...
Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 13-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
1. 1. Lavagnini.
Inammissibile.
Sopprimere i commi da 5 a 8.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 2. (ex 1. 2447.) Tidei.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: escluso il comparto con le seguenti: esclusi i comparti della difesa e.
Conseguentemente al medesimo comma, elenco 1, sopprimere la voce: Ministero della difesa.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 3. (ex 1. 30.) Minniti, Molinari, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Angioni, Santino Adamo Loddo, Tanoni, De Brasi, Lumia, Luongo, Rotundo.
Al comma 5, primo periodo, elenco 1, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - u.p.b. 9.1.2.2 - Occupazione, apportare la seguente variazione:
2006: + 20.000.
Conseguentemente, al medesimo elenco 1, alla voce: Ministero della difesa - u.p.b. 3.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento, apportare la seguente variazione:
2006: - 20.000.
1. 4. (ex 1. 33.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 5, primo periodo, elenco 1, voce: Ministero dell'interno, sopprimere la u.p.b.: 2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 5. (ex 1. 32.) Lucidi, Lumia, Minniti, Leoni, Bressa, Fistarol, Amici, Finocchiaro.
Al comma 5, primo periodo, elenco 1, voce: Ministero della difesa - u.p.b. 3.1.1.5 - Ammodernameno e rinnovamento, apportare la seguente variazione:
2006:- 20.000.
Conseguentemente, dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
233-bis. Per l'anno 2006, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'assistenza ai familiari di portatori di handicap grave di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
1. 6. (ex 1. 34.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sopprimere i commi 5-bis, 5-ter.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 7. (ex 0. 1. 4547. 48.) Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria.
Al comma 5-bis, dopo le parole: della sicurezza pubblica e del soccorso aggiungere le seguenti: , nonché quello della difesa nazionale.
1. 8. Lavagnini.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta nel 2006 dai comuni, dalle province e dalle regioni, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze deve essere trasmesso alla Corte dei conti.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 8-bis;
dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.
1. 9. (ex 1. 2446.) Tidei.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferita a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta nel 2006 dal comuni, dalle comunità montane, dalle province e dalle Regioni non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze deve essere trasmesso alla Corte dei conti.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 8-bis;
dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 10. (ex 1. 14.) Grandi.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Nell'anno 2006 i comuni, le province e le regioni, non possono effettuare spese di ammontare superiore a quelle sostenute nell'anno 2004 per relazioni pubbliche convegni, mostre, pubblicità e per spese di rappresentanza.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 8-bis;
dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.
1. 14. (ex 1. 2445.) Tidei.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Nell'anno 2006 i comuni, le province, le regioni non possono effettuare spese di ammontare superiore a quelle sostenute nell'anno 2004 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e per spese di rappresentanza.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 8-bis;
dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 15. (ex 1. 19.) Grandi.
Al comma 7, sopprimere la parola: mostre,
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 17. (ex 1. 2494.) Michele Ventura.
Al comma 8, sostituire le parole da: , le pubbliche amministrazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: di comuni, comunità montane, province e regioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, per il soccorso, per la protezione civile, per i servizi scolastici, per gli anziani, per le fasce disagiate e la manutenzione ordinaria in economia dell'ente, non si possono effettuare nel 2006 spese superiori a quelle del 2004.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 8-bis;
dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 18. (ex 1. 24.) Grandi.
Al comma 8, sostituire le parole da: , le pubbliche amministrazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: di comuni, province e regioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine per la sicurezza pubblica, del soccorso, della protezione civile, per i servizi scolastici, per gli anziani, le fasce disagiate e la manutenzione ordinaria in economia dell'ente, nel 2006 non si possono effettuare spese superiori a quelle effettuate nel 2004.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 8-bis;
dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.
1. 19. (ex 1. 2444.) Tidei.
Al comma 8, dopo le parole: la sicurezza pubblica aggiungere le seguenti: e di quelle necessarie per il servizio di trasporto del personale di magistratura ai fini di tutela e sicurezza ed ad altri incaricati di altre funzioni giudiziarie esposti a pericolo, appartenenti al Ministero della giustizia, dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 19,5 per cento.
1. 20. (ex 1. 25.) Alberto Giorgetti.
Al comma 8, dopo le parole: la sicurezza pubblica aggiungere le seguenti: e per i trasporti relativi ai portatori di handicap.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 21. (ex 1. 21.) Quartiani.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: escluso il comparto con le seguenti: esclusi i comparti della difesa e.
Conseguentemente:
al medesimo comma, elenco 2, sopprimere la voce: Ministero della difesa.
dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 23. (ex 1. 38.) Minniti, Molinari, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Angioni, Santino Adamo Loddo, Tanoni, De Brasi, Lumia, Luongo, Rotundo.
Al comma 9, primo periodo, elenco 2, voce: Ministero della difesa, u.p.b. 3.2.3.4 - Attrezzature e impianti, apportare la seguente variazione:
2006: - 143.000.
Conseguentemente, dopo il comma 305, aggiungere il seguente:
305-bis. Per l'anno 2006, è autorizzata la spesa di 143 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per gli investimenti della ricerca di base di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. 24. (ex 1. 36.) Bulgarelli, Zanella, Lion, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio.
Al comma 9, primo periodo, elenco 2, voce: Ministero della difesa, u.p.b. 3.2.3.4 - Attrezzature e impianti, apportare la seguente variazione:
2006: - 118.830;
Conseguentemente, al comma 390, tabella D, aggiungere le seguente rubrica: Ministero dell'ambiente, con la seguente voce: Legge n. 426 del 1998, nuovi interventi in campo ambientale, Art. 1, comma 1: interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (1.2.3.6 Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p):
2006: + 118.830.
1. 25. (ex 1. 35.) Zanella, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio.
Al comma 9, primo periodo, elenco 2, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, u.p.b. 3.2.3.1 - Edilizia di servizio, apportare la seguente variazione:
2006: + 30.000.
Conseguentemente, al medesimo elenco 2, voce: Ministero della difesa, u.p.b.
n. 3.2.3.5 - Ammodernamento e rinnovamento, apportare la seguente variazione:
2006: - 30.000;
1. 26. (ex 1. 37.) Cento, Zanella, Bulgarelli, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.
Sopprimere il comma 10.
1. 27. (ex 1. 26.) Leoni, Amici, Bressa, Zaccaria, Mascia, Boato.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. A decorrere dal 1o gennaio 2006 sono soppressi i finanziamenti a carico del bilancio dello Stato a favore dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
1. 28 (ex 1. 27.) Mascia, Pisapia, Russo Spena.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. A decorrere dal 1o gennaio 2006 sono soppressi i finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, per le spese di costruzione, acquisizione, completamento e adattamento di immobili destinati a centri di permanenza temporanea per gli stranieri irregolari di cui all'articolo 14 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
1. 29. (ex 1. 28.) Mascia, Pisapia, Russo Spena.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di contrasto al fenomeno della immigrazione clandestina, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, per finanziare la costituzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 5 luglio 1998, n. 286, da dislocare in tutto il territorio nazionale".
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 19,5 per cento.
1. 30. (ex 1. 2835.) Alberto Giorgetti, Landi di Chiavenna.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di contrasto al fenomeno della immigrazione clandestina, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, per finanziare la costituzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 5 luglio 1998, n. 286, da dislocare in tutto il territorio nazionale.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 31. (ex 1. 2836.) Alberto Giorgetti, Landi di Chiavenna.
Al comma 11, elenco 3, rubrica: Economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
Conseguentemente, dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319-bis. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di interventi di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, articolo 7, punto 5, relativi alla protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza e di quelli urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del Delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle Province di Ferrara e Rovigo è autorizzato un contributo pluriennale di 15 milioni di euro. Tale contributo sarà concesso ed erogato, dal Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni Emilia Romagna e Veneto. Le suddette regioni provvederanno ad assegnare ai consorzi di bonifica, competenti per territorio, l'esecuzione dei singoli interventi contenuti in appositi programmi e finanziati ai sensi del presente comma.
1. 32. (ex 1. 2291.) Grotto, Di Gioia.
Inammissibile.
Al comma 11, elenco 3, rubrica: Economia e finanze - u.p.b. 3.1.2.8. - Ferrovie dello Stato, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 400.000;
2007: + 400.000;
2008: + 400.000.
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 33. (ex 1. 106.) Di Gioia, Agostini, Pinza, Russo Spena, Zanella, Sgobio, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti, Montecchi.
Al comma 11, elenco 3, alla rubrica: Economia e finanze, u.p.b. 3.1.2.45. - ANAS, voce: Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, articolo 7, comma 1: trasformazione ente ANAS in ANAS s.p.a., apportare le seguenti variazioni:
2006: + 120.000;
2007: + 120.000;
2008: + 120.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 34. (ex 1. 105.) Sgobio, Agostini, Pinza, Russo Spena, Zanella, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Al comma 11, elenco 3, rubrica: Istruzione, università e ricerca:
alla u.p.b. 2.1.5.5 - Scuole non statali - voce: Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali, apportare la seguente variazione:
2006: - 4.525;
alla u.p.b. 4.1.2. 10 - Università e istituti non statali - voce: Decreto-legge n. 115 del 2005, articolo 1, comma 1: contributo all'Università di Urbino, apportare la seguente variazione:
2006: + 4.525.
*1. 35. (ex *1. 111.) Ranieli.
Al comma 11, elenco 3, rubrica: Istruzione, università e ricerca:
alla u.p.b. 2.1.5.5 - Scuole non statali - voce: Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali, apportare la seguente variazione:
2006: - 4.525;
alla u.p.b. 4.1.2. 10 - Università e istituti non statali - voce: Decreto-legge n. 115 del 2005, articolo 1, comma 1: contributo all'Università di Urbino, apportare la seguente variazione:
2006: + 4.525.
*1. 36. (ex *1. 2841.) Alberto Giorgetti, Saglia.
Al comma 11, elenco 3, rubrica: Istruzione, università e ricerca - u.p.b.. 4.1.2.10 - Università e istituti non statali voce: Decreto-legge n. 115 del 2005, articolo 1, comma 1: contributo all'Università di Urbino, apportare la seguente variazione:
2006: + 5.000;
Conseguentemente, al comma 389, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare la seguente variazione:
2006: - 5.000;
1. 37. (ex 1. 101.) Volontè, Liotta.
Al comma 11, elenco 3, rubrica : Beni e attività culturali - u.p.b. 3.1.2.2. - Editoria libraria - voce: Legge n. 67 del 1987, articolo 18: pubblicazioni di elevato valore culturale, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 550;
2007: + 550;
2008: + 550.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 550;
2007: - 550;
2008: - 550.
1. 38. (ex 1. 1217.) Rodeghiero, Sergio Rossi, Pagliarini.
Inammissibile.
Al comma 11, elenco 3, rubrica : Beni e attività culturali, u.p.b. 3.1.2.2. - Editoria
libraria - voce: legge n. 62 del 2001, articolo 9, comma 6: fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale apportare le seguenti variazioni:
2006: + 270;
2007: + 270;
2008: + 270.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2006: - 270;
2007: - 270;
2008: - 270.
1. 39. (ex 1. 1216.) Rodeghiero, Sergio Rossi, Pagliarini.
Inammissibile.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13.1. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle autorizzazioni di spesa in materia di soccorso alpino e speleologico.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 150;
2007: - 150;
2008: - 150.
1. 40. (ex 1. 2818.) Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Inammissibile.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 5, elenco 1 allegato la voce: «Autorità portuali» è soppressa.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
*1. 41. (ex, 1. 3031., 1. 3386., 1. 2852. e 1. 2327.) Russo Spena, Pinza, Di Gioia, Sgobio, Zanella, Cusumano, Agostini, Albonetti, Duca, Susini, Mazzarello.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 5, elenco 1 allegato la voce: «Autorità portuali» è soppressa.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
*1. 42. (ex 0. 1. 4551. 21.) Morgando, Pasetto, Duilio, Rosato, Stradiotto.
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 57, primo periodo, dopo le parole «fondazioni di diritto privato» sono aggiunte le parole: «, delle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni».
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal
seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
1. 43. (ex 1. 2546.) Raffaldini, Mazzarello.
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13.1. I proventi derivanti dalla gestione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e alle fattispecie alla stessa ricondotte dalla normativa vigente vanno versati mediante modello F24 ed imputati ai competenti capitali dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
1. 44. (ex 1. 4311.) Liotta, Volontè.
Sopprimere il comma 14.
Conseguentemente, dopo il comma 109, aggiungere il seguente:
109.1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, comma 21-bis, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«c) le spese di investimento, previste da specifiche leggi o programmi regionali, finalizzati al sostegno delle attività di ricerca e innovazione, qualificazione delle risorse umane e sviluppo sostenibile».
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 100.000;
2007: - 200.000;
2008: - 200.000.
1. 45. (ex 1. 1993.) Alberto Giorgetti, Saglia.
Inammissibile.
Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: del Ministero dell'interno aggiungere le seguenti: - Centro di responsabilità sicurezza pubblica.
1. 46. (ex 1. 115.) Lucidi, Bressa, Finocchiaro, Minniti, Boato, Leoni, Amici, Bielli, Fistarol.
Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole da: con una dotazione fino alla fine del periodo con le seguenti:, nonché all'impiego di contingenti di personale delle Forze armate per i servizi di vigilanza dei seggi elettorali e per la sorveglianza e il controllo degli obiettivi fissi di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 18, della legge 26 marzo 2001, n. 128, con una dotazione, per l'anno 2006, di 269 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, ridurre proporzionalmente le voci degli accantonamenti per un importo pari a 169 milioni di euro per l'anno 2006.
1. 47. (ex 1. 116.) Alberto Giorgetti, Zacchera.
Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro, con le seguenti: 50 milioni di euro.
Conseguentemente:
al comma 76, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: . L'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 5, del decreto legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, è aumentato di 0,026 euro per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di 0,026 euro per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.
al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 4.000.
al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:
2006: - 22.000
al comma 389, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525), apportare la seguente variazione:
2006: - 10.000.
1. 49. (ex 1. 114.) Olivieri, Quartiani, Lolli, Michele Ventura, Maurandi, Mariotti, Innocenti, Ruzzante, Nieddu, Fistarol.
Inammissibile.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Nello stato di previsione del Ministero della Difesa è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'impiego di contingenti di personale delle Forze Armate per i servizi di vigilanza ai seggi elettorali e per la sorveglianza ed il controllo di obiettivi fissi di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001 n. 128, con una dotazione, per l'anno 2006 e con riferimento anche al pregresso periodo (2001 - 2005), di 169 milioni di euro. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, ridurre proporzionalmente le voci degli accantonamenti per un importo pari a 169 milioni di euro per l'anno 2006.
1. 50. (ex 1. 117.) Alberto Giorgetti, Zacchera.
Al comma 15, dopo le parole: iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno aggiungere le seguenti: - Centro di responsabilità sicurezza pubblica.
1. 51. (ex 1. 119.) Bressa, Lucidi, Minniti, Finocchiaro, Leoni, Fistarol, Amici, Boato, Bielli.
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi contratti dal Ministero della giustizia, nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari per le attività svolte fino al 31 dicembre 2005, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Gli importi di cui al precedente periodo sono iscritti in specifico fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia - Centro di responsabilità Amministrazione penitenziaria per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti del Ministro della giustizia, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui
1. 52. (ex 1. 1432.) Carboni, Fanfani, Lucidi, Ruggeri, Mantini, Finocchiaro, Bonito.
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. Le risorse destinate dai contribuenti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, allo Stato italiano mediante l'8 per mille del gettito IRE non possono in alcun modo essere destinate al finanziamento diretto o indiretto di missioni o attività militari a qualunque fine autorizzate.
1. 53. (ex 1. 3651.) Pisa, Grandi, Deiana.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno, é istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo dei vigili del fuoco, con una dotazione annua di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile» del medesimo stato di previsione.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra 1.000 ed 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.
396-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 50 milioni di euro.
396-quater. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse é richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
1. 54. (ex 1. 120.) Pistone, Benvenuto.
Al comma 17, sostituire le parole da: industriali, consentiti fino a: 20 milioni con le seguenti: industriali e dei distretti produttivi e in particolare del distretto del mobile della Regione Veneto, consentiti ai sensi del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è autorizzata la spesa di 40 milioni;
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 460, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
1. 55. (ex 1. 2907.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
17-bis: All'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 1, le parole: «è fissato in lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso del 2002, per una quota superiore al 50 per cento è relativo a forniture e subforniture di beni e servizi all'industria automobilistica italiana».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 56. (ex 1. 4444.) Gambini.
Sopprimere il comma 21.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle misure delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2006, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000.
1. 57. (ex 1. 45.) Lion, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio.
Al comma 21, sostituire le parole: 1.700 milioni di euro con le seguenti: 3.300 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 58. (ex 1. 41.) Vigni, Innocenti, Agostini, Michele Ventura.
Al comma 21, sostituire le parole: 1.700 milioni di euro con le seguenti: 2.700 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti: 396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti
imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 59. (ex 1. 44.) Iannuzzi, Morgando.
Al comma 21, sostituire le parole: 1.700 milioni di euro con le seguenti: 2.000 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 68, primo periodo, sostituire le parole: 1000 milioni di euro con le seguenti: 700 milioni di euro.
1. 60. (ex *1. 43. e *1. 46.) Vigni, Innocenti, Agostini, Michele Ventura, Zanella, Pinza, Russo Spena, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Morgando, Russo Spena, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Su richiesta dei creditori di imposta intestatari del conto fiscale, che siano società controllate dallo Stato classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri indicati nel Regolamento CE 25 giugno 1996 n. 2223/96, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata ad attestare la certezza e la liquidità del credito, nonché, la data ultima di erogazione del rimborso».
1. 61. (ex 1. 4334.) Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro con le seguenti: 3.100 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 62. (ex 1. 566.) Pinza, Agostini, Russo Spena, Zanella, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Al comma 29, sostituire le parole: ad un sesto con le seguenti: al 100 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 63. (ex 1. 55.) Grandi.
Al comma 33, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: e a quelle riguardanti il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.
1. 64. (ex 1. 201.) Leoni, Finocchiaro, Bressa, Lucidi, Minniti, Amici, Boato, Bielli, Fistarol.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37.1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi contratti dal Ministero della giustizia, nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari per le attività svolte fino al 31 dicembre 2005, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Gli importi di cui al precedente periodo sono iscritti in specifico fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia - Centro di responsabilità Amministrazione penitenziaria - per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali
di base interessate, con decreti del Ministro della giustizia, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 65. (ex 1. 263.) Carboni, Fanfani, Lucidi, Ruggeri, Mantini, Finocchiaro, Bonito.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37.1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi contratti dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, per le attività svolte fino al 31 dicembre 2005, nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2006. L'importo è iscritto in un specifico fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere assegnato nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti del Ministro dell'interno, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.
1. 66. (ex 1. 3378.) Lucidi, Bressa, Leoni, Finocchiaro, Amici, Boato, Bielli, Minniti.
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37.1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi contratti dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, per le attività svolte fino al 31 dicembre 2005, nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2006. L'importo è iscritto in un specifico fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere assegnato nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti del Ministro dell'interno, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 67. (ex 1. 264.) Lucidi, Bressa, Leoni, Amici, Boato, Bielli, Minniti, Fistarol.
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37.1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 1, le parole. «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione
2006: - 5.000.
1. 68. (ex 1. 2857.) Ramponi, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37.1. All'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«Per l'anno 2006 la quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale, della cooperazione sociale e alla lotta contro la marginalità grave attraverso i soggetti del terzo settore definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 1, lettera b)».
Conseguentemente, al comma 68, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.
1. 69. (ex 1. 2222.) Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37.1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 276 le parole: « l'Agenzia del demanio può richiedere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile dell'anticipazione di tesoreria si provvede con le modalità stabilite dal predetto Dipartimento d'intesa con l'Agenzia del demanio. L'anticipazione di tesoreria è comunque estinta entro l'anno a valere sul fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» sono sostituite dalle seguenti: «viene aperto presso la Tesoreria centrale un apposito conto corrente intestato al Dipartimento del Tesoro. Con le risorse affluite su tale conto corrente il Dipartimento del Tesoro provvede
alle attività connesse al pagamento delle somme di cui al primo periodo e, qualora esse non fossero sufficienti, chiede al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per l'importo necessario, anticipazioni di tesoreria che devono essere estinte non appena saranno affluite sul conto le risorse corrispondenti».
1. 70. (ex 1. 2214.) Liotta, Volontè.
Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:
37.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 362, le parole da: «31 dicembre 2004» fino a «alle amministrazioni dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche»;
b) al comma 363, dopo le parole: «con una dotazione di 2.000 milioni di Euro», sono aggiunte le seguenti: «o a valere sulle somme stanziate sugli analoghi fondi delle amministrazioni pubbliche non statali, istituite ai sensi del comma 363-bis»;
c) dopo il comma 363 è aggiunto il seguente
«363-bis. La disposizione di pagamento a favore di fornitori di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un fondo analogo a quello di cui al comma 362, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alle Cassa depositi e prestiti s.p.a. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal comma 362»;
d) al comma 364 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni pubbliche non statali possono, analogamente, provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti s.p.a. delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del frondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione.»;
e) al comma 365, secondo periodo, dopo le parole «sono stabilite», sono aggiunte le seguenti: «o sono integrate»;
f) al comma 365, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle amministrazioni debitrici».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi, con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 71. (ex 1. 2599.) Emerenzio Barbieri, Volontè, Liotta.
Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:
37.1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 363, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie, la Cassa depositi e prestiti s.p.a. può disporre, alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 364, della medesima legge n. 311 del 2004, pagamenti relativi a debiti scaduti ed esigibili derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, ceduti alla Cassa dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici, a condizione che le stesse amministrazioni abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un «Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura», al quale siano riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a tali debiti.
37.2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 362, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
37.3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 365, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «i pagamenti a favore delle imprese fornitrici non sono gravati di oneri, fermi gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici».
*1. 72. (ex 1. 2296.) Polledri, Didonè, Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:
37.1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 363, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie, la Cassa depositi e prestiti s.p.a. può disporre, alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 364, della medesima legge n. 311 del 2004, pagamenti relativi a debiti scaduti ed esigibili derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, ceduti alla Cassa dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici, a condizione che le stesse amministrazioni abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un «Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura», al quale siano riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a tali debiti.
37.2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 362, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
37.3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 365, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «i pagamenti a favore delle imprese fornitrici non sono gravati di oneri, fermi gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici».
*1. 73. (ex 1. 2584. ) Emerenzio Barbieri, Lotta, Volontè.
Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:
37.1. All'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «L'Alto Commissario» sono aggiunte le seguenti: «che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali è scelto il Commissario.»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri sii proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonché altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'Ufficio del Commissario il servizio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza.».
37.2. Per le finalità di cui al comma 37.1 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2006.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A:
alla voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.
alla voce: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:
2006: - 1.000;
1. 74. (ex 1. 3385.) Alberto Giorgetti.
Inammissibile.
Sostituire il comma 38 con il seguente:
38. Al Fondo Nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44,della legge 27 dicembre 1997, n. 449, affluiscono altresì le somme provenienti dal Parlamento nazionale per la rideterminazione in riduzione del trattamento economico spettante ai propri membri. Gli uffici di Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica stabiliscono nella loro autonomia le modalità per l'attuazione della rideterminazione di cui al precedente periodo garantendo che l'ammontare della riduzione sia pari al 10 per cento dell'indennità mensile spettante ai membri del Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
1. 75. (ex 1. 206.) Liotta, Volontè.
Al comma 38, primo periodo, sostituire le parole: ai membri del Parlamento nazionale con le seguente: esclusivamente ai membri del Parlamento nazionale in carica.
1. 76. (ex 1. 207.) Grandi.
Al comma 38, primo periodo, sostituire le parole da: sono rideterminate fino a: Tale rideterminazione si applica con le seguenti: ai sensi dell'articolo 1 comma 2, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono soggette ad un tributo da parte dei beneficiari pari al 10 per cento del loro ammontare massimo. Tale tributo.
Conseguentemente:
sostituire il comma 39 con il seguente. È altresì esteso il tributo del 10 per cento ai beneficiari del trattamento economico di sottosegretari di Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
Al comma 40, alinea, sostituire le parole da: sono rideterminati fino alla fine dell'alinea, con le seguenti: è esteso il tributo nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 ai percettori di emolumenti quali:.
1. 77. (ex 1. 205.) D'Agrò, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 38 aggiungere il seguente:
38-bis. Le economie derivanti dalla misura di cui al comma 38 sono destinate a finanziare interventi per il miglioramento del servizio ferroviario nelle regioni meridionali.
Conseguentemente, al comma 48, sostituire le parole: da 38 con le seguenti: da 39.
1. 78. (ex 1. 2073.) Meduri.
Dopo il comma 38 aggiungere il seguente:
38-bis. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al raggiungimento del generale obiettivo di riduzione dei costi della politica provvedendo, con proprie leggi, ad adeguare le indennità, i gettoni di presenza o le utilità comunque denominate spettanti, in ragione della carica rivestita, ai componenti delle rispettive assemblee legislative od organi amministrativi e di governo, al fine di assicurare una diminuzione della spesa pari a quella che si avrebbe con una diminuzione, rispetto alla data dei 20 settembre 2005, del 10 per cento dell'ammontare massimo delle indennità mensili spettanti ai Consiglieri regionali in ragione dell'elezione a componenti dell'assemblea legislativa. Al fine del raggiungimento di tale riduzione della spesa concorrono, ove esistenti, gli eventuali effetti automatici derivanti, sulle utilità di cui trattasi, dall'applicazione di quanto previsto.
Al comma 38, al medesimo fine concorrono, altresì, le eventuali riduzioni di spesa autonomamente adottate, con riferimento
alle citate utilità, dalle regioni e dalle province autonome, rispetto all'anno precedente, nel corso del 2004.
1. 79. (ex 1. 1861.) Fontanini.
Sopprimere il comma 39.
Conseguentemente, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
40-bis. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi ad adeguare alle indicazioni di cui al comma 40, alinea, le indennità di funzione, le altre indennità e i gettoni di presenza spettanti ai componenti degli esecutivi e dei Consigli regionali, sempre che tale adeguamento non concorra già con propri atti alla riduzione delle utilità di cui al comma 40, lettera c).
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 80. (ex 1. 208.) Damiani, Rosato, Maran.
Al comma 39, dopo le parole: economico spettante aggiungere le seguenti: ai Ministri e ai Vice Ministri, assorbendo le precedenti disposizioni, e.
1. 81. (ex 1. 209.) Grandi.
Al comma 39, dopo le parole: economico spettante aggiungere le seguenti: ai Ministri, ai Vice Ministri e ai.
1. 82. (ex 1. 1.) Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 39, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì ridotti del 10 per cento tutti i trattamenti stabiliti con contratto di diritto privato per i dirigenti dello Stato, delle Agenzie e in generale di tutte le Amministrazioni pubbliche in sede di rinnovo dei medesimi.
1. 83. (ex 1. 210.) Grandi.
Sopprimere il comma 40.
1. 84. (ex 1. 214.) Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Olivieri.
Al comma 40, alinea dopo le parole: i seguenti emolumenti aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelli già ridotti in misura superiore al 10 per cento rispetto a quanto spettante ai sensi del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 4 aprile 2000, n. 119, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2000, n. 110.
1. 85. (ex 1. 211.) Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Al comma 40, lettera a) dopo le parole: spettanti ai sindaci aggiungere le seguenti: dei comuni che ne applicano le misure massime.
1. 86. (ex 1. 213.) D'Agrò, Liotta, Volontè.
Al comma 40, lettera a) sostituire le parole da: , ai presidenti delle province fino alla fine della lettera, con le seguenti: di comuni superiori a 60.000 abitanti, i presidenti delle province e delle regioni, ai Presidenti delle circoscrizioni comunali, i presidenti delle comunità montane con popolazione superiore 60.000 abitanti, e degli uffici di presidenza dei citati enti.
Conseguentemente, alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: con popolazione superiore a 120.000 abitanti.
1. 87. (ex 1. 215.) Tidei.
Al comma 40, lettere a) sostituire le parole da: , ai presidenti delle province fino alla fine della lettera, con le seguenti: di comuni superiori a 60.000 abitanti, i presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle circoscrizioni comunali, i presidenti delle comunità montane con popolazione superiore 60.000 abitanti, e degli uffici di presidenza dei citati enti.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.
1. 88. (ex 1. 2442.) Tidei.
Al comma 40, lettera a) sopprimere le parole: e delle regioni.
Conseguentemente:
alla medesima lettera, sopprimere le parole: e regionali
alla lettera b), sopprimere le parole: , regionali
1. 89. (ex 1. 216.) Fontanini.
Al comma 40, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: con popolazione superiore a 120.000 abitanti.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.
1. 90. (ex 1. 2443.) Tidei.
Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
40-bis. La riduzione di cui al comma 40 non si applica alle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, ai componenti degli organi esecutivi, ai consiglieri circoscrizionali, comunali e delle comunità montane qualora i rispettivi enti di appartenenza abbiano meno di 10.000 abitanti. Non si applica altresì ai presidenti e componenti degli uffici di presidenza dei consigli dei comuni con meno di 15.000 abitanti.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 91. (ex 1. 401.) Stradiotto, Milana.
Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
40-bis. Le disposizioni di cui al comma 40 non si applica ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
1. 92. (ex 1. 212.) Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Ruta.
Dopo il comma 40, aggingere il seguente:
40-bis. Per gli amministratori degli enti locali la riduzione del 10 per cento, prevista dal comma 40, va operata sugli importi stabiliti nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 4 aprile 2000, n. 119, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2000, n. 110. come rinnovati ai sensi dell'articolo 82, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. 93. (ex 1. 1966.) Giudice.
Al comma 42, dopo le parole: pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: escluse le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni,.
1. 94. (ex 1. 217.) Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Olivieri.
Al comma 43, dopo le parole: ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 42 aggiungere le seguenti: con esclusione delle regioni, delle province, dei comuni, delle Comunità montane, e loro consorzi e associazioni.
1. 95. (ex 1. 218.) Michele Ventura, Mariotti, Maurandi Olivieri.
Al comma 44, dopo le parole: e negli enti da queste ultime controllate, aggiungere le seguenti: escluse le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni.
1. 96. (ex 1. 219.) Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Olivieri.
Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
44-bis. Nei confronti degli enti e delle società di cui al comma 44, nonché nei confronti degli Istituti autonomi per le case popolari che adottano la contabilità finanziaria, le riduzioni previste non operano nel caso in cui il bilancio dell'esercizio 2004 sia stato chiuso in pareggio, in avanzo o in utile. Nel caso in cui il bilancio 2005 presenterà un disavanzo o una perdita, gli enti e le società di cui al
comma 44, compresi gli Istituti autonomi per le case popolari che utilizzano la contabilità finanziaria dovranno provvedere alle riduzioni previste.
1. 97. (ex 1. 220.) Ruta.
Al comma 45, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente comma le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni.
1. 98. (ex 1. 221.) Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Olivieri.
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 42, 43, 44, 45 non si applicano alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le Province autonome concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica collegati alle suddette disposizioni adottando autonomamente le misure necessarie a garantire una riduzione delle spese per il funzionamento degli organi regionali, escluse le assemblee legislative e i loro organi, pari al risparmio che conseguirebbe all'applicazione delle disposizioni citate. Le assemblee legislative regionali, nella loro autonomia, provvedono a determinare le modalità e la misura del loro concorso al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle spese di cui sopra da parte delle rispettive Regioni.
1. 99. (ex 1. 1862.) Fontanini.
Al comma 48 sostituire le parole da:dall'applicazione fino a: provveduto a comunicare con le seguenti: dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 47, dalla cui applicazione sono escluse le regioni, le province, i comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, e le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria autonomia abbiano provveduto a comunicare, nonché le somme derivanti dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui al comma 396-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 100. (ex 1. 223.) Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Olivieri.
Al comma 48, aggiungere, in fine, le parole: al fine di costituire misure di sostegno alla nascita, rivolte a rimuovere cause di ordine economico e sociale che impediscono la procreazione consapevole e responsabile e per promuovere il valore sociale della maternità.
1. 101. (ex 1. 226.) Turco, Labate, Bolognesi, Zanotti, Galeazzi, Bogi, Giacco, Lucà, Petrella.
Al comma 48, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 10 per cento del Fondo nazionale per le politiche sociali viene destinato ai comuni per il finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti.
1. 102. (ex 1. 224.) Ruta.
Al comma 48, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 5 per cento del Fondo nazionale per le politiche sociali viene destinato ai comuni per il finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti.
1. 103. (ex 1. 225.) Ruta.
Al comma 48-bis, sostituire le parole: commi 42 con le seguenti: commi 41, 42.
1. 104. (ex 0. 1. 4549. 1.) Manzini, Crosetto, Duilio, Ria, Liotta.
Sopprimere i commi 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.
1. 105. (ex 1. 4013.) Michele Ventura, Agostini.
Sopprimere i commi 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 106. (ex 1. 236.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera.
Sopprimere i commi da 49 a 52.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.
1. 107. (ex 1. 4016.) Michele Ventura, Agostini.
Al comma 49, primo periodo, sopprimere le parole: della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB),
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
1. 108. (ex 1. 233.) Michele Ventura, Agostini.
Al comma 49, primo periodo, sopprimere le parole: , dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.
1. 109. (ex 1. 4022.) Michele Ventura, Agostini.
Al comma 49, primo periodo, sopprimere le parole: , dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 110. (ex 1. 230.) Emerenzio Barbieri, Liotta, Volontè.
Al comma 49, primo periodo, sopprimere le parole: , dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Conseguentemente , al comma 388, tabella A,voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 60.000;
2007: - 60.000;
2008: - 60.000.
1. 111. (ex 1. 54.) Caparini, Rodeghiero, Sergio Rossi, Pagliarini.
Inammissibile.
Al comma 49, primo periodo, sopprimere le parole: , dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 112. (ex 1. 228.) Rusconi, Morgando.
Al comma 49, primo periodo, sopprimere le parole: , dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
1. 113. (ex * 1. 232. e * 1. 4021.) Giulietti, Titti De Simone, Bellillo, Bulgarelli, Carra, Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Buffo, Michele Ventura, Agostini.
Al comma 49, primo periodo, sopprimere le parole: e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 2 milioni di euro annui.
1. 114. (ex 1. 3470.) Michele Ventura, Agostini.
Al comma 49, primo periodo, dopo le parole: finanziate dal mercato di competenza
aggiungere le seguenti: per un importo massimo pari al 50 per cento del rispettivo bilancio.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 35 milioni di euro annui.
1. 115. (ex 1. 251.) Giulietti, Carra, Bulgarelli, Titti De Simone, Bellillo.
Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
49-bis. In considerazione dell'impegno che deve essere sostenuto per l'innovazione tecnologica, il contributo per il finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non è dovuto sui ricavi delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, dei fornitori di contenuti radiofonici e televisivi in ambito locale e degli operatori di rete radiofonici e televisivi in ambito locale.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere il seguente:
369-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.
1. 116. (ex 1. 241.) Giulietti, Carra, Titti De Simone, Bellillo, Bulgarelli.
Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
49-bis. In considerazione dell'impegno che deve essere sostenuto per l'innovazione tecnologica, il contributo per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non è dovuto sui ricavi delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, dei fornitori di contenuti radiofonici e televisivi in ambito locale e degli operatori di rete radiofonici e televisivi in ambito locale.
*1. 117. (ex *1. 2411.) Di Gioia, Villetti, Pappaterra, Grotto, Boselli, Buemi, Ceremigna, Albertini, Mancini, Nesi, Intini.
Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
49-bis. In considerazione dell'impegno che deve essere sostenuto per l'innovazione tecnologica, il contributo per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non è dovuto sui ricavi delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, dei fornitori di contenuti radiofonici e televisivi in ambito locale e degli operatori di rete radiofonici e televisivi in ambito locale.
*1. 118. (ex *1. 245 e 1. 4537.) Mongiello, Mastella, Cusumano, Acquarone, Borriello, De Franciscis, Iannuccilli, Nuvoli, Oricchio, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza, Santulli.
Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
49-bis. In considerazione dell'impegno che deve essere sostenuto per l'innovazione tecnologica, il contributo per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non è dovuto sui ricavi delle imprese di radiodiffusione sonora
e televisiva in ambito locale, dei fornitori di contenuti radiofonici e televisivi in ambito locale edegli operatori di rete radiofonici e televisivi in ambito locale.
*1. 119. (ex *1. 261.) Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
49-bis. In considerazione dell'impegno che deve essere sostenuto per l'innovazione tecnologica, il contributo per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non è dovuto sui ricavi delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, dei fornitori di contenuti radiofonici e televisivi in ambito locale e degli operatori di rete radiofonici e televisivi in ambito locale.
*1. 120. (ex *1. 2367.) Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
49-bis. In considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione, il contributo per il funzionamento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non è dovuto sui ricavi derivanti dalle attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste, compresa l'editoria elettronica e digitale.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 121. (ex 1. 244.) Rusconi, Morgando.
Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
49-bis. In considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione, il contributo per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non è dovuto sui ricavi derivanti dalle attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste, compresa l'editoria elettronica e digitale.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 122. (ex 1. 258.) Carra.
Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
49-bis. In considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione, il contributo per il finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non è dovuto sui ricavi derivanti dalle attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste, compresa l'editoria elettronica e digitale.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di. cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.
1. 123. (ex 1. 250.) Giulietti, Carra, Titti De Simone, Bellillo, Bulgarelli.
Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
49-bis. In considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione, il contributo per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non è dovuto sui ricavi derivanti dalle attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste, compresa l'editoria elettronica e digitale.
*1. 124. (ex 1. 248.) Emerenzio Barbieri, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
49-bis. In considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione, il contributo per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non è dovuto sui ricavi derivanti dalle attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste, compresa l'editoria elettronica e digitale.
*1. 125. (ex 1. 256.) Giulietti, Grignaffini, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Buffo.
Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
49-bis. In considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione, il contributo per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativo agli anni 2006 e 2007 non è dovuto sui ricavi derivanti dalle attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste, compresa l'editoria elettronica e digitale.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 126. (ex 1. 243.) Rusconi, Morgando.
Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
49-bis. In considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione, il contributo per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativo agli anni 2006 e
2007 non è dovuto sui ricavi derivanti dalle attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste, compresa l'editoria elettronica e digitale.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 127. (ex 1. 259.) Carra.
Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
49-bis. In considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione, il contributo per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativo agli anni 2006 e 2007 non è dovuto sui ricavi derivanti dalle attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste, compresa l'editoria elettronica e digitale.
*1. 128. (ex 1. 247.) Emerenzio Barbieri, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
49-bis. In considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione, il contributo per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativo agli anni 2006 e 2007 non è dovuto sui ricavi derivanti dalle attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste, compresa l'editoria elettronica e digitale.
*1. 129. (ex 1. 255.) Grignaffini, Giulietti, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Buffo.
Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
49-bis. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale sono escluse dalla quota di contribuzione prevista dal comma 49, le società editrici di giornali quotidiani con un numero totale di copie vendute in edicola e per abbonamento pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali.
Conseguentemente al comma 388, tabella A, ridurre, fino a concorrenza degli oneri, valutati in 5 milioni di euro per ciascun anno, le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri al netto delle regolazioni debitorie, per gli anni 2006, 2007, 2008.
1. 130. (ex 1. 1447.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 55 aggiungere i seguenti:
55-bis. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, l'articolo 11-bis è abrogato.
55-ter. All'articolo 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Con riferimento alle indagini istruttorie avviate dalle Autorità di regolazione di cui alla legge n. 481/95, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alfa somma più favorevole tra l'1 per cento del fatturato e 2 milioni di euro oltre le spese del procedimento. Qualora l'1 per cento del fatturato sia inferiore al minimo edittale stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95, dovrà essere pagata una somma equivalente al minimo edittale stesso. Il pagamento, che deve essere effettuato nei termini di cui al primo comma del presente articolo, estingue il procedimento istruttorio fermi restando i poteri prescrittivi e regolamentari delle autorità di regolazione.
1. 131. (ex 1. 2644.) Didonè, Sergio Rossi, Pagliarini.
Al comma 61, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali modifiche non comporteranno oneri aggiuntivi a carico delle imprese.
1. 132. (ex 1. 302.) Polledri, Didoné, Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo il comma 61, aggiungere i seguenti:
61-bis. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
61-ter. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti dì fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
61-quater. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
61-quinquies. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione della dell'istanza.
61-sexies. La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali è determinata da ciascun
ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.
61-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
61-octies. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
61-novies. All'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta la seguente lettera:
«e) il contratto di affidamento deve prevedere un termine massimo di durata, comprensivo di eventuali periodi di proroga, che comunque non sia superiore complessivamente ad anni dieci. A tali contratti si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
61-decies. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 11, commi 1, 2, e 2-bis; all'articolo 12, comma 1, le parole da: «; il ruolo» fino alla fine del comma e l'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
b) gli articoli 9, comma 6; l'articolo 10; l'articolo 51, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4 e 6; e gli articoli 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
c) ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo.
1. 133. (ex 1. 1900.) Milana, Stradiotto, Morgando, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Dopo il comma 61, aggiungere i seguenti:
61-bis. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, possono procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
61-ter. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
61-quater. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente
entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
61-quinquies. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
61-sexies. La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali e determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.
61-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
61-octies. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
61-novies. All'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta la seguente lettera:
e) il contratto di affidamento deve prevedere un termine massimo di durata, comprensivo di eventuali periodi di proroga, che comunque non sia superiore complessivamente ad anni dieci. A tali contratti si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
61-decies. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 11, commi 1, 2, e 2-bis; all'articolo 12, comma 1, le parole da: «; il ruolo» fino alla fine del comma e l'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
b) gli articoli 9, comma 6; l'articolo 10; l'articolo 51, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4 e 6; e gli articoli 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
c) ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo.
1. 134. (ex 1. 4281.) Benvenuto, Michele Ventura, Lettieri, Pistone, Grandi.
Dopo il comma 61, aggiungere i seguenti commi:
61-bis. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza rispettivamente entro il terzo ed il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
61-ter. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale, gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché del termine di sessanta giorni cui effettuare il relativo pagamento, gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
61-quater. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui accertamento è divenuto definitivo.
61-quinquies. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
61-sexies. Gli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali sono calcolati in base al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuale con maturazione giorno per giorno.
61-septies. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo ed il versamento è effettuato in almeno due rate con scadenza rispettivamente il 31 maggio ed il 10 dicembre e può, in ogni caso, essere eseguito a scelta del contribuente mediante l'utilizzo dei modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
61-octies. Avverso il silenzio dell'autorità competente a decidere i ricorsi amministrativi di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere proposto ricorso entro il termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente la mancata impugnazione determina l'estinzione del procedimento.
61-novies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le di posizioni incompatibili con il presente articolo.
1. 135. (ex 1. 1855.) Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol.
Dopo il comma 61 aggiungere i seguenti:
61-bis. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza rispettivamente entro il terzo ed il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
61-ter. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente; questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché del termine di sessanta giorni cui effettuare
il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
61-quater. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titoloesecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
61-quinquies. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza.
61-sexies. Gli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali sono calcolati in base al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuale con maturazione giorno per giorno.
61-septies. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo ed il versamento è effettuato in almeno due rate con scadenza rispettivamente il 31 maggio ed il 10 dicembre e può, in ogni caso, essere eseguito a scelta del contribuente mediante l'utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
61-octies. Avverso il silenzio dell'autorità competente a decidere i ricorsi amministrativi di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere proposto ricorso entro il termine di ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. La mancata impugnazione determina l'estinzione del procedimento.
61-novies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.
1. 136. (ex 1. 1894.) Volontè.
Dopo il comma 61 aggiungere i seguenti:
61-bis. Le convenzioni stipulate dall'Agenzia del territorio per il riutilizzo commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie, previste al comma 371, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, potranno consentire, in deroga al comma 370 della legge stessa, l'assolvimento delle somme dovute a qualsiasi titolo all'Agenzia stessa, in forma forfetaria onnicomprensiva.
61-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determinerà l'importo forfetario di cui al comma precedente in relazione alle fasce di potenziali utilizzatori dei documenti, dati ed informazioni catastali e ipotecarie ed al numero, riferito all'anno precedente, di iscrizioni/trascrizioni ovvero volture presentate all'ufficio per il quale si chiede la convenzione di utilizzo.
1. 137. (ex 1. 4373.) Romoli, Saro, Collavini, Lenna.
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
61-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 24, lettera b), dopo le parole: «di spettanza dei predetti enti è effettuata» sono aggiunte le seguenti: «, a scelta degli stessi mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, affidato alla Riscossione s.p.a. ovvero».
1. 138. (ex 1. 2126.) Benvenuto, Michele Ventura, Lettieri, Pistone.
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
61-bis. All'articolo 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono interamente deducibili le spese di partecipazione a convegni, congressi ed analoghe manifestazioni, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, ove sia prevista l'obbligatorietà della formazione permanente».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 139. (ex 1. 3994.) Lettieri, Benvenuto, Michele Ventura, Pistone, Grandi.
Dopo il comma 61, aggiungere i seguenti:
61-bis. Al fine di consentire il più rapido trasferimento e l'effettivo esercizio delle funzioni catastali ai comuni, l'Agenzia del territorio, senza nuovi oneri a carico del bilancio pubblico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le specifiche modalità del sistema di interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati unitamente ai criteri per la gestione della banca dati ivi compresi quelli relativi all'accertamento della funzionalità dello stesso sistema di interscambio, garantendo la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale. L'intero applicativo è oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali. Analogamente si procede per l'aggiornamento le modifiche e le variazioni al sistema di gestione, conservazione ed interscambio.
61-ter. In caso di inerzia dell'Agenzia del territorio provvede, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 61-bis, agli adempimenti di cui allo stesso comma 61-bis.
61-quater. Decorsi i termini di cui al comma 61-bis e al comma 61-ter, tutti i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti saranno ammessi, previa deliberazione dei propri organi e senza nuovi oneri a carico del bilancio pubblico, ad una fase transitoria di assunzione ed esercizio in forma diretta delle funzioni catastali della durata di ventiquattro mesi. La delibera verrà trasmessa agli Uffici territoriali di Governo di competenza e per conoscenza all'ANCI entro il termine di sessanta giorni dal raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1.
61-quinquies. Tutte le procedure tecniche ed amministrative connesse al trasferimento ed all'esercizio delle funzioni catastali ai Comuni di cui al comma 61-quater, anche in deroga alle normative vigenti, verranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere della Conferenza Stato-Città entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 61-quater.
61-sexies. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 1, lettera b), le parole: « nella misura del 91 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 50 per cento».
1. 140. (ex 1. 4269.) Benvenuto, Michele Ventura, Lettieri, Pistone, Grandi.
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
61-bis. L'Agenzia del territorio fornisce senza oneri, tramite supporti informativi e telematici, ai comuni, alle province alle Regioni ed agli altri enti pubblici interessati, a fini istituzionali di lotta all'evasione fiscale e di governo del territorio, copia aggiornata dei propri archivi alfanumerici e cartografici relativi alle proprietà, ai terreni e agli immobili. Le modalità di attuazione sono stabilite, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, previo parere della Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie locali, con decreto del direttore generale dell'Agenzia del territorio, sulla base delle esperienze già realizzate con i progetti del programma nazionale e di e-goverment.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 141. (ex 1. 4272.) Benvenuto, Vigni, Lettieri, Michele Ventura, Pistone, Grandi.
Sopprimere il comma 62.
*1. 142. (ex 1. 318.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sopprimere il comma 62.
*1. 143. (0. 1. 4551. 25.) Michele Ventura, Vigni, Maurandi, Pennacchi.
Al comma 62, alinea, sostituire le parole: È autorizzato il contributo annuale di 197 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007 con le seguenti: È autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2006 ed è inoltre autorizzato un contributo annuale di 7,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2006, un contributo annuale di 202 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007 e un contributo annuale di 12 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 3-ter è soppresso;
b) all'articolo 11-quaterdecies, i commi 1, 2, 3, 7, 17 e 20 sono soppressi.
1. 144. (ex 1. 310.) Guido Dussin, Parolo, Sergio Rossi, Pagliarini.
Al comma 62, alinea, dopo le parole: É autorizzato aggiungere le seguenti: un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2006 e
Conseguentemente:
aggiungere, in fine, la seguente lettera:
o) di interventi finalizzati alla tutela e salvaguardia del patrimonio monumentale, artistico e architettonico della Città di Milano, con specifico riferimento alla protezione ed al recupero degli immobili danneggiati da atti di vandalismo; per gli interventi di cui alla presente lettera è assegnato al comune di Milano un contributo di 10 milioni euro per l'anno 2006.
al comma 388, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 10.000.
1. 145. La Russa, Gamba, Landi di Chiavenna, Saglia.
Inammissibile.
Al comma 62, alinea, sostituire le parole da: 197 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 157 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, per il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui all'articolo
13 della legge 1o agosto 2002, n. 166, nonché del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Conseguentemente, dopo il comma 63, aggiungere il seguente:
63-bis. Per gli interventi di cui al comma 63, a decorrere dall'anno 2007 è autorizzato un ulteriore contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonché un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo.
1. 146. (ex 1. 320.) Volontè, Liotta.
Al comma 62, alinea, sostituire le parole da: 197 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 173 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007 per il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 13 della legge 1o agosto 2002, n. 166, nonché del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Conseguentemente, dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62-bis. Per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 3, primo comma, lettera a), 5 e 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 139, nonché delle attività del Commissario delegato al traffico acqueo della laguna di Venezia, istituito con ordinanza n. 3170 del 27 dicembre 2001, è autorizzato il contributo annuale di 24 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007. La ripartizione di tali fondi avviene secondo le priorità definite dal Comitatodi Indirizzo e Coordinamento e Controllo di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798.
1. 147. (ex *1. 329.) Vianello, Stradiotto, Martella, Cazzaro, Zanella.
Al comma 62, alinea, sostituire le parole: 197 milioni con le seguenti: 410 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.
396-ter. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 148. (ex 1. 321.) Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Olivieri.
Al comma 62, alinea, sostituire le parole: di 197 milioni di euro con le seguenti: di 300 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 149. (ex 1. 2485.) Iannuzzi, Morgando.
Al comma 62, alinea, sostituire le parole: 197 milioni di euro con le seguenti: 167 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62-bis. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione del piano di ricostruzione nei comuni della regione Molise colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi in ragione di 30 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007.
1. 150. (ex 1. 1940.) Ruta.
Al comma 62, alinea, sostituire le parole: 197 milioni di euro con le seguenti: 173 milioni di euro;
Conseguentemente, dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62-bis. Per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 3, primo comma, lettera a), 5 e 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798 e di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 febbraio1992, n. 139, è autorizzato il contributo annuale di 24 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007. La ripartizione di tali fondi avverrà secondo le priorità definite dal Comitato di indirizzo e Coordinamento e Controllo di cui alla legge 29 novembre 1984 articolo 798.
*1. 151. (ex *1. 319.) Anna Maria Leone, Liotta, Volontè.
Al comma 62, alinea, sostituire le parole: 197 milioni di euro con le seguenti: 173 milioni di euro;
Conseguentemente, dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62-bis. Per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 3, primo comma, lettera a), 5 e 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798 e di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 febbraio1992, n. 139, è autorizzato il contributo annuale di 24 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007. La ripartizione di tali fondi avverrà secondo le priorità definite dal Comitato di indirizzo e Coordinamento e Controllo di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798.
*1. 152. (ex *1. 381. e *1. 2417.) Alberto Giorgetti, Ramponi.
Al comma 62, alinea, sostituire le parole: 197 milioni di euro con le seguenti: 173 milioni di euro;
Conseguentemente, dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62-bis. Per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 3, primo comma, lettera a), 5 e 6 della legge 29
novembre 1984, n. 798 e di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 febbraio1992, n. 139, è autorizzato il contributo annuale di 24 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007. La ripartizione di tali fondi avverrà secondo le priorità definite dal Comitato di indirizzo e Coordinamento e Controllo di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798.
*1. 153. (ex *1. 2480.) Rodeghiero, Sergio Rossi, Pagliarini.
Al comma 62, lettera c), sostituire le parole: i capoluoghi di provincia interessati, con le seguenti: il capoluogo della provincia di Treviso.
1. 154. (ex 0. 1. 4551. 15.) Pagliarini, Sergio Rossi.
Al comma 62, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) dell'adeguamento e dell'apertura al traffico della pistra aeroportuale «E. Mattei» di Pisticci in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili.
1. 155. Adduce.
Inammissibile.
Al comma 62, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dell'ammodernamento della strada statale n. 114 e la realizzazione della galleria Zillastro, per un importo in misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;
Conseguentemente, alla lettera e), sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1 per cento.
1. 156. Meduri.
Inammissibile.
Al comma 62, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dell'ammodernamento della rete ferroviaria Potenza-Metaponto-Taranto, per un importo in misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;
Conseguentemente, alla lettera e), sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1 per cento.
1. 157. Molinari, Adduce, Boccia, Lettieri, Potenza, Luongo.
Al comma 62, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dell'ammodernamento della SS 407 Basentana, per un importo in misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;
Conseguentemente, alla lettera e), sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1 per cento
1. 158. Molinari, Adduce, Boccia, Lettieri, Potenza, Luongo.
Al comma 62, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dell'ammodernamento e messa in sicurezza della SS 658 Potenza-Melfi-Candela, per un importo pari a 6,5 milioni di euro annui per cinque anni;
Conseguentemente, alla lettera g), sostituire le parole: 13 milioni con le seguenti: 6,5 milioni.
1. 159. Molinari, Adduce, Boccia, Lettieri, Potenza, Luongo.
Al comma 62, lettera l), sostituire le parole: del corridoio tirrenico, con le seguenti: dell'adeguamento e messa in sicurezza della Strada Statale Pontina.
1. 160 (ex 0. 1. 4551. 22.) Morgando, Pasetto, Duilio.
Al comma 62, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
o) degli interventi di cui all'articolo 3, lettera a), agli articoli 5 e 6, della legge 29
novembre 1984, n.798, nonché all'articolo 4 e all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139;
p) delle attività del Commissario delegato al traffico acqueo della laguna di Venezia istituito con ordinanza n. 3170 del 27 dicembre 2001.
Conseguentemente, dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62. 1. Il CIPE provvede al riparto delle risorse di cui al comma 62 tra le diverse tipologie di interventi ivi previste, destinando una quota non inferiore al 12 per cento agli interventi indicati nelle lettere o) e p).
1. 161. (ex 1. 330.) Stradiotto, Vianello, Cazzaro, Zanella, Martella.
Al comma 62, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
o) è autorizzato un contributo alla Città di Alcamo (TP) per uno «Studio di fattibilità» e progettazione preliminare per l'interramento della linea ferroviaria Palermo-Trapani tra il km 62 ed il 1cm 67 circa, in corrispondenza dell'abitato di Alcamo (località Alcamo Marina), da affidare mediante convenzione alla Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. per un importo di 600.000 euro.
1. 162. (ex 0. 1. 4551. 24.) Lucchese.
Al comma 62, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
o) dell'adeguamento e messa in sicurezza della strada statale Aurelia fra Civitavecchia e Monte Argentario, in una misura non inferiore all' 1 per cento delle risorse disponibili.
1. 163. (ex 0. 1. 4551. 18.) Morgando, Realacci.
Al comma 62, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
o) del completamento del «Sistema sistema accessibilità Vallesabbia SS 237» in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili.
1. 164. Saglia.
Inammissibile.
Al comma 62, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
o) della realizzazione del primo tratto dell'arteria autostradale A 1-A14, Termoli-San Vittore in una misura non inferiore al 10 per cento delle risorse disponibili
1. 167. (ex 1. 323.) Ruta.
Dopo il comma 62, aggiungere i seguenti:
62.1. Le progettazioni preliminari di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999 n. 144, derivanti dall'attuazione di studi di fattibilità, verificate ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica. 21 dicembre 1999 n. 554, ai fini della programmazione degli investimenti della Pubblica Amministrazione, possono essere finanziate a fondo perduto per la realizzazione delle progettazioni definitive e o esecutive.
62.2. Per le finalità di cui al comma 62.1 il finanziamento dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 29 dicembre 1995. n. 549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997. n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997. n. 135, è assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma dl 60 milioni di euro per il triennio 2006-2008, di cui 30 milioni per l'anno 2006, 20 milioni per l'anno 2007 e 10 milioni per l'anno 2008. A decorrere dall'anno 2007 alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
62.3. I finanziamenti di cui ai commi 62.1 e 62.2. sono riservati per il 70 per cento alle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione di tali risorse è effettuata dal CIPE assegnando il 50 per cento alle diverse regioni in percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione al fondi comunitari e il residuo 50 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Conseguentemente, al comma 389, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali voce Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647) (5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), apportare le seguenti variazioni.
2006: - 30.000;
2007: - 20.000;
2008: - 10.000.
1. 168. (ex 1. 2597.) Giuseppe Gianni, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 62, aggiungere i seguenti:
62.1. Ai fini della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzato un limite di impegno decennale di 23 milioni di euro a decorre dall'anno 2006.
62.2. Ai fini della legge 28 dicembre 1999, n. 522, articolo 2, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale a partire dal 2006, pari a 13 milioni di euro.
62.3. Ai fini della legge 28 dicembre 1999, n. 522 articolo 4, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 20 milioni di euro a partire dal 2006, con scadenza 2019.
Conseguentemente dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 con decreto ministro economia e finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 56 milioni di euro annui.
1. 169. (ex 1. 2202.) Buffo.
Dopo il comma 62, aggiungere i seguenti:
62.1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro per l'anno 2006, e ulteriori 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
62.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 62.1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e del trasporti.
1. 170. (ex 1. 2229.) Rosato, Pasetto, Morgando, Carbonella, Tuccillo.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62.1. Per la realizzazione dei due interporti di Catania-Bicocca e Termini Imerese, in previsione dell'entrata in funzione a partire dall'armo 2010 della Zona di
libero scambio, viene concesso alla Regione Sicilia un contributo di 30 milioni di euro per il 2006.
Conseguentemente, al comma 68, primo periodo, sostituire le parole: 1000 milioni di euro con: 970 milioni di euro.
1. 171. (ex 1. 1933.) Lumia.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62.1. Per i completamento della viabilità principale in Vallesabbia, provincia di Brescia, variante alla SS 237 - tratto Barghe-Idro, è autorizzata la spesa annua di 3 milioni di euro per tre anni a decorrere dal 2006, a favore dell'ANAS.
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 3.000;
2007: - 3.000;
2008: - 3.000.
1. 172. Saglia.
Inammissibile.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62.1. Al fine di eliminare lo stato di pericolosità e di mettere definitivamente in sicurezza la strada statale Aurelia nel tratto Civitavecchia-Grosseto è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2006, 50 milioni per il 2007 e 100 milioni dì euro per il 2008.
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 50.000;
2007: - 50.000;
2008: - 100.000.
1. 173. (ex 1. 2091.) Realacci.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62.1. Per la progettazione e realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 100.000;
2007: - 100.000;
2008: - 100.000.
1. 174. (ex 1. 2561.) Mantini, Reduzzi.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62.1. Per il finanziamento delle opere necessarie all'ampliamento e alla messa in sicurezza della SS Pontina è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 50.000;
2007: - 50.000;
2008: - 50.000.
1. 175. (ex 1. 2531.) Rugghia, Meta, Coluccini.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62.1. Per la realizzazione dell'autostrada Brescia - Bergamo - Milano è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ognuno degli anni 2006 e 2007.
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 50.000;
2007: - 50.000;
2008: - 50.000.
1. 176. (ex 1. 2560.) Mantini, Reduzzi.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62.1. Per il finanziamento degli interventi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998 e successive modifiche, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2006.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:
2006 : - 15.000;
1. 177. (ex 1. 2503.) Vigni, Michele Ventura, Agostini, Innocenti.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62.1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 27, della legge n. 166 del 2002 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2006.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:
2006: - 15.000;
1. 178. (ex 1. 2504.) Vigni, Michele Ventura, Agostini, Innocenti.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente: 62.1. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2006, da assegnare alle province di Catanzaro e Crotone ed all'ANAS, per i collegamenti SS 106 - Cirò Marina, nonché per la progettazione e la realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade di congiungimento tra il mare e la montagna calabrese nelle zone: a) Cirò Marina - Cirò - Umbriatico - Verzino - Savelli S.S. n.106; b) Torre Melissa - Melissa - San Nicola - Pallagorio - Verzino; c) SS 107 - Rocca di Neto - Belvedere - Verzino; d) Sellia Marina - Sellia Superiore - Marcedusa - Taverna; e) SS 106 - Cropani - Sersale - Marcedusa; f) SS 106 - Cutro - San Mauro Marchesato.
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere di 200 milioni di euro. 1. 179. (ex 1. 2255.) Nicodemo Nazzareno Oliverio.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62.1. All'articolo 1 della legge del 3 gennaio 1987, n. 2, , dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. L'accesso ai contributi è consentito anche ai soggetti che abbiano precedentemente beneficiato dei finanziamenti, a condizione che si tratti di interventi relativi ad opere di completamento, ristrutturazione ed adeguamento degli impianti ai sensi della nuova normativa sulla sicurezza degli stadi».
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 100.000;
2007: - 100.000;
2008: - 100.000.
1. 180. (ex 1. 2646.) Rodeghiero, Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62.1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, in particolare, per la realizzazione di quanto previsto dall'accordo sottoscritto, in data 26 aprile 2004, dal Commissario straordinario per le opere del Nord-est e dagli enti locali, è autorizzata, in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
1. 181. (ex 1. 2373.) Stradiotto, Zorzato, Alberto Giorgetti, Cazzaro, Martella.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62.1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2007. I mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 355.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 182. (ex 1. 2230.) Squeglia.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62.1. Per il finanziamento di un piano strategico di sviluppo economico della
Valle di Susa connesso alla realizzazione Torino-Lione del progetto di alta capacità ferroviaria è istituito, presso Il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di euro 25 milioni di curo. Le modalità di utilizzo del suddetto fondo sono fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la Regione Piemonte, la Provincia dì Torino e il Comune di Torino. Il decreto prevede le modalità di utilizzo di una quota del fondo per Interventi di riduzione dell'impatto sul territorio della valle delle attività dl cantiere connesse con la realizzazione dell'infrastruttura.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
1. 183. (ex 1. 2223.) Morgando, Benvenuto, Marino, Chianale, Merlo, Nigra, Vernetti.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62.1. È autorizzato il contributo annuale di 35 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2006, per il finanziamento del completamento della «Strada dei due mari» da Fano a Grosseto.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 35 milioni di euro annui.
1. 184. (ex 1. 1476.) Gasperoni, Vigni, Abbondanzieri, Franci, Duca, Bindi, Agostini.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62.1. Per il prolungamento e il potenziamento delle linee metropolitane milanesi è autorizzata a favore del comune di Milano l'ulteriore spesa di 5 milioni dl euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.
1. 185. (ex 1. 2257.) Mantini, Duilio, Reduzzi, Giovanni Bianchi, Zaccaria.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62.1. Per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della SS 407 Basentana per l'anno 2006 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 186. (ex 1. 2517.) Molinari, Adduce, Potenza, Boccia, Lettieri, Luongo.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62.1. Al fine di accelerare la realizzazione della riqualificazione della SS 106 Jonica ed assicurare il rapido completamento di una infrastruttura considerata rilevante per lo sviluppo del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2006.
Conseguentemente, al comma 390, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno degli atti normativi comunitari: Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493), apportare la seguente variazione:
2006: - 50.000.
1. 187. (ex 1. 2292.) Di Gioia, Villetti, Pappaterra.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62.1. Per l'ammodernamento e messa in sicurezza della SS 106 Jonica è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 188. (ex 1. 2533.) Meduri, Nicodemo Nazzareno Oliverio.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62.1. Per l'ammodernamento della E 90 Taranto - Reggio Calabria è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 189. (ex 1. 2084.) Adduce.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62.1. È autorizzato il contributo annuale di 24 milioni di euro per 15 anni a decorrere dal 2007 per il rifinanziamento degli interventi di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) e l), dell'articolo 3, alla lettera a) dell'articolo 5 e all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché delle attività del Commissario delegato al traffico acqueo della laguna di Venezia istituito con ordinanza n. 3170 del 17 dicembre 2001. Il riparto di tali fondi é effettuato secondo le priorità definite dal comitato di indirizzo e coordinamento e controllo di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,47 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 87,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 956,44 per ettolitro anidro».
1. 190. (ex 1. 1058.) Martella, Vianello, Cazzaro.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62.1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle risorse derivanti dal comma 396-bis, modalità e criteri d'incarico all'ANAS s.p.a. e a Infrastrutture s.p.a. per il:
a) completamento della seconda e della terza fase del Sistema di trasporto metropolitano di superficie (SFMR) del Veneto e relative linee di adduzione con adeguamento delle strutture e delle stazioni; potenziamento del parco del materiale rotabile speciale per pendolari (treni ad alta frequenza-TAF);
b) completamento del Sistema di rete «autostrade viaggianti Nord-Est», sulle grandi direttrici interne e internazionali con particolare riguardo al traffico merci da e per i transiti orientali di Tarvisio e Villa Opicina non ancora serviti, con passaggio al sistema integrato strada-rotaia per autoveicoli merci: il relativo finanziamento è destinato all'acquisto di carri ferroviari di tipo speciale, ultrabassi per carico TIR e per gli interventi di promozione e sostegno del passaggio al sistema integrato.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,47 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 87,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 956,44 per ettolitro anidro».
1. 191. (ex 1. 1057.) Martella, Vianello, Cazzaro.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62.1. All'articolo 13 della legge 1o agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Sono esclusi dall'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1, il progetto per la salvaguardia della Laguna e della città di Venezia: Mose e l'attraversamento stabile dello stretto di Messina. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate, rispettivamente:
a) per il disinquinamento, il riequilibrio idraulico e morfologico della laguna, la manutenzione urbana della città storica e delle isole, la gestione e razionalizzazione del traffico acqueo e la rivitalizzazione socio-economica della città;
b) per l'ammodernamento e la ristrutturazione della rete idrica della regione Sicilia e per il potenziamento, il raddoppio, l'elettrificazione e la riqualificazione della rete ferroviaria della regione Sicilia.
1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l'elenco delle opere
strategiche di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.»
1. 192. (ex 1. 1486.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62.1. Per la prosecuzione del programma di interventi di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1 della legge 1o agosto 2002, n. 166 che risultino disponibili al 1o gennaio 2006.
1. 193. (ex 1. 2027.) Pasetto, Cento, Giachetti, Meta, Milana, Mazzuca Poggiolini, Ceremigna.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62.1. I soggetti che hanno avuto accesso alle agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, possono, in deroga al comma 7 del medesimo articolo 8 della citata legge n. 388 del 2000, dismettere o cedere a terzi i beni immobili oggetto dell'agevolazione, versando il 5 per cento del valore imponibile dei beni stessi, calcolato sul costo esposto nel documento di acquisto.
1. 194. (ex 1. 2207.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62.1.. Almeno il 50 per cento delle risorse di cui al comma 62 è riservato alle aree obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999.
1. 195. (ex 1. 322.) Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Olivieri.
Sopprimere il comma 62-sexies.
1. 196. (ex 0. 1. 4551. 30.) Michele Ventura, Nannacini, Di Gioia, Mariotti.
Dopo il comma 62-sexies, aggiungere i seguenti:
62-sexies. 1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha istituito il Piano nazionale per la sicurezza stradale e del Libro bianco presentato dalla Commissione europea il 12 settembre 2001 «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» di cui alla comunicazione (2001) 370, il presente articolo reca misure finanziarie finalizzate a dimezzare il numero delle vittime della strada italiane entro il 2010.
62-sexies. 2. Per le finalità di cui al comma 62-sexies. 1, è autorizzata a favore della Cassa depositi e prestiti s.p.a. la spesa di 850 milioni di euro per il finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 197. (ex 0. 1. 4551. 23.) Duilio, Morgando, Stradiotto, Pasetto, Rosato.
Al comma 63, dopo le parole: delle frodi fiscali aggiungere le seguenti: , della lotta alla contraffazione.
1. 198. (ex 1. 338.) Polledri, Didonè, Sergio Rossi.
Sopprimere il comma 65.
1. 199. (ex *1. 339.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Sopprimere il comma 65.
1. 200. (ex *1. 345.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera.
Al comma 65, primo periodo, sostituire le parole: al «Sistema alta velocità/alta capacità» con le seguenti: ad investimenti per l'adeguamento e il potenziamento della rete esistente previsti dal contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana s.p.a. per il periodo 2001-2005.
1. 201. (ex 1. 340.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 65, primo periodo, sostituire le parole: 60 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 40 milioni di euro annui.
1. 202. (ex 1. 1483). Albonetti, Meta, De Luca, Susini, Tidei, Panattoni.
Al comma 65, secondo periodo, dopo le parole: il nodo di Verona, aggiungere le seguenti: per ciascuna opera.
Conseguentemente, al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 100;
2007: - 100;
2008: - 100.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte
sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 203. (ex 1. 344.) Zara, Pinotti.
Al comma 65, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 204. (ex 1. 342.) Mazzarello, Labate.
Al comma 65, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 con le seguenti: 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 per ciascuna opera.
1. 205. (ex 1. 343.) Zara, Pinotti.
Sopprimere il comma 66.
1. 206. (ex *1. 346.) Bulgarelli, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion.
Sopprimere il comma 66.
1. 207. (ex *1. 347.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Mascia.
Sopprimere il comma 68.
Conseguentemente:
dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
90-bis. Le università sono autorizzate a trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti a tempo determinato già in essere alla data del 1o gennaio 1998 relativi al personale addetto ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità dei servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei.;
dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
396-ter. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 396-bis non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. II limite di cui al comma 396-bis si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata dei rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda
comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
1. 208. (ex 1. 3414.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Titti De Simone.
Sopprimere il comma 68.
Conseguentemente:
1) al comma 96, aggiungere, infine, la seguente lettera:
i) spese derivanti dall'azione di recupero di evasione ed elusione fiscale e tributaria;
2) al comma 348, sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 15 per cento;
3) al comma 388, tabella A:
3.1) alla voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.
3.2) alla voce: Ministero delle politiche agricole e forestali apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
4) dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1, 99 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 65 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 800 per ettolitro anidro».
1. 209. (ex 1. 2466.) Dario Galli, Guido Dussin, Parolo, Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile.
Sopprimere il comma 68.
Conseguentemente:
1) dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. In deroga alle disposizioni di cui al comma 177, si può ricorrere alle assunzioni di personale solo nelle ipotesi in cui il comune abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento.;
2) al comma 348, sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 15 per cento;
3) al comma 388, Tabella A:
3.1) alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
3.2) alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.
3.3) alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
4) dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1, 99 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 65 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 800 per ettolitro anidro».
1. 210. (ex 1. 3538.) Dario Galli, Parolo, Pagliarini, Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi.
Inammissibile.
Sopprimere il comma 68.
Conseguentemente:
al comma 190, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 milioni con le seguenti: 3.500 milioni.
dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 211. (ex 1. 742.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Valpiana.
Sopprimere il comma 68.
Conseguentemente:
dopo il comma 294, aggiungere i seguenti:
294.1. La percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2006, è elevata all'80 per cento per i primi dodici mesi ed è fissata al 60 per cento per i mesi successivi per un totale massimo di ventiquattro mesi nel quinquennio, elevati a trenta mesi nel Mezzogiorno.
294.2. Ai percettori di tale indennità è riconosciuta la copertura della contribuzione figurativa.
294.3. Le disposizioni di cui ai commi 294.1 e 294.2 non si applicano ai trattamenti
di disoccupazione agricola, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti.
dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al precedente periodo non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al primo periodo si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
396-quater. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2006 viene istituita una tassa sulle emissioni di solforosa (S02) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
396-quinquies. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 212. (ex 1. 2974.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera.
Sopprimere il comma 68.
Conseguentemente, dopo il comma 294, aggiungere il seguente:
294.1. Nel limite complessivo di spesa di 720 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali,
ovvero miranti al reimpiego di lavoratore coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 30 aprile 2007, proroghe di trattamenti di cassa integrazione straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia quanto alla durata di tali ammortizzatori, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede ministeriale intervenuti entro il 30 giugno 2006.
1. 213. (ex 1. 1781.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera.
Sopprimere il comma 68.
Conseguentemente, dopo il comma 383, aggiungere il seguente:
383-bis. È istituito un fondo con dotazione iniziale per il 2006 pari a 100 milioni di euro, finalizzato a finanziare la legge 3 giugno 1981, n 308, e la legge 14 agosto 1991, n 280, che prevedono speciali elargizioni a favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle forze armate, ai corpi armati e ai corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti.
1. 214. (ex 1. 3350.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera.
Sopprimere il comma 68.
Conseguentemente, dopo il comma 383, aggiungere il seguente:
383-bis. È istituito un fondo, con dotazione iniziale per il 2006 pari a 80 milioni di euro, finalizzato all'identificazione e al risarcimento dei militari contaminati da uranio impoverito e al risarcimento ai familiari dei militari deceduti.
1. 215. (ex 1. 3351.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera.
Sopprimere il comma 68.
Conseguentemente, dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. All'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, già pensionati di anzianità alla data del 1o dicembre 2005 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità di cui al comma 1 a decorrere del 1o gennaio 2006 versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa ai mese di gennaio 2005, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile dei Fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data dei pensionamento di anzianità. Le annualità di anzianità contributiva e di età sono arrotondate al primo decimale e la loro somma è arrotondata all'intero più vicino. Se l'importo da versare è inferiore al 20 per cento della pensione di gennaio 2005 o se il predetto numero è nullo o negativo, ma alla data del pensionamento non erano stati raggiunti entrambi i requisiti di cui al comma 1, viene comunque versato il 20 per cento della pensione di gennaio 2005. Il versamento massimo è stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione. La disposizione si applica anche agli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2005; qualora essi non percepiscano nel gennaio 2006 la pensione di anzianità, è considerata come base di calcolo la prima rata di pensione effettivamente
percepita. Se la pensione di gennaio 2006 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, procedendo al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
3. Per gli iscritti alle gestioni di cui al comma 1 titolari di reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti ai divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, le penalità e le trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo 2006, qualora l'interessato versi un importo pari al 70 per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2006, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificato l'inadempimento. A tal fine le frazioni di anno sono arrotondate all'unità superiore. Il versamento non può eccedere la misura pari a quattro volte la pensione di gennaio 2006. La quota di versamento relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2006 viene restituita all'iscritto che abbia proceduto anche al versamento di cui al comma 2. Se la pensione di gennaio 2006 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio e si procede al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono versati entro il 16 marzo 2006, secondo modalità definite dall'ente previdenziale di appartenenza. L'interessato può comunque optare per il versamento entro tale data del 30 per cento di quanto dovuto, con rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza, applicando l'interesse legale. Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2005, il versamento può avvenire successivamente al 16 marzo 2006, purché entro tre mesi dall'inizio dei rapporto lavorativo, su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilità di pensione lorda erogata prima dell'inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agii importi determinati applicando la procedura di cui al comma 2. Per i soggetti di cui al penultimo periodo del comma 2, il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione. Per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3, il versamento di conguaglio avviene entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.»
1. 216. (ex 1. 3542.) Ballaman, Dario Galli, Pagliarini.
Sopprimere il comma 68.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 217. (ex 1. 4253.) Russo Spena.
Sopprimere il comma 68.
*1. 218. (ex *1. 350.) Bulgarelli, Cima, Zanella, Cento, Pecoraro Scanio.
Sopprimere il comma 68.
*1. 219. (ex *1. 354.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera.
Sostituire il comma 68 con i seguenti:
68. Per l'anno 2006 è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro quale stanziamento aggiuntivo per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
68-bis. Per l'anno 2006 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro quale stanziamento aggiuntivo a favore del servizio civile di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230.
1. 220. (ex 1. 353.) Russo Spena, Mantovani.
Sostituire il comma 68 con il seguente:
68. Per l'anno 2006 è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro quale stanziamento aggiuntivo per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
1. 221. (ex 1. 352.) Russo Spena, Mantovani.
Al comma 68, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 milioni con le seguenti: 400 milioni.
Conseguentemente, al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170) (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare la seguente variazione:
2006: + 600.000.
1. 222. (ex 1. 349.) Cima, Bulgarelli, Zanella, Cento, Pecoraro Scanio.
Al comma 68, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 milioni con le seguenti: 500 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
131-bis. Sono previste deroghe alla consistenza numerica prevista dall'articolo 1, comma 127, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per impedire che il numero medio degli alunni per classe di ogni istituzione scolastica sia superiore a quello dell'anno precedente; per assicurare nelle singole istituzioni scolastiche la presenza di un insegnante con le funzioni di mediatore culturale almeno ogni dieci alunni stranieri, nonché un adeguato numero di insegnanti di sostegno in presenza di alunni diversamente abili che non possono essere inseriti in misura maggiore ad una unità in classi che non superino i venti alunni. Per garantire il perseguimento di tali finalità è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di 500 milioni di euro.
1. 223. (ex 1. 1219.) Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Al comma 68, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 milioni con le seguenti: 700 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti voce: Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) - (3.1.2.1 - Sostegno
all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690, apportare la seguente variazione:
2006: + 300. 0000.
1. 224. (ex 1. 3462.) Sandri, Vigni, Michele Ventura, Agostini, Innocenti.
Al comma 68, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 milioni con le seguenti: 850 milioni.
Conseguentemente, al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170) (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) apportare la seguente variazione:
2006: + 150. 000;
1. 225. (ex 1. 348.) Giovanni Bianchi, Mattarella, Delbono, Reduzzi, Ruggeri, Monaco, Rusconi, Mantini, Santino Adamo Loddo, Zaccaria, Duilio.
Al comma 68, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 milioni con le seguenti: 897 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Per l'anno 2006 sono confermati i fondi di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
1. 226. (ex 1. 1220.) Pistone, Sgobio.
Al comma 68, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 milioni con le seguenti: 950 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
69.1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002.
1. 227. (ex 1. 4339.) Abbondanzieri, Agostini, Sereni, Giulietti, Gasperoni, Paola Mariani, Duca, Giacco, Calzolaio, Galeazzi, Lion, Lusetti, Bellillo.
Al comma 68, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 milioni con le seguenti: 950 milioni.
Conseguentemente:
dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268-bis. Per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'esercizio 2006 per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.;
al comma 388, Tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000.
1. 228. (ex 1. 1676.) Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile.
Al comma 68, primo periodo, sostituire la parola: 1.000 con la seguente: 950.
Conseguentemente:
dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268-bis. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e di cui all'articolo 144, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'esercizio 2006 per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali, ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39.
al comma 388, Tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000.
1. 229. (ex 1. 1675). Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile.
Al comma 68, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 milioni di euro con le seguenti: 995 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 188, aggiungere il seguente:
188.1. All'articolo 1 del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, al comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»;
b) le parole «per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».
1. 230. (ex 1. 3490.) Innocenti, Michele Ventura.
Al comma 68, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 milioni di euro con le seguenti: 995 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 238, aggiungere il seguente:
238-bis. Al fine di rafforzare e migliorare sul territorio nazionale la funzionalità della rete dei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, in coerenza con i principi della normativa vigente e nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro anche per la stipula di apposite convenzioni con le associazioni operanti sul territorio e regolarmente riconosciute, così come previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
1. 231. (ex 1. 1167.) Bindi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Al comma 68, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di riserva non può essere finanziato con le risorse di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
1. 232. (ex 1. 351.) Pisa, Grandi, Deiana.
Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:
68-bis. Al fine di dotare le Forze armate impegnate in missioni internazionali di materiali tecnologicamente avanzati idonei a garantire la migliore protezione del personale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2006, da destinare: quanto a euro 20 milioni, all'Esercito, quanto a euro 4 milioni, alla Marina, quanto a euro 2 milioni, all'Aeronautica e, quanto a euro 4 milioni, all'Arma dei carabinieri.
Conseguentemente, al comma 388, Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:
2006: - 30.000.
1. 233. (ex 1. 3339.) Ramponi.
Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:
68-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo per le esigenze di addestramento del personale militare delle Forze armate da impiegare nelle missioni internazionali di pace, con dotazione per l'anno 2006 pari a 75 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra i centri di responsabilità dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare anche tenendo conto delle unità di personale effettivamente impiegate nelle missioni oggetto del fondo.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 234. (ex 1. 3362.) Angioni, Minniti, Pinotti, Pisa, Ruzzante, De Brasi, Lumia, Tanoni, Luongo, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Molinari.
Al comma 69, primo periodo, sopprimere la parola: quindicennali.
1. 235. (ex 1. 357.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 69, quarto periodo, sostituire le parole: 26 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 chilogrammi di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.
1. 236. (ex 1. 1440.) Annunziata.
Al comma 69, quarto periodo, sostituire le parole: 26 milioni con le seguenti: 50 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per la messa in sicurezza delle zone a rischio e la prevenzione delle calamità naturali nei territori del Mezzogiorno, una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al presente comma è riservata alla realizzazione di interventi nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento CE n. 1260 del 1999 del Consiglio del 21 giugno 1999. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, provvede alla ripartizione della riserva, come contributi quindicennali, tra i comuni individuati, con priorità, come territori a rischio di calamità naturali.
dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 237. (ex 1. 363.) Agostini, Pinza, Russo Spena, Zanella, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Zanella, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti, Chiaromonte.
Al comma 69, ultimo periodo, sostituire le parole da: all'Agenzia interregionale fino alla fine del comma, con le seguenti: , per la ricostruzione del Lagonegrese colpito dal sisma del settembre 1998, un contributo di un milione di euro annui per quindici anni.
1. 238. Luongo, Molinari, Boccia, Lettieri, Potenza, Adduce.
Al comma 69, ultimo periodo, sostituire le parole da: all'Agenzia interregionale fino alla fine del comma con le seguenti: , per la ricostruzione della frazione di Bosco Piccolo di Potenza colpita da un vasto movimento franoso nel febbraio 2005, un contributo di un milione di euro annui per cinque anni.
1. 239. Molinari.
Inammissibile.
Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
69.1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 306. (ex 1. 4337.) Abbondanzieri, Agostini, Sereni, Giulietti, Gasperoni, Paola Mariani, Duca, Calzolaio, Galeazzi, Giacco, Lion, Lusetti, Bellillo.
Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
69.1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute - a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, comma 349, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 307. (ex 1. 4349.) Abbondanzieri, Sereni, Agostini, Galeazzi, Giacco, Calzolaio, Paola Mariani, Duca, Gasperoni, Giulietti.
Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
69.1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006. Ai fini dell'utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il Provveditorato alle opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo i comma 485 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
1. 240. (ex 0. 1. 4551. 13.) Lucchese, Marinello.
Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
69.1. Per il completamento degli interventi di cui alla legge 29 settembre 1981, n. 536, è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2006. Ai fini dell'utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
1. 241. (ex 0. 1. 4551. 14.) Lucchese, Marinello.
Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
69.1. Il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 31 luglio 2006.
1. 242. (ex 1. 4342.) Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo il comma 70, aggiungere i seguenti:
70-bis. Le disposizioni di cui al comma 38 dell'articolo 4, della legge n. 350 del 2003 si applicano, secondo le modalità di cui al comma 40 della predetta legge, anche per gli anni 2006, 2007 e 2008.
71-ter. A copertura dell'onere aggiuntivo a carico delle regioni interessate, derivante dall'attuazione del comma 70-bis, é assegnato un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, e 2008.
71-quater. Fatte salve le disposizioni recate dalla legislazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni possono riconoscere alle province di cui al comma 38, dell'articolo 4, della legge n. 350 del 2003, condizioni speciali di autonomia nella gestione delle risorse del territorio montano.
71-quinquies. All'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2 è soppresso.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 2.000.
1. 243. (ex 1. 126.) Olivieri, Quartiani, Lolli, Michele Ventura, Maurandi, Mariotti, Innocenti, Ruzzante, Nieddu, Fistarol.
Inammissibile.
Dopo il comma 70, aggiungere i seguenti:
70-bis. Alle province di cui al comma 38 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è trasferito il demanio idrico, compresi le aree fluviali, gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e i laghi, nonché le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, le opere idrauliche e gli altri beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni conferite alle province riguardo al demanio medesimo. Fanno in ogni caso parte del demanio idrico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, nonché ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti.
1. 244. (ex 1. 1997.) Zanetta.
Al comma 72, sostituire le parole: 475 milioni di euro con le seguenti: 455 milioni di euro;
Conseguentemente:
al comma 73, alinea, sostituire le parole: del comma 72 con le seguenti: dei commi 72 e 294.1.;
dopo il comma 294, aggiungere il seguente:
294.1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2006 la dotazione finanziaria è stabilita in 20 milioni di euro».
1. 245. (ex 1. 1829.) Zanetta.
Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
74-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c-ter), è aggiunta la seguente:
«c-quater) le spese sostenute per donazioni ad enti teatrali convenzionati con gli enti locali».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 246. (ex 1. 3995.) Duilio, Mantini.
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75-bis. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Per la prosecuzione degli interventi a favore della continuità territoriale della Sardegna e delle isole minori, di cui ai precedenti commi, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,47 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 87,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 956,44 per ettolitro anidro».
1. 247. (ex 1. 1923.) Maurandi.
Dopo il comma 75, aggiungere i seguenti:
75-bis. Il Governo, d'intesa con la Regione Sardegna, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua l'ammontare delle risorse da assegnare alla Regione, in relazione ai dieci esercizi finanziari anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
75-ter. Le quote di gettito tributario relativo a redditi prodotti nella Regione Sardegna, anche riscosso da uffici situati al di fuori del territorio regionale, sono attribuite alla Regione Sardegna a norma 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
75-quater. Alla Regione Sardegna, a titolo di acconto, a valere sulle spettanze da individuare ai sensi del comma 75-ter, sono attribuiti contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, di 40 milioni di euro dall'anno 2007 e di ulteriori 50 milioni di euro dall'anno 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005»
1. 248. (ex 1. 1934.) Maurandi, Cabras, Carboni, Nieddu, Soro, Ladu, Tonino Loddo.
Dopo il comma 75, aggiungere i seguenti:
75-bis. Per la Regione Sardegna, allo scopo di definire i rapporti finanziari pregressi riferiti al periodo 1993-2004, a titolo di acconto sul gettito derivante dalle imposte sul reddito di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 sono autorizzati, nel triennio 2006-2008, limiti di impegno quindicennali pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 - anno terminale 2020, 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 - anno terminale 2021, e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 - anno terminale 2022. I limiti d'impegno sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento della quota, per capitale ed interessi, degli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che la regione Sardegna è autorizzata ad effettuare.
75-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e la Regione Sardegna definiscono l'ammontare delle risorse spettanti alla regione Sardegna in applicazione dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
75-quater. In attesa della definizione delle risorse di cui al comma 75-ter, la quota variabile dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 8, primo comma, lettera g), della citata legge costituzionale n. 3 del 1948, è determinata per l'esercizio 2005 in sei decimi e per l'esercizio 2006 in sette decimi.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 249. (ex 1. 1926.) Maurandi, Cabras, Carboni, Nieddu, Soro, Ladu, Tonino Loddo.
Dopo il comma 75 aggiungere i seguenti:
75-bis. Per la Regione Sardegna, allo scopo di definire i rapporti finanziari pregressi riferiti al periodo 1995-2004, a titolo di acconto sul gettito derivante dalle imposte sul reddito di cui all'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sono autorizzati, nel triennio 2006-2008, limiti di impegno quindicennali pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 - anno terminale 2020, 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 - anno terminale 2021, e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 - anno terminale 2022. I limiti d'impegno sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento della quota, per capitale ed interessi, degli oneri derivanti da mutui da altre operazioni finanziarie che la Regione Sardegna è autorizzata ad effettuare.
75-quater. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo e la Regione Sardegna definiscono l'ammontare delle risorse spettanti alla Regione Sardegna in applicazione dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 250. (ex 1. 2827.) Maurandi, Cabras, Carboni, Nieddu, Soro, Ladu, Tonino Loddo.
Dopo il comma 75 aggiungerte il seguente:
75-bis. In attesa della riforma dell'articolo 8 dello Statuto della Regione Sardegna, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, la concessione a favore della Regione Sardegna della somma di euro 100.000.000 in conto delle eventuali maggiori entrate conseguenti dalla modifica dello Statuto.
Conseguentemente, al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica - Art. 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 100.000;
2007: - 100.000;
2008: - 100.000.
1. 251. (ex 1. 1942. parte ammissibile) Alberto Giorgetti, Anedda, Porcu, Onnis, De Seneen.
Dopo il comma 75 aggiungere i seguenti:
75-bis. Il Governo, d'intesa con la Regione Sardegna, definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare delle risorse spettanti alla Regione Sardegna in applicazione dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e nel rispetto dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. La verifica è realizzata in relazione ai dieci esercizi precedenti quello in corso al momento della approvazione della presente legge.
75-ter. In attesa della definizione della verifica di cui al comma 75-bis, a titolo di acconto sulle regolazioni debitorie per gli esercizi 1993-2004 è autorizzata la spesa di 2.000 milioni per l'esercizio 2006 al fine di consentire l'assunzione a carico dello Stato di una equivalente quota del debito della Regione Sardegna. A tal fine è autorizzata l'assunzione di un limite d'impegno per la durata di 15 anni pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2007. In attesa della definizione della verifica di cui al comma 75-bis, la quota variabile dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), è determinata per l'esercizio 2005 in sei decimi e per l'esercizio 2006 in sette decimi.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, comma 349, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 252. (ex 1. 2828.) Maurandi, Cabras, Carboni, Nieddu, Soro, Ladu, Tonino Loddo.
Dopo il comma 75 aggiungere il seguente:
75-bis. In applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 1o aprile 2004, n. 111, e al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, comma 7, della citata legge n. 111 del 2004, relative ai servizi di trasporto ferroviario interregionale, da definirsi previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri sono quantificati con successivo provvedimento, all'articolo 49, primo comma, numero 4), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, le parole «otto decimi» sono sostituite dalle seguenti: «dieci decimi».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006;.
1. 253. (ex 1. 2053.) Saro, Romoli, Collavini, Lenna.
Al comma 76, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2006 con le seguenti: 31 dicembre 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 254. (ex 1. 4.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Oliverio, Zanella.
Al comma 76, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
i) al fine del contenimento dei costi di produzione le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gravanti sui carburanti per l'impiego nel settore agricolo si applicano nella misura del 15 per cento dell'aliquota normale.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2006 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
1. 255. (ex 1. 142.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Nardini.
Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:
76-bis. Il regime di cui al titolo II, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è esteso, alle imprese che esercitano la pesca marittima, indipendentemente dai limiti imposti per il tonnellaggio e la ragione sociale delle imprese stesse. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono adottate le disposizioni applicative del presente comma.
76-ter. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel settore dell'acquacoltura, all'articolo 3-ter, comma 1, decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «, diversi dalle società commerciali» sono soppresse.
76-quater. Alle attività connesse esercitate dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, vengono applicati i regimi fiscali di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, previsti in favore delle attività connesse dell'imprenditore agricolo.
Conseguentemente, al comma 396, sostituire le parole:il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 256. (ex 1. 4119.) Volontè, Liotta.
Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
76-bis. Il regime di cui al titolo II, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è esteso, in via opzionale, alle imprese che esercitano la pesca marittima, indipendentemente dai limiti imposti per il tonnellaggio e la ragione sociale delle imprese stesse.
76-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono adottate le disposizioni applicative del comma 76-bis.
Conseguentemente, al comma 388, Tabella A, voce: Ministero dell'economia apportare le seguenti variazioni:
2006: - 2.500;
2007: - 2.500;
2008: - 2.500.
1. 257. (ex 1. 4123.) Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Cazzaro, Rainisio, Paola Mariani, Carli.
Inammissibile.
Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:
76-bis. Il regime di cui al titolo II, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è esteso, in via opzionale, alle imprese che esercitano la pesca marittima, indipendentemente dai limiti imposti per il tonnellaggio e la ragione sociale delle imprese stesse.
76-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono adottate le disposizioni applicative del comma 76-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 258. (ex * 1. 1914. e* 1. 4121.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio, Stramaccioni, Zanella, Cazzaro.
Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
76-bis. Il GPL e il metano utilizzati nelle coltivazioni sotto serra sono esenti da accisa. Le modalità di erogazione del beneficio sono definite con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 259. (ex 1. 4023.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:
76-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454.
76-ter. Le disposizioni di cui al comma 76-bis si applicano al gasolio utilizzato per lo svolgimento di tutte le pratiche colturali in serra orticole e floro-vivaistiche.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,47 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 87,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 956,44 per ettolitro anidro».
1. 260. (ex 1. 3144.) Finocchiaro, Lumia, Burtone, Gerardo Bianco.
Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
76-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 261. (ex 1. 4046.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ruggieri, Ria.
Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
76-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Al fine di stabilizzare il carico fiscale complessivo gravante sui prodotti petroliferi, indipendentemente dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, le aliquote delle accise su tali prodotti sono variate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, in aumento o in diminuzione, in misura atta a compensare le variazioni di segno opposto dell'IVA.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, invia semestralmente una relazione al Parlamento sull'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 262. (ex 1. 4030.) Grandi.
Dopo il comma 76, aggiungere il seguente
76-bis. 1. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico incentivando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili, l'aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è fissata in euro 238,20 per mille Kg. nel 2006, in euro 189,00 per mille Kg. nel 2007, e in Euro 125,00 per mille Kg. nel 2008, pari cioè al valore stabilito dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio.
Conseguentemente, comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
*1. 263. (ex 1. 4033.) Saglia.
Dopo il comma 76, aggiungere il seguente
76-bis. 1. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico incentivando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili, l'aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è fissata in euro 238,20 per mille Kg. nel 2006, in euro 189,00 per mille Kg. nel 2007, e in Euro
125,00 per mille Kg. nel 2008, pari cioè al valore stabilito dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio.
Conseguentemente, comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
*1. 264. (ex 1. 4033.) Paolo Russo.
Sostituire il comma 78 con il seguente:
78. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), per gli esercenti l'attività di allevamento di animali di cui all'articolo 56 e le attività di cui all'articolo 56-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa».
b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa».
c) all'articolo 20 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale».
d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, comma 349, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 265. (ex 1. 4145.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 78 aggiungere i seguenti:
78-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) all'articolo 16, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».
c) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.
78-ter. Le disposizioni di cui ai commi 78-bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 266. (ex 1. 3057. 1. 3077.) Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Galante.
Dopo il comma 78 aggiungere il seguente:
78-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45»
sono sostituite dalle seguenti: «nonché nel comma 2 dell'articolo 45, fatta eccezione per i soggetti che operano nel settore agricolo e della pesca per i quali l'aliquota è determinata nella misura del 1,9 per cento»;
b) all'articolo 45, il comma 1 è soppresso.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 267. (ex 1. 4160.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
78-bis. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché per gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998 e per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 268. (ex 1. 4159.) Cazzaro.
Dopo il comma 79 aggiungere il seguente:
79-bis. Fino al 31 dicembre 2007 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.
1. 269. (ex 1. 3193.) Alberto Giorgetti, Leo.
Dopo il comma 79 aggiungere il seguente:
79-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «o vallive» sono soppresse.
1. 270. (ex *1. 2695. e 1. 2696) Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.
Al comma 80, sostituire le parole: 31 dicembre 2006 con le seguenti: 31 dicembre 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 271. (ex 1. 149.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
80.1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, parte III, numero 103, dopo le parole: «editoriali e simili» sono aggiunte le seguenti: «nonché per uso di consorzi di bonifica e di irrigazione.».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 272. (ex 1. 4114.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
80.1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, parte III, numero 103, dopo le parole: «editoriali e simili;» sono aggiunte le seguenti: «energia elettrica per uso dei consorzi di bonifica ai fini della gestione ed il funzionamento degli impianti».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
*1. 273. (*1. 4113.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
80.1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, parte III, al numero 103, dopo le parole: «editoriali e simili;» sono aggiunte le seguenti: «energia elettrica per uso dei consorzi di bonifica ai fini della gestione ed il funzionamento degli impianti».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
*1. 274. (ex *1. 4116. e*1. 4131.) Cazzaro, Rava, Rossiello, Borrelli , Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio, Stramaccioni, Zanella.
Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
80.1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, parte III, numero 103, dopo le parole: «editoriali e simili;» sono aggiunte le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento
e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 275. (ex 1. 4118.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
80.1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, parte III, numero 103, dopo le parole: «editoriali e simili;» sono aggiunte le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione».
Conseguentemente, al comma 388, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
1. 276. (ex 1. 4128.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio, Zanella.
Inammissibile.
Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
80.1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, parte III, numero 103, dopo le parole: «editoriali e simili;» sono aggiunte le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 277. (ex 1. 4125.) Giuseppe Gianni, Volontè, Liotta.
Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
80.1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, parte III, numero 103, dopo le parole: «editoriali e simili;» sono aggiunte le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione».
Conseguentemente, al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina alle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del consiglio dei ministri - Editoria - ca. 7442), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
1. 278. (ex 1. 3027.) Misuraca.
Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
80.1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
parte III, numero 103, dopo le parole: «editoriali e simili;» sono aggiunte le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione».
Conseguentemente, al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
*1. 279. (ex * 1. 4134.) Alberto Giorgetti, Angela Napoli.
Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
80.1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, parte III, numero 103, dopo le parole: «editoriali e simili;» sono aggiunte le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione».
Conseguentemente, al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185) apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
*1. 280. (ex *1. 4122.) Liotta, Volontè.
Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
80.1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, parte III, numero 103, dopo le parole: «editoriali e simili;» sono aggiunte le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione».
Conseguentemente, al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185) apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
*1. 281. (ex 1. 4127.) Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Gerardo Oliverio, Zanella.
Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
80.1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, parte III, numero 103, dopo le parole: «editoriali e simili;» sono aggiunte le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione».
Conseguentemente, al comma 388, Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali apportare le seguenti variazioni:
2006: - 2.000;
2007: - 2.000;
2008: - 2.000.
**1. 282. (ex *1. 4120.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
80.1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, parte III, numero 103, dopo le parole: «editoriali e simili;» sono aggiunte le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione».
Conseguentemente, al comma 388, Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali apportare le seguenti variazioni:
2006: - 2.000;
2007: - 2.000;
2008: - 2.000.
**1. 283. (ex * 1. 4133.) Volontè, Liotta.
Al comma 81, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: per un ammontare complessivo non superiore a 75.000 euro e per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 284. (ex 1. 58.) Lion, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio.
Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
81-bis. Sono prorogate per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
396-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.
396-quater. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
1. 285. (ex 1. 4358.) Vigni, Michele Ventura, Agostini, Innocenti.
Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
81-bis. Le prestazioni aventi ad oggetto gli interventi di cui al comma 81, compiuti su immobili tutelati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 286. (ex 1. 4233.) Colasio.
Sostituire il comma 82 con i seguenti:
82. In via transitoria, in attesa della revisione organica del trattamento tributario dei redditi transfrontalieri da lavoro dipendente e da pensione, i redditi derivanti
da lavoro prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, nonché le relative pensioni e gli assegni ad esse equiparati, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente i 12.000 euro.
82-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 1, lettera b), le parole: «nella misura del 91 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 50 per cento».
1. 287. (ex 1. 62.) Benvenuto, Grandi, Lettieri, Pistone, Michele Ventura.
Sostituire il comma 82 con il seguente:
82. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Per l'anno 2006 i redditi derivanti da lavoro dipendente e da pensione, prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 12.000 euro».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 288. (ex 1. 3999.) Gambini.
Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:
82-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante per i redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rilevano le eccedenze di imposte italiane relative ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1o gennaio 2004 e non ancora utilizzate entro il 31 dicembre 2005.
1. 289. (ex 1. 3178.) Romoli, Zuin.
Dopo il comma 82 aggiungere il seguente:
82-bis. I fondi della compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani, di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1975, n. 386, sono incrementati di un milione di euro per l'anno 2006.
Conseguentemente, al comma 388, Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:
2006: - 1.000.
1. 290. (ex 1. 2853.) Parolo, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:
82-bis. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
«1. L'ufficio, su richiesta del contribuente può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 84 rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 60 rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a 25.822,84 euro il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria erogata da primaria società bancaria o assicurativa».
Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 291. (ex 1. 4276.) Alberto Giorgetti, Taglialatela.
Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
83-bis. Attesa la mancata previsione di obblighi contributivi in capo al collaboratore non farmacista della farmacia gestita in forma di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, con decorrenza dal primo gennaio 2006 i familiari collaboratori non farmacisti devono versare alla gestione separata INPS un contributo previdenziale pari al 10 per cento del reddito di partecipazione alla predetta impresa.
1. 292. (ex 1. 1793.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 83 aggiungere i seguenti:
83-bis. Per i periodi di imposta 2006 e 2007, gli importi delle deduzioni per carichi di famiglia di cui al comma 1, lettera b), ed al comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a 4.000, 4.500, 4.000 e 5.000 euro.
83-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 390, le parole: «si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione» sono sostituite dalle seguenti: «si perfeziona con l'accettazione ai fini delle imposte dirette e dell'imposta regionale sulle attività produttive»;
b) al comma 393:
1) all'alinea, dopo le parole: «reddito caratteristico d'impresa o di arti o professioni» sono aggiunte le seguenti: «e al valore della produzione netta»;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d) e d-bis) dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Gli accertamenti, diversi da quelli indicati al paragrafo precedente, sono, in ogni caso preclusi, se il maggior reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato.»;
3) alla lettera b), la parola «marginali» è soppressa, e le parole «4 punti» sono sostituite dalle seguenti: «5 punti»;
4) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «d) non è soggetta all'imposta regionale sulle attività produttive la parte
di valore della produzione netta eccedente quella definita»;
c) al comma 395, dopo le parole: «in ragione del reddito» sono aggiunte le seguenti: «e del valore della produzione netta»;
d) al comma 396, la lettera a) è soppressa.
83-quater. Gli studi di settore di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati.
83-quinquies. All'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazione ed integrazioni, al comma 1, primo periodo, dopo le parole «a titolo di saldo e di acconto delle imposte» sono aggiunte le seguenti: «compresa l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'adeguamento agli studi di settore».
83-quinquies. All'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «alle medesime» sono aggiunte le seguenti: «qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,»;
b) al comma 2, le parole: «indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza» sono sostituite dalle seguenti: «qualora sopravvenga la conoscenza».
83-sexies. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al comma 181, alinea, primo periodo, dopo le parole: «alle medesime» sono aggiunte le seguenti: «qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,».
83-septies. All'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 3 è sostituto dal seguente:
«3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto; qualora gli studi di settore non fossero applicabili ovvero, se pur applicabili, ne sia dimostrata l'incoerenza con il caso specifico, gli accertamenti possono essere fondati sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.».
83-octies. All'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro il medesimo termine indicato nel periodo precedente il contribuente può richiedere all'ufficio la rateazione del pagamento secondo le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dai benefici della rateazione e l'importo ancora dovuto è immediatamente iscritto a ruolo con l'applicazione della sanzione e degli interessi previsti nei paragrafi precedenti».
83-novies. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e per quello successivo, il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, è sostituito dal seguente:
«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;
c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;
d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91.»
Conseguentemente, dopo il comma 339 aggiungere i seguenti:
339.1. I titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo ai sensi, rispettivamente, degli articoli 55 e 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 possono definire il rapporto tributario per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 2003 e al 1o gennaio 2004, limitatamente alle dichiarazioni presentate, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2004 e il 31 ottobre 2005, mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici anche sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni presentate.
339.2. La definizione non può essere effettuata se, entro la data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, avviso di accertamento o invito al contraddittorio ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto relativamente a redditi oggetto dell'accertamento con adesione.
339.3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note tecniche e metodologiche relative alla determinazione dei maggiori ricavi e compensi e sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del comma 339.2.
339.4. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e dei controlli formali in base agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dalle liquidazioni e dal controllo formale delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo della maggiore imposta dovuta in base all'accertamento con adesione per anni pregressi. L'accertamento con adesione previsto dai commi da 339.1 a 339.12 della presente legge non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.
339.5. Ai fini dell'applicabilità dei criteri di accertamento con adesione di cui al comma 339-bis, le disposizioni di detto comma vanno interpretate nel senso che le elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria sono effettuate tenuto conto, in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;
c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro tenendo anche conto dei dati risultanti dai prospetti di bilancio presenti nelle dichiarazioni presentate.
339.6. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti.
339.7. Nei confronti dei soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché a quelli che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri gli importi proposti sono pari a 500 euro per ogni annualità elevati a euro 800 nel caso siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica in sede di applicazione degli studi di settore.
339.8. La definizione dell'accertamento con adesione del contribuente comporta il pagamento, entro il 30 settembre 2006, delle imposte liquidate e, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Qualora gli importi da versare complessivamente eccedano, per le persone fisiche, la somma di 4.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 7.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, la prima scadente entro il 30 settembre 2006 e la seconda entro il 30 settembre 2007 maggiorata, quest'ultima, degli interessi legali a decorrere dal lo ottobre 2005. Per il versamento delle somme dovute sono applicabili le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Sulle maggiori imposte derivanti dall'adesione all'accertamento non sono dovuti interessi e sanzioni.
339.9. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che hanno effettuato la definizione secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione entro il 31 ottobre 2006. Le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata versano le somme dovute scaturenti dal maggior reddito definito dalla società o dall'associazione entro il 30 novembre 2007. Nel caso di imprese familiari la definizione del reddito d'impresa da parte del titolare non comporta obblighi in capo ai collaboratori familiari.
339.10. La definizione dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle perdite risultanti dalla dichiarazione. È escluso, pertanto, il riporto a nuovo delle predette perdite. Le perdite, maturate nei periodi d'imposta oggetto di definizione e già utilizzate a riduzione dei redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta concorrono alla formazione dei maggiori imponibili.
339.11. La definizione dell'accertamento con adesione, per i periodi d'imposta e i redditi interessati, inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessione e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei
poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante l'esibizione degli attestati di versamento.
339.12. L'inibizione dei poteri di cui al comma 339.11 non opera qualora sia stata avviata azione penale nei confronti del contribuente secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 74 del 2000 e in ogni caso se sono state emesse o utilizzate fatture per operazioni inesistenti.
1. 293. (ex 1. 3197.) Alberto Giorgetti, Leo.
Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:
83-bis. Per i periodi di imposta 2006 e 2007, gli importi delle deduzioni per carichi di famiglia di cui al comma l, lettera b), ed al comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a 4.000, 4.500, 4.000 e 5.000 euro. Il finanziamento dell'incremento della deduzione previsto dal periodo precedente è garantito dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni contenute nelle seguenti lettere di cui al comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dal comma 83-ter.
83-ter. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e per quello successivo, il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, è sostituito dal seguente:
«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;
c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;
d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91. »
Conseguentemente, dopo il comma 339, aggiungere i seguenti:
339.1. I titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo ai sensi, rispettivamente, degli articoli 55 e 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono definire il rapporto tributario per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 2003 e al 1o gennaio 2004, limitatamente alle dichiarazioni presentate, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2004 e il 31 ottobre 2005, mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici anche sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni presentate.
339.2. La definizione non può essere effettuata se, entro la data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, avviso di accertamento o invito al contraddittorio ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto relativamente a redditi oggetto dell'accertamento con adesione.
339.3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note tecniche e metodologiche relative alla determinazione
dei maggiori ricavi e compensi e sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del comma 339.2.
339.4. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e dei controlli formali in base agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dalle liquidazioni e dal controllo formale delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo della maggiore imposta dovuta in base all'accertamento con adesione per anni pregressi. L'accertamento con adesione previsto dai commi da 339.1. a 339.12. non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.
339.5. Ai fini dell'applicabilità dei criteri di accertamento con adesione di cui al comma 339.1., le disposizioni di detto comma vanno interpretate nel senso che le elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria sono effettuate tenuto conto, in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalle legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;
c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro tenendo anche conto dei dati risultanti dai prospetti di bilancio presenti nelle dichiarazioni presentate.
339.6. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti.
339.7. Nei confronti dei soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché a quelli che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri gli importi proposti sono pari a 500 euro per ogni annualità elevati a euro 800 nel caso siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica in sede di applicazione degli studi di settore.
339.8. La definizione dell'accertamento con adesione del contribuente comporta il pagamento, entro il 30 settembre 2006, delle imposte liquidate e, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Qualora gli importi da versare complessivamente eccedano, per le persone fisiche, la somma di 4.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 7.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, la prima scadente entro il 30 settembre 2006 e la seconda entro il 30 settembre 2007 maggiorata, quest'ultima, degli interessi legali a decorrere dal 1o ottobre 2005. Per il versamento delle somme dovute sono applicabili le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Sulle maggiori imposte derivanti dall'adesione all'accertamento non sono dovuti interessi e sanzioni.
339.9. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i titolari dell'azienda coniugale
non gestita in forma societaria che hanno effettuato la definizione secondo le modalità dei commi precedenti, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione entro il 31 ottobre 2006. Le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata versano le somme dovute scaturenti dal maggior reddito definito dalla società o dall'associazione entro il 30 novembre 2007. Nel caso di imprese familiari la definizione del reddito d'impresa da parte del titolare non comporta obblighi in capo ai collaboratori familiari.
339.10. La definizione dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle perdite risultanti dalla dichiarazione. È escluso, pertanto, il riporto a nuovo delle predette perdite. Le perdite, maturate nei periodi d'imposta oggetto di definizione e già utilizzate a riduzione dei redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta concorrono alla formazione dei maggiori imponibili.
339.11. La definizione dell'accertamento con adesione, per i periodi d'imposta e i redditi interessati, inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessione e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante l'esibizione degli attestati di versamento.
339.12. L'inibizione dei poteri di cui al comma 339.11. non opera qualora sia stata avviata azione penale nei confronti del contribuente secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 marzo 200, n. 74, e in ogni caso se sono state emesse o utilizzate fatture per operazioni inesistenti.
1. 294. (ex 1. 3195.) Alberto Giorgetti, Leo.
Dopo il comma 84, aggiungere i seguenti:
84-bis. Per l'anno 2006, le persone fisiche titolari di un reddito annuo lordo non superiore ad euro 35.000 possono detrarre, ai fini dell'imposta sul reddito e fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota pari al il 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento degli interessi passivi corrisposti a banche e ad altri intermediari finanziari per i finanziamenti di credito al consumo destinati in via esclusiva all'acquisto in forma rateizzata di autoveicoli, motocicli e ciclomotori ecologici conformi ai più avanzati standard comunitari in materia di emissioni inquinanti o comunque azionati con sistemi di propulsione ibridi, a energia elettrica, a gas metano, a GPL e a idrogeno, nonché di elettrodomestici, di valore unitario non inferiore a 150 euro, conformi ai più avanzati standard comunitari in tema di risparmio energetico.
84-ter. I finanziamenti di cui al comma 84-bis non possono essere di importo superiore a 10.000 euro, nè avere una durata complessiva superiore a tre anni e un tasso di interesse passivo superiore al doppio del tasso ufficiale di sconto praticato nel trimestre precedente la conclusione del contratto di finanziamento.
84-quater. I criteri e le modalità di applicazione dell'agevolazione, ivi compresa la definizione della tipologia e delle caratteristiche tecniche dei beni il cui acquisto è agevolabile ai sensi del comma 84-bis, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto coli il Ministro dell'ambiente e del territorio e con il Ministro delle attività produttive, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, dopo il comma 228, aggiungere i seguenti:
228-bis. Ferme restando le contribuzioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, a decorrere dal 1o gennaio 2006, al fine di ridurre i fenomeni di inquinamento elettromagnetico, per la tutela dell'ambiente e della salute umana, le imprese titolari di autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, quali i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, attraverso sistemi di trasmissione e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via radio o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse e le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi con l'impiego di radiofrequenze, sono tenute al pagamento di un canone annuo per l'occupazione dell'etere mediante infrastrutture di rete emittenti onde elettromagnetiche.
228-ter. Il canone di cui al comma 228-bis, non deducibile ai fini delle imposte sui redditi, è dovuto per ciascuna area di servizio, associata ad una stazione di base o ripetitrice del segnale.
228-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro della salute, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'entità del canone annuo, commisurata con criteri di proporzionalità in relazione all'intensità delle emissioni di onde elettromagnetiche emesse dalle infrastrutture di rete, le modalità di versamento e le altre disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo.
228-quinquies. Dall'attuazione dei commi da 228-bis a 228-quater devono derivare maggiori entrate per il bilancio dello Stato non inferiori a 1 miliardo di euro annui.
1. 295. (ex 1. 3114.) Realacci, Morgando, Vernetti, Colasio, Lettieri, Annunziata.
Dopo il comma 84, aggiungere i seguenti:
84-bis. Per l'anno 2006, le persone fisiche titolari di un reddito annuo lordo non superiore ad euro 35.000 possono detrarre, ai fini dell'imposta sul reddito e fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento degli interessi passivi corrisposti a banche e ad altri intermediari finanziari per i finanziamenti di credito al consumo destinati in via esclusiva all'acquisto in forma rateizzata di autoveicoli, motocicli e ciclomotori ecologici conformi ai più avanzati standard comunitari in materia di emissioni inquinanti o comunque azionati con sistemi di propulsione ibridi, a energia elettrica, a gas metano, a GPL e a idrogeno, nonché di elettrodomestici, di valore unitario non inferiore a 150 euro, conformi ai più avanzati standard comunitari in tema di risparmio energetico.
84-ter. I finanziamenti di cui al comma 84-bis non possono essere di importo superiore a 10.000 euro, né avere una durata complessiva superiore a tre anni e un tasso di interesse passivo superiore al doppio del tasso ufficiale di sconto praticato nel trimestre precedente la conclusione del contratto di finanziamento.
84-quater. I criteri e le modalità di applicazione dell'agevolazione, ivi compresa la definizione della tipologia e delle caratteristiche tecniche dei beni il cui acquisto è agevolabile ai sensi del comma 1, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e del territorio e con il Ministro delle attività produttive, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2006, ai sensi della legge 388 del 2000, al fine di ottenere per l'anno 2006 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.
1. 296. (ex 1. 4003.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
84-bis. Per l'anno 2006, le persone fisiche titolari di un reddito annuo non superiore ad euro 35.000 possono detrarre, ai fini dell'imposta sul reddito e fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota pari al il 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento degli interessi passivi corrisposti a banche e altri intermediari finanziari per finanziamenti di credito al consumo destinati all'acquisto di autoveicoli, motocicli ed elettrodomestici conformi ai più avanzati standard comunitari in termini di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti. I predetti finanziamenti non possono avere una durata complessiva superiore a tre anni e un tasso di interesse passivo superiore al doppio del tasso ufficiale di sconto praticato nel trimestre precedente l'erogazione del finanziamento. I criteri, le modalità di applicazione dell'agevolazione, compresa l'elencazione e le caratteristiche dei beni il cui acquisto è agevolabile, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e del territorio e con il Ministro delle Attività produttive da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge
1. 297. (ex 1. 4004.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 84, aggiungere i seguenti:
84-bis. Per il periodo di imposta 2006 le persone fisiche possono diminuire il proprio imponibile IRE di un importo pari al 30 per cento delle spese sostenute dopo il 31 dicembre 2005 sino al 30 aprile 2006 per:
a) l'acquisto di mobili, arredi e prodotti di biancheria per la casa;
b) l'acquisto di indumenti, vestiario e calzature;
c) le prestazioni di servizio ricevute dalle imprese turistiche di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135;
d) gli interessi passivi relativi gli eventuali finanziamenti al consumo ottenuti per l'acquisto dei beni o la ricezione dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del presente comma.
84-ter. Le spese complessivamente sostenute di cui al comma 84-bis rilevano per un importo massimo di euro 20.000 e comunque non possono superare il 20 per cento dei redditi dichiarati dal soggetto aumentati del 5 per cento per ciascun familiare a carico o convivente con il contribuente.
84-quater. La detrazione è consentita a condizione che le spese siano documentate e pagate secondo le modalità di seguito definite:
a) gli acquisti devono essere documentati da una fattura emessa a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, integrata con il codice fiscale del soggetto acquirente;
b) i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite carta di credito o sistema bancario.
84-quinquies. Con apposito decreto sono stabilite le modalità ed i tempi con i quali le imprese cedenti e gli istituti finanziari che intermediano i pagamenti devono trasmettere con invio telematico in modo analitico le singole operazioni dell'anagrafe tributaria.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 298. (ex 1. 4019.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 84, aggiungere i seguenti:
84-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e, per i non residenti, dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, senza applicazione delle deduzioni previste dai predetti articoli»;
b) all'articolo 24, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo.
84-ter. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatoriamente imposte nelle discoteche e nelle sale da ballo, si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Conseguentemente, dopo il comma 260 aggiungere il seguente:
260-bis. Le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai sensi dell'articolo 64 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte corrispondente alla reintegrazione patrimoniale per perdita della integrità fisica per cause di servizio che ha dato origine alla corresponsione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, parzialmente restituito ai sensi dell'articolo 50 del decreto dal Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
1. 299. (ex 1. 1385.) Alberto Giorgetti, Leo.
Dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
84-bis L'articolo 164, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale percentuale è elevata al 100 per cento per i veicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio»;
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il predetto limite di euro 18.075,99 è elevato a euro 30.000,00 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».
Conseguentemente, al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica - Art. 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (4.1.211 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1679) apportare le seguenti variazioni:
2006: - 300.000;
2007: - 300.000;
2008: - 300.000.
1. 300. (ex 1. 3175.) Alberto Giorgetti, Cirielli.
Dopo il comma 85, aggiungere i seguenti:
85-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese le concessioni di beni demaniali rilasciate dalle Autorità portuali».
85-ter. Sono fatti salvi gli atti ed i comportamenti adottati fino all'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 85-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 301. (ex 1. 3659.) Rosato.
Dopo il comma 85, aggiungere i seguenti:
85-bis. Tra le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, si intendono comprese le concessioni di godimento a terzi di beni demaniali da parte delle Autorità
portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni.
85-ter. Per le operazioni di cui al comma 85-bis già effettuate resta valida l'imposta applicata senza precludere eventuali diritti di rimborso dell'imposta di registro pagata in via anticipata per i periodi successivi all'entrata in vigore della norma.
85-quater. La disposizione di cui al comma 85-bis ha carattere di interpretazione autentica, a norma dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
1. 302. (ex 1. 4085.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.
Dopo il comma 85, aggiungere il seguente:
85-bis. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, parte II, il numero 31) è sostituito dal seguente:
«31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore e benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, nonché autocaravan di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), dello stesso decreto, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
Conseguentemente, al comma 388, Tabella A:
alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2006: - 60.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.
alla voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.
1. 303. (ex 1. 3145.) Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile.
Sopprimere il comma 86.
Conseguentemente:
al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un maggior gettito pari a 215 milioni di euro.
dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 304. (ex 1. 63.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 86 aggiungere il. seguente comma:
86-bis. Gli obblighi tributari e contributivi dei produttori agricoli dell'ortofrutta, dell'uva, del ficodindia e del settore agrumicolo e vitivinicolo residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, colpiti dalle crisi verificatesi nel corso del 2004 e del 2005, per l'esercizio fiscale 2005, sono sospesi fino a1 31 dicembre 2007.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,47 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 87,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 956,44 per ettolitro anidro».
1. 305. (ex 1. 3143.) Lumia, Finocchiaro, Burtone, Gerardo Bianco.
Dopo il comma 87, aggiungere i seguenti:
87.1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soggetti che hanno sostenuto spese a titolo di tasse e contributi universitari per la frequenza di corsi di istruzione post-universitaria all'estero è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 45 per cento delle spese sostenute, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi.
87.2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche per le altre spese sostenute all'estero per la frequenza dei predetti corsi nel limite complessivo di 15 mila euro per anno di frequenza.
87.3. Il credito d'imposta di cui ai due commi 87.1. e 87.2. deve essere utilizzato entro i tre anni successivi alla conclusione con un profitto del corso post-universitario all'estero. Tale utilizzo deve avvenire in quote annuali costanti e di pari importo.
87.4. Il credito d'imposta di cui ai commi 87.1. e 87.2. non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese.
87.5. Le disposizioni di cui ai commi da 87.1. a 87.5. si applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo d'imposta 2005.
87.6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 87.1. a 87.6.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 308. (ex 1. 3078.) Pistone, Bellillo, Maura Cossutta, Sciacca.
Sostituire il comma 87-bis con i seguenti:
87-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte in fine, le parole: «nonché alle associazioni popolari musicali»;
b) comma 11-bis è sostituito dal seguente:
«11-bis. La pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1, negli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».
87-ter. È abrogato il comma 470 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 310. (ex 1. 3049.) Bellillo, Pistone.
Sostituire il comma 87 con il seguente:
87-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 11-bis è sostituito dal seguente:
«11-bis. La pubblicità realizzata in qualunque modo dai soggetti di cui al comma 1 all'interno degli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.»
Conseguentemente, al comma 388, Tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2006: - 500;
2007: - 500;
2008: - 500.
1. 311. (ex 1. 4460.) Alberto Giorgetti, Aracu.
Al comma 88, aggiungere, in fine, le parole: e per i periodi di imposta successivi.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 la tassa sugli alcolici e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
1. 312. (ex 1. 2412.) Mancini, Di Gioia.
Al comma 88, aggiungere, in fine, le parole: e per i cinque periodi d'imposta successivi.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 la tassa sugli alcolici e sui prodotti
alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
*1. 313. (ex * 1. 64.) Lettieri, Montecchi.
Al comma 88, aggiungere, in fine, le parole: e per i cinque periodi di imposta successivi.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
96-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 la tassa sugli alcolici e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
*1. 314. (ex * 1. 2407.) Mancini, Di Gioia.
Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:
89-bis. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quin-quies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 19,5 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
118-bis. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 400 milioni di euro per l'anno 2006 e in 570 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 370 e 505 milioni di euro per le Forze armate e dei Corpi di Polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
1. 315. (ex 1. 3349.) Alberto Giorgetti, Ascierto.
Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:
89-bis. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 19,5 per cento.
Conseguentemente, al comma 144, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto salvo il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze armate.
1. 316. (ex 1. 1313.) Alberto Giorgetti, Ascierto, Saia.
Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:
89-bis. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 19,5 per cento.
Conseguentemente, al comma 152:
sostituire le parole: ivi comprese con le seguenti: fatte salve.
sopprimere il secondo periodo.
1. 317. (ex 1. 466.) Alberto Giorgetti, Ascierto, Saia.
Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:
89-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».
Conseguentemente, dopo il comma 232, aggiungere il seguente:
232-bis. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in 181 euro a decorrere dal 1o gennaio 2006 ed in 200 euro a decorrere dal 1o gennaio 2007.
1. 318. (ex 1. 969.) Alberto Giorgetti, Lisi.
Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:
89-bis. Tra i servizi a domanda individuale di cui agli articoli 172, comma 1, lettera e) e 243, comma 2, lettera a) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono compresi quelli inerenti i collegamenti con le centrali operative della Polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private ed attività produttive e dei servizi.
1. 319. (ex 1. 1903.) Paroli.
Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:
89-bis. Al fine di realizzare un progressivo superamento della differenziazione dei redditi da lavoro autonomo e di impresa minore rispetto a quelli di lavoro dipendente per l'applicazione delle deduzioni riconosciute per assicurare la progressività dell'imposizione, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «1.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.750 euro per l'anno 2006, ovvero pari a 4.000 euro per l'anno 2007».
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. La deduzione di cui al comma precedente è riconosciuta anche per i redditi d'impresa non ammessi al regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 66 del presente decreto, ovvero a coloro che, pur potendo esservi ammessi, abbiano optato per il regime di contabilità ordinaria, a condizione che per il reddito d'impresa dichiarato siano applicabili gli studi di settore».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 320. (ex 1. 4018.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 89, aggiungere i seguenti:
89-bis. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) al comma 3, le parole: «successivamente alla data del 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 31 dicembre 2008»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «successivamente alla data del 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 31 dicembre 2008»;
3) al comma 4, secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008»;
4) al comma 5, le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008»;
b) all'articolo 13, comma 1, primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008»:
c) all'articolo 25:
1) al comma 1, le parole: «sino al 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2008».
2) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole: «alla fine del settimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «alla fine del decimo anno».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 321. (ex 1. 3032.) Volontè, Liotta.
Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:
89-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «successivamente alla data del 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 31 dicembre 2008»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «successivamente alla data del 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 31 dicembre 2008»;
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008»;
d) al comma 5, le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008».
1. 322. (ex 0. 1. 4551. 4.) Peretti.
Sopprimere il comma 90.
1. 323. (ex 1. 67.) Tocci, Grignaffini, Martella, Carli, Sasso, Capitelli, Lolli, Giulietti, Chiaromonte, Buffo.
Dopo il comma 90 aggiungere i seguenti:
90-bis. Ai sensi dell'articolo 64 del Codice dei diritti di proprietà industriale, approvato dal Consiglio dei ministri il 10 settembre 2004, l'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o da pubblica amministrazione od ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di altri strumenti normativi italiani o comunitari relativi all'attività di ricerca, appartiene all'Università od alla pubblica amministrazione od ente pubblico, avente tra i suoi scopi
istituzionali finalità di ricerca, con le quali intercorre il rapporto di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto l'autore e di ottenere almeno il 30 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Le Università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono la quota dei proventi spettante all'inventore. Ai fini di questa norma si intendono enti pubblici di ricerca la pubblica amministrazione od ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca.
90-ter. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tal caso il diritto a percepire almeno il 30 per cento dei diritti derivanti dallo sfruttamento del brevetto è da ripartirsi fra tutti gli autori in parti che si presumono eguali, salvo sia concordata od accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione, nel qual caso la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.
90-quater. L'inventore comunica la sua invenzione all'Università od all'ente pubblico di ricerca con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità da questi stabilite, affinché l'Università o l'ente pubblico di ricerca possano manifestare entro due mesi dalla comunicazione stessa, il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso il termine dei due mesi senza che l'università o l'ente pubblico di ricerca abbiano manifestato il proprio interesse ad esercitare il diritto a richiedere il brevetto, o comunque non abbiano proceduto a detto deposito entro i termine di sei mesi successivi a tale manifestazione, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.
90-quinquies. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetta, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due anni successivi, l'inventore, qualora ne faccia richiesta, acquisisce il diritto a sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi.
90-sexies. Le università e gli enti pubblici di ricerca hanno la facoltà di decidere in quali paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione debba essere effettuata in territori esclusi dall'università o dagli enti pubblici di ricerca. Analogamente, in fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente pubblico di ricerca decidesse di non mantenere la corresponsione dell'annualità in paesi di non proprio interesse, l'inventore ha la possibilità di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti nel presente comma, l'inventore è titolare del 70 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento effettuato nei paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico, mentre il restante 30 per cento sarà devoluto all'università o all'ente pubblico di ricerca.
90-septies. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca decidessero, una volta depositato il brevetto, di offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Nel caso di ricerche finanziate in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'Università, ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le Università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono ciascun aspetto dei rapporti reciproci, sempre fermo restando che all'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di una percentuale dei benefici derivanti dallo sfruttamento della stessa.
90-octies. Le Università e gli enti pubblici di ricerca, si dotano, singolarmente, o attraverso rapporti convenzionali o associativi, anche con istituzioni ed enti pubblici e privati, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari.
90-nonies. Per le finalità di cui al comma 90-octies è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 2 milioni di euro annui.
1. 324. (ex 1. 2797.) Cialente, Tocci, Lolli, Mariotti, Gambini.
Dopo il comma 90, aggiungere i seguenti:
90-bis. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di altri strumenti normativi italiani o comunitari relativi all'attività di ricerca, appartiene all'università o alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico, avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, con i quali intercorre il rapporto di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore e di ottenere almeno il 30 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono la quota dei proventi spettante all'inventore. Ai fini del presente articolo si intendono enti pubblici di ricerca la pubblica amministrazione o l'ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca.
90-ter. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tale caso il diritto a percepire almeno il 30 per cento dei diritti derivanti dallo sfruttamento del brevetto deve essere ripartito fra tutti gli autori in parti che si presumono eguali, salvo sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione, nel qual caso la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.
90-quater. L'inventore comunica la sua invenzione all'università o all'ente pubblico di ricerca con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità da questi stabilite, affinché l'università o l'ente pubblico di ricerca possano manifestare entro due mesi dalla comunicazione stessa il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso il termine di due mesi senza che l'università o l'ente pubblico di ricerca abbiano manifestato il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il brevetto, o comunque senza che abbiano proceduto al deposito entro il termine di sei mesi successivi a tale manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.
90-quinquies. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due anni successivi, l'inventore, qualora ne faccia richiesta, acquisisce il diritto a sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi.
90-sexies. L'università o l'ente pubblico di ricerca ha la facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione debba essere effettuata in territori esclusi dall'università o dall'ente pubblico di ricerca. Analogamente, in fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente pubblico di ricerca decide di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi di non proprio interesse, l'inventore ha la possibilità di mantenere, a sue spese, il pagamento di
tali annualità. In tutti i casi previsti nel presente comma, l'inventore è titolare del 70 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico, mentre il restante 30 per cento è devoluto all'università o all'ente pubblico di ricerca.
90-septies. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca decida, una volta depositato il brevetto, di offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, definiscono ogni aspetto dei rapporti reciproci, sempre fermo restando che all'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di ricevere una percentuale dei benefici derivanti dallo sfruttamento della stessa.
90-octies. Le università e gli enti pubblici di ricerca si dotano, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi o consortili, anche con enti locali e territoriali, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 325. (ex 1. 2796.) Cialente, Tocci.
Dopo il comma 90 aggiungere i seguenti:
90-bis. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, è riconosciuta l'esclusione dalla base imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto per un periodo di tre anni dalla data dell'assunzione.
90-ter. Per le finalità di cui al comma 90-bis, è istituto presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, residenti all'estero da non meno di 12 mesi e non più di 15 anni, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche o private.
90-quater. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
90-quinques. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 331. (ex 1. 3407.) Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Dopo il comma 90, aggiungere i seguenti:
90-bis. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito Fondo con dotazione di 150 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008, a favore delle università statali e dei politecnici universitari, finalizzato allo sviluppo della ricerca pubblica di base, ad esclusione di quella effettuata mediante sperimentazione animale.
90-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del suddetto Fondo.
90-quater. Il decreto di cui al comma 90-ter è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro 60 giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime.
Conseguentemente, dopo il comma 396, è aggiunto il seguente:
369-bis. È aumentata dell'1 per cento l'aliquota base prevista dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati.
1. 326. (ex 1. 2765.) Bulgarelli, Zanella, Lion, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio.
Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
90-bis. Al fine di assicurare continuità ed economicità all'azione amministrativa in materia di ricerca, le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 sul capitolo 7310 dell'unità previsionale di base 3.2.3.34 - Ricerca Scientifica - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, sono mantenute in bilancio per essere versate all'entrata dello Stato e successivamente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al capitolo 7254 dell'unità previsionale di base 4.2.3.5 - Ricerca Applicata - dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 327. (ex ** 1. 2843.) Alberto Giorgetti, Saglia.
Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
90-bis. Al fine di accelerare lo sviluppo e l'utilizzo di nuove tecnologie e nuovi metodi di insegnamento a distanza, in previsione della prossima copertura del territorio nazionale con il digitale terrestre, sono assegnati al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) 7 milioni di euro per l'anno 2006 per finanziare progetti sperimentali, altamente innovativi di formazione a distanza con prevedibile forte impatto sul sistema educativo nazionale, finalizzati alla riduzione dei costi della formazione impartita con metodi tradizionali e alla sua estensione alla formazione continua di più ampie fasce della popolazione italiana.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 328. (ex 1. 3403.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
90-bis. Al Fondo agevolazioni per la ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono assegnate nuove risorse pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie e per la mobilità dei ricercatori.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
396-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di curo annui.
1. 329. (ex 1. 2795.) Agostini, Michele Ventura, Tocci.
Dopo il comma 90 aggiungere il seguente:
90-bis. Alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso un credito di imposta pari al 50 per cento dei trasferimenti agli istituti pubblici di ricerca e agli istituti di ricerca senza fini di lucro. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi di competenza del periodo di imposta, a partire dal primo, successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di dieci anni. L'agevolazione verrà concessa previa verifica della rispondenza della documentazione dell'avvenuto pagamento all'università o centro di ricerca. Sarà inoltre effettuato un ulteriore controllo ex post sull'efficacia e sull'efficienza dei progetti realizzati che andrà a costituire a sua volta elemento di valutazione per successive richieste di autorizzazione all'utilizzo di questi strumenti. Con successivo decreto ministeriale attuativo, definito di concerto dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, verranno determinate le modalità tecniche per l'attuazione delle misure di cui al presente comma nonché eventualmente per ogni impresa richiedente.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 19,5 per cento.
1. 330. (ex 1. 3436.) Alberto Giorgetti, Taglialatela.
Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
90-bis. Nel triennio 2006-2008 le università sono autorizzate ad assumere ricercatori e professori idonei, dando priorità ai vincitori di concorso. Analoga possibilità di assunzione è riconosciuta agli enti pubblici di ricerca.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 332. (ex 1. 3415.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Titti De Simone.
Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
90-bis. Per l'assunzione da parte delle università e degli enti di ricerca di docenti e ricercatori, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al cofinanziamento, fino ad un limite annuo massimo di 70 milioni di euro, nella misura del 50 per cento dell'importo minimo determinato e dei relativi oneri previdenziali, per l'assunzione di 2.000 ricercatori e docenti per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.
1. 333. (ex 1. 2798.) Tocci, Michele Ventura, Agostini, Grignaffini.
Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
90-bis. Presso lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Fondo per il finanziamento di tutte le spese di funzionamento degli istituti di alta cultura di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. La dotazione dei Fondo è determinata in 30 milioni di euro per l'anno 2006 e in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
*1. 334. (ex * 1. 2804.) Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli, Martella, Giulietti, Buffo.
Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
90-bis. Presso lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per il finanziamento di tutte le spese di funzionamento degli istituti di alta cultura di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. La dotazione del fondo è determinata in 30 milioni di euro per l'anno 2006 e in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
*1. 335. (ex * 1. 3405.) Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
90-bis. A supporto del funzionamento amministrativo e didattico, per la promozione delle attività internazionali e per la riorganizzazione e la costituzione dei nuovi organi di gestione delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2006.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 336. (ex 1. 2763.) Alberto Giorgetti, Saglia.
Al comma 91, sostituire le parole da: viabilità per l'importo di 1, 25 milioni di euro, fino alla fine del comma con le seguenti: viabilità per l'importo di 6,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per l'anno 2008; a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l'importo di 6,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per l'anno 2008; a favore dei comuni di Rho e Pero, in pari misura, per le opere connesse, per l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2006, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'Allegato I, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,47 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 87,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 956,44 per ettolitro anidro».
1. 337. (ex 1. 70.) Quartiani.
Al comma 91, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Si prevedono inoltre ulteriori 3 milioni di euro per il 2006, 10 milioni di euro per il 2007, 10 milioni di euro per il 2008 a favore della realizzazione delle infrastrutture di accesso agli altri poli fieristici nazionali. I fondi saranno ripartiti attraverso una decisione congiunta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 338. (ex 1. 68). Grandi, Papini, Boselli, Cento, Parisi, Grignaffini, Zanotti, Sabattini, Grillini.
Al comma 91, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Si prevedono inoltre 3 ulteriori milioni di euro per il 2006, 10 milioni di euro per il 2007, 10 milioni di euro per il 2008 a favore della realizzazione delle infrastrutture di accesso agli altri poli fieristici nazionali. I fondi saranno ripartiti attraverso una decisione congiunta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 339. (ex 1. 71.) Raisi.
Dopo il comma 91, aggiungere il seguente:
91-bis. 1. A partire dal 1o gennaio 2006 tutti i conduttori di contratti di locazione con reddito inferiore a 50.000 euro possono portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi l'importo dell'affitto annuale derivante dal contratto di locazione eccedente il 10 per cento del proprio reddito netto annuale. Le modalità di applicazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 340. (ex 1. 4029.) Russo Spena, Folena.
Dopo il comma 91, aggiungere il seguente:
91-bis. 1. All'articolo 37, comma 4-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il canone è ridotto forfettariamente dell'1 per cento».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 341. (ex 1. 4032.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Folena.
Dopo il comma 91 aggiungere il seguente:
91-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) gli assegni periodici ricevuti dall'ex-coniuge, ai sensi della lettera c), in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che concorrono a costituire il reddito complessivo per un importo non superiore a 12.000 euro annui».
Conseguentemente dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 342. (ex 1. 4024.) Bellillo.
Al comma 92, sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente, al comma 389, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59, apportare le seguenti variazioni:
2006:- 17.000;
2007:- 17.000;
2008:- 17.000.
1. 343. (ex 1. 72.) Mazzocchi.
Dopo il comma 92, aggiungere i seguenti:
92-bis. Gli aumenti dei canoni demaniali per finalità turistico-ricreative di cui all'articolo 32 comma 21 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono sospesi fino al 30 giugno 2006. Entro la predetta data i Comuni in collaborazione con le Regioni, accertano l'evasione dovuta al mancato pagamento totale o parziale dei canoni di cui al comma 1 per gli anni 2004 e 2005. Ove accertata tale evasione, i canoni concessori relativi alle superfici per l'utilizzo delle quali non si è riscontrato il pagamento, sono aumentati del 50 per cento a titolo sanzionatorio rispetto alla Tabella A allegata al presente comma.
92-ter. La maggiore quota di risorse rivenienti dalle sanzioni relative all'accertamento di cui al comma 92-bis, è destinata per il 50 per cento alla regione e per il restante 50 per cento al comune interessati. Le predette risorse sono utilizzate esclusivamente per la riqualificazione ambientale e turistica del demanio con finalità turistico-ricreative.
92-quater. Con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di trasferimento alle regioni ed ai comuni di ogni dato o documentazione, quali le aerofotogrammetrie delle zone demaniali interessate, ai fini di agevolare l'accertamento dell'evasione.
93-quinquies. Una volta terminato, entro il 30 giugno 2006, il procedimento istruttorio e determinati gli incassi provenienti dall'accertamento dell'evasione dei canoni di cui al comma 92-bis, per gli anni 2004 e 2005, è convocato dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un tavolo tecnico composto dalle regioni e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, per adeguare la Tabella A allegata al comma 92-bis, tramite la diminuzione o l'aumento percentuale di ogni singola voce e fino ad assicurare le maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, previste dall'articolo 2 comma 53 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Tabella A
Fino a mq. 1000 | ||
Da 1001 a 3000 mq | ||
Da 3001 a 5000 mq | ||
Da 5001 a 50.000 mq | ||
Oltre 50.000 mq |
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis, si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 344. (ex 1. 4474. ) Gambini, Benvenuto, Cazzaro, Carli, Lettieri, Pistone.
Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:
92-bis. All'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «imprenditori agricoli» sono aggiunte le seguenti: «e dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226».
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 345. (ex 1. 3248.) Gambini.
Dopo il comma 92 aggiungere il seguente:
92-bis. All'articolo 34, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «imprenditori agricoli» sono aggiunte le seguenti: «e dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226».
b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: «e ittici».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. 1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 346. (ex 1. 4096.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:
92-bis. Dopo l'articolo 34-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
«Art. 34-ter. (Regime speciale per le imprese di pesca). - 1. Per la cessione dei propri prodotti ittici, direttamente effettuate dalle imprese di pesca, comprese le cooperative fra esse costituite e relativi consorzi, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari a quella dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile.
2. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della disposizione di cui al comma 1. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente: 396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati. 1. 349. (ex * 1. 4199 * 1. 4089.) Cazzaro, Gambini.
Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:
92-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «1o gennaio 1998» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2006».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'onere derivante dal comma 92-bis, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento, sino al 18 per cento, delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 350. (ex 1. 4487.) Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Al comma 93, primo periodo, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e Bolzano.
*1. 351. (ex *1. 2471.) Fontanini.
Al comma 93, primo periodo, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e Bolzano.
*1. 352. (ex *1. 76.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio.
Al comma 93, primo periodo, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e Bolzano.
*1. 353. (ex *1. 78.) Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.
Al comma 93, primo periodo, sopprimere le parole: i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;
dopo il comma 93, aggiungere i seguenti:
93-bis. Al fine della tutela dell'unità economica della Repubblica i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti concorrono, in armonia con i principi recati dal comma 93, alla realizzazione degli obbiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 93 a 103, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
93-ter. Per gli stessi fini di cui il comma 93-bis, il patto di stabilità viene applicato in modo flessibile ai comuni in base al rispettivo grado di efficienza. L'efficienza viene valutata sulla base di tre parametri fondamentali:
a) l'autonomia finanziaria data dal rapporto fra entrate proprie ed entrate totali;
b) la spesa per il personale in rapporto alla spesa corrente;
c) la percentuale della spesa per interessi in rapporto alle entrate correnti.
93-quater. Sulla base dei rispettivi dati di bilancio dell'ultimo rendiconto approvato i comuni vengono classificati in:
a) comuni molto virtuosi;
b) comuni virtuosi;
c) comuni poco virtuosi.
93-quinquies. Per l'anno 2006 e gli anni successivi gli enti molto virtuosi non hanno nessun vincolo, quelli virtuosi possono assumere personale solo a tempo determinato e non possono assumere nuovi mutui. Gli enti poco virtuosi sono soggetti al divieto di assumere personale e al divieto di assumere mutui e devono ridurre del 2 per cento rispetto al 2003 le spese correnti.
93-sexies. Sono considerati molto virtuosi i comuni che rispettano i seguenti parametri:
a) volume complessivo delle entrate proprie desumibili dei titoli I e III (entrata), rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, titolo I, II e III (entrata), superiore al 41 per cento per i comuni da 5.000 a 59.999 abitanti, superiore al 43 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, superiore al 38 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti. Dal valore complessivo delle entrate proprie totali vanno escluse le entrate della TARSU, mentre le entrate derivanti dalla compartecipazione IRPEF vanno calcolate nel titolo II;
b) volume complessivo delle spese per il personale qualunque titolo in servizio rapportate al volume complessivo sulle spese correnti desumibili dal titolo I (spesa) inferiore al 34 per cento per i comuni da 5.000 ai 59.999 abitanti, inferiore al 30 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, inferiore al 32 per cento per i comuni superiori ai 250.000 abitanti;
c) importo complessivo degli interessi passivi inferiore al 6 per cento delle entrate correnti desumibili dal titoli I, II e III (entrata).
93-septies. Sono considerati poco virtuosi i comuni che hanno i seguenti dati di bilancio:
a) volume complessivo delle entrate proprie desumibili dai titoli I e III (entrata), rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, titolo I, II e III (entrata) inferiore al 36 per cento per i comuni da 5.000 a 59.999 abitanti, inferiore al 40 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, inferiore al 35 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti. Dal valore complessivo delle entrate proprie totali vanno escluse le entrate della TARSU, mentre le entrate derivanti dalla compartecipazione IRPEF vanno calcolate nel titolo II;
b) volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio rapportate a volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I (spesa) superiore al 43 per cento per i comuni da 5.000 ai 59.999 abitanti, superiore al 38 per cento per i comuni da 60.000 ai 250.000 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni superiori ai 250.000 abitanti;
c) importo complessivo degli interessi passivi superiore al 10 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III (entrata).
93-octies. Sono considerati virtuosi i comuni che hanno valori intermedi tra i parametri previsti per gli enti molto virtuosi e gli enti poco virtuosi. Anche un solo parametro della categoria non rispettato fa classificare il comune nella categoria successiva.
93-novies. I revisori dei conti certificano, con proprio provvedimento, la classificazione del comune. La certificazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze e alla sezione regionale della Corte dei conti entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dal 2006.
al comma 95, lettera a):
all'alinea, sopprimere le parole: e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
sopprimere i numeri da 5) a 11);
sopprimere il comma 98-ter;
al comma 102, sopprimere il secondo periodo.
dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura dei 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sul redditi, di cui all'articolo 11-bis dei decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1963, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 dei decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 dei decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 dei decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sul redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 dei decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 354. (vedi 1. 1882.) Stradiotto, Morgando, Milana, Ria, Duilio, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Al comma 93, primo periodo, sopprimere le parole: i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;
dopo il comma 93, aggiungere i seguenti:
93-bis. Al fine della tutela dell'unità economica della Repubblica i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti concorrono, in armonia con i principi recati dal comma 93, alla realizzazione degli obbiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 93 a 103, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
93-ter. Per gli stessi fini di cui il comma 93-bis, il patto di stabilità viene applicato in modo flessibile ai comuni in base al rispettivo grado di efficienza. L'efficienza viene valutata sulla base di tre parametri fondamentali:
a) l'autonomia finanziaria data dal rapporto fra entrate proprie ed entrate totali;
b) la spesa per il personale in rapporto alla spesa corrente;
c) la percentuale della spesa per interessi in rapporto alle entrate correnti.
93-quater. Sulla base dei rispettivi dati di bilancio dell'ultimo rendiconto approvato i comuni vengono classificati in:
a) comuni molto virtuosi;
b) comuni virtuosi;
c) comuni poco virtuosi.
93-quinquies. Per l'anno 2006 e gli anni successivi gli enti molto virtuosi non hanno nessun vincolo, quelli virtuosi possono assumere personale solo a tempo determinato e non possono assumere nuovi mutui. Gli enti poco virtuosi sono
soggetti al divieto di assumere personale e al divieto di assumere mutui e devono ridurre del 2 per cento rispetto al 2003 le spese correnti.
93-sexies. Sono considerati molto virtuosi i comuni che rispettano i seguenti parametri:
a) volume complessivo delle entrate proprie desumibili dei titoli I e III (entrata), rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, titolo I, II e III (entrata), superiore al 41 per cento per i comuni da 5.000 a 59.999 abitanti, superiore al 43 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, superiore al 38 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti. Dal valore complessivo delle entrate proprie totali vanno escluse le entrate della TARSU, mentre le entrate derivanti dalla compartecipazione IRPEF vanno calcolate nel titolo II;
b) volume complessivo delle spese per il personale qualunque titolo in servizio rapportate al volume complessivo sulle spese correnti desumibili dal titolo I (spesa) inferiore al 34 per cento per i comuni da 5.000 ai 59.999 abitanti, inferiore al 30 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, inferiore al 32 per cento per i comuni superiori ai 250.000 abitanti;
c) importo complessivo degli interessi passivi inferiore al 6 per cento delle entrate correnti desumibili dal titoli I, II e III (entrata).
93-septies. Sono considerati poco virtuosi i comuni che hanno i seguenti dati di bilancio:
a) volume complessivo delle entrate proprie desumibili dai titoli I e III (entrata), rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, titolo I, II e III (entrata) inferiore al 36 per cento per i comuni da 5.000 a 59.999 abitanti, inferiore al 40 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, inferiore al 35 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti. Dal valore complessivo delle entrate proprie totali vanno escluse le entrate della TARSU, mentre le entrate derivanti dalla compartecipazione IRPEF vanno calcolate nel titolo II;
b) volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio rapportate a volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I (spesa) superiore al 43 per cento per i comuni da 5.000 ai 59.999 abitanti, superiore al 38 per cento per i comuni da 60.000 ai 250.000 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni superiori ai 250.000 abitanti;
c) importo complessivo degli interessi passivi superiore al 10 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III (entrata).
93-octies. Sono considerati virtuosi i comuni che hanno valori intermedi tra i parametri previsti per gli enti molto virtuosi e gli enti poco virtuosi. Anche un solo parametro della categoria non rispettato fa classificare il comune nella categoria successiva.
93-novies. I revisori dei conti certificano, con proprio provvedimento, la classificazione del comune. La certificazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze e alla sezione regionale della Corte dei conti entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dal 2006.
al comma 95, lettera a):
all'alinea, sopprimere le parole: e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
sopprimere i numeri da 5) a 11);
sopprimere il comma 98-ter;
al comma 102, sopprimere il secondo periodo.
dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura dei 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sul redditi, di cui all'articolo 11-bis dei
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1963, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 dei decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 dei decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 dei decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sul redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 dei decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Al comma 349, alinea, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 355. (ex 1. 1883.) Stradiotto, Morgando, Milana, Ria, Duilio, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Al comma 93, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.
Conseguentemente:
sostituire i commi 95 e 96 con i seguenti:
95. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 93, per l'anno 2006, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, a quello dell'anno 2004, incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Per gli anni 2007 e 2008 si applica la percentuale di incremento del tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria al disavanzo finanziario determinato per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dal presente comma.
96. Il disavanzo finanziario di cui al comma 95 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.
dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio dell'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 356. (ex 1. 81.) Agostini, Russo Spena, Pinza, Di Gioia, Sgobio, Zanella, Cusumano, Pistone, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Bielli, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti, Montecchi.
Al comma 93, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.
Conseguentemente:
sostituire i commi 95 e 96 con i seguenti:
95. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 93, per l'anno 2006, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, a quello dell'anno 2004, incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Per gli anni 2007 e 2008 si applica la percentuale di incremento del tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria al disavanzo finanziario determinato per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dal presente comma.
96. Il disavanzo finanziario di cui al comma 95 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.
dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 357. (ex 1. 74. ) Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol.
Al comma 93, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.
Conseguentemente:
sostituire i commi 95 e 96 con i seguenti:
95. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 93, per l'anno 2006, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, a quello dell'anno 2004, incrementato del 4,2 per cento. Per gli anni 2007 e 2008 si applica una percentuale di incremento pari all'indice dei prezzi al consumo.
96. Il disavanzo finanziario di cui al comma 95 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.
dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Al comma 349, alinea, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio dell'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 358. (ex 1. 80.) Russo Spena, Agostini, Pinza, Di Gioia, Sgobio, Zanella, Cusumano, Pistone, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Bielli, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Al comma 93, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.
Conseguentemente,
sostituire il comma 95, con il seguente:
95. Il complesso delle spese correnti, per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2005 aumentate del 2 per cento; per l'anno 2007, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 aumentate del 2 per cento e, per l'anno 2008, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007 aumentato del 2 per cento.
dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
*1. 359. (ex 1. 86.) Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Al comma 93, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.
Conseguentemente,
sostituire il comma 95, con il seguente:
95. Il complesso delle spese correnti, per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2005 aumentate del 2 per cento; per l'anno
2007, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 aumentate del 2 per cento e, per l'anno 2008, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007 aumentato del 2 per cento.
dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
*1. 360. (ex 1. 92.) Mariotti, Maurandi, Olivieri, Montecchi.
Al comma 93, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 361. (ex 1. 2904.) Stradiotto.
Al comma 93, primo periodo sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti ...
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si
applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 362. (ex 1. 2448.) Tidei.
Al comma 93, primo periodo sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 363. (ex 1. 565.) Sgobio, Agostini, Pinza, Russo Spena, Di Gioia, Zanella, Cusumano, Pistone, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Bielli, Villetti, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Al comma 93, primo periodo sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti ...
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. - A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.
1. 364. (ex 1. 73.) Lusetti, Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Al comma 93, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.
1. 365. (ex 1. 77. ) Volontè, Mazzoni, Liotta.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa
complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.
369-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 366. (ex 1. 79.) Pinza, Michele Ventura, Morgando, Russo Spena, Sgobio, Cusumano, Di Gioia, Zanella, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti, Montecchi.
Al comma 93, primo periodo, sopprimere le parole: e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Conseguentemente, al comma 95, lettera a), alinea, sopprimere le parole: Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento.
al comma 369, sostituire le parole: mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 45 milioni di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 11-quaterdecies, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato.
1. 367. (ex 1. 82. ) Olivieri, Quartiani, Lolli, Michele Ventura, Maurandi, Mariotti, Innocenti, Ruzzante, Nieddu.
Al comma 93, primo periodo, sopprimere le parole: e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Conseguentemente, al comma 95, lettera a), alinea, sopprimere le parole: Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 368. (ex 1. 75.) Morgando.
Al comma 93, secondo periodo, sopprimere le parole: Limitatamente all'anno 2006,
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 369. Agostini, Michele Ventura, Montecchi, Bielli, Morgando, Stradiotto, Duilio.
Dopo il comma 93, aggiungere il seguente:
93-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali, e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la Regione Valle d'Aosta e per la Regione Friuli Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 stabiliti con la presente legge mediante misure, aventi anche carattere strutturale, correttive dell'andamento anche tendenziale della spesa
corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna Regione o Provincia autonoma ai sensi del comma 99, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
*1. 370. (ex 1. 1908.) Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.
Dopo il comma 93, aggiungere il seguente:
93-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la regione Valle d'Aosta e per la regione Friuli Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 stabiliti con la presente legge mediante misure, aventi anche carattere strutturale, correttive dell'andamento anche tendenziale della spesa corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi del comma 99, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
*1. 371. (ex *1. 1848.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio.
Dopo il comma 93, aggiungere il seguente:
93-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la regione Valle d'Aosta e per la regione Friuli Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 stabiliti con la presente legge mediante misure, aventi anche carattere strutturale, correttive dell'andamento anche tendenziale della spesa corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi del comma 99, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
*1. 372. (ex *1. 1877.) Fontanini.
Al comma 94, primo periodo, dopo le parole: Il complesso delle spese correnti aggiungere le seguenti: , con esclusione di quelle a carattere sociale, e, in particolare, delle spese relative a tutti gli interventi finanziati dal Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328,
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si
applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 373. Turco, Zanotti, Finocchiaro, Magnolfi, Maurandi, Giacco, Morgando, Stradiotto, Duilio.
Al comma 94, primo periodo, dopo le parole: Il complesso delle spese correnti aggiungere le seguenti: , con esclusione di quelle a carattere sociale,
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 374. Turco, Magnolfi, Zanotti, Michele Ventura, Montecchi, Maurandi, Morgando, Stradiotto, Duilio.
Al comma 94, primo periodo, sostituire le parole da: determinato ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti: non può essere superiore, per l'anno 2006, alla media del triennio 2002-2004 aumentato del tasso di inflazione programmato.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 375. (ex 1. 2450.) Tidei.
Al comma 94, secondo periodo, sostituire le parole: 4,8 per cento con le seguenti: 10 per cento
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 376. Michele Ventura, Bielli, Mariotti, Pennacchi, Morgando, Stradiotto, Duilio.
Al comma 94, secondo periodo, sostituire le parole: 4,8 per cento con le seguenti: 6,9 per cento
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 377. Michele Ventura, Montecchi, Bielli, Morgando, Stradiotto, Duilio.
Sostituire i commi 95 e 95-bis con il seguente:
95. Il complesso delle spese correnti e in conto capitale per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per ciascuna comunità montana determinato ai sensi del comma 4 non può essere superiore alla somma dell'ammontare della spesa corrente dell'anno 2004 diminuito del 6,7 per cento e delle spese in conto capitale del 2004 aumentato del 10 per cento. Per l'anno 2007 al complesso della spesa corrente ed in conto capitale si applica una diminuzione dello 0,3 per cento dell'ammontare
della spesa corrente del 2006 e un incremento del 4 per cento dell'ammontare della spesa in conto capitale dell'anno precedente. Per l'anno 2008 al complesso della spesa corrente ed in conto capitale si applica un aumento dell'1,9 per cento dell'ammontare della spesa corrente 2007 e un incremento del 4 per cento dell'ammontare della spesa in conto capitale dell'anno precedente.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
369-bis. Al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005 sono sostituite dalle seguenti: »Per il solo anno 2005";
1. 378. (ex 1. 100.) Grandi.
Sostituire il comma 95 con il seguente:
95. Ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2006, il saldo finanziario di ciascun comune, comunità montana e provincia, computato ai sensi del comma 96, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2004 incrementato del 4 per cento.
Conseguentemente:
sostituire il comma 96 con il seguente:
96. Il saldo finanziario di cui al comma 95 è calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra entrate finali e le spese correnti. Nella determinazione del saldo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti provenienti dallo Stato, dall'Unione Europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione di crediti;
d) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;
e) le spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
f) le spese derivanti da maggiori oneri di personale relative al rinnovo contrattuale;
g) le spese per rimborsi correnti eseguiti allo stato ex articolo 31, comma 12, legge n. 289/2002.
dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Al comma 349, alinea, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
*1. 379. (ex 0. 1. 4549. 32.) Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Sostituire il comma 95 con il seguente:
95. Ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2006, il saldo finanziario di ciascun comune, comunità montana e provincia, computato ai sensi del comma 96, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2004 incrementato del 4 per cento.
Conseguentemente:
sostituire il comma 96 con il seguente:
96. Il saldo finanziario di cui al comma 95 è calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra entrate finali e le spese
correnti. Nella determinazione del saldo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti provenienti dallo Stato, dall'Unione Europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione di crediti;
d) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;
e) le spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
f) le spese derivanti da maggiori oneri di personale relative al rinnovo contrattuale;
g) le spese per rimborsi correnti eseguiti allo stato ex articolo 31, comma 12, legge n. 289/2002.
Dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Al comma 349, alinea, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
*1. 380. (ex 1. 98. ) Grandi, Ria.
Sostituire il comma 95 con il seguente:
95. Il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti non può essere superiore per l'anno 2006, alla media del triennio 2002-2004, aumentato del tasso di inflazione programmato.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 381. (1. 2451.) Tidei.
Al comma 95, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole: 6,5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 382. (ex 0. 1. 4549. 41.) Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria, Michele Ventura, Maurandi, Pennacchi, Mariotti.
Al comma 95, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 4 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 383. (ex 0. 1. 4549. 42.) Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria, Michele Ventura, Maurandi, Pennacchi, Mariotti.
Al comma 95, lettera a), alinea, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 45 milioni di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
1. 385. (ex 0. 1. 4549. 3.) Olivieri.
Al comma 95, lettera a), alinea, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 386. (ex 0. 1. 4549. 23.) Morgando, Stradiotto, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.
Al comma 95, lettera a), alinea, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Al comma 349, alinea, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 387. (ex 1. 97.) Grandi.
Al comma 95, lettera a), alinea, secondo periodo, sostituire le parole: del 6,5 per cento con le seguenti: del 4 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 384. ( ex 0. 1. 4549. 43.) Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria, Michele Ventura, Maurandi, Pennacchi, Mariotti.
Al comma 95 lettera a), alinea, sostituire le parole da: Per tali fini fino alla fine della lettera, con le seguenti: Con decreto del Ministero dell'interno d'intesa con l'Associazione dei Comuni Italiani (ANCI) da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le classi demografiche di appartenenza e relativa spesa corrente media pro-capite.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 388. (ex 0. 1. 4549. 46.) Lusetti, Stradiotto, Morgando, Lettieri, Milana, Ria.
Al comma 95-bis, aggiungere in fine i seguenti periodi: Per gli enti che nell'anno 2004 sono stati commissariati l'anno di riferimento per le spese in conto capitale è l'anno 2003. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2006.
Conseguentemente al comma 369 sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 30 milioni di euro.
1. 389. (ex 1. 93. ) Alberto Giorgetti.
Sostituire il comma 96 con il seguente:
96. Il complesso delle spese di cui al commi 94 e 95 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti ed in conto capitale al netto delle:
a) spese di personale, cui si applicala specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanità;
c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194;
e) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
f) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;
g) spese per la realizzazione delle opere di preminente interesse nazionale di cui al comma 62.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Al comma 349, alinea, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 390. (ex 1. 528. ) Grandi.
Al comma 96, lettera a), sostituire le parole: spese di personale con le seguenti: oneri di personale.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui.
396-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 391. (ex 1. 515.) Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Olivieri.
Al comma 96, lettera a), sostituire le parole: spese di personale con le seguenti: oneri di personale.
1. 392. (ex 1. 621.) Stradiotto, Morgando, Lusetti, Milana, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Al comma 96, lettera d), aggiungere il fine le parole: ; tali spese non sono attinenti ad una specifica funzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, ma sono attinenti anche ad altre funzioni definite non specificamente «sociali», quali l'istruzione pubblica per la parte attinente l'assistenza scolastica, la fornitura di libri di testo per le famiglie disagiate, la refezione e il trasporto; l'edilizia sociale residenziale pubblica per la parte riguardante l'emergenza abitativa, il trasporto pubblico in relazione alle agevolazioni tariffarie.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 393. (ex 1. 2493.) Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.
Al comma 96, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
d-bis) spese di particolare rilevanza per la collettività, quali risultano dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996 n. 194 relative alla funzione 4, servizio 5 «Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi» e alla funzione 9, servizio 5 «Servizio smaltimento rifiuti»;
d-ter) spese per bonifica di siti inquinanti, cui si applica la normativa di settore.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 394. (ex 0. 1. 4549. 40.) Morgando, Stradiotto, Ria, Lusetti, Lettieri, Milana, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.
Al comma 96, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
d-bis) spese di particolare rilevanza per la collettività, quali risultano dal regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 gennaio 1996 n. 194 relative alla funzione 4, servizio 5 «Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi» e alla funzione 9, servizio 5 «Servizio Smaltimento Rifiuti»;
d-ter) spese per bonifica di siti inquinanti, cui si applica la normativa di settore.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.
1. 395. (ex 1. 520.) Quartiani.
Al comma 96, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) spese di particolare rilevanza per la collettività, quali risultano dal regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 gennaio 1996 n. 194 relative alla funzione 4, servizio 5 «Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi» e alla funzione 9, servizio 5 «Servizio Smaltimento Rifiuti».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.
1. 396. (ex 1. 519.) Quartiani.
Al comma 96, lettera h) sostituire le parole: dal 1o gennaio 2005, con le seguenti: dal 1o gennaio 2001 e seguenti.
Conseguentemente,
al comma 97, lettera d) sostituire le parole: dal 1o gennaio 2005, con le seguenti: dal 1o gennaio 2001 e seguenti.
Dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 397. (ex 0. 1. 4549. 45.) Ria, Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.
Al comma 96, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
i) spese finanziate con entrate derivanti dal concordato preventivo di cui al comma 109-terdecies;
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 397. (ex 0. 1. 4549. 48. ) Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria.
Al comma 96, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
i) spese sostenute dai comuni per i servizi educativi scolastici pubblici e privati.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.
369-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 398. (ex 1. 517.) Olivieri, Manzini, Bielli, Montecchi.
Al comma 96, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
i) spese sostenute per la tenuta delle elezioni amministrative.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 399. (ex 1. 507.) Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Al comma 96, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
i) spese sostenute per la tenuta delle elezioni amministrative.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 400. (ex 1.516. ) Maurandi, Mariotti, Olivieri, Manzini, Bielli, Montecchi.
Al comma 96, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
i) spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili già impegnate alla data del 30 settembre 2005.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 401. (ex 1. 503.) Stradiotto.
Al comma 96, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
i) spese per bonifica di siti inquinanti, cui si applica la normativa di settore.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.
1. 402. (ex 1. 518. ) Quartiani.
Al comma 96, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
i) spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato riguardanti attività di polizia locale.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 403. (ex 1. 523.) Alberto Giorgetti, Saia.
Al comma 96, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
i) spese per la gestione dei rifiuti urbani dei comuni che, entro la data del 30 settembre 2006, abbiano attivato, in via sperimentale il sistema tariffario di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ovvero che abbiano raggiunto, entro la medesima data, un aumento della raccolta differenziata di almeno il 10 per cento in valore assoluto, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 404. (ex 1. 522.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Al comma 96, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
i) spese per la cultura e le attività culturali ivi comprese quelle per la valorizzazione del patrimonio culturale.
Dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare gettito complessivo paria 100 milioni di euro annui.
1. 405. (ex 1. 524.) Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Lolli, Giulietti, Martella, Sasso, Tocci, Buffo.
Sostituire il comma 97 con il seguente:
97. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 95 solo per le spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché dalle erogazioni a titolo gratuito e liberalità.
Conseguentemente, sopprimere il comma 98-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 406. (ex 1. 551.) Grandi.
Al comma 97, lettera b), dopo le parole: attività finanziarie aggiungere le seguenti: ad esclusione, per gli enti di cui al comma 95, delle acquisizioni di partecipazioni ovvero di altri strumenti finanziari partecipativi detenuti in società aventi per oggetto sociale lo svolgimento di servizi pubblici locali.
Conseguentemente, dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
98. 1. Limitatamente agli anni 2006 e 2007, gli enti di cui al comma 95 possono eccedere i limiti di spesa di cui al comma 95-bis, nei limiti dei proventi derivanti da cessioni di azioni, di quote di partecipazioni ovvero di altri strumenti finanziari partecipativi detenuti in società aventi per oggetto sociale lo svolgimento di servizi pubblici locali.
Conseguentemente ,al comma 388, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.
1. 407. (ex 1. 541. ) Tabacci, Volontè, Liotta.
Al comma 97, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
e) spese per investimenti di carattere sociale quali risultino dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194;
f) spese per la bonifica di siti inquinanti, cui si applica la normativa di settore.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
369-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.
1. 408. (ex 1. 547.) Quartiani.
Al comma 97, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) spese per la bonifica di siti inquinanti, cui si applica la normativa di settore.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.
1. 409. (ex 1. 545.) Quartiani.
Al comma 97, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) spese per investimenti di carattere sociale quali risultino dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.
1. 410. (ex 1. 546.) Quartiani.
Al comma 97, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) spese finanziate con entrate derivanti dal concordato preventivo di cui al comma 109-terdecies
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 411. (ex 0. 1. 4549. 47.) Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria.
Al comma 97, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) spese inerenti la difesa del suolo e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 412. (ex 0. 1. 4549. 36.) Morgando, Stradiotto, Realacci, Milana, Duilio, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.
Al comma 97, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: e) spese inerenti il trasporto pubblico locale.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 413. (ex 0. 1. 4549. 35.) Morgando, Pasetto, Stradiotto, Realacci, Milana, Duilio, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.
Al comma 97, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) spese finanziate a valere sulle somme derivanti dalle compensazioni previste dall'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.
Conseguentemente, al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 20.000;
2008: - 30.000.
1. 414. Zanetta.
Inammissibile.
Al comma 97, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) spese per l'attuazione di interventi di protezione e recupero degli immobili danneggiati da atti di vandalismo, finanziate a valere sulle risorse di cui al comma 107.1.
Conseguentemente:
dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
107.1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per la tutela e la salvaguardia del patrimonio monumentale, artistico e architettonico dei centi urbani, con specifico riferimento alla protezione e al recupero degli immobili danneggiati da atti di vandalismo. Il fondo ha una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvedde alla ripartizione del fondo di cui al presente comma tra i comuni che abbiano presentato, entro il 31 gennaio 2006, progetti di intervento a tutela e salvaguardia del patrimonio monumentale, artistico e architettonico dei centri urbani situati nel proprio territorio. Ciascun progetto di intervento è corredato da un preventivo dei costi per la sua realizzazione. La ripartizione del fondo di cui al presente comma viene effettuata sulla base della popolazione dei singoli comuni e dell'ammontare dei costi preventivati per ciascun progetto di intervento;
al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazione:
2006: - 60.000;
1. 415. La Russa, Gamba, Landi di Chiavenna, Saglia.
Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:
97-bis. Limitatamente all'anno 2006, per gli enti locali della regione Piemonte sedi dei Giochi olimpici invernali Torino 2006 e per quelli interessati alla realizzazione di opere previste dall'articolo 21 della legge 1o agosto 2002, n. 166, il complesso delle spese in conto capitale di cui al comma 95 è calcolato anche al netto delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici, da concludere entro il 30 dicembre 2006.
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, voce: Ministero dell'economia delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 5.000.
1. 416. (ex 1. 3457.) Zanetta.
Sostituire il comma 98 e 98-bis con il seguente:
98. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 95 solo per le spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché dalle erogazioni a titolo gratuito e liberalità.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005»;
1. 417. (ex 1. 554.) Grandi.
Sostituire il comma 98 con il seguente:
98. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005»;
1. 418. (ex 1. 553.) Grandi.
Al comma 98-bis, sostituire le parole da: in conto capitale fino a: amministrazioni pubbliche per l'alienazione con le seguenti: per investimento nei limiti dei proventi derivanti da alienazione.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 419. (ex 0. 1. 4549. 37.) Morgando, Stradiotto, Milana, Duilio, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.
Al comma 98-bis, sostituire le parole da: in conto capitale fino a: amministrazioni pubbliche per l'alienazione con le seguenti: per investimento nei limiti dei proventi derivanti da alienazione.
1. 420. (ex 1. 535.) Ria, Stradiotto.
Al comma 98-bis, sostituire le parole da:nei limiti dei proventi fino a: amministrazioni pubbliche per l'alienazione con le seguenti: finanziate con proventi derivanti da alienazione.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.
1. 421. (ex 0. 1. 4549. 38. e 1. 532.) Morgando, Stradiotto, Milana, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.
Al comma 98-bis, sostituire le parole da:nei limiti dei proventi fino a: amministrazioni pubbliche per l'alienazione con le seguenti: finanziate con proventi derivanti da alienazione.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
369-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui.
369-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 422. (ex 1. 543.) Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Montecchi.
Al comma 98-quater, sopprimere le parole: Limitatamente all'anno 2006:
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 423. (ex 1. 2392.) Tidei.
Al comma 98-quater, sopprimere le parole: Limitatamente all'anno 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
369-bis A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali 9 amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.
1. 424. (*ex 1. 531. *ex 0. 1. 4549. 39.) Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.
Al comma 98-quater, sopprimere le parole: Limitatamente all'anno 2006:
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui.
396-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 425. (ex 1. 542.) Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Montecchi.
Dopo il comma 98-quater aggiungere il seguente:
98-quinquies. Ai soli fini del patto di stabilità interno le spese in conto capitale cofinanziate dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, incidono su ogni ente finanziatore per la relativa quota finanziata.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 426. (ex 0. 1. 4549. 33.) Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.
Al comma 99, primo periodo sopprimere le parole: , per quanto riguarda le spese di personale,.
*1. 427. (ex *1. 2470. ) Fontanini.
Al comma 99, primo periodo sopprimere le parole: , per quanto riguarda le spese di personale,.
*1. 428. (ex *1. 555.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio.
Al comma 99, primo periodo sopprimere le parole: , per quanto riguarda le spese di personale,.
*1. 429. (ex *1. 556.) Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.
Al comma 99, primo periodo sopprimere le parole: in conto capitale, nonché.
Conseguentemente:
al medesimo periodo, sopprimere le parole da: anche con riferimento fino alla fine del periodo.
al secondo periodo sostituire le parole: ai commi da 93 a 103, con le seguenti: al presente comma
sopprimere il quarto periodo
1. 430. (ex 1. 557.) Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.
Sostituire il comma 100 con il seguente:
100. Gli enti istituiti a decorrere dal 1o gennaio 1999 sono soggetti alle regola del patto di stabilità interno decorso l'ottavo esercizio dalla loro istituzione, mentre la base annua di calcolo su cui applicare dette regole è riferita agli ultimi tre esercizi di detto periodo.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
voce Ministero dell'interno,
2006: - 5.000.
1. 431. (ex *1. 560.) Stradiotto.
Inammissibile.
Sostituire il comma 100 con il seguente:
100. Gli enti istituiti a partire dal 1o gennaio 1999 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno decorso l'ottavo esercizio dalla loro istituzione. La base annua di calcolo è riferita agli ultimi tre esercizi anteriori rispetto a quello in cui le predette regole sono applicate.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
1. 431-bis. (ex 1. 2416.) Ramponi.
Inammissibile.
Al comma 102, primo periodo, sostituire le parole: commi 30, 31, 32 con le seguenti: commi 30, 31.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 432. (ex 1. 153.) Stradiotto.
Al comma 102, primo periodo, sostituire le parole: commi 30, 31, 32, 33, con le seguenti: commi 30, 31, 32.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 433. (ex 1. 156. ) Stradiotto.
Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:
102-bis. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 possono provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui contratti antecedentemente al 31 dicembre 1996, compresi quelli contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di rifinanziamento si tiene conto anche delle commissioni, compresi eventuali indennizzi e/o
penali per estinzione anticipata che possono essere ricompresi nel nuovo debito e quindi nel piano di ammortamento.
1. 434. (ex 1. 2281.) Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Ruta.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
102-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, per la regione Valle d'Aosta e per la regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 stabiliti con la presente legge mediante misure, aventi anche carattere strutturale, correttive dell'andamento anche tendenziale della spesa corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna Regione e Provincia autonoma ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
1. 435. (ex 1. 1995.) Maran, Rosato, Damiani.
Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:
102-bis. I proventi per l'anno 2006 delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento.
1. 436. (ex 1. 2563.) Tidei.
Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:
102-bis. La legge 24 aprile 1941, n. 392, è abrogata. A decorrere dal gennaio 2006, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2006. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni progressi, si provvede entro il 31 dicembre 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere il seguente:
369-bis. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 437. (ex 1. 2551.) Tidei.
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
102-bis. 1. Ad incremento degli stanziamenti di bilancio già esistenti sono destinati alla finalità di concorrere al pagamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione o l'ammodernamento di linee metropolitane e dei relativi parcheggi 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 103-bis, si provvede a carico dell'accisa sulla benzina senza piombo nonché dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cu al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.
1. 438. (ex 1. 2850.) Pisa, Rava, Borrelli, Calzolaio.
Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:
102-bis. Agli enti locali che, ente il 30 giugno di ciascun anno del triennio 2006-2008, abbiano proceduto a fusioni e ad acquisizioni di aziende di pubblica utilità, appartenenti ad uno o più enti locali è consentito un maggiore incremento di spesa rispetto a quanto determinato nel patto di stabilità per l'ammortamento di mutui finalizzati ad investimenti relativi a servizi pubblici rivolti ai cittadini degli enti locali stessi. Questo incremento di spesa non può comunque superare complessivamente il 20 per cento dell'incremento di fatturato calcolato in rapporto a quello dell'azienda acquirente o a quello della maggiore impresa oggetto di fusione e riferito al bilancio di esercizio 2004. Nel caso in cui a seguito delle operazioni di fusione e acquisizione si realizzi una crescita delle partecipazioni di capitali privati pari almeno al 30 per cento, l'incremento consentito per la spesa degli enti locali può essere incrementato di un ulteriore 10 per cento nelle modalità sopra definite. Nel caso in cui il processo di fusione e di acquisizione riguardi aziende appartenenti a enti locali diversi, l'ammontare complessivo delle maggiori spese consentite è ripartito tra gli enti locali stessi in proporzione al fatturato delle aziende a ciascuno appartenenti.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 439. (ex 1. 2535.) Morgando, Annunziata, Stradiotto, Milana, Duilio, Carbonella, Villari, Lettieri.
Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:
102-bis. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, le parole «al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi» sono sostituite dalle seguenti: «al netto di contributi o rimborsi in conto interessi erogati da soggetti terzi sull'indebitamento in ammortamento».
1. 440. (ex 1. 2537. ) Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Ruta.
Dopo il comma 102 aggiungere i seguenti:
102-bis. I commi 480, 481, 482, 483 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono abrogati.
102-ter. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993, introdotto dal comma 480 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, durante il periodo di vigenza.
1. 441. (ex 1. 4319.) Morgando, Milana, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol.
Al comma 104, primo periodo sostituire le parole: 15 gennaio 2006 con le seguenti: 15 gennaio 2007.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 15 gennaio 2006 con le seguenti: 15 gennaio 2007.
*1. 442. (ex *1. 162. ) Agostini, Michele Ventura, Benvenuto.
Al comma 104, primo periodo sostituire le parole: 15 gennaio 2006 con le seguenti: 15 gennaio 2007.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 15 gennaio 2006 con le seguenti: 15 gennaio 2007.
*1. 443. (ex *1. 163.) Gerardo Bianco.
Dopo il comma 104 aggiungere i seguenti:
104-bis. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 tutti i veicoli a motore soggetti ad imposta di bollo sono assoggettati ad un contributo di scopo, pari al 10 per cento dell'importo pagato, finalizzato a finanziare gli investimenti comunali diretti a migliorare la mobilità urbana. Per i veicoli più inquinanti (Euro 0 e Euro 1) di cui al comma 104-bis il contributo sarà pari al 20 per cento. L'importo minimo del contributo non dovrà essere inferiore a 10 euro.
104-ter. Il gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 104-bis, è versato in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'Interno.
104-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entra in vigore della presente legge, il Ministro dell'Interno definisce con proprio decreto, d'intesa con l'ANCI, i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 104-ter.
**1. 444. (ex *1. 3183.) Tidei.
Dopo il comma 104 aggiungere i seguenti:
104-bis. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 tutti i veicoli a motore soggetti ad imposta di bollo sono assoggettati ad un contributo di scopo, pari al 10 per cento dell'importo pagato, finalizzato a finanziare gli investimenti comunali diretti a migliorare la mobilità urbana. Per i veicoli più inquinanti (Euro 0 e Euro1) di cui al comma 104-bis il contributo sarà pari al 20 per cento. L'importo minimo del contributo non dovrà essere inferiore a 10 euro.
104-ter. Il gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 104-bis, è versato in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'Interno.
104-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entra in vigore della presente legge, il Ministro dell'Interno definisce con proprio decreto, d'intesa con l'ANCI, i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 104-ter.
**1. 445. (ex *1. 2547.) Pasetto, Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Ruta.
Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:
105.1. All'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «immobili di proprietà dei comuni» sono aggiunte le seguenti: «e delle unioni di comuni».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui.
396-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 446. (ex 1. 4401.) Mariotti, Maurandi, Olivieri, Montecchi.
Dopo il comma 106 aggiungere il seguente:
106-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalia legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto in fine il seguente comma:
«50-bis. Per l'anno 2006 viene erogato alle regioni un contributo, pari a 100 milioni di euro, per il controllo satellitare del proprio territorio ai fini della prevenzione e della repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ripartisce tale somma tra le Regioni e le Province autonome».
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, voce: Ministero dell'economia e
delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 100.000.
*1. 447. (ex 1. 1875.) Cento, Ceremigna, Mazzucca Poggiolini.
Dopo il comma 106 aggiungere il seguente:
106-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalia legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto in fine il seguente comma:
«50-bis. Per l'anno 2006 viene erogato alle regioni un contributo, pari a 100 milioni di euro, per il controllo satellitare del proprio territorio ai fini della prevenzione e della repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ripartisce tale somma tra le Regioni e le Province autonome».
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 100.000.
*1. 448. (1. 1962.) Milana, Meta, Bettini, Leoni, Giachetti, Pasetto, Melandri, Rugghia, Lucidi, Tocci, Angioni, Di Serio D'Antona.
Al comma 107, sostituire le parole: confermati nello stesso importo per l'anno 2006 con le seguenti: integrati per l'anno 2006 di 65 milioni di euro ad incremento del contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui;
396-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 449. (ex 1. 167.) Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Montecchi.
Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
107.1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2006 al fine di consentire il completamento del pagamento agli enti locali delle somme destinate alla realizzazione di infrastrutture di interesse locale, indicate dall'articolo 7-sexies del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, e non erogate in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, voce: Ministero dell'economia delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 20.000.
1. 450. (ex 1. 1987.) Zanetta, Angelino Alfano, Zanettin, Ferro, Lazzari, Lezza, Nicotra, Amato, Fontana, Fratta Pasini, Galvagno, Dell'Anna, Saro.
Dopo il comma 107 aggiungere i seguenti:
107.1. Il Fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rifinanziato per il 2006 per un importo pari a 154 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione del fondo.
107. 2. All'articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «154 milioni di euro per il 2006» sono soppresse.
1. 451. (ex 1. 1945.) Manzini, Michele Ventura.
Dopo il comma 107 aggiungere il seguente:
107.1. Per l'anno 2006, l'incremento delle risorse pari a 150 milioni di euro derivante dall'applicazione del tasso programmato d'inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinato per il 50 per cento in favore della generalità dei comuni e per il restante in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.
1. 452. (ex 1. 1886.) Stradiotto, Morgando, Annunziata, Lettieri, Milana.
Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
107.1. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti agli enti locali, al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2006 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere il seguente:
369-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 105 milioni di euro annui.
1. 453. (ex 1. 1961.) Bettini, Giachetti, Tocci, Milana, Melandri, Pasetto, Giachetti, Leoni, Lucidi, Rugghia, Angioni, Di Serio D'Antona, Cento.
Dopo il comma 107, aggiungere i seguenti:
107.1. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2006 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 60 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 369 aggiungere il seguente:
369-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, la tassa sui superalcolici e sui prodotti alcolici di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
1. 454. (ex 1. 1884.) Pasetto, Carbonella, Rosato, Cardinale, Gentiloni, Lusetti, Tuccillo, Giachetti, Milana, Rocchi, Mosella.
Dopo comma 107, aggiungere il seguente:
107.1. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2006 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 40 milioni di Euro.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere il seguente:
369-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'econo
mia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 40 milioni di euro annui.
1. 455. (ex *1. 1960.e *1. 1891) Meta, Pasetto, Ceremigna, Bettini, Tocci, Milana, Rocchi, Volpini, Melandri, Pasetto, Giachetti, Leoni, Lucidi, Rugghia, Angioni, Di Serio D'Antona, Cento.
Dopo il comma 107 aggiungere il seguente:
107.1. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti agli enti locali, al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2006 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere il seguente:
369-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 105 milioni di euro annui.
1. 456. (ex 1. 1892.) Meta, Milana, Pasetto, Bettini, Lucidi, Mosella, Cento, Ceremigna, Mazzucca, Leoni, Tocci, Volpini, Giachetti.
Dopo il comma 107, aggiungere i seguenti:
107.1. A decorrere dall'anno 2006, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'interno, il fondo ordinario per le comunità montane è incrementato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani.
107.2 Per l'anno 2006 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 35 milioni di euro.
Conseguentemente dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.
1. 457. (ex 1. 1856.) Morgando.
Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
107.1. A decorrere dall'anno 2006, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'interno, il Fondo ordinario per le comunità montane è incrementato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani.
1. 458. (ex 1. 3003.) Olivieri, Quartiani, Lolli, Michele Ventura, Maurandi, Mariotti, Innocenti, Ruzzante, Nieddu, Fistarol.
Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
107.1. Per l'anno 2006 il contributo spettante alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 20 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 20.000;
1. 459. (ex 1. 3002.) Olivieri, Quartiani, Lolli, Michele Ventura, Maurandi, Mariotti, Innocenti, Ruzzante, Nieddu, Fistarol.
Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
107.1. Per l'anno 2006, il contributo per le unioni di comuni, è incrementato di 45 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 45 milioni di euro annui.
1. 460. (ex 1. 1911.) Di Gioia, Agostini, Pinza, Russo Spena, Sgobio, Zanella, Cusumano, Pistone, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti, Manzini, Bielli, Montecchi.
Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
107.1. Per l'anno 2006, il contributo spettante alle unioni di comuni è incrementato di 25 milioni di euro. L'incremento è riservato alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato di servizi.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.
1. 461. (ex 1. 1890.) Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Mauro, Marino, Ruta.
Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
107.1. Per l'anno 2006 il contributo spettante alle unioni di comuni è incrementato di 5 milioni di euro per l'esercizio congiunto del servizio di polizia locale, destinati a finalità d'investimento.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.
1. 462. (ex 1. 1907.) Tolotti, Manzini, Bielli, Montecchi.
Dopo il comma 107 aggiungere il seguente:
107.1. Al comma 25 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Fino al 31 dicembre 2003» sono soppresse.
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 per ristorare gli oneri dei predetti enti».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 463. (ex 1. 1893.) Raffaldini.
Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
107.1. Per l'anno 2006 sono confermati i contributi derivanti dal Fondo nazionale ordinario per gli investimenti nello stesso importo del 2004.
Conseguentemente al comma 388, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 103.291.
1. 464. (ex 1. 1871. ) Stradiotto, Annunziata, Lettieri, Milana.
Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
107.1. Per l'anno 2006 il Fondo nazionale ordinario per gli investimenti è incrementato di 165 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.
396-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 465. (ex 1. 1910.) Pinza, Agostini, Russo Spena, Di Gioia, Sgobio, Zanella, Cusumano, Pistone, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Cusumano, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti, Manzini, Bielli, Montecchi.
Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
107.1. Per l'anno 2006 viene rifinanziato il Fondo nazionale ordinario per gli investimenti per un importo paria a 105 milioni di euro.
Conseguentemente al comma 388, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006 : - 105. 000
*1. 466. (ex *1. 1905. ex 1. 168.) Agostini, Russo Spena, Zanella, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Cusumano, Giacomelli, Maurandi, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Fluvi, Adduce, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
107.1. Per l'anno 2006 viene rifinanziato il Fondo nazionale ordinario per investimenti per un importo pari a 105 milioni di euro.
Conseguentemente alla tabella B, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006:-105.000.
*1. 467. (ex *1. 1872.) Milana, Stradiotto, Morgando, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Mauro, Marino, Ruta, Pinza.
Dopo il comma 107 aggiungere il seguente:
107.1. Per l'anno 2006, per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo lo aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni
successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 468. (ex 1. 1864.) Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.
Dopo il comma 107 aggiungere il seguente:
107.1. I proventi per l'anno 2006 delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento.
1. 469. (ex 1. 3181.) Tidei.
Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
107.1. Al comma 6 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con salvezza del riconoscimento in favore di questi ultimi delle spese relative al procedimento di riscossione».
1. 470. (ex 1. 3029.) Saro, Romoli.
Dopo il comma 107 aggiungere il seguente:
107.1. Al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo del 23 gennaio 1993, n. 16 sono aggiunte in fine le parole: «fanno eccezione e, quindi, la base imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili è determinata in modo ordinario con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992, gli immobili, che pur rientrando nella tipologia d'interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 legge 1o giugno 1939, n. 1089, sono adibiti ad albergo, ristorante o similare attività economica».
1. 471. (ex 1. 4228.) Di Gioia, Villetti, Buemi.
Dopo il comma 107 aggiungere il seguente:
107.1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: «comune» è sostituita dalle seguenti: «consiglio comunale».
1. 472. (ex 1. 4235.) Alberto Giorgetti, Armani, Foti, Antonio Pepe.
Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
107.1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «1o ottobre» sono aggiunte le seguenti: «e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 31 dicembre».
1. 473. (ex 1. 1931.) Lettieri, Benvenuto, Michele Ventura, Pistone, Grandi.
Dopo il comma 107 aggiungere il seguente:
107.1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso il comune stabilisca un'aliquota specifica per immobili per i quali siano tenuti al pagamento dell'imposta a qualsiasi titolo cittadini che li tengano a propria disposizione e siano residenti in altri comuni, la deliberazione deve essere adottata dal consiglio comunale e motivata sulla base del particolare e rilevante fabbisogno finanziario dell'ente in essere al momento dell'adozione dell'atto. La deliberazione deve essere comunicata annualmente ai contribuenti interessati mediante servizio postale e comunque con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente, con allegati i moduli completi di tutti i dati per il versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta. L'obbligo di comunicazione sussiste in ogni caso in cui i cittadini residenti in altri comuni siano comunque tenuti a corrispondere un'imposta differente da quella ordinaria».
1. 474. (ex 1. 4241.) Alberto Giorgetti, Armani, Foti, Antonio Pepe.
Dopo il comma 107 aggiungere il seguente:
107-bis. I Comuni possono, con delibera del Consiglio comunale e decorrenza immediata, esonerare totalmente o stabilire aliquote ridotte dell'imposta comunale sugli immobili per i proprietari di immobili che assumano a proprio carico la gestione di servizi spettanti alle amministrazioni comunali per determinate zone del Comune.
1. 475. (ex 1. 4245.) Alberto Giorgetti, Armani, Foti, Antonio Pepe.
Dopo il comma 107 aggiungere il seguente:
107.1. Gli immobili posseduti dalle famiglie e utilizzati come prima abitazione, fino ad un valore catastale di 1 milione di euro, sono esenti da pagamento ICI.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. È istituita l'imposta sulle grandi ricchezze (IGR) con aliquota pari allo 0,7 per cento della base imponibile di cui al successivo comma 387-ter.
396-ter. La base imponibile dell'IGR è costituita dal patrimonio netto reale e finanziario complessivo posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al periodo d'imposta, con una franchigia di esecuzione valida per tutti i contribuenti pari a 1 milione di euro, annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo.
396-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, con proprio decreto, le procedure di accertamento e le modalità di riscossione dell'imposta.
1. 476. (ex 1. 4249.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera.
Dopo il comma 107 aggiungere il seguente:
107.1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il fabbricato deve essere utilizzato:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
5) da soggetti titolari dei trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale»;
b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
c) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
«3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animati;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
3-ter. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-bis sono censite nella categoria catastale - Fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola - senza attribuzione di rendita. Per l'accatastamento dei fabbricati strumentali; in quanto pertinenze dei terreno sul quale insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni; dette disposizioni si applicano anche ai fabbricati rurali che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultano accatastati all'urbano con attribuzione di rendita.»
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le parole un incremento di gettito ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro.
1. 477. (ex 1. 4283.) Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.
Dopo il comma 107 aggiungere il seguente:
107.1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 e dall'articolo 26 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il fabbricato deve essere utilizzato come abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, anche se trattasi di utilizzazione ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale, purché connessa alle esigenze all'attività agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
4) dai coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
5) dai soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, anche se il terreno e gli annessi fabbricati strumentali sono concessi in affitto ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui al presente comma;
6) da uno dei soci o amministratori, con la qualifica di imprenditore agricolo professionale, di società di persone, di capitali e cooperative, che esercitano le attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;
7) dai dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento, nonché dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna; in tal caso si rende applicabile la sola condizione prevista dalla lettera e) del presente comma.»
b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:
1) alla protezione delle piante;
2) alla conservazione dei prodotti agricoli;
3) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l'allevamento;
4) all'allevamento ed al ricovero degli animali;
5) all'agriturismo;
6) ad uso ufficio dell'azienda agricola;
7) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
8) all'esercizio delle attività agricole in maso chiuso.»
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 478. (ex 1. 4293.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Oliverio, Stramaccioni, Zanella.
Dopo il comma 107 aggiungere il seguente:
107.1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 139 e dall'articolo 26 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il fabbricato deve essere utilizzato come abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, anche se trattasi di utilizzazione ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale, purché connessa alle esigenze all'attività agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
4) dai coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
5) dai soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, anche se il terreno e gli annessi fabbricati strumentali sono concessi in affitto ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui al presente comma;
6) da uno dei soci o amministratori, con la qualifica di imprenditore agricolo professionale, di società di persone, di capitali e cooperative, che esercitano le attività agricole di cui all'articolo 2135 dei codice civile;
7) dai dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento, nonché dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna; in tal caso si rende applicabile la sola condizione prevista dalla lettera e) del presente comma.»;
b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:
1) alla protezione delle piante;
2) alla conservazione dei prodotti agricoli;
3) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l'allevamento;
4) all'allevamento ed al ricovero degli animali;
5) all'agriturismo;
6) ad uso ufficio dell'azienda agricola;
7) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
8) all'esercizio delle attività agricole in maso chiuso.»
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1976, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente
spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e, per i non residenti, dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, senza applicazione delle deduzioni previste dai predetti articoli.»;
b) all'articolo 24, comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.
396-ter. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatoriamente imposte nelle discoteche e nelle sale da ballo, si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1. 479. (ex 1. 1389.) Alberto Giorgetti, Leo.
Dopo il comma 107 aggiungere il seguente:
107.1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
«3-ter. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, devono intendersi rurali».
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 480. (ex 1. 1915.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Oliverio, Stramaccioni, Zanella.
Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
107.1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, si intendono rurali.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 481. (ex 1. 3073.) Liotta, Volontè.
Dopo il comma 107 aggiungere il seguente:
107.1. Ai fini dell'imposta comunale su gli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 si intendono rurali.
Conseguentemente dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2006 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
1. 482. (ex 1. 4260.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Nardini.
Dopo il comma 107 aggiungere il seguente:
107.1. I fabbricati delle cooperative e dei consorzi considerati imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sono classificati come rurali, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528 è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o gennaio 2006, la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto è fissata nella misura del 15 per cento».
1. 483. (ex 1. 4262.) Pagliarini, Vascon.
Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
107.1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. (Esenzione facoltativa per i fabbricati rurali). 1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, possono disporre l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 per i fabbricati rurali ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole.
2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere altresì disposta dai comuni per i fabbricati ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, siti nelle zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, come indicate dalla decisione 2000/530/CE della Commissione, del 27 luglio 2000.
3. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è deliberata dal comune entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.
4. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è fruibile a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale».
107.2. Le disposizioni di cui al comma 107.1, si applicano con decorrenza dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
107.3. In via transitoria, limitatamente all'anno corrispondente al primo periodo d'imposta nel quale si applicano le disposizioni di cui al comma 107.2. i comuni possono deliberare l'esenzione entro il 31 marzo, con effetto per il medesimo anno.
1. 484. (ex 1. 4265.) Zanetta.
Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:
108.1 Il servizio di tesoreria o di cassa svolto per conto delle amministrazioni di cui al comma 108 può essere a tutti gli effetti gestito con criteri evoluti comportanti l'uso di ordinativi informatici in luogo di quelli cartacei, nonché il ricorso alle modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Gli incassi effettuati dal tesoriere o dal cassiere mediante i predetti servizi elettronici danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nel tempi previsti nella convenzione di tesoreria o di cassa.
*1. 485. (ex * 1. 2598.) Liotta, Volontè.
Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:
108.1 Il servizio di tesoreria o di cassa svolto per conto delle amministrazioni di cui al comma 108 può essere a tutti gli effetti gestito con criteri evoluti comportanti l'uso di ordinativi informatici in luogo di quelli cartacei, nonché il ricorso alle modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Gli incassi effettuati dal tesoriere o dal cassiere mediante i predetti servizi elettronici danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nel tempi previsti nella convenzione di tesoreria o di cassa.
*1. 486. (ex * 1. 1968.) Alberto Giorgetti, Saglia.
Al comma 108-bis, sostituire le parole: 20 milioni di euro, con le seguenti: 61 milioni di euro.
Conseguentemente al comma 388, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 41.000.
1. 487. (ex 0. 1. 4551. 11.) Olivieri.
Al comma 108-bis, sostituire le parole: 20 milioni di euro, con le seguenti: 40 milioni di euro.
Conseguentemente al comma 388, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguenti variazione:
2006: - 20.000.
1. 488. (ex 0. 1. 4551. 12.) Olivieri.
Dopo il comma 108-bis aggiungere i seguenti:
108-ter. Al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle aree montane, il Fondo nazionale per la montagna, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è finalizzato prioritariamente al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) promuovere interventi di tutela, conservazione e rafforzamento del patrimonio forestale e la razionale utilizzazione e valorizzazione dei sistemi pascolativi montani;
b) assicurare il cofinanziamento di programmi europei e di accordi di programmazione negoziata riguardanti le aree montane;
c) promuovere investimenti in campo sociale nelle suddette aree.
109-quater. Per le finalità di cui al comma 109-bis è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003) - Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 - aree sottoutilizzate - cap. 7576), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 35.000;
2007: - 35.000;
2008: - 35.000.
*1. 489. (ex 1. 1989. 1. 1980. 1. 1970. 1. 1996. ) Giudice, Arnoldi, Quartiani, Zanetta, Marras, Osvaldo Napoli, Scherini, Parolo, Paniz, Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.
Dopo il comma 108-bis aggiungere i seguenti:
108-ter. Al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle aree montane, il Fondo nazionale per la montagna, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è finalizzato prioritariamente al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) promuovere interventi di tutela, conservazione e rafforzamento del patrimonio forestale e la razionale utilizzazione e valorizzazione dei sistemi pascolativi montani;
b) assicurare il cofinanziamento di programmi europei e di accordi di programmazione negoziata riguardanti le aree montane;
c) promuovere investimenti in campo sociale nelle suddette aree.
109-quater. Per le finalità di cui al comma 109-bis è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003) - Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 - aree sottoutilizzate - cap. 7576), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 35.000;
2007: - 35.000;
2008: - 35.000.
*1. 490. (ex 1. 3243.) Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Detomas.
Sopprimere il comma 109.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento.
1. 491. (ex 1. 170.) Morgando, Stradiotto, Milana, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Sopprimere il comma 109.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui.
396-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 492. (ex 1. 913.) Mariotti, Bielli, Montecchi.
Al comma 109, capoverso, dopo le parole: 9 luglio 1997, n. 241 aggiungere il seguente periodo: Le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano alle emissioni obbligazionarie effettuate prima del 1o gennaio 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento.
1. 493. (ex 1. 171.) Morgando, Stradiotto, Milana, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Al comma 109, capoverso, dopo le parole: 9 luglio 1997, n. 241 aggiungere il seguente periodo: Le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano alle emissioni obbligazionarie effettuate prima del 1o gennaio 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:
369-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui.
369-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 494. (ex 1. 173.) Mariotti, Bielli, Montecchi.
Dopo il comma 109, aggiungere il seguente:
109.1. Il comma 51 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
«Art. 51. - 1. Per l'anno 2006 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, applichino una percentuale inferiore allo 0,3 per cento. La percentuale dell'aliquota applicata, comprensiva dell'aumento, non può comunque andare oltre lo 0,3 per cento».
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati da quegli enti che già superano la soglia dello 0,3 per cento.
*1. 495. (ex 1. 4038.) Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Dopo il comma 109, aggiungere il seguente:
109.1. Il comma 51 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
«Art. 51. - 1. Per l'anno 2006 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, applichino una percentuale inferiore allo 0,3 per cento. La percentuale dell'aliquota applicata, comprensiva dell'aumento, non può comunque andare oltre lo 0,3 per cento».
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati da quegli enti che già superano la soglia dello 0,3 per cento.
*1. 496. (ex 1. 1906.) Russo Spena, Agostini, Pinza, Zanella, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Giacomelli, Maurandi, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Fluvi, Adduce, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Dopo il comma 109 aggiungere il seguente:
109.1. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 è consentita a tutti gli enti locali la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.
1. 497. (ex 1. 1950.) Tidei.
Dopo il comma 109, aggiungere il seguente:
109.1. In deroga all'articolo 1 comma 51 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è consentito ai comuni, limitatamente all'anno 2006 e nei limiti di una variazione massima dello 0,1 per cento, l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.
1. 498. (ex 1. 2823.) Quartiani.
Dopo il comma 109, aggiungere il seguente:
109.1. Ai comuni con popolazione inferiore a 300 abitanti è attribuita una maggiorazione dei trasferimenti erariali correnti complessivamente corrisposti nell'anno 2005, al netto della compartecipazione dell'IRPEF, nei limiti dello stanziamento complessivo di 5,5 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:
2006: - 5.500.
1. 499. (ex 1. 1965.) Giudice.
Dopo il comma 109 aggiungere il seguente:
109.1. Al comma 434, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'Ente territoriale richiedente può provvedere al pagamento del prezzo di acquisto delle aree di proprietà statale di cui al periodo precedete mediante ricorso all'accensione di un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. alle condizioni generali di contratto relative ai prestiti di specie».
1. 500. (ex 1. 2213.) Liotta, Volontè.
Dopo il comma 109 aggiungere il seguente:
109.1. Alla legge n. 8 del 10 gennaio 1983, articolo unico, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:
«I comuni interessati non sono obbligati a restituire all'ENEL le somme indebitamente percepite ai sensi della lettera c) del primo comma».
1. 501. (ex 1. 1964.) Russo Spena, Provera, Alfonso Gianni.
Dopo il comma 109, aggiungere il seguente:
109.1. All'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera g) le parole: «a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni» sono soppresse;
b) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali della tutela ambientale e del risparmio energetico».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
396-ter. Dall'imposta di cui al comma 396-bis sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
396-quater. II Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
396-quinquies. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 396-bis è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
396-sexies. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
396-septies. Ai fini dell'applicazione del comma 396-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 396-bis con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 396-quinquies.
1. 502. (ex 1. 2748) Grandi.
Dopo il comma 109 aggiungere il seguente:
109.1. All'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera g) le parole: «a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni» sono soppresse;
dopo la lettera i) è aggiunta la seguente
« i-bis) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico».
1. 503. (ex 1. 1954.) Pisa, Rava, Borrelli, Calzolaio.
Dopo il comma 109 aggiungere il seguente:
109.1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera o-bis) è sostituita dalla seguente:
«o-bis) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo annuale superiore a 1.200.000 kWh. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1998, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 7 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 504. (ex 1. 2088. ) Lulli.
Dopo il comma 109, aggiungere il seguente:
109.1. All'articolo 3, comma 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004, le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;
d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 505. (ex 1. 2845.) Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 109 aggiungere il seguente:
109.1. All'articolo 3, comma 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004, le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;
d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi».
1. 506. (ex 1. 1895.) D'Agrò, Volontè, Liotta.
Dopo il comma 109, aggiungere il seguente:
109.1. All'articolo 3, comma 21 bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«c) investimenti finalizzati all'acquisto di beni o alla realizzazione di opere per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale, a condizione che il contratto di servizio, o l'atto di concessione, preveda che al termine della sua efficacia i beni in oggetto dell'investimento siano trasferiti all'ente territoriale o al soggetto che effettuerà il servizio di trasporto, fatta salva la restituzione delle quote residue di ammortamento dell'eventuale cofinanziamento privato. Non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b)».
1. 507. (ex 1. 2100.) Raffaldini.
Dopo il comma 109 aggiungere il seguente:
109.1. All'articolo 3, comma 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«c) le spese di investimento, previste da specifiche leggi o programmi regionali, finalizzati al sostegno delle attività di ricerca e innovazione, qualificazione delle risorse umane e sviluppo sostenibile».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: mantenimento dei gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 508. (ex 1. 1847.) Volontè, Liotta.
Dopo il comma 109, aggiungere il seguente:
109.1. I termini previsti per l'applicazione della disciplina del conto economico, di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono differiti all'anno 2005 e all'anno 2007, rispettivamente per i comuni di cui ai numeri 4) e 4-bis) del comma 1, lettera d), dell'articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
1. 509. (ex 1. 1899.) Morgando, Stradiotto, Annunziata, Milana, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Fistarol, Mauro, Marino, Ruta.
Dopo il comma 109, aggiungere il seguente:
109.1. All'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, come modificato dall'articolo 53, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i numeri 4) e 4-bis) sono sostituiti dai seguenti:
«4) anno 2006 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2006 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti».
1. 510. (ex 1. 1876.) Volontè, Liotta.
Dopo il comma 109, aggiungere il seguente:
109.1. Il comma 3 dell'articolo 193 del testo unico degli enti locali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle avanti specifica destinazione per legge; sempre a
detti fini possono essere utilizzate altresì 1 proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali ivi inclusi gli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP). Per quanto attiene all'alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica la stessa potrà avvenire nella misura massima e con la modalità all'uopo fissate dalle leggi nazionali e/o regionali, di settore».
1. 511. (ex 1. 1902. ) Tucci, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 109 aggiungere il seguente:
109.1. È ripristinato il fondo perequativo destinato agli enti sottodotati di risorse di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, sono abrogati.
1. 511. (ex 1. 1859.) Milana.
Dopo il comma 109 aggiungere il seguente:
109.1. I commi 44 e 45 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono abrogati.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 512. (ex 1. 1916.) Mariotti, Maurandi, Michele Ventura.
Dopo il comma 109 aggiungere il seguente:
109.1. Alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. L'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa, a condizione che la gestione del servizio idrico avvenga tramite un soggetto pubblico o una società a capitale interamente pubblico e controllata dal comune in questione:
a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
b) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti che ne facciano richiesta, previa deliberazione conforme da parte dell'autorità d'ambito, a condizione che tali comuni siano ubicati in zone caratterizzate da particolari difficoltà altimetriche e di comunicazione, nonché dall'estrema perifericità rispetto ai centri abitati
di maggiori dimensioni, individuate secondo modalità determinate dalle regioni interessate.
4-ter. Entro i trentasei mesi successivi alla data di eventuale revoca dell'adesione all'ambito territoriale di appartenenza, i comuni di cui al comma 4-bis possono decidere di rientrarvi con delibera del consiglio comunale, previa certificazione del collegio dei revisori di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e acquisita la deliberazione conforme da parte delle autorità d'ambito.
4-quater. Sulle gestioni di cui al comma 4-bis, l'autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio stipulato previo apposito accordo di programma con cui sono definiti, altresì, criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'autorità d'ambito medesima»;
b) all'articolo 10, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque fatte salve le gestioni ai sensi dell'articolo 9, comma 4-bis».
*1. 513. (ex 1. 1985.) Zanetta, Paniz.
Dopo il camma 109 aggiungere il seguente:
109.1. Alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. L'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa, a condizione che la gestione del servizio idrico avvenga tramite un soggetto pubblico o una società a capitale interamente pubblico e controllata dal comune in questione:
a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
b) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti che ne facciano richiesta, previa deliberazione conforme da parte dell'autorità d'ambito, a condizione che tali comuni siano ubicati in zone caratterizzate da particolari difficoltà altimetriche e di comunicazione, nonché dall'estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni, individuate secondo modalità determinate dalle regioni interessate.
4-ter. Entro i trentasei mesi successivi alla data di eventuale revoca dell'adesione all'ambito territoriale di appartenenza, i comuni di cui al comma 4-bis possono decidere di rientrarvi con delibera del consiglio comunale, previa certificazione del collegio dei revisori di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e acquisita la deliberazione conforme da parte delle autorità d'ambito.
4-quater. Sulle gestioni di cui al comma 4-bis, l'autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio stipulato previo apposito accordo di programma con cui sono definiti, altresì, criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'autorità d'ambito medesima»;
b) all'articolo 10, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque fatte salve le gestioni ai sensi dell'articolo 9, comma 4-bis».
*1. 514. (ex 1. 2638.) Parolo, Guido Giuseppe Rossi, Caparini, Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo il comma 109, aggiungere il seguente:
109.1. Le società o consorzi di società partecipate unicamente da enti locali, come indicate anche dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e facenti parte dello stesso ambito
territoriale (ATO) sono esonerate da quanto disposto dagli articoli 113 e 113-bis del citato testo unico.
Conseguentemente dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 515. (ex 1. 2024.) Russo Spena, Alfonso Gianni , Provera, Folena.
Dopo il comma 109, aggiungere il seguente:
109.1. Il diritto di imbarco dei passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 124, e successive modificazioni è devoluto per il 50 per cento al comune sul cui territorio è situato l'aeroporto.
Conseguentemente, sostituire il comma 131 con il seguente:
131. A decorrere dall'anno 2006 gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 dei decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 100 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.
1. 516. (ex 1. 1927.) Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Dopo il comma 109, aggiungere il seguente:
109.1. L'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.
Conseguentemente dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 517. (ex 1. 2025.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Folena.
Dopo il comma 109, aggiungere il seguente:
109.1. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 le parole: «entro il 31 dicembre 2002, trasformano» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2003 possono trasformare».
b) al comma 9, primo periodo, le parole: «provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «possono provvedere ad effettuare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
c) al comma 9, secondo periodo, le parole: «è conferita ad una società avente le caratteristiche» del comma 9 dell'articolo 35 della legge 488 del 2001 sono sostituite dalle seguenti: «può essere conferita ad una società avente anche le caratteristiche».
Conseguentemente dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 518. (ex 1. 2023.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Folena.
Dopo il comma 109, aggiungere il seguente:
109.1. Al decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, in legge, dalla legge 31 marzo 2005 n. 43, all'articolo 7-octies, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Sono esclusi dall'obbligo di rideterminazione del canone secondo i nuovi limiti imposti dall'articolo 10, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i comuni che hanno deliberato la sostituzione dell'imposta sulla pubblicità con il canone antecedentemente al 1o gennaio 2002».
1. 519. (ex 1. 1854.) Milana, Stradiotto, Morgando, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Ruta.
Dopo il comma 109, aggiungere il seguente:
109.1. Il comma 2 dell'articolo 7-octies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è abrogato.
1. 520. (ex 1. 3055.) Ria, Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Dopo il comma 109, aggiungere il seguente:
109.1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, articolo 15, comma 10, dopo le parole «del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «nonché le società di gestione di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico locale, alle quali gli enti locali, almeno diciotto mesi prima della scadenza dell'affidamento in atto, abbiano trasferito la proprietà delle reti di distribuzione del gas interessate dalla gara di affidamento del servizio».
1. 521. (ex 1. 1896.) Liotta, Volontè.
Sopprimere i commi da 109-bis a 109-undecies.
1. 523. (ex 0. 1. 4547. 39.) Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Visco, Russo Spena, Di Gioia, Pennacchi, Morgando, Zanella, Stradiotto, Sgobio, Cusumano, Ria.
Sopprimere i commi da 109-bis a 109-septies.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si
applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 522. (ex 0. 1. 4549. 44.) Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria, Michele Ventura, Maurandi, Pennacchi, Mariotti.
Sopprimere i commi 109-decies e 109-undecies.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 524. (ex 0. 1. 4547. 49.) Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria.
Sopprimere i commi 109-decies, e 109-undecies.
1. 525. Saglia.
Al comma 110-bis, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le maggiori entrate conseguite dall'Inail sono finalizzate alla riduzione del tasso dei premi assicurativi della gestione separata dell' artigianato.
1. 526. (ex 0. 1. 4547. 44). Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.
Al comma 110-bis, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le maggiori entrate conseguite dall'Inail sono finalizzate per un importo non inferiore a 300 milioni di euro alla riduzione del tasso dei premi assicurativi della gestione separata dell'artigianato.
1. 527. (ex 0. 1. 4547. 41). Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.
Al comma 110-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le maggiori entrate conseguite dall'Inail sono finalizzate per un importo non inferiore a 250 milioni di euro alla riduzione del tasso dei premi assicurativi della gestione separata dell'artigianato.
1. 528. (ex 0. 1. 4547. 42). Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.
Sopprimere il comma 110-ter.
1. 529. (ex 0. 1. 4547. 45). Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.
Al comma 113, sostituire le parole da: sulla base delle fino alla fine del comma, con le seguenti: entro centottanta giorni, sulla base delle modalità e dei criteri che saranno definiti entro novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con
il Ministro della funzione pubblica e d'intesa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 530. (ex 1. 175). Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Al comma 113 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 531. (ex 1. 174). Bindi, Burtone, Fioroni, Mosella, Meduri, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Al comma 116, sostituire le parole: 213 milioni, con le seguenti: 215 milioni.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 2 milioni di euro.
1. 532. (ex 1. 177). Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Al comma 116, sostituire le parole: 213 milioni con le seguenti: 215 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogati.
1. 533. (ex 1. 176). Bindi, Burtone, Fioroni, Mosella, Meduri, Dorina Bianchi Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Al comma 117, sostituire le parole da: 222 milioni fino a: 322 milioni con le seguenti: 1560 milioni di euro per l'anno 2006 e in 2730 milioni.
Conseguentemente:
al comma 118, sostituire le parole da: 108 milioni fino a: 105 milioni con le seguenti: 620 milioni di euro per l'anno 2006 e in 1385 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 500 e 950 milioni.
dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005», sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 534. (ex 1. 181). Finocchiaro, Bressa, Lucidi, Minniti, Leoni, Bielli, Boato, Amici, Fistarol.
Al comma 117, sostituire le parole da: 222 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 1.560 milioni di euro per l'anno 2006 e in 2.730 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005», sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 535. (ex 1. 179). Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Al comma 117, sostituire le parole: 222 milioni con le seguenti: 230 milioni
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: 322 milioni con le seguenti: 335 milioni;
al comma 118, sostituire le parole: 108 milioni con le seguenti: 100 milioni;
al medesimo comma 118, sostituire le parole: 183 milioni con le seguenti: 170 milioni.
1. 536. (ex *0. 1. 4547. 36. *0. 1. 4547. 47). Michele Ventura, Guerzoni, Mariotti, Maurandi, Visco, Russo Spena, Di Gioia, Pennacchi, Morgando, Zanella, Stradiotto, Sgobio, Cusumano, Ria, Motta.
Dopo il comma 117, aggiungere il seguente:
117-bis. All'articolo 2-octies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2006, l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo è incrementata di una somma pari a 8 milioni di euro annui».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 537. (ex 1. 2180). Alberto Giorgetti, Saglia.
Dopo il comma 117, aggiungere il seguente:
117-bis. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, relativamente alle figure professionali che svolgono compiti che comportano iscrizione ad albi oppure di carattere tecnico scientifico e di ricerca, per il personale del comparto dei ministeri è stanziata la somma di 8 milioni di euro per l'anno 2006 e di 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Conseguentemente, al comma 389, alla tabella C, apportare le seguenti variazioni:
rubrica: Ministero delle attività produttive, voce: Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630):
2006: - 2.000;
2007: - 3.500;
2008: - 3.500;
rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.3.4. - Ricerca scientifica - cap. 7236):
2006: - 3.500;
2007: - 5.700;
2008: - 5.700.
rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, voce: Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - cap. 2083):
2006: - 2.500;
2007: - 4.800;
2008: - 4.800.
1. 538. (ex 1. 3535). Liotta, Volontè.
Al comma 118, sostituire le parole: 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro con le seguenti: 620 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.385 per l'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 500 e di 950 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 539. (ex 1. 184). Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Al comma 118, sostituire le parole: 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro con le seguenti: 620 milioni di euro per l'anno 2006 e in 1.385 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 550 milioni di euro e di 450 milioni di euro.
Conseguentemente:
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una parte degli stanziamenti sopra indicati, pari a 73 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 sono destinati per la valorizzazione del punto parametrale di base così come definito dal decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193.
dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 540. (ex 1. 186). Minniti, Molinari, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Santino Adamo Loddo, Lumia, Rotundo, Luongo, Tanoni, Angioni.
Al comma 118 sostituire le parole 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2006, e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 140 e di 210 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 541. (ex 1. 183). Buemi.
Al comma 118 sostituire le parole: 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2006 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 140 e 205 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 542. (ex 1. 182). Stradiotto, Reduzzi, Annunziata.
Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
118-bis. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia dello stato di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 155.000;
2007: - 155.000;
2008: - 155.000.
1. 543. (ex 1. 3360). Ciro Alfano, Marinello.
Inammissibile.
Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
119-bis. Al fine di procedere alla revisione delle indennità operative di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e a quelle di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, sono stanziati, rispettivamente, 25 milioni di euro per il 2006, 65 milioni di euro per il 2007 e 120 milioni di euro per il 2008.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 25 milioni di euro per il 2006, 65 milioni di euro per il 2007 e 120 milioni di euro per il 2008.
1. 544. (ex 1. 3515). Ciro Alfano, Volontè, Liotta.
Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
119-bis. Al fine di procedere alla revisione delle indennità operative di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e a quelle di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146,
sono stanziati, rispettivamente, 25 milioni di euro per il 2006, 65 milioni di euro per il 2007 e 120 milioni di euro per il 2008.
Conseguentemente:
a) al comma 388, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 20.000;
2007 - 20.000;
2008 - 20.000.
b) al comma 388, tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007 - 45.000;
2008 - 100.000.
1. 623. (ex 1. 3337). Ramponi.
Inammissibile.
Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
119-bis. Al fine di procedere alla revisione delle indennità operative di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e a quelle di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, sono stanziati, rispettivamente, 25 milioni di euro per il 2006, 65 milioni di euro per il 2007 e 120 milioni di euro per il 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 624. (ex 1. 3734). Minniti, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Angioni, De Brasi, Pinotti, Lumia, Tanoni, Luongo, Rotundo, Santino Loddo, Molinari.
Al comma 121, primo periodo, sopprimere le parole: nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo;
dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 545. (ex 1. 266). Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Al comma 121, primo periodo, sopprimere le parole: del 60 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 546. (ex 1. 265). Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Al comma 121, primo periodo, sostituire le parole: del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003 con le seguenti: della spesa sostenuta nell'anno 2005.
Conseguentemente:
al comma 190, primo periodo, sostituire le parole 1000 milioni con le seguenti 3000 milioni.
dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005»;
1. 547. (ex 1. 269). Grandi.
Al comma 121, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono escluse dai predetti limiti di spesa le assunzioni effettuate dalle università mediante contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
1. 548. (ex 1. 268). Alberto Giorgetti, Saglia.
Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:
121-bis. Nei confronti degli Istituti autonomi per le case popolari la disposizione del comma precedente non opera nel caso in cui il bilancio dell'esercizio 2004 sia stato chiuso in pareggio o in avanzo. Nel caso in cui il bilancio del 2005 chiudesse in disavanzo, gli Istituti Autonomi per le case popolari dovranno provvedere a non rinnovare alla scadenza i contratti a tempo determinato stipulati nel corso del 2006.
1. 549. (ex 1. 2686). Ruta.
Al comma 122, dopo le parole: il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) aggiungere le seguenti: la Lega italiana per la lotta contro i tumori.
1. 550. (ex 1. 272). Moroni.
Al comma 122 dopo le parole: il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) aggiungere le seguenti: l'Istituto nazionale malattie infettive «Lazzaro Spallanzani».
1. 551. (ex 1. 279 1. 2139. 1. 274). Giudice, Blasi, Angelino Alfano, Marinello.
Al comma 122, sopprimere le parole da: i cui oneri non risultino fino alla fine del comma.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 552. (ex 1. 276). Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Buffo.
Dopo il comma 122, aggiungere il seguente:
122-bis. Per le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo determinato, nonché la stipula di convenzioni e contratti di collaborazione coordinata e continuativa i cui oneri non risultino a carico dei bilanci o dei fondi di funzionamento degli enti.
Conseguentemente, al comma 164, aggiungere in fine il seguente periodo: Le Autorità di Bacino di rilievo Nazionale sono autorizzate ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato in servizio nell'anno 2005 nei limiti di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2005.
1. 553. (ex 1. 1375). Gioacchino Alfano.
Dopo il comma 122, aggiungere il seguente:
122-bis. Per le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo determinato nonché la stipula di convenzioni e contratti di collaborazione coordinata e continuativa i cui oneri non risultino a carico dei bilanci o dei fondi di funzionamento degli enti.
1. 554. (ex 1.3783). Ciro Alfano, Liotta, Volontè.
Al comma 123, sostituire le parole: per l'anno 2004 con le seguenti: per l'anno 2005, integrato da quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
396-ter. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 12 per cento».
1. 555. (ex 1. 280). Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceramigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Al comma 125, sopprimere le parole da: che non risultino fino alla fine del comma.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 12 per cento».
396-ter L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 556. (ex 1. 281). Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Sopprimere il comma 129.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 12 per cento».
396-ter L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 557. (ex 1. 282). Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Sopprimere il comma 131.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 12 per cento».
396-ter L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 558. (ex 1. 283). Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
131-bis. I trattamenti economici per i servizi prestati all'estero, corrisposti ai sensi del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, 27 dicembre 1973,
n. 838, e relative modificazioni, rivestono natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.
1. 559. (ex 1. 3520). Lavagnini.
Sopprimere i commi 132, 133, 134, 135 e 139.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti.
396-bis Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni.
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
*1. 560. (ex 1. 287). Milana, Stradiotto, Morgando, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Sopprimere i commi 132, 133, 134, 135 e 139.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
*1. 561. (ex 1. 295). Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Montecchi.
Sopprimere il comma 132.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 562. (ex 1. 289). Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Al comma 132, al primo periodo premettere il seguente: Sono da ritenersi superate le precedenti norme in materia di contenimento o riduzione delle spese di personale.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 563. (ex 1. 286). Stradiotto.
Al comma 132, primo periodo, sopprimere le parole: e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Conseguentemente:
al comma 138, sopprimere le parole i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
al comma 139, sopprimere le parole: e le autonomie locali.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 564. (ex 1. 294). Russo Spena, Agostini, Pinza, Zanella, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Al comma 132, primo periodo, sopprimere le parole: fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 98 e 107 sono abrogati;
dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 565. (ex 1. 297). Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Al comma 132, primo periodo, sopprimere le parole: e 107.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 566. (ex 1. 403). Stradiotto.
Al comma 132, primo periodo, sostituire le parole: dell'IRAP con le seguenti, del complessivo onere dell'IRAP.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 567. (ex 1. 285). Stradiotto.
Al comma 132, primo periodo, sostituire le parole: dell'anno 2004, diminuito dell'1 per cento con le seguenti: dell'anno 2005, incrementato dell'inflazione reale per i singoli anni.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 568. (ex 1. 402). Grandi.
Al comma 132, sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 395-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vi ore della presente legge.
1. 569. (ex 1. 288). Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Cermigna, Widmann, Zanella, Cordini, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Al comma 132, aggiungere, in fine, le parole: , fatta salva la spesa per l'acquisizione di personale di cui al primo comma, punto 5, dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito, con le seguenti: un incremento del gettito, ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 100 milioni di euro.
1. 570. (ex 1. 290). Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Al comma 132, aggiungere, in fine, le parole: , fatta salva la spesa per l'acquisizione di personale di cui al primo comma, punto 5, dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, la tassa sull'alcole e sulle bevande alcoliche di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
1. 571. (ex 1. 2406). Villetti, Di Gioia.
Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
132-bis. Le disposizioni di cui al comma 132 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Conseguentemente:
al comma 388, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 28.500;
2007: - 28.500;
2008: - 28.500;
dopo il comma 369, aggiungere il seguente:
369-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.
1. 571-bis. (ex 1. 296). Zanetta.
Inammissibile.
Al comma 133, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite ai sensi dell'articolo 1 commi 98 e 107 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 572. (ex 0. 1. 4547. 40). Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Visco, Russo Spena, Di Gioia, Pennacchi, Morgando, Zanella, Stradiotto, Sgobio, Cusumano.
Al comma 133, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle spese relative ai lavoratori socialmente utili (LSU).
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.
1. 573. (ex 1. 404). Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta, Dameri.
Al comma 133, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle spese relative ai lavoratori socialmente utili (LSU).
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui.
396-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 574. (ex 1. 406). Mariotti, Maurandi, Olivieri, Montecchi.
Al comma 133, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) limitatamente agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, della quota percentuale di risparmio già conseguita a livello regionale negli anni 2003 e 2004 rispetto alla spesa di personale di cui al comma 132, registrata nell'anno 2002, così come certificata dagli organi di controllo di ciascuna azienda.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 40 milioni di euro.
1. 575. (ex 1. 405). Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Sopprimere il comma 135.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005»;
1. 576. (ex 1. 408). Grandi.
Sostituire il comma 135, con il seguente:
135. In deroga ad ogni limite di pagamento o vincolo di giacenza, nonché ad ogni norma di contabilità dello Stato, i residui passivi perenti riguardanti trasferimenti erariali tempo per tempo attribuiti e non erogati a province e comuni soggetti a monitoraggio, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vengono obbligatoriamente reiscritti nel bilancio dello Stato ed erogati entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005»;
1. 577. (ex 1. 409). Grandi.
Al comma 138, sostituire le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: a statuto ordinario.
*1. 578. (ex 1. 2469). Fontanini.
Al comma 138, sostituire le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: a statuto ordinario.
*1. 579. (ex 1. 410). Boato, Zanella, Pecoraro Scanio.
Al comma 138, sostituire le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: a statuto ordinario.
*1. 580. (ex 1. 411). Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.
Al comma 138, sostituire le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: a statuto ordinario.
*1. 581. (ex 1. 412). Saro, Romoli, Collavini, Lenna.
Sopprimere il comma 141.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 12 per cento».
396-ter L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 582. (ex 1. 413). Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Sopprimere il comma 142.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito, con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 583. (ex 1. 417). Alberto Giorgetti.
Al comma 142 sopprimere le parole: di compensi professionali comunque.
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per la parte eccedente la misura di un terzo della retribuzione complessiva lorda.
al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 200;
2007: - 200;
2008: - 200.
1. 584. (ex 1. 418). Alberto Giorgetti.
Inammissibile.
Al comma 142, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso le retribuzioni dei dirigenti pubblici per altri incarichi, anche se autorizzati a qualunque titolo, non possono dare luogo ad aumenti superiori al 10 per cento, salvo diversa decisione del Consiglio dei ministri entro il limite massimo del 50 per cento.
1. 585. (ex 1. 420). Grandi.
Al comma 142, aggiungere, in fine, le parole: per la parte eccedente la misura di un terzo della retribuzione complessiva lorda.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito, con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 586. (ex 1. 419). Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 143.
1. 587. (ex 1. 1324). Falanga.
Sopprimere i commi 144, 145 e 154.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi, con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 588. (ex 1. 424). Ciro Alfano, Liotta, Volontè.
Sopprimere i commi 144 e 145.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 589. (ex 1. 425). Ruzzante, Angioni, Minniti, Molinari, De Brasi, Pinotti, Lumia, Pisa, Santino Adamo Loddo, Tanoni, Luongo, Rotundo.
Sopprimere il comma 144.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
396-ter. Dall'imposta di cui al comma 396-bis sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
396-quater. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
396-quinquies. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma i è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
396-sexies. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 396-bis.
396-septies. Ai fini dell'applicazione del comma 396-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma i con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 396-quinquies.
1. 590. (ex 1. 426). Grandi.
Al comma 144, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto salvo il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze armate.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi, con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 591. (ex 1. 423). Ciro Alfano, Volontè, Liotta.
Sopprimere i commi da 147 a 154.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006
1. 592. (ex 1. 431). Mazzoni, Volontè, Liotta.
Sopprimere i commi 147, 148 e 149.
Conseguentemente, al comma 388, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 12.000;
2007: - 12.000;
2008: - 12.000.
1. 593. (ex 1. 429). Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Inammissibile.
Sopprimere i commi 147, 148, 149.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 25 milioni di euro a partire dall'anno 2006.
1. 594. (ex 1. 435). Santino Adamo Loddo, Molinari, Minniti, Angioni, Ruzzante, De Brasi, Pinotti, Lumia, Pisa, Tanoni, Luongo, Rotundo.
Sopprimere il comma 147.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: 29. «A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
1. 595. (ex 1. 434). Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Nardini.
Al comma 147, secondo periodo, sostituire le parole: ivi compresi con le parole: fatti salvi.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi, con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 596. (ex 1. 430). Ciro Alfano, Volontè, Liotta.
Al comma 147, secondo periodo, sostituire le parole: ivi compresi, con le parole: fatti salvi.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito, con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 597. (ex 1. 432). Alberto Giorgetti, Ascierto.
Sopprimere i commi 151, 152 e 153.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previste dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 599. (ex 1. 443). Volontè, Liotta.
Sopprimere i commi 150, 151 e 152.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori
entrate pari a 50 milioni di euro a partire dall'anno 2006.
1. 597. (ex 1. 436). Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Moffa, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Sopprimere i commi 150 e 151.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 598. (ex 1. 437). Santino Adamo Loddo, Molinari, Ruzzante, Minniti, Angioni, De Brasi, Pinotti, Lumia, Pisa, Tanoni, Luongo, Rotundo.
Sopprimere il comma 151.
Conseguentemente dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.
1. 600. (ex 1. 1478). Stradiotto, Reduzzi, Annunziata.
Al comma 151, aggiungere, in fine, le parole: , salvo quanto ne deriva per il rimborso delle spese connesse alla fruizione delle cure termali.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 601. (ex 1. 440). Rava, Borrelli.
Al comma 151, aggiungere, in fine, le parole: salvo quanto ne deriva per il rimborso delle spese connesse alla fruizione delle cure termali.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni
senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.
1. 602. (ex 1. 442). Reduzzi, Rocchi.
Sopprimere il comma 152.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 32 milioni di euro a partire dall'anno 2006.
1. 603. (ex 1. 468). Angioni, Minniti, Molinari, Ruzzante, De Brasi, Pinotti, Lumia, Pisa, Santino Adamo Loddo, Tolotti, Luongo, Rotundo.
Al comma 152, primo periodo, sopprimere le parole: civile e.
Conseguentemente:
al medesimo comma aggiungere in fine il seguente periodo: Sono fatte salve le disposizioni a favore del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile per incidenti occorsi nel corso di esercitazioni, di impiego per esigenze operative di istituto, di sicurezza, di ordine pubblico, di tutela, di antiterrorismo. Per le finalità di cui alla presente disposizione è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
al comma 388, alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
1. 604. (ex 1. 2473. 1. 463) Stucchi, Pagliarini.
Inammissibile.
Al comma 152, aggiungere in fine, il seguente periodo: Restano altresì impregiudicate le prestazioni connesse alla fruizione delle cure termali dovute dall'Amministrazione della difesa al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza.
Conseguentemente, al comma 388, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2006: - 5000
2007: - 5000
2008: - 5000.
voce: Ministero delle politiche agricole:
2006: - 2000
2007: - 2000
2008: - 2000
voce: Ministero della salute:
2006: - 8.000
2007: - 8.000
2008: - 8.000.
*1. 605. (ex 1. 2409). Buemi, Di Gioia.
Inammissibile.
Al comma 152, aggiungere in fine, il seguente periodo: Restano altresì impregiudicate le prestazioni connesse alla fruizione delle cure termali dovute dall'Amministrazione della difesa al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza.
Conseguentemente, al comma 388, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2006: - 5000
2007: - 5000
2008: - 5000.
voce: Ministero delle politiche agricole:
2006: - 2000
2007: - 2000
2008: - 2000
voce: Ministero della salute:
2006: - 8.000
2007: - 8.000
2008: - 8.000.
*1. 606. (ex 1. 2413. *1. 464. *1. 470, *1. 460) Ramponi, Tagliatatela, Alberto Giorgetti, Mazzocchi.
Inammissibile.
Al comma 152, aggiungere in fine, il seguente periodo: Restano altresì impregiudicate le prestazioni connesse alla fruizione delle cure termali dovute dall'Amministrazione della difesa al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza.
Conseguentemente, al comma 388, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2006: - 5000
2007: - 5000
2008: - 5000.
voce: Ministero delle politiche agricole:
2006: - 2000
2007: - 2000
2008: - 2000
voce: Ministero della salute:
2006: - 8.000
2007: - 8.000
2008: - 8.000.
*1. 607. (ex 1. 451). Rocchi.
Inammissibile.
Al comma 152, aggiungere in fine, il seguente periodo: Restano altresì impregiudicate le prestazioni connesse alla fruizione delle cure termali dovute dall'Amministrazione della difesa al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza.
Conseguentemente, al comma 388, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2006: - 5000
2007: - 5000
2008: - 5000.
voce: Ministero delle politiche agricole:
2006: - 2000
2007: - 2000
2008: - 2000
voce: Ministero della salute:
2006: - 8.000
2007: - 8.000
2008: - 8.000.
*1. 608. (ex 1. 3348). Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile.
Al comma 152, aggiungere in fine, il seguente periodo: Restano altresì impregiudicate le prestazioni connesse alla fruizione delle cure termali dovute dall'Amministrazione della difesa al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza.
Conseguentemente, al comma 388, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2006: - 5000
2007: - 5000
2008: - 5000.
voce: Ministero delle politiche agricole:
2006: - 2000
2007: - 2000
2008: - 2000
voce: Ministero della salute:
2006: - 8.000
2007: - 8.000
2008: - 8.000.
*1. 609. (ex 1. 1528.) Anna Maria Leone, Volontè, Lucchese, Liotta.
Inammissibile.
Al comma 152, aggiungere in fine, il seguente periodo: Restano altresì impregiudicate le prestazioni connesse alla fruizione delle cure termali dovute dall'Amministrazione della difesa al personale del Ministero della difesa e delle Forze di polizia in servizio e in quiescenza.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'Allegato I, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,47 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 87,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 956,44 per ettolitro anidro».
1. 610. (ex 1. 448.) Tedeschi, Motta, Gambini, Ruzzante.
Dopo il comma 152, aggiungere il seguente:
152-bis. Le previsioni di cui al comma 152 non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle Forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 611. (ex 1. 450.) Rava, Borrelli.
Dopo il comma 152, aggiungere il seguente:
152-bis. 1. Le previsioni di cui ai commi 151 e 152 non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 150.000;
2007: - 150.000;
2008: - 150.000.
1. 612. (ex 1. 455.) Alberto Giorgetti, Anedda, Ramponi, Ascierto.
Inammissibile.
Dopo il comma 152, aggiungere il seguente:
152-bis. Le previsioni di cui ai commi 151 e 152 non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali.
Conseguentemente, al comma 388, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2006: - 7.000;
2007: - 9.000;
2008: - 9.000.
voce Ministero delle politiche agricole e forestali:
2006: - 2.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.
voce Ministero della salute:
2006: - 5.800;
2007: - 4.800;
2008: - 4.800.
1. 613. (ex 1. 458.) Alberto Giorgetti, Anedda, Ramponi, Ascierto.
Inammissibile.
Dopo il comma 152, aggiungere il seguente:
152-bis. 1. Le previsioni di cui ai commi 151 e 152 non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali.
Conseguentemente, al comma 388, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2006: - 1.800;
2007: - 1.800;
2008: - 1.800.
voce Ministero dell'interno:
2006: - 2.000;
2007: - 2.000;
2008: - 1.260.
voce Ministero delle politiche agricole e forestali:
2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.
voce Ministero della salute:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
1. 614. (ex 1. 459.) Alberto Giorgetti, Anedda, Ramponi, Ascierto.
Inammissibile.
Dopo il comma 152, aggiungere il seguente:
152-bis. 1. Le previsioni di cui ai comma 151 e 152 non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per i primi cinque anni dalla cessazione dal servizio, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali.
Conseguentemente, al comma 388, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2006: - 1.260;
2007: - 1.260;
2008: - 1.260.
voce Ministero dell'interno:
2006: - 1.400;
2007: - 1.400;
2008: - 1.400.
voce Ministero delle politiche agricole e forestali:
2006: - 700;
2007: - 700;
2008: - 700.
voce Ministero della salute:
2006: - 7.000;
2007: - 7.000;
2008: - 7.000.
1. 615. (ex 1. 457.) Alberto Giorgetti, Anedda, Ramponi, Ascierto.
Inammissibile.
Dopo il comma 152, aggiungere il seguente:
152-bis. 1. Le previsioni di cui ai commi 151 e 152 non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle Forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali.
Conseguentemente, al comma 389, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: Art. 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 300.000;
2007: - 300.000;
2008: - 300.000.
1. 616. (ex 1. 459.) Alberto Giorgetti, Anedda, Ramponi, Ascierto.
Dopo il comma 152, aggiungere il seguente:
152-bis. Le previsioni di cui ai commi 151 e 152 non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle Forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. 1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 chilogrammi di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.
1. 617. (ex 1. 3503.) Reduzzi, Rocchi.
Sopprimere il comma 153.
1. 618. (ex 1.472.) Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
153-bis. Al fine di sostenere e potenziare i Servizi per l'impiego delle province, assicurando l'esercizio delle funzioni esplicitate nell'Accordo in materia di standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province, le province autonome, i comuni e le comunità montane sancito il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto delle crescenti richieste dell'utenza inoccupata e disoccupata, anche in relazione ai processi in corso di ristrutturazione industriale, di decentramento produttivo, di crisi aziendale in tutte le aree del Paese, comprese quelle sin qui ad alto livello di occupazione, è stanziata, nell'esercizio finanziario 2006, la somma di 110 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 619. (ex 1. 473.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera.
Sopprimere il comma 154.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 620. (ex 1. 475.) Tucci, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 154, aggiungere i seguenti:
154.1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro di formazione specialistica»;
b) all'articolo 39:
1) il comma 2 è abrogato;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il trattamento economico è costituito da una base fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa».
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze».
c) all'articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. A partire dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di lavoro di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
d) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Agli oneri recati dal Titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, pari a euro 89.088.815 annui, all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, pari a 173 milioni di euro annui; incrementate di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
154.2. I decreti ministeriali di cui all'articolo 39, commi 3 e 4-bis del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dal comma 154.1, lettera c), numeri 2 e 3 della presente legge, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 46, comma 1 del medesimo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 300.000;
2007: - 300.000;
2008: - 300.000 euro.
1. 621. (ex 1. 1325.) Alberto Giorgetti, Castellani, Lisi.
Inammissibile.
Dopo il comma 154, aggiungere il seguente:
154.1. All'articolo 3, comma 18, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Al fine di uniformare la normativa del fondo a quanto previsto in termini di costituzione dei fondi complementari e le loro relazioni con il trattamento fine rapporto, è emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposito regolamento sulla base degli accordi intervenuti con le Organizzazioni sindacali di categoria. Lo schema del regolamento di cui al precedente periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, commi 2 e 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è trasmesso, per il parere, alle Commissioni parlamentari competenti nonché alle Commissioni competenti per i profili finanziari».
1. 622. (ex 1. 1309.) Benvenuto, Michele Ventura, Lettieri, Pistone.
Dopo il comma 154, aggiungere il seguente:
154.1. La facoltà di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, prevista dal comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dal decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, é estesa ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 625. (ex 1. 2977.) Gambini.
Dopo il comma 154, aggiungere il seguente:
154-bis. All'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché del trattamento di fine rapporto».
Conseguentemente dopo il comma 396 aggiungere i seguenti:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
396-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
396-quater. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 626. (ex 1. 2173.) Pistone, Galante.
Dopo il comma 154, aggiungere i seguenti:
154.1. All'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marco 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo è premesso il seguente: «Con direttiva annuale, il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Comitato di indirizzo di cui al comma 2-bis, individua le linee strategiche. Gli obiettivi e 1e priorità della formazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici»;
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici, adottano il piano di formazione del personale stilla base della direttiva annuale del Ministro per la funzione pubblica.»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. L'attività di indirizzo e la guida strategica della formazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici, è attribuita ad un Comitato di indirizzo presieduto dal Ministro per la funzione pubblica e composto dai direttori delle scuole superiori pubbliche di formazione e dei centri di alta formazione e da un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Con successivo decreto del Ministro della funzione pubblica, sono individuate le scuole superiori pubbliche di formazione e i centri di alta formazione, i cui rappresentanti sono componenti del Comitato. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Comitato svolge anche attività di confronto con le parti sociali.
2-ter. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituito un Registro dei formatori, in cui confluiscono i Registri dei formatori da istituirsi in ciascuna scuola superiore pubblica di formazione. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento del Registro dei formatori, nonché le modalità di immissione e gestione dei dati dei Registri delle singole scuole superiori di formazione pubblica.
2-quater. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di rendicontazione dell'attività di formazione dei pubblici dipendenti».
1. 627. (ex 1. 3592.) Mazzoni, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 154, aggiungere il seguente:
154.1. Al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le predette aziende o enti sottoscrivono i contratti collettivi con le organizzazioni sindacali rappresentative nell'azienda o nell'ente ai sensi dell'articolo 43, commi da 1 a 3. La certificazione dei costi contrattuali, al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, è
effettuata congiuntamente dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato/IGOP con le procedure e gli effetti di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
1. 628. (ex 1. 368.) Mazzoni, Liotta, Volontè.
Al comma 155, sostituire le parole da: per il personale fino alla fine del comma, con le seguenti: le risorse destinate in sede di contrattazione collettiva sono comprese in quelle di cui ai commi da 117 a 120.
1. 629. (ex 1. 476.) Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Al comma 155, dopo le parole: del comparto Ministeri aggiungere le seguenti: e delle Agenzie Fiscali.
1. 630. (ex 1. 477.) Mazzoni, Liotta, Volontè.
Al comma 156, primo periodo, dopo le parole: l'attuazione della mobilità aggiungere le seguenti: , previa contrattazione con le Organizzazioni sindacali, .
1. 631. (ex 1. 480.) Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Al comma 156, secondo periodo, dopo le parole: attivino mobilità aggiungere la seguente: volontaria.
1. 632. (ex 1. 479.) Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Al comma 156, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui al presente comma, al personale delle sedi periferiche dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) chiuse al seguito del processo di riorganizzazione dell'Ente, si applicano le disposizioni in materia di mobilità di pubblici dipendenti previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 633. (ex 1. 481.) Rossiello, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Gerardo Oliverio, Franci, Zanella.
Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:
157-bis. Al decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente: «Art. 30-bis. Al fine di potenziare l'attuazione della mobilità volontaria e i passaggi diretti di personale tra pubbliche amministrazioni diverse, nonché per far fronte a situazioni di emergenza in atto relative a posti vacanti in organico, è attribuita la facoltà di prorogare la posizione di comando di personale in assegnazione temporanea e di attivare nuove procedure, anche in deroga ai termini previsti dalla contrattazione collettiva».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 634. (ex 1. 488). Annunziata.
Sostituire il comma 158 con il seguente:
158. Per le amministrazioni dello Stato i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni. Per le restanti amministrazioni la definizione del periodo minimo di permanenza nella sede di prima destinazione è demandata ai contratti collettivi.
1. 635. (ex 1. 486.) Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Al comma 158, capoverso comma 5-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 636. (ex 1. 485.) Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Al comma 158, capoverso comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rimangono impregiudicate le norme e gli accordi sindacali relativi al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e al personale delle Forze Armate.
*1. 637. (ex *1. 482) Buemi.
Al comma 158, capoverso comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rimangono impregiudicate le norme e gli accordi sindacali relativi al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e al personale delle Forze Armate.
*1. 638. (ex *1. 483.) Stradiotto, Reduzzi, Annunziata.
Al comma 158, capoverso comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rimangono impregiudicate le norme e gli accordi sindacali relativi al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e al personale delle Forze Armate.
*1. 639. (ex *1. 484.) Ciro Alfano, Liotta, Volontè.
Al comma 158, capoverso comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rimangono impregiudicate le norme e gli accordi sindacali relativi al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e al personale delle Forze Armate.
*1. 640. (ex 1. 487) Minniti, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Angioni, De Brasi, Lumia, Tanoni, Luongo, Rotondo, Santino Adamo Loddo, Molinari.
Dopo il comma 158, aggiungere i seguenti:
158-bis. Nell'ambito dell'applicazione del previo esperimento delle procedure di mobilità rispetto al reclutamento di nuove unità di personale, le pubbliche amministrazioni possono coprire i posti destinati all'accesso dall'esterno mediante acquisizione in mobilità di dipendenti provenienti da enti interessati da trasformazione.
158-ter. Il 50 per cento delle risorse di cui al comma 156 è riservato alla mobilità concernente dipendenti acquisizione in mobilità di dipendenti provenienti da enti interessati da trasformazione.
1. 641. (ex 1. 1415.) Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.
Al comma 162, aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì prorogati per il 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere stipulati dall'ISTAT, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già utilizzati per le funzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
1. 642. (ex 1. 490.) Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Inammissibile.
Al comma 165 aggiungere, in fine, le parole: fatto salvo quanto stabilito per il personale CFL di INAIL e INPS dai commi 165-bis, 165-ter e 165-quater.
Conseguentemente dopo il comma 165, aggiungere i seguenti:
165-bis. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro stipulati dall'INPS e dall'INAIL, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono effettuate nel corso del 2006 in quanto tali enti hanno rispettato le limitazioni e le modalità previste dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione del personale a tempo indeterminato. Precisamente, i rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione, già prorogato per più di una volta negli anni precedenti, sono convertiti in rapporti a tempo indeterminato dal 1o gennaio 2006, dopo l'espletamento e la verifica finale delle competenze acquisite. Tale previsione riguarda le predette amministrazioni pubbliche anche se queste non hanno ancora espletato per il personale interno a tempo indeterminato le selezioni interne e concorsuali finalizzate a dare attuazione al programma dei fabbisogni del personale così come rideterminato per entrambi gli enti nel corso dei 2005.
165-ter. Qualora la verifica finale delle competenze acquisite dal personale, prevista dalle norme vigenti, non sia svolta entro il 31 dicembre 2005, essa è compiuta entro il 30 settembre 2006 e la conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro dovrà essere perfezionata entro e non oltre il 31 dicembre 2006. In tale caso, i rapporti in essere instaurati col personale assunto in formazione e lavoro sono, in via transitoria e nelle more della conversione del rapporto in oggetto, comunque prorogati al 31 dicembre 2006.
165-quater. Per l'anno 2006, a valere sul Fondo di produttività degli enti di appartenenza del personale assunto in contratto di formazione e lavoro stipulati dall'INPS e dall'INAIL, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 25 milioni di euro.
1. 643. (ex 1. 2491.) Pappaterra, Mancini, Di Gioia, Villetti.
Dopo il comma 167, aggiungere i seguenti:
167-bis. Al fine di consentire agli enti pubblici preposti ai servizi di vigilanza e ispezione in materia di evasione fiscale e contributiva di fronteggiare le molteplici situazioni irregolari riscontrate nei versamenti di legge da parte delle aziende, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale ispettivo, nel massimo di numero 10.000 unità, da assegnare agli Enti di previdenza e assistenza sociale, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
167-ter. Con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sono definiti le qualifiche e i requisiti professionali specialistici di cui al comma 167-bis.
167-quater. Per l'attuazione dei commi 167-bis e 167-ter si applicano le procedure di autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Conseguentemente dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, della legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 644. (ex 1. 3185.) Giordano, Russo Spena.
Al comma 168, primo periodo, dopo le parole: 2.500 unità di personale, aggiungere le seguenti: e comunque fino alla spesa di 87,5 milioni di euro, .
Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: di cui aggiungere la seguente: almeno 1.500.
1. 645. (ex 1. 497.) Giudice.
Al comma 168, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e 500 per la Polizia Penitenziaria.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi, con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 646. (ex 1. 492.) Mazzoni, Volontè, Liotta.
