un massimo del trenta per cento di alloggi per la locazione a canone economicamente sostenibile, del dieci per centro per l'emergenza abitativa da cedere gratuitamente al comune e per la restante quota da alloggi in proprietà «prima casa»; le modalità di attuazione dei programmi saranno definite entro i1 31 dicembre 2007 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri competenti e le Commissioni parlamentari;
f) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l'implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.
3. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 4. Le linee guida sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
4. Al fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee guida di cui
al comma 3, d'intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate individuate tra gli ambiti urbani e territoriali di area vasta strategici e di preminente interesse nazionale. L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano, è pubblicato nei successivi 30 giorni sulla Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi centoventi giorni i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla regione ovvero regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento individuando un soggetto promotore dell'iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti:
a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, di alloggi a canone concordato, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
c) misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione.
6. Ai piani, trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e trasporti nei sessanta giorni successivi al CIPE, che li approva entro sessanta giorni, è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità ed i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareti sono indicati nelle linee guida di cui al comma 3.
7. I comuni, individuati ai sensi del comma 4, predispongono il piano definitivo degli interventi anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l'attuazione.
9. Le attività di accompagnamento controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che predispone una relazione annuale al Parlamento.
10. Una quota non inferiore al l5 per cento delle risorse annualmente disponibili dei piani di investimento deliberati dall'INAIL è destinata a finanziare la realizzazione, da parte di imprese di costruzione e cooperative di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, di alloggi per la locazione a canone economicamente sostenibile da assegnare prioritariamente ai dipendenti dei corpi armati dello Stato, nonché degli interventi di cui al comma 2, lettera e) del presente articolo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000.
147. 018. Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Germanà.
Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:
1. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi alle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo non iscritte nel Registro Internazionale.
2. L'onere derivante dall'attuazione del comma I ammonta a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008. 2009.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 55.000;
2008: - 55.000;
2009: - 55.000.
147. 019. Sanza.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. In applicazione di quanto previsto dal Regolamento comunitario 178/2002, anche al fine di ottenere una significativa razionalizzazione della spesa pubblica per la salute, è istituita l'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla istituzione di una commissione che entro 60 giorni dal proprio insediamento determina i criteri sulla cui base deve essere individuata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la città sede dell'Autorità. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità predetta. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di. 2,5 milioni di euro per il 2007 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.500;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
148. 44. Alberto Giorgetti, Alemanno.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. A favore delle imprese agricole che producano prodotti DOP ai sensi del regolamento 2092/91 e CEE prodotti biologici, ai sensi del regolamento, concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per oneri di certificazione obbligatoria della qualità del rispetto delle disposizioni in materia di produzione biologica.»
Conseguentemente , dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è soppresso.
148. 45. Andrea Ricci, Migliore, Lombardi, Sperandio.
Al comma 1, dopo le parole: Basilicata aggiungere le seguenti: Campania.
149. 2. Aurisicchio.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 è stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.
3-ter. Per il fine di cui al comma 3-bis è inoltre autorizzata l'utilizzazione dei seguenti importi:
a) per l'anno 2007:
1) 150.000.000 euro quali prime tre annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
2) 45.250.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre, n. 266;
b) per l'anno 2008:
1) 50.000.000 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
2) 45.250.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre, n. 266;
3) 50.000.000 euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 successivamente trasferito all'anno 2008.
c) per l'anno 2009:
1) 50.000.000 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
2) 45.250.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributoquindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre, n. 266;
3) 50.000.000 euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 successivamente trasferito all'anno 2008.
3-quater. Le somme di cui ai commi 3-bis e 3-ter sono impegnabili nell'esercizio 2007 ed erogabili nel limite massimo dello stanziamento relativo ad ogni singola annualità».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007 - 100.000;
2008 - 150.000;
2009 - 150.000.
*149. 19. Alemanno Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 è stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono inoltre autorizzate le seguenti spese:
a) per l'anno 2007:
aa) 150.000.000 euro quali prime tre annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
bb) 45.250.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre, n. 266;
b) per l'anno 2008:
aa) 50.000.000 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
bb) 45.250.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre, n. 266;
cc) 50.000.000 euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 successivamente trasferito all'anno 2008;
c) per l'anno 2009:
aa) 50.000.000 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
bb) 45.250.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre, n. 266;
cc) 50.000.000 euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente trasferito all'anno 2008.
3-quater. Le somme di cui ai commi 3-bis e 3-ter sono impegnabili nell'esercizio 2007 ed erogabili nel limite massimo dello stanziamento relativo ad ogni singola annualità.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
*149. 40. Zucchi, Lion, Cesini, Satta, D'Ulizia, Fundarò, Sperandio, Franci, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 204 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. La scadenza della concessione può essere prorogata, per quelle aziende, anche del settore idrico, che abbiano a bilancio alla data del 31 dicembre 2005 investimenti non ancora ammortizzati per un importo superiore al fatturato dell'esercizio 2005, che si riferiscono alla attività in concessione.
4-ter. La durata della proroga è pari al periodo per pervenire al totale ammortamento degli investimenti effettuati e comunque non oltre il termine di anni venti.
4-quater. Alla scadenza della concessione prorogata i beni saranno devoluti direttamente agli enti locali concedenti a titolo gratuito.
4-quinquies. Le tariffe da applicarsi agli utenti saranno pari a quelle previste nel piano d'ambito di appartenenza dell'ente concedente.
149. 41. Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 149, è aggiunto il seguente:
Art. 149-bis. (Opere e interventi per i trasferimento di acqua). - 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«7. Tutte le competenze di cui al presente articolo sono esercitate dalla regione in cui è localizzata la sorgente idrica e la relativa opera di captazione».;
b) il comma 1 dell'articolo 158 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse, il Ministero dell'ambiente promuove accordi di programma con le regioni interessate e con i Ministeri delle infrastrutture e delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche su richiesta di una o più parti interessate, fissando un termine per la definizione, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 144 del presente decreto. Gli accordi avranno ad oggetto la pianificazione e la regolamentazione dell'utilizzo delle risorse idriche, nonché la determinazione dei canoni di concessione per l'utenza pubblica, tenendo conto dei criteri generali di cui all'articolo 154, comma 3, dei presente decreto. La titolarità della concessione è attribuita alla regione in cui è localizzata la sorgente con la relativa opera di captazione».
149. 03. D'Elpidio, Giuditta.
Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:
Nella gestione delle risorse idriche, gli Enti Locali hanno l'obbligo di mantenere il controllo delle società concessionarie e delle Agenzie per l'Ambito Territoriale Ottimale.
149. 02. Raiti.
Sopprimere il comma 1.
150. 40. Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è abrogata la lettera a).
2. Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Non possono esercitare l'attività commerciale i falliti, fino a decorrenza di novanta giorni dalla chiusura del procedimento di esdebitazione, di cui all'articolo 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
3. All'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, è abrogata la lettera a).
4. Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Non possono esercitare l'attività commerciale i falliti, fino a decorrenza di novanta giorni dalla chiusura del procedimento di esdebitazione, di cui all'articolo 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
150. 04. Alberto Giorgetti, Alemanno.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
2. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportato le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro»;
b) al comma 2 le parole: «lire 300.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «300 mila euro»;
c) al comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso di forme associative tale limite è riferito alle singole cooperative per conto delle quali opera la forma associativa. Queste dovranno rispondere ai requisiti di cui al presente articolo e non dovranno avere affidato dalla forma associativa un importo di attività superiore ai limiti di cui al presente articolo».
2. All'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006 dopo le parole: «esclusi i profili di organizzazione amministrativa» sono aggiunte le seguenti: «e la disciplina inerente gli albi regionali istituiti nel settore agricolo e forestale in 4 attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 227 del 18 maggio 2001».
151. 9. Franci, Mariani, Zucchi, Servodio, Baratella, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Brandolini, Pertoldi, Bellanova.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, con una disponibilità finanziaria di 20 milioni di euro all'anno per il triennio 2007-2009 e di 10 milioni di euro all'anno per il biennio 2010-2011.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
152. 143. Zucchi, Lion, Cesini, Satta, D'Ulizia, Fundarò, Franci, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis) All'articolo 4, comma 42 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'inizio del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «A partire dal 1o gennaio 2007»;
b) le parole: «di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,»;
c) alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti: «Sono altresì trasferite, nel mese di marzo e di settembre di ogni anno, le risorse relative ai rientri dei mutui nell'ambito dei richiamati interventi prima dell'entrata in vigore della presente legge ed incassati a decorrere dal 1o gennaio 2007».
3-ter) All'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 44 è soppresso.
152. 142. Franci, Baratella, Bellanova, Brandolini, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Oliverio, Pertoldi, Rotondo, Sereni, Servodio, Soro, Zucchi.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I consorzi agrari qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 dei codice civile sono considerati cooperative a mutualità prevalente»;
b) al terzo periodo, le parole: «commi 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 5 e 6».
Conseguentemente le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella B, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.
152. 45. Cosenza, Buonfiglio, Bellotti, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 mano 2004, n. 102, è sostituito dal seguente:
5. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, i centri di assistenza agricola
(CAA) di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 1999 ed eventuali altri soggetti che abbiano i requisiti allo scopo richiesti, nonché le cooperative agricole e loro consorzi.
152. 96. Fundarò, Camillo Piazza.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d'azione per le foreste della Comunità europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 61.
9-ter. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo anche l'integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005.
9-quater. Per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
152. 97. Lion, Cesini, Zucchi, Lombardi, Satta, D'Ulizia, Mellano, Fundarò, Franci, Servodio, Mariani, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini, Sperandio.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
10. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle organizzazioni di produttori e loro forme associate, a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, allo scopo di migliorare la qualità della gestione dell'offerta, realizzare programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali fino al consumatore, nonché di rafforzare i rapporti di filiera attraverso la stipula di contratti quadro.
Conseguentemente, alla Tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, voce: legge n. 350 del 2003 (Legge finanziaria 2004) - articolo 4, comma 242, punto n) - Investimenti in agricoltura, foreste e pesca - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca (cap. 7003), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
152. 95. D'Elpidio, Fabris.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
10. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 29 marzo 2004 n.99 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «ivi incluse le cooperative di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e le cooperative di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227».
152. 144. Franci, Mariani, Zucchi, Servodio, Baratella, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Brandolini, Pertoldi, Bellanova.
Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:
1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali, le pertinenze, le scorte vive e morte, i debiti e i crediti e quant'altro strumentale all'attività aziendale nonché i beni relativi all'attività agrituristica oggetto di successione o di donazione o di trasferimento a titolo oneroso tra ascendenti e discendenti entro il quarto grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali e di bollo e soggetti alle sole imposte ipotecarie e di registro entrambe in misura fissa, qualora il successore, il donatario o l'acquirente dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi con dichiarazione specifica a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici ed a gestire l'azienda per almeno cinque anni.
2. L'acquirente è tenuto a presentare entro 18 mesi dall'atto all'Agenzia delle entrate competente idoneo certificato sulla natura agricola dei beni costituenti l'azienda e della sussistenza degli altri requisiti di cui al comma 1 rilasciato dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura competente per territorio.
3. Nel caso di violazione dell'impegno assunto o della mancata presentazione del certificato i soggetti di cui al comma 1 decadono dalle agevolazioni fiscali con recupero delle imposte, delle sanzioni al 50 per cento e degli interessi.
4. I corrispettivi percepiti in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie compreso il vitalizio alimentare in seguito agli atti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte dirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso chiuso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. Agli atti a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Non sono sottoposti a rettifica, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di donazione e successione, il valore o il corrispettivo dei masi chiusi, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge provinciale n. 17 del 28 novembre 2001.
6. Al fine di copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, è abrogato il comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 152-bis si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
«A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 10 per cento».
152. 0. 12. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.
Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:
1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
152. 013. Lion, Zucchi, Fundarò, Franci, Cesini, Lombardi, Satta, D'ulizia, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini, Sperandio.
