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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 66 ed abbinate sezione 4).
Riprendiamo l'esame dell'articolo 1.
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
MAURIZIO PANIZ, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda
l'approvazione dei suoi emendamenti 1.713, 1.700, 1.709, 1.710, 1.711, 1.714, 1.701, 1.702, 1.712, 1.703, 1.704, 1.705, 1.706 (Nuova formulazione), 1.707 (identico all'emendamento Anedda 1.396) e 1.708, nonché del suo subemendamento 0.1.700.15.
La Commissione, inoltre, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Schmidt 1.350, Fragalà 1.361 e Lucidi 1.415, sugli identici emendamenti Lussana 1.417 e Lucidi 1.418, sull'emendamento Bonito 1.420, sugli emendamenti Lucidi 1.452 e 1.454 purché riformulati, sull'emendamento Collè 1.463, sugli identici emendamenti Schmidt 1.354, Fragalà 1.365, Cusumano 1.384 e Zeller 1.464, sugli identici emendamenti Schmidt 1.356, Fragalà 1.367 e Lussana 1.479, nonché sugli emendamenti Lucidi 1.484, Finocchiaro 1.488 purché riformulato, Lucidi 1.502, 1.540 e 1.545 e sul subemendamento Lucidi 0.1.701.1.
Per quanto concerne tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 1, la Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.
PRESIDENTE. Il Governo?
JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.
Per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.
La seduta, sospesa alle 10,05, è ripresa alle 10,25.
PRESIDENTE. Passiamo agli identici emendamenti Fragalà 1.360 e Lussana 1.552.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro.
CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, accolgo l'invito e ritiro il mio emendamento 1.552.
PRESIDENTE. Constatata l'assenza dell'onorevole Fragalà, si intende che anch'egli acceda all'invito al ritiro del suo emendamento 1.360.
Passiamo all'emendamento Maura Cossutta 1.413. Chiedo alla presentatrice se acceda all'invito al ritiro.
MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, insisto per la votazione. Anzi, mi spiace che il relatore - che in ogni caso su questo provvedimento ha scelto di ascoltare e di confrontarsi, secondo una linea che ho apprezzato - non abbia fatto un ulteriore sforzo per comprendere che l'emendamento in oggetto voleva delineare un concetto importante trattandosi di votare un provvedimento sulla separazione dei coniugi.
Il concetto, l'idea, il contenuto della responsabilità genitoriale sono elementi fondamentali e costituiscono proprio la bussola per poter leggere il provvedimento. Pertanto, invito il relatore a riconsiderare il parere contrario espresso sul mio emendamento 1.413, valutando la possibilità di esprimere un orientamento positivo, per conferire ancora più valore al provvedimento che stiamo costruendo insieme.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta 1.413, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 324
Votanti 323
Astenuti 1
Maggioranza 162
Hanno votato sì 145
Hanno votato no 178).
Prendo atto che l'onorevole Gerardo Bianco non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.
Prendo, altresì, atto che l'onorevole Castellani non è riuscita ad esprimere il proprio voto.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Schmidt 1.350, Fragalà 1.361 e Lucidi 1.415, accettati dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 339
Votanti 338
Astenuti 1
Maggioranza 170
Hanno votato sì 332
Hanno votato no 6).
Passiamo all'emendamento Finocchiaro 1.416.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro.
BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, i presentatori insistono per la votazione perché anche in questo caso il tema della responsabilità genitoriale sta loro particolarmente a cuore.
La locuzione «potestà genitoriale» evoca potere ed un rapporto con i figli di tipo quasi proprietario. Ci rendiamo conto che non è possibile modificare questa terminologia in tutto l'ordinamento, così come abbiamo rilevato anche in sede di Commissione, tuttavia l'emendamento in oggetto almeno evoca il concetto della responsabilità. I genitori non cessano di essere tali dopo la separazione o il divorzio; infatti, continuano ad essere padre e madre e a doversi prendere cura del proprio figlio. Inoltre, continuano ad avere non solo diritti, ma anche doveri nei suoi confronti. Quindi, riteniamo che il termine responsabilità sia quello più adeguato.