Al comma 168, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Polizia di Stato, aggiungere le seguenti: e 150 per il Corpo forestale dello Stato.
1. 647. (ex 1. 495. ) Alberto Giorgetti.
Al comma 169, primo periodo, sostituire le parole: 7.000 unità con le seguenti: 15.000 unità.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
parole: «A decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 648. (ex 1. 1402.) Grandi.
Al comma 169, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analogamente si procede per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal Ministero dei beni e delle attività culturali derivanti dalla convenzione stipulata tra lo stesso Ministero e la GEPI Spa in data 6 agosto 1991.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 3.000;
2007: - 3.000;
2008: - 3.000.
1. 649. (ex 1. 498.) Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottini, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Inammissibile.
Dopo il comma 171 aggiungere il seguente:
171-bis. Al primo periodo del comma 95 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «agli enti di ricerca» sono soppresse.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parole: «Birra: curo 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: curo 2,47 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: curo 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: curo 87,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 956,44 per ettolitro anidro».
1. 650. (ex 1. 3697.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Chiaromonte, Buffo.
Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:
174-bis. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le disposizioni di cui ai commi da 169 a 174 si applicano anche all'Istituto superiore di sanità.
1. 651. (ex 1. 1554.) Maura Cossutta, Pistone.
Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:
174-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono, previa definizione in sede di confronto e concertazione con le organizzazioni sindacali, delle dotazioni organiche e dei fabbisogni occupazionali determinati in relazione ai servizi prestati, prevedere programmi pluriennali di assunzione, del personale in servizio a tempo determinato o con contratto di collaborazione, avviando specifiche procedure concorsuali, valutando prioritariamente nei titoli i servizi effettivamente svolti presso le stesse
pubbliche Amministrazioni. In deroga alle limitazioni delle assunzioni si procede con la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione lavoro di cui al comma 165 della presente legge.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 652. (ex 1. 187.) Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:
174-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, in deroga alla normativa vigente, bandire procedure concorsuali per titoli ed esami per garantire, con carattere di continuità, la prosecuzione delle attività ritenute indispensabili svolte dal personale a tempo determinato, con contratti di collaborazione o in convenzione, riservata al personale già in servizio, utilizzando i titoli di cui al comma 169 della presente legge.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 653. (ex 1. 188.) Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Sopprimere il comma 176.
1. 654. (ex 1. 191.) Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana, Michele Ventura, Mariotti.
Al comma 176, lettera a), sopprimere la lettera c-ter.
1. 655. Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana.
Al comma 176, lettera a), dopo il capoverso c-bis aggiungere il seguente:
«c-quater) consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979 n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento».
1. 656. (ex 1. 192.) Maninetti, Ranieli, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 176, aggiungere il seguente:
176-bis. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'articolo 8 bis, comma 1, primo periodo, le parole « superiore a 300.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 230.000 abitanti».
1. 657. (ex 1. 1941.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 177, aggiungere i seguenti:
177.1. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.
177.2 A partire dal 1o gennaio 2006, dopo l'espletamento della verifica finale delle competenze acquisite prevista dalla normativa vigente, ai contratti di formazione e lavoro stipulati dall'INPS e dall'INAIL si applicano le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, di cui all'articolo 1 comma 121 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione di cui al precedente periodo si applica alle predette amministrazioni pubbliche anche se queste non hanno ancora espletato per il personale interno a tempo indeterminato le selezioni interne e concorsuali finalizzate a dare attuazione al programma dei fabbisogni del personale cosi come rideterminato nel corso del 2005.
177.3. Qualora la verifica finale delle competenze acquisite dal personale non sia svolta entro il 31 dicembre 2005, essa è compiuta entro il 30 settembre 2006 e la conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro è perfezionata entro e non oltre il 31 dicembre 2006. In tale caso, i rapporti in essere instaurati col personale assunto con contratti di formazione e lavoro sono, in via transitoria e nelle more della conversione del rapporto in oggetto, comunque prorogati al 31 dicembre 2006.
177.4. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di produttività degli enti di appartenenza del personale assunto con contratto di formazione e lavoro stipulati dall'INPS e dall'INAIL, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'0,35 per cento.
1. 658. (ex 1. 4538.) Cusumano, Mastella, Acquarone, Borriello, De Franciscis, Iannuccilli, Mongiello, Nuvoli, Oricchio, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza, Santulli.
Dopo il comma 177, aggiungere i seguenti:
177.1. A partire dal 1o gennaio 2006, dopo l'espletamento della verifica finale delle competenze acquisite prevista dalla normativa vigente, ai contratti di formazione e lavoro stipulati dall'INPS e dall'INAIL si applicano le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione di cui al precedente periodo si applica alle predette amministrazioni pubbliche anche se queste non hanno ancora espletato per il personale interno a tempo indeterminato le selezioni interne e concorsuali finalizzate a dare attuazione al programma dei fabbisogni del personale cosi come rideterminato nel corso del 2005.
177.2. Qualora la verifica finale delle competenze acquisite dal personale non sia svolta entro il 31 dicembre 2005, essa è compiuta entro il 30 settembre 2006 e la conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro è perfezionata entro e non oltre il 31 dicembre 2006. In tale caso, i rapporti in essere instaurati col personale assunto con contratti di formazione e lavoro sono, in via transitoria e nelle more della conversione del rapporto in oggetto, comunque prorogati al 31 dicembre 2006.
177.3. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di produttività degli enti di appartenenza del personale assunto con contratto di formazione e lavoro stipulati dall'INPS e dall'INAIL, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'0,35 per cento.
1. 659. (ex 1. 2183.) Cusumano, Mastella, Acquarone, Borriello, De Franciscis, Iannuccilli, Mongiello, Nuvoli, Oricchio, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza, Santulli.
Dopo il comma 177, aggiungere i seguenti:
177.1. A partire dal 1o gennaio 2006, dopo l'espletamento della verifica finale delle competenze acquisite prevista dalla normativa vigente, ai contratti di formazione e lavoro stipulati dall'INPS e dall'INAIL si applicano le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, di cui all'articolo 1 comma 121 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione di cui al precedente periodo si applica alle predette amministrazioni pubbliche anche se queste non hanno ancora espletato per il personale interno a tempo indeterminato le selezioni interne e concorsuali finalizzate a dare attuazione al programma dei fabbisogni del personale cosi come rideterminato nel corso del 2005.
177.2. Qualora la verifica finale delle competenze acquisite dal personale non sia svolta entro il 31 dicembre 2005, essa è compiuta entro il 30 settembre 2006 e la conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro è perfezionata entro e non oltre il 31 dicembre 2006. In tale caso, i rapporti in essere instaurati col personale assunto con contratti di formazione e
lavoro sono, in via transitoria e nelle more della conversione del rapporto in oggetto, comunque prorogati al 31 dicembre 2006.
177.3. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di produttività degli enti di appartenenza del personale assunto con contratto di formazione e lavoro stipulati dall'INPS e dall'INAIL, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
1. 660. (ex 1. 3566.) Trupia, D'Agrò.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. Al fine di promuovere la conversione di contratti a tempo pieno ed indeterminato in contratti di lavoro ripartito a tempo indeterminato, ovvero le nuove assunzioni di lavoratrici con contratti a tempo indeterminato, nonché il ricorso al telelavoro, a decorrere dall'anno 2006 è costituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella misura di 30 milioni annui.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2006: - 30.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.
1. 661. (ex 1. 2944.) Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. Dal 1o gennaio 2006 sono autorizzate le procedure di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. La retribuzione massima dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al periodo precedente non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al primo periodo si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata dei rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda, comunque, un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
396-quater. L'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogato. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.
1. 662. (ex 1. 1351.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera.
Dopo il comma 177 aggiungere il seguente:
177.1. Gli enti interessati alle procedure di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui alla legge 19 dicembre 1984 n. 863, possono procedere alla predetta conversione.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 663. (ex 1. 3494.) Annunziata.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. In deroga alle disposizioni di cui al comma 63, dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che nei propri fabbisogni finanziari abbiano previsto le risorse necessarie, possono procedere alla trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.
396-ter. Le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 664. (ex 1. 3484.) Pistone, Sgobio, Maura Cossutta.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. In favore del personale di cui al comma 159, a partire dal 1o gennaio 2007, si avviano le procedure di stabilizzazione
fino al 75 per cento degli interessati ed entro il 2008 del restante 25 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 665. (ex 1. 1215.) Molinari.
Dopo il comma 177, aggiungere i seguenti:
177.1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca con organico superiore alle 200 unità e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, devono, nell'ambito della procedure relative all'individuazione dei propri fabbisogni di personale, trasmettere entro il 30 marzo 2006 i dati relativi al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2005 rispetto alla dotazione organica vigente, dando conto anche della collocazione territoriale degli eventuali posti vacanti e delle eccedenze. Alle amministrazioni che non provvedono a tale adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
177.2. In relazione all'effettiva assunzione da parte dell'I.N.P.D.A.P. delle competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti pubblici, già svolte dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti locali, all'estensione ai predetti dipendenti della disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 8 agosto 1995 n. 335, nonché agli adempimenti previsti dall'articolo 1, comma 23, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per la costituzione del casellario delle posizioni previdenziali, le convenzioni tra l'Istituto e le amministrazioni interessate per regolare le modalità di passaggio delle competenze devono prevedere il fabbisogno di personale correlato, nonché un adeguato contingente di risorse umane da trasferire all'I.N.P.D.A.P, in applicazione, dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'esito dei trasferimenti, sono assunti i conseguenti provvedimenti relativi alle dotazioni organiche dell'Istituto e delle amministrazioni cedenti.
177.3. Le operazioni di trasferimento e di riorganizzazione di cui al comma 3 avvengono secondo il criterio dell'invarianza della spesa. A tal fine l'I.N.P.D.A.P. comunica al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le unità di personale acquisite da ciascuna amministrazione in relazione ad ogni convenzione stipulata.
1. 666. (ex 1. 3769.) Mazzoni, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'articolo 81, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì, nell'ambito del medesimo limite previsto dal primo periodo e con riferimento alle aziende ivi indicate, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2005, limitatamente a coloro che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2007».
1. 667. (ex 1. 3565.) Cordoni, Guerzoni, Motta, Trupia, Gasperoni, Bellini, Innocenti, Rainisio, Diana.
Dopo il comma 177, aggiungere i seguenti:
177.1. È costituito un fondo per attuare processi di mobilità del personale in esubero nelle aziende di trasporto pubblico locale verso amministrazioni pubbliche e aziende pubbliche o private.
177.2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità per l'attuazione dei processi di mobilità di cui al comma 177.1.
177.3. La dotazione del fondo di cui al comma 177.1, per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008, è pari a 5 milioni di euro. La dotazione del fondo può essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 667. (ex 1. 3514.) Rosato, Morgando, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.
Dopo il comma 177, aggiungere i seguenti:
177.1. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex compagnie portuali, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 17, commi 2 e 5, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa, nel limite annuo di 20 milioni di curo, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. Per le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano anche alle società di cui all'articolo 21 comma 1, lettera a)»;
«17. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, per ogni anno solare di riferimento, il provvedimento di autorizzazione alla corresponsione della indennità di cui al comma 15, sulla base degli specifici accordi annuali stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove le parti interessate individueranno le sofferenze occupazionali e le conseguenti soluzioni. L'erogazione della predetta indennità, da parte dell'I.N.P.S., è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero dei giorni di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
177.2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettuano, congiuntamente alle parti sociali interessate, una verifica relativa all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 177.1, ai soggetti aventi diritto ed alle compatibilità finanziarie.
177.3. Per le finalità di cui al comma 177.1, il fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è integrato annualmente, fino a concorrenza, dell'ammontare di 20 milioni di euro affluenti dal fondo istituito presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, ai sensi della citata legge n. 84 del 1994.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.
1. 668. (ex 1. 3571.) Pasetto, Rosato, Carbonella, Tuccillo.
Inammissibile.
Dopo il comma 177, aggiungere i seguenti:
177.1. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie portuali, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 17, commi 2 e 5, della citata legge n. 84 del 1994, purché le stesse non effettuino, assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa, nel limite annuo di 10 milioni di euro, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. Per le imprese di cui al citato articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, come sostituito dall'articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186. L'indennità è concessa per ogni giornata di effettivo non impiego, anche per giornate legislativamente definite festive, sempre in presenza della disponibilità da parte del lavoratore. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministeri competenti effettuano, congiuntamente alle parti sociali interessate, una verifica relativa all'applicazione della norma, ai soggetti aventi diritto ed alle compatibilità finanziarie. L'erogazione della indennità, da parte dell'I.N.P.S., è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è integrato annualmente, fino a concorrenza, dell'ammontare di 10 milioni di euro, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui al capitolo 1711 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai lavoratori licenziati dalle imprese o agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge n. 84 del 1994, senza alcun limite occupazionale, sono estese le disposizioni in materia di indennità di mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.
177.2. All'articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «anche nel caso di imprese inferiori ai 15 dipendenti».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 668. (ex 1. 3582.) Raffaldini.
Dopo il comma 177, aggiungere i seguenti:
177.1. Relativamente agli anni 2006 e 2007, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure di reclutamento per progressione professionale che comportino il passaggio dall'area di appartenenza del dipendente a quella superiore è subordinato all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
177.2. Relativamente agli anni 2006 e 2007, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono inquadrare dipendenti a seguito dello svolgimento di procedure di reclutamento per progressione professionale ove l'inquadramento comporti il passaggio all'area professionale superiore. Si applica l'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, limitatamente all'onere finanziario complessivo aggiuntivo conseguente all'acquisizione delle diverse posizioni.
177.3. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e ad integrazione dello stesso sono considerate prioritarie le autorizzazioni relative alle procedure di reclutamento per progressione già avviate al 30 ottobre 2005 e, in subordine, quelle relative a pubbliche amministrazioni che non abbiano indetto procedure di reclutamento per progressione professionale con passaggio di area nel corso della tornata 2002/2005.
1. 669. (ex 1. 2998.) Giudice.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. Alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
per l'anno 2006 è consentito procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato fino alla copertura delle piante organiche, nonché al soddisfacimento di maggiori esigenze intervenute, comprovate ed approvate alla data del 1o marzo 2005. Per il suddetto personale l'orario di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi è fissato in 35 ore settimanali. La direttiva sull'orario di lavoro di cui al periodo precedente, a partire dal 1o gennaio 2006, è estesa a tutto il personale del comparto della pubblica amministrazione.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. La retribuzione massima dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al periodo precedente non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al primo periodo si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata dei rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda, comunque, un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
396-quater. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
396-quinquies. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 670. (ex 1. 2997.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. In deroga al divieto alle assunzioni, si procede all'assunzione a tempo indeterminato di 5.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di 5.000 unità di personale destinate all'attività degli enti di previdenza e assistenza sociale, secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 671. (ex 1. 2959.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. Per l'anno 2006, l'Agenzia del territorio è autorizzata, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, a procedere all'assunzione di personale, avvalendosi delle modalità e secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel limite massimo di 1.600 unità, utilizzando le risorse di cui al comma 117 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
1. 672. (ex 1. 3717.) Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pistone.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. In deroga al divieto alle assunzioni, si procede all'assunzione a tempo indeterminato di 1.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo del Ministero del lavoro secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 673. (ex 1. 2960.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. Al fine di favorire l'immissione di giovani ricercatori nel settore della ricerca pubblica, anche nell'ambito di specifici programmi di collaborazione con le imprese, alle istituzioni e agli enti di ricerca pubblici si applicano, a decorrere dall'anno 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. 674. (ex 1. 2956.) Saglia.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale del settore della ricerca applicata al sistema produttivo nazionale. A tal fine l'ENEA è autorizzato a bandire procedure selettive di personale e ad assumere i relativi vincitori nei limiti di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2006 e a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. 675. (ex 1. 3400.) Volontè, Liotta.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. Le istituzioni e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero della salute, per far fronte alle esigenze minime della ricerca traslazionale e clinica, sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, nei limiti del pro
prio bilancio, in deroga al divieto di cui ai commi 95 e 116 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. 676. (ex 1. 1328.) Alberto Giorgetti, Castellani, Lisi.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l'assunzione fino a 2.454 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, frequentatori del 61o, 620, 63o e 64o corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato, attualmente in servizio, attraverso le procedure di cui all'articolo 47, commi secondo e terzo, della legge 1o aprile 1981, n. 121, entro il limite di spesa di 61 milioni di euro per l'anno 2006 e di 86 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 677. (ex 1. 3712.) Minniti, Lucidi, Bressa, Finocchiaro, Boato, Amici, Bielli, Leoni, Fistarol.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-bis.1 è aggiunto il seguente:
«4-bis.1.1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), ubicati nelle aree obiettivo 1 e 2, non si tiene conto, ai fini del computo del numero dei lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al comma 4-bis.1, dei lavoratori nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato esclusivamente a finalità di ricerca e sviluppo tecnologico di prodotti e processi produttivi, nonché degli apprendisti e dei disabili.»
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 678. (ex 1. 3476.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta, Bellillo.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. In ordine ai criteri di assunzione nelle pubbliche amministrazioni resta confermato il criterio selettivo afferente lo scorrimento delle graduatorie degli idonei nell'ambito di concorsi pubblici già svolti.
1. 679. (ex 1. 2175.) Siniscalchi.
Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:
177.1. All'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 16, primo periodo, le parole «sulla base della valutazione della esigenza operativa di quest'ultima» sono soppresse.
1. 680. (ex 1. 2123.) Alberto Giorgetti, Leo.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. Per l'anno 2006, ferme restando le procedure autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Agenzia delle entrate procede, in via definitiva, alla copertura delle posizioni di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti della spesa utilizzata per la copertura provvisoria delle predette posizioni, mediante concorso per titoli ed esame-colloquio che, in deroga alle vigenti disposizioni generali, preveda la valutazione, anche ai fini dell'ammissione, delle esperienze di servizio professionali maturate nell'esercizio delle funzioni relative ai ruoli di cui al citato articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 681. (ex 1. 1320.) Benvenuto, Grandi, Lettieri, Michele Ventura, Pistone.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. Per l'anno 2006, ferme restando le procedure autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in deroga alle vigenti disposizioni generali, l'Agenzia delle entrate procede in via definitiva alla copertura delle posizioni di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite della spesa utilizzata per la copertura provvisoria delle predette posizioni, avvalendosi dei propri dipendenti che abbiano maturato le necessarie esperienze professionali attraverso l'esercizio delle funzioni relative ai ruoli di cui al citato articolo 23 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165, per almeno due anni con valutazione positiva.
1. 682. (ex 1. 1319.) Benvenuto, Grandi, Lettieri, Michele Ventura, Pistone.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. L'articolo 8-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato.
1. 683. (ex 1. 2130.) Sergio Rossi.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. Al fine di prorogare fino al 31 dicembre 2008 i rapporti di lavoro in essere alla data del 30 settembre 2005 intercorrenti fra le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i lavoratori socialmente utili, è autorizzata la spesa di 98,127 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 684. (ex 1. 1354.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. Il CIPE stanzia, ripartendolo successivamente tra le amministrazioni interessate, la cifra complessiva di 250 milioni di euro per la prosecuzione per il
quinquennio 2006-2011 delle attività attualmente svolte dalle società miste, istituite ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili, o da società che hanno avuto l'affidamento in convenzione agevolata, e la cui convenzione scada entro il primo semestre 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 12 per cento.
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 685. (ex 1. 3564.) Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. Sono confermati, per l'anno 2006, gli stanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni per assicurare la continuità di corresponsione del sussidio, nonché dell'integrazione a carico dei soggetti utilizzatori dei lavoratori socialmente utili, valutati in 163 milioni di euro a valere sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. In via amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato a sottoscrivere ulteriori stanziamenti nei confronti delle regioni a fronte di programmi finalizzati alla stabilizzazione di ulteriori quote di lavoratori socialmente utili negli anni 2006-2007.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 12 per cento.
1. 686. (ex 1. 3561.) Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita una commissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, composta da rappresentanti delle regioni interessate, dalla presenza di lavoratori socialmente utili, delle organizzazioni sindacali confederali e dell'Inps, per elaborare, entro il 30 giugno 2006, un programma per la tutela e la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili.
1. 687. (ex 1. 3559.) Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. Per le esigenze delle Forze Armate per le quali sono necessarie prestazioni di manovalanza e servizi di pulizia è autorizzata, in deroga a quanto disposto dal comma 5, l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro che, a decorrere dall'anno 2006, è iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero della difesa, da
ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro della difesa e da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a partire dall'anno 2006.
1. 688. (ex 1. 3558.) Pisa, Minniti, Molinari, Pinotti, Ruzzante, Angioni, Santino Adamo Loddo, Tanoni, De Brasi, Lumia, Luongo, Rotundo.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che vieta di percepire ulteriori indennità ordinarie e straordinarie in aggiunta al trattamento previsto dal primo comma per il personale che presta servizio all'estero, si interpreta nel senso che il divieto si estende anche al compenso per ogni tipo di lavoro straordinario.
1. 689. (ex 1. 3642.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. La disposizione di cui all'ultimo periodo della lettera b) del secondo comma dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si interpreta nel senso che le esigenze particolari cui si fa riferimento possono anche determinare coefficienti meno elevati per singoli posti di organico in uno stesso ufficio, in particolar modo quando si rende necessario, per esigenze di contenimento della spesa, mantenere inalterato, per quei singoli posti, il trattamento economico precedentemente previsto.
1. 690. (ex 1. 3640.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177.1. Per particolari esigenze di servizio di carattere temporaneo, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari all'estero possono stipulare contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale, imputando i relativi costi ad un apposito capitolo, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio.
1. 691. (ex 1. 3639.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.
Sopprimere il comma 177-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
396-ter A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la ritenuta sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 12 per cento.
1. 692. Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana.
Sostituire il comma 177- bis con il seguente:
177-bis. L'articolo 8-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è sostituito dal seguente:
«8-bis. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, agli enti locali che fino alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano avviato con esito positivo iniziative, anche attraverso l'eventuale costituzione di società partecipate dagli enti locali, per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, oltre che per i lavoratori assunti dagli enti locali a tempo determinato, con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra gli enti locali interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico degli enti locali, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 33, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati certificati dagli enti locali interessati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
1. 693. (ex 1. 3509.) Carbonella.
Sostituire il comma 177- bis con il seguente:
177-bis. L'articolo 8-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è sostituito dal seguente:
«8-bis. Al fine di sostenere gli interventi mirati nella prospettiva dell'incremento dei livelli occupazionali in atto nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, alle regioni che, dal 1o luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o che adottino, entro il 30 giugno 2006, iniziative analoghe, è erogato un contributo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra le regioni interessate. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico delle regioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale. Alla corresponsione del contributo provvede il fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede nel limite di 100 milioni di euro per gli anni 2006- 2007, a valere sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.
1. 694. (ex 1. 3560.) Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Sostituire il comma 177-bis con il seguente:
177-bis. L'articolo 8-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è sostituito dal seguente:
«8-bis. Al fine di sostenere gli interventi mirati nella prospettiva dell'incremento dei livelli occupazionali in atto nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni e alle province che abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 36 milioni di euro per l'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni e le province interessate, finalizzato alla proroga per il citato anno 2006 dei rapporti di lavoro a tempo determinato in atto. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni e delle province, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni e delle province interessate, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al relativo onere si provvede, nel limite di 36 milioni di curo per l'anno 2006, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge
1. 695. (ex 0. 1. 4549. 27.) Ria, Stradiotto, Morgando, Burtone, Villari, Boccia, Carbonella, Ventura, Maurandi, Mariotti, Pennacchi, Di Gioia.
Sostituire il comma 177-bis con il seguente:
177-bis. L'articolo 8-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è sostituito dal seguente:
«8-bis. Al fine di sostenere gli interventi mirati nella prospettiva dell'incremento dei livelli occupazionali in atto nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni e alle province che abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 36 milioni di euro per l'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni e le province interessate, finalizzato alla proroga per il citato anno 2006 dei rapporti di lavoro a tempo determinato in atto. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni e delle province, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni e delle province interessate, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al relativo onere si provvede, nel limite di 36 milioni di curo per l'anno 2006, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».
Conseguentemente dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, sono abrogati.
1. 696. (ex 1. 918.) Ria, Stradiotto, Burtone, Villari, Nicodemo Nazzareno Oliverio.
Al comma 177-bis, sopprimere le parole: , e le parole: «a tempo determinato», sono soppresse.
1. 697. (ex 0. 1. 4549. 34.) Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.
Al comma 177-bis, dopo le parole «una tantum» aggiungere le seguenti: , le parole: «18 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «27 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2006: - 9.000.
1. 698. (ex 0. 1. 4549. 4.) Giudice.
Dopo il comma 177-bis, aggiungere i seguenti:
177-ter. E 'affidata alla competenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato professionalizzante in cicli stagionali.
177-quater. Gli apprendisti stagionali possono essere assunti con contratto a tempo determinato. Non si applica il limite minimo di durata previsto dal comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
177-quinquies. Restano ferme le competenze attribuite alle regioni ai sensi del comma 5 dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
177-sexies. In attesa della regolamentazione di cui al comma 187-bis, continuano a trovare applicazione le clausole dei contratti collettivi adottate ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
1. 699. (ex 1. 3826.) Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Dopo il comma 177-bis, aggiungere il seguente:
177-ter. II secondo comma dell'articolo 9-bis del decreto-legge 11 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, è sostituito dal seguente:
«2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione entro cinque giorni al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata».
1. 700. (ex 1. 1398.) Mazzocchi.
Sopprimere il comma 178.
1. 701. (ex 1. 196.) Grandi.
Al comma 178, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) la disposizione di cui alla lettera a) si applica ai dirigenti generali di livello B nominati successivamente al 1o gennaio 2006;
1. 702. (ex 1. 194.) Giudice.
Al comma 178, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: collocati a riposo d'ufficio con le seguenti: cessati dal servizio, a decorrere dal 1o gennaio 2006.
1. 703. (ex 1. 195.) Giudice.
Sopprimere il comma 179.
1. 704. (ex 1. 701.) Grandi.
Al comma 179, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: per limiti di età, inabilità fisica o decesso, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.
1. 705. (ex 1. 200.) Giudice.
Dopo il comma 185, aggiungere il seguente:
185-bis. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è stabilita in euro 181 a decorrere dal 1o gennaio 2006, ed in euro 200 a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A:
a) alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali apportare le seguenti variazioni:
2006: - 7.000;
2007: - 7.000;
2008: - 7000.
b) alla voce Ministero dell'Interno apportare le seguenti variazioni:
2006: - 3.184;
2007: - 3.864;
2008: - 3.864.
c) alla voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2006: - 4.000;
2007: - 17.000;
2008: - 17. 000.
1. 706. (ex 1. 3553.) Francesca Martini.
Inammissibile.
Dopo il comma 185, aggiungere il seguente:
185-bis. È riconosciuto ai lavoratori sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, cui sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento, a loro richiesta, il beneficio di 5 anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, indipendentemente dal momento del riconoscimento della invalidità stessa.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 707. (ex 1. 713.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Pisapia.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. La speciale indennità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181 a decorrere dal 1o gennaio 2006 e in euro 200 a decorrere dal 1o gennaio 2007.
185-ter. All'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «91 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
1. 708. (ex 1. 1706.) Benvenuto, Lettieri, Pistone, Grandi, Cennamo, Tolotti.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181 a decorrere dal 1o gennaio 2006, e in euro 200 a decorrere dal 1ogennaio 2007.
Conseguentemente, al comma 234, aggiungere le parole: a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare sia inferiore a 70.000 euro.
1. 709. (ex 1. 988.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181 a decorrere dal 1o gennaio 2006 ed in euro 200 a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Conseguentemente, al comma 388, Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 30.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.
1. 710. (ex 1. 981.) Paolo Russo.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181 a decorrere dal 10 gennaio 2006, ed in euro 200 a decorrere dal 10 gennaio 2007.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 711. (ex 1. 1769.) Gambini.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181 a decorrere dal 1o gennaio 2006, ed in euro 200 a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 15.000;
2007: - 28.000;
2008: - 28.000.
1. 712. (ex 1. 3623.) Ramponi.
Inammissibile.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181 a decorrere dal 1o gennaio 2006, e in euro 200 a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Conseguentemente, dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387-bis. 1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg. di massa complessiva e con più di tre posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'Iva e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.
1. 713. (*ex 1. 1158.) Zara, Pasetto, Boccia.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in 181 euro a decorrere dal 1o gennaio 2006 ed in 200 euro a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Conseguentemente, dopo il comma 396 inserire il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.
1. 714. (ex 1. 1553.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. A decorrere da 1o gennaio 2006, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti come definiti dall'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 85,794 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 715. (ex 1. 964.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti, come definiti dall'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 190 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 716. (*ex 1. 1164.) Bindi, Burtone, Meduri, Mosella, Fioroni, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti, come definiti dall'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 190 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 717. (*ex 1. 1569.) Maura Cossutta, Pistone.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti come definiti dall'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 25 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Legge 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (7.1.5.2 Fondo per le politiche sociali - 3671) apportare le seguenti variazioni:
2006: - 15.000;
2007: - 15.000;
2008: - 15.000.
1. 718. (**ex 1. 977.) Alberto Giorgetti, Castellani, Lisi.
Dopo il comma 185, aggiungere il seguente:
185-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, al comma 6, le parole: «1o gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2005».
1. 719. (ex 1. 4328.) Volontè, Liotta.
Dopo il comma 187, aggiungere i seguenti:
187-bis. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che risultano privi di partita IVA e assimilati fiscalmente ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono estese le norme generali e fiscali previste in materia di formazione continua e di aggiornamento professionale per i lavoratori dipendenti.
187-ter. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria
attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di euro 3.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata dal 6 per cento al 12 per cento.
396-ter. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 720. (ex 1. 728.) Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
187-bis. In favore dei lavoratori beneficiari di assegno di mobilità da più di 5 anni, ultracinquantenni e con 32 anni di contribuzione è consentito l'accesso al pensionamento anticipato in deroga alla normativa vigente a partire dal 1o gennaio 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 721. (ex 1. 1159.) Molinari, Adduce, Potenza, Boccia, Lettieri, Luongo.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. È istituito, a decorrere dall'anno 2006, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico, di seguito denominato «Fondo», la cui dotazione è pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
187-ter. La dotazione del Fondo può essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
187-quater. Il Fondo ha la funzione di integrare il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità, del personale già dipendente dell'Azienda autonoma poste e telecomunicazioni, e successivamente dell'Ente poste italiane, nonché di Poste italiane S.p.a, cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1994 e il 10 ottobre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza.
187-quinquies. Per il personale di cui al comma 187-quater, i benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro
triennali, hanno effetto sul trattamento di quiescenza normale e privilegiato e sulla buonuscita, che sono rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto, comprensivo di benefici economici-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.
187-sexies. Per il periodo che precede la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo del trattamento resta determinato nell'ammontare già percepito in applicazione dei contratti collettivi di cui al comma 187-quinquies.
187-septies. I benefici economici derivanti dall'applicazione del comma 187-quater si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.
187-opties. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, determina, con proprio decreto, i criteri di attribuzione dei benefici di cui all'articolo 187-bis, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 187-quater, graduando la decorrenza della fruizione del beneficio e l'entità del medesimo.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 2 milioni di euro a partire dall'anno 2006.
1. 722. (ex 1. 711.) Trupia, Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Dopo il comma 187, aggiungere i seguenti:
187-bis. A decorrere, dal 1o gennaio 2006, ai trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti viene corrisposto il recupero integrale dell'inflazione, applicando nella misura del 100 per cento l'indice di rivalutazione automatica di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
187-ter. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, al comma 1, le parole: «famiglie di operai ed impiegati» sono sostituite dalle seguenti: «l'intera collettività».
187-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2006, i redditi derivanti da pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti privati sono cumulabili con i redditi derivanti da lavoro autonomo.
187-quinquies. A copertura dei maggiori oneri derivanti dall' applicazione dei commi 187-bis, 187-ter e 187-quater, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 723. (ex 1. 1296.) Benvenuto, Grandi, Lettieri, Michele Ventura, Pistone.
Dopo il comma 187, aggiungere i seguenti:
187-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti previsti viene corrisposto il recupero integrale dell'inflazione, applicando nella misura del 100 per cento l'indice di rivalutazione automatica di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
187-ter. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, al comma 1, le parole: «famiglie di operai ed impiegati» sono sostituite dalle seguenti: «l'intera collettività».
187-quater. A copertura dei maggiori oneri derivanti dall' applicazione dei
commi 188-bis e 188-ter, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 724. (ex 1. 1297.) Benvenuto, Grandi, Lettieri, Michele Ventura, Pistone
Dopo il comma 187, aggiungere i seguenti:
187-bis All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati».
187-ter. All'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, le parole: «pari a 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 4.500 euro».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 725. (ex 1. 716.) Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20
novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 726. (ex 1. 717.) Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1o gennaio 2006, i predetti aumenti sono stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino ad un valore pari ad una volta e mezzo il trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si
applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 727. (ex 1. 718.) Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito dei tre anni di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi retributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio»;
b) al comma 5, lettera b), le parole: «incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale» sono sostituite dalle seguenti: «incrementati di un pari importo»;
c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: «, del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro. Agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1, e comunque, qualora il soggetto interessato all'incremento possa fare valere un'anzianità contributiva almeno pari a venticinque anni, nella misura minima annua di 300 euro».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 728. (ex 1. 727.) Gasperoni, Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Dopo il comma 187, aggiungere i seguenti:
187-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria
per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.
187-ter. I datori di lavoro pubblici e privati corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 187-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005
1. 729. (ex 1. 1775.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera.
Dopo il comma 187, aggiungere i seguenti:
187-bis. Si affida all'Istituto Nazionale di Statistica nell'ambito delle dotazioni di bilancio dello stesso istituto il compito di costruire un indice dei prezzi al consumo, specifico per la categoria dei pensionati, da utilizzare per l'indicizzazione delle pensioni in sostituzione dell'indice dei prezzi al consumo riferito all'intera collettività.
187-ter. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 503, al comma 1, secondo periodo, le parole: «prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati» sono sostituite dalle seguenti: «prezzi al consumo per le famiglie con capofamiglia di età superiore a sessantacinque anni».
1. 730. (ex 1. 3492.) Di Gioia.
Dopo il comma 187, aggiungere i seguenti:
187-bis. All'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero
1); C); D) ed E), numero 1), della citata tabella E, possono ottenere a domanda un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno mensile sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.»
187-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2006, la misura dell'assegno di cui al comma 187-bis è fissata in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ed in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E. I soggetti che alla data del 1o aprile 2005 percepiscono l'assegno sostitutivo, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, hanno diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 10 aprile 2005 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dal presente comma con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della citata legge n. 288 del 2002. Alla liquidazione degli assegni provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
187-quater. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è abrogato.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal lo gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 22 milioni di euro annui.
1. 731. (ex 1. 707.) Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Giacco, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Dopo il comma 187 aggiungere i seguenti:
187-bis. All'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A bis); B), numero 1); C), D) ed E), numero 1), della citata tabella E, possono ottenere a domanda un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno mensile sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.»
187-ter. A decorrere dal 1o aprile 2006, la misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A bis) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1); C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E. I soggetti che alla data del 1o aprile 2005 percepiscono l'assegno sostitutivo, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, hanno diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dal presente comma con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della citata legge n. 288 del 2002. Alla liquidazione degli assegni provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
187-quater. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è abrogato.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 732. (ex 1. 3587.) Mazzoni, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
187-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236, sono estese ai mutilati ed invalidi per servizio, affetti dalle invalidità di cui alla lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4, secondo comma, e alla lettera A-bis, numeri 1 e 2 della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni.
1. 733. (ex 1. 3572.) Di Gioia.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, le parole: «per invalidità permanente derivante», sono sostituite dalle seguenti: «per morte o per invalidità permanente derivanti»;
b) all'articolo 7:
1) al comma 3, le parole: «65 anni», sono sostituite dalle seguenti: «70 anni»;
2)al comma 4, le parole: «una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 per cento»;
c) all'articolo 8, il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:
1) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiori al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
2) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448. »
d) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis Qualora dall'infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta ai superstiti una rendita da corrispondere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica 15 per cento».
1. 734. (ex 1. 709.) Cordoni, Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
187-bis. All'articolo 7, comma 4, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, la parola: «33» è sostituita dalla seguente: «26».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 735. (ex 1. 3797.) Michele Ventura.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo, effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo, ove dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità, calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.
187-ter. Dalla data di cui al comma 187-bis, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e all'articolo 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusone dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 222 del 1984.
187-quater. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
187-quinquies. All'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 43 è soppresso.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 736. (ex 1. 712.) Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti,
Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Dopo il comma 187, aggiungere i seguenti:
187-bis. L'articolo 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
«Art. 66 - (Tutela della gravidanza, della malattia e dell'infortunio dei lavori a progetto). 1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non possono in nessun caso comportare l'anticipata conclusione del rapporto contrattuale.
2. In caso di malattia e infortunio comportanti un'astensione dall'attività lavorativa superiore a dieci giorni, la durata del contratto è prorogata per un periodo corrispondente e comunque non oltre un sesto della durata del contratto stesso, quando essa sia determinata, ovvero non oltre trenta giorni per i contratti di durata determinabile, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
3. In caso di gravidanza, la durata del contratto, quando essa sia determinata, è prorogata per un periodo di nove mesi, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
4. Alle collaboratrici a progetto si applica la disciplina in materia di congedo per maternità di cui agli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
5. Per tutto il periodo del congedo di maternità le collaboratrici a progetto hanno diritto ad un'indennità di maternità pari all'80 per cento della retribuzione.
6. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 1994, n. 626, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto ministeriale 12 gennaio 2001 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001."
187-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aliquote di contribuzione per il finanziamento dei trattamenti economici di maternità corrisposti alle collaboratrici a progetto di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal comma 187 bis.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli
articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 737. (ex 1. 1165.) Morgando, Annunziata, Giovanni Bianchi, Milana, Stradiotto, Duilio, Carbonella, Villari, Lettieri.
Dopo il comma 187 aggiungere i seguenti:
187-bis. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di nove mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2001, ad esclusione del comma 2 dello stesso articolo 23.
187-ter. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari ad euro 20 mila annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma187-bis è pari al 70 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.
187-quater. L'indennità di cui ai commi 187-bis e 187-ter è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
187-quinquies. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 187-bis e 187-quater è dovuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.
187-sexies. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
187-septies. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
187-octies. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 187-ter, i periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
187-nonies. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 738. (ex 1. 1166.) Morgando, Annunziata, Giovanni Bianchi, Milana, Stradiotto, Duilio, Carbonella, Villari, Lettieri.
Dopo il comma 187, aggiungere i seguenti:
187-bis. La tutela previdenziale relativa alla maternità, prevista dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è estesa alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati, in deroga all'articolo 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138.
187-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 187-bis, pari a 11.700.000 euro a partire dall'anno 2006, si provvede mediante il versamento obbligatorio da parte dei datori di lavoro del contributo per l'assicurazione per la maternità delle donne dirigenti, a valere sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti con qualifica di dirigente, nella misura prevista dall'articolo 79, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in considerazione dei diversi settori produttivi.
187-quater. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione della disposizione di cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto all'importo di cui al comma 187-ter, si provvede a rimodulare le aliquote contributive di cui all'articolo 79, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con la procedura di cui al comma 5 del predetto articolo 79, nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento e limitatamente ai soggetti di cui al comma 187-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce al Parlamento, sulle cause e l'entità dei suddetti scostamenti e sulla misura della variazione delle aliquote di cui al precedente periodo.
1. 739. (ex 1. 708.) Motta, Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. Le somme versate a titolo di contributo per la corresponsione di assegno vitalizio, con caratteristiche non previdenziali, il cui accantonamento è comunque obbligatorio per legge, non sono deducibili dal reddito a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge fermo restando quanto già versato all'erario dal contribuente.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 740. (ex 1. 3660.) Rosato, Moretti, Damiani, Maran.
Dopo il comma 187-bis aggiungere i seguenti:
187-bis. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.
187-ter. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.
187-quater. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.
187-quinquies. La misura di cui al comma 187-quater si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.
187-sexies. L'indennità spetta se il lavoratore può far valere almeno due anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
187-septies. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.
187-octies. Il prestatore di lavoro subordinato é tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. È conseguentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
187-nonies. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.
187-decies. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.
187-undecies. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.
187-duodecies. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che, nei successivi tre mesi, proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.
187-terdecies. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative
formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.
187-quaterdecies. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.
187-quinquiesdecies. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.
187-sexiesdecies. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 741. (ex 1. 722.) Guerzoni, Delbono, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. Sono stanziati 600 milioni di euro a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione della riforma degli ammortizzatori sociali.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 742. (ex 1. 719.) Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al comma 2, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) le parole: «al 31 dicembre 2006» sono soppresse;
2) le parole da: «sette mesi» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
b) al secondo periodo, le parole da: «cinquanta per cento» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «sessanta per cento, su cui sono riconosciuti i contributi figurativi»;
c) il quarto periodo è soppresso.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti: 396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni: a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692; c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77; d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239; g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 743. (ex 1. 720.) Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Dopo il comma 187, aggiungere i seguenti:
187-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al comma 2, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) le parole: «al 31 dicembre 2006» sono soppresse;
2) le parole da: «sette mesi» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
b) al secondo periodo, le parole da: «cinquanta per cento» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «sessanta per cento, su cui sono riconosciuti i contributi figurativi»;
c) il quarto periodo è soppresso.
187-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma dal 187-bis, pari a 800 milioni annui, si provvede con parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui a1 comma 396-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 744. (ex 1. 1272.) Pinza, Agostini, Russo Spena, Zanella, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Cusumano, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al comma 2, lettera a), ultimo periodo, le parole: «per l'anno 2006 l'importo di 427,23 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1o gennaio 2006 l'importo di 800 milioni di euro».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 745. (ex 1. 721.) Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
187-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 60 per cento dal 1o gennaio 2006 ed è estesa fino a dodici mesi e fino a venti mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 746. (ex 1. 3480.) Pistone, Sgobio.
Dopo il comma 187, aggiungere i seguenti:
187-bis. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.
187-ter. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.
187-quater. Il trattamento di disoccupazione non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.
187-quinquies. Il trattamento di disoccupazione spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'ISEE. Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 747. (ex 1. 723.) Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Dopo il comma 187 aggiungere i seguenti:
187-bis. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi ad oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
187-ter. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo sono determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio dell'attività lavorativa.
187-quater. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale del reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.
187-quinquies. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si
applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 748. (ex 1. 724.) Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Dopo il comma 187, aggiungere i seguenti:
187-bis. All'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «può disporre entro il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «può disporre entro il 31 dicembre 2006»;
b) le parole: «intervenuti entro il 30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «intervenuti entro il 30 giugno 2006».
187-ter. A fini di cui al comma 188.1, il fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato, per l'anno 2006, per la somma di 500 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 749. (ex 1. 1282.) Agostini, Pinza, Russo Spena, Zanella, Sgobio, Di Gioia, Cusumano Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Cusumano, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
197-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 è istituito il reddito minimo di inserimento (RMI) quale misura di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali dei soggetti temporaneamente non in grado di provvedere al proprio mantenimento ed a quello del nucleo familiare.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie.
1. 750. (ex 1. 3481.) Pistone, Maura Cossutta, Bellillo, Sgobio.
Dopo il comma 187, aggiungere i seguenti:
187-bis. Nel limite di 900 milioni di euro per l'anno 2006 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, e fino alla data del 31 dicembre 2008, i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento fino al 31 dicembre 2008.
187-ter. La disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere i seguenti:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
396-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
396-quater. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 751. (ex 1. 1563.) Pistone, Maura Cossutta.
Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
187-bis. La sperimentazione del reddito minimo di inserimento è prorogata al 31 dicembre 2008 nei limiti di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 752. (ex 1. 3724.) Turco, Labate, Zanotti, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Lucà, Petrella.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. A partire dal lo gennaio 2006 è altresì ripristinata, nei comuni di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, la sperimentazione del reddito minimo di inserimento quale misura di contrasto e lotta alla povertà e al disagio sociale. A tale scopo è attribuita la spesa di 500 milioni di euro per ciascuna anno del triennio 2006-2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 753. (ex 1. 1172.) Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Dopo il comma 187-bis, aggiungere il seguente:
187-bis. All'articolo 1, comma 1, primo periodo del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»;
b) le parole «per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 754. (ex 1. 3486.) Morgando, Lettieri, Annunziata, Milana, Stradiotto.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. All'articolo 1 del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». A tal fine è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Conseguentemente, al comma 389, tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze; decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del Demanio - cap. 3901), apportare la seguente variazione:
2006: - 5.000.
1. 755. (ex 1. 3487.) Lusetti.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel settore dell'acquacoltura, all'articolo 3-ter, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, al comma 1 dopo le parole: «diversi dalle società commerciali, » sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 2511 del Codice Civile,».
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 250;
2007: - 250;
2008: - 250.
1. 756. (ex 1. 3499.) Scaltritti, Giudice.
Inammissibile.
Dopo il comma 187, aggiungere i seguenti:
187-bis. L'assegno di maternità previsto all'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è incrementato, a decorrere dal 1o gennaio 2006, di 1.000 euro.
187-ter All'articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d) quando la donna straniera è in possesso del permesso di soggiorno ed è residente nel territorio italiano da almeno un anno»;
b) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: «, tenendo conto dell'esigenza di portare a conoscenza le norme ivi previste, nonché di semplificare e snellire le procedure ivi stabilite».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 12 per cento.
396-ter. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 757. (ex 1. 725.) Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. L'assegno di maternità per le lavoratrici atipiche, precarie, discontinue di cui all'articolo 75, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è incrementato di 1000 euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
396-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
396-quater. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 758. (ex 1. 1559.) Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Dopo il comma 187, aggiungere i seguenti:
187.1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 la prescrizione del diritto al conseguimento dell'indennità di maternità disciplinata dal presente decreto legislativo è fissata in cinque anni.
2-ter. I termini di prescrizione di cui al precedente comma si applicano anche alle prestazioni per le quali è stata presentata domanda in epoca antecedente al 1o gennaio 2006 e non ancora definite in sede giudiziaria o per le quali non si è ancora maturata la decadenza per il ricorso in sede giudiziaria.
1. 759. (ex 1. 1274.) Didonè, Polledri, Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo il comma 187, aggiungere i seguenti:
187-bis. A partire dal 1o gennaio 2006, in caso di maternità ed aborto, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata
dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.
187-ter. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
187-quater. Le prestazioni economiche di sostegno al reddito previste per l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera degli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come normato dal decreto ministeriale 12 gennaio 2001, sono estese anche ai casi di malattia e per i periodi di malattia con degenza domiciliare con decorso superiore ai 3 giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, sono individuate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure di accertamento da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come integrata dalla presente disposizione.
187-quinquies. L'onere del premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede l'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i lavoratori iscritti alla predetta gestione.
187-sexies. Per analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, si dispone l'estensione anche agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, di quanto disposto in materia di riscatti dal decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e di prosecuzione di versamenti volontari di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 12 per cento.
396-ter. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 760. (ex 1. 726.) Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. Per garantire la piena attuazione del comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alle regioni. In attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma. Tale ripartizione è effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 761. (ex 1. 3489.) Rosato, Morgando, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, l'articolo 3 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. (Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale). - 1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, approvati dal fondo sociale europeo, è destinata una quota del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, non inferiore al 25 per cento, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro per le pari opportunità.
2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla Commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato per l'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 10 della legge 25 febbraio 1992, n. 215.
3. La quota del fondo di rotazione di cui al comma l è ripartita tra le regioni con il seguente criterio: per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati; per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'ISTAT, è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente.
4. A decorrere dall'anno 2006, il fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, è finanziato nella misura di 30 milioni di euro in ragione d'anno.
5. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la legge 25 febbraio 1992, n. 215, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome.»
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli
articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 762. (ex 1. 1277.) Morgando, Annunziata, Dorina Bianchi, Milana, Stradiotto, Duilio, Carbonella, Villari, Lettieri.
Dopo il comma 187 aggiungere i seguenti:
187-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 3, primo periodo, le parole: «in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno» sono soppresse.
187-ter. I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 187-bis sono pari a 50 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 60 milioni di euro annui per gli anni 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 763. (ex 1. 3479 ed ex 1. 2170.) Pistone, Sgobio.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. All'articolo 14-vicies-quater del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, al comma 1, primo periodo, le parole: «non superiore ad euro 3000» sono sostituite dalle seguenti: « non superiore ad euro 6000».
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 500;
2007: - 500;
2008: - 500.
1. 764. (ex 1. 3472.) Banti.
Inammissibile.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, al comma 7, sono aggiunte, in fine, le parole: «ad eccezione dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142.»
1. 765. (ex 1. 3498.) Scaltritti, Giudice.
Al comma 188, primo periodo, sostituire le parole: 8 milioni di euro con le seguenti: 12 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».".
1. 766. (ex 1. 734.) Grandi.
Al comma 188, primo periodo, sostituire le parole: 8 milioni di euro per il 2006 con le seguenti: 11 milioni di euro per il 2006. L'indennità è riconosciuta altresì al titolare, all'epoca dei fatti, della compagnia aerea colpita dall'evento, o ai suoi eredi.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e
delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 3.000.
1. 767. (ex 1. 729.) Duca, Sanza, Conti, Siniscalchi, Testoni.
Inammissibile.
Al comma 188, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'indennità è riconosciuta, altresì, al titolare, all'epoca dei fatti, della compagnia aerea colpita dall'evento, o ai suoi eredi.
1. 768. (ex 1. 730.) Duca, Sanza, Conti, Siniscalchi, Testoni.
Al comma 189, sopprimere la lettera a).
1. 770. (ex 1.735.) Bindi, Burtone, Fioroni, Mosella, Meduri, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Al comma 189, lettera a), dopo le parole: l'equilibrio economico finanziario, aggiungere le seguenti: coerentemente con le risorse che vengono loro assegnate,
1. 771. (ex 1. 737.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Valpiana.
Al comma 189, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) Le regioni, per l'assolvimento dei compiti di cui alla lettera a), effettuano anche il trattamento di dati personali idonei a rilevare lo stato di salute, senza consenso degli interessati. A tal fine nel regolamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che individua i dati e le operazioni eseguibili, verranno indicate le specifiche modalità di tali trattamenti.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 10 milioni di euro.
1. 772. (ex 1. 736.) Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Al comma 189-bis, alla lettera a), sostituire le parole: il 90 per cento con le seguenti: il 70 per cento.
1. 773. (ex 0. 1. 4547. 43.) Sergio Rossi, Ercole, Pagliarini, Polledri.
Sostituire il comma 190 con il seguente:
190. Per garantire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 189, il livello complessivo della spesa del Servizio Sanitario Nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 93.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo è ripartito tra le regioni secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 774. (ex 1. 739.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti, Michele Ventura, Nicola Rossi, Innocenti, Montecchi.
Al comma 190, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 775. (ex 1. 743.) Grandi.
Al comma 190, secondo periodo, dopo le parole: è da ripartire tra aggiungere la seguente: tutte.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: modalità concessive aggiungere le seguenti: riferite alla popolazione residente e.
1. 776. (ex 1. 738.) Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Al comma 191, primo periodo, sostituire le parole: al ripiano dei disavanzi con le seguenti: alla maggiore spesa.
1. 777. (ex 1. 746.) Alberto Giorgetti, Castellani, Lisi.
Al comma 191, primo periodo, sostituire le parole: ripiano dei disavanzi con le seguenti: finanziamento dei maggiori costi.
1. 778. (ex 0. 1. 4548. 9.) Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.
Al comma 191, secondo periodo, sostituire le parole da: 2000 milioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: 5.000 milioni di euro per l'anno 2006, di cui 500 milioni finalizzati al ripiano dei disavanzi degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dei policlinici universitari e delle aziende miste per l'anno 2004.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 779. (ex 1. 745.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Al comma 191, secondo periodo, sostituire le parole: 2.000 milioni di euro con le seguenti 5.000 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 780. (ex 1. 744.) Maura Cossutta, Pistone.
Al comma 191, secondo periodo, sostituire le parole: 2.000 milioni di euro con le seguenti: 4.500 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 781. (ex 1. 747.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Valpiana.
Al comma 191, secondo periodo, sostituire le parole: 2.000 milioni di euro con le seguenti: 1.900 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 782. (ex 1. 748.) Grandi.
Al comma 191, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite tra le Regioni in base ai seguenti criteri:
a) popolazione residente nella Regione;
b) livelli essenziali di assistenza;
c) pesatura per età della popolazione;
d) tasso di mortalità infantile;
e) densità abitativa;
f) costi strutturali.
1. 783. (ex 1. 2482.) Ercole, Sergio Rossi, Pagliarini.
Sopprimere il comma 192.
*1. 784. (ex 1. 752.) Maura Cossutta, Pistone.
Sopprimere il comma 192.
*1. 785. (ex 1. 754.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Al comma 192, alinea, sopprimere le parole: sulla base del numero dei residenti.
1. 786. (ex 0. 1. 4548. 14.) Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Visco, Russo Spena, Di Gioia, Pennacchi, Morgando, Zanella, Stradiotto, Sgobio, Cusumano.
Al comma 192, lettera a), sostituire la parola: riabilitative con la seguente: socio-riabilitative.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 787. (ex 1. 756.) Alberto Giorgetti, Cirielli.
Al comma 192, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al fine di ridurre le liste di attesa per i trapianti di cornea, a decorrere dal 1o gennaio 2006 si rende obbligatoria da parte del personale sanitario oppure da parte di chi compila il verbale di contestazione di decesso, la richiesta alla famiglia dei deceduti per l'autorizzazione al prelievo di tessuto corneale.
1. 788. (ex 1. 753.) Rava.
Al comma 192, lettera e), sopprimere le parole da: che costituisca obbligo fino alla fine della lettera.
1. 789. (ex 1. 750.) Bindi, Burtone, Fioroni, Mosella, Meduri, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
192-bis. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche
a base di argento, medicazioni non aderenti con antisettico, si applica l'aliquota IVA nella misura del 10 per cento.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 790. (ex 1. 4112.) Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 193.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 195;
dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
*1. 791. (ex 1. 761.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Sopprimere il comma 193
Conseguentemente:
sopprimere il comma 195;
dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
*1. 792. (ex 1. 757.) Maura Cossutta, Pistone.
Sopprimere il comma 193.
1. 793. (ex 1. 758.) Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Al comma 193, secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
*1. 794. (ex 1. 759.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio.
Al comma 193, secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
*1. 795. (ex 1. 760.) Zeller, Brugger, Widman, Collè, Detomas.
Al comma 193, secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
*1. 796. (ex 1. 762.) Saro, Romoli, Collavini, Lenna.
Al comma 193, secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
*1. 797. (ex 1. 2467.) Fontanini.
Sopprimere il comma 194.
1. 798. (ex 1. 764.) Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Sostituire il comma 194 con il seguente:
194. Al fine di valutare l'appropriatezza delle prestazioni e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA), Governo e Regioni convengono di dare mandato al Comitato di cui all'articolo 9 dell'Intesa del 23 marzo 2005 di attivare al proprio interno un sottogruppo per il monitoraggio delle attività poste in essere a livello regionale per valutare l'appropriatezza e l'adesione alle linee guida secondo i protocolli stabiliti da ogni singola regione.
1. 799. (ex 1. 763.) Bindi, Burtone, Fioroni, Mosella, Meduri, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Al comma 194, secondo periodo, sostituire le parole: di un rappresentante dei Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti con le seguenti: di tre rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, nonché di tre rappresentanti dei comitati di partecipazione degli utenti, comunque denominati, dove questi esistono e da essi stessi eletti.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. La retribuzione massima dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
396-ter. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 396-bis non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 396-bis si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro.
396-quater. Qualora il rapporto di lavoro abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
1. 800. (ex 1. 5.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Valpiana.
Sopprimere il comma 195.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 30 milioni di euro.
1. 801. (ex 1. 767.) Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Sopprimere il comma 195.
*1. 802. (ex 1. 766.) Maura Cossutta, Pistone.
Sopprimere il comma 195.
*1. 803. (ex 1. 771.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Sostituire il comma 195 con il seguente:
195. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione e l'applicazione di sanzioni, secondo i criteri fissati dalla Commissione, come previsto dal comma 194, nel caso in cui i soggetti responsabili violino le disposizioni di cui al comma 193.
1. 804. (ex 1. 770.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Al comma 195, terzo periodo, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
*1. 805. (ex 1. 768.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio.
Al comma 195, terzo periodo, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
*1. 806. (ex 1. 2468.) Fontanini.
Al comma 195, terzo periodo, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
*1. 807. (ex 1. 769.) Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.
Al comma 195, terzo periodo, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
*1. 808. (ex 1. 772.) Saro, Romoli, Collavini, Lenna.
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla finalità di cui ai commi da 191 a 195 nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
**1. 809. (ex 1. 765.) Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui ai commi da 191 a 195 nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
**1. 810. (ex 1. 1845.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio.
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui ai commi da 191 a 195 nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
**1. 811. (ex 1. 1994.) Damiani, Rosato, Maran.
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. Le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità di cui ai commi da 191 a 195 nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
**1. 812. (ex 1. 1878.) Fontanini.
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. Le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità di cui ai commi da 191 a 195 nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione
**1. 813. (ex 1. 1972.) Saro, Romoli, Collavini, Lenna.
Sopprimere il comma 196.
*1. 814. (ex 1. 774.) Maura Cossutta, Pistone.
Sopprimere il comma 196.
*1. 815. (ex 1. 777.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Sostituire il comma 196 con il seguente:
196. Per il completamento dei programmi di investimento in strutture sanitarie, già definiti nei piani sottoscritti tra Regioni ed INAIL, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri per ripartire le risorse residue.
**1. 816. (ex 1. 773.) Maura Cossutta, Pistone.
Sostituire il comma 196 con il seguente:
196. Per il completamento dei programmi di investimento in strutture sanitarie,
già definiti nei piani sottoscritti tra Regioni ed INAIL, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri per ripartire le risorse residue.
**1. 817. (ex 1. 776.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Al comma 196, dopo le parole: ad interventi relativi a presidi aggiungere la seguente: accreditati.
1. 818. (ex 1. 778.) Alberto Giorgetti, Cirielli.
Al comma 196, dopo le parole: inferiore a 250 ovvero a presidi aggiungere la seguente: accreditati.
1. 819. (ex 1. 779.) Alberto Giorgetti, Cirielli.
Sopprimere il comma 197.
*1. 820. (ex 1. 780.) Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Moroni, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Sopprimere il comma 197.
*1. 821. (ex 1. 782.) Maura Cossutta, Pistone.
Sopprimere il comma 197.
*1. 822. (ex 1. 785.) Labate, Turco, Leazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Sostituire il comma 197 con il seguente:
197. All'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'INAIL destina in via prioritaria una quota fino al 70 per cento dei fondi disponibili, su delibera del consiglio di amministrazione, per la realizzazione o per l'acquisto di immobili, anche tramite accensione di mutui, da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale ovvero a centri per la riabilitazione da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro, previa intesa con le regioni, nei limiti dello standard di 5 posti letto per 1000 abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione e alla lungodegenza post acuzie. Limitatamente al triennio 2006-2008, tali risorse sono destinate all'acquisto e alla realizzazione di strutture sanitarie dislocate prioritariamente nelle regioni meridionali, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Conseguentemente, sostituire il comma 198 con il seguente:
198. Le maggiori risorse acquisite dalle regioni in attuazione del comma 197, sono utilizzate dalle stesse per la realizzazione degli interventi relativi al programma straordinario per la sanità nel mezzogiorno.
1. 823. (ex 1. 4544.) Turco, Labate, Petrella, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Zanotti, Michele Ventura, Nicola Rossi, Innocenti, Montecchi.
Al comma 197, primo periodo, sostituire le parole: è promossa con le seguenti: , se non già disciplinata da apposita normativa regionale, può essere promossa.
1. 824. (ex 1. 783.) Guido Dussin, Dario Galli, Paglierini. Sergio Rossi.
Al comma 197, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nel caso in cui le Regioni non abbiano già attivato per lo scopo proprie strutture.
1. 825. (ex 1. 781.) Bindi, Burtone, Fioroni, Mosella, Meduri, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Sopprimere il comma 198.
*1. 826. (ex 1. 787.) Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Sopprimere il comma 198.
*1. 827. (ex 1. 788.) Maura Cossutta, Pistone.
Sopprimere il comma 198.
*1. 828. (ex 1. 789.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Sopprimere il comma 199.
**1. 829. (ex 1. 791.) Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Sopprimere il comma 199.
**1. 830. (ex 1. 792.) Maura Cossutta, Pistone.
Sopprimere il comma 199.
**1. 831. (ex 1. 793.) Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Sopprimere il comma 199.
**1. 832. (ex 1. 794.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Sostituire il comma 199 con il seguente:
199. Al fine di promuovere lo sviluppo del Servizio sanitario nazionale nel mezzogiorno, è autorizzata l'esecuzione di un programma straordinario decennale di interventi per l'implementazione dei servizi sanitari territoriali, per la ristrutturazione edilizia sanitaria, per l'ammodernamento tecnologico e per la promozione dell'eccellenza e dell'alta specializzazione, nonché per la promozione della ricerca biomedica. Al finanziamento degli interventi di cui al programma straordinario si provvede con l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un fondo straordinario, denominato fondo di investimenti per la sanità nel mezzogiorno, con dotazione di 1000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006-2007-2008, e per la restante parte con operazioni di mutuo a carico dei bilanci regionali, che le regioni interessate possono effettuare con la Banca europea per gli investimenti, secondo modalità e procedure da stabilire, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e d' intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge
1. 833. (ex 1. 795.) Turco, Labate, Petrella, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Zanotti, Michele Ventura, Nicola Rossi, Innocenti, Montecchi.
Sopprimere il comma 200.
*1. 834. (ex 1. 796.) Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Sopprimere il comma 200.
*1. 835. (ex 1. 797.) Maura Cossutta, Pistone.
Sopprimere il comma 200.
*1. 836. (ex 1. 798.) Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Sopprimere il comma 200.
*1. 837. (ex 1. 799.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Sopprimere il comma 201.
**1. 838. (ex 1. 567.) Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Sopprimere il comma 201.
**1. 839. (ex 1. 568.) Maura Cossutta, Pistone.
Sopprimere il comma 201.
**1. 840. (ex 1. 569.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Al comma 202, aggiungere, in fine, le parole: e delle strutture private accreditate che erogano prestazioni per conto del sistema sanitario nazionale e regionale.
1. 841. (ex 1. 571.) Alberto Giorgetti, Cirielli.
Sopprimere il comma 203.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 50 milioni di euro.
*1. 842. (ex 1. 576.) Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Sopprimere il comma 203.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del
gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 50 milioni di euro.
*1. 843. Bindi, Burtone, Mosella, Fioroni, Meduri, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Sopprimere il comma 203.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 844. (ex 1. 578.) Giuseppe Gianni, Liotta, Volontè.
Sopprimere il comma 203.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 845. (ex 1. 603.) Grandi.
Sopprimere il comma 203.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 846. (ex 1. 582.) Zanella, Agostini, Pinza, Russo Spena, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti, Chiaromonte.
Sostituire i commi 203 e 203-bis con il seguente:
203. Fermo restando il principio della libera scelta da parte dei cittadini per l'accesso alle strutture sanitarie anche appartenenti a regioni diverse da quelle di appartenenza, in applicazione degli articoli 8-sexies e 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 2002, n. 502, e successive modificazioni, le strutture sanitarie accreditate pubbliche e private, al fine del rispetto da parte delle regioni dell'equilibrio economico finanziario, hanno l'obbligo dell'estensione dei criteri di appropriatezza anche alle prestazioni erogate in regime di mobilità sanitaria interregionale, attenendosi a quanto previsto all'allegato 2C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, inerente la definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Per le cure termali, le finalità di cui al presente comma sono assicurate dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi, con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 847. (ex 1. 581.) Liotta, Volontè.
Sostituire i commi 203 e 203-bis con il seguente:
203. Fermo restando il principio della libera scelta da parte dei cittadini per
l'accesso alle strutture sanitarie anche appartenenti a regioni diverse da quelle di appartenenza, in applicazione degli articoli 8-sexies e 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 2002, n. 502, e successive modificazioni, le strutture sanitarie accreditate pubbliche e private, al fine del rispetto da parte delle regioni dell'equilibrio economico finanziario, hanno l'obbligo dell'estensione dei criteri di appropriatezza anche alle prestazioni erogate in regime di mobilità sanitaria interregionale, attenendosi a quanto previsto all'allegato 2C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, inerente la definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Per le cure termali, le finalità di cui al presente comma sono assicurate dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000 n. 323 e 52, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A:
a) alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.500;
2007: - 1.500;
2008: - 1.500.
b) alla voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2006: - 3.500;
2007: - 3.500;
2008: - 3.500.
*1. 848. (ex 1. 600 e ex 1. 601) Alberto Giorgetti, Saglia.
Inammissibile.
Sostituire i commi 203 e 203-bis con il seguente:
203. Fermo restando il principio della libera scelta da parte dei cittadini per l'accesso alle strutture sanitarie anche appartenenti a regioni diverse da quelle di appartenenza, in applicazione degli articoli 8-sexies e 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 2002, n. 502, e successive modificazioni, le strutture sanitarie accreditate pubbliche e private, al fine del rispetto da parte delle regioni dell'equilibrio economico finanziario, hanno l'obbligo dell'estensione dei criteri di appropriatezza anche alle prestazioni erogate in regime di mobilità sanitaria interregionale, attenendosi a quanto previsto all'allegato 2C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, inerente la definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Per le cure termali, le finalità di cui al presente comma sono assicurate dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000 n. 323 e 52, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A:
a) alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.500;
2007: - 1.500;
2008: - 1.500.
b) alla voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2006: - 3.500;
2007: - 3.500;
2008: - 3.500.
*1. 849. (ex 1. 931.) Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile.
Sostituire il comma 203 con il seguente:
203. Fermo restando il principio della libera scelta da parte dei cittadini per l'accesso alle strutture sanitarie anche appartenenti a regioni diverse da quelle di appartenenza, in applicazione degli articoli 8-sexies e 12, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 2002,
n. 502, e successive modificazioni, le strutture sanitarie accreditate pubbliche e private al fine del rispetto da parte delle regioni dell'equilibrio economico finanziario hanno l'obbligo dell'estensione dei criteri di appropriatezza anche alle prestazioni erogate in regime di mobilità sanitaria interregionale, attenendosi a quanto previsto dall'allegato 2C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, inerente la definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA).
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi, con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 850. (ex 1. 580.) Liotta, Volontè.
Al comma 203, primo periodo, dopo le parole: di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: da raggiungere entro il 28 febbraio 2006, attraverso un accordo quadro per regolamentare il sistema della mobilità sanitaria, con particolare riferimento allo squilibrio territoriale nord-sud presente nel paese e della domanda di cura, anche attraverso la revisione dell'attuale sistema tariffario.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 851. Bindi, Burtone, Mosella, Fioroni, Meduri, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Al comma 203, ultimo periodo, dopo le parole: erogate ai pazienti oncologici aggiungere le seguenti: , ai pazienti affetti da malattie rare.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 852. (ex 1. 598.) Alberto Giorgetti, Cirielli.
Al comma 203, ultimo periodo, sostituire le parole: e quelle di ricovero relative alle discipline di alta specialità con le seguenti: e di tutte quelle erogate dagli istituti di alta specialità di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
1. 853. (ex 1. 579.) Ciro Alfano, Liotta, Volontè.
Al comma 203, aggiungere, in fine, le parole: , nonché quelle che non possono essere erogate per mancanza di strutture adeguate presenti sul territorio regionale.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. La retribuzione massima dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al primo periodo si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
1. 854. (ex 1. 602.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Valpiana.
Dopo il comma 203, aggiungere il seguente:
203.1. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale senza alcun ap
porto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando le risorse del proprio bilancio, possono stabilire, al fine di un contenimento della dinamica della spesa sanitaria e con riferimento alle prestazioni erogate nella regione, sistemi di governo della mobilità sanitaria interregionale effettuata dai propri residenti che garantiscano il rispetto dei criteri di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni.
1. 855. (ex 1. 1912.) Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Dopo il comma 203-bis, aggiungere i seguenti:
203-ter. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4. Ai contribuenti che dietro prescrizione medica effettuino cure termali presso strutture accreditate con il servizio sanitario nazionale spetta una detrazione pari al 36 per cento delle spese di soggiorno sostenute».
203-quater. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-quater, è aggiunto il seguente: « 41-quinquies) servizi alberghieri e di ristorazione a favore dei contribuenti che dietro prescrizione medica effettuino cure termali presso strutture accreditate con il servizio sanitario nazionale».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole da: il mantenimento del gettito fino alla fine del comma, con le seguenti: al fine di assicurare un maggior gettito di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 856. (ex 1. 946.) Perlini.
Dopo il comma 203-bis, aggiungere il seguente:
203-ter. Tutti gli assistiti del servizio sanitario nazionale che hanno superato i 60 anni di età hanno diritto a due cicli di cure termali; per tale secondo ciclo, anche i soggetti esenti, sono obbligati al pagamento del ticket.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 857. (ex 1. 1515.) Lucchese, Volontè, Liotta.
Dopo il comma 203-bis, aggiungere il seguente:
203-ter. È altresì previsto per l'anno 2006 a sostegno del settore termale nazionale la spesa di 20 milioni di euro al fine di promuoverne il rilancio.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 858. (ex 1. 1161.) Bindi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Dopo il comma 203-bis, aggiungere il seguente:
203-ter. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 114, sono aggiunte, in fine, le parole: «prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alle Aziende USL ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 26 novembre 2001, n. 405».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 859. (ex 1. 1520.) Anna Maria Leone, Lucchese, Liotta, Volontè
Al comma 204, lettera a), dopo le parole: il Ministro della salute promuove, aggiungere le seguenti: previa intesa, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con le Regioni da stipularsi in sede di Conferenza Stato regioni.
1. 860. (ex 1. 606.) Bindi, Burtone, Fioroni, Mosella, Meduri, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Al comma 204, lettera a), dopo le parole: in regime ambulatoriale aggiungere le seguenti: , nonché di cure domiciliari.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. La retribuzione massima dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al periodo precedente non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al primo periodo si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
1. 861. (ex 1. 39.) Valpiana, Russo Spena.
Al comma 204, lettera b), dopo le parole: fornitura di prodotti monouso aggiungere le seguenti : per persone con grave dipendenza assistenziale,
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 862. (ex 1. 1145.) Alberto Giorgetti, Cirielli.
Al comma 204, lettera b), sostituire la parola: integrativa con la seguente: gratuita.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. La retribuzione massima dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al periodo precedente non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al primo periodo si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
1. 863. (ex 1. 610.) Valpiana, Russo Spena.
Al comma 204, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c) i neurolettici atipici prescritti dal medico specialista di struttura pubblica a persona con disabilità intellettiva e/o relazionale, riconosciuta persona handicappata ai sensi della legge 4 febbraio 1992, n. 104, sono rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 19,5 per cento.
1. 864. (ex 1. 609.) Alberto Giorgetti, Cirielli.
Al comma 204, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c) restano a carico del Servizio sanitario nazionale le protesi e le endoprotesi erogate presso Istituti di alta specialità di cui al decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288, ferme restando le modalità di erogazione delle stesse previste dal decreto ministeriale del 27 agosto 1999, n. 332.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 865. (ex 1. 1509.) Ciro Alfano, Volontè, Liotta.
Sopprimere il comma 205.
*1. 866. (ex 1. 611.) Maura Cossutta, Pistone.
Sopprimere il comma 205.
*1. 867. (ex 1. 612.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Al comma 206, dopo le parole: sanità pubblica aggiungere le seguenti: di aziende, enti e fondazioni del servizio sanitario nazionale,
1. 868. (ex 1. 613.) Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
210.1. Per far fronte a tutti gli adempimenti previsti dal piano sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione dei malati di AIDS, con particolare riguardo ai piani di prevenzione verso le donne e l'infanzia, a decorrere dal 1o gennaio 2006 le risorse relative all'attuazione degli obbiettivi citati dal piano sono incrementate di 25 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
1. 869. (ex 1. 998.) Labate, Turco, Zanotti, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Lucà, Petrella.
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
210.1. Le spese mediche e quelle sostenute per prestazioni di tipo sanitario-assistenziale per pazienti oncologici gravi, che necessitano, nel contesto domiciliare, di cure, di assistenza, di supporto tecnico-sanitario, di trasferimenti presso i luoghi di diagnosi e di terapia, sono deducibili nella misura del 25 per cento dal reddito complessivo annuo dichiarato dal contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone indicate all'articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti il soggetto che ha sostenuto la spesa è la persona da assistere. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 870. (ex 1. 999.) Labate, Turco, Petrella, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Lucà, Zanotti.
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
210.1. Le spese mediche e quelle sostenute per prestazioni di tipo sanitario-assistenziale per pazienti oncologici gravi, che necessitano, nel contesto domiciliare, di cure, di assistenza, di supporto tecnico-sanitario, di trasferimenti presso i luoghi di diagnosi e di terapia, sono deducibili nella misura del 25 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato dal contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone indicate all'articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti il soggetto che ha sostenuto la spesa è la persona da assistere. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Con i provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'articolo 16, comma 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 20 milioni di euro a partire dall'anno 2006.
1. 871. (ex 1. 1580.) Maura Cossutta, Pistone.
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
210.1. Al fine di rafforzare la rete dei servizi per la salute mentale e dei dipartimenti di salute mentale (DSM) è stanziata per gli anni 2006, 2007 e 2008, la somma di 50 milioni di euro da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
1. 872. (ex 1. 1195.) Maura Cossutta, Pistone.
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
210.1. Al fine di rafforzare la rete dei servizi psichiatrici, in particolare con l'istituzione dei servizi psichiatrici di quartiere ed il potenziamento dell'assistenza psichiatrica a domicilio, è stanziata per gli anni 2006, 2007 e 2008, la somma di 50 milioni di euro da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
1. 873. (ex 1. 1701.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:
210.1. Il Ministro della salute con proprio decreto, adottato sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce l'elenco delle attività non lavorative ad alto rischio di traumatismi ed avvelenamenti acuti.
210.2. I trattamenti sanitari per traumatismi e avvelenamenti acuti occorsi ai soggetti di età superiore ai diciotto anni nell'esercizio delle attività di cui al comma 210.1 sono assicurati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del soggetto cui i medesimi trattamenti sono stati erogati. Le aziende unità sanitarie locali e ospedaliere esercitano le corrispondenti azioni di rivalsa per la copertura dei costi sostenuti per i trattamenti sanitari effettuati.
1. 874. (ex 1. 957.) Alberto Giorgetti, Castellani, Lisi.
Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:
210.1. Il compenso previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è rideterminato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri differenziati in base alle diverse responsabilità degli ispettori. Successivamente
lo stesso compenso è aggiornato sulla base del tasso di inflazione annuale.
210.2. Il compenso determinato ai sensi del comma 210.1 si applica, altresì, alle ispezioni connesse alle attività autorizzative e di vigilanza in materia di presidi medico chirurgici, di dispositivi medici, di stupefacenti, di medicinali veterinari, di centri di saggio che operano in buona pratica di laboratorio, e in ogni altra materia per la quale la normativa vigente prevede l'esercizio di competenze ispettive da parte del Ministero della salute. Le spese occorrenti per le visite ispettive previste dal presente comma sono a carico dei titolari dei siti ispezionati.
210.3. È istituita, in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, una tariffa annuale per ogni medicinale per cui sia stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio, ad eccezione di quelli autorizzati ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993 e (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004.
210.4. L'importo della tariffa predetta, che è dovuta soltanto per i medicinali effettivamente in commercio, è quantificato, in sede di prima applicazione, in euro 3.000; tale tariffa è aggiornata entro il mese di marzo di ogni anno, sulla base delle variazioni annuali dell'indice Istat del costo della vita riferite al mese di dicembre dell'anno precedente. Con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco, può essere aggiornata, in modo proporzionale alla variazione della stessa tariffa dovuta all'EMEA.
210.5. Le risorse derivanti dal pagamento della tariffa affluiscono nella misura del 20 per cento direttamente al bilancio dell'Agenzia italiana del farmaco e per il restante 80 per cento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute su capitoli destinati ad attività di vigilanza e controllo.
1. 875. (ex 1. 978.) Alberto Giorgetti, Castellani, Lisi.
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
210.1. Al fine di consentire alla competente direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità, di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo Ministero, entro un importo massimo di spesa di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2006: - 500;
2007: - 500;
2008: - 500.
1. 876. (ex 1. 958.) Alberto Giorgetti, Castellani, Lisi.
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
210.1. In riferimento all'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, l'assegno bimestrale corrisposto alle categorie di cui all'articolo 1 della medesima legge si intende rivalutato annualmente secondo i correnti indici Istat, anche per la
parte riguardante l'indennità integrativa speciale di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge stessa.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 877. (ex 1. 1578.) Maura Cossutta, Pistone.
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
210.1. Per il pagamento degli indennizzi arretrati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di 116,611 milioni di euro, per ciascuno degli anni.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
396-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
1. 878. (ex 1. 1577.) Maura Cossutta, Pistone.
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
210.1. I benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono altresì estesi ai soggetti danneggiati, minori, cerebrolesi o invalidi a causa di vaccinazione che non abbiano potuto presentare domanda di indennizzo nel triennio successivo all'entrata in vigore della suddetta legge.
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero della salute, voce Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392) sono apportate le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2006: - 10.000;
2006: - 10.000.
1. 879. (ex 1. 1523.) Volontè, Liotta, Lucchese.
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
210.1. Per il pagamento degli indennizzi arretrati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di 116,611 milioni di euro, per ciascuno degli anni.
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 880. (ex 1. 1733.) Labate, Giacco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Lucà, Petrella, Turco, Zanotti.
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
210.1. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai soggetti già riconosciuti danneggiati da vaccini ma non ancora indennizzati perché la domanda risulta presentata fuori dai termini di legge, è corrisposto un indennizzo pari a quello percepito dai soggetti di cui sopra».
210.2. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, della legge 29 ottobre 2005, n. 29, le parole: «in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 881. (ex 1. 1557.) Pistone, Maura Cossutta, Sciacca.
Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:
210.1. Al fine di potenziare l'attività degli istituti zooprofilattici sperimentali in ordine all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza previsti dal piano sanitario nazionale e all'incremento dei servizi ad essi richiesti, in attuazione dei regolamenti comunitari a seguito delle continue emergenze riguardanti la sanità pubblica veterinaria, in particolare l'influenza aviaria, gli istituti zooprofilattici, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 93 della legge 3 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, rideterminano le proprie dotazioni organiche, nel limite di spesa che non sia superiore a quella finanziata annualmente con il finanziamento distribuito dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 da erogare direttamente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze agli istituti zooprofilattici medesimi.
210.2. Per l'attuazione del comma 210.1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
1. 882. (ex 1. 1518.) Liotta, Volontè.
Inammissibile.
Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:
210.1. Al fine di potenziare l'attività degli istituti zooprofilattici sperimentali in ordine all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza previsti dal piano sanitario nazionale e all'incremento dei servizi ad essi richiesti, in attuazione dei regolamenti comunitari a seguito delle continue emergenze riguardanti la sanità pubblica veterinaria, in particolare l'influenza aviaria, gli istituti zooprofilattici,
in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 93 della legge 3 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, rideterminano le proprie dotazioni organiche, nel limite di spesa che non sia superiore a quella finanziata annualmente con il finanziamento distribuito dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 da erogare direttamente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze agli istituti zooprofilattici medesimi.
210.2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui.
*1. 883. (ex 1. 1789.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:
210.1. Al fine di potenziare l'attività degli istituti zooprofilattici sperimentali in ordine all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza previsti dal piano sanitario nazionale e all'incremento dei servizi ad essi richiesti, in attuazione dei regolamenti comunitari a seguito delle continue emergenze riguardanti la sanità pubblica veterinaria, in particolare l'influenza aviaria, gli istituti zooprofilattici, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 93 della legge 3 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, rideterminano le proprie dotazioni organiche, nel limite di spesa che non sia superiore a quella finanziata annualmente con il finanziamento distribuito dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 da erogare direttamente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze agli istituti zooprofilattici medesimi.
210.2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui.
*1. 884. (ex 1. 1572.) Maura Cossutta, Pistone.
Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:
210.1. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale, la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite:
a) le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici e alla individuazione dei
dispositivi nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti;
b) le modalità con le quali le Aziende Sanitarie devono fornire anche al Ministero della Salute, per l'istituzione di un osservatorio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002. Le Regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti per i direttori generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria.
210.2. Fermo restando quanto previsto dal comma 204, lettera b) in materia di repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la procedura di cui al comma 210.1 viene stabilita, con l'istituzione del repertorio dei dispositivi medici, la data a partire dalla quale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo.
210.3. Le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici, sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonché la ripartizione della stessa nella singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell'allegato al decreto del Ministro della salute 23 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche.
210.4. Entro la data di cui al comma 210.3, le aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici versano, all'entrata del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi derivanti da tali versamenti sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute.
210.5. I produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, o altre informazioni previste da norme vigenti con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano previste o non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo citato.
210.6. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, al fine di essere utilizzati per le attività previste dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
1. 885. (ex 1. 956.) Alberto Giorgetti, Castellani, Lisi.
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
210.1: All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 169 è sostituito dal seguente:
«169. Al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di promuovere a livello regionale l'efficienza e l'efficacia nella gestione delle risorse disponibili, con intesa ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge giugno 2003 n. 131, il cui contenuto integrale è recepito in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, vengono definiti gli standard di riferimento relativi ai livelli essenziali di assistenza»
b) Il comma 170 è sostituito dal seguente:
«170. Per garantire la congruità del finanziamento del servizio sanitario nazionale, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge giugno 2003, n. 131, il cui contenuto integrale è recepito in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuate le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali e delle prestazioni della mobilità interregionale. Nella determinazione delle tariffe si tiene conto dei costi standard di produzione e dei costi generali utilizzando un campione significativo di strutture selezionate tenendo conto di criteri di efficienza e di appropriatezza dell'assistenza. Importi tariffari superiori stabiliti dalla singole regioni non possono comportare disequilibri a carico delle risorse sanitarie delle stesse. Con le medesime procedure si procede con cadenza biennale alla revisione delle tariffe».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 886. (ex 1. 1173.) Bindi, Burtone, Fioroni, Mosella, Meduri, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
210.1 All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 169, primo periodo, le parole da: «, di garantire che le modalità» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di promuovere a livello regionale l'efficienza e l'efficacia nella gestione delle risorse disponibili, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il cui contenuto è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti gli standard di riferimento relativi ai livelli essenziali di assistenza».
b) il comma 170 è sostituito dal seguente: «Per garantire la congruità del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il cui contenuto è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuate le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali e delle prestazioni della mobilità interregionale. Nella determinazione delle tariffe si tiene conto dei costi standard di produzione e dei costi generali utilizzando un campione significativo di strutture selezionate e tenendo conto di criteri di efficienza e di appropriatezza dell'assistenza. Importi tariffari superiori stabiliti dalla singole regioni non possono comportare disequilibri a carico delle risorse sanitarie delle stesse e maggiori oneri a carico dello
Stato. Con le medesime procedure si procede con cadenza biennale alla revisione delle tariffe».
1. 887. (ex 1. 1731.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:
210.1. Una quota, pari 30 milioni di euro per l'anno 2006, del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 11 maggio 1988, n. 67, è destinata al completamento strutturale e tecnologico delle Unità spinali unipolari presenti negli ospedali pubblici del Servizio sanitario nazionale, di rilievo nazionale e internazionale, rispondenti ai parametri indicati nel documento recante «Linee guida per le unità spinali unipolari», concernente l'accordo tra il Ministero della salute e le regioni del 29 aprile 2004, con remunerazione tariffaria dell'attività di degenza.
210.2. L'importo di cui al comma 210.1 viene ripartito dal CIPE, su proposta del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, tra le regioni interessate.
210.3. Le regioni che alla data del 1o gennaio 2006 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, destinano una quota delle risorse residue agli interventi di cui al comma 210.1.
210.4. Al fine di migliorare l'assistenza e cura, di favorire il reinserimento familiare e sociale del medulloleso, il CIPE destina una quota, pari a euro 5 milioni delle risorse del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2006 al finanziamento di progetti di rilevanza strategica di innovazione organizzativa e gestionale del percorso sanitario-assistenziale-sociale del medulloleso, nonché progetti di specifica formazione e qualificazione di tutte le professionalità impegnate nella cura, assistenza e riabilitazione, per migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità degli esiti e per la istituzione di nuove Unità Spinali.
*1. 888. (ex 1. 1582.) Maura Cossutta, Pistone.
Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:
210.1. Una quota, pari 30 milioni di euro per l'anno 2006, del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 11 maggio 1988, n. 67, è destinata al completamento strutturale e tecnologico delle Unità spinali unipolari presenti negli ospedali pubblici del Servizio sanitarionazionale, di rilievo nazionale e internazionale, rispondenti ai parametri indicati nel documento recante «Linee guida per le unità spinali unipolari», concernente l'accordo tra il Ministero della salute e le regioni del 29 aprile 2004, con remunerazione tariffaria dell'attività di degenza.
210.2. L'importo di cui al comma 210.1 viene ripartito dal CIPE, su proposta del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, tra le regioni interessate.
210.3. Le regioni che alla data del 1o gennaio 2006 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, destinano una quota delle risorse residue agli interventi di cui al comma 210.1.
210.4. Al fine di migliorare l'assistenza e cura, di favorire il reinserimento familiare e sociale del medulloleso, il CIPE destina una quota, pari a euro 5 milioni delle risorse del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2006 al finanziamento di progetti di rilevanza strategica di innovazione organizzativa e gestionale del percorso sanitario-assistenziale-sociale del medulloleso, nonché progetti di specifica formazione e qualificazione di tutte le professionalità impegnate nella cura, assistenza e riabilitazione, per migliorare
l'efficienza, l'efficacia e la qualità degli esiti e per la istituzione di nuove Unità spinali.
*1. 889. (ex 1. 1713.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:
210.1. Una quota, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2006, del Fondo di cui al comma 255 è destinata al completamento strutturale e tecnologico delle Unità spinali unipolari presenti negli ospedali pubblici del Servizio sanitario nazionale, di rilievo nazionale e internazionale, rispondenti ai parametri indicati nel documento recante «Linee guida per le unità spinali unipolari», concernente l'accordo tra Ministero della salute e le regioni del 29 aprile 2004, con remunerazione tariffaria dell'attività di degenza.
210.2. L'importo di cui al comma 210.1 viene ripartito dal CIPE, su proposta del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, tra le regioni interessate.
210.3. Le regioni che alla data del 1o gennaio 2006 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, destinano una quota delle risorse residue agli interventi di cui al comma 210.1.
210.4. Al fine di migliorare l'assistenza e cura, di favorire il reinserimento familiare e sociale del medulloleso, il CIPE destina una quota, pari a euro 5 milioni delle risorse del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2006 al finanziamento di progetti di rilevanza strategica di innovazione organizzativa e gestionale del percorso sanitario-assistenziale-sociale del medulloleso, nonché progetti di specifica formazione e qualificazione di tutte le professionalità impegnate nella cura, assistenza e riabilitazione, per migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità degli esiti e per la istituzione di nuove Unità spinali.
1. 890. (ex 1. 1196.) Pappaterra, Villetti.
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
210.1. A sostegno della ricerca e della cura del morbo di Parkinson è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno per il triennio 2006-2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
*1. 891. (ex 1. 1177.) Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
210.1. A sostegno della ricerca e della cura del morbo di Parkinson è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno per il triennio 2006-2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
*1. 892. (ex 1. 1574.) Maura Cossutta, Pistone.
Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:
210.1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, in collaborazione con le regioni, provvede ad attivare un
programma di prevenzione cardiovascolare per l'identificazione dei soggetti a rischio di mortalità e morbilità cardiovascolare in età pediatrica, con particolare riferimento a quelle patologie per le quali esistono terapie che ne migliorano la progressione.
210.2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 210.1, il Ministro della salute si avvale delle regioni, che, entro tre mesi dall'approvazione del programma, provvedono ad attivare uno screening cardiovascolare, attraverso la realizzazione di un elettrocardiogramma, di tutti i nuovi nati tra la quindicesima e la trentesima giornata di vita.
210.3. Per la realizzazione del programma di cui al comma 210.1, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Le suddette risorse sono ripartite annualmente dal Ministero della salute tra le regioni in proporzione al numero annuale delle nascite.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero della politiche agricole e forestali apportare le seguenti variazioni:
2006: - 6.000;
2007: - 6.000;
2008: - 6.000.
1. 893. (ex 1. 1185.) Ercole, Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
210.1. Ai soggetti talidomidici è riconosciuto lo status di «invalidi civili da Thalidomide». Essi sono equiparati ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, e in quanto tali a loro si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e sue successive modificazioni e integrazioni.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A:
a) alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 4.000;
2008: - 4.000.
b) alla voce: Ministero del lavoro apportare la seguente variazione:
2006: - 4.000.
1. 894. (ex 1. 1197) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Inammissibile.
Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:
210.1. È riconosciuta quale malattia cronica e invalidante, in quanto patologia complessa da pregressa poliomelite, la sindrome post polio ed è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile l998, n. 124.
210.2. Le regioni individuano, con apposito provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche tenute a predisporre ambulatori e reparti idonei alla diagnosi e alla riabilitazione della sindrome post polio, di cui al comma 210.1, privilegiando le strutture e i centri sanitari già operanti sul territorio.
210.3. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i centri di ricerca per lo studio della sindrome post polio, dei relativi protocolli terapeutici e dei presidi farmacologici e riabilitativi idonei. Tali centri sono individuati prioritariamente tra quelli che già effettuano ricerca sulle cellule staminali.
210.4. Il Ministero della salute predispone idonei corsi di formazione, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua di cui agli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 per la diagnosi ed i relativi protocolli terapeutici della sindrome post polio.
210.5. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a predisporre un censimento dei soggetti che hanno contratto la poliomelite e al loro screening, al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 250.
sopprimere il comma 251.
1. 895. (ex 1. 1198.) Zanella, Maura Cossutta, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion.
Al comma 210-bis, sostituire le parole: Le regioni che si sono avvalse con le seguenti: I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si sono avvalsi.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 896. (ex 1. 4184.) Quartiani.
Al comma 210-bis, sostituire le parole: Le regioni che si sono avvalse con le seguenti: I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si sono avvalsi.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Conseguentemente, al comma 388, Tabella A, voce: Ministro della salute apportare le seguenti variazioni:
2006: - 50.000;
2007: - 50.000;
2008: - 50.000.
1. 309. (ex 1. 3141.) Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile.
Sopprimere il comma 210-ter.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 897. (ex 0. 1. 4548. 11.) Labate, Michele Ventura, Maurandi.
Al comma 210-ter, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 898. Bindi, Burtone, Meduri, Fioroni, Mosella, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Sopprimere il comma 210-quinquies.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui.
1. 899. (ex 0. 1. 4548. 13.) Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Visco, Russo Spena, Di Gioia, Pennacchi, Morgando, Zanella, Stradiotto, Sgobio, Cusumano.
Dopo il comma 210-quinquies, aggiungere il seguente:
210-sexies. In favore dei contratti riguardanti i medici specializzandi è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
*1. 900. (ex 1. 1176.) Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Dopo il comma 210-quinquies, aggiungere il seguente:
210-sexies. In favore dei contratti riguardanti medici specializzandi è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
*1. 901. (ex 1. 1562.) Maura Cossutta, Pistone.
Dopo il comma 210-quinquies, aggiungere il seguente:
210-sexies. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 7, ottavo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo il caso in cui l'esercizio dell'attività libero-professionale necessiti dell'impiego di macchine pesanti nell'ambito di strutture convenzionate».
1. 902. (ex 1. 1511.) Lucchese, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 210-quinquies, aggiungere il seguente:
210-sexies. All'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede ad emanare i relativi decreti di individuazione dell'offerta formativa per le professioni sanitarie di cui al decreto del 29 marzo 2001 del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di laureati specialisti delle professioni sanitarie di cui al decreto del 2 aprile 2001 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della salute, nonché dell'offerta formativa relativa alle scuole di specializzazioni, tenendo conto del fabbisogno individuato dal Ministro della salute e previa intesa da adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza Stato-Regioni».
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 903. (ex 1. 1179.) Bindi, Burtone, Fioroni, Mosella, Meduri, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Dopo il comma 212, aggiungere il seguente:
212-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 6-ter. - (Fabbisogno di personale sanitario). - 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sentiti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri ordini e collegi professionali interessati, sancisce con uno o più Accordi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché alle professioni sanitarie di cui al decreto del 29 marzo 2001 del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed ai laureati specialisti delle professioni sanitarie di cui al decreto del 2 aprile 2001 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute. Con la stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale. La programmazione annuale da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle immatricolazioni ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica e alle scuole di formazione specialistica è vincolata al predetto fabbisogno.
2. A tali fini gli Accordi di cui al comma 1 tengono conto di:
a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali;
b) modelli organizzativi dei servizi;
c) offerta di lavoro;
d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa.
3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al Ministero della salute i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti».
1. 904. (ex 1. 3729.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 212, aggiungere il seguente:
212-bis. All'articolo 50, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano, tali dati sono i medesimi previsti per la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze. Il protocollo attuato è adeguato in base alla presente disposizione».
1. 905. (ex 1. 1730.) Labate, Galeazzi, Turco, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Sopprimere il comma 213.
*1. 906. (*ex 1. 369.) Maura Cossutta, Pistone.
Sopprimere il comma 213.
*1. 907. (*ex 1. 370.) Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena, Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Al comma 214, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli accordi si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa a tali interventi, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa, qualora l'aggiornamento degli Accordi stessi non sia effettuato entro sei mesi dalla scadenza dei termini sopraesposti.
1. 908. (ex 1. 2498.) Bindi, Burtone, Fioroni, Mosella, Meduri, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Al comma 216, secondo periodo, dopo le parole: impegni di spesa aggiungere la seguente: parzialmente.
*1. 909. (*ex 1. 372.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio.
Al comma 216, secondo periodo, dopo le parole: impegni di spesa aggiungere la seguente: parzialmente.
*1. 910. (*ex 1. 374.) Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.
Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:
216-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 449 è sostituito dal seguente:
«449. I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall'INAIL sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca. Agli investimenti immobiliari nel campo sanitario sono destinate il 40 per cento delle risorse annualmente disponibili. Alla individuazione dei singoli interventi per gli investimenti immobiliari nel campo sanitario, provvede con proprio decreto il Ministro della salute, con la indicazione dei singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare ciascun anno in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli interventi, deliberati dall'INAIL, è approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
1. 911. (ex 1. 974.) Alberto Giorgetti, Castellani, Lisi.
Al comma 217, dopo le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 912. (ex 1. 378.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Al comma 217, sostituire le parole: entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore con le seguenti: entro novanta giorni dalla pubblicazione.
1. 913. (ex 1. 376.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Al comma 217, sostituire le parole da: da parte dell'Agenzia medesima fino alla fine del comma con le seguenti: di appositi accordi di programma con le industrie farmaceutiche, al fine di stabilire i rapporti fra premio di prezzo ed investimenti in innovazione e sviluppo di prodotto e di processo. Gli accordi costituiscono base strategica di validità almeno triennale ai fini del potenziamento della ricerca nel settore farmaceutico.
1. 914. (ex 1. 377.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Al comma 218, dopo le parole: il comitato coordinatore aggiungere le seguenti: , assicurando la coerenza delle linee di ricerca e sperimentazione con gli obiettivi di qualificazione del Servizio sanitario nazionale.
1. 915. (ex 1. 2496.) Bindi, Burtone, Fioroni, Mosella, Meduri, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Al comma 222, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modifiche alle specifiche tecniche sono strutturate in modo tale da garantire che nella formula di calcolo delle quote di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, siano adeguatamente computati i parametri della popolazione residente, della dimensione geografica, della pesatura per età della popolazione e della complessità strutturale dell'offerta sanitaria.
1. 916. (ex 1. 2483.) Ercole, Sergio Rossi, Pagliarini.
Sopprimere il comma 223.
1. 917. (ex 1. 2481.) Ercole, Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo il comma 227, aggiungere il seguente:
227-bis. Al comma 5 dell'articolo 54, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I liberi professionisti destinatari dell'obbligo di formazione continua
di cui agli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono portare in detrazione tutte le spese sostenute per l'iscrizione e partecipazione alle attività di educazione medica continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 2, del medesimo decreto legislativo».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 918. (ex 1. 3095.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 227, aggiungere il seguente:
227-bis. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 16, le parole: «per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.
1. 919. (ex 1. 3500.) Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Dopo il comma 227, aggiungere il seguente:
227-bis. Al comma 184 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, » sono soppresse;
b) è inserito, in fine, il seguente periodo: «La delibera CIPE deve essere adottata e pubblicata entro 30 giorni dall'intesa dello Stato con le Regioni e le Province autonome in merito al riparto delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale. Decorsi ulteriori 30 giorni senza che il CIPE abbia deliberato, si provvede con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
1. 920. (ex 1. 2204.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 228, aggiungere i seguenti:
228.1. Ferme restando le contribuzioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, a decorrere dal 1o gennaio 2006, al fine di ridurre i fenomeni di inquinamento elettromagnetico, per la tutela dell'ambiente e della salute umana, le imprese titolari di autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, quali i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, attraverso sistemi di trasmissione e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via radio o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse e le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi con impiego di radiofrequenze, sono tenute al pagamento di un canone annuo per l'occupazione dell'etere mediante infrastrutture di rete emittenti onde elettromagnetiche.
228.2. Il canone di cui al comma 228.1, non deducibile ai fini delle imposte sui redditi, è dovuto per ciascuna area di servizio, associata ad una stazione di base o ripetitrice del segnale.
228.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro della salute, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'entità del canone annuo, commisurata con criteri di proporzionalità in relazione all'intensità delle emissioni di onde elettromagnetiche emesse dalle infrastrutture di rete, le modalità di versamento e le altre disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo.
228.4. Dall'attuazione dei commi da 228.1 a 228.3 devono derivare maggiori entrate per il bilancio dello Stato non inferiori a 1 miliardo di euro annui.
Conseguentemente, dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:
254.1. Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alla ordinaria deduzione è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali. La percentuale di cui al periodo precedente è elevata al venti per cento per gli investimenti ambientali, intendendosi tali i costi di ricerca e sviluppo di processi e prodotti a ridotto impatto ambientale iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. I, del codice civile; i costi dei diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno che comportano innovazioni tecnologiche nei processi produttivi che determinano risparmio energetico, risparmio idrico e riduzione delle emissioni inquinanti, nonché i costi di acquisto delle immobilizzazioni materiali, di cui al citato articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni ambientali, con particolare riferimento agli investimenti in beni strumentali - impianti, macchinari e attrezzature industriali - volti all'adozione di cicli produttivi a ridotto consumo energetico ed idrico e a basse emissioni inquinanti; restano esclusi dall'agevolazione gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge; tra i costi ammissibili all'agevolazione sono comunque compresi i costi sostenuti per i progetti di ricerca e sviluppo commissionati ad università e centri di ricerca pubblici o privati senza fini di lucro; ai fini dell'agevolazione si intendono altresì inclusi nella fattispecie di cui al secondo periodo del presente comma gli investimenti ambientali in beni materiali e immateriali direttamente funzionali alla partecipazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), di cui di cui al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e all'ottenimento della registrazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel, di cui al regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativamente ai prodotti cui esso risulta applicabile ai sensi della normativa comunitaria; ai costi agevolabili di cui al presente comma si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti; la percentuali del 10 e del 20 per cento si applicano inoltre all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali, per realizzare sinergie nelle attività di ricerca e sviluppo di innovazioni di processo o di prodotto a ridotto impatto ambientale e ad alta efficienza energetica, dirette alla prevenzione, riduzione e riparazione dei danni provocati all'ambiente dall'attività di impresa.
254.2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 254.1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
254.3. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.
254.4. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 254.1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, in cui è data specifica evidenza della tipologia e delle finalità delle spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.
254.5. Ai fini di cui al comma 254.1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 254.4 dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti o in quello dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
254.6. Per gli investimenti di cui al comma 254.1, il beneficio spetta nei limiti del 50 per cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.
1. 921. (ex 1. 3113.) Realacci, Morgando, Vernetti, Colasio, Lettieri, Annunziata.
Dopo il comma 228, aggiungere i seguenti:
228.1. Ferme restando le contribuzioni previste dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, a decorrere dal 1o gennaio 2006, al fine di ridurre i fenomeni di inquinamento elettromagnetico, per la tutela dell'ambiente e della salute umana, le imprese titolari di autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, quali i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, attraverso sistemi di trasmissione e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via radio o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse e le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi con l'impiego di radiofrequenze, sono tenute al pagamento di un canone annuo per l'occupazione dell'etere mediante infrastrutture di rete emittenti onde elettromagnetiche.
228.2. Il canone di cui al comma 228.1, non deducibile ai fini delle imposte sui redditi, è dovuto per ciascuna area di servizio, associata ad una stazione di base o ripetitrice del segnale.
228.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro della salute, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'entità del canone annuo, commisurata con criteri di proporzionalità in relazione all'intensità delle emissioni di onde elettromagnetiche emesse dalle infrastrutture di rete, le modalità di versamento e le altre disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo.
228.4. Dall'attuazione dei commi da 228.1 a 228.3 devono derivare maggiori entrate per il bilancio dello Stato non inferiori a 1 miliardo di euro annui.
Conseguentemente, dopo il comma 239 aggiungere il seguente:
239.1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo l'articolo 74 è inserito il seguente:
Art. 74-bis. - (Estensione delle tutele sociali in favore della maternità). - 1. Dal 1o gennaio 2006, al fine di estendere le tutele sociali in favore della maternità a norma dell'articolo 15 è concesso, a partire dal 6o mese di gravidanza, un assegno mensile pari a 250 euro in favore delle donne cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie, in possesso di regolare permesso di soggiorno che si trovino nella condizione di disoccupazione, non iscritte alle liste di collocamento, interessate dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e comunque che abbiano un reddito familiare non superiore a 40 mila euro annui.
2. Per le ragazze madri in presenza di gravi condizioni di disagio sociale ed economico e comunque con un reddito non superiore a 25 mila euro annui l'assegno di cui al comma i è pari a 350 euro mensili ed è attribuito a partire dal 3o mese di gravidanza.
3. Per le modalità di riconoscimento dei requisiti e di erogazione dell'assegno di cui ai commi i e 2 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emana entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge uno o più decreti attuativi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la Conferenza Stato-Regioni e autonomie locali.
1. 922. (ex 1. 1194.) Bindi, Turco, Fioroni, Burtone, Mosella, Meduri, Dorina Bianchi, Gerardo Bianco, Realacci, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Annunziata, Molinari, Iannuzzi, Lucà.
Dopo il comma 228, aggiungere i seguenti:
228.1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, i soggetti titolari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nei quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari allo 0,004 per mille del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.
228.2. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 228.1 provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:
a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;
b) i comuni con termini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione dei confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;
c) la provincia che comprende il comune sede dello stabilimento.
228.3. Nei casi di localizzazione degli stabilimenti di cui al comma 228.1 in comuni confinanti con più regioni, i comuni beneficiari del contributo compensativo di cui sono determinati dalla regione sede dello stabilimento d'intesa con le regioni confinanti.
1. 923. (ex 1. 4464.) Polledri, Didonè, Sergio Rossi, Pagliarini, Foti.
Dopo il comma 228, aggiungere il seguente:
228.1. Dopo l'articolo 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è inserito il seguente:
«Art. 25-bis. - 1. Per le concessioni di acque minerali, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, a carico del concessionario, l'obbligo di corrispondere alla Stato e alla regione interessata un canone annuo commisurato al quantitativo di acqua estratta, da determinare sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. La misura del canone annuo è stabilita dal decreto di concessione.
2. Il 50 per cento del canone è destinato ad un apposito Fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio ed è finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e in accordo con il Ministro degli affari esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui sopra. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare i necessari regolamenti attuativi».
1. 924. (ex 1. 4458.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera.
Dopo il comma 228, aggiungere il seguente:
228.1. Le concessioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono prorogate di cinque anni, a condizione che il titolare della concessione accetti:
a) per il periodo di proroga, il raddoppio del sovracanone di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, previsto alla data del 31 dicembre 2010;
b) un incremento del 15 per cento del canone demaniale di concessione a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.
1. 925. (ex 1. 4467.) Parolo, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo il comma 228, aggiungere il seguente:
228.1. L'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 8 gennaio 2001 è sostituito dal seguente:
«1. La durata della concessione, di norma, non è superiore a diciannove anni. Qualora l'amministrazione ne ravvisi, con determinazione motivata, l'opportunità, in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai diciannove anni, comunque non eccedente i sessanta anni. Può essere stabilito il termine superiore a diciannove anni anche nell'ipotesi in cui si imponga al concessionario l'obbligo di eseguire opere di ripristino, restauro ristrutturazione particolarmente onerose, con contestuale indicazione del termine entro il quale tali opere devono essere ultimate.
1. 926. (ex 1. 3685.) Montecchi, Michele Ventura, Soda.
Dopo il comma 228, aggiungere il seguente:
228.1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Possono essere concesse in uso gratuito, tramite l'Agenzia del demanio, per una durata massima di trenta anni, ai comuni che ne facciano richiesta per finalità di recupero, di conservazione e di manutenzione da effettuarsi a cura e spese degli enti stessi, i beni immobili di proprietà
dello Stato, destinati ad uso diverso dall'abitativo, non idonei né suscettibili di uso governativo concreto e attuale, non valorizzabili e non dismissibili ai sensi della normativa vigente o comunque non suscettibili di altra utilizzazione economica. Per finalità e progetti di utilizzo diretto da parte dei comuni come sede della residenza municipale, la concessione di cui al periodo precedente può avere durata massima di 60 anni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono fissate anche le modalità e le condizioni delle concessioni. Gli immobili concessi in uso ritornano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio in caso di accertato difforme utilizzo rispetto alle finalità di cui al primo periodo».
1. 927. (ex 1. 3686.) Montecchi, Michele Ventura, Soda.
Dopo il comma 228, aggiungere il seguente:
228.1. I beni immobili demaniali non più destinati all'uso originario per cui era intervenuto l'acquisto, previo rilascio di assenso formale da parte dell'ente interessato, compresi in aree oggetto di interventi espropriativi, da parte di un ente locale, per piani particolareggiati di pubblica utilità possono essere ceduti, all'ente locale che ne faccia richiesta, con procedura semplificata, ed a trattativa privata tra il richiedente ed il responsabile dell'ufficio territoriale competente, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) l'area oggetto della cessione non rappresenti più del 2 per cento dell'intera area destinata all'intervento di pubblica utilità;
b) il valore economico non superi i 200.000 euro;
c) il prezzo di cessione non sia inferiore al 50 per cento del valore commerciale determinato per aree della medesima destinazione urbanistica della zona di riferimento, e comunque non inferiore a quanto calcolato dall'ente richiedente per il prezzo di esproprio;
d) le finalità dell'esproprio per pubblica utilità riguardino lo sviluppo produttivo delle aree inserite in Obiettivo 1.
1. 928. (ex 1. 4461.) Alberto Giorgetti, Cardiello.
Dopo il comma 230, aggiungere i seguenti:
230-bis. È istituito un prelievo speciale sui redditi di impresa, di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e da ogni forma di utilizzazione di armi, munizioni, esplosivi di ogni tipo. L'aliquota è fissata nella misura del 25 per cento.
230-ter. Il prelievo di cui al comma 230-bis non è deducibile dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sull'attività produttiva.
230-quater. L'elusione del prelievo di cui al comma 230-bis comporta, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura fissa pari al doppio dell'imposta.
230-quinquies. Sono escluse dall'imposta di cui al comma 230-bis le armi destinate agli organi di pubblica sicurezza e dei corpi delle forze armate.
230-sexies. Le modalità di definizione del presente articolo sono definite con regolamento del ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
230-septies. Le modalità di definizione delle norme di cui ai commi da 230-bis a 230-sexies sono definite con regolamento del ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
1. 929. (ex 1. 4315.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 230, aggiungere i seguenti:
230-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad un'impresa che, autorizzata dal Ministro dell'economia e delle finanze, li destini all'esercizio della propria attività abituale.
230-ter. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore.
230-quater. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti le plusvalenze realizzate in occasione della cessione dei beni di cui al precedente comma 1. La misura massima indicata nell'articolo 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è diminuita del trenta per cento con riferimento alle quote di ammortamento deducibili dall'impresa utilizzatrice in relazione ai beni acquisiti per effetto della medesima cessione.
230-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative dei commi 230-bis, 230-ter e 230-quater.
230-sexies. Le autorizzazioni di cui al precedente comma 230-bis sono concesse in modo che il beneficio fiscale complessivo da esse derivanti non superi la misura annualmente determinata dalla legge finanziaria. Per l'anno 2008 tale misura è stabilita in 5 milioni.
230-septies. Per le finalità di cui ai commi 230-ter, 230-quater e 230-quinquies è autorizzata la spesa di euro 60.000.000 a decorrere dall'anno 2006.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
a) voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2006: - 60.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.
b) voce: Ministero della salute:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.
1. 930. (ex 1. 3147.) Luciano Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile.
Dopo il comma 230, aggiungere i seguenti:
230-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 102, comma 9, dopo le parole: «nella misura del 50 per cento» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli agenti e rappresentanti di commercio, per i quali esse sono deducibili nella misura dell'80 per cento»;
b) all'articolo 108, comma 2, terzo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli agenti ed i rappresentanti di commercio le suddette spese sono deducibili integralmente».
230-ter. Alle minori entrate previste dal comma 230-bis, valutate in 30 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede ai sensi del comma 396-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
*1. 931. (ex 1. 4042.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 230, aggiungere i seguenti:
230-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 102, comma 9, dopo le parole: «nella misura del 50 per cento» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli agenti e rappresentanti di commercio, per i quali esse sono deducibili nella misura dell'80 per cento»;
b) all'articolo 108, comma 2, terzo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli agenti ed i rappresentanti di commercio le suddette spese sono deducibili integralmente».
230-ter. Alle minori entrate previste dal comma 230-bis, valutate in 30 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede ai sensi del comma 396-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
*1. 932. (ex 1. 4041.) Lusetti.
Dopo il comma 230, aggiungere il seguente:
230-bis. Il disposto dell'articolo 3, decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, recante misure per il settore dei trasporti locali, si interpreta nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto ricevente. Conseguentemente, non si applicano, relativamente a tali somme, le disposizioni limitative contenute negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis, e 102, comma 1 secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella formulazione antecedente alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, nonché nei corrispondenti articoli 84, comma 1, secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
1. 933. (ex 1. 4231.) Liotta, Volontè.
Dopo il comma 231, aggiungere i seguenti:
231.1. A partire dal 1o luglio 2006 è istituita un'imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso i confini nazionali. All'imposta sono assoggettati tutti i veicoli, autotreni ed autoarticolati aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ogni qualvolta attraversino, su sede stradale, i confini nazionali.
231.2. L'imposta è commisurata alla massa complessiva del veicolo ed è finalizzata a trasferire una quota del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale.
231.3. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per definire le modalità di esazione dell'imposta,sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione dell'ammontare dell'imposta sulla base dell'impatto del traffico veicolare pesante lungo l'asse attraversato,
tenendo in particolare considerazione le caratteristiche ambientali dell'area e il livello di sicurezza intrinseca dell'asse viario;
b) individuazione delle metodiche e degli strumenti più idonei per la riscossione dell'imposta, attraverso l'eventuale adozione di rilevatori elettronici di transito;
c) riscossione semestrale dell'imposta per coloro i quali si dotano di dispositivi per la rilevazione automatica di transito e ad ogni attraversamento della zona di confine per coloro i quali siano sprovvisti dei dispositivi suddetti.
231.4. Il gettito dell'imposta è cosi ripartito:
a) una quota pari al 70 per cento del gettito complessivo è destinata al Fondo per il riequilibro modale di cui al comma 5;
b) una quota pari al 30 per cento del gettito complessivo è destinata al Piano nazionale per la sicurezza stradale e viene utilizzata prioritariamente per il miglioramento della sicurezza stradale dei valichi e dei trafori dell'arco alpino.
231.5. Al fine di favorire un più ampio ricorso alla ferrovia e, anche, al cabotaggio costiero per il trasporto delle merci è istituito il Fondo per il riequilibro modale, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
231.6. Le disponibilità del Fondo sono utilizzate come segue:
a) riduzione dei costi del trasporto delle merci su ferrovia;
b) miglioramento ed innovazione tecnologica delle infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto delle merci;
c) adozione di un programma per il miglioramento del servizio di trasporto merci su ferrovia, per l'abbattimento dei tempi di percorrenza e per l'estensione dell'utilizzo del sistema di trasporto combinato.
231.7. La dotazione iniziale del fondo è fissata in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, ridurre, fino a concorrenza degli oneri, le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri al netto delle regolazioni debitorie, per gli anni 2006, 2007, 2008.
1. 934. (ex 1. 4313.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 231, aggiungere il seguente:
231.1. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "nonché gli utilizzi in opifici industriali aventi i requisiti individuati al comma 2 lettera 0-bis) dell'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 935. (ex 1. 4277.) Lulli.
Dopo il comma 231, aggiungere il seguente:
231.1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 gennaio 1989 n. 20, le parole: «lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh» sono sostituire dalle seguenti: «0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali è luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 936. (ex 1. 4382.) Nieddu, Gambini, Paola Mariani, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ottone, Rugghia, Quartiani, Tedeschi.
Dopo il comma 231, aggiungere il seguente:
231.1. Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - 1. È istituita, a carico dei gestori degli impianti di produzione di energia elettrica, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, un'imposta sulla produzione in misura di euro 0,001033 per ogni Kwh di energia elettrica prodotta.
2. I termini e le modalità di accertamento, di liquidazione e di pagamento
dell'imposta di cui al comma 1 sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il gettito dell'imposta prevista dal comma 1 è interamente trasferito alle province in cui sono situate le centrali elettriche, in proporzione alla quantità di energia prodotta dagli impianti ubicati nel rispettivo territorio provinciale. Nel caso in cui l'impianto si trovi ubicato entro un raggio di 20 chilometri dal confine di una o più province, il gettito dell'imposta è trasferito alle province interessate in misura proporzionale al rispettivo numero di abitanti.
4. Gli importi trasferiti alle province ai sensi del comma 3 sono da queste destinati prevalentemente a finanziare interventi di compensazione e di risanamento ambientale, di ricerca e di sperimentazione di tecnologie, finalizzate anche al risparmio e al rendimento energetici, nonché incentivi per la diffusione di impianti di energie rinnovabili e per lo sviluppo dell'occupazione nel rispettivo territorio provinciale.
1. 937. (ex 1. 1632.) Ruggeri, Lettieri, Stradiotto.
Dopo il comma 231, aggiungere il seguente:
231.1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: «lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh» sono sostituite dalle seguenti: «0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di curo per kWh».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 938. (ex 1. 1959.) Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 231, aggiungere il seguente:
231.1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989 n. 20, alla lettera c) le parole: «notificare entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «darne pubblica notizia sui rispettivi siti web entro dieci giorni dalla data di esecutività della deliberazione al fine consentire il corretto versamento delle addizionali da parte dei soggetti obbligati».
1. 939. (ex 1. 921.) Ria, Stradiotto.
Dopo il comma 231, aggiungere il seguente:
231.1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: «o distributrici» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: , distributrici, grossisti e dagli autoproduttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e, per le imprese non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 940. (ex 1. 920.) Ria, Stradiotto.
Dopo il comma 231, aggiungere il seguente:
231.1. All'articolo 6 comma 5 del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenuti al versamento diretto agli enti locali sono le imprese produttrici, distributrici, i grossisti e gli autoproduttori di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».
1. 941. (ex 1. 919.) Ria, Stradiotto.
Dopo il comma 231, aggiungere il seguente:
231.1. All'articolo 6, comma 7, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, al primo periodo le parole: «imprese di cui al comma 3 non distributrici» sono sostituite dalle seguenti: «imprese non rientranti nella previsione di cui al precedente comma 5».
1. 942. (ex 1. 916.) Ria, Stradiotto.
Dopo il comma 231, aggiungere il seguente:
231.1. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano introdotta dall'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 non si applica, con effetto dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per gli usi industriali.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 943. (ex 1. 4279.) Lulli.
Dopo comma 232, aggiungere i seguenti:
232.1. A decorrere dal 1o gennaio 2006 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.
232.2. II Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 50 milioni di euro.
232.3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
1. 944. (ex 1. 2982.) Buffo.
Dopo il comma 232 aggiungere il seguente:
232.1. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379 viene erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge.
1. 945. (*ex 1. 941.) Moroni.
Dopo il comma 232, aggiungere il seguente:
232.1. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da «, con decreto» fino a «normativa vigente, »sono soppresse;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3. Con le medesime modalità di cui al comma 1 si procede alla rivalutazione degli importi previsti nella tabella indennizzo danno biologico di cui alla lettera a) dell'articolo 13.
4. II termine per la verifica delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo è fissato al 31 marzo 2006, secondo quanto disposto dall'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
Conseguentemente, al comma 388, tabella A:
voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2006: - 80.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.
voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000.
1. 946. (ex 1. 3569.) Stucchi, Caparini, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile.
Dopo il comma 232, aggiungere il seguente:
232.1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), secondo periodo, le parole: «ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita» sono sostituite dalle seguenti: «ed inferiore all'11 per cento è erogato in capitale, dall'11 per cento è erogato in rendita»;
b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «pari o superiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « pari o superiore all'11 per cento».
232.2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le tabelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo sono adeguate al diverso grado previsto dal comma 232.1 della presente legge.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2006: - 80.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.
voce: Ministero della salute:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000.
1. 947. (ex 1. 3568.) Stucchi, Caparini, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile.
Dopo il comma 232, aggiungere il seguente:
232.1. A seguito della ricognizione effettuata dalle regioni sulla base delle certificazioni prodotte al Ministero dell'economia e delle finanze, relative agli oneri per il pagamento degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, è autorizzata la spesa di 158,634 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 948. (ex 1. 1732.) Labate, Giacco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Lucà, Petrella, Turco, Zanotti.
Dopo il comma 232, aggiungere il seguente:
232.1. - A seguito della ricognizione effettuata dalle regioni sulla base delle certificazioni prodotte al Ministero dell'economia e delle finanze, relative agli oneri per il pagamento degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, è autorizzata la spesa di 158,634 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 949. (ex 1. 1576.) Maura Cossutta, Pistone.
Dopo il comma 232, aggiungere il seguente:
232.1. All'articolo 1, comma 3, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, le parole: «in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
Conseguentemente, al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Legge n. 328 del 2000 - Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (7.1.5.2. - Fondo per le politiche sociali - cap. 3671), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 3.000;
2007: - 3.000;
2008: - 3.000.
1. 950. (ex 1. 1583.) Carbonella.
Sostituire i commi da 233 a 239 con i seguenti:
233. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato «Fondo».
234. Ai fini del presente articolo sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subìto una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
235. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
236. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale, a carico delle famiglie, dell'assistenza integrata sociosanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002.
237. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:
a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;
b) potenziare la rete dei servizi, e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;
c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.
238. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori - stabiliti nel medesimo decreto - riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e di indicatori demografici e socio-economici.
239. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 238 sono determinati:
a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;
c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;
d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 235.
239-bis. A decorrere dall'anno 2006, al Fondo di cui al comma 233 confluiscono le risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.
239-ter. Per l'avvio della fase sperimentale, il Fondo nazionale di sostegno alla non autosufficienza è finanziato per l'anno 2006, nel limite di 1.100 milioni di euro e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si
applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 955. (ex 1. 614.) Di Gioia, Pinza, Zanella, Sgobio, Cusumano, Turco, Labate, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Sostituire i commi da 233 a 239 con il seguente:
233. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo l'articolo 74 è aggiunto il seguente:
Art. 74-bis. - (Estensione delle tutele sociali in favore della maternità). - 1. Dal 1o gennaio 2006, al fine di estendere le tutele sociali in favore della maternità è concesso, a partire dal 6o mese di gravidanza e sino ai 12 mesi successivi alla data del parto, un assegno mensile pari a 250 euro in favore delle donne cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie, in possesso di regolare permesso di soggiorno che si trovino nella condizione di disoccupazione, non iscritte alle liste di collocamento, interessate dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e comunque che abbiano un reddito familiare non superiore a 40 mila euro annui.
2. Per le ragazze madri in presenza di gravi condizioni di disagio sociale ed economico e comunque con un reddito non superiore a 25 mila euro annui l'assegno di cui al comma 1 è pari a 350 euro mensili ed è attribuito a partire dal 3o mese di gravidanza.
3. Per le modalità di riconoscimento dei requisiti e di erogazione dell'assegno di cui ai commi 1 e 2 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emana entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge uno o più decreti attuativi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Conferenza Stato-Regioni e autonomie locali.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 956. (ex 1. 2901.) Fioroni, Bindi, Turco, Gerardo Bianco, Realacci, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Annunziata, Lusetti, Lucà.
Sostituire il comma 233 con i seguenti:
233. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie, in particolare quelle monoreddito e con figli, e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.585 milioni di euro per l'anno 2006.
233-bis. I comuni istituiscono misure per il sostegno alle famiglie, in particolare monoreddito e con figli a carico, mediante l'assegnazione di bonus da spendere per l'istruzione e i corsi di lingue, l'acquisto di testi scolastici e universitari, l'acquisto di supporti informatici, la pratica di attività sportive, musicali e artistiche.
Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Misure a favore delle famiglie mediante istituzione dell'imposta sulle speculazioni immobiliari). - 1. Al fine di porre un argine alle speculazioni nel mercato immobiliare e garantire all'erario entrate derivanti dal commercio immobiliare, l'incremento di valore degli immobili diversi dalla prima casa siti nel territorio dello Stato è soggetto ad imposta secondo le disposizioni dei presente articolo.
2. Il gettito dell'imposta è attribuito in misura del 50 per cento allo Stato e in misura del 50 per cento ai comuni nel territorio dei quali si trovano gli immobili.
3. L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile.
4. Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'articolo 2932 del codice civile, i conferimenti in società di ogni tipo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare. Per diritti reali di godimento, si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie.