Al comma 2, dopo le parole: indicazione geografica aggiungere le seguenti: e denominazione di origine protetta.
154. 51. Gianfranco Conte.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le società di cui al precedente comma sono considerate imprenditori agricoli anche se esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione trasformazione commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci imprenditori agricoli. In tale ipotesi il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento.
155. 41. Zorzato, Verro, Giudice.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
5. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese nel settore agroalimentare, attraverso l'incentivazione delle operazioni di aggregazione tra imprese della medesima filiera, la società incorporante può dedurre ai fini IRES i maggiori ammortamenti iscritti a bilancio come rivalutazione delle immobilizzazioni materiali o come avviamento, risultanti dalle operazioni di fusione per incorporazioni avvenute nel primo periodo di imposta successivo alla entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente alla Tab. B, voce Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000.
155. 40. Servodio, Cesini, Zucchi, Brandolini, Fiorio, Franci, Napoletano.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le misure che, al fine di rafforzare la protezione ambientale ed incentivare la riduzione dell'abbandono dei rifiuti, vietano, a decorrere dal 1 gennaio 2010, la commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che non siano biodegradabili, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche fissate a livello comunitario.
156. 1. La VIII Commissione.
Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:
Art. 156-bis. (Piano nazionale florovivaistico). - 1. Al fine di dare attuazione al Piano Nazionale Florovivaistico predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e per la progettazione delle attività previste dal piano stesso, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro da iscrivere nel bilancio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da reperire nell'ambito delle risorse già stanziate. Tale piano si configura come piano strategico nazionale.
2. Al fine di incentivare lo sviluppo del settore florovivaistico si adottano le seguenti disposizioni:
a) relativamente al diritto degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento di ambienti serricali a destinazione agricola alla emissione dei certificati verdi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per le produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, non si applica per tali impianti la limitazione prevista dall'articolo 267, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento di ambienti serricoli a destinazione agricola resta fermo quanto previsto dall'articolo 267, comma 4, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le infrastrutture realizzate per l'alimentazione elettrica diretta di unità di consumo a destinazione agricola in vicinanza di unità di produzione nuove o già esistenti che condividono con queste ultime servizi tecnologici (energia termica, gas, acqua per usi agroindustriali) sono a tutti gli effetti da intendersi linee elettriche dirette ai sensi della direttiva 2003/54/CE, e pertanto sono esonerate dagli oneri di vettoriamento;
d) allo scopo di armonizzare la normativa nazionale riguardante gli aspetti urbanistici posti dai vari regolamenti, le serre, in virtù della loro peculiarità, sono considerate apprestamenti colturali e non costruzioni, ciò particolarmente ai fini della non assoggettabilità ai vincoli PAI e PUTT per la loro realizzazione;
e) al fine di dare certezza agli operatori florovivaistici sui tempi di realizzazione di complessi serricoli e di eliminare impedimenti al raggiungimento in tempo utile delle potenzialità necessarie per reggere il passo della competizione, ai progetti strategici di elevato impatto occupazionale e dimensionale è riconosciuta la qualifica di pubblica utilità;
f) le attività di ricerca e di innovazione tecnologica del settore florovivaistico possono accedere alla normativa e alle risorse finanziarie del Ministero delle riforme e innovazione nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento a quei progetti che sviluppano sinergie tra università e imprese;
g) al fine di contrastare l'attuale situazione di estrema frammentazione delle informazioni e delle strategie di valorizzazione e promozione sia a livello nazionale e comunitario che verso i paesi terzi, è istituito un Osservatorio nazionale per il florovivaismo, che si pone come soggetto di riferimento per l'attivazione di piani e di politiche di settore;
h) al fine di realizzare un sistema florovivistico italiano che possa competere adeguatamente con i paesi concorrenti e possa contribuire allo sviluppo di un intero sistema logistico intersettoriale, evitando duplicazioni onerose ed inefficaci, è promossa un'azione a livello nazionale per la realizzazione di un programma unitario di interventi con la partecipazione degli operatori della filiera florovivaistica, che consenta al Piano della logistica del settore florovivaistico di trovare piena integrazione con il Piano della logistica nazionale;
i) le imprese del settore florovivaistico possono svolgere la programmazione negoziata (accordi di programma, contratti di programma e contratti di filiera) secondo procedure negoziali e non concorsuali;
l) gli impegni strategici e programmatici assunti di concerto con altri organismi ministeriali o interministeriali sono confermati anche nelle loro ricadute economiche.
3. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con gli altri Ministeri competenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana i decreti attuativi necessari ai fini di cui al comma 2, lettere d), e), f), g), h).
4. Le attività di cui al presente articolo dovranno essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
156. 48. D'Elpidio, Fabris, Del Mese.
Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono soppresse le parole: «Nel caso di impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili, il CIP definisce altresì le condizioni tecniche generali per l'assimilabilità».
2. All'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «ed inorganici», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso la produzione di biogas da processi di fermentazione anaerobica,».
3. All'articolo 2, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «e inorganici» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la produzione di biogas da processi di fermentazione anaerobica».
4. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 17 è abrogato;
b) all'articolo 18, comma 1, sono soppresse le parole: «e da rifiuti»;
c) all'articolo 20, comma 6, sono soppresse le parole: «e da rifiuti».
156. 06. Mellano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.Per la bonifica del territorio compreso nei Siti di importanza comunitaria (SIC) soggetti a servitù militare è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2007.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000.
157. 10. Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras, Testoni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la predisposizione del progetto esecutivo e del primo lotto dei lavori di bonifica degli specchi di mare antistanti i poligoni di Teulada e Capo Frasca è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000
2008: - 20.000
2009: - 20.000
157. 12. Marras, Cicu.
Dopo l'articolo 158, aggiungere il seguente:
Art. 158-bis. (Istituzione dell'Autorità per la difesa del suolo). - 1. Al fine di garantire l'osservanza ed il monitoraggio dello stato di attuazione della normativa vigente nazionale e regionale in materia di difesa del suolo, è istituita l'Autorità per la difesa dei suolo, di seguito denominata Autorità, con sede in Roma.
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione od è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorità durano in corica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professionisti universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.
4. L'Autorità:
a) assicura l'osservanza della normativa vigente in materia di difesa del suolo in ambito nazionale e regionale, con particolare riferimento allo norme di attuazione dei piani di bacino e dei piani stralcio di bacino;
b) verifica lo stato di attuazione della normativa vigente in materia di difesa del suolo in ambito nazionale e regionale, definendo opportuni indicatori di efficienza;
c) predispone la relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa in materia di difesa del suolo;
d) verifica, l'osservanza dei principi e delle regole della concorrenza e della trasparenza nelle procedure di affidamento dei servizi di difesa del suolo;
e) verifica che gli enti locali adeguino i propri strumenti urbanistici alle norme di attuazione dei piani stralcio e dei piani di bacino;
f) verifica il rispetto dei regolamenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
g) verifica che sia garantita un'efficiente interrelazione delle attività svolto dalle autorità di bacino, dalla protezione civile e dalle strutture tecniche di presidio territoriale a competenza nazionale e regionale e che siano evitati fenomeni di sovrapposizioni di competenze o fenomeni di inadempimento;
h) verifica lo stato di avanzamento e di aggiornamento, dei piami di bacino, dei piani di stralcio e dei programmi per la difesa del suolo, in base all'evoluzione delle condizioni di rischio nel territorio nazionale;
i) segnala al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni di rilievo nazionale e regionale particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sulla difesa dei suolo, delle norme di attuazione dei piani di bacino e dei piani stralcio e dei regolamenti dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
l) svolge verifiche sulle strategie programmatiche nazionali e regionali riguardanti i settori dell'industria, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'agricoltura e foreste, del turismo e dell'ambiento in generale, e promuove indirizzi di coordinamento della programmazione economica nazionale e regionale tra tali settori e la difesa del suolo;
m) propone davanti al giudice amministrativo i ricorsi contro gli atti e provvedimenti ed eventualmente i comportamenti posti in essere in violazione delle norme nazionali e regionali della difesa del suolo, esercitando l'azione in sede civile avverso detti comportamenti;
n) denuncia all'autorità giudiziaria le violazioni perseguibili in sede penale delle norme sulla difesa del suolo;
o) promuove iniziative di protezione assicurativa dal rischio idrogeologico e vigila sui relativi metodi applicativi.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale degli studi e delle ricerche svolte dal Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare sull'evoluzione della pianificazione di bacino e sull'attuazione dei programmi nazionali e regionali per la difesa del suolo.
6. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere all'APAT, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona operanti nel settore della difesa del suolo che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente alle attività per la difesa del suolo in corso o da iniziare.
7. Anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può richiedere accertamenti, avvalendosi del Servizio di Analisi di cui al comma 11 e della collaborazione di altri organi dello Stato, disponendo analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
8. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.000 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 50.000 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi.
9. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previsto dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
10. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti.
11. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio di analisi.
12. Il Servizio di analisi svolge accertamenti od attività di verifica nelle materie di competenza dell'Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrato a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l'attivazione dei compiti di
controllo spettanti all'Amministrazione.
13. Al Servizio di analisi è preposto un dirigente generale di livello C ed esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.
14. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
15. La segreteria tecnica di cui all'articolo comma 10, lettera a), è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C. Detta segreteria è articolata in una sezione centrale, con sede a Roma, e in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli dell'articolazione regionale sono di concerto con le Conferenze Stato regioni e autonomie locali.
16. La Segreteria tecnica opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
17. L'Autorità è finanziata con uno stanziamento annuale in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
18. Per la copertura delle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
20. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge viene emanato il decreto attuativo delle attività relative al funzionamento della Autorità.
158. 03. D'Elpidio, Giuditta.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
7. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agroindustriali nel campo dei biomateriali, è avviato, a partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili.
8. Il programma di cui al comma 7, definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1o gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano, entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.
9. Per l'avvio del programma di cui ai commi 7 e 8 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, al medesimo articolo 160, sostituire la rubrica con la seguente: (Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra ed altri interventi per il rafforzamento della protezione ambientale).
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
160. 17. Realacci, Mariani, Fasciani, Gentili, Margiotta, Bocci, Lomaglio, Galeazzi, Francescato, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Frigato, Longhi, Marantelli, Pedulli, Acerbo, Cacciari, Perugia.
Al comma 3, sopprimere la lettera f).
Conseguentemente, dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la mobilità sostenibile, allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane, alla riduzione della congestione, ad 'una progressiva correzione dello squilibrio modale tra il trasporto privato ed il trasporto pubblico.
2. II fondo di cui al comma 1 destina le proprie risorse, per il triennio 2007-2009, prioritariamente all'adozione delle seguenti misure:
a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici;
b) pianificazione del tessuto urbano in funzione di una diversa concezione dell'utilizzo degli spazi urbani, attraverso l'implementazione delle strade e corsie riservate ai mezzi pubblici, la diffusione di aree pedonali, l'estensione delle zone a traffico limitato e delle «zone 30»;
c) riduzione delle necessità di spostamento, agevolando il trasferimento delle informazioni rispetto a quello delle persone e delle merci;
d) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica;
e) incentivazione dell'intermodalità;
f) introduzione di un sistema di incentivi e disincentvi per privilegiare la mobilità sostenibile;
g) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;
h) realizzazione di percorsi vigilati e protetti casa-scuola;
i) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
l) interventi per la tutela dell'utenza debole della strada.
3. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1 ammontano a 400 milioni di euro l'anno ed una quota non inferiore al cinque per cento viene destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366.
Conseguentemente:
all'articolo 113, comma 1 sostituire le parole: 1700 milioni con le seguenti: 1600 milioni, le parole: 1550 milioni con le seguenti: 1350 milioni, le parole: 1200 milioni con le seguenti: 1000 milioni;
all'articolo 117, comma 1, sostituire le parole: euro 520 milioni con le seguenti: 420 milioni;
all'articolo 188, comma 1, sostituire le parole: 1 miliardo di euro con le seguenti: 800 milioni di euro;
160. 20. Bonelli, Camillo Piazza.
Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile e di buone pratiche agrarie, allo scopo di incentivare gli interventi mitiganti il depauperamento dello stock di carbonio nel suolo.
160. 19. Mellano.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Il Governo inserisce annualmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni perla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto, indicando in particolare gli indirizzi e le misure concrete che il Governo intende assumere per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal medesimo Protocollo.
160. 1. La VIII Commissione.
Sopprimerlo.
161. 14. Ravetto.
Al comma 1 dopo le parole: e informazione ambientale, aggiungere le seguenti: progetti di riqualificazione ambientale e di ripascimento dei litorali marini.
161. 10. Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Una quota del fondo, pari al 20 per cento del totale, è destinata alle politiche di sistema di cui alla legge n. 394 del 1991. Il Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce modalità e criteri di priorità per l'assegnazione dei fondi ai progetti coerenti con le politiche di sistema di cui alla citata legge n. 394 del 1991, presentati dai Parchi nazionali e regionali.
161. 11. Realacci, Mariani.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Una quota parte delle risorse di cui alla legge n. 979 del 1982 Disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 Difesa del mare - Capp. 1644, 1646/P) pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007, 30 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009, e una quota parte delle risorse di cui all'articolo 12 della legge n. 183 del 1989 e al decreto legge n. 398 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 493 del 1993 (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/P), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007, 30 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009 sono destinate a progetti di riqualificazione ambientale e di ripascimento dei litorali marini.
161. 15. Burchiellaro, Mantini, Chicchi, Cialente, Costantini, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.
Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:
Art. 161-bis. (Defiscalizzazione abbonamenti trasporto pubblico locale). - 1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:
«c-quater) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale;».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
161. 09. D'Elpidio, Fabris, Del Mese.
Dopo l'articolo 161 aggiungere il seguente:
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, sentita la regione Sicilia e previa consultazione dei comuni interessati, sono istituiti i parchi nazionali delle isole Egadi e Lilibeo e dell'isola di Pantelleria.
2. Per i parchi nazionali di cui al comma 1 il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro 180 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per l'istituzione e il funzionamento dei parchi nazionali di cui comma 1 e autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.000.
161. 010. Fundarò, Piazza Camillo, Bonelli.
Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:
1. Per l'istituzione di un apposito Istituto di controllo, finalizzato ad operare, anche con la collaborazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), un monitoraggio limnologico del Lago di Garda, onde porre in essere i primi interventi necessari a salvaguardare la tutela del relativo bacino imbrifero e dell'ecosistema lacustre dai pericoli dell'inquinamento anche ricollegabili al possibile innalzamento dei livelli di fosforo, nonché a svolgere adeguata attività di prevenzione di possibili danni ambientali, è autorizzato un contributo triennale complessivo di 3 milioni di euro, a favore della Comunità del Garda, a decorrere dall'anno 2007, da ripartirsi in misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. I predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
161. 011. Poletti, Camillo Piazza, Bonelli.
Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale, ed interregionale. Per gli studenti l'abbonamento annuale si intende riferito alla durata dell'anno scolastico».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.846;
2008: - 10.846;
2009: - 10.846.
161. 05. La IX Commissione.
Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:
Art. 161-bis. (Ticket trasporto ed incentivi fiscali). - 1. All'articolo 51, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, comprese quelle rese attraverso titoli dì legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto;».
2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.
161. 08. D'Elpidio, Fabris, Del Mese.
Il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. La dotazione finanziaria del Ministero per i beni e le attività culturali è incrementata di un importo pari a 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore delle attività d'istituto relative ad interventi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio.
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 50 milioni di euro annui.
163. 18. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. In attesa del riordino degli incentivi per l'attività nel settore cinematografico, alle imprese che operano in tale settore per la produzione, distribuzione e diffusione, con proiezione in sala, di film è attribuito un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari all'investimento effettuato per la realizzazione di nuovi film, anche ai sensi degli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile, ovvero ai sensi dell'articolo 2342, comma 3 e dell'articolo 2464, commi 5 e 6 del codice civile, dichiarati nazionali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni o realizzati in coproduzione con imprese appartenenti ai Paesi membri dell'Unione Europea. L'importo complessivo del contributo, per ciascun nuovo film, non può superare i 2 milioni di euro.
6-ter. Gli utili derivanti dalla realizzazione di film prodotti, distribuiti, diffusi e proiettati in sala mediante le agevolazioni di cui al comma 6-bis, non sono soggetti a tassazione Ires ed Ire, fino ad un importo pari al doppio della somma del contributo riconosciuto.
6-quater. Tali utili sono accertati dal Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia delle entrate, e sono versati al Fondo rotativo istituito presso il Ministero per le attività e i beni culturali, e sono utilizzati per le medesime finalità di cui al comma 6-bis.
6-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, verranno emanati i criteri e le modalità per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo.
6-sexies. Per il triennio 2007 - 2009 il contributo nella forma di credito di imposta è attribuito nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascun anno.
6-septies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di una quota parte del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modifiche fino all'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine la quota del Fondo destinata alle attività cinematografiche non può essere inferiore al 25 per cento della dotazione complessiva del medesimo fondo unico come determinata annualmente dalla legge finanziaria e dalle eventuali integrazioni derivanti dalla ripartizione dei fondi Lotto di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.
163. 51. Gianfranco Conte.
Al comma 9 dopo le parole: legge 16 ottobre 2003, n. 291, sono inserite le seguenti: da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonché alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati.
163. 2. La VII Commissione.
Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione
o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali dei predetti soggetti, non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le previsioni di cui al comma 9-ter, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.
9-quater. In ogni caso nei confronti dei soggetti di cui ai commi 9-bis e 9-ter non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
163. 48. Ceccuzzi, Del Mese, Verdini, D'Elpidio, Fincato, Tolotti, Galletti.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
10. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 444 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2007, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2009.
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 59 del 1997 (3.1.5.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.500;
2008: - 2.500;
2009: - 2.500.
163. 49. Ceccuzzi, Franci.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
10. Per la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, volti alla tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
163. 50. Ceccuzzi, Del Mese, Franci.
Dopo l'articolo 164 aggiungere il seguente:
1. Sono abrogati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002 e 11 novembre 2005, n. 255. E altresì abrogato l'articolo 5-ter del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27.
164. 01. La VII Commissione.
Al comma 4 le parole: per tutte le erogazioni di risorse statali ad imprese di produzione cinematografica avvenute entro il 31 dicembre 2005, sono sostituite dalle seguenti: per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006; e le parole: alternativamente, all'impresa di produzione ovvero, sono sostituite dalle seguenti: alternativamente, all'impresa ovvero.
165. 1. La VII Commissione.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, dopo le parole: «stampate a proprie spese» sono aggiunte le seguenti: «anche su supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali.
165. 29. Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.
Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:
1. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia e non compresa nelle strade gestite dall'A.N.A.S., è autorizzato un contributo annuale di euro 350.000.000 per tre anni a decorrere dall'anno 2007, in favore delle nove province regionali siciliane.
2. Il contributo annuale verrà ripartito nel corso della gestione tra le nove Province della Regione siciliana con decreti del Ministero delle infrastrutture da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti.
3. La ripartizione del contributo annuale da parte del Ministero delle infrastrutture avverrà in misura proporzionale alla viabilità esistente nelle singole Province.
4. Nel caso in cui una Provincia non riesca ad impegnare interamente nel corso dell'anno le somme assegnate con il decreto del Ministero delle infrastrutture, i fondi residui incrementeranno il contributo successivo e verranno ripartiti anche con le altre province.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, Legge n. 67 del 1987, ridurre i relativi stanziamenti.
165. 07. Raiti.
Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:
1. Il Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
2. Sui contributi erogati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni nonché loro consorzi ed associazioni a favore di attività teatrali, non si applica la ritenuta di acconto prevista dall'articolo 28, comma 2 e dall'articolo 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. Nell'ambito degli interventi per le attività di spettacolo previsti dall'Istituto per il credito sportivo, di cui alla legge 24
dicembre 1957, n. 1295 e successive modificazioni rientrano:
a) l'istituzione di un fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito dei soggetti dello spettacolo;
b) l'erogazione di prestiti d'onore in favore dell'imprenditoria giovanile e di imprese di nuova costituzione nello spettacolo;
c) l'erogazione di mutui finalizzati all'acquisto, ristrutturazione, adeguamento, innovazione tecnologica di immobili da destinare a sedi di spettacolo e di attività funzionali ed organizzative connesse.
5. Alle sale di spettacolo non si applicano le imposte erariali e le relative addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica. Ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale di consumo sul gas metano di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, le sale di spettacolo sono considerate attività industriali e ad esse equiparate.
6. Alle sale di spettacolo non si applicano le disposizioni in tema di servizio obbligatorio di vigilanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 996.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n.3 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
165. 0 13. Carlucci, Garagnani, Palmieri.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: situazioni di crisi, aggiungere le seguenti: nonché per consentirne l'accesso alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
Conseguentemente all'articolo 85,comma 5, nel primo periodo sopprimere le parole: e per un periodo di tre anni sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 15 per cento e dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
«27-bis. 1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è soppresso.
166. 10. Andrea Ricci, Migliore, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 338, e in particolare al fine di sostenere, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, servizi attivi di supporto per l'occupabilità, il reinserimento nel mercato del lavoro e la qualificazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici interessati da fenomeni di disoccupazione di lunga durata, lavori irregolari, occupazione precaria, crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali locali, da svolgersi presso i Centri per l'impiego di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è destinata,per l'anno 2007, la somma di euro 52 milioni di euro.
166. 1. La XI Commissione.
Dopo l'articolo 167, inserire il seguente:
Articolo 167-bis. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a prorogare, limitatamente all' esercizio 2007, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (Asu) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in Asu nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997 n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derogato al 31 dicembre 2007.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000
167. 0 2. Giudice, Fallica, Mormino.
Al comma 2, dopo le parole: dell'agricoltura, aggiungere le seguenti: , per la quale le disposizioni di cui al comma 1, entrano in vigore non prima della definizione delle modalità di estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge il marzo 2006, n. 81.
170. 21. Zorzato, Verro, Giudice.
Dopo l'articolo 170, inserire il seguente:
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissione volontaria, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dal prestatore d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dagli uffici provinciali del lavoro.
2. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro per le riforme e innovazione nella pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, dedicati all'identificazione del prestatore d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, la sua data di stipulazione ed ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.
3. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili attraverso il sito Internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite nel decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la titolarità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché la data di rilascio, ai fini del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.
4. Con apposite convenzioni, definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sia reso possibile al prestatore d'opera acquisire, gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.
170. 01. La XI Commissione.
Al comma 1 sopprimere le parole: ivi compresi quelli agricoli. Conseguentemente, dopo le parole: avente data certa, inserire le seguenti: Per i datori di lavoro agricoli si applica la normativa vigente al ottobre 2006.
172. 29. Zorzato, Verro, Giudice.
Al comma 1 le parole: entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, sono sostituite dalle seguenti: dal giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti e fino alle 24 ore successive.
172. 28. Gianfranco Conte.
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997 le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 sono sostituite dalle seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900.
175. 11. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine del periodo, con le seguenti: in data successiva al 31 dicembre 2007 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 6 a 9, della legge n. 243 del 2004.
Conseguentemente, all'articolo 204:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: da destinare esclusivamente alla costituzione di fondi rotativi di garanzia volti ad agevolare l'accesso al credito per l'acquisto della prima abitazione.;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La dotazione del Fondo di cui al comma 1, è incrementata di euro 59 milioni per l'anno 2008 e 140 milioni per l'anno 2009.
175. 10. Villetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All' articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì, nell'ambito del medesimo limite previsto dal primo periodo e con riferimento alle aziende ivi indicate, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2006, limitatamente a coloro che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2007».