Onorevoli colleghi, dal momento che ho preso la parola su questo emendamento, consentitemi di dire che, in generale, il lavoro svolto sul provvedimento in esame ha prodotto dei risultati. Intanto, ha determinato una maturazione in tutti noi e, se l'Assemblea approverà gli emendamenti proposti dalla Commissione - colgo l'occasione per ringraziare il relatore per averli presentati -, potrà essere individuata una convergenza sul testo, non sperabile fino a tre mesi fa, quando in quest'aula si è svolta la discussione sulle linee generali. Vi erano punti di divergenza anche notevoli, non sul principio della bigenitorialità e sul diritto del padre e della madre di continuare a prendersi cura del figlio, né, soprattutto, sul diritto del figlio di continuare ad avere rapporti continuativi e veri con ambedue i genitori, bensì sulle modalità con cui conseguire tale obiettivo.
Il testo originario, che auspichiamo venga modificato con l'approvazione degli emendamenti della Commissione, presenta una rigidità e un'obbligatorietà, che non condividiamo, della formula dell'affido condiviso. Ci siamo avvicinati a un testo più flessibile, che, a nostro avviso, recherà un notevole contributo alla modificazione dei rapporti fra i coniugi che si separano, in quanto trasmette un importante messaggio culturale, in primo luogo ai tribunali, ed anche agli stessi genitori. Non crediamo si possa diventare buoni genitori per legge, ma riteniamo che la legge possa accompagnare il cambiamento sociale già in atto e incoraggiare un'ulteriore riflessione sulla responsabilità genitoriale, che continua anche dopo lo scioglimento del matrimonio.
Inoltre, sono stati compiuti notevoli passi in avanti - mi preme sottolinearlo - dal punto di vista dell'assunzione dell'interesse del minore quale «bussola» ed asse portante dell'intero provvedimento. Ritenevamo si trattasse del principale ostacolo che ci divideva, in quanto, a nostro avviso, è inopportuna l'assunzione di un punto di vista «adultocentrico», e dunque di una visione relativa esclusivamente al rapporto genitoriale fra gli ex coniugi, volto a riequilibrare poteri e diritti. Il tema della parità ci sta molto a cuore, come abbiamo già dimostrato e come dimostreremo in numerose altre occasioni, ma tale tema non è l'aspetto
principale del provvedimento in esame, che è invece costituito dalla tutela del figlio minore dalle conseguenze perverse di una separazione conflittuale.
A nostro avviso, gli emendamenti presentati dalla Commissione, di cui auspichiamo l'approvazione, consentiranno di avvicinare le posizioni, conciliando l'affermazione del principio della bigenitorialità, che è sempre stato condiviso, e l'effettiva praticabilità di forme e modalità di cura dei figli che siano in sintonia con la realtà sociale del nostro paese. Riteniamo che il legislatore non debba mai compiere l'errore di scindere i princìpi, anche importanti, dalla realtà sociale in cui essi devono essere calati. Abbiamo il dovere di conoscere tale realtà sociale e di adottare provvedimenti legislativi che promuovano effettivamente i rapporti tra le persone, e non leggi manifesto.
Andiamo ad incidere su questioni delicatissime, quali i rapporti affettivi e i rapporti familiari, e ritengo che con l'approvazione degli emendamenti della Commissione venga raggiunto un punto di equilibrio che possa favorire l'adozione di un testo condiviso.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.
FRANCA BIMBI. Signor Presidente, è storicamente molto chiaro che non vi può essere garanzia effettiva per i diritti dei minori senza eguaglianza tra i genitori. Sono stati compiuti alcuni passi in avanti, ma non moltissimi.
Il concetto di potestà è un concetto di tipo patrimoniale. In Italia, in un passato abbastanza recente, la potestà era definita «patria potestà»; è stata trasformata in «potestà genitoriale», ma resta sempre un concetto patrimoniale, che confligge con le dichiarazioni internazionali sui diritti dei minori sottoscritte dal nostro paese, nonché con la Costituzione repubblicana, in particolare con l'articolo 3.