5. In caso di vendita con riserva di proprietà e di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione della vita o della locazione.
6. Gli immobili e i diritti reali di godimento alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente al 1o gennaio 2006 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati o acquistati a tale data.
7. L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilità o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilità.
8. L'imposta è dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione.
9. I notai e gli altri pubblici ufficiali sono obbligati, secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l'imposta di registro, al pagamento dell'imposta e delle soprattasse stabilite dalla presente legge ed hanno diritto ad esercitare la relativa rivalsa.
10. L'incremento di valore è costituito dalla differenza fra il valore dell'immobile alla data nella quale si verificano i presupposti di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 ed il valore, aumentato delle spese indicate nel successivo comma 22, che l'immobile aveva alla data dell'acquisto.
11. Per la determinazione della differenza si assumono per gli immobili di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7, quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato e quale valore iniziale quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto. Per i trasferimenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto si assumono, quale valore finale o iniziale, i corrispettivi determinati ai fini di detta imposta.
12. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area l'imposta è liquidata separatamente sull'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e sull'incremento di valore del fabbricato
verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio.
13. Per la determinazione dell'incremento di valore degli alloggi alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito dai soci delle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare il valore iniziale è calcolato in proporzione al valore dell'area edificabile alla data dell'acquisto da parte della cooperativa.
14. Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione.
15. Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di usufrutto e nel trasferimento della nuda proprietà l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinato agli effetti dell'imposta di registro, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.
16. Quando il proprietario, dopo aver trasferito la nuda proprietà ovvero costituito l'usufrutto, ceda, rispettivamente, l'usufrutto ovvero la nuda proprietà allo stesso soggetto entro tre anni dalla data del primo atto di disposizione, l'imposta, in relazione al secondo atto, è liquidata con riferimento all'incremento della piena proprietà salvo detrazione dell'imposta pagata in occasione del primo trasferimento.
17. La consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà nella persona del nudo proprietario per decorso del termine o per causa naturale non dà luogo all'applicazione dell'imposta. Nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali l'incremento imponibile si determina considerando quale valore iniziale quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dall'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione dell'usufrutto.
18. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i diritti di uso e abitazione.
19. La costituzione dell'enfiteusi ed il trasferimento del diritto dell'enfiteuta, sono equiparati, agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dal presente articolo, al trasferimento del diritto di proprietà. La devoluzione e l'affrancazione non danno luogo all'applicazione dell'imposta: nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi, quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà al momento della precedente costituzione del diritto di enfiteusi o del trasferimento del diritto dell'enfiteuta.
20. Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di superficie l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinata agli effetti dell'imposta di registro o di successione, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.
21. L'estinzione del diritto di superficie per decorso del termine non dà luogo all'applicazione dell'imposta; nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dell'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione del diritto di superficie.
22. Ai fini del calcolo dell'incremento imponibile il valore iniziale del bene è maggiorato delle spese di acquisto, di costruzione ed incrementative riferibili al periodo considerato per la determinazione dell'incremento stesso. Non sono computabili le spese corrispondenti ad incrementi di valore non soggetti ad imposta a norma dei commi precedenti.
23. Sono spese di acquisto quelle notarili e quelle per tributi pagati in relazione all'acquisto del bene. Qualora l'acquisto
abbia riguardato anche altri beni, le spese notarili e gli oneri tributari complessivi, compresi quelle per le imposte applicate con aliquote progressive, sono rapportati con criterio proporzionale al valore del bene per il quale va determinato l'incremento imponibile, tranne che non risulti operata una distinta liquidazione.
24. Si considerano spese di costruzione e incrementative quelle specificamente relative ad opere e utilità esistenti alla data di determinazione del valore finale, comprese le spese effettuate per liberare l'immobile da servitù, oneri e altri vincoli e per demolire le costruzioni esistenti sulle aree utilizzate a fini edificatori. Per le opere eseguite in economia, qualora siano documentate soltanto le spese di acquisto del materiale impiegato, il relativo importo è aumentato del cinquanta per cento.
25. Per le aree fabbricabili la cui edificazione è subordinata a norma di legge all'accollo delle spese per l'urbanizzazione primaria o secondaria, il valore iniziale è maggiorato anche della quota parte ditali spese, ancorché non eseguite alla data del trasferimento, da computarsi, con riferimento all'edificabilità specifica dell'area, in base all'importo risultante dalle convenzioni o da altri atti di impegno stipulati con i comuni ovvero dalle delibere adottate in merito dai comuni stessi. Il contribuente deve versare l'imposta corrispondente alla maggiorazione qualora non provveda all'ultimazione delle opere di urbanizzazione nei termini stabiliti.
26. L'imposta si applica per aliquote di incremento imponibile determinate dalla differenza tra il valore iniziale del bene e quella di alienazione o trasmissione, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione.
27. L'imposta si applica con le seguenti aliquote:
a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 5 per cento;
b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 10 per cento;
c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 15 per cento;
d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 20 per cento;
e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 25 per cento;
f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 30 per cento.
28. All'accertamento, liquidazione a riscossione dell'imposta provvedono gli uffici dell'amministrazione finanziaria dello Stato competenti alla registrazione dell'atto di trasferimento o della denuncia di successione.
29. I cedenti, i donatori, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'amministrazione contenente i seguenti elementi:
a) il valore iniziale del bene ai sensi dei precedenti commi 10,11,12,13 e 14;
b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia di riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;
c) il valore finale dell'area e quello iniziale del fabbricato quando ricorra l'ipotesi di cui ai commi 10, 11, 12, 13 e 14.
30. I notai e gli altri pubblici ufficiali debbono richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti stipulati con il loro ministero e debbono produrla all'ufficio con l'atto stesso, allegando altro esemplare dell'atto medesimo in carta semplice.
31. Le spese di cui al comma 22, se già non esposte nella dichiarazione prevista
dal comma 29, debbono, a pena di decadenza, essere denunciate all'ufficio al momento della registrazione dell'atto ovvero nel termine stabilito ai fini della deduzione delle passività agli effetti dell'imposta successoria, se le spese sono afferenti a beni caduti in successione.
32. Se l'atto di alienazione non è soggetto a registrazione in termine fisso la dichiarazione di cui al comma 29 deve essere presentata entro venti giorni dalla data dell'atto stesso. In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione.
33. In base agli elementi risultanti dalle dichiarazioni presentate l'ufficio liquida e riscuote l'imposta nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, nei modi e nei termini già stabiliti per l'imposta di successione.
34. Se il valore iniziale dichiarato dal soggetto passivo risulta diverso da quello già definito a norma dei commi 10, 11, 12, 13 e 14, l'ufficio, in base agli elementi in suo possesso, liquida l'imposta e provvede per la riscossione ovvero per il rimborso.
35. L'ufficio quando non ritenga di accettare la dichiarazione del contribuente sugli elementi che concorrono alla determinazione dell'incremento imponibile notifica l'avviso di accertamento:
a) dei valori attribuiti al bene;
b) delle spese ritenute non ammissibili;
36. L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito, nei termini e con le modalità già stabilite per l'imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi dei commi 29, 30 e 31, il termine decorre dalla data della denuncia. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'avviso può essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
37. In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni previste dai commi 29, 30, 31 e 32 l'ufficio può procedere all'accertamento dell'incremento imponibile entro il quinto anno solare successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, indicando nell'avviso il valore iniziale e il valore finale dell'immobile.
38. Quando per la determinazione dei valori ovvero per l'accertamento della congruità delle spese pende procedimento contenzioso, la riscossione dell'imposta complementare sull'incremento di valore degli immobili diversi dalla prima casa è effettuata nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti per la riscossione dell'imposta complementare di registro o di successione in pendenza di giudizio.
39. Qualora prima della definizione del procedimento di valutazione dell'immobile sia alienato a titolo oneroso o trasferito a titolo gratuito, l'imposta relativa al secondo trasferimento deve essere riliquidata assumendo come valore iniziale quello definitivamente accertato come finale agli effetti dell'imposta relativa al precedente trasferimento. La domanda di rimborso della differenza fra l'imposta pagata e quella risultante dalla riliquidazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui è stato definitivamente accertato il detto valore finale.
40. L'ufficio del registro, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui al comma 29, 30, 31 e 32, relative ad immobili alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito da persone fisiche, deve trasmettere ai comuni nei cui territori sono situati i beni le copie delle dichiarazioni stesse.
41. Nei novanta giorni successivi al ricevimento della copia degli atti di cui al comma precedente il comune interessato può formulare motivate proposte di rettifica degli elementi compresi nelle dichiarazioni che comportino la liquidazione di
una maggiore imposta, salvo che si tratti di valori già definitivi a fini delle imposte di registro o di successione.
42. Le proposte di rettifica non condivise dall'ufficio devono essere trasmesse alla Commissione di cui al comma successivo, operante presso ciascun ufficio, la quale determina i singoli elementi controversi. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio procede all'accertamento, sentito l'ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione sono situati i singoli immobili.
43. Presso ogni ufficio del registro è costituita la Commissione per l'esame delle proposte del comune. Ad essa si applicano le disposizioni dell'articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'ufficio del registro comunica al comune gli accertamenti e le decisioni dei vari gradi del contenzioso. In mancanza di proposte da parte del comune, l'ufficio del registro procede all'accertamento dell'incremento di valore imponibile ai sensi dei precedenti commi 35, 36 e 37.
44. Per l'omessa dichiarazione prevista dai commi 29, 30, 31 e 32, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. Per l'omessa o infedele indicazione dei dati e degli elementi rilevanti per la determinazione dell'imponibile, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta. Se rileva l'incremento di valore, si tiene conto, per la sua determinazione, del valore iniziale già definito ai sensi dei commi 10, 11, 12, 13 e 14. L'omessa o infedele indicazione di dati diversi da quelli di cui al presente comma, ovvero la mancata allegazione dei documenti prescritti, è punita con sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000. I notai o gli altri pubblici ufficiali che non hanno richiesto o non hanno prodotto la dichiarazione sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.
45. Sono esenti dall'imposta gli incrementi di valore:
a) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;
b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui alla lettera a);
c) degli immobili acquistati a titolo gratuito anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. L'esenzione è revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall'acquisto mediante l'esibizione di idonea documentazione all'ufficio del registro;
d) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a euro 500.000.
46. L'imposta di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 è ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 1o giugno 1939, n. 1089, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione degli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del suo trasferimento o a quella del compimento del decennio.
47. Le obbligazioni previste dal presente articolo sono solidali tra gli alienati ovvero tra i beneficiari del trasferimento di ciascun immobile.
48. È nullo qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l'onere dell'imposta prevista dal presente articolo.
49. Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente articolo,
delle relative soprattasse e degli interessi è privilegiato sugli immobili trasferiti con lo stesso grado dei crediti previsti dal n. 5 dell'articolo 2780 del codice civile. Per le imposte suppletive il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.
50. Le somme riscosse per l'imposta, interessi e soprattasse sono attribuite in uguale misura allo Stato e al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile. Per gli immobili ubicati in più comuni l'imponibile è ripartito in proporzione alla superficie compresa in ciascuno di essi e l'imposta è liquidata separatamente.
51. L'ufficio del registro che ha effettuato la riscossione provvede alla ripartizione e al versamento mensile delle somme spettanti ai singoli comuni.
52. Le somme indebitamente percette sono rimborsate al contribuente dall'amministrazione finanziaria e, su disposizione dell'intendente di finanza, recuperate nei confronti del comune insieme con gli interessi passivi, anche mediante trattenuta sui versamenti successivi.
53. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le ulteriori modalità per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.
54. I comuni possono rilasciare a carico della tesoreria comunale delegazioni di pagamento sull'imposta in misura non superiore ai due terzi del gettito dell'anno precedente, a garanzia dei mutui assunti o da assumere. Quando il gettito dell'imposta risulti insufficiente il comune debitore deve rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali delegabili per legge.
55. Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta e delle soprattasse e pene pecuniarie, per gli interessi, per le dilazioni di pagamento, per i termini di prescrizione e decadenza e per quanto altro non sia diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, quelle relative all'imposta di successione.
56. Le disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta mediante cessione allo Stato di beni culturali si applicano esclusivamente nei casi di acquisto per successione a causa di morte da parte degli eredi o legatari.
57. L'imposta deve essere restituita quando l'atto di alienazione a titolo oneroso e di trasmissione a titolo gratuito, anche per causa di morte, è dichiarato nullo o annullato ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Per i successivi trasferimenti imponibili si assume quale valore iniziale quello determinato o determinabile come tale in relazione all'atto nullo o annullato. L'avveramento della condizione risolutiva espressa non dà luogo a rimborso dell'imposta né ad applicazione di una nuova imposta. Per i successivi trasferimenti si assume quale valore iniziale quello determinato come valore finale ai fini della precedente tassazione. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche in caso di risoluzione dei contratti indicati nel comma 5.
1. 957. (ex 1. 619.) Cusumano, Mastella, Acquarone, Borriello, De Franciscis, Iannuccini, Mongiello, Nuvoli, Oricchio, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza, Santulli.
Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:
233-bis. Il tasso di interesse applicato dalle banche o istituti di intermediazione finanziaria, iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, per le operazioni di anticipazione sui crediti acquistati vantati dalle imprese nei confronti dello Stato o delle pubbliche amministrazioni non può essere superiore a quello più favorevole concesso dallo Stato nell'emissione dei Buoni del Tesoro con scadenza superiore ad un anno avvenuta nel trimestre precedente.
233-ter. Per le operazioni di anticipazione sui crediti futuri vantati dalle imprese
nei confronti dello Stato o delle pubbliche amministrazioni il tasso di interesse non può superare di un punto percentuale il tasso di cui al comma 233-bis.
233-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze rileva, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi di cui ai commi 233-bis e 233-ter.
1. 958. (ex 1. 4435.) Cusumano, Mastella, Acquarone, Borriello, De Franciscis, Iannuccilli, Mongiello, Nuvoli, Oricchio, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza, Santulli.
Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:
233-bis. Il tasso di interesse applicato dalle banche o istituti di intermediazione finanziaria, iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, per il credito alle famiglie finalizzato all'acquisto di beni e servizi destinati ai minori di 25 anni non può superare di 4 punti percentuali il tasso di riferimento BCE (ex TUS).
233-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze rileva, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi di cui al comma 233-bis.
1. 959. (ex 1. 4433.) Cusumano, Mastella, Acquarone, Borriello, De Franciscis, Iannuccilli, Mongiello, Nuvoli, Oricchio, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza, Santulli.
Sostituire i commi da 234 a 239 con i seguenti:
234. Ferma restando la disciplina della gratuità dei libri di testo fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico, una quota non inferiore al 30 per cento del fondo di cui al comma 233 è destinata al sostegno alle famiglie a basso reddito per l'acquisto dei libri di testo di libri e materiali didattici, anche su supporto elettronico, secondo le modalità di cui ai commi 235 e 236.
235. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati l'importo e le modalità di erogazione alle famiglie con almeno un figlio in età scolare di età non superiore a 18 anni, nelle condizioni di cui al comma 236 di un assegno annuo per l'acquisto dei libri di testo di libri e materiali didattici, anche su supporto elettronico.
236. L'assegno di cui al comma 235 spetta qualora il nucleo familiare risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari ad euro 20.000 annui con riferimento a nuclei familiari monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
1. 960. (ex 1. 627.) Agostini, Pinza, Zanella, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Russo Spena, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Sostituire il comma 234 con il seguente:
234. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 580 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 961. (ex 1. 3627.) D'Antoni, Morgando, Annunziata, Duilio, Lettieri, Milana, Stradiotto.
Sostituire il comma 234 con il seguente:
234. Per ogni nuovo nato o adottato nell'anno 2005 è concesso un assegno pari a euro 1.000 alle madri residenti nel territorio nazionale il cui reddito lordo annuo non superi i 20.000 euro.
Conseguentemente, al comma 236, sopprimere il secondo periodo.
1. 962. (ex 1. 626.) Violante, Michele Ventura.
Al comma 234, sostituire le parole da: 2005 fino alla fine del comma, con le seguenti: 2006 è concesso un assegno pari ad euro 1.000, per i redditi 2005 entro il limite familiare di 50.000 euro lordi.
1. 963. (ex 1. 629.) Grandi.
Al comma 234, aggiungere, in fine, le parole: , a condizione che il reddito complessivo familiare non superi 150 mila euro annui.
1. 964. (ex 1. 2414.) Giudice.
Al comma 234, aggiungere, in fine, le parole: in favore dei nuclei familiari il cui reddito lordo annuo non superi i 70.000 euro.
1. 965. (ex 1. 625.) Violante, Michele Ventura.
Sostituire i commi 235 e 236 con i seguenti:
235. Dal 1o gennaio 2006, al fine di estendere la tutela sociale in favore della maternità è concesso, a partire dal 6o mese di gravidanza e sino ai 12 mesi successivi alla data del parto, un assegno mensile pari a 250 euro in favore delle donne cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie, in possesso di regolare permesso di soggiorno che si trovino nella condizione di disoccupazione, non iscritte alle liste di collocamento, interessate dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L'assegno è attribuito qualora il nucleo familiare
al quale appartiene la madre non abbia un reddito superiore a 40 mila euro all'anno calcolato in base all'Indicatore della situazione economica ISE di cui alla Tabella 1 allegata al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
236. Per le ragazze madri in gravi condizioni di disagio sociale ed economico e comunque con un reddito non superiore a 25 mila euro annui l'assegno di cui al comma 235 è pari a 350 euro mensili ed è attribuito a partire dal 3o mese di gravidanza. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua modalità e criteri per l'attribuzione dell'assegno di cui ai commi 235 e 236.
Conseguentemente:
a) al comma 239, lettera a), capoverso 4-bis, sostituire le parole: 2.150 euro con le seguenti: 4.300 euro.
b) al comma 239, lettera b), capoverso d-bis sostituire le parole: 2.150 euro con le seguenti: 2.510 euro.
c) al comma 243-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
d) dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
* 1. 966. (ex 0. 1. 4552. 7.) Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Turco, Zanotti, Magnolfi, Finocchiaro.
Sostituire i commi 235 e 236 con i seguenti:
235. Dal 1o gennaio 2006, al fine di estendere la tutela sociale in favore della maternità è concesso, a partire dal 6o mese di gravidanza e sino ai 12 mesi successivi alla data del parto, un assegno mensile pari a 250 euro in favore delle donne cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie, in possesso di regolare permesso di soggiorno che si trovino nella condizione di disoccupazione, non iscritte alle liste di collocamento, interessate dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L'assegno è attribuito qualora il nucleo familiare al quale appartiene la madre non abbia un reddito superiore a 40 mila euro all'anno calcolato in base all'Indicatore della situazione economica ISE di cui alla Tabella 1 allegata al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
236. Per le ragazze madri in gravi condizioni di disagio sociale ed economico e comunque con un reddito non superiore a 25 mila euro annui l'assegno di cui al comma 235 è pari a 350 euro mensili ed è attribuito a partire dal 3o mese di gravidanza. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con proprio decreto, individua modalità e criteri per l'attribuzione dell'assegno di cui ai commi 235 e 236.
Conseguentemente:
a) al comma 239, lettera a), capoverso 4-bis, sostituire le parole: 2.150 euro con le seguenti: 4.300 euro;
b) al comma 239, lettera b), capoverso d-bis sostituire le parole: 2.150 euro con le seguenti: 2.510 euro;
c) al comma 243-bis, sopprimere l'ultimo periodo;
d) dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
* 1. 967. Bindi, Morgando, Duilio, Gerardo Bianco, Milana, Stradiotto, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Sostituire il comma 235 con i seguenti:
235. Al fine di estendere le tutele sociali della maternità, per ogni figlio concepito nell'anno 2006, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso, da almeno 1 anno dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 235-quinquies di regolare permesso di soggiorno, che si trovino nella condizione di disoccupazione, non iscritte alle liste di collocamento o interessate dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è concesso, a partire dal sesto mese di gravidanza e per i 3 mesi successivi alla data effettiva del parto, un assegno mensile di importo pari ad euro 250.
235-bis. L'assegno è concesso dai comuni e spetta alle puerpere il cui nucleo familiare di appartenenza risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, pari ad euro 35.000 annui con riferimento ai nuclei familiari con due componenti.
235-ter. Per i nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico di cui al comma 235-bis è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
235-quater. Per le ragazze madri in presenza di gravi condizioni di disagio sociale ed economico, da definirsi con i decreti di cui al comma 235-novies, e comunque con un reddito, determinato ai sensi del comma 235-bis, non superiore a 25 mila euro annui, l'assegno di cui al comma 235 è pari a 350 euro mensili ed è concesso a partire dal terzo mese di gravidanza.
235-quinquies. L'assegno è corrisposto a seguito di apposita domanda in carta libera presentata dall'interessata al comune di residenza entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio della gravidanza.
235-sexies. La domanda deve essere corredata da una certificazione medica, rilasciata dal medico di famiglia o dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio o dai consultori familiari, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, comprovante la data di inizio della gravidanza, nonché la data presunta del parto.
235-septies. Ai fini della fruizione del beneficio, i comuni provvedono ad informare le interessate invitandole a certificare altresì il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, e, successivamente, la data effettiva del parto e dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati, ovvero l'eventuale interruzione della gravidanza nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
235-octies. L'assegno, ferma restando la titolarità in capo ai comuni, è erogato dall'INPS, anche avvalendosi, tramite apposita convenzione, di Poste italiane spa, sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi. A tal fine è istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una dotazione finanziaria di 258 milioni di euro.
235-nonies. Entro il 15 gennaio 2006, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, sono emanate le disposizioni regolamentari per l'attuazione dei commi da 235 a 235-octies. Restano fermi tutti i benefici e le indennità previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
** 1. 968. (ex 0. 1. 4552. 8.) Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Turco, Zanotti, Magnolfi, Finocchiaro.
Sostituire il comma 235 con i seguenti:
235. Al fine di estendere le tutele sociali della maternità, per ogni figlio concepito nell'anno 2006, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso, da almeno 1 anno dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 235-quinquies di regolare permesso di soggiorno, che si trovino nella condizione di disoccupazione, non iscritte alle liste di collocamento o interessate dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è concesso, a partire dal sesto mese di gravidanza e per i 3 mesi successivi alla data effettiva del parto, un assegno mensile di importo pari ad euro 250.
235-bis. L'assegno è concesso dai comuni e spetta alle puerpere il cui nucleo familiare di appartenenza risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, pari ad euro 35.000 annui con riferimento ai nuclei familiari con due componenti.
235-ter. Per i nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico di cui al comma 235-bis è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
235-quater. Per le ragazze madri in presenza di gravi condizioni di disagio sociale ed economico, da definirsi con i decreti di cui al comma 235-novies, e comunque con un reddito, determinato ai sensi del comma 235-bis, non superiore a 25 mila euro annui, l'assegno di cui al comma 235 è pari a 350 euro mensili ed è concesso a partire dal terzo mese di gravidanza.
235-quinquies. L'assegno è corrisposto a seguito di apposita domanda in carta libera presentata dall'interessata al comune di residenza entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio della gravidanza.
235-sexies. La domanda deve essere corredata da una certificazione medica, rilasciata
dal medico di famiglia o dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio o dai consultori familiari, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, comprovante la data di inizio della gravidanza, nonché la data presunta del parto.
235-septies. Ai fini della fruizione del beneficio, i comuni provvedono ad informare le interessate invitandole a certificare altresì il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, e, successivamente, la data effettiva del parto e dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati, ovvero l'eventuale interruzione della gravidanza nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
235-octies. L'assegno, ferma restando la titolarità in capo ai comuni, è erogato dall'INPS, anche avvalendosi, tramite apposita convenzione, di Poste italiane spa, sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi. A tal fine è istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una dotazione finanziaria di 258 milioni di euro.
235-novies. Entro il 15 gennaio 2006, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, sono emanate le disposizioni regolamentari per l'attuazione dei commi da 235 a 235-octies. Restano fermi tutti i benefici e le indennità previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
** 1. 969. Morgando, Bindi, Duilio, Gerardo Bianco, Milana, Stradiotto.
Inammissibile.
Al comma 235, sostituire le parole: nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato con le seguenti: nato ovvero adottato. L'assegno è corrisposto nella misura di 5.000 euro per ogni figlio nato secondo per ordine di nascita, ovvero di 10.000 euro per ogni figlio nato terzo o successivo. La suddetta maggiorazione è riconosciuta ai nuclei familiari con un reddito imponibile complessivo non superiore a 60.000 euro.
Conseguentemente, al comma 332, sostituire le parole: entro la data del 31 dicembre 2004 con le seguenti: in corso alla data del 31 dicembre 2004.
1. 970. Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi.
Inammissibile.
Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: anche in favore dei cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno residenti in Italia da almeno un anno.
Conseguentemente:
al comma 236, secondo periodo, sopprimere le parole: , cittadino italiano ovvero comunitario;
al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 971. Bindi, Burtone, Meduri, Fioroni, Mosella, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Dopo il comma 235, aggiungere il seguente:
235-bis. dai benefici di cui ai commi 234 e 235 sono esclusi i nuclei familiari con reddito superiore a 30 mila euro.
1. 972. (ex 1. 659.) Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Dopo il comma 235, aggiungere il seguente:
235-bis. Dai benefici di cui ai commi 234 e 235 sono esclusi i nuclei familiari con reddito superiore a 35 mila euro.
1. 973. (ex 1. 1403.) Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Dopo il comma 235, aggiungere il seguente:
235-bis. Dai benefici di cui ai commi 234 e 235 sono esclusi i nuclei familiari con reddito superiore a 40 mila euro.
1. 974. (ex 1. 656.) Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Dopo il comma 235, aggiungere il seguente:
235-bis. Dai benefici di cui ai commi 234 e 235 sono esclusi i nuclei familiari con reddito superiore a 45 mila euro.
1. 975. (ex 1. 657.) Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Moroni, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Dopo il comma 235, aggiungere il seguente:
235-bis. Dai benefici di cui ai commi 234 e 235 sono esclusi i nuclei familiari con reddito superiore a 50 mila euro.
1. 976. (ex 1. 658.) Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Al comma 236, secondo periodo, sopprimere le parole: , cittadino italiano ovvero comunitario.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare la seguente variazione:
2006: - 50.000.
1. 977. (ex 1. 633.) Violante, Michele Ventura.
Al comma 236, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o cittadino extracomunitario con regolare permesso di soggiorno.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare la seguente variazione:
2006: - 50.000.
* 1. 978. (ex 1. 632.) Maura Cossutta, Pistone.
Al comma 236, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o cittadino extracomunitario con regolare permesso di soggiorno.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare la seguente variazione:
2006: - 50.000.
* 1. 979. (ex 1. 1212.) Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Dopo il comma 238, aggiungere i seguenti:
238-bis. All'articolo 13 del Testo unico delle imposte dirette sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, le lettere da a) ad c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) fino a 18.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 18.000 e fino a 33.500 euro, 30 per cento;
c) oltre 33.500 e fino a 70.000 euro, 40 per cento;
d) oltre 70.000 euro, 45 per cento».
238-ter. All'articolo 11 del citato Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «4.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «4.700 euro»;
b) al comma 3, le parole: «4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «4.200 euro»;
c) al comma 4, le parole: «1.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.620 euro».
238-quater. È istituito presso l'INPS il Fondo per il sostegno del reddito personale e familiare.
238-quinquies. In attesa della riforma organica degli istituti a sostegno del reddito personale e familiare, il Fondo gestisce l'assegno integrativo dei redditi da lavoro subordinato e parasubordinato e l'assegno sostitutivo delle detrazioni per carichi familiari.
238-sexies. Per i redditi complessivi risultanti dalle dichiarazioni annuali fino a 21.500 euro ai quali concorrono redditi da lavoro subordinato e parasubordinato, spetta un assegno da commisurare al 2,5 per cento dei predetti redditi da lavoro, secondo le modalità specificate all'Allegato 3. L'assegno spetta anche ai percettori di redditi da lavoro subordinato o parasubordinato per i quali, in sede di denuncia, non risulti dovuta alcuna imposta.
238-septies. L'articolo 12 del citato Testo unico è abrogato.
238-octies. Oltre agli assegni previsti dalle disposizioni vigenti, ai percettori di redditi dichiarati ai fini fiscali spetta un assegno sostitutivo delle detrazioni per carichi familiari commisurato secondo le modalità di cui all'Allegato 4, al reddito complessivo. Gli importi base dell'assegno sono i seguenti:
a) per i titolari di redditi da lavoro dipendente parasubordinato, autonomo, d'impresa minore e da pensione (di cui agli articoli 49, 50, comma l, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), 53, comma 1 e 66 del TUIR):
- 792 euro per il coniuge a carico;
- 1.272 euro per ogni figlio minore a carico, compresi i figli naturali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
- 597 euro per ogni figlio maggiorenne a carico, compresi i figli naturali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
- 351 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
b) per i titolari di redditi di altra natura:
- 546,18 per il coniuge a carico;
- 516,46 per ogni figlio a carico compresi i figli naturali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
- 303,68 per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
238-novies. Gli assegni di cui alle lettere a) e b) del comma 5 non sono cumulabili tra loro.
238-decies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite: le modalità di corresponsione degli assegni anche nella forma di credito fiscale; i soggetti erogatori degli assegni, con particolare riferimento al caso in cui non sussista un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato; le modalità di compensazione per il datore di lavoro dei crediti per gli assegni con i debiti di natura fiscale e previdenziale. Di norma, gli assegni sono erogati su base mensile dal datore di lavoro, che si rivale nei confronti del Fondo INPS con le modalità previste per gli assegni per il nucleo familiare.
238-undecies. L'assegno integrativo dei redditi da lavoro subordinato e parasubordinato e l'assegno sostitutivo delle detrazioni concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. I soggetti che hanno aderito alle disposizioni di cui agli articoli da 12 a 20
del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, sono tenuti a corrispondere un contributo straordinario pari al 5 per cento delle somme regolarizzate, in un'unica rata entro il 30 settembre 2006.
b) dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
c) aggiungere, in fine, i seguenti allegati:
Allegato 3.
Modalità di calcolo dell'assegno integrativo del reddito da lavoro subordinato e parasubordinato.
1. L'assegno spetta ai titolari di redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e all'articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e i), del TUIR, nel caso in cui il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10 comma 3-bis del TUIR, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, sia inferiore a 21.500 euro.
2. La misura dell'assegno è così determinata:
si divide per l'importo di 13.800 euro la differenza tra la soglia di 21.500 euro e l'importo complessivo del reddito: se il risultato è pari o superiore a 1 (uno), l'assegno spetta per intero nella misura del 2,5 per cento dell'ammontare del reddito da lavoro;
se il risultato è pari o inferiore a 0 (zero) l'assegno non spetta.
Negli altri casi, l'importo dell'assegno è dato dalla moltiplicazione dell'ammontare del 2,5 per cento del reddito predetto per il risultato della divisione, computando le prime quattro cifre decimali.
Allegato 4.
Modalita di calcolo dell'assegno sostitutivo delle detrazioni per carichi di famiglia.
1. L'assegno è determinato sulla base del reddito complessivo. Ai fini del calcolo dell'ammontare dell'assegno si procede preliminarmente alla determinazione dell'importo complessivo base secondo le misure specificate nelle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 5, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) l'assegno spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa dagli enti centrali della Chiesa cattolica, al lordo degli oneri deducibili;
b) l'assegno spetta ai percettori di redditi da lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del TUIR) e di impresa minore (articolo 66 del TUIR) a condizione che i redditi siano in linea con gli studi di settore ovvero ne risulti in sede fiscale giustificato lo scostamento;
c) l'assegno è rapportato a mese e compete dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste a quello in cui sono cessate;
d) l'assegno è ripartito tra coloro che ne hanno diritto in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno;
e) nel caso in cui al mantenimento dei figli concorrano entrambi i genitori, l'assegno è ripartito al cinquanta per cento;
f) l'assegno è aumentato del cinquanta per cento nel caso che la persona a carico sia portatore di handicap;
g) se l'altro genitore manca, o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati dal solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato si è successivamente ed effettivamente separato, la misura di 792 curo prevista per il coniuge si applica, se più conveniente, per il primo figlio maggiorenne.
2. L'assegno spetta in misura pari al cento per cento dell'importo complessivo determinato ai sensi del precedente n. 1, per i redditi tra 12.000 euro e 30.000 euro.
Il predetto limite massimo di 30.000 euro è elevato a 35.000 curo, nel caso di due figli a carico, ed a 40.000 curo nel caso di tre figli a carico. Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre, l'assegno spetta al cento per cento qualunque sia il valore del reddito.
3. Per i redditi fino a 12.000 euro, l'assegno è dovuto in misura variabile, calcolata moltiplicando l'importo determinato ai sensi del n. 1 della presente Tabella per il rapporto tra reddito complessivo e 12.000. Ai fini del calcolo, si computano le prime quattro cifre decimali.
4. Per i redditi superiori ai limiti massimi di cui al n. 2, l'assegno è dovuto in quota fissa per un terzo dell'importo determinato ai sensi del n. 1, e in misura variabile per i restanti due terzi. Il calcolo della quota variabile è effettuato moltiplicando i predetti due terzi per una frazione pari alla differenza tra 70.000 curo e il reddito complessivo divisa per la differenza tra 70.000 curo e il limite massimo di cui al n. 2: ove il risultato di tale operazione sia pari o inferiore a 0 (zero), non è dovuta la quota variabile; negli altri casi, l'ammontare della quota variabile si calcola in base alle prime quattro cifre decimali.
1. 980. (ex 1. 3086.) Pistone.
Dopo il comma 238, aggiungere i seguenti:
238-bis. Gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito sono integralmente neutralizzati, su base annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni.
238-ter. La neutralizzazione di cui al comma 238-bis è adottata quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 maggio di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente.
238-quater. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni:
a) riferisce l'esito dell'accertamento di cui al comma 238-ter;
b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall'attuazione del presente articolo;
c) laddove l'accertamento di cui al comma 238-ter rilevi la necessità di applicare il drenaggio fiscale, presenta uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo.
238-quinquies. In relazione all'esito dell'accertamento annuale di cui al comma 238-ter, il disegno di legge finanziaria, presentato al Parlamento entro il 30 settembre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, efficaci con riferimento all'anno d'imposta successivo.
238-sexies. Gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 5 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore.
238-septies. In sede di prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, ai fini dell'integrale recupero del drenaggio fiscale già dovuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, procede all'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati.
238-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
1. 981. (ex 1. 4529.) Pistone, Sgobio, Maura Cossutta, Galante.
Dopo il comma 238, aggiungere i seguenti:
238-bis. Lo Stato assicura la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie, in particolare quelle monoreddito e con figli, attraverso misure che prevedano:
a) l'istituzione un sussidio di base dell'importo di 150 euro mensili per i bambini sino a tre anni di età;
b) una indennità dell'importo di 300 euro mensili, per un massimo di dodici mesi, per uno dei due genitori che scelga il part-time sul lavoro;
c) 1a deducibilità sino a 5.000 euro annui dall'imponibile del reddito familiare delle spese documentabili sostenute per la baby-sitter o per le rette dell'asilo o della scuola materna;
d) la deducibilità sino a 6.000 euro annui delle spese documentabili sostenute per il mutuo per l'acquisto della prima casa.
238-ter. Le misure di cui al comma precedente si applicano alle famiglie con un reddito familiare imponibile inferiore a 60 mila euro annui.
238-quater. Lo Stato assicura la realizzazione di interventi volti al sostegno delle persone non autosufficienti e degli anziani attraverso misure che prevedano:
a) l'aumento della indennità di accompagnamento sino a 1.000 euro mensili nelle famiglie con reddito familiare imponibile inferiore ai 25 mila euro annui;
b) la deducibilità di 5.000 euro annui dall'imponibile del reddito familiare per ogni anziano facente parte del nucleo familiare e convivente di età superiore ai 65 anni nelle famiglie con reddito familiare imponibile inferiore ai 60 mila euro annui.
238-quinquies. I comuni sono tenuti a prevedere l'istituzione di misure per il sostegno alle famiglie, in particolare monoreddito e con figli a carico, con un reddito familiare imponibile inferiore a 60 mila euro annui, mediante l'assegnazione di bonus da spendere per l'istruzione e i corsi di lingue, l'acquisto di testi scolastici e universitari, l'acquisto di supporti informatici, la pratica di attività sportive, musicali e artistiche.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
396-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 6 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, e sino all'8 per mille solo per le abitazioni possedute in aggiunta alla prima casa non locate; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro».
396-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'10 per cento.
396-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 20 per cento.
396-sexies. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-septies. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-sexies si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
396-octies. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 20 per cento.
b) dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis - (Istituzione dell'imposta sulle speculazioni immobiliari). - 1. Al fine di porre un argine alle speculazioni nel mercato immobiliare e garantire all'erario entrate derivanti dal commercio immobiliare, l'incremento di valore degli immobili diversi dalla prima casa siti nel territorio dello Stato è soggetto ad imposta secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il gettito dell'imposta è attribuito in misura del 50 per cento allo Stato e in misura del 50 per cento ai comuni nel territorio dei quali si trovano gli immobili.
3. L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile.
4. Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'articolo 2932 del codice civile, i conferimenti in società di ogni tipo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare. Per diritti reali di godimento, si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie.
5. In caso di vendita con riserva di proprietà e di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione della vita o della locazione.
6. Gli immobili e i diritti reali di godimento alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente al 1o gennaio 2006 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati o acquistati a tale data.
7. L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilità o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilità.
8. L'imposta è dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione.
9. I notai e gli altri pubblici ufficiali sono obbligati, secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l'imposta di registro, al pagamento dell'imposta e delle soprattasse stabilite dalla presente legge ed hanno diritto ad esercitare la relativa rivalsa.
10. L'incremento di valore è costituito dalla differenza fra il valore dell'immobile alla data nella quale si verificano i presupposti di cui ai commi 3, 4, 5 ,6 e 7 ed il valore, aumentato delle spese indicate nel successivo comma 22, che l'immobile aveva alla data dell'acquisto.
11. Per la determinazione della differenza si assumono per gli immobili di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7, quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato e quale valore iniziale quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto. Per i trasferimenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto si assumono, quale valore finale o iniziale, i corrispettivi determinati ai fini di detta imposta.
12. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area l'imposta è liquidata separatamente sull'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e sull'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio.
13. Per la determinazione dell'incremento di valore degli alloggi alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito dai soci delle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare il valore iniziale è calcolato in proporzione al valore dell'area edificabile alla data dell'acquisto da parte della cooperativa.
14. Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione.
15. Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di usufrutto e nel trasferimento della nuda proprietà l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinato agli effetti dell'imposta di registro, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.
16. Quando il proprietario, dopo aver trasferito la nuda proprietà ovvero costituito l'usufrutto, ceda, rispettivamente, l'usufrutto ovvero la nuda proprietà allo stesso soggetto entro tre anni dalla data del primo atto di disposizione, l'imposta, in relazione al secondo atto, è liquidata con riferimento all'incremento della piena proprietà salvo detrazione dell'imposta pagata in occasione del primo trasferimento.
17. La consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà nella persona del nudo proprietario per decorso del termine o per causa naturale non dà luogo all'applicazione dell'imposta. Nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali l'incremento imponibile si determina considerando quale valore iniziale quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dall'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione dell'usufrutto.
18. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i diritti di uso e abitazione.
19. La costituzione dell'enfiteusi ed il trasferimento del diritto dell'enfiteuta, sono equiparati, agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dal presente articolo, al trasferimento del diritto di proprietà. La devoluzione e l'affrancazione non danno luogo all'applicazione dell'imposta: nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi, quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà al momento della precedente costituzione del diritto di enfiteusi o del trasferimento del diritto dell'enfiteuta.
20. Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di superficie l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinata agli effetti dell'imposta di registro o di successione, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.
21. L'estinzione del diritto di superficie per decorso del termine non dà luogo all'applicazione dell'imposta; nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dell'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione del diritto di superficie.
22. Ai fini del calcolo dell'incremento imponibile il valore iniziale del bene è maggiorato delle spese di acquisto, di costruzione ed incrementative riferibili al periodo considerato per la determinazione dell'incremento stesso. Non sono computabili le spese corrispondenti ad incrementi di valore non soggetti ad imposta a norma dei commi precedenti.
23. Sono spese di acquisto quelle notarili e quelle per tributi pagati in relazione all'acquisto del bene. Qualora l'acquisto abbia riguardato anche altri beni, le spese notarili e gli oneri tributari complessivi, compresi quelle per le imposte applicate con aliquote progressive, sono rapportati con criterio proporzionale al valore del bene per il quale va determinato l'incremento imponibile, tranne che non risulti operata una distinta liquidazione.
24. Si considerano spese di costruzione e incrementative quelle specificamente relative ad opere e utilità esistenti alla data di determinazione del valore finale, comprese le spese effettuate per liberare l'immobile da servitù, oneri e altri vincoli e per demolire le costruzioni esistenti sulle aree utilizzate a fini edificatori. Per le opere eseguite in economia, qualora siano documentate soltanto le spese di acquisto del materiale impiegato, il relativo importo è aumentato del cinquanta per cento.
25. Per le aree fabbricabili la cui edificazione è subordinata a norma di legge all'accollo delle spese per l'urbanizzazione
primaria o secondaria, il valore iniziale è maggiorato anche della quota parte di tali spese, ancorché non eseguite alla data del trasferimento, da computarsi, con riferimento all'edificabilità specifica dell'area, in base all'importo risultante dalle convenzioni o da altri atti di impegno stipulati con i comuni ovvero dalle delibere adottate in merito dai comuni stessi. Il contribuente deve versare l'imposta corrispondente alla maggiorazione qualora non provveda all'ultimazione delle opere di urbanizzazione nei termini stabiliti.
26. L'imposta si applica per aliquote di incremento imponibile determinate dalla differenza tra il valore iniziale del bene e quella dì alienazione o trasmissione, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione.
27. L'imposta si applica con le seguenti aliquote:
a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 5 per cento;
b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 10 per cento;
c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 15 per cento;
d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 20 per cento;
e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui ai comma 26, il 25 per cento;
f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 30 per cento.
28. All'accertamento, liquidazione a riscossione dell'imposta provvedono gli uffici dell'amministrazione finanziaria dello Stato competenti alla registrazione dell'atto di trasferimento o della denuncia di successione.
29. I cedenti, i donatori, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'amministrazione contenente i seguenti elementi:
a) il valore iniziale del bene ai sensi dei precedenti commi 10 e 14;
b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia di riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;
c) il valore finale dell'area e quello iniziale del fabbricato quando ricorra l'ipotesi di cui ai commi 10, e 14.
30. I notai e gli altri pubblici ufficiali debbono richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti stipulati con il loro ministero e debbono produrla all'ufficio con l'atto stesso, allegando altro esemplare dell'atto medesimo in carta semplice.
31. Le spese di cui al comma 22, se già non esposte nella dichiarazione prevista dal comma 29, debbono, a pena di decadenza, essere denunciate all'ufficio al momento della registrazione dell'atto ovvero nel termine stabilito ai fini della deduzione delle passività agli effetti dell'imposta successoria, se le spese sono afferenti a beni caduti in successione.
32. Se l'atto di alienazione non è soggetto a registrazione in termine fisso la dichiarazione di cui al comma 29 deve essere presentata entro venti giorni dalla data dell'atto stesso. In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione.
33. In base agli elementi risultanti dalle dichiarazioni presentate l'ufficio liquida e riscuote l'imposta nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, nei modi e nei termini già stabiliti per l'imposta di successione.
34. Se il valore iniziale dichiarato dal soggetto passivo risulta diverso da quello già definito a norma dei commi 10 e 14, l'ufficio, in base agli elementi in suo possesso, liquida l'imposta e provvede per la riscossione ovvero per il rimborso.
35. L'ufficio quando non ritenga di accettare la dichiarazione del contribuente sugli elementi che concorrono alla determinazione dell'incremento imponibile notifica l'avviso di accertamento:
a) dei valori attribuiti al bene;
b) delle spese ritenute non ammissibili.
36. L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito, nei termini e con le modalità già stabilite per l'imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi dei commi 29, 30 e 31, il termine decorre dalla data della denuncia. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'avviso può essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
37. In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni previste dai commi 29,30,31 e 32 l'ufficio può procedere all'accertamento dell'incremento imponibile entro il quinto anno solare successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, indicando nell'avviso il valore iniziale e il valore finale dell'immobile.
38. Quando per la determinazione dei valori ovvero per l'accertamento della congruità delle spese pende procedimento contenzioso, 1a riscossione dell'imposta complementare sull'incremento di valore degli immobili diversi dalla prima casa è effettuata nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti per la riscossione dell'imposta complementare di registro o di successione in pendenza di giudizio.
39. Qualora prima della definizione del procedimento di valutazione dell'immobile sia alienato a titolo oneroso o trasferito a titolo gratuito, l'imposta relativa al secondo trasferimento deve essere riliquidata assumendo come valore iniziale quello definitivamente accertato come finale agli effetti dell'imposta relativa al precedente trasferimento. La domanda di rimborso della differenza fra l'imposta pagata e quella risultante dalla riliquidazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui è stato definitivamente accertato il detto valore finale.
40. L'ufficio del registro entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui al comma 29, 30, 31 e 32, relative ad immobili alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito da persone fisiche, deve trasmettere ai comuni nei cui territori sono situati i beni le copie delle dichiarazioni stesse.
41. Nei novanta giorni successivi al ricevimento della copia degli atti di cui al comma precedente il comune interessato può formulare motivate proposte di rettifica degli elementi compresi nelle dichiarazioni che comportino la liquidazione di una maggiore imposta, salvo che si tratti di valori già definitivi a fini delle imposte di registro o di successione.
42. Le proposte di rettifica non condivise dall'ufficio devono essere trasmesse alla commissione di cui al comma successivo, operante presso ciascun ufficio, la quale determina i singoli elementi controversi. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio procede all'accertamento, sentito l'ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione sono situati i singoli immobili.
43. Presso ogni ufficio del registro è costituita la Commissione per l'esame delle proposte del comune. Ad essa si applicano le disposizioni dell'articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'ufficio del registro comunica al comune gli accertamenti e le decisioni dei vari gradi del contenzioso. In mancanza di proposte da parte del comune, l'ufficio del registro procede all'accertamento
dell'incremento di valore imponibile ai sensi dei precedenti commi 35, 36 e 37.
44. Per l'omessa dichiarazione prevista dai commi 29, 30, 31 e 32, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. Per l'omessa o infedele indicazione dei dati e degli elementi rilevanti per la determinazione dell'imponibile, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta. Se rileva l'incremento di valore, si tiene conto, per la sua determinazione, del valore iniziale già definito ai sensi dei commi 10, e 14. L'omessa o infedele indicazione di dati diversi da quelli di cui al presente comma, ovvero la mancata allegazione dei documenti prescritti, è punita con sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000. I notai o gli altri pubblici ufficiali che non hanno richiesto o non hanno prodotto la dichiarazione sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.
45. Sono esenti dall'imposta gli incrementi di valore:
a) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;
b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui alla lettera a);
c) degli immobili acquistati a titolo gratuito anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. L'esenzione è revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall'acquisto mediante l'esibizione di idonea documentazione all'ufficio del registro;
d) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a euro 500.000.
46. L'imposta di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 è ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 1o giugno 1939, n. 1089, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione degli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del suo trasferimento o a quella del compimento del decennio.
47. Le obbligazioni previste dal presente articolo sono solidali tra gli alienati ovvero tra i beneficiari del trasferimento di ciascun immobile.
48. È nullo qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l'onere dell'imposta prevista dal presente articolo.
49. Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente articolo, delle relative soprattasse e degli interessi è privilegiato sugli immobili trasferiti con lo stesso grado dei crediti previsti dal n. 5 dell'articolo 2780 del codice civile. Per le imposte suppletive il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.
50. Le somme riscosse per l'imposta, interessi e soprattasse sono attribuite in uguale misura allo Stato e al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile. Per gli immobili ubicati in più comuni l'imponibile è ripartito in proporzione alla superficie compresa in ciascuno di essi e l'imposta è liquidata separatamente.
51. L'ufficio del registro che ha effettuato la riscossione provvede alla ripartizione e al versamento mensile delle somme spettanti ai singoli comuni.
52. Le somme indebitamente percette sono rimborsate al contribuente dall'amministrazione finanziaria e, su disposizione dell'intendente di finanza, recuperate nei confronti del comune insieme con gli interessi passivi, anche mediante trattenuta sui versamenti successivi.
53. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le ulteriori modalità per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.
54. I comuni possono rilasciare a carico della tesoreria comunale delegazioni di pagamento sull'imposta in misura non superiore ai due terzi del gettito dell'anno precedente, a garanzia dei mutui assunti o da assumere. Quando il gettito dell'imposta risulti insufficiente il comune debitore deve rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali delegabili per legge.
55. Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta e delle soprattasse e pene pecuniarie, per gli interessi, per le dilazioni di pagamento, per i termini di prescrizione e decadenza e per quanto altro non sia diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, quelle relative all'imposta di successione.
56. Le disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta mediante cessione allo Stato di beni culturali si applicano esclusivamente nei casi di acquisto per successione a causa di morte da parte degli eredi o legatari.
57. L'imposta deve essere restituita quando l'atto di alienazione a titolo oneroso e di trasmissione a titolo gratuito, anche per causa di morte, è dichiarato nullo o annullato ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente del Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Per i successivi trasferimenti imponibili si assume quale valore iniziale quello determinato o determinabile come tale in relazione all'atto nullo o annullato. L'avveramento della condizione risolutiva espressa non dà luogo a rimborso dell'imposta né ad applicazione di una nuova imposta. Per i successivi trasferimenti si assume quale valore iniziale quello determinato come valore finale ai fini della precedente tassazione. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche in caso di risoluzione dei contratti indicati nel comma 5.
1. 982. (ex 1. 1556.) Mastella, Cusumano, Acquarone, Borriello, De Franciscis, Iannuccilli, Mongiello, Nuvoli, Oricchio, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza, Santulli.
Dopo il comma 238, aggiungere il seguente:
238-bis. Ove imprevisti ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali incrementi negli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eccedenti il valore dell'inflazione programmata, il maggior ricavo dell'IVA gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, confluisce in un apposito fondo che alimenterà opportuni interventi da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volti a ristorare, con misure di defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere i seguenti:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
396-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
396-quater. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 983. (ex 1. 1555.) Pistone, Sgobio, Galante.
Dopo il comma 238 aggiungere il seguente:
238-bis. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-quater) è inserito il seguente:
«41-quinquies) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia».
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 50.000;
2007: - 50.000;
2008: - 50.000.
1. 984. (ex 1. 4216.) Rodeghiero, Sergio Rossi.
Inammissibile.
Dopo il comma 238, aggiungere il seguente:
238-bis. Il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato di 25 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
1. 985. (ex 1. 3620.) Labate, Turco, Zanotti, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Lucà, Petrella.
Dopo il comma 238, aggiungere il seguente:
238-bis. All'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al comma 5, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al fine di garantire che le risorse del Fondo per le politiche sociali siano ripartite in ragione inversa al Prodotto interno lordo pro capite di ciascuna regione».
1. 986. (ex 1. 1925.) Maurandi, Mariotti, Michele Ventura, Adduce, Galeazzi.
Sostituire il comma 239 con il seguente:
All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, , al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) il cinquanta per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle rette di asili nido e scuole materne private.»
Conseguentemente, al comma 332 sostituire le parole: entro la data del 31 dicembre 2004, con le seguenti: in corso alla data del 31 dicembre 2004.
1. 987. (ex 1. 634.). Dario Galli.
Al comma 239, lettera a), numero 1), capoverso 4-bis. 1, sostituire le parole: sesto anno con le seguenti: nono anno.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera b), capoverso d-bis), sostituire le parole: 2.150 euro, con le seguenti: 3.000 euro;
al comma 332, sostituire le parole: entro la data con le seguenti: in corso alla data.
1. 988. Dario Galli, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile.
Dopo il comma 239, aggiungere i seguenti:
239.1. È istituito il Fondo nazionale per la non autosufficienza. Sono definite non autosufficienti le persone con disabilità fisica, psichica; sensoriale, relazionale accertata attraverso l'adozione di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dell'ICF e attraverso la valutazione multidimensionale delle condizioni funzionali e sociali. La valutazione multidimensionale è effettuata nell'ambito del distretto da apposite unità pluriprofessionali appartenenti ai servizi sociosanitari, composte da medici specialisti nelle discipline cliniche oggetto della disabilità, da personale sanitario dell'area infermieristica e della riabilitazione e da assistenti sociali designati dai comuni, nonché dal medico di medicina generale della persona da valutare. Per la valutazione della non autosufficienza le unità di cui al periodo precedente si avvalgono di strumenti e metodologie validati e uniformi su tutto il territorio nazionale e idonei alla misurazione del grado di autonomia funzionale, quale risultante delle condizioni organiche delle patologie cronico-degenerative e di comorbilità e dei loro esiti, delle condizioni psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali ai fini dello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana, della cura di sé e dell'uso degli strumenti e mezzi di comunicazione. Le fasce della non autosufficienza e le corrispondenti misure assistenziali differenziate sono definite in rapporto ai seguenti livelli di disabilità:
a) incapacità di provvedere autonomamente al governo della casa, all'approvvigionamento e alla predisposizione dei pasti;
b) incapacità di provvedere autonomamente alla cura di sé, ad alimentarsi ed al governo della casa;
c) incapacità di provvedere autonomamente alle funzioni della vita quotidiana, alle relazioni esterne e presenza di problemi di mobilità e instabilità clinica.
239.2. A favore della persona non autosufficiente viene predisposto dall'unità pluriprofessionale un Piano individualizzato di assistenza (PIA) che stabilisce le prestazioni di cura, di riabilitazione, di assistenza personale, di aiuto nel governo della casa e, qualora necessarie, misure di sostegno al reddito personale. Nella redazione del PIA sono coinvolti i familiari e, qualora richiesto dall'interessato, un esperto indicato dalle organizzazioni sindacali o dagli organismi di tutela dei cittadini. La realizzazione del PIA è monitorata da un operatore del servizio con funzioni di responsabile del caso, che interagisce con la persona assistita, i suoi familiari e le risorse ambientali, al fine di valorizzare e utilizzare tutte le risorse idonee a migliorare le condizioni delle persone non autosufficienti. I criteri e le
modalità di attuazione del presente comma sono disciplinate e periodicamente aggiornate nell'ambito del Piano nazionale per la non autosufficienza.
239.3. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti (LESNA) che devono essere parte integrante dei livelli essenziali sociali da definire ai sensi degli articoli 18, comma 3, e 22 della legge 8 novembre 2000, n. 238, ed i relativi parametri sono definiti nel Piano nazionale per la non autosufficienza e sono a carico del Fondo nazionale per la non autosufficienza. I LESNA garantiscono su tutto il territorio nazionale l'esigibilità dei seguenti diritti:
a) informazione e consulenza sulla rete di prestazioni offerte per la non autosufficienza e accesso unificato ai servizi sociosanitari, nonché misure di pronto intervento;
b) valutazione multidimensionale individuale;
c) piano individualizzato di assistenza (PIA) e accompagnamento nel percorso assistenziale stabilito;
d) prestazioni integrate domiciliari, semiresidenziali, residenziali o di ricovero di sollievo nelle diverse componenti di cura, assistenza, sostegno personale, familiare e sociale.
239.4. Per assicurare in ambito sociale gli interventi di cui al comma 239.3, sono definiti i seguenti livelli essenziali delle prestazioni:
a) assistenza tutelare alla persona a carattere domiciliare;
b) aiuto domestico familiare, ivi compreso quello a sostegno delle cure prestate dai familiari;
c) assistenza economica;
d) adeguamento e miglioramento delle condizioni abitative ai fini di una miglior fruizione dell'abitazione;
e) sostegno alla mobilità.
239.5. Le prestazioni garantite dai LESNA non sono sostitutive di quelle sanitarie, si integrano con le stesse ed in particolare con quelle indicate nell'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, e concorrono alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni. I livelli essenziali sanitari e sociosanitari, erogati con continuità temporale e senza restrizioni per le persone non autosufficienti, si integrano con le prestazioni garantite dai LESNA. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Le regioni possono stabilire ulteriori e più elevati livelli essenziali, assumendosene l'onere finanziario.
239.6. Per le persone riconosciute non autosufficienti ai sensi della presente legge, nei livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza (LESNA), si affiancano e si coordinano anche le misure di carattere economico erogate dallo Stato alle persone con invalidità, sordomutismo e cecità, di cui alle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18, ed ai decreti legislativi 21 novembre 1988, n. 508, e 23 novembre 1988, n. 509. Fatti salvi i benefici in atto e i diritti maturati fino all'entrata in vigore del Piano di cui al comma 239.3, la concessione delle prestazioni economiche, a decorrere dalla data dallo stesso prevista, è effettuata all'interno della valutazione delle condizioni psico-fisiche del richiedente, con le modalità indicate nella presente legge. Le prestazioni economiche di cui al presente comma sono erogate anche nel caso in cui la persona non autosufficiente sia ospitata in strutture
semiresidenziali e residenziali non riabilitative, prevedendo l'utilizzo degli emolumenti economici percepiti, come concorso ai costi della tariffa alberghiera, ferma restando l'attribuzione alla persona non autosufficiente di una somma non inferiore al 25 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
239.7. La definizione, le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei LESNA, le priorità di intervento, le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi per la non autosufficienza, gli indicatori ed i parametri per la verifica della realizzazione dei livelli essenziali e della utilizzazione delle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza sono definiti nel Piano nazionale per la non autosufficienza approvato con le procedure di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il primo Piano è approvata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il sistema informativo dei servizi sociali di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, integrato con i dati del Servizio informativo sanitario e della spesa sociale degli enti locali per la non autosufficienza, provvede al monitoraggio annuale dello Stato dell'erogazione dei LESNA, del loro grado di efficienza ed efficacia, dei risultati conseguiti anche rispetto al contenimento della spesa ospedaliera impropria secondo le modalità ed i criteri del monitoraggio stabiliti con il Piano nazionale di cui al presente comma. Le iniziative collegate all'affermazione di nuovi stili di vita, volti a rallentare il decadimento psichico e fisico e a mantenere attivi interessi culturali e mobilità nelle persone, non autosufficienti, sono promossi sulla base di programmi nazionali e regionali d'intesa con le organizzazioni sociali e di tutela dei cittadini.
239.8. Ai livelli essenziali provvedono i comuni e il Servizio sanitario, in forma diretta o accreditata secondo le rispettive competenze, come disciplinate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001; alle prestazioni di cui al comma 239.4, lettera c), provvede lo Stato. Nelle forme di accreditamento è riservato un ruolo primario alle organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 novembre 2000, n. 328. I livelli essenziali di cui al comma 239.3, lettera d), ove sia carente l'offerta dei servizi da parte dei soggetti di cui al periodo precedente, possono essere erogati anche secondo le indicazioni previste dell'articolo 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328. L'erogazione delle prestazioni di cui comma 239.4, lettere a), b) e d), può avvenire anche attraverso persone singole, in possesso di adeguata qualificazione, o comunque disponibili a percorsi formativi di base. I criteri e le modalità di attuazione del presente comma sono stabiliti, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, dal Piano nazionale per la non autosufficienza.
239.9. Le persone non autosufficienti come sopra definite e, per quanto di competenza, le rispettive famiglie, hanno diritto alle prestazioni incluse nei LESNA anche su richiesta della persona interessata o di chi la rappresenta. In caso di inadempimento da parte del competente ente è ammesso ricorso in via giurisdizionale. Gli interessati possono essere assistiti in giudizio dagli istituti di patronato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato.
239.10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 239.1 a 239.9 è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo nazionale per la non autosufficienza», di seguito denominato «Fondo». Il Fondo persegue, con i criteri previsti dal Piano nazionale per la non autosufficienza, le seguenti finalità in favore delle persone non autosufficienti:
a) attuazione dei livelli essenziali di cui ai commi 239.1 e 239.2;
b) potenziamento dei servizi, delle prestazioni e degli interventi socio-assistenziali;
c) finanziamento dei titoli per la fruizione di prestazioni sociali;
d) sostegno delle famiglie, ivi compresi quello economico e la copertura previdenziale dei familiari addetti all'assistenza della persona non autosufficiente, e riconoscimento del lavoro informale delle famiglie anche attraverso servizi di sollievo ed agevolazioni tariffarie;
e) erogazione delle risorse necessarie per il pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in strutture residenziali o di ricorso ad altre strutture anche a carattere diurno;
f) assistenza economica, ivi compresa l'erogazione degli assegni ed indennità di cui al comma 239.3.
239.11. Alla programmazione ed erogazione dei servizi, prestazioni ed interventi di cui al comma precedente provvedono i soggetti titolari in base alle leggi delle rispettive regioni e province autonome ed alle indicazioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e dei rispettivi Piani regionali. Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale e le modalità di finanziamento in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione con continuità temporale e senza restrizioni per le persone individuate come non autosufficienti.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 989. (ex 1. 1575.) Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.
Dopo il comma 239, aggiungere i seguenti:
239.1. In attuazione dei princìpi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato «Fondo». Ai fini del presente comma sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subìto una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono
definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei princìpi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata socio-sanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2002.
239.2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:
a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;
b) potenziare la rete dei servizi ed erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;
c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.
239.3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori, stabiliti nel medesimo decreto, riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e ad indicatori demografici e socio-economici.
239.4. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 239.3 sono determinati:
a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'organizzazione mondiale della sanità;
b) le modalità di gestione del fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;
c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;
d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 239.1.
239.5. Il Fondo ha una dotazione annuale così costituita:
a) dal gettito dell'addizionale istituita dal comma 239.6;
b) dalle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.
239.6. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante l'istituzione di un'imposta addizionale per il sostegno alla non autosufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, secondo i seguenti criteri:
a) previsione, per l'IRPEF, di un'esenzione dall'imposizione addizionale per i redditi mediobassi, da individuare anche in funzione della soglia di povertà;
b) la misura dell'addizionale per l'IRPEF, è determinata, limitatamente agli anni 2006 e 2007, applicando all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'articolo 91 del testo unico delle imposte sui redditi approvato cori decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un incremento medio dello 0,75 per cento. Tale incremento dovrà essere graduato in modo differenziato, in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui all' articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) la misura dell'addizionale, a decorrere dall'anno 2008, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le regioni possono prevedere addizionali regionali aggiuntive all'addizionale di cui al presente comma, nella misura massima dello 0,5 per cento.
Conseguentemente dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per il solo anno 2005».
1. 990. (ex 1. 1175.) Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Dopo il comma 239, aggiungere i seguenti:
239.1. Le prestazioni garantite dai commi da 239.2 a 239.11 non sono sostitutive di quelle socio-sanitarie già previste dalla normativa vigente.
239.2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Aziende unità sanitarie locali istituiscono unità operative semplici per la non autosufficienza, formate da personale già in servizio presso la medesima Azienda.
239.3. Tali unità operative si avvalgono del supporto esterno, a titolo non oneroso, delle Aziende ospedaliere, dei Policlinici, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, laddove presenti, delle istituzioni o enti pubblici e privati che hanno finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro.
239.4. Le unità operative semplici per la non autosufficienza sono tenute ad elaborare un progetto di vita individualizzato per la persona non autosufficiente, costituito da una serie di interventi specifici allo scopo di prevenire e rimuovere le cause di emarginazione.
239.5. Il progetto di vita individualizzato viene elaborato dalle unità operative semplici sulla base delle specifiche condizioni cliniche, sociali e psicologiche della persona non autosufficiente, prevede l'erogazione di interventi, prestazioni e servizi, promuove misure di integrazione della
persona nel suo ambiente di vita e nel lavoro, destina appositi sostegni economici al nucleo familiare al fine del mantenimento della persona al suo interno con vincolo specifico di destinazione.
239.6. Il progetto di vita individualizzato viene elaborato dall'unità operativa in stretta collaborazione con il soggetto interessato e con la sua famiglia e deve essere dagli stessi approvato.
239.7. Nell'elaborazione del progetto di vita individualizzato, le unità operative si avvalgono del supporto operativo, della consulenza e della collaborazione dell'Ente locale competente territorialmente.
239.8. Tutti i soggetti titolari di tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, sono tenuti al pagamento, entro il 28 febbraio di ciascun anno, di un contributo per la non autosufficienza. L'entità del contributo deve essere fissata in misura da coprire l'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 239.1 a 239.7.
239.9. L'ammontare del contributo di cui al comma 239.8 e le modalità del relativo pagamento e riscossione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per il lavoro e le politiche sociali e con il Ministero della salute, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
239.10. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il contributo per la non autosufficienza è fissato in 30 euro pro capite.
239.11. Le risorse derivanti dalla riscossione del contributo sono attribuite direttamente alle regioni in base del requisito della residenza fiscale dei titolari di tessera sanitaria.
1 991. (ex 1. 1187.) Francesca Martini.
Dopo il comma 239, aggiungere i seguenti:
239.1. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, per garantire alle persone non autosufficienti, unitamente al diritto alla salute, anche il diritto alle prestazioni assistenziali, è istituito con prelievo dalla fiscalità generale, il Fondo per la non autosufficienza.
239.2. La condizione di non autosufficienza è accertata attraverso una valutazione multidimensionale sociosanitaria da apposite unità multidisciplinari costituite dalle Aziende sanitarie locali e dai comuni, secondo indirizzi definiti dalle regioni in base ad un'intesa con il Ministro della salute ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, approvata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
239.3. Il Fondo è ripartito tra le regioni in relazione alla struttura demografica della popolazione e in base ad indicatori concordati tra Stato, regioni e autonomie locali nell'intesa richiamata al comma 239.2.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 992. (ex 1. 1190.) Bindi, Burtone, Fioroni, Mosella, Meduri, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Dopo il comma 239, aggiungere i seguenti:
239.1. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, per garantire alle persone non autosufficienti, unitamente al diritto alla salute, anche il diritto
alle prestazioni assistenziali, è istituito con prelievo dalla fiscalità generale, il Fondo per la non autosufficienza.
239.2. La condizione di non autosufficienza è accertata attraverso una valutazione multidimensionale sociosanitaria da apposite unità multidisciplinari costituite dalle Aziende sanitarie locali e dai comuni, secondo indirizzi definiti dalle regioni in base ad un'intesa con il Ministro della salute ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, approvata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
239.3. Il Fondo è ripartito tra le regioni in relazione alla struttura demografica della popolazione e in base ad indicatori concordati tra Stato, regioni e autonomie locali nell'intesa richiamata al comma 239.2.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole:il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 993. (ex 1. 1517.) Volontè, Liotta.
Dopo il comma 239 aggiungere i seguenti:
239.1. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, per garantire alle persone non autosufficienti, unitamente al diritto alla salute anche il diritto alle prestazioni assistenziali, è istituito, presso il Ministero della salute, con prelievo dalla fiscalità generale, il Fondo per la non autosufficienza, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
239.2. La condizione di non autosufficienza è accertata attraverso una valutazione multidimensionale sociosanitaria da apposite unità multidisciplinari costituite dalle Aziende sanitarie locali e dai comuni, secondo indirizzi definiti dalle regioni in base ad un'intesa con il Ministro della salute ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, approvata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
239.3. Il Fondo è ripartito tra le regioni in relazione alla struttura demografica della popolazione e in base ad indicatori concordati tra Stato, regioni e autonomie locali nell'intesa richiamata al comma 239.2.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
1. 994. (ex 1. 1732.) Zanotti, Turco, Labate, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Lucà, Petrella.
Inammissibile.
Dopo il comma 239, aggiungere i seguenti:
239.1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, si intende applicabile anche nei casi in cui la persona con handicap non sia residente o domiciliato, al momento della richiesta, presso l'abitazione per il cui adeguamento richieda il contributo previsto del comma citato.
239.2. L'agevolazione di cui al numero 41-ter della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica anche alle cessioni di materiali
e prodotti connessi a contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
239.3. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 30, comma 7, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si intendono applicate anche nelle ipotesi in cui il veicolo sia contestato fra la persona disabile e un familiare con questo convivente.
239.4. Le agevolazioni di cui all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono applicate anche nelle ipotesi in cui la persona con disabilità sia titolare di patente normale o speciale.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1000.
*1. 995. (ex 1. 1546.) Bellillo, Maura Cossutta, Pistone.
Inammissibile.
Dopo il comma 239, aggiungere i seguenti:
239.1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, si intende applicabile anche nei casi in cui la persona con handicap non sia residente o domiciliato, al momento della richiesta, presso l'abitazione per il cui adeguamento richieda il contributo previsto del comma citato.
239.2. L'agevolazione di cui al numero 41-ter della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica anche alle cessioni di materiali e prodotti connessi a contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
239.3. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si intendono applicate anche nelle ipotesi in cui il veicolo sia contestato fra la persona disabile e un familiare con questo convivente.
239.4. Le agevolazioni di cui all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono applicate anche nelle ipotesi in cui la persona con disabilità sia titolare di patente normale o speciale.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1000.
*1. 996. (ex 1. 1744.) Labate, Giacco, Turco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239.1. Al fine di recuperare la perdita del potere d'acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 del 1o giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 516.457 mila euro per gli anni 2006, 2007 e 2008, con riferimento ai nuclei familiari con figli minori, a quelli con soggetti portatori di handicap, ovvero in cui siano presenti componenti inabili e a quelli in cui sia presente più di un figlio. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
396-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
396-quater. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 997. (ex 1. 1552 e ex 1. 560 ) Pistone, Sgobio, Galante, Maura Cossutta, Bellillo
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239.1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito a norma dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è integrato con la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un
maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
*1. 998. (**ex 1. 1573.) Maura Cossutta, Pistone.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239.1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito a norma dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è integrato con la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
*1. 999. (**1. 1717.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 239 aggiungere il seguente:
239.1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n 151, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «uno dei fratelli o delle sorelle conviventi» sono aggiunte le seguenti: «o il coniuge».
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere il seguente:
369-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcolee etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
1. 1000. (ex 1. 4063.) Giacco, Labate, Turco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Lucà, Petrella, Zanotti, Cordoni, Gasperoni, Motta.
Dopo il comma 239, aggiungere i seguenti:
239.1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 3.000 nuovi asili nido entro l'anno 2007, nonché la riqualificazione e messa a norma degli esistenti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo nazionale per gli asili nido, di seguito denominato «Fondo», finalizzato al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido.
239.2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici riferiti alle condizioni sociali e reddituali delle famiglie, nonché al tasso di partecipazione al lavoro delle donne.
239.3. Il Fondo nazionale per gli asili nido è finanziato, per l'anno 2006, nel limite di 1.100 milioni di euro, a valere sul fondo di cui al comma 233, e a decorrere dall'anno 2007 nel limite di 1.000 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si
applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
*1. 1001. (ex 1. 1534.) Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Carli, Tocci, Lolli, Martella, Giulietti, Buffo.
Dopo il comma 239, aggiungere i seguenti:
239.1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 3.000 nuovi asili nido entro l'anno 2007, nonché la riqualificazione e messa a norma degli esistenti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo nazionale per gli asili nido, di seguito denominato «Fondo», finalizzato al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido.
239.2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici riferiti alle condizioni sociali e reddituali delle famiglie, nonché al tasso di partecipazione al lavoro delle donne.
239.3. Il Fondo nazionale per gli asili nido è finanziato, per l'anno 2006, nel limite di 1.100 milioni di euro, a valere
sul fondo di cui al comma 233, e a decorrere dall'anno 2007 nel limite di 1.000 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
*1. 1002. (ex 1. 970.) Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Dopo il comma 239, aggiungere i seguenti:
239.1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 3.000 nuovi asili nido entro l'anno 2007, nonché la riqualificazione e messa a norma degli esistenti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito «Fondo nazionale per gli asili nido», di seguito denominato «fondo», finalizzato al cofinanziamento degli investimenti promossi
dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido.
239.2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 239-bis sulla base di indicatori demografici e socio-economici riferiti alle condizioni sociali e reddituali delle famiglie, nonché al tasso di partecipazione al lavoro delle donne.
239.3. Il Fondo nazionale per gli asili nido è finanziato, a decorrere dall'anno 2006, nel limite di 1.000 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1003. (ex 1. 1535.) Pinza, Russo Spena, Zanella, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239.1. A partire dall'anno 2006 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, predispone un piano straordinario per la realizzazione di asili nido e servizi socio-educativi per l'infanzia. Il piano straordinario viene alimentato da un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1004. (ex 1. 1723.) Turco, Labate, Zanotti, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Lucà, Petrella.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239.1. Per l'anno 2006 è previsto un piano straordinario di investimenti pari a 100 milioni di euro, da realizzare di concerto con gli enti locali e le regioni, per i servizi all'infanzia ed in particolare per la realizzazione di asili nido.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1005. (ex 1. 1171.) Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Dopo il comma 239, aggiungere i seguenti:
239.1. All'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'onere complessivo non potrà superare rispettivamente 6, 20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1006. (ex 1. 1541.) Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239-bis. A favore del personale militare e civile della difesa e delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dall'anno 2006, un fondo, cui sono assegnate risorse pari a 3 milioni di euro all'anno, per l'organizzazione di asili nido da realizzarsi a cura dei Ministeri interessati.
Conseguentemente, al comma 388, Tabella A:
voce: Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 3.000;
2007: - 3.000;
2008: - 3.000.
voce del Ministero della Difesa, apportare le seguenti modifiche:
2006: + 3.000;
2007: + 3.000;
2008: + 3.000.
1. 1007. (ex 1. 3371.) Pinotti, Minniti, Molinari, Ruzzante, Luongo, Rotundo, Lumia, Pisa, Santino Adamo Loddo, Angioni, Tanoni.
Inammissibile.
Dopo il comma 239, aggiungere i seguenti:
239.1. Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie all'acquisto della prima casa di abitazione è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubblica ed imprese private.
239.2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, definisce i criteri per l'accesso al Fondo e i limiti di fruizione dei benefici e provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici riferiti alle condizioni sociali e reddituali delle famiglie di nuova costituzione.
239.3. A decorrere dall'anno 2006, il Fondo è finanziato nella misura di 1.000 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1008. (ex 1. 1533.) Cusumano, Pinza, Russo Spena, Zanella, Sgobio, Di Gioia, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Antonio Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239.1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata al rilascio, a condizioni di mercato, delle eventuali garanzie richieste, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, dagli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:
a) siano di età non superiore a 35 anni;
b) dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 euro;
c) possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
1. 1009. (ex 1. 3629.) Lupi, Verro, Stradella, Zorzato.
Inammissibile.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239.1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato da stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione, ad esclusione di quelli finalizzati a garantire i diritti soggettivi perfetti tutelati dallo Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della Costituzione. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma e per le finalità legislativamente poste a carico del fondo medesimo, assicurando l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, e su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, assicurando in ogni caso i servizi e le prestazioni che costituiscono soddisfazione dei diritti soggettivi perfetti tutelati dallo Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della Costituzione. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di mancato utilizzo delle risorse da
parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'esercizio dei poteri sostitutivi volti a garantire i diritti soggettivi perfetti tutelati dallo Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 120 della Costituzione.
1. 1010. (ex 1. 1772.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239.1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è riservato esclusivamente alle politiche sociali programmate dalle regioni e dagli enti locali.
Conseguentemente:
al comma 389, tabella C, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: Art. 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (7.1.5.2. - Fondo per le politiche sociali - cap. 3671), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.757.753;
2007: + 1.770.000;
2008: + 1.770.000;
dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, comma 349, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1011. (ex 1. 1191.) Bindi, Burtone, Fioroni, Mosella, Meduri, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239.1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è riservato esclusivamente alle politiche sociali programmate dalle regioni e dagli enti locali.
Conseguentemente:
al comma 389, tabella C, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: Art. 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (7.1.5.2. - Fondo per le politiche sociali - cap. 3671), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 600.753;
2007: + 609.000;
2008: + 609.000;
dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1012. (ex 1. 951.) Turco, Labate, Zanotti, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Lucà, Petrella, Agostini, Michele Ventura, Nicola Rossi, Innocenti, Montecchi.
Sostituire il comma 239, con il seguente:
239-bis. Il Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è riservato esclusivamente alle politiche sociali programmate dalle regioni e dagli enti locali.
Conseguentemente: al comma 389, Tabella C, rubrica, Ministero del lavoro e delle politiche sociali voce legge n.328 del 2000 legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (7.1.5.2. - Fondo per le politiche sociali - cap. 3671) apportare le seguenti variazioni: 2006: + 600.000; 2007: + 609.000; 2008: + 609.000.
dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1226 (ex 1. 662.) Grandi.
Dopo il comma 239 aggiungere il seguente:
239.1. Entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come previsto dall'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, determina i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per il sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria. A partire dall'esercizio 2006, il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato annualmente, per un quinquennio, in base al tasso di inflazione programmata e ad un'aliquota aggiuntiva collegata all'avvio graduale dei livelli essenziali di assistenza nelle regioni.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, comma 349, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1013. (ex 1. 1192.) Bindi, Burtone, Fioroni, Mosella, Meduri, Dorina Bianchi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239.1. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il finanziamento dei programmi e dei progetti del Fondo speciale per le politiche giovanili sul piano culturale di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata la somma di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2006-2008. Restano fermi i criteri di ripartizione del fondo stabiliti dall'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 500;
2007: - 500;
2008: - 500.
1. 1014. (ex 1. 1200.) Realacci, Colasio, Annunziata, Lettieri, Giachetti, Reduzzi, Mosella.
Inammissibile.
Dopo il comma 239 aggiungere il seguente:
239.1. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il finanziamento dei programmi e dei progetti del Fondo speciale per le politiche giovanili sul piano culturale di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata la somma di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2006-2008. Restano fermi i criteri di ripartizione del fondo stabiliti dall'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Conseguentemente, al comma 389, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 500;
2006: - 500;
2006: - 500.
1. 1015. (ex 1. 1521.) Liotta, Volontè.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239.1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata una quota di 500 mila euro per l'anno 2006.
Conseguentemente,al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2006: - 500.
1. 1016. (ex 1. 966.) Ruzzante, Lucà, Coluccini, Lucidi, Martella, Melandri, Pinotti, Nigra, Filippeschi, Maran, Lumia, Raffaella Mariani, Sereni.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239.1. A decorrere dall'anno 2006 è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, il Fondo nazionale per il recupero
dei detenuti ed ex detenuti. Per il perseguimento delle finalità concernenti il reinserimento sociale dei condannati e degli internati, di cui agli articoli 1, 17, 19, 20 e 21 della legge del 26 luglio 1975, n 354, e delle finalità di rieducazione e reinserimento sociale degli ex detenuti, il fondo è volto a sostenere una politica penale che disincentivi i casi di recidiva e il sovraffollamento delle carceri, a promuovere e sostenere programmi finalizzati alla realizzazione di percorsi di reinserimento dei condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, a realizzare alloggi e strutture abitative per ex detenuti e per le detenute-madri, di centri diurni per le persone semilibere, a promuovere programmi di formazione professionale e di inserimento occupazionale. Il fondo, i cui contributi sono diretti alla realizzazione di programmi specifici per le finalità di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo, provvede annualmente a definire le disposizioni per l'attuazione del presente comma. Per l'anno 2006 la dotazione del Fondo è determinata in 30 milioni di euro. Il Fondo può essere incrementato anche con contributi di comuni, province e regioni, nonché di fondazioni e altri soggetti pubblici e privati. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera 1), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1017. (ex 1. 1180.) Fanfani, Ruggeri, Bonito, Mantini, Carboni, Lucidi, Finocchiaro, Annunziata.
Dopo il comma 239, aggiungere i seguenti:
239.1. All'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fino al giorno antecedente il compimento del centesimo anno di età».
239.2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Nel caso di soggetti passivi che sono persone fisiche, le disposizioni del presente articolo si applicano fino al giorno antecedente il compimento del centesimo anno di età».
239.3. All'articolo 63 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso di soggetti passivi che sono persone fisiche, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano fino al giorno antecedente il compimento del centesimo anno di età».
239.4. All'articolo 5, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 1, lettera b), le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
1. 1018. (ex 1. 4072.) Benvenuto, Lettieri, Pistone, Crisci, Fluvi, Nannicini, Tolotti.
Dopo il comma 239, aggiungere i seguenti:
239.1. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per la costituzione di un Fondo finalizzato ad un programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli situati sui territorio di zone soggette a rischio sismico.
239.2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni e le province autonomo di Trento e di Bolzano del Fondo di cui al comma 239.1 e predispone le linee operative di intervento nonché le modalità di attuazione.
239.3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 239.1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni , dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
1. 1019. (ex 1. 887.) Villetti, Boselli, Intini, Buemi, Albertini, Ceremigna, Di Gioia, Mancini, Pappaterra, Nesi, Grotto.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239.1. Per l'attuazione del piano programmatico, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, l'ulteriore spesa complessiva di 157 milioni di euro per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione. Tale somma è ripartita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 1020. (ex 1. 3402.) Alberto Giorgetti, Saglia.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente comma:
239.1. Al fine di consentire l'ammodernamento, la messa in sicurezza, l'efficienza dei laboratori e la costituzione di biblioteche informatizzate per le scuole della Locride, è autorizzato un contributo pluriennale di 40 milioni di curo per il 2006, 30 milioni di euro per il 2007 e 30 milioni di euro per il 2008. Tale contributo sarà concesso ed erogato, dal Ministero dell'economia e delle finanze agli enti locali interessati.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1021. (ex 1. 2760). Pappaterra, Meduri, Bova, Mancini.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239.1. Ai fini dell'integrazione degli alunni stranieri sono previsti corsi di formazione per il personale docente sugli aspetti sociali, didattici e pedagogici relativi all'inserimento dei predetti alunni. È assicurata inoltre la presenza nell'organico della scuola di un numero di mediatori culturali rapportato all'entità della presenza di alunni stranieri e comunque non inferiore ad uno per ogni istituto scolastico.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1022. (ex 1. 2766.) Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 129, le parole: «e di 565 milioni a decorrere dall'anno 2006» sono soppresse.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1oo aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
*1. 1023. (*ex 1. 3440.) Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Lolli, Giulietti, Buffo.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente: 239.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 129, le parole: «e di 565 milioni a decorrere dall'anno 2006» sono soppresse.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
*1. 1024. (*ex 1. 3410.) Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239.1. Tutte le nomine a tempo determinato del personale docente, effettuate per l'anno scolastico 2005-2006 sulla base delle graduatorie provinciali permanenti, sono trasformate con la medesima decorrenza, ai fini giuridici ed economici, a tempo indeterminato. Nell'anno scolastico 2005-2006 le sedi definitive e le eventuali nuove nomine, sono assegnate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti e delle vigenti graduatorie del concorso per titoli ed esami. Il personale già nominato a tempo indeterminato, a cui non possa essere assegnata la sede definitiva sulla base dei posti disponibili, rimane in servizio a tempo indeterminato e collocato negli organici di istituto. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 sono assegnati a tempo indeterminato il 70 per cento dei posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico corrispondente. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
**1. 1025. (**ex 1. 3411.) Rusconi, Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente: 239.1. Tutte le nomine a tempo determinato del personale docente, effettuate per l'anno scolastico 2005-2006 sulla base delle graduatorie provinciali permanenti, sono trasformate con la medesima decorrenza, ai fini giuridici ed economici, a tempo indeterminato. Nell'anno scolastico 2005-2006 le sedi definitive e le eventuali nuove nomine, sono assegnate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti e delle vigenti graduatorie del concorso per titoli ed esami. Il personale già nominato a tempo indeterminato, a cui non possa essere assegnata la sede definitiva sulla base dei posti disponibili, rimane in servizio a tempo indeterminato e collocato negli organici di istituto. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 sono assegnati a tempo indeterminato il 70 per cento dei posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico corrispondente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
**1. 1026. (ex 1. 3800.) Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Carli, Tocci, Lolli, Martella, Giulietti, Buffo.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239.1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri, relativi ai libri di testo effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso la scuola dell'obbligo, nel limite complessivo 30 milioni di curo per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. L'attribuzione di tale contributo interesserà prioritariamente i redditi familiari fino a 30.000 euro annui. Gli studenti iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche».
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, ridurre uniformemente, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie.
1. 1027. (ex 1. 2771.) Pistone, Bellillo.
Dopo il comma 239, aggiungere i seguenti:
239.1. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per la costituzione di un Fondo finalizzato ad un programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli situati sul territorio di zone soggette a rischio sismico.
239.2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo di cui al comma 239.1 e predispone le linee operative di intervento nonché le modalità di attuazione.
Conseguentemente, alla tabella E, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aggiungere la seguente voce: Legge n. 62 del 2000: Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione: Art. 1, comma 12:
2006: - 60.000;
2007: - 60.000;
2008: - 60.000.
1. 1028. (ex 1. 886.) Villetti, Boselli, Intini, Buemi, Albertini, Ceremigna, Di Gioia, Mancini, Pappaterra, Nesi, Grotto.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239.1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, il numero 91) è sostituito dal seguente:
«91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti confezionati per animali domestici».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1029. (ex 1. 3607.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239.1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, il numero 91) è sostituito dal seguente:
«91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti confezionati per animali domestici».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'aliquota dell'imposta sostitutiva gravante sulle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentata dello 0,5 per cento.
1. 1030. (ex 1. 3053.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 239 aggiungere il seguente:
239.1. Al tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, il numero 91) è sostituito dal seguente:
«91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti confezionati per animali domestici».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 1, lettera b), le parole: «91 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
1. 1031. (ex 1. 4110.) Benvenuto, Lettieri, Pistone, Grandi.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239.1. Al tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, il numero 91) è sostituito dal seguente:
«91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti confezionati per animali domestici».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 1032. (ex 1. 4105.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239.1. A partire del 1o gennaio 2006 l'aliquota IVA sugli alimenti per animali da compagnia è ridotta dal 20 per cento al 10 per cento.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito, con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni.
1. 1033. (ex 1. 1753.) Alberto Giorgetti, Gianni Mancuso, Castellani, Delmastro Delle Vedove.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 467 è sostituito dal seguente:
«467. Nel numero 41-bis della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell'articolo 10 del decreto medesimo a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1034. (ex 1. 4203.) Villetti.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 467 è sostituito dal seguente:
«467. Nel numero 41-bis della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell'articolo 10 del decreto medesimo a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
1. 1035. (ex 1. 2975.) Ruzzante, Motta.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239-bis. La legge 15 luglio 2003, n. 189, recante norme istitutive del Comitato paraolimpico italiano, già Federazione italiana sport disabili aderente al CONI, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 171 del 25 luglio 2004, è finanziata con un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.
1. 1036. (ex 1. 2812). La Russa, Saglia.
Dopo il comma 239-bis, aggiungere il seguente:
239-bis.1. Per l'anno 2006, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano alle famiglie monoreddito. Per la copertura degli oneri conseguenti all'applicazione del presente comma è detratta, per l'anno 2006, una quota di 55 milioni di euro dal Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
1. 1037. Burani Procaccini.
Inammissibile.
Sostituire i commi 240, 241, 242 e 243 con il seguente:
240. All'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«La quota di cui al secondo comma, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale, della cooperazione sociale e alla lotta contro la marginalità grave attraverso i soggetti del terzo settore definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 1, lettera b)».
b) al terzo comma, le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo comma».
1. 1038. (ex 1. 639.) Pisa, Rava, Borrelli, Calzolaio, Grandi, Deiana.
Al comma 240, lettera a), dopo le parole: del volontariato aggiungere le seguenti: , dell'associazionismo di promozione sociale, delle organizzazioni non governative (ONG) di sviluppo, delle ONLUS.
Conseguentemente al comma 242, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per quanto riguarda i soggetti di cui alla lettera a) del comma 240, le somme individuate sono da considerarsi aggiuntive ai fondi già previsti dalle leggi 26 febbraio 1987, n. 49, 11 agosto 1991, n. 266, 8 novembre 1991, n. 381, 7 dicembre 2000, n. 383.
1. 1039. (ex 1. 638.) Pisa, Rava, Borrelli, Calzolaio.
Al comma 240, lettera c), sostituire le parole: dal comune di residenza del contribuente con le seguenti: nei comuni ubicati nelle aree obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999.
1. 1040. (ex 1. 636.) Pinza, Agostini, Russo Spena, Zanella, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Rossi Nicola, Nannicini, Santagata, Tolotti, Chiaromonte.
Al comma 240, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) promozione della cultura.
Conseguentemente:
al comma 243, primo periodo, sostituire le parole da: non regolamentare fino a: stabilite con le seguenti: regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro della salute e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le maggiori organizzazioni rappresentative del settore, sono stabilite annualmente.
dopo il comma 243, aggiungere il seguente:
243.1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è istituito un comitato di esperti, senza oneri per il bilancio dello Stato, a cui sono attribuite funzioni di consulenza in ordine alle modalità del riparto delle somme di cui al comma 240 e alla valutazione dei progetti presentati al fine dell'accesso a tali risorse.
1. 1041. (ex 1. 2495.) Michele Ventura.
Al comma 241 aggiungere, in fine, le parole: , salvo quanto previsto dal comma 243.1.
Conseguentemente, dopo il comma 243, aggiungere il seguente:
243.1. In caso di scelte non espresse dai contribuenti sulla destinazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF, tale quota viene destinata alla diretta gestione statale. Le norme in contrasto con tale disposizione sono abrogate. Le finalità svolte tramite la diretta gestione dello Stato sono realizzate esclusivamente alla Pubblica amministrazione e sono, pertanto, abrogati gli articoli 3,4, 5, 6, 8, comma 2, secondo periodo, e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.
1. 1042. (ex 1. 2284.) Buemi, Villetti, Di Gioia.
Al comma 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali risorse non possono in alcun modo essere destinate al finanziamento diretto o indiretto di missioni o attività militari a qualunque fine autorizzate.
1. 1043. (ex 1. 641.) Pisa, Grandi, Deiana.
Al comma 242, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 50 per cento delle somme riscosse nel comune di residenza del contribuente sono erogate direttamente ai comuni e finalizzate alle attività di cui al comma 240, lettera c).
1. 1044. (ex 1. 642.) Duilio, Stradiotto, Morgando, Milana, Ria, Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Al comma 242, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La destinazione di tali somme sono da considerarsi aggiuntive ai finanziamenti statali per le politiche sociali.
1. 1827 (ex 1. 643.) Pisa, Rava, Borrielli, Calzolaio.
Al comma 243, primo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: , del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. 1045. (ex 1. 644.) Pisa, Rava, Borrelli, Calzolaio.
Dopo il comma 243, aggiungere il seguente:
243.1. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF affidata alla diretta gestione dello Stato di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, è destinata al finanziamento di progetti di ricerca di università, osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici e di enti pubblici di ricerca, presentati, valutati e cofinanziati secondo le procedure dei Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) interuniversitari.
1. 1046. (ex 1. 1924.) Maurandi, Mariotti, Michele Ventura, Tocci.
Dopo il comma 243, aggiungere il seguente:
243.1. In caso di scelte non espresse dai contribuenti sulla destinazione della quote dell'8 per mille dell'IRPEF, tale quota viene destinata alla diretta gestione statale e finalizzata alla ricerca. Le norme in contrasto con tale disposizione sono abrogate. Le finalità svolte tramite la diretta gestione dello Stato sono realizzate esclusivamente alla pubblica amministrazione e sono pertanto abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 secondo comma, secondo periodo e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.
1. 1047. (ex 1. 4083.) Buemi, Villetti, Di Gioia.
Dopo il comma 243, aggiungere il seguente:
243.1. A decorrere dall'anno finanziario 2006, concorrono alla ripartizione della quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui alla legge 20 maggio 1985 n. 222, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, le confessioni per le quali sono state firmate intese e, specificatamente, l'Unione buddista Italia e la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, nonché le confessioni riconosciute come enti di culto con decreti del Presidente della Repubblica antecedenti alla data del 30 ottobre 2005, e specificatamente la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Sacra Arcidiocesi d'Italia, cosiddetto Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa Apostolica in Italia, l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, l'Unione Induista Italiana, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito.
1. 1048. (ex 1. 2285.) Buemi, Villetti, Di Gioia.
Dopo il comma 243, aggiungere i seguenti:
243.1. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, al comma 2, dopo le parole: «le derrate alimentari» sono aggiunte le seguenti: «, i prodotti e le attrezzature informatiche».
243.2. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. I computer e le attrezzature informatiche utilizzate nell'esercizio di impresa o arti e professioni, che, in relazione alla loro obsolescenza tecnico-economica e in alternativa alla rottamazione o messa in disuso, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa al sensi dell'articolo 86, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo costo non ammortizzato è considerato minusvelenza deducibile al fini delle imposte dirette».
243.3. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, al comma 4, primo periodo, le parole: «le disposizioni di cui ai comma 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui al comma 2, 2-bis e 3».
1. 1049. (ex 1. 4321.) Volontè, Liotta.
Al comma 244, primo periodo, dopo le parole: mercato finanziario aggiungere le seguenti: e del prestito sociale.
1. 1050. (ex 1. 645.) Cusumano, Mastella, Acquarone, Borriello, De Franciscis, Iannuccilli, Mangiello, Nuvoli, Oricchio, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza, Santulli.
Dopo il comma 244, aggiungere il seguente:
244-bis. In tutte le ipotesi di legge in cui lo Stato italiano sovvenziona investimenti e progetti in Paese in via di sviluppo, il finanziamento viene concesso indipendente dalla nazionalità dell'impresa che esegue l'opera.
1. 1051. (ex 1. 3636.) Calzolaio.
Sostituire il comma 245 con i seguenti:
245. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al default dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1994-2001 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento o senza verifica dei profili dì rischio dei risparmiatori medesimi, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate «obbligazionisti», che, alla data della dichiarazione di default sui titoli del debito pubblico argentina e sino alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici», hanno la facoltà, a decorrere dal 1o gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:
a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;
b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati, entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.
245-bis. Nel caso degli obbligazionisti che hanno aderito alla offerta pubblica di scambio promossa alla Repubblica argentina in data 9 gennaio 2005, le disposizioni del comma 245 si applicano alla differenza tra il valore nominale delle originarie obbligazioni e quello delle obbligazioni ricevute in scambio.
245-ter. L'esercizio della facoltà di cui ai commi 245 e 245-bis comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.
245-quater. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi dei commi 245 e 245-bis le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) del comma 245. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di 30 giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati, anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 245 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dai commi 245 e 245-bis. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.
245-quinquies. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.
245-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione dei commi da 245 a 245-quinquies.
245-septies. La perdita sui titoli derivante dagli acquisti di cui ai commi 245 e 245-bis è dedotta, in deroga all'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell'esercizio in cui avviene l'acquisto e nei nove esercizi successivi. A decorrere dal 1o gennaio
2006 e fino al 31 dicembre 2015, la ritenuta unica di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura del 12 per cento.
Conseguentemente, al comma 246, dopo le parole: Il fondo aggiungere le seguenti: di cui al comma 244.
1. 1052. (ex 1. 649.) Benvenuto, Olivieri, Lettieri, Pistone, Grandi.
Sostituire il comma 246 con il seguente:
246. Il fondo è alimentato dalle somme, risultanti a credito del cliente, relative a rapporti di conto corrente e di deposito a risparmio nominativi in essere presso banche per i quali per quindici anni consecutivi, a decorrere dalla data di libera disponibilità delle somme stesse, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati, escluso l'intermediario presso cui le somme sono depositate. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite modalità semplificate con cui l'intermediario avvisa il depositante, o il terzo da questi delegato, che si è compiuto il predetto termine ventennale nonché quelle che, nel caso di mancata risposta dei predetti soggetti, regolano la devoluzione al fondo delle relative somme. Le modalità previste nel citato regolamento trovano applicazione decorsi sei mesi dalla sua emanazione.
1. 1053. (ex 1. 4390.) Alberto Giorgetti, Saglia.
Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:
246-bis. Al fine di porre un argine alle speculazioni nel mercato immobiliare e garantire all'erario entrate derivanti dal commercio immobiliare, l'incremento di valore degli immobili diversi dalla prima casa siti nel territorio dello Stato è soggetto ad imposta secondo le disposizioni del presente articolo.
246-ter. Il gettito dell'imposta è attribuito in misura del 50 per cento allo Stato e in misura del 50 per cento ai comuni nel territorio dei quali si trovano gli immobili.
246-quater. L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile.
246-quinquies. Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'articolo 2932 del codice civile, i conferimenti in società di ogni tipo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare. Per diritti reali di godimento, si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie.
246-sexies. In caso di vendita con riserva di proprietà e di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione della vita o della locazione.
246-septies. Gli immobili e i diritti reali di godimento alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente al 1o gennaio 2006 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati o acquistati a tale data.
246-octies. L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilità o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilità.
246-nonies. L'imposta è dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione.
246-decies. I notai e gli altri pubblici ufficiali sono obbligati, secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l'imposta di registro, al pagamento dell'imposta e delle soprattasse stabilite dalla presente legge ed hanno diritto ad esercitare la relativa rivalsa.
246-undecies. L'incremento di valore è costituito dalla differenza fra il valore dell'immobile alla data nella quale si verificano i presupposti di cui ai commi da 246-quater e 246-octies ed il valore, aumentato delle spese indicate nel successivo comma 246-vicies ter, che l'immobile aveva alla data dell'acquisto.
246-duodecies. Per la determinazione della differenza si assumono per gli immobili di cui ai commi da 246-quater a 246-octies quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato e quale valore iniziale quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto. Per i trasferimenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto si assumono, quale valore finale o iniziale, i corrispettivi determinati ai fini di detta imposta.
246-terdecies. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area l'imposta è liquidata separatamente sull'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e sull'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio.
246-quaterdecies. Per la determinazione dell'incremento di valore degli alloggi alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito dai soci delle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare il valore iniziale è calcolato in proporzione al valore dell'area edificabile alla data dell'acquisto da parte della cooperativa.
246-quinquiesdecies. Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore forale quello venale alla data in cui passa. in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione.
246-sexiesdecies. Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di usufrutto e nel trasferimento della nuda proprietà l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinato agli effetti dell'imposta di registro, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.
246-septiesdecies. Quando il proprietario, dopo aver trasferito la nuda proprietà ovvero costituito l'usufrutto, ceda, rispettivamente, l'usufrutto ovvero la nuda proprietà allo stesso soggetto entro tre anni dalla data del primo atto di disposizione, l'imposta, in relazione al secondo atto, e liquidata con riferimento all'incremento della piena proprietà salvo detrazione dell'imposta pagata in occasione del primo trasferimento.
246-duodevicies. La consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà nella persona del nudo proprietario per decorso del termine o per causa naturale non dà luogo all'applicazione dell'imposta. Nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali l'incremento imponibile si determina considerando quale valore iniziale quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dall'incremento cosi determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione dell'usufrutto.
246-undevicies. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i diritti di uso e abitazione.
246-vicies. La costituzione dell'enfiteusi ed il trasferimento del diritto dell'enfiteuta, sono equiparati, agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dal presente articolo, al trasferimento del diritto di proprietà. La devoluzione e l'affrancazione non danno luogo all'applicazione dell'imposta: nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi, quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà al momento della precedente costituzione del diritto di enfiteusi o del trasferimento del diritto dell'enfiteuta.
246-vicies semel. Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di superficie l'incremento imponibile è dato dalla differenza
tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinata agli effetti dell'imposta di registro o di successione, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.
246-vicies bis. L'estinzione del diritto di superficie per decorso del termine non dà luogo all'applicazione dell'imposta; nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dell'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione del diritto di superficie.
246-vicies ter. Ai fini del calcolo dell'incremento imponibile il valore iniziale del bene è maggiorato delle spese di acquisto, di costruzione ed incrementative riferibili al periodo considerato per la determinazione dell'incremento stesso. Non sono computabili le spese corrispondenti ad incrementi di valore non soggetti ad imposta a norma dei commi precedenti.
246-vicies quater. Sono spese di acquisto quelle notarili e quelle per tributi pagati in relazione all'acquisto del bene. Qualora l'acquisto abbia riguardato anche altri beni, le spese notarili e gli oneri tributari complessivi, compresi quelle per le imposte applicate con aliquote progressive, sono rapportati con criterio proporzionale al valore del bene per il quale va determinato l'incremento imponibile, tranne che non risulti operata una distinta liquidazione.
246-vicies quinquies. Si considerano spese di costruzione e incrementative quelle specificamente relative ad opere e utilità esistenti alla data di determinazione del valore finale, comprese le spese effettuate per liberare l'immobile da servitù, oneri e altri vincoli e per demolire le costruzioni esistenti sulle aree utilizzate a fini edificatori. Per le opere eseguite in economia, qualora siano documentate soltanto le spese di acquisto del materiale impiegato, il relativo importo è aumentato del cinquanta per cento.
246-vicies sexies. Per le aree fabbricabili la cui edificazione è subordinata a norma di legge all'accollo delle spese per l'urbanizzazione primaria o secondaria, il valore iniziale è maggiorato anche della quota parte di tali spese, ancorché non eseguite alla data del trasferimento, da computarsi, con riferimento all'edificabilità specifica dell'area, in base all'importo risultante dalle convenzioni o da altri atti di impegno stipulati con i comuni ovvero dalle delibere adottate in merito dai comuni stessi. Il contribuente deve versare l'imposta corrispondente alla maggiorazione qualora non provveda all'ultimazione delle opere di urbanizzazione nei termini stabiliti.
246-vicies septies. L'imposta si applica per aliquote di incremento imponibile determinate dalla differenza tra il valore iniziale del bene e quella di alienazione o trasmissione, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione.
246-duodetricies. L'imposta si applica con le seguenti aliquote:
a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al comma 266-vicies septies, il 5 per cento;
b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al comma 246-vicies septies, il 10 per cento;
c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al comma 246-vicies septies, il 15 per cento;
d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al comma 246-vicies septies, il 20 per cento;
e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al comma 246-vicies septies, il 25 per cento;
f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al comma 246-vicies septies, il 30 per cento.
246-undetricies. All'accertamento, liquidazione a riscossione dell'imposta provvedono gli uffici dell'amministrazione finanziaria dello Stato competenti alla registrazione dell'atto di trasferimento o della denuncia di successione.
246-tricies. I cedenti, i donatori, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'amministrazione contenente i seguenti elementi:
a) il valore iniziale del bene ai sensi dei precedenti commi 246-undicies e 246-quinquiesdecies;
b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia di riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;
c) il valore finale dell'area e quello iniziale del fabbricato quando ricorra l'ipotesi di cui ai commi da 246-undecies a 246-quinquiesdecies.
246-tricies semel. I notai e gli altri pubblici ufficiali debbono richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti stipulati con il loro ministero e debbono produrla all'ufficio con l'atto stesso, allegando altro esemplare dell'atto medesimo in carta semplice.
246-tricies bis. Le spese di cui al comma 246-vicies ter, se già non esposte nella dichiarazione prevista dal comma 246-tricies, debbono, a pena di decadenza, essere denunciate all'ufficio al momento della registrazione dell'atto ovvero nel termine stabilito ai fini della deduzione delle passività agli effetti dell'imposta successoria, se le spese sono afferenti a beni caduti in successione.
246-tricies ter. Se l'atto di alienazione non è soggetto a registrazione in termine fisso la dichiarazione di cui al comma 246-tricies deve essere presentata entro venti giorni dalla data dell'atto stesso. In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione.
246-tricies quater. In base agli elementi risultanti dalle dichiarazioni presentate l'ufficio liquida e riscuote l'imposta nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, nei modi e nei termini già stabiliti per l'imposta di successione.
246-tricies quinquies. Se il valore iniziale dichiarato dal soggetto passivo risulta diverso da quello già definito a norma dei commi 246-undecies e 246-qiunquiesdecies, l'ufficio, in base agli elementi in suo possesso, liquida l'imposta e provvede per la riscossione ovvero per il rimborso.
246-tricies sexies. L'ufficio quando non ritenga di accettare la dichiarazione del contribuente sugli elementi che concorrono alla determinazione dell'incremento imponibile notifica l'avviso di accertamento:
a) dei valori attribuiti al bene;
b) delle spese ritenute non ammissibili;
246-tricies septies. L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito, nei termini e con le modalità già stabilite per l'imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi dei commi da 246-tricies a 246-tricies bis, il termine decorre dalla data della denuncia. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'avviso può essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui è stata presentata là dichiarazione.
246-duodequadragies. In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni previste dai commi da 246-tricies a 246-tricies ter,
l'ufficio può procedere all'accertamento dell'incremento imponibile entro il quinto anno solare successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, indicando nell'avviso il valore iniziale e il valore finale dell'immobile.
246-undequadragies. Quando per la determinazione dei valori ovvero per l'accertamento della congruità delle spese pende procedimento contenzioso, la riscossione dell'imposta complementare sull'incremento di valore degli immobili diversi dalla prima casa è effettuata nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti per la riscossione dell'imposta complementare di registro o di successione in pendenza di giudizio.
246-quadragies. Qualora prima della definizione del procedimento di valutazione dell'immobile sia alienato a titolo oneroso o trasferito a titolo gratuito, l'imposta relativa al secondo trasferimento deve essere riliquidata assumendo come valore iniziale quello definitivamente accertato come finale agli effetti dell'imposta relativa al precedente trasferimento. La domanda di rimborso della differenza fra l'imposta pagata e quella risultante dalla riliquidazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui è stato definitivamente accertato il detto valore finale.
246-quadragies semel. L'ufficio del registro entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui ai commi da 246-tricies a 246-tricies ter, relative ad immobili alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito da persone fisiche, deve trasmettere ai comuni nei cui territori sono situati i beni le copie delle dichiarazioni stesse.
246-quadragies bis. Nei novanta giorni successivi al ricevimento della copia degli atti di cui al comma precedente il comune interessato può formulare motivate proposte di rettifica degli elementi compresi nelle dichiarazioni che comportino la liquidazione di una maggiore imposta, salvo che si tratti di valori già definitivi a fini. delle imposte di registro o di successione.
246-quadragies ter. Le proposte di rettifica non condivise dall'ufficio devono essere trasmesse alla commissione di cui al comma successivo, operante presso ciascun ufficio, la quale determina i singoli elementi controversi. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio procede all'accertamento, sentito l'ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione sono situati i singoli immobili.
246-quadragies quater. Presso ogni ufficio del registro è costituita la commissione per l'esame delle proposte del comune. Ad essa si applicano le disposizioni dell'articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'ufficio del registro comunica al comune gli accertamenti e le decisioni dei vari gradi del contenzioso. In mancanza di proposte da parte del comune, l'ufficio del registro procede all'accertamento dell'incremento di valore imponibile ai sensi dei precedenti commi da 246-tricies sexies a 246-duodequatragies.
246-quadragies quinquies. Per l'omessa dichiarazione prevista dai commi da 246-tricies a 246-tricies ter, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. Per l'omessa o infedele indicazione dei dati e degli elementi rilevanti per la determinazione dell'imponibile, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta. Se rileva l'incremento di valore, si tiene conto, per la sua determinazione, del valore iniziale già definito ai sensi dei commi 246-undecies e 246-quinquiesdecies. L'omessa o infedele indicazione di dati diversi da quelli di cui al presente comma, ovvero la mancata allegazione dei documenti prescritti, è punita con sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000. I notai o gli altri pubblici ufficiali che non hanno richiesto o non hanno prodotto la dichiarazione sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.
246-quadragies sexies. Esenzioni e riduzioni. Sono esenti dall'imposta gli incrementi di valore:
a) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai
comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;
b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui alla lettera a);
c) degli immobili acquistati a titolo gratuito anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. L'esenzione è revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall'acquisto mediante l'esibizione di idonea documentazione all'ufficio del registro;
d) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a euro 500.000.
246-quadragies septies. L'imposta di cui ai commi da 246-quater a 246-octies 6 e 7 è ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 1o giugno 1939, n. 1089, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione degli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del suo trasferimento o a quella del compimento del decennio.
246-duodequinquagies. Le obbligazioni previste dal presente articolo sono solidali tra gli alienati ovvero tra i beneficiari del trasferimento di ciascun immobile.
246-undequinquagies. È nullo qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l'onere dell'imposta prevista dal presente articolo.
246-quinquagies. Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente articolo, delle relative soprattasse e degli interessi è privilegiato stigli immobili trasferiti con lo stesso grado dei crediti previsti dal n. 5 dell'articolo 2780 del codice civile. Per le imposte suppletive il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti equiparati successivamente dai terzi.
246-quinquagies semel. Le somme riscosse per l'imposta, interessi e soprattasse sono attribuite in uguale misura allo Stato e al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile. Per gli immobili ubicati in più comuni l'imponibile è ripartito in proporzione alla superficie compresa in ciascuno di essi e l'imposta è liquidata separatamente.
246-quinquagies bis. L'ufficio del registro che ha effettuato la riscossione provvede alla ripartizione e al versamento mensile delle somme spettanti ai singoli comuni.
246-qiunquagies ter. Le somme indebitamente percette sono rimborsate al contribuente dall'amministrazione finanziaria e, su disposizione dell'intendente di finanza, recuperate nei confronti del comune insieme con gli interessi passivi, anche mediante trattenuta sui versamenti successivi.
246-quinquagies quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le ulteriori modalità per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.
246-quinquagies quinquies. 1 comuni possono rilasciare a carico della tesoreria comunale delegazioni di pagamento sull'imposta in misura non superiore ai due terzi del gettito dell'anno precedente, a garanzia dei mutui assunti o da assumere. Quando il gettito dell'imposta risulti insufficiente il comune debitore deve rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali delegabili per legge.
246-quinquagies sexies. Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta e delle soprattasse e pene pecuniarie, per gli interessi, per le dilazioni di pagamento, per i termini di prescrizione e decadenza e per quanto altro non sia diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di
applicazione dell'imposta per decorso del decennio, quelle relative all'imposta di successione.
246-qiunquagies septies. Le disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta mediante cessione allo Stato di beni culturali si applicano esclusivamente nei casi di acquisto per successione a causa di morte da parte degli eredi o legatari.
246-duodesexagies. L'imposta deve essere restituita quando l'atto di alienazione a titolo oneroso e di trasmissione a titolo gratuito, anche per causa di morte, è dichiarato nullo o annullato ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Per i successivi trasferimenti imponibili si assume quale valore iniziale quello determinato o determinabile come tale in relazione all'atto nullo o annullato. L'avveramento della condizione risolutiva espressa non dà luogo a rimborso dell'imposta né ad applicazione di una nuova imposta. Per i successivi trasferimenti si assume quale valore iniziale quello determinato come valore finale ai fini della precedente tassazione. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche in caso di risoluzione dei contratti indicati nel comma 246-sexies.
246-undesexagies. Con le entrate previste dal presente articolo lo Stato assicura la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie, in particolare quelle monoreddito e con figli, e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico.
246-sexagies. Le entrate previste dal presente articolo sono destinate dai comuni esclusivamente all'istituzione di misure per il sostegno alle famiglie, in particolare monoreddito e con figli a carico, mediante l'assegnazione di bonus da spendere per l'istruzione e i corsi di lingue, l'acquisto di testi scolastici e universitari, l'acquisto di supporti informatici, la pratica di attività sportive, musicali e artistiche.
1. 1054. (ex 1. 4296.) Cusumano, Mastella, Acquarone, Borriello, De Franciscis, Iannuccilli, Mongiello, Nuvoli, Oricchio, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza, Santulli.
Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:
249.1. Le disponibilità dei Fondi per le vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia, di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono essere destinate annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni.
1. 1055. (ex 1. 2536.) Morgando, Lettieri, Annunziata, Milana, Stradiotto
Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:
246-bis. Il fondo per risarcire le vittime dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 è rifinanziato per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2006. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 369.
Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Per l'anno 2006, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro.
1. 769. (ex 1. 1548.) Cusumano, Mastella, Acquarone, Borriello, De Franciscis,
Iannuccilli, Mongiello, Nuvoli, Oricchio, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza, Santulli, Annunziata, Di Gioia, Duilio, Gambini, Lettieri, Pappaterra, Pistone, Russo Spena, Michele Ventura.
Dopo il comma 247, aggiungere il seguente:
247-bis. All'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sull'imponibile determinato ai sensi del comma 1 insiste una aliquota pari al 23 per cento fino a 75.000 euro ed un'aliquota pari al 33 per cento oltre tale importo».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
396-ter. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
396-quater. All'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 1056. (ex 1. 4053.) Grandi.
Al comma 248, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
Conseguentemente:
al comma 248, terzo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
al comma 388, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
1. 1057. (ex 1. 652.) Bolognesi, Giacco, Labate, Turco, Bogi, Galeazzi, Lucà, Petrella, Zanotti.
Inammissibile.
Al comma 248, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo rimborsi di entità maggiore per le coppie che abbiano adottato minori stranieri di età non inferiore ai dieci anni.
1. 1058. (ex 1. 653.) Bolognesi, Giacco, Labate, Turco, Bogi, Galeazzi, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 248, aggiungere il seguente:
248-bis. Per l'anno 2006, le coppie che abbiano adottato minori stranieri di età non inferiore ai dieci anni possono dedurre dal reddito complessivo, oltre al cinquanta per cento delle spese sostenute per l'espletamento della procedure di adozione, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un ulteriore venti per cento delle spese stesse. In ogni caso, l'onere per lo Stato non può superare la somma di 20 milioni annui.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici
intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.
1. 1059. (ex 1. 4084.) Bolognesi, Giacco, Labate, Turco, Bogi, Galeazzi, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:
249.1. A partire dal 1o gennaio 2006, è istituito il Fondo triennale per gli asili nido comunali, con dotazione propria di 800 milioni di euro.
249.2. I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della presente disposizioni sono pari ad euro 800 milioni annui a decorrere dai 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
396-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
396-quater. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1060. (ex 1. 1850.) Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:
249.1. Per finanziare la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali quali nuclei di nuova formazione, nuclei familiari con portatori di handicap, nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo o già eseguito, nuclei familiari coabitanti, in particolare nelle aree ad alta tensione abitativa, è autorizzata per ognuno degli anni 2006,2007 e 2008 la spesa di 50 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 50.000;
2007: - 50.000;
2008: - 50.000.
1. 1061. (ex 1. 2557.) Iannuzzi, Realacci, Banti, Reduzzi, Villari.
Al comma 249-bis, primo periodo, dopo le parole: della sicurezza aggiungere le seguenti: stradale.
1. 1062. (ex 0. 1. 4554. 4.) Morgando, Pasetto, Realacci, Duilio.
Al comma 249-bis, primo periodo, dopo le parole: sicurezza aggiungere le seguenti: alimentare.
1. 1063. (ex 0. 1. 4554. 3.) Morgando, Marcora, Duilio.
Al comma 249-bis, primo periodo, dopo le parole: sicurezza aggiungere le seguenti: ferroviaria.
1. 1064. (ex 0. 1. 4554. 2.) Morgando, Duilio, Pasetto.
Sopprimere i commi 250 e 251.
1. 1065. (ex 1. 655.) Grignaffini, Tocci, Martella, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Buffo.
Sostituire i commi 250 e 251 con i seguenti:
250. Le tasse sulle concessioni governative e le imposte di bollo relative ad istanze, atti e provvedimenti concernenti brevetti per invenzioni industriali, brevetti per modelli di utilità e brevetti per modelli e disegni, sono ridotte in misura pari al trenta per cento.
251. Al decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, lettera c), le parole da: «per mantenere in vita il brevetto» fino a: «quarto anno: 47,00» sono soppresse;
b) all'articolo 9, il comma 2 è soppresso;
c) all'articolo 10, comma 1, lettera c), il n. 1 è soppresso;
d) all'articolo 10, comma 2, lettera c), il sub a) è soppresso;
e) all'articolo 10, comma 2, lettera f), il n. 1) è soppresso.
251-bis. Alla tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente:
«27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 1066. (ex 1. 654.) Volontè, Liotta.
Sopprimere i commi da 252 a 254.
1. 1067. (ex 1. 384.) Agostini, Michele Ventura.
Al comma 252, dopo le parole: enti di ricerca pubblici aggiungere le seguenti: , degli enti sanitari di ricerca,
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 35 milioni di euro.
1. 1068. (ex 1. 383.) Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:
254.1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al comma successivo, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, è riconosciuta l'esclusione dalla base imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP di un
importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto per un periodo di tre anni dalla data dell'assunzione.
254.2. Per le finalità di cui al comma precedente, è istituto presso il Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, residenti all'estero da non meno di 12 mesi e non più di 15 anni, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche o private.
254.3. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
254.4. L'incentivo di cui ai commi precedenti si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1069. (ex 1. 3050.) Pistone, Sgobio, Bellillo.
Dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:
254.1. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 30 per cento del volume degli investimenti che riguardino la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e l'innovazione dei cicli produttivi finalizzata al minor impatto ambientale attraverso il risparmio energetico, il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, per gli investimenti comunque diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, ratificato dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, per gli investimenti diretti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e il consumo di risorsa idrica e per quelli di cui all'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
254.2. L'incentivo di cui al presente articolo si applica nel limite massimo di 400 milioni di curo annui alle spese sostenute nei cinque periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
254.3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive sono definiti i criteri e le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'attuazione degli investimenti predetti.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1070. (ex 1. 3118.) Realacci, Morgando, Duilio, Colasio, Vernetti.
Dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:
254.1. Al fine di favorire la diffusione dei risultati della ricerca e delle applicazioni scientifiche e tecnologiche di particolare interesse per il mondo produttivo, le società costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i cinque periodi d'imposta successivi, sono esentate dall'imposta regionale sulle attività produttive.
254.2. Le minori entrate per le regioni derivanti dal comma precedente sono compensate dal Ministro dell'economia e delle finanze mediante corrispondente incremento dei trasferimenti erariali alle regioni medesime.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
396-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.
396-quater. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-quinquies. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1071. (ex 1. 3121.) Realacci, Morgando, Duilio, Vernetti, Colasio.
Dopo il comma 254, aggiungere il seguente:
254.1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 dopo le parole: «ONLUS» aggiungere: «e delle aziende pubbliche di servizi alla persona, succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture, come previsto dall'articolo 19-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni sera i quali l'attività stessa non può essere esercitata.
1. 1072. (ex 1. 3036.) Rusconi.
Dopo il comma 254, aggiungere il seguente:
254.1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione delle università e degli enti ricerca, relativamente ai quali si applica l'aliquota di cui al comma 1».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1073. (ex 1. 3694.) Tocci, Michele Ventura, Grignaffini, Martella, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Buffo, Pinotti.
Sostituire i commi da 255 a 258 con i seguenti:
255. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo Sviluppo dell'Innovazione, di seguito denominato «Fondo», con dotazione di risorse pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il Fondo è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato, altresì, alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati Tecnico Scientifici regionali di cui al successivo comma 258-quinquies.
256. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'innovazione tecnologica e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socioeconomici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
257. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 255, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da gruppi proponenti qualificati di ricerca, costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.
258. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 255, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 257.
258-bis. I contributi di cui ai commi 257 e 258 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali del Ministero delle attività produttive.
258-ter. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:
a) gli obiettivi generali dell'innovazione;
b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali; la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.
258-quater. Il contributo di cui al comma 257, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al medesimo comma 257, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale.
258-quinquies. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 257, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato tecnico-scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'innovazione tecnologica e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
258-sexies. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:
a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;
b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei proponenti come definiti dal comma 257, e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;
e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;
f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;
g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.
258-septies. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:
a) oggetto e descrizione delle attività;
b) obiettivi e risultati;
c) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;
d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;
e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;
f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali in via di realizzazione;
g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socioeconomica dei risultati.
258-octies. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 258, i Comitati di cui al comma 258-quinquies, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui al comma 257, in base ai seguenti criteri:
a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;
b) costi di sviluppo del progetto;
c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;
d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, creazione di prototipi, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.
258-nonies. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui al comma 258-bis, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.
258-decies. I contributi di cui ai commi 257 e 258, sono erogati dal Ministero delle Attività Produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati Tecnico Scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.
258-undecies. Entro 60 giorni dal termine indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui al comma 258-septies lettera d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui ai commi 257 e 258, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto.
258-duodecies. Qualora dall'esame di cui al comma 258-undecies non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai
proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui al presente articolo".
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1074. (ex 1. 388.) Agostini, Michele Ventura, Maurandi.
Al comma 257, aggiungere, in fine, le parole: e riservando il 50 per cento dell'importo da ripartire al finanziamento dei progetti per il sostegno dell'artigianato e delle piccole e medie imprese individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, con priorità per i programmi di innovazione, ricerca e sviluppo.
1. 1075. (ex 1. 390.) Nieddu, Gambini, Paola Mariani, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ottone, Rugghia, Quartiani, Tedeschi.
Dopo il comma 258, aggiungere i seguenti:
258-bis. Al fine di promuovere progetti di ricerca e di sviluppo dell'uso dell'idrogeno quale vettore energetico prodotto dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo con dotazione complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2006.
258-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri e le disposizioni, anche economiche, per la definizione dei criteri di gestione del fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 la tassa sui superalcolici di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
1. 1076. (ex 1. 2572.) Realacci, Morgando, Duilio, Colasio, Vernetti.
Sostituire i commi 259 e 260 con i seguenti:
259. Al fine di ridurre il costo del lavoro e sostenere i salari dei lavoratori a basso reddito, a decorrere dal 1o gennaio 2006 per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua non superiore a 20.000 euro, ferma restando l'aliquota di computo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aliquota contributiva pensionistica obbligatoria a carico dei datori di lavoro privati dovuta, con riferimento alla retribuzione dei medesimi lavoratori, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme previdenziali sostitutive ed esclusive è ridotta nella misura massima complessiva di 8 punti percentuali, alle condizioni di cui al comma 260.
260. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 259, l'aliquota contributiva concernente il rispettivo regime pensionistico obbligatorio di base, è ridotta nella seguente misura:
a) 2 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 18.500 e i 20.000 euro;
b) 3 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 15.000 e i 18.500 euro;
c) 5 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 12.500 e i 15.000 euro;
d) 6 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 10.000 e i 12.500 euro;
e) 8 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo inferiore ai 10.000 euro.
260-bis. Le riduzioni di cui al comma 260 sono ripartite in eguale misura assoluta tra datore di lavoro e lavoratore.