175. 1. La XI Commissione.
Sopprimerlo.
177. 37. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sostituirlo con il seguente:
1. Al fine di procedere alla regolarizzazione ed al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del presente articolo.
2. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che presentano l'istanza di cui al comma 1, possono versare entro il 30 settembre 2007 i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti la anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del tasso legale nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico.
3. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo di cui la prima entro il 30 settembre 2007, la seconda entro il 30 novembre 2007, la terza entro il 31 gennaio 2008, la quarta entro il 31 marzo 2008 e la quinta entro il 31 maggio 2008. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi del 10 per cento annuo per il periodo di differimento.
4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi per le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonchè con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
6. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono regolarizzare le loro posizioni debitorie relative agli anni 2004 e precedenti, anche nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti dei rispettivi Enti di previdenza, tramite il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti con le modalità e i termini di cui al comma 2 del presente articolo.
7. Per avvalersi delle agevolazioni di cui al comma 6, gli interessati devono presentare agli Enti di previdenza apposita domanda di regolarizzazione, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento degli importo dovuti di cui al comma 2 o della prima rata di pagamento di cui al comma 3, entro il termine perentorio del 30 settembre 2007. Nei casi di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro alla domanda di pagamento agevolato deve essere allegata, a pena di decadenza, la denuncia dei rapporti di lavoro intercorsi nel periodo di riferimento.
8. Possono essere corrisposti, con le modalità ed i termini previsti dai commi che precedono, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito rimasto insoluto.
9. L'omesso versamento totale o parziale delle somme dal corrispondere alle scadenze di cui ai commi 2 o 3, nonchè dei contributi correnti dovuti nell'anno 2005 e nei casi di pagamento rateale, negli anni entro i quali si effettua la rateizzazione, comporta la decadenza dal beneficio della regolarizzazione agevolata disciplinata dal presente articolo.
10. Il pagamento dei debiti contributivi nelle forme di cui ai commi 7 e 8 estingue i reati previsti in materia di accertamento e di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e di avviamento dei lavoratori, nonchè le obbligazioni per sanzioni amministrative anche in materia fiscale. L'accoglimento della domanda di pagamento agevolato sospende i provvedimenti di merito e di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, fino al totale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.
11. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1 per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1 i datori di lavoro debbono completare gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.
177. 24. Martinello, Peretti, Zinzi.
Al comma 2, dopo le parole: comparativamente più rappresentative, aggiungere le seguenti: ovvero con le associazioni nazionali rappresentate nel C.N.E.L.
177. 23. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.
Al comma 1, dopo le parole: comparativamente più rappresentative aggiungere le seguenti: ovvero con le associazioni nazionali rappresentate nel C.N.E.L.
178. 14. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.
Al comma 7 sopprimere il primo periodo.
178. 15. Di Salvo, Buffo, Aurisicchio, Rocchi, Burgio, Andrea Ricci, Migliore.
Dopo l'articolo 180, aggiungere il seguente:
Art. 180-bis. (Interventi a sostegno della maternità e paternità). - 1. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. I genitori che assistono un figlio maggiorenne portatore di handicap in condizioni dì gravità certificata, con invalidità del 100 per cento e non in grado di espletare autonomamente le attività fondamentali della vita quotidiana, che abbiano raggiunto il requisito di minimo di ventiquattro annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, possono chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza, con rendita incrementata di 1 anno per ogni 4 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza ai figli riconosciuti disabili gravi ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio n. 104 del 1992.
b) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Riposi, permessi e prepensionamento per i figli con handicap grave».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali alfine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'Imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
180. 09. Satta.
Dopo l'articolo 180, aggiungere il seguente:
Art. 180-bis. (Interventi a sostegno della maternità e paternità). - 1. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. I genitori che assistono un figlio maggiorenne portatore di handicap in condizioni di gravità certificata, con invalidità del 100 per cento e non in grado di espletare autonomamente le attività fondamentali della vita quotidiana, che abbiano raggiunto il requisito di minimo di ventiquattro annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, possono chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza, con rendita incrementata di 1 anno per ogni 4 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza ai figli riconosciuti disabili gravi ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio n. 104 del 1992.
b) la rubrica è sostituita dalla seguente:
Riposi, permessi e prepensionamento per i figli con handicap grave.
Conseguentemente dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
Art. 6-bis. (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali alfine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 10 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 10 per cento del gettito derivante dall'imposta secondo quanto indicato dal comma 4.
180. 010. Satta, D'Elpidio, Del Mese.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
181. 1. La XIV Commissione.
Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:
1. La sede coordinata di Cagliari del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna, assume natura e funzioni di Provveditorato regionale per le opere pubbliche della Sardegna, con sede in Cagliari. A capo del predetto Provveditorato è preposto il dirigente di livello dirigenziale generale nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, rendendo corrispondentemente indisponibile la analoga posizione già prevista per il Provveditorato interregionale del Lazio, Abruzzo e Sardegna. Le funzioni previste ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 184 del 2004, sono ripartite tra i Provveditorati di cui al presente articolo. Al predetto Provveditorato regionale per le opere pubbliche della Sardegna, nell'ambito della propria competenza territoriale, competono gli ambiti di attività di cui all'articolo 10, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Il personale in servizio presso la sede coordinata di Cagliari del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna, ora Provveditorato regionale per le opere pubbliche della Sardegna resta in servizio nell'ufficio di assegnazione attuale, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento.
3. Al Provveditorato regionale per le opere pubbliche della Sardegna, come determinato dall'articolo 1 del presente decreto, sono trasferite le inerenti risorse finanziarie e strumentali.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
181. 02. Palomba, Raiti, Ossorio.
Dopo l'articolo 181 aggiungere il seguente:
1. Per tutte le iniziative ed attività di cooperazione allo sviluppo da svolgersi nei Paesi esteri il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche a enti e organismi specializzati e a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi e i contratti di cui al precedente periodo sono affidati a enti od organismi e stipulati con personale locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalità richieste.
181. 0 4. Zorzato, Verro, Giudice.
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
Per la realizzazione ed il sostegno del sistema turistico nazionale è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzati al cofinanziamento dei sistemi turistici locali, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 29 marzo 2001 n. 135.
Conseguentemente alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 200 milioni di euro annui.
182. 5. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui una quota non superiore a 15 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 destinati a favorire l'acquisto delle strutture ricettive da parte del gestore.
182. 1. La X Commissione.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. Per la realizzazione del progetto Buoni vacanze è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da assegnare al Fondo di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135.
Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
182. 6. Mantini, Costantini, Dorina Bianchi, Razzi, Carlucci.
Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:
Art. 182-bis. (Interventi a sostegno delle aree terremotate delle regioni Campania e Basilicata). - 1. Il ricavato dei mutui attivati, singolarmente dalle regioni Campania e Basilicata, per il completamento della ricostruzione dei comuni delle zone colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981, di cui al testo unico 30 marzo 1990 n. 76, unitamente alle giacenze rilevate alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilità speciali dei singoli comuni presso le tesorerie provinciali, decurtate di un importo pari ai prelievi effettuati negli ultimi 18 mesi per ogni singolo comune, è depositato ai fini fruttiferi, presso la Cassa depositi e prestiti per la costituzione di due «fondi speciali» accesi rispettivamente a nome della regione Campania e della regione Basilicata, utilizzando i fondi dei rispettivi comuni. Il tasso di remunerazione è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le regioni Campania e Basilicata, a valere sulle giacenze complessive dei fondi, procedono, secondo le necessità di cassa, all'accreditamento ai singoli comuni nei limiti delle rispettive assegnazioni già disposte.
3. Il Ministero delle infrastrutture resta investito dei poteri di indirizzo e coordinamento, nonché di verifica e controllo, per l'intera area terremotata delle regioni Campania e Basilicata, in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96, articolo 12.
4. Le regioni Campania e Basilicata, su richiesta motivata dei sindaci, previo parere di una commissione presieduta dal Presidente della giunta regionale o suo delegato e formata da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, un esperto nella specifica materia della ricostruzione e da cinque Sindaci o loro delegati nominati dal Presidente della giunta regionale, di cui per questi ultimi, almeno tre di comuni classificati
disastrati, autorizzano l'impegno dei fondi eccedenti le assegnazioni di competenza già disposte a favore di ciascun comune a valere sulle giacenze complessive, nei limiti del fabbisogno accertato e formalizzato per ciascun comune esclusivamente per l'edilizia abitativa. L'autorizzazione per l'utilizzazione di fondi eccedenti le assegnazioni già disposte può avvenire esclusivamente a seguito di dimostrazione di impegno di tutti i fondi assegnati e di esibizione dell'elenco degli aventi diritto, ai sensi della legge 23 gennaio 1992 n. 32, in quanto pratiche già istruite e approvate dall'organo competente, nonché della relativa documentazione amministrativa a dimostrazione della priorità di legge.
5. Le regioni sono autorizzate ad assegnare fondi eccedenti a quei comuni che ne faranno richiesta, anche utilizzando fondi di quei comuni che nell'anno solare precedente hanno effettuato prelievi inferiori al 10 per cento dell'importo di cassa potenziale a loro disposizione. La decurtazione, per ogni singolo comune, non potrà superare il 50 per cento delle giacenze riferite al primo gennaio di ogni anno solare.
6. I fabbisogni dei singoli comuni sono definiti con decreto del Presidente della giunta regionale su istruttoria della commissione di cui al comma 4.
7. Gli importi derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali intestate ai singoli comuni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994 n. 367, o derivanti dal parziale versamento all'erario con prelievi dalle citate contabilità, sono versati sui «fondi speciali» di cui al comma 1, delle rispettive regioni Campania e Basilicata.
8. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i) della legge 23 dicembre 1998, n. 488, secondo le disposizioni ivi previste, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, nonché due ulteriori limiti di impegno quindicennali di 15 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2008 e 2009. I relativi mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Le risorse derivanti dai mutui di cui al presente comma spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 25 per cento e del 75 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 184, è inserire il seguente:
Art. 184-bis. (Aumento delle aliquote sui prodotti alcolici). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 milioni di euro annui.
182. 09. D'Elpidio, Giuditta.
Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:
1. Al fine di favorire la competitività delle reti commerciali in affiliazioni (franchising) operanti su tutto il territorio italiano e sviluppare l'imprenditoria realizzata nelle forme del franchising, in conformità ai principi di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo, con dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006-2007-2008, finalizzato:
a) all'apertura di nuovi punti vendita in affiliazione per lo sviluppo della rete e di nuova occupazione;
b) alla copertura delle spese di promozione delle imprese affilianti italiane all' estero, derivanti da partecipazioni a manifestazioni ed eventi fieristici di rilievo internazionale e di riferimento per il settore.
2. Possono beneficiare dei finanziamenti a valere sul fondo, garantiti da fideiussone, le imprese affilianti che abbiano sviluppato una rete commerciale attiva da almeno tre anni, in ragione del progetto di crescita e secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dall' approvazione della presente legge.
3. Con riferimento ai finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), le spese ammissibili sono quelle sostenute per l'acquisto di spazi, per l'allestimento, la promozione e il presidio.
Conseguentemente, alla tabella B, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro annui.
182. 07. Alberto Giorgetti, Alemanno.
Al comma 1, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 360 milioni.
Conseguentemente all'articolo 113, comma 1, sostituire le parole: 1700 milioni con le seguenti: 1400 milioni, le parole: 1550 milioni con le seguenti: 1250 milioni e le parole: 1200 milioni con le seguenti: 900 milioni.
183. 10. Bonelli, Camillo Piazza.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
2. Nell'articolo 23, comma 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.355, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, le parole da: «i trasferimenti erariali» a «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui al presente comma sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 del 1997. La compensazione si applica alle somme spettanti ai soggetti beneficiari a partire dal 1o gennaio 2007, negli anni dal 2007 in poi, con riferimento ai dipendenti in forza in ciascun mese».