Il concetto di responsabilità fa riferimento alla circostanza che i minori di età, o altre persone non in grado di assumersi le proprie responsabilità, abbiano bisogno di un adulto che tuteli i loro diritti. Dunque, delle persone adulte, in questo caso i genitori, si assumono la responsabilità - si tratta di un concetto relazionale, non patrimoniale - di tutelare i diritti di chi non è in grado di farlo da solo.
Alla luce di ciò si evince l'esistenza di un fossato tra il concetto di potestà - un concetto patrimoniale del passato - e il concetto di responsabilità, un concetto relazionale che l'ordinamento dovrebbe recepire.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.
MAURA COSSUTTA. L'emendamento ora al nostro esame, che voterò favorevolmente, reca disposizioni simili al precedente emendamento a mia firma e rientra fra le numerose proposte emendative che, faticosamente, abbiamo proposto nel corso del difficile iter di questo provvedimento. Tali proposte sono tese ad offrire al testo in esame un diverso approccio, un'altra bussola, come giustamente ricordava la collega Magnolfi.
Una discussione approfondita era necessaria; quello in esame è un grande tema, che riguarda le profonde trasformazioni intervenute - per fortuna - nella nostra società, nei ruoli familiari e nei comportamenti all'interno delle famiglie.
Eravamo consci che legiferare sulla separazione dei coniugi avrebbe certamente rappresentato un passaggio molto complesso. Si interviene direttamente sulle scelte, sulla libertà e la responsabilità delle persone, dei genitori; si interviene pesantemente sulle conseguenze che certi comportamenti hanno sui minori. Quello in oggetto è un fenomeno notevolmente intrecciato con aspetti sociali e culturali. Sapevamo, quindi, che si doveva porre in essere un approccio non ideologico, ma molto concreto, realistico, pragmatico. Era necessario ascoltare le esperienze degli operatori e verificare la legislazione anche degli altri paesi. Sarebbe stato opportuno utilizzare la modifica dell'articolo 155 del codice civile per introdurre effettivamente dei miglioramenti e non un arretramento.
Il testo, per fortuna, è stato notevolmente migliorato, grazie e soprattutto alla responsabilità dell'opposizione che ha portato avanti con coerenza e serietà le proprie argomentazioni. Naturalmente va dato atto al relatore, l'onorevole Paniz, della sua capacità di ascolto. Il testo senza dubbio è risultato migliorato grazie a questo lavoro. Possiamo però compiere ulteriori passi in avanti.
L'occasione di legiferare in materia di separazione dei coniugi può rappresentare un passaggio importante per un cambiamento di cultura, fondamentale nell'interesse del minore. Pertanto, insistiamo per l'approvazione dell'emendamento ora in esame, ritenendo che il concetto di responsabilità genitoriale debba trovare spazio proprio in questo provvedimento, se vogliamo effettivamente utilizzare tale occasione di dibattito parlamentare per modificare in meglio le disposizioni in materia di separazione dei coniugi.
PRESIDENTE. Avverto che, a seguito dell'approvazione delle precedenti proposte emendative volte a premettere, al comma 1, capoverso articolo 155, primo comma, la parola «Anche», l'emendamento Finocchiaro 1.416 deve intendersi conseguentemente corretto nel senso di espungere dal testo la predetta espressione.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 1.416, nel testo corretto, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 377
Votanti 376
Astenuti 1
Maggioranza 189
Hanno votato sì 179
Hanno votato no 197).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lussana 1.417 e Lucidi 1.418, accettati dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 367
Votanti 363
Astenuti 4
Maggioranza 182
Hanno votato sì 360
Hanno votato no 3).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.420, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 376
Votanti 372
Astenuti 4
Maggioranza 187
Hanno votato sì 372).
È conseguentemente precluso il successivo emendamento Anedda 1.374.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.713 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 369
Votanti 357
Astenuti 12
Maggioranza 179
Hanno votato sì 357).
Prendo atto che il presentatore degli emendamenti Lucchese 1.591 e 1.589 accede all'invito al ritiro formulato dal relatore. Prendo atto altresì che i presentatori degli emendamenti Lucidi 1.422, Anedda 1.375 e Valpiana 1.427 accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.
