Disegno di legge n. 1746

V Commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (C. 1746).

BOZZA

EMENDAMENTI

(Articoli da 3 a 5)

ART. 3.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 128 aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

      Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.

      Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

          1) alla lettera a) sostituire le parole: per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 40 per cento;

          2) alla lettera b) sostituire le parole: per la quota del 30 per cento con le seguenti: per la quota del 60 per cento;

      2. La presente disposizione si applica dal periodo dì imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.

      Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

      1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 600 milioni di euro.
3. 102.    Garavaglia, Fugatti, Filippi.

      Sopprimerlo.
3. 4.    Campa, Zanetta, Rosso.

      Sopprimere i commi 1 e 3.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

      1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

          2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

      2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.

      Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella C, ridurre del 3 per cento tutte le voci di parte corrente, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
3.  43.    Valducci, Lazzari.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-quater), inserire la seguente: «per i redditi fino a 28.000 euro, le spese sostenute per sé e per i soggetti a carico di cui all'articolo 433 del codice civile per l'acquisto di abbonamenti per trasporto urbano ed extra-urbano, sino ad un massimo di 400 euro annuali pro-capite»;

      E conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

      1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

          a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

          b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

      2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

          a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005;

          b) che svolgono dal 1o gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;

          c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione delta proposta di cui al comma 3;

          d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

          e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai tini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005.

      3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
      4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
      5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1995, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
      6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa odi arti o professioni:

          a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

          b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quello marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

          c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve e prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

          d) l'imposta regionale sulle attività produttivo si applica esclusivamente per la parte programmata.

      7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

          a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

          b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

          c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

      8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
      9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
      10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora a difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
      11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera o decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
      12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
      13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
      14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
      15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziono con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
      16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero dello somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pori al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
      17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
      18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predetto perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
      19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
      20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:

          a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

          b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;

          c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

          d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

          e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

          f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo2000, n. 74.

      21. I contribuenti che si avvolgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovuto per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
3. 76.    Galante, Sgobio, Napoletano, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Licandro, Pagliarini, Fernando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

      Al comma 1, lettera b), capoverso Art.  11, sostituire il comma 1 con i seguenti:

      1. L'imposta lorda statale è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

          a) fino a 15.000 euro, 15,33 per cento;

          b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 18 per cento;

          c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 25,33 per cento;

          d) oltre 55.000 euro e fino a 75,000 euro, 27,33 per cento;

          e) oltre 75.000 euro, 28,66 per cento.

      1-bis. L'imposta regionale è determinata applicando al reddito complessivo le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

          a) fino a 15.000 euro, 7,67 per cento;

          b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 9 per cento;

          c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 12,67 per cento;

          d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 13,87 per cento;

          e) oltre 75.000 euro, 14,34 per cento.

      1-ter. Le regioni possono modificare le aliquote e scaglioni con legge regionale. Gli scaglioni devono essere in numero pari a quelli di cui all'imposta statale.
      1-quater. Le regioni possono modificare, a far valere sulle propria quota di imposta e senza alcun onere per lo Stato, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12.

      Conseguentemente vengono ridotti i trasferimenti alle regioni nel loro complesso sulla base del gettito derivante dall'applicazione di aliquote e scaglioni previsti nel presente articolo.
3. 94.    Garavaglia, Filippi, Fugatti.

      Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

      «b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11.
(Determinazione dell'imposta).

      1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

          a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;

          b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;

          c) oltre 33.500 euro e fino a 100.000 euro, 39 per cento;

          d) oltre 100.000 euro, 43 per cento.

      Conseguentemente alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
3. 110.    Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Cossiga, Carlucci, Crosetto.

      Al comma 1, lettera b), capoverso Art.  11, sostituire il comma 1 con i seguenti:

      1. L'imposta lorda statale è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

          a) fino a 15.000 euro, 15,33 per cento;

          b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 18 per cento;

          c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 25,33 per cento;

          d) oltre 55.000 euro e fino a 75,000 euro, 27,33 per cento;

          e) oltre 75.000 euro, 28,66 per cento.

      1-bis. L'imposta regionale è determinata applicando al reddito complessivo le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

          a) fino a 15.000 euro, 7,67 per cento;

          b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 9 per cento;

          c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 12,67 per cento;

          d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 13,87 per cento;

          e) oltre 75.000 euro, 14,34 per cento.

      1-ter. Le regioni possono modificare le aliquote e scaglioni con legge regionale. Gli scaglioni devono essere in numero pari a quelli di cui all'imposta statale.

      Conseguentemente vengono ridotti i trasferimenti alle regioni nel loro complesso sulla base del gettito derivante dall'applicazione di aliquote e scaglioni previsti nel presente articolo.
3. 93.    Garavaglia, Filippi, Fugatti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso Art.  11, sostituire il comma 1 con i seguenti:

      1. L'imposta lorda statale è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

          a) fino a 15.000 euro, 15,33 per cento;

          b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 18 per cento;

          c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 25,33 per cento;

          d) oltre 55.000 euro e fino a 75,000 euro, 27,33 per cento;

          e) oltre 75.000 euro, 28,66 per cento.

      1-bis. L'imposta regionale è determinata applicando al reddito complessivo le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

          a) fino a 15.000 euro, 7,67 per cento;

          b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 9 per cento;

          c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 12,67 per cento;

          d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 13,87 per cento;

          e) oltre 75.000 euro, 14,34 per cento.

      Le regioni possono modificare le aliquote con legge regionale.

      Conseguentemente vengono ridotti i trasferimenti alle regioni nel loro complesso sulla base del gettito derivante dall'applicazione di aliquote e scaglioni previsti nel presente articolo.
3. 92.    Garavaglia, Filippi, Fugatti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso Art.  11, sostituire il comma 1 con i seguenti:

      1. L'imposta lorda statale è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

          a) fino a 15.000 euro, 15,33 per cento;

          b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 18 per cento;

          c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 25,33 per cento;

          d) oltre 55.000 euro e fino a 75,000 euro, 27,33 per cento;

          e) oltre 75.000 euro, 28,66 per cento.

      1-bis. L'imposta regionale è determinata applicando al reddito complessivo le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

          a) fino a 15.000 euro, 7,67 per cento;

          b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 9 per cento;

          c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 12,67 per cento;

          d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 13,87 per cento;

          e) oltre 75.000 euro, 14,34 per cento.

      Conseguentemente, vengono ridotti i trasferimenti alle regioni nel loro complesso.
3. 91.    Garavaglia, Filippi, Fugatti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso Art.  11, comma 1, lettera a), sostituire la parola: 15.000 con la seguente: 18.000; alla lettera b), la parola: 15.000 con la seguente: 18.000 e la parola: 28.000 con la seguente: 35.000; alla lettera c), la parola: 28.000 con la seguente: 35.000 e la parola: 55.000 con la seguente: 65.000; alla lettera d), la parola: 55.000 con la seguente: 65.000 e la parola: 75.000 con la seguente: 80.000; alla lettera e), la parola: 75.000 con la seguente: 80.000.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Soppressione delle comunità montane).

      1. È abrogato il Capo IV del Testo unico degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. 65.    Raiti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso Art.  11, comma 1, lettera a), sostituire la parola: 15.000 con la seguente: 18.000; alla lettera b), la parola: 15.000 con la seguente: 18.000 e la parola: 28.000 con la seguente: 35.000; alla lettera c), la parola: 28.000 con la seguente: 35.000 e la parola: 55.000 con la seguente: 65.000; alla lettera d), sostituire la parola: 55.000 con la seguente: 65.000 e la parola: 75.000 con la seguente: 80.000; alla lettera e), la parola: 75.000 con la seguente: 80.000.
3. 64.    Raiti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso Art.  11, comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

          e) oltre 75.000 euro e fino a 100,000 euro, 43 per cento;

          e-bis) oltre 100.000 euro, 45 per cento.

      Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: e degli enti locali.
3. 80.    Iacomino, Andrea Ricci.

      All'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso Art.  11, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

          f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.

      Conseguentemente, sostituire l'articolo 86 con il seguente:

Art. 86.
(Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS per una durata proporzionale alla durata complessiva del rapporto, in ragione di un sesto della durata e con esclusione degli eventi morbosi fino a tre giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Alle lavoratrici di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Alle lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1o gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano anche ai lavoratori di cui al presente articolo.
3. 1.    La XI Commissione.

      Al comma 1, lettera b), capoverso Art.  11, comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: In applicazione dell'articolo 31 della Costituzione, affinché le famiglie con quattro o più figli a carico possano adempiere al loro prezioso ruolo sociale, si dispone che le detrazioni a loro favore siano indipendenti dal reddito familiare ed equivalenti alla soglia di povertà relativa calcolata dall'Istat annualmente, aumentata del 50 per cento in presenza di portatori di handicap.

      Conseguentemente, alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
3.  39.    Palmieri, Gardini.

      Al comma 1, lettera b), capoverso Art.  11, comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: In applicazione dell'articolo 31 della Costituzione, affinché le famiglie con quattro o più figli a carico possano adempiere al loro prezioso ruolo sociale, si dispone la sostituzione del sistema fiscale deduzioni detrazioni attualmente vigente con l'istituzione di una no tax area, indipendente dal reddito familiare, per ciascun figlio a carico fino al compimento del diciottesimo anno di età, ovvero fino alla fine del corso di laurea cui lo stesso è iscritto purchè in pari con il piano di studi, pari alla soglia di povertà relativa calcolata dall'Istat annualmente, aumentata del 50 per cento in presenza di portatori di handicap, prevedendo, altresì, il rimborso annuale della tassa negativa per gli incapienti.

      Conseguentemente, alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
3.  40.    Palmieri, Gardini.

      Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

          c) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

              1) alla lettera a) del comma 1 la parola: «3.200» è sostituita con la seguente: «7.200»;

              2) alla lettera b) del comma 1 la parola: «2.900» è sostituita con la seguente: «6.000»;

              3) alla lettera a) del comma 2 la parola: «3.450» è sostituita con la seguente: «6.450»;

              4) alla lettera b) del comma 2 la parola: «3.200» è sostituita con la seguente: «7.000»;

              5) alla lettera c) del comma 2 la parola: «3.700» è sostituita con la seguente: «6.700»;

              6) il comma 4-ter è abrogato.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

      1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
3. 60.    Pedrizzi, Alberto Giorgetti.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art.  12, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

          alla lettera a), sostituire la parola: 800 con la seguente: 2.000;

          alla lettera b), sostituire la parola: 800 con la seguente: 2.000, la parola: 900 con la seguente: 2.500 e la parola: 70 con la seguente: 250;

          alla lettera c), sostituire la parola: 750 con la seguente: 1.500.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 214 inserire il seguente:

Art. 214-bis.

      1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, dell'8 per cento, del 10 per cento e del 10 per cento.
3. 59.    Pedrizzi, Alberto Giorgetti.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art.  12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 800 euro per coniuge non legalmente ed effettivamente separato con le seguenti: 1.000 euro per coniuge non legalmente ed effettivamente separato; le parole: 800 euro per ciascun figlio con le seguenti: 1.000 euro per ciascun figlio; le parole: la detrazione è aumentata a 900 euro con le seguenti: la detrazione è aumentata a 1.100 euro e le parole: non superiore a 2.480,51 euro con le seguenti: non superiore a 5.000 euro.

      Conseguentemente, all'articolo 216, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 650 milioni di euro annui.
3.  47.    Leo, Pedrizzi, Amoruso.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art.  12, lettera a), sostituire le parole: 800 euro con le seguenti: 900 euro e alla lettera b), sostituire le parole: 800 euro con le seguenti: 900 euro, le parole: 900 euro con le seguenti: 1000 euro e le parole: 70 euro con le seguenti: 100 euro.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

          2007: - 70.000.
3. 71.    Palomba, Raiti.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art.  12, comma 1, lettera a), dopo le parole: 800 euro per il coniuge aggiungere le seguenti: residente in Italia.
3. 95.    Garavaglia, Fugatti, Filippi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art.  12, comma 1, lettera a) dopo le parole: 800 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato aggiungere le seguenti: o per il convivente, di sesso diverso o dello stesso sesso.
3. 5.    Grillini, Nicchi, Balducci, Cinzia Fontana, Velo, Bellillo, Turci, De Simone.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art.  12, comma 1, alla lettera a) sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 100 euro, diminuito del reddito complessivo diviso mille, e 100 euro; alla lettera b) sostituire il quinto periodo con il seguente: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 110 euro, diminuito del reddito complessivo diviso mille, e 110 euro; per ogni figlio successivo al primo l'importo di 110 è aumentato di 40; alla lettera c) sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 100 euro, diminuito del reddito complessivo diviso mille, e 100 euro.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.
      3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo preposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
3. 81.    D'Elpidio.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art.  12, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

          La predetta detrazione è aumentata di un importo pari a 70 euro se il coniuge non legalmente ed effettivamente separato è portatore di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.

      1. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:

          a) benzina e benzina senza piombo;

          b) olio da gas o gasolio usato come carburante;

          c) gas di petroli liquefatti usati come carburante.
3. 22.    Piro.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art.  12, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: La predetta detrazione è aumentata di un importo pari a 70 euro se il coniuge non legalmente ed effettivamente separato è portatore di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

      Conseguentemente, sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti: benzina e benzina senza piombo; olio da gas o gasolio usato come carburante; gas di petroli liquefatti usati come carburante.
3. 106.    Piro.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art.  12, comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , per ogni figlio l'importo di 80.000 euro è aumentato di 15.000 euro.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 214 inserire il seguente:

Art. 214-bis.

      1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, dell'8 per cento, del 10 per cento e del 10 per cento.
3. 58.    Pedrizzi, Alberto Giorgetti.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art.  12, comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

          b) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli adottati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 70 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro. Per i contribuenti con quattro o più figli a carico le detrazioni sono indipendenti dal reddito famigliare ed equivalenti alla soglia di povertà relativa calcolata dall'ISTAT annualmente, aumentata del 50 per cento in presenza di handicap. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3. 86.    Calgaro.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art.  12, lettera b), dopo le parole: 800 euro per ciascun figlio aggiungere le seguenti: residente in Italia.
3. 96.    Garavaglia, Fugatti, Filippi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art.  12, lettera b), sopprimere le seguenti parole: Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 70 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e dopo le parole: è aumentato di 15.000 euro aggiungere le seguenti: Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 spetta una detrazione pari a 800 euro, indipendentemente dal reddito complessivo.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 128 aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

      Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.
3. 98.    Garavaglia, Fugatti, Filippi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art.  12, lettera b), sostituire le parole: importo pari a 70 euro con le seguenti: importo pari a 300 euro, e le parole: La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori con le seguenti: La detrazione può essere ripartita tra i genitori.

      Conseguentemente, all'articolo 68, al comma 12, sostituire le parole da: gli stanziamenti iscritti fino alla fine del comma, con le seguenti: sono confermati gli stanziamenti del 2006, iscritti nelle unità previsionali di base «scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e all'articolo 117, al comma 1, sostituire le parole: 520 milioni, con le seguenti: 320 milioni.
3. 63.    Cassola, Camillo Piazza, Bonelli.

      Al comma 1, lettera c) capoverso Art. 12, comma 1, lettera b), aggiungere, ove ricorrano, dopo le parole: 95.000 euro le seguenti: o 130.000 euro nel caso di famiglia monoreddito.

      Conseguentemente dopo l'articolo 212 aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

      1. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata al 10 per cento.
3. 8.    Campa.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art.  12, comma 1, lettera b), sopprimere gli ultimi due periodi.

      Conseguentemente dopo l'articolo 215 inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3.  51.    Sereni, Tolotti.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art.  12, lettera b), sopprimere le parole: la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori.
3. 61.    Pedrizzi, Alberto Giorgetti.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera b) ultimo periodo dopo le parole: In caso di coniuge aggiungere le seguenti: incapiente o.
3.  6.    Lenzi, Marchi, Pedulli, Ottone, Brandolini, Leddu, Froner.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art.  12, comma 1, lettera c), dopo le parole: per ogni altra persona aggiungere le seguenti: residente in Italia.
3. 97.    Garavaglia, Fugatti, Filippi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art.  12, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

          c-bis) 600 euro per la persona vittima di incidente sul lavoro, con una invalidità pari ad almeno il 34 per cento, o di malattia professionale;

          c-ter) 500 euro da riconoscersi al personale militare e civile impegnato in operazione peace keeping all'estero;

          c-quater) 400 euro da riconoscersi al personale addetto al comparto sicurezza (Forze di polizia);

          c-quinquies) 500 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per assistente familiare (badante);

          c-sexies) per i contribuenti appartenenti ai primi due scaglioni di reddito la completa detraibilità per le spese dell'affitto della casa di abitazione, nei primi cinque anni dopo l'uscita dal nucleo familiare di provenienza.

      Conseguentemente, all'articolo 216, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro annui.
3.  46.    Leo, Pedrizzi, Amoruso.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) all'articolo 19, comma 1, le parole «in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione,» sono sostituite dalle seguenti: «in base all'aliquota media di tassazione corrispondente alla media dei redditi complessivi dei tre anni precedenti, al netto dei relativi oneri deducibili, e calcolata come rapporto tra l'imposta al netto delle detrazioni per lavoro dipendente riferita all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione e la citata media dei redditi complessivi dei tre anni precedenti al netto degli oneri deducibili». All'onere derivante dalla presente lettera, stimato in 350 milioni, si fa fronte con i maggiori diritti accertati di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248.
3.  42.    Musi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art.  12, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

      1-bis. Per i soggetti non residenti, le detrazioni di cui al comma precedente spettano a condizione che gli stessi dimostrino, mediante apposita attestazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria dei Paese di residenza, di non possedere altri redditi, oltre a quello prodotto nel territorio dello Stato, ovvero, in ogni caso, di non godere nel Paese di residenza di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

      Conseguentemente, alla Tabella 2 allegata all'articolo 20, comma 22, apportare le seguenti modificazioni:

      2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 1.800 kg. con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8. Tale importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1. 4,00; 4,09; 2,0; 2,0.
3. 73.    Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art.  12, comma 2, sostituire le parole: non superiore a 2.840,51 euro, con le seguenti: non superiore a 3.000 euro.

      Conseguentemente, al maggiore onere stimato in 50 milioni si fa fronte con le minori spese derivanti dalla applicazione dell'articolo 32.
3. 21.    Musi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art.  12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. Ai contribuenti con quattro o più figli a carico, in aggiunta alla possibilità di detrazione degli affitti universitari, è concessa la detrazione delle spese per libri di testo e cancelleria per un massimo di 50 euro per le scuole elementari, di 130 euro per le scuole medie inferiori , di 210 euro per le scuole medie superiori e di 600 euro per l'università, Per quest'ultima si possono detrarre anche le spese di trasporto documentate.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3. 85.    Calgaro.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art.  12, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

      4-bis. Dal reddito complessivo sono deducibili:

          a) le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del Codice Civile;

          b) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici o privati; qualora sia respinta a domanda di ammissione agli asili nido del comune di residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo della baby-sitter;

          c) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole materne pubbliche o private; qualora sia respinto la domanda di ammissione alle scuole materne del comune di residenza, sono deducibili le spese documentato sostenute per il costo della baby-sitter;

          d) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi no fa le veci, per l'acquisto dei libri di testo per i figli che frequentano la scuola dell'obbligo pubblica o privata, qualora nella Regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative;

          e) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa lo veci, per il pagamento delle rette delle scuole dell'obbligo private, qualora nella Regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 128 aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

      Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.

      Sopprimere l'articolo 19.
3. 99.    Garavaglia, Fugatti, Filippi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art.  12, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

      4-bis. Dal reddito complessivo sono deducibili:

          a) le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti atta propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di 1.650 euro. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del Codice Civile;

          b) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici o privati; qualora sia respinta la domanda di ammissione agli asili nido del comune di residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo della baby-sitter;

          c) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole materne pubbliche o private; qualora sia respinta la domanda di ammissione alle scuole materne del comune di residenza, sono deducibili le spese documentato sostenute per il costo della baby-sitter;

          d) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per l'acquisto dei libri di testo per i figli che frequentano la scuola dell'obbligo pubblica o privata, qualora nella Regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative;

          e) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole dell'obbligo private, qualora nella Regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative.

      Conseguentemente sopprimere l'articolo 19 e dopo l'articolo 128 aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

      Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.
3. 100.    Garavaglia, Fugatti, Filippi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art.  12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. I contribuenti con quattro o più figli a carico, in sede di dichiarazione dei redditi possono detrarre dal reddito famigliare complessivo le bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3. 87.    Calgaro.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art.  12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. I contribuenti con quattro o più figli a carico non si applica l'incremento della tassa di circolazione previsto per gli automezzi con portata superiore a 2600 Kg.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3. 88.    Calgaro.