3. L'articolo 1, comma 3 primo periodo del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 58, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica, é sostituito dal seguente: «le risorse di cui al comma 2 sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione si applica alle somme spettanti ai soggetti beneficiari a partire dal 1ogennaio 2007, negli anni dal 2007 in poi, con riferimento ai dipendenti in forza in ciascun mese».
4. È soppresso l'articolo 16, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248 e recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
5. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i1 Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno dettate le modalità dì attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1 del citato decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dal comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 3 primo periodo del citato decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, come modificato dal comma 3 del presente articolo, ivi comprese le procedure di controllo relative alla spettanza delle somme utilizzate. in compensazione.
183. 7. Bordo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Al comma 3, secondo periodo dell'articolo 1 del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito in legge con la legge 22 aprile 2005, n. 58, dopo le parole: «presso le aziende di trasporto pubblico locale» aggiungere le seguenti: «e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella leggo 27 febbraio 2004, n. 47».
*183. 19. Zanetta, Rosso, Sanza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 3, secondo periodo dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, dopo le parole: «presso le aziende di trasporto pubblico locale» sono aggiunte le seguenti: «e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri alla data del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
*183. 9. Fabris, Beltrandi, Pedrini, Velo, Carbonella, Ricci, Soffritti, Adenti, D'Elpidio, Marantelli.
Sopprimerlo.
185. 4. Gianfranco Conte.
Sopprimerlo.
*186. 4. Maurizio Turco.
Sopprimerlo.
*186. 14. Zorzato, Alfano Angelino, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sostituirlo con il seguente:
1. Il comma 69 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è soppresso.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 45.000
2008: - 80.000
2009: - 80.000
186. 13. Giudice.
Al comma 1, sostituire le parole da: di 35 milioni fino alla fine, con le seguenti: di 80 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2004-2006.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella A, voce: Ministero economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 40 milioni;
2008: - 40 milioni;
2009: - 40 milioni.
186. 5. Andrea Ricci, Migliore, Lombardi, Provera, Sperandio.
Al comma 1, capoverso 69, sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 20 milioni.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.
186. 10. Piro, Piscitello, Latteri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano a titolo definitivo a partire dall'anno finanziario 2007.
186. 6. Volontè, Peretti, Zinzi, Mazzoni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse sono destinate a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale».
186. 3. Maurizio Turco, Villetti.
Dopo l'articolo 186 aggiungere il seguente:
1. Al comma 337 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: Per l'anno finanziario 2006 sono sostituite dalle seguenti: Per gli anni finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente alla tabella A apportare le seguenti variazioni alle voci:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
Ministero dell'interno:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
Ministero per i beni e attività culturali:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 3 per cento corrente previste dalla Tabella C per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
186. 09. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e scorte, assicurando, con le seguenti: scorte, insegnamento lingue estere, servizi di pulizia, manovalanza e ristorazione resi in appalto, assicurando i livelli occupazionali sul territorio nonché.
187. 7. Pinotti, Stramaccioni.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2.Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un Programma Straordinario di Edilizia Residenziale per il personale delle Forze armate da utilizzare secondo le seguenti ripartizioni e modalità:
a) 15 milioni di euro per la ristrutturazione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria del patrimonio di alloggi residenziali esistenti del Ministero della difesa;
b) 5 milioni di euro per il finanziamento della redazione di appositi progetti straordinari di valorizzazione e/o riqualificazione dei siti e/o immobili del Ministero della difesa dismissibili, denominati P.I.A.M. (Progetti Integrati Alloggi Militari).
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà istituita, su iniziativa del Ministero delle Infrastrutture e di concerto con il Ministero della difesa, presso il Ministero delle infrastrutture, una apposita commissione tecnica presieduta dai responsabili delle direzioni competenti in materia dei rispettivi ministeri. La commissione anzidetta, avvalendosi della collaborazione della Commissione interministeriale per le politiche sociali e la riqualificazione urbana e abitativa, istituita con decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. P/92/06 del 23 marzo 2006, avrà il compito di definire, entro centottanta giorni dalla data del suo insediamento, le linee guida dei P.I.A.M. (Progetti Integrati Alloggi Militari), al fine di sopperire alle esigenze residenziali di alloggi delle Forze Armate, mediante ristrutturazione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, valorizzazione e/o riqualificazione dei siti e/o immobili del Ministero della difesa dismissibili. Alla realizzazione dei P.I.A.M. (Progetti Integrati Alloggi Militari) si provvederà attraverso l'adozione di appositi decreti attuativi emessi dal Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro della economia e delle finanze, su proposta della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative.
187. 5. Lisi.
Dopo l'articolo 187, aggiungere il seguente:
1. I soci delle cooperative edilizie finanziate ai sensi del decreto-legge 13 agosto 1975 n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975 n. 492, assegnatari di alloggio in uso e godimento o già assegnatari ma tuttora in possesso dell'alloggio, hanno diritto alla cessione in proprietà o al riscatto dello stesso ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 n. 2, come modificato dalla legge 27 aprile 1962 n. 231, ed ai sensi dell'articolo 146 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165 anche singolarmente, secondo le modalità previste al successivo secondo comma, qualora abbiano inoltrato al Ministero delle Infrastrutture o inoltreranno al competente Provveditorato regionale ed interregionale per le opere pubbliche apposita espressa richiesta di cessione in
proprietà o di riscatto. Alle cooperative finanziate ai sensi del decreto legge 13 agosto 1975 n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975 n. 492 si applicano altresì le norme di cui all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179.
2. I Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche competenti per territorio rilasciano il nulla osta propedeutico alla cessione in proprietà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma a tutti i soci assegnatari o già soci ma ancora in possesso dell'alloggio che abbiano presentato la documentazione di cui all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 . Il nulla osta si considera concesso decorsi sessanta giorni dalla richiesta in assenza di riscontro da parte dell'Amministrazione, ed il socio assegnatario, il già socio assegnatario ma tuttora in possesso dell'alloggio od il suo erede in possesso dell'alloggio possono attestarne la concessione a beneficio dell'ente mutuante per le finalità previste dall'articolo 139 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà quale prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Ai sensi dell'articolo 39-undevicies della legge 23 febbraio 2006, n. 51, non è più richiesto il requisito della residenza nel Comune ove sorge la costruzione realizzata con il contributo erariale di cui al primo comma del presente articolo. Le cooperative edilizie che hanno ottemperato alla richiesta ministeriale di adeguamento dello statuto sociale ai fini dell'ottenimento del nulla osta per il passaggio a proprietà individuale sono da considerare a tutti gli effetti di legge a proprietà divisa dalla data di assunzione della delibera da parte dell'assemblea straordinaria dei soci.
3. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 139 e seguenti del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, l'ente mutuante deve provvedere alla stipula del contratto di mutuo edilizio individuale entro novanta giorni dalla ricezione del nulla osta del Provveditorato regionale ed interregionale per le opere pubbliche o, in mancanza del citato nulla osta, dalla data di ricezione dell'autocertificazione da parte del richiedente prevista al secondo comma del presente articolo.
4. Alle cooperative edilizie di cui al primo comma del presente articolo si applicano l'articolo 15, commi 7 ed 8 della legge 3 aprile 1999 n. 136 e l'articolo 103 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165.
5. Le eventuali esclusioni da socio assegnatario di alloggio a proprietà divisa od indivisa non adottate dal Ministro vigilante, tenuto conto dell'inderogabilità dell'articolo 103 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, sono nulle. I Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche, in presenza ditali provvedimenti nulli, sono tenuti ugualmente al rilascio del nulla osta alla cessione in proprietà anche nei confronti dei soci destinatari di tali provvedimenti. L'eventuale mancato reperimento presso il Ministero delle infrastrutture della documentazione a suo tempo inoltrata dalle cooperative edilizie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 può essere attestata, ora per allora, dal socio mediante autocertificazione.
6. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate ad incrementare le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 187, comma 2.
187. 08. Rugghia.
Dopo l'articolo 187 aggiungere il seguente:
1. Al fine di garantire la continuità dei servizi nei settori della sicurezza pubblica e del soccorso, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il giorno 5 di ogni mese, alla riassegnazione per intero delle somme versate nel mese precedente da soggetti pubblici e privati, e comunque delle altre somme nel frattempo dovute ai sensi di singole disposizioni, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno quali proventi principalmente destinati alla copertura delle prestazioni di servizi. Alle riassegnazioni previste dal presente articolo non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
187. 06. Bressa, Boato, Franco Russo, Ferrari, Zaccaria, Amici, Incostante.
Dopo l'articolo 187, aggiungere il seguente:
1. Per l'anno 2007 è prevista un'anticipazione pari a dieci milioni di euro del Ministero dell'interno, per la prosecuzione della attività finalizzate al completamento del sistema di emissione della carta d'identità elettronica. L'anticipazione è posta a carico delle entrate di competenza del Ministero dell'interno di cui all'articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dall'articolo 34-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000.
187. 07. Ferrari, Bressa, Amici, Mascia, Franco Russo, Boato.
Sopprimere i commi 2, 3. 4 e 5.
*188. 1. La III Commissione.
Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5.
*188. 3. Venier, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca.
Dopo l'articolo 189, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007 le provvidenze previste dai commi 2, 2-bis e 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, erogabili ai sensi dei commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, sono corrisposte ad imprese che abbiano almeno 5 giornalisti professionisti o praticanti iscritti nel relativo elenco con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa stessa e che siano regolarmente iscritti agli Enti Previdenziali di appartenenza nell'anno di riferimento del contributo.
2. A decorrere dai contributi attinenti l'anno 2008, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, tutte le cooperative editrici debbono conformarsi alle norme delle cooperative di giornalisti previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007 le copie diffuse con le modalità proprie della vendita in blocco, concorrono a determinare la percentuale di diffusione rispetto alla tiratura complessiva prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 250, nella misura massima del 5 per cento della tiratura stessa per le testate nazionali e del 10 per cento per le testate locali. Le copie diffuse con le modalità proprie delle vendite in blocco devono essere fatturate con uno sconto non superiore al 70 per cento del prezzo di copertina.
4. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le associazioni maggiormente rappresentative di ciascun compatto editoriale, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto Conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi della spesa pubblica;
b) snellimento delle procedure, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello stato;
c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie e dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:
1. occupazione dei giornalisti;
2. tutela del prodotto editoriale primario;
3. livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;
d) coordinamento formale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.
189. 0. 2. Galletti, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 189 aggiungere il seguente:
1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono erogati esclusivamente alle testate giornalistiche dei partiti o movimenti politici che abbiano eletto alla Camera dei deputati almeno 15 deputati, oppure che abbiano eletto al Senato delle repubblica almeno 8 senatori, o ancora in alternativa, almeno 5 rappresentanti al Parlamento Europeo.
189. 0. 3. Galletti, Peretti, Zinzi.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 180.000.
190. 11. Lucchese, Romano, Ruvolo, Drago, Peretti, D'Alia, Zinzi, Palumbo.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 60.000.
190. 13. Angelino Alfano, Giudice, Baiamonte, Fallica, Floresta, Germanà, Grimaldi, Marinello, Minardo, Misuraca, Mormino, Palumbo, Stagno D'Alcontres, Ferrigno.
Sostituirlo con il seguente:
1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nall'ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalità da esso stabilite con proprio decreto. Al relativo onere, fermo restando quanto già previsto per l'anno 2006, si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi di 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 e 180 milioni di euro per l'anno 2009.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente dell'1 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.
190. 9. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Per il finanziamento di progetti i ricerca presentati da soggetti pubblici o privati nel settore delle biotecnologie in agricoltura è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1-bis.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.
190. 10. Mellano.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 45 milioni, e le parole: per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: in ragione annua a decorrere dall'anno 2007.
Conseguentemente all'articolo 20, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. L'articolo 15, comma 2 e 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 è abrogato.
191. 17. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 45 milioni di euro in ragione di anno a decorrere dall'anno 2007.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
191. 16. Rocco Pignataro.