Passiamo agli identici subemendamenti Tarditi 0.1.700.4 e Fragalà 0.1.700.5. Prendo atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.1.700.15 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 362
Votanti 358
Astenuti 4
Maggioranza 180
Hanno votato sì 357
Hanno votato no 1).
Passiamo al subemendamento Finocchiaro 0.1.700.1.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.
MARCELLA LUCIDI. No, Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, la collega Magnolfi evidenziava poc'anzi come la stella polare di questo provvedimento sia stata per tutti quanti noi l'interesse del minore, vale a dire la ricerca di assicurare al minore, figlio di coloro che si separano o divorziano, una considerazione, preferenziale e impegnativa, sia per i coniugi sia per tutti gli altri soggetti coinvolti.
L'articolo 155 del codice civile, nella sua formulazione attuale, prevede già la possibilità che i coniugi possano proporre al giudice un accordo e considera anche la possibilità che, rispetto all'accordo, i provvedimenti assunti dal giudice possano essere diversi. Questa previsione va posta in riferimento, non ad una visione antitetica del giudice rispetto alle parti, ma ad una considerazione forte esistente nel nostro ordinamento e nella nostra cultura giuridica della tutela del minore, la quale è tale da assurgere ad interesse pubblico e, conseguentemente, ad interesse che lo Stato deve tutelare, anche nei contesti cui noi facciamo riferimento in questo provvedimento.
Il testo attuale del provvedimento al nostro esame prevede che il giudice prenda atto degli accordi intercorsi fra genitori, anche con riferimento all'affidamento dei figli, purché essi non siano palesemente contrari all'interesse del minore. Esso limita, in qualche modo, l'attività di indagine del giudice a ciò che appare ed è evidente e non esige, invece, che il giudice svolga una funzione ulteriore che sarebbe quella di verificare, attraverso un'indagine più approfondita o tramite la richiesta ai coniugi di chiarimenti, che le decisioni che i genitori hanno già assunto vadano esattamente nella direzione di quell'interesse che tutti sono chiamati a tutelare.
Noi riteniamo che questa rappresenti una nota stonata nel contesto di un provvedimento che invece ha cercato, attraverso tutte le disposizioni, di individuare la migliore tutela per questo interesse. Riteniamo cioè che si vada a sminuire quella competenza che invece oggi, con questo testo, avrebbe maggior ragione di esistere. Spiego il perché. Noi introduciamo nel testo, al comma 1, il diritto del minore ad avere e a mantenere i rapporti con entrambi i genitori.
Parliamo di un diritto del minore, ma voi sapete che un diritto è tale quando ad esso corrisponde una capacità di farlo valere, di tutelarlo. Al contrario, nel nostro ordinamento il minore non ha capacità processuale: è rappresentato - come inter-essere, come essere in relazione con - dai suoi genitori e, eventualmente, anche
attraverso la valutazione, con senso di prossimità al suo interesse, da parte del giudice.
Credo che, proprio nel momento in cui ci proponiamo di aprire una porta nuova nel nostro ordinamento, attraverso la definizione di un preciso diritto del minore, dobbiamo garantire che di tale diritto qualcuno si faccia carico, in quanto diritto a valenza pubblica, in quanto lo Stato si assume la responsabilità di tutelare e promuovere i diritti dell'infanzia.
Quindi, accettare il subemendamento in esame, che ripropone la possibilità di un'attenta valutazione, da parte del giudice, degli accordi che i coniugi hanno responsabilmente pattuito, non significa avere sfiducia nei confronti di questi ultimi. Talvolta, si tratta di capire se, al di là degli elementi di conflittualità in atto, che possono impedire di scorgere distintamente l'interesse di cui ci stiamo occupando, vi sia qualche cautela in più da assicurare o sia stata apprestata qualche tutela in meno.
In questo senso, vi chiediamo di votare a favore del subemendamento Finocchiaro 0.1.700.1.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Landi di Chiavenna. Ne ha facoltà.
GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Signor Presidente, sto seguendo con molto interesse il dibattito ed ho ascoltato, in particolare, gli interventi delle colleghe Magnolfi e Bimbi, che sostanzialmente condivido nello spirito, nella filosofia e nell'impianto culturale.