      Al comma 1, lettera c) capoverso Art. 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:

      4-bis. Per i soggetti non residenti, le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che gli stessi dimostrino, mediante apposita attestazione rilanciata dall'amministrazione finanziaria del paese di residenza, di non possedere altri redditi, oltre a quello prodotto nel territorio dello stato, ovvero, in ogni caso, di non godere nel paese di residenza di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
3. 7.    Di Salvo, Buffo, Rocchi, Burgio.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art.  12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. In applicazione dell'articolo 31 della Costituzione, affinché le famiglie con quattro o più figli possano adempiere al loro prezioso ruolo sociale, si dispone di prolungare la corresponsione degli assegni familiari per le famiglie con almeno quattro figli fino al compimento del venticinquesimo anno di età dei figli non conviventi e percettori di reddito ovvero risultano percettori di redditi esenti ai fini Irpef della normativa vigente.

      Conseguentemente, alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009 e seguenti.
3.  29.    Palmieri.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art.  13, comma 1, sostituire le parole: con esclusione di con la seguente: inclusi.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.
      3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo preposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
3. 69.    Satta, D'Elpidio.

      
Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

          c) 1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 o 75.000 in caso di famiglia monoreddito. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro o 75.000 in caso di famiglia monoreddito, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro o 75.000 in caso di famiglia monoreddito.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 212 aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

      1. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata al 10 per cento.
3. 9.    Campa.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art.  13, sopprimere il comma 2.

      Conseguentemente dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.
      3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo preposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
3. 70.    Satta, D'Elpidio.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art.  13, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. Ai pensionati ultrasettantacinquenni, alla cui formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

          a) 1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

          b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

          e) 1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

      Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. All'articolo I della legge 30 dicembre 2004, ti. 311, il comma 350 è sostituito dal seguente: 350. È introdotto un contributo di solidarietà del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fìni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, eccedente l'importo di 150.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
3. 107.    Fincato, Tolotti, Di Salvo, Ruggeri.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art.  13, comma 3, alinea, sopprimere le parole: , 66.
*3. 10.    Leo.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art.  13, comma 3, alinea, sopprimere le parole: , 66.
*3. 11.    Campa.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art.  13, comma 3, alinea, sopprimere le parole: , 66.
*3. 12.    Tomaselli.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art.  13, comma 3, sopprimere le parole: 66.
*3. 101.    Fugatti, Filippi, Garavaglia.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art.  13, comma 3, sopprimere le parole: 66
*3. 103.    Fincato.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art.  13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo non concorrono redditi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, e tale reddito è minore o uguale a 1000 euro, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a 230 euro, non cumulabile con le detrazioni di cui ai commi 1, 2, 3.

      Conseguentemente, all'artico1o 20, sopprimere i commi 10 e 11.
3. 23.    Musi.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

      d-bis) All'articolo 13 bis, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera «c-bis) le spese sostenute e non rimborsate, anche nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

      d-ter) All'articolo 51, comma 1 la lettera d) sostituita dalla seguente: «d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti anche se affidate a tersi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro».

      d-quater) I costi sostenuti dal datore di lavoro per le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché per il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro sono deducibili dal reddito d'impresa imponibile ai fini IRPEF ed IRES e dalla base imponibile IRAP.

      Conseguentemente alla tabella C ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
3. 104.    Leone, Gianfranco Conte.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

          «d-bis) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi».

      Conseguentemente, al medesimo articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. La disposizione del comma 1, lettera d-bis), si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

      All'articolo 30, sopprimere il comma 11.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di IVA).

      2. Nella parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è abrogato.
3. 83.    Andrea Ricci.

      Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

      «d-bis) all'articolo 15 dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

      «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento, per un importo non superiore ad euro 1.800 per ciascuna annualità, delle spese sostenute e documentate con relativa fatturazione al contribuente per servizi resi da professionisti iscritti ai relativi albi o da artigiani in relazione a interventi di ripristino o di riparazione o di manutenzione, effettuati su beni immobili, o su impianti ad essi pertinenti o su mobili registrati, di proprietà o nella disponibilità del contribuente. La detrazione non è cumulabile con altre relative ai medesimi beni, fatta eccezione per i beni immobili.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

      Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

          a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

          b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

          c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

          d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

          e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

          f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;

          g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
3. 105.    Piscitello, Piro, Latteri.

      Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

          d-bis) all'articolo 15, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

              «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento, per un importo non superiore ad euro 1.800 per ciascuna annualità, delle spese sostenute e documentate con relativa fatturazione al contribuente per servizi resi da professionisti iscritti ai relativi albi o da artigiani in relazione a interventi di ripristino o di riparazione o di manutenzione, effettuati su beni immobili, o su impianti ad essi pertinenti o su mobili registrati, di proprietà o nella disponibilità del contribuente. La detrazione non è cumulabile con altre relative ai medesimi beni, fatta eccezione per i beni immobili».

      Conseguentemente, dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art.  212-bis.

      1. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:

          a) benzina e benzina senza piombo;

          b) olio da gas o gasolio usato come carburante;

          c) gas di petroli liquefatti usati come carburante.
3. 24.    Piscitello, Piro.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) all'articolo 15, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

              «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento, per un importo non superiore ad euro 1.800 per ciascuna annualità, delle spese sostenute e documentate con relativa fatturazione al contribuente per servizi resi da professionisti iscritti ai relativi albi o da artigiani in relazione a interventi di ripristino o di riparazione o di manutenzione, effettuati su beni immobili, o su impianti ad essi pertinenti o su mobili registrati, di proprietà o nella disponibilità del contribuente. La detrazione non è cumulabile con altre relative ai medesimi beni, fatta eccezione per i beni immobili».

      Conseguentemente, dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art.  212-bis.

      1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

          a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

          b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

          c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

          d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

          e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

          f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;

          g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. 26.    Piscitello, Piro.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          e) all'articolo 19, comma 1, le parole «in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione,» sono sostituite dalle seguenti: «in base all'aliquota media di tassazione corrispondente alla media dei redditi complessivi dei tre anni precedenti, al netto dei relativi oneri deducibili, e calcolata come rapporto tra l'imposta al netto delle detrazioni per lavoro dipendente riferita all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione e la citata media dei redditi complessivi dei tre anni precedenti al netto degli oneri deducibili». Al maggior onere, stimato in 350 milioni, si fa fronte con i maggiori diritti accertati di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248.
3.  42.    Musi.

      Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di non possedere un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui all'articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 61,3 milioni di euro all'anno.
3. 56.    Fedi, Narducci, Farina, Bucchino, Bafile, Ricardo Merlo, Benzoni.

      Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui all'articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.
3. 111.    Fedi, Narducci, Gianni Farina, Bucchino, Bafile, Merlo.

      Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di non possedere un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui all'articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

      Conseguentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.
3. 13.    Fedi, Narducci, Farina, Bucchino, Bafile.

      Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Per i soggetti non residenti, le detrazioni di cui all'articolo 12 (per carichi di famiglia) spettano a condizione che gli stessi dimostrino, mediante apposita attestazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria del Paese di residenza, di non possedere altri redditi, oltre a quello prodotto nel territorio dello Stato, ovvero, in ogni caso, di non godere nel Paese di residenza di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

          2007: - 3.000.000;
          2008: - 3.000.000;
          2009: - 3.000.000.
3.  32.    Razzi, Picchi.

      Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Per i soggetti non residenti le detrazioni di cui all'articolo 12 (per carichi di famiglia) spettano a condizione che gli stessi dimostrino, mediante apposita attestazione auto certificativa, di non possedere altri redditi, oltre a quelli prodotti nel territorio dello Stato, ovvero, in ogni caso, di non godere nel Paese di residenza di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
3. 66.    Razzi, Raiti.

      Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Per i soggetti non residenti, le detrazioni di cui all'articolo 12 spettano a condizione che gli stessi dimostrino, mediante apposita attestazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria del Paese di residenza, di non possedere altri redditi, oltre a quello prodotto nel territorio dello Stato, ovvero, in ogni caso, di non godere nel Paese di residenza di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
3. 14.    Romagnoli.

      Al comma 1, lettera e), capoverso 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le detrazioni di cui all'articolo 12 spettano ai soggetti residenti a condizione che gli stessi dimostrino, mediante apposita attestazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria del Paese di residenza di non possedere altri redditi, oltre quello prodotto nel territorio dello Stato, ovvero, in ogni caso, di non godere nel Paese di residenza di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.
3. 87.    Andrea Ricci.

      Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

          e-bis) per i redditi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inferiori a euro 40.000, l'imposta netta non potrà essere superiore a quella prevista dalla legislazione previgente.
3. 15.    Borghesi.

      Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

          e-bis) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

          «b-bis) le spese per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, quali colf o baby-sitter, per un importo non superiore ai 1.500 euro, sostenute dalle gestanti sole, dalle famiglie monoparentali con figli minori e da coppie con figli minori nelle quali uno o entrambi i genitori hanno meno di diciotto anni;

      Conseguentemente, dopo l'articolo 128 inserire il seguente:

      Art. 128-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 2 per cento.
3. 89.    Rampelli, Meloni, Giorgetti.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      1-bis. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «i-quinquies) le spese sostenute in occasione del matrimonio nel semestre antecedente e successivo alla data di celebrazione del medesimo, nel limite massimo di 3.000 euro. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle relative alla organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e l'arredamento della abitazione in cui i nubendi hanno fissato la propria residenza».

      1-ter. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico dello imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «i-quinquies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con quattro o più figli a carico».

      1-quater. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibita ad abitazione principale degli stessi, site nei centri urbani ad alta densità abitativa, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione dichiarato e depositato. Tale importo è maggiorato del 10 per cento per ogni figlio a carico fino ad un massimo del 50 per cento del canone di locazione.
      1-quinquies. 1-bis. L'importo di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato a 2.500 euro in caso di figli a carico ed ulteriormente elevato del 25 per cento per ogni figlio a carico successivo al primo.
      1-sexies. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

          «e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.000 euro nonché le spese di cancelleria nei limiti di 50 euro per le scuole elementari, 130 euro per le scuole medie, 210 euro per le scuole medie superiori e 600 euro per l'università. Ai fini delle detrazioni si considerano altresì le spese di trasporto documentate per la frequenza del corsi universitari;».

      1-septies. 1-bis. L'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla lettera b) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 25 per cento, per ogni figlio, legittimo o naturale, nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10 mila euro.
      1-octies. 1-bis, All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250.000» aggiungere le seguenti: «La detrazione è calcolata sull'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente con almeno un figlio a carico».

      Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 240.000;
          2008: - 240.000;
          2009: - 240.000.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 57.000;
          2008: - 100.000;
          2009: - 100.000.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 101.000;
          2008: - 100.000;
          2009: - 100.000.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente, apportare la seguente modificazione:

          2007: - 980;

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dei beni culturali, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 92.000;
          2008: - 100.000;
          2009: - 100.000.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 100.000;
          2008: - 100.000;
          2009: - 100.000.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 20.000;
          2008: - 40.000;
          2009: - 80.000.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 50.000;
          2008: - 200.000;
          2009: - 200.000.

      Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

      1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/97 le parole: «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».
3. 78.    Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi, Delfino.

      Dopo il comma 1 inserire il seguente:

      1-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo fino a 45.000 euro per l'anno 2007, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 215 inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi).

      1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 13-bis. - (Contributo di solidarietà). - 1. È introdotto un contributo di solidarietà del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, eccedente l'importo di 150.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi».
3.  50.    Sereni, Tolotti.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. È comunque fatta salva la facoltà dei contribuenti con familiari a carico di avvalersi della disciplina fiscale vigente negli anni 2002-2004 ovvero di quella prevista negli anni 2005-2006.
3. 55.    Pedrizzi, Alberto Giorgetti.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. (Disposizioni al fine di ridurre le dichiarazioni e facilitare la vita dei cittadini). Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nei due successivi. La disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.
3.  34.    Filippi, Garavaglia.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Alla lettera b) dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «7 milioni di lire», sono sostituite da: «otto mila euro».

      Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni: alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»; alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento». La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
      Alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 2 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
3.  36.    Ceroni.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Alla lettera b) dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «7 milioni di lire», sono sostituite da: «cinque mila euro».

      Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni: alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»; alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento». La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
      Alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 2 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
3.  37.    Ceroni.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      1-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il limite che eccede le 250 mila lire per le detrazioni delle spese sanitarie è ridotto a 100 euro.
      1-ter. Non sono detraibili, a norma del medesimo articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo dei medicinali non soggetti a prescrizione medica; non è deducibile dal reddito il contributo assicurativo dovuto al Servizio sanitario nazionale sostitutivo della azioni di rivalsa di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. La disposizione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
3.  33.    Filippi, Garavaglia.

      Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:

      2-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

          «c.1) le spese sostenute e non rimborsate, anche nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.».

      2-ter. All'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro».

      2-quater. I costi sostenuti dal datore di lavoro per le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché per il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro sono deducibili dal reddito d'impresa imponibile ai fini IRPEF ed IRES e dalla base imponibile IRAP.

      Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2007:  -  10.000;
          2008:  -  10.000;
          2009 :  -  10.000.
3.  44.    Bordo.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          2-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera: «c-bis) le spese sostenute e non rimborsate, anche nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale».
          2-ter. All'articolo 51, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro».
          2-quater. I costi sostenuti dal datore di lavoro per le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché per il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro sono deducibili dal reddito d'impresa imponibile ai fini IRPEF ed IRES e dalla base imponibile IRAP.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 100.000;
          2008: - 100.000;
          2009: - 100.000.
3. 25.    Di Gioia.

      Sopprimere il comma 4.
3.  52.    Osvaldo Napoli.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, inserire al comma 2 la lettera d-bis): La prestazione di un servizio di lavaggio e stiro degli indumenti di proprietà del personale, erogato alla generalità o categorie di dipendenti, organizzato direttamente dal datore di lavoro o gestito da terzi.

      Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa al Ministero Economia e Finanze è così modificata:

          2007: - 50.000;
          2008: - 50.000;
          2009: - 50.000.
3.  31.    Bernardo.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

      2-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

          c.1) le spese sostenute e non rimborsate, anche nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

      2-ter. All'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro.

      2-quater. I costi sostenuti dal datore di lavoro per le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché per il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro sono deducibili dal reddito d'impresa imponibile ai fini IRPEF ed IRES e dalla base imponibile IRAP.

      Conseguentemente, alla tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
3.  41.    Floresta.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          2-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

              c.1) le spese sostenute e non rimborsate, anche nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

          2-ter. All'articolo 51, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

              d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro.

          2-quater. I costi sostenuti dal datore di lavoro per le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché per il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro sono deducibili dal reddito d'impresa imponibile ai fini IRPEF ed IRES e dalla base imponibile IRAP.

      Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 100.000;
          2008: - 100.000;
          2009: - 100.000.
3. 25.    Di Gioia.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente;

      3-bis. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.

      Conseguentemente, all'articolo 58, al comma 1, sostituire le parole: 807 milioni con le seguenti: 370 milioni e le parole: 2.193 milioni con le seguenti: 1.160 milioni.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

      1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

          a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

          b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

      2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

          a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005;

          b) che svolgono dal 1o gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;

          c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

          d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

          e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005.

      3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
      4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
      5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
      6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

          a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

          b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fui dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

          c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai tini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

          d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

      7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

          a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

          b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

          c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

      8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
      9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
      10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
      11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
      12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
      13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
      14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
      15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
      16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
      17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
      18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
      19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui ai citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
      20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:

          a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

          b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;

          c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

          d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

          e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

          f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

      21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

      Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

      1-bis. Le dotazioni di parte corrente e di parte capitale indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 700 milioni di euro.
3. 90.    Garavaglia, Fugatti, Filippi.

      Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. I contribuenti i cui redditi non eccedano gli importi ai quali si applicano le aliquote stabilite dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2007, possono applicare le disposizioni del medesimo testo unico, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.

      Conseguentemente:

          dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

      1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

          2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

      2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2006.

      Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

      a) voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

          2007:  -  240.000;
          2008:  -  240.000;
          2009:  -  240.000;

      b) voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

          2007:          -  ;
          2008:  -  100.000;
          2009:  -  100.000;

      c) voce: Ministero dell'interno:

          2007:          -  ;
          2008:  -  100.000;
          2009:  -  100.000;

      d) voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

          2007:  -    90.000;
          2008:  -  100.000;
          2009:  -  100.000;

      e) voce: Ministero della salute:

          2007:          -;
          2008:  -  100.000;
          2009:  -  100.000;

      f) voce: Ministero della solidarietà sociale:

          2007:          -;
          2008:  -  200.000;
          2009:  -  200.000;

      g) voce: Ministero della giustizia:

          2007:  -  50.000;
          2008:  -  50.000;
          2009:  -  50.000;

      h) voce: Ministero dell'università e della ricerca:

          2007:          -;
          2008:  -  40.000;
          2009:  -  80.000.
3. 2.    Verro.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

      3-bis. Al fine di dare attuazione ai principi di cui all'articolo 31 agevolando le famiglie numerose ad adempiere al loro ruolo procreativo ed educativo, le deduzioni per oneri di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono rideterminate in misura pari alla soglia di povertà relativa e rese indipendenti dal reddito dei beneficiari.
      3-ter. All'attuazione di quanto disposto dal comma precedente si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono altresì definite le modalità per il rimborso, mensile per i lavoratori dipendenti e annuale per i lavoratori autonomi, delle somme corrispondenti a deduzioni d' imposta e altri benefici fiscali non goduti dalle famiglie per in capienza del reddito familiare.

      Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
*3.  28.    Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bertolini, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

      «3-bis. Al fine di dare attuazione ai principi di cui all'articolo 31 agevolando le famiglie numerose ad adempiere al loro ruolo procreativo ed educativo, le deduzioni per oneri di famiglia di cui all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono rideterminate in misura pari alla soglia di povertà relativa e rese indipendenti dal reddito dei beneficiari.
      3-ter. All'attuazione di quanto disposto dal comma precedente si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono altresì definite le modalità per il rimborso, mensile per i lavoratori dipendenti e annuale per i lavoratori autonomi, delle somme corrispondenti a deduzioni d'imposta e altri benefici fiscali non goduti dalle famiglie per in capienza del reddito familiare.»

      Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
*3. 108.    Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bertolini, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      «3-bis. Al comma 337 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 dopo le parole: Per l'anno finanziario 2006, sono inserite le seguenti: e per l'anno finanziario 2007.

      Conseguentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

      Conseguentemente, alla tabella A, ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:

      Ministero dell'economia e delle finanze:

          2007: - 120.000;

      Ministero degli affari esteri:

          2007: - 20.000;

      Ministero peri beni e le attività culturali:

          2007: - 5.000.
3. 109.    Mosella, Bimbi, Milana, Misiani, Piro, Piscitello, Rusconi, Trupia, Volpini.

      Sopprimere il comma 4.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 200.000;
          2008: - 200.000;
          2009: - 200.000.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 40.000;
          2008: - 40.000;
          2009: - 40.000.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 60.000;
          2008: - 60.000;
          2009: - 60.000.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dei beni culturali, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 60.000;
          2008: - 60.000;
          2009: - 60.000.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 60.000;
          2008: - 60.000;
          2009: - 60.000.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 10.000;
          2008: - 10.000;
          2009: - 10.000.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 20.000;
          2008: - 20.000;
          2009: - 20.000.
3. 112.    Dionisi, Peretti, Zinzi.

      Sopprimere il comma 4.
*3. 16.    Crisafulli.

      Sopprimere il comma 4.
*3. 72.    Sgobio, Napoletano, Soffritti.

      Sopprimere il comma 4.
*3. 52.    Osvaldo Napoli.

      Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: e degli enti locali.

      Conseguentemente, all'articolo 87, comma 1, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2007 e di 500 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2007 e di 300 milioni di euro.
3. 84.    Andrea Ricci.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      4-bis. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente deduzioni per oneri, dopo la lettera l-ter è inserita la seguente:

      l-ter.1 Le spese veterinarie sostenute per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante tatuaggio o microchip e per l'iscrizione all'anagrafe. Le tipologie di animali per le quali spetta la deducibilità delle predette spese sono quelle indicate dal decreto del ministro delle finanze n. 289 del 6 giugno 2001, recante regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta.

      4-ter. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2006.

      Conseguentemente, alla Tabella A di cui all'articolo 216, comma 1, recante fondo speciale di parte corrente alla voce relativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze sono apportate le seguenti riduzioni:

          2007: - 25.000;
          2008: - 25.000;
          2009: - 25.000.
3.  38.    Ceccacci.

      Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

      4-bis. All'articolo 36, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari a quello attribuito dall'impresa e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo».
      4-ter. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi: «7-bis. La determinazione forfetaria del costo complessivo dei fabbricati, di cui al comma 7, non opera nei casi in cui sia dimostrabile, su base certa e documentale, che le aree occupate dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza siano state acquistate separatamente dai fabbricati e prima della edificazione degli stessi; 7-ter. Le spese di riparazione, manutenzione, ammodernamento e trasformazione di cui all'articolo 102, comma 6, del T.U.I.R., imputate ad incremento del costo dei fabbricati rilevano soltanto ai fini della determinazione del valore di questi ultimi».
3. 57.    Alberto Giorgetti.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2007 e 2008, i contribuenti con limite di reddito fino a 55.000 euro, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.

      Conseguentemente, all'articolo 68, sopprimere il comma 12.
3. 74.    Diliberto, Sgobio, Napoletano, Vacca, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Venier.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2007, i contribuenti, che si trovino compresi tra gli scaglioni fino a 35.000 euro, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli. Conseguentemente, all'onere di cui al comma 1 stimato in 180 milioni di euro di minori entrate previste, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 per 90 milioni di euro, e della autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 163 del 1985 per un importo di 90 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 3.    Catone.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. Per l'anno 2007 si continuano ad applicare le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 337, 338 e 339 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

      Conseguentemente, all'articolo 216, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro annui.
3.  48.    Moffa, Alberto Giorgetti.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      4-bis. L'importo di lire un milione (euro 516,46) stabilito per la deduzione integrale delle spese di acquisizione dei beni strumentali viene elevato, dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007, a mille euro. Entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati i coefficienti di ammortamento dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, secondo criteri selettivi e competitivi, tenuto conto del normale periodo di deperimento, di superamento tecnologico e consumo nei vari settori.
3.  35.    Filippi, Garavaglia.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. La facoltà di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, continua ad applicarsi anche per l'anno di imposta 2007.

      Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

      a) voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

          2007:  -  100.000;
          2008:  -  300.000;
          2009:  -  100.000;

      b) voce: Ministero della solidarietà sociale:

          2008:  -  100.000.
3. 17.    Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. All'articolo 13, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, come sostituito dalla lettera d), il numero «66» è abrogato.
3. 77.    Mazzoni, Peretti, Zinzi.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. All'articolo 15, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

          «e-bis) le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo adottati nelle scuole di istruzione secondaria per coloro che non abbiano già usufruito di contributi da qualunque ente erogati per le medesime finalità e che presentino un reddito imponibile non superiore a 100.000 euro annui».

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 200.000;
          2008: - 200.000;
          2009: - 200.000.
3. 79.    Mazzoni, Peretti, Zinzi.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      4-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è così sostituita:

          c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 10,32 le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione».

      Conseguentemente, all'articolo 216, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
3.  45.    Leo, Pedrizzi, Amoruso.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (euro 5,29)» sono sostituite dalle seguenti: «importo complessivo giornaliero, rivalutabile annualmente, di lire 19.633 (euro 10.00)».

      Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

          2007:  -  5.000;
          2008:  -  5.000;
          2009:  -  5.000.
*3. 18.    Campa.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (euro 5,29)» sono sostituite dalle seguenti: «importo complessivo giornaliero, rivalutabile annualmente, di lire 19633 (euro 10.00)».

      Conseguentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

          2007:  -  5.000;
          2008:  -  5.000;
          2009: - 5.000.
*3.  19.    Uggè, Di Centa, Zanetta, Mondello.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale percentuale è elevata al 100 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle singole Camere di Commercio»;

          b) nel quarto periodo prima delle parole: «Non si tiene conto», sono inserite le seguenti: «Salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio di cui al precedente secondo periodo, non si tiene conto»;

          c) l'ultimo periodo è soppresso».

      Conseguentemente, dopo l'articolo 212 aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

      1. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata al 10 per cento.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

      1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

          a) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 30 per cento»;

          b) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 50 per cento».

      2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
3. 27.    Campa, Zanetta, Russo.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      4-bis. All'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel comma 1, lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale percentuale è elevata al 100 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle singole Camere di Commercio»;

          b) nel quarto periodo prima delle parole: «Non si tiene conto», sono inserite le seguenti: «Salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio di cui al precedente secondo periodo, non si tiene conto»;

          c) l'ultimo periodo è soppresso.

      Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa al Ministero Economia e Finanze è così modificata:

          2007: - 150.000;
          2008: - 150.000;
          2009: - 150.000.
3.  30.    Bernardo.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 dell'articolo 6 le parole: «7 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «8 per mille»

          b) al comma 2 dell'articolo 8 le parole: «lire 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «150 euro»

          c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. I comuni possono stabilire il livello di reddito al di sotto del quale viene riconosciuta l'esenzione totale dell'imposta».
3. 67.    Bonelli, Piazza.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. Al comma 337 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 le parole: «per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale» sono abrogate.

      Conseguentemente all'articolo 20, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

      22-bis. Sono aumentate di 0.01 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:

          benzina e benzina senza piombo;

          olio da gas o gasolio usato come carburante;

          gas di petroli liquefatti usati come carburante.
3. 68.    Bonelli, Piazza.

      Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

      1. Il contribuente ha la facoltà di utilizzare la detrazione per carichi di familiari eccedenti l'imposta dovuta per la compensazione di debiti tributari e/o di tasse dovute per servizi erogati al nucleo familiare dalla fiscalità nazionale e/o locale ovvero per una erogazione da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato su istanza dell'avente diritto avanzata contestualmente alla dichiarazione dei redditi.
3. 02.    Pedrizzi, Alberto Giorgetti.

      Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

      I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20 per cento.

      Conseguentemente il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso. Il comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è soppresso.
*3. 04.    Milana.

      Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

      «Art. 3-bis. I redditi derivanti a locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20 per cento.

      Conseguentemente il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso. Il comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è soppresso.

      Conseguentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3. 0. 11.    Milana.

      Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

      I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20 per cento.

      Conseguentemente il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso. Il comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è soppresso.
*3. 05.    Garavaglia, Fugatti, Filippi.

      Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

      I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50 per cento.

      Conseguentemente il comma 1-bis articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso. Il comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è soppresso.
*3. 08.    D'Elpidio.

Art. 216-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.
      3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
3. 07.    D'Elpidio, Adenti.

      Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

      Nel punto 127-quinquies, della tabella 4, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, le parole «solare-fotovoltaica ed eolica» sono sostituite con le parole «idrica, solare-fotovoltaica, eolica e dalla sfruttamento delle biomasse».
3. 06.    Fistarol, Fincato, Crema.

      Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Aliquota Ires).

      1. Dopo l'articolo 143 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: 2-bis. Per i soggetti ammessi a godere della riduzione alla metà dell'Ires di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del reddito gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c) del presente testo unico, in società ed enti soggetti all'Ires.
      2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: 2-bis. Per i soggetti ammessi a godere della riduzione alla metà dell'Ires di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601, e successive modificazioni, non si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento prevista dai commi i e 2 in relazione agli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-bis) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, in società ed enti soggetti all'Ires.
      3. I soggetti ammessi a godere della riduzione alla metà dell'Ires di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601, e successive modificazioni, possono usufruire di un credito per la partecipazione in società ed enti soggetti all'Ires pari al 25 per cento dell'ammontare dell'utile distribuito sul quale la società partecipata ha scontato l'Ires con aliquota ordinaria.

      Conseguentemente dopo l'articolo 216 aggiungere il seguente:

      Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

      Nell'articolo 34-quinquies del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, l'ultimo periodo è abrogato.
3. 03.    Milana.

ART. 4.

      Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, sostituire la parola: 1.400 con la seguente: 1.600;

          b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La corresponsione degli assegni familiari è prolungata, relativamente alle famiglie con almeno quattro figli, e nei limiti di spesa indicati dal presente articolo, anche ai figli conviventi non percettori di redditi o percettori di redditi esenti dalle imposte sui redditi, fino al compimento del 25o anno di età.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 200.000;
          2008: - 200.000;
          2009: - 200.000.
4.  4.    D'Elpidio, Fabris, Del Mese.

      Al comma 1, sostituire la parola: 1.400 con la parola: 1.290.

      Conseguentemente, sostituire l'articolo 203 con il seguente:

Art. 203.-bis.
(Estensione agli stranieri del bonus per i nati negli anni 2005 e 2006 e non ripetibilità delle somme erogate).

      1. Le somme di cui all'articolo 1, commi 331 e 332, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono riconosciute ai figli nati in Italia negli anni 2005 e 2006 da genitori stranieri non comunitari, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno.
      2. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in applicazione dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci e sono dichiarati estinti i relativi procedimenti di opposizione.
4.  7.    Turco.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2007 con le seguenti: dal 1o gennaio 2007.
4.  2.    Musi.

      Al comma 1, dopo le parole: dai nuclei familiari fino a tre figli aggiungere le seguenti: , tenendo conto del diverso livello del costo della vita nelle regioni italiane.
4.  8.    Garavaglia, Fugatti, Filippi.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988, dopo le parole «con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato,» sono aggiunte le seguenti «dai conviventi, di sesso diverso o dello stesso sesso,».
4.  1.    Grillini, Nicchi, Balducci, Cinzia Maria Fontana, Velo, Turci, De Simone.

      Dopo il comma 1, raggiungere il seguente:

      1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge n. 390 del 2 dicembre 1991, dopo le parole: «reddito imponibile», sono aggiunte le seguenti: «personale e dei genitori, anche se non conviventi, qualora il richiedente non sia sposato».
4.  6.    Pini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. L'articolo 4 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, è abrogato.

      Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 115 è ridotto in misura pari alla riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni per il maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo.
4.  11.    Campa.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. L'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 262 del 2006 è sostituito dal seguente:

      8. Una percentuale - da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI - dei trasferimenti erariali in favore dei comuni pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo è trasferita in apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo verrà ridistribuito ai comuni in base a criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a compensazione dei costi sostenuti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4.  9.    Campa.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 262 del 2006, prima delle parole: «I trasferimenti erariali» sono aggiunte le seguenti: «Solo per l'anno 2007».

      Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 115 è ridotto in misura pari alla riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni per il maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo.
4.  10.    Campa.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, l'indennità di accompagnamento percepita dalle persone non autosufficienti riconosciute ai sensi del comma 3, articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aumentata nella misura del 20 per cento.

      Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.
4.  01.    Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

      L'esenzione della tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari di cui alla tariffa 21, nota 3, decreto ministeriale 28 dicembre 1995, è estesa anche ai soggetti affetti da sordomutismo.

      Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 1 punto per cento.
4.  02.    Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

      1. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie, è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2007, un assegno pari a 2.500 euro.
      2. Per la concessione dell'assegno di cui al comma 1 il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2006 ai fini della concessione dell'assegno per il figlio nato ovvero adottato nell'anno 2007, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.
      3. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

      Conseguentemente, nella tabella C ridurre del 10 per cento gli stanziamenti di parte corrente per l'anno 2007.
4.  0.  6.    Bertolini, Paoletti, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Intervento a favore della maternità delle casalinghe).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 alle casalinghe per gli eventi di parto viene riconosciuta la possibilità di detrarre dal bilancio familiare le spese documentate, per la collaborazione di una domestica o badante due mesi prima e tre mesi dopo il parto.

      Conseguentemente, alla tabella C, gli importi di parte corrente sono ridotti del 5 per cento negli anni 2007, 2008 e 2009.
4.  0.  10.    Peretti, Zinzi.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

      1. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

          a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

          b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

          c) finanziamento della ricerca sanitaria;

          d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
4.  0.  7.    Raiti.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato).

      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Norme in materia ambientale) è aggiunto il seguente:

      «6-bis. Al fine di garantire la fruibilità dell'acqua quale bene insostituibile, è comunque assicurata la riduzione del 60 per cento della tariffa per consumi domestici agli utenti appartenenti a fasce deboli che abbiano difficoltà a sostenere il costo delle forniture idriche. Tale riduzione opera sulla base di una condizione effettiva di precarietà economica e segnatamente nel caso di nuclei familiari con indicatore ISEE, ovverosia l'indicatore della situazione economica equivalente, fino a euro 4.699,76».
4.  0.  11.    D'Elpidio, Giuditta, Cioffi, Del Mese.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

Art. 4-bis.
(Contenimento della pressione fiscale attraverso la neutralizzazione annua del cosiddetto fiscal drag).

      1. Gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito sono integralmente neutralizzati, su base annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. La neutralizzazione di cui al comma 1 è adottata quando la variazione percentuale dei valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 maggio di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente.
      3. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni:

          a) riferisce l'esito dell'accertamento di cui al comma 2;

          b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall'attuazione del presente articolo;

          c) laddove l'accertamento di cui al comma 2 rilevi la necessità di applicare il drenaggio fiscale, presenta uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo.

      4. In relazione all'esito dell'accertamento annuale di cui al comma 2, il disegno di legge finanziaria, presentato al Parlamento entro il 30 settembre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, dello detrazioni e dei limiti di reddito, efficaci con riferimento all'anno d'imposta successivo.
      5. Gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 50 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore.

Art. 4-ter.
(Integrale recupero del fiscal drag pregresso).

      1. In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ai fini dell'integrale recupero del drenaggio fiscale già dovuto ai sensi dell'articolo 3 dei decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui all'articolo 1, comma 2, per gli anni pregressi, e riferisce al Parlamento con apposita relazione recante:

          a) l'esito della citata ricognizione, con riferimento a ciascuno degli anni considerati;

          b) la quantificazione delle maggiori imposte corrisposte per effetto della mancata restituzione del drenaggio fiscale;

          c) le circostanze ovvero le valutazioni di politica economica che hanno indotto a non applicare la disciplina vigente;

          d) uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati.

      2. Il disegno di legge finanziaria per l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge recepisce lo schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, di cui al comma 1, lettera d), ovvero l'eventuale schema alternativo adottato dal Parlamento, con apposito atto d'indirizzo, in sede di esame della relazione di cui al comma 1.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria di cui al comma 2 è abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
      4. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2007, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
4.  0.  8.    Napoletano, Sgobio, Diliberto, Vacca, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro Scardino, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Venier.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Interventi a sostegno del reddito).

      1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il «Testo unico delle imposte sui redditi» è aggiunto il seguente:

      1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

      2. I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della precedente disposizione sono pari a 50 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2007.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Norme di carattere antielusivo).

      1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:

          f-quater) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007.
4.  0.  9.    Diliberto, Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro Scardino, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Soppressione di disposizioni in materia di catasto).

      1. Al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono abrogati i commi da 2 a 8 dell'articolo 4.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 240.720;
          2008: - 249.720;
          2009: - 249.720.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 57.150;
          2008: - 100.197;
          2009: - 100.197.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 50.000;
          2008: - 50.000;
          2009: - 50.000.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 109.116;
          2008: - 106.977;
          2009: - 106.977.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle pubblica istruzione, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 3.256;
          2008: - 6;
          2009: - 6.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 101.000;
          2008: - 100.000;
          2009: - 100.000.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 986;
          2008: - 82;
          2009: - 82.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 11;
          2008: - 11;
          2009: - 11.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 45;
          2008: - 45;
          2009: - 45.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per beni e le attività culturali, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 92.045;
          2008: - 100.045;
          2009: - 100.045.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 100.000;
          2008: - 100.000;
          2009: - 100.000.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 20.000;
          2008: - 40.000;
          2009: - 80.000.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 50.000;
          2008: - 200.000;
          2009: - 200.000.

      Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente previste dalla tabella C, per ciascuno degli anni 2007 e successivi.
4.  0.  4.    Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Soppressione di disposizioni in materia di catasto).

      1. Al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è abrogato l'articolo 5.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 240.720;
          2008: - 249.720;
          2009: - 249.720.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 57.150;
          2008: - 100.197;
          2009: - 100.197.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 50.000;
          2008: - 50.000;
          2009: - 50.000.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 109.116;
          2008: - 106.977;
          2009: - 106.977.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle pubblica istruzione, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 3.256;
          2008: - 6;
          2009: - 6.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 101.000;
          2008: - 100.000;
          2009: - 100.000.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 986;
          2008: - 82;
          2009: - 82.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 11;
          2008: - 11;
          2009: - 11.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 45;
          2008: - 45;
          2009: - 45.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per beni e le attività culturali, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 92.045;
          2008: - 100.045;
          2009: - 100.045.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 100.000;
          2008: - 100.000;
          2009: - 100.000.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 20.000;
          2008: - 40.000;
          2009: - 80.000.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 50.000;
          2008: - 200.000;
          2009: - 200.000.
4.  0.  5.    Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

      Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Soppressione di disposizioni in materia di imposta ipotecaria, catastale e di registro).

      1. L'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è abrogato.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

      1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

          b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

      2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrere dal 1o gennaio 2006.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 200.000;
          2008: - 200.000;
          2009: - 200.000.

      Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente previste dalla tabella C per ciascuno degli anni 2007 e seguenti.
4.  0.  3.    Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

ART. 5.

      Al comma 1, premettere il seguente:

      01. Al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: «agli effetti dell'IVA» sono aggiunte le parole: «iscritte alla CCIAA da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e che abbiano effettuato regolari versamenti IVA nei 12 mesi precedenti». Il recupero di gettito fiscale generato dal presente articolo, stimato in 300 milioni di euro annui, è interamente destinato all'istituzione di fondo per lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione sperimentali denominate WI-MAX o, in alternativa della tecnologia WI-FI nelle aree montane non coperte dalla larga banda;».
5. 292.    Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

      Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

      Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
5. 222.    Amoruso.

      Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

      Conseguentemente alla tabella C, di cui all'articolo 216, ridurre tutte le voci di parte corrente del 10 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.
5.  176.    Marinello, Angelino Alfano.

      Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.

      Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, ridurre tutte le voci di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007 - 2008 - 2009 e seguenti.
5.  146.    Bernardo.

      Al comma 1, sostituire le parole: ogni tre anni con le seguenti: ogni quattro anni.

      Conseguentemente sopprimere il comma 3; al comma 4, lettera a) ultima riga, sostituire le parole: superiore a 7,5 milioni di euro con le seguenti: superiore a 10 milioni di euro.

      Conseguentemente dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

      1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:

      Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.
5.  309.    Garavaglia, Fugatti, Filippi.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*5.  265.    Mazzoni, Peretti, Zinzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*5.  286.    Ceccuzzi, Aurisicchio.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*5.  320.    Fugatti, Filippi, Garavaglia.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*5. 34.    Leo.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*5. 79.    Tomaselli.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*5. 9.    Fogliardi, Fincato, Leddi.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*5. 108.    Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*5. 120.    Campa.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*5.  163.    Garavaglia, Filippi, Fugatti.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: risultanti da specifici indicatori aggiungere le seguenti: definiti da ciascuno studio,.
**5. 10.    Fogliardi, Fincato, Leddi.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: risultanti da specifici indicatori aggiungere le seguenti: definiti da ciascuno studio,.
**5. 38.    Leo.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: risultanti da specifici indicatori aggiungere le seguenti: definiti da ciascuno studio,.
**5. 112.    Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: risultanti da specifici indicatori aggiungere le seguenti: definiti da ciascuno studio.
**5.  164.    Garavaglia, Filippi, Fugatti.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: risultanti da specifici indicatori aggiungere le seguenti: definiti da ciascuno studio.
**5.  231.    D'Agrò, Peretti, Zinzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
*5.  266.    Mazzoni, Peretti, Zinzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
*5.  318.    Fugatti, Filippi, Garavaglia.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'articolo 54, secondo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

*5.  218.    Piazza.

      Dopo il comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore ai sensi del precedente periodo, non è applicabile l'articolo 39, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
**5. 285.    Ceccuzzi, Aurisicchio, Filippeschi, Crisci, Velo, Nannicini.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore ai sensi del precedente periodo, non è applicabile l'articolo 39, comma 1, lettera d) ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
**5. 116.    D'Agrò, Peretti, Zinzi, Greco.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore ai sensi del precedente periodo, non è applicabile l'articolo 39, comma 1, lettera d), ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
**5.  117.    Lulli, Tomaselli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.