Dopo l'articolo 191 aggiungere il seguente:
L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C è aumentata di 50 milioni per l'anno 2007 e 100 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni alle voci:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 50.000;
2008: - 75.000;
2009: - 75.000.
Ministero degli affari esteri:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
Ministero degli interni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
Ministero della salute:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
191. 0. 5. De Biasi, Sasso, Giulietti, Ghizzoni, Rusconi, Colasio, Volpini, Tocci, Tessitore, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, Folena, Giachetti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari.
Al comma 1, sostituire le parole: 215.
Conseguentemente, all'articolo 193, comma 1, sostituire le parole: 100 con le parole: 300 e sopprimere il comma 2.
192. 12. Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 192, aggiungere il seguente:
1. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, le parole: «per invalidità permanente» sono sostituite dalle seguenti: «per morte o per invalidità permanente»;
b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «per invalidità permanente» sono sostituite dalle seguenti: «per morte o per invalidità permanente»;
c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «70 anni»;
d) all'articolo 7, comma 4, le parole: «una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 per cento»;
e) all'articolo 8, comma 1, sono aggiunte, infine, le parole: «Tale importo è adeguato, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, qualora sia intervenuta una variazione in misura non inferiore al 10 per cento della retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni»;
f) il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è sostituito dal seguente:
«2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:
a) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiori al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448».
e) Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è inserito il seguente:
«2-bis. Qualora dall'infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta a favore dei superstiti una rendita da corrispondere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni».
Conseguentemente,
alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009);
alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:
Ministero economia e delle finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
Ministero interno:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
Ministero beni culturali:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
192. 04. Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi, Delfino.
Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro con le seguenti: è autorizzata una spesa di 300 milioni di euro.
Conseguentemente all'articolo 87, comma 1, sostituire le parole: 400 milioni e 500 milioni, rispettivamente con: 200 milioni e 300 milioni.
193. 5. Andrea Ricci, Migliore, Dioguardi, Smeriglio, Caruso.
Dopo l'articolo 193, inserire il seguente:
Al fine di promuovere la realizzazione di asili nido interaziendali da parte delle piccole medie imprese (PMI), agli investimenti, per l'implementazione di questi servizi sostenuti dalle imprese o consorzi di imprese nei due periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della presente legge si applica la detassazione prevista dall'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.
193. 02. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.
Dopo l'articolo 193, inserire il seguente:
Al fine di promuovere la realizzazione di asili nido interaziendali da parte delle piccole medie imprese (PMI), agli investimenti, per l'implementazione di questi servizi sostenuti dalle imprese o consorzi di imprese nei due periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della presente legge si applica la detassazione prevista dall'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.
Conseguentemente sopprimere l'articolo 203.
193. 03. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.
L'articolo 194 è sostituito dal seguente:
1. Il «fondo nazionale per le politiche dei diritti e delle pari opportunità», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità -, è incrementato della somma di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza il fondo di cui al comma 1 per l'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne, nonché, d'intesa con le Regioni e le amministrazioni locali, per sostenere i centri antiviolenza.
3. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza, inoltre, il fondo di cui al comma 1 per combattere ogni forma di discriminazione e per i programmi di assistenza ed integrazione sociale in favore delle vittime di violenza e di sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale degli immigrati di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, Testo Unico sull'immigrazione e per il programma speciale di assistenza per le vittime dei reati di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù ovvero di tratta di persone di cui all'articolo 13 della legge n. 228 dell'11 agosto 2003.
4. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza il fondo di cui al comma 1 anche per promuovere la politica di genere nonché per garantire il funzionamento del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti nella piattaforma di azione della conferenza di Pechino e dal Consiglio europeo straordinario di Lisbona del marzo 2000.
5. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza altresì il fondo di cui al comma 1 per le attività relative all'Anno Europeo per le pari opportunità per tutti.
6. Per realizzare le azioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il Ministro delle Pari Opportunità può effettuare studi, ricerche, campagne di informazione e di formazione, anche tramite convenzioni ed intese con associazioni, enti pubblici, enti locali ed imprese.
Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30 milioni;
2008: - 30 milioni;
2009: - 30 milioni.
194. 1. La I Commissione.
Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
2. Le disposizioni dell'articolo 29, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano al Comitato per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, di cui al Capo III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
194. 2. Rossi Gasparrini.
Sostituirlo con il seguente:
1. Il Ministro della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della salute, promuove e attua, ai sensi dell'articolo 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto un piano per la promozione di progetti individualizzati a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per le finalità del Piano è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
2. Per le medesime finalità possono essere utilizzate parte delle risorse stanziate per il fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 192.
198. 13. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.
Al comma 1 sostituire le parole: 50 milioni di euro con le parole: 700 milioni di euro, le parole: 200 milioni di euro con le parole: 800 milioni di euro, e le parole: 200 milioni di euro con le parole: 900 milioni di euro.
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
198. 25. Moroni, Armosino, Crosetto, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: 500 milioni di euro per l'anno 2007, 300 milioni di euro per l'anno 2008 e 200 milioni di euro per l'anno 2009.
Conseguentemente, dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:
Art. 216-bis. (Imposta addizionale sui beni di lusso). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore al 500 milioni di euro.
3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
198. 10. Satta, D'Elpidio, Del Mese.
Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 100.000;
Voce Ministero degli affari esteri:
2007: - 20.000;
Voce Ministero dell'interno:
2007: - 20.000;
Voce Ministero della salute:
2007: - 10.000;
198. 15. Zanotti, Burtone, Dioguardi.
Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 120 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 320.
Conseguentemente alla tabella 2, di cui all'articolo 20, comma 22, apportare le seguenti modificazioni:
2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 1.800 kg. con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8. Tale importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1. 4,00; 4,09; 2,0; 2,0.
198. 14. Diliberto, Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti parole: 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.
198. 12. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.
Al comma 1 sostituire le parole: 50 milioni di euro, con le seguenti: 100 milioni di euro.
Conseguentemente all'articolo 187, comma 1, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 350 milioni.
198. 11. Andrea Ricci, Migliore, Dioguardi, Smeriglio, Caruso.
Dopo l'articolo 198 aggiungere il seguente:
1. L'articolo 42 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003 n. 326 è abrogato.
198. 02. Zanotti, Burtone, Di Girolamo, Dioguardi.
Dopo l'articolo 198, aggiungere il seguente articolo:
1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di sperimentare modelli assistenziali innovativi per la tutela delle persone con disabilità grave rimaste prive del sostegno familiare è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un Fondo denominato «Dopo di noi» al quale è assegnata la somma per l'anno 2007 di 50 milioni di euro.
2. Il Ministro della solidarietà sociale, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
a) voce Ministero dell'economia e delle finanze;
2007: - 30.000;
b) voce Ministero degli affari esteri;
2007: - 10.000;
c) voce Ministero dell'interno;
2007: - 10.000.
198. 03. Zanotti, Burtone, Di Girolamo, Dioguardi.
Sostituirlo con il seguente:
1. Nella more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni dei migranti regolari e dei loro familiari, è istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata la somma di 25 milioni di euro ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il fondo è gestito di concerto con il Ministero per i diritti e le pari opportunità per le materie previste dall'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e succesivamente modificazioni, e degli articoli 12 e 13 della legge 11 agosto 2003, n.228.
2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'ultimizzazione del fondo di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute.
3. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per assicurare l'esecuzione delle espulsioni degli stranieri che entrano illegalmente nel territorio nazionale» al quale è assegnata la somma di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dell'interno si avvale del fondo al fine di finanziare l'impiego di un numero di vettori o altro mezzo di trasporto idoneo, sufficente a garantire l'effettiva esecuzione dell'espulsione di ogni clandestino, nonchè a potenziare il personale di polizia impegnato nella esecuzione dell'espulsione mediante accompagnamento.
199. 3. La Russa, Airaghi, Alemanno, Amoruso, Angeli, Armani, Ascierto, Belotti, Benedetti, Bocchino, Bongiorno, Bono, Briguglio, Buonfiglio, Buontempo, Castellani, Castiello, Catanoso, Ciccioli, Cirielli, Consolo, Giorgio Conte, Contento, Giulio Conti, Cosenza, De Corato, Filipponio Tatarella, Gianfranco Fini, Foti, Frassinetti, Gamba, Gasparri, Germontani, Alberto Giorgetti, Holzmann, Lamorte, Landolfi, Leo, Lisi, Lo Presti, Mancuso, Martinelli, Mazzocchi, Meloni, Menia, Migliori, Minasso, Moffa, Murgia, Angela Napoli, Nespoli, Patarino, Pedrizzi, Antonio Pepe, Perina, Pezzella, Porcu, Proietti, Raisi, Rampelli, Ronchi, Rositani, Saglia, Salerno, Garnero Santanchè, Scalia, Siliquini, Taglialatela, Tremaglia, Ulivi, Urso, Zacchera.
Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
199. 29. Andrea Ricci, Migliore, Mascia.
Sostituirlo con il seguente:
1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.
2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità ed il Ministro della Salute.
199. 28. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Sostituirlo con il seguente:
1. È istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo denominato «Fondo per il miglioramento della prima accoglienza della immigrazione», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il fondo è finalizzato al miglioramento della funzionalità e della sicurezza delle attività di prima accoglienza degli immigrati clandestini.
2. Il fondo è gestito con atti e provvedimenti del Ministro dell'Interno.
199. 27. Villetti.
Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:
Art. 200-bis. (Fondo per la mobilità dei disabili). - 1. Presso il Ministero dei trasporti è costituito un «Fondo Speciale» destinato a garantire la costituzione ed il mantenimento di un parco ferroviario da adibire al trasporto dei disabili in Italia e all'estero che consenta la mobilità e l'integrazione dei portatori di handicap che sarebbero direttamente assistiti dalle varie Associazioni di volontariato sul territorio italiano. Un parco ferroviario costituito da carrozze appositamente attrezzate per il trasporto dei disabili richiede una destinazione ed un utilizzo specifico alfine di non vanificare lo sforzo finanziario occorrente per la realizzazione di mezzi che nessun altro Paese Europeo possiede. Tale obiettivo, può essere raggiunto anche per il tramite della gestione e manutenzione del parco ferroviario, affidata direttamente alle Associazioni di volontariato operanti sul territorio.
2. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. Al «Fondo Speciale» affluiscono altresì:
a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità;
b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, sentite le rappresentanze delle Associazioni di volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del «Fondo Speciale» di cui al presente articolo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
200. 08. D'Elpidio, Leone, Migliori, Crisci, Cialente, Del Mese, Affronti.
Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288 è sostituito dal seguente:
2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché i rispettivi coniugi e i figli, ovvero i fratelli e le sorelle conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, godono, singolarmente e direttamente, del diritto alle assunzioni obbligatorie e delle altre tutele di cui alle vigenti disposizioni di legge, con chiamata diretta nominativa, con diritto di precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza, a parità di titoli.
Per i predetti soggetti, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta nominativa sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Fermo restando le percentuali di assunzione previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Entro il 31 dicembre di ogni anno tutte le Amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri il numero degli appartenenti alla speciale categoria delle vittime del terrorismo assunti nel corso dell'anno, distribuito per categorie professionali. In caso di trasferimenti o promozioni, a parità di titoli o merito, la qualità di vittima del terrorismo e della criminalità organizzata riconosciuta ai soggetti di cui al primo capoverso, costituisce titolo di precedenza assoluta.
200. 01. La I Commissione.
Dopo l'articolo 200 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
1. Una quota della tariffa di cui all'articolo 154, pari a 0,01 euro per metro cubo di acqua, è destinata ad un apposito
fondo, denominato «Fondo Acqua bene comune», gestito dall'Autorità di ambito attraverso la nomina di un comitato etico, al quale vengono attribuite le competenze sulla gestione del fondo.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione di interventi per favorire la disponibilità di acqua e una corretta e razionale utilizzazione delle risorse idriche in specifiche aree e dei paesi in via di sviluppo.