Soprattutto chi si occupa professionalmente della materia sa perfettamente quanto sia delicata la situazione di litigiosità fra i coniugi e quanto sia importante tutelare i figli, i minori. Quindi, l'enfatizzazione del senso di responsabilità genitoriale è un passaggio strategico fondamentale.
Debbo dire che, se il testo originario non fosse stato fatto oggetto di emendamenti migliorativi della Commissione, mi sarei dissociato, eventualmente, dalla linea della maggioranza ed avrei votato contro il provvedimento, ritenendo assolutamente insufficiente il testo unificato inizialmente prodotto dalla Commissione. Avverto, invece, un passaggio importante e significativo negli emendamenti che esamineremo successivamente.
Credo che la condivisione e la comunione di intenti di entrambi i genitori, finalizzata alla valorizzazione dell'educazione dei figli minori e, quindi, alla loro tutela, costituiscano un nodo strategico fondamentale; tuttavia, per conseguire un risultato positivo, è imprescindibile il ruolo del magistrato nel dirimere le (purtroppo note) divergenze e litigiosità, alle quali non sempre è estraneo l'interesse dei professionisti, i quali, spesso e volentieri, non hanno la sensibilità per cogliere nelle posizioni dei coniugi che assistono quella volontà conciliatoria che, invece, sarebbe assolutamente necessario enfatizzare per condurre i medesimi, in fase di separazione, a tutelare, più che i loro interessi di carattere patrimoniale o le loro posizioni di principio, gli interessi complessivi del nucleo familiare e dei minori.
Quindi, per riassumere il senso del mio intervento, credo che il subemendamento Finocchiaro 0.1.700.1, testé illustrato dalla collega Lucidi, abbia una sua valenza, un suo significato: confinare la valutazione del magistrato al concetto di accordi «palesemente» contrari all'interesse dei figli potrebbe ridurre la capacità operativa del decidente ed il suo discernimento; la necessità di addivenire ad un accordo deve comunque passare attraverso una corretta impostazione e valutazione da parte del magistrato, anche con riferimento all'interesse dei figli.
Credo che non si tolga alcunché all'impianto complessivo del successivo emendamento 1.700 della Commissione laddove si stabilisca che il magistrato prende atto degli accordi intervenuti dai coniugi, se non contrari all'interesse dei figli; ritengo, altresì, che la ridondanza dell'avverbio «palesemente» renda più pericolosa e negativa la valutazione complessiva da parte dell'autorità giudiziaria.
Signor Presidente, il mio intervento è esclusivamente a titolo personale. Tuttavia, anche sulla base dell'esperienza che ognuno di noi ha maturato anche come professionista, auspico che il subemendamento in esame possa trovare l'approvazione da parte dell'Assemblea.
Dichiaro che esprimerò un voto favorevole sul subemendamento in oggetto.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Messa. Ne ha facoltà.
VITTORIO MESSA. Signor Presidente, mi rendo conto della difficoltà di intervenire sull'onda delle sensazioni che nascono dall'illustrazione di proposte emendative che possono apparire o che sono giuste.
Il testo e le proposte emendative elaborate dalla Commissione sono il frutto di un lavoro e di una ampia discussione. Ma qual è il dubbio relativo al subemendamento in questione? Vorremmo evitare (ma credo che sia intenzione anche delle colleghe Lucidi e Magnolfi) che, in caso di separazione consensuale tra i coniugi, ove non si individuasse un avverbio che consenta al giudice di ratificare gli accordi stabiliti serenamente tra i coniugi (è stato inserito l'avverbio «palesemente», ma avrebbe potuto essere un altro), il giudice si senta obbligato a svolgere, comunque, un'indagine che necessita di tempo, che causa sofferenza e che diventa un'intrusione nelle libere scelte dei genitori e nella sfera affettiva dei minori.