260-ter. Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per ciascun regime pensionistico obbligatorio di base vigente, le aliquote contributive a carico dei datori e dei lavoratori, applicabili ai sensi del presente articolo.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1077. (ex 1. 392.) Agostini, Pinza, Zanella, Di Gioia, Cusumano, Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Zanella, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Sostituire i commi 259 e 260 con i seguenti:
259. A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai datori di lavoro è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti, con riferimento alla retribuzione dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, per le prestazioni a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella misura complessiva di 1,5 punti percentuali.
260. Gli importi ammessi all'esonero contributivo ai sensi del comma 259 sono attribuiti nella misura del 50 per cento ai lavoratori, a titolo di integrazione salariale.
260-bis. L'esonero di cui al comma 259 opera prioritariamente a valere sulle aliquote contributive per assegni per il nucleo familiare, maternità e disoccupazione, in ogni caso escludendo il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
260-ter. Al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio dell'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1078. (ex 1. 393.) Pinza, Agostini, Zanella, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Cusumano, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Al comma 259, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale limite è ulteriormente elevato di mezzo punto percentuale per i datori di lavoro del settore agricolo.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1079. (ex 1. 391.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Oliverio, Stramaccioni, Zanella.
Al comma 260, sostituire le parole: un punto percentuale con le seguenti: mezzo punto percentuale.
1. 1080. (ex 1. 396.) Pisa, Rava, Borrelli, Calzolaio.
Dopo il comma 260, aggiungere i seguenti:
260.1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
260.2. Dal 1o gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 260.1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono così determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati, la riduzione contributiva compete nella misura dell'80 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dall'articolo 11, comma 27, della legge n. 537 del 1993;
b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 20 giugno 1999, i comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.
260.3. Relativamente ai carichi contributivi, fino al 31 ottobre 2005, risultanti dalle giornate denunciate trimestralmente all'INPS relativi ai periodi non ancora prescritti e sgravati dalle riduzioni previsti dalla normativa sulle calamità naturali, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 30 per cento dell'importo dovuto e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
260.4. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di
cessione da parte dell'INPS, l'Istituto sostituisce gli stessi con crediti già accertati di pari importo, per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.
260.5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti previdenziali informano i debitori di cui al comma 260.3 che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attributiva dal citato comma , versando contestualmente almeno un decimo delle somme di cui al medesimo comma . Il residuo importo è versato in rate trimestrali di uguale importo entro il 31 dicembre 2008.
260.6. Con la presentazione dell'istanza di cui al comma precedente, e fino alla definizione della procedura di cui al comma 260. 3, sono sospesi i giudizi pendenti e le azioni di recupero relativi alla fattispecie previste dai commi da 3 a 5 del presente articolo. Con il pagamento di cui al comma 260. 3 è disposta la cancellazione delle ipoteche iscritte per i crediti in oggetto della medesima definizione, senza spese, e i giudizi pendenti e sospesi ai sensi del primo periodo sono estinti con compensazione integrale delle spese tra le parti.
260.7. A decorrere dal 1o gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per dette categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 389.
260.8. La retribuzione di cui al comma 260.7, con la medesima decorrenza, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilari.
260.9. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.
260.10. A decorrere dal mese di luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere per via telematica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, all'INPS, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'espletamento delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal fine l'INPS emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.
260.11. Entro il mese di giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, le modalità previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni.
260.12. A decorrere dal mese di luglio 2006, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS.
260.13. I datori di lavori agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, per via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni, previste dal presente comma, al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
260.14. A decorrere dal mese di luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati.
Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui al primo periodo per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.
260.15. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale.
260.16. Al fine di rendere più efficaci i controlli finalizzati all'emissione del lavoro irregolare in agricoltura, l'INPS e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) procedono sistematicamente all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni".
Conseguentemente:
al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro.
dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota dei 20 per cento» sono sostituire dalle seguenti: «per la quota dei 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituire dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
396-ter. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 19,5 per cento.
396-quater. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,60 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento.
1. 1081. (ex 1. 2181.) Misuraca, Amato, Fallica, La Grua, Marinello, Grimaldi, Giudice».
Dopo il comma 260, aggiungere i seguenti:
260.1. Al fine di incentivare l'assunzione di persone ultraquarantenni, che avviano o riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 260.2 sono integralmente fiscalizzati per un periodo di tre anni dalla data dell'assunzione.
260.2. È ammesso all'incentivo di cui al comma 260.1 ciascun datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato una persona di età non inferiore a quaranta anni, in condizione di inoccupazione o disoccupazione da almeno due anni, che nello stesso periodo sia stata impegnata in lavoro di cura in favore di:
a) figli minori di anni 12, anche adottivi o in affidamento;
b) familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
c) familiari non autosufficienti.
260.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con i Ministri delle politiche sociali e per le pari opportunità, sono individuate le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1082. (ex 1. 3530.) Duilio, Morgando, Annunziata, Dorina Bianchi, Milana, Stradiotto, Carbonella, Villari, Lettieri.
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260.1. Le disposizioni di cui ai comma 259 e 260 trovano applicazione anche nei confronti degli enti previdenziali sostitutivi di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1083. (ex 1. 394.) Carra.
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260.1. Le disposizioni di cui ai comma 259 e 260 trovano applicazione anche nei confronti degli enti previdenziali sostitutivi di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1084. (ex 1. 2194.) Rusconi, Morgando.
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260.1. Le disposizioni di cui ai comma 259 e 260 trovano applicazione anche nei confronti degli enti previdenziali sostitutivi di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 1085. (ex 1. 3550.) Emerenzio Barbieri, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260.1. Al fine di favorire le esperienze lavorative nei periodi delle ferie estive dei giovani con meno di 25 anni, la contribuzione a carico dei datori di lavoro relativa ai contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, in ogni anno solare fino a detta età e per una durata non superiore a tre mesi, è pari a quella prevista per gli apprendisti.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1086. (ex 1. 3915.) Gambini.
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260.1. All'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, al comma 9-quinquies, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: da «per i periodi anteriori al 1o gennaio 2003»fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:« secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2006».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1087. (ex 1. 1681.) Quartiani.
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260.1. Al fine di favorire le esperienze lavorative nei periodi delle ferie estive dei giovani con meno di 25 anni, la contribuzione a carico dei datori di lavoro relativa ai contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, in ogni anno solare fino a detta età e per una durata non superiore a tre mesi, è pari a quella prevista per gli apprendisti.
1. 1088. (ex 1. 1368.) Gambini.
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260.1. La restituzione dei contributi versati di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, viene effettuata, a domanda, a favore del personale che non abbia optato per la posizione pensionistica di provenienza.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 1089. (ex 1. 2989.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260.1. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, per i rapporti di lavoro in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, in ogni stadio o grado, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al presente comma, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra, le parti, previo pagamento del 10 per cento della somma richiesta con il verbale di accertamento ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
1. 1090. (ex 1. 2990.) Saro, Romoli.
Dopo il comma 260 inserire il seguente:
260.1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, e per un periodo di tre anni, è dovuto, nelle misure di seguito indicate, un contributo di solidarietà, a valere sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, ivi compresi i trattamenti pensionistici integrativi e complementari che assicurino prestazioni definite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124:
a) per importi mensili netti da 3.000 a 5.732 euro: 0,5 per cento;
b) per importi mensili netti da 5.733 a 7.750 euro: 1,5 per cento;
c) per importi mensili netti superiori a 7.751 euro: 3 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1091. (ex 1. 2154.) Pistone, Sgobio.
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260.1. All'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 il comma 8 è sostituito dai seguenti:
«8. A decorrere dal 1o gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel Registro delle imprese e nel repertorio economico amministrativo (REA) presentate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis. A tal fine, il Ministero delle attività produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 1e procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale «www.impresa.gov.it».
8-ter. A partire dal 1o gennaio 2006 i soggetti interessati dal presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno 2007, gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1o gennaio 2006.
8-quater. Tali disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato"
*1. 1092. (ex 1. 3528.) Polledri, Didonè, Pagliarini, Sergio Rossi.
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260.1. All'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326 il comma 8 è sostituito dai seguenti:
«8. A decorrere dal 1o gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel Registro delle imprese e nel repertorio economico amministrativo (REA) presentate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis. A tal fine, il Ministero delle attività produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli
interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 1e procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale «www.impresa.gov.it».
8-ter. A partire dal 1o gennaio 2006 i soggetti interessati dal presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno 2007, gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione,
cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1o gennaio 2006
8-quater. Tali disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato"
*1. 1093. (1. 3790.) Alberto Giorgetti, Saglia.
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260.1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'aliquota dei contributi agricoli unificati dovuta per gli operai a tempo determinato che svolgono lavori di carattere stagionale per un numero di giornate non superiore a 156 nell'anno solare è fissata nella misura del 20 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 5 per cento a carico del lavoratore. La ripartizione dell'aliquota tra le varie voci contributive è effettuata in modo proporzionale rispetto alla ripartizione dell'aliquota ordinaria, la quota a carico del datore di lavoro è soggetta alle riduzioni previste dall'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1094. (ex 1. 3796.) Lumia.
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260.1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa può essere esercitato anche dai titolari delle aziende diretto-coltivatrici, dai mezzadri e coloni, nonché dagli imprenditori agricoli professionali, di cui agli articoli 7 e 13 della legge medesima, sui contributi da essi dovuti per le unità attive iscritte alla gestione, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 1095. (ex 1. 3548.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Oliverio, Franci, Zanella.
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260.1. Coloro i quali solo occasionalmente si esibiscono in concerti o cori e che svolgono un'attività lavorativa principale per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi in un fondo previdenziale obbligatorio sono esonerati dal versamento del contributo previdenziale previsto dall'ENPALS.
Conseguentemente, al comma 389, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali
(Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901) apportare le seguenti variazioni:
2006: - 15.000;
2007: - 15.000;
2008: - 15.000.
1. 1096. (ex 1. 3813.) Widmann, Zeller, Brugger, Collè, Detomas.
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260.1. Alle società costituite, entro il 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è riconosciuto per gli addetti alla ricerca per un periodo di otto anni e per tutti gli altri dipendenti, per un periodo di tre anni, lo sgravio contributivo totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1097. (ex 1. 3576.) Realacci, Morgando, Colasio, Vernetti.
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire il comma 239 con il seguente:
«239. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1o gennaio 2004, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2006».
1. 1098. (ex 1. 3516.) Sergio Rossi.
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260.1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, al comma 8, ultimo periodo, le parole «, garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica» sono
sostituite dal seguente periodo: « Per far fronte alle minori entrate per l'INPDAP è autorizzata la seguente spesa: per l'anno 2006: 5,6 milioni di euro, per l'anno 2007: 1,9 milioni di euro, per l'anno 2008 e seguenti: 19,8 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 389, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9. - Agenzia del demanio - cap. 3901), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.600;
2007: - 1.900;
2008: - 19.800.
1. 1099. (ex 1. 3828.) Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260.1. A decorrere dal 1 gennaio 2006 i familiari collaboratori non farmacisti devono versare alla gestione separata INPS un contributo previdenziale pari al 10 per cento del reddito di partecipazione alla predetta impresa.
*1. 1100. (ex 1. 3580.) Anna Maria Leone, Volontè, Liotta.
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260.1. A decorrere dal 1 gennaio 2006 i familiari collaboratori non farmacisti devono versare alla gestione separata INPS un contributo previdenziale pari al 10 per cento del reddito di partecipazione alla predetta impresa.
*1. 1101. (ex 1. 1311.) Moroni.
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 147 è abrogato.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,47 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 87,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 956,44 per ettolitro anidro».
1. 1102. (ex 1. 3829.) Finocchiaro, Lumia, Burtone, Gerardo Bianco.
Sopprimere il comma 260-bis.
1. 1103. Sergio Rossi, Pagliarini.
Al comma 260-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 1o ottobre con le seguenti: 31 dicembre.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 1104. Burtone.
Sostituire i commi 261 e 262 con i seguenti:
261. Al fine di riconoscere una riduzione premiale del costo del lavoro alle imprese che adottano politiche efficaci di sicurezza e prevenzione, a decorrere dal 1o giugno 2006 può essere riconosciuta a ciascuna impresa una riduzione fino al 40 per cento del tasso medio di tariffa applicato dalla medesima impresa in sede di corresponsione del premio per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
262. L'accesso al beneficio di cui al comma 261 è limitato alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, le quali:
a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli ispettorati del lavoro;
b) non abbiano registrato infortuni nel triennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.
262-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL previo parere del consiglio di indirizzo e vigilanza, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ammissione al beneficio di cui al comma 261.
262-ter. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio finanziario complessivo di ciascuna delle gestioni di cui al decreto legislativo n. 38 del 2000, a tutela dei livelli di copertura delle prestazioni erogate dall'INAIL, fino alla piena esplicazione degli effetti di contenimento della spesa per prestazioni derivanti dalla presente disciplina, i contributi ammessi alla riduzione sono posti integralmente a carico della fiscalità generale.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1105. (ex 1. 399.) Sgobio, Agostini, Pinza, Russo Spena, Zanella, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Sostituire il comma 261 con il seguente:
261. A decorrere dal 1o gennaio 2006 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 1106. (ex 1. 3787.) Alberto Giorgetti, Arrighi.
Dopo il comma 262, aggiungere i seguenti:
262-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 sono soppressi i contributi a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e dall'articolo 6, comma 1, n. 1, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327.
262-ter. Con la stessa decorrenza, nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL sono destinate congrue risorse economiche, da determinare secondo i medesimi criteri di computo dei contributi soppressi, per il finanziamento di interventi di sostegno in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni.
262-quater. Con norme regolamentari deliberate dal Consiglio di amministrazione, l'INAIL individua l'ammontare annuo dello stanziamento, le tipologie di interventi, i relativi criteri e modalità e gli ambiti lavorativi interessati.
262-quinquies. Le norme regolamentari di cui al comma precedente sono approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1. 1107. (ex 1. 3552.) Liotta, Volontè.
Dopo il comma 262, aggiungere il seguente:
262-bis. - 1. Agli invalidi civili è riconosciuto un assegno pensionistico mensile di 516 euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2006 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
396-quater. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1108. (ex 1. 1782.) Valpiana, Russo Spena.
Dopo il comma 262, aggiungere il seguente:
262-bis. Dopo il comma 1, dell'articolo 2 delle legge 31 dicembre 1991, n. 429 sono aggiunti i seguenti:
«2. Alle persone affette da più minorazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all'indennità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 10 gennaio 2003, spetta un'indennità cumulativa pari al doppio dell'indennità attribuibile ai sensi delle norma citata.
3. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la comunicazione del verbale di accertamento dello stato di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa al giudizio espresso, con l'aggiunta della voce »Persona affetta da gravissime pluriminorazioni".
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
1. 1109. (ex 1. 1739.) Giacco, Labate, Turco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 262, aggiungere il seguente:
262-bis. I lavoratori ai quali sia riconosciuta una invalidità superiore al 74 per cento, indipendentemente dalla data del riconoscimento medesimo, possono beneficiare, su richiesta, di una contribuzione figurativa di 5 anni al solo fine di maturare il diritto alla pensione ed alla anzianità contributiva.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 1110. (ex 1. 2177.) Siniscalchi.
Dopo il comma 262, aggiungere il seguente:
262-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236, sono estese ai mutilati ed invalidi per servizio, affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1, 2, 3, e 4, seconda categoria, e alla lettera A-bis), numeri 1 e 2 della tabella E annessa al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, numero 915, e successive modificazioni.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo l, comma 486, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 1111. (ex 1. 3595.) Ciro Alfano, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 262, aggiungere il seguente:
262-bis. Con delibera dell'INAIL, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con cui utilizzare il surplus costituito dalla differenza tra entrate contributive e prestazioni erogate sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota, pari ad un terzo, da destinare all'adeguamento dell'indennità di invalidità;
b) una quota, pari ad un terzo, da destinare all'ampliamento delle attività dell'istituto per il recupero psicofisico e dell'attitudine lavorativa degli infortunati ed al potenziamento dei servizi di controllo e di ispezione contro il lavoro irregolare;
c) una quota, pari ad un terzo, da destinare alla riduzione dei premi assicurativi.
1. 1112. (ex 1. 3547.) Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Dopo il comma 262, aggiungere il seguente:
262-bis. Al fine di assicurare il finanziamento dell'integrazione al trattamento economico di malattia di cui al comma 148 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, per la parte non più erogata dall'INPS ma posta a carico delle aziende di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa annua di Euro di 70 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.
1. 1113. (ex 1. 3583.) Raffaldini.
Dopo il comma 262, aggiungere il seguente:
262-bis. Il comma 9, dell'articolo 13, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è sostituito dal seguente:
«9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Al relativo onere si provvede mediante le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, allo scopo incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici
intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
1. 1114. (ex 1. 3840.) Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Motta, Trupia, Bellini, Innocenti, Rainisio, Diana.
Dopo il comma 262, aggiungere il seguente:
262-bis. Il comma 10, dell'articolo 13, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è sostituito dal seguente:
«10. La durata massima di ciascuno degli interventi di cui ai commi 7 e 8 non può superare novanta giornate annue di indennità. Da detta limitazione sono esclusi i lavoranti a domicilio, per i quali la durata è comunque pari a 180 giornate. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai centri per l'impiego e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente, la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l'impiego. Al relativo onere si provvede mediante le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, allo scopo incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
1. 1115. (ex 1. 3839.) Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Motta, Trupia, Bellini, Innocenti, Rainisio, Diana.
Dopo il comma 262, aggiungere il seguente:
262-bis. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
«4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono, altresì, concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.»
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1116. (ex 1. 1740.) Giacco, Labate, Turco, Bolognesi, Bogi, Galeazzi, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 262, aggiungere il seguente:
262-bis. Al fine di incentivare la ricerca tecnologica nel settore della sicurezza del cittadino, il Ministro delle attività produttive e dell'innovazione tecnologica, finanzieranno, per l'anno 2006, fino ad un massimo di 20 milioni di euro, le imprese che sperimenteranno l'applicazione sul territorio, in accordo con il Ministero dell'interno, le tecnologie da loro prodotte.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 1117. (ex 1. 2701.) Alberto Giorgetti, Ascierto.
Dopo il comma 262, aggiungere il seguente:
262-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), le parole: «lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 516,46»;
a) alla lettera c), le parole: «lire 10.240» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10»;
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1118. (ex 1. 4090.) Nieddu, Gambini, Paola Mariani, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ottone, Rugghia, Quartiani, Tedeschi.
Dopo il comma 262, aggiungere il seguente:
262-bis. Gli emolumenti relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche nella misura del 10 per cento. La tassazione è operata direttamente dal datore di lavoro. Il dipendente può rinunciare alla tassazione sostitutiva comunicando tale scelta al proprio datore di lavoro ovvero in sede di dichiarazione dei redditi.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1119. (ex 1. 4091.) Nieddu, Gambini, Paola Mariani, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ottone, Rugghia, Quartiani, Tedeschi.
Sostituire i commi da 263 a 268 con i seguenti:
263. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali, di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificata dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire, nella forma delle società di capitali, società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito dei sistemi produttivi locali nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:
a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;
b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;
c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;
d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione
e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione;
f) formazione professionale e manageriale;
g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;
h) logistica;
i) sicurezza;
l) sportello informativo.
264. Le società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti
delle imprese aderenti. Le società di servizi di cui al comma 263 possono essere partecipate, oltre che dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento, anche dalle relative associazioni di categoria e da enti locali con partecipazioni non superiori all'1 per cento.
265. Le società di servizi di cui al comma 264 sono esenti dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.
266. L'esenzione di cui al comma 265 è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea sugli aiuti di stato.
267. Alle imprese aderenti alla società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella Società stessa.
268. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, alle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese ed alle società di servizi di cui al comma 263 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura: a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale; b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari; c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.
268.1. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono: a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca; b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca; c) i costi per il personale, ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca; d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali; e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza; f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca; g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.
268.2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C-45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
268.3. Le agevolazioni previste dai precedenti commi sono attribuite alla società o all'ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese ovvero alle società o enti consortili di cui al comma 263 anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito di dette convenzioni, alle università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento.
268.4. Si definiscono società private di partecipazione le società di capitali aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni a carattere temporaneo e prevalentemente di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese operanti nei sistemi produttivi locali, come individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
18 settembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997 in conformità alla disciplina comunitaria, costituite in forma di società di capitali e non quotate al momento dell'acquisizione di partecipazione. Il requisito di prevalenza si intende soddisfatto qualora almeno il 75 per cento del patrimonio investito venga destinato all'acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese.
268.5. Le società private di partecipazione perseguono l'oggetto sociale per il tramite delle seguenti operazioni: a) acquisto o sottoscrizione di quote di società a responsabilità limitata ovvero di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi di società per azioni e in accomandita per azioni; b) acquisto o sottoscrizione di quote di consorzi, società consortili, cooperative a mutualità non prevalente; c) acquisto o sottoscrizione di quote o azioni nelle società e negli enti sopra individuati tramite operazioni di fusione, scissione e altre operazioni straordinarie; d) prestiti partecipativi da convertire.
268.6. Le società private di partecipazione devono rivestire la forma di società a responsabilità limitata ed avere un capitale minimo interamente versato 1 milione di euro. Le società private di partecipazione possono essere partecipate esclusivamente da investitori qualificati, nessuno dei quali può detenere una quota del capitale sociale superiore al 30 per cento. Sono considerati investitori qualificati le categorie di soggetti di cui all'articolo 31, comma 2, del Regolamento della Commissione per le Società e la Borsa 1 luglio 1998, n. 11522.
268.7. Alle Società private di partecipazione, che operano in conformità della presente legge, si applicano le norme previste per i soggetti non operanti nei confronti del pubblico e, in particolare, gli articoli 108, 109 e 113 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza delle società private di partecipazione si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
268.8. Si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a tre anni erogati dalla società privata di partecipazione a piccole e medie imprese nei quali una parte del corrispettivo è commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata. Detti prestiti devono prevedere l'obbligo di conversione del prestito in azioni o quote nel caso di quotazione o cessione dell'impresa e, in caso di mancata conversione, un premio al rimborso commisurato al risultato economico dell'impresa nel periodo oggetto del finanziamento. Il prestito partecipativo è subordinato a tutte le passività, finanziarie e commerciali, in essere dell'impresa. Ai fini delle imposte sui redditi, i premi al rimborso corrisposti nel caso di mancata conversione del prestito partecipativo sono equiparati a plusvalenze realizzate.
268.9. L'ammontare complessivo delle operazioni, al netto dei fondi di svalutazione, non deve superare il limite quantitativo costituito dai fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle società private di partecipazione. Le partecipazioni assunte in ciascuna impresa, nelle forme di cui al comma 268.5, non possono eccedere il 10 per cento dei fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle società private di partecipazione. Nel caso di utilizzo di prestiti partecipativi per un importo almeno pari al 50 per cento del prezzo di acquisto o sottoscrizione di ciascuna partecipazione nelle piccole e medie imprese, il limite di cui al precedente comma è aumentato al 20 per cento.
268.10. L'atto costitutivo delle società private di partecipazione deve prevedere una durata delle stesse non superiore a 10 anni prorogabile per non più di 2 anni nei sei mesi precedenti la data di scadenza.
268.11. Alle società private di partecipazione è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 23 per cento del valore delle partecipazioni acquistate o del prestito partecipativo erogato. Il credito d'imposta può essere, in alternativa, utilizzato anche dalle singole società partecipate
o finanziate dalla società privata di partecipazioni entro la data di cessazione delle attività della società stessa.
268.12. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 268.1. al 268.11, pari a 2.700 milioni annui, si provvede con parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 396-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1120. (ex 1. 1659.) Nicola Rossi, Pinza, Zanella, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Gambini, Lulli, Agostini, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268.1. Si definiscono società private di partecipazione, le società di capitali aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni a carattere temporaneo e prevalentemente di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese, come individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997 in conformità alla disciplina comunitaria, costituite in forma di società di capitali e non quotate al momento dell'acquisizione di partecipazione. Il requisito di prevalenza si intende soddisfatto qualora almeno il 75 per cento del patrimonio investito venga destinato all'acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese.
268.2. Le società private di partecipazione perseguono l'oggetto sociale per il tramite delle seguenti operazioni: a) acquisto o sottoscrizione di quote di società a responsabilità limitata ovvero di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi di società per azioni e in accomandita per azioni; b) acquisto o sottoscrizione di quote di consorzi, società consortili, cooperative a mutualità non prevalente; c) acquisto o sottoscrizione di quote o azioni nelle società e negli enti sopra individuati tramite operazioni di fusione, scissione e altre operazioni straordinarie; d) prestiti partecipativi convertendi.
268.3. Le società private di partecipazione devono rivestire la forma di società a responsabilità limitata ed avere un capitale minimo interamente versato di euro 1 milione. Le società private di partecipazione possono essere partecipate esclusivamente da investitori qualificati nessuno dei quali può detenere una quota del capitale sociale superiore al 30 per cento. Sono considerati investitori qualificati le categorie di soggetti di cui all'articolo 31, comma 2, del Regolamento della Commissione per le Società e la Borsa 1 luglio 1998, n. 11522.
268.4. Alle società private di partecipazione, che operano in conformità della presente legge, si applicano le norme previste per i soggetti non operanti nei confronti del pubblico e, in particolare, gli articoli 108, 109 e 113 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza delle società private di partecipazione si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
268.5. Ai fini della presente legge si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a tre anni erogati dalla società privata di partecipazione a piccole e medie imprese nei quali una parte del corrispettivo è commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata. Detti prestiti devono prevedere l'obbligo di conversione del prestito in azioni
o quote nel caso di quotazione o cessione dell'impresa e, in caso di mancata conversione, un premio al rimborso commisurato al risultato economico dell'impresa nel periodo oggetto del finanziamento. Il prestito partecipativo è subordinato a tutte le passività, finanziarie e commerciali, in essere dell'impresa. Ai fini delle imposte sui redditi, i premi al rimborso corrisposti nel caso di mancata conversione del prestito partecipativo sono equiparati a plusvalenze realizzate.
268.6. L'ammontare complessivo delle operazioni di cui al comma 268-ter, al netto dei fondi di svalutazione, non deve superare il limite quantitativo costituito dai fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle società private di partecipazione. Le partecipazioni assunte in ciascuna impresa, nelle forme di cui al comma 268-ter non possono eccedere il 10 per cento dei fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle società private di partecipazione. Nel caso di utilizzo di prestiti partecipativi per un importo almeno pari al 50 per cento del prezzo di acquisto o sottoscrizione di ciascuna partecipazione nelle piccole e medie imprese, il limite di cui al precedente comma è aumentato al 20 per cento.
268.7. L'atto costitutivo delle società private di partecipazione deve prevedere una durata della società non superiore a 10 anni e prorogabile per non più di 2 anni nei sei mesi precedenti la data di scadenza.
268.8. Alle società private di partecipazione è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 23 per cento del valore delle partecipazioni acquistate o del prestito partecipativo erogato. Il credito d'imposta può essere, in alternativa, utilizzato anche dalle singole società partecipate o finanziate dalla società privata di partecipazioni entro la data di cessazione delle attività della società stessa.
268.9. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1214. (ex 1. 4418.) Grandi.
Al comma 263, primo periodo, dopo le parole, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: , il Ministro per i beni e delle attività culturali.
*1. 1121. (ex* 1. 1108.) Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Al comma 263, primo periodo, dopo le parole, Ministro dell'istruzione, del l'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: , il Ministro per i beni e delle attività culturali.
*1. 1122. (ex* 1. 1106.) Carli, Grignaffini, Chiaromonte, Sasso, Capitelli, Tocci, Lolli, Martella, Giulietti, Buffo.
Al comma 263, primo periodo, dopo le parole: Ministero per l'innovazione e le tecnologie, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni imprenditoriali,
1. 1123. (ex 1. 2425.) Morgando.
Al comma 263, primo periodo, sostituire le parole: e sul piano funzionale con le seguenti: o funzionale o sul piano della filiera tecnologica e produttiva.
*1. 1124. (ex* 1. 1102.) Polledri, Didonè, Sergio Rossi, Pagliarini.
Al comma 263, primo periodo, sostituire le parole: e sul piano funzionale con le seguenti: o funzionale o sul piano della filiera tecnologica e produttiva.
*1. 1125. (ex* 1. 1105.) Liotta, Volontè.
Al comma 263, primo periodo, sostituire le parole: e sul piano funzionale con le seguenti: o funzionale o sul piano della filiera tecnologica e produttiva.
*1. 1126. (ex* 1. 1107.) Alberto Giorgetti, Saglia.
Dopo il comma 263, aggiungere il seguente:
263-bis. I distretti produttivi sono costituiti come soggetti privati secondo le tipologie previste dal codice civile e sono gestiti dalle imprese aderenti o dalle loro rappresentanze.
**1. 1127. (ex* 1. 1622.) Polledri, Didonè, Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo il comma 263, aggiungere il seguente:
263-bis. I distretti produttivi sono costituiti come soggetti privati secondo le tipologie previste dal codice civile e sono gestiti dalle imprese aderenti o dalle loro rappresentanze.
**1. 1128. (ex *1. 1644.) Liotta, Volontè.
Al comma 264, sostituire le parole:dei servizi, turistiche, agricole e della pesca con le seguenti: commerciali, dei servizi, turistiche, agricole e della pesca e loro aggregazioni territoriali.
*1. 1129. (ex*1. 1111.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Al comma 264, sostituire le parole:dei servizi, turistiche, agricole e della pesca con le seguenti: commerciali, dei servizi, turistiche, agricole e della pesca e loro aggregazioni territoriali.
*1. 1130. (ex*1. 2423.) Morgando, Vernetti, Ruggeri.
Al comma 264, dopo la parola: servizi aggiungere la seguente: , commerciali.
Conseguentemente al comma 265 lettera a) numero 11), dopo le parole: gli enti locali competenti aggiungere le seguenti: e società concessionarie di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
1. 1131. (ex 1. 1112.) Paolo Russo.
Al comma 264 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le imprese turistiche le procedure di cui al comma 265 si applicano nell'ambito dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135.
1. 1132. (ex 1. 1114.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Nieddu, Rugghia, Quartiani, Tedeschi.
Al comma 265 lettera a), numero 8), aggiungere, in fine, le parole: e le somme impegnate per la ricerca e la formazione effettuate con istituti pubblici di ricerca e di formazione.
1. 1133. (ex 1. 3412.) Provera.
Al comma 265, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:
16) al fine di aumentare la competitività delle imprese sui mercati internazionali, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per le Attività produttive, sono individuate misure di sgravio fiscale per le imprese che nell'arco dell'anno aumentino in maniera significativa il proprio fatturato export, in quanto più esposte alla concorrenza internazionale;
1. 1134. (ex 1. 1115.) Polledri, Didonè, Sergio Rossi, Pagliarini.
Al comma 265, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:
16) al fine di aumentare la competitività delle imprese sui mercati internazionali, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per le Attività produttive, sono individuate misure di sgravio fiscale per le imprese che si approvvigionino all'estero di materie prime, in particolare per le imprese export oriented, in quanto più esposte alla concorrenza internazionale e per la costituzione di consorzi d'acquisto;
1. 1135. (ex 1. 1116.) Didonè, Polledri, Paglierini, Sergio Rossi.
Al comma 265, lettera b), alinea, dopo la parola: amministrative aggiungere le seguenti: e di diritto privato.
*1. 1136. (ex* 1. 1126.) Alberto Giorgetti.
Al comma 265, alla lettera b), alinea, dopo la parola: amministrative aggiungere le seguenti: e di diritto privato.
*1. 1137. (ex* 1. 1121.) De Laurentiis, Liotta, Volontè.
Al comma 265, lettera b), numero 2), primo periodo, sopprimere le parole da: e che possono fino alla fine del periodo.
1. 1138. (ex 1. 1129.) Alberto Giorgetti, Saglia.
Al comma 265, lettera d), al numero 1) premettere i seguenti:
01) a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese associate secondo le modalità di cui al periodo successivo, possono concorrere ai benefici previsti dalla legislazione vigente che, ad ogni effetto, si considerano attribuiti a ciascun concorrente in misura corrispondente alla quota o alla percentuale di partecipazione finanziaria all'iniziativa. Con il contratto per la ricerca e l'innovazione due o più imprese, rientranti nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, costituiscono un'associazione temporanea per la realizzazione in comune di attività, programmi o progetti finalizzati alla ricerca e sviluppo o alla innovazione di prodotti e processi aziendali. Il contratto per la ricerca e l'innovazione deve contenere:
a) l'identificazione dei soggetti partecipanti;
b) il conferimento ad uno di essi di un mandato collettivo speciale con rappresentanza;
c) la descrizione dell'iniziativa e dei tempi di realizzazione con la sommaria indicazione dei risultati attesi;
d) l' individuazione degli enti pubblici o privati scelti per l'eventuale contributo professionale all'iniziativa;
e) l'espressa determinazione della quota o della percentuale di partecipazione finanziaria di ciascun soggetto;
f) la sottoscrizione autenticata dei partecipanti.
02) Al fine di favorire il finanziamento da parte degli istituti bancari, le imprese associate possono avvalersi della garanzia dei consorzi di garanzia fidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
03) Il contratto per la ricerca e l'innovazione è stipulato con scrittura privata autenticata ed assoggettato ad imposta di registro in misura fissa. All'autenticazione può provvedere, oltre i soggetti abilitati per legge, il Presidente della Camera di Commercio ove ha sede una delle imprese partecipanti anche tramite funzionari delegati.
04) Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le formalità di attuazione delle disposizioni di cui ai numeri da 01) a 03), ivi comprese le modalità per certificare l'attività compiuta e gli investimenti effettuati in esecuzione del contratto per la ricerca e l'innovazione.
1. 1139. (ex 1. 1128.) Alberto Giorgetti.
Al comma 265, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) la gestione dell'Agenzia e l'attrazione degli investimenti sono affidate a Sviluppo Italia, già Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa, che attraverso la sua controllata Innovazione Italia, attua gli obiettivi sopra indicati.
1. 1140. (ex 1. 3134.) Lupi, Saglia, Paroli.
Al comma 265, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) l'Agenzia persegue i propri fini statutari attraverso la creazione di una rete di soggetti pubblici e privati per la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo di nuove competenze, con l'obiettivo di attivare e facilitare gli investimenti nell'innovazione tecnologica delle imprese e dei distretti industriali e di accrescere i processi di trasferimento tecnologico. L'Agenzia cura inoltre la realizzazione di progetti pilota, attraverso la stipula di convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati, accreditati presso l'Agenzia stessa, con modalità che verranno definite da un apposito regolamento interno;
1. 1141. (ex 1. 1130.) Lupi, Saglia, Paroli.
Dopo il comma 265, aggiungere il seguente:
265.1. Con decreto del Ministro delle attività produttive è determinata annualmente la quota di risorse del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi previsti dal comma 270, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. 1142. (ex 1. 1123.) Mazzocchi.
Dopo il comma 265, aggiungere i seguenti:
265.1. All'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, relativa all'istituzione e alla disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, all'articolo 11-bis, comma 2, del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri d'investimento mobiliare, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, e all'articolo 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, recante la disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «L'aliquota ridotta del 5 per cento si applica altresì, secondo le modalità indicate nei precedenti periodi, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno della metà del relativo attivo sia investito in titoli, ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea, di società di piccola o media capitalizzazione che rientrino
nella nozione di piccola e media impresa, individuata secondo la definizione contenuta nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, le quali partecipino al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), di cui di cui al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, ovvero abbiano conseguito la certificazione internazionale di responsabilità sociale SA 8000, purché, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, alla metà del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo».
265.2. All'articolo 9, comma 3, terzo periodo, della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, nell'articolo 11-bis, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, e nell'articolo 11, comma 4, terzo periodo, della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, le parole: «di cui al secondo periodo del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo e al quinto periodo del comma 2».
265.3. All'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aliquota ridotta del 5 per cento si applica altresì, secondo le modalità indicate nei precedenti periodi, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno della metà del relativo attivo sia investito in titoli, ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea, di società di piccola o media capitalizzazione che rientrino nella nozione di piccola e media impresa, individuata secondo la definizione contenuta nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, le quali partecipino al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), di cui di cui al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, ovvero abbiano conseguito la certificazione internazionale di responsabilità sociale SA 8000, purché, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, alla metà del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo».
265.4. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, le parole: «di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quarto e al settimo periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter».
265.5. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante la disciplina dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, le parole: «di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quarto e al settimo periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter».
Conseguentemente, dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. Ferme restando le contribuzioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, a decorrere dal 1o gennaio 2006, al fine di ridurre i fenomeni di inquinamento elettromagnetico, per la tutela dell'ambiente e della salute umana, le imprese titolari di autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, quali i servizi
di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, attraverso sistemi di trasmissione e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via radio o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse e le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi con l'impiego di radiofrequenze, sono tenute al pagamento di un canone annuo per l'occupazione dell'etere mediante infrastrutture di rete emittenti onde elettromagnetiche.
331.2. Il canone di cui al comma 331.1, non deducibile ai fini delle imposte sui redditi, è dovuto per ciascuna area di servizio, associata ad una stazione di base o ripetitrice del segnale.
331.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Comunicazioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro della salute, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'entità del canone annuo, commisurata a criteri di proporzionalità in relazione all'intensità delle emissioni di onde elettromagnetiche emesse dalle infrastrutture di rete, le modalità di versamento e le altre disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo.
331.4. Dall'attuazione dei commi da 331.1 a 331.3 derivano maggiori entrate per il bilancio dello Stato non inferiori a 1 miliardo di euro annui.
1. 1143. (ex 1. 3115.) Realacci, Morgando, Vernetti, Colasio, Lettieri, Annunziata.
Dopo il comma 265, aggiungere i seguenti:
265.1. All'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, relativa all'istituzione e alla disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, all'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri d'investimento mobiliare, già autorizzati - al collocamento nel territorio dello Stato, e all'articolo 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, recante la disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «L'aliquota ridotta del 5 per cento si applica altresì, secondo le modalità indicate nei precedenti periodi, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno della metà del relativo attivo sia investito in titoli, ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea, di società di piccola o media capitalizzazione che rientrino nella nozione di piccola e media impresa, individuata secondo la definizione contenuta nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, le quali partecipino al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), di cui di cui al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, ovvero abbiano conseguito la certificazione internazionale di responsabilità sociale SA 8000, purché, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, alla metà del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo».
265.2. All'articolo 9, comma 3, terzo periodo, della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, nell'articolo 11-bis, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, e nell'articolo 11, comma 4, terzo periodo, della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare
chiusi, le parole: «di cui al secondo periodo del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo e al quinto periodo del comma 2».
265.3. All'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aliquota ridotta del 5 per cento si applica altresì, secondo le modalità indicate nei precedenti periodi, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno della metà del relativo attivo sia investito in titoli, ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea, di società di piccola o media capitalizzazione che rientrino nella nozione di piccola e media impresa, individuata secondo la definizione contenuta nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, le quali partecipino al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), di cui di cui al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, ovvero abbiano conseguito la certificazione internazionale di responsabilità sociale SA 8000, purché, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, alla metà del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo».
265.4. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, le parole: «di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quarto e al settimo periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter».
265.5 All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante la disciplina dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, le parole: «di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quarto e al settimo periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'orimulsion, nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2006, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000, al fine di ottenere per l'anno 2006 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.
1. 1144. (ex 1. 4294.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Dopo il comma 265, aggiungere i seguenti:
265.1. Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alla ordinaria deduzione, è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali. La percentuale di cui al periodo precedente è elevata al venti per cento per gli investimenti ambientali, intendendosi tali: a) i costi di ricerca e sviluppo di processi e prodotti a ridotto impatto ambientale iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera b), n. 1, del codice civile; b) i costi dei diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno che comportano innovazioni tecnologiche nei processi produttivi che determinano risparmio energetico, risparmio idrico e riduzione delle
emissioni inquinanti; c) i costi di acquisto delle immobilizzazioni materiali, di cui al citato articolo 2424, primo comma, lettera b), n. II, del codice civile, necessari per prevenire, ridurre e riparare i danni ambientali, con particolare riferimento agli investimenti in beni strumentali - impianti, macchinari e attrezzature industriali - volti all'adozione di cicli produttivi a ridotto consumo energetico ed idrico e a basse emissioni inquinanti. Restano esclusi dall'agevolazione gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Tra i costi ammissibili all'agevolazione sono comunque compresi i costi sostenuti per i progetti di ricerca e sviluppo commissionati ad università e centri di ricerca pubblici o privati senza fini di lucro. Ai fini dell'agevolazione si intendono altresì inclusi nella fattispecie di cui al secondo periodo del presente comma gli investimenti ambientali in beni materiali e immateriali direttamente funzionali alla partecipazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), di cui al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e all'ottenimento della registrazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel, di cui al regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativamente ai prodotti cui esso risulta applicabile ai sensi della normativa comunitaria. Ai costi agevolabili di cui al presente comma si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti. Le percentuali del 10 e del 20 per cento si applicano inoltre all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali, per realizzare sinergie nelle attività di ricerca e sviluppo di innovazioni di processo o di prodotto a ridotto impatto ambientale e ad alta efficienza energetica, dirette alla prevenzione, riduzione e riparazione dei danni provocati all'ambiente dall'attività di impresa.
265.2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
265.3. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.
265.4. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 265.1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, in cui è data specifica evidenza della tipologia e delle finalità delle spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.
265.5 Ai fini di cui al comma 265.1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma precedente dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti o in quello dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
265.6. Per gli investimenti di cui al comma 265.1, il beneficio spetta nei limiti del 50 per cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull`orimulsion, nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2006, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000, al fine di ottenere per l'anno 2006 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.
1. 1145. (ex * 1. 4101. e *1. 4098.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Agostini, Michele Ventura, Innocenti, Montecchi, Nicola Rossi, Ruzzante, Calzolaio, Paola Mariani, Bogi.
Al comma 266, primo periodo, dopo le parole: 18 maggio 2001, n. 228 aggiungere le seguenti: , ai distretti culturali.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
*1. 1146. (ex 1. 1142.) Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Al comma 266, primo periodo, dopo le parole: 18 maggio 2001, n. 228 aggiungere le seguenti: , ai distretti culturali.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
*1. 1147. (ex 1. 1139.) Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Sasso, Capitelli, Tocci, Lolli, Martella, Giulietti, Buffo.
Al comma 266 sostituire le parole: definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 con le seguenti: , siano essi formalmente riconosciuti con provvedimento regionale o meno.
**1. 1148. (ex*1. 1141.) Alberto Giorgetti, Saglia.
Al comma 266 sostituire le parole: definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 con le seguenti: , siano essi formalmente riconosciuti con provvedimento regionale o meno.
**1. 1149. (ex*1. 1137.) Volontè, Liotta.
Al comma 266 sostituire le parole: definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 con le seguenti: , siano essi formalmente riconosciuti con provvedimento regionale o meno.
**1. 1150. (ex*1. 1133.) Didonè, Polledri, Sergio Rossi, Pagliarini.
Al comma 268 sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1151. (ex 1. 1143.) Gambini, Lulli, Cazzaro, Cialente, Nigra, Nieddu, Rugghia, Quartiani, Tedeschi.
Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268.1. Al fine di un ordinato svolgimento delle gare per l'assegnazione delle concessioni di distribuzione di gas naturale e per favorire il processo di aggregazione delle concessioni di distribuzione tra gli enti locali, il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è così rideterminato:
a) 31 dicembre 2007 per tutte le concessioni e affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
b) con incremento automatico al 31 dicembre 2009 nel caso si verifichi una o più delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo sopra citato.
268.2. I termini di cui al comma 268.1 possono essere prorogati dall'ente locale affidante o concedente per un anno qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse.
268.3. La durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è stabilita in dodici anni a decorrere dalla seconda nel tempo tra la data di entrata in vigore del decreto dei Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
268.4. Gli oneri per l'attività istruttoria connessa agli interventi di cui al comma 268.3 sono posti a carico dei concessionari.
268.5. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
268.6. È fatta salva la facoltà di riscatto anticipato durante il periodo transitorio di cui al comma 268.1, se stabilita nei relativi atti di affidamento o concessione.
*1. 1152. (ex*1. 1648 e ex 1. 649.) D'Agrò, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268.1. Al fine di un ordinato svolgimento delle gare per l'assegnazione
delle concessioni di distribuzione di gas naturale e per favorire il processo di aggregazione delle concessioni di distribuzione tra gli enti locali, il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è così rideterminato:
a) 31 dicembre 2007 per tutte le concessioni e affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
b) con incremento automatico al 31 dicembre 2009 nel caso si verifichi una o più delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo sopra citato.
268.2. I termini di cui al comma 268.1 possono essere prorogati dall'ente locale affidante o concedente per un anno qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse.
268.3. La durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è stabilita in dodici anni a decorrere dalla seconda nel tempo tra la data di entrata in vigore del decreto dei Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
268.4. Gli oneri per l'attività istruttoria connessa agli interventi di cui al comma 268.3 sono posti a carico dei concessionari, mentre i benefici della gara sono riservati ai clienti del comune concedente.
268.5. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
268.6. È fatta salva la facoltà di riscatto anticipato durante il periodo transitorio di cui al comma 268.1, se stabilita nei relativi atti di affidamento o concessione.
*1. 1154. (ex 1. 2742.) Saglia.
Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268.1. Al fine di un ordinato svolgimento delle gare per l'assegnazione delle concessioni di distribuzione di gas naturale e per favorire il processo di aggregazione delle concessioni di distribuzione tra gli enti locali, il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è cosi rideterminato:
a) 31 dicembre 2007 per tutte le concessioni e gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
b) 31 dicembre 2009, in via automatica, nel caso si verifichi una o più delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c), del comma 7 dell'articolo 15 del medesimo decreto legislativo.
268.2. I termini di cui al comma 268.1 possono essere prorogati dall'ente locale affidante o concedente per un anno qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1155. (ex 1. 1695.) Quartiani.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. Ove imprevisti ed eccezionali eventi causino eventuali incrementi negli
importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eccedenti il valore dell'inflazione programmata, il maggior ricavo dell'IVA gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, confluisce in un apposito fondo che alimenta opportuni interventi da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volti ad aiutare, con misure di defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
396-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
396-quater. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1156. (ex 1. 1555.) Pistone, Sgobio, Galante.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. Al quarto periodo del comma 69 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, la parola «entro» è soppressa e, in fine, sono aggiunte i seguenti periodi: «Il periodo transitorio di cui al comma 5 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dalla presente legge, fatta salva la facoltà di riscatto anticipato sopra disciplinata, è automaticamente incrementato in relazione al verificarsi di una soltanto delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) del comma 7 del medesimo articolo 15. Il cumulo di ulteriori incrementi previsti dalle lettere a), b), c) del citato comma 7 avviene automaticamente solo qualora le relative condizioni siano state maturate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».
1. 1157. (ex 1. 1608. e 1. 1631.) Alberto Giorgetti, Saglia.
Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268.1. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 dell'articolo 12 del sono sostituiti dal seguente:
«1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza,
libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza istallata»;
b) i commi 3 e 5 dell'articolo 12 sono abrogati.
c) l'articolo 16 è abrogato.
268.2. Le concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate rispetto alle date di scadenza previste dall'articolo 12, commi 6, 7 e 8, dei decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 a condizione che siano effettuati congrui interventi di ammodernamento e che il soggetto titolare della concessione abbia provveduto al versamento entro il 30 marzo 2006 di un canone aggiuntivo. Il canone aggiuntivo è fissato pari a 10.000 euro per MW di potenza nominale installata per una proroga di durata pari a 10 anni e pari a 20.000 euro per MW di potenza nominale installata, qualora il soggetto concessionario opti per una proroga di durata pari a 15 anni. Le somme derivanti dal canone aggiuntivo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive e alla regione o alla provincia autonoma interessata e ad i comuni rivieraschi.
268.3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio decreto i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara di cui alla lettera a) del comma 268.1. Con lo stesso decreto vengono determinati i criteri di congruità degli investimenti necessari per l'ammodernamento degli impianti e le condizioni per l'eventuale trasferimento della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione.
268.4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome armonizzano i propri ordinamenti alle norme di cui ai commi da 268.1 a 268.3.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1158. (ex 1. 1684.) Quartiani.
Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268.1. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 dell'articolo 12 sono sostituiti dal seguente:
«1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza istallata».
b) i commi 3 e 5 dell'articolo 12 sono abrogati.
c) l'articolo 16 è abrogato.
268.2. Le concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate rispetto alle date di scadenza previste dall'articolo 12, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a condizione che siano effettuati congrui interventi di ammodernamento e che il soggetto titolare della concessione abbia provveduto al versamento entro il 30 marzo 2006 di un canone aggiuntivo. Il canone aggiuntivo è fissato in 20.000 euro per MW di potenza nominale installata per una proroga di durata pari a 10 anni e pari a 30.000 euro per MW di potenza nominale installata, qualora il soggetto concessionario opti per una proroga di durata pari a 15 anni. Le somme derivanti dal canone aggiuntivo, devono essere ripartite in parti uguali da un lato tra la regione o la provincia autonoma interessata e i comuni rivieraschi, dall'altro lato.
3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio decreto i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza istallata concernenti la procedura di gara di cui alla lettera a) del comma 268.1. Con lo stesso decreto vengono determinati i criteri di congruità degli investimenti necessari per l'ammodernamento degli impianti e le condizioni per l'eventuale trasferimento della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome armonizzano i propri ordinamenti alle norme di cui ai commi da 268.1 a 268.3.
1. 1159. (ex 1. 2645.) Polledri, Didonè, Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268.1. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate, di seguito denominata «energia CIP 6», alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.
268.2. Le somme derivanti dai risparmi di spesa ottenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (GRTN), relativi alle quote di energia elettrica di cui al comma precedente, il cui costo, dipendente dall'obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per la quota corrispondente al progressivo disimpegno dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti energetiche assimilate, a decorrere dall'anno 2005 e negli
anni successivi, sono destinate ad alimentare l'apposito Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER), istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito e' soggetto a contabilità separata.
268.3. L'ammontare del trasferimento al FRIGER previsto dal comma 268.2 equivale alla quota della tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'attuazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni per l'energia CIP 6 per la parte di fonti assimilate. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità medesima ai consumatori di energia elettrica, è pertanto autorizzata a computare il 50 per cento di tale ammontare, derivante dalla vigenza della componente tariffaria A3 e depositato presso il FRIGER, nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione trimestrale delle tariffe medesime.
268.4. Il restante 50 per cento dei fondi del FRIGER è destinato all'erogazione di contributi destinati per il 50 per cento all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), e per il restante 50 per cento a soggetti pubblici e privati annualmente definiti secondo priorità stabilite sulla base della presentazione di progetti di ricerca conformi all'apposito Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica, predisposto dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno e approvato nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). 306-sexies. A seguito dell'approvazione del DPEF, il Ministro delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, del GRTN e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato annualmente, entro il mese dì settembre, a emanare un apposito decreto per fissare le modalità di utilizzazione del FRIGER nonché di erogazione dei relativi contributi".
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1160. (ex 1. 1696.) Quartiani.
Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268.1. Il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN), promuove lo sviluppo di progetti dimostrativi in distretti energetici pilota, da realizzare con l'apporto delle imprese nazionali, dell'università ed il Cesi, finalizzati a favorire lo
sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene e alla sperimentazione integrata di sistemi di generazione di energia elettrica e termica distribuita, proveniente da fonti rinnovabili e da impianti che, anche in configurazioni cogenerative, utilizzino biomasse e rifiuti. I progetti sono caratterizzati da misure innovative per il coordinamento delle iniziative e per l'organizzazione delle relative infrastrutture di trasporto e per il collegamento degli impianti di generazione alle reti di distribuzione.
268.2. Con propri provvedimenti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità con le quali le risorse per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, trovano copertura per gli oneri sostenuti dal Gestore della rete.
1. 1161. (ex 1. 1614.) Polledri, Didonè, Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo il comma 263, aggiungere il seguente:
263-bis. Il Ministero delle attività produttive promuove lo sviluppo di progetti dimostrativi da realizzare con l'apporto delle imprese nazionali in distretti energetici pilota, finalizzati alla sperimentazione integrata di sistemi di generazione di energia elettrica e termica distribuita, proveniente da fonti rinnovabili e da impianti che anche in configurazioni cogenerative utilizzino biomasse e rifiuti. Sono previste misure innovative per il coordinamento delle iniziative e per l'organizzazione delle relative infrastrutture di trasporto e per il collegamento degli impianti di generazione alle reti di distribuzione.
Conseguentemente al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: legge n. 537 del 1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università - cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 300.000;
2007: - 300.000;
2008: - 300.000.
1. 1162. (ex 1. 2683.) Saglia.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. Per lo sviluppo di progetti dimostrativi da realizzare con l'apporto delle imprese nazionali in distretti energetici pilota, finalizzati alla sperimentazione integrata di sistemi di generazione di energia elettrica e termica distribuita, proveniente da fonti rinnovabili e da impianti che anche in configurazioni cogenerative utilizzino biomasse sono previste misure innovative per il coordinamento delle iniziative e per l'organizzazione delle relative infrastrutture di trasporto e per il collegamento degli impianti di generazione alle reti di distribuzione da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1163. (ex 1. 1688.) Quartiani.
Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268.1. Per il potenziamento delle attività di ricerca e per lo sviluppo di progetti e programmi tecnologici di interesse energetico e ambientale innovativi finalizzati alla produzione, alla conversione e all'utilizzo efficiente dell'energia, ivi incluso l'impegno nel campo delle fonti di energia rinnovabili di energia, delle tecnologie per l'energia nucleare e per i nuovi combustibili e l'idrogeno, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a sottoscrivere uno o più accordi di programma con l'Enea e con altri istituti di interesse nazionale, anche coinvolgendo altre amministrazioni e attivando la partecipazione
e la collaborazione di imprese italiane ed europee. All'onere complessivo del presente comma, stimato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si fa fronte con i risparmi derivanti dalla scadenza delle Convenzioni di cui al provvedimento CIP 29 aprile 1992 n. 6.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1164. (ex 1. 1687.) Quartiani.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. Al fine di promuovere progetti di ricerca e di sviluppo dell'uso dell'idrogeno quale vettore energetico prodotto da fonti rinnovabili quali l'energia solare, l'eolica, l'idraulica o la geotermia, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo con dotazione complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2006. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri e le disposizioni, anche economiche, per la gestione di tale fondo.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.
1. 1165. (ex 1. 2730.) Filippeschi, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268.1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le azioni del Gestore del mercato elettrico Spa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 sono assegnate a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero delle attività produttive.
268.2. Entro la stessa data, il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive, definisce con decreto le modalità di cessione e collocazione sul mercato finanziario delle quote azionarie della società Gestore del mercato elettrico Spa. Nessuno dei soggetti azionisti privati, salvo i gestori di mercati finanziari regolamentati, può detenere o controllare direttamente o indirettamente quote superiori al 5 per cento del capitale sociale.
1. 1166. (ex 1. 2744.) Alberto Giorgetti, Saglia.
Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268.1. Al fine di razionalizzare il sistema elettrico nazionale, le funzioni della società Acquirente unico Spa e della Cassa conguaglio per il settore elettrico sono trasferite alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa. La società Acquirente unico Spa è fusa per incorporazione nella stessa società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.
268.2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico è soppressa. Il personale dipendente della Cassa conguaglio per il settore elettrico e tutte le sue attività e passività sono trasferite alla società Gestore dalla rete di trasmissione nazionale
Spa. Anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, lo statuto della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa viene modificato e la società assume la nuova denominazione di Servizi per il sistema elettrico nazionale Spa.
268.3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e della finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive, le società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa e l'Acquirente unico Spa, adottano i provvedimenti necessari per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi da 268.1 a 268.3.
1. 1167. (ex 1. 2743.) Alberto Giorgetti, Saglia.
Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268.1. In relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di principi comuni in materia di concorrenza e parità di trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali siano effettuati congrui interventi di ammodernamento, sono prorogati di dieci anni rispetto alla data di scadenza prevista nei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
268.2. Ai fini di quanto previsto dal comma 268.1, si considerano congrui interventi di ammodernamento tutti gli interventi, non di manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di parti di impianto non attive; effettuati o da effettuarsi nel periodo compreso fra il 1o gennaio 1990 e le scadenze previste dalle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, i quali comportino un miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali dell'impianto per una spesa complessiva che, attualizzata alla data del presente decreto sulla base dell'indice Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non risulti inferiore a 1 euro per ogni MWh di produzione nette media annua degli impianti medesimi. Per le concessioni che comprendano impianti di pompaggio, la produzione media netta annua di questi ultimi va ridotta ad un terzo ai fini del calcolo dell'importo degli interventi da effettuare nell'ambito della derivazione.
268.3. I titolari delle concessioni, a pena di nullità della proroga, autocertificano entro sei mesi dalle scadenze di cui ai commi precedenti l'entità degli investimenti effettuati o in corso o deliberati e forniscono la relativa documentazione. Entro i sei mesi successivi le amministrazioni competenti possono verificare la congruità degli investimenti autocertificati. Il mancato completamento nei termini prestabiliti degli investimenti deliberati o in corso è causa di decadenza della concessione.
1. 1168. (ex 1. 2735.) Quartiani.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. All'articolo 6 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno la metà della quota di cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che può avvalersi degli interventi di garanzia e di controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1169. (ex 1. 2718.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. All'articolo 6 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno la metà della quota di cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 51, che può avvalersi degli interventi di garanzia e di controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
1. 1170. (ex 1. 1638.) Liotta, Volontè.
Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268.1. Nel rispetto dei massimali agevolativi consentiti dalle normative comunitarie, i finanziamenti decennali agevolati di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e al decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, possono essere concessi anche alle imprese che realizzino le iniziative nelle aree del centro nord, secondo i principi di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dei criteri fissati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2004.
268.2. Gli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi alle aree caratterizzate da crisi dell'indotto dell'industria automobilistica.
1. 1171. (ex 1. 1670.) Didonè, Polledri, Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268.1. Il fondo per le aree sottosviluppate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 è incrementato per gli anni 2006, 2007, 2008 di ulteriori 10 milioni di Euro annui, da riservare alle iniziative imprenditoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca, comprese nell'ambito dei patti territoriali e contratti d'area, con riferimento alle iniziative di cui al precedente periodo; fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto ministeriale 31 luglio 2000, n. 320, l'immissione dei mezzi propri necessaria per le erogazioni delle quote annuali deve essere non inferiore al 20 per cento, fatta eccezione per la prima quota, che può essere erogata a titolo di anticipazione.
268.2. Per le iniziative imprenditoriali, agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi e non risultano scaduti i termini per il completamento degli investimenti, può essere autorizzata la modifica dell'indirizzo produttivo originariamente indicato, prevedendo anche produzioni rientranti in un diverso codice ISTAT, purché siano rispettati gli originari obiettivi occupazionali ed i tempi per il completamento del programma. La dimostrazione della realizzazione del predetto limite deve essere provata dall'impresa interessata al soggetto responsabile locale mediante esibizione di titoli di spesa regolarmente quietanzati.
268.3. Per le iniziative imprenditoriali, agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora, alla data di ultimazione, ovvero alla scadenza dei 48 mesi o dei 24 mesi, entrambi eventualmente prorogati di 12 mesi, risultino realizzate perlomeno per il 50 per cento degli investimenti ammessi, è disposto, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. Per la dimostrazione della realizzazione del predetto limite si applicano disposizioni di cui al comma 2. In sede di prima applicazione, il predetto limite del 50 per cento deve essere accertato alla data del 31 dicembre 2005.
268.4. Per le iniziative imprenditoriali, agevolate a valere sui patti territoriali e sui
contratti d'area, qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale, la revoca delle agevolazioni concesse è totale se lo scostamento eccede gli 80 punti percentuali in diminuzione; la revoca è parziale ed è effettuata in misura proporzionale nel caso in cui lo scostamento sia compreso fra gli 80 e i 30 punti percentuali in diminuzione. Non si provvede a revoca per scostamenti contenuti nel limite di 30 punti percentuali in diminuzione. Qualora sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammesso a consuntivo rispetto a quello ammesso in via provvisoria, sempre che l'investimento realizzato risulti organico e funzionale, si procederà ad un adeguamento dell'obiettivo occupazionale proporzionale alla diminuzione registrata. È abrogata la lettera g) dell'articolo 12 del decreto ministeriale 31 luglio 2000, n. 320.
268.5. Per le iniziative imprenditoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca, agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, relative ad attività di servizi, quali la ricerca, l'assistenza, il controllo per la certificazione di qualità, la promozione, la pubblicità, l'abbattimento e l'esbosco, per «esercizio a regime» si deve intendere l'intero periodo di effettivo svolgimento delle suddette attività. In riferimento al solo settore della produzione agricola primaria, in considerazione di particolari specificità delle colture oggetto del programma di investimento agevolato, ovvero nei soli territori dove è stato dichiarato lo stato di calamità naturale a causa di eventi dovuti a fattori climatici, il Ministero delle attività produttive valuterà l'opportunità di posticipare l'esercizio a regime sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.
Conseguentemente, comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
1. 1172. (ex. 1. 2386.) Misuraca, Giacomo Angelo Rosario Ventura, Amato, Fallica, Grimaldi, Marinello, Angelino Alfano, Giudice, Blasi.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. Per assicurare lo sviluppo equilibrato e razionale del territorio, con particolare attenzione alle aree più svantaggiate, nonché per la valorizzazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata il contributo annuo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze: voce: legge Finanziaria n. 289 del 2002 (Legge finanziaria anno 2003: - articolo 61, comma 1 - Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree ( settore n. 4) - 4.2.3.27 aree sotto utilizzate cap. 7576, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 2000;
2007: - 2000;
2008: - 2000.
1. 1173. (ex 1. 2384.) Alberto Giorgetti, Taglialatela.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. Per la prosecuzione del programma di interventi di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1 della legge 1o agosto 2002, n. 166, che risultino disponibili al 1o gennaio 2006.
1. 1174. (ex 1. 2387.) Milana, Meta, Bettini, Melandri, Tocci, Rugghia, Leoni, Lucidi, Angioni, Pasetto, Giachetti, Cento, Di Serio D'Antona.
Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268.1. Per l'attuazione di iniziative volte alla salvaguardia dell'occupazione ed alla ripresa di attività industriali in aree e in situazioni di crisi, mediante interventi complessi, che richiedano l'attività integrata e coordinata di una o più amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, nonché il raccordo fra più normative e regolamenti e che comportino forme di intesa con le parti sociali, il Ministero delle attività produttive può procedere mediante appositi accordi di programma, da adottare, con la partecipazione delle regioni e degli enti locali, anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A tale fine il Ministro delle attività produttive assicura la rispondenza degli interventi ai principi ed ai regolamenti comunitari in materia di concorrenza e di tutela del mercato ed il raccordo tra i diversi strumenti di intervento nelle situazioni di crisi e tra questi e le vigenti normative di incentivazione degli investimenti produttivi; provvede all'organizzazione ed al funzionamento di una struttura di sua diretta collaborazione, proposta agli interventi di cui alla presente norma, alla valutazione e monitoraggio complessivo delle iniziative relative alle crisi produttive ed occupazionali; predispone annualmente una relazione da sottoporre al CIPE sulle attività svolte per la salvaguardia dell'occupazione e per il superamento delle situazioni di crisi dell'apparato produttivo.
268.2. Alle attività di cui al comma 268-1, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse previste dalla legge 11 maggio 1989, n. 181, dall'articolo, 4, comma 106 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dall'articolo 1, commi 265 e 266 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 11, commi 3 e 8 della legge 14 maggio 2005, n. 80 ed attraverso l'utilizzo di un apposito fondo costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il fondo è determinato nella misura annuale di 20 milioni di euro per il triennio 2006-2008. Con legge finanziaria è fissato l'ammontare per gli anni successivi.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:
2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.
1. 1175. (ex 1. 1673.) Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. Per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali, ai sensi del comma 16-bis dell'articolo 5 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata la spesa annua di 30 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'esercizio 2006 per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808.
Conseguentemente, al comma 388, Tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2006: - 30.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.
1. 1176. (ex 1. 2388.) Paolo Russo.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente.
268.1. Per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali, ai sensi del comma 16-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata la spesa annua di 30 milioni di euro per quindici
anni a decorrere dall'esercizio 2006 per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma primo, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.
1. 1177. (ex 1. 1601.) Carbonella.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) di cui alla legge n. 321 del 1990 è incrementato nella misura di 35 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre l983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1178. (ex 1. 1623.) Morgando, Annunziata, Dorina Bianchi, Milana, Stradiotto, Duilio, Carbonella, Villari, Lettieri.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. Le risorse del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997,
n. 261, sono destinate, per un importo di 80 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*1. 1179. (ex* 1. 1660.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. Le risorse del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, sono destinate, per un importo di 80 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*1. 1180. (ex 1. 2335.) Liotta, Volontè.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. La dotazione del Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile di cui all'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, è stabilita in 10 milioni di euro per l'anno 2006, 15 milioni di euro per l'anno 2007 e in 20 milioni per l'anno 2008.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 15.000;
2008: - 20.000.
1. 1181. (ex 1. 3132.) Paola Mariani, Ottone, Nieddu, Gambini.
Inammissibile.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. La dotazione del Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile di cui all'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, è stabilita in 10 milioni di euro per l'anno 2006, 15 milioni di curo per l'anno 2007 e in 20 milioni per l'anno 2008.
Conseguentemente, al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 15.000;
2008: - 20.000.
1. 1182. (ex 1. 2721.) Motta, Nieddu, Guerzoni, Labate.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. La dotazione del Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile di cui all'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, è stabilita in 10 milioni di curo per l'anno 2006, 15 milioni di curo per l'anno 2007 e in 20 milioni per l'anno 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.
1. 1183. (ex 1. 2723.) Motta, Nieddu, Guerzoni, Labate.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di
nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle Attività Produttive è istituito il Fondo per lo Sviluppo dell'Innovazione, di seguito denominato Fondo. Il Fondo, che ha una dotazione pari a 100 milioni di euro, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati Tecnico Scientifici regionali di cui al presente comma. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle Attività Produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'innovazione e della Università e della Ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da gruppi proponenti qualificati di ricerca, costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali università, enti di ricerca pubblici e privati, laboratori universitari, associazioni o centri di ricerca, dipartimenti universitari. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative, assegnatarie del contributo di cui al presente comma. I predetti contributi sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali del Ministero delle Attività Produttive. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra gli obiettivi generali dell'innovazione, il vantaggio economico e le implicazioni commerciali e la capacità dei proponenti di realizzare il progetto. Il contributo per le proposte progettuali innovative è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali medesime, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale. Ai fini dell'assegnazione del predetto contributo, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato Tecnico Scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle Attività produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'Innovazione e dell'Università e della Ricerca Scientifica. La selezione dei progetti avviene in base: a) al livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi; b) alla fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili; c) all'adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto; d) alla congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta; e) alle prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati; f) al grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto; g) al grado di complessità previste nella gestione
del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali: 1)oggetto e descrizione delle attività; 2) obiettivi e risultati; 3) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti; 4) costo totale previsto per la realizzazione del progetto; 5) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie; 6) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali in via di realizzazione; 7) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socioeconomica dei risultati. Ai fini dell'assegnazione del contributo i comitati, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo, in base alle conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione; ai costi di sviluppo del progetto; ai costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie; ai tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, creazione di prototipi, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui al presente comma, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte. I contributi sono erogati dal Ministero delle Attività produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai comitati tecnico scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento. Entro 60 giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi, i comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi, sono tenuti a comunicare ai comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto. Qualora dall'esame non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui al presente comma.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si
applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1184. (ex 1. 2719.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268.1. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 è di norma garantito, a cura dell'ente gestore, contro i rischi di mancato rimborso presso una compagnia di assicurazione o un istituto di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti a valere sul fondo. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all'approvazione del Comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo medesimo.
268.2. Le condizioni, le modalità e i limiti per la concessione e l'erogazione del finanziamento, nonché le tipologie e le modalità delle garanzie di cui al comma 268.1. sono determinate dal Comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Unione europea. Il Comitato stabilisce altresì i tempi e le condizioni, anche di tasso, da applicare nel caso in cui l'impresa beneficiaria non realizzi le finalità di cui al comma i del presente articolo.
268.3. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese esportatrici italiane o loro consorzi nella competizione internazionale mediante il rinnovo della loro produzione, le disponibilità finanziarie del fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate anche per la concessione a dette imprese e consorzi di finanziamenti per attività da svolgere per l'innovazione, quali la progettazione, sperimentazione, prototipizzazione, ingegnerizzazione, collaudo e brevettazione di nuovi prodotti o modelli per il mercato internazionale.
268.4. A valere sul fondo rotativo di cui all' articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, una quota fino a 30 milioni di euro è destinata alla concessione di finanziamenti a piccole imprese, anche artigiane, e loro consorzi, per iniziative volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese senza prevedere la presenza stabile all'estero con strutture o personale. Le tipologie delle iniziative sono stabilite con delibera del CIPE. I finanziamenti sono concessi per importi fino al 50 per cento del valore dell'iniziativa finanziata e comunque per un valore unitario non superiore a 50.000 euro. Le condizioni dei finanziamenti sono quelle applicate alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero 23 marzo 2000, n. 136 il CIPE può modificare l'importo complessivo destinato al finanziamento delle operazioni di cui al presente comma, in funzione dell'operatività dello strumento.
1. 1185. (ex 1. 1756.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. Le risorse del fondo rotativo per il finanziamento delle imprese esportatrici di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 251 del 1981 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono destinate, per un importo di 7,5 milioni di euro, all'attività promozionale delle esportazioni italiane, di cui all'articolo 8 comma 1 lettera b) della legge 25 marzo 1997, n. 68, e per il restante 7,5 al finanziamento pubblico del 75 per cento di studi di fattibilità all'estero gestiti dal
Ministero delle Attività Produttive in coordinamento con l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero.
1. 1186. (ex 1. 1630.) Didonè, Polledri, Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268.1. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST S.p.A. destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione Europea nonché il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) della legge 21 marzo 2001, n. 84 sono unificati in un unico fondo.
268.2. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 è di norma garantito, a cura dell'ente gestore, contro i rischi di mancato rimborso presso una compagnia di assicurazione o un istituto di credito. 1 costi della garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti a valere sul fondo. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all'approvazione del Comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo medesimo.
268.3. Le condizioni, le modalità e i limiti per la concessione e (erogazione del finanziamento, nonché le tipologie e le modalità delle garanzie di cui al comma 268.2 sono determinate dal Comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell'agricolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Unione europea. Il Comitato stabilisce altresì i tempi e le condizioni, anche di tasso, da applicare nel caso in cui l'impresa beneficiaria non realizzi le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.
268.4. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese esportatrici, italiane o loro consorzi nella competizione internazionale mediante il rinnovo della loro produzione, le disponibilità finanziarie del fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 possono essere utilizzate anche per la concessione a dette imprese e consorzi di finanziamenti per attività da svolgere per rinnovazione, quali la progettazione, sperimentazione, prototipizzazione, ingegnerizzazione, collaudo e brevettazione di nuovi prodotti o modelli per il mercato internazionale. Una quota fino a 30 milioni di euro è destinata alla concessione di finanziamenti a piccole imprese, anche artigiane, e loro consorzi, per iniziative volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese senza prevedere la presenza stabile all'estero con strutture o personale. Le tipologie delle iniziative sono stabilite con delibera del CIPE. I finanziamenti sono concessi per importi fino al 50 per cento del valore dell'iniziativa finanziata e comunque per un valore unitario non superiore a 50.000 euro. Le condizioni dei finanziamenti sono quelle applicate alle operazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero 23 marzo 2000, n. 136. Il CIPE può modificare l'importo complessivo destinato al finanziamento delle operazioni di cui al presente comma, in funzione dell'operatività dello strumento.
1. 1187. (ex 1. 2385.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SISMET S.p.a. destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea, nonché il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84 sono unificati in un unico fondo.
1. 1188. (ex 1. 1754.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268.1. In sede di riparto del fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata in misura pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
268.2. I commi 25, 26, 27 e 61-ter dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono abrogati. Al comma 1 è soppresso il secondo periodo; il riferimento al comma 25 contenuto nei commi 23 e 24 va inteso in relazione al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
268.3. Per accedere alle garanzie del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non possono essere previste, a carico dei soggetti richiedenti, commissioni da versare al fondo.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1189. (ex 1. 1672.) Gambini.
Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268.1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la realizzazione di azioni a sostegno dello sviluppo delle formula delle affiliazioni commerciali - franchising in Italia nell'ambito dell'iniziativa avviata da Sviluppo Italia Spa.
268.2. Le imprese che pongano in essere accordi di affiliazione commerciale ai sensi della legge 6 maggio 2004, n. 129 ed in particolare aspiranti affiliati ed affilianti con una rete attiva da almeno 3 anni, potranno beneficiare di un finanziamento disciplinato secondo le modalità previste da un apposito decreto del ministero delle attività produttive da emanare entro 90 giorni dall'approvazione del presente legge.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 1190. (ex 1. 1081.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268.1. Il fondo di cui all'articolo 2-bis della legge 26 settembre 1981, n. 536 è rifinanziato per un importo pari a 26.400.000,00 euro per l'anno 2006. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 268.2.
268.2. Per l'anno 2006, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma l, del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26.400.000,00 euro.
1. 1191. (ex 1. 1589.) Cusumano.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al Fondo previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la somma di 100 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1192. (ex 1. 2753.) Realacci, Morgando, Colasio, Vernetti.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. Per la realizzazione di interventi diretti ad aumentare la competitività e lo sviluppo economico e sociale delle isole minori è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la competitività e lo sviluppo socio-economico delle isole minori. Le risorse del Fondo sono determinate in 20 milioni di euro per l'anno 2006. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina le tipologie e i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo e stabilisce le modalità per la ripartizione delle risorse.
Conseguentemente al comma 390, Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003) - Art. 61 comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576), apportare la seguente variazione:
2006: - 20.000.
1. 1193. (ex 1. 2395.) Giudice.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. Allo scopo di promuovere la cooperazione in campo energetico dell'Italia con i paesi del bacino del Mediterraneo, favorendo la partecipazione delle imprese nazionali alla progettazione e realizzazione di strutture energetiche nella regione, anche per mezzo del loro contributo a progetti finanziati dalla Commissione europea, il Ministero della attività produttive sostiene gli oneri di avvio e di primo funzionamento del Segretariato Energia della Piattaforma di Roma per la Cooperazione Energetica Euromediterranea (REMEP), come deciso nella dichiarazione di intenti sottoscritta durante la Conferenza Ministeriale Euromediterranea dell'Energia, tenuta a Roma il 2 dicembre 2003 e come concordato nello schema di trattato predisposto con l'apporto della stessa Commissione europea e di altri stati membri dell'Unione europea.
268.2. Con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative e competitive il Ministero delle attività produttive promuove e valorizza la partecipazione delle imprese italiane a iniziative di cooperazione nella regione balcanica o a nuovi accordi di collaborazione internazionale multilaterali per lo sviluppo congiunto o alla dimostrazione di tecnologie e progetti energetici avanzati, segnatamente il Progetto Future Gen per l'utilizzo di combustibili fossili con emissioni zero di inquinanti e i nuovi programmi tecnologici noti come international technology partnerschips, tra cui: Carbon Sequestration Leadership Forum, International Hydrogen Economy Partnership, Methane to Market, Bioenergy, Generation IV Energy Systems.
Conseguentemente al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: legge n. 537 del 1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università - cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 300.000;
2007: - 300.000;
2008: - 300.000.
1. 1194. (ex 1. 2760) Saglia.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. L'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate
dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato) - 1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, da realizzare, nei limiti delle risorse disponibili, attraverso misure antinflazionistiche ovvero attraverso misure di sostegno alle famiglie meno abbienti, con particolare riferimento ai consumi energetici, all'istruzione, alla sanità ed ai trasporti pubblici.
2. Le entrate di cui al comma 1 affluiscono ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1195. (ex 1. 2716.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. Allo scopo di impedire eventuali azioni terroristiche o di limitarne i possibili effetti sono predisposte e organizzate misure di difesa fisiche delle infrastrutture energetiche con decreto del Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro dell'interno e delle infrastrutture. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1196. (ex 1. 1691.) Quartiani.
Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268.1. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle destinazioni e dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, di qualificare gli insediamenti turistici maturi, gli impianti-turistici e alberghieri preesistenti nonché di realizzare nuovi insediamenti, i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, promuovono le società di trasformazione urbana per l'innovazione turistica, di seguito denominate «STUIT», ai sensi dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Ai fini del presente comma, sono definiti destinazioni turistiche: quelle riconosciute sul mercato internazionale per l'identità specifica del luogo e l'unicità dei suoi aspetti geografici, paesaggistici e storico-culturali; gli insediamenti turistici maturi i prodotti turistici tradizionali del territorio intorno ai quali si organizza la maggioranza degli operatori economici dell'offerta che operano prevalentemente su di una clientela fidelizzata, le cui diverse strutture ricettive sono state realizzate in fasi successive secondo un medesimo modello e per successive stratificazioni urbanistiche di una medesima matrice territoriale, sottoposti alla necessità di riqualificarsi in relazione allo scarso livello di competitività nei confronti dei prodotti turistici emergenti. Le STUIT possono presentare progetti di riqualificazione urbana nell'ambito dei sistemi turistici locali, definiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, interessando contesti o aree territoriali omogenei o integrati non necessariamente con termini, finalizzati a creare una qualità avanzata di servizi al turista e ad attrarre nuovi flussi turistici interni e internazionali. La determinazione delle porzioni di territorio interessate dai progetti e le relative previsioni urbanistiche avvengono, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, con deliberazione del consiglio del comune o dei comuni interessati nel caso di progetti intercomunali. Entro sessanta giorni dalla data di tale deliberazione, il sindaco o i sindaci convocano una conferenza di servizi ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di acquisire l'assenso sulla deliberazione da parte della regione e della provincia interessate. Nel caso di progetti interregionali si applica il comma 8 del medesimo articolo 34. La deliberazione, sulla quale sia stato acquisito l'assenso nella conferenza di servizi di cui al comma 4 del presente articolo, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie ai sensi del comma 4 dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Essa, inoltre, ai sensi del comma 6 del citato articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere comprese nei progetti di riqualificazione urbana. Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni dalla data della dichiarazione stessa.
268.2. Nell'ambito delle porzioni di territorio determinate ai sensi del comma precedente, le STUIT acquisiscono, trasformano e valorizzano beni immobili pubblici e privati e inoltre promuovono e sostengono interventi di riqualificazione sugli immobili delle strutture ricettive di proprietà privata che partecipano ai progetti di riqualificazione urbana. Su richiesta delle regioni interessate la società Sviluppo Italia partecipa ai predetti progetti. Nell'ambito dei progetti di riqualificazione urbana, tutti gli atti, i contratti, i trasferimenti e le prestazioni, posti in essere per il perfezionamento degli stessi, nonché le formalità ad essi connesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente comma sono ridotti alla metà. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Gli interventi di ristrutturazione degli immobili inseriti nell'ambito delle porzioni di territorio determinate ai sensi del comma precedente usufruiscono delle agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alle lettere e) e f) del medesimo
comma. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.
268.3. Al comma 6-quinquies dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società di trasformazione urbana previste dall'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e alle società di trasformazione urbana per l'innovazione turistica. In tali casi lo Stato trasferisce esclusivamente i beni demaniali sui quali non sussistono concessioni già operanti ai sensi dell'articolo 03, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494». Qualora i progetti di riqualificazione urbana di cui al comma precedente coinvolgano anche beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che comportino per la propria riqualificazione investimenti da parte dei concessionari, la durata della concessione e il corrispettivo del canone sono rideterminati entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di rideterminazione da parte della regione interessata, su proposta della regione medesima in relazione al periodo di ammortamento dell'investimento, effettuato dal concessionario e per una durata comunque non superiore a trenta anni. In questo caso una quota degli introiti dei canoni è attribuita, nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codice della navigazione. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai commi 268.1 e 268.2, i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, nonché l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o di detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Anche al fine di finanziare i progetti di cui ai precedenti commi, il Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica di cui all'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, è rifinanziato con 100 milioni di euro nel 2005, 200 milioni di euro nel 2006 e 200 milioni di euro nel 2007. Il 50 per cento delle predette somme e fino alla concorrenza di 250 milioni di euro nel triennio è utilizzato a copertura delle agevolazioni disposte ai commi 268.1 e 268.2. Alla copertura delle spese di cui al presente comma si provvede ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo al finanziamento delle Agenzie fiscali.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1197. (ex 1. 2693.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 268, aggiungere i seguentI:
268.1. Con decisione del Consiglio dei Ministri viene conferito l'incarico a Finmeccanica di presentare un piano finalizzato alla costituzione di una nuova società per la mobilità individuale e collettiva, che preveda l'acquisizione del patrimonio industriale e finanziario di FIAT Auto S.p.A. per una somma simbolica, in ragione dei trasferimenti a vario titolo erogati dalla finanza pubblica nei confronti dell'impresa automobilistica.
268.2. La nuova società prevede la partecipazione di Finmeccanica e di altri soggetti pubblici, ivi comprese Regioni ed Enti locali.
268.3. A tal fine è istituito un fondo per lo studio di fattibilità con importo di 5 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi fino a concorrenza dell'onere.
1. 1198. (ex 1. 2022.) Provera, Russo Spena.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 459 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 3.000;
2007: - 3.000;
2008: - 3.000.
1. 1199. (ex 1. 2036.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. In attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, sono realizzate forme di intesa e di coordinamento fra lo Stato, le regioni e gli enti locali, al fine di razionalizzare, qualificare e potenziare la rete commerciale nei centri storici e nei centri commerciali naturali. Sono definiti centri storici le aree cittadine perimetrate ai sensi della vigente normativa urbanistica e centri commerciali naturali le aree gestite in forma associata dagli operatori che, per caratteristiche urbane, storiche o culturali, si configurano o possono configurarsi come forme associate di vendita programmate dai comuni e intese a riqualificare il commercio, a sviluppare l'occupazione e a favorire il mercato dei prodotti tipici e locali. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo nazionale per la razionalizzazione, la qualificazione e il potenziamento della rete commerciale nei centri storici e nei centri commerciali naturali, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Il Ministro delle attività produttive, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo. Il Fondo può finanziare progetti di carattere interregionale ovvero progetti presentati da singole regioni, finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge. Una quota delle risorse del Fondo è ripartita tra i comuni che ne fanno richiesta per la realizzazione di programmi di iniziativa pubblica, convenzionata con soggetti privati, finalizzati ad incentivare l'aggregazione degli operatori commerciali e artigianali nei centri storici e nei centri commerciali naturali. Tali programmi devono individuare gli interventi di interesse pubblico e le opere di interesse dei privati, nonché il costo di ogni singolo progetto con il relativo programma cronologico di attuazione. I programmi di cui al presente comma sono finalizzati a:
a) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane interessate, per valorizzare il commercio promuovendo nuova occupazione e per migliorarne l'accessibilità, anche attraverso sistemi integrati di parcheggi e di mezzi di trasporto ecologici di carattere pubblico e privato;
b) favorire la ristrutturazione, l'ammodernamento e la messa in sicurezza degli esercizi commerciali e artigianali;
c) promuovere l'attività fieristico espositiva e l'organizzazione di mostre mercato permanenti dei prodotti.
268.2. I finanziamenti per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente sono fissati nelle seguenti misure:
a) fino al 40 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di opere di interesse dei privati;
b) fino al 70 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di opere di interesse pubblico e fino al 90 per cento nel caso di acquisto di mezzi di trasporto a carattere ecologico.
268.3. Il regime di aiuti di cui ai commi 268.1. e 268.2. è subordinato al rispetto della normativa vigente in materia di aiuti dello Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1200. (ex 1. 1603.) Rugghia.
Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268.1. Per salvaguardare la continuità delle attività commerciali e artigianali site
nei centri storici e nelle periferie urbane, tutelate con specifici provvedimenti dei Comuni e non appartenenti a catene o ad analoghe-forme organizzative, è istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo per la tutela del commercio e dell'artigianato. Alle risorse del Fondo possono accedere i Comuni che abbiano approvato con proprie deliberazioni piani di riqualificazione del commercio e dell'artigianato nelle città con particolare riguardo:
a) alla diffusione di progetti comunali per il contenimento del carovita, tramite la creazione di filiere alimentari locali basate sulla qualità dei prodotti e sull'abbassamento dei prezzi al consumo;
b) alla pianificazione intercomunale del commercio volta, al riequilibrio delle diverse forme di vendita e al recupero di edifici dismessi;
c) alla rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane, alla progettazione di centri commerciali naturali e distretti commerciali, alla riqualificazione dei mercati rionali e all'istituzione di mercati tematici;
d) alla tutela e alla salvaguardia delle attività tradizionali, delle botteghe storiche e delle attività artigianali nei centri storici.
268.2. Con le risorse del Fondo possono essere altresì assegnati dai comuni contributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali e artigianali di cui al comma 268.1. lettera d). Con regolamento del Ministero delle attività produttive da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Unificata, si provvede a determinare i criteri e le modalità di ripartizione del fondo, oltre alle tipologie di agevolazioni ed ai soggetti interessati. Il Fondo è finanziato con 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
394-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n 383, sono abrogati.
1. 1201. (ex 1. 2717.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi
Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268.1. La lettera e), comma 3, dell'articolo 12 del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, è sostituita dalla seguente:
«e) tutte le iniziative finanziate che hanno superato il 50 per cento degli investimenti alla data di entrata in vigore della presente disosizione possono usufruire di ulteriori dodici mesi per completare l'investimento in prosecuzione della scadenza dei quarantotto mesi e dell'eventuale proroga concessa di dodici mesi, anche in presenza dei termini già scaduti. I quarantotto mesi iniziali occorrenti per la realizzazione delle iniziative decorrono dalla data del rispettivo decreto di finanziamento. L'impresa interessata dovrà avanzare richiesta per li tramite del soggetto responsabile e dovrà produrre la dimostrazione di avere superato il limite del 50 per cento mediante rendicontazione delle spese sostenute;».
268.2. La lettera g), comma 3, dell'articolo 12 del decreto dei Ministero del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, è sostituita dalla seguente:
«g) qualora entro i successivi ventiquattro mesi dall'entrata a regime del programma agevolato si registri uno scostamento in diminuzione dell'obiettivo occupazionale superiore al 30 per cento, si applica una diminuzione proporzionale delle agevolazioni concesse ulteriormente ridotta del 50 per cento. Si provvederà alla
revoca totale delle agevolazioni concesse qualora lo scostamento dell'obiettivo occupazionale in diminuzione ecceda il 70 per cento, mentre rimangono confermate le agevolazioni concesse per scostamenti contenuti nei limite del 30 per cento. Il Ministero delle attività produttive provvederà ad emanare una circolare con la quale saranno specificate le entità delle riduzioni e le modalità applicative;».
268.3. Per tutte le iniziative agevolate dai contratti d'area e dai patti territoriali di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2000, n. 320 che abbiano realizzato investimenti previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, superiori ai 30 per cento e per i quali non siano scaduti i termini per la realizzazione dell'investimento, il Ministero delle attività produttive può concedere con il parere dei soggetti responsabili, la modifica delle produzioni originariamente previste e che rientrino anche in un diverso codice ISTAT, purché siano rispettati i tempi per il completamento del programma ed i parametri occupazionali, entro i limiti massimi del contributo decretato.
268.4. A favore dei soggetti indicati dall'articolo 4 del decreto ministeriale 31 luglio 2000, n. 320 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la copertura finanziaria degli esercizi successivi alla scadenza dei sessanta mesi previsti per la vigenza degli strumenti di programmazione negoziata di riferimento, è concesso un ulteriore 1 per cento della componente variabile del contributo previsto. Detta copertura rimane a carico della finanza di patto o di contratto ed è concessa a quei soggetti responsabili che alla data di entrata in vigore della presente legge possano dimostrare che le iniziative private e gli investimenti pubblici finanziati hanno raggiunto una spesa complessiva superiore al 50 per cento delle agevolazioni previste dal decreto generale di finanziamento.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 269-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) all'articolo 1, comma 349 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005»;
b) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
1. 1221. (ex 1. 2545.) Burtone.
Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268.1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, lettera g), del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 luglio 2000 n. 320, per le iniziative agevolate sui contratti d'area e sui patti territoriali, qualora entro l'esercizio successivo a quello di entrata a regime dell'iniziativa si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale, il Ministero delle attività produttive procede:
a) alla revoca totale delle agevolazioni concesse, qualora lo scostamento ecceda gli 80 punti percentuali in diminuzione;
b) alla riduzione parziale delle agevolazioni concesse, qualora lo scostamento sia compreso fra gli 80 e i 30 punti percentuali in diminuzione. Con circolari del Ministro delle attività produttive sono specificate le entità di dette riduzioni che dovranno essere proporzionali allo scostamento verificatosi eccedente il predetto 30 per cento;
c) alla conferma delle agevolazioni concesse per scostamenti contenuti nel predetto limite di 30 punti percentuali.
268.2. In sede di applicazione delle disposizioni del precedente comma, alle iniziative per le quali sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammissibile a consuntivo rispetto a quello preventivato, sempre che l'investimento realizzato risulti
organico e funzionale, il Ministero delle attività produttive applica preventivamente la rettifica in riduzione dell'obiettivo occupazionale in misura proporzionale alla riduzione dell'investimento.
268.3. Per le iniziative di cui al 268.1., ancora in corso di realizzazione, limitatamente a quelle nei confronti delle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato emesso un provvedimento di revoca definitivo e che abbiano realizzato almeno il 50 per cento degli investimenti previsti, è concesso un differimento del termine per il completamento del programma comunque non superiore ad un periodo di 12 mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presentelegge. La dimostrazione della realizzazione del predetto limite deve essere pronta dall'impresa interessata al soggetto responsabile locale mediante esibizione di titoli di spesa regolarmente quietanziati.
268.4. Per le iniziative agevolato a valere sul contratti d'area e sui patti territoriali che, alla data dl entrata in vigore della presento legge, risultino realizzate per lo meno per il 50 per cento degli investimenti previsti e per le quali non sia stato emesso un provvedimento di revoca definitivo, il Ministero delle Attività produttive può concedere la modifica dell'indirizzo produttivo originariamente indicato, prevedendo anche produzioni rientranti in un diverso codice ISTAT, purché siano rispettati gli originali obiettivi occupazionali. Per la dimostrazione della realizzazione del predetto limite si applicano le disposizioni del comma 268.3.
1. 1207. (ex 1. 2591. e 1. 3585.) Degennaro, Volontè, Lotta, Mereu, Lucchese,.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. In favore del contratto di programma per le aree di cui al decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito con modificazioni, dalla legge n. 219 del 1981 ubicate in Basilicata è autorizzata per l'anno 2006 la spesa straordinaria di 25 milioni di euro per il sostegno alle iniziative economiche.
Conseguentemente al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia edelle finanze apportare la seguente variazione:
2006: - 25.000.
1. 1202. (ex 1. 2516.) Molinari, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. In favore delle società di servizi erogatrici di utilities industriali aventi sede legale e operanti nelle aree di cui all'obiettivo 1, al fine di promuovere il rilancio dello sviluppo industriale nel Mezzogiorno attraverso al realizzazione di convenienze localizzative, sono concessi contributi straordinari pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2006 per progetti di ammodernamento degli impianti, e abbattimento dei costi di produzione.
Conseguentemente al comma 369, aggiungere il seguente:
369-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogati.
1. 1203. (ex 1. 2542.) Burtone.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è rifinanziato con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Le somme eventualmente inutilizzate negli anni precedenti sono mantenute in bilancio e possono essere utilizzate negli anni 2006 e 2007.
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.
1. 1204. (ex 1. 2570.) Morgando, Realacci, Vernetti.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. È consentita la rimodulazione delle risorse finanziarie derivanti da eventuali rinunce revoche o economie conseguite in sede di attuazione dei contratti d'area anche oltre il limite dei 48 mesi dalla data di approvazione del contratto stesso.
1. 1205. (ex 1. 2510.) Ladu, Molinari.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. Sono confermate ai patti territoriali ed ai contratti d'area le risorse provenienti da economie, rinunzie e revoche. I soggetti responsabili ed i responsabili unici dovranno, entro il 31 dicembre 2006, procedere alla rimodulazione delle predette risorse, destinandole secondo le seguenti priorità:
a) integrazioni al completamento delle infrastrutture nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area;
b) nuove iniziative imprenditoriali o ampliamenti di attività produttive;
c) integrazioni ad iniziative imprenditoriali già finanziate dai territoriali e dai contratti d'area che abbiano realizzato investimenti superiori a quelli ammessi all'agevolazione.
1. 1206. (ex 1. 2592.) Degennaro, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è rifinanziato con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Le somme eventualmente inutilizzate negli anni precedenti sono mantenute in bilancio e possono essere utilizzate negli anni 2006 e 2007.
Conseguentemente al comma 388, tabella B,voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.
1. 1208. (ex 1. 2822.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente comma:
268.1. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo 9-septies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 31 ottobre 2005, nella misura di almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda a Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sviluppo Italia Spa comunica agli istanti l'importo dovuto, che dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l'eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali compensate.
1. 1209. (*1. 2595.) Liotta, Volontè.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, le royalties sulla produzione nazionale di idrocarburi vengono indicizzate al prezzo medio di un paniere di oli greggi e di prodotti, mantenendo l'attuale ripartizione tra destinazione statale e destinazione regionale.
*1. 1210. (ex *1. 1617.) Polledri, Didonè, Pagliarini, Sergio Rossi.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, le royalties sulla produzione nazionale di idrocarburi vengono indicizzate al prezzo medio di un paniere di oli greggi e di prodotti, mantenendo l'attuale ripartizione tra destinazione statale e destinazione regionale.
*1. 1211. (ex*1. 1685.) Quartiani.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268.1. Al decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis (Agevolazioni IRAP per le concentrazioni di imprese) - 1. Ai soggetti ed alle condizioni di cui all'articolo 2, è concesso, inoltre, per il periodo d'imposta in cui ha effetto la concentrazione e per i quattro periodi d'imposta successivi, l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggiore valore della produzione netta dichiarato dalla società concentrataria rispetto al valore della produzione netta dichiarato dalle imprese partecipanti al processo di concentrazione nel periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto il processo di concentrazione».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1212. (ex 1. 4175.) Gambini, Nieddu, Paola Mariani, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ottone, Rugghia, Quartiani, Tedeschi.
Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
268-bis. Al fine di consolidare ed espandere l'attività di garanzia collettiva dei fidi, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva lidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella
legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito confidi, localizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (Comunità Europea) n. 1260 del 1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, sono integrati con un contributo, a carico dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento. Le spese, documentate e documentabili, per gli adempimenti necessari ad operazioni di concentrazione e fusione tra Confidi, in tutto il territorio nazionale, sono a carico dello Stato.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo i del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.".
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1213. (ex 1. 676.) Gambini.
Dopo il comma 268-quater, aggiungere i seguenti:
268 quater.1. La gestione economica del mercato del gas naturale e di tutti i servizi ausiliari offerti è affidata ad un gestore del mercato. Il gestore del mercato è una società per azioni, costituita dalla società Snam Rete Gas Spa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra operatori che esercitano le attività di produzione, importazione, esportazione, distribuzione, vendita e stoccaggio di gas naturale, assicurando altresì la gestione economica di un'adeguata disponibilità di capacità di stoccaggio.
268 quater.2. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, è approvata con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Essa prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del mercato dei gas naturale in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di gas naturale. Il gestore del mercato pone a disposizione degli operatori una sede di negoziazione dei contratti bilaterali.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura dei 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 198 1, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis dei decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1214. (ex 1. 1694.) Quartiani.
Dopo il comma 268-quater, aggiungere i seguenti:
268-quater.1. La gestione economica del mercato del gas naturale e di tutti i servizi ausiliari offerti è affidata ad un gestore del mercato. Il gestore del mercato è una società per azioni, costituita dalla società Snam Rete Gas SPA entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra operatori che esercitano le attività di produzione, importazione, esportazione, distribuzione, vendita e stoccaggio di gas naturale, assicurando altresì la gestione economica di un'adeguata disponibilità di capacità di stoccaggio.
268-quater.2. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, è approvata con decreto del Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Essa prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del mercato del gas naturale in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori o importatori di gas naturale. Il gestore del mercato pone a disposizione degli operatori una sede di negoziazione dei contratti bilaterali.
1. 1215. (ex 1. 2745.) Alberto Giorgetti, Saglia.
Al comma 268-quinquies, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2008.
1. 1216. (ex 1. 1680.) Quartiani.
Al comma 268-quinquies, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
1. 1217. (ex 1. 1650.) D'Agrò, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 268-quinquies, aggiungere i seguenti:
268-quinquies.1. Al fine di consentire nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'attuazione di una nuova fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, che comprenda i comuni finora esclusi dalle agevolazioni previste dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2006 e di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
268-quinquies.2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata:
a) la concessione ai comuni e loro consorzi, che non abbiano beneficiato di agevolazioni previste per lo stesso investimento da leggi nazionali o regionali, di un contributo in conto capitale del 50 per cento dei costi dell'investimento previsto e di un contributo sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 2 per cento, per un ulteriore ammontare
del 25 per cento del costo dell'investimento previsto. Per l'ampliamento degli impianti è autorizzata la concessione del solo contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento del costo dell'investimento previsto;
b) la concessione di un contributo in conto capitale del 50 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.
268-quinquies.3. I concessionari possono accedere a mutui agevolati al tasso del 2 per cento della durata di dieci anni per un ammontare del 25 per cento del costo dell'opera.
268-quinquies.4. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dei lavori raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento del costo dell'opera.
268-quinquies.5. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, dando priorità:
a) ai comuni già inclusi nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche e integrazioni;
b) ai comuni non dotati di una rete di distribuzione.
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 90.000;
2007: - 120.000;
2008: - 120.000.
1. 1218. (ex 1. 2724.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Nardini.
Dopo il comma 268-quinquies, aggiungere il seguente:
268-quinquies.1. Per gli obiettivi di cui all'articolo 11, della legge 28 novembre 1980, n. 784 viene proseguito il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno mediante la concessione di agevolazioni finanziarie in favore di determinati comuni finalizzate alla costruzione di reti urbane di distribuzione del gas metano, e di agevolazioni in favore di operatori privati finalizzate alla realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1219. (ex 1. 1689.) Quartiani.
Sopprimere i commi 269, 270 e 271.
1. 1220. (ex 1. 1146.) Benvenuto, Agostini, Crisci, Cennamo.
Al comma 270, sostituire l'alinea con la seguente:
270. Nel rispetto della normativa e della politica di coesione comunitaria e del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, previa presentazione del programma concernente l'attività iniziale e dell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 385 del 1993, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il cui schema è preventivamente trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari che hanno trenta giorni di tempo per esprimere un parere motivato, sono disciplinati:.
1. 1222. (ex 1. 1148.) Benvenuto, Agostini, Crisci, Cennamo.
Al comma 270, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) l'attribuzione della maggioranza del capitale a soggetti che non siano enti pubblici; la costituzione della società deve avvenire secondo il procedimento di cui agli articoli 2333 - 2336 del codice civile e all'offerta in sottoscrizione delle azioni si applicano gli articoli 94 - 101 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
1. 1223. (ex 1. 1147.) Agostini, Benvenuto, Ventura.
Sopprimere il comma 271.
1. 1224. (ex 1. 660.) Grandi.
Sostituire il comma 271 con i seguenti:
271. Per l'adeguamento del trasferimento delle risorse per i servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ai sensi dell'articolo 20 dello stesso decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, sono autorizzate le seguenti spese a decorrere dall'anno 2006:
a) 70 milioni di euro per i servizi di interesse regionale e locale non in concessione a Ferrovie dello Stato spa;
b) 97 milioni di euro per i servizi di interesse regionale e locale in concessione a Ferrovie dello Stato spa;
271-bis. Ai fini del riconoscimento dell'incremento dei trasferimenti di risorse per i maggiori servizi ferroviari, resi dalle imprese regionali e da Trenitalia s.p.a., conseguenti ai potenziamenti della rete realizzati ed alle maggiori tracce disponibili per l'avvio dell'Alta velocità/Alta capacità sono autorizzate le seguenti spese:
a) per i maggiori servizi resi dalle imprese regionali:
1) 60 milioni di euro per il 2006;
2) 70 milioni di euro per il 2007;
3) 90 milioni di euro per il 2008.
b) per i maggiori servizi resi da Trenitalia s.p.a.:
1) 40 milioni di euro per il 2006;
2) 90 milioni di euro per il 2007;
3) 110 milioni di euro per il 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, comma 349 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1225. (ex 1. 663.) Grandi.
Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:
271-1. Al fine di assicurare una maggiore sicurezza ed una efficiente mobilità nel trasporto ferroviario, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti è istituito il Fondo per il finanziamento alle imprese ferroviarie, finalizzato alla sostituzione del materiale rotabile ferroviario non più compatibile con gli standard ambientali e di sicurezza vigenti, la cui dotazione per l'anno 2006 è fissata nel limite di 300 milioni di euro.
271-2. La dotazione del Fondo di cui al precedente comma è ripartita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 60 giorni mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 300.000.
1. 1227. (ex 1. 1084.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:
271.1. Allo scopo di incentivare l'attività dei centri fieristici, per l'esercizio in corso alla data del 1o gennaio 2006 e per i cinque successivi, è consentito ai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, proprietari o gestori di centri fieristici, di escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP una quota, comunque non superiore al 70 per cento, degli utili dichiarati impiegata nell'investimento in beni strumentali, materiali ed immateriali, effettuato nell'esercizio stesso e nei tre successivi.
271.2. La predetta agevolazione compete, in ogni caso, fino alla concorrenza degli investimenti effettuati ai sensi del medesimo comma 1, non può eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, e deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l'indicazione della parte di utili destinata al reinvestimento. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti.
271.3. Ai fini di cui ai presenti commi, per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
271.4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo ed è stabilita la quota dell'esclusione di cui al comma 1, in ogni caso entro il limite di spesa di cui al comma 5.
271.5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata ala spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
271.6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005»;
1. 1228. (ex 1. 4519.) Grandi.
Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:
271.1. I comuni possono deliberare con proprio regolamento, l'applicazione di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:
a) individuazione del soggetto passivo nelle persone fisiche, non residenti, che soggiornino presso una delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, situate nel territorio del comune;
b) possibilità di esclusione in base al regolamento comunale delle strutture specificamente riservate al turismo giovanile e di altre individuate e motivate dal regolamento stesso;
c) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;
d) determinazione della tariffa, anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento
e servizi connessi, entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;
e) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno;
f) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso;
g) definizione dei termini e delle modalità di versamento secondo i criteri direttivi di cui al decreto previsto al successivo comma 271.3.
271.2. Il contributo, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di efficacia dei regolamenti comunali ed agli effetti delle previsioni di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è applicabile dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività del regolamento di cui al comma 271.1.
271.3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce le modalità e i termini per il versamento e per l'accertamento del contributo di cui al comma 271.1.
271.4. Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dei centri storici.
1. 1229. (ex* 1. 1658. * 1. 1863.ex* 1. 1901.) Zanella, Agostini, Pinza, Russo Spena, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Toltoti, Milana, Ria, Zara, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-1. All'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente comma 6-ter: «I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato s.p.a. ed alle società dalla stessa direttamente ed integralmente controllate si presumono costruiti in conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione. Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato s.p.a. e le società dalla stessa direttamente controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono procedere all'ottenimento di documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette società possono proporre al Comune nel cui territorio si trova l'immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione allegando: a) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si rende la dichiarazione; b) quando l'opera supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco; c) denuncia in catasto dell'immobile e documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento; d) attestazione
del versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro 60 giorni dal suo deposito il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e lo notifichi all'interessato. In nessun caso la dichiarazione sostitutiva potrà valere come una regolarizzare degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia. Ai soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie dello Stato s.p.a. e dalle società dalla stessa direttamente ed integralmente controllate è attribuita la stessa facoltà, da esercitarsi entro 6 mesi dalla data di stipula dell'atto di acquisto. Ove detta facoltà venga esercitata in un momento successivo la somma da corrispondere sarà pari al triplo di quella suindicata».
1. 1230. (ex 1. 2640.) Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-1. Allo scopo di finanziare il Piano prioritario degli investimenti delle Ferrovie dello Stato spa, elaborato secondo quanto previsto dal Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ferrovie dello Stato spa, sono stanziati a favore delle Ferrovie dello Stato spa, ulteriori 2.860 milioni di euro per l'anno 2006, 3.060 milioni di euro per l'anno 2007 e 3.280 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio dell'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1231. (ex 1. 1085.) Michele Ventura, Maurandi.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-1. Per il finanziamento di interventi relativi allo sviluppo dell'intermodalità nel trasporto merci è autorizzato, a seguito della stipula di un contratto di programma tra il Ministero dell'economia delle finanze e le Ferrovie dello Stato, l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 finalizzata al finanziamento di investimenti volti a:
a) adeguare le infrastrutture ferroviarie finalizzate all'utilizzo di carri ferroviari di tipo speciale, ultrabassi per carico TIR;
b) collegare i principali porti alla rete ferroviaria nazionale.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
«396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
1. 1232. (ex 1. 1491.) Rosato, Pasetto.
Sostituire il comma 272 con i seguenti:
272. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e nel rispetto degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma della Costituzione, per garantire alle persone non autosufficienti, unitamente al diritto alla salute anche il diritto alle prestazioni assistenziali, è istituito con prelievo dalla fiscalità generale, il Fondo per la non autosufficienza.
272-bis. La condizione di non autosufficienza è accertata attraverso valutazione multidimensionale sociosanitaria, da apposite unità multidisciplinari costituite dalle aziende sanitarie locali e dai comuni, secondo indirizzi emanati dalle regioni in base ad un'intesa con il Ministero della salute ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, approvata in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
272-ter. Il Fondo è ripartito tra le regioni in relazione alla struttura demografica della popolazione e in base ad indicatori concordati tra Stato, regioni e autonomie locali nell'intesa sopra richiamata.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1233. (ex 1. 666.) Grandi.
Sopprimere il comma 273.
1. 1234. (ex 1.667.) Agostini, Benvenuto, Michele Ventura.
Sopprimere il comma 276.
1. 1235. (ex 1.668.) Agostini, Benvenuto, Michele Ventura.
Sopprimere il comma 278.
1. 1236. (ex 1. 670.) Alberto Giorgetti.
Al comma 279, sostituire la parola: veicoli con le seguenti: beni mobili registrati.
Conseguentemente, sopprimere il comma 281.
1. 1237. (ex 1. 673.) Agostini, Benvenuto, Ventura.
Al comma 279, sopprimere le parole da: dai dirigenti del comune di residenza fino a: decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267,
1. 1238. (ex 1. 675.) Duilio, Stradiotto, Morgando, Milana, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Mauro, Marino, Ruta.
Al comma 279, dopo le parole: al decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere le seguenti: dai segretari comunali del comune di residenza del venditore.
1. 1239. (ex 1. 2479.) Fontanini, Sergio Rossi, Pagliarini.
Al comma 279, sopprimere le parole: , o da un notaio iscritto all'albo.
1. 1240. (ex 1. 672.) Agostini, Benvenuto, Michele Ventura.
Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:
279-bis. Al numero 31) della tabella A/II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le lettere: «a), c) ed f)» ovunque ricorrano è aggiunta la lettera: «m)».
279-ter. Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione del comma 279-bis è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 30.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.
1. 1241. (ex 1. 4212.) Guido Dussin, Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo il comma 280, aggiungere i seguenti:
280-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma l:
1) alla lettera a), primo periodo, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2582», e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
2) alla lettera b),primo periodo, le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 e dell'articolo 7-bis, del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applicano in ogni caso le ipotesi di concorso e continuazione previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;
d) al comma 3, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582».
280-ter. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma precedente si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo lo aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1242. (ex 1. 4387.) Nieddu, Gambini, Paola Mariani, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ottone, Rugghia, Quartiani, Tedeschi.
Dopo il comma 280, aggiungere i seguenti:
280-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera, a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582». Nella medesima lettera il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Non sono da ritenersi punibili le violazioni che non abbiano comportato rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
b) al comma 1, lettera b),primo periodo, le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 516 ad euro 5.165»;
c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del comma 1, del successivo comma 3 e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa indole commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;
d) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi»;
e) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti "da euro 258 ad euro 2.582.
280-ter. Salvo l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni di cui al comma precedente, lettera d),si applicano sia a tutte le violazioni già
contestate alla data di entrata in vigore della presente legge sia a quelle non ancora contestate. Le disposizioni di cui al comma precedente, non si applicano alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.
280-quater. Le sanzioni previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge; entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.
280-quinquies. Per le dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non si applicano l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998 e l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322.
1. 1243. (ex 1. 4392.) Gioacchino Alfano.
Dopo il comma 280, aggiungere i seguenti:
280-bis.All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), primo periodo, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582», e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
2) alla lettera b), le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa natura commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni
inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli Ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»; d) al comma 3, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582».
280-ter. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma precedente si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge. *1. 1244. (ex * 1. 3117.) Lettieri, Morgando.
Dopo il comma 280, aggiungere i seguenti:
280-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), primo periodo, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582», e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
2) alla lettera b), le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa natura commesse ai sensi delle
disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli Ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;
d) al comma 3, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582».
280-ter. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma precedente si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
*1. 1245. (*1. 4366.) Didonè, Polledri, Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo il comma 280, aggiungere il seguente:
280-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa natura si applica una sanzione calcolata con le modalità di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore é solidalmente obbligato al pagamento della sanzione».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1246. (ex 1. 4351.) Benvenuto, Lettieri, Michele Ventura, Pistone, Grandi.
Dopo il comma 281, aggiungere i seguenti:
281.1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa, alla crescita della mobilità ciclistica e al sostegno dell'innovazione tecnologica nei sistemi di regolazione del traffico, è autorizzata a decorrere dall'anno 2006 la spesa annua di 550 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono destinate:
a) per un importo pari a 220 milioni di euro alle regioni quale contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari;
b) per un importo pari a 330 milioni di euro agli enti locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati, nonché per la mobilità ciclistica, la mobilità sostenibile, in attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente del 27 marzo 1998, ed il rinnovamento del parco autobus.
281.2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1247. (ex* 1. 1091., * 1. 2340., 1. 1218) Agostini, Pinza, Russo Spena, Di Gioia, Sgobio, Zanella, Cusumano, Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Tidei.
Dopo il comma 281, aggiungere i seguenti:
281.1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: 1) un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; 2) un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative; 3) un terzo agli enti locali da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.
281.2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.
281.3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.
281.4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.
1. 1248. (ex 1. 1452.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. II fondo, al cui onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'ultimo periodo del presente comma, è così ripartito: 1) un terzo alle regioni, da destinarsi all'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; 2) un terzo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative; 3) un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 579 ed a euro 428 per mille litri. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni astatuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 1249. (ex 1. 1481.) Di Gioia.
Dopo il comma 281, aggiungere i seguenti:
281.1. Per la messa in sicurezza della strade statali nazionali è autorizzata la spesa di euro 200.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008. II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Conferenza unificata delle regioni, tenendo conto degli indicatori annualmente forniti dall'ACI sullo stato di sicurezza delle diverse strade nazionali, provvede all'individuazione delle strade su cui intervenire prioritariamente.
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 200.000;
2007: - 200.000;
2008: - 200.000.
1. 1250. (ex 1. 1490.) Rosato, Pasetto.
Dopo il comma 281, aggiungere i seguenti:
281.1. Al fine di ammodernare e potenziare le infrastrutture e i servizi di mobilità e di stazionamento dei container merci nei porti di Taranto, Gioia Tauro e Cagliari, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo degli scambi commerciali via mare, di sviluppo dei nodi di scambio intermodali e di decongestionamento della rete stradale, è autorizzato un contributo straordinario in favore dei medesimi porti, pari a 300 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 281.2.
281.2. Il contributo straordinario di cui al comma 281.1. è destinato alla realizzazione, nei porti di cui al comma suddetto, di interventi orientati a:
a) potenziare e sviluppare la dotazione tecnologica dei porti, adeguandola ai crescenti flussi di traffico di merci;
b) riqualificare e migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza nei porti, con particolare riguardo al potenziamento delle banchine e delle aree di deposito delle merci;
c) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali, con particolare riguardo allo sviluppo del deflusso e afflusso di merci per via mare e tramite le ferrovie.
281.3. Con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti,
sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 281-1.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1250. (ex 1. 1086.) Michele Ventura, Mariotti.
Dopo il comma 281, aggiungere i seguenti:
281.1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti di interesse nazionale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti redige, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle richieste provenienti dalle autorità portuali, d'intesa con la Conferenza unificata Stato regioni, un programma di investimenti, di seguito denominato Programma, finalizzato alla realizzazione di interventi di riqualificazione funzionale delle infrastrutture portuali e di collegamento delle stesse con la rete stradale e ferroviaria nazionale.
281.2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua entro e non oltre il 31 marzo 2006 una indagine sullo stato delle infrastrutture portuali esistenti.
281.3. Il Ministro, sulla base delle priorità derivanti dall'indagine di cui al comma 281.2., nonché sulla base delle segnalazioni provenienti dagli enti territoriali e dalle autorità portuali, adotta, sentite le commissioni parlamentari competenti, entro il termine di cui al comma 281.1., il Programma e lo sottopone al CIPE per l'approvazione definitiva e il relativo finanziamento.
281.4. Per la realizzazione del Programma é istituito il Fondo per la riqualificazione delle infrastrutture portuali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con dotazione iniziale di 2 miliardi di euro per il 2006.
281.5. Per finanziare gli investimenti presenti nel piano di cui al comma 281.1., le autorità portuali sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato a decorrere dall'anno 2006. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede annualmente, attingendo al fondo di cui al comma 281.2., ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate
di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1251. (ex 1. 1496.) Rosato, Pasetto.
Dopo il comma 281, aggiungere i seguenti:
281.1. Al fine di ammodernare e potenziare le infrastrutture e i servizi di mobilità e di stazionamento dei container merci nei porti specializzati nel transhipment, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo degli scambi commerciali via mare, di sviluppo dei nodi di scambio intermodali e di decongestionamento della rete stradale, è autorizzato un contributo straordinario in favore dei medesimi porti, pari a 500 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 281.2.
281.2. II contributo straordinario di cui al comma 281.1. è destinato alla realizzazione di interventi orientati a:
a) potenziare e sviluppare la dotazione tecnologica dei porti, adeguandola ai crescenti flussi di traffico di merci;
b) riqualificare e migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza nei porti, con particolare riguardo al potenziamento delle banchine e delle aree di deposito delle merci;
c) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali, con particolare riguardo allo sviluppo del deflusso e afflusso di merci per via mare e tramite le ferrovie.
281.3. Con decreto adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni, sono disciplinate le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 281.1.
281.4. Per la prosecuzione nelle aree del Mezzogiorno, degli interventi e delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato «Autostrade del mare», di cui al Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, e per il finanziamento del Piano per la rete portuale turistica di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83, sono stanziati ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2006, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1252. (ex 1. 2362.) Di Gioia, Agostini, Pinza, Russo Spena, Zanella, Sgobio, Cusumano, Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Dopo il comma 281, aggiungere i seguenti:
281.1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, è riconosciuto un contributo statale di 2.500 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2006 relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipulati dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:
a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza;
b) al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi;
c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.
281.2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.
281.3. I veicoli usati, di cui al comma 281.2., non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
281.4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
281.5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato ovvero copia dell'estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 281-1, lettera b).
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni
successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1253. (ex 1. 2379.) Gambini.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del settore navalmeccanico e per il completamento degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati dalla Commissione europea con decisione SG(2001)D/285716 del 1o febbraio 2001, da realizzarsi sulla base dell'avanzamento dei lavori raggiunto all'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato un limite di impegno dodecennale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.
1. 1254. (ex* 1. 1088.e ex* 1. 2350.) Russo Spena, Di Gioia, Sgobio, Zanella, Cusumano Agostini, Pinza, Duca, Susini, Mazzarello.
Dopo il comma 281 inserire il seguente:
281-bis. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data d'entrata in vigore della presente legge ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per far fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali.
Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENAC comunica l'ammontare delle disponibilità di cui al presente comma al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
*1. 1255. (ex 1. 1070.) Stradella.
Dopo il comma 281 inserire il seguente:
281-bis. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data d'entrata in vigore della presente legge ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per far fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali.
Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENAC comunica l'ammontare delle disponibilità di cui al presente comma al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
*1. 1345. (ex 1. 2315) Volontè, Liotta.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro a decorrere dal 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2006.
1. 1256. (ex 1. 2345.) Raffaldini.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le eventuali somme residue derivanti dagli importi non utilizzati di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, sono destinate al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. 1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.
1. 1257. (ex 1. 1499.) Rosato, Pasetto, Morgando, Carbonella, Tuccillo.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 bis dell'arti
colo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le eventuali somme residue derivanti dagli importi non utilizzati di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, sono destinate al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale.
*1. 1258. (ex* 1. 2329.) Raffaldini, Albonetti.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le eventuali somme residue derivanti dagli importi non utilizzati di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, sono destinate al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale.
*1. 1259. (ex* 1. 1479.) Di Gioia.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. Per la prosecuzione degli interventi di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali, le relative spese di investimento non concorrono, per l'anno 2006, alla determinazione dei limiti di incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanza sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici
intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.
1. 1261. (ex 1. 2326 e 1. 2333.) Albonetti, Duca, Susini, Mazzarello.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. All'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «fondazioni di diritto privato» sono aggiunte le seguenti: «, delle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n 84, e successive modificazioni».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis.. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1779. (ex 1. 2066.) Raffaldini.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. Per la prosecuzione degli interventi di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali, le relative spese di investimento non concorrono, per gli anni 2006 e 2007, alla determinazione dei limiti di incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
1. 1260. (ex 1. 2328.) Mazzarello, Albonetti, Duca, Susini.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. Per le Autorità portuali interessate da periodi di commissariamento di almeno 12 mesi nell'arco del biennio 2002-2004, i pagamenti relativi ad impegni contrattuali inerenti gli investimenti finanziati con le leggi 30 novembre 1998 n. 413 e 1o agosto 2002 n. 166 o comunque finanziati con trasferimento di fondi statali alle Autorità portuali, sono esclusi dal calcolo dei limiti di spesa complessivo, per il triennio 2006-2008 di cui all'articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 40.000;
2007: - 40.000;
2008: - 40.000.
1. 1262. (ex 1 2323.) Susini.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. Per lo sviluppo e la promozione delle strutture portuali nazionali e per assicurare un adeguato livello di sicurezza e di controllo nei porti, sono autorizzati contributi pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Per le medesime finalità sono altresì autorizzati contributi pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 da destinare in favore dei porti che svolgono congiuntamente attività militari, industriali e commerciali, in prevalenza a carattere internazionale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per l'attuazione del presente comma, individuando come criterio
prioritario per la ripartizione dei contributi l'entità dei traffici marittimi dei porti destinatari.
Conseguentemente, al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
1. 1263. (ex 1. 2063.) Giuseppe Gianni.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. Gli esercenti presenti alla scadenza prevista per gli affidamenti diretti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e successive modificazioni sono comunque tenuti alla prosecuzione del servizio fino al momento del completamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dello stesso e in ogni caso non oltre dodici mesi dalla scadenza di cui sopra, potendo, durante tale periodo, partecipare alle stesse procedure concorsuali.
1. 1266. (ex 1. 2090.) Raffaldini, Albonetti.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. I limiti di impegno di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 26 febbraio 1992, n. 211 sono incrementati di 10 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 50 milioni di euro per l'anno 2007, per la realizzazione del trasporto rapido di massa.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1267. (ex 1. 2011.) Gambini.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. Gli articoli 11-sexies, 11-septies, 11-octies, 11-nonies, 11-decies, 11-undecies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati.
1. 1268. (ex 1. 3648.) Giudice.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. Allo scopo di sviluppare il settore imprenditoriale del trasporto aereo, gli articoli 11-sexies, 11-septies, 11-nonies, 11-decies, 11-undecies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 sono abrogati.
1. 1263. (ex 1. 2319.) Duca, Raffaldini, Mazzarello, Tidei.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. L'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è sostituito dal seguente:
«63. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 105, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, gli iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono soggetti ad un contributo annuo da versare a ciascuna provincia nella quale risultano residenti. Con successivo decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze, sentita l'Unione delle province, d'Italia, disciplina le modalità di versamento del contributo suddetto».
1. 1269. (ex 1. 917.) Ria, Stradiotto.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. Nei casi di locazione finanziaria di beni mobili registrati, l'obbligo del versamento della tassa di cui al comma 31 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è in ogni caso posto a carico del locatore. Qualora il locatore addebiti al soggetto locatario l'importo della tassa, il medesimo importo è compreso nella base imponibile di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1. 1270. (ex 1. 4344.) Guido Dussin, Sergio Rossi.
Sostituire i commi 281-bis e 281-ter, con il seguente:
281-ter. Il comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
3-bis. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, nonché le altre procedure già avviate sulla base di disposizioni di leggi vigenti all'epoca del loro avvio, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, per un massimo di ulteriori quattro anni, a condizione che si sia verificata una delle seguenti condizioni:
a) sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorzi, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidanti i servizi;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario, mediante la fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero la costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale operanti all'interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale, in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di servizi di trasporto pubblico locale pari, in termini di chilometri/vettura annui, ad almeno il 120 per cento di quelli esercitati dall'impresa di maggiori dimensioni.
3-ter. Allo scopo di favorire il potenziamento del settore agli enti locali proprietari di aziende di trasporto pubblico locale che abbiano perfezionato, entro il 31 dicembre 2005, le procedure volte alla realizzazione delle operazioni di cui alla lettera b) del comma 3-bis, lo Stato riconosce, ad incremento del fondo per il contributo degli enti locali titolari di contratti di servizio di trasporto pubblico, un trasferimento pari al costo delle suddette operazioni sostenute.
3-quater. Fino al 31 dicembre 2005 i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell'articolo 19 in relazione ad eventuali oggetti innovativi del servizio o a oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione di disposizioni di legge o di accordi collettivi nazionali entrati in vigore successivamente alla stipulazione del contratto di servizio stesso. Entro lo stesso termine le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui di cui al capo II.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter, e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai precitati commi, le regioni e gli enti locali possono provvedere a dar vita a sistemi di tariffazione unificata volti ad
integrare le diverse modalità di trasporto.