3. Le modalità di accesso ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché la composizione e le funzioni del comitato etico di cui al medesimo comma 1 sono stabilite dall'Autorità di ambito con proprio regolamento.
4. Il Ministro degli affari esteri esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta gestione delle risorse del fondo e sull'attività svolta dal comitato etico.
200. 09. Camillo Piazza, Zanella Bonelli.
Dopo l'articolo 200 aggiungere il seguente:
1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite;
b) all'articolo 15 il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:
«I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 1961 sul territorio nazionale e sul territorio dei Paesi attualmente membri dell'Unione Europea».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
2007: - 12;
2008: - 12;
2009: - 12.
200. 02. La I Commissione.
Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:
Art. 200-bis. (Fondo per le vittime dell'usura). - 1. Il fondo per risarcire le vittime dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 è rifinanziato per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Istituzione di una imposta sulle transizioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali alfine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione
dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata a assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presento legge, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
200. 06. Satta, Del Mese, D'Elpidio.
Dopo l'articolo 200, aggiungere i seguenti:
Art. 200-bis. (Fondo per le vittime dell'usura). - 1. Il fondo per risarcire le vittime dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, è rifinanziato per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al 200-ter.
Art. 200-ter. - 1. Per l'anno 2007, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 103, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro.
200. 07. Satta, D'Elpidio, Del Mese.
Sostituirlo con il seguente:
1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 58 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Nei limiti delle quantità attribuite in base alle disposizioni di cui al decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, il gasolio utilizzato in attività agricole svolte da imprenditori operanti in comuni montani con meno di 5.000 abitanti è esente da accisa. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono posti a carico delle dotazioni del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
Conseguentemente sopprimere l'articolo 199.
201. 11. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Al comma 1 sostituire le parole: la spesa di 25 milioni con le parole: la spesa di 50 milioni.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 25.000.
201. 12. Andrea Ricci, Migliore, Mungo, Deiana.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il 10 per cento delle disponibilità del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, relativo all'individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, al netto delle risorse necessarie per il funzionamento del CERSE, della segreteria operativa e delle attività svolte dagli esperti di cui agli articoli 9, 10 e 11 del decreto ministeriale 8 marzo 2006, sono ripartite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, tra le Regioni a Statuto ordinano e le Province autonome di Trento e di Bolzano per essere assegnate alle comunità montane per il sostegno di attività produttive locali che si avvalgano di biomasse per la produzione di energia elettrica nonché alle attività agricole che implementano le superfici coltivate a bosco destinate alla produzione di biomasse.
201. 13. Quartiani.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Per il potenziamento delle attività e servizi di prevenzione e di sicurezza de territori montani è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
3. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali, si provvede alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
201. 3. Quartiani, Zanetta, Rusconi, Froner, Di Centa, Mondello, Nicco, Bressa, Misiani.
Dopo l'articolo 201 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è aggiunto il seguente comma:
«7. Nella ripartizione del Fondo, le risorse da impiegare nei territori montani compresi nei parchi nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono trasferite al corrispondente ente gestore del parco».
201. 01. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.
Dopo l'articolo 203 aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è vietata l'imposizione di costi aggiuntivi per l'acquisto di traffico telefonico prepagato, sia su rete fissa sia su rete mobile. Il Ministro delle comunicazioni emana, con proprio decreto, un regolamento per stabilire i criteri attraverso i quali i gestori di telefonia predispongono i propri piani tariffari nonché i criteri per garantire che il costo pagato per la ricarica telefonica sia corrispondente al traffico telefonico reso effettivamente utilizzabile.
203. 01. Poletti, Bonelli, Camillo Piazza.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Il 40 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del comma 1 è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie e/o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che concedono mutui per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea;
b) non avere superato il trentacinquesimo anno di età;
c) avere uno o più minori a carico;
d) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale il cui valore catastale superi i 50.000 euro;
e) non fruire di medesime agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali;
f) non avere percepito, come nucleo familiare, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo lordo, imponibile ai fini IRPEF, superiore a 25.000 euro.
3. Il 20 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del comma 1 è destinato a rilasciare garanzie e/o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che concedono finanziamenti ai giovani di età compresa tra 18 e 35 anni per operazioni di credito finalizzato all'avvio di nuove attività imprenditoriali o di lavoro autonomo e, in particolare:
a) per la realizzazione o la ristrutturazione di immobili destinati allo svolgimento dell'attività lavorativa;
b) per l'acquisto o la locazione finanziaria di attrezzature, strumentazioni, materiali, pacchetti di programmi informatici;
c) per l'acquisto di servizi, abbonamenti, a riviste specializzate e l'accesso a banche dati e siti web;
d) l'orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale, anche attraverso sistemi di informazione a distanza, e forme di assistenza e consulenza tecnicoprogettuale.
4. Il 20 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del comma 1 è destinato a rilasciare garanzie e/o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che concedono prestiti d'onore ai giovani neodiplomati di età non superiore ai 21 anni:
a) per il conseguimento di un attestato professionale legalmente riconosciuto per un importo non inferiore a 10.000 euro;
b) per il conseguimento di un diploma di laurea presso un'università statale per un importo non inferiore a 30.000 euro.
204. 3. Meloni, Rampelli, Giorgetti.
Dopo l'articolo 204 aggiungere il seguente:
1. Al fine di favorire lo sviluppo di microiniziative di giovani e anziani, per tutte le imprese con meno di 15 dipendenti nate dopo il 1o gennaio 2007, i cui soci non superino il 35o anno di età o siano compresi nella fascia tra il 57o ed il 70o anno di età, si applicherà un prelievo fiscale integralmente sostitutivo del 5 per cento omnicomprensivo per i primi tre anni di attività. Per il finanziamento del programma si provvede a valere sul fondo di cui al precedente articolo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 4 per cento per ciascuno degli ani 2007, 2008 e 2009 e seguenti.
204. 0. 6. Baldelli.
Dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:
1. È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo di solidarietà mutuo prima casa.
2. Il Fondo interviene assumendosi il costo delle procedure bancarie e delle spese notarili dei mutuatari che si trovano in difficoltà per il pagamento delle prossime rate. I mutuatari possono chiedere di posticipare tali rate, prolungando di pari versamenti la scadenza del mutuo primario.
3. Lo slittamento dei ratei à possibile fino ad un massimo di 18 mesi, potendo riguardare un'unica richiesta, salvo l'avvenuto inizio delle azioni di recupero.
4. Il costo dell'azione bancaria e notarile relativa è coperto dal Fondo di Solidarietà mutuo prima casa.
5. Con Decreto del Ministero di competenza verranno stabiliti, entro il 30 marzo 2007, i criteri attuativi previo confronto con le parti in causa.
Conseguentemente:
all'articolo 204 sostituire le parole: 115 milioni con le seguenti: 113 milioni;
all'articolo 144, comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 18 milioni.
204. 01. Rossi Gasparrini.
Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 50 milioni.
Conseguentemente, alla Tabella C voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, legge n. 67 del 1987, ridurre i relativi stanziamenti.
205. 2. Raiti.
Dopo l'articolo 206 inserire il seguente:
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di euro 250.000 di cui all'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è elevato a 300.000 euro.
Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: 1.100 milioni di euro con le seguenti: 1.103 milioni di euro.
206. 0. 1. Rusconi, Tocci, Volpini, Testa, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per lo svolgimento delle proprie attività è concesso a Special Olympics Italia un contributo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.000.000;
2008: - 1.000.000;
2009: - 1.000.000.
207. 3. Ciocchetti, Poletti, Zinzi.
Dopo l'articolo 207 aggiungere il seguente:
1. La Regione Piemonte promuove, in particolare attraverso la «Fondazione 20 marzo 2006» di cui alla legge regionale n. 21 del 16 giugno 2006, l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi olimpici invernali e IX Paralimpici.
2. L'Agenzia Torino 2006, previa determinazione della Regione Piemonte, ha facoltà di provvedere, con le risorse di cui al successivo comma 6, ad attività tecnico/gestionali degli impianti e delle infrastrutture olimpiche, funzionali alla loro conservazione e manutenzione.
3. Per lo svolgimento di tale attività, nonché per l'esecuzione, con i fondi di cui all'articolo 10 della legge n. 285 del 2000, delle opere di completamento, di riconversione finalizzate all'uso degli impianti e delle infrastrutture olimpiche successivo allo svolgimento dei XX Giochi olimpici e IX Paralimpici, previste dal Piano degli Interventi e dalle convenzioni attuative di cui alla legge n. 285 del 2000 nonché per la definizione dei restanti adempimenti amministrativi, la durata dell'Agenzia Torino 2006 è prorogata non oltre il 31 dicembre 2007. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia Torino 2006, connesse allo svolgimento di tali attività, si farà fronte con i fondi già previsti dal comma 1, ultimo periodo e dal comma 2 dell'articolo 10, della legge n. 285 del 2000.
4. Il Comitato di Regia di cui all'articolo 1 comma 1-bis della legge n. 285 del 2000 e successive modificazioni integrative provvede alla definizione degli aggiornamenti del Piano degli Interventi, su richiesta dell'Agenzia Torino 2006.
5. L'Agenzia Torino 2006, previo accordo quadro con la Regione Piemonte che preveda anche la copertura degli oneri di funzionamento connessi allo svolgimento di tali funzioni, ha facoltà di assumere, in deroga a quanto disposto all'articolo 19 comma 3 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni integrative, la delega delle funzioni di stazione appaltante per lavori pubblici ovvero fornire supporto specialistico ad altre amministrazioni nell'ambito di interesse della Regione Piemonte.
6. Le risorse finanziarie rientranti nei limiti massimi di impegno autorizzati a favore dell'Agenzia Torino 2006 dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2001, 30 aprile 2003, 15 settembre 2003 e 9 aprile 2004 e non utilizzate dall'Agenzia medesima per il finanziamento degli interventi per la realizzazione delle opere olimpiche, nonché le eventuali economie residue relative alle spese di funzionamento, rilevate dall'Agenzia Torino 2006 al momento della sua chiusura, sono destinate alla Regione Piemonte che le utilizza:
a) a favore dell'Agenzia Torino 2006 o dei suoi legittimi successori per far fronte, entro i predetti limiti massimi di impegno, ad eventuali oneri derivanti dal contenzioso dell'Agenzia Torino 2006 medesima relativamente alla realizzazione delle opere olimpiche e delle opere connesse;
b) per le attività finalizzate alla continuità di utilizzo ed alla valorizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche.
7. La Regione Piemonte, con propria legge, può prevedere il riutilizzo, anche solo parziale, delle risorse umane e strumentali dell'Agenzia Torino 2006 nell'ambito di un organismo regionale operante nel settore dei Lavori Pubblici.
8. Per le finalità strettamente legate alle strategie post-olimpiche la Regione Piemonte è autorizzata altresì a disporre delle somme non ancora utilizzate derivanti dagli stanziamenti per le opere connesse di cui all'articolo 1 della legge n. 285 del 2000 e per le opere di accompagnamento di cui all'articolo 21 della legge n. 166 del 2002.
9. L'attuazione del presente articolo non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli già previsti in base alla legge n. 285 del 2000.
10. Sono abrogati, l'articolo 3 comma 7, l'articolo 6 comma 3, l'articolo 7, l'articolo 10 comma 3 e l'articolo 13 comma 1, per la parte riferita ai beni mobili soltanto in subordine alla costituzione dell'organismo di cui al comma 7 del presente articolo, della legge n. 285 del 2000.
11. È abrogato altresì l'articolo 5 della legge n. 285 del 2000. Con decorrenza 1o gennaio 2007, le funzioni del soppresso Comitato Direttivo sono attribuite ad un Comitato di gestione composto dal Direttore generale e dai due Vicedirettori generali.
12. Limitatamente agli anni 2005-2006 le spese correnti e le spese in conto capitale relative ad interventi connessi allo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici nel territorio della regione Piemonte sono escluse dal patto di stabilità interno.