Il dubbio è nato anche a seguito dell'illustrazione del subemendamento da parte della collega Lucidi, per la quale il giudice deve indagare anche qualora gli accordi non siano palesemente contrari all'interesse dei figli. È questa indagine obbligatoria, capziosa, anche violenta o subdola del giudice, anche in presenza di un accordo sereno, a destare in noi alcuni dubbi. Ricordiamoci che in Italia l'85 per cento delle separazioni sono consensuali; i genitori serenamente e con senso di responsabilità stabiliscono le condizioni migliori per la vita dei propri figli minori.
PRESIDENTE. Onorevole Messa...
VITTORIO MESSA. Vorremmo evitare l'obbligo da parte del giudice (e sarebbe questa la vera novità) di indagare anche in presenza di un accordo che non manifesti immediatamente una contrarietà all'interesse dei figli. O si individua un altro avverbio oppure il gruppo di Alleanza nazionale esprimerà un voto contrario sul subemendamento in questione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.
CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, vorrei manifestare la contrarietà al subemendamento illustrato dall'onorevole Lucidi con motivazioni completamente diverse da quelle espresse da altri colleghi, in modo particolare dall'onorevole Landi Di Chiavenna.
La visione del gruppo politico che rappresento è completamente diversa rispetto alle modifiche apportate al testo della Commissione. Noi le condividiamo (e ringrazio il relatore per lo sforzo di composizione di tutte le esigenze, di tutte le difficoltà e delle richieste che sono state avanzate), ma le considero, comunque, un passo indietro rispetto al testo originario licenziato dalla Commissione.
Oggi compiamo un passo importante: sanciamo il principio della bigenitorialità in maniera chiara ed inequivocabile. Stabiliamo che i minori hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori anche in caso di rottura dell'unione coniugale. Questo rapporto dovrà essere mantenuto, nei confronti non solo dei genitori, ma del ramo parentale (tante volte, i nonni, in caso di separazione o di divorzio, sono esclusi, non hanno la possibilità di vedere i propri nipoti). Questo è un grande merito del provvedimento in esame.
Abbiamo attenuato la portata del testo iniziale, sicuramente ardito nel prevedere un percorso quasi obbligatorio di composizione extragiudiziale della conflittualità sulle questioni relative ai minori. Il testo originario - a tale proposito, abbiamo discusso tante volte della obbligatorietà -
stabiliva, per i coniugi, tramite la previsione, poi modificata, di un percorso di mediazione, il raggiungimento di un accordo quasi - si è osservato - forzoso; accordo che, poi, un giudice avrebbe dovuto ratificare.
Tale principio è stato attenuato dopo una ampia discussione che ha registrato posizioni completamente diverse; si obiettava di non poter reprimere la conflittualità mettendo d'accordo i coniugi quasi con la forza. In realtà, il principio sottostante tale disposizione risiedeva nel rafforzare la valenza educativa, quasi con un appello alla responsabilità dei genitori affinché non cessino dal loro ruolo a seguito della fine del rapporto coniugale.
Abbiamo scelto un'altra strada, ma si è comunque, prioritariamente, compiuta un'importante operazione culturale, fornendo un criterio ermeneutico chiaro al giudice con l'indicazione di scegliere, in tutti i casi nei quali ciò sia possibile e quando non si rechi pregiudizio al minore, l'affidamento condiviso e congiunto. Dunque, prevedendo un tale criterio interpretativo forte, cambierà la situazione attuale nella quale, invece, l'applicazione pratica di questo principio vede, purtroppo, l'affidamento condiviso e congiunto come meramente residuale dal momento che nella maggior parte dei casi si sceglie l'affidamento monogenitoriale. Anzi, l'interesse del minore, molte volte, viene invocato per aumentare il margine di discrezionalità del magistrato; è dunque necessario mantenere l'avverbio «palesemente» nel testo della disposizione per evitare che il magistrato possa intervenire discrezionalmente e, a mio giudizio, in modo eccessivo, negli accordi intervenuti tra i coniugi.
Non possiamo fare appello alla responsabilità dei coniugi, ad una famiglia che, seppur divisa, è comunque tale, se poi consentiamo al magistrato tale potere di ingerenza in questioni che rivestono carattere personale. Se vi è un accordo, il magistrato deve avere il potere di indagare ed il potere di verificarlo solo quando il piano presentato dai coniugi sia «palesemente» contrario agli interessi dei minori. Se non manteniamo nel testo della disposizione la parola «palesemente» daremo spazio ad indagini - consentitemi il termine - addirittura arbitrarie.