      Al comma 1, capoverso, Art. 10-bis, comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
**5. 187.    Alberto Giorgetti, Alemanno.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente periodo:

      1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore ai sensi del precedente periodo, non è applicabile l'articolo 39, comma 1, lettera d) ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
**5. 78.    Campa, Zanetta, Rosso.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Nell'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

      1-bis. I decreti di approvazione degli studi di settore, anche a seguito dell'attività di revisione degli studi medesimi, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, di norma, entro il 31 dicembre dell'anno della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione. Ove, per motivi eccezionali, la suddetta pubblicazione dovesse essere rinviata all'anno successivo a quello della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, fissati dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono differiti dello stesso numero di giorni di ritardo, rispetto al termine ultimo sopra indicato, della pubblicazione.
*  5.  278.    D'Elpidio, Fabris.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. All'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con legge n. 427 del 29 ottobre 1993, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

      1-bis. I decreti di approvazione degli studi di settore, anche a seguito dell'attività di revisione degli studi medesimi, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, di norma, entro il 31 dicembre dell'anno della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione. Ove, per motivi eccezionali, la suddetta pubblicazione dovesse essere rinviata all'anno successivo a quello della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, fissati dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono differiti dello stesso numero di giorni di ritardo, rispetto al termine ultimo sopra indicato, della pubblicazione.
*  5.  215.    Alberto Giorgetti, Alemanno.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. All'articolo 62-bis, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

      1-bis. I decreti di approvazione degli studi di settore, anche a seguito della attività di revisione degli studi medesimi, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, di norma, entro il 31 dicembre dell'anno della loro entrata in vigore, ovvero della loro revisione. Ove, per motivi eccezionali, la suddetta pubblicazione dovesse essere rinviata all'anno successivo a quello della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, fissato dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono differiti dello stesso numero di giorni di ritardo, rispetto al termine ultimo sopraindicato, della pubblicazione.
*  5.  372.    Lulli.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Nell'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. I decreti di approvazione degli studi di settore, anche a seguito dell'attività di revisione degli studi medesimi, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale di norma, entro il 31 dicembre dell'anno della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione. Ove, per motivi eccezionali, la suddetta pubblicazione dovesse essere rinviata all'anno successivo a quello della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, fissati dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono differiti dello stesso numero di giorni di ritardo rispetto al termine ultimo sopra indicato, della pubblicazione».
*5.  135.    Burchiellaro, Ruggeri.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. All'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

      1-bis. I decreti di approvazione degli studi di settore, anche a seguito dell'attività di revisione degli studi medesimi, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, di norma, entro il 31 dicembre dell'anno della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione. Ove, per motivi eccezionali, la suddetta pubblicazione dovesse essere rinviata all'anno successivo a quello della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, fissati dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono differiti dello stesso numero di giorni di ritardo, rispetto al termine ultimo sopra indicato, della pubblicazione.
*  5.  306.    Fugatti, Filippi, Garavaglia.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

      1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'articolo 54, secondo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
**5. 80.    Tomaselli.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'articolo 54, secondo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
**5. 115.    Mazzocchi, Alberto Giorgetti.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'articolo 54, secondo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
*5. 33.    Leo.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'articolo 54, secondo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
*5. 121.    Campa.

      Sopprimere il comma 2.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 214 inserire il seguente:

Art. 214-bis.

      1. Per l'anno 2007 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 10 per cento.

      Conseguentemente, all'articolo 216:

          alla tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dei seguenti importi:

          2007: - 715.000;
          2008: - 370.000;
          2009: - 370.000.

          alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 1.400 milioni di euro annui.
5. 188.    Alberto Giorgetti, Alemanno.

      Sopprimere il comma 2.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

      Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.
*5.  291.    Garavaglia, Filippi, Fugatti.

      Sopprimere il comma 2.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

      Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.
*5.  308.    Garavaglia, Fugatti, Filippi.

      Sopprimere il comma 2.

      Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli stanziamenti fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.
**5.  343.    Fincato.

      Sopprimere il comma 2.

      Conseguentemente, all'articolo 216, Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.
**5. 8.    Fogliardi, Leddi.

      Sopprimere il comma 2.

      Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.
**5. 35.    Leo.

      Sopprimere il comma 2.

      Conseguentemente, all'articolo 216, Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.
**5.  165.    Garavaglia, Filippi, Fugatti.

      Sopprimere il comma 2.

      Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.
**5. 109.    Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

      Sopprimere il comma 2.

      Conseguentemente, all'articolo 216, Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.
**5. 122.    Campa.

      Sopprimere il comma 2.

      Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.
5. 233.    Manzoni, Peretti, Zinzi.

      Sopprimere il comma 2.

      Conseguentemente, ridurre di 1.762 milioni di euro gli stanziamenti previsti: in Tabella C, Cap. 1694, per il finanziamento delle Università e in Tabella D, Cap. 7493, per il Fondo di rotazione per le poliche comunitarie.

      Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, voce Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

          u.p.b. 3.1.2.9.  -  1762.

      Conseguentemente, all'articolo 216, comma 3, Tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          u.p.b. 4.2.3.8.  -  1762.
5. 114.    Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

      Sopprimere il comma 2.

      All'articolo 216, comma 2, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

          u.p.b. 3.1.2.9. -  1762.

      Conseguentemente, ridurre di 1.762 milioni di euro gli stanziamenti previsti: in tabella C, cap. 1694, per il finanziamento delle università e in tabella D, cap. 7493, per il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.
5.  124.    Campa, Zanetta, Rosso.

      Sopprimere il comma 2.
5. 119.    Campa, Zanetta, Rosso.

      Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

      1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

          2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

       2. La disposizione si applica al periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.

      Conseguentemente, all'articolo 216, tabella C, ridurre del 5 per cento tutte le voci di parte corrente, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
5. 182.    Valducci, Lazzari.

      Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
5. 203.    Fluvi.

      Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

      Ai fini della relativa approvazione si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
5. 224.    Contento.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:

          f-quater) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatorie o penitenziale.
5. 200.    Nannicini.

      Sopprimere il comma 4.
5. 403.    Campa.

      Sostituire il comma 4 con il seguente: Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 1, 2 e 3 producono effetto fiscale a decorrere dalla data di conclusione degli interventi edilizi modificativi, e comunque non anteriormente al 1o gennaio 2005.
5. 402.    Campa.

      Al comma 4, capoverso comma 4, lettera a) sostituire le parole: 7,5 milioni di euro; con le seguenti: 5.164.568 euro.
5.  113.    Verro.

      Al comma 4, capoverso 4, lettera a), sostituire le parole: 7,5 milioni di euro con le seguenti: 5,5 milioni di euro.

      Conseguentemente sopprimere la lettera b) del comma 10.
5.  273.    D'Elpidio, Fabris.

      Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          d) che hanno iniziato la loro attività da un periodo inferiore a 12 mesi.

      Conseguentemente, ridurre corrispondentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 184 per un importo di 200 milioni di euro.
5.  328.    Del Bue, Barani, Nardi.

      Dopo il comma 4, inserire il seguente:

      «4-bis. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente comma:

      «3-quater. Nei confronti degli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, di ammontare superiore a 1,5 milioni di euro, la disposizione del comma 1 trova applicazione solo quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570».

      Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

      «1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 750 milioni di euro».
5.  137.    Ulivi, Alberto Giorgetti.

      Al comma 5, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
5.  344.    Fincato.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

      6-bis. Al fine di evitare duplicazione di imposta, per calcolare la congruità dell'attività professionale rispetto agli studi di settore, si considera il criterio di competenza, tenendo conto in particolar modo dello scostamento temporale fra l'effettuazione delle prestazioni e il relativo incasso.
5.  311.    Garavaglia, Fugatti, Filippi.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

      6-bis. Al fine di evitare duplicazione di imposta, per calcolare la congruità dell'attività professionale rispetto agli studi di settore, si considera il criterio di competenza, tenendo conto in particolar modo dello scostamento temporale fra l'effettuazione delle prestazioni e il relativo incasso.
5.  313.    Garavaglia, Fugatti, Filippi.

      Sopprimere il comma 7.

      Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 115 in misura pari alla riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni per il maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo.
5.  357.    Campa.

      Sostituire il comma 7 con il seguente:

      7. Una percentuale - da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI - dei trasferimenti erariali in favore dei Comuni pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo è trasferita in apposito fondo istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze. Il fondo è ripartito tra i Comuni in base a criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a compensazione dei costi sostenuti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5.  360.    Campa.

      Al comma 7, sopprimere le parole: con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività.

      Sostituire il comma 9 con il seguente:

      9. Per il periodo d'imposta 2006 e per i periodi successivi gli accertamenti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sono effettuati, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 7.
*5.  216.    Alberto Giorgetti, Alemanno.

      Al comma 7, sopprimere le parole: con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività.

      Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:

      9. Per il periodo d'imposta 2006 e per i periodi successivi gli accertamenti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sono effettuati, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 7.
*5.  274.    D'Elpidio, Fabris.

      Al comma 9, dopo le parole: una specifica attività aggiungere le seguenti: di riscontro diretto, cui far seguire un'eventuale azione.
5.  329.    Del Bue, Barani, Nardi.

      Sostituire il comma 10 con il seguente:

      10. Alla legge 8 maggio 1998, n. 146 e successive modificazioni il comma 1 è sostituito dal seguente:

      1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con le modalità di cui al presente articolo, qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulti inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi e contestualmente, per i soggetti in contabilità ordinaria per obbligo di legge, risultino altri elementi concreti che rivelano l'infondatezza dei ricavi risultanti dalle scritture contabili.

      Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007 - 2008 - 2009 e seguenti.
5.  147.    Bernardo.

      Al comma 10, sopprimere la lettera b).
*5.  7.    Fogliardi, Fincato, Leddi.

      Al comma 10, sopprimere la lettera b).
*5.  36.    Leo.

      Al comma 10, sopprimere la lettera b).
*5.  81.    Tomaselli.

      Al comma 10, sopprimere la lettera b).
*5.  107.    Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

      Al comma 10, sopprimere la lettera b).
*5.  126.    Campa.

      Al comma 10, sopprimere la lettera b).
*5.  166.    Garavaglia, Filippi, Fugatti.

      Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

      10-bis. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi 2 e 3 sono soppressi.

      Conseguentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

      All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      2. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7.
      3. Indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570.
      3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
      4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, del presente articolo non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all' articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire. Le citate disposizioni non si applicano, altresì, ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta ovvero che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.
5.  288.    Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

      Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

      10-bis. Alla legge 8 maggio 1998, n. 146 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma 12: «Qualora ne faccia richiesta il contribuente, gli Uffici sono tenuti a verificare la congruità della posizione del medesimo rispetto al reddito presuntivo emergente dall'applicazione, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, degli indici e dei coefficienti presuntivi di reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva. Le posizioni risultanti congrue ai fini reddituali saranno considerate tali anche ai fini dell'accertamento dei ricavi sulla base degli studi di settore. Nel caso di imprese costituite in forma societaria, la disposizione troverà applicazione se ne richiedano l'applicazione la totalità dei soci che esercitano operativamente l'attività nell'impresa qualora la congruità reddituale risulti con riguardo alla totalità dei soci che esercitano tale attività.
5.  148.    Bernardo.

      Al comma 12, lettera 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: non è superiore al 10 per cento con le seguenti: non è superiore al 15 per cento.

      Conseguentemente al comma 13, lettera 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: non è superiore al 10 per cento con le seguenti: non è superiore al 15 per cento;

          al comma 14, lettera 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: non è superiore al 10 per cento con le seguenti: non è superiore al 15 per cento.

      Conseguentemente sopprimere l'articolo 12.
5.  310.    Garavaglia, Fugatti, Filippi.

      Al comma 12, sostituire le parole: di omessa, infedele o inesatta con le seguenti: di omessa o infedele.
5.  225.    Contento.

      Al comma 14, sostituire le parole: di omessa, infedele o inesatta con le seguenti: di omessa o infedele.
5.  226.    Contento.

      Sopprimere il comma 15.
*5.  6.    Fogliardi, Fincato, Leddi.

      Sopprimere il comma 15.
*5.  37.    Leo.

      Sopprimere il comma 15.
*5.  82.    Tomaselli.

      Sopprimere il comma 15.
*5.  106.    Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

      Sopprimere il comma 15.
*5.  125.    Campa.

      Sopprimere il comma 15.
*5.  167.    Garavaglia, Filippi, Fugatti.

      Sopprimere il comma 15.
*5.  234.    D'Agrò, Peretti, Zinzi.

      Sopprimere il comma 15.
*5.  342.    Fincato.

      Sopprimere il comma 15.
*5.  284.    Ceccuzzi, Aurisicchio, Crisci, Velo, Nannicini.

      Al comma 15, capoverso Art. 8-bis, sostituire le parole: di omessa, infedele o inesatta con le seguenti: di omessa o infedele.
5.  227.    Contento.

      Sopprimere il comma 16.

      Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:

          1) articolo 45, comma 2;

          2) articolo 46;

          3) articolo 99;

          4) articolo 108;

          5) articolo 110;

          6) articolo 112;

          7) articolo 114;

          8) articolo 118;

          9) articolo 120;

          10) articolo 128;

          11) articolo 132;

          12) articolo 143;

          13) articolo 144;

          14) articolo 145;

          15) articolo 146;

          16) articolo 147;

          17) articolo 157;

          18) articolo 159;

          19) articolo 160;

          20) articolo 161;

          21) articolo 163;

          22) articolo 164;

          23) articolo 175;

          24) articolo 182;

          25) articolo 183;

          26) articolo 184;

          27) articolo 186;

          28) articolo 189;

          29) articolo 192;

          30) articolo 193;

          31) articolo 194;

          32) articolo 197;

          33) articolo 198;

          34) articolo 199;

          35) articolo 201;

          36) articolo 204;

          37) articolo 205;

          38) articolo 206;

          39) articolo 207;

          40) articolo 209.

      Conseguentemente sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa:

          1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

          2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

          3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
5.  127.    Gianfranco Conte.

      Sopprimere il comma 16.
5.  271.    D'Elpidio, Fabris.

      Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.
5. 183.    Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

      Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: qualità e quantità.

      Conseguentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

      A decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.
5.  314.    Garavaglia, Fugatti, Filippi.

      Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.

      Conseguentemente, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

      16-bis. Entro il 30 giugno 2007 le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati a vendere medicinali senza obbligo di ricetta medica sono tenuti ad adeguare i propri registratori di cassa per adempiere a quanto previsto dal comma 16.
*5.  1.    Bordo.

      Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: e l'indicazione del codice fiscale del destinatario, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

      16-bis. Entro il 30 giugno 2007 le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati a vendere medicinali senza obbligo di ricetta medica sono tenuti ad adeguare i propri registratori di cassa per adempiere a quanto previsto dal comma 16.
*5.  235.    Luchese, Peretti, Zinzi, Ronconi.

      Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: e l'indicazione del codice fiscale del destinatario, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

      16-bis. Entro il 30 giugno 2007 le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati a vendere medicinali senza obbligo di ricetta medica sono tenuti ad adeguare i propri registratori di cassa per adempiere a quanto previsto dal comma 16.
*5.  269.    D'Elpidio, Pignataro.

      Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: e l'indicazione del codice fiscale del destinatario, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

      16-bis. Entro il 30 giugno 2007 le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati a vendere medicinali senza obbligo di ricetta medica sono tenuti ad adeguare i propri registratori di cassa per adempiere a quanto previsto dal comma 16.
*5.  223.    Ulivi, Lisi, Conti, Angela Napoli, Pedrizzi, Antonio Pepe.

      Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.
**5.  144.    Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Crosetto, Fasolino.

      Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.
**5.  220.    Raiti.

      Al comma 16, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

          b-bis. All'articolo 15, il limite che eccede le 250 mila lire per la detrazioni delle spese sanitarie è ridotto a 100 euro;

          b-ter. Non è deducibile dal reddito il contributo assicurativo dovuto al Servizio sanitario nazionale, sostitutivo delle azioni di rivalsa di cui all'articolo 334 dei decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
5.  151.    Filippi, Garavaglia.

      Al comma 16 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

      b-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), all'ottavo periodo le parole: «nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti della spesa di lire cinquanta milioni» e le parole: «nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti della spesa massima di lire cinquanta milioni».

      Conseguentemente, alla Tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 2 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
5.  143.    Armosino.

      Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

      16-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

          al comma 33 le parole: trasmettono sono sostituite dalle seguenti: possono trasmettere e dopo le parole: del predetto decreto n. 633 del 1972 sono aggiunte le seguenti: ad eccezione delle operazioni per cui viene emessa fattura registrata ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto n. 633 del 1972;

          al comma 34 le parole: comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse;

          dopo il comma 35 è aggiunto il seguente: 35-bis. Per i soggetti di cui al precedente comma 33 che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, è soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;

          nel comma 36 le parole: di cui ai commi 33, 34 e 35 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 33, 34, 35 e 35-bis.
*5.  4.    Fogliardi, Fincato, Leddi Maiola.

      Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

      16-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

          al comma 33 le parole: trasmettono sono sostituite dalle seguenti: possono trasmettere e dopo le parole: del predetto decreto n. 633 del 1972 sono aggiunte le seguenti: ad eccezione delle operazioni per cui viene emessa fattura registrata ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto n. 633 del 1972;

          al comma 34 le parole: comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse;

          dopo il comma 35 è aggiunto il seguente: 35-bis. Per i soggetti di cui al precedente comma 33 che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, è soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;

          nel comma 36 le parole: di cui ai commi 33, 34 e 35 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 33, 34, 35 e 35-bis.
*5.  45.    Leo.

      Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

      16-bis). All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

          al comma 33 le parole: trasmettono sono sostituite dalle seguenti: possono trasmettere e dopo le parole: del predetto decreto n. 633 del 1972 sono aggiunte le seguenti: ad eccezione delle operazioni per cui viene emessa fattura registrata ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto n. 633 del 1972;

          al comma 34 le parole: comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse;

          dopo il comma 35 è aggiunto il seguente: 35-bis. Per i soggetti di cui al precedente comma 33 che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, è soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;

          nel comma 36 le parole: di cui ai commi 33, 34 e 35 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 33, 34, 35 e 35-bis.
*5.  104.    Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

      Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

      16-bis. Nell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 33 le parole: trasmettono sono sostituite dalle seguenti: possono trasmettere e dopo le parole: del predetto decreto n. 633 del 1972 sono aggiunte le seguenti: ad eccezione delle operazioni per cui viene emessa fattura registrata ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto n. 633 del 1972.;

          b) al comma 34 le parole: comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse;

          dopo il comma 35 è aggiunto il seguente: 35-bis. Per i soggetti di cui al precedente comma 33 che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, è soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

          nel comma 36 le parole: di cui ai commi 33, 34 e 35 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 33, 34, 35 e 35-bis.
*5.  169.    Garavaglia, Filippi, Fugatti.

      Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

      16-bis. All'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

          al comma 33 le parole da: compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 sono soppresse;

          dopo il comma 34 è aggiunto il seguente 34-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi da 429 a 432 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311.
**5.  5.    Fogliardi, Fincato, Leddi.

      Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

      16-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

          al comma 33 le parole da: compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 sono soppresse;

          dopo il comma 34 è aggiunto il seguente 34-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi da 429 a 432 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311.
**5.  44.    Leo.

      Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

      16-bis. All'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

          al comma 33 le parole da: compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 sono soppresse;

          dopo il comma 34 è aggiunto il seguente 34-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi da 429 a 432 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311.
**5.  105.    Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

      Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

      16-bis. Nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, all'articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 33 le parole da: compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 sono soppresse;

          b) dopo il comma 34 è aggiunto il seguente: 34-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi da 429 a 432 dell'articolo l, legge 30 dicembre 2004, n. 311.
**5.  168.    Garavaglia, Filippi, Fugatti.

      Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

      16-bis. Nell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 33 le parole: «compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «possono trasmettere».
**5.  3.    Fogliardi, Fincato, Leddi.

      Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

      16-bis. Nell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 33 le parole: «compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «possono trasmettere».
**5.  46.    Leo.

      Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

      16-bis. Nell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 33 le parole: «compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «possono trasmettere».
**5.  103.    Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

      Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

      16-bis. Nell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 33 le parole: compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono sono sostituite dalle seguenti: possono trasmettere.
*5.  170.    Garavaglia, Filippi, Fugatti.

      Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

      16-bis. All'articolo 37, comma 33 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 dopo le parole: «I soggetti di cui all'articolo 22» e prima delle parole «del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633» aggiungere le seguenti «comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 e 6».
5.  211.    Floresta.

      Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

      16-bis. Entro il 30 giugno 2007 le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati a vendere medicinali senza obbligo di ricetta medica sono tenuti ad adeguare i propri registratori di cassa per adempiere a quanto previsto dal comma 16.
*5.  145.    Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

      Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

      16-bis. Entro il 30 giugno 2007 le farmacie e i servizi commerciali autorizzati a vendere medicinali senza obbligo di ricetta medica o tenuti ad adeguare i propri registratori di cassa per adempiere a quanto previsto dal comma 16 del presente articolo.
*  5.  221.    Raiti.

      Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

      17-bis. Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II punto 31 «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, modificato ed integrato con l'articolo 8 comma 3 della legge 27 dicembre 1997 numero 449, con l'articolo 50 della legge 21 novembre 2000 numero 432 e con l'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000 numero 388, si applicano anche ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285. Ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 sono estesi i benefici di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

      1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
      2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

          a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

          b) transazioni intracomunitarie;

          c) esportazione od importazione di beni e servizi;

          d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

          e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

      3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
      4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
      5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
      6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

          a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

          b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

          c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

          d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
5.  272.    D'Elpidio, Fabris.

      Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

      17-bis. All'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

      38-bis. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle cessioni di immobili a titolo oneroso ricevuti per donazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

      1. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.
5.  289.    Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

      Sopprimere i commi 18 e 19.
5.  276.    D'Elpidio, Fabris.

      Sopprimere i commi 18 e 19.

      Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.
5.  315.    Garavaglia, Fugatti, Filippi.

      Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

      19-bis. Al numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel».

      Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui.
5. 181.    Incostante.

      Al comma 23, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con l'esclusione di riscossione dei compensi quando il lavoro autonomo dei medici e paramedici viene svolto negli studi di esclusiva loro pertinenza anche se collocati all'interno di una struttura sanitaria privata.
* 5.  100.    Mancini.

      Al comma 23, aggiungere in fine le seguenti parole: con l'esclusione di riscossione dei compensi quando il lavoro autonomo dei medici e paramedici viene svolto negli studi di esclusiva loro pertinenza anche se collocati all'interno di una struttura sanitaria privata.
* 5.  175.    Angelino Alfano, Marinello.

      Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

      24-bis. All'articolo 35, comma 12, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, dopo le parole: «I soggetti di cui al primo comma» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione dei medici di medicina generale,».
5.  270.    D'Elpidio, Pignataro.

      Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

      24-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presento legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge, di una dichiarazione integrativa ai sanai dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento. Per ogni periodo d'imposta sanato è dovuta una sanzione in misura doppia della sanzione minima prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 da versare entro la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione integrativa.
5.  236.    Barbieri, Peretti, Zinzi.

      Sopprimere il comma 25.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 110 milioni di euro;
          2008: - 110 milioni di euro.
5.  375.    Bartolini, Paoletti, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

      Sopprimere il comma 25.
5.  179.    Armosino.

      Al comma 25, capoverso Art. 25-ter, comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso e comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se i percipienti dichiarano al condominio che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi la ritenuta è commisurata al 2 per cento dell'ammontare del corrispettivo.
* 5.  83.    Tomaselli.

      Al comma 25, capoverso Art. 25-ter, comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso e comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se i percipienti dichiarano al condominio che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi la ritenuta è commisurata al 2 per cento dell'ammontare del corrispettivo.
* 5.  260.    Mazzoni, Peretti, Zinzi.

      Al comma 25, capoverso Art. 25-ter, comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.
**  5.  338.    Leone.

      Al comma 25 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.
**5.  29.    Leo.

      Al comma 25 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.
**5.  49.    Campa.

      Al comma 26, lettera d) capoverso a), aggiungere le seguente:

          d-bis) alle cessioni di tv color, apparecchi di riproduzione audio-video ed elettrodomestici;.
5.  294.    Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

      Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

      26-bis. Senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, a partire dall'anno di imposta 2008, le detrazioni dell'imposta, a qualunque titolo previste, sono trasformate in deduzioni certificate dall'imponibile. Con decreto del Ministro del Tesoro, da approvare entro 3 mesi dalla data di approvazione della presente legge sono stabiliti:

          a) i criteri di equivalenza tra detrazioni e deduzioni;

          b) le tipologie di beni e servizi posti in deduzione, con particolare riferimento ai settori sensibili all'evasione d'imposta;

          c) la quota di detrazione delle. singole operazioni di compravendita;

          d) le modalità di certificazione, con particolare riferimento alla tracciabilità dei mezzi di pagamento;

          e) le modalità di controllo e la definizione della cause di esclusione totale o parziale delle deduzioni;

          f) le modalità di fruizione delle deduzioni in funzione del numero dei figli a carico.
5.  237.    Peretti, Zinzi, Galletti.

      Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

      126-bis. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo le parole: «pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario» sono aggiunte le seguenti: «ultimo;».
5.  293.    Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

      Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

          26-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente comma:

      1-ter. Sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative i servizi radiomobili delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
5.  173.    Garavaglia, Fugatti, Filippi.

      Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

      27-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 10, primo comma, numero 7), le parole: «all'esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate e» sono soppresse;

          b) all'articolo 19, comma 3, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero operazioni relative all'esercizio del gioco nella case da gioco autorizzate, per le quali, per effetto della disposizione del comma 6-bis dei medesimo articolo 74, l'imposta è compresa nell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1072, numero 640»;

          c) all'articolo 74:

      1. Al sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 640,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dell'esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate»;
      2. Dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: «6-bis. Per le operazioni relative all'esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate l'imposta è compresa nell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 numero 640».
5.  238.    Adolfo, Volontè, Peretti, Zinzi.

      Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

      27-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche e integrazioni é aggiunto il seguente punto: «28) le prestazioni effettuate dalle società a capitale interamente pubblico costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti».

      Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.
5.  241.    Volontè, Peretti, Zinzi.

      Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

      27-bis. Al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 devono intendersi ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972 e successive modificazioni, rese, in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative sociali e loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere, ferma restando la facoltà di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

      Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 150.000;
          2008: - 150.000;
          2009: - 150.000.
5.  239.    Delfino, Martinello, Ruvolo, Lucchese, Peretti, Zinzi.

      Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

      27-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 56 del 2000 è sostituito dal seguente:

      Nel caso di incremento delle vendite rispetto ai quantitativi erogati nell'anno precedente a quello di attuazione della normativa regionale, alla regione, dal 1o gennaio 2007, viene corrisposta una somma pari alla quantità differenziale espressa in litri per l'importo unitario pari a quello dell'accisa e dell'Iva sull'accisa vigenti nell'anno di competenza.

      Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

      Ministero economia e finanze:

          2007: - 200.000;
          2008: - 200.000;
          2009: - 200.000.

      Ministero dell'interno:

          2007: - 50.000;
          2008: - 50.000;
          2009: - 50.000.
5.  240.    Volontè, Peretti, Zinzi.

      Sopprimere il comma 28.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 215 inserire il seguente:

Art. 215-bis.

      1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 3 per cento.
5. 189.    Alberto Giorgetti.

      Sopprimere il comma 28.

      Conseguentemente nella tabella A, primo comma, l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e Finanze è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
5.  150.    Marras.

      Sopprimere il comma 28.

      Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

          2007: - 15.000;
          2008: - 15.000;
          2009: - 15.000.
5.  280.    Marras.

      Sopprimere il comma 28.
*5.  2.    Fogliardi, Fincato, Leddi.

      Sopprimere il comma 28.
*5.  47.    Leo.

      Sopprimere il comma 28.
*5.  102.    Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

      Sopprimere il comma 28.
* 5.  149.    Osvaldo Napoli.

      Sopprimere il comma 28.
* 5.  172.    Garavaglia, Filippi, Fugatti.

      Sopprimere il comma 28.
* 5.  363.    Ruta, Narducci.

      Sopprimere il comma 28.
* 5.  374.    Lulli.

      Sopprimere il comma 28.
* 5.  275.    D'Elpidio, Fabris.

      Sostituire il comma 28 con i seguenti:

          28. Sono soppressi i commi 2, 3, 4 e 5 del'articolo 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
      28-bis. Al fine di contrastare l'abusivismo nell'attività di mediatore di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, nell'articolo 8 della legge medesima, al comma 1 le parole: «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni», sono sostituite con le parole: «una somma compresa tra euro 7.500 ed euro 15.000».
* 5.  279.    Marras.

      Sostituire il comma 28 con il seguente.

      28. Tutti i soggetti che, a vario titolo, possono stipulare scritture private non autenticate di natura negoziale sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
* 5.  70.    Campa.

      Il comma 28 è sostituito dal seguente:

      28. Tutti i soggetti che, a vario titolo, possono stipulare scritture private non autenticate di natura negoziale sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
* 5. 184.    Alemanno, Alberto Giorgetti.

      Sostituire il comma 28 con il seguente:

      28. Tutti i soggetti che, a vario titolo, possono stipulare scritture private non autenticate di natura negoziale sono tenuti al pagamento in solido dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
* 5. 195.    Osvaldo Napoli.

      Sostituire il comma 28 con il seguente:

      28. Tutti i soggetti che, a vario titolo, possono stipulare scritture private non autenticate di natura negoziale sono tenuti al pagamento in solido dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
* 5. 353.    Lulli, Tolotti.

      Sostituire il comma 28 con il seguente:

      28. Tutti i soggetti che, a vario titolo, possono stipulare scritture private non autenticate di natura negoziale sono tenuti al pagamento in solido dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
** 5. 378.    Bartolini, Paoletti, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

      Sostituire il comma 28 con il seguente:

      28. Tutti i soggetti che, a vario titolo, possono stipulare scritture private non autenticate di natura negoziale sono tenuti al pagamento in solido dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
** 5. 370.    Mantini.

      Al comma 28, sopprimere le lettere a) e b).
5.  140.    Alberto Giorgetti.

      Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

          28-bis. È abrogato l'articolo 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
5. 379.    Bartolini, Paoletti, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

      Dopo il comma 28, inserire il seguente:

      «28-bis. All'articolo 11 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, il comma 2 è soppresso; all'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, al comma 1, le parole «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni» sono sostituite dalle parole «una somma compresa tra euro 7.500 ed euro 15.000».
5.  141.    Alberto Giorgetti.

      Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

      28-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:

      «2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è aperto un tavolo di lavoro comune organizzato dal Ministero per lo sviluppo economico con la partecipazione attiva di tutte le associazioni degli agenti immobiliari che hanno rappresentanza nazionale.
      2-bis. Al comma 1, dell'articolo 8, della legge 3 febbraio 1989 n. 39 le parole: «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni» sono sostituite «una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000.».
* 5. 186.    Alemanno, Alberto Giorgetti.

      Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

      28-bis. II comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:

      « 2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è aperto un tavolo di lavoro comune organizzato dal Ministero per lo sviluppo economico con la partecipazione attiva di tutte le associazioni degli agenti immobiliari che hanno rappresentanza nazionale.
      2-bis. Al comma 1, dell'articolo 8, della legge 3 febbraio 1989 n. 39 le parole: «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni» sono sostituite «una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000.».
* 5. 169.    Campa.

      Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

      28-bis. II comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:

      « 2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è aperto un tavolo di lavoro comune organizzato dal Ministero per lo sviluppo economico con la partecipazione attiva di tutte le associazioni degli agenti immobiliari che hanno rappresentanza nazionale.
      2-bis. Al comma 1, dell'articolo 8, della legge 3 febbraio 1989 n. 39 le parole: «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni» sono sostituite «una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000.».
* 5. 194.    Osvaldo Napoli.

      Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

      28-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:

      « 2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è aperto un tavolo di lavoro comune organizzato dal Ministero per lo sviluppo economico con la partecipazione attiva di tutte le associazioni degli agenti immobiliari che hanno rappresentanza nazionale.
      2-bis. Al comma 1, dell'articolo 8, della legge 3 febbraio 1989 n. 39 le parole: «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni» sono sostituite «una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000.».
* 5. 354.    Lulli, Tolotti.

      Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

      28-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:

      « 2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è aperto un tavolo di lavoro comune organizzato dal Ministero per lo sviluppo economico con la partecipazione attiva di tutte le associazioni degli agenti immobiliari che hanno rappresentanza nazionale.
      2-bis. Al comma 1, dell'articolo 8, della legge 3 febbraio 1989 n. 39 le parole: «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni» sono sostituite «una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000.».
* 5. 376.    Bartolini, Paoletti, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

      Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.

      28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:

      22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

          a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

          b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;

          c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;

          d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;

          e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;

          f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

      22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al molo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.
      22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.
** 5.  71.    Campa.

      Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.

      28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:

      22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

          a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

          b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;

          c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;

          d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;

          e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;

          f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

      22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.
      22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.
** 5.  185.    Alemanno, Alberto Giorgetti.

      Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.

      28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:

      22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

          a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

          b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;

          c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;

          d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;

          e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;

          f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

      22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al molo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.
      22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.
** 5.  193.    Osvaldo Napoli.

      Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.

      28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:

      22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

          a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

          b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;

          c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;

          d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;

          e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;

          f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

      22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al molo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.
      22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.
** 5.  366.    Lulli, Tolotti.

      Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.

      28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:

      22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

          a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

          b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;

          c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;

          d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;

          e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;

          f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

      22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al molo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.
      22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.
** 5.  377.    Bartolini, Paoletti, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

      Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.

      28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:

      22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

          a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

          b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;

          c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;

          d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;

          e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;

          f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

      22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al molo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.
      22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.
5.  371.    Mantini.

      Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.

      28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:

      22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

          a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

          b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;

          c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;

          d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;

          e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;

          f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

      22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al molo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.
      22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.
* 5.  277.    Marras.

      Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.

      28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:

      22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

          a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

          b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;

          c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;

          d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;

          e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;

          f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

      22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al molo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.
      22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.
* 5.  355.    Lulli.

      Al comma 29, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

      Nel rispetto degli obblighi comunitari, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettere b) e i), del decreto-legge n. 223 del 2006 convertito con la legge n. 248 del 4 agosto 2006, è da ritenersi titolo abilitativo all'offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro effettuata attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, per gli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, il possesso dei seguenti requisiti di affidabilità: quotazione ai principali listini UE ed extra Ue; raccolta non inferiore ai 500 milioni di euro annui; licenza riconosciuta da un Paese comunitario; comprovata attività di prevenzione delle Iudopatic, stabile organizzazione in Italia. Alla verifica di detti requisiti è preposto il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
5.  364.    Milana.

      Al comma 29, aggiungere i seguenti:

      29-bis. Gli operatori abilitati ai sensi del comma 29 a raccogliere gioco a distanza sono sottoposti alla verifica periodica e ai controlli a richiesta dell'Autorità competente i fornitori di connettività autorizzati dispongono le comunicazioni dei dati della raccolta effettuata al totalizzatore nazionale e rispondono di ogni eventuale irregolarità.
      29-ter. Gli operatori abilitati ai sensi del comma 29 a raccogliere gioco a distanza sono tenuti a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il proprio palinsesto di offerta di gioco e i relativi regolamenti.
      29-quater. Gli operatori abilitati ai sensi del comma 29 a raccogliere gioco a distanza sono tenuti al versamento di un'imposta fino al 20 per cento del margine operativo lordo. L'offerta di gioco non può consentire vincite inferiori al 90 per cento delle somme giocate.
5.  365.    Milana.

    Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:

      29-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 2, dopo la lettera l) è aggiunto la seguente:

      e-bis) le nuove modalità di distribuzione del gioco sono da intendersi comunque aggiuntive e non sostitutive di quelle già in attività alla data del 30 giugno 2006, dotate di licenza di pubblica sicurezza e di nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Per i punti già in attività è previsto il pagamento di un canone forfetario una tantum, fissato nella misura equivalente al minimo previsto dalla lettera h) pari ad euro 7.500, oltre ai canoni di concessione annui ed alla presentazione di idonee fideiussioni. A ciascun operatore è lasciata facoltà di individuare il provider di riferimento.

      29-ter. Al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

      e-bis) le nuove modalità di distribuzione del gioco sono da intendersi comunque aggiuntive e non sostitutive di quelle già in attività alla data del 30 giugno 2006, dotate di licenza di pubblica sicurezza e di nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Per i punti già in attività è previsto il pagamento di un canone forfetario una tantum, fissato nella misura equivalente al minimo previsto dalla lettera h) pari ad euro 7.500, oltre ai canoni di concessione annui ed alla presentazione di idonee fideiussioni. A ciascun operatore è lasciata facoltà di individuare il provider di riferimento.
5.  201.    Nannicini.

      Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

      30-bis. Il comma 288, dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n 311 è sostituito dal seguente:

          288. Ciascun concessionario per l'adduzione delle scommesse a totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la ricezione del nulla osta all'emissione della ricevuta di scommessa, per l'adduzione delle scommesse a libro al servizio centrale di registrazione, nonché per la raccolta a distanza delle scommesse e per la commercializzazione dei giochi facenti parte del portafoglio AAMS, utilizza e remunera i servizi di un Service Provider abilitato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a fornire a terzi i servizi suddetti. Resta ferma la facoltà per ciascun singolo concessionario di fornire i servizi di cui sopra in favore delle proprie concessioni, previo accertamento dei necessari requisiti e capacità tecniche da parte di AAMS.
      Il Service Provider, per essere abilitato dall' Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a fornire i servizi suddetti in favore di terzi concessionari, deve essere in possesso di requisiti di capacità tecnica ed affidabilità economica accertati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
      Il rapporto tra il Service Provider e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è regolato da apposita convenzione. Ove il Service Provider assuma l'obbligo di provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto per l'esercizio della concessione, la convenzione di cui al periodo precedente stabilisce:

          a) il termine, di natura essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente il versamento;

          b) l'anticipazione al concessionario, da parte del Service Provider, delle integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse a totalizzatore vincenti, contabilizzate nel mese di cui alla lettera a);

          c) la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per la parte corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma deiMonopoli Stato con proprio provvedimento, da emanarsi entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'esercizio dell'attività di Service Provider di cui al primo periodo del presente comma.
5.  202.    Nannicini.

      Al comma 32, dopo le parole ed autonomie locali aggiungere le seguenti: e con il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIT).
5.  199.    Giovanelli.

      Al comma 33, dopo le parole direttore dell'Agenzia delle dogane aggiungere le seguenti: d'intesa con il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIT).
5.  197.    Giovanelli.

      Sopprimere il comma 34.
5.  326.    Garavaglia, Fugatti, Filippi.

      Al comma 34, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.
* 5. 191.    Marchi, Misiani.

      Al comma 34, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.
* 5. 195.    Osvaldo Napoli.

      Al comma 34, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.
* 5. 369.    Milana.

      Al comma 34, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.
* 5. 229.    Soffritti, Sgobio, Napoletano.

      Al comma 34, dopo le parole: con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza unificata.
5. 290.    Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezza.

      Al comma 34, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con il Ministro delle riforme e innovazione nella p.a.
5. 198.    Giovannelli.

      Al comma 34, dopo le parole: con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari.
5. 327.    Garavaglia, Fugatti, Filippi.

      Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

      34-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

      «Art. 48-bis. - (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica ed entro il termine di dieci giorni decorrenti dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento nei limiti del debito del beneficiario e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso di mancata verifica nel termine di dieci giorni di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono in ogni caso al pagamento.
      2. Qualora il beneficiario abbia contestato la o le cartelle di pagamento nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali, i soggetti di cui ai precedenti periodi procedono comunque al pagamento di quanto dovuto.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2».

      Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

      23-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
      23-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

          b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

      23-quater. Le disposizioni del comma 23-ter si applicano al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006.
5. 192.    Armani, Alberto Giorgetti.

      Dopo il comma 34 aggiungere il seguente.

      34-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48-bis.
(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

      1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica ed entro il termine di dieci giorni decorrenti dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, se il beneficiano è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento nei limiti del debito del beneficiario e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso di mancata verifica nel termine dei dieci giorni di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono in ogni caso al pagamento. Qualora il beneficiano abbia contestato la o le cartelle di pagamento nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali, i soggetti di citi ai precedenti periodi procedono comunque al pagamento di quanto dovuto.

          2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, a 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».
* 5.  73.    Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli.

      Dopo il comma 34 aggiungere il seguente.

      34-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48-bis.
(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

      1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica ed entro il termine di dieci giorni decorrenti dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento nei limiti del debito del beneficiano e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso di mancata verifica nel termine dei dieci giorni di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono in ogni caso al pagamento. Qualora il beneficiano abbia contestato la o le cartelle di pagamento nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali, i soggetti di citi ai precedenti periodi procedono comunque al pagamento di quanto dovuto.

          2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, a 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».
* 5.  268.    D'Elpidio.

      Dopo il comma 34 aggiungere il seguente.

      34-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48-bis.
(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

      1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica ed entro il termine di dieci giorni decorrenti dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, se il beneficiano è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento nei limiti del debito del beneficiario e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso di mancata verifica nel termine dei dieci giorni di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono in ogni caso al pagamento. Qualora il beneficiario abbia contestato la o le cartelle di pagamento nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali, i soggetti di citi ai precedenti periodi procedono comunque al pagamento di quanto dovuto.

          2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, a 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».
* 5.  242.    Peretti, Zinzi.

      Sopprimere il comma 35.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 2 per cento.
5. 287.    Brugger, Bezzi, Zeller, Widmann, Nicco.

      Sopprimere il comma 35.
*5.  11.    Fogliardi, Fincato, Leddi.

      Sopprimere il comma 35.
*5.  41.    Leo.

      Sopprimere il comma 35.
* 5.  139.    Cosenza, Alberto Giorgetti.