3-sexies. Le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui al comma 3-bis fino al momento del perfezionamento degli adempimenti nello stesso previsti non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. 1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.
1. 1271. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.
Sostituire il comma 281-bis, con il seguente:
281.1. L'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è sostituito dal seguente:
«3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a).».
*1. 1264. (*ex 1. 1480.) Rosato, Pasetto, Morgando, Carbonella, Tuccillo.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. L'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è sostituito dal seguente:
«3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all`affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)».
*1. 1265. (*ex 1. 1474.) Di Gioia.
Al comma 281-ter, capoverso 3-ter, lettera a) sopprimere le parole: ovvero di una
quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti.
1. 1272. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.
Al comma 281-ter, capoverso 3-ter, lettera b) dopo le parole: contiguità territoriale aggiungere le seguenti: in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di servizi di trasporto pubblico locale pari, in termini di chilometri/vettura annui, ad almeno il 120 per cento di quelli eserciti dall'impresa di maggiori dimensioni.
1. 1273. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.
Al comma 281-ter, capoverso 3-quater, secondo periodo, sostituire le parole da: in modo da assicurare l'equilibrio economico fino alla fine del periodo, con le seguenti: in relazione ad eventuali oggetti innovativi del servizio o a oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione di disposizioni di legge o di accordi collettivi nazionali entrati in vigore successivamente alla stipulazione del contratto di servizio stesso. Entro lo stesso termine le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui di cui al capo II.
1. 1274. Pasetto, Rosato, Carbonella, Tuccillo.
Al comma 281-ter, capoverso 3-quater, secondo periodo, sostituire le parole da: in modo da assicurare l'equilibrio economico fino alla fine del periodo, con le seguenti: in relazione ad eventuali oggetti innovativi del servizio o a oneri aggiuntivi derivanti dalla applicazione di disposizioni di legge o da accordi collettivi nazionali entrati in vigore successivamente alla stipulazione del contratto di servizio stesso.
1. 1275. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.
Al comma 281-ter, capoverso 3-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole da: promuovono: fino a:individuando con le seguenti: possono provvedere a dar vita a
1. 1276. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.
Al comma 281-ter, capoverso 3-quinquies, secondo periodo, sopprimere le parole anche attraverso l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro.
1. 1277. Pasetto, Rosato, Carbonella, Tuccillo.
Al comma 281-ter, sopprimere il capoverso 3-sexies.
1. 1278. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.
Al comma 281-ter, sostituire il capoverso 3-sexies con il seguente:
3- sexies A definitiva soluzione dei problemi interpretativi circa le disposizioni in materia di affidamento dei servizi di trasporto pubblico, sono fatti salvi gli affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e la data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 2004, n. 308.
1. 1279. Pasetto, Rosato, Carbonella, Tuccillo.
Al comma 281-ter, capoverso 3-sexies, sopprimere le parole: una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti.
1. 1280. Pasetto, Rosato, Carbonella, Tuccillo.
Al comma 281-ter, dopo il capoverso 3-septies, aggiungere, infine, il seguente:
3-octies. Allo scopo di favorire il potenziamento del settore, per l'anno 2005, agli enti locali proprietari di aziende di trasporto pubblico locale che abbiano perfezionato, entro il 31 dicembre 2005, le procedure volte alla realizzazione delle operazioni di cui alla lettera b) del comma 3-ter, lo Stato riconosce, ad incremento del fondo per il contributo degli enti locali titolari di contratti di servizio di trasporto pubblico, un trasferimento pari al costo delle suddette operazioni sostenute.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. 1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.
1. 1281. Pasetto, Rosato, Carbonella, Tuccillo.
Al comma 281-ter, dopo il capoverso 3-septies, aggiungere, infine, il seguente:
3-octies. Quanto previsto al comma 3-ter in caso di fusione o costituzione di società consortili si applica anche alle aziende che hanno già esperito gare ad evidenza pubblica e che intendono fondersi o costituire società consortili.
1. 1282. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.
Dopo il comma 281-ter, aggiungere il seguente:
281-ter. 1. Al fine di contribuire allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, a decorrere dall'anno 2005 sono stanziati ulteriori 535 milioni di euro a valere sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con proprio decreto, ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al presente articolo. Tale ripartizione e' effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e successive modificaioni.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere i seguenti commi:
396-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
396-ter. Sono stabilite nella misura dei 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 dei decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, dì cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-quater. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1283. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.
Dopo il comma 281-ter, aggiungere il seguente:
281-ter. 1 Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è sostituito dal seguente:
«4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), sono soggetti a revisione annuale secondo l'indice individuato sulla base dei parametri tecnici stabiliti, alla luce della valutazione dell'andamento degli specifici costi di produzione del servizio nel settore del trasporto pubblico locale, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto dell'offerta di produzione di chilometri effettuati, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di minore produzione. L'indice di cui al presente comma sarà stabilito annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con il medesimo decreto saranno stabiliti gli adempimenti necessari ad assicurare che i maggiori costi come sopra determinati siano posti a carico del bilancio dello Stato nella misura del 40 per cento, delle Regioni nella misura del 35 per cento e siano per il restante 25 per cento recuperati dalle imprese esercenti il servizio attraverso un adeguato efficientamento.»
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. 1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.l del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.
1. 1284. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.
Inammissibile.
Dopo il comma 282, aggiungere i seguenti:
282-bis. Ai fini dello sviluppo del turismo e dei livelli occupazionali nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 adottato dal Consiglio il 21 giugno 1999, sono soggette all'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni le prestazioni alberghiere o di alloggio, i soggiorni turistici, l'organizzazione di viaggi e di escursioni con fini turistici, le connesse prestazioni di servizi.
282-ter. Con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 282-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396 bis si applicano esclusivamente e le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1285. (ex 1. 4136.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 282, aggiungere il seguente:
282-bis. Al fine di promuovere il rilancio, lo sviluppo e l'insediamento di nuovi operatori del settore del turismo, nelle aree obiettivo 1 e 2 del Regolamento CE n. 1260 del 1999, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni di vitto e alloggio rese ai clienti nelle strutture ricettive, nonché per prestazioni e servizi connessi alla balneazione, è temporaneamente ridotta, per gli anni 2006, 2007 e 2008, al 10 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1286. (ex 1. 3051.) Pistone, Sgobio, Maura Cossutta, Galante.
Dopo il comma 282, aggiungere il seguente:
282-bis. Al fine di promuovere il rilancio e lo sviluppo del settore del turismo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni alberghiere o di alloggio, i soggiorni turistici, l'organizzazione di viaggi ed escursioni con fini turistici, nonché per prestazioni e servizi connessi alla balneazione, è temporaneamente ridotta, per gli anni 2006, 2007 e 2008, al 10 per cento.
282-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 282-bis, pari a 2.500 milioni annui, si provvede con parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 395-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1287. (ex 1. 4141.) Sgobio, Cusumano, Agostini, Pinza, Russo Spena, Zanella, Di Gioia, Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Cusumano, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Dopo il comma 282, aggiungere i seguenti:
282-bis. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modifiche ed integrazioni relativa a beni e servizi soggetti ad aliquota Iva del 10 per cento, dopo il numero 121 è aggiunto il seguente :
«121-bis. prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata».
Conseguentemente, dopo il comma 396,, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396 bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1288. (ex 1. 4168.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 282, aggiungere il seguente:
282-bis. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni (beni e servizi soggetti ad aliquota Iva del 10 per cento) dopo il numero 121 è aggiunto il seguente :
«121-bis. prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1289. (ex 1. 4185.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 282, aggiungere il seguente:
282-bis. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le agenzie di viaggio e turismo possono, per ciascuna prestazione per cui è ammesso il regime speciale di imposizione ai sensi dei commi precedenti, applicare il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Le agenzie di viaggio che applicano il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad essa forniti dai suoi fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente, Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio optano per il regime normale dell'imposta
sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggio devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
1. 1290. (ex 1. 4155.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 282, aggiungere il seguente:
282-bis. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:
«8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono optare per l'applicazione del regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto per ciascuna prestazione per la quale è prevista l'applicazione del regime speciale ai sensi dei precedenti commi».
8-ter. Nei casi in cui viene applicato il regime ordinario le agenzie di viaggi e turismo deducono nel calcolo dell'imposta dovuta l'imposta dovuta dai loro fornitori per i servizi ad esse forniti per operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente.
8-quater. Le agenzie di viaggio che applicano sia il regime speciale che quello ordinario dell'imposta sul valore aggiunto adottano contabilità separate per le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
394-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
1. 1291. (ex 1. 4150.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 283, aggiungere i seguenti:
283-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, come modificato dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».
283-ter. Il Ministro dell'interno individua, con propri decreti, le modalità per l'assunzione di 12.000 unità da adibire alla polizia stradale.
283-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, autorizza l'utilizzo di parte delle maggiori entrate previste dal comma 283-bis, per i fini previsti dal comma 283-ter.
283-quinquies. All'articolo 208, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.
1. 1292. (ex 1. 2107.) Cusumano, Mastella, Acquarone, Borriello, De Franciscis, Iannuccilli, Mongiello, Nuvoli, Oricchio, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza, Santulli.
Dopo il comma 283, aggiungere il seguente:
283-bis. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono aggiunte, in fine, le parole: «e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2004, n. 47».
*1. 1293. (ex *1. 1498.) Rosato, Pasetto, Morgando, Carbonella, Tuccillo.
Dopo il comma 283, aggiungere il seguente:
283-bis. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono aggiunte, in fine, le parole: «e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2004, n. 47».
*1. 1294. (ex *1. 1488.) Di Gioia.
Dopo il comma 283, aggiungere il seguente:
283-bis. Al fine di rafforzare e potenziare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera, attraverso l'adeguamento della propria componente aereonavale, è autorizzata la spesa annua di 9 milioni di euro per tredici anni a decorrere dall'anno 2006 per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al limite d'impegno decorrente dal 2004 di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 dei 2002.
1. 1295. (ex 1. 1371.) Gioacchino Alfano.
Dopo il comma 285, aggiungere i seguenti:
285.1. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi o loro congiunti di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato fino al 30 dicembre 2006. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, si applicano a tutti gli immobili comunque destinati ai profughi ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, con la cessione in proprietà ai profughi assegnatari o al loro congiunti conviventi: coniuge, discendenti legittimi, naturali e adottivi; collaterali e affini fino al secondo grado. Tra i predetti immobili sono compresi quelli realizzati su tutto il territorio nazionale, comprese le regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano, quali ne siano stati o ne siano gli enti proprietari, le leggi di finanziamento e le date di costruzione, inclusi quelli realizzati dall'ex-Opera profughi, dall'ex-Egas e dall'ex Ente nazionale Tre Venezie. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, come modificato dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649. Per i canoni degli immobili di cui al presente comma, continua ad applicarsi, quale ne sia l'ente proprietario, la disciplina prevista dall'articolo 5, comma 8-ter, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507. Gli immobili predetti sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e non possono essere
utilizzati per finalità diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il vincolo di destinazione, sorto con la costruzione del bene, non può essere modificato e viene a cessare solo nel caso in cui gli immobili, non riscattati dai profughi assegnatari, risultino liberi e siano andati deserti due bandi consecutivi per l'assegnazione degli stessi alla categoria dei profughi.
285.2. Tra gli immobili di cui al comma 285.1 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati a qualsiasi titolo dai profughi di cui al citato comma 285.1, ed allorché negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attività culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano, altresì, nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attività commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessità, in attuazione anche degli scopi statutari degli enti soppressi di cui al comma 285.1. Per l'acquisto degli immobili predetti, ad eccezione di quelli utilizzati direttamente dagli assegnatari, che hanno il diritto di acquisto alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati di cui all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, come modificato dall'articolo 1 della legge 28 luglio 2004, n. 193, indica all'ente proprietario l'associazione o centro culturale ai sensi della legge predetta, avente personalità giuridica, cui l'immobile va trasferito. Nell'esercizio della potestà regolamentare riservata alle regioni, anche a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti locali, le disposizioni del presente comma e del comma 285.1 attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1296. (ex 1. 4411.) Rosato.
Dopo il comma 285, aggiungere il seguente:
285.1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Sono estesi i diritti di opzione, di prelazione, di garanzia e di prezzo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali di cui al medesimo decreto e che erano privi di titolo alla data del 30 settembre 2004, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purché essi risultino in possesso di un reddito complessivo familiare lordo inferiore a 50.000 euro e che nessun componente del nucleo familiare sia nel possesso di unità immobiliari nel territorio nazionale.
2. Gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 devono provvedere al pagamento delle indennità di occupazione nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431 del 1998, dalla data di inizio dell'occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo».
b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo purché questi versino in un'unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito a titolo di morosità locativa per canoni ed oneri accessori».
c) Il comma 3 è sostituito dal seguente
«3. Sono esclusi comunque dai benefici previsti dal presente articolo i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato diverse da quelle derivanti dall'occupazione abusiva».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
396-ter. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2006 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite, così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.»
1. 1297. (ex 1.3191.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera.
Dopo il comma 285, aggiungere il seguente:
285.1. Al fine di accelerare ed attuare il processo di cartolarizzazione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le unità immobiliari occupate da soggetti privi di titolo in un periodo successivo a quello di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ma entro il 30 dicembre 2004, sono alienabili agli stessi, purché abbiano un reddito annuo inferiore ai 50.000 euro e non siano in possesso di unità immobiliari destinate ad uso abitativo sull'intero territorio nazionale, sulla base del prezzo previsto per la base d'asta. A tal fine si procede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a definire un elenco di famiglie che rientrano nei requisiti di cui al presente comma e nei successivi sessanta giorni vengono loro inviate, con raccomandata ricevuta di ritorno, le proposte di acquisto; a queste dovrà essere data risposta entro 45 giorni dal ricevimento della proposta a pena della decadenza dell'opzione di acquisto. In tale ultimo caso si procederà all'asta dell'immobile inoptato. Tale offerta va indirizzata anche ai soggetti privi di titolo occupanti alloggi che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già oggetto di asta. Sono sospese le aste e le procedure di aste aventi per oggetto unità immobiliari occupati da soggetti privi di titolo di cui al presente comma.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1298. (ex 1. 4405.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Folena, Agostini, Pinza, Sgobio, Zanella, Cusumano, Di Gioia.
Dopo il comma 285, aggiungere il seguente:
285.1. Agli inquilini privi di titolo e ai conduttori in base ad assegnazione irregolare - anche se divenuti tali dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ma prima del 1o luglio 2005 - in regola con i versamenti delle indennità di occupazione, o che provvedano al pagamento dell'indennità di occupazione, nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi di legge dalla data di inizio dell'occupazione, ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinunzia ai giudizi eventualmente pendenti, che non siano proprietari di altro alloggio, la cui condotta non integri ipotesi di reato diverse dalla occupazione abusiva, che si rendano disponibili all'acquisto, accettando il prezzo stabilito dall'ente venditore come «prezzo base d'asta», sono riconosciuti i soli diritti di opzione e di prelazione di cui all'articolo 3 del suddetto decreto.
1. 1299. (ex 1. 4409.) Alberto Giorgetti, Buontempo.
Dopo il comma 285, aggiungere il seguente:
285.1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale, è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 30 per cento.»
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1300. (ex 1. 4407.) Benvenuto, Pistone, Lettieri, Michele Ventura, Grandi.
Dopo il comma 285, aggiungere il seguente:
285.1. Le unità immobiliari di proprietà statale destinate ad uso abitativo, amministrate dall'Agenzia del demanio, non ricomprese nelle procedure speciali di vendita previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, sono alienate dall'Agenzia del demanio anche in blocco, garantendo in ogni caso l'applicazione delle modalità e del prezzo previsti dall'articolo 3 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
1. 1301. (ex 1. 3069.) Liotta, Volontè.
Dopo il comma 288, aggiungere il seguente:
288-bis. Al fine di prevenire la diffusione dell'influenza aviaria il Ministero della salute è autorizzato ad avviare, a decorrere dal 2006, in deroga al divieto vigente, procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di 95 veterinari coadiutori, considerando prioritariamente, nella valutazione dei titoli, il servizio effettivamente svolto presso il medesimo ministero. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 12 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante l'impiego di quote del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. 1302. (ex 1. 678.) Nardini, Valpiana.
Al comma 289, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto delle finalità e delle funzioni di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 986, e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
1. 1303. (ex 1. 679.) Lion, Zanella, Scanio Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo il comma 289, aggiungere il seguente:
289-bis. Al fine di favorire lo svolgimento dei compiti stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche in relazione al necessario rafforzamento della funzione di ausilio tecnico-scientifico in favore dello Stato e delle regioni. in materia di stato della fauna selvatica, a decorrere dall'anno 2006 il due per cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito, in via permanente, all'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Tale trasferimento non sostituisce altri trasferimenti o sovvenzioni già previste da precedenti disposizioni di legge. Ai fini dell'assoggettamento alle limitazioni della spesa pubblica, per l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, sono considerate le sole spese coperte dal trasferimento ordinario dello Stato di cui alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43 (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613).
Conseguentemente, dopo l'articolo 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 1304. (ex 1. 4463.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Al comma 290, aggiungere, in fine, le parole: da destinare al pagamento di contributi in favore dei produttori del settore bieticolo-saccarifero del Meridione.
1. 1305. (ex 1. 684.) Ruta.
Al comma 290, aggiungere, in fine, le parole: da destinare al pagamento ai produttori bieticoli delle regioni meridionali delle consegne 2005, effettuate nel rispetto delle norme previste dal regolamento CE 19 giugno 2001, n. 1260/2001.
1. 1306. (ex 1. 683.) Ruta.
Dopo il comma 292, aggiungere il seguente:
292-bis. L'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare è finanziata con 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Essa ha il compito di coordinare la ricerca, la prevenzione, l'indirizzo ed il controllo delle norme igienico-sanitarie sul territorio nazionale e di cooperare con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, così come previsto dal regolamento CE 28 gennaio 2002, n. 178/2002.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
1. 1307. (ex 1. 3279.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292, aggiungere il seguente:
292-bis. 1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare è finanziata con 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Essa ha il compito di coordinare la ricerca, la prevenzione, l'indirizzo ed il controllo delle norme igienico-sanitarie sul territorio nazionale e di cooperare con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, così come previsto dal regolamento CE 28 gennaio 2002, n. 178/2002.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 1308. (ex 1. 3229.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Zanella.
Dopo il comma 292, aggiungere il seguente:
292-bis. Per promuovere una più sana alimentazione dei giovani nelle scuole e combattere l'obesità attraverso il consumo di succhi d'arancia ed altre produzioni ortofrutticole nazionali, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, è autorizzato ad una spesa di 5 milioni di euro per il 2006.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:
2006: - 5000.
1. 1309. (ex 1. 3284.) Alberto Giorgetti, Paolone, Strano, Catanoso, Trantino, Fatuzzo, Filippo Drago, Giudice, La Grua.
Dopo il comma 292, aggiungere il seguente:
292-bis. Ai fini della revisione e dell'aggiornamento annuale degli studi di settore nella filiera agroalimentare, nonché al fine di garantire la trasparenza dei prezzi dei prodotti agroalimentari, dal 1o gennaio 2006 è fatto obbligo di riportare il prezzo all'origine di tali prodotti in tutte le fatture emesse fino alla vendita finale e di indicarlo nell'etichetta esposta al pubblico, secondo le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la medesima evidenza del prezzo di vendita al consumo. Per prezzo all'origine si intende quello pagato direttamente al produttore e riportato nella fattura di vendita. II mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente
comma comporta l'irrogazione a carico del venditore della sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
1. 1311. (ex 1. 4493.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 293, aggiungere i seguenti:
293-bis. A fare data dal 1o gennaio 2006 i farmaci generici ed i farmaci a brevetto scaduto erogabili in regime di Servizio sanitario nazionale non sono più soggetti alla quota fissa di compartecipazione alla spesa. Il Ministero della salute attua una campagna informativa al fine di incentivare l'utilizzo di tali farmaci.
293-ter. A fare data dal 1o agosto 2006 i farmaci essenziali già di fascia A e B non sono più soggetti a ticket.
293-quater. A fare data dal 1o agosto 2006 la compartecipazione alla spesa attualmente in vigore per le indagini e terapie diagnostiche e le prestazioni di pronto soccorso sono aboliti.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1312. (ex 1. 1764.) Valpiana, Russo Spena.
Dopo il comma 293, aggiungere il seguente:
293-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.
*1. 1313. (ex *1. 1715.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 293, aggiungere il seguente:
293-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione
medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.
*1. 1314. (ex *1. 1800.) Alberto Giorgetti, Giulio Conti.
Dopo il comma 293, aggiungere il seguente:
293-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.
*1. 1315. (ex *1. 1565.) Luigi Pepe.
Dopo il comma 293, aggiungere il seguente:
293-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Aifa, da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sono individuate opportune modalità che consentano l'utilizzazione, da parte di organizzazioni senza fini di lucro, di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità.
1. 1316. (ex 1. 1729.) Labate, Galeazzi, Turco, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 293, aggiungere il seguente:
293-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti idonei criteri e individuate modalità che consentano l'utilizzazione da parte di organizzazioni senza fini di lucro di medicinali non utilizzati, correttamente conservati ed ancora nel periodo di validità.
1. 1317. (ex 1. 1783.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 293, aggiungere il seguente:
293-bis. Al fine di assicurare un minor costo dei medicinali interamente a carico dei cittadini, la vendita dei medicinali da banco, la cui somministrazione non richiede la prescrizione medica, è consentita negli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
1. 1318. (ex 1. 943.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 293, aggiungere il seguente:
293-bis. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Ministro della salute definisce gli accordi di programma con le industrie farmaceutiche al fine di stabilire i rapporti fra premio di prezzo ed innovazione e sviluppo. Gli accordi costituiscono base strategica triennale ai fini del potenziamento della ricerca nel settore farmaceutico.
1. 1319. (ex 1. 1837.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 293, aggiungere il seguente:
293-bis. All'articolo 3, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole da «ad esclusione» fino a «30 dicembre 1992, n. 539» sono soppresse.
*1. 1320. (ex *1. 1564.) Moroni.
Dopo il comma 293, aggiungere il seguente:
293-bis. All'articolo 3, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole da «ad esclusione» fino a «30 dicembre 1992, n. 539» sono soppresse.
*1. 1321. (ex *1. 1566.) Luigi Pepe.
Dopo il comma 293, aggiungere il seguente:
293-bis. All'articolo 3, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole da «ad esclusione» fino a «30 dicembre 1992, n. 539» sono soppresse.
*1. 1322. (ex *1. 1584.) Anna Maria Leone, Lucchese, Volontè, Liotta.
Dopo il comma 293, aggiungere il seguente:
293-bis. All'articolo 3, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole da «ad esclusione» fino a «30 dicembre 1992, n. 539» sono soppresse.
*1. 1323. (ex *1. 1585.) Maura Cossutta, Pistone.
Al comma 294 , primo periodo, sostituire le parole da: 480 milioni di euro fino alla fine del comma, con le seguenti: 650 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall'influenza aviaria, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2006, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede istituzionale intervenuti entro il 30 giugno 2006. La misura dei trattamenti è ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti di solidarietà disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 28 febbraio 2006, acquisiti dall'Inps i dati sul ricorso ai predetti ammortizzatori sociali negli anni pregressi, e sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, definisce i criteri di ripartizione tra le misure utilizzabili ed informa entro il 30 giugno 2006 le commissioni parlamentari competenti riguardo all'utilizzo degli ammortizzatori sociali riferiti ai settori e alle aree territoriali interessate. Si conferma per il 2006 la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, dei lavoratori licenziati da imprese anche sotto i quindici dipendenti, di iscriversi alla lista di mobilità, senza percepire la relativa indennità. Il comma 147 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato. Si conferma quanto disposto dall'articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato impegnati in imprese colpite da calamità eccezionali o avversità atmosferiche.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1324. (ex 1. 692.) Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena, Finocchiaro, Lumia, Burtone, Enzo Bianco, Agostini, Pinza, Sgobio, Di Gioia, Cusumano.
Al comma 294, primo periodo, sostituire la parola: 480 con la seguente: 1000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1325. (ex 1. 695.) Grandi.
Al comma 294, primo periodo, sostituire la parola: 480 con la seguente: 525.
Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , cui sono riservati, sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, 30 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:
2006: - 45.000.
1. 1326. (ex 1. 694.) Sedioli, Rava, Rossiello, Borrelli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio, Stramaccioni, Zanella.
Al comma 294, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , cui sono riservati, sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, 30 milioni di euro.
1. 1327. (ex 1. 693.) Sedioli, Rava, Rossiello, Borrelli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio, Stramaccioni, Zanella.
Al comma 294, sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 12 per cento.
395-ter. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1328. (ex 1. 691.) Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Al comma 294, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di euro 103.291.380 nell'esercizio finanziario 2006 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1329. (ex 1. 689.) Motta, Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena, Grandi.
Al comma 294, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario 2006 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1330. (ex 1. 690.) Motta, Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena, Grandi.
Dopo il comma 294, aggiungere i seguenti:
294.1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.
294.2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.
294.3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.
294.4. La misura di cui al comma 294.3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.
294.5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
294.6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.
294.7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla gestione prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) un contributo pari allo 0,30 per cento. È conseguentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
294.8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.
294.9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla gestione prestazioni temporanee dell'Inps una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.
294.10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.
294.11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore tenuto a versare alla gestione prestazioni temporanee dell'Inps una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.
294.12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.
294.13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.
294.14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente, senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Inps.
294.15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.
294.16. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 294.1 a 294.15, pari a 1.100 milioni annui, si provvede con parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui ai commi 396-bis, 396-ter e 396-quater.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
395-quater. Al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio dell'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005»;
1. 1331. (ex 1. 3799.) Agostini, Pinza, Russo Spena, Zanella, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Cusumano, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Dopo il comma 294, aggiungere i seguenti:
294.1. Il trattamento di mobilità, di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, è esteso ai periodi di non lavoro delle tipologie di lavoro subordinato non a tempo indeterminato previste dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30, nonché dei prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione di carattere non occasionale coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, ove la prestazione superi i 51 giorni nell'anno solare, per quanto concerne i lavoratori di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.
294.2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: « più di quindici lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «più di due lavoratori».
294.3. All'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «dello 0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per cento».
294.4. Non si applicano alle imprese di cui al comma 294.2 le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1332. (ex 1. 2722.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera.
Dopo il comma 294, aggiungere i seguenti:
294-bis. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'ultimo periodo del comma è soppresso.
294-ter. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
«12-bis. L'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità non può inviare ai lavoratori interessati le comunicazioni di cui al comma 9, a pena di inefficacia delle stesse con le conseguenze di cui al comma 3 dell'articolo 5 della presente legge, ove non abbia previamente provveduto a definire consensualmente, negoziando in buona fede, un piano sociale di accompagnamento della riduzione di personale con gli stessi soggetti sindacali partecipi della procedura d'informazione ed esame congiunto di cui al presente articolo. Alla negoziazione del piano sociale intervengono rappresentanti delle regioni interessate dalla situazione di crisi occupazionale. Il piano sociale deve contenere almeno una o più delle seguenti misure:
a) offerta ai lavoratori licenziandi di un posto di lavoro in altre unità produttive dell'impresa o in altre imprese appartenenti al medesimo gruppo, purché nel raggio di 50 chilometri dal precedente luogo di lavoro;
b) predisposizione di un progetto di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti nel licenziamento collettivo, finalizzato a sbocchi occupazionali previamente individuati, con assunzione integrale dei relativi oneri a carico dell'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità;
c) corresponsione di un'integrazione del trattamento di fine rapporto. Qualora risulti impossibile, entro il termine perentorio fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definire consensualmente il piano sociale di cui al presente comma, il collocamento in mobilità non può avere corso, né si può dar luogo a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo in relazione alle medesime esigenze fatte valere ai fini del collocamento in mobilita.»
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1333. (ex 1. 1780.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera.
Dopo il comma 294, aggiungere i seguenti:
294.1. Per i lavoratori e le lavoratrici iscritte nell'apposita gestione separata istituita presso l'Inps, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme di previdenza, al fine di garantire
la continuità del reddito, si applicano le disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.
294.2. Ai fini dell'indennità di cui al comma 294.1 si considera lo stato di disoccupazione involontaria causato da recesso del committente ovvero da avvenuta scadenza del contratto di prestazione d'opera.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
396-ter.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
396-quater. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1334. (ex 1. 2168.) Pistone, Sgobio.
Dopo il comma 294, aggiungere il seguente:
294.1. Al fine di consentire l'estensione della legge 23 luglio 1991, n. 223, a tutte le tipologie lavorative, nonché di provvedere all'adeguamento dell'indennità di disoccupazione, sono stanziati 2 miliardi di euro a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1335. (ex 1. 1774.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera.
Dopo il comma 294, aggiungere il seguente;
294.1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi che ha colpito le imprese del settore, anche con meno di 15 dipendenti, derivante dalla diminuzione dei consumi in conseguenza dell'aviaria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, autorizza, in deroga alla normativa vigente, l'accesso agli ammortizzatori sociali.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1336. (ex 1. 1281.) Sedioli, Rava, Rossiello, Borrelli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio, Zanella.
Dopo il comma 294, aggiungere il seguente:
294.1. Per fronteggiare gli effetti e le ricadute anche sul piano sociale derivanti dall'aggravarsi della situazione di difficoltà che interessa il settore del tessile sono prorogati al 31 dicembre 2006 i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e l'indennità di mobilità in deroga per i dipendenti di imprese artigiane e industriali, fino a 15 dipendenti, operanti nel distretto industriale di Prato. Per tali finalità è impegnata la somma residua delle risorse stanziate con decreto interministeriale 25 maggio 2004, n. 34088, il cui utilizzo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 dall'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 7-duodecies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e il predetto fondo è integrato con 6 milioni di euro per l'anno 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1337. (ex 1. 2608.) Lulli.
Dopo il comma 294, aggiungere il seguente:
294.1. Al fine di fronteggiare la crisi del settore del turismo e del commercio, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciali, con più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, sono prorogati sino al 31 dicembre 2007.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1338. (ex 1. 1671.) Gambini.
Dopo il comma 294, aggiungere il seguente:
294.1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, le parole da: «31 dicembre 2005» fino a: «degli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006 ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 nonché di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:
2006: - 45.000.
1. 1339. (ex 1. 2150.) Morgando.
Dopo il comma 294, aggiungere il seguente:
294.1. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 3-ter è soppresso.
1. 1340. (ex 1. 2132.) Sergio Rossi.
Dopo il comma 294, aggiungere il seguente:
294.1. All'articolo 13, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «, nonché nei casi» fino alla fine del periodo, sono soppresse.
1. 1341. (ex 1. 3649.) Polledri, Didonè, Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo il comma 294, aggiungere il seguente:
294.1. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». A tal fine é autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:
2006: - 5.000.
1. 1396. (ex 1. 2149.) Morgando.
Dopo il comma 294, aggiungere il seguente:
294.1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, le parole da: «31 dicembre 2005» fino a: «degli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006 ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 nonché di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.»
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 45 milioni di euro a partire dall'anno 2006.
1. 1397. (ex 1. 3534.) Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Al comma 294-bis, sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro
1. 1342. Molinari, Adduce.
Dopo il comma 294-bis, aggiungere il seguente:
294-ter. Il comma 147 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,47 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 87,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 956,44 per ettolitro anidro».
1. 1343. (ex 1. 3829.) Finocchiaro, Lumia, Burtone, Gerardo Bianco, Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana.
Dopo il comma 294-bis, aggiungere il seguente:
294-ter. Il comma 147 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui.
1. 1344. (ex 1. 4062.) Burtone.
Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
295. 1. Ai soggetti che dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 effettuano l'acquisto di un elettrodomestico nuovo di fabbrica corredato dall'etichetta energetica obbligatoria di cui alle direttive 22 settembre 1992, 92/75/CEE, e 3 luglio 2003, 2003/66/CE, e che consegnano per la rottamazione un elettrodomestico di classe energetica inferiore, è riconosciuto un contributo statale di euro 100,00 per ciascun elettrodomestico consegnato, se il venditore pratica sul prezzo d'acquisto, al netto di ogni eventuale sconto commerciale, una riduzione pari all'importo del contributo stesso.
295. 2. L'imposta sul valore aggiunto si applica sul corrispettivo al lordo del contributo ed al netto dello sconto del venditore.
295. 3. Per la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 295. 1 a 295. 2, agli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi obbligatori di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è esteso il trattamento fiscale di cui all'articolo 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e, per i non residenti, dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, senza applicazione delle deduzioni previste dai predetti articoli».
b) all'articolo 24, comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.
396-ter. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva, le consumazioni obbligatoriamente imposte nelle discoteche e nelle sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1. 1345. (ex 1. 4515.) Alberto Giorgetti, Leo.
Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
295. 1. Al fine di salvaguardare l'uso di acque primarie ed incentivare l'utilizzo di acque reflue recuperate, così come regolamentato dal decreto interministeriale 12 giugno 2003, n. 185, è concesso un credito d'imposta pari all'80 per cento del costo sostenuto nell'anno solare per l'acquisto di acque reflue recuperate. Per il riconoscimento del credito d'imposta dovrà essere inoltrata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con le modalità e i termini stabiliti con apposito provvedimento del medesimo ministero, una dichiarazione dei consumi di acqua reflua recuperata dell'anno precedente.
295. 2. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1346. (ex 1. 2400.) Lulli.
Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
295. 1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, comma 1, del codice civile, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso un credito d'imposta per un importo pari all'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi.
295. 2. Il limite massimo dell'agevolazione di cui al comma 295.1 è fissato in 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
295. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, sono definiti i criteri e le ulteriori disposizioni per l'attuazione dei commi 295-bis e 295-ter.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2006, l'aliquota dell'imposta sulla produzione e sui consumi sui superalcolici è aumentata del 5 per cento.
1. 1347. (ex 1. 3120.) Realacci, Morgando, Colasio, Vernetti, Duilio.
Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
295. 1. Le imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, dei codice civile, in attività alla data di entrata in vigore della legge possono escludere dalla base imponibile dell'Irap, a decorrere dal 2006, l'importo del costo del lavoro riferito a nuove unità di personale addette alla ricerca assunte, anche ad incremento della base occupazionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato o con forme contrattuali relative a rapporti convenzionali con università e istituti di ricerca pubblici e privati.
295. 2. Al fine di favorire la diffusione dei risultati della ricerca e delle applicazioni scientifiche e tecnologiche di particolare interesse per il mondo produttivo, le società costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge per i cinque periodi d'imposta successivi, sono esentate dall'imposta regionale sulle attività produttive.
Conseguentemente dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1348. (ex 1. 4178.) Burtone.
Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
295. 1. Le imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, possono escludere dalla base imponibile dell'Irap, a decorrere dal 2006, l'importo del costo del lavoro riferito a nuove unità di personale addette alla ricerca assunte, anche ad incremento della base occupazionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato o con forme contrattuali relative a rapporti convenzionali con università e istituti di ricerca pubblici e privati.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
f) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni
successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1349. (ex 1. 3119.) Realacci, Morgando, Duilio, Vernetti.
Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
295. 1. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 ai soggetti insediati nelle aree di interesse nazionale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è attribuito un credito d'imposta ai fini delle imposte sul reddito pari al 50 per cento annuo del valore degli investimenti effettuati e pagati dai medesimi soggetti in ciascuno dei tre indicati esercizi finanziari per la caratterizzazione e la bonifica di siti inquinati, estendibile al 100 per cento ove sia accertata la responsabilità dell'ente pubblico dello stato di inquinamento evidenziato. Il credito d'imposta può essere compensato, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il limite di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio in cui le spese sono state sostenute.
295. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tipologie di costi ammessi e le modalità di attuazione, di controllo e di verifica delle disposizioni di cui al comma 295-bis.
295. 3. Le concessioni demaniali di aree incluse nei perimetri ai sensi del regolamento di cui al decreto interministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, in cui siano effettuati interventi di bonifica sono prorogate, su richiesta degli interessati, scomputando dal canone una quota degli investimenti privati per le bonifiche stesse, per un massimo di nove anni sulla base di criteri definiti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
295. 4. È autorizzato l'utilizzo del fondo di rotazione, istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 9-bis, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e le cui modalità di funzionamento sono disciplinate ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2004, n. 99, anche ai soggetti privati definiti dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, con le modalità previste con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1350. (ex 1. 3672.) Rosato.
Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
295. 1. Alle imprese operanti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260/1999, che, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e il 31 dicembre 2008, assumono a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigenti, soggetti che già lavoravano alle dipendenze di esse con contratto a tempo determinato o che collaboravano con esse, spetta un credito d'imposta di 2.000 euro.
295. 2. Entro il 30 giugno 2006 il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di attuazione del comma 295-bis.
295. 3. Alle imprese aventi sede nelle aree di cui all'obiettivo 1 del citato regolamento CE n. 1260/1999, che assumono
con qualifica di dirigente un quadro o un dirigente disoccupato, è concesso un contributo di importo pari all'indennità ordinaria di disoccupazione fino alla scadenza del periodo in cui viene corrisposta per legge l'indennità stessa. Scaduto tale periodo, all'impresa spetta un contributo di 1.000 euro al mese per un anno, cumulabile con l'incentivo di cui al comma 295-sexies.
295. 4. Entro il 30 giugno 2006 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di attuazione del comma 295-quater.
295. 5. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260/1999, alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti e ai consorzi tra di esse, è concesso un contributo per l'assunzione, a tempo indeterminato, di dirigenti privi di occupazione o per la nomina di dirigenti, pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza, per una durata non superiore a trentasei mesi, con le medesime modalità di cui al comma 2».
295. 6. All'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
1. 1351. (ex 1. 4517.) Benvenuto, Lettieri, Pistone, Grandi, Nigra, Cennamo.
Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
295. 1. Alle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, effettuano nuovi investimenti destinati alla crescita dimensionale dell'impresa, allo sviluppo della tecnologia e dei brevetti e alla ricerca applicata, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.
295. 2. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti, di cui al comma 295. 1, eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
295. 3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare periodicamente da parte dell'amministrazione finanziaria a seguito dell'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di prosecuzione dello stesso.
295. 4. Le agevolazioni di cui al comma 295. 1 sono revocate alle imprese beneficiarie qualora l'amministrazione finanziaria, a seguito degli accertamenti periodici,
verifichi la mancanza dei requisiti per l'accesso all'agevolazione o un utilizzo improprio delle agevolazioni concesse.
295. 5. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui al comma 295.1, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle sanzioni da parte dell'amministrazione finanziaria, pari ad un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 25.000 euro per ciascuna violazione accertata.
295. 6. Per le finalità di cui al comma 295. 1, sono destinate, a decorrere dall'anno 2006, il 30 per cento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. l. È istituita un'imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
396-ter. Dall'imposta di cui al comma 369-bis sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra Governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
396-quater. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al comma 396-bis
396-quinquies. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 396-bis è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
396-sexies. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 396-bis.
396-septies. Ai fini dell'applicazione del comma 396-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 396-bis con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 396-quinquies.
1. 1352. (ex 1. 4523.) Grandi.
Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
295. 1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiunto sui costi sostenuti e dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
295. 2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 295.1, al netto dell'Iva, e comunque in misura non superiore a 250.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'Iva, dell'Irpef e dell'Irpeg anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
295. 3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal comma 295.2 è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.
396-ter.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
1. 1353. (ex 1. 2215.) Pistone, Sgobio, Galante.
Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
295.1. Alle piccole e medie imprese, così come definite dalla raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di potenziarne l'attività di ricerca, anche avviando nuovi progetti, è concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006, un credito di imposta pari al 60 per cento dei costi sostenuti per il finanziamento dei nuovi contratti stipulati dalle università per ogni nuova assunzione a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione postlaurea, conseguito anche all'estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca, per lo sviluppo di programmi di ricerca concordati dalle imprese con l'università medesima sulla base di apposita convenzione che specifichi i tempi e le modalità di impiego del nuovo assunto. Tale convenzione deve essere chiaramente orientata alla ricerca e all'innovazione e articolata in un progetto definito nei suoi termini essenziali. Ai fini del calcolo dell'importo che beneficia del credito di imposta, si considera l'onere del contratto stipulato dall'università, gli oneri amministrativi direttamente connessi e il costo, sostenuto dall'impresa, per l'utilizzo eventuale, da parte dell'impresa, di laboratori e di sistemi di collaudo. Il nuovo assunto dall'università collabora con l'impresa finanziatrice per un periodo di cinque anni, prorogabile per altri due periodi, su progetti di ricerca di comune interesse. Il costo, documentato e documentabile, della convenzione sostenuta dall'impresa può essere cofinanziato da disposizioni regionali. In tal caso, il credito d'imposta
è commisurato all'onere effettivo della convenzione che grava sull'impresa, al netto del contributo regionale.
295. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le modalità di attuazione del comma 295. 1., nonché di controllo e regolazione contabile dei crediti di imposta.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 170 milioni di euro annui.
396-ter. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1354. (ex 1. 4522.) Grandi.
Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
295.1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali, di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, possono costituire, nella forma delle società di capitali, società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito dei sistemi produttivi locali nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:
a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;
b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;
c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;
d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed all'internazionalizzazione delle imprese;
e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione;
f) formazione professionale e manageriale;
g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;
h) logistica;
i) sicurezza;
l) sportello informativo.
295.2. Le società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti. Le società di servizi di cui ai commi da 295-bis a 295-decies possono essere partecipate, oltre che dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento, anche dalle relative associazioni di categoria e da enti locali con partecipazioni non superiori all'1 per cento.
295.3. Le società di servizi di cui ai commi da 295-bis a 295-decies sono esenti dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.
295.4. L'esenzione di cui al comma 295-quater è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
295.5. Alle imprese aderenti alla società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella società stessa.
295.6. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, alle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese ed alle società di servizi di cui al comma 295-bis è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:
a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;
b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale, ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari; del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.
295.7. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:
a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;
d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;
e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;
f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;
g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.
295.8. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
295.9. Le agevolazioni previste dai commi da 295.1 a 295.8 sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese ovvero alle società o enti consortili di cui al comma 295-bis anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito di dette convenzioni, alle università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1355. (ex 1. 4520.) Grandi.
Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
295.1 Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006. A tal fine è conferita al Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 150 milioni di euro per l'anno 2006.
295.2 All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, il credito d'imposta di cui al comma 1, è concesso alle piccole imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1998, n. 34, nella misura massima del 50 per cento dell'importo delle commissioni pagate per le operazioni di pagamento effettuate presso il proprio esercizio dalla clientela tramite carte di debito e di credito nell'arco del 2006. A tal fine è conferita al Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 120 milioni di euro per l'anno 2006».
b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, finalizzata alla fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 per l'acquisto di beni strumentali alle attività di impresa indicate nel predetto comma, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo. Per le attività commerciali di rivendita di generi di monopolio, per le gioiellerie e per gli impianti di distribuzione di carburanti il credito d'imposta è determinato nella misura del 50 per cento del costo dei beni.»
295.3. Per la finalità di cui ai commi 295.1 e 295.2 è conferita al Fondo di cui all'articolo 52 della citata legge n. 448 del 1998, la somma di 295 milioni di euro per l'anno 2006 e 25 milioni di euro per l'anno 2007.
295.4. Alla tabella allegata all'articolo 5, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.
295.5. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «l'ammodernamento di impianti esistenti» sono aggiunte le seguenti: «, l'acquisto dell'immobile nel quale è esercitata l'attività di commercio al dettaglio e di pubblico esercizio in regime di affitto». Per le finalità di cui al presente comma, al Fondo di cui all'articolo 52 della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 25 milioni di euro per l'anno 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1356. (ex 1. 4513.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
295. 1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e il 31 dicembre 2011, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso l'assunzione, nelle condizioni di cui al comma 295-sexies, di giovani lavoratrici è concesso il credito di imposta di cui al comma 295-ter. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
295.2. Il credito di imposta è commisurato nella misura di 600 euro per ciascuna lavoratrice assunta per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell'anno 2005. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell'anno 2005. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.
295.3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1o gennaio 2006, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
295.4 Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), né ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1o gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
295.5. Il credito d'imposta di cui al comma 295-ter spetta a condizione che:
a) le lavoratrici assunte siano di età non superiore a 32 anni;
b) le lavoratrici assunte siano residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, come determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto a quello maschile, ovvero in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 5 per cento quello maschile;
c) le lavoratrici assunte non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi;
d) siano osservati i contratti collettivi nazionali, anche con riferimento ai soggetti che non hanno diritto al credito d'imposta;
e) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
295.6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
295.7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.500 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni dei commi da 295-bis a 295-undecies e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
295.8. Le agevolazioni previste dai commi da 295-bis a 295-undecies sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
295.9. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 295-bis a 295-undecies, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
295.10. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 295-bis a 295-undecies, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
369.11. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
1. 1357. (ex 1. 2217.) Pistone, Sgobio, Maura Cossutta.
Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
295.1. Nel quadro delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda di Lisbona in materia di partecipazione al lavoro delle donne, ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e il 31 dicembre 2010, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso l'assunzione, nelle condizioni di cui al comma 295.5, di giovani lavoratrici è concesso il credito di imposta di cui al comma 295.2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
295.2. Il credito di imposta è commisurato nella misura di 600 euro per ciascuna lavoratrice assunta e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell'anno 2004. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell'anno 2004. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.
295.3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1o gennaio 2006, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
295.4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), né ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1o gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
295.5. Il credito d'imposta di cui al comma 295.2 spetta a condizione che:
a) le lavoratrici assunte siano di età non superiore a 32 anni;
b) le lavoratrici assunte siano residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, come determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto a quello maschile, ovvero in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 5 per cento quello maschile;
c) le lavoratrici assunte non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi;
d) siano osservati i contratti collettivi nazionali, anche con riferimento ai soggetti che non hanno diritto al credito d'imposta;
e) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
295.6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
295.7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.500 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni dei commi da 295.1 a 295.10 e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
295.8. Le agevolazioni previste dai commi da 295.1 a 295.10 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
295.9. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 295.1 a 295.10, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
295.10. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 295.1 a 295.10 i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
396-ter. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
396-quater. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1358. (ex 1. 4457.) Morgando, Annunziata, Dorina Bianchi, Milana, Stradiotto, Duilio, Carbonella, Villari, Lettieri.
Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
295.1. Alle nuove imprese innovative (start-up) operanti nei settori ad alta tecnologia in attività alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro annui, le seguenti agevolazioni fiscali:
a) un credito d'imposta pari all'importo degli oneri sociali per tutti gli addetti, per un periodo di 3 anni dalla creazione dell'impresa;
b) un credito d'imposta pari agli oneri sociali per i ricercatori, addetti e personale di supporto alla ricerca, per un periodo di 8 anni dalla creazione dell'impresa.
295.2. Per poter beneficiare dei suddetti strumenti le imprese innovative (start-up) operanti nei settori ad alta tecnologia devono rispondono ai seguenti requisiti:
a) essere piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della definizione comunitaria;
b) essere attive da meno di tre anni;
c) non essere state create nell'ambito di una concentrazione, ristrutturazione o estensione di attività preesistenti;
d) aver investito nell'esercizio per il quale si chiede l'applicazione delle misure di agevolazione almeno il 15 per cento del fatturato impegnato nella ricerca e sviluppo;
e) presentare un piano o progetti di ricerca contestualmente alla domanda di agevolazione e fornire un aggiornamento annuale sulla conduzione e sulla finalizzazione;
f) almeno la metà del capitale sociale deve essere detenuto da persone fisiche, piccole e medie imprese il cui capitale sociale sia almeno per il 50 per cento di persone fisiche, associazioni o fondazioni riconosciute di carattere pubblico nel campo della ricerca scientifica, centri di ricerca pubblici, società di capitale di rischio, fondi comuni di investimento, società di sviluppo regionale, finanziarie di sviluppo regionale.
295.3. Le misure di cui ai commi 295.1 e 295.2 sono valide per un periodo di 10 anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge e sono sottoposte a verifiche regolari per accertarne l'efficacia.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
1. 1359. (ex 1. 2399.) Grignaffini, Tocci, Martella, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Buffo.
Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
295.1. La misura massima per l'utilizzazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dei crediti d'imposta previsti dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è elevata:
a) per l'anno 2006 al 40 per cento della quota residua;
b) per l'anno 2007 all'80 per cento della quota residua;
c) per l'anno 2008 al 100 per cento della quota residua.
295.2. L'Agenzia delle entrate, con propria circolare, è autorizzata a dare immediata applicazione alla disposizione del comma 295.1. In sede di riparto delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, il Cipe, con propria delibera, provvede al finanziamento della presente misura di accelerazione.
1. 1360. (ex *1. 4449.) Liotta, Volontè.
Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
295.1. Nel limite di spesa complessivo di 300 milioni annui, alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge è concesso un credito di imposta pari al cinquanta per cento dei trasferimenti agli istituti pubblici di ricerca e agli istituti di ricerca senza fini di lucro. L'incentivo di cui al presente comma si applica ai costi di competenza del periodo d'imposta, a partire dal primo, successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e per un periodo di dieci anni. L'agevolazione viene concessa previa verifica della rispondenza della documentazione dell'avvenuto pagamento all'università o centro di ricerca. È, inoltre, effettuato un ulteriore controllo ex post sull'efficacia e efficienza dei progetti realizzati, che va a costituire, a sua volta, elemento di valutazione per successive richieste di autorizzazione all'utilizzo di questi strumenti.
295.2. Con successivo decreto ministeriale attuativo, definito di concerto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche per l'attuazione della misura di cui al comma 295.2, nonché eventualmente la fissazione di un tetto massimo annuo di agevolazione per ogni impresa richiedente.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1361. (ex 1. 3677.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Buffo.
Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
295.1. Alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso un credito di imposta pari al 50 per cento dei trasferimenti agli istituti pubblici di ricerca e agli istituti di ricerca senza fini di lucro. L'incentivo di cui al presente comma si applica ai costi di competenza del periodo di imposta, a partire dal primo, successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e per un periodo di dieci anni. L'agevolazione viene concessa previa verifica della rispondenza della documentazione dell'avvenuto pagamento all'università o centro di ricerca. È, inoltre, effettuato un ulteriore controllo ex post sull'efficacia e sull'efficienza dei progetti realizzati, che va a costituire, a sua volta, elemento di valutazione per successive richieste di autorizzazione all'utilizzo di questi strumenti.
295.2. Con successivo decreto ministeriale attuativo, definito di concerto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche per l'attuazione delle misure di cui al comma 295.1, nonché eventualmente la
fissazione di un tetto massimo annuo di agevolazione per ogni impresa richiedente.
Conseguentemente:
al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, la tassa sugli alcolici e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; è aumentata del 10 per cento.
1. 1362. (ex 1. 4465.) Volontè, Liotta.
Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
295.1. Alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso un credito di imposta pari al 50 per cento dei trasferimenti agli istituti pubblici di ricerca e agli istituti di ricerca senza fini di lucro. L'incentivo di cui al presente comma si applica ai costi di competenza del periodo di imposta, a partire dal primo, successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e per un periodo di dieci anni. L'agevolazione viene concessa previa verifica della rispondenza della documentazione dell'avvenuto pagamento all'università o centro di ricerca. È, inoltre, effettuato un ulteriore controllo ex post sull'efficacia e sull'efficienza dei progetti realizzati, che va a costituire, a sua volta, elemento di valutazione per successive richieste di autorizzazione all'utilizzo di questi strumenti.
295.2. Con successivo decreto ministeriale attuativo, definito di concerto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche per l'attuazione delle misure di cui al comma 295-bis, nonché eventualmente la fissazione di un tetto massimo annuo di agevolazione per ogni impresa richiedente.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 19,5 per cento.
1. 1363. (ex 1. 4440.) Alberto Giorgetti, Taglialatela.
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:
295.1. Al fine di favorire l'incremento dell'occupazione nel Mezzogiorno e l'emersione del lavoro irregolare, per gli incentivi di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260/1999, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1364. (ex 1. 4436.) Roberto Barbieri, Pinza, Russo Spena, Zanella, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Agostini, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Pinza, Villetti, Zanella, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Cusumano, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti, Chiaromonte.
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:
295.1. All'articolo 40, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «2. A partire dal periodo d'imposta 2006 non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle ONLUS che sono strumentali per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.»
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sospesa.
1. 1365. (ex 1. 3048.) Pistone, Sciacca.
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:
295.1. A decorrere dall'anno 2006, alle imprese ubicate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità Europea, è riconosciuta entro un limite massimo di spesa pari a 450 milioni di euro annui:
a) l'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa di un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo, sostenuti direttamente nei propri stabilimenti e laboratori, ed iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali. Tali investimenti sono iscritti su un apposito prospetto sezionale di bilancio, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, e comunicati a consuntivo all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della stessa Agenzia. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L'agevolazione si applica alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;
b) un credito d'imposta pari all'85 per cento delle spese sostenute per l'avvio e la realizzazione di progetti congiunti con università ed istituti di ricerca finalizzati alla creazione e l'implementazione di brevetti, l'ingegnerizzazione di prodotti e processi
produttivi, la creazione di start-up e joint venture, anche internazionali. Con uno o più decreti del Ministero delle attività produttive, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso automatico all'agevolazione.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1366. (ex 1. 4430.) Nicola Rossi, Pinza, Russo Spena, Zanella, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Agostini, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Pinza, Villetti, Zanella, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Cusumano, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nannicini, Santagata, Tolotti, Chiaromonte.
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:
295.1. La misura massima per l'utilizzazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dei crediti d'imposta previsti dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è elevata:
a) per l'anno 2006 dal 6 per cento al 40 per cento;
b) per l'anno 2007 dal 6 per cento all'80 per cento;
c) per l'anno 2008 dal 6 per cento al 100 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 19,5 per cento.
1. 1367. (ex 1. 4451.) Alberto Giorgetti, Taglialatela.
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:
295.1. A decorrere dall'anno 2006 è riconosciuto un credito d'imposta alle imprese che assumano un ricercatore, pari al 50 per cento del corrispondente costo annuo, fino ad un massimo, per ogni
singolo ricercatore, pari a 50.000 euro annui. L'onere complessivo per lo Stato della disposizione di cui al presente comma non può superare il limite massimo di 50 milioni di euro annui.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
1. 1368. (ex 1. 4509.) Tocci, Michele Ventura, Grignaffini, Agostini.
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:
295.1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori, dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:
Art. 5-bis. - (Credito d'imposta per progetti di ricerca e sviluppo). - 1. Ai soggetti industriali, rientranti nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese, che stipulano contratti per attività di ricerca e sviluppo, con università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), Agenzia spaziale italiana (ASI), fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica, è concesso un credito d'imposta in misura non superiore ad un terzo delle spese effettivamente sostenute nel corso dell'esercizio e ammissibili ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese per la ricerca e lo sviluppo, detratti gli importi delle agevolazioni erogate al medesimo fine dallo Stato o da altri enti pubblici. La misura dell'agevolazione di cui al periodo precedente è elevata sino alla metà delle spese effettivamente sostenute qualora si tratti di progetti di ricerca specificamente diretti all'adozione di innovazioni di processo e di prodotto a ridotto impatto ambientale e ad alta efficienza energetica, finalizzati alla prevenzione, riduzione e riparazione dei danni provocati all'ambiente dall'attività di impresa.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile con il credito d'imposta previsto in favore delle piccole e medie imprese dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, né con il bonus fiscale di cui all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non dà diritto a rimborso d'imposta. Esso può essere fatto valere, con le modalità e i criteri di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, ai fini dell'Iva, dell'Ires e dell'Ire, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso, altresì, ai medesimi soggetti e nella medesima misura, per le spese effettivamente sostenute nel corso dell'esercizio per l'utilizzo o il noleggio di attrezzature, impianti, macchinari di proprietà degli enti ed istituti di ricerca di cui al comma 1 e direttamente funzionali all'attività di ricerca, nonché per gli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, ove il relativo programma di ricerca sia diretto all'adozione di innovazioni di processo e di prodotto finalizzate alla prevenzione, riduzione e riparazione dei danni provocati all'ambiente dall'attività di impresa e concordato con uno dei soggetti di cui al comma 1.
5. Il credito di imposta di cui al presente articolo spetta, altresì, alle imprese che commissionano le attività di ricerca in forma associata o aggregata tramite consorzi od altre forme di associazioni contrattuale tra imprese, ripartendo i costi agevolabili sostenuti dal soggetto risultante dall'associazione o aggregazione tra le imprese partecipanti secondo criteri proporzionali.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Ferme restando le contribuzioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, a decorrere dal 1o gennaio 2006, al fine di ridurre i fenomeni di inquinamento elettromagnetico, per la tutela dell'ambiente e della salute umana, le imprese titolari di autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, quali i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, attraverso sistemi di trasmissione e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via radio o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse e le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi con l'impiego di radiofrequenze, sono tenute al pagamento di un canone annuo per l'occupazione dell'etere mediante infrastrutture di rete emittenti onde elettromagnetiche.
396-ter. II canone di cui al comma 396-bis, non deducibile ai fini delle imposte sui redditi, è dovuto per ciascuna area di servizio, associata ad una stazione di base o ripetitrice del segnale.
396-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro della salute, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'entità del canone annuo, commisurata con criteri di proporzionalità in relazione all'intensità delle emissioni di onde elettromagnetiche emesse dalle infrastrutture di rete, le modalità di versamento e le altre disposizioni necessarie all'attuazione dei commi da 396-bis a 396- quinquies.
396-quinquies. Dall'attuazione dei commi da 396-bis a 396-quater devono derivare maggiori entrate per il bilancio dello Stato non inferiori a 1 miliardo di euro annui.
1. 1369. (ex 1. 3112.) Realacci, Morgando, Vernetti, Colasio, Lettieri, Annunziata.
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:
295.1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori, dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:
Art. 5-bis. - (Credito d'imposta per progetti di ricerca e sviluppo). - 1. Ai soggetti industriali, rientranti nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese, che stipulano contratti per attività di ricerca e sviluppo, con università, consorzi e centri universitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), Agenzia spaziale italiana (ASI), fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica, è concesso un credito d'imposta in misura non superiore ad un terzo delle spese effettivamente sostenute nel corso dell'esercizio e ammissibili ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese per la ricerca e lo sviluppo, detratti gli importi delle agevolazioni erogate al medesimo fine dallo Stato o da altri enti pubblici. La misura del credito d'imposta di cui al
periodo precedente è elevata sino alla metà delle spese effettivamente sostenute qualora si tratti di progetti di ricerca specificamente diretti all'adozione di innovazioni di processo e di prodotto a ridotto impatto ambientale e ad alta efficienza energetica, finalizzati alla prevenzione, riduzione e riparazione dei danni provocati all'ambiente dall'attività di impresa.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile con il credito d'imposta previsto in favore delle piccole e medie imprese dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, né con il bonus fiscale di cui all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non dà diritto a rimborso d'imposta. Esso può essere fatto valere, con le modalità e i criteri di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, ai fini dell'Iva, dell'Ires e dell'Ire, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso, altresì, ai medesimi soggetti e nella medesima misura di cui al comma 1, per le spese effettivamente sostenute nel corso dell'esercizio per l'utilizzo o il noleggio di attrezzature, impianti, macchinari di proprietà degli enti ed istituti di ricerca di cui al comma 1 e direttamente funzionali all'attività di ricerca, nonché per gli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, ove il relativo programma sia diretto all'adozione di innovazioni di processo e di prodotto finalizzate alla prevenzione, riduzione e riparazione dei danni provocati all'ambiente dall'attività di impresa e concordato con uno dei soggetti di cui al comma 1.
5. Il credito di imposta di cui al presente articolo spetta, altresì, alle imprese che commissionano le attività di ricerca in forma associata o aggregata tramite consorzi od altre forme di associazioni contrattuale tra imprese, ripartendo i costi agevolabili sostenuti dal soggetto risultante dall'associazione o aggregazione tra le imprese partecipanti secondo criteri proporzionali.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2006, ai sensi dell'allegato I annesso alla citata legge n. 388 del 2000, al fine di ottenere per l'anno 2006 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.
1. 1370. (ex 1. 4503.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:
295.1. Alle piccole e medie imprese di cui alla disciplina comunitaria vigente in materia, fatte salve le limitazioni settoriali della Commissione europea, che nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007 abbiano ottenuto o ottengano l'iscrizione presso il Registro EMAS, di cui al regolamento CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 19 marzo 2001, n. 761/2001, è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese di cui al presente comma nella misura pari alla spesa sostenuta per l'ottenimento della registrazione EMAS e per un massimo di 5.000 euro ed è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), né ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta spetta a condizione che:
a) la domanda di iscrizione presso il Registro EMAS sia stata presentata dopo il 1o gennaio 2005;
b) le spese sostenute per ottenere l'iscrizione presso il Registro EMAS siano documentate ai sensi della vigente normativa fiscale. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente comma, identificando il numero delle piccole e medie imprese che, nel corso di tale periodo, hanno ottenuto l'iscrizione nel Registro EMAS. Al credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola «de minimis» di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 90.000 euro nel triennio.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.
1. 1371. (ex 1. 4490.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:
295.1. Nei comuni con meno di 1.000 abitanti individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni, le imprese che investono per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature, possono avvalersi di un credito d'imposta pari al 10 per cento del valore dei nuovi investimenti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità d'aiuto stabiliti dalla normativa europea.
Conseguentemente, al comma 388, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170) (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 4.000;
2007: - 4.000;
2008: - 4.000.
1. 1372. (ex 1. 4484.) Caparini, Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi.
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:
295-bis. Alle piccole imprese che costituiscono consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, per una durata minima di tre anni dalla data di aggregazione, è concesso un contributo nella
forma di credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per i seguenti interventi:
a) l'adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;
b) l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed al recupero di competitività degli insediamenti produttivi distrettualizzati;
c) l'individuazione di strumenti che attraverso le reti di impresa siano in grado di valorizzazione le potenziali o inespresse vocazioni produttive territoriali;
d) la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese e gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse, per la ricerca e per l'innovazione;
e) la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione dei bisogni dei consumatori e degli utenti, anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;
f) l'adozione di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione interaziendale;
g) l'allestimento di strutture e servizi che, per filiera o per settore, completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di impresa, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva;
h) l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di imprese, incentivino i processi di innovazione e trasferimento tecnologico nelle imprese;
i) l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, incentivino l'apertura di nuovi canali di commercializzazione e l'internazionalizzazione delle piccole imprese.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1373. (ex 1. 4476.) Morgando, Michele Ventura, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Sgobio, Villetti, Zanella, Giordano, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Cusumano, Enzo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manziani, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti, Gerardo Bianco, Mascia.
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:
295.1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «1o gennaio 1998» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2006».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1374. (ex 1. 4487.) Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:
295.1. All'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
«10-bis. Il contributo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è esteso al triennio 2006-2008. Il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno è riservato esclusivamente agli investimenti realizzati per:
a) l'innovazione dei processi produttivi ed il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale ovvero conformi alle prescrizioni dell'articolo 18 del regolamento CE 28 gennaio 2002, n. 178/2002;
b) l'incremento delle esportazioni dei prodotti agroalimentari verso i Paesi extracomunitari. A tali investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno di riferimento».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
1. 1375. (ex 1. 4499.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:
295.1. All'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
«10-bis. Il contributo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è esteso al triennio 2006-2008. Il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno è riservato esclusivamente agli investimenti realizzati per:
a) l'innovazione dei processi produttivi ed il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale ovvero conformi alle prescrizioni dell'articolo 18 del regolamento CE 28 gennaio 2002, n. 178/2002;
b) l'incremento delle esportazioni dei prodotti agroalimentari verso i Paesi extracomunitari. A tali investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno di riferimento».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1376. (ex 1. 3244.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio, Stramaccioni, Zanella.
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:
295.1. All'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
«10-bis. Il contributo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è esteso al triennio 2006-2008. Il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno è riservato esclusivamente agli investimenti realizzati per:
a) l'innovazione dei processi produttivi ed il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale ovvero conformi alle prescrizioni dell'articolo 18 del regolamento CE 28 gennaio 2002, n. 178/2002;
b) l'incremento delle esportazioni dei prodotti agroalimentari verso i Paesi extracomunitari. A tali investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno di riferimento».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
1. 1377. (ex 1. 3266.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:
295.1. Agli operatori alimentari, come individuati dall'articolo 3 del regolamento CE 28 gennaio 2002, n. 178/2002, è concesso, a decorrere dall'anno 2006, un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'avvio, la manutenzione e il rinnovo dei sistemi di tracciabilità dei prodotti agroalimentari disposti dall'articolo 18 del citato regolamento CE n. 178/2002.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 1378. (ex 1. 3226.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Zanella.
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:
295.1. Agli operatori alimentari, come individuati dall'articolo 3 del regolamento CE 28 gennaio 2002, n. 178/2002, è concesso, a decorrere dall'anno 2006, un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'avvio, la manutenzione e il rinnovo dei sistemi di tracciabilità dei prodotti agroalimentari disposti dall'articolo 18 del citato regolamento CE n. 178/2002.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
1. 1379. (ex 1. 4502.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:
295.1. L'articolo 16 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:
«Art. 16. - 1. Nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato è istituito un regime di aiuti a favore delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti. Tale regime è definito, nei limiti delle autorizzazioni di spesa allo scopo previste da appositi provvedimenti legislativi, attraverso un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che annualmente promuovono un programma multiregionale di rilevanza nazionale.
2. I soggetti beneficiari sono i seguenti:
a) cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti in conferimento dai soci;
b) organizzazioni dei produttori e loro forme associate costituite ai sensi degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102;
c) società di capitali partecipate dai due soggetti precedenti e/o da imprenditori agricoli per almeno il 51 per cento in cui il capitale sociale sia sottoscritto al momento dell'istanza per rimanere almeno un periodo minimo di 10 anni dalla concessione degli aiuti finanziari.
3. Il regime di aiuto è finalizzato a realizzare:
a) processi di ristrutturazione organizzativa, logistica ed economica attraverso dismissioni, concentrazioni e fusioni fra imprese anche ai sensi degli orientamenti comunitari per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà e la dismissione degli impianti;
b) processi di innovazione tecnologica e miglioramento delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, anche attraverso l'acquisizione di impianti, know-how, brevetti, imprese, reti commerciali, beni immateriali, marketing, con particolare riguardo all'internazionalizzazione delle imprese e alla valorizzazione dei distretti agroindustriali;
c) adeguamento degli impianti alle normative sulla sicurezza alimentare e di protezione dell'ambiente;
d) valorizzazione delle produzioni agroalimentari, in particolare tipiche e di qualità, soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad insufficiente organizzazione economica dei produttori;
e) rafforzamento strutturale delle imprese cooperative attraverso investimenti in conto capitale;
f) progetti per attività di ricerca, sviluppo e attivazione di processi rivolti al miglioramento qualitativo, alla rintracciabilità ed alla sicurezza alimentare dei prodotti;
g) programmi di formazione e qualificazione delle risorse umane, con particolare riguardo ai quadri dirigenti ed agli amministratori delle imprese interessate attraverso convenzioni tra le organizzazioni di rappresentanza dei soggetti beneficiari di cui al comma 2 e la pubblica amministrazione.
4. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è esteso ai soggetti di cui al comma 2, la lettera c), del presente articolo.
5. La cabina di regia prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera s), della legge 7 marzo 2003. n. 38, è presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato.
6. La cabina di regia cui al comma 5 ha il compito di avanzare proposte per l'armonizzazione ed il sostegno degli interventi pubblici finalizzati al finanziamento degli investimenti a favore degli imprenditori agricoli, con particolare riguardo
alla definizione dei programmi nazionali e multiregionali per la promozione ed il potenziamento di iniziative strategiche».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1380. (ex 1. 3247.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio, Zanella.
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:
295.1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati extracomunitari almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2004, abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2001, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, é fissato, per il periodo d'imposta in vigore al 1o gennaio 2006, in 5 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1381. (ex 1. 2720.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:
295.1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2006. Il relativo limite di spesa per l'anno 2006 è fissato in 95 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli
11 e 12, e, per i non residenti, dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, senza applicazione delle deduzioni previste dai predetti articoli».
b) all'articolo 24, comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.
396-ter. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva, le consumazioni obbligatoriamente imposte nelle discoteche e nelle sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1. 1382. (ex 1. 4514.)Alberto Giorgetti, Leo.
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:
295.1. All'articolo 53 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In relazione all'introduzione dei nuovi obblighi telematici, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano parimenti ai professionisti.»
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1383. (ex 1. 4508.) Benvenuto, Lettieri, Michele Ventura, Pistone, Grandi.
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:
295.1. L'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, viene applicato, ai fini di garantire e consolidare i livelli occupazionali, anche alle imprese cooperative di produzione e lavoro che esercitano l'attività di acquacoltura.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 1384. (ex 1. 3263.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
295.1. I sostegni di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono estesi, nell'ambito dei fondi già stanziati, al settore della pesca e dell'acquacoltura.
295.2. I contributi, già stanziati, per gli investimenti in agricoltura, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci.
295.3. All'articolo 4, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici
intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
1. 1385. (ex 1. 3278.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:
295.1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69, commi 1 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché negli impianti funzionali all'attività aziendale o finalizzati alla valorizzazione dei prodotti agricoli, altamente innovativi e sostenibili, ivi compresa la produzione di energia elettrica da biomasse, legnose e verdi».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1386. (ex 1. 3214.) Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Gerardo Oliverio, Zanella.
Al comma 296, sostituire le parole da: , con particolare fino alla fine del comma, con le seguenti: gestite o direttamente controllate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
1. 1387. (ex 1. 1203.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Al comma 296, sopprimere le parole: , con particolare riguardo a quelle.
1. 1388. (ex 1. 1202.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Al comma 296, aggiungere, in fine, le parole: , previa definizione di appositi contratti di programma stipulati fra i diversi soggetti delle filiere interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità applicative per la stipula dei suddetti contratti.
1. 1389. (ex 1. 699.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Al comma 296, aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
1. 1390. (ex 1. 696.) Pagliarini, Vascon.
Al comma 296, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini dell'applicazione di tali interventi dovranno essere predisposti appositi contratti di programma stipulati fra i diversi soggetti della filiera agro-alimentare. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definite le modalità applicative ed i criteri per la stipula dei suddetti contratti.
*1. 1391. (ex *1. 1201.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Al comma 296, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini dell'applicazione di tali interventi dovranno essere predisposti appositi contratti di programma stipulati fra i diversi soggetti della filiera agro-alimentare. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definite le modalità applicative ed i criteri per la stipula dei suddetti contratti.
*1. 1392. (ex *1. 697.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio, Zanella.
Dopo il comma 296, aggiungere il seguente:
296-bis. L'attività di sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, relativa a produzioni florovivaistiche, svolta da imprenditori agricoli su piante non di proprietà degli imprenditori che la effettuano, è considerata reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli imprenditori agricoli che svolgono la predetta attività si applica la rivalutazione del 100 per cento del reddito agrario limitatamente al terreno adibito a coltivazione delle piante di proprietà del terzo.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
1. 1393. (ex 1. 3670.) Innocenti, Rava.
Dopo il comma 296, aggiungere il seguente:
296-bis. L'attività di sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, relativa a produzioni florovivaistiche, svolta da imprenditori agricoli su piante non di proprietà degli imprenditori che la effettuano, é considerata reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli imprenditori agricoli che svolgono la predetta attività si applica la rivalutazione del 100 per cento del reddito agrario limitatamente al terreno adibito a coltivazione dello piante di proprietà del terzo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 50.000;
2007: - 50.000;
2008: - 50.000.
1. 1394. (ex 1. 3687.) Alberto Giorgetti.
Inammissibile.
Dopo il comma 296, aggiungere il seguente:
296-bis. Al fine di regolarizzare l'attività svolta da imprenditori agricoli su piante di non proprietà, l'attività di sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, relativa a produzioni florovivaistiche, svolta da imprenditori agricoli su piante non di proprietà degli imprenditori che la effettuano, è considerata reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli imprenditori agricoli che svolgono la predetta attività si applica la rivalutazione del 100 per cento del reddito limitatamente al terreno adibito a coltivazione delle piante del terzo.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.
1. 1395. (ex 1. 3996.) Franci, Chiti, Michele Ventura, Lino Rava, Filippeschi, Nannicini, Innocenti, Nieddu.
Dopo il comma 297, aggiungere i seguenti:
297-bis. All'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata rispettivamente all'articolo 58, comma 2, e all'articolo 59.».
297-ter. La disposizione, di cui al comma precedente, ha effetto dal periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1o gennaio 2006, sempre che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino scaduti i termini per la comunicazione dell'esercizio della relativa opzione.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1396. (ex 1. 3116.) Morgando, Annunziata.
Dopo il comma 297, aggiungere i seguenti:
297-bis. All'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata rispettivamente all'articolo 58, comma 2, e all'articolo 59.».
297-ter. La disposizione, di cui al comma precedente, ha effetto dal periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1o gennaio 2006, sempre che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino scaduti i termini per la comunicazione dell'esercizio della relativa opzione.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1397. (ex 1. 4107.) Nieddu, Gambini, Paola Mariani, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ottone, Rugghia, Quartiani, Tedeschi.
Dopo il comma 297, aggiungere i seguenti:
297-bis. All'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata rispettivamente all'articolo 58, comma 2, e all'articolo 59».
297-ter. La disposizione, di cui al comma 297-bis, ha effetto dal periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1o gennaio 2006, sempre che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino scaduti i termini per la comunicazione dell'esercizio della relativa opzione.
1. 1398. (ex 1. 4402.) Gambini, Nieddu, Paola Mariani, Ottone.
Dopo il comma 297, aggiungere il seguente:
297-bis. All'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro il medesimo termine indicato nel periodo precedente il contribuente può richiedere all'ufficio la rateazione del pagamento secondo le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dai benefici della rateazione e l'importo ancora dovuto è immediatamente iscritto a ruolo con l'applicazione della sanzione e degli interessi previsti al presente comma.»
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1399. (ex 1. 4270.) Nieddu, Gambini, Paola Mariani, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ottone, Rugghia, Quartiani, Tedeschi.
Dopo il comma 297, aggiungere il seguente:
297-bis. All'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro il medesimo termine indicato nel periodo precedente il contribuente può richiedere all'ufficio la rateazione del pagamento secondo le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dai benefici della rateazione e l'importo ancora dovuto è immediatamente iscritto a ruolo con l'applicazione della sanzione e degli interessi previsti al presente comma.»
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1400. (ex 1. 4365.) Benvenuto, Lettieri, Grandi, Michele Ventura, Pistone.
Dopo il comma 297, aggiungere il seguente:
297-bis. All'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. I costi concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi di imposta, possono essere dedotti, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), nell'esercizio nel quale è ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a euro 500,00».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1401. (ex 1. 4109.) Nieddu, Gambini, Paola Mariani, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ottone, Rugghia, Quartiani, Tedeschi.
Dopo il comma 299, aggiungere i seguenti:
299-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con legge, istituiscono il dipartimento regionale per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni, di seguito denominato «dipartimento».
299-ter. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale o delle province autonome di cui al comma 299-bis, il dipartimento predispone, sulla base dei criteri e dei principi stabiliti dalla medesima legge, il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni che ha valore di pianificazione generale, obbligatoria per tutti gli altri livelli di pianificazione urbanistica, infrastrutturale ed economica.
299-quater. Il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni di cui al comma 299-ter è predisposto di concerto con le organizzazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori, le associazioni ambientaliste e i sindacati effettivamente rappresentativi a livello regionale o della provincia autonoma, nonché con gli enti locali interessati che formano la consulta per la sovranità alimentare e del ciclo corto istituita con legge dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
299-quinquies. Il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni di cui al comma 299-ter stabilisce appositi parametri ambientali e sociali nonché modalità e gli strumenti per assicurare il loro rispetto, in conformità a quanto previsto dalla rispettiva legge regionale o della provincia autonoma.
299-sexies. Il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni di cui al comma 299-ter prevede, in particolare: la difesa e la promozione dei territori agricoli; la tutela del reddito dei produttori e dei lavoratori, con particolare attenzione alle cooperative e alle aziende medio-piccole operanti in zone marginali e svantaggiate; la valorizzazione delle produzioni locali tipiche di qualità non modificate geneticamente, ad alto valore aggiunto di lavoro, a basso impatto ambientale, con sistemi di allevamento legati al benessere animale e con particolare attenzione alla produzione biologica.
299-septies. Il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni di cui al comma 299-ter, sulla base dei criteri e dei principi fissati dalla legge di cui al comma 299-bis, promuove canali distributivi, pubblici e privati, in grado di favorire l'incontro tra i produttori e consumatori anche con specifiche politiche di formazione del prezzo, e prevede la realizzazione di produzioni a ciclo corto nella ristorazione collettiva pubblica a partire dalle mense ospedaliere e scolastiche, per favorire un'alimentazione legata al territorio idonea a garantire la redditività per i produttori, nonché la tutela ambientale e le produzioni di alimenti sicuri per la salute dei cittadini.
299-octies. Il dipartimento promuove e sostiene campagne di informazione anche di carattere internazionale, tese a valorizzare la tipicità e la qualità delle produzioni locali, il ciclo corto delle produzioni, la sovranità alimentare dei popoli, il benessere animale, il rispetto dell'ambiente e del lavoro.
Conseguentemente dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1402. (ex 1. 3288.) Russo Spena, Nardini, Folena.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Per favorire la realizzazione di politiche di gestione dell'offerta, finalizzate alla valorizzazione degli aspetti qualitativi e della territorialità delle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per finanziarie specifici progetti presentati dalle organizzazioni di produttori e loro forme associate. La definizione delle attività finanziabili ed i criteri di selezione dei beneficiari sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto è fissata nella misura del 15 per cento».
1. 1403. (ex 1. 3204.) Pagliarini, Vascon.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle organizzazioni di produttori e loro forme associate, a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, allo scopo di migliorare la qualità della gestione dell'offerta, realizzare programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali fino al consumatore nonché di rafforzare i rapporti di filiera attraverso la stipula di contratti quadro.
Conseguentemente, al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (7.1.5.2. - Fondo per le politiche sociali - cap 3671), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
1. 1404. (ex 1. 1653.) Preda, Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Franci, Gerardo Oliverio, Zanella.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Alle imprese agricole ed agro-alimentari che adottano regimi obbligatori di certificazione e di controllo, ai sensi dei regolamenti CE del Consiglio n. 2081/92 del 14 luglio 1992 e n. 2092/91 del 24 giugno 1991 è concesso un credito di imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute ai fini della certificazione medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito
dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto è fissata nella misura del 15 per cento».
1. 1405. (ex 1. 2897.) Pagliarini, Vascon.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Alle imprese agricole ed agro-alimentari che adottano regimi di certificazione finalizzati a garantire l'assenza di prodotti geneticamente modificati nei prodotti finiti e nei processi di produzione, è concesso un credito di imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute ai fini della certificazione medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto è fissata nella misura del 15 per cento».
1. 1406. (ex 1. 2898.) Pagliarini, Vascon.
Dopo il comma 299, aggiungere i seguenti:
299-bis. A partire dall'anno 2006, entro il 30 giugno di ciascun anno, è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura». Il Piano, sulla base delle richieste presentate dalla Conferenza Stato-regioni, sentiti gli enti interessati e le associazioni di categoria, individua ogni anno le opere idriche infrastrutturali di rilievo nazionale a servizio della produzione agricola ad integrazione degli schemi irrigui e stanzia le risorse per la loro realizzazione, manutenzione e controllo prevedendo apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro delle politiche agricole e forestali definisce nel Piano, altresì, il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie. Per l'attuazione del «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura» sono stanziati, a decorrere dall'anno 2006, 75 milioni di euro.
299-ter. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico è istituito il «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», di seguito denominato «Programma nazionale». Fanno parte del Programma nazionale:
a) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altre leggi di spesa;
b) le opere relative al settore idrico già inserite nel «programma delle infrastrutture strategiche» di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 75 milioni di euro annui.
1. 1407. (ex 1. 3275.) Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 299, aggiungere i seguenti:
299-bis. A partire dall'anno 2006, entro il 30 giugno di ciascun anno, è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura». Il Piano, sulla base delle richieste presentate dalla Conferenza Stato-regioni, sentiti gli enti interessati e le associazioni di categoria, individua ogni anno le opere idriche infrastrutturali di rilievo nazionale a servizio della produzione agricola ad integrazione degli schemi irrigui e stanzia le risorse per la loro realizzazione, manutenzione e controllo prevedendo apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro delle politiche agricole e forestali definisce nel Piano, altresì, il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie. Per l'attuazione del «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura» sono stanziati, a decorrere dall'anno 2006, 75 milioni di euro.
299-ter. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico è istituito il «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», di seguito denominato «Programma nazionale». Fanno parte del Programma nazionale:
a) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altre leggi di spesa;
b) le opere relative al settore idrico già inserite nel «programma delle infrastrutture strategiche» di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «a decorrere dal 1o gennaio 2006 ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 1408. (ex 1. 2349.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio, Stramaccioni, Zanella.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito delle misure cofinanziate dall'Unione europea in materia di gestione delle risorse irrigue elabora un piano strategico di intervento, finalizzato alla riduzione degli sprechi ed alla regimazione delle acque per uso agricolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali determina, con proprio decreto, le modalità di incentivazione fiscale in favore delle imprese agricole ed agro-alimentari che si impegnano nella realizzazione del programma di cui al presente comma. Ai fini dell'attuazione dello stesso è autorizzata la spesa di euro 25 milioni per l'anno 2006, di euro 35 milioni per l'anno 2007 e di euro 50 milioni per l'anno 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto è fissata nella misura del 15 per cento».
1. 1409. (ex 1. 2899.) Pagliarini, Vascon.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a decorrere dall'anno 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, individua, per l'anno in corso, meccanismi progressivi di diminuzione della pressione fiscale per premiare comportamenti virtuosi aziendali e interaziendali diretti al minor e più oculato utilizzo di acqua a fini agricoli e incentivi fiscali, nonché erogazioni di incentivi, per la costruzione di invasi e cisterne per l'accumulo di acque piovane destinate all'uso irriguo, da applicare a favore dei soggetti individuati dall'articolo 2135 del codice civile. A tali fini sono stanziati, a decorrere dall'anno 2006, 75 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 75 milioni di euro annui.
1. 1410. (ex 1. 4288.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a decorrere dall'anno 2006, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, individua, per l'anno in corso, meccanismi progressivi di diminuzione della pressione fiscale per premiare comportamenti virtuosi aziendali e interaziendali diretti al minore e più oculato utilizzo di acqua a fini agricoli e incentivi fiscali, nonché erogazioni di incentivi, per la costruzione di invasi e cisterne per l'accumulo di acque piovane destinate all'uso irriguo, da applicare a favore dei soggetti individuati dall'articolo 2135 del codice civile. A tali fini sono stanziati, a decorrere dall'anno 2006, 75 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006 ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 1411. (ex 1. 3233.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio, Stramaccioni, Zanella.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività agricole, con specifico riguardo all'agricoltura biologica e di qualità, all'integrazione di filiera ed ad altre misure urgenti e necessarie, sono rifinanziati i seguenti interventi con gli importi rispettivamente indicati:
a) rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289: euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
b) ulteriore finanziamento del fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, di cui all'articolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488: euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
c) ulteriore finanziamento delle iniziative collegate all'istituzione delle «strade del vino», di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, della legge 27 luglio 1999, n. 268: 2.000.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
d) ulteriore finanziamento delle attività svolte dalle associazioni degli allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali
e delle valutazioni genetiche, di cui alla legge 2 dicembre 1998, n. 423: euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
e) ulteriore finanziamento degli interventi per il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere con priorità per quelle localizzate e nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 30 giugno 1998, n. 208 e all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni della legge 23 maggio 1997, n. 135: euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un aumento di gettito pari a 22 milioni di euro.
1. 1412. (ex 1. 3212.) Rava, Borrelli, Gerardo Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Finocchiaro, Lumia, Zanella.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività agricole, con particolare riguardo alla serricoltura, all'integrazione di filiera e alla ricerca sono rifinanziati i seguenti interventi con gli importi rispettivamente indicati:
a) completamento, adeguamento e realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere, con priorità per quelle localizzate nelle aree depresse del territorio nazionale di cui all'articolo 1, comma 1 delle legge 30 giugno 1998, n. 208, e all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135: euro 90 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008;
b) contributi per interventi realizzati dalle unioni nazionali tra le organizzazioni agricole riconosciute per la costituzione ed il funzionamento nei tre anni successivi al riconoscimento; l'attuazione dei programmi per la prima informatizzazione; la realizzazione di servizi reali inerenti all'attuazione di accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88: euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1413. (ex 1. 3211.) Rava, Borrelli, Gerardo Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Finocchiaro, Lumia, Zanella.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma denominato: «programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura». Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l'utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministro delle risorse agricole e forestali e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro per il 2006 e 50 milioni di euro per il 2007. Risorse che confluiscono in un apposito fondo denominato: «Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura» esclusivamente finalizzato all'attuazione del programma di cui sopra.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
396-ter. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: «29. A decorrere dal 1o gennaio 2006 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/ anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
1. 1414. (ex 1. 3610.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Per fare fronte ai danni economici determinati da epizoozie e da fitopatie è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un apposito Fondo al quale sono destinati euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008. Le modalità di funzionamento del Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto è fissata nella misura del 15 per cento».
1. 1415. (ex 1. 3206.) Pagliarini, Vascon.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Per far fronte alle epizoozie e alle fitopatie che compromettono le produzioni agricole e zootecniche nazionali è autorizzata, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, la spesa di 40 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
*1. 1416. (ex 1. 3270.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Per far fronte alle epizoozie e alle fitopatie che compromettono le produzioni agricole e zootecniche nazionali è autorizzata, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, la spesa di 40 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
*1. 1417. (ex 1. 3223.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Zanella.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Al fine di favorire l'innovazione di processo e di prodotto delle imprese agricole singole ed associate operanti nel settore ortofrutticolo è autorizzata la spesa per la concessione, attraverso credito di imposta, di un contributo pari all'80 per cento delle spese sostenute per le innovazioni medesime. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 80 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto è fissata nella misura del 15 per cento».
1. 1418. (ex 1. 2900.) Pagliarini, Vascon.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Per fronteggiare la crisi del pomodoro, per la revisione delle quote di produzione e il contrasto delle sofisticazioni di prodotto è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 15 milioni di euro.
Conseguentemente dopo il 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1419. (ex 1. 2876.) Bindi, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal piano nazionale ortofrutticolo di cui all'articolo 1, comma 3-quinquies, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni per l'anno 2006. Al riparto delle risorse di cui al presente comma provvede il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o
gennaio 2006, la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto è fissata nella misura del 15 per cento».
1. 1420. (ex 1. 3205.) Pagliarini, Vascon.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano nazionale ortofrutticolo di cui all'articolo 1, comma 3-quinquies, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2006. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, al comma 388, Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:
2006: - 30.000;
1. 1421. (ex 1. 3253.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 299, aggiungere i seguenti:
299-bis. Per ciascun degli anni dal 2006 al 2008, la dotazione del fondo per il sostegno dell'economia ittica è aumentata di 10 milioni di euro. Le risorse sono destinate a finanziare accordi tra pubblica amministrazione e associazioni di categoria per la formazione degli addetti, la promozione e la commercializzazione dei prodotti ittici.
299-ter. Per la costituzione dei distretti di pesca previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono attribuiti al fondo di cui al comma 299-bis 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.
299-quater. Gli imprenditori ittici, come individuati dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, possono esercitare, come attività connessa a quella ittica, servizi di tutela dell'ambiente marino e lacustre. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 299-bis è aumentata di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, per finanziare la stipula di convenzioni con le regioni aventi ad oggetto l'esercizio di tali attività.
299-quinquies. Ai fini dell'attuazione del programma triennale della pesca marittima di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
1. 1422. (ex 1. 3269.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «o vallive» sono soppresse.
1. 1423. (ex *1. 2695.) Misuraca.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel settore dell'acquacoltura,
all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «da parte di soggetti esercenti l'attività di acquacoltura, diversi dalle società commerciali», sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente da parte di soggetti singoli, associati o cooperative di produzione e lavoro esercenti l'attività di acquacoltura».
Conseguentemente, al comma 388, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 500;
2007: - 500;
2008: - 500.
1. 1424. (ex 1. 3221.) Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Cazzaro, Rainisio, Paola Mariani, Carli.
Inammissibile.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 123, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea è sostituito dal seguente:
«È istituito il fondo per lo sviluppo dell'agricoltura di qualità e delle produzioni agricole ed alimentari a denominazione di origine, alimentato dai contributi di cui al comma 1, dai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, nonché da un contributo statale pari a 9 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008. Detto fondo è finalizzato:»;
b) alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti, tramite l'utilizzo della totalità delle somme provenienti dalle sanzioni amministrative applicate ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 2004, e ad ogni modo per una quota non inferiore al 10 per cento delle disponibilità del fondo stesso, le azioni che provvede a realizzare il Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini della valorizzazione, salvaguardia dell'immagine e tutela legale, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, delle produzioni agroalimentari nazionali, designate dalle DOP e dalle IGP».
Conseguentemente, al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero delle attività produttive, voce: Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 9.000;
2007: - 9.000;
2008: - 9.000.
1. 1425. (ex 1. 3617.) Burani Procaccini.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Le risorse previste dal capitolo per l'attuazione del Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono per l'anno 2006 incrementate di 10 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2006: - 10.000.
1. 1426. (ex 1. 2878.) Nardini, Russo Spena.
Inammissibile.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativa all'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica ed i prodotti biologici è incrementata di euro 10 milioni per l'anno 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto è fissata nella misura del 15 per cento».
1. 1427. (ex 1. 2896.) Pagliarini, Vascon.
Dopo il comma 299, aggiungere i seguenti:
299-bis. Al fine di valorizzare le produzioni tutelate con marchi comunitari, di cui ai regolamenti CE n. 2081/92 e n. 2082/92, nonché di quelle iscritte nell'elenco dei prodotti tradizionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è autorizzata la spesa, a decorrere dall'anno 2006, di 50 milioni di euro. Le risorse sono assegnate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
299-ter. Per gli interventi di cui al comma 299-bis, è data priorità alle produzioni tutelate da Consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali e a quelle presentate da regioni o province sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
1. 1428. (ex 1. 3281.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 299, aggiungere i seguenti:
299-bis. 1. Al fine di valorizzare le produzioni tutelate con marchi comunitari, di cui ai regolamenti CE n. 2081/92 e n. 2082/92, nonché di quelle iscritte nell'elenco dei prodotti tradizionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è autorizzata la spesa, a decorrere dall'anno 2006, di 50 milioni di euro. Le risorse sono assegnate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
299-ter. Per gli interventi di cui al comma 299-bis, è data priorità alle produzioni tutelate da Consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali e a quelle presentate da regioni o province sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive
modificazioni è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006 ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 1429. (ex 1. 3227.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Zanella.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Presso l'ICE è istituito il Fondo per la promozione dei prodotti agroalimentari di qualità, finanziato a decorrere dall'anno 2006 con 50 milioni di euro, allo scopo di promuovere nel mercato internazionale i prodotti tutelati con i segni distintivi comunitari di qualità DOP, IGP e AS. Le risorse sono destinate ad attuare programmi di penetrazione commerciale proposti da imprese agricole ed alimentari. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ICE, acquisito il parere dei Ministeri delle politiche agricole e forestali e degli affari esteri, nonché della Conferenza Stato-regioni e sentite le associazioni di categoria, approva il regolamento di gestione del fondo.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
1. 1430. (ex 1. 3280.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Presso l'ICE è istituito il Fondo per la promozione prodotti agroalimentari di qualità, finanziato a decorrere dall'anno 2006 con 50 milioni di euro, allo scopo di promuovere nel mercato internazionale i prodotti tutelati con i segni distintivi comunitari di qualità DOP, IGP e AS. Le risorse sono destinate ad attuare programmi di penetrazione commerciale proposti da imprese agricole ed alimentari. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ICE, acquisito il parere dei Ministeri delle politiche agricole e forestali e degli affari esteri, nonché della Conferenza Stato-regioni e sentite le associazioni di categoria, approva il regolamento di gestione del fondo.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006 ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 1431. (ex 1. 3228.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Zanella.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Sono assegnati 50 milioni di euro al settore della ricerca in agricoltura, come riordinato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, per finanziare progetti di ricerca finalizzati alla innovazione dei processi tecnologici di trasformazione e manipolazione dei prodotti agroalimentari, alla valutazione dell'efficacia delle norme sulla sicurezza alimentare, alla valorizzazione delle produzioni agricole a vocazione energetica, alla determinazione dell'impatto delle colture geneticamente modificate sulle colture convenzionali e biologiche ed, infine, allo sviluppo dell'ambiente
e del territorio rurale e agli studi sull'andamento e verifiche dell'attuazione della PAC in Italia.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
1. 1432. (ex 1. 3277.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Sono assegnati 50 milioni di euro al settore della ricerca in agricoltura, come riordinato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, per finanziare progetti di ricerca finalizzati alla innovazione dei processi tecnologici di trasformazione e manipolazione dei prodotti agroalimentari, alla valutazione dell'efficacia delle norme sulla sicurezza alimentare, alla valorizzazione delle produzioni agricole a vocazione energetica, alla determinazione dell'impatto delle colture geneticamente modificate sulle colture convenzionali e biologiche ed, infine, allo sviluppo dell'ambiente e del territorio rurale e agli studi sull'andamento e verifiche dell'attuazione della PAC in Italia.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006 ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 1433. (ex 1. 3230.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Oliverio, Stramaccioni, Zanella.
Dopo il comma 299, aggiungere i seguenti:
299-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «tavolo di programmazione dell'energia verde», cui partecipano cinque rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza Stato-regioni, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, un rappresentante del Ministero delle attività produttive, tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole, due delle associazioni industriali, due delle associazioni ambientaliste.
299-ter. Il tavolo di programmazione dell'energia verde definisce gli strumenti e le misure necessarie allo sviluppo della filiera dell'energia verde, individuando sul piano territoriale le aree ed i settori di riferimento.
299-quater. A partire dal 2006 è finanziato con 30 milioni di euro un piano di ricerca in campo agro-industriale per il miglioramento genetico e delle tecnologie di trasformazione delle derrate ai fini della valorizzazione delle produzioni agricole a vocazione.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
*1. 1434. (ex 1. 3276.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 299, aggiungere i seguenti:
299-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «tavolo di programmazione dell'energia verde», cui partecipano cinque rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza Stato-regioni, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, un rappresentante del Ministero delle attività produttive, tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole, due delle associazioni industriali, due delle associazioni ambientaliste.
299-ter. Il tavolo di programmazione dell'energia verde definisce gli strumenti e le misure necessarie allo sviluppo della filiera dell'energia verde, individuando sul piano territoriale le aree ed i settori di riferimento.
299-quater. A partire dal 2006 è finanziato con 30 milioni di euro un piano di ricerca in campo agro-industriale per il miglioramento genetico e delle tecnologie di trasformazione delle derrate ai fini della valorizzazione delle produzioni agricole a vocazione.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio
2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
*1. 1435. (ex 1. 3231.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Zanella.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. A decorrere dall'anno 2006, al fine di sostenere un piano di ristrutturazione del settore ortofrutticolo attraverso l'innovazione tecnologica e l'adozione di nuove varietà di prodotti, è concesso ai produttori agricoli, singoli ed associati nel limite massimo di euro 70 milioni per ciascun degli anni 2006, 2007 e 2008, un contributo pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la trasformazione e l'innovazione delle produzioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del contributo.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 1436. (ex 1. 3272.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 299 aggiungere il seguente:
299-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
*1. 1437. (ex 1. 2507.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Oliverio, Zanella.
Dopo il comma 299 aggiungere il seguente:
299-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
*1. 1438. (ex 1. 3268.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2005, n. 80, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: "10-bis. Il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è esteso al triennio 2006-2008. Il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno, è riservato esclusivamente agli investimenti realizzati per:
a) l'innovazione dei processi produttivi ed il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale ovvero conformi alle prescrizioni dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002;
b) l'incremento delle esportazioni dei prodotti agroalimentari verso i Paesi extracomunitari. A tali investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno di riferimento".
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 1439. (ex 1. 1613.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio, Zanella.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 18 è inserito il seguente: «18-bis. Quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 18, nel limite di 10 milioni di euro per il 2006 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, sono destinate alla predisposizione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di un piano per le proteine vegetali, volto ad incentivare l'utilizzo delle proteine vegetali in agricoltura, nell'alimentazione e in tutti gli altri settori. Il piano è adottato di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Tento e di Bolzano»;
b) al comma 19, dopo le parole: «di cui al comma 18» sono aggiunte le seguenti: «, e salvo quanto disposto dal comma 18-bis».
1. 1440. (ex 1. 3208.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio, Stramaccioni, Zanella.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Al comma 19 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non inferiori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili,».
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1441. (ex 1. 3264.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Al comma 19 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non inferiori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili,».
*1. 1442. (ex *1. 2864.) Liotta, Volontè.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Al comma 19 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non inferiori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili,».
*1. 1443. (ex *1. 3220.) Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Cazzaro, Rainisio, Paola Mariani, Carli.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Sui prodotti impiegati per animali vivi è obbligatoria la tracciabilità dei prodotti usati attraverso apposita etichettatura.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: «29. A decorrere dal 1o gennaio 2006 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
1. 1444. (ex 1. 2877.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Nardini.
Dopo il comma 299, aggiungere i seguenti:
299-bis. All'articolo 137, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «c-ter) fronteggiare la crisi dell'ortofrutta, dell'uva, del ficodindia, del settore vitivinicolo».
299-ter. A decorrere dall'anno 2006, per gli interventi di cui all'articolo 137, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lettere a), b) e c-ter), è assegnato un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,47 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 87,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 956,44 per ettolitro anidro».
1. 1445. (ex 1. 3254.) Finocchiaro, Lumia, Burtone, Enzo Bianco.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. In relazione agli eventi calamitosi registratisi in Puglia e che hanno colpito gravemente il settore agricolo è autorizzata la spesa in qualità di contributo straordinario per l'anno 2006 della somma di 30 milioni di euro.
Conseguentemente dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: «29. A decorrere dal 1o gennaio 2006 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
1. 1446. (ex 1. 2880.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Nardini.
Al comma 299, aggiungere, infine, il seguente comma:
299-bis. L'anticipo del contributo dello Stato sulla spesa per i premi delle polizze assicurative individuali e collettive, nonché per le azioni di mutualità, erogato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dal Ministero delle politiche agricole e forestali è pari al 90 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1447. (ex 1. 1596.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio, Zanella.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Al fine di fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità delle imprese operanti nel settore avicolo, nonché per sostenere il completamento delle azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali e per favorire la ripresa delle normali attività produttive delle imprese operanti nei territori dei comuni già interessati dall'epidemia di influenza aviaria è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 20 milioni. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, provvede a ripartire il suddetto importo tra le regioni interessate.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto è fissata nella misura del 15 per cento».
1. 1448. (ex 1. 2888.) Pagliarini, Vascon.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Al fine di fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità delle imprese operanti nel settore avicolo, nonché per sostenere il completamento delle azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali e per favorire la ripresa delle normali attività produttive delle imprese operanti nei territori dei comuni già interessati dall'epidemia di influenza aviaria, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire il suddetto importo tra le regioni interessate.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1449. (ex 1. 3218.) Sedioli, Rava, Rossiello, Borrelli, Preda, Franci, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Zanella.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. A decorrere dall'anno 2006, al fine di sostenere un piano di ristrutturazione del settore ortofrutticolo attraverso l'innovazione tecnologica e l'adozione di nuove varietà di prodotti, è concesso ai produttori agricoli, singoli ed associati, nel limite massimo di euro 70 milioni per ciascun degli anni 2006, 2007 e 2008, un contributo pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la trasformazione e l'innovazione delle produzioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del contributo.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "a decorrere dal 1o gennaio 2006 ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento.
1. 1450. (ex 1. 3225.) Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Franci, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Zanella.
Dopo il comma 299, aggiungere i seguenti:
299-bis. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.
299-ter. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai
sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate ciascuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.
299-quater. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai commi 299-bis e 299-ter, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 1451. (ex 1. 2548.) Liotta, Volontè.
Dopo il comma 299, aggiungere i seguenti:
299-bis. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.
299-ter. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.
299-quater. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai commi 299-bis e 299-ter, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.
Conseguentemente, al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 400;
2007: - 400;
2008: - 400.
1. 1452. (ex 1. 2299.) Scaltritti, Giudice.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro in ragione annua.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 516,46 milioni di euro a partire dal 2006.
1. 1453. (ex 1. 2221.) Pistone, Sgobio.
Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
299-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
b) le parole: «tre anni prima della predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «tre esercizi».
1. 1454. (ex 1. 2203.) Liotta, Volontè.
Dopo il comma 299, aggiungere i seguenti:
299-bis. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2-bis. Le regioni possono istituire con legge l'Istituto regionale per la fauna selvatica che svolge nell'ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.
2-ter. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Presidente della giunta regionale. Gli Istituti regionali collaborano con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.
2-quater. Alle funzioni attribuite agli Istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti a norma del comma 2-bis, provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
299-ter. Dopo l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Osservatorio nazionale per la fauna selvatica e gli habitat). - 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale per la fauna selvatica e gli habitat (ONFSH), composto da un rappresentante nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da un rappresentante degli istituti regionali per la fauna selvatica nominato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal presidente dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante nominato dal Consiglio nazionale delle ricerche, da tre rappresentanti di atenei nominati dal Consiglio universitario nazionale, dal rappresentante italiano nel Comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della direttiva sulla conservazione dell'avifauna selvatica (ORNIS).
2. L'Osservatorio nazionale per la fauna selvatica e gli habitat è costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato.
3. All'Osservatorio, che assicura la raccolta, l'utilizzo, la convalida e la diffusione degli studi e delle ricerche concernenti la fauna selvatica e i suoi habitat, in particolare gli uccelli migratori considerati nell'insieme della loro area di ripartizione del Paleartico occidentale, sono conferiti i seguenti compiti:
a) elaborare i metodi tecnici necessari alla buona conoscenza delle specie selvatiche e alla gestione programmata delle loro popolazioni per assicurarne la conservazione anche attraverso un esercizio venatorio sostenibile;
b) formulare proposte per la messa in opera di sistemi informativi che consentano di armonizzare i dati raccolti;
c) contribuire alla valorizzazione e alla diffusione dei lavori realizzati in materia di conoscenza e gestione delle specie selvatiche e di loro utilizzo in un quadro internazionale.
4. L'Osservatorio nazionale per la fauna selvatica e gli habitat è rinnovato ogni cinque anni».
299-quater. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è abrogato;
b) al comma 8, le parole da: «con massimale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con massimale non inferiore a 1 milione di euro per ogni sinistro, di cui 750 mila euro per ogni persona danneggiata e 250 mila euro per danni a cose e ad animali, nonché di polizza assicurativa per infortuni conseguenti all'attività venatoria con massimale di 150 mila euro per morte o invalidità permanente».
299-quinquies. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e le province, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia e in comprensori alpini omogenei e, in ogni caso, delimitati da confini naturali non necessariamente coincidenti con quelli amministrativi, dei quali, con l'obiettivo di assicurare l'ottimale riproduzione, conservazione e presenza della fauna stanziale e migratoria nonché di garantire pari opportunità ai cacciatori residenti, individuano ubicazione, perimetrazione e dimensioni.
1-bis. Gli ambiti territoriali di caccia sono normalmente di dimensione sub-provinciale, omogenei e delimitati da confini naturali»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, con cadenza triennale, stabilisce l'indice nazionale di densità venatoria minima. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e l'intera superficie agro-silvo-pastorale nazionale, qualunque ne sia la destinazione gestionale, ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le regioni calcolano con le stesse modalità il proprio indice di densità venatoria minima»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, con cadenza triennale, stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le regioni calcolano con le stesse modalità il proprio indice di densità venatoria minima»;
d) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini determinano, per la zona faunistica delle Alpi, le specifiche modalità di accesso.
5-ter. Le regioni possono stipulare tra loro accordi per programmi comuni di gestione faunistica e venatoria riguardanti
anche le modalità di accesso dei cacciatori residenti nei territori delle stesse regioni contraenti. Gli accordi, se ricorrono oggettive condizioni favorevoli accertate e documentate preventivamente, possono anche derogare al parametro dell'indice nazionale di densità venatoria minima.
5-quater. Il titolare di licenza di caccia in possesso del tesserino regionale ha diritto di esercitare l'attività venatoria alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo in tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti entro i confini della regione di residenza venatoria.
5-quinquies. Le regioni garantiscono l'accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti nel territorio di competenza ai cacciatori che non vi abbiano la residenza venatoria per la caccia all'avifauna migratoria per un numero di quindici giornate complessive a livello nazionale nell'arco di ogni annata venatoria, secondo i parametri di accesso stabiliti ogni tre anni con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale»;
e) i commi 6, 7 e 16 sono abrogati;
f) al comma 10, le parole: «nazionali riconosciute, ove» sono soppresse;
g) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Nel quadro della pianificazione venatoria possono essere istituite aree convenzionate con accordi o convenzioni tra i conduttori dei fondi ed associazioni di cacciatori interessate, al fine di ottenere una particolare gestione del fondo medesimo, destinata ad un miglioramento ambientale, alla realizzazione di zone umide, a coltivazioni a perdere, alla realizzazione di siepi e boschetti ed ad aree di rifugio per la fauna, che possono aumentare e migliorare una presenza faunistica anche a fini venatori. Tali interventi sul territorio sono concordati, anche sul piano economico, in chiave di valorizzazione della multifunzionalità dell'impresa e del suo cambio di gestione del territorio, da agricolo a faunistico. Dall'attività di gestione del fondo gli agricoltori devono trarre beneficio economico»;
h) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:
«17-bis. Per quanto concerne la definizione delle aree di ripopolamento e cattura, la relativa perimetrazione è concordata con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative.
17-ter. Per le immissioni di fauna selvatica, avicola ed ungulata, è necessario l'assenso scritto del conduttore del fondo nel quale viene effettuato il ripopolamento».
299-sexies. L'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«18. - 1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente nei confronti delle specie sottoindicate. La stagione venatoria è strutturata per periodi e per specie; inizia la prima decade di settembre e si conclude nella terza decade di febbraio di ogni anno.
2. Ai fini dell'esercizio venatorio è con sentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie nei periodi di seguito indicati:
a) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos), alzavola (Anas crecca), marzaiola (Anas querquedula), quaglia (Coturnix coturnix), merlo (Turdus merula), tortora (Streptopelia turtur), cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza (Pica pica);
b) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla prima decade di febbraio: beccaccino (Gallinago gallinago), pavoncella (Vanellus vanellus);
c) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio: colombaccio (Colomba patumbus), volpe (Vulpes vulpes);
d) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di dicembre: starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara), lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), minilepre (Silvilagus floridanus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
e) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di gennaio: fagiano (Phasianus colchicus), beccaccia (Scolopax rusticola), combattente (Philomachus pugnax), corone (Anas acuta), canapiglia (Anas strepera), folaga (Fulica atra);
f) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla prima decade di febbraio: frullino (Lymnocryptes minimum), moriglione (Aythya ferina), mestolone (Anas clipeata), moretta (Aythyafuligula);
g) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di febbraio: allodola (Alauda arvensis), porciglione (Rallus aquaticus), fischione (Anas Penelope), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassella (Turdus iliacus);
h) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di novembre: pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris greca), camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (Lepus timidus);
i) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di gennaio: cinghiale (Sus scrofa).
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con propri provvedimenti determinano, nell'osservanza dei commi 1 e 2, il periodo in cui si articola la stagione venatoria, indicando altresì, all'interno dei periodi fissati dalla presente legge, i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie ammesse all'attività venatoria. I termini di cui al comma 2 possono esser modificati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali o delle province autonome. I termini di cui al comma 2 devono esser comunque contenuti tra la prima decade di settembre e la terza decade di febbraio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 2, nonché le modifiche dei tempi di caccia per le specie di cui al comma 2, entro novanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono anticipare l'apertura della caccia, esclusivamente da appostamento e limitatamente alla specie tortora (Streptopelia turtur) alla terza decade di agosto, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali e delle province autonome.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, o se istituito, l'istituto regionale e delle province autonome, pubblicano il calendario regionale e il regolamento per la caccia in Zona Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 2 e con l'indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.
7. Il numero delle giornate di caccia settimanali usufruibili a libera scelta da ogni cacciatore non può essere superiore a tre, fermo restando il divieto di esercizio dell'attività venatoria nelle giornate di martedì e venerdì.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, o se istituito,
l'istituto regionale e delle province autonome, tenuto conto delle consuetudini locali, regolamentano diversamente, anche in deroga al comma 7, l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1o ottobre e il 30 novembre consentendo il prelievo da appostamento per ulteriori due giornate settimanali.
9. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia agli ungulati e quella da appostamento agli acquatici ed ai turdidi è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto del sole. Le attività preparatorie all'attività venatoria sono consentite da due ore prima della levata del sole; quelle conclusive fino a due ore dopo il tramonto.
10. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, o se istituito, l'istituto regionale e delle province autonome, regolamentano il prelievo in selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui al presente articolo».
299-septies. L'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«26. - (Tutela delle colture agricole. Risarcimento dei danni). - 1. L'attività venatoria non è consentita nei terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni con propri provvedimenti.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono, regolamentandone il funzionamento, un fondo per il contributo al risarcimento dei danni causati alle produzioni agricole e agli allevamenti dalla fauna selvatica ammessa al prelievo venatorio, alimentato dalle tasse di concessione regionale versate annualmente per il rilascio o il rinnovo dell'abilitazione venatoria.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la realizzazione di ripristini e di miglioramenti ambientali attraverso l'erogazione di contributi di carattere economico stabilendo le tipologie ammesse alla contribuzione e le modalità per l'erogazione. Gli interventi di cui al presente comma, realizzati prioritariamente tramite aziende agricole, sono destinati al territorio gestito dagli ambiti territoriali di caccia e dai comprensori alpini e a quello ricadente negli istituti di protezione oggetto dei piani faunistici».
1. 1455. (ex 1. 3287.) Alberto Giorgetti, Benedetti Valentini.
Al comma 300, lettera a), sostituire le parole: 200.000 tonnellate da utilizzare con le seguenti: 600.000 tonnellate da utilizzare.
Conseguentemente:
al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 la tassa sugli alcolici e sui prodotti alcolici di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
1. 1456. (ex 1. 2424.) Vernetti, Realacci, Annunziata.
Al comma 300, lettera a), sostituire le parole: 200.000 tonnellate da utilizzare con le seguenti: 400.000 tonnellate da utilizzare.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le
aliquote di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
396-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1457. (ex 1. 1213.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Al comma 300, lettera a), prima delle parole: da utilizzare aggiungere le seguenti: per l'anno 2005 e di 300.000 tonnellate a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Conseguentemente:
al medesimo comma 300, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obiettivo indicativo nazionale al 31 dicembre 2010, di cui alla lettera b), comma 1, articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, per quanto riguarda il biodiesel è raggiunto mediante adeguamenti progressivi del contingente assegnato a partire dal 1oo gennaio 2007.
al comma 369, sostituire le parole: mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 1458. (ex 1. 1205.) Liotta, Volontè.
Al comma 300, lettera a), prima delle parole: da utilizzare aggiungere le seguenti: per l'anno 2005 e di 300.000 tonnellate a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento del gettito di 70 milioni di euro.
1. 1459. (ex 1. 3136.) Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Al comma 301, primo periodo, sostituire le parole da: , nella misura massima fino alla fine del comma con le seguenti: al ripristino del contingente biodiesel a 300.000 tonnellate e alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agro-energetiche, anche attraverso l'istituzione di certificazione per incentivare la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 1460. (ex 1. 4055.) Gambini.
Al comma 302 sopprimere le seguenti parole: e la cessione.
1. 1461. (ex 1. 1005.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 302, aggiungere il seguente:
302. 1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al numero 103), dopo le parole: «editoriali e simili» sono inserite le seguenti: «nonché per uso di Consorzi di bonifica e di irrigazione».
Conseguentemente, al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 448 del 2001:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): - Art. 14, comma 1: Accise gas metano (6.1.2.2 - Restituzione e rimborsi di imposte - cap. 3823), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 2.000;
2007: - 2.000;
2008: - 2.000.
1. 1462. (ex 3187) Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.
Al comma 302-bis, sopprimere le parole: In via sperimentale per l'anno 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1463. (ex 0. 1. 4553. 7.) Michele Ventura, Gambini.
Al comma 302-bis, dopo le parole:pesca marittima aggiungere le seguenti: e fluviale.
1. 1464. Molinari.
Inammissibile.
Al comma 302-ter, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) il comma 5 è soppresso;
1. 1465. (ex 1. 3321.) Sergio Rossi.
Al comma 302-ter, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 5, primo periodo, le parole: «cento agenzie» sono sostituite dalle seguenti: «duecento agenzie».
1. 1466. (ex 1. 3318.) Alberto Giorgetti, Riccio.
Sopprimerlo.
1. 1467. (ex 1. 1007.) Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.
Dopo il comma 303, aggiungere i seguenti:
303.1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono recare oltre all'indicazione del prezzo di vendita, l'indicazione del prezzo unitario alla piattaforma logistica, corrisposto dal venditore al distributore o direttamente al produttore, come risultante nelle rispettive fatture d'acquisto.
303.2. Chiunque omette di indicare il prezzo di origine dei prodotti di cui al comma 303.1 è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aumentata del 50 per cento nella misura minima e massima da irrogarsi secondo le modalità previste dal comma 7 del citato articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
*1. 1468. (ex 1. 1008.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Nardini.
Dopo il comma 303, aggiungere i seguenti:
303.1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono recare oltre all'indicazione del prezzo di vendita, l'indicazione del prezzo unitario alla piattaforma logistica, corrisposto dal venditore al distributore o direttamente al produttore, come risultante nelle rispettive fatture d'acquisto.
303.2. Chiunque omette di indicare il prezzo di origine dei prodotti di cui al comma 303.1 è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aumentata del 50 per cento nella misura
minima e massima da irrogarsi secondo le modalità previste dal comma 7 del citato articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
*1. 1469. (ex 1. 3273.) Marcora, Nicodemo Nazareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303.1. La condizione posta dall'articolo 4, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 604, in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina si intende soddisfatta qualora l'interessato risulti comunque in possesso dei requisiti richiesti fin dal momento della stipula dell'atto; su richiesta dell'Ufficio, ed entro il termine di due anni dalla medesima, l'interessato deve presentare all'Ufficio delle entrate il certificato definitivo.
Conseguentemente, Dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1470. (ex 1. 4282.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio, Zanella.
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303.1. Per le imprese industriali, sono ammessi in deduzione il 50 per cento di tutte le spese per investimenti a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell'acqua, oppure il 25 per cento di tutte le spese per investimenti a favore dell'utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad alto consumo d'acqua potabile, così come definiti da apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
396-bis. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: «29. A decorrere dal 1o gennaio 2006 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
1. 1471. (ex 1. 4111.) Folena, Provera.
Dopo il comma 303 aggiungere il seguente:
303. 1. Il piano assicurativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 12, può prevedere aiuti per il pagamento di premi per la copertura assicurativa dei costi di rimozione e di distruzione dei capi morti, conformemente a quanto previsto dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli (2002/C 324/02).
1. 1472. (ex 1. 3604) Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.
Sopprimere il comma 303-bis.
1. 1473. (ex 0. 1. 4554. 7.) Rava, Michele Ventura, Maurandi, Mariotti.
Sopprimerlo.
Conseguentemente al comma 388, Tabella C, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (7.1.5.2. - Fondo per le politiche sociali - cap. 3671), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 3.000;
2007: + 3.000;
2007: + 3.000.
1. 1474. (ex 1. 1011.) Mariotti, Michele Ventura.
Sostituire i commi 304-ter, 304-quater e 304-quinquies con i seguenti:
304-ter. Nel quadro delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda di Lisbona in materia di partecipazione al lavoro delle donne, ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e il 31 dicembre 2010, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso l'assunzione, nelle condizioni di cui al comma 304-quinquies.2, di giovani lavoratrici, è concesso il credito di imposta di cui al comma 304-quater. Sono esclusi all'ambito di applicazione dei commi da 304-ter a 304-quinquies.7 i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
304-quater. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 600 euro per ciascuna lavoratrice assunta e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell'anno 2004. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell'anno 2004 Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno
304-quinquies. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in
società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1o gennaio 2006, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
304-quinquies.1. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) né ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1o gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241.
304-quinquies.2. Il credito d'imposta di cui al comma 304-ter spetta a condizione che:
a) le lavoratrici assunte siano di età non superiore a 32 anni;
b) le lavoratrici assunte siano residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, come determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto a quello maschile, ovvero in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 5 per cento quello maschile;
c) le lavoratrici assunte non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi;
d) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
e) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
304-quinquies.3. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
304-quinquies.4. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.500 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni di cui ai commi da 304-ter a 305-quinquies.7 e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
304-quinquies.5. Le agevolazioni previste dai commi da 304-ter a 305-quinquies.7 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
304-quinquies.6. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da
304-ter a 305-quinquies.7, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
304-quinquies.7. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 304-ter a 304-quinquies.6, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono apportate le seguenti variazioni:
a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005», sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005»;
b) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;
c) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
1) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n 649;
2) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
3) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
4) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n, 77;
6) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1475. (ex 0.1.4552.6.) Morgando, Annunziata, Giovanni Bianchi, Milana, Stradiotto, Duilio, Carbonella, Villari, Lettieri.
Al comma 305, primo periodo, dopo le parole: per esigenza di tutela ambientale aggiungere le seguenti: e per favorire l'uso del trasporto pubblico locale.
1. 1476. (ex *1. 1013. e *1. 2098.) Raffaldini, Albonetti.
Dopo il comma 305, aggiungere il seguente:
305-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono aggiunte le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
1. 1477. (ex 1. 2918.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Al comma 306, dopo le parole: 22 marzo 2003 aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento alle misure finalizzate alla promozione dell'efficienza energetica, del risparmio energetico, nonché dell'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili.
*1. 1478. (ex **1. 1015.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 306, dopo le parole: 22 marzo 2003 aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento alle misure finalizzate alla promozione dell'efficienza energetica, del risparmio energetico, nonché dell'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili.
*1. 1479. (ex **1. 1016.) Alberto Giorgetti, Saglia.
Al comma 306, dopo le parole: 22 marzo 2003 aggiungere le seguenti: , comprese quelle per favorire il trasporto pubblico locale.
1. 1480. (ex *1. 2462.) Raffaldini, Panattoni.
Al comma 306, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 500 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2006, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge n. 388 del 2000, al fine di ottenere per l'anno 2006 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.
1. 1481. (ex 1. 1017. e 1. 1019.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Agostini, Michele Ventura, Innocenti, Montecchi, Nicola Rossi, Ruzzante, Calzolaio, Paola Mariani, Bogi.
Al comma 306, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 99,5 milioni.
Conseguentemente, al comma 379, capoverso, aggiungere la seguente lettera:
«p-sexiesdecies) Grosseto-Strillaie».
1. 1482. (ex 1. 3291) Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.
Al comma 306, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 99,6 milioni.
Conseguentemente, al comma 379, capoverso, aggiungere la seguente lettera:
«p-sexiesdecies) Grosseto-Strillaie».
1. 1483. (ex 1. 3290) Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.
Al comma 306, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 99,8 milioni.
Conseguentemente, al comma 379, capoverso, aggiungere la seguente lettere:
«p-sexiesdecies) Grosseto-Strillaie».
1. 1484. (ex 1. 3289) Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.
Al comma 306, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , destinati esclusivamente alla realizzazione di misure interne per realizzare programmi relativi
alle energie rinnovabili, al risparmio energetico e all'efficienza energetica.
*1. 1485. (ex *1. 1020.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chinale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Al comma 306, aggiungere, in fine, le parole: , destinati esclusivamente alla realizzazione di misure interne per realizzare
programmi relativi alle energie rinnovabili, al risparmio energetico e all'efficienza energetica.
*1. 1486. (ex *1. 1014.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo il comma 306, aggiungere il seguente:
306-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per promuovere l'attuazione di un piano nazionale per lo sviluppo delle energie rinnovabili e da biomasse in agricoltura in esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ratificato con la legge 1o gennaio 2002, n. 120. Il Piano di cui al presente comma è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: «29. A decorrere dal 1o gennaio 2006 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
1. 1487. (ex 1. 1021.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Nardini.
Dopo il comma 306, aggiungere i seguenti:
306-bis. Ai fini del rispetto degli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia al protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1o giugno 2002, n. 120, sono adottate le seguenti misure:
a) al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «interventi di bonifica dall'amianto», sono aggiunte le seguenti: «nonché di installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili di microgenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 dicembre 2003, n. 387»;
b) alle imprese che installino impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili di microgenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 dicembre 2003, n. 387, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta, ripartito secondo quote costanti in 5 anni.
306-ter. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 306-bis sono destinate:
a) le maggiori entrate rispetto alla media di quelle riscosse negli anni 2003 e 2004, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481, ed attestate dall'Autorità medesima;
b) le risorse derivanti dalla graduale riduzione, nella misura del 25 per cento per il 2006 e di un ulteriore 15 per cento per ciascuno degli anni successivi, dei maggiori costi all'utenza derivanti dal sostegno alle fonti energetiche assimilate, di cui alla delibera CIP 6, adottata dal Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992.
306-quater. Le risorse individuate ai sensi del comma 306-ter sono assegnate o riassegnate ad un apposito fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del comma 306-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono individuate le fonti energetiche assimilate per le quali si ritiene opportuno mantenere o modificare il sostegno agevolativo.
306-quinquies. Le agevolazioni di cui al comma 306-bis sono alternative e non cumulabili con le disposizioni che prevedono incentivi sul prezzo di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili come definite ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2003, n. 387. L'energia prodotta mediante le incentivazioni di cui al comma 306-bis è ceduta al medesimo prezzo praticato all'utente dal Gestore di rete.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge lo dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1488. (ex 1. 1027.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 306, aggiungere il seguente:
306-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, a decorrere dal 30 giugno 2006 è fatto obbligo ai produttori di carburante di accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili in misura compresa fra il 5 per cento e il 20 per cento in volume, mediante l'utilizzo, in miscela, dei prodotti di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
306-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono emanate le disposizioni relative alle caratteristiche dei carburanti e dei combustibili di cui al comma 306-bis.