Quindi, valorizziamo la famiglia e i genitori, che, non più coniugi, comunque vogliano occuparsi dei figli; limitiamo, di conseguenza, il potere discrezionale del magistrato.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Falanga. Ne ha facoltà.
CIRO FALANGA. Signor Presidente, vorrei evidenziare un'ulteriore ragione - di ordine processual-civilistico - di contrarietà al subemendamento in esame. Tutti, o per esperienza diretta o per esperienza professionale, sappiamo che il procedimento per separazione contenziosa o per divorzio contenzioso segue un modello processuale bifasico.
Nella prima fase, dinanzi al presidente del tribunale, il giudice adotta un provvedimento; un'eventuale sua modificazione, ancorché si tratti di un provvedimento provvisorio, alla fine, causa la lungaggine del processo civile: richiederebbe tempi talmente lunghi che talvolta ragioni di opportunità la sconsigliano nell'interesse stesso del minore. Certamente, non possiamo trascurare di affidare al giudice la valutazione di un'eventuale contrarietà delle disposizioni concordate dai genitori rispetto all'interesse dei figli. Tuttavia, noi dobbiamo esigere anche che tale contrarietà sia palese, perché sappiamo anche che l'ordinanza adottata dal giudice non è motivata.
Vorrei ricordare, a tale riguardo, che all'interno del progetto di legge in esame è prevista, per la prima volta, la proposizione di un reclamo avverso tale provvedimento dinanzi alla corte d'appello; dunque, è contemplato un utile strumento di garanzia a favore di chi dovesse eventualmente ritenere che il provvedimento adottato dal giudice nella fase cosiddetta sommaria non soddisfi le proprie esigenze.
Tuttavia, in assenza di una palese contrarietà, su quale base potrà essere proposto lo stesso reclamo, se attribuiamo al
giudice il potere di decidere su un'eventuale contrarietà delle condizioni concordate rispetto agli interessi dei figli minori senza che tale contrarietà appaia in maniera palese?
D'altra parte, la collega Lucidi ha sostenuto che il giudice deve indagare...
PRESIDENTE. Onorevole Falanga...
CIRO FALANGA. ... ma, in questo modo, ci allontaniamo dalla realtà. La collega Lucidi sa, infatti, che in questa prima fase - vale a dire quella più forte, dove viene adottato un provvedimento che, alla fine, resta in vigore per molto tempo - il magistrato non indaga.
L'esperienza nei nostri tribunali è nota a tutti: il giudice, in cinque minuti di orologio...
PRESIDENTE. Onorevole Falanga...
CIRO FALANGA. ... ascolta i coniugi ed adotta il provvedimento. Quale indagine vogliamo che, in quella prima fase sommaria, il giudice possa eventualmente svolgere?
Sarebbe certamente auspicabile, tuttavia, il modello processuale «bifasico» attualmente vigente, che rimarrebbe anche dopo l'approvazione del provvedimento in esame, non consente, sotto il profilo pratico, l'eventuale possibilità, per il giudice, di indagare sulla contrarietà agli interessi del minore rispetto alle condizioni concordate.
Quindi...
PRESIDENTE. Onorevole Falanga, concluda!
CIRO FALANGA. ... il concetto di «palesità» rappresenta una garanzia, poiché il giudice potrà ritenere che alcuni accordi siano contrari all'interesse dei figli, ma tale contrarietà deve apparire prima facie - immediatamente, in forma palese -, sicché, se ciò non dovesse sussistere, vi sarà eventualmente la possibilità, da parte dei genitori o di uno di essi, di proporre reclamo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tarditi. Ne ha facoltà.
VITTORIO TARDITI. Signor Presidente, interverrò molto brevemente. Ringrazio innanzitutto i colleghi che mi hanno preceduto, e segnatamente l'onorevole Falanga, poiché ha illustrato molto bene il tema.