      Sopprimere il comma 35.
*5.  101.    Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

      Sopprimere il comma 35.
*5.  133.    Buonfiglio, Bellotti, Cosenza, Patarino.

      Sopprimere il comma 35.
* 5.  171.    Garavaglia, Filippi, Fugatti.

      Sopprimere il comma 35.
* 5.  178.    Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo Romele, Russo.

      Sopprimere il comma 35.
*5.  74.    Marras, Giudice, Cicu.

      Sopprimere il comma 35.
*5.  382.    Musi.

      Sopprimere il comma 35.
*5.  243.    Ruvolo, Peretti, Zinzi.

      Al comma 35, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che» sono aggiunte le seguenti: «, se previsto nell'incarico di trasmissione,» e dopo le parole «contenuti nell'invito;» è aggiunto il seguente periodo: «L'intermediario comunica l'esito della liquidazione della dichiarazione all'indirizzo del contribuente che risulta dalla risposta telematica inviata dall'amministrazione finanziaria»;

          b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle ipotesi in cui la residenza anagrafica del contribuente sia variata rispetto a quella indicata nella risposta telematica inviata all'intermediario, il contribuente è rimesso in termine per il versamento della sanzione ridotta di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.»;

          c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. All'intermediario spetta il rimborso delle spese sostenute per l'invio tramite raccomandata, nel caso in cui si avvalga di tale procedura, ai contribuenti degli esiti della liquidazione della dichiarazione.»;

          d) al comma 3, dopo le parole «modalità della risposta telematica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché le modalità di determinazione ed erogazione del rimborso delle spese postali»
**5.  30.    Leo.

      Al comma 35, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

      a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che» sono aggiunte le seguenti: «, se previsto nell'incarico di trasmissione,» e dopo le parole «contenuti nell'invito;» è aggiunto il seguente periodo: «L'intermediario comunica l'esito della liquidazione della dichiarazione all'indirizzo del contribuente che risulta dalla risposta telematica inviata dall'amministrazione finanziaria»;

          b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle ipotesi in cui la residenza anagrafica del contribuente sia variata rispetto a quella indicata nella risposta telematica inviata all'intermediario, il contribuente è rimesso in termine per il versamento della sanzione ridotta di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.»;

          c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

      «2-bis. All'intermediario spetta il rimborso delle spese sostenute per l'invio tramite raccomandata, nel caso in cui si avvalga di tale procedura, ai contribuenti degli esiti della liquidazione della dichiarazione.»;

          d) nel comma 3, dopo le parole «modalità della risposta telematica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché le modalità di determinazione ed erogazione del rimborso delle spese postali»
**5.  77.    Campa.

      Al comma 35, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che»" sono aggiunte le seguenti: «, se previsto nell'incarico di trasmissione,» e dopo le parole «contenuti nell'invito;» è aggiunto il seguente periodo: «L'intermediario comunica l'esito della liquidazione della dichiarazione all'indirizzo del contribuente che risulta dalla risposta telematica inviata dall'amministrazione finanziaria»;

          b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle ipotesi in cui la residenza anagrafica del contribuente sia variata rispetto a quella indicata nella risposta telematica inviata all'intermediario, il contribuente è rimesso in termine per il versamento della sanzione ridotta di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.»;

          c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

          «2-bis. All'intermediario spetta il rimborso delle spese sostenute per l'invio tramite raccomandata, nel caso in cui si avvalga di tale procedura, ai contribuenti degli esiti della liquidazione della dichiarazione.»;

          d) al comma 3, dopo le parole «modalità della risposta telematica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché le modalità di determinazione ed erogazione del rimborso delle spese postali».
**5.  84.    Tomaselli.

      Al comma 35, capoverso 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

          a) comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che»" aggiungere le seguenti: «, se previsto nell'incarico di trasmissione,»:

          b) comma 1, lettera a), dopo le parole: «contenuti nell'invito;» è aggiunto il seguente periodo: «L'intermediario comunica l'esito della liquidazione della dichiarazione all'indirizzo del contribuente che risulta dalla risposta telematica inviata dall'amministrazione finanziaria»;

          c) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle ipotesi in cui la residenza anagrafica del contribuente sia variata rispetto a quella indicata nella risposta telematica inviata all'intermediario, il contribuente è rimesso in termine per il versamento della sanzione ridotta di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.»;

          d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. All'intermediario spetta il rimborso delle spese sostenute per l'invio tramite raccomandata, nel caso in cui si avvalga di tale procedura, ai contribuenti degli esiti della liquidazione della dichiarazione.»;

          e) al comma 3, dopo le parole «modalità della risposta telematica» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «nonché le modalità di determinazione ed erogazione del rimborso delle spese postali»
**5.  263.    Mazzoni, Peretti, Zinzi.

      Al comma 35, capoverso art. 2-bis, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

          a) comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che»" aggiungere le seguenti: «, se previsto nell'incarico di trasmissione,»:

          b) comma 1, lettera a), dopo le parole: «contenuti nell'invito;» è aggiunto il seguente periodo: «L'intermediario comunica l'esito della liquidazione della dichiarazione all'indirizzo del contribuente che risulta dalla risposta telematica inviata dall'amministrazione finanziaria»;

          c) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle ipotesi in cui la residenza anagrafica del contribuente sia variata rispetto a quella indicata nella risposta telematica inviata all'intermediario, il contribuente è rimesso in termine per il versamento della sanzione ridotta di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.»;

          d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. All'intermediario spetta il rimborso delle spese sostenute per l'invio tramite raccomandata, nel caso in cui si avvalga di tale procedura, ai contribuenti degli esiti della liquidazione della dichiarazione.»;

          e) al comma 3, dopo le parole «modalità della risposta telematica» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «nonché le modalità di determinazione ed erogazione del rimborso delle spese postali»
**5.  325.    Fugatti, Filippi, Garavaglia.

      Al comma 35, capoverso art. 2-bis, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

          a) comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che»" aggiungere le seguenti: «, se previsto nell'incarico di trasmissione,»:

          b) comma 1, lettera a), dopo le parole: «contenuti nell'invito;» è aggiunto il seguente periodo: «L'intermediario comunica l'esito della liquidazione della dichiarazione all'indirizzo del contribuente che risulta dalla risposta telematica inviata dall'amministrazione finanziaria»;

          c) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle ipotesi in cui la residenza anagrafica del contribuente sia variata rispetto a quella indicata nella risposta telematica inviata all'intermediario, il contribuente è rimesso in termine per il versamento della sanzione ridotta di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.»;

          d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. All'intermediario spetta il rimborso delle spese sostenute per l'invio tramite raccomandata, nel caso in cui si avvalga di tale procedura, ai contribuenti degli esiti della liquidazione della dichiarazione.»;

          e) al comma 3, dopo le parole «modalità della risposta telematica» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «nonché le modalità di determinazione ed erogazione del rimborso delle spese postali»
**5.  340.    Fincato.

      Al capoverso art. 2-bis, lettera b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis) con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono disciplinati i maggiori oneri derivanti dal servizio prestato dai soggetti di cui al comma 1 lettera a) per l'invio a ciascun contribuente dell'invito previsto dall'articolo 6 comma 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5.  383.    Musi.

      Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

      35-bis. All'articolo 2545-octies del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 c.c., l'obbligo di cui al precedente comma si applica solamente nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statuarie di cui all'articolo 2514 c.c. o emetta strumenti finanziari.
5.  244.    Peretti, Zinzi, D'Agrò.

      Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

      36-bis. I dati essenziali relativi agli attori ed al contenuto in termini monetari risultanti nel processo verbale di conciliazione sottoscritto a norma degli articoli 409, 410, 410-bis, 411, del codice di procedura civile, devono essere inviati, in forma telematica, entro il mese successivo dalla data di sottoscrizione, all'anagrafe tributaria. In caso di mancato invio si applica, a carico del soggetto obbligato alla comunicazione, una sanzione pari a 300 euro per processo verbale. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno emanate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni attuative. Per gli atti sottoscritti nell'anno 2006, i relativi dati dovranno essere trasmessi entro il 30 giugno 2007.
5.  152.    Filippi, Garavaglia.

      Dopo comma 36 aggiungere il seguente:

      36-bis. Gli agenti della riscossione devono segnalare all'anagrafe tributaria i nominativi assegnatari delle vendite degli immobili, di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei beni mobili registrati, entro il mese successivo dalla data delle vendita. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno emanate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni attuative. Per gli atti sottoscritti negli anni 2005 e 2006, i relativi dati dovranno essere trasmessi entro il 30 giugno 2007.
5.  153.    Filippi, Garavaglia.

      Dopo il comma 3 , aggiungere i seguenti:

      37-bis. Le maggiori entrate che risulteranno dall'aumento delle basi imponibili per effetto dell'applicazione delle disposizioni in materia di accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale di cui alle disposizioni contenute nella legge 411212006 n. 248, nel decreto-legge 311012006 n. 262, nonché nella presente legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze finalizzato alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.
      37-ter. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinate le maggiori entrate di cui al comma 38-bis derivanti dalle misure di accertamento, contrasto all'evasione e all'elusione fiscale adottate.
      37-quater. In relazione alle stime del maggiore gettito rispetto a quello preventivato ed imputabile alle misure di accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, determinato ai sensi del comma 38-ter, é disposta la riduzione delle imposte di cui al comma 38bis a decorrere dal 2008.
5.  312.    Iacomino, Andrea Ricci.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: r I soggetti indicati nel comma 1 possono richiedere al sostituto di imposta di effettuare la rateizzazione bimestrale della trattenuta da operare in sede di conguaglio. La richiesta deve essere effettuata dal sostituito di imposta e deve pervenire al sostituto di imposta attraverso comunicazione scritta entro il 12 gennaio dell'anno successivo.
5.  267.    Mereu, Peretti, Zinzi.

      Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, come inserito dall'articolo 5, comma 25 le parole 0 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».
5.  295.    Fugatti, Filippi, Garavaglia.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 32-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole «sono esonerati» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'esonero»;

          b) al comma 6, le parole «ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'applicazione del regime»;

          c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
      «L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.».
*5.  18.    Leo.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 32-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, le parole «sono esonerati» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'esonero»;

          b) al comma 6, le parole «ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'applicazione del regime»;

          c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata».
*5.  94.    Tomaselli.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 32-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, le parole: sono esonerati sono sostituite dalle seguenti: possono optare per l'esonero;

          b) al comma 6, le parole: ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate sono sostituite dalle seguenti: possono optare per l'applicazione del regime;

          c) il comma 7 è sostituito dal seguente: L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
*5.  68.    Campa.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 32-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, le parole: sono esonerati sono sostituite dalle seguenti: possono optare per l'esonero;

          b) al comma 6, le parole: ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate sono sostituite dalle seguenti: possono optare per l'applicazione del regime;

          c) il comma 7 è sostituito dal seguente: L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
*5.  345.    Fincato.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 32-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, le parole: sono esonerati sono sostituite dalle seguenti: possono optare per l'esonero;

          b) al comma 6, le parole: ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate sono sostituite dalle seguenti: possono optare per l'applicazione del regime;

          c) il comma 7 è sostituito dal seguente: L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
*5.  252.    Mazzoni, Peretti, Zinzi.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006.» sono soppresse.
**5.  19.    Leo.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006» sono abrogate.
**5.  95.    Tomaselli.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006» sono soppresse.
**5.  251.    Mazzoni, Peretti, Zinzi.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006» sono soppresse.
**5.  302.    Filippi, Fugatti, Garavaglia.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006» sono soppresse.
**5.  346.    Fincato.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «; nei loro confronti non sono applicabili gli studi di settore fermo restando l'obbligo di invio del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi».
**5.  347.    Fincato.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «; nei loro confronti non sono applicabili gli studi di settore fermo restando l'obbligo di invio del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi».
**5.  250.    Mazzoni, Peretti, Zinzi.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 32-bis, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; nei loro confronti non sono applicabili gli studi di settore fermo restando l'obbligo di invio del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi.».
  5.  20.    Leo.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 32-bis, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ; nei loro confronti non sono applicabili gli studi di settore fermo restando l'obbligo di invio del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi.
*  5.  66.    Campa.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 32-bis, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; nei loro confronti non sono applicabili gli studi di settore fermo restando l'obbligo di invio del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi».
*  5.  96.    Tomaselli.

      Dopo il comma 37, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      37-bis. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «tra il 1o maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle parole «tra il 1o maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre».
      3-ter. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle parole «entro il 30 settembre»; b), all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle parole «entro il 30 settembre».
**  5.  138.    Cosenza, Alberto Giorgetti.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, all'articolo 2, comma 1, le parole: tra il 1 maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio sono sostituite dalle seguenti: tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre.
      37-ter. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: entro il 31 luglio sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 settembre;

          b) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: entro il 31 luglio sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 settembre.
**  5.  177.    Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo Romele, Russo.

      Dopo il comma 37, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 1, le parole: «tra il 1o maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1o maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre».
      37-ter. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;

          b) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».
**  5.  132.    Buonfiglio, Bellotti.

      Dopo il comma 37, aggiungere, i seguenti commi:

      37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «tra il 1o maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1o maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre»;

          b) all'articolo 4, commi 3-bis e 4-bis le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».

      37-ter. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;

          b) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».
*  5.  380.    Marras, Cicu.

      Dopo il comma 37, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «tra il 1o maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1o maggio ed il 31luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre»;

          b) all'articolo 4, commi 3-bis e 4-bis le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».

      37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31» dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;

          b) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31» dalle seguenti: «entro il 30 settembre.».
*  5.  12.    Leo.

      Dopo il comma 37, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «tra il 1o maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1o maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre»;

          b) all'articolo 4, commi 3-bis e 4-bis le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».

      37-ter. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31» dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;

          b) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31» dalle seguenti: «entro il 30 settembre.».
*  5.  75.    Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 2:

              1. al comma 1 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

              2. al comma 2 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti «del nono mese»;

          b) all'articolo 4:

              1. al comma 3-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

              2. al comma 4-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre»

          c) all'articolo 5:

              1. al comma 1:

              I. le parole «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese»;

              II. le parole «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi»;

              2. al comma 4 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

          d) all'articolo 5-bis le parole «del settimo mese», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

          e) all'articolo 8 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
**  5.  15.    Leo.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 2:

              1. al comma 1 le parole: 31 luglio sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre;

              2. al comma 2 le parole: del settimo mese sono sostituite dalle seguenti: del nono mese;

          b) all'articolo 4:

              1. al comma 3-bis le parole: 31 marzo sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre;

              2. al comma 4-bis le parole: 31 marzo sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre;

          c) all'articolo 5:

              1. al comma l:

          I. le parole: settimo mese sono sostituite dalle seguenti: nono mese;

          II. le parole: sette mesi sono sostituite dalle seguenti: nove mesi;

              2. al comma 4 le parole: del settimo mese sono sostituite dalle seguenti: del nono mese;

          d) all'articolo 5-bis le parole: del settimo mese, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: del nono mese;

          e) all'articolo 8 le parole: 31 luglio sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre.
**  5.  64.    Campa.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, al comma 1 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»; al comma 2 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti «del nono mese»;

          b) all'articolo 4; al comma 3-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»; al comma 4-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre»;

          c) all'articolo 5, al comma 1, le parole «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese» e le parole «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi»; al comma 4 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

          d) all'articolo 5-bis le parole «del settimo mese», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

          e) all'articolo 8 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre;».
**  5.  92.    Tomaselli.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2:

              a) al comma 1 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

              b) al comma 2 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti «del nono mese»;

          b) all'articolo 4:

              a) al comma 3-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

              b) al comma 4-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre»;

          c) all'articolo 5:

              a) al comma 1, le parole «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese» e le parole «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi»;

              b) al comma 4 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

          d) all'articolo 5-bis le parole «del settimo mese», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

          e) all'articolo 8 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre;».
**  5.  301.    Filippi, Fugatti, Garavaglia.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2:

              a) al comma 1 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

              b) al comma 2 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti «del nono mese»;

          b) all'articolo 4:

              a) al comma 3-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

              b) al comma 4-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre»;

          c) all'articolo 5:

              a) al comma 1:

                  i) le parole «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese»;

                  ii) le parole «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi»;

              b) al comma 4 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

          d) all'articolo 5-bis le parole «del settimo mese», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

          e) all'articolo 8 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre;».
**  5.  254.    Mazzoni, Peretti, Zinzi.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2:

              a) al comma 1 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

              b) al comma 2 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti «del nono mese»;

          b) all'articolo 4:

              a) al comma 3-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

              b) al comma 4-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre»;

          c) all'articolo 5:

              a) al comma 1:

                  I. le parole «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese»:

                  II. le parole «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi»;

              b) al comma 4 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

          d) all'articolo 5-bis le parole «del settimo mese», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

          e) all'articolo 8 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre;».
**  5.  332.    Fincato.

      Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

      37-bis. Agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 è corrisposto, per il servizio reso, un compenso pari a 1 euro per ogni modello F24 on-line trasmesso tramite procedura entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Contestualmente viene ridotto il compenso, pari ad euro 0,50, erogato alle banche a norma dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5.  162.    Filippi, Garavaglia.

      Dopo il comma 37 è aggiunto il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 6, dopo le parole «commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta» sono inserite le seguenti: «la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché »;

          b) al comma 8, le parole «ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3» sono sostituite dalle seguenti: «o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche»;

          c) il comma 10 è sostituto dal seguente: «La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca» dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.»;

          d) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

          12-bis I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno» i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:

              a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;

              b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.

          I dati medesimi devono essere annotati, dai soggetti incaricati alla trasmissione, in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e di conservazione dei dati ed i termini per la trasmissione telematica degli stessi sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

      37-ter. L'articolo 7 bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituto dal seguente:

      «In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258 a euro 2.065 ridotta a euro 100 se il ritardo non è superiore a 5 mesi».
*  5.  16.    Leo.

      Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

      37-bis. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 6, dopo le parole: commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta sono inserite le seguenti: la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché;

          b) al comma 8, le parole: ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 sono sostituite dalle seguenti: o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche;

          c) il comma 10 è sostituto dal seguente: La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

          d) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

      12-bis. I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:

          a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;

          b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.

      I dati medesimi devono essere annotati, dai soggetti incaricati alla trasmissione, in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e di conservazione dei dati ed i termini per la trasmissione telematica degli stessi sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

      37-ter. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituto dal seguente:

      In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 32Z a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258a euro 2.065 ridotta a euro 100 se il ritardo non è superiore a 5 mesi.
*  5.  65.    Campa.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 6, dopo le parole «commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta» sono inserite le seguenti: «la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché»;

          b) al comma 8, le parole «ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3» sono sostituite dalle seguenti: «o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche»;

          c) il comma 10 è sostituto dal seguente: «La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica»;

          d) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

      «12-bis I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:

          a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;

          b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.

      Fino al momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti incaricati alla trasmissione momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti telematica in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione della trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».

      b) L'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituto dal seguente:

«Art. 7-bis.
(Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni).

      1. In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi sì applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258,00 a euro 2.065,00 ridotta a euro 100,00 se il ritardo non è superiore a 5 mesi».
*  5.  93.    Tomaselli.

      Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

      37-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

      1. al comma 6, dopo le parole «commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta» sono inserite le seguenti: «la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché»;

      2. al comma 8, le parole «ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3» sono sostituite dalle seguenti: «o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche»;

      3. il comma 10 è sostituto dal seguente: «La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica»;

      4. dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

      «12-bis I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:

          a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;

          b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.

      I dati medesimi devono essere annotati dai soggetti incaricati alla trasmissione momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti telematica in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione della trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».