13. La scadenza del 31 dicembre 2006 del piano di rientro del debito di cui all'articolo 28 comma 3 della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni, presentato dal Comune di Torino interessato alle Olimpiadi invernali 2006 , è posticipata di tre anni ed i mutui contratti da detto ente locale per il finanziamento delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici non finanziati dalla legge n. 285 del 2000 sono esclusi, ai fini del suddetto piano, dall'ammantare dell'indebitamento.
14. Gli interessi sui mutui contratti dal Comune di Torino per il finanziamento delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici sono esclusi dall'ammontare degli interessi relativo ai mutui contratti, di cui all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
207. 04. Leddi Maiola, Calgaro.
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: dando priorità al pagamento dei debiti nei confronti dei comuni.
209. 3. Maran, Samperi, Suppa, Cesario.
Dopo l'articolo 209, aggiungere:
1. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 siano in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del predetto regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gravano interamente sul Fondo unificato, di cui all'articolo 18-bis. della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ad invarianza degli importi costituenti la dotazione finanziaria prevista per il medesimo Fondo dalle citate leggi 7 marzo 1996, n. 108 e 23 febbraio 1999, n. 44.
209. 03. Zaccaria, Bressa, Ferrari, Amici, Incostante.
Dopo l'articolo 209, aggiungere il seguente:
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse al funzionamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con una dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
Art. 13-bis. - (Contributo di solidarietà). 1. È introdotto un contributo di solidarietà del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche eccedente l'importo di 200.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
209. 04. Bressa, Zaccaria, Amici, Ferrari, Incostante.
Sostituirlo con il seguente:
1. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi, negli aeroporti l'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, istituita con la legge del 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi a passeggero imbarcato. Le società aeroportuali concorrono al medesimo fine per 30 milioni annui, Sopportando costi in proporzione al traffico generato.
214. 12. Lupi, Craxi, Valducci, Romani, Colucci, Casero, Aprea, Pecorella, Boccardo, Rivolta.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in proporzione al traffico generato con le seguenti: in relazione ai costi correlati al traffico generato.
214. 3. La IX Commissione.
Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. È istituita la lotteria con i cellulari denominata Televinco, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Le maggiori entrate derivanti dall'istituzione della lotteria sono destinate a finanziare la ricerca scientifica, l'Università, il turismo, l'ambiente e l'attività delle organizzazioni umanitarie.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di svolgimento della lotteria e i criteri di ripartizione delle predette risorse per le finalità indicate.
214. 028. Sata, D'Elpidio, Del Mese.
Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:
1. Le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, si applicano, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, della medesima legge, anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'abbattimento dell'aereo G222 avvenuto a Sarajevo il 3 settembre 1992.
Conseguentemente alla Tabella C, sono ridotti del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
214. 081. Cossiga.
Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:
1. Presso il Ministero delle Infrastrutture è istituito il «Fondo per il recupero e la riqualificazione urbana», al quale, a decorrere dall'anno 2007, confluiscono tutte le risorse stanziate per gli investimenti e le spese in materia.»
214. 0. 21. Alemanno, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:
1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito il «Fondo per le politiche attive del lavoro», finalizzato ad interventi per l'inserimento dei giovani e delle donne nel mondo del lavoro nel Mezzogiorno. Per il funzionamento del Fondo è stanziata la somma di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2007.»
Conseguentemente, all'articolo 120 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 4 milioni di euro.
214. 0. 20. Alemanno, Alberto Giorgetti.
All'articolo 217, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
217. 4. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero delle infrastrutture, legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 100.000;
2008: + 100.000;
2009: + 100.000.
Tab. A. 22. Mariani, Iannuzzi, Fasciani, Gentili, Margiotta, Bocci, Lomaglio, Galeazzi, Francescato, Realacci, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Frigato, Longhi, Marantelli, Pedulli, Acerbo, Cacciari, Perugia.
Alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: + 50.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.
Tab. A. 50. Paoletti Tangheroni, Bertolini, Crosetto, Licastro Scardino, Cossiga, Carlucci.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione dei governo - articolo 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, apportare le seguenti variazioni:
2007: + 10.000;
2008: + 10.000;
2009: + 10.000.
Tab. A. 17. Bonelli, Camillo Piazza.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, voce: Legge n. 549 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43, contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2251), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 10.000;
2008: + 10.000;
2009: + 10.000.
Tab. A. 21. Francescato, Camillo Piazza, Bonelli.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, voce: Legge n. 979 del 1982: disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - capp. 1644, 1646/p), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 5.000;
2008: + 5.000;
2009: + 5.000.
Tab. A. 18. Bonelli, Camillo Piazza.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2007: + 2.000;
2008: + 2.000;
2009: + 2.000.
Tab. A. 19. Bonelli, Camillo Piazza.
Alla Tabella A, voce: Ministro dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.256;
2008: - 2.256;
2009: - 2.256.
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 58 del 2001: Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - cap. 2210), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 2.256;
2008: + 2.256;
2009: + 2.256.
Tab. A. 20. De Zulueta, Camillo Piazza, Bonelli.
Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
Conseguentemente, aggiungere la voce: Ministero delle infrastrutture:
2007: + 150.000;
2008: + 150.000;
2009: + 150.000.
Tab. B. 16. Ciocchetti, Dionisi, Formisano, Peretti, Zinzi.
Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio, e del mare, voce: Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, Articolo 1, comma 2, Misure di prevenzione per le aree a rischio (1.2.3.6 - cap.7090/p), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 100.000;
2008: + 100.000;
2009: + 100.000.
Tab. B. 14. Bonelli, Camillo Piazza.
Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.
Conseguentemente, aggiungere la voce: Ministero delle infrastrutture:
2007: + 60.000;
2008: + 60.000;
2009: + 60.000.
Tab. B. 17. Delfino, Peretti, Zinzi.
Alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella B, inserire la seguente voce:
Ministero delle infrastrutture:
2007: + 50.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.
Tab. B. 1. La VIII Commissione.
Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.
Conseguentemente alla tabella D, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera c), (edilizia sanitaria pubblica) (u.p.b. 4.2.3.3 cap.7464), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 40.000;
2008: + 40.000;
2009: + 40.000.
Tab. B. 3. Alberto Giorgetti.
Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle infrastrutture aggiungere la seguente voce: Legge n. 366 del 1998, norme per il finanziamento della mobilità ciclistica.
2007: + 20.000;
2008: + 20.000;
2009: + 20.000.
Tab. B. 15. Bonelli, Camillo Piazza.
Alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
Conseguentemente, alla Tabella D, settore: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla voce: Legge n. 183 del 1989: Difesa del suolo apportare le seguenti modificazioni:
2007: + 15.000;
2008: + 15.000;
2009: + 15.000.
Tab. B. 2. La VIII Commissione.
Alla Tabella B, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti modificazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
E conseguentemente nella medesima Tabella, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2006: + 10.000;
2007: + 10.000;
2008: + 10.000.
Tab. B. 13. Amici, Giachetti, Gambescia.
Alla tabella C, le dotazioni di parte capitale sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa annua di 10 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa annua di 15 milioni e per l'anno 2009 una minore spesa annua di 20 milioni di euro.
Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero dello sviluppo economico - Legge n. 488 del 1998. Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: articolo 52 Fondo unico per le imprese (3.2.3.8. - Legge 25 febbraio 1992, n. 215 imprenditoria femminile cap. 7420/p)
2007: + 10.000;
2008: + 15.000;
2009: + 20.000.
Tab. C. 17. Alberto Giorgetti, Alemanno.
Alla tabella C, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14. - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 7442):
2007: + 60.000.000 di euro;
2008: + 60.000.000 di euro;
2009: + 60.000.000 di euro.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
Decreto Legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901):
2007: - 60.000.000 di euro;
2008: - 60.000.000 di euro;
2009: - 60.000.000 di euro.
Tab. C. 9. Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Alla Tabella C, voce Ministero della solidarietà sociale, legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: «Fondo da ripartire per le politiche sociali», apportare le seguenti variazioni:
2007: + 374;
2008: + 374;
2009: + 621.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE.
Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 650,00 milioni di euro, in ragione annua.
Tab. C. 13. Cancrini, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Alla Tabella C, voce Ministero delle Infrastrutture; Legge n. 431 del 1998: «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690) apportare le seguenti variazioni:
2007: + 500.000;
2008: + 500.000;
2009: + 500.000.
Tab. C. 14. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Alla tabella C, Ministero delle Infrastrutture, legge n. 431 del 1998: disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1. - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - CAP. 1690) apportare le seguenti variazioni:
2007 + 100 milioni;
2008 + 50 milioni;
2009 + 50 milioni.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007 - 100 milioni;
2008 - 50 milioni;
2009 - 50 milioni.
Tab. C. 10. Migliore, Andrea Ricci, Perugia.
Alla Tabella C, Ministero delle Infrastrutture, legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), articolo 3 comma 108: Fondo per l'edilizia a canone speciale (3.1.2.1: Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - CAP. 1691) apportare le seguenti variazioni:
2007 + 50 milioni;
2008 + 50 milioni;
2009 + 50 milioni.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007 - 50 milioni;
2008 - 50 milioni;
2009 - 50 milioni.
Tab. C. 11. Andrea Ricci, Migliore, Perugia.
Alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (upb 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) apportare le seguenti variazioni:
2007: + 100;
2008: + 300;
2009: + 450.
Conseguentemente all'articolo 85, comma 5, nel primo periodo sopprimere le parole: e per un periodo di tre anni sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 15 per cento e dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è soppresso.»
all'articolo 20, dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
«23-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11 bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Tab. C. 12. Andrea Ricci, Migliore, Siniscalchi, Mantovani, Khalil.
Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, «Legge n. 7 del 1981» e «Legge n. 49 del 1987» apportare la seguente variazione:
2007: + 150.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce: Ministero dell'economia e delle finanze: Decreto legge n. 181 del 2006: disposizioni urgenti in materia riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, - articolo 1, comma 19: adeguamento struttura P.C.M. per applicazione DL 181/2006 in materia di sport. - (3.2.10.5 - Presidenza del Consiglio dei ministri - sport - cap. 7450), apportare la seguente variazione:
2007: - 30.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, alla voce Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (4.1.2.10 - Università ed istituti non statali - cap. 1692), apportare la seguente variazione:
2007: - 120.000.
Tab. C. 15. Venier, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca.
Alla Tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 190 del 1975: «Norme relative al funzionamento della Biblioteca Nazionale Centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma» (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 1.200;
2008: + 1.200;
2009: + 1.200.
Conseguentemente, alla voce Ministero dell'Università e della ricerca, Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (4.1.2.10 - Università ed istituti non statali - cap. 1692), apportare la seguente variazione:
2007: - 1.200;
2008: - 1.200;
2009: - 1.200.
Tab. C. 16. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Alla Tabella C, alla voce Ministero del commercio internazionale, legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica - articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (4.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2500), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 10.000;
2008: + 10.000;
2009: + 10.000.
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
Tab. C. 36. Angelino Alfano, Marinello.
Alla tabella C, rubrica Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, voce: legge n. 394 del 1977: potenziamento dell'attività sportiva universitaria (4.12. 14 cap. 1709), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 5.000;
2008: + 5.000;
2009: + 5.000.
Conseguentemente alla medesima Tabella C, Ministero della solidarietà sociale, voce legge n. 328 del 2000: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.5.2 cap. 3671), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
Tab. C. 37. Marras.
Alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca, Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: Art. 5, comma 1: Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 200.000;
2008: + 200.000;
2009: + 200.000.
e, conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:
1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
Conseguentemente alla tabella A apportare le seguenti modifiche:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 65.000;
2008: - 65.000;
2009: - 65.000.
Ministero degli affari esteri:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
Tab. C. 18. Ghizzoni, Tocci, Colasio, De Simone, Tessitore, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Gerardo Bianco, Ossorio.