306-quater. All'articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2006».
306-quinquies. All'articolo 21, comma 6-ter, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «73 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: «80 milioni di euro annui».
Conseguentemente:
al comma 369, sostituire le parole: mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006,
dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
369-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla Tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
1. 1489. (ex 1. 1656.) Liotta, Volontè.
Dopo il comma 306 aggiungere il seguente:
306-bis. Il numero 122) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: «122) fornitura di calore e/o energia derivanti totalmente da fonti rinnovabili e da teleriscaldamento».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1490. (ex 1. 4179.) Quartiani, Nieddu.
Dopo il comma 306 aggiungere il seguente:
306-bis. Il numero 122) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: «122) fornitura di calore e/o energia derivanti totalmente da fonti rinnovabili».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1491. (ex 1. 4182.) Quartiani, Nieddu.
Sopprimere i commi 307, 308 e 309.
*1. 1492. (ex *1. 1026.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Sopprimere i commi 307, 308 e 309.
*1. 1493. (ex *1. 1023.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 307, sopprimere le parole: , anche in variante allo strumento urbanistico,
1. 1494. (ex 1. 1024.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 307, sopprimere le parole: , il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare.
1. 1495. (ex 1. 1025.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sopprimere i commi da 311 a 319.
*1. 1496. (ex 1. 1028.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Sopprimere i commi da 311 a 319.
*1. 1497. (ex 1. 1029.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Sopprimere il comma 311.
1. 1498. (ex 1. 1030.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Dopo il comma 311, aggiungere il seguente:
311-bis. Le sanzioni amministrative provenienti da illeciti ambientali sono elevate di dieci volte nel minimo e di cinquanta volte nel massimo.
1. 1499. Vigni, Michele Ventura, Mariotti, Pennacchi, Olivieri, Maurandi, Morgando, Duilio, Stradiotto.
Dopo il comma 311, aggiungere il seguente:
311-bis. Nel caso di illeciti ambientali di natura amministrativa commessi più volte quali erronee scritture nei registri di carico e scarico di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e nei formulari di trasporto di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997, la sanzione amministrativa può essere irrogata per non più di tre volte.
1. 1500. (ex 1. 4534.) Didonè, Polledri, Sergio Rossi, Pagliarini.
Sopprimere i commi da 313 a 316.
1. 1501. (ex 0. 1. 4551. 28.) Vigni, Michele Ventura.
Sopprimere il comma 313.
*1. 1502. (ex *1. 1046.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Sopprimere il comma 313.
*1. 1503. (ex *1. 1040.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Sostituire i commi 314 e 315 con il seguente:
314. La quantificazione del danno deve essere effettuata in contraddittorio con il soggetto destinatario dell'ordinanza di cui al comma 313. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga l'accordo sulla quantificazione del danno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio adotta un'ordinanza con cui ingiunge il pagamento del danno ambientale ai sensi dell'articolo 633 e seguenti del codice di procedura civile.
1. 1504. (ex 1. 1048.) Alberto Giorgetti, Saglia.
Sopprimere il comma 314.
1. 1505. (ex 1. 1049.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Sopprimere il comma 315.
1. 1506. (ex 1. 1050.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Al comma 315, sopprimere le parole da: ai danni ambientali fino a: entro il 28 febbraio 2006, né.
1. 1507. (ex 0. 1. 4551. 16.) Morgando, Realacci.
Sopprimere il comma 316.
1. 1508. (ex 0. 1. 4551. 17.) Morgando, Realacci.
Dopo il comma 316, aggiungere i seguenti:
316. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai fini della tutela ambientale e della salvaguardia dell'ecosistema, è istituita l'addizionale erariale al canone e alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con la rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica e con le reti di trasporto nazionale del gas naturale.
316. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, viene determinato l'importo dell'addizionale, commisurato anche all'estensione della rete, versato dei soggetti proprietari delle reti di cui al comma 316. 1 secondo livelli crescenti in funzione delle capacità di trasmissione o trasporto impegnate, le modalità di versamento della predetta addizionale e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 316. 1.
316. 3. L'addizionale è posta dai soggetti proprietari delle reti di cui al comma 316-bis a carico dei soggetti che hanno accesso alle reti stesse i quali non possono portarla in deduzione ai fini delle imposte sui redditi.
1. 1509. (ex 1. 3683.) Alberto Giorgetti, Saglia.
Sopprimere il comma 318.
1. 1510. (ex 1. 1053.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Sopprimerlo.
1. 1511. (ex 1. 1054.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319.1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, al comma 24, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 1512. (ex 1. 2302.) Lucchese, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319.1. Per il completamento della ricostruzione post-sisma 1980 in Basilicata è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1513. (ex 1. 1467.) Molinari, Adduce, Luongo, Potenza, Lettieri.
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319.1. Per il completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, è riconosciuto un contributo straordinario di 50 milioni di euro per l'anno 2006 da ripartire, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, fra le regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.
Conseguentemente, al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 50.000.
1. 1514. (ex 1. 2565.) Iannuzzi, Annunziata, Molinari.
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319.1. Per il completamento dell'opera di ricostruzione «post sisma» 23 novembre 1980 nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzato un contributo straordinario di 50 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2006-2008, da ripartire con decreto ministeriale in favore delle regioni Basilicata e Campania.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1515. (ex 1. 2514.) Molinari, Adduce, Boccia, Lettieri, Potenza, Luongo.
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319.1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2006. Ai fini dell'utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
1. 1516. (ex 1. 2309.) Lucchese, Grillo, Cristaldi, Liotta.
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319.1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 15 dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è aumentata di 4 milioni di euro per l'anno 2006, da destinare al completamento degli interventi di ricostruzione e risanamento.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 1517. (ex 1. 2312.) Mazzoni, Volontè, Liotta.
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319.1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006. Ai fini dell'utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il Provveditorato alle opere pubbliche ed i comuni interessati sono disciplinati da apposita convenzione.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
1. 1518. (ex 1. 1880.) Lucchese, Grillo, Marinello, Cristaldi, Liotta.
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319.1. Per il completamento della ricostruzione post-sisma del Lagonegrese del settembre 1998 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1519. (ex 1. 2076.) Luongo, Lettieri, Potenza, Molinari, Boccia.
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319.1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997, individuati dall'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, del Ministro dell'interno, delegato per il
coordinamento della protezione civile, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 1520. (ex 1. 2657.) Volontè, Liotta.
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319.1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è autorizzato un contributo quindicennale di 40 milioni di euro a decorrere dal 2006.
Conseguentemente, al comma 391, Tabella E, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, dopo la voce: Legge n. 350 del 2003 aggiungere la seguente: Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici: articolo 4, comma 10: Fondazione Istituto italiano di tecnologia (3.2.3.50 - Istituto italiano di tecnologia - cap. 7380):
2006: - 45.000;
2007: - 45.000;
2008: - 45.000.
1. 1521. (ex 1. 2365.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319.1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici nel settembre 1997 è autorizzata la spesa annua di 30 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall'anno 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1522. (ex 1. 1448.) Pistone, Armando Cossutta, Bellillo.
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319.1. Per la ricostruzione dei comuni colpiti dal sisma nella Sicilia orientale del 29 ottobre 2002 sono destinati, per l'anno 2006, 250 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 250.000.
1. 1523. (ex 1. 1943. e 1. 1061.) Burtone.
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319.1. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione del piano di ricostruzione nei comuni della Regione Molise colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi in ragione di 300 milioni di euro per 3 anni a decorrere dal 2006.
Conseguentemente, al comma 388, Tabella B, ridurre proporzionalmente, per gli anni 2006, 2007 e 2008, tutte le voci, fino a compensazione.
1. 1524. (ex 1. 1935.) Ruta.
Inammissibile.
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319.1. All'Agenzia interregionale per il fiume Po, quale soggetto attuatore del federalismo amministrativo, sono attribuite, in sede di riparto, in ragione del fabbisogno individuato entro il 30 giugno di ogni anno dall'Agenzia medesima, quota parte delle risorse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000 e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2000, nonché le risorse ordinarie comunque destinate alla difesa del suolo per la messa in sicurezza della rete idrografica di competenza nell'ambito del bacino del Po. Al fine di concorrere alla riduzione del rischio idraulico, all'Agenzia interregionale per il fiume Po è attribuita una riserva di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 nell'ambito dello stanziamento di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, incrementato in pari misura per gli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,47 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 87,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 956,44 per ettolitro anidro».
1. 1525. (ex 1. 2674.) Tedeschi, Dameri.
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319.1. In favore della regione Basilicata al fine di porre in essere interventi di consolidamento del territorio e di contrasto al dissesto idrogeologico è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2006-2008.
Conseguentemente dopo il 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1526. (ex 1. 2513.) Molinari, Adduce, Boccia, Lettieri, Potenza, Luongo.
Dopo il comma 319, aggiungere i seguenti:
319.1. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno specifico programma denominato «Programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche».
319.2. Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per i comuni e gli enti locali, di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, che promuovono interventi straordinari per la ristrutturazione e il miglioramento delle proprie reti idriche.
319.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché dell'Anci e dell'Upi, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte dei comuni e degli enti locali che ne fanno espressamente domanda, in forma singola o associata.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1527. (ex 1. 2110.) Lion, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio.
Dopo il comma 319, aggiungere i seguenti:
319.1. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno specifico programma denominato «Programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche».
319.2. Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per i comuni e gli enti locali, di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, che promuovono interventi straordinari per la ristrutturazione e il miglioramento delle proprie reti idriche.
319.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché dell'Anci e dell'Upi, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte dei comuni e degli enti locali che ne fanno espressamente domanda, in forma singola o associata.
Conseguentemente, dopo il comma 396, inserire i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1528. (ex 1. 1958.) Folena, Provera.
Dopo il comma 319, aggiungere i seguenti:
319.1. Le norme dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, non si applicano ai consorzi di bonifica e di irrigazione ed agli enti irrigui nazionali per le opere pubbliche che eseguono nell'ambito di funzioni istituzionali nei settori irrigui,
ambientale e di difesa del suolo, rientranti nella competenza dello Stato ed appartenenti al demanio.
319.2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, Tabella A, parte III, numero 103, dopo le parole: «editoriali e simili;» sono inserite le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione.»
Conseguentemente, al comma 389, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 230 del 1998: Fondo nazionale per il servizio civile, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
1. 1529. (ex 1. 2851.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319.1. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2006 ad incremento dei fondi di cui all'articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il risanamento degli impianti fognari e delle emissioni a mare.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1530. (ex 1. 2698.) Gambini.
Dopo il comma 319, aggiungere i seguenti:
319.1. Per contribuire alla realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in opera, all'ottimizzazione e all'efficienza degli impianti fognari e di depurazione, e comunque ad interventi finalizzati ad abbattere il livello di inquinamento conseguente agli scarichi prodotti, effettuati dai comuni con popolazione superiore a centomila abitanti dell'area del Medio e Alto Adriatico, nonché dei comuni limitrofi che durante il periodo estivo vedono superare il suddetto limite di centomila abitanti, e i cui scarichi confluiscono direttamente o indirettamente nei tratti di mare suddetti, è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di euro 50 milioni di euro.
319.2. È istituito un fondo presso il Ministero delle attività produttive, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno ai settori produttivi che sono maggiormente esposti agli effetti conseguenti allo stato di degrado ambientale del Medio e Alto Adriatico.
319.3. I comuni di cui al comma 319.1. che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano provveduto ad effettuare gli interventi di cui al medesimo comma 319.1., o che non abbiano già assunto i conseguenti impegni finanziari, sono tenuti a versare al fondo di cui al comma 319.2., la somma di un euro per ogni abitante residente, sulla base dell'ultimo censimento ISTAT.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Per il 2006, è aumentata dello 0,4 per cento l'aliquota base prevista dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati.
1. 1531. (ex 1. 2663.) Bulgarelli, Zanella, Pecoraro Scanio.
Dopo il comma 319, aggiungere i seguenti:
319.1. Al fine di favorire l'impegno pubblico per lo sviluppo della tecnologia fotovoltaica e allo scopo di promuovere fonti rinnovabili di energia, con particolare riferimento al settore fotovoltaico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad avviare il programma
«Tetti fotovoltaici 2006» con le stesse caratteristiche e modalità del precedente programma.
319.2. Le risorse destinate al finanziamento del programma «Tetti fotovoltaici 2006» sono quantificate in 45 milioni di euro.
319.3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è tenuto a impegnare e a ripartire, fra le regioni e le province autonome che hanno aderito al nuovo programma, le risorse di cui al comma 319.2., con proprio decreto da emanarsi entro il 31 giugno 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,6 per cento.
1. 1532. (ex 1. 2629.) Cusumano, Mastella, Acquarone, Borriello, De Franciscis, Iannucilli, Nuvoli, Oricchio, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza, Santulli.
Dopo il comma 319, aggiungere i seguenti:
319.1. Il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili di cui all'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
319.2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad utilizzare i fondi provenienti da rimborsi di somme anticipate dal bilancio dello Stato in attuazione di programmi comunitari, successivamente riassegnati, per le finalità di cui all'articolo 19, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
*1. 1533. (ex 1. 2639.) Guido Dussin, Parolo, Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo il comma 319, aggiungere i seguenti:
319.1. Il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili di cui all'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
319.2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad utilizzare i fondi provenienti da rimborsi di somme anticipate dal bilancio dello Stato in attuazione di programmi comunitari, successivamente riassegnati, per le finalità di cui all'articolo 19, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
*1. 1534. (ex 1. 2688.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319.1. Il fondo per investimenti ambientali di cui all'articolo 6, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1535. (ex 1. 2923.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319.1. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato, per l'anno 2006, di 25 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1536. (ex 1. 2924.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319.1. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono attribuiti stanziamenti pari a 40 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2006, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla citata legge 388 del 2000, al fine di ottenere per l'anno 2006 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.
*1. 1537. (ex 1. 2922.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319.1. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle ali
quote decorrenti dal 1o gennaio 2006, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla citata legge 388 del 2000, al fine di ottenere per l'anno 2006 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.
*1. 1538. (ex 1. 2691.) Calzolaio.
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319.1. All'articolo 4 della legge 1o giugno 2002, n. 120, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«4. Per fare fronte agli oneri complessivi derivanti dalla piena attuazione del Protocollo di Kyoto, sono stanziati 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, comma 349, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1539. (ex 1. 2694.) Calzolaio.
Dopo il comma 319, aggiungere i seguenti:
319.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni naturali e ambientali, definiti ai sensi del comma 319.2, sono considerati beni comuni nonché patrimonio inalienabile dell'umanità
da tutelare anche al fine di garantire i diritti delle generazioni future, gli interessi generali dell'umanità e la conservazione delle condizioni vitali del pianeta.
319.2. Sono considerati beni comuni ai fini di cui al comma 319.1:
a) l'acqua;
b) l'aria;
c) l'energia;
d) la biodiversità;
e) il territorio;
f) le risorse agroalimentari.
319.3. Nel trattamento dei beni comuni, le attività economiche e sociali, costituite in qualsiasi forma giuridica, sono tenute ad operare nel rispetto della promozione della riproducibilità dei cicli, del risparmio di materia di energia, della conservazione e della tutela dell'ambiente per le generazioni future, garantendo il diritto di accesso a tutte e a tutti gli esseri umani.
319.4. Le attività economiche e sociali, costituite in qualsiasi forma giuridica, devono altresì garantire le caratteristiche intrinseche dei beni comuni e la loro integrità, nell'interesse delle generazioni future.
319.5. I beni comuni non possono essere soggetti a brevetti, a sfruttamento intensivo, né possono essere mercificati, privatizzati od essere fatti oggetto di accordi commerciali nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.
319.6. La gestione dei servizi connessi ai beni comuni deve avvenire secondo le politiche pubbliche e con forme di partecipazione diretta che escludono il ricorso a forme privatistiche e di mercato.
319.6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alla legislazione vigente in materia di beni comuni ai fini dell'adeguamento ai principi di cui alla medesima legge.
319.7. Gli interventi di promozione e di tutela dei beni comuni realizzati in attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono finanziati a valere su un apposito fondo costituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il fondo è finanziato con le entrate derivanti dall'istituzione di una imposta su tutte le transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'Unione europea. Ai fini del presente comma costituiscono transazioni valutarie i contratti, sia a contanti che a termine, e i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota dell'imposta nonché le modalità di applicazione della stessa sono fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1540. (ex 1. 2920.) Giordano, Russo Spena, Folena.
Dopo il comma 319, aggiungere i seguenti:
319.1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.
319.2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 319.1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249.
319.3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui al comma 319.1, prevedendo
prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.
319.4. Il fondo di cui al comma 319.1 è dotato di risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
1. 1541. (ex 1. 2658.) Gasperoni, Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca.
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319.1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un fondo finalizzato a sostenere gli interventi di bonifica nei siti minori non rientranti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, sentite le regioni e gli enti locali interessati, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, ridurre, fino a concorrenza degli oneri, le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri al netto delle regolazioni debitorie, per gli anni 2006, 2007 e 2008.
1. 1542. (ex 1. 2622.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319.1. I proprietari di nuovi impianti di termovalorizzatori dei rifiuti con produzione media annua di energia elettrica di almeno 500 kWh per ogni tonnellata di rifiuto bruciato, autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, corrispondono alla regione sede dell'impianto, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 1 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta limitatamente ai primi 7 anni di esercizio degli impianti. La regione sede degli impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i seguenti soggetti:
a) al comune, sede dell'impianto, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;
b) ai comuni contermini in misura preferenziale, per l'11,50 per cento, all'estensione del confine e, per il 50 per cento, alla popolazione anagrafica, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;
c) alla provincia che comprende il comune dell'impianto.
1. 1543. (ex 1. 2060.) Alberto Giorgetti, Saglia.
Dopo il comma 319, aggiungere i seguenti:
319.1. Al fine di contribuire alla spesa dei comuni con più di 500.000 abitanti per interventi destinati all'elettrificazione della mobilità collettiva pubblica e per limitare il traffico privato nei centri storici, è riconosciuto al Ministro delle infrastrutture e trasporti uno stanziamento aggiuntivo di 50 milioni di euro.
319.2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i requisiti dei progetti da ammettere al finanziamento e le modalità di assegnazione dei contributi ai comuni interessati.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.
396-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utilily vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.
396-quater. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
1. 1544. (ex 1. 2103.) Realacci, Pasetto, Vernetti.
Dopo il comma 319, aggiungere i seguenti:
319.1. Per gli anni 2006 e 2007 è riconosciuto, nei confronti degli acquirenti di nuovi veicoli a trazione elettrica, un contributo statale pari al 20 per cento del costo sostenuto nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni.
319.2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con successivo decreto, da emanarsi entro il 31 marzo 2006, definisce le modalità di accesso al beneficio che, in ogni caso, non può superare la spesa annua a carico dello Stato pari a 10 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.
1. 1545. (ex 1. 2665.) Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo, Giachetti.
Sopprimere il comma 319-ter.
1. 1546. (ex 0. 1. 4551. 27.) Vigni, Michele Ventura.
Dopo il comma 319-ter, aggiungere il seguente:
319-ter.1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), il capoverso 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. L'ANAS s.p.a., in conformità con l'atto di indirizzo adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce due società, da essa controllate, con possibile compartecipazione e integrazione dei flussi finanziari, alle quali vengono affidati rispettivamente i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e al medesimo articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a talune tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale ovvero figurativo.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'atto di indirizzo di cui al comma 4, può prevedere di esercitare tali funzioni avvalendosi del supporto delle strutture costituite e controllate da ANAS s.p.a. In tale caso, viene stipulato un contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari. Ai corrispettivi previsti nel contratto di servizio si fa fronte tramite una corrispondente riduzione dei trasferimenti all'ANAS s.p.a.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tratte stradali ed autostradali di cui al comma 1, lettera e), sono disciplinate le modalità con cui l'ANAS s.p.a. procede alla costituzione, al controllo, alla gestione della partecipazione, ovvero della partecipazione di maggioranza, delle società di cui al medesimo comma 1, lettera e). Con il medesimo atto di indirizzo sono individuate le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento, anche a società subconcessionarie all'uopo costituite, delle partecipazioni già possedute dall'ANAS s.p.a. in società concessionarie autostradali, ivi comprese le modalità di designazione degli organi sociali in sede di costituzione delle nuove società di cui al comma 1, lettera e). Il Governo trasmette il predetto atto di indirizzo al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.».
1. 1547. (ex 1. 2050.) Alberto Giorgetti, Armani.
Dopo il comma 319-ter, aggiungere il seguente:
319-ter.1. Al comma 6-ter del decreto legge 203 del 30 settembre 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguente modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), il capoverso 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Sono altresì definite le modalità per l'assoggettamento a pedaggi figurativi e/o corrispettivi di servizio a valori di mercato da parte di ANAS s.p.a. di tratte stradali o autostradali oggetto della concessione, nonché le modalità per la determinazione per il corrispettivo di concessione. Tale corrispettivo andrà a compensazione delle risorse di cui alla lettera c); a tal fine l'ANAS s.p.a. può, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, affidare in subconcessione a società a capitale interamente pubblico i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e
autostradali assoggettate a pedaggi figurativi e/o corrispettivi di servizio a valore di mercato»;
b) il comma 4 è sostituito con il seguente:
«4. Con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tratte stradali ed autostradali di cui al comma 1, lettera e), sono disciplinate le modalità con cui ANAS s.p.a. procede alla gestione o alla cessione della partecipazione alle società subconcessionarie di cui al comma 1 lettera e) delle tratte stradali e/o autostradali assoggettate a pedaggi reali o figurativi. Con il medesimo atto di indirizzo sono individuate le modalità di gestione e le modalità di designazione degli organi sociali.»
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 1548. (ex 1. 2306.) Lucchese, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 319-ter, aggiungere il seguente:
319-ter.1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Per far fronte alle temporanee esigenze di liquidità derivanti dal processo di trasformazione previsto nel presente articolo, i proventi derivanti da talune concessioni autostradali, in via di definizione o appena definite, possono essere cartolarizzati, in tutto o in parte, da ANAS s.p.a. In tal caso si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
1. 1549. (ex 1. 2051.) Alberto Giorgetti, Armani.
Dopo il comma 319-ter, aggiungere il seguente:
319-ter.1. Per garantire un'adeguata manutenzione ordinaria e la messa in sicurezza della rete stradale nazionale, nonché per il funzionamento corrente dell'ANAS, sono stanziati a favore della medesima ANAS ulteriori 391.000 milioni di euro per l'anno 2006, 401.000 milioni di euro per l'anno 2007 e 442.000 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli
articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1550. (ex 1. 3647.) Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Olivieri.
Sostituire i commi 319-quinquies, 319-sexies, 319-septies e 319-octies, con i seguenti:
319-quinquies. Al fine di favorire programmi di valorizzazione del patrimonio e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, o di proprietà delle regioni e degli enti locali, le regioni e le province autonome possono procedere, in conformità con i rispettivi ordinamenti, ricorrendo alternativamente o cumulativamente:
a) all'alienazione diretta del patrimonio, anche mediante suddivisione in lotti;
b) al trasferimento del patrimonio, al fine della valorizzazione, gestione e successiva dismissione, ad una o più società di capitali appositamente costituite;
c) alla promozione e costituzione, al fine della valorizzazione, gestione e successiva dismissione del patrimonio, di un fondo immobiliare chiuso.
319-sexies. La selezione dei destinatari dei programmi di valorizzazione del patrimonio e dell'edilizia residenziale pubblica, previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 319-quinquies, avviene tramite procedure di evidenza pubblica tra soggetti imprenditoriali che non perseguano finalità di lucro o abbiano finalità mutualistiche e svolgano attività prevalenti nella realizzazione o gestione di edilizia residenziale con finalità sociali.
319-septies. Le regioni e le province autonome possono prevedere, a sostegno dei programmi di valorizzazione del patrimonio, l'erogazione di un contributo in favore dei conduttori economicamente e socialmente più deboli a sostegno dei costi della locazione, sino al raggiungimento dei livelli corrispondenti dei canoni applicabili in regime di canone concordato previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431. Al fine di favorire i programmi di valorizzazione del patrimonio di edilizia pubblica, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della citata legge n. 431 del 1998 è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. I proventi derivanti dai programmi di valorizzazione del patrimonio assicurano, in ogni caso, il rispetto della riserva di attribuzione del ricavato al sostegno delle politiche per l'affitto per le famiglie a basso reddito.
319-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, concorda in sede di Conferenza Stato-regioni i provvedimenti legislativi, fiscali e finanziari statali necessari al sostegno dei programmi di valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica delle regioni e degli enti locali.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1551. Sandri.
Dopo il comma 319-octies, aggiungere il seguente:
319-nonies. In attuazione del Programma europeo relativo alla realizzazione dei collegamenti transeuropei cosiddetti «vie del cammino», che uniscono le direttrici da Santiago de Compostela a Brindisi e da Canterbury a Roma, al fine di assicurare la valorizzazione del territorio e lo sviluppo del turismo sostenibile, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascun anno del triennio 2006-2008, per la realizzazione di interventi di ripristino e di recupero della Via Francigena, che costituisce l'asse centrale delle due direttrici europee.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, ridurre proporzionalmente, fino a concorrenza degli oneri, le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri al netto delle regolazioni debitorie, per gli anni 2006, 2007 e 2008.
1. 1552. (ex 1. 2106.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 319-octies, aggiungere il seguente:
319-nonies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, vengono riorganizzate le attività della società SOGIN S.p.A., con separazione amministrativa e gestionale delle attività di servizio di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli oneri concernenti le attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vengono individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo conto degli obiettivi di uso efficiente delle risorse in condizioni di economicità e redditività, e fissando un limite massimo ai costi da sostenere, eventualmente incrementato dal tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi alla produzione per le imprese rilevati dall'ISTAT e dai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali o da mutamenti del quadro normativo. Le azioni della società SOGIN S.p.A. sono cedute sul mercato azionario fino al 40 per cento del capitale sociale, con limite di possesso azionario e di diritti di voto pari al 10 per cento.
1. 1553. (ex 1. 2937.) Alberto Giorgetti, Saglia.
Dopo il comma 319-octies, aggiungere il seguente:
319-nonies. Ai fini del concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, sono rifinanziati dall'anno
2006 i limiti di impegno quindicennali di euro 36.151.982 e, a decorrere dall'anno 2007, di euro 5.681.025.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1554. (ex 1. 2648.) Villetti.
Dopo il comma 319-octies, aggiungere i seguenti:
319-nonies. Al fine di promuovere il rilancio e lo sviluppo turistico nel Mezzogiorno, il Ministero per le attività e i beni culturali partecipa, unitamente alle regioni e ai comuni interessati, nonché ad operatori privati ed alle fondazioni bancarie interessate, alla costituzione di un fondo specializzato finalizzato alla riqualificazione e al recupero dei centri storici e delle aree metropolitane del Mezzogiorno.
319-decies. II Ministro per le attività e i beni culturali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, le regioni e i comuni interessati, stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento dei progetti di recupero dei centri storici e delle aree metropolitane di cui al comma 319-nonies, nonché le procedure di erogazione dei finanziamenti a valere sul predetto fondo. Nell'erogazione dei finanziamenti si tiene conto, in via prioritaria, dello stato di degrado dei centri storici e della partecipazione finanziaria dei comuni e dei privati. L'erogazione dei finanziamenti avviene secondo lo stato di avanzamento dei lavori.
319-undecies. Ai fini della costituzione del fondo di cui al comma 319-nonies, sono stanziate risorse pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
*1. 1555. (ex 1. 2361.) Pinza, Russo Spena, Agostini, Zanella, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Dopo il comma 319-octies, aggiungere i seguenti:
319-nonies. Al fine di promuovere il rilancio e lo sviluppo turistico nel Mezzogiorno, il Ministero per le attività e i beni culturali partecipa, unitamente alle regioni e ai comuni interessati, nonché ad operatori privati ed alle fondazioni bancarie
interessate, alla costituzione di un fondo specializzato finalizzato alla riqualificazione e al recupero dei centri storici e delle aree metropolitane del Mezzogiorno.
319-decies. Il Ministero per le attività e i beni culturali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e i comuni interessati, stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento dei progetti di recupero dei centri storici e delle aree metropolitane di cui al comma 319-nonies, nonché le procedure di erogazione dei finanziamenti a valere sul predetto fondo. Nell'erogazione dei finanziamenti si tiene conto, in via prioritaria, dello stato di degrado dei centri storici e della partecipazione finanziaria dei comuni e dei privati. L'erogazione dei finanziamenti avviene secondo lo stato di avanzamento dei lavori.
319-undecies. Ai fini della costituzione del fondo di cui al comma 319-nonies, sono stanziate risorse pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
*1. 1556. (ex 1. 2624.) Pistone, Bellillo, Sgobio.
Dopo il comma 319-octies, aggiungere il seguente:
319-nonies. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 50.000;
2007: - 50.000;
2008: - 50.000.
1. 1557. (ex 1. 2651.) Iannuzzi, Realacci, Banti, Reduzzi, Villari.
Dopo il comma 319-octies, aggiungere i seguenti:
319-nonies. Al fine di promuovere interventi organici di prevenzione e superamento del degrado delle periferie delle città con popolazione superiore a 300.000 abitanti è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria di 250 milioni di euro destinato a:
a) rifinanziare i programmi innovativi in ambito urbano denominati «Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio», di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
8 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1998, n. 278, e successive modificazioni;
b) finanziare programmi di manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica;
c) finanziare programmi, proposti dalle amministrazioni comunali, di recupero ed inserimento sociale finalizzati a superare condizioni di emarginazione.
319-decies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo e la sua ripartizione tra gli obiettivi indicati dal comma 319-nonies.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
396-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1558. (ex 1. 1887.) Morgando, Realacci, Vigni, Michele Ventura, Iannuzzi, Annunziata.
Dopo il comma 319-octies, aggiungere il seguente:
319-nonies. È istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2006, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, un fondo per l'edilizia scolastica. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008. Le modalità di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulla rendite finanziarie:
a) la ritenuta sugli interessi e sui redditi di capitale di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) la ritenuta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 11-bis del 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) le imposte sostitutive di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
e) l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
f) imposta sostitutiva di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1559. (ex 1. 1459.) Maura Cossutta, Pistone.
Dopo il comma 319-octies, aggiungere il seguente:
319-nonies. È istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2006, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, un fondo per l'edilizia scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2006-2008. Le modalità di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 1560. (ex 1. 2559.) Grillo, Lucchese, Volontè, Liotta.
Dopo il comma 319-octies, aggiungere il seguente:
319-nonies. È stanziata la somma di 30 milioni di euro per il rifinanziamento della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per dotare di risorse il fondo per gli interventi di edilizia scolastica, per l'anno 2006. A tal fine è fatta riserva del 20 per cento dei fondi destinati agli interventi negli edifici scolastici delle zone sismiche, di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2006: - 30.000.
1. 1561. (ex 1. 2558.) Duilio, Stradiotto, Morgando, Milana, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Ruta.
Dopo il comma 319-octies, aggiungere il seguente:
319-nonies. Per l'abbattimento delle barriere architettoniche per l'anno 2006 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1562. (ex 1. 2086.) Bindi, Mosella, Burtone, Meduri, Dorina Bianchi, Fioroni, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.
Dopo il comma 319-octies, aggiungere il seguente:
319-nonies. Al fine di accelerare e facilitare l'avvio del fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di 30 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 la tassa sui superalcolici, di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
1. 1563. (ex 1. 2662.) Duilio, Pistone.
Dopo il comma 319-octies, aggiungere il seguente:
319-nonies. All'articolo 6-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 1, le lettere a), b), c) e) e f) sono soppresse.
1. 1564. (ex 1. 1450.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo il comma 319-octies, aggiungere il seguente:
319-nonies. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, , al comma 25, secondo periodo, la parola: «residenziali» è soppressa.
1. 1565. (ex 1. 2104.) De Laurentiis, Volontè, Liotta.
Dopo il comma 319-octies, aggiungere il seguente:
319-nonies. All'articolo 32, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «a nuove costruzioni residenziali» sono aggiunte le seguenti: «e alle opere che rivestono carattere di pubblica utilità o assolvono a finalità prevalentemente pubbliche».
1. 1566. (ex 1. 2101.) De Laurentiis, Volontè, Liotta.
Dopo il comma 319-octies, aggiungere il seguente:
319-nonies. All' articolo 32, comma 37, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «entro il 31 ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2006».
1. 1567. (ex 1. 4314.) Mereu, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 319-octies, aggiungere i seguenti:
319-nonies. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 25, primo periodo, le parole: «31 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003»;
b) al comma 32, le parole: «tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2006».
319-decies. Al fine di agevolare la presentazione della documentazione relativa alle istanze per la definizione degli illeciti edilizi, il termine di cui all'articolo 32, comma 37, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito al 31 gennaio 2006.
1. 1568. (ex 1. 4395.) Armani, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Mondello, Pinto.
Dopo il comma 319-octies, aggiungere i seguenti:
319-nonies. L'articolo 1, comma 37, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si interpreta nel senso che l'effetto estintivo ivi previsto comprende i reati relativi ad interventi edilizi in zone di interesse paesistico eseguiti in difformità o in assenza della prescritta autorizzazione.
319-decies. Sono estinti i procedimenti di condono, ed ogni illecito eventualmente commesso in occasione degli stessi, per i quali sia stata tempestivamente presentata domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.
1. 1569. (ex 1. 3663.) Mazzocchi.
Dopo il comma 319-octies, aggiungere i seguenti:
319-nonies. Per la ristrutturazione industriale di imprese con salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, la delocalizzazione sul territorio nazionale e l'adeguamento tecnologico dei relativi impianti, nonché il recupero ambientale e la riqualificazione delle aree già di pertinenza degli impianti medesimi possono essere adottati appositi «programmi di delocalizzazione e recupero ambientale».
319-decies. I programmi previsti dal comma 319-nonies possono riguardare aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, nonché altre aree industriali individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per le attività produttive, tenuto conto dello stato di crisi settoriale e delle ripercussioni sull'economia locale.
319-undecies. I programmi di delocalizzazione e recupero ambientale previsti dal comma 319-nonies sono approvati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro per le attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base di un progetto integrato, formulato d'intesa con le imprese interessate e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel quale sono definiti:
a) le caratteristiche produttive e la localizzazione dei nuovi impianti;
b) i livelli occupazionali garantiti durante la fase di ristrutturazione e successivamente all'entrata a regime dei nuovi impianti;
c) la destinazione futura delle aree di pertinenza degli impianti oggetto dell'intervento di delocalizzazione;
d) le modalità di realizzazione e di finanziamento degli interventi di bonifica.
319-duodecies. Il progetto adottato a norma del comma 319-undecies comprende il piano di caratterizzazione, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, nonché l'accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sottoscritto dalle amministrazioni territoriali, statali e dagli altri soggetti pubblici interessati agli interventi ai fini del coordinamento delle azioni, della determinazione di tempi, modalità e finanziamento degli interventi pubblici e dell'adeguata svolgimento di ogni altro connesso adempimento.
319-terdecies. Il programma di delocalizzazione e recupero ambientale a norma del comma 319-nonies può prevedere il trasferimento, totale o parziale, della proprietà degli immobili interessati, nonché il trasferimento di diritti edificatori, incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana, previa valutazione del rapporto costi-benefici. I comuni possono prevedere l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili ricadenti nelle aree oggetto di delocalizzazione produttiva.
319-quaterdecies. Le imprese ricadenti nei programmi di delocalizzazione e recupero ambientale previsti dal comma 319-nonies possono rivalutare le aree fabbricabili non ancora edificate ovvero risultanti tali a seguito della demolizione o della delocalizzazione degli impianti produttivi, possedute e iscritte nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2004. La rivalutazione dev'essere operata nel bilancio riferito all'esercizio in corso alla data di approvazione del piano di delocalizzazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 336 a 339. Le disposizioni del presente comma hanno efficacia limitatamente all'anno 2006 e ai quattro successivi.
319-quinquiesdecies. Agli effetti dell'applicazione del comma 319-quaterdecies, l'imposta sostitutiva, nella misura stabilita dal comma 338, è corrisposta in tre rate annuali, da versarsi, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi per il periodo d'imposta in cui è eseguita la rivalutazione e per i due periodi successivi, nelle misure rispettive del 40 per cento, del 35 per cento e del 25 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis, si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1570. (ex 1. 2676.) Gambini, Nigra.
Dopo il comma 319-octies, aggiungere il seguente:
319-nonies. All'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa dalla data del 1o gennaio 2007. Restano in vigore gli articoli 62, commi 2 e 3, 70, 71, 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in riferimento alla tariffa di cui al comma 2 del presente articolo».
319-ter. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate, a partire dall'11 novembre 2007, le seguenti modifiche:
a) i commi 1-bis e 9 sono abrogati;
b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «avente natura tributaria»;
c) il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. I comuni devono provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di cui al comma 2»;
d) il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. la tariffa è disciplinata dal comune con apposito regolamento ed è applicata, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal soggetto che gestisce il servizio, ove deliberato dal comune, ovvero dal comune stesso; il comune può utilizzare per la riscossione spontanea anche il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La riscossione coattiva può, su richiesta del comune o dell'ente gestore, essere effettuata per il tramite dei concessionari mediante iscrizione a ruolo o direttamente mediante ingiunzione fiscale ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Per la riscossione spontanea il soggetto che gestisce il servizio, ovvero il comune, ha l'obbligo di inviare al contribuente una comunicazione contenente gli elementi necessari per la determinazione ed il versamento della tariffa»;
e) il comma 16 è sostituito dal seguente:
«16. Nella determinazione della tariffa è facoltà del comune non ricomprendervi, in tutto o in parte, il costo relativo alla gestione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche e quello di remunerazione del capitale investito. È altresì facoltà del comune applicare alle utenze domestiche, in luogo del metodo normalizzato, il parametro
della superficie occupata, eventualmente combinato con il numero dei componenti del nucleo familiare»;
f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«17-bis. Per la disciplina delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed all'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.»
1. 1571. (ex 1. 2344.) Milana, Stradiotto, Morgando, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Mauro, Marino, Ruta.
Dopo il comma 319-octies, aggiungere il seguente:
319-nonies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 340 è sostituito con il seguente:
«340. Per gli immobili a destinazione ordinaria le superfici catastali costituiscono elemento di riferimento per l'attività di accertamento del tributo per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani da parte dei comuni. In caso di impossibilità di accesso al fine del controllo della denuncia di parte o per l'attività di accertamento, la superficie catastale è utilizzata in via presuntiva secondo quanto previsto dall'articolo 73, comma 3, del decreto legislativo 11 novembre 1993, n. 507. A tal fine, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio forniscono ai comuni le superfici catastali secondo le modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie, i soggetti intestatari provvedono, su richiesta dei comuni, che ne abbiano rilevato la necessità ai fini delle proprie attività di controllo e di accertamento, alla presentazione all'Agenzia del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.»
*1. 1572. (ex 1. 3093.) Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Dopo il comma 319-octies, aggiungere il seguente:
319-nonies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 340 è sostituito con il seguente:
«340. Per gli immobili a destinazione ordinaria le superfici catastali costitui
scono elemento di riferimento per l'attività di accertamento del tributo per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani da parte dei comuni. In caso di impossibilità di accesso al fine del controllo della denuncia di parte o per l'attività di accertamento, la superficie catastale è utilizzata in via presuntiva secondo quanto previsto dall'articolo 73, comma 3, del decreto legislativo 11 novembre 1993, n. 507. A tal fine, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio forniscono ai comuni le superfici catastali secondo le modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie, i soggetti intestatari provvedono, su richiesta dei comuni, che ne abbiano rilevato la necessità ai fini delle proprie attività di controllo e di accertamento, alla presentazione all'Agenzia del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.»
*1. 1573. (ex 1. 3692.) Benvenuto, Grandi, Pistone.
Dopo il comma 319-octies, aggiungere i seguenti:
319-nonies. A partire dall'anno 2006, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il fondo nazionale di interventi per la manutenzione straordinaria degli immobili degli istituti autonomi case popolari, la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
319-decies. Il fondo di cui al comma 319-nonies è finalizzato alla realizzazione di interventi per la manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti agli istituti autonomi case popolari, ovvero alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, come definiti dal comma 319-undecies.
319-undecies. Ai fini di cui ai commi 319-nonies e 319-decies, per «interventi di manutenzione straordinaria» si intendono, in particolare, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso, e l'installazione di ascensori.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
396-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
396-quater. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1574. (ex 1. 2112.) Pistone, Sgobio, Galante.
Sostituire il comma 322 con il seguente:
322. A decorrere dal 1o gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), le parole: «precedente a quello» sono soppresse;
b) al comma 2, le lettere f) e h) sono soppresse;
c) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «I contributi previsti dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,»;
d) al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: «Gli stessi contributi» sono sostituite dalle seguenti: «I contributi di cui ai commi 8 e 11»;
e) al comma 2-quater, sono aggiunte, in fine, le parole: «, con il limite di 310 mila euro e di 207 mila euro rispettivamente per il contributo fisso e per il
contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11»;
f) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;
g) al comma 9, le parole: «della media» sono soppresse;
h) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, 11. 383, sono abrogati.
396-ter. All'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento.»
1. 1575. (ex 1. 803.) Giulietti, Titti De Simone, Bulgarelli, Agostini, Michele Ventura.
Al comma 322, sopprimere la lettera a).
1. 1576. (ex 1. 801.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 323, secondo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 2004 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, al comma 388, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 3.437;
2007: - 3.437;
2008: - 3.437.
1. 1577. (ex 1. 808.) Liotta, Volontè.
Inammissibile.
Al comma 324, sostituire la parola: esclusivamente con le seguenti: in maggioranza.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.
1. 1578. (ex 1. 811.) Rodeghiero, Caparini, Pagliarini.
Al comma 324, aggiungere, in fine, le parole: o lavoratori del servizio radiofonico.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1 milione di euro annui.
1. 1579. (ex 1. 810.) Giulietti, Carra, Titti De Simone, Bellillo, Bulgarelli.
Al comma 329, sostituire le parole da: 20 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 10 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 40 milioni di euro per il 2006, 20 milioni per il 2007 e 10 milioni per il 2008.
1. 1580. (ex 1. 827.) Emerenzio Barbieri, Liotta, Volontè.
Al comma 329, sostituire le parole da: 20 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 10 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 40.000;
2007: - 20.000;
2008: - 10.000.
1. 1581. (ex 1. 826.) Carra.
Inammissibile.
Al comma 329, sostituire le parole da: 20 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 10 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 20.000;
2007: - 10.000;
2008: - 5.000.
1. 1582. (ex 1. 2464.) Rodeghiero, Sergio Rossi, Pagliarini.
Al comma 329, sostituire le parole da: 20 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 10 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1583. (ex 1. 825.) Rusconi, Morgando.
Al comma 329, sostituire le parole da: 20 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 10 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 40 milioni di euro annui.
1. 1584. (ex 1. 828.) Giulietti, Titti De Simone, Bellillo, Bulgarelli, Carra.
Dopo il comma 330, aggiungere i seguenti:
330-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
330-ter. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 28 milioni di euro per l'anno 2006.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del
gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 48 milioni per il 2006, 20 milioni per il 2007 e 20 milioni per il 2008.
1. 1585. (ex 1. 832.) Emerenzio Barbieri, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 330, aggiungere i seguenti:
330-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2006».
330-ter. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 28 milioni di euro per l'anno 2006.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 50.000.
1. 1586. (ex 1. 833.) Carra.
Dopo il comma 330, aggiungere i seguenti:
330-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2006».
330-ter. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 28 milioni di euro per l'anno 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1587. (ex 1. 831.) Rusconi, Morgando.
Dopo il comma 330, aggiungere il seguente:
330-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62 le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 28 milioni di euro annui.
1. 1588. (ex 1. 3432.) Giulietti, Carra.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. La durata del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è prorogata al 31 dicembre 2007.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 1589. (ex 1. 3465.) Emerenzio Barbieri, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. La durata del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è prorogata al 31 dicembre 2007.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 18 milioni di euro annui.
1. 1590. (ex 1. 3430.) Giulietti, Carra.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. La durata del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è prorogata al 31 dicembre 2007.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1591. (ex 1. 2151.) Rusconi, Morgando.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2006. Il relativo limite di spesa per l'anno 2006 è fissato in 95 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 95.000.
1. 1592. (ex 1. 926.) Carra.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2005. Il relativo limite di spesa per l'anno 2006 è fissato in 95 milioni di euro. All'onere di cui al presente comma si provvede utilizzando parzialmente il gettito derivante dal comma 396-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1593. (ex 1. 3433.) Giulietti, Carra, Titti De Simone, Bellillo, Bulgarelli.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183, 184,185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2005. Il relativo limite di spesa per l'anno 2006 è fissato in 95 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
395-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1594. (ex 1. 2193.) Rusconi, Morgando.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 187 è sostituito dal seguente:
«187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che le cooperative di giornalisti costituite entro il 31 dicembre 1998, che da tale data editano
una testata registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana, percepiscono i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le modalità di trasmissione.»
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 1595. (ex 1. 3431.) Titti De Simone, Bulgarelli, Bellillo, Giulietti, Carra.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 187 è sostituito dal seguente:
«187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che le cooperative di giornalisti costituite entro il 31 dicembre 1998, che da tale data editano una testata registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana, percepiscono i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le modalità di trasmissione.»
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modi
ficazioni, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 12,50 per cento».
*1. 1596. (ex 1. 2789.) Giuseppe Gianni, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 187 è sostituito dal seguente:
«187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che le cooperative di giornalisti costituite entro il 31 dicembre 1998, che da tale data editano una testata registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana, percepiscono i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le modalità di trasmissione.»
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 12,50 per cento».
*1. 1597. (ex 1. 2791.) Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Buffo, Tocci.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. All'articolo 153, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Qualora cessi il legame tra la testata ed il movimento politico o anche tra la società
editrice della testata ed il movimento politico la richiesta del contributo non può essere accolta».
1. 1598. (ex 1. 2774.) Cusumano, Mastella, Acquarone, Borriello, De Franciscis, Iannuccilli, Mongiello, Nuvoli, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza, Santulli.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. All'articolo 7, comma 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono aggiunte, in fine, le parole: «Le imprese radiofoniche nazionali di informazione sono equiparate, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, alle imprese di giornali quotidiani».
1. 1599. (ex 1. 2082.) Caparini, Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui compact disc audio è ridotta al 4 per cento.
331.2. Alla tabella A, Parte II, numero 18, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «; compact-disc audio».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
1. 1600. (ex 1. 2769.) Bulgarelli, Zanella, Lion, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. Al fine di diffondere la conoscenza e la fruizione del fenomeno musicale contemporaneo, nonché la ricerca e la sperimentazione in tale campo, lo Stato promuove, in accordo con gli enti locali, l'attività musicale quale strumento di formazione e di crescita civile e sociale, incoraggiando le iniziative volte a valorizzare e a diffondere la cultura musicale tra le nuove generazioni.
331.2. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove accordi tra Governo ed enti locali per il rispetto di quanto previsto dal comma 331.3 e per il pieno raggiungimento delle finalità di cui ai comma 331.3 e 331.7.
331.3. I programmi e i progetti regionali per le finalità di cui al comma 331.1, devono essere finalizzati:
a) a favorire la nascita di idonee aree e strutture finalizzate alla fruizione della musica, anche attraverso la riconversione di strutture dismesse presenti sul territorio;
b) a favorire la formazione di giovani musicisti e la sperimentazione musicale, attraverso mirate agevolazioni concernenti i costi per le sale prova, le sale di registrazione, l'affitto o l'acquisto della necessaria strumentazione;
c) a incentivare esperienze di formazione culturale e professionale per giovani musicisti, cantanti ed esecutori, attraverso adeguati servizi di tutoraggio, di orientamento, di consulenza artistica e di supporto tecnico;
331.4. Nel promuovere la diffusione del «fare musica» sul proprio territorio, le regioni devono prestare particolare riguardo alle realtà più disagiate e alle aree particolarmente esposte.
331.5. Gli enti locali possono stipulare accordi con Siae ed Enpals per sgravi e sconti sulle iniziative e gli spettacoli che comprendano emergenti e aspiranti musicisti.
331.6. Lo Stato contribuisce in misura non superiore al 50 per cento del costo complessivo degli interventi di cui ai
commi precedenti, interventi a cui possono partecipare soggetti pubblici e privati presenti sul territorio interessato.
331.7. Agli interventi cofinanziati contribuisce una quota pari all'1,25 per cento delle entrate complessive annue dei diritti dovuti alla Società italiana autori ed editori (SIAE). Dette risorse sono intese come contributo di solidarietà degli autori e degli editori a favore delle nuove generazioni di musicisti.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1601. (ex 1. 2767.) Bulgarelli, Zanella, Lion, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. Le esecuzioni musicali effettuate da giovani musicisti emergenti, fino ad un limite massimo di 12 giornate di attività, consentono agli esercenti di locali di beneficiare di una riduzione pari all'80 per cento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
331.2. È concessa una riduzione del 50 per cento di contributi dovuti a Siae e Enpals per i locali o festival che organizzano concerti di gruppi musicali emergenti o dilettanti.
331.3. A valere sugli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, destinati al cinema, è istituito un fondo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle opere prime discografiche, per un importo massimo del 70 per cento dei costi di produzione documentati a carico dell'impresa produttrice.
331.4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie destinate alle agevolazioni di cui ai commi 331.1, 331.2 e 331.3, i soggetti beneficiari, le modalità tecniche di erogazione e di monitoraggio dell'impiego dei contributi.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati
1. 1602. (ex 1. 2768.) Bulgarelli, Zanella, Lion, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. Per la ricostruzione e la ristrutturazione dei teatri sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; articolo 2 dei
decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239; articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1603. (ex 1. 3446.) Gambini.
Dopo il comma 331 aggiungere i seguenti:
331.1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, si applica anche nei confronti della Soprintendenza archeologica di Pompei. Per l'anno 2006, ai fini della realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione dei beni culturali, il Ministro per i beni e le attività culturali, può destinare, nel limite massimo di 30 milioni di euro, gli introiti derivanti dai biglietti d'ingresso ai complessi archeologici, riscossi dalla Soprintendenza nei precedenti esercizi, previo accertamento della non sussistenza di impegni contabili o contrattuali sui predetti fondi, all'attuazione di un programma di interventi sui beni culturali immediatamente cantierabili.
331.2. Gli stanziamenti destinati alle spese per investimenti, iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, non impegnati contrattualmente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere destinati, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, all'attuazione di interventi sul patrimonio culturale immediatamente cantierabili, nonché ad interventi di sviluppo della gestione dei complessi monumentali o museali.
331.3. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, 5 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5 dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono destinati a interventi urgenti sui beni culturali immediatamente cantierabili.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 1604. (ex 1. 2786.) Volontè, Liotta.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. Per la prosecuzione delle attività relative a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e bibliografico nazionale, nonché per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, è autorizzata la spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2006.
331.2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica laddove necessarie per l'affidamento delle attività di cui al comma 331.1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, sono prorogate, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al predetto comma, le convenzioni stipulate dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
1. 1605. (ex 1. 3435.) Chiaromonte, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Carli, Tocci, Lolli, Martella, Giulietti, Buffo.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, lo Stato favorisce interventi per la riqualificazione urbana dei centri storici, secondo le modalità stabilite dai commi da 331.1 a 331.7.
331.2. I comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 331.4, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.
331.3. Gli interventi integrati di cui al comma 331.2, approvati dal comune con propria deliberazione in base alle vigenti leggi regionali, prevedono il risanamento e il recupero dei patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.
331.4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, da equiparare ai centri storici ai fini dell'applicazione della presente legge e ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia». A tale fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, definisce i relativi parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica. L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
331.5. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi nei comuni di cui al comma 331.1, fatta eccezione per i comuni capoluogo delle città metropolitane di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.
331.6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 331.5. Le risorse sono destinate, fino ad un terzo del totale complessivo, agli interventi per i borghi antichi di cui al comma 331.4.
331.7. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, la dotazione del Fondo di cui al comma 331.5 è determinata in 25 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2009, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Conseguentemente alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 25.000;
2007: - 25.000;
2008: - 25.000.
1. 1606. (ex 1. 1497.) Iannuzzi, Realacci.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. Per la realizzazione del programma triennale di interventi riguardanti
l'utilizzazione dei lavoratori idraulici forestali della Calabria è autorizzata la spesa di euro 190.000 per l'anno 2006.
Conseguentemente al comma 388, tabella B, gli stanziamenti per il 2006 relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.
1. 1607. (ex 1. 2234.) Nicodemo Nazzareno Oliverio.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. L'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, viene applicato, ai fini di garantire e consolidare i livelli occupazionali, anche alle imprese cooperative di produzione e lavoro che esercitano l'attività di acquacoltura.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1608. (ex 1. 3784.) Cazzaro.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata l'ulteriore spesa, a carico del bilancio dello Stato, di 250 milioni di euro per l'anno 2006, di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
1. 1609. (ex 1. 2256.) Alberto Giorgetti, Lisi, Castellani.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. Il comune può istituire un'addizionale sulle tasse portuali per le merci fino a 2 centesimi per tonnellata metrica. I proventi derivanti da tale addizionale sono riversati in apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito in base al gettito generato da ogni territorio di competenza. I tempi e le modalità di erogazione sono definiti attraverso apposito decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con l'Anci.
1. 1610. (ex 1. 4326.) Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. A partire dall'anno 2006 è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri e autoveicoli su mezzi natanti a pagamento. L'addizionale, stabilita con regolamento comunale, può raggiungere un importo pari al 10 per cento del prezzo del biglietto. Il soggetto deputato alla vendita dei biglietti riversa le somme riscosse a titolo di addizionale direttamente al comune in base ai tempi e alle modalità stabilite con regolamento comunale.
1. 1611. (ex 1. 4325.) Ria, Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. Dal 1o giugno 2006, è istituita una tassa sul volo. Alla tassa, per un importo minimo di 1 euro, è assoggettato ciascun biglietto di viaggio degli aeromobili in partenza dal territorio nazionale. Il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per definire le modalità di esazione della tassa, commisurata sulla base delle classe e della destinazione del vettore. Il gettito annuale complessivo è interamente destinato all'integrazione degli stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo.
1. 1612. (ex 1. 4309.) Zanella, Cima, Bulgarelli, Lion, Boato, Cento, Pecoraro Scanio.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di attuare misure di contenimento dell'inquinamento acustico all'esterno dei sistemi aeroportuali, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata di 0,50 euro. Tale incremento è attribuito direttamente dagli operatori in favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti ed è ripartito secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità applicative del presente articolo. È abrogato il capo IV della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili.
*1. 1613. (ex 1. 4318.) Duilio, Stradiotto, Morgando, Milana, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di attuare misure di contenimento dell'inquinamento acustico all'esterno dei sistemi aeroportuali, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata di 0,50 euro. Tale incremento è attribuito direttamente dagli operatori in favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti ed è ripartito secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità applicative del presente articolo. È abrogato il capo IV della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili.
*1. 1614. (ex 1. 1898.) Liotta, Volontè.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di attuare misure di contenimento dell'inquinamento acustico, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri è incrementata di 0,50 euro.
331.2. L'incremento di cui al comma 331.1 è attribuito, nella misura del 90 per cento del suo gettito, direttamente in favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti ed è ripartito secondo la media delle seguenti percentuali:
a) percentuale di superficie di territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;
b) percentuale della superficie totale del comune nel limite massima di 100 chilometri quadrati.
331.3. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità applicative dei commi 331.1 331.2.
331.4. L'incremento di cui al comma 331.1 è attribuito nella misura del 10 per cento del suo gettito direttamente in favore dell'ANAS s.p.a. per la manutenzione delle tratte stradali di collegamento aeroportuale.
331.5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabilite le modalità di attuazione del comma 331.4.
331.6. È abrogato il capo IV della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili.
1. 1615. (ex 1. 2348.) Mazzoni, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. La tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, non è dovuta, oltre che dalle amministrazioni statali, anche dagli altri enti indicati nell'articolo 114 della Costituzione.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, e sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento.
1. 1616. (ex 1. 4323.) Milana, Stradiotto, Morgando, Duilio, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. Agli effetti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, gli atti con i quali si procede all'intestazione fiduciaria di beni immobili e di beni mobili registrati in capo alle società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ovvero alla loro reintestazione in capo al fiduciante, sono soggetti ad imposta in misura fissa per ciascuno di essi e i relativi atti sono trascritti nei rispettivi pubblici registri indicando la natura fiduciaria dell'intestazione. Nel caso di alienazione a terzi dei predetti beni, che può avvenire da parte delle società fiduciarie intestatarie, i relativi atti sono soggetti alle medesime imposte di registro, ipotecarie e catastali che sarebbero state applicabili in assenza dell'intestazione fiduciaria.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, comma 349, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1617. (ex 1. 4268.) Benvenuto, Grandi.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 3, le parole: «da d) ad f)» sono sostituite dalle seguenti: «b), d), e) ed f)»;
b) all'articolo 17, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'imposta dovuta sulle somme soggette a tassazione separata di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore all'imposta netta sui redditi che sarebbe stata dovuta nell'anno di competenza se le stesse somme fossero state percepite nel suddetto anno»;
c) all'articolo 21, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 si applicano le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli»;
d) all'articolo 21, comma 4, è premesso il seguente periodo: «Gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 sono imponibili per la parte che eccede la quota di reddito al netto della deduzione prevista dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11, se e nella misura in cui non sia stata fruita per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, comma 349, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1618. (ex 1. 4115.) Benvenuto, Lettieri, Michele Ventura, Pistone, Grandi, Giulietti, Innocenti, Lusetti, Gasperoni.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
331.2. Per l'anno 2006, ai fini di cui al comma 331.1, è autorizzata la spesa di 2 miliardi di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1619. (ex 1. 3054.) Pistone, Sgobio, Maura Cossutta, Galante.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, degli scaglioni, delle aliquote, delle deduzioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.»
331.2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 331-bis, pari a 1.700 milioni di euro annui, si provvede con parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 396-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1620. (ex 1. 4154.) Russo Spena, Agostini, Pinza, Zanella, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
1. 1621. (ex 1. 3040.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
Conseguentemente, dopo il comma 396, inserire il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1622. (ex 1. 4152.) Grandi.
Dopo il comma 331 aggiungere il seguente:
331.1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:
«c-quater) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale».
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1623. (ex 1. 4142.) Michele Ventura.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:
«c-quater) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. 1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, delle imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le
imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.
1. 1624. (ex 1. 4007.) Rosato, Pasetto, Morgando, Carbonella, Tuccillo.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. All'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 4, le parole da: «3 per cento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento dei ricavi fino a 6.000 euro; 2 per cento dei ricavi oltre 6.000 e fino a 75.000 euro; 1 per cento dei ricavi oltre 75.000 e fino a 90.000 euro.».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1625. (ex 1. 4158.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. Al fine di ridurre i fenomeni di elusione e di evasione fiscale nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nonché contrastare la contraffazione commerciale, dopo il comma 7 dell'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro il periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata ai sensi del comma 5, applicando i seguenti coefficienti:
a) 1o anno: 100 per cento del costo;
b) 2o anno: 70 per cento del costo;
c) 3o anno: 50 per cento del costo;
d) 4o anno: 30 per cento del costo;
e) 5o anno e successivi: 10 per cento del costo.
7-ter. Al termine del quinto anno, il valore delle rimanenze di cui al comma 5-bis è pari a zero, purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione sotto la voce »stracci« o donazione a organizzazioni umanitarie.
7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con propria circolare, i criteri per la determinazione delle giacenze per anno di acquisto in relazione
a specifici metodi di valutazione adottati dalle imprese che svolgono attività di vendita al dettaglio e, con periodicità annuale, la percentuale di abbattimento ai fini della formazione del reddito di esercizio per le attività commerciali, in modo da calcolare il valore effettivo delle giacenze».
331.2. All'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole:«91 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
1. 1626. (ex 1. 4124.) Benvenuto, Lettieri, Pistone, Grandi.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento rimasti invenduti, è effettuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicando i seguenti coefficienti:
a) 1o anno: 100 per cento del costo;
b) 2o anno: 70 per cento del costo;
c) 3o anno: 50 per cento del costo;
d) 4o anno: 30 per cento del costo;
e) 5o anno e successivi: 10 per cento del costo;
f) al termine del 5o anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce stracci.
7-ter. La regolamentazione del periodo di tempo a seguito del quale i prodotti di cui al comma 331.1 possono ritenersi invenduti per ogni settore è effettuata con decreto del Ministro delle attività produttive sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n 383, sono abrogati.
1. 1627. (ex 1. 2715.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata ai sensi del comma 5, applicando i seguenti coefficienti:
1o anno: 85 per cento del costo;
2o anno: 70 per cento del costo;
3o anno: 50 per cento del costo;
4o anno: 30 per cento del costo;
5o anno e successivi: 10 per cento del costo».
331.2. Alle minori entrate previste dal comma 331.1, valutate in 100 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante aumento delle accise sulle bevande alcoliche di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 dei decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1628. (ex 1. 1692.) Quartiani.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata ai sensi del comma 5, applicando i seguenti coefficienti:
1o anno: 85 per cento del costo;
2o anno: 70 per cento del costo;
3o anno: 50 per cento del costo;
4o anno: 30 per cento del costo;
5o anno e successivi: 10 per cento del costo.»
331.2. Alle minori entrate previste dal comma 331.1, valutate in 100 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante aumento delle accise sulle bevande alcoliche di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo.
1. 1629. (ex 1. 1639.) Morgando, Vernetti, Ruggeri.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento».
1. 1630. (ex 1. 3039.) Sergio Rossi.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti speciali di autonomia.
1. 1631. (ex 1. 3010.) Giudice.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. All'articolo 2, comma 4-bis, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «da 100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro».
1. 1632. (ex 1. 3310.) Mazzocchi.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Associazione nazionale dei comuni italiani indica due suoi rappresentanti all'interno del consiglio di amministrazione».
1. 1633. (ex 1. 3011.) Benvenuto, Michele Ventura, Lettieri, Pistone, Grandi.
Dopo il comma 331 aggiungere il seguente:
331.1. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, previa rielaborazione dei bilanci societari relativi agli ultimi cinque anni secondo una metodologia uniforme sentito anche il parere di esperti in materia di contabilità esattoriali esterni alle società concessionarie. Tali bilanci hanno un valore puramente indicativo ai fini della determinazione dei prezzi».
1. 1634. (ex 1. 3038.) Sergio Rossi.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. All'articolo 102, comma 9, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ad esclusione degli agenti e rappresentanti di commercio per cui sono deducibili nella misura dell'80 per cento».
331.2. All'articolo 108, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli agenti e rappresentanti di commercio le suddette spese sono deducibili integralmente».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1635. (ex 1. 4132.) Rugghia, Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Tedeschi.
Dopo il comma 331 aggiungere il seguente:
331.1. All'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «l'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento delle politiche fiscali».
1. 1636. (ex 1. 3007.) Alberto Giorgetti, Leo.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. All'articolo 3, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sopprimere le parole: «, sulla base delle valutazioni delle esigenze operative di quest'ultima,».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, comma 349, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1637. (ex 1. 4353.) Benvenuto, Michele Ventura, Lettieri, Pistone.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. Al comma 24 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) fino a concorrenza dell'ammontare previsto dall'articolo 2327 codice civile, il capitale sociale delle società concessionarie, nonché le azioni di Riscossione S.p.a., possono essere, in tutto o in parte, conferite alla nuova società cui viene trasferito il ramo d'azienda di cui al presente comma.»
1. 1638. (ex 1. 51.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Scherini.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «15 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1639. (ex 1. 3016.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è soppressa;
2) lettera b), le parole: «a decorrere dal 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2007»;
3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
d-ter) all'articolo 86, comma 4, primo e terzo periodo, le parole: «diverse da quelle di cui al successivo articolo 87» sono soppresse. Le modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui alla presente lettera operano per le cessioni effettuate a decorrere dal 4 ottobre 2005;
4) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) con effetto dal periodo d'imposta in corso al 4 ottobre 2005, all'articolo 97 è aggiunto il seguente comma: »1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il valore di libro delle partecipazioni ivi indicate rileva in misura corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 87, comma 1.»;
5) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) all'articolo 101, comma 1, le parole «e 87» sono soppresse e, dopo il comma l, è inserito il seguente: «1-bis. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 87 ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 87.» Le modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui alla presente lettera operano per le cessioni effettuate a decorrere dal 4 ottobre 2005»;
6) dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) ai fini degli articoli 115, comma 11, e 128, le rettifiche di valore e gli accantonamenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), numero 1), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 aprile 2004 e dell'articolo 16, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004, si considerano irrilevanti ai fini fiscali in via definitiva se relativi a partecipazioni in possesso dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 alla data di chiusura dell'esercizio precedente a quello da cui ha effetto l'opzione per il consolidato o per la trasparenza e, in ogni caso, se relativi a partecipazioni non più possedute a tale data.
d-ter) all'articolo 123, comma 1, le parole «e 87» sono soppresse. Le modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui alla presente lettera operano per le cessioni effettuate a decorrere dal 4 ottobre 2005.»;
331.2. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e, per i non residenti, dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, senza applicazione delle deduzioni previste dai predetti articoli.»;
b) all'articolo 24, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo.
331.3. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatoriamente imposte nelle discoteche e nelle sale da ballo, si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1. 1640. (ex 1. 3652.) Alberto Giorgetti, Leo.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. All'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1, di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1 di
ammontare superiore a 50.000 euro, realizzate, anche a seguito di più operazioni, a decorrere dal periodo d'imposta.»
331.2. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e, per i non residenti, dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, senza applicazione delle deduzioni previste dai predetti articoli.»;
b) all'articolo 24, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo.
331.3. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatoriamente imposte nelle discoteche e nelle sale da ballo, si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1. 1641. (ex 1. 4256.) Alberto Giorgetti, Leo.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. Dopo l'articolo 5-sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto il seguente:
«Art. 5-septies. - (Ammortamento dei terreni). - 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 102, è inserito il seguente comma 5-bis:
«5-bis. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.«
331.2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio vengono stabiliti i criteri per individuare le modalità di determinazione della percentuale del costo complessivo del fabbricato da attribuire alle aree di cui comma 5-bis dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 331.1»
331.3. La disposizione del comma 331.1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso a quello in cui viene emanato il relativo provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, anche con riferimento alle residue quote di ammortamento dei fabbricati costruiti o acquistati precedentemente.
331.4. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e, per i non residenti, dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, senza applicazione delle deduzioni previste dai predetti articoli.»;
b) all'articolo 24, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo.
331.4. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatoriamente imposte nelle discoteche e nelle sale da ballo, si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte, ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1. 1642. (ex 1. 4255.) Alberto Giorgetti, Leo.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
b-bis) all'articolo 90, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo che si riferiscano agli alloggi assegnati in godimento o locazione ai propri soci dalle cooperative edilizie di abitazione».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, comma 349, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1643. (ex 1. 4370.) Benvenuto, Michele Ventura, Lettieri, Pistone.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis è abrogato.
1. 1644. (ex 1. 3015.) Villetti, Boselli, Intini, Albertini, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Mancini, Pappaterra, Nesi, Grotto.
Dopo il comma 331 aggiungere i seguenti:
331.1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 102, comma 7, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: »a otto anni« fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: »alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili».
331.2. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e, per i non residenti, dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, senza applicazione delle deduzioni previste dai predetti articoli.»
b) all'articolo 24, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo.
331.3. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatoriamente imposte nelle discoteche e nelle sale da ballo, si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1. 1645. (ex 1. 4257.) Alberto Giorgetti, Leo.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. All'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 5 è abrogato.
1. 1646. (ex 1. 4406.) Parolo, Guido Rossi, Caparini, Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B è rivalutato nella misura del 45 per cento.
331.2. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali del gruppo E non si intendono ricomprese porzioni immobiliari destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e alberghiero. I soggetti titolari di diritti reali sugli immobili o porzioni immobiliari di cui trattasi sono obbligati a dichiarare in catasto entro il 30 settembre le variazioni per l'attuazione del comma 331.1.
331.3. In caso di inadempimento, la cui segnalazione può essere effettuata anche dal comune, l'accertamento è eseguito dall'ufficio provinciale competente dell'agenzia del territorio. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per i mancati adempimenti di cui agli articoli 20 e 21 del medesimo regio decreto-legge; in caso di accertamento d'ufficio, si applica il procedimento previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il recupero delle spese occorse.
331.4. Le rendite catastali rivalutate ai sensi del comma 331.1 producono effetto fiscale, a decorrere dal 1o gennaio 2006.
*1. 1647. (ex 1. 3690.) Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pistone.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B è rivalutato nella misura del 45 per cento.
331.2. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali del gruppo E non si intendono ricomprese porzioni immobiliari destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e alberghiero. I soggetti titolari di diritti reali sugli immobili o porzioni immobiliari di cui trattasi sono obbligati a dichiarare in catasto entro il 30 settembre le variazioni per l'attuazione del comma 331.1.
331.3. In caso di inadempimento, la cui segnalazione può essere effettuata anche dal comune, l'accertamento è eseguito dall'ufficio provinciale competente dell'agenzia del territorio. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per i mancati adempimenti di cui agli articoli 20 e 21 del medesimo regio decreto-legge; in caso di accertamento d'ufficio, si applica il procedimento previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il recupero delle spese occorse.
331.4. Le rendite catastali rivalutate ai sensi del comma 331.1. producono effetto fiscale, a decorrere dal 1o gennaio 2006.
*1. 1648. (ex 1. 4297.) Milana, Stradiotto, Morgando, Duilio, Zara, Lettieri, Gerasrdo Bianco, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B è rivalutato nella misura del 45 per cento.
331.2. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali del gruppo E non si intendono ricomprese porzioni immobiliari destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e alberghiero. I soggetti titolari di diritti reali sugli immobili o porzioni immobiliari di cui trattasi sono obbligati a dichiarare in catasto entro il 30 settembre le variazioni per l'attuazione del comma 331-bis.
331.3. In caso di inadempimento, la cui segnalazione può essere effettuata anche dal comune, l'accertamento è eseguito dall'ufficio provinciale competente dell'agenzia del territorio. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per i mancati adempimenti di cui agli articoli 20 e 21 del medesimo regio decreto-legge; in caso di accertamento d'ufficio, si applica il procedimento previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il recupero delle spese occorse.
331.4. Le rendite catastali rivalutate ai sensi del comma 331.1. producono effetto fiscale, a decorrere dal 1o gennaio 2006.
*1. 1649. (ex 1. 4295.) Liotta, Volontè.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. All'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, il primo comma è sostituito dal seguente: «I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi mobili urbani, a norma dell'articolo 4, devono essere dichiarati all'ufficio tecnico erariale entro il mese successivo a quello in cui sono ritenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.»
331.2. Entro lo stesso termine previsto dal primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate in catasto le dichiarazioni nella variazione dello stato delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del medesimo regio decreto-legge.
331.3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità per l'istituzione di un modello unico informatico per l'edilizia, da trasmettere ai comuni per via telematica per la presentazione di denunce di inizio attività, domande per il rilascio di permessi di costruzione e di ogni altro atto di assenso in materia di attività edilizie, nonché le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione, da redigere in conformità a quanto disposto del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano al competente ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio.
331.4. A decorrere dal 1o gennaio 2006, fino all'adozione del modello di cui al comma 331.3, l'Agenzia del territorio, mette a disposizione dei comuni, per via telematica, le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni nelle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità immobiliare sulla base degli atti
in loro possesso, sono segnalate al l'Agenzia del territorio che provvedono agli adempienti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di
enti in vigore della presenta legge, sono stabilite le modalità transitorie di interscambio delle informazioni di cui al periodo precedente.
**1. 1650. (ex 1. 3689.) Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pistone.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. All'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, il primo comma è sostituito dal seguente: «I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi mobili urbani, a norma dell'articolo 4, devono essere dichiarati all'ufficio tecnico erariale entro il mese successivo a quello in cui sono ritenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.»
331.2. Entro lo stesso termine previsto dal primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate in catasto le dichiarazioni nella variazione dello stato delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del medesimo regio decreto-legge.
331.3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità per l'istituzione di un modello unico informatico per l'edilizia, da trasmettere ai comuni
per via telematica per la presentazione di denunce di inizio attività, domande
per il rilascio di permessi di costruzione e di ogni altro atto di assenso in materia di attività edilizie, nonché le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione, da redigere in conformità a quanto disposto del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano al competente ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio.
331.4. A decorrere dal 1o gennaio 2006, fino all'adozione del modello di cui al comma 331.3, l'Agenzia del territorio, mette a disposizione dei comuni, per via telematica, le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni nelle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità immobiliare sulla base degli atti in loro possesso, sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvedono agli adempienti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di enti in vigore della presenta legge, sono stabilite le modalità transitorie di interscambio delle informazioni di cui al periodo precedente.
**1. 1651. (ex 1. 4298.) Milana, Stradiotto, Morgando, Ria, Duilio, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. All'articolo 28, primo comma, del regio decreto-legge 13 aprile 1939,
n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole: «il 31 gennaio dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «la fine del mese successivo».
331.2. Entro lo stesso termine previsto dal primo comma dell'articolo 28 regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come modificato dal comma 331.1, devono essere presentate in catasto le dichiarazioni nella variazione dello stato delle unità immobiliari già censite.
331.3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'istituzione di un modello unico digitale
per l'edilizia, da trasmettere ai comuni per via telematica che assolva, oltre alla presentazione di denunce di inizio attività, domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, anche all'acquisizione delle informazioni relative alle dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione, da redigere in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale.
331.4. Fino alla definizione di tale modello, l'Agenzia del territorio mette a disposizione dei comuni, per via telematica, le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione, presentate a far data dal 1o gennaio 2006. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni nelle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità immobiliare sulla base degli atti in loro possesso sono segnalate all'Agenzia del territorio, che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti tipologia e termini per 1a trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonché le relative modalità d'interscambio.
*1. 1652. (ex 1. 3691.) Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pistone.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. All'articolo 28, primo comma, del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole: «il 31 gennaio dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «la fine del mese successivo».
331.2. Entro lo stesso termine previsto dal primo comma dell'articolo 28 regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come modificato dal comma 331.1, devono essere presentate in catasto le dichiarazioni nella variazione dello stato delle unità immobiliari già censite.
331.3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia, da trasmettere ai comuni per via telematica che assolva, oltre alla presentazione di denunce di inizio attività, domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, anche all'acquisizione delle informazioni relative alle dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione, da redigere in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale.
331.4. Fino alla definizione di tale modello, l'Agenzia del territorio mette a disposizione dei comuni, per via telematica, le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione, presentate a far data dal 1o gennaio 2006. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni nelle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità immobiliare sulla base degli atti in loro possesso sono segnalate all'Agenzia del territorio, che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti tipologia e termini per 1a trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonché le relative modalità d'interscambio.
*1. 1653. (ex 1. 4300.) Duilio, Stradiotto, Morgando, Milana, Ria, Gerado Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. All'articolo 28, primo comma, del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole: «il 31 gennaio dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «la fine del mese successivo».
331.2. Entro lo stesso termine previsto dal primo comma dell'articolo 28 regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come modificato dal comma 331.1, devono essere presentate in catasto le dichiarazioni nella variazione dello stato delle unità immobiliari già censite.
331.3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro
dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia, da trasmettere ai comuni per via telematica che assolva, oltre alla presentazione di denunce di inizio attività, domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, anche all'acquisizione delle informazioni relative alle dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione, da redigere in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale.
331.4. Fino alla definizione di tale modello, l'Agenzia del territorio mette a disposizione dei comuni, per via telematica, le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione, presentate a far data dal 1o gennaio 2006. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni nelle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità immobiliare sulla base degli atti in loro possesso sono segnalate all'Agenzia del territorio, che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti tipologia e termini per 1a trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonché le relative modalità d'interscambio.
*1. 1654. (ex 1. 4301.) Liotta, Volontè.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis. - 1. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, relativi ai rimborsi e ai recuperi, anche mediante iscrizione a ruolo, delle tasse dovute per l'anno 2002 e dei relativi interessi e sanzioni, per effetto dell'iscrizione dei veicoli nei pubblici registri, sono differiti al 31 dicembre 2006».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 1655. (ex 1. 3176.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «di tutti i settori» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione delle imprese operanti nel settore agricolo,».
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:
2006: - 7.000;
2007: - 7.000;
2008: - 7.000.
1. 1656. (ex 1. 4413.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.
Inammissibile.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «28 febbraio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
b) all'ultimo periodo, le parole: «30 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2006».
1. 1657. (ex 1. 4404.) Gioacchino Alfano, Tarantino, Antonio Leone.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. All'articolo 11-quater, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è sostituito dal seguente:
«6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, all'impresa utilizzatrice è consentita unicamente la deduzione delle quote di ammortamento e degli interessi impliciti sui canoni; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.»
331.2. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e, per i non residenti, dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, senza applicazione delle deduzioni previste dai predetti articoli».
b) all'articolo 24, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo.
331.3. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatoriamente imposte nelle discoteche e nelle sale da ballo, si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1. 1658. (ex 1. 1986.) Alberto Giorgetti, Leo.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. All'articolo 11-quaterdecies, comma 4, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2005».
1. 1659. (ex 1. 3033.) Volontè, Liotta.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. 1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il primo gennaio ed il 31 marzo i predetti studi hanno applicazione dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, comma 349, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1660. (ex 1. 4492.) Benvenuto, Lettieri, Grandi, Michele Ventura, Pistone.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. All'articolo 1, comma 399, della legge n. 311 del 2004, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della Commissione degli esperti, può inoltre essere disposta l'inapplicabilità di uno o più studi di settore relativi a settori produttivi che sulla base di dati, informazioni ufficiali, dati di contabilità nazionale siano oggetto di mutamenti tali da non consentire la rappresentatività dello studio rispetto alla realtà cui si riferiscono. Il provvedimento, oltre che per il periodo d'imposta in corso e per quelli successivi, può essere adottato anche per periodi d'imposta antecedenti a quello di approvazione.»
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1661. (ex 1. 3696.) Lulli.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. All'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È in ogni caso detraibile l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente ai giorni di partecipazione a congressi e convegni.»
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1662. (ex 1. 4162.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331.1. Nella parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il numero 127-septiesdecies) è aggiunto il seguente numero:
127-duodevicies) piante, parti di piante, radici, semi, foglie e frutti delle specie commercializzate in erboristeria ovvero utilizzate nelle erboristerie per preparati officinali, escluse quelle già ricomprese nella parte I ovvero nella parte II della presente Tabella A.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n 383, sono abrogati.
1. 1663. (ex 1. 3606.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dal seguente:
«4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite, con effetto dal 1o gennaio 2006, nuove aliquote di accisa sui prodotti di cui al titolo I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ad eccezione di quelle gravanti sui carburanti e sul gasolio usato come combustibile per riscaldamento, in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di euro annui.»
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1664. (ex 1. 4059.) Gambini.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dal seguente:
«4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite, con effetto dal 1o gennaio 2006, nuove aliquote di accisa sui prodotti di cui al titolo I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ad accezione di quelle gravanti sui carburanti e sul gasolio usato come combustibile per riscaldamento, in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di euro annui».
*1. 1665. (ex 1. 4060 e ex 1. 4061.) Alberto Giorgetti, Riccio.
Dopo il comma 331, inserire il seguente:
331.1. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dal seguente:
«4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite, con effetto dal 1o gennaio 2006, nuove aliquote di accisa sui prodotti di cui al titolo I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ad eccezione di quelle gravanti sui carburanti, in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di euro annui.»
*1. 1666. (ex 1. 3196.) Giudice.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. A decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2008, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 60 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori 1.200.000 metri cubi per anno. Ai fini della presente agevolazione i consorzi di imprese che utilizzano ai fini industriali il gas si considerano unico utente, anche se con punti di fornitura multipla, la riduzione dell'imposta si applica quindi se è lo stesso consorzio ad avere consumi superiori 1.200.000 metri cubi per anno.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1667. (ex 1. 4058.) Lulli.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. L'articolo 4 del decreto-legge n. 356 del 2001 convertito con modificazioni dalla legge n. 418 del 2001 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale). 1. A decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2008, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni, è ridotta del 60 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori 200.000 metri cubi per anno».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1668. (ex 1. 4057.) Lulli.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331.1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni, all'articolo 19-bis.1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera g) dopo le parole: «50 per cento» sono aggiunte le seguenti: «per gli agenti e rappresentanti di commercio tale detrazione è ammessa nella misura dell'80 per cento»;
b) alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le parole: «ad eccezione di quelle sostenute dagli agenti e rappresentanti di commercio nella misura dell'80 per cento».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
f) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
h) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1669. (ex 1. 4246.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Al comma 332, dopo le parole: rivalutazione dei beni d'impresa aggiungere le seguenti: , comprese le rimanenze di merci,
Conseguentemente:
al comma 333, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione della rivalutazione delle rimanenze di merci, per la quale il maggior valore si considera riconosciuto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita;
al comma 334, dopo le parole: per i beni non ammortizzabili aggiungere le seguenti: e rimanenze.
1. 1670. (ex 1. 841.) Gioacchino Alfano, Crosetto.
Al comma 332, sostituire le parole: chiuso entro la data del 31 dicembre 2004 con le seguenti: in corso alla data del 31 dicembre 2004.
1. 1671. (ex 1. 838.) Pagliarini, Sergio Rossi.
Al comma 333, sostituire le parole da: dal terzo esercizio fino alla fine del comma, con le seguenti: dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
Conseguentemente:
al comma 334, sostituire le parole da: 12 per cento fino a: 6 per cento con le seguenti: 4 per cento per i beni ammortizzabili e del 2 per cento
al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
1. 1672. (ex 1. 844.) Alberto Giorgetti, Taglialatela.
Dopo il comma 334, aggiungere il seguente:
334-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma l, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;
c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;
d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1673. (ex 1. 4204.) Nieddu, Gambini, Paola Mariani, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ottone, Rugghia, Quartiani, Tedeschi.
Dopo il comma 334, aggiungere il seguente:
334-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma l, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;
c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;
d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
396-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
396-quater. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, delle imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.
1. 1674. (ex 1. 4207.) Grandi.
Dopo il comma 335, aggiungere i seguenti:
335-bis. Le società che ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, redigono il bilancio di esercizio sulla base dei principi contabili internazionali possono ottenere, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, il riallineamento delle differenze positive o negative tra il valore risultante dal bilancio dell'esercizio di prima applicazione dei predetti principi contabili, per la parte derivante dalla prima applicazione medesima, e quello fiscalmente riconosciuto di singole attività o passività esistenti nel bilancio chiuso nell'esercizio precedente quello di prima applicazione. Tali valori si considerano fiscalmente riconosciuti a decorrere dall'esercizio di prima applicazione dei citati principi contabili.
335-ter. L'imposta sostitutiva è applicata sulle differenze determinate ai sensi del comma 335-bis nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili. Il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta di prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS) di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 38 del 2005.
1. 1675. (ex 1. 3173.) Romoli, Saro.
Al comma 337, primo periodo, sostituire la parola: avvenga con la seguente: inizi.
1. 1676. (ex 1. 850.) Alberto Giorgetti.
Al comma 337, primo periodo, dopo le parole: all'effettuazione della rivalutazione aggiungere le seguenti: , fatta salva l'ipotesi in cui questa non possa realizzarsi a causa di ritardi non imputabili al soggetto proprietario dell'area.
*1. 1677. (ex 1. 847. e 1. 848.) Verro, Lupi, Stradella.
Al comma 337, primo periodo, dopo le parole: all'effettuazione della rivalutazione aggiungere le seguenti: , fatta salva l'ipotesi in cui questa non possa realizzarsi a causa di ritardi non imputabili al soggetto proprietario dell'area.
*1. 1678. (ex 1. 849.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 338, aggiungere il seguente:
338-bis. All'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Ferma restando la previsione di cui al precedente periodo, le spese e gli altri componenti negativi di cui al comma 10, devono essere oggetto di separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti. In ogni caso, l'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo del presente comma. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.»
1. 1679. (ex 1. 4188.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 339, aggiungere i seguenti:
339.1. L'imprenditore individuale che, alla data del 30 novembre 2005, utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2006, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2006, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.
339.2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
339.3. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 339.1 e 339.2 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2005 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2006 e il 16 marzo 2007, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
339.4. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 novembre 2006. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2005, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o ottobre 2005.
339.5. Le disposizioni di cui al comma 339.4 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 339.4. In
tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
339.6. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.
339.7. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 339.1 a 339.7 devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 dicembre 2006 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2007 ed il 16 maggio 2007, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
1. 1680. (ex 1. 3654.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.
Dopo il comma 339, aggiungere i seguenti:
339.1. L'imprenditore individuale che, alla data del 30 settembre 2005, possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2006, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2006, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.
339.2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
339.3. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui al comma 1 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2005 e la restante parte in due rate, di pari importo, entro il 16 dicembre 2006 e il 16 marzo 2007, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articoli 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1681. (ex 1. 4224.) Gambini, Nieddu, Paola Mariani, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ottone, Rugghia, Quartiani, Tedeschi.
Dopo il comma 339, aggiungere i seguenti:
339.1. L'imprenditore individuale che, alla data del 30 settembre 2005, possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2006, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2006, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.
339.2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
339.3. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui al comma 339.1. deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2005, e la restante parte in due rate, di pari importo, entro il 16 dicembre 2006 e il 16 marzo 2007, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
1. 1682. (ex 1. 4214.) Gambini, Nieddu, Paola Mariani, Ottone.
Dopo il comma 339, aggiungere i seguenti:
339.1. I maggiori valori degli elementi dell'attivo patrimoniale e i minori valori dei fondi di accantonamento del passivo patrimoniale che emergono nel primo bilancio di applicazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, o di leggi speciali, sono riconosciuti anche ai fini fiscali, in deroga alle disposizioni dell'articolo 4, comma 1, lettera h), n. 1), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, se il loro importo complessivo è assoggettato ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10 per cento. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
339.2. Le somme corrisposte in applicazione del comma 339.1 sono liquidate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e versate in tre rate; la prima, nella misura del 40 per cento, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative a tale periodo, e le altre nella misura del 30 per cento ciascuna entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
1. 1683. (ex 1. 4254.) Alberto Giorgetti, Leo.
Dopo il comma 339, aggiungere i seguenti:
339.1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2006, assegnino ai soci beni immobili diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi delle disposizioni seguenti a condizione che i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2005, ovvero vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o ottobre 2005:
a) sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento; per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi;
b) le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento;
c) per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale;
d) nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del citato testo unico n. 917 del 1986. Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute. Il valore normale dei beni ricevuti che eccede il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute non determina reddito imponibile in capo ai soci assegnatari;
e) le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA;
f) le società che si avvalgono delle disposizioni del presente comma devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2006 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2007 ed il 16 maggio 2007, con i criteri di cui al decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
339.2. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2006 si trasformano in società semplici.
1. 1684. (ex 1. 4202. e 1. 4210.) Gambini, Nieddu, Paola Mariani, Ottone, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Rugghia, Quartiani, Tedeschi.
Dopo il comma 339, aggiungere i seguenti:
339.1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2005, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 6 per cento.
339.2. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e della legge 21 novembre 2000, n. 342, compresi quelli costituiti ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 342 del 2000, l'imposta sostitutiva di cui al comma 339.1. è ridotta al 2 per cento.
339.3. Le riserve e i fondi di cui al comma 339.1. e i saldi attivi di cui al comma 339.2., assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società o dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
339.4. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 339.1. ed è versata in tre rate, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizi e dei due successivi, rispettivamente, nella misura del 40 per cento per il primo esercizio, del 30 per cento per il secondo e del 30 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento, da versare contestualmente a ciascuna rata.
339.5. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
339.6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
339.7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, i maggiori valori iscritti in bilancio, per effetto dell'imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione e relativi all'annullamento delle azioni acquistate nei mercati regolamentati o a seguito di offerte pubbliche di acquisto, si considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che venga corrisposta una somma pari all'1 per cento. Tale somma è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2005 ovvero, per le operazioni deliberate successivamente a tale data e alle quali è applicabile il predetto articolo 6, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel quale le operazioni stesse sono perfezionate. Si applicano le disposizioni dei commi 339.5. e 339.6. e, per i versamenti, quelle del comma 339.5.
1. 1685. (ex 1. 4192.) Alberto Giorgetti, Leo.
Dopo il comma 339, aggiungere i seguenti:
339.1. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire del fondo di cui al comma 2.
339.2. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale.
339.3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in accordo con il Ministro degli affari esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare i regolamenti attuativi necessari.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. 1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2006 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.»
1. 1686. (ex 1. 851.) Provera, Nardini.
Dopo il comma 339, aggiungere il seguente:
339.1. È ammessa a deduzione fiscale per le persone fisiche e le persone giuridiche la metà di tutte le spese seguenti:
1) impianti di raccolta e depurazione delle acque meteoriche ad uso igienico negli edifici;
2) meccanismi per la differenziazione di erogazione del getto di acqua negli impianti di risciacquo dei servizi igienici;
3) meccanismi per il risparmio dell'acqua nei servizi igienici di ogni genere che assicurino un risparmio minimo potenziale dello per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. 1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2006 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.»
1. 1687. (ex 1. 852.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Folena.
Dopo il comma 339, aggiungere il seguente:
339.1. Dopo l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis. - (Asseverazione degli studi di settore). 1. La corrispondenza degli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea può essere asseverata, su richiesta del contribuente:
a) dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte;
b) dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, limitatamente alle dichiarazioni presentate per conto degli associati.
2. Con l'asseverazione viene altresì attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi a quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificano la non congruità dei predetti ricavi o compensi. Possono essere inoltre giustificate, con separata ed ulteriore attestazione, le incoerenze rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.
3. Gli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per le singole attività esercitate, oggetto dell'asseverazione sono individuati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione.
4. In caso di ricorso contro l'atto di accertamento relativo ai periodi d'imposta per i quali è stata rilasciata l'asseverazione fedele, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ed all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernenti, rispettivamente il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative tributarie in pendenza di giudizio, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. Restano, comunque, fermi i criteri indicati dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non oggetto di asseverazione.
5. Ai soggetti indicati nel primo comma che rilasciano un infedele asseverazione si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro. In caso di ripetute violazioni ovvero di violazioni particolarmente gravi, ai predetti soggetti è inibita la facoltà di rilasciare l'asseverazione. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento della direzione regionale delle entrate competente, in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. I provvedimenti sono altresì trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.»
339.2. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35:
1) al comma 1, la lettera b) è soppressa;
2) al comma 3, le parole: «e l'asseverazione» sono soppresse;
b) all'articolo 36, secondo comma, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «l'asseverazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 dell'articolo 35»
sono sostituite dalle seguenti: «l'asseverazione di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146». c) all'articolo 39, comma 1, lettera a), le parole: «ovvero l'asseverazione» sono soppresse; d) all'articolo 40, comma 1, lettera c), le parole: «, dell'asseverazione» sono soppresse.
339.3. Al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 3 è abrogato; b) all'articolo 21, comma 1, alinea, le parole: «o l'asseverazione» sono soppresse; c) all'articolo 22, comma 1, le parole: «, delle asseverazioni» sono soppresse.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, comma 349, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1688. (ex 1. 4526.) Benvenuto, Lettieri, Grandi, Michele Ventura, Pistone.
Dopo il comma 339, aggiungere il seguente:
339.1. Dopo l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto il seguente:
«10-bis. (Asseverazione degli studi di settore). 1. La corrispondenza degli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea può essere asseverata, su richiesta del contribuente:
a) dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte;
b) dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, limitatamente alle dichiarazioni presentate per conto degli associati.
2. Con l'asseverazione viene altresì attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi a quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificano la non congruità dei predetti ricavi o compensi. Possono essere inoltre giustificate, con separata ed ulteriore attestazione, le incoerenze rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.
3. Gli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per le singole attività esercitate, oggetto dell'asseverazione sono individuati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione.
4. In caso di ricorso contro l'atto di accertamento relativo ai periodi d'imposta per i quali è stata rilasciata l'asseverazione fedele, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ed all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernenti, rispettivamente il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative tributarie in pendenza di giudizio, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. Restano, comunque, fermi i criteri indicati dell'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non oggetto di asseverazione.
5. Ai soggetti indicati nel primo comma che rilasciano un infedele asseverazione si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro. In caso di ripetute violazioni ovvero di violazioni particolarmente gravi, ai predetti soggetti è inibita la facoltà di rilasciare l'asseverazione. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento della direzione regionale delle entrate competente, in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. I provvedimenti sono altresì trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.»
339.2. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35:
1) al comma 1, la lettera b) è soppressa;
2) al comma 3, le parole: «e l'asseverazione» sono soppresse;
b) all'articolo 36, secondo comma, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «l'asseverazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 dell'articolo 35» sono sostituite dalle seguenti: «l'asseverazione di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146».
c) all'articolo 39, comma 1, lettera a), le parole: «ovvero l'asseverazione» sono soppresse;
d) all'articolo 40, comma 1, lettera c), le parole: «, dell'asseverazione» sono soppresse.
339.3. Al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 3 è abrogato;
b) all'articolo 21, comma 1, alinea, le parole: «o l'asseverazione» sono soppresse;
c) all'articolo 22, comma 1, le parole: «, delle asseverazioni» sono soppresse.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1689. (ex 1. 4498.) Nieddu, Gambini, Paola Mariani, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ottone, Rugghia, Quartiani, Tedeschi.
Dopo il comma 339, aggiungere i seguenti:
339.1. All'articolo 62-sexies del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto; qualora gli studi di settore non fossero applicabili ovvero, se pur applicabili, ne sia dimostrata l'incoerenza con il caso specifico, gli accertamenti possono essere fondati sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, comma 349, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1690. (ex 1. 4242.) Benvenuto, Lettieri, Grandi, Michele Ventura, Pistone.
Dopo il comma 339, aggiungere il seguente:
339.1. All'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «alle medesime» sono aggiunte le seguenti: «qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,»;
b) al comma 2, le parole: «indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza» sono sostituite dalle seguenti: «qualora sopravvenga la conoscenza».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1691. (ex 1. 4383.) Nieddu, Gambini, Paola Mariani, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ottone, Rugghia, Quartiani, Tedeschi.
Dopo il comma 339, aggiungere il seguente:
339.1. All'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «alle medesime» sono aggiunte le seguenti: «qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,»;
b) al comma 2, le parole: «indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza» sono sostituite dalle seguenti: «qualora sopravvenga la conoscenza».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, comma 349, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1692. (ex 1. 4359.) Benvenuto, Lettieri, Grandi, Michele Ventura, Pistone.
Dopo il comma 339, aggiungere il seguente:
339.1. All'articolo 3, comma 181, primo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: «alle medesime»
sono aggiunte le seguenti: «qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, comma 349, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1693. (ex 1. 4361.) Benvenuto, Lettieri, Grandi, Michele Ventura, Pistone.
Dopo il comma 339, aggiungere il seguente:
339.1. All'articolo 20, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazione ed integrazioni, dopo le parole: «a titolo di saldo e di acconto delle imposte» sono aggiunte le seguenti: «, compresa l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'adeguamento agli studi di settore,».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, comma 349, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1694. (ex 1. 4368.) Benvenuto, Lettieri, Grandi, Michele Ventura, Pistone.
Dopo il comma 339, aggiungere il seguente:
339.1. All'articolo 20, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazione ed integrazioni, dopo le parole: «a titolo di saldo e di acconto delle imposte» sono aggiunte le seguenti: «, compresa l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'adeguamento agli studi di settore,».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1695. (ex 1. 4386.) Nieddu, Gambini, Paola Mariani, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ottone, Rugghia, Quartiani, Tedeschi.
Dopo il comma 339, aggiungere il seguente:
339.1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II, aggiungere il seguente numero:
«41-quinquies) locazioni di immobili effettuate da cooperative edilizie e loro consorzi e da imprese di costruzioni a canoni concordati con atto di convenzione anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o comunque realizzati su aree convenzionate e destinati a particolari categorie sociali quali giovani coppie, anziani, portatori di handicap e studenti universitari, anche se imputati in conto prezzo, si applica l'Iva del 4 per cento.»
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 1696. (ex 1. 3072.) Liotta, Volontè.
Dopo il comma 339-bis, aggiungere il seguente:
339-ter. All'articolo 4, comma 2-sexies, del decreto - legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo la parola: «comuni» sono aggiunte le seguenti: «, le province».
1. 1697. (ex 1. 923.) Ria, Stradiotto.
Dopo il comma 341, aggiungere il seguente:
341.1. All'articolo 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, l'ultimo periodo è soppresso.
1. 1698. (ex 1. 3653.) Giudice.
Dopo il comma 341, aggiungere il seguente:
341.1. All'articolo 8, comma 10, lettera c), numero 4), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato», sono aggiunte le seguenti: «ovvero le frazioni, ricadenti nella zona climatica E, afferenti a comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica D di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1699. (ex 1. 3080.) Galante, Pistone.
Dopo il comma 341, aggiungere i seguenti:
341.1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002.»
341.2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 341-bis, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1o gennaio 2003.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 1, comma 349, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1700. (ex 1. 4011.) Benvenuto, Lettieri, Michele Ventura, Pistone.
Dopo il comma 341, aggiungere i seguenti:
341.1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002.»
341.2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 341-bis, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1o gennaio 2003.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle
seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1701. (ex 1. 1366.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera.
Dopo il comma 341, aggiungere i seguenti:
341.1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002.»
341.2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 341-bis, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1o gennaio 2003.
341.3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 341-bis e 341-ter, pari a 800 milioni annui, si provvede con parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 396-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1702. (ex 1. 3794.) Sgobio, Agostini, Pinza, Russo Spena, Zanella, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De
Franciscis, Mariotti, Pistone, Cusumano, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Dopo il comma 341, aggiungere i seguenti:
341.1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002».
341.2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 341-bis, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1o gennaio 2003.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bisdel decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1703. (ex 1. 4234.) Grandi.
Sopprimere il comma 342.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, a 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si
applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1704. (ex 1. 859.) Grandi.
Al comma 342, capoverso comma 6, lettera a), sostituire le parole: presenti insieme con le seguenti: prevalenti rispetto.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro anni.
396-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1705. (ex 1. 860.) Tolotti, Benvenuto, Nannicini, Crisci.
Al comma 342, capoverso comma 6, lettera a), sostituire le parole: 1 euro con le seguenti: cinquanta centesimi di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro anni.
396-ter L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1706. (ex 1. 861.) Tolotti, Benvenuto, Nannicini, Crisci.
Al comma 342, capoverso comma 6, lettera a), sostituire le parole: quattro secondi con le seguenti: cinque secondi.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
396-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1707. (ex 1. 862.) Tolotti, Benvenuto, Nannicini, Crisci.
Al comma 342, capoverso comma 6, lettera a), sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 50 euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
396-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1708. (ex 1. 863.) Tolotti, Benvenuto, Nannicini, Crisci.
Al comma 342, capoverso comma 6, lettera a), sostituire le parole: 140.000 partite con le seguenti 42.000 partite.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
396-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
396-quater. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture, come previsto dall'articolo 19-bis. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato daldecreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.
1. 1709. (ex 1. 864.) Tolotti, Benvenuto, Nannicini, Crisci.
Al comma 342, capoverso comma 6, lettera a), sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti 80 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
396-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
396-quater. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture, come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano
comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.
1. 1710. (ex 1. 865.) Tolotti, Benvenuto, Nannicini, Crisci.
Al comma 342, capoverso, comma 6, lettera b), numero 6, aggiungere, in fine, le parole: , escludendo le sale bingo e i bar.
Conseguentemente, al comma 343, sostituire le parole: all'8 per cento né superiore al 12 per cento con le seguenti: all'8,5 per cento né superiore al 12,5 per cento.
1. 1711. (ex 1. 854.) Alberto Giorgetti, Buontempo.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti degli enti pubblici istituiti esclusivamente per l'esercizio di attività assistenziali e sanitarie, ad eccezione delle aziende sanitarie locali, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali determinato ai sensi del citato articolo 10-bis, si applica l'aliquota del 4,25 per cento».
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 1712. (ex 1. 3059.) D'Agrò, Volontè, Liotta.
Al comma 344, capoverso comma 13-bis, sostituire le parole: relativo agli apparecchi da intrattenimento con le seguenti: da parte del distributore del gioco, proprietario degli apparecchi da intrattenimento, a mezzo del modello F24,
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 1713. (ex 1. 868.) Maninetti, Volontè, Liotta.
Al comma 347, lettera a), dopo le parole: punti di raccolta di altri giochi autorizzati aggiungere le seguenti: , escludendo le sale bingo e i bar,
Conseguentemente al comma 348 sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 14 per cento.
1. 1714. (ex 1. 870.) Alberto Giorgetti, Buontempo.
Al comma 347, lettera b), sostituire le parole: 0,8 per cento, con le seguenti: 0,6 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo paria 50 milioni di euro annui.
396-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1715. (ex 1. 871.) Tolotti, Benvenuto, Nannicini, Crisci.
Al comma 348, sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 14 per cento.
1. 1716. (ex 1. 873.) Alberto Giorgetti, Buontempo.
Al comma 348, sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
396-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1717. (ex 1. 874.) Tolotti, Benvenuto, Nannicini, Crisci.
Al comma 350, primo periodo, dopo le parole: che devono possedere aggiungere le seguenti: i distributori del gioco proprietari degli apparecchi e.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 1718. (ex 1. 875.) Volontè, Liotta.
Al comma 350, dopo le parole: che devono possedere aggiungere le seguenti: i distributori del gioco proprietari degli apparecchi e.
1. 1719. (ex 1. 876.) Tolotti, Benvenuto, Nannicini, Crisci.
Al comma 351, capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) per l'attività di distributore del gioco da parte del proprietario degli apparecchi;
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 1720. (ex 1. 877.) Maninetti, Liotta, Volontè.
Al comma 351, capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) per l'attività di distributore del gioco da parte del proprietario degli apparecchi.
1. 1721. (ex 1. 879.) Tolotti, Benvenuto, Nannicini, Crisci.
Al comma 351, capoverso sostituire la lettera c) con la seguente:
c) per l'installazione in esercizi muniti delle licenze di cui agli articoli 86 ed 88.
1. 1722. (ex 1. 878.) Maninetti, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 365, aggiungere il seguente:
365-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, le parole: «può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad» sono sostituite dalle seguenti: «affida, con».
1. 1723. (ex 1. 4376.) Alberto Giorgetti, Maggi.
Dopo il comma 367, aggiungere il seguente:
367-bis. All'articolo 11-quinquiesdecies, comma 1, alinea, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «nonché attraverso la telefonia fissa e mobile» sono soppresse.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 1724. (ex 1. 3024.) Volontè, Liotta.
Dopo il comma 367, aggiungere i seguenti:
367-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 1o luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le entrate derivanti dall'esercizio di case da gioco riservato per legge ad un ente pubblico, anche quando questi lo eserciti tramite società controllate, sono considerate agli effetti di qualunque tributo diretto e indiretto entrate di natura pubblicistica, da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie.»
367-ter. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Non costituisce presupposto dell'imposta l'esercizio di scommesse e di case da gioco riservato per legge ad un ente pubblico anche quando questi li esercita tramite società controllate.»
367-quater. Sono abrogati l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
367-quinquies. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il settimo comma è sostituito dal seguente:
«Non si fa luogo a ritenute sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate.»
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 1725. (ex 1. 3322.) Liotta, Volontè.
Dopo il comma 367, aggiungere il seguente:
367-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le case da gioco gestite da un ente pubblico direttamente ovvero tramite società controllate la base imponibile, determinata con le modalità di cui al comma 4, è ridotta alla metà.»
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 1726. (ex 1. 3323.) Volontè, Liotta.
Dopo il comma 367, aggiungere il seguente:
367-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le case da gioco gestite da un ente pubblico direttamente ovvero tramite società controllate la base imponibile, determinata con le modalità di cui al comma 4, è ridotta alla metà.»
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 13 milioni di euro annui.
1. 1727. (ex 1. 3331.) Mazzarello, Rainisio, Labate.
Dopo il comma 367, aggiungere il seguente:
367-bis. All'articolo 1, comma 283, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «Le vincite non riscosse» sono sostituite dalle seguenti: «Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le vincite non riscosse».
1. 1728. (ex 1. 3326.) Rodeghiero, Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo il comma 367 aggiungere il seguente:
367-bis. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle parole: «2 per cento».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1729. (ex 1. 3330.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 367, aggiungere i seguenti:
367-bis. I concessionari autorizzati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa ed ippiche possono avvalersi dei mezzi di partecipazione a distanza presenti
nei punti di raccolta dei concessionari delle reti AAMS purché questi ultimi punti raccolta siano ad una distanza minima di 2.500 metri dagli attuali locali dei concessionari.
367-ter. Al di sotto di tali distanze il punto di raccolta è obbligato a collegarsi al concessionario più vicino, secondo modalità e provvedimenti che sono emanati e disciplinati dall'AAMS. La raccolta non può comunque mai essere effettuata in locali che siano ad una distanza inferiore agli 800 metri da qualsiasi concessionario.
1. 1730. (ex 1. 3333. e 1. 3184.) Alberto Giorgetti, Lisi, Lamorte.
Dopo il comma 367, aggiungere il seguente:
367-bis. In deroga agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di gioco d'azzardo, è consentita la costituzione di nuove case da gioco, affidate in concessione ad un unico soggetto gestore di provata esperienza nel settore, individuato con gara internazionale. Nell'offerta i partecipanti alla gara individuano le aree vocate alla localizzazione tenendo conto del potenziale turistico, della capacità ricettiva, del bacino di utenza, della prossimità di altre case da gioco, anche in Paesi esteri limitrofi. Il concessionario è individuato in accordo tra Stato e regioni, con atto della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nell'atto sono indicati: la durata ed il canone della concessione, le caratteristiche della stessa, le localizzazioni, le misure di controllo, la ripartizione dell'imposta unica sui proventi. Alla gestione delle case da gioco si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di mancato accordo nella Conferenza unificata, il soggetto gestore e le caratteristiche della concessione sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. A decorrere dall'anno 2009 le regioni possono individuare, con il soggetto gestore, ulteriori localizzazioni nel proprio territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono adottate le norme di raccordo con le vigenti disposizioni in materia di giochi.
1. 1731. (ex *1. 3334. e *1. 3335) Saro, Romoli, Collavini, Lenna, Moretti.
Dopo il comma 367 aggiungere il seguente:
367-bis. In deroga agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di gioco d'azzardo, è consentita, in accordo con le regioni, la costituzione di nuove case da gioco, localizzate due per regione, oltre alle esistenti ed oltre a quelle da consentirsi nei comuni il cui territorio sia interamente in zona extra doganale, tenendo conto delle ragioni storiche e sociali, della presenza di case da gioco in Paesi esteri limitrofi e della necessità di sottrarre alla criminalità organizzata la gestione del gioco d'azzardo clandestino. Tali localizzazioni devono essere fatte tenendo conto del potenziale turistico e della capacità ricettiva delle località vocate, nonché dello sviluppo dell'occupazione nelle zone con tasso di inoccupati maggiore della media nazionale. Alla gestione delle case da gioco si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono previste le misure di controllo, le caratteristiche dell'atto di affidamento in concessione a società private o miste, la ripartizione dei proventi e dei canoni concessori, nonché le norme di
raccordo con le disposizioni in materia di riorganizzazione delle funzioni statali in materia di giochi.
1. 1732. (ex 1. 3336.) Romoli, Saro, Collavini, Lenna, Moretti.
Dopo il comma 367, aggiungere il seguente:
367-bis. Il termine per le istanze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per i 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge per le rivendite già istituite con contratto antecedente alla data del 30 giugno 2005 in possesso dei requisiti stabiliti dai citati commi, purché al 31 marzo 2006 siano intestate a persone fisiche.
1. 1733. (ex 1. 4421.) Saro, Romoli.
Dopo il comma 367, aggiungere il seguente:
367-bis. Alla tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 recante la tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, il numero 1 è sostituito dal seguente:
«1. Esecuzioni musicali di qualsiasi genere e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo».
1. 1734. (ex 1. 4453.) Alberto Giorgetti, Maggi.
Dopo il comma 368, aggiungere i seguenti:
368-bis. Allo scopo di concorrere ad una più efficiente e capillare rete di vendita al dettaglio dei tabacchi lavorati, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni, i delegati alla gestione di un deposito fiscale chiuso per effetto della riorganizzazione della rete distributiva della società Logista S.p.a. che non risultano cointeressati nella gestione di altro deposito, possono ottenere l'assegnazione a trattativa privata di una rivendita di generi di monopolio con l'osservanza delle disposizioni relative alla distanze e ai parametri di reddito previsti per l'istituzione di una rivendita ordinaria. Analogamente i rivenditori di generi di monopolio, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore delle presente legge, in qualità di gerenti provvisori senza titolo al conferimento diretto, possono conseguire l'assegnazione a trattativa privata della rivendita che gestiscono.
368-ter. Al fine di incrementare le entrate erariali l'assegnazione della rivendita di cui al comma 368-bis viene effettuata dietro versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'importo una tantum di quindicimila euro e le relative richieste devono essere inoltrate dai richiedenti ai competenti uffici regionali dei Monopoli di Stato entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1735. (ex 1. 3085.) Romoli, Saro.
Dopo il comma 368, aggiungere i seguenti:
368-bis. Allo scopo di concorrere ad una più efficiente e capillare rete di vendita al dettaglio dei tabacchi lavorati, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni, i delegati alla gestione di un deposito fiscale chiuso per effetto della riorganizzazione della rete distributiva della società Logista S.p.A., possono ottenere l'assegnazione a trattava privata di una rivendita generi di monopolio con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di reddito previsti per l'istituzione di una rivendita ordinaria. Analogamente i rivenditori generi di monopolio, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualità di gerenti provvisori senza titolo al conferimento diretto, possono conseguire l'assegnazione a trattativa privata della rivendita che gestiscono.
368-ter. Al fine di incrementare le entrate erariali l'assegnazione della rivendita di cui al comma 367-bis viene effettuata dietro versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'importo, una tantum, di dodicimila euro rateizzabili in 5 anni e le relative richieste devono essere inoltrate dai richiedenti ai competenti uffici regionali dei Monopoli di Stato entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1736. (ex 1. 4419.) Grandi, Lettieri, Tolotti, Benvenuto.
Al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 385 aggiungere il seguente:
385-bis. I lavoratori di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 possono, al compimento del 65o anno di età e a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, chiedere di conseguire la pensione con le regole del sistema esclusivamente contributivo e che la stessa sia calcolata secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. La pensione di cui al periodo precedente non può comunque essere di importo superiore a quello della prestazione calcolata con il sistema retributivo.
1. 1737. (ex 1. 3596.) Mazzoni, Liotta, Volontè.
Al comma 369, sostituire le parole:il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006
Conseguentemente, al comma 385, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini della certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto è sufficiente che il Ministero della difesa ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inviino all'INAIL appositi elenchi contenenti l'indicazione delle unità navali caratterizzate dalla presenza di amianto e copia dell'estratto matricolare o del libretto di navigazione rilasciato dalle autorità competenti. Il personale militare imbarcato sulle unità navali della Marina militare e il personale marittimo della Marina mercantile può cumulare i benefici previsti dal presente comma con i benefici previdenziali, previsti dai regimi pensionistici di appartenenza, che comportino l'anticipazione dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
1. 1738. (*ex 1. 900.) Ciro Alfano, Liotta, Volontè.
Al comma 369, sostituire le parole:il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
Conseguentemente, al comma 385, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini della certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto è sufficiente che il Ministero della difesa ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inviino all'INAIL appositi elenchi contenenti l'indicazione delle unità navali caratterizzate dalla presenza di amianto e copia dell'estratto matricolare o del libretto di navigazione rilasciato dalle autorità competenti. Il personale militare
imbarcato sulle unità navali della Marina militare e il personale marittimo della Marina mercantile può cumulare i benefici previsti dal presente comma con i benefici previdenziali, previsti dai regimi pensionistici di appartenenza, che comportino l'anticipazione dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
1. 1739. (ex 1. 900.) Lavagnini.
Al comma 369, sostituire le parole:il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006
Conseguentemente, dopo il comma 385 aggiungere il seguente:
385-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo per le esigenze di addestramento del personale militare delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali di pace, con dotazione per l'anno 2006 pari a 75 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra i centri di responsabilità dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare anche tenendo conto delle unità di personale effettivamente impiegate nelle missioni oggetto del fondo.
1. 1740. (ex 1. 3341.) Liotta, Volontè.
Al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
Conseguentemente al comma 389, tabella C, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: Art. 5, comma 1, lettera a): spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694): apportare le seguenti variazioni:
2006: + 190.000;
2007: + 190.000;
2008: + 190.000.
1. 1741. (ex 1. 3699) Alberto Giorgetti, Saglia.
Al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 385, aggiungere il seguente:
385-bis. Le aziende agricole ubicate nelle zone di obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 20 giugno 1999, sono ammesse a regolarizzare la propria posizione contributiva maturata sino al 31 dicembre 2003, corrispondendo in unica soluzione il 20 per cento di quanto dovuto, per i soli oneri previdenziali, con esclusioni di sanzioni, interessi e more. A tale beneficio sono ammessi esclusivamente gli oneri previdenziali non oggetto di cessioni di credito da parte dell'ente previdenziale, di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Coloro che intendano avvalersi di tale disposizione debbono presentare domanda di condono entro il 31 marzo 2006, unitamente alla quietanza del relativo versamento. La regolarizzazione di cui al presente comma, estingue i reati e le violazioni connessi con i relativi rapporti di lavoro.
1. 1742. (ex 1. 3786.) Alberto Giorgetti, Villani Miglietta.
Al comma 369, sostituire le parole: il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento di gettito di 200 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 385, aggiungere il seguente:
385-bis. Per l'integrale copertura del Fondo per i pensionati delle ferrovie dello Stato di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro da assegnare per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
1. 1743. (ex 1. 2992.) Alberto Giorgetti.
Al comma 369, sostituire le parole:il mantenimento del gettito con le seguenti: un incremento del gettito ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 389, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647) (5.2.3.9. Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 200.000;
2007: + 200.000;
2008: + 200.000.
1. 1744. (ex 1. 4541.) Pistone.
Dopo il comma 371 aggiungere il seguente:
371-bis. Gli enti bilaterali costituiti in applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro fra rappresentanti di organizzazioni datoriali e sindacali che sottoscrivono, a domanda, gli accordi di reciprocità previsti dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono sempre e comunque autorizzati a rilasciare il documento unico di regolarità contributiva.
1. 1745. (ex 1. 3814.) Alberto Giorgetti, Taglialatela.
Dopo il comma 373, aggiungere i seguenti:
373-bis 1. È istituito il fondo rotativo per il finanziamento degli studi degli studenti universitari, di seguito denominato «Fondo».
373-ter. Il finanziamento a carico del Fondo è concesso agli studenti, di nazionalità italiana delle università statali, che:
a) siano in possesso dei requisiti di reddito stabiliti dal regolamento di cui al comma 373-nonies;
b) siano iscritti al primo anno di corso e che al 1o maggio del medesimo anno abbiano ottenuto un numero di crediti pari ad almeno un terzo di quello previsto per il rispettivo piano di studi;
c) siano in regola con gli esami negli anni accademici successivi all'anno di iscrizione;
d) che ne facciano richiesta, fino al limite massimo dei finanziamenti disponibili per l'anno accademico in oggetto e dando priorità alle domande in base all'ordine temporale di presentazione.
373-quater. L'importo massimo individuale previsto per il prestito a carico del fondo ammonta a 5.000 euro per ogni anno accademico.
373-quinquies. L'impegno delle somme ricevute a carico del fondo è a completa discrezione del beneficiario e tali somme possono essere utilizzate anche per esigenze non connesse alla frequenza degli studi. Tali somme sono versate all'istituto bancario indicato dal beneficiario stesso.
373-sexies. L'importo totale del prestito ricevuto a carico del fondo è restituito ratealmente dal beneficiario dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi universitari e, comunque, non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. Decorsi sei anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non ha intrapreso alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso stabilito ai sensi del comma 373-septies. La rata di rimborso del prestito non può comunque superare il 20 per cento del reddito del beneficiario.
373-septies. Il tasso di interesse sulla somma da restituire ai sensi del comma 373-sexies deve essere pari al prime rate aumentato dello 0,25 per cento su base annua al fine di garantire una adeguata retribuzione dei soggetti che hanno emesso il prestito.
373-octies. I soggetti privati e le istituzioni pubbliche e private possono fare donazioni dirette a favore del fondo, interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
373-nonies. II Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della disposizione di cui ai commi da 373-bis a 373-octies, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In particolare, Il regolamento prevede:
a) i requisiti massimi di reddito per l'accesso al fondo;
b) il piano di impiego delle risorse disponibili stabilito annualmente;
c) i tempi per la presentazione e per l'esame delle domande di accesso al fondo da parte dei soggetti competenti;
d) le penali a carico dell'istituto di credito, in caso di ritardo nell'erogazione del prestito;
e) i meccanismi di controllo e le disposizioni da applicare in caso di mancato rimborso del prestito.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Per finanziare il fondo di cui al comma 373-bis è istituita un'imposta sulla produzione e sull'importazione di bevande realizzate con aggiunta di anidride carbonica o di altro gas per dare o aumentare la loro effervescenza. Sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta le acque minerali, le bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore al 6 per cento e le bevande alcoliche con gradazione alcolica inferiore al 6 per cento nelle quali l'effervescenza e il contenuto di alcol sono interamente derivati da fermentazione naturale.
396-ter. L'imposta di cui al comma 396-bis è pari a 0,07 euro per litro di prodotto finito confezionato per la distribuzione, in confezione da consumo o concentrato per l'erogazione di prodotto sfuso al pubblico mediante appositi distributori.
396-quater. L'imposta di cui ai commi 396-bise 396-ter è dovuta dal produttore in caso di bevande prodotte nel territorio italiano e dall'importatore in caso di bevande prodotte fuori dal territorio italiano.
1. 1746. (ex 1. 2800.) Alberto Giorgetti, Buontempo.
Dopo il comma 373 aggiungere i seguenti:
373-bis. È istituito il fondo pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati.
373-ter. Il Fondo è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo.
373-quater. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive e per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene adottato il «Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati», di seguito denominato «piano». Tale piano deve includere misure idonee ad assicurare il più stretto raccordo fra domanda ed offerta di lavoro per giovani laureati, anche in collaborazione con gli organismi regionali preposti alla promozione delle politiche attive del lavoro, nonché con le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali. Il piano deve altresì prevedere le modalità di coinvolgimento dei giovani laureati in progetti di sviluppo realizzati dalle istituzioni pubbliche di ricerca, anche attraverso forme di partenariato con imprese private, e nella realizzazione presso ogni distretto industriale di centri di ricerca finalizzati allo sviluppo delle innovazioni di prodotto e di processo; il piano deve inoltre prevedere misure atte a favorire lo sviluppo di offerta di lavoro corrispondente all'alta formazione, misure finalizzate ad agevolare l'accesso al credito per i giovani laureati che si avviino ad intraprendere l'attività professionale o a partecipare alla realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo ed infine misure finalizzate ad incentivare il deposito di nuovi brevetti e la commercializzazione delle relative applicazioni produttive.
373-quinques. Il piano dispone altresì le misure di coordinamento per l'utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente, a integrazione delle risorse di cui al comma 396-bis.
373-sexies. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri viene istituito l'Osservatorio per il lavoro dei giovani laureati con il compito di verificare periodicamente l'efficacia delle misure promosse ed assicurare il raccordo con tutti gli organismi centrali e locali che si occupano di politiche del lavoro giovanile, nonché del coordinamento tra i diversi Ministeri coinvolti nella realizzazione del piano.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere i seguenti:
396-bis. Per le finalità di cui ai commi 373-bis e 373-sexies, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2007 e 2008.
396-ter. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1747. (ex 1. 3406.) Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Sopprimere il comma 374.
Conseguentemente, al comma 389, tabella C, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (7.1.5.2 - Fondo per le politiche sociali - cap. 3671), apportare la seguente variazione:
2006: + 5.000.
1. 1748. (ex 1. 890.) Maurandi, Mariotti.
Sopprimere il comma 375.
1. 1749. (ex 1. 891.) Parolo, Guido Giuseppe Rossi, Caparini, Sergio Rossi, Pagliarini.
Sopprimere il comma 376.
1. 1750. (ex 1. 892.) Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana, Michele Ventura, Mariotti.
Dopo il comma 377, aggiungere i seguenti:
377-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 è istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva.
377-ter. L'imposta di cui al comma 377-bis è commisurata ai ricavi delle emittenti televisive derivanti dalla pubblicità, come definita dall'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
377-quater. I soggetti tenuti al versamento dell'imposta di cui al comma 377-bis sono quelli operanti nel settore delle emittenti televisive su frequenze terrestri, via cavo e satellite.
377-quinquies. L'imposta di cui al comma 377-bis è determinata applicando l'aliquota dell'1,5 per cento sui ricavi derivanti dagli introiti pubblicitari iscritti nell'ultimo bilancio approvato. L'aliquota è ridotta allo 0,5 per cento per le emittenti locali.
377-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolate le modalità applicative dell'imposta di cui al comma 377-bis.
377-septies. Il gettito derivante dall'imposta sulla pubblicità televisiva è destinato al finanziamento dei beni culturali e del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni.
1. 1751. (ex 1. 4341.) Melandri.
Sopprimere il comma 379.
1. 1752. (ex 1. 894.) Mariotti, Olivieri.
Al comma 379, capoverso, aggiungere la seguente lettera:
p-sexiesdecies) Colleferro (Area industriale ex BPD).
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
1. 1753. (ex 1. 2704.) Coluccini, Rugghia, Meta.
Al comma 379, capoverso, aggiungere la seguente lettera:
p-sexiesdecies) area ex Zambon di Vicenza.
1. 1754. (ex 1. 893.) Guido Dussin, Sergio Rossi.
Al comma 379, al capoverso, aggiungere la seguente lettera:
p-sexiesdecies) Grosseto-Strillaie.
Conseguentemente, al comma 389, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile: - Art. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 100;
2007: - 100;
2008: - 100.