Vorrei evidenziare che ci troviamo di fronte ad un bivio: dare al giudice, sempre e comunque, la possibilità di intervenire in una materia così delicata, oppure privilegiare l'accordo tra i genitori. Siccome stiamo scegliendo di privilegiare tale accordo - è questo il senso generale della normativa in esame, al di là di qualche piccola proposta emendativa che possa andare verso una direzione diversa -, è questa la ragione per la quale ritengo necessario mantenere la formulazione originaria dell'emendamento 1.700 della Commissione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Finocchiaro 0.1.700.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni - Applausi dei deputati dei gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista).
(Presenti 388
Votanti 387
Astenuti 1
Maggioranza 194
Hanno votato sì 195
Hanno votato no 192).
PIERO RUZZANTE. Olé!
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.700 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, ritengo l'emendamento 1.700 della Commissione di grande importanza, poiché rappresenta un po' il cuore della condivisione del percorso intrapreso, essendo il frutto sia di una lunga valutazione in sede di Commissione, sia della forte volontà che il gruppo parlamentare della Margherita, DL-L'Ulivo, nonché altri gruppi, hanno manifestato a favore di questa riforma.
Il testo dell'emendamento 1.700 della Commissione credo sia espressione di quell'equilibrio di cui si è parlato anche in occasione dell'esame dei precedenti emendamenti tra la responsabilità comune che hanno i genitori nei confronti dei figli, anche dopo il divorzio e la separazione ed il diritto - in senso non tecnico, ma sostanziale ed inteso in modo sempre più pregnante - dei minori di avere un rapporto duraturo e continuativo con entrambi i genitori, anche dopo la separazione.
È un'evoluzione in atto in tutti gli ordinamenti e le legislazioni europee. In precedenza, si è fatto riferimento al concetto di responsabilità comune: ricordo che il Children Act inglese del 1989 parla espressamente di «parental responsability», sostituendo tale concetto a quelli di «parental rights and duties», ossia ai diritti ed agli impegni dei singoli genitori nei confronti dei figli. Quindi, il concetto di potestà richiamato, in precedenza, dalla collega Bimbi è stato sostituito, in tale ordinamento, dal concetto di responsabilità genitoriale quasi naturale - tutors by nature - nei confronti dei figli, cui si accompagna il diritto dei figli medesimi, affermato nella dottrina costituzionale e nelle leggi più recenti in Europa, ad un rapporto duraturo e continuativo con i genitori, anche dopo la separazione di questi ultimi.
Ciò rappresenta il punto di svolta che ci conduce all'affidamento monogenitoriale ed esclusivo, ad un provvedimento che afferma il principio della bigenitorialità e dell'affidamento condiviso, facendosi carico di affrontare tale tema non in un modo che si potrebbe dire «salomonico», ossia pensando di dividere materialmente tale diritto e tale responsabilità tra i due genitori, ma - in seguito ad un'attenta riflessione compiuta in Commissione ed anche attraverso una rivisitazione delle proposte iniziali in tema di affidamento della casa di abitazione, di mantenimento diretto e di altri aspetti essenziali - con un sistema più moderato ed equilibrato, diretto ad affermare il principio, senza farlo, tuttavia, in modo autoritativo.
È stato, dunque, compiuto uno sforzo davvero ragguardevole, frutto della collaborazione di tutte le forze parlamentari, che erano tutte attraversate da dubbi comprensibili. Il relatore del provvedimento, onorevole Paniz, è stato appassionato e capace. Molti lo hanno ringraziato, io lo faccio in questo momento, ed avremo modo forse di tornare a farlo.
Il testo in esame è il fulcro di tale equilibrio tra la responsabilità genitoriale ed il diritto dei minori a vedersi riconosciuto un rapporto duraturo e continuativo con i genitori stessi; come dicevo in precedenza, si tratta di un diritto in senso atecnico, che tuttavia potremmo identificare anche nella nozione di interesse del minore, in nome del quale questa normativa è stata pensata ed in nome del quale abbiamo ritenuto di dover articolare con attenzione tutte le misure pratiche finalizzate a disegnare l'affidamento congiunto non come un'imposizione dell'uno sull'altro, ma come una comune condivisione di responsabilità.
Preannuncio pertanto