      37-ter. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituto dal seguente:

      1. In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi sì applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258,00 a euro 2.065,00 ridotta a euro 100,00 se il ritardo non è superiore a 5 mesi».
*  5.  253.    Mazzoni, Peretti, Zinzi.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».
**  5.  28.    Leo.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».
**  5.  52.    Campa.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».
**5.  85.    Tomaselli.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sostituire le parole: «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» con le seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».
**5.  259.    Mazioni, Peretti, Zinzi.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sostituire le parole: «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» con le seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».
**5.  282.    Ceccuzzi, Aurisicchio, Crisci, Velo, Nannicini.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».
**5.  337.    Fincato.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».
**5.  296.    Fugatti, Filippi, Garavaglia.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole: presenta l'elenco dei soggetti sono aggiunte le seguenti: titolari di partita Iva.
*5.  61.    Campa.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «presenta l'elenco dei soggetti» sono aggiunte le seguenti «titolari di partita IVA».
*5.  26.    Leo.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «presenta l'elenco dei soggetti» sono aggiunte le seguenti: «titolari di partita IVA».
*5.  298.    Filippi, Fugatti, Garavaglia.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «presenta l'elenco dei soggetti» sono aggiunte le seguenti: «titolari di partita IVA».
*5.  257.    Manzoni, Peretti, Zinzi.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «presenta l'elenco dei soggetti» sono aggiunte le seguenti: «titolari di partita IVA».
*5.  335.    Fincato.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «il codice fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «il numero di partita IVA».
**5.  14.    Leo.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «il codice fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «il numero di partita IVA».
**5.  91.    Tomaselli.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: il codice fiscale sono aggiunte le seguenti: il numero di partita IVA.
**5.  62.    Campa.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: il codice fiscale sono aggiunte le seguenti: il numero di partita IVA.
**5.  255.    Mazzoni, Peretti, Zinzi, Lion.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: il codice fiscale sono aggiunte le seguenti: il numero di partita IVA.
**5.  300.    Filippi, Fugatti, Garavaglia.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: il codice fiscale sono aggiunte le seguenti: il numero di partita IVA.
**5.  333.    Fincato.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «il contribuente» sono aggiunte le seguenti «con un volume d'affari superiore a 20.000 euro».
*5.  27.    Leo.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «il contribuente» sono aggiunte le seguenti «con un volume d'affari superiore a 20.000 euro».
*5.  53.    Campa.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «il contribuente» sono aggiunte le seguenti «con un volume d'affari superiore a 20.000 euro».
*5.  297.    Fugatti, Filippi, Garavaglia.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «il contribuente» sono aggiunte le seguenti «con un volume d'affari superiore a 20.000 euro».
*5.  258.    Mazzoni, Peretti, Zinzi.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «il contribuente» sono aggiunte le seguenti «con un volume d'affari superiore a 20.000 euro».
*5.  336.    Fincato.

      Dopo il comma 37, inserire il seguente:

      37-bis. 1. Al comma 7 dell'articolo 5, del decreto-legge n. 262 del 2006 prima delle parole I trasferimenti erariali aggiungere le seguenti «Solo per l'anno 2007»

      Conseguentemente, ridurre il fondo di xui all'articolo 115 in misura pari alla riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni per il maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo.
5.  362.    Campa.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. La lettera a) del comma 25 dell'articolo 7 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 è soppressa.
5.  5.    Alfano, Berruti.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 35, legge 4 luglio 2006, n. 223, comma 10-ter, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, dopo le parole «ovvero imprese di locazione finanziaria» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirenti dichiari che intende trasferirli entro tre anni e che il cedente non sia a sua volta una impresa avente per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili che in sede di acquisto del bene trasferito abbia beneficiato dalla presente disposizione,.
5.  206.    Angelo Piazza.

      All'articolo 5, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

      37-bis. Il comma 10-quater dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

      «10-quater. L'affitto di azienda, il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è soggetto, ove ad esso sia applicabile l'imposta sul valore aggiunto, anche all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento, di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a-bis, del decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Tale disposizione si applica ai contratti di affitto stipulati successivamente al 12 agosto 2006».
5. 208.    Angelo Piazza.

      Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

      37-bis. Il comma 29 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

      29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore acquisisce dal subappaltatore, prima del pagamento del corrispettivo, certificazione - con data non anteriore di oltre un mese rispetto a quella del pagamento stesso - rilasciata dagli enti impositori e previdenziali e assicurativi e attestante la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al comma 28. La certificazione andrà rilasciata entro e non oltre 15 giorni dalla produzione della relativa istanza, in mancanza, ritenendosi tacitamente attestata la regolarità degli adempimenti. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla consegna da parte del subappaltatore della certificazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti, ovvero fino a quando quest'ultimo non gli abbia consegnato copia dell'istanza di certificazione in uno a dichiarazione sostitutiva di atto notorio avente ad oggetto la tacita attestazione di regolarità.
      37-ter. Dopo il comma 29 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 inserire il seguente:

      29-bis. Gli enti impositori, previdenziali e assicurativi tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma precedente stipulano apposita convenzione alfine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva e fiscale e della acquisizione delle relative richieste esclusivamente per via telematica.

      37-quater. Il comma 32 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 è sostituito dal seguente:

      32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore solo dopo la consegna da parte di quest'ultimo di certificazione - con data non anteriore di oltre un mese rispetto a quella del pagamento stesso - rilasciata dagli enti impositori e previdenziali e attestante la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al comma 28. La certificazione andrà rilasciata entro e non oltre 15 giorni dalla produzione della relativa istanza, in mancanza, ritenendosi tacitamente attestata la regolarità degli adempimenti; in quest'ultimo caso il pagamento dovrà avvenire solo dopo che l'appaltatore abbia consegnato al committente copia dell'istanza di certificazione in uno a dichiarazione sostitutiva di atto notorio avente ad oggetto la tacita attestazione di regolarità.

      37-quater. Il comma 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con I modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 è sostituito dal seguente:

      34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano solo ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

      37-sexies. Dopo il comma 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, è inserito il seguente:

      34-bis. Gli effetti dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si estendono anche alla responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, fermo restando che l'acquisizione della certificazione di cui al comma 29, ovvero della documentazione equipollente in caso di attestazione tacita della regolarità, ed il pagamento del corrispettivo in data posteriore di non oltre un mese a quella della certificazione ovvero della tacita attestazione, comportano la liberazione del committente dalla responsabilità solidale inerente sia le ritenute fiscali che i contributi previdenziali obbligatori. Resta salvo il limite annuale, per l'obbligazione solidale, contemplato dall'articolo 29, comma 2, cit.
** 5. 204.    Angelo Piazza.

      Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

      37-bis. Il comma 29 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

      29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore acquisisce dal subappaltatore, prima del pagamento del corrispettivo, certificazione - con data non anteriore di oltre un mese rispetto a quella del pagamento stesso - rilasciata dagli enti impositori e previdenziali e assicurativi e attestante la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al comma 28. La certificazione andrà rilasciata entro e non oltre 15 giorni dalla produzione della relativa istanza, in mancanza, ritenendosi tacitamente attestata la regolarità degli adempimenti. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla consegna da parte del subappaltatore della certificazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti, ovvero fino a quando quest'ultimo non gli abbia consegnato copia dell'istanza di certificazione in uno a dichiarazione sostitutiva di atto notorio avente ad oggetto la tacita attestazione di regolarità.
      37-ter. Dopo il comma 29 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 inserire il seguente:

      29-bis. Gli enti impositori, previdenziali e assicurativi tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma precedente stipulano apposita convenzione alfine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva e fiscale e della acquisizione delle relative richieste esclusivamente per via telematica.

      37-quater. Il comma 32 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 è sostituito dal seguente:

      32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore solo dopo la consegna da parte di quest'ultimo di certificazione - con data non anteriore di oltre un mese rispetto a quella del pagamento stesso - rilasciata dagli enti impositori e previdenziali e attestante la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al comma 28. La certificazione andrà rilasciata entro e non oltre 15 giorni dalla produzione della relativa istanza, in mancanza, ritenendosi tacitamente attestata la regolarità degli adempimenti; in quest'ultimo caso il pagamento dovrà avvenire solo dopo che l'appaltatore abbia consegnato al committente copia dell'istanza di certificazione in uno a dichiarazione sostitutiva di atto notorio avente ad oggetto la tacita attestazione di regolarità.

      37-quater. Il comma 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con I modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 è sostituito dal seguente:

      34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano solo ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

      37-sexies. Dopo il comma 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, è inserito il seguente:

      34-bis. Gli effetti dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si estendono anche alla responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, fermo restando che l'acquisizione della certificazione di cui al comma 29, ovvero della documentazione equipollente in caso di attestazione tacita della regolarità, ed il pagamento del corrispettivo in data posteriore di non oltre un mese a quella della certificazione ovvero della tacita attestazione, comportano la liberazione del committente dalla responsabilità solidale inerente sia le ritenute fiscali che i contributi previdenziali obbligatori. Resta salvo il limite annuale, per l'obbligazione solidale, contemplato dall'articolo 29, comma 2, cit.
** 5. 384.    Musi.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 36, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato.».
*  5.  31.    Leo.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 36, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato.».
*  5.  50.    Campa.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 36, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti le seguenti parole: «Le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato».
*  5.  87.    Tomaselli.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 36, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato».
*5.  264.    Mazzoni, Peretti, Zinzi.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 36, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato».
*5.  324.    Fugatti, Filippi, Garavaglia.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 36, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato».
*5.  341.    Fincato.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:

      «9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
**  5.  13.    Leo.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:

      «9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
**  5.  63.    Campa.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:

      «9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
**  5.  90.    Tomaselli.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:

      «9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
**5.  256.    Mazzoni, Peretti, Zinzi.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:

      «9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
**5.  299.    Fugatti, Filippi, Garavaglia.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:

      «9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
**5.  334.    Fincato.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 apportare le seguenti modifiche:

          a) il comma 1 è soppresso;

          b) al comma 8 la lettera a) è soppressa;

          c) al comma 10, lettera b) i numeri 1 e 2 sono soppressi.
5.  76.    Vico, Lulli.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;

          b) in fine è aggiunto il seguente periodo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.».
*  5.  22.    Leo.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;

          b) in fine è aggiunto il seguente periodo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.».
*  5.  58.    Campa.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;

          b) in fine è aggiunto il seguente periodo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.».
*  5.  98.    Tomaselli.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 37, comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311», sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;

          b) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente».
*5.  319.    Filippi, Fugatti, Garavaglia.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 37, comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311», sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;

          b) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente».
*5.  349.    Fincato.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 37, comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311», sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;

          b) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente».
*5.  248.    Mazzoni, Peretti Zini.

      Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».
**5.  23.    Leo.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».
**5.  57.    Campa.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».
**5.  99.    Tomaselli.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».
**5.  304.    Filippi, Fugatti, Garavaglia.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».
**5.  247.    Mazzoni, Peretti, Zinzi.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».
**5.  350.    Fincato.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 37, al comma 34, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».
*5.  21.    Leo.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 37, al comma 34, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».
*5.  54.    Campa.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 37, al comma 34, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».
*5.  97.    Tomaselli.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 37, al comma 34, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».
*5.  303.    Filippi, Fugatti, Garavaglia.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 37, al comma 34, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».
*5.  249.    Mazzoni, Peretti, Zinzi.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Nell'articolo 37, al comma 34, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».
*5.  348.    Fincato.

      Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

      37-bis. Al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni le parole: non superiore al 2 per cento sono sostituite dalle seguenti: non superiore al 4 per cento.

      Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
5.  180.    Bernardo.

      Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

      37-bis. Al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni le parole «non superiore al 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti «non superiore al 4 per cento».

      Conseguentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 1.500;
          2008: - 1.500;
          2009: - 1.500.
*  5.  110.    Uggè, Mondello, Di Centa, Zanetta.

      Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

      37-bis. Al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni le parole «non superiore al 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti «non superiore al 4 per cento».

      Conseguentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 1.500;
          2008: - 1.500;
          2009: - 1.500.
*5.  55.    Campa.

      Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

      1. All'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «516,46 euro» sono sostituite con: «2.000 euro».

      Conseguentemente alla tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, ridurre tutte le spese di parte corrente del 4 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
5.  011.    Marinello, Angelino Alfano.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite ai beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 200, nonché alle spese di rappresentanza sostenute da imprese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi per un importo comunque non superiore al 2 per cento del volume di affari annuo conseguito».

      Conseguentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 1.000;
          2008: - 1.000;
          2009: - 1.000.
**5.  111.    Uggè, Di Centa, Zanetta, Mondello.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni è sostituito dal seguente «Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite ai beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 200, nonché alle spese di rappresentanza sostenute da imprese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi per un importo comunque non superiore al 2 per cento del volume di affari annuo conseguito.».

      Conseguentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 1.000;
          2008: - 1.000;
          2009: - 1.000.
**5.  56.    Campa.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

      1. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o dì maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento».
      2. All'articolo 8 del Decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

      «3-bis. Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.065 ad euro 20.658 quando l'omissione o l'incompletezza riguardano le spese e gli altri componenti negativi di cui al comma 10 dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Alle violazioni già contestate si applica, se più favorevoli per il contribuente, la sanzione prevista dal nuovo comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997».

      3. All'articolo 7 del Decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

      «4-bis. È punito con la sanzione da euro 2.065 ad euro 20.658 il cedente o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti. Qualora la dichiarazione d'intento di cui il cedente o il prestatore ha omesso la comunicazione o ha comunicato con dati inesatti o incompleti, sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, si applica la sanzione di cui al comma 3.».
5.  01.    Ulivi, Alberto Giorgetti.

      Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

      37-bis. Nell'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti sono sostituite dalle seguenti: Le spese e gli altri componenti negativi di cui al comma 10 devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi per l'ammontare dedotto.
      37-ter. Nell'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: La medesima sanzione è applicabile anche nel caso di mancata indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi prevista dall'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
**5.  24.    Leo.

      Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

      37-bis. Nell'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti sono sostituite dalle seguenti: Le spese e gli altri componenti negativi di cui al comma 10 devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi per l'ammontare dedotto.
      37-ter. Nell'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: La medesima sanzione è applicabile anche nel caso di mancata indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi prevista dall'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
**5.  59.    Campa.

      Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

      37-bis. All'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti sono sostituite dalle seguenti: Le spese e gli altri componenti negativi di cui al comma 10 devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi per l'ammontare dedotto.
      37-ter. All'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La medesima sanzione è applicabile anche nel caso di mancata indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi prevista dall'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
**5.  351.    Fincato.

      Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

      37-bis. Nell'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti sono sostituite dalle seguenti: Le spese e gli altri componenti negativi di cui al comma 10 devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi per l'ammontare dedotto.
      37-ter. Nell'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: La medesima sanzione è applicabile anche nel caso di mancata indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi prevista dall'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
**5.  246.    Manzini, Peretti, Zinzi.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente comma:

      37-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'i per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.
*5.  25.    Leo.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.
*5.  86.    Tomaselli.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.
*5.  60.    Campa.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.
*5.  283.    Ceccuzzi, Aurisicchio, Crsci, Visco, Vannucci.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.
*5.  245.    Manzini, Pertti, Zinzi.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.
*5.  305.    Filippi, Fugatti, Garavaglia.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.
*5.  352.    Fincato.

      Dopo il comma 37, aggiungere il seguente comma:

      37-bis. All'articolo 1, comma 1 della Tariffa Parte I del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole «a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro 3 anni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86».
5.  205.    Angelo Piazza.

      Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

      37-bis. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole «anche in locazione finanziaria» è aggiunto il seguente periodo «, salva l'applicazione del comma 1-bis;».
      37-ter. All'articolo 30, comma 1, ultimo periodo, n. 4), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole «negoziati in mercati regolamentati italiani» sono aggiunte le seguenti «ed alle società ed enti da loro controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, del codice civile».
      34-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è aggiunto il seguente:

      «1-bis. In alternativa all'importo derivante dall'applicazione della percentuale prevista dalla lettera b) del comma 1 relativo ai beni immobili, le società e gli enti interessati possono far concorrere il rendimento medio corrente delle stesse immoblilizzazioni. Per rendiemento medio corrente si intende l'importo derivate dall'applicazione al valore di mercato di ciascun bene immobile al termine del periodo d'imposta dell'80 per cento del tasso di rendimento medio, riferito alla stessa data, dei beni immobili aventi analoga destinazione d'uso e collocazione toponomastica. Le modalità e gli adempimenti necessari per l'individuazione sulla base di rilevazioni statistiche ufficiali degli elementi ed informazioni necessari ai fini del computo del rendimento medio corrente sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma. Il valore di mercato dei beni immobili deve comunque risultare da apposita perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da esperto indipendente iscritto all'albo professionale degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari o dei periti industriali edili».
5.  207.    Angelo Piazza.

      Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art.  5-bis.
(Compensazione dei debiti di fornitura).

      1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

      Art. 17-bis - (Compensazione dei debiti di fornitura) - 1. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all' articolo 17, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni ai sensi delle normative comunitarie, di cui siano titolari, a condizione che:

          a) i crediti siano scaduti ed esigibili;

          b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso, e comunque nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

          c) il contribuente abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

      2. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto.
      3. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.
      4. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debitrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.
      5. Con proprio decreto da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze può emanare ulteriori disposizioni attuative del presente articolo.
      6. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze riduce le dotazioni degli stati di previsione annuali delle Amministrazioni debitrici, per un importo pari alle compensazioni per debiti di fornitura effettuate nell'anno precedente.

      Conseguentemente, gli articoli 114 (Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà), 115 (Imprese pubbliche), 200 (Interventi di solidarietà sociale), comma 2, sono abrogati.
5.  04.    Nicola Rossi.

      Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti commi:

      37-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata»;

          b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e 1'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;

          c) al comma 1, lettera b), le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 516 ad euro 5.165»;

          d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

      «1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, sì applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;

          e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;

          f) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582»;

      37-ter. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
      37-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non sì applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.
      37-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
*5.  89.    Tomaselli.

      Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

      37-bis. 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata.»;

          b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;

          c) al comma 1, lettera b), le parole «a lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 516 ad euro 5.165»;

          d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

      «1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;

          e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.»;

          f) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582»;

      37-ter. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
      37-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.
      37-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  22.
*  5.  72.    Campa.

      Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

      37-bis. 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata.»;

          b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;

          c) al comma 1, lettera b), le parole «a lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 516 ad euro 5.165»;

          d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

      «1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;

          e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.»;

          f) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582»;

      37-ter. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
      37-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.
      37-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  22.
*  5.  17.    Leo.

      Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

      37-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata»;

          b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;

          c) al comma 1, lettera b), le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 516 ad euro 5.165»;

          d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

      «1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;

          e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;

          f) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582».

      37-ter. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma precedente si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
      37-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:

          a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;

          b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.

      37-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
5.  261.    Mazzoni, Peretti, Zinzi.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata»;

          b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;

          c) al comma 1, lettera b), le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 516 ad euro 5.165»;

          d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

      «1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;

          e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;

          f) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582».

      2. Salvo l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:

          a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;

          b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.

      4. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
*  5.  317.    Fugatti, Filippi, Garavaglia.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata»;

          b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;

          c) al comma 1, lettera b), le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 516 ad euro 5.165»;

          d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

      «1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;

          e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;

          f) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582».

      2. Salvo l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:

          a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;

          b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.

      4. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
*  5.  331.    Fincato.

      Dopo il comma 37, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      37-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate 14 seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582». Il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e 1'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;

          b) al comma 1, lettera b), le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;

          c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del presente comma 1, del successivo comma 3 e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa indole commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.»;

          d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.»,

          e) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582»,

      37-ter. Salvo l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
      37-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.
      37-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né 1'art 19, comma 1, del decreto Ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322.
**  5.  134.    Musi.

      Dopo il comma 37, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      37-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate 14 seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582». Il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e 1'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;

          b) al comma 1, lettera b), le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;

          c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del presente comma 1, del successivo comma 3 e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa indole commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.»;

          d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.»,

          e) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582»,

      37-ter. Salvo l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
      37-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.
      37-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né 1'art 19, comma 1, del decreto Ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322.
**  5.  142.    Gioacchino Alfano.

      Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, alla fine del secondo comma, aggiungere il seguente periodo: «Le spese di citazione e processuali sono poste a carico della parte soccombente».
5.  154.    Filippi, Garavaglia.

      Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo all'espropriazione immobiliare, l'importo di ottomila è sostituito con: diecimila euro.

      Conseguentemente, sopprimere gli articoli 99 e 199.
5.  155.    Filippi, Garavaglia.

      Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili, il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il dieci per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorso un anno, ovvero 18 mesi, in presenza di abitazione principale del contribuente o suoi familiari conviventi, dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione».

      Conseguentemente, sopprimere gli articoli 99 e 199.
5.  156.    Filippi, Garavaglia.

      Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'iscrizione dell'ipoteca sui beni può essere effettuata se il debito totale supera complessivamente i duemila euro; in caso di più di una iscrizione di ipoteca sul medesimo bene da parte del concessionario, spetta il rimborso spese esecutive esclusivamente alla prima iscrizione. Tale limite può essere aggiornato con decreto ministeriale. Il concessionario prima di emettere il provvedimento di iscrizione dell'ipoteca sugli immobili è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure relative all'ipoteca e conseguenti nonché la corresponsione delle spese esecutive».

      Conseguentemente, sopprimere gli articoli 99 e 199.
5.  157.    Filippi, Garavaglia.

      Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

      37-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono emanate nuove disposizioni relative al procedimento di vendita dei beni immobili, ai sensi dell'articolo 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei beni mobili registrati, mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile.
5.  159.    Filippi, Garavaglia.

      Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo al fermo amministrativo esattoriale, aggiungere alla fine del periodo i seguenti: «Il provvedimento di fermo amministrativo può essere effettuato se il debito totale supera complessivamente cinquecento euro e sul bene di minor valore; in caso di più provvedimenti sul medesimo bene, al concessionario compete il rimborso spese esecutive esclusivamente al primo provvedimento di fermo. Tale limite può essere aggiornato con decreto ministeriale. Il concessionario prima di emettere il provvedimento di fermo è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure di cui ai commi successivi e la corresponsione delle spese esecutive relative al fermo».
      37-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono emanate nuove disposizioni relative al procedimento di vendita dei beni immobili, ai sensi dell'articolo 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei beni mobili registrati, mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile.

      Conseguentemente, sopprimere gli articoli 99, 133 e 199.
5.  158.    Filippi, Garavaglia.

      Dopo il comma 37, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      37-bis. Sono riaperti i termini stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 29 della leggè 27 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, per le società non operative alla data del 1o gennaio 2007 di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, che deliberano lo scioglimento e assegnano o cedono ai soci beni immobili di qualsiasi categoria catastale non utilizzati direttamente dalle medesime società e gli altri beni ivi indicati, ovvero deliberano la trasformazione in società semplice, entro il 31 dicembre 2007, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci ove previsto, alla data del 31 dicembre 2006 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 31 dicembre 2006.
      37-ter. È Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 37-bis devono versare l'imposta sostitutiva in un'unica soluzione nel termine stabilito per il pagamento del saldo dell'imposta sui redditi delle società relativo all'esercizio di assegnazione dei beni, di cessione o di trasformazione ovvero in tre rate di pari ammontare di cui la prima nel termine predetto e le restanti due, maggiorate degli interessi legali, entro i termini di pagamento del saldo della medesima imposta relativo ai due esercizi successivi. Con provvedimento direttoriale sono stabilite le modalità di versamento e di esposizione in dichiarazione.
      37-quater. Ai fini dell'assegnazione il costo della partecipazione rileva anche per la rivalutazione della stessa assoggettata ad imposta sostitutiva e la differenza rispetto al valore normale non è soggetta ad imposta né costituisce costo fiscalmente rilevante per il socio assegnatario.
      37-quinquies. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso conformemente alle procedure DOCFA, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
5.  136.    Sanza.

      Dopo il comma 37, inserire il seguente:

      37-bis. La detenzione degli apparecchi di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, ed il relativo numero di abbonamento radiotelevisivo sono soggetti ad obbligo di denuncia in apposito quadro della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche.
5.  130.     Vannucci, Lovelli, Orlando.

      Dopo il comma 37, inserire il seguente:

      37-bis. È abolita la possibilità di dare la disdetta per suggellamento di cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880.
5.  128.     Vannucci, Lovelli, Orlando.

      Dopo il comma 37, inserire il seguente:

      37-bis. All'articolo 24 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 è aggiunto il seguente comma:

      2-bis Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto è inoltre competente l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1-SAT Sportello abbonamenti alla televisione, cui sono conferiti in materia di canone radiotelevisivo i poteri e le facoltà di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli inviti e le richieste possono essere notificati anche a mezzo posta. Si applica l'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per l'espletamento delle relative attività operative, l'Agenzia delle Entrate- Ufficio di Torino 1-SAT Sportello abbonamenti alla televisione si può avvalere di addetti della RAI-Radiotelevisione italiana appositamente incaricati.
5.  129.     Vannucci, Lovelli, Orlando.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 66 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiunto, in fine il seguente comma:

      Nei limiti necessari per il perseguimento delle propri finalità istituzionali, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1-SAT Sportello abbonamenti alla televisione o, per conto di questo, la RAI-Radiotelevisione italiana, ricevono da enti pubblici e privati, da società, imprese e piccole imprese, le generalità e l'indirizzo dei loro iscritti, utenti e clienti.
      I fabbricanti, gli importatori, i rivenditori ed i riparatori di apparecchi idonei a ricevere il segnale radiotelevisivo e le imprese che a qualsiasi titolo sono a conoscenza dei dati personali riportati sui certificati di garanzia dei suddetti apparecchi, i videonoleggiatori gli installatori di impianti di ricezione, le emittenti di trasmissioni televisive a pagamento ed i loro agenti trasmettono mensilmente i dati di cui al precedente comma all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1-SAT Sportello abbonamenti alla televisione, per conto di questo, alla RAI-Radiotelevisione italiana, sotto pena della sanzione amministrativa di 250 euro per ogni omessa, tardiva o incompleta segnalazione di ciascun nominativo od indirizzo.
      Per la comunicazione dei dati personali di cui ai precedenti commi non è necessaria l'acquisizione del consenso degli interessati. L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1-SAT Sportello abbonamenti alla televisione, o per conto di questa la RAI-Radiotelevisione italiana, provvedono all'informativa nei confronti degli interessati contestualmente all'utilizzazione dei relativi dati personali.
5.  131.    Vannucci, Lovelli, Orlando.

      Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

      37-bis. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: Entro 90 giorni dall'acquisto del capitale sociale delle società concessionarie, Riscossione spa provvede al rinnovo dei consigli di amministrazione delle stesse società; ogni consiglio di amministrazione è composto da un numero non superiore a tre consiglieri per le società che gestiscono più ambiti territoriali ovvero un unico amministratore negli altri casi.
5.  161.    Filippi, Garavaglia.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234 conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-quater e 4-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
*  5.  88.    Tomaselli.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234 conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-quater e 4-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
*  5.  67.    Campa.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234 conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-quater e 4-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
*  5.  32.    Leo.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234 conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-quater e 4-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
*  5.  262.    Mazzoni, Peretti, Zinzi.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234 conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-quater e 4-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
*  5.  316.    Fugatti, Filippi, Garavaglia.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234 conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-quater e 4-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
*  5.  339.    Fincato.

      Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

      37-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, le parole «pari al 2,5 per cento» sono sostituite dalle parole: «pari al 10 per cento».
5.  219.    Bonelli, Camillo Piazza.

      Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

      37-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2007:

          a) non sono dovuti acconti di imposta sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive se l'importo da versare non supera i 100 euro;

          b) non è dovuta la prima rata d'acconto di imposta se l'importo da versare non supera i 200 euro;

          c) non si fa luogo, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, al versamento del debito o al rimborso del credito di imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 25 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni effettuate con il modello «730». In tal caso, se la dichiarazione viene presentata, non è dovuto alcun compenso ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta;

          d) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n. 129, concernente disposizioni in materia di abbandono dei crediti tributari di modesta entità, l'importo di lire trentaduemila viene elevato a 25 euro;

          e) l'imposta comunale sugli immobili non è dovuta se l'importo complessivo non supera i 10 euro e può essere versata in un'unica soluzione alla scadenza del saldo se l'importo non supera i 200 euro.

      37-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2007, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono emanate nuove disposizioni relative al procedimento di vendita dei beni immobili, ai sensi dell'articolo 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei beni mobili registrati, mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile.
5.  160.    Filippi, Garavaglia.

      Aggiungere il fine il seguente comma:

      37-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 alle imprese individuali con volume di affari annuo non superiore a 75.000 euro, che svolgono attività nei comuni di montagna con popolazione non superiore a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio, é riconosciuta una deduzione dalla base imponibile ai fini IRE, fino a concorrenza dello stesso, per l'importo minimo di 3.000 euro.

      Conseguentemente:

      All'articolo 6, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

          6-bis 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

              3) alla lettera a) sostituire le parole: per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 40 per cento;

              4) alla lettera b) sostituire le parole: per la quota del 30 per cento con le seguenti: per la quota del 60 per cento;

      La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1 gennaio 2007.
5.  174.    Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

      1. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

          se si è avvalsa di un mediatore e nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

          il codice fiscale per la ditta individuale e la partita iva per la società;

          il numero di iscrizione al Ruolo agenti affari in Mediazione e la camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e/o per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;

          se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'esatta denominazione, del soggetto e la sua ragione sociale;

          il codice fiscale per la ditta individuale professionista e la partita IVA per la società;

          l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

      2. In caso di assenza dell'iscrizione al Ruolo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge n. 39 del 1989, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle Entrate di competenza;
      3. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.
5.  7.    Alberto Giorgetti.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

      1. All'articolo 7, comma 4, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole «ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori», sono aggiunte in fine le seguenti parole «nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni».

      Conseguentemente, all'articolo 120, le parole «5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «3,5 milioni di euro».
5.  6.    Alberto Giorgetti.

      Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di IVA).

      1. Nella Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, nella voce 30) dopo le parole: «oculilstica ed altre», sono aggiunte le parole: «compresi i liquidi di manutenzione per lenti e per lenti a contatto».

      Conseguentemente, dopo l'articolo 216 inserire il seguente:

Art. 216-bis.

      1. Per gli anni 2007, 2008, 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti rispettivamente del 6 per cento, 8 per cento, 8 per cento.
5.  0.  20.    Alberto Giorgetti, Alemanno.

      Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di IVA).

      1. Nella Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, nella voce 30) dopo le parole: «oculilstica ed altre», sono aggiunte le parole: «compresi i liquidi di manutenzione per lenti e per lenti a contatto».
*5.  0.  19.    D'Elpidio, Fabris.

      Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di IVA).

      1. Nella Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, nella voce 30) dopo le parole: «oculilstica ed altre», sono aggiunte le parole: «compresi i liquidi di manutenzione per lenti e per lenti a contatto».
*5.  0.  18.    Fugatti, Filippi, Garavaglia.

      Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

      1. All'articolo 54, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «1 milione di lire», sono sostituite con: «2.000 euro».

      Conseguentemente alla Tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, ridurre tutte le spese di parte corrente del 4 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
5.  08.    Marinello, Angelino Alfano.

      Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale).

      1. All'articolo 10-bis, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146, inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, dopo le parole: «rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico», è aggiunto il seguente periodo: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
5. 012.    Zorzato, Milanato.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

      1. All'articolo 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

      «8-bis. All'articolo 37, comma 33 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalle legge 4 agosto 2006, n. 248 dopo le parole: "I soggetti di cui all'articolo 22" e prima delle parole "del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633" sono aggiunte le seguenti "comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 e 6"».
5.  0.  23.    Leone, Gianfranco Conte.

      Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

      1. All'articolo 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti:

      «17. Nell'articolo 23, comma 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, le parole da: "; i trasferimenti erariali" a "decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse di cui al presente comma sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241/1997".
      18. L'articolo 1, comma 3 primo periodo del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni dall'articolo 1, della legge 22 aprile 2005, n. 58, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica, è sostituito dal seguente: "le risorse di cui al comma 2 sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
      19. È soppresso l'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
      20. La procedura di compensazione di cui ai precedenti commi 18 e 19 si applica alle somme spettanti ai soggetti beneficiari a partire dal 1o gennaio 2007 in poi, con riferimento ai dipendenti i forza in ciascun mese.
      21. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 del presente articolo, ivi comprese le procedure di controllo relative alla spettanza delle compensazioni eseguiti.

      Conseguentemente, alla tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
5.  0.  24.    Leone, Gianfranco Conte.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Trasmissione telematica dei corrispettivi).

      1. All'articolo 37, comma 33, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 dopo le parole: «I soggetti di cui all'articolo 22» sono aggiunte le seguenti: «comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 e 6».
5. 014.    Floresta.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni relative al contratto collettivo per i lavoratori dei servizi di trasporto pubblico locale).

      1. Nell'articolo 23, comma 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizione in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, le parole da: «i trasferimenti erariali» a: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui al presente comma sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 del 1997.
      2. L'articolo 1, comma 3, primo periodo del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica, è sostituito dal seguente:

      «3-bis. Le risorse di cui al comma 2 sono attribuite ai soggetti avanti diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

      3. È abrogato il comma 1 dall'articolo 16, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
      4. La procedura di compensazione, di cui ai precedenti commi 18 e 19, si applica alle somme spettanti ai soggetti beneficiari a partire dal 1o gennaio 2007, negli anni dal 2007 in poi, con riferimento ai dipendenti in forza in ciascun mese.
      5. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno dettate le modalità di attuazione delle disposizioni, di cui ai commi 1, 2, e 4 del presente articolo, ivi comprese le procedure di controllo relative alla spettanza delle compensazioni eseguite.

      Conseguentemente, all'articolo 216, tabella c, ridurre uniformemente tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
5. 013.    Floresta.

      Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

      1. All'articolo 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:

      «14-bis. A partire dal 1o gennaio 2007, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dalle imprese esercenti trasporto pubblico locale è ridotta di euro 45 per mille litri di prodotto.
      14-ter. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio presentano, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 2997, n. 446.
      14-quater. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 14 del presente articolo e dall'articolo 1 comma 10 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 2005, n. 58.

      Conseguentemente alla tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2005, 2008, 2009.
5.  0.  25.    Leone, Gianfran

      Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 15-bis.

      1. All'articolo 35, comma 12, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, sopprimere le parole da: «i compensi in denaro», fino alla fine del periodo del medesimo comma.
5.  09.    Marinello, Angelino Alfano.

      Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

      1. Il comma 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 5 luglio 2006, n. 223, con vertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248 è soppresso.
5.  010.    Marinello, Angelino Alfano.co Conte.

      Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

      1. I commi 25 e 26 dell'articolo 7 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 sono abrogati.
5.  017.    Verro.

      Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

      1. La lettera a) del comma 25 e 26 dell'articolo 7 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 è abrogata.
5.  016.    Verro.

      Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

      Con regolamento da emanare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400 sono definite le modalità di svolgimento per le operazioni di cambio di assegni, di valuta estera od altro, nonché di anticipazione, da praticare ad un tasso di interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto, riconoscendo solo agli enti gestori delle case da gioco autorizzate la possibilità di esercitare l'azione per il pagamento di debiti di gioco o di scommessa in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile.
5.  0.  21.    Adolfo, Volontè, Peretti, Zinzi.

      Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

      L'importo di euro 250.000 di cui all'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è elevato a 300.000 euro.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

      1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
      2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

          a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

          b) transazioni intracomunitarie;

          c) esportazione od importazione di beni e servizi;

          d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

          e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

      3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
      4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
      5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
      6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

          a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

          b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

          c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

          d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
45.  0.  22.    D'Elpidio, Fabris.

      Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art.  5-bis.
(Disposizioni in materia di rimborsi e compensazioni).

      1. Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, anche in via telematica, nonché il termine per la dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti, anche in via telematica, previsti, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 1, e 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono fissati tra il 30 aprile ed il 30 giugno.
      2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la compensazione di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ha ad oggetto tutti gli importi relativi alle imposte indicate al comma 2 del medesimo articolo 17, ivi compresi quelli spettanti ai contribuenti ed ai sostituti di imposta a titolo di rimborso delle stesse imposte, anche nel caso di avvenuta presentazione di istanza di rimborso, e comunque fino alla avvenuta esecuzione dei rimborsi di imposta medesimi. A tal fine, in mancanza di provvedimento espresso di diniego dell'istanza di rimborso entro il termine di sei mesi, gli importi si intendono comunque spettanti in favore dei contribuenti o dei sostituti di imposta istanti.
      3. Alla esecuzione dei rimborsi di imposta spettanti ai contribuenti ed ai sostituti di imposta ai sensi del comma 1 provvede la Riscossione Spa, anche attraverso altre società per azioni dalla stessa partecipate, prelevando le somme occorrenti dalle risorse finanziarie nella sua disponibilità nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in legge 2 dicembre 2005, n. 248.
      4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano ai rimborsi di imposta liquidati d'ufficio o dei quali è stata presentata istanza di esecuzione in data successiva al 1o gennaio 2007.
      5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è ridefinita in maniera uniforme la disciplina delle modalità di esecuzione dei rimborsi di tutte le imposte erariali, al fine di rendere omogenee le rispettive previsioni secondo i principi fissati nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, anche mediante l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con i suddetti principi. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 136 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
      6. La relazione annuale al Parlamento prevista ai sensi di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha ad oggetto anche l'andamento delle operazioni di esecuzione dei rimborsi di imposta di cui al presente articolo e le conseguenti operazioni di imputazione finanziaria di cui al comma 2.
      7. Qualora, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, l'amministrazione finanziaria non abbia concluso l'accertamento e notificato al contribuente l'accoglimento o il rifiuto motivato della dichiarazione dei redditi e dell'istanza di rimborso notificata, con facoltà di riconoscimento parziale dell'ammontare del credito indicato rispettivamente nella dichiarazione dei redditi e nell'istanza citata, la dichiarazione dei redditi e l'istanza di rimborso Iva notificata costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1), del codice di procedura civile.
      8. Ferma restando la pignorabilità dei beni dell'amministrazione finanziaria previsti dalla normativa vigente, il contribuente in possesso di un titolo esecutivo può avviare esecuzione forzata per sottoporre a sequestro e pignoramento tutti i beni di Riscossione Spa, ivi incluse tutte le somme depositate sui conti correnti bancari intestati alla stessa Riscossione Spa, fino a concorrenza del proprio credito come determinato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 32, comma 7, aggiungere:

      7-bis. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, e successive modificazioni, sono ridotti del 75 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009 rispetto alle somme già assegnate allo stesso titolo alle singole amministrazioni, per le amministrazioni nelle quali la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo non si sia realizzata e le risorse umane impegnate in funzioni di supporto eccedano il 15 per cento dei dipendenti in servizio e fino al momento in cui questa eccedenza si verifichi.
*5.  02.    Tabacci.

      Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art.  5-bis.
(Disposizioni in materia di rimborsi e compensazioni).

      1. Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, anche in via telematica, nonché il termine per la dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti, anche in via telematica, previsti, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 1, e 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono fissati tra il 30 aprile ed il 30 giugno.
      2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la compensazione di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ha ad oggetto tutti gli importi relativi alle imposte indicate al comma 2 del medesimo articolo 17, ivi compresi quelli spettanti ai contribuenti ed ai sostituti di imposta a titolo di rimborso delle stesse imposte, anche nel caso di avvenuta presentazione di istanza di rimborso, e comunque fino alla avvenuta esecuzione dei rimborsi di imposta medesimi. A tal fine, in mancanza di provvedimento espresso di diniego dell'istanza di rimborso entro il termine di sei mesi, gli importi si intendono comunque spettanti in favore dei contribuenti o dei sostituti di imposta istanti.
      3. Alla esecuzione dei rimborsi di imposta spettanti ai contribuenti ed ai sostituti di imposta ai sensi del comma 1 provvede la Riscossione Spa, anche attraverso altre società per azioni dalla stessa partecipate, prelevando le somme occorrenti dalle risorse finanziarie nella sua disponibilità nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in legge 2 dicembre 2005, n. 248.
      4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano ai rimborsi di imposta liquidati d'ufficio o dei quali è stata presentata istanza di esecuzione in data successiva al 1o gennaio 2007.
      5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è ridefinita in maniera uniforme la disciplina delle modalità di esecuzione dei rimborsi di tutte le imposte erariali, al fine di rendere omogenee le rispettive previsioni secondo i principi fissati nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, anche mediante l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con i suddetti principi. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 136 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
      6. La relazione annuale al Parlamento prevista ai sensi di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha ad oggetto anche l'andamento delle operazioni di esecuzione dei rimborsi di imposta di cui al presente articolo e le conseguenti operazioni di imputazione finanziaria di cui al comma 2.
      7. Qualora, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, l'amministrazione finanziaria non abbia concluso l'accertamento e notificato al contribuente l'accoglimento o il rifiuto motivato della dichiarazione dei redditi e dell'istanza di rimborso notificata, con facoltà di riconoscimento parziale dell'ammontare del credito indicato rispettivamente nella dichiarazione dei redditi e nell'istanza citata, la dichiarazione dei redditi e l'istanza di rimborso Iva notificata costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1), del codice di procedura civile.
      8. Ferma restando la pignorabilità dei beni dell'amministrazione finanziaria previsti dalla normativa vigente, il contribuente in possesso di un titolo esecutivo può avviare esecuzione forzata per sottoporre a sequestro e pignoramento tutti i beni di Riscossione Spa, ivi incluse tutte le somme depositate sui conti correnti bancari intestati alla stessa Riscossione Spa, fino a concorrenza del proprio credito come determinato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 32, comma 7, aggiungere:

      7-bis. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, e successive modificazioni, sono ridotti del 75 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009 rispetto alle somme già assegnate allo stesso titolo alle singole amministrazioni, per le amministrazioni nelle quali a) la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo non si sia realizzata e b) le risorse umane impegnate in funzioni di supporto eccedano il 15 per cento dei dipendenti in servizio e fino al momento in cui questa eccedenza si verifichi.
*5.  03.    Nicola Rossi, Merloni, Capezzone.