1. 1755. (ex 1. 3292.) Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.
Al comma 379, capoverso, aggiungere la seguente lettera:
p-sexiesdecies) Grosseto-Strillaie.
Conseguentemente, al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621) (7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 8831), apportare la seguente variazione:
2006: - 100.
1. 1756. (ex 1. 3294.) Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.
Al comma 379, capoverso, aggiungere la seguente lettera:
p-sexiesdecies) Grosseto-Strillaie.
1. 1757. (ex 1. 3293) Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama
Al comma 379, capoverso, aggiungere la seguente lettera:
p-sexiesdecies) discarica «Le Strillaie», situata in località Strillaie nel territorio comunale di Grosseto.
1. 1758. (ex 1. 674.) Alberto Giorgetti.
Al comma 380, dopo le parole del terrorismo aggiungere le seguenti: di ogni tipo, anche se non esplicitato come motivazione nella sentenza, e.
1. 1759. (ex 1. 895.) Grandi, Gasperoni.
Al comma 381, alinea, dopo le parole: eventi verificatisi aggiungere le seguenti: sul territorio nazionale a decorrere dal 1o gennaio 1961 ed all'estero dal 1o gennaio 2003, nonché di quelli occorsi a Kindu (Congo) l'11 novembre 1961 e in Afghanistan il 22 agosto 1998.
1. 1760. (ex 1. 1214.) Lavagnini.
Al comma 382, sopprimere le parole da: in occasione fino a: confini nazionali e.
1. 1761. (ex 1. 899.) Ciro Alfano, Liotta, Volontè.
Al comma 382, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le infermità di cui al presente comma si presumono dipendenti da causa di servizio, salvo prova contraria.
Conseguentemente, al comma 383, dopo le parole: sono disciplinati aggiungere le seguenti: le procedure per l'accertamento sanitario e per il riconoscimento delle infermità di cui al comma 382 e.
1. 1762. (ex 1. 896.) Lavagnini.
Al comma 382, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì equiparate ai soggetti di cui al comma 381 le vittime del disastro aereo di Monte Serra, avvenuto il 3 marzo 1977.
1. 1763. (ex 1. 897.) Lavagnini.
Al comma 384, primo periodo, sopprimere le parole da: nell'ambito del programma fino a: Partenariato internazionale delle Nazioni Unite.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 1764. (ex 1. 898.) Tocci, Grignaffini, Martella, Carli, Sasso.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere i seguenti:
385-ter. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni
pensionistiche, per il coefficiente 1,25 se il lavoratore è stato esposto all'amianto fino a cinque anni e per il coefficiente 1,50 se il lavoratore è stato esposto per oltre cinque anni. Nel computo del citato periodo sono considerate anche le assenze per malattia e per infortunio sul lavoro e i periodi di cassa integrazione ordinaria».
385-quater. L'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, è sostituito dal seguente:
«Art. 47. - (Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto). - 1. Hanno diritto a ottenere i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, tutti i lavoratori appartenenti a qualsiasi settore lavorativo, indipendentemente dall'ente previdenziale o assicurativo cui sono iscritti, che a qualsiasi titolo sono stati esposti all'amianto.
2. Si considerano esposti all'amianto i lavoratori che erano impiegati in lavorazioni nelle quali l'amianto, sotto qualsiasi forma, costituiva materia prima, nonché quelli le cui mansioni portavano a contatto con l'amianto presente, in qualsiasi forma, nell'ambiente lavorativo nonché quelli che erano esposti indirettamente per vicinanza svolgendo mansioni diverse purché in grado di dimostrare l'esposizione.
3. La certificazione dell'esposizione spetta al servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell'ASL competente territorialmente, adeguato nel personale e nella strumentazione, in dipendenza della presenza di amianto nel territorio di competenza. Tale norma si applica a tutti i lavoratori, appartenenti a qualsiasi settore o categoria, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
4. I benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1992 si applicano anche ai lavoratori esposti collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1992.
5. I riconoscimenti dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1992, fino ad ora avvenuti attraverso atti di indirizzo ministeriale in conformità alla pregressa regolamentazione sono pienamente confermati.»
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2006 è istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali per le emissioni superiori a quelle consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
396-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1765. (ex 1. 2980.) Russo Spena, Gianni Alfonso, Provera, Valpiana.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere il seguente:
385-ter. All'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore, si applica, a scelta del lavoratore, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso
al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 12 per cento.
396-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1766. (ex 1. 3838.) Gasperoni, Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere il seguente:
385-ter. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche, anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore ai dieci anni con le seguenti modalità:
a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,10 fino a cinque anni di esposizione;
b) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 dai cinque ai dieci anni di esposizione».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1767. (ex 1. 3837) Guerzoni, Gasperoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere il seguente:
385-ter. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-quinquies è aggiunto il seguente:
«6-sexsies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 12 per cento.
396-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1768. (ex 1. 3347.) Gasperoni, Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere i seguenti:
385-ter. I lavoratori affetti da neoplasie professionali determinate dall'amianto denunciate e riconosciute a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto a un assegno mensile pari ad un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla «Tabella indennizzo danno biologico» di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 119 della Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.
385-quater. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali determinate dall'amianto, avvenuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto ad un assegno una volta soltanto pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso articolo 85.
385-quinquies. Per i lavoratori assicurati presso l'INAIL, il riconoscimento delle provvidenze economiche di cui ai commi 385-ter e 385-quater avviene automaticamente con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL, e per i loro superstiti, il riconoscimento avviene su domanda da presentare all'Istituto stesso allegando la documentazione necessaria a provare il diritto.
385-sexies. Per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 385-ter, nonché da quelle riconosciute ai sensi del comma 385-quater è a carico del bilancio dello Stato. A partire dal terzo anno lo stesso onere è a carico del bilancio degli enti assicuratori per i soggetti da loro assicurati e a carico del bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese sono rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno.
385-septies. Le provvidenze economiche di cui ai commi 385-ter e 385-quater sono erogate dall'INAIL. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita vengono contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio dell'Istituto.
385-octies. Per le finalità di cui ai commi da 385-ter a 385-septies è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2006, 11 milioni di euro per l'anno 2007 e 11 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 11 milioni di euro annui.
1. 1769. (ex 1. 1542.) Gasperoni, Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio,
Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere il seguente:
385-ter. In favore dei lavoratori della Valbasento esposti ad amianto esclusi dalla normativa vigente al fine del riconoscimento dei benefici di legge è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2006.
Conseguentemente, dopo il 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono soppressi.
1. 1770. (ex 1. 1162.) Adduce, Molinari.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere i seguenti:
385-ter. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, un fondo per le vittime dell'amianto, in favore di soggetti affetti da malattie professionali asbesto-correlate e in favore di tutti quei soggetti che abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.
385-quater. Il fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.
385-quinquies. Il finanziamento del fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
385-sexies. Per la gestione del fondo è istituito un comitato amministratore i cui composizione, durata e compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
385-septies. L'organizzazione e il finanziamento del fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente.
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.
1. 1771. (ex 1. 1543.) Gasperoni, Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Cremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere il seguente:
385-ter. Alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, all'articolo 13, al comma 8, le parole: «per un periodo superiore a dieci anni» sono soppresse.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.
396-ter. Le disposizioni di cui ai commi 396-bis a 396-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1772. (ex 1. 2191.) Pistone, Sgobio.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere il seguente:
385-ter. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo fino a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria, gestita dall'INAIL, contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
396-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
396-quater. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1773. (ex 1. 2190.) Pistone, Sgobio.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere il seguente:
385-ter. In attesa di una revisione della disciplina di cui legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificata dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, che riconosca l'estensione dei benefici previdenziali anche ai lavoratori ai quali sia stata liquidata la pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, è riconosciuto agli stessi lavoratori, a titolo di risarcimento una tantum, l'importo di euro 30.000, da corrispondersi, in tre rate di euro 10.000, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni del triennio 2006-2008, con onere a carico del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.
396-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
396-quater. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1774. (ex 1. 2188.) Pistone.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere il seguente:
385-ter. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 5, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «ad esclusione della pensione a calcolo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'importo mensile di cui al comma 1, dei redditi esenti da imposte e, se di importo non superiore a 1.032,91 euro annui, anche quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 385-bis, stimato in 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si fa fronte mediante le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
c) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge
1. 1775. (ex 1. 2196.) Pistone, Sgobio.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere il seguente:
385-ter. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 5, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «ad esclusione della pensione a calcolo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'importo mensile di cui al comma 1».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 385-bis, stimato in 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si fa fronte mediante le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
c) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge
1. 1776. (ex 1. 2189.) Pistone, Sgobio.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere il seguente:
385-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, individua le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di rivalutare l'importo del beneficio per adeguarlo all'aumento del costo della vita.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1777. (ex 1. 2152.) Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 385-bis aggiungere i seguenti:
385-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2006 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell'importo, secondo le modalità di cui al comma 385-quater.
385-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2006, per le detrazioni previste dagli articoli 13 e 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.
385-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2006 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma l, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
385-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 385-ter a 385-quinquies si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi l, 2, 2-ter, 2-quater e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
385-septies. Ai fini dell'attuazione del comma 385-ter, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua:
a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 385-ter e le relative modalità di applicazione;
b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.
385-octies. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 385-ter al 385-septies , non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi dal 385-bis al 385-quinquies si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
1. 1778. (ex 1. 2187.) Pistone.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere il seguente:
385-ter. Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato dalla legge 19 dicembre 1979, n. 648, e dalla legge 9 giugno 1999, n. 172, è differito fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, quarto comma, è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 1780. (ex 1. 3703.) Lulli.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere il seguente:
385-ter. Il termine per l'entrata in vigore dei decreti attuativi dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 23 agosto 2004, n. 243, è fissato al 1o febbraio 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1781. (ex 1. 3835.) Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Cordoni, Motta, Bellini, Rainisio, Trupia, Diana, Michele Ventura, Mariotti.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere il seguente:
385-ter. Il termine per l'entrata in vigore dei decreti attuativi dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 23 agosto 2004, n. 243, è fissato al 1o febbraio 2006.
1. 1781. (ex 1. 3836.) Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Cordoni, Motta, Bellini, Rainisio, Trupia, Diana, Michele Ventura, Mariotti.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere il seguente:
385-ter. Ai trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti si applica l'indice di rivalutazione automatica, di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 110;
2007: - 110;
2008: - 110.
1. 1782. (ex 1. 2985.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere i seguenti:
385-ter A partire dal 1o gennaio 2006 il minimo di pensione è fissato in 800 euro al mese. II massimo di pensione è fissato in 5.165 euro al mese. A sanatoria per i mancanti aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una indennità una tantum di 800 euro.
385-quater. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad un quinto del trattamento minimo. Vengono riconosciuti cinque anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.
385-quinquies. Le prestazioni pensionistiche, dal 1o gennaio 2006, sono subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.
385-sexies. II rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.
385-septies. All'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «particolarmente» è soppressa;
b) dopo la parola: «usuranti», sono aggiunte le seguenti: «e pesanti».
385-octies. II Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere in base al comma 385-ter a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 385-quinquies, i limiti di reddito.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Al comma 349, alinea, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
396-quater. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
396-quinquies. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1783. (ex 1. 2973.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere il seguente:
385-ter. A decorrere dal 1o aprile 2006 nei giudizi aventi ad oggetto le prestazioni pensionistiche l'Istituto nazionale della previdenza sociale può essere difeso e rappresentato da funzionari dipendenti dell'ente medesimo.
1. 1784. (ex 1. 3754.) Volontè, Liotta.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere il seguente:
385-ter. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati,
già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.
1. 1785. (ex 1. 2946.) Giudice, Blasi, Antonio Leone.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere i seguenti:
385-ter. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
385-quater. Dal 1o gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 385-ter, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono così determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura dell' 80 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 11, comma 27, della legge n. 537 del 1993;
b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 20 giugno 1999, i comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.
385-quinquies. Relativamente ai carichi contributivi, fino al 31 ottobre 2005, risultanti dalle giornate denunciate trimestralmente all'INPS, relativi ai periodi non ancora prescritti e sgravati dalle riduzioni previste dalla normativa sulle calamità naturali, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 30 per cento dell'importo a carico dell'impresa o del lavoratore autonomo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso, fermo restando l'obbligo al versamento delle somme già trattenute ai lavoratori dipendenti e non versate agli enti previdenziali.
385-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti previdenziali informano i debitori di cui al comma 385-quinquies che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 385-quinquies, versando contestualmente almeno un decimo delle somme di cui al medesimo comma 385-quinquies. Il residuo importo è versato in rate trimestrali di uguale importo entro il 31 dicembre 2008.
385-septies. Con la presentazione dell'istanza di cui al comma 385-sexies, e fino alla definizione di cui al comma 385-quinquies, sono sospesi i giudizi pendenti e le azioni di recupero relativi alla fattispecie previste dal comma 385-quinquies. Con il pagamento di cui al comma 385-quinquies e 385-sexies è disposta la cancellazione delle ipoteche iscritte per i crediti in oggetto della medesima definizione, senza spese, e i giudizi pendenti e sospesi ai sensi del primo periodo sono estinti con compensazione integrale delle spese tra le parti.
385-octies. A decorrere dal 1o gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
385-nonies. La retribuzione di cui al comma 385-octies, con la medesima decorrenza, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati.
385-decies. A decorrere dal mese di luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere per via telematica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, all'INPS, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da pagarsi entro 20 giorni, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal fine l'INPS emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.
385-undecies. Entro il mese di giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalità previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni.
385-duodecies. A decorrere dal mese di luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS.
385-terdecies. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, per via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni, previste dal presente comma, al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'INAIL. È demandato all'INPS il compito di interdire la comunicazione di cui al presente comma alle aziende che presentano un evidente scostamento tra il numero di giornate derivanti dal fabbisogno presunto e i parametri oggettivi - studi di settore - derivanti dalla denuncia aziendale di cui al comma 385-undecies.
385-quaterdecies. A decorrere dal mese di luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui al primo periodo per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.
385-quinquiesdecies. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, istituisce un'apposita struttura centrale dedicata alla previdenza agricola, di coordinamento tra i diversi servizi, appositamente dedicata e alle dirette dipendenze del direttore generale, attribuendo i compiti e le funzioni alla Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione della contribuzione agricola di cui al comma 3 articolo 9-sexies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per il monitoraggio dell'andamento della riscossione della contribuzione e dell'erogazione delle prestazioni anche al fine di individuare linee guida nella lotta all'evasione e al sommerso.
385-sexiesdecies. Al fine di rendere più efficaci i controlli finalizzati all'emersione del lavoro irregolare in agricoltura, l'INPS e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) procedono sistematicamente all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni
relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni.
385-septiesdecies. L'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppresso.
385-octiesdecies. Per gli operai agricoli a tempo determinato e per le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni nonché dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con decorrenza 1o gennaio 2006 nella misura del 40 per cento della retribuzione e viene corrisposto per il numero di giornate di occupazione risultante dall'iscrizione negli elenchi anagrafici di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.
385-novodecies. Le retribuzione di riferimento per la determinazione della misura dell'indennità è quella media risultante dalla retribuzione contrattuale ai fini contributivi corrisposta per le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi relativi all'anno precedente.
385-vicies. Per i lavoratori di cui ai commi precedenti le giornate accreditabili ai fini pensionistici sono calcolate sulla base della vigente disciplina.
385-unvicies. Dal 1o gennaio 2006, a titolo sperimentale per un triennio, è riconosciuto ai datori di lavoro che stabilizzano l'occupazione, a condizione che le aziende beneficiarie applichino i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative e che versino regolarmente i contributi previdenziali, un credito d'imposta pari a:
a) 1.000 euro nei casi in cui si instaurino nuovi rapporti a tempo indeterminato o che si trasformino a tempo indeterminato rapporti di lavoro a tempo determinato;
b) 50 euro nei casi in cui si rinnovino l'anno successivo con lo stesso lavoratore, rapporti di lavoro a tempo determinato con garanzia occupazionale superiore a 100 giornate l'anno;
c) 2 euro, nei casi di incremento del numero delle giornate denunciate rispetto alla media del triennio precedente sulle giornate aggiuntive.
385-duovicies. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i commi dal 385-ter al 385-sexiesdecies.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Al comma 349, alinea, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1786. (ex 1. 3776.) Rava, Marcora, Zanella, Nardini, Rossiello, Borrelli, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Finocchiaro, Lumia, Burtone, Gerardo Bianco.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere il seguente:
385-ter. Le disposizioni in materia di pensionamento di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, continuano ad applicarsi ai lavoratori con figli portatori di handicap, per i quali è stata accertata la situazione di gravità.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.
1. 1787. (ex 1. 2182.) Cusumano, Mastella, Acquarone, Borriello, De Franciscis,
Iannicini, Mongiello, Nuvoli, Oricchio, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza, Santulli.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere il seguente:
385-ter. Le disposizioni in materia di pensionamento di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, continuano ad applicarsi ai lavoratori con figli portatori di handicap, per i quali e stata accertata la situazione di gravità.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1788. (ex 1. 2984.) Russo Spena, Gianni Alfonso, Provera.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere il seguente:
385-ter. I lavoratori dipendenti ed autonomi, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la cui capacità di lavoro risulti ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, in misura pari ad almeno il 75 per cento, hanno diritto, indipendentemente dall'età anagrafica, al trattamento pensionistico di anzianità, ovvero alla pensione nel sistema contributivo in presenza di un'anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A:
voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2006: - 40.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.
voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
1. 1789. (ex 1. 2983.) Stucchi, Caparini, Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile.
Dopo il comma 385-bis aggiungere il seguente:
385-ter. All'articolo 3, comma 42-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «in agricoltura» sono soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le parole«dell'artigianato, del commercio e della piccola e media impresa».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».
1. 1790. (ex 1. 2133.) Maninetti, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 385-bis aggiungere il seguente:
385-ter. A decorrere dal 1o luglio 2006 i sostituti d'imposta che, personalmente o tramite i loro incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, e i datori di lavoro che non provvedano ad assolvere i rispettivi obblighi di cui all'articolo 44, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono tenuti al pagamento, in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di 50 euro a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente.
1. 1791. (ex 1. 3752.) Liotta, Volontè.
Dopo il comma 385-bis aggiungere il seguente:
385-ter. Su motivata richiesta del legale rappresentante delle aziende che hanno fruito di agevolazioni contributive per assunzioni effettuate con contratti di formazione-lavoro tra il novembre 1995 ed il maggio 2001 il Governo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce un piano di restituzione delle somme dovute fino ad un massimo di 10 rate annuali ovvero, per le aziende che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e oggettivamente impossibilitate ad avviare il piano di restituzione, definisce la sospensione della riscossione per un massimo di due anni e l'avvio della restituzione entro e non oltre il 1o gennaio 2008. Se l'importo da restituire è superiore a venticinquemila euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2006. In caso di mancato pagamento della prima rata per motivi che non siano ricompresi tra quelli di cui al primo periodo: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; b) l'intero importo da restituire non ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Le rate annuali nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del primo periodo, scadono il 31 dicembre di ogni anno. Se si verificano situazioni eccezionali a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento dei piani di restituzione di cui al primo periodo, la riscossione può essere sospesa, per non più di ventiquattro mesi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo atto di cui al primo periodo, il Governo, tenuto conto delle condizioni economiche internazionali, nazionali e regionali e dei loro effetti su particolari settori produttivi ovvero su particolari aziende, definisce i parametri economici entro cui prevedere la sospensione totale della riscossione delle somme dovute per aver fruito di agevolazioni contributive per assunzioni effettuate con contratti di formazione lavoro tra il novembre 1995 ed il maggio 2001.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, sono abrogati.
1. 1792. (ex 1. 2195.) Ria, Rotundo, Dell'Anna, Lazzari, Leccisi, Villani Miglietta, Stradiotto.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere i seguenti:
385-ter. L'assegno di maternità previsto all'articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è incrementato, a decorrere dal 1o gennaio 2006, di 1.000 euro.
385-quater. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) quando la donna straniera è in possesso del permesso di soggiorno ed è residente nel territorio italiano da almeno un anno»;
b) al comma 6, le parole: «sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo» sono sostituite alle seguenti: «sono
emanate le disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di portare a conoscenza le norme ivi previste nonché di semplificare e snellire le procedure ivi stabilite».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1793. (ex 1. 1587.) Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere i seguenti:
385-ter. All'articolo 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 429, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«2. Alle persone affette da più minorazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all'indennità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni, con decorrenza dal 1o gennaio 2003, spetta un'indennità cumulativa pari al doppio dell'indennità attribuitale ai sensi della norma citata.
3. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la comunicazione del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa al giudizio espresso, con aggiunta della voce »Persona affetta da gravissime pluriminorazioni«».
385-quater. A decorrere dall'anno 2006, è riconosciuto, a richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini dei diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, ai genitori dei disabili gravissimi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate:
a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
b) impossibilità nella deambulazione;
c) impossibilità di mantenere il controllo sfinterico;
d) impossibilità di assunzione di cibo;
e) impossibilità di lavarsi;
f) impossibilità di vestirsi.
385-quinquies. II beneficio di cui al comma 385-ter è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. 1. Sono stabilite nella misura dei 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1794. (ex 1. 1367) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Valpiana.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere i seguenti:
385-ter. A decorrere dall'anno 2006 ai genitori dei disabili gravissimi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana quali:
a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
b) impossibilità nella deambulazione;
c) impossibilità di mantenere il controllo sfinterico;
d) impossibilità di assunzione di cibo;
e) impossibilità di lavarsi;
f) impossibilità di vestirsi.
385-quater. Ai soggetti di cui al comma 385-ter, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, ridurre, fino a concorrenza degli oneri, stimati in 3 milioni di euro per anno, le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri al netto delle regolazioni debitorie, per gli anni 2006, 2007, 2008.
1. 1795. (ex 1. 1279) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere i seguenti:
385-ter. A decorrere dall'anno 2006 è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva ai genitori dei disabili gravissimi, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che siano
contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate:
a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
b) impossibilità nella deambulazione;
c) impossibilità di mantenere il controllo sfinterico;
d) impossibilità d'assunzione di cibo;
e) impossibilità di lavarsi;
f) impossibilità di vestirsi.
385-quater. Il beneficio di cui al comma 385-ter è riconosciuto fino al limite massimo di tre anni di contribuzione figurativa.
Conseguentemente, al comma 388, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
1. 1796. (ex 1. 1743.) Labate, Giacco, Turco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Lucà, Petrella, Zanotti.
Inammissibile.
Dopo il comma 385-bis, aggiungere il seguente:
385-ter. Ai soggetti che, alla data del 31 gennaio 2006, impiegano personale femminile con contratto di lavoro non a tempo indeterminato, viene riconosciuto per ogni lavoratrice, in stato di gravidanza o con un figlio di età inferiore ad un anno, con l'esclusione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, un credito d'imposta mensile pari a 200 euro. A tale fine è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo con una dotazione annuale pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1797. (ex 1. 1721.) Turco, Labate, Bolognesi, Zanotti, Bogi, Galeazzi, Giacco, Lucà, Petrella.
Sostituire il comma 386 con il seguente:
386. Nei confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree all digital Sardegna e Valle d'Aosta, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato del contributo previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che acquistino o noleggino un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore dei contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale, è riconosciuto un contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1o al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1o gennaio 2006. Per gli abbonati di ulteriori aree all digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni è riconosciuto, ferme restando le medesime precedenti condizioni, un contributo pari a 70 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuato dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006. Il contributo è riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattività, anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonché a condizione che il
canale di interazione, attivato su linea telefonica, analogica commutata, sia supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocità V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocità almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Nel caso in cui il canale di interazione consenta altresì il collegamento a larga banda ad Internet (2 Mbit/s) il contributo è raddoppiato. La concessione del contributo è disposta entro il limite di 65 milioni di euro. Il Fondo di cui al comma 250 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rifinanziato per l'anno 2006 per 10 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2006: - 65.000.
1. 1798. (ex 1. 2356.) Alberto Giorgetti.
Sostituire il comma 386 con il seguente:
386. Allo scopo di promuovere programmi per la banda larga è previsto uno stanziamento entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per il 2006.
1. 1799. (ex 1. 2324.) Panattoni.
Dopo il comma 386, aggiungere i seguenti:
386.1. Al fine di agevolare il passaggio delle concessionarie radiofoniche nazionali private alla tecnica digitale DAB o ad altre tecnologie digitali, per il triennio 2006-2008 il Ministero delle comunicazioni stanzia un contributo annuo pari a 250 mila euro per le emittenti commerciali ed a 500 mila euro per le emittenti comunitarie.
386.2. Per accedere al contributo di cui al comma 386.1 le concessionarie radiofoniche nazionali private devono assicurare la copertura in tecnica digitale del 50 per cento della popolazione e almeno 35 capoluoghi di provincia entro il 31 dicembre 2006, la copertura del 60 per cento della popolazione e almeno 40 capoluoghi di provincia entro il 31 dicembre 2007 e la copertura del 70 per cento della popolazione e almeno 50 capoluoghi di provincia entro il 31 dicembre 2008.
386.3. Il Ministero delle comunicazioni provvede all'attribuzione dei rimborsi entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione che confermi il raggiungimento della copertura prevista nel triennio.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 750;
2007: - 750;
2008: - 750.
1. 1800. (ex 1. 2081.) Caparini, Sergio Rossi, Pagliarini.
Inammissibile.
Dopo il comma 386, aggiungere i seguenti:
386.1. Gli enti erogatori di servizi e le imprese sono tenuti a fornire, senza necessità del consenso dell'interessato, all'amministrazione finanziaria e, per conto di questa, alla Rai - Radiotelevisione Italiana, che ne facciano richiesta nei limiti necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, le generalità e l'indirizzo dei loro utenti e clienti, compresi gli acquirenti di apparecchi comunque idonei alla ricezione delle trasmissioni televisive, anche attraverso scheda TV. L'amministrazione finanziaria o, per conto di questa, la Rai - Radiotelevisione Italiana, provvedono all'informativa nei confronti degli interessati contestualmente all'utilizzazione dei relativi dati personali. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche è inserito un quadro per l'indicazione della detenzione di apparecchi
televisivi e di altri apparecchi atti alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, nonché del numero di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo.
386.2. All'articolo 24 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è aggiunto il seguente comma:
«Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto è inoltre competente l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Torino 1 - Sportello abbonamenti alla televisione, cui sono conferiti in materia di canone radiotelevisivo i poteri di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli inviti e le richieste possono essere notificati anche a mezzo posta. Si applica l'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per l'espletamento delle relative attività l'Agenzia delle entrate può avvalersi di addetti della Rai -Radiotelevisione Italiana. Alla riscossione dei canoni evasi e delle relative sanzioni provvede la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. anche avvalendosi di soggetti appositamente incaricati».
1. 1801. (ex 1. 4327.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 386, aggiungere i seguenti:
386.1. Al fine di promuovere uno sviluppo sociale ed economico durevole a beneficio dei piccoli produttori e dei lavoratori dei Paesi in via di sviluppo, è introdotto un regime fiscale agevolato dei prodotti del commercio equo e solidale che rispettano i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del fair trade.
386.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono individuate le tipologie e le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 386.1.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1802. (ex 1. 3098.) Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 386, aggiungere il seguente:
386.1. Per l'anno 2006, un contributo statale pari a 75 euro è riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistino o noleggino o detengano in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo è corrisposto, mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al predetto servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulati dopo il lo dicembre 2005. Il contributo è riconosciuto a condizione che l'accesso alla rete, da postazione fissa o nomadica, da parte dell'utente ricada nel territorio dei comuni delle aree dell'obiettivo 1 e comunque quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o in aeree montane. Negli ultimi due casi, a concorso dei costi infrastrutturali e di installazione, un ulteriore contributo del medesimo ammontare spetta all'operatore che installa l'infrastruttura di rete. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 50 milioni di euro. Il contributo a favore dell'utente è riconosciuto, nel caso dell'acquisto, immediatamente sulle prime bollette e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2006: - 50.000.
1. 1803. (ex 1. 2357.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 386, aggiungere il seguente:
386.1. Per l'anno 2006, a favore delle persone fisiche che acquistino un apparecchio idoneo a consentire la ricezione dei segnali radiofonici in tecnica digitale terrestre (DAB) è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali.
Conseguentemente, al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.10 -Funzionamento) (9.1.1.2. - Paesi in via di sviluppo) apportare la seguente variazione:
2006: - 10.000.
1. 1804. (ex 1. 2083.) Caparini, Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo il comma 386, aggiungere il seguente:
386.1. All'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-quinquies. In caso di assunzione in locazione di unità immobiliare a seguito del trasferimento della residenza ad altro comune, che disti dal primo non meno di 50 chilometri in linea d'aria, accompagnato dalla contestuale cessione in locazione di unità immobiliare di proprietà precedentemente adibita ad abitazione principale nel comune di provenienza, il reddito di quest'ultima è determinato in misura pari all'eventuale maggiore importo del relativo canone di locazione rispetto al costo sostenuto per la locazione dell'unità immobiliare situata nel comune di destinazione. Ai fini delle disposizioni di cui al presente comma, si ha contestualità quando le date dei due contratti di locazione differiscono di non oltre sessanta giorni».
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Al comma 349, alinea, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1805. (ex 1. 4243.) Benvenuto, Vigni, Grandi, Lettieri, Michele Ventura, Pistone.
Al comma 386-bis, secondo periodo, dopo le parole: sono soppresse; aggiungere le seguenti: all'articolo 35 della citata legge n. 394 del 1991, il comma 4 è soppresso;
1. 1806. Guido Dussin
Al comma 387, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 30.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.
1. 1807. (ex 1. 904.) Caparini, Rodeghiero, Pagliarini.
Al comma 387, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1808. (ex 1. 911.) Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387.1. I benefici di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con le modalità di cui al relativo decreto attuativo e nelle forme previste dai commi 182, 183, 184, 185, 186 e 189 del medesimo articolo 4 della citata legge n. 350 del 2003, sono prorogati all'anno 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
1. 1809. (ex 1. 3698.) Giulietti, Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Buffo.
Dopo il comma 387, aggiungere i seguenti:
387.1. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 113, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non costituiscono ricavi ai fini IRES, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, gli importi corrisposti dagli enti regolatori ai soggetti che operano, nel settore del trasporto pubblico locale, anche con procedure ad evidenza pubblica.
387.1-bis. I contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, ed i corrispettivi dei contratti di servizio costituiscono, comunque, componenti esclusi ai fini della determinazione della base imponibile IRES e ad essi non si applicano le limitazioni di cui agli articoli 63, 102 e 75, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
387.1-ter. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «lettera A) dell'articolo 2425 del codice civile» sono aggiunte le parole: «, con esclusione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, e dei corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale conseguiti in ragione di contratti di servizio stipulati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni ed integrazioni,».
387.1-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 387.1 a 387.1-ter hanno valore di interpretazione autentica.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1810. (ex 1. 4189.) Raffaldini.
Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387.1. Per la prosecuzione degli interventi di sviluppo e ammodernamento della rete ferroviaria convenzionale, gli apporti al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato, di cui alla Tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 662 del 1996 - Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122), sono incrementati, rispettivamente, di 418 milioni di euro nel 2006 e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Analogamente, alla Tabella F, settore n. 11, Interventi nel settore dei trasporti, voce Economia e finanze, Legge n. 662 del 1996 - Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122), gli importi iscritti sono incrementati di 1.360 milioni di curo per l'anno 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Al comma 349, alinea, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 1811. (ex 1. 2343.) Albonetti, Raffaldini, Duca, Mazzarello, Meta, De Luca, Susini, Tidei, Panattoni.
Al comma 387.11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assegnazione della riserva premiale è riservata agli enti locali le cui gestioni risultino affidate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1812. (ex 1. 2338.) Morgando, Annunziata, Burtone, Carbonella, Villari, Stradiotto, Milana, Duilio, Lettieri.
Dopo il comma 387.64, aggiungere il seguente:
387.64-bis. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo l'articolo 19, è aggiunto il seguente:
«Art. 19-bis. (Disciplina del leasing nelle opere pubbliche).
1. Nel caso in cui oggetto di locazione finanziaria sia un'opera da realizzare si applicano, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, le previsioni di cui al presente articolo.
2. L'opera di cui al comma 1 è realizzata a cura e spese di un soggetto finanziatore, iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 14 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1994, sulla base del progetto definitivo o esecutivo redatto dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità previste dall'articolo 17, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ed in conformità al capitolato di gara e alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
3. Il soggetto finanziatore, quale committente, affida l'esecuzione dei lavori ad una o più ditte specializzate, in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
4. Ultimata l'esecuzione dell'opera, il soggetto finanziatore concede l'opera stessa in locazione finanziaria all'amministrazione aggiudicatrice per un determinato periodo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico, secondo quanto disposto dal comma 8.
5. L'amministrazione aggiudicatrice seleziona il soggetto finanziatore di cui al comma 2, mediante il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, da espletare secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65.
6. Il bando di gara e il capitolato di gara devono richiedere che i soggetti finanziatori partecipanti alla gara, in sede di offerta, assumano gli impegni di cui ai commi 2, 3 e 4 e indichino una o più imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 alle quali affidare, in caso di aggiudicazione, l'esecuzione dell'opera, nonché le condizioni economiche in base alle quali l'amministrazione aggiudicatrice può esercitare il diritto di riscatto ai sensi dei commi 14 e 15.
7. Il bando e il capitolato di gara devono altresì richiedere che i soggetti finanziatori partecipanti alla gara rilascino idonee garanzie secondo quanto disposto dall'articolo 30.
8. L'opera, una volta ultimata, viene concessa in locazione finanziaria all'amministrazione aggiudicatrice, completa in ogni sua parte ed agibile, dietro pagamento da parte dell'amministrazione stessa di un canone di leasing periodico, il cui ammontare è calcolato tenendo conto dei costi complessivi relativi e connessi all'esecuzione dell'opera del periodo di ammortamento dei lavori e del prezzo di riscatto.
9. Se i lavori relativi all'opera sono eseguiti su un'area di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice, contestualmente alla stipula del contratto di locazione finanziaria di cui al comma 8, l'amministrazione aggiudicatrice a sua discrezione trasferisce all'aggiudicatario la proprietà dell'area predetta o costituisce sulla medesima area un diritto di superficie in favore dell'aggiudicatario.
10. Salvo quanto disposto nei commi 11, 12 e 13, il diritto di superficie in capo all'aggiudicatario ha una durata pari a quella delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione finanziaria e comunque dura fino a quando l'amministrazione aggiudicatrice non abbia esercitato l'opzione di riscatto totale dell'opera, con gli effetti di cui ai commi 14 e 15.
11. Il contratto di costituzione del diritto di superficie è sottoposto alla condizione risolutiva che l'aggiudicatario, per qualsiasi ragione e causa, non consegni l'opera, libera di pesi o gravami pregiudizievoli, all'amministrazione aggiudicatrice entro il termine pattuito ovvero che si risolva o comunque si sciolga anticipatamente il contratto di leasing.
12. Nelle ipotesi di cui ai commi 28 e 29, l'aggiudicatario garantisce l'immediata liberazione del cantiere realizzato sull'area oggetto della costituzione del diritto di superficie e provvede immediatamente alla
riconsegna della stessa all'amministrazione aggiudicatrice, senza poter sollevare eccezione alcuna.
13. Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia trasferito all'aggiudicatario l'area di cui al comma 9 e si verifichino le ipotesi di cui al comma 11, l'aggiudicatario è tenuto senza indugio a ritrasferire l'area stessa all'amministrazione.
14. Nel contratto di locazione finanziaria è prevista la facoltà in capo all'amministrazione aggiudicatrice di esercitare, anche in più volte, il riscatto dell'opera realizzata, nel termine indicato nel contratto e alle condizioni economiche indicate dall'aggiudicatario nell'offerta.
15. L'esercizio del diritto di riscatto di cui al comma 14 comporta, nel caso in cui sia stato costituito un diritto di superficie in favore dell'aggiudicatario, l'acquisto, di diritto, in capo all'amministrazione aggiudicatrice, della proprietà superficiaria sull'opera realizzata e l'estinzione per confusione del diritto di superficie costituito in favore dell'aggiudicatario. L'atto notarile di trasferimento della proprietà dell'opera è stipulato senza indugio e comunque entro il termine fissato nel contratto di locazione finanziaria, su richiesta della parte più diligente.
16. La consegna all'aggiudicatario dell'area è effettuata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria previo trasferimento della proprietà dell'area o costituzione del diritto di superficie sulla stessa. All'atto della consegna viene redatto verbale di presa in consegna e di inizio di esecuzione dei lavori.
17. L'aggiudicatario dà inizio ai lavori per l'esecuzione dell'opera, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie in base alla normativa, anche regolamentare, vigente.
18. L'aggiudicatario provvede a nominare, con oneri a suo carico, il direttore dei lavori in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge e, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, comunicandone i nominativi all'amministrazione aggiudicatrice.
19. L'amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le competenze del direttore dei lavori, nomina uno o più verificatori delle opere con il potere di accedere al cantiere senza limitazioni e senza preavviso, di verificare la regolare e tempestiva esecuzione delle opere, di procedere alla verifica in corso d'opera, nonché partecipare all'accertamento definitivo delle opere.
20. L'aggiudicatario può sostituire tempestivamente le imprese affidatarie dell'esecuzione dell'opera che si rendano inadempienti alle obbligazioni loro derivanti dai contratti di appalto o, comunque, mettano in pericolo la regolare o tempestiva esecuzione dell'opera. In tal caso le imprese subentranti devono avere requisiti di qualificazione non inferiori a quelle sostituite.
21. Qualora l'aggiudicatario intenda procedere alla sostituzione delle imprese esecutrici dell'opera, o di alcune di esse, ne dà preventiva comunicazione scritta all'amministrazione aggiudicatrice, indicando altresì i requisiti di qualificazione di cui sono in possesso.
22. L'amministrazione aggiudicatrice ha diritto, per il tramite dei verificatori in contraddittorio con il direttore dei lavori, di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne periodicamente lo stato di avanzamento.
23. Dell'accertamento effettuato ai sensi del comma 22 è redatto un verbale sottoscritto dal direttore dei lavori e dai verificatori delle opere nel quale sono analiticamente indicati i lavori eseguiti, la loro conformità al progetto esecutivo, la sussistenza di eventuali vizi o difformità, che siano al momento riconosciuti o riconoscibili.
24. Qualora i verificatori delle opere non rilevino l'esistenza di irregolarità, vizi,difformità o ritardi nell'esecuzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori si considera approvato con la sottoscrizione del verbale e l'amministrazione aggiudicatrice non può più far valere azioni
e diritti nei confronti dell'aggiudicatario, a meno che i vizi e le difformità non siano stati taciuti in mala fede all'aggiudicatario stesso. Rimangono in ogni caso salvi i diritti dell'aggiudicatario nei confronti della ditta esecutrice dei lavori.
25. Qualora i verificatori delle opere rilevino vizi o difformità nell'esecuzione dei lavori, li comunicano all'amministrazione aggiudicatrice, che può invitare, per iscritto, l'aggiudicatario ad eliminare i vizi e le difformità rilevati. Se entro il termine assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice o, in difetto, entro i tempi tecnici necessari, i vizi e le difformità individuati non sono sanati, l'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto.
26. L'accertamento dello stato dei lavori, di cui al comma 22, non determina l'obbligo dell'amministrazione aggiudicatrice di pagare acconti in relazione ai lavori realizzati.
27. L'amministrazione aggiudicatrice, prima di ricevere in consegna l'opera, ha diritto di verificare che la stessa sia stata eseguita in conformità a quanto previsto dal comma 2.
28. Le operazioni di accertamento finale devono essere iniziate dall'amministrazione aggiudicatrice non appena l'aggiudicatario comunica l'ultimazione dell'opera e comunque entro un termine massimo di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. All'accertamento, compiuto e verbalizzato dal verificatore delle opere, partecipa l'aggiudicatario, nella persona del direttore dei lavori.
29. Se l'amministrazione aggiudicatrice non dà inizio alle operazioni di accertamento definitivo entro il termine di cui al comma 28, l'opera si intende accettata e si producono per l'amministrazione aggiudicatrice gli effetti di cui al comma 32.
30. Qualora, in sede di accertamento definitivo, emergano difetti di esecuzione tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, si applica il comma 25.
31. Qualora l'accertamento dia esito positivo, viene redatto un verbale di accertamento positivo, sottoscritto dai partecipanti allo stesso, e l'amministrazione aggiudicatrice procede all'immediata accettazione dell'opera nonché alla contestuale presa in consegna della stessa.
32. Dopo l'accettazione dell'opera l'amministrazione aggiudicatrice non può più far valere azioni e diritti nei confronti dell'aggiudicatario, per la presenza di eventuali irregolarità, vizi o difformità che al momento dell'accertamento erano conosciuti o conoscibili.
33. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti, al valore contabilizzato, in un'unica soluzione.
34. Fermo restando quanto disposto al comma 33, è in facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice pagare in modo dilazionato l'importo di cui al medesimo comma, secondo il piano di pagamento proposto dall'aggiudicatario in sede di offerta. Le rate di pagamento si calcolano sulla base del rapporto espresso in offerta tra costo dell'opera e canone di leasing relativo all'opera stessa.
35. Qualora l'aggiudicatario non esegua l'opera a regola d'arte, secondo quanto previsto dal comma 2, l'amministrazione aggiudicatrice, fino al momento in cui l'opera viene accettata, ha diritto di risolvere il contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile.
36. In caso di risoluzione per inadempimento il pagamento dei lavori eseguiti è disciplinato ai sensi dei commi 33 e 34.
37. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice.»
1. 1813. (ex 1. 2006.) Alberto Giorgetti, Castellani, Lisi.
Sopprimere i commi da 387.65 a 387.75
1. 1814. Vigni, Michele Ventura, Mariotti, Pennacchi, Olivieri, Maurandi, Morgando, Duilio, Stradiotto.
Dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
395-bis. Allo scopo di favorire l'introduzione di processi gestionali innovativi tali da incrementare la produttività e la cultura aziendale, alle piccole e medie imprese che assumono temporary manager, manager a progetto o consulenti di direzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di seguito denominati facilitatori, ai fini dei commi da 395-bis a 395-quaterdecies, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi, sono concesse le seguenti agevolazioni:
a) esenzione dal pagamento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione del facilitatore;
b) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente l'assunzione del facilitatore.
395-ter. I contratti di assunzione di cui al comma 395-bis non possono avere durata inferiore a sei mesi.
395-quater. Ai facilitatori sono comunque riconosciuti, ai fini previdenziali, contributi figurativi nella misura prevista dalla legislazione vigente, per tutta la durata effettiva del rapporto di lavoro.
395-quinquies. Per temporary manager si intende un professionista qualificato, cui è affidata dalla proprietà la gestione di tutta l'azienda o di una struttura o funzione, ovvero l'attuazione di un progetto concordato.
395-sexies. II contratto di assunzione deve prevedere il piano operativo del progetto con gli obiettivi finali e intermedi, le deleghe operative e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa.
395-septies. Per consulente di direzione si intende un professionista che consiglia l'azienda cliente, propone soluzioni o modelli di sviluppo e la assiste nell'implementazione delle soluzioni.
395-octies. Per le finalità di cui al comma 395-bis il facilitatore deve avere comunque esercitato le funzioni professionali per almeno cinque anni, dimostrabili per mezzo di una attestazione, anche qualitativa, rilasciata da una associazione professionale censita presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), ovvero da un organismo indipendente, purché redatta sulla base della normativa prevista dall'organismo di normazione nazionale UNI o dall'organismo internazionale EN o ISO.
395-nonies. Per godere dei benefici di cui al comma 395-bis, l'azienda deve dichiarare che il facilitatore non ha avuto rapporti pregressi di dipendenza o di collaborazione duratura con l'azienda medesima o con aziende ad essa comunque collegate, né essere familiare del titolare o dei componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda.
395-decies. II facilitatore non deve aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso.
395-undecies. Le piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003)1422 del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, per potere usufruire delle agevolazioni di cui al comma 395-bis, devono:
a) avere uno stato patrimoniale e un bilancio aziendale in attivo e certificato;
b) rispettare le condizioni di cui al comma 395-undecies. Le agevolazioni di cui al comma 395-bis si applicano in presenza di una scelta imprenditoriale finalizzata alla introduzione o all'implementazione di processi gestionali innovativi, ovvero finalizzata al ricambio generazionale nella conduzione aziendale mediante l'utilizzo di facilitatori con le modalità previste dai commi da 395-bis a 395-quaterdecies.
395-duodecies. Le imprese che pianificano e procedono all'assunzione di facilitatori rilevano progressivamente i dati su un apposito prospetto sezionale sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia
delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
395-terdecies. Ai fini di cui al comma 395-bis, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 395-duodecies dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, in quello dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
395-quaterdecies. II Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuano i controlli relativi all'applicazione dei commi da 395-bis a 395-terdecies e, in caso di false comunicazioni, provvedono a recuperare le somme relative alle agevolazioni concesse e a denunciare il beneficiario alla competente autorità giudiziaria.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1815. (ex 1. 3104.) Lettieri.
Dopo il comma 395 aggiungere il seguente:
395-bis. Sono esentati dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, gli atti concernenti l'istruzione secondaria, come già disposto dall'articolo 7, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, nonché gli atti e documenti relativi all'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione universitaria, compresi i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture, come previsto dall'articolo 19-bis.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e le imposte sui redditi, delle imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.
1. 1816. (ex 1. 4286.) Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 3, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
«f-ter) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale».
396-ter. Le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2006.
1. 1817. (ex 1. 3076.) Pistone, Sgobio, Bellillo.
Dopo il comma 396 aggiungere i seguenti:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
396-ter. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2006 è istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (N02) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.»
396-quater. La retribuzione massima dei dipendenti della pubbliche amministrazioni, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al primo periodo non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al presente comma si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata dei rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
1. 1818. (ex 1. 4385.) Russo Spena.
Dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Il comma 1 dell'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 1819. (ex 1. 3062.) Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.
Dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1820. (ex 1. 3058.) Pistone, Sgobio.
Dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 1821. (ex 1. 4529.) Pistone.
Dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
396-ter. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione ed importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
396-quater. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al comma 396-bis.
396-quinqies. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 396-bis, è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
396-sexies. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie e pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 396-bis .
396-septies. Ai fini dell'applicazione dei commi 396-bis, 396-ter, 396-quater, 396-quinquies e 396-sexies il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 396-bis con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli
accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 396-quinquies.
1. 1822. (ex 1. 4307.) Russo Spena, Alfonso Gianni , Provera.
Dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiori allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento dei valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale ed internazionale.
1. 1823. (ex 1. 4310.) Russo Spena, Alfonso Gianni , Provera.
Al comma 397, aggiungere, in fine, le parole: e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
1. 1824. (ex 1. 914.) Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.
Al comma 397, aggiungere, in fine, le parole: e delle relative norme di attuazione.
1. 1825. (ex 1. 915.) Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.
TABELLE
Al comma 388, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dei seguenti importi:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero delle attività produttive:
2006: + 10.000;
2007: + 10.000;
2008: + 10.000.
Tab. A. 20. (ex Tab. A. 49.) Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.
Al comma 388, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dei seguenti importi:
2006: - 4.000;
2007: - 4.000;
2008: - 4.000.
Conseguentemente, al comma 389, tabella C, rubrica: Ministero della giustizia, voce:decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, Art. 135, programmi di prevenzione e cura dell'Aids e recupero tossicodipendenti (4.1.2.1 - cap. 1768), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 4.000;
2007: + 4.000;
2008: + 4.000.
Tab. A. 21. (ex Tab. A. 63.) Cento, Zanella, Bulgarelli, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.
Al comma 388, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci, ad esclusione
della voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fino a concorrenza dei seguenti importi:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.-000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006 + 5.000;
2007 + 5.000;
2008 + 5.000.
Tab. A. 22. (ex Tab. A. 48.) Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.
Inammissibile.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le variazioni seguenti:
2006: + 40.000;
2007: + 60.000;
2008: + 60.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui.
Tab. A. 1. (ex 1. 1226.) Innocenti.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.000;
2007: + 1.000;
2008: + 1.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:
2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.
Tab. A. 2. (ex Tab. A. 12.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Deiana.
Inammissibile.
Al comma 388, tabella A, apportare le seguenti variazioni, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
Conseguentemente:
alla medesima tabella, voce: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:
2006: - 10.000;
al comma 389, tabella C, rubrica: Ministero dell'interno - Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 - (3.1.1.1 - capitolo 1916), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 10.000;
2007: + 10.000;
2008: + 10.000.
Tab. A. 3. (ex Tab. A. 6.) Pistone, Benvenuto.
Inammissibile.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.750;
2007: - 1.750;
2008: - 1.750.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:
2006: + 1.750;
2007: + 1.750;
2008: + 1.750.
Tab. A. 4. Santulli, Lettieri, Oricchio, Squeglia, Diana.
Inammissibile.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.250;
2007: - 1.250;
2008: - 1.250.
Conseguentemente, al comma 389, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali - Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2363), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.250;
2007: + 1.250;
2008: + 1.250.
Tab. A. 5. (ex Tab. A. 27.) Grignaffini, Chiaromonte, Sasso, Capitelli, Carli, Tocci, Lolli, Giulietti, Buffo.
Inammissibile.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.250;
2007: - 1.250;
2008: - 1.250.
Conseguentemente, al comma 389, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali - Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2363), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.250;
2007: + 1.250;
2008: + 1.250.
Tab. A. 6. (ex Tab. A. 57.) Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Inammissibile.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.000;
2007: + 1.000;
2008: + 1.000.
Tab. A. 7. (ex Tab. A. 13.) Russo Spena, Titti De Simone.
Inammissibile.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per le politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.000;
2007: + 1.000;
2008: + 1.000.
Tab. A. 8. (ex Tab. A. 52.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Inammissibile.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.
Conseguentemente al comma 389, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.000;
2007: + 1.000;
2008: + 1.000.
Tab. A. 9. (ex Tab. A. 65.) Pasetto, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.
Inammissibile.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze; apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.
Conseguentemente, al comma 389, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali - Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2363), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.000;
2007: + 1.000;
2008: + 1.000.
Tab. A. 10. (ex Tab. A. 58.) Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Inammissibile.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 800;
2007: - 800;
2008: - 800.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo la voce: «Alcole etilico», è aggiunta la seguente:
«Alcole etilico in cui concorrano le condizioni indicate all'articolo 33, comma 2, lettere a) e b):
per quantità fino a un ettolitro: euro 365, 44 per ettolitro anidro;
per quantità eccedenti un ettolitro e fino a tre ettolitri: euro 548,16 per ettolitro anidro».
Tab. A. 11. (ex 1. 4065.) Zanetta.
Inammissibile.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 600;
2007: - 600;
2008: - 600.
Conseguentemente, al comma 389, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma. (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 600;
2007: + 600;
2008: + 600.
Tab. A. 12. (ex Tab. A. 26.) Grignaffini, Chiaromonte, Sasso, Capitelli, Carli, Tocci, Lolli, Giulietti, Buffo.
Inammissibile.
Al comma 388, tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 500;
2007: - 500;
2008: - 500.
Conseguentemente alla medesima tabella, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
2006: + 500;
2007: + 500;
2008: + 500.
Tab. A. 13. (ex Tab. A. 68.) Ballaman.
Inammissibile.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 500;
2007: - 500;
2008: - 500.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 500;
2007: + 500;
2008: + 500.
Tab. A. 14. (ex Tab. A. 72.) Gioacchino Alfano.
Inammissibile.
Al comma 388, tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 500;
2007: - 500;
2008: - 500.
Conseguentemente alla medesima tabella, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2006: + 500;
2007: + 500;
2008: + 500.
Tab. A. 15. (ex Tab. A. 53.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Inammissibile.
Al comma 388, tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 500;
2007: - 500;
2008: - 500.
Conseguentemente, al comma 389, tabella C, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio voce: Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (2.1.1.0 -Funzionamento - capp. 1388, 1389), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 500;
2007: + 500;
2008: + 500.
Tab. A. 16. (ex Tab. A. 54.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Inammissibile.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 300;
2007: - 300;
2008: - 300.
Conseguentemente, al comma 389, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 300;
2007: + 300;
2008: + 300.
Tab. A. 17. (ex Tab. A. 25.) Grignaffini, Chiaromonte, Sasso, Capitelli, Carli, Tocci, Lolli, Giulietti, Buffo.
Inammissibile.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 300;
2007: - 300;
2008: - 300.
Conseguentemente, al comma 389, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 300;
2007: + 300;
2008: + 300.
Tab. A. 18. (ex Tab. A. 59.) Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Inammissibile.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 100;
2007: - 100;
2008: - 100.
Conseguentemente, al comma 389, tabella C, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali -Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (7.1.5.2 - Fondo per le politiche sociali - cap. 3671), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 100;
2007: + 100;
2008: + 100.
Tab. A. 19. (ex Tab. A. 15.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Titti De Simone.
Inammissibile.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 20.000;
2007: + 20.000;
2008: + 20.000.
Tab. A. 23. (ex Tab. A. 17.) Giudice.
Inammissibile.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 20.000;
2007: + 20.000;
2008: + 20.000.
Tab. A. 24. (ex Tab. A. 41.) Quartiani, Olivieri.
Inammissibile.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 20.000;
2007: + 20.000;
2008: + 20.000.
Tab. A. 25. (ex Tab. A. 44.) Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
Conseguentemente, al comma 389, tabella C, rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: decreto legislativo n. 250 del 1997, Istituzione dell'ente nazionale dell'aviazione civile (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161) apportare le seguenti variazioni:
2006: + 10.000;
2007: + 10.000;
2008: + 10.000.
Tab. A. 26. (ex Tab. A. 64.) Pasetto, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.
Inammissibile.
Al comma 388, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 300.000;
2007: + 300.000;
2008: + 300.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Tab. A. 27. (ex 1. 1227.) Pistone, Sgobio, Maura Cossutta.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministro del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:
2006 + 125.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Tab. A. 28. (ex 1. 1229.) Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 150;
2007: - 150;
2008: - 150.
Conseguentemente, al comma 389, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge 549 del 1995 - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi: (2.1.2.2. - Contributi ad enti e altri organismi - cap. 1163) apportare le seguenti variazioni:
2006: + 150;
2007: + 150;
2008: + 150.
Tab. A. 29. (ex Tab. A. 16.) Giudice.
Inammissibile.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 85.000;
2007: + 85.000;
2008: + 85.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e dell'alcole etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 85 milioni di euro annui.
Tab. A. 30. (ex 1. 1222.) Ruzzante, Lucà, Giacco, Raffaella Mariani.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare la seguente variazione:
2006: + 5.000;
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,47 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 87,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 956,44 per ettolitro anidro».
Tab. A. 31. (ex 1. 1233.) Martella, Vianello, Cazzaro.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.000;
2007: + 1.000;
2008: + 1.000.
Conseguentemente,dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,47 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 87,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 956,44 per ettolitro anidro».
Tab. A. 32. (ex 1. 1240.) Martella, Vianello, Cazzaro.
Al comma 388, Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 15.000;
2007: + 15.000;
2008: + 15.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,47 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 87,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 956,44 per ettolitro anidro».
Tab. A. 33. (ex 1. 1235.) Martella, Stradiotto.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
2006: + 10.000;
2007: + 10.000;
2008: + 10.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
Tab. A. 34. (ex Tab. A. 36.) Santulli, Diana.
Al comma 388, Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 10.000;
2007: + 10.000;
2008: + 10.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di successione e donazioni vigenti precedentemente l'entrata in vigore della legge n. 383 del 2001.
Tab. A. 35. (ex 1. 1228.) Pistone, Sgobio.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 250;
2007: + 250;
2008: + 250.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,47 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 87,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 956,44 per ettolitro anidro».
Tab. A. 36. (ex 1. 1236.) Martella, Stradiotto.
Al comma 388, Tabella A, voce: Ministero della difesa apportare le seguenti variazioni:
2006 + 100.000;
2007 + 50.000;
2008 + 50.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
Tab. A. 37. (ex 1. 1225.) Ruzzante, Minniti, Molinari, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Santino Adamo Loddo, Tanoni, De Brasi, Luongo, Rotundo.
Nella tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare la seguente variazione:
2006: + 25.000;
2007: + 25.000;
2008: + 25.000.
Conseguentemente, nella tabella A, voce: Ministero della salute, apportare la seguente variazione:
2006: - 25.000;
2007: - 25.000;
2008: - 25.000.
Tab. A. 38. (ex Tab. A. 39.) Lavagnini.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero della difesa apportare le seguenti variazioni:
2006 + 25.000;
2007 + 25.000;
2008 + 25.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 25 milioni di euro a partire dall'anno 2006.
Tab. A. 39. (ex 1. 1224.) Pinotti, Ruzzante, Minniti, Molinari, Pisa, De Brasi, Lumia, Angioni, Santino Adamo Loddo, Tanoni, Luongo, Rotundo.
Al comma 388, tabella A, voce: Ministero della difesa apportare le seguenti variazioni:
2006 + 20.000;
2007 + 20.000;
2008 + 20.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
Tab. A. 40. (ex 1. 1223.) Pisa, Molinari, Ruzzante, Minniti, De Brasi, Pinotti, Lumia, Angioni, Santino Adamo Loddo, Tanoni, Luongo, Rotundo.
Al comma 388, Tabella B, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dei seguenti importi:
2006: - 125.300;
2007: - 125.300;
2008: - 125.300.
Conseguentemente, al comma 391, Tabella E sopprimere la rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali.
Tab. B. 6. (ex Tab. B. 93.) Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Al comma 388, Tabella B, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza del seguente importo:
2006: - 100.000.
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la voce: Legge n. 289 del 2002, articolo 61, comma 1 (4.2.3.27 - imprenditorialità - cap. 7576), con il seguente importo:
2006: + 100.000.
Tab. B. 17. (ex Tab. B. 128.) Pistone.
Al comma 388, Tabella B, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dei seguenti importi:
2006: - 75.000;
2007: - 50.000;
2008: - 5.000.
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: Legge n. 289 del 2002 - articolo 61, comma 1 (4.2.3.27 imprenditorialità giovanile):
2006: + 75.000;
2007: + 50.000;
2008: + 5.000.
Tab. B. 26. (ex Tab. B. 127.) Pistone, Sgobio, Bellillo, Sciacca.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 340.000;
2007: - 340.000.
Conseguentemente al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 448 del 2001: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria anno 2002) - Art. 46, comma 4 - Fondo investimenti (settore n. 27) (Fondo unico da ripartire investimenti agricoltura foreste e pesca - cap. 7003):
2006: 340.000;
2007: 340.000.
Tab. B. 1. (ex Tab. B. 64.) Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 290.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:
2006: + 290.000.
Tab. B. 2. (ex Tab. B. 107.) Grandi.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 180.000;
2007: - 100.000;
2008: - 100.000.
Conseguentemente:
al comma 390, Tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, voce: Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge 398 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge 493 del 1993 - Art. 12: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - difesa dei suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p), con i seguenti importi:
2006: + 100.000;
2007: + 100.000;
2008: + 100.000.
al comma 391, Tabella E, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sopprimere la voce: Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge 398 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge 493 del 1993 (Articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - difesa dei suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p).
Tab. B. 3. (ex Tab. B. 56.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 150.000;
2007: - 150.000;
2008: - 150.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 150.000;
2007: + 150.000;
2008: + 150.000.
Tab. B. 4. (ex Tab. B. 95.) Ruta.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 146.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:
2006: + 146.000.
Tab. B. 5. (ex Tab. B. 109.) Grandi.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 120.000;
2007: - 100.000;
2008: - 100.000.
Conseguentemente:
al comma 390, Tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,voce: Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione dei rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania - Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Settore n. 3) (1.2.3.6 - cap.7090/p), con i seguenti importi:
2006: + 100.000;
2007: + 100.000;
2008: + 100.000.
al comma 391, Tabella E, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sopprimere la seguente voce: Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione dei rischio idrogeologico a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania - Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Settore n. 3) (1.2.3.6 - cap.7090/p).
Tab. B. 7. (ex Tab. B. 57.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 105.700;
2007: - 100.000;
2008: - 100.000.
Conseguentemente:
al comma 390, Tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, voce: Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale - Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati - (Settore 19): (1.2.3.6, cap. 7090/p), con i seguenti importi:
2006: + 100.000;
2007: + 100.000;
2008: + 100.000.
al comma 391, Tabella E, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sopprimere la seguente voce: Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale. Articolo 1, comma 1 - Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati - (Settore 19): (1.2.3.6, cap. 7090/p).
Tab. B. 8. (ex Tab. B. 58.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 100.000;
2007: - 150.000;
2008: - 200.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere la seguente voce: Ministero dell'interno, con i seguenti importi:
2006: + 100.000;
2007: + 150.000;
2008: + 200.000.
Tab. B. 9. (ex Tab. B. 94.) Ruta.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 100.000;
2007: - 100.000;
2008: - 100.000.
Conseguentemente, al comma 390, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (3.2.3.20 - Fondo per Roma Capitale - cap. 7657), con i seguenti importi:
2006: + 100.000;
2007: + 100.000;
2008: + 100.000.
Tab. B. 10. (ex Tab. B. 60.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 388, Tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 100.000;
2007: - 100.000;
2008: - 100.000.
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Infrastrutture e dei trasporti: 3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657), con i seguenti importi:
2006: + 100.000;
2007: + 100.000;
2008: + 100.000.
Tab. B. 11. (ex Tab. B. 110.) Pistone, Sciacca.
Al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 100.000;
2007: + 100.000.
Tab. B. 12. (ex Tab. B. 96.) Ruta.
Al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 100.000;
2007: + 100.000.
Tab. B. 13. (ex Tab. B. 100.) Ruta.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 100.000;
2007: - 50.000;
2008: - 50.000.
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, voce: Decreto legge n. 180 del
1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania - articolo 1, comma 2: misure di prevenzione per le aree a rischio (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/P), con i seguenti importi:
2006: 100.000;
2007: 50.000;
2008: 50.000.
Tab. B. 14. (ex Tab. B. 131.) Iannuzzi, Realacci, Banti, Reduzzi, Villari.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero della economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 100.000;
2007: - 50.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 100.000;
2007: + 50.000.
Tab. B. 15. (ex Tab. B. 146.) Meduri.
Al comma 388, Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 100.000;
2007: - 50.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere la seguente voce:
Ministero delle attività produttive, con i seguenti importi:
2006: + 100.000;
2007: + 50.000.
Tab. B. 16. (ex Tab. B. 98.) Ruta.
Al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 100.000;
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la voce: Legge n. 354 del 1998 - Art. 3 - Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (3.2.3.15 - cap. 7123/p), con il seguente importo:
2006: + 100.000;
Tab. B. 18. (ex Tab. B. 122.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 388, Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 100.000;
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero della salute, voce: Legge n. 488 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: Art. 71, comma 1: Interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, con il seguente importo:
2006: + 100.000.
Tab. B. 19. (ex Tab. B. 91.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Deiana.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 92.200;
2007: - 92.200;
2008: - 92.200.
Conseguentemente, al comma 391, Tabella E, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, sopprimere la seguente voce: Legge finanziaria n. 448 del 2001 - Art. 46 comma 1 Fondo unico per gli investimenti (2.2.10.3 - Fondo Unico da ripartire investimenti patrimonio culturale cap. 7370/p).
Tab. B. 20. (ex Tab. B. 61.) Bulgarelli, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti variazioni:
2006: - 90.000.
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la voce: Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica articolo 1, comma 1 (3.2.3.9 - Edilizia scolastica - cap. 7080), con il seguente importo::
2006 + 90.000.
Tab. B. 21. (ex Tab. B. 124.) Bulgarelli, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 82.100;
2007: - 10.400.
Conseguentemente, al comma 391, Tabella E, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, sopprimere la voce: Legge n. 488 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): - Articolo 46, comma 4: Fondo investimenti (settore n. 27) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca cap. 7003/P).
Tab. B. 22. (ex Tab. B. 67.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Oliverio, Zanella.
Al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 80.000.
Conseguentemente al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38: - Art. 15, comma 2, secondo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori (Settore n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411), con il seguente importo:
2006: + 80.000.
Tab. B. 23. (ex Tab. B. 78.) Misuraca.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 79.000;
2007: - 164.000;
2008: - 164.000.
Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1995: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (Fondo unico per lo spettacolo) apportare le seguenti variazioni:
2006: + 79.000;
2007: + 164.000;
2008: + 164.000.
Tab. B. 24. (ex Tab. B. 159.) Duilio, Stradiotto, Morgando, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Ruta.
Al comma 388, Tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 75.000;
2007: - 75.000;
2008: - 75.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti modifiche:
2006: + 75.000;
2007: + 75.000;
2008: + 75.000.
Tab. B. 25. (ex Tab. B. 6.) Annunziata, Iannuzzi.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 75.000.
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive: aggiungere la voce: Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale per il turismo: articolo 12 comma 3 Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica (Attività produttive 3.2.3.5 - Strutture turistiche e ricettive - cap. 7359), con il seguente importo:
2006: 75.000.
Tab. B. 27. (ex Tab. B. 119.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Al comma 388, Tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2006: - 75.000.
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive: aggiungere la voce: Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale per il turismo: articolo 12 comma 3 Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica (Attività produttive 3.2.3.5 - Strutture turistiche e ricettive - cap. 7359), con il seguente importo:
2006: 75.000.
Tab. B. 28. (ex Tab. B. 130.) Morgando, Vernetti, Ruggeri, Lettieri, Annunziata.
Al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 75.000.
Conseguentemente, al comma 391, Tabella E, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la seguente voce: Legge n. 350 del 2003 - Art. 3 comma 25 Rimborsi Iva (4.2.3.26 - Trasporti pubblici locali cap. 7577).
Tab. B. 29. (ex Tab. B. 55.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 75.000.
Conseguentemente, al comma 391, Tabella E, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, eliminare la seguente voce: Legge n. 350 del 2003, articolo 3 comma 25 Rimborsi Iva (4.2.3.26 - Trasporti pubblici locali cap. 7577):
Tab. B. 30. (ex Tab. B. 150.) Raffaldini.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 74.300;
2007: - 114.300.
Conseguentemente, al comma 391, Tabella E, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:
sopprimere la voce: Legge n. 354 del 1998 - Art. 1 comma 3 - Apporto al capitale sociale delle FS SpA per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (3.2.315 Ferrovie dello Stato 7123/p).
sopprimere la voce: Legge n. 354 del 1998 - Art. 3 - Potenziamento e Ammodernamento itinerari ferroviari (3.2.3.15 Ferrovie dello Stato 7123/p).
Tab. B. 31. (ex Tab. B. 54.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 74.300;
2007: - 114.300.
Conseguentemente, al comma 391, Tabella E, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:
sopprimere la voce: Legge n. 354 del 1998 - Art. 1 comma 3 - Apporto al capitale sociale delle FS SpA per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (3.2.315 Ferrovie dello Stato 7123/p).
sopprimere la voce: Legge n. 354 del 1998 - Art. 3 - Potenziamento e Ammodernamento itinerari ferroviari (3.2.3.15 Ferrovie dello Stato 7123/p).
Tab. B. 32. (ex Tab. B. 152.) Raffaldini, Albonetti.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero della economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 70.000;
2007: - 70.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 70.000;
2007: + 70.000.
Tab. B. 33. (ex Tab. B. 140.) Meduri, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Camo, Minniti, Bova, Mancini, Pappaterra, Gerardo Oliverio.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero della economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 70.000;
2007: - 70.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 70.000;
2007: + 70.000.
Tab. B. 34. (ex Tab. B. 142.) Meduri.
Al comma 388, Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 70.000;
2007: - 50.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere la voce Ministero delle attività produttive con i seguenti importi:
2006: + 70.000;
2007: + 50.000.
Tab. B. 35. (ex Tab. B. 101.) Ruta.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 64.000.
Conseguentemente, al comma 391, Tabella E, sopprimere la rubrica: Ministero della salute.
Tab. B. 36. (ex Tab. B. 53.) Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 61.000;
2007: - 61.000;
2008: - 61.000.
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la voce: Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (unità previsionale di base 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - capitolo 7003/P), con i seguenti importi:
2006: 61.000;
2007: 61.000;
2008: 61.000.
Tab. B. 37. (ex Tab. B. 77.) Olivieri, Boato, Quartiani, Lolli, Michele Ventura, Maurandi, Mariotti, Innocenti, Ruzzante, Nieddu.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2006: - 60.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, aggiungere la voce: Ministero delle attività produttive con i seguenti importi:
2006: + 60.000;
Tab. B. 38. (ex Tab. B. 81.) Ruzzante.
Al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 60.000.
Conseguentemente, al comma 391, Tabella E, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sopprimere la voce: Legge finanziaria n. 910 del 1986 articolo 7, comma 8 - Edilizia universitaria (4.2.3.9 Fondo Unico per l'edilizia universitaria cap. 7304).
Tab. B. 39. (ex Tab. B. 52.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 388, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 50.000;
2007: - 50.000;
2008: - 50.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 50.000;
2007: + 50.000;
2008: + 50.000.
Tab. B. 41. (ex Tab. B. 3.) Iannuzzi, Annunziata, Molinari.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 50.000;
2007: - 50.000;
2008: - 50.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 50.000;
2007: + 50.000;
2008: + 50.000.
Tab. B. 42. (ex Tab. B. 156.) Nicodemo Oliverio, Meduri, Iannuzzi, Ladu.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero della economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 50.000;
2007: - 50.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 50.000;
2007: + 50.000.
Tab. B. 40. (ex Tab. B. 141.) Bova, Meduri.
Al comma 388, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 50.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:
2006: + 50.000.
Tab. B. 43. (ex Tab. B. 2.) Ruggieri.
Al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 50.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 50.000.
Tab. B. 44. (ex Tab. B. 75.) Quartiani.
Al comma 388, Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2003: - 45.000;
2004: - 45.000;
2005: - 45.000.
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 7304), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 45.000;
2007: + 45.000;
2008: + 45.000.
Tab. B. 45. (ex Tab. B. 153.) Rodeghiero.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 40.200;
2007: - 40.200;
2008: - 40.200.
Conseguentemente, al comma 391, Tabella E, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la voce: Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti - Art. 2 comma 5 - Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali cap. 8151).
Tab. B. 46. (ex Tab. B. 51.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 40.200;
2007: - 40.200;
2008: - 40.200.
Conseguentemente, al comma 391, Tabella E, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la voce: Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti articolo 2 comma 5 - Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151):
Tab. B. 47. (ex Tab. B. 148.) Raffaldini.
Al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 40.000;
2007: - 40.000;
2008: - 40.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 40.000;
2007: + 40.000;
2008: + 40.000.
Tab. B. 48. (ex Tab. B. 62.) Cento, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima.
Voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 40.000;
2007: - 40.000;
2008: - 40.000.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 40.000;
2007: + 40.000;
2008: + 40.000.
Tab. B. 49. (ex Tab. B. 155.) Mantini.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 40.000;
2007: - 20.000 ;
2008: - 20.000.
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D, Ministero delle politiche agricole e forestali, voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004, Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole: Art. 15, comma 2, punto 1: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (3.2.3.3 - bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439) apportare le seguenti variazioni:
2006: + 40.000;
2007: + 20.000;
2008: + 20.000.
Tab. B. 50. (ex Tab. B. 92.) Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Ria, Ruggieri.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 30.000;
2007: - 100.000;
2008: - 100.000.
Conseguentemente, al comma 390, tabella D, aggiungere la seguente rubrica:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
voce: Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (3.2.3.20 - Fondo per Roma Capitale - cap. 7657):
2006: + 30.000;
2007: + 100.000;
2008: + 100.000.
Tab. B. 51. (ex Tab. B. 50.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 30.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 30.000;
2007: + 30.000;
2008: + 30.000.
Tab. B. 52. (ex Tab. B. 34.) Pappaterra, Meduri, Bova, Mancini.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 30.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia - Articolo 5, comma 3, Programma nazionale di ricerche in antartide (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - Investimenti università e ricerca - cap. 7302/p):
2006: + 30.000;
2007: + 30.000;
2008: + 30.000.
Tab. B. 53. (ex Tab. B. 49.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2006: - 30.000;
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare la seguente variazione:
2006: + 30.000;
Tab. B. 54. (ex Tab. B. 9.) Filippo Maria Drago, Giuseppe Drago, Volontè.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 30.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 30.000.
Tab. B. 55. (ex Tab. B. 105.) Grandi.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 30.000.
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la voce: Legge
n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane - Art. 2 - Fondo nazionale per la montagna, con il seguente importo:
2006: + 30.000.
Tab. B. 56. (ex Tab. B. 123.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 25.000;
2007: - 10.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 25.000;
2007: + 10.000.
Tab. B. 57. (ex Tab. B. 80.) Ruzzante.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 25.000.
Conseguentemente:
al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, dopo la voce: Decreto-legge n. 148 del 1993, aggiungere la seguente
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane - Art, 2 - Fondo nazionale per la montagna:
2006: 30.000.
dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Il comma 2 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato.
Tab. B. 58. (ex 1. 2607.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 25.000.
Conseguentemente al comma 390, Tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
voce: Legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 158 (u.p.b. 3.2.3.8 - capitolo 7498 - Realizzazione del passante di Mestre, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 25.000.
Tab. B. 59. (ex Tab. B. 86.) Stradiotto, Zorzato, Alberto Giorgetti, Cazzaro, Mazzuca Poggiolini.
Al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 20.000;
2007: + 20.000;
2008: + 20.000.
Tab. B. 60. (ex Tab. B. 72.) Calzolaio.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.
Conseguentemente alla medesima tabella, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 20.000;
2007: + 20.000;
2008: + 20.000.
Tab. B. 61. (ex Tab. B. 84.) Ruzzante.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere la voce: Legge n. 366 del 1998, Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica, con i seguenti importi:
2006: + 20.000;
2007: + 20.000;
2008: + 20.000.
Tab. B. 62. (ex Tab. B. 48.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, aggiungere la voce: Decreto-legge 19 aprile, 2002, n. 68, convertito con modificazioni nella legge 18 giugno 2002, n. 118: articolo 2, comma 1: lotta agli incendi boschivi, con i seguenti importi
2006: + 20.000;
2007: + 20.000;
2008: + 20.000.
Tab. B. 63. (ex Tab. B. 116.) Alberto Giorgetti.
Al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Legge n. 194 del 1998, Interventi nel settore dei trasporti: Articolo 12, comma 5: Riduzioni, emissioni inquinanti trasporti pubblici (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151/p), con i seguenti importi:
2006: + 20.000;
2007: + 20.000;
2008: + 20.000.
Tab. B. 64. (ex Tab. B. 121.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 20.000;
Conseguentemente al comma 391, Tabella E, alla rubrica: Ministero dell'economia
e delle finanze, sopprimere la voce: Decreto Legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 - Articolo 15, comma 2, punto 2: Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori (Settore 21): (3.2.4.3. - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411).
Tab. B. 65. (ex Tab. B. 66.) Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Oliverio, Zanella.
Inammissibile.
Al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 18.000;
2007: - 18.000;
2008: - 18.000.
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D:
rubrica: Ministero dell'economia e finanze, voce: Legge n. 26 del 1986, articolo 6, primo comma, lettera b) Fondo per Trieste (4.2.3.7 Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 10.000;
2007: + 10.000;
2008: + 10.000.
rubrica : Ministero delle attività produttive aggiungere la seguente voce
Legge n. 26 del 1986, articolo 6, primo comma, lettera c) Fondo per Gorizia (3.2.3.6 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7380)
2006: + 8.000;
2007: + 8.000;
2008: + 8.000.
Tab. B. 66. (ex Tab. B. 88.) Romoli, Saro, Collavini.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 15.400;
2007: - 15.400.
Conseguentemente, al comma 391, Tabella E, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la seguente voce: Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti nell'economia: - Art. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Settore n. 9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario al sistema produttivo - cap. 7299)
Tab. B. 67. (ex Tab. B. 8.) Liotta, Volontè.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 15.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 15.000;
2007: + 20.000;
2008: + 20.000.
Tab. B. 68. (ex Tab. B. 13.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 15.000;
2007: - 15.000;
2008: - 15.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 15.000;
2007: + 15.000;
2008: + 15.000.
Tab. B. 69. (ex Tab. B. 70.) Coluccini.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 15.000;
2007: - 15.000;
2008: - 15.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 15.000;
2007: + 15.000;
2008: + 15.000.
Tab. B. 70. (ex Tab. B. 73.) Coluccini.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 15.000;
2007: - 15.000;
2008: - 15.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 15.000;
2007: + 15.000;
2008: + 15.000.
Tab. B. 71. (ex Tab. B. 111.) Coluccini.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 15.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:
2006: + 15.000.
Tab. B. 72. (ex Tab. B. 108.) Grandi.
Al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 13.000;
2007: - 13.000;
2008: - 13.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 13 000;
2007: + 13 000;
2008: + 13.000.
Tab. B. 73. (ex Tab. B. 47.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.300;
2007: - 10.300;
2008: - 7.200.
Conseguentemente, al comma 391, Tabella E, alla rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la seguente voce: Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti Art. 3 comma 1 Contributi per la realizzazione
dei passanti ferroviari di Milano e Torino (Settore n. 11) (5.2.3.9 - Trasporti rapido di massa - cap. 8164)
Tab. B. 74. (ex Tab. B. 46.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.300;
2007: - 10.300;
2008: - 7.200.
Conseguentemente, al comma 391, Tabella E, rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la voce: Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti - Art. 3 comma 1 Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e Torino (5.2.3.9 - Trasporti rapido di massa cap. 8164)
Tab. B. 75. (ex Tab. B. 149.) Raffaldini.
Al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 15.000;
2008: - 20.000.
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D, rubrica Ministero delle attività produttive, aggiungere la voce: Legge 448 del 1998, articolo 152, Fondo unico per le imprese (3.2.3.8) imprenditorialità femminile (cap. 7420, settore 3), con i seguenti importi:
2006: + 10.000;
2007: + 15.000;
2008: + 20.000.
Tab. B. 76. (ex Tab. B. 117.) Motta, Nieddu, Guerzoni, Labate.
Al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 15.000;
2008: - 20.000.
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D, rubrica Ministero delle attività produttive, aggiungere la voce: Legge n. 448 del 1998, articolo 52, comma 1, Fondo unico per gli incentivi alle imprese (3.2.3.8) imprenditorialità femminile - cap. 7420, settore 3), con i seguenti importi:
2006: + 10.000;
2007: + 15.000;
2008: + 20.000.
Tab. B. 77. (ex Tab. B. 120.) Motta, Nieddu, Tedeschi, Guerzoni.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 10.000;
2007: + 10.000;
2008: + 10.000.
Tab. B. 78. (ex Tab. B. 26.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 10.000;
2007: + 10.000;
2008: + 10.000.
Tab. B. 79. (ex Tab. B. 36.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni.
2006: + 10.000;
2007: + 10.000;
2008: + 10.000.
Tab. B. 80. (ex Tab. B. 79.) Ruzzante.
Al comma 388, Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere la voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con i seguenti importi:
2006: + 10.000;
2007: + 10.000;
2008: + 10.000.
Tab. B. 81. (ex Tab. B. 41.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere la voce: Ministero delle attività produttive, con i seguenti importi:
2006: + 10.000;
2007: + 10.000;
2008: + 10.000.
Tab. B. 82. (ex Tab. B. 85.) Buffo.
Al comma 388, Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze: aggiungere la voce: Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica, con i seguenti importi:
2006: + 10.000;
2007: + 10.000;
2008: + 10.000.
Tab. B. 83. (ex Tab. B. 154.) Rodeghiero.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 5.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 10.000;
2007: + 10.000;
2008: + 5.000.
Tab. B. 84. (ex Tab. B. 11.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia; Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap 7490), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 10.000;
2007: + 5.000;
2008: + 5.000.
Tab. B. 85. (ex Tab. B. 114.) Rosato, Damiani, Maran.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 10.000;
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:
2006: + 10.000;
Tab. B. 86. (ex Tab. B. 24.) Grotto.
Al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 8.000;
2007: - 8.000;
2008: - 8.000.
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la voce: legge n. 378 del 2003, «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura-rurale»: - Art. 3: Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale (Settore n. 27) (4.2.3.32 - Architettura rurale - cap. 7587), con i seguenti importi:
2006: 8.000;
2007: 8.000;
2008: 8.000.
Tab. B. 87. (ex Tab. B. 76.) de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Collarini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 7.000;
2007: - 7.000;
2008: - 7.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 7.000;
2007: + 7.000;
2008: + 7.000.
Tab. B. 88. (ex Tab. B. 18.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 7.000;
2007: - 7.000;
2008: - 7.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 7.000;
2007: + 7.000;
2008: + 7.000.
Tab. B. 89. (ex Tab. B. 20.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 7.000;
2007: - 7.000;
2008: - 7.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero dei beni e delle attività culturali apportare le seguenti variazioni:
2006: + 7.000;
2007: + 7.000;
2008: + 7.000.
Tab. B. 90. (ex Tab. B. 71.) Michele Ventura, Spini, Bellini, Chiti.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 7.000;
2007: - 7.000;
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 7.000;
2007: + 7.000;
Tab. B. 91. (ex Tab. B. 12.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 10.000.
Conseguentemente, al comma 390, Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la voce: Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia; Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Attività produttive: 3.2.3.6 - Aree depresse cap. 7370), con i seguenti importi:
2006: + 5.000;
2007: + 5.000;
2008: + 10.000.
Tab. B. 92. (ex Tab. B. 115.) Maran, Rosato, Damiani.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 5.000;
2007: + 5.000;
2008: + 5.000.
Tab. B. 93. (ex Tab. B. 15.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 5.000;
2007: + 5.000;
2008: + 5.000.
Tab. B. 94. (ex Tab. B. 17.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti Variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. apportare le seguenti variazioni:
2006: + 5.000;
2007: + 5.000;
2008: + 5.000.
Tab. B. 95. (ex Tab. B. 35.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 5.000;
2007: + 5.000;
2008: + 5.000.
Tab. B. 96. (ex Tab. B. 39.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 5.000;
2007: + 5.000;
2008: + 5.000.
Tab. B. 97. (ex Tab. B. 43.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni culturali e ambientali, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 5.000;
2007: + 5.000;
2008: + 5.000.
Tab. B. 98. (ex Tab. B. 29.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere la voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con i seguenti importi:
2006: + 5.000;
2007: + 5.000;
2008: + 5.000.
Tab. B. 99. (ex Tab. B. 32.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere la voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, con i seguenti importi:
2006: + 5.000;
2007: + 5.000;
2008: + 5.000.
Tab. B. 100. (ex Tab. B. 44.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere la voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, con i seguenti importi:
2006: + 5.000;
2007: + 5.000;
2008: + 5.000.
Tab. B. 101. (ex Tab. B. 65.) Lion, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere la seguente voce: Ministero della salute, con i seguenti importi:
2006: + 5.000;
2007: + 5.000;
2008: + 5.000.
Tab. B. 102. (ex Tab. B. 27.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere la seguente voce: Ministero della salute, con i seguenti importi:
2006: + 5.000;
2007: + 5.000;
2008: + 5.000.
Tab. B. 103. (ex Tab. B. 28.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 5.000;
2007: + 5.000;
Tab. B. 104. (ex Tab. B. 10.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 5.000;
2007: + 5.000;
Tab. B. 105. (ex Tab. B. 14.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 5.000;
2007: + 5.000;
Tab. B. 106. (ex Tab. B. 25.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere la voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con i seguenti importi:
2006: + 5.000;
2007: + 5.000.
Tab. B. 107. (ex Tab. B. 40.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere la voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con i seguenti importi:
2006: + 5.000;
2007: + 5.000.
Tab. B. 108. (ex Tab. B. 42.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 5.000;
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:
2006: + 5.000.
Tab. B. 109. (ex Tab. B. 16.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 5.000;
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:
2006: + 5.000.
Tab. B. 110. (ex Tab. B. 21.) Grotto.
Al comma 388, Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 5.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere la voce: Ministero della giustizia, con il seguente importo:
2006: + 5.000.
Tab. B. 111. (ex Tab. B. 38.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 4.000;
2007: - 4.000;
2008: - 4.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 4.000;
2007: + 4.000;
2008: + 4.000.
Tab. B. 112. (ex Tab. B. 74.) Grandi, Boselli, Papini, Parisi, Cento, Zanotti, Sabattini, Grillini, Grignaffini.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 4.000;
2007: - 4.000;
2008: - 4.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 4.000;
2007: + 4.000;
2008: + 4.000.
Tab. B. 113. (ex Tab. B. 106.) Grandi.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 4.000;
2007: - 4.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:
2006: + 4.000;
2007: + 4.000.
Tab. B. 114. (ex Tab. B. 82.) Ruzzante.
Al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 4.000;
2007: - 4.000.
Conseguentemente, al comma 391, Tabella E, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la seguente voce: Legge finanziaria n. 311 del 2004 - Art. 1, comma 456, Contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale (Settore n. 16) (5.2.3.7 - Trasporto intermodale - cap. 7514).
Tab. B. 115. (ex Tab. B. 45.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 3.001;
2007: - 3.001;
2008: - 3.001.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni culturali e ambientali, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 3.001;
2007: + 3.001;
2008: + 3.001.
Tab. B. 116. (ex Tab. B. 31.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 3.000;
2007: - 5.000;
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 3.000;
2007: + 5.000;
Tab. B. 119. (ex Tab. B. 33.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 3.000;
2007: - 5.000;
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 3.000;
2007: + 5.000;
Tab. B. 120. (ex Tab. B. 37.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 3.000;
2007: - 3.000;
2008: - 3.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 3.000;
2007: + 3.000;
2008: + 3.000.
Tab. B. 117. (ex Tab. B. 19.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 3.000;
2007: - 3.000;
2008: - 3.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni culturali e ambientali, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 3.000;
2007: + 3.000;
2008: + 3.000.
Tab. B. 118. (ex Tab. B. 30.) Di Gioia, Folena, Bonito.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 2.841;
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:
2006: + 2.841;
Tab. B. 121. (ex Tab. B. 22.) Grotto.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 2.500.
Conseguentemente alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:
2006: + 2.500.
Tab. B. 122. (ex Tab. B. 1.) Scaltritti.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 2.500.
Conseguentemente alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:
2006: + 2.500.
Tab. B. 123. (ex Tab. B. 129.) Scaltritti.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 2.000;
2007: - 2.000;
2008: - 2.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:
2006: + 2.000;
2007: + 2.000;
2008: + 2.000.
Tab. B. 124. (ex Tab. B. 83.) Ruzzante.
Al comma 388, Tabella B voce: Ministero della economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni.
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.000;
2007: + 1.000.
Tab. B. 125. (ex Tab. B. 132.) Meduri.
Al comma 388, Tabella B voce: Ministero della economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni.
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.000;
2007: + 1.000.
Tab. B. 126. (ex Tab. B. 133.) Meduri.
Al comma 388, Tabella B voce: Ministero della economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni.
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.000;
2007: + 1.000.
Tab. B. 127. (ex Tab. B. 134.) Meduri.
Al comma 388, Tabella B voce: Ministero della economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni.
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.000;
2007: + 1.000.
Tab. B. 128. (ex Tab. B. 135.) Meduri.
Al comma 388, Tabella B voce: Ministero della economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni.
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.000;
2007: + 1.000.
Tab. B. 129. (ex Tab. B. 136.) Meduri.
Al comma 388, Tabella B voce: Ministero della economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni.
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.000;
2007: + 1.000.
Tab. B. 130. (ex Tab. B. 137.) Meduri.
Al comma 388, Tabella B voce: Ministero della economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni.
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.000;
2007: + 1.000.
Tab. B. 131. (ex Tab. B. 138.) Meduri.
Al comma 388, Tabella B voce: Ministero della economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni.
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.000;
2007: + 1.000.
Tab. B. 132. (ex Tab. B. 139.) Nicodemo Nazzareno Oliverio, Meduri.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero della economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.000;
2007: + 1.000.
Tab. B. 133. (ex Tab. B. 143.) Meduri.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero della economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.000;
2007: + 1.000.
Tab. B. 134. (ex Tab. B. 144.) Meduri, Bova, Minniti, Nicodemo Nazzareno Oliverio.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero della economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.000;
2007: + 1.000.
Tab. B. 135. (ex Tab. B. 145.) Meduri, Gerardo Oliverio, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Bova, Minniti.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 984;
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare la seguente variazione:
2006: + 984;
Tab. B. 136. (ex Tab. B. 23.) Grotto.
Al comma 388, tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 30.000;
2007: + 30.000;
2008: + 30.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,47 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 87,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 956,44 per ettolitro anidro».
Tab. B. 137. (ex 1. 1230.) Martella, Vianello, Cazzaro.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 15.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui ai comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tab. B. 138. (ex 1.2605.) Gambini.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 15.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Tab. B. 139. (ex 1. 2606.) Gambini.
Al comma 388, tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 12.000;
2007: + 12.000;
2008: + 12.000.
Conseguentemente,dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,47 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 87,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 956,44 per ettolitro anidro».
Tab. B. 140. (ex 1. 1237.) Martella, Vianello, Cazzaro.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 10.000;
2007: + 40.000;
2008: + 50.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Tab. B. 141. (ex 1. 2604.) Gambini.
Al comma 388, tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 10.000;
2007: + 10.000;
2008: + 10.000.
Conseguentemente,dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,47 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 87,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 956,44 per ettolitro anidro».
Tab. B. 142. (ex 1. 1231.) Martella, Vianello, Cazzaro.
Al comma 388, tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 6.000;
2007: + 8.000;
2008: + 8.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,47 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 87,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 956,44 per ettolitro anidro».
Tab. B. 142. (ex 1. 1232.) Martella, Vianello, Cazzaro.
Al comma 388, tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 5.000;
2006: + 5.000;
2007: + 5.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,47 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 87,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 956,44 per ettolitro anidro».
Tab. B. 143. (ex 1. 1238.) Martella, Vianello, Cazzaro.
Al comma 388, tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 2.500;
2006: + 2.500;
2007: + 2.500.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,47 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 87,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 956,44 per ettolitro anidro».
Tab. B. 144. (ex 1. 1239.) Martella, Vianello, Cazzaro.
Al comma 388, Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 2.000;
2006: + 2.000;
2007: + 2.000.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere il seguente:
369.1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,47 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 87,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 956,44 per ettolitro anidro».
Tab. B. 145. (ex 1. 1241.) Martella, Vianello, Cazzaro.
Al comma 388, tabella B, voce: Ministero per i beni e attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 2.300;
2007: + 2.300;
2008: + 2.300.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parole: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,47 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 87,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro» sono sostituite
dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 956,44 per ettolitro anidro».
Tab. B. 146. (ex 1. 1234.) Martella, Vianello, Cazzaro.
Al comma 388, Tabella B, aggiungere la voce: Ministero della difesa, con i seguenti importi:
2006: 150.000;
2007: 150.000;
2008: 150.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n.383, sono abrogati
Tab. B. 147. (ex 1. 2602.) Minniti, Molinari, Ruzzante, Angioni, De Brasi, Pinotti, Lumia, Pisa, Santino Adamo Loddo, Tanoni, Luongo, Rotundo.
Al comma 388, Tabella B, aggiungere la voce: Ministero della difesa, con i seguenti importi:
2006: 150.000;
2007: 150.000;
2008: 150.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati
Tab. B. 148. (ex 1. 2603.) Tanoni, Angioni, Molinari, Ruzzante, Minniti, De Brasi, Pinotti, Lumia, Pisa, Santino Adamo Loddo, Luongo, Rotundo.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680) apportare le seguenti variazioni:
2006: - 8.000;
2007: - 450;
Conseguentemente, al comma 391, Tabella E, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce: Decreto-Legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 80 del 2005, Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, Art. 1, comma 5, Fondo da ripartire per l'istituzione del sistema di informazione visti (settore n. 27) (4.2.3.35 - criminalità organizzata e immigrazione illegale - cap. 7589).
Tab. C. 1 (ex Tab. C. 14.) Alberto Giorgetti, Landi di Chiavenna.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - cap. 1733), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 2.779;
2007: + 2.779;
2008: + 2.779.
Conseguentemente, alla medesima rubrica, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 2.779;
2007: - 2.779;
2008: - 2.779.
Tab. C. 2 (ex Tab. C. 15.) Russo Spena, Alfonso Gianni, Provera, Folena.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 10.000;
2007: + 11.000;
2008: + 12.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 12 milioni di euro annui.
Tab. C. 3 (ex 1. 1262.) Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - Art. 19 Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 58.000;
2007: + 68.000;
2008: + 78.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
Tab. C. 3. (ex 1. 1264.) Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile - (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185) apportare le seguenti variazioni:
2006: + 58.000;
2007: + 58.000;
2008: + 58.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento».
Tab. C. 4. (ex 1. 1334.) Pisa, Rava, Borrelli, Calzolaio.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero delle attività produttive, voce: Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 . Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 25.000;
2007: + 25.000;
2008: + 25.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n 383, sono abrogati.
Tab. C. 5. (ex 1. 3743.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero delle attività produttive, voce: Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4. - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 50.000;
2007: + 50.000;
2008: + 50.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n 383, sono abrogati.
Tab. C. 6. (ex 1. 3744.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero delle attività produttive voce: Legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43 - Contributi ad enti istituiti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 11.600;
2007: + 11.600;
2008: + 11.600.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Tab. C. 6. (ex 1. 1254.) Nieddu, Gambini, Paola Mariani, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ottone, Rugghia, Quartiani, Tedeschi.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170) (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.000.000;
2007: + 1.200.000;
2008: + 1.300.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis.Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Tab. C. 7. (ex 1. 1260.) Agostini, Pinza, Russo Spena, Zanella, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 300.000;
2007: + 400.000;
2008: + 500.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
369-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.
Tab. C. 8. (ex 1. 3749.) Crucianelli.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170) (9.1.2.2 - Paesi in via di
sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 200.000;
2007: + 210.000;
2008: + 220.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tab. C. 9. (ex 1. 1259.) Pinza, Agostini, Russo Spena, Zanella, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170) (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 152.000;
2007: + 152.000;
2008: + 152.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: legge n. 537 del 1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11-Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694) apportare le seguenti variazioni:
2006: - 152.000;
2007: - 152.000;
2008: - 152.000.
Tab. C. 10. (ex Tab. C. 13.) Alberto Giorgetti, Landi di Chiavenna.
Alla Tabella C, rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca , voce Legge n. 394 del 1977: potenziamento dell'attività sportiva universitaria (4.1.2.14 - Altri interventi per le università statali - cap. 1709), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 5.000;
2007: + 5.000;
2008: + 5.000.
Conseguentemente, alla medesima rubrica, voce: Legge n. 537 del 1993: articolo 5 comma 1: finanziamento delle università (1.2.11 cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
Tab. C. 11. (ex Tab. C. 2.) Villetti, Intini, Boselli, Buemi, Di Gioia.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: Legge 537 del 1993; Interventi correttivi di finanza pubblica: - Art. 5, comma 1, lettera a) spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694) apportare le seguenti variazioni:
2006: + 200.000;
2007: + 200.000;
2008: + 200.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.
396-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Tab. C. 12. (ex 1. 1255.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Buffo, Innocenti, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Ruzzante, Montecchi, Bogi.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: Legge 537 del 1993; Interventi correttivi di finanza pubblica: - Art. 5, comma 1, lettera a) spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario università statali - cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 100.000;
2007: + 100.000;
2008: + 100.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
Tab. C. 13. (ex 1. 1248.) Grignaffini, Tocci, Martella, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Buffo.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: Legge 537 del 1993; Interventi correttivi di finanza pubblica: - Art. 5, comma 1, lettera a) spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario università statali - cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 100.000;
2007: + 100.000;
2008: + 100.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
Tab. C. 14. (ex 1. 1339.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Buffo.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: Legge 537 del 1993; Interventi correttivi di finanza pubblica: - Art. 5, comma 1, lettera a) spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario università statali - cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 100.000;
2007: + 100.000;
2008: + 100.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
Tab. C. 15. (ex 1. 3750.) Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: Legge 537 del 1993; Interventi correttivi di finanza pubblica: - Art. 5, comma 1, lettera a) spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 100.000;
2007: + 100.000;
2008: + 100.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Tab. C. 16. (ex 1. 1256.) Grignaffini, Tocci, Martella, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Buffo, Innocenti, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Ruzzante, Montecchi, Bogi.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: Legge 537 del 1993; Interventi correttivi di finanza pubblica: - articolo 5, comma 1, lettera a) spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario università statali - cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 48.500;
2007: + 48.500;
2008: + 48.500.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 48,5 milioni di euro annui.
Tab. C. 17. (ex 1. 1247.) Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Buffo.
Decreto legislativo n. 204 del 1998: disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.3.4 - Ricerca scientifica cap. 7236); apportare le seguenti variazioni:
2006: + 73.000;
2007: + 73.000;
2008: + 73.000.
Conseguentemente, al comma 391, Tabella E, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce:
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: - Art. 4, comma 10 (UPB 3.2.3.50 - Istituto italiano di tecnologia - Cap. 7380):
2006: - 73.000;
2007: - 73.000;
2008: - 73.000.
Tab. C. 18. (ex Tab. C. 4.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: decreto legislativo n. 204 del 1998: disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.3.4 - Ricerca scientifica cap. 7236); apportare le seguenti variazioni:
2006: + 25.000;
2007: + 25.000;
2008: + 25.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
Tab. C. 19. (ex 1. 1243.) Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Buffo.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: Legge 338 del 2000; Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari: - Art. 1, comma 1: interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (4.2.3.6 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7273/p), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 34.600;
2007: + 34.600;
2008: + 34.600.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare gettito complessivo pari a 34,6 milioni di euro annui.
Tab. C. 20. (ex 1. 1251.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Buffo.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca voce: Legge 338 del 2000; Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari: - articolo 1, comma 1: interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (4.2.3.6 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7273/p), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 4.600;
2007: + 4.600;
2008: + 4.600.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare gettito complessivo pari a 4,6 milioni di euro annui.
Tab. C. 21. (ex 1. 1252.) Grignaffini, Tocci, Martella, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Buffo.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 183.000;
2007: + 293.000;
2008: + 303.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tab. C. 22. (ex 1. 1263.) Agostini, Pinza, Russo Spena, Zanella, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Cusumano, Gerardo Bianco, Giacomelli,
Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690) apportare le seguenti variazioni:
2006: + 100.000;
2007: + 100.000;
2008: + 100.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
Tab. C. 23. (ex 1. 1268.) Realacci, Iannuzzi, Annunziata.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero della difesa, voce: Legge n. 549 del 1995 - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 2.000;
2007: + 2.000;
2008: + 2.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'articolo 16, comma I, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 2 milioni di euro a partire dall'anno 2006.
Tab. C. 24. (ex 1. 1336.) Angioni, Borrelli, Molinari, Ruzzante, Minniti, De Brasi, Pinotti, Lumia, Pisa, Santino Adamo Loddo, Tanoni, Luongo, Rotundo.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223) apportare le seguenti variazioni
2006 + 220.028;
2007: + 159.813;
2008: + 159.493.
Conseguentemente, sono ridotte le voci della medesima Tabella C come segue:
Ministero dell'economia | |||
D.L. 95/74 - 3.1.2.11 - Cap. 1560 | 671 | - | - |
DPR 701/77 - 12.1.2.15 - Cap. 5217 | 750 | 750 | 750 |
L. 385/78 - 4.1.5.4 - Cap. 3026 | 2.175 | 2.175 | 2.175 |
L. 468/78 - 4.1.5.2 - Cap. 3003 (possibile il taglio al 100%) | 20 | - | - |
L. 146/80 - 3.1.2.27 - Cap. 1680 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
L. 67/87 - 3.1.5.14 - Cap. 2183 - 3.2.10.2 - Cap. 7442 | 19.927 | 19.927 | 19.927 |
L. 440/89 - 3.1.2.8 - Cap. 1539 | 14 | 14 | 14 |
L. 225/92 - articolo 1 - 3.1.5.15 - Cap. 2184 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
D. lgs. 39/93 - 3.1.2.33 - Cap. 1707/P | 850 | 850 | 850 |
L. 109/94 - 3.1.2.32 - Cap. 1702 | 375 | - | - |
L. 549/95 - 3.1.2.17 - Cap. 1613 | 95 | 95 | 95 |
L. 675/96 - 3.1.2.42 - Cap. 1733 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
L. 94/97 - 2.1.2.4 - Cap. 1321 | 500 | 500 | 500 |
L. 249/97 - 3.1.2.14 - Cap. 1575 | 430 | - | - |
D. Lgs. 446/97 - 4.1.2.1 - Cap. 2701 | 55.100 | - | - |
L. 128/98 - 3.1.2.37 - Cap. 1723 | 196 | 196 | 196 |
L. 230/98 - 3.1.5.16 - Cap. 2185 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
D. Lgs. 165/99 e D. Lgs. 188/00 - 3.1.2.7 - Cap. 1525 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
D. Lgs. 285/99 - 12.1.2.12 - Cap. 5200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
D. Lgs. 287/99 - 6.1.2.13 - Cap. 3935 | 755 | 755 | 755 |
D. Lgs. 300/99 - articolo 70 co. 2 - 6.1.2.9 - Cap. 3901 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
D. Lgs. 303/99 - 3.1.5.2 - Cap. 2115 | 14.020 | 15.750 | 15.750 |
L. 353/00 - 4.1.2.14 - Cap. 2820 | 450 | 450 | 450 |
L. 388/00 - 3.1.5.9 - Cap. 2156 | 6.800 | 6.950 | 6.950 |
D. Lgs. 165/01 - 12.1.2.16 - Cap. 5223 | 175 | 175 | 175 |
L. 448/01 - 6.1.2.2. 3823 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Totale: | 147.503 | 92.787 | 92.787 |
Ministero delle attività produttive | |||
L. 287/90 - 3.1.2.3 - Cap. 2275 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
L. 292/90 - 3.1.2.2 - Cap. 2270 | 1.085 | 1.085 | 1.085 |
L. 549/95 - 3.1.2.4 - Cap. 2280 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
L. 68/97 - articolo 8 co. 1 punto A - 5.1.2.2 - Cap. 5101 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
L. 68/97 - articolo 8 co. 1 punto B - 5.1.2.2 - Cap. 5102 | 3.110 | 3.110 | 3.110 |
Totale: | 11.615 | 11.615 | 11.615 |
Ministero della giustizia | |||
DPR 309/90 - 4.1.2.1 - Cap. 1768 | 250 | 250 | 250 |
L. 549/95 - 1.1.2.1 - Cap. 1160 | 6 | 6 | 6 |
Totale: | 256 | 256 | 256 |
Ministero degli affari esteri | |||
L. 1612/62 - 9.1.2.2 - Cap. 2201 | 140 | 140 | 140 |
L. 794/66 - 16.1.2.2 - Cap. 4131 | 125 | 125 | 125 |
DPR 200/67 - Cap. 3105 | 120 | 120 | 120 |
L. 883/77 - 13.1.2.2 - Cap. 3749 | 50 | 50 | 50 |
L. 140/80 - 15.1.2.5 - Cap. 4052 | 14 | 14 | 14 |
L. 7/81 e L. 49/87 - 9.1.1.0 - Capp. 2150, 2152, 2153, da 2160 a 2166, da 2168 a 2170, 9.1.2.2 - Capp. da 2180 a 2184, 2195 | 20.000 | 19.500 | 19.000 |
L. 960/82 - 15.1.2.2 - Capp. 4061, 4063 | 140 | 140 | 140 |
L. 549/95 - 2.1.2.2 - Cap. 1163 | 310 | 310 | 310 |
L. 299/98 - 20.1.2.1 - Cap. 4534 | 250 | 250 | 250 |
L. 58101 - 9.1.2.2 - Cap. 2210 | 115 | 115 | 115 |
L. 91/05 - 12.1.2.2 - Cap. 3421 | - | - | 180 |
Totale: | 21.264 | 20.764 | 20.444 |
Ministero dell'interno | |||
L. 451/59 - 5.1.1.1 - Cap. 2674 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
L. 968/69 e D. L. 361/95 - 3.1.1.1 - Cap. 1916 | 905 | 905 | 905 |
D. P. R. 309/90 - 5.1.1.1 - Cap. 2668 - 5.1.1.4 - Cap. 2815 | 150 | 150 | 150 |
L. 549/95 - 2.1.2.1 - Cap. 1286 | 6 | 6 | 6 |
Totale: | 2.591 | 2.591 | 2.591 |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio | |||
L. 979/82 - 2.1.2.5 - Capp. 1644 e 1646/P | 2.075 | 2.075 | 2.075 |
D.L. 2/93 - 2.1.1.0 - Capp. 1388 e 1389 | 11 | 11 | 11 |
L. 549/95 - 2.1.2.3 - Cap. 1551 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
D. Lgs 300/99 - 7.1.2.1 - Cap. 3621 - 7.2.3.2 - Cap. 8831 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
Totale: | 7.516 | 7.516 | 7.516 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | |||
L. 721/54 - 6.1.1.1 - Cap. 2661 | 226 | 226 | 226 |
L. 267/91 - 6.1.1.5 - Cap. 2719 | 40 | 40 | 40 |
L. 549/95 - 4.1.2.18 - Cap. 2032 | 18 | 18 | 18 |
D. L. 535/96 - 4.1.2.7 - Cap. 2098 | 32 | 32 | 32 |
D. Lgs. 250/97 - 4.1.2.13 - Cap. 2161 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
L. 431/98 - 3.1.2.1 - Cap. 1690 | 15.850 | 10.850 | 10.850 |
Totale: | 19.365 | 14.365 | 14.365 |
Ministero della difesa | |||
R. decr. 263/28 - 3.1.1.1 - Cap. 1253 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
R. decr. 263/28 - 7.1.1.1 - Cap. 4840 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
L. 549/95 - 3.1.2.4 - Cap. 1352 | 40 | 40 | 40 |
D. Igs. 300/99 - 3.1.2.8 - Cap. 1360 - 3.2.3.6 - Cap. 7145 | 553 | 553 | 553 |
L. 267/02 - 3.1.2.4 - Cap. 1354 | 200 | 200 | 200 |
L. 267/02 - 3.1.2.2 - Cap. 1345 | 4 | 4 | 4 |
Totale: | 4.146 | 4.146 | 4.146 |
Ministero delle politiche agricole e forestali | |||
L. 267/91 - 2.1.1.0 - Capp. 1173, da 1413 a 1415 - 2.1.2.7 - Capp. 1476, 1477 e 1482 | 850 | 850 | 850 |
L. 549/95 - 3.1.2.8 - Cap. 2200 | 273 | 273 | 273 |
D. Lgs. 454/99 - 3.1.2.10 - Cap. 2083 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
Totale: | 5.773 | 5.773 | 5.773 |
Totale Generale | 220.028 | 159.813 | 159.493 |
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp: 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647) (5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp: 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 125.000;
2007: + 210.000;
2008: + 210.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.
396-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Tab. C. 26. (ex 1. 1258.) Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Innocenti, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Ruzzante, Montecchi, Bogi.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp: 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647) (5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp: 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 80.000;
2007: + 165.000;
2008: + 165.000.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.
396-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Tab. C. 27. (ex 1. 1257.) Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli,
Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Innocenti, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Ruzzante, Montecchi, Bogi.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp: 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647) (5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp: 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 80.000;
2007: + 160.000;
2008: + 160.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
396-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
Tab. C. 28. (ex 1. 1261.) Pinza, Agostini, Russo Spena, Zanella, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647) (5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 60.000;
2007: + 60.000;
2008: + 60.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, la tassa sui superalcolici, di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
Tab. C. 29. (ex 1. 4540.) Pistone, Bellillo.
Al comma 389, Tabella C, rubrica: Ministero della salute, voce: Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: - Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 80.000;
2007: + 80.000;
2008: + 80.000.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere il seguente:
369.1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici
intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui.
Tab. C. 30. (ex 1. 3700.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari: Art. 5. - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (4.2.3.8 - cap. 7493) apportare le seguenti variazioni:
2006: + 5.999.500;
2007: + 4.000.000;
2008: + 5.000.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Al comma 349, alinea, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
396-ter. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Tab. D. 1. (ex 1. 2474.) Pinza, Agostini, Russo Spena, Zanella, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Cusumano, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122) apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.881.596;
2007: + 1.374.000;
2008: + 1.374.000.
Conseguentemente:
al comma 391, Tabella E, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la seguente voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 2, comma 14:
Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 1) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122).
dopo il comma 396 aggiungere i seguenti:
396-bis. Al comma 349, alinea, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
396-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Tab. D. 2. (ex 1. 3745.) Agostini, Castagnetti, Boato, Giordano, Pisicchio, Pinza, Russo Spena, Di Gioia, Sgobio, Zanella, Cusumano, Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Tidei.
Al comma 390, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) - (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122) apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.881.596;
2007: + 1.374.000;
2008: + 1.374.000.
Conseguentemente:
al comma 391, tabella E, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la seguente voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122)
dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Al comma 349, alinea, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
Tab. D. 3. (ex 1. 2421.) Violante, Castagnetti, Boato, Giordano, Pisicchio, Agostini, Pinza, Russo Spena, Di Gioia, Sgobio, Zanella, Cusumano, Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Tidei.
Al comma 390, Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 289 del 2002: Finanziaria 2003; articolo 61 comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576) apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 15.000;
2008: - 20.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: Ministero delle attività produttive, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 448 del 1998 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: articolo 52 Fondo unico per le imprese (3.2.3.8 - Legge 25 febbraio 1992, n. 215 imprenditoria femminile cap. 7420/p):
2006: + 10.000;
2007: + 15.000;
2008: + 20.000.
Tab. D. 4. (ex ** Tab. D. 7.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Al comma 390, Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 289 del 2002: Finanziaria 2003; articolo 61 comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576) apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 15.000;
2008: - 20.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: Ministero delle attività produttive, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 448 del 1998 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: articolo 52 Fondo unico per le imprese (3.2.3.8 - Legge 25 febbraio 1992, n. 215 imprenditoria femminile cap. 7420/p):
2006: + 10.000;
2007: + 15.000;
2008: + 20.000.
Tab. D. 5. (ex ** Tab. D. 11.) Reduzzi, Dorina Bianchi, Rocchi.
Al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 396 del 1990: interventi per Roma, Capitale della Repubblica (3.2.3.20 Fondo per Roma Capitale - Cap 7657):
2006: 100.000;
2007: 100.000;
2008: 100.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
Tab. D. 6. (ex 1. 2906.) Meta, Tocci, Bettini, Leoni, Lucidi, Rugghia, Melandri, Angioni, Cento, Pasetto, Giachetti, Milana, Di Serio D'Antona.
Al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 396 del 1990: interventi per Roma, Capitale della Repubblica (3.2.3.20 Fondo per Roma Capitale - Cap 7657):
2006: 75.000;
2007: 75.000;
2008: 75.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 75 milioni di euro annui.
Tab. D. 7. (ex 1. 1271.) Bettini, Milana, Fiori, Rocchi, Cento, Meta, Mosella, Lucidi, Giachetti.
Al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 396 del 1990: interventi per Roma, Capitale della Repubblica (3.2.3.20 Fondo per Roma Capitale - Cap 7657):
2006: 50.000;
2007: 50.000;
2008: 50.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
Tab. D. 8. (ex 1. 1270.) Milana, Fiori, Bettini, Ceremigna, Mazzuca Poggiolini, Cento, Meta.
Al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (settore N. 19) - (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003):
2006: 61.000;
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.
Tab. D. 9. (ex 1. 1253.) Morgando.
Al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (settore N. 19) - (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003/p):
2006: + 35.000.
Conseguentemente alla medesima Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003) - Art. 61, comma 1: fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576) apportare la seguente variazione:
2006: - 35.000.
Tab. D. 10. (ex * Tab. D. 1.) Parolo.
Al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (settore N. 19) - (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003/p):
2006: + 35.000.
Conseguentemente alla medesima Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003) - Art. 61, comma 1: fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576) apportare la seguente variazione:
2006: - 35.000.
Tab. D. 11. (ex * Tab. D. 6.) Quartiani, Olivieri.
Al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (settore N. 19) - (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003/p):
2006: + 35.000.
Conseguentemente alla medesima Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003) - Art. 61, comma 1: fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576) apportare la seguente variazione:
2006: - 35.000.
Tab. D. 12. (ex Tab. D. 8.) Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (settore N. 19) - (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003/p):
2006: + 35.000.
Conseguentemente alla medesima Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003) - Art. 61, comma 1: fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576) apportare la seguente variazione:
2006: - 35.000.
Tab. D. 13. (ex * Tab. D. 10.) Giudice.
Al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 266 del 1997, Interventi urgenti per l'economia - Art. 12, comma 2, Finanziamento esportazioni a pagamento differito (Settore 9) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/P):
2006: 50.000;
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Tab. D. 14. (ex 1. 2437.) Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Al comma 390, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 362 del 1998: (3.2.3.9 - Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23 e successive modificazioni - cap. 7080):
2006: 60.000;
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui.
Tab. D. 15. (ex 1. 1242.) Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Tocci, Lolli, Martella, Giulietti, Buffo.
Al comma 390, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 362 del 1998: (3.2.3.9 - Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23 e successive modificazioni - cap. 7080):
2006: 60.000;
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui.
Tab. D. 16. (ex 1. 2419.) Rusconi, Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.
Al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce:
Decreto Legislativo n. 102 del 2004, articolo 15, comma 2, secondo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - Interventi indennizzatori (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap 7411)
2006: 50.000;
2007: 100.000;
2008: 100.000.
Conseguentemente:
alla medesima Tabella, rubrica, Ministero delle politiche agricole e forestali, voce decreto legislativo n. 102 del 2004, articolo 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - Incentivi assicurativi (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 80.000;
2007: - 100.000;
2008: - 100.000.
al comma 391, Tabella E, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo n. 102 del 2004, articolo 15, co. 2, secondo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - Interventi indennizzatori (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411), apportare la seguente variazione:
2006: + 30.000.
Tab. D. 17. (ex 0. 1. 4554. 6.) Rava, Michele Ventura, Maurandi, Mariotti.
Al comma 390, tabella D, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (settore
n. 27) (3.2.3.1 - Occupazione - cap. 7202), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 60.000;
2007: + 60.000;
2008: + 60.000.
Conseguentemente,dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui.
Tab. D. 18. (ex 1. 700.) Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bottino, Bellini, Diana, Camo, Rainisio, Trupia, Sciacca, Michele Ventura, Mariotti, Morgando, Duilio, Russo Spena.
Al comma 390, Tabella D, rubrica Ministero delle attività produttive, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999) Art. 15, comma 23: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (3.2.3. 19 - Artigiancassa - Cap. 7165):
2006: 50.000;
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Tab. D. 19. (ex 1. 2436.) Nieddu, Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Al comma 390, Tabella D, rubrica Ministero delle attività produttive, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 415 del 1992 convertito, con modificazioni nella legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1o marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - Art. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive, (Settore n.4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420:
2006: 300.000;
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tab. D. 20. (ex 1. 2434.) Nieddu, Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Al comma 390, Tabella D, rubrica Ministero delle attività produttive, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 266 del 1997, Interventi urgenti per l'economia - Art. 12, comma 1: contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Settore 9) (3.2.3.33 - sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 72991P):
2006: 50.000;
2007: 50.000;
2008: 50.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Tab. D. 21. (ex 1. 2439.) Nieddu, Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Al comma 390, Tabella D, rubrica Ministero delle attività produttive, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilità e lo sviluppo - Art. 52, comma 1: Fondo unico incentivi alle imprese (Settore 2) (3.2.3.8 - Cap. 7420):
2006: 250.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tab. D. 22. (ex 1. 2456.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Al comma 390, Tabella D, rubrica Ministero delle attività produttive, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 448 del 1998, Art. 52, comma 1 - Fondo unico per gli incentivi alle imprese (3.2.3.8 Fondo investimenti incentivi alle imprese imprenditoria femminile - cap. 7420/p):
2006: 20.000;
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Tab. D. 23. (ex 1. 2438.) Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Al comma 390, Tabella D, rubrica Ministero delle attività produttive, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 448 del 1998, Art. 52, comma 1 - Fondo unico per gli incentivi alle imprese (3.2.3.8 Fondo investimenti incentivi alle imprese imprenditoria femminile - cap. 7420/p):
2006: 10.000;
2007: 15.000;
2008: 20.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.
Tab. D. 24. (ex 1. 2429.) Motta, Nieddu, Guerzoni, Labate, Tedeschi.
Al comma 390, Tabella D, rubrica Ministero delle attività produttive, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 388 del 2000, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) - Art. 104, Ricerca di base (4.2.3.8. - cap 7302):
2006: 100.000;
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Tab. D. 25. (ex 1. 2432.) Cialente, Gambini, Cazzaro, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Al comma 390, Tabella D, rubrica Ministero delle attività produttive, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati - Art. 14. - (Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992 (3.2.3.8 - cap. 7420/p):
2006: 80.000;
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Tab. D. 26. (ex 1. 2441.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Al comma 390, Tabella D, rubrica Ministero delle attività produttive, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 135 del 2001, Riforma della legislazione nazionale del turismo - Art. 6, comma 1: Fondo cofinanziamento offerta turistica (Settore 20) (3.2.3.5 - strutture turistiche e ricettive - Cap. 7359):
2005: 250.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tab. D. 27. (ex 1. 2458.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Al comma 390, Tabella D, rubrica Ministero delle attività produttive, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 135 del 2001, Riforma della legislazione nazionale del turismo - Art. 10, comma 1: Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico:
2006: 25.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Tab. D. 28. (ex 1. 2457.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Al comma 390, Tabella D, rubrica Ministero delle attività produttive, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): - Art. 61, comma 1 (4.2.3.27 - Fondo per l'imprenditoria giovanile - aree sottoutilizzate - cap. 7576/P):
2006: 100.000;
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Tab. D. 29. (ex 1. 2435.) Nieddu, Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: Legge n. 910 del 1986, Art. 7 comma 8: edilizia universitaria (Settore n. 23) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 7304), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 50.000;
2007: + 50.000;
2008: + 50.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 la tassa sui superalcolici, di cui
all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
Tab. D. 41. (ex 1. 3748.) Rusconi.
Al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: Legge 338 del 2000; Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): - Art. 104, comma 4: Ricerca di base (settore n. 13), comma 1: interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 7302) apportare la seguente variazione:
2006: + 146.500.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Tab. D. 30. (ex 1. 2465.) Martella, Tocci, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Buffo, Innocenti, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Ruzzante, Montecchi, Bogi.
Al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): - Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.5 - Ricerca applicata - cap. 7254 - 4.2.3.11 - Fondi rotativi - cap. 7308) apportare le seguenti variazioni:
2006: + 387.400;
2007: + 387.400;
2008: + 387.400.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tab. D. 31. (ex 1. 2460.) Grignaffini, Martella, Tocci, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Buffo, Innocenti, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Ruzzante, Montecchi, Bogi.
Al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere la seguente voce:
Legge n. 28 del 1980 (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire, investimenti università e ricerca - cap. 7302):
2006: + 73.000;
Conseguentemente, al comma 391, Tabella E, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce:
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: - Art. 4, comma 10 (UPB 3.2.3.50 - Istituto italiano di tecnologia - Cap. 7380):
2006: - 73.000;
Tab. D. 32. (ex Tab. D. 9.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli.
Al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aggiungere la seguente voce:
Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori. - Art. 5. Fondo agevolazioni per la ricerca. (Settore 4) (4.2.3.5 - Fondo unico da ripartire - cap. 7254/P)
2006: 500.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tab. D. 33. (ex 1. 2430.) Cialente, Gambini, Cazzaro, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Al comma 390, Tabella D, rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aggiungere la seguente voce:
Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori. - Art. 5. Fondo agevolazioni per la ricerca. (Settore 4) (4.2.3.5 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 7254/P)
2006: + 500.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tab. D. 34. (ex 1. 2476.) Pinza, Agostini, Russo Spena, Zanella, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Cusumano, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Al comma 390, Tabella D, rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aggiungere la seguente voce:
Decreto legislativo n. 297 del 1999: Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori. - Art. 5. Fondo agevolazioni per la ricerca. (Settore 4) (4.2.3.5 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 7254/P)
2006: + 500.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tab. D. 35. (ex 1. 2427.) Tocci, Grignafini, Martella, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Buffo.
Al comma 390, Tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aggiungere la seguente voce:
Decreto legislativo n. 204 del 1998: disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione nazionale della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.3.4. - Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca - Cap. 7236)
2006: 200.000;
2007: 200.000;
2008: 200.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b)articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tab. D. 36. (ex 1. 2431.) Cialente, Gambini, Cazzaro, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Al comma 390, Tabella D, aggiungere la seguente rubrica:
Ministero della salute, voce: Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani:
2006: + 80.000;
2007: + 80.000;
2008: + 80.000.
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo a 80 milioni di euro annui.
Tab. D. 37. (ex 1. 2428.) Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Luca, Petrella, Zanotti.
Al comma 391, Tabella E, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce: Legge n. 350 del 2003 - Art. 3, comma 25, Rimborsi IVA (4.2.3.26. - Trasporti pubblici locali - cap. 7577);
Conseguentemente:
alla medesima rubrica:
sopprimere la voce: Legge n. 311 del 2004 - Art. 1, comma 28: Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell'ambiente
e per la tutela dei beni culturali (Settore n. 19) (4.2.3.17 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7536);
sopprimere la voce: Decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni dalla legge n. 43 del 2005 - Art. 2-bis, comma 1: Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali nonché per lo sviluppo economico e sociale del territorio (Settore n. 19) (4.2.3.17 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7536/p).
dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Al comma 349, alinea, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
Tab. E. 1. (ex 1. 3746.) Grandi.
Al comma 391, Tabella E, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005); - Art. 1, comma 28: Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali (Settore n. 19) (4.2.3.17 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7356), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 20.000;
2007: - 40.000.
Conseguentemente:
alla medesima Tabella, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1987): Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Settore n. 23) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 7304), apportare la seguente variazione:
2006: - 10.000;
dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
Tab. E. 2. (ex 0. 1. 4551. 29.) Michele Ventura, Vigni, Grignaffini, Maurandi, Pennacchi, Mariotti.
Al comma 391, Tabella E, rubrica: Ministero attività produttive, sopprimere la voce: Legge: n. 208 del 1998 - Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Settore n.4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprse - cap. 7420/p).
Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Tab. E. 3. (ex 1. 3747.) Zanella, Agostini, Pinza, Russo Spena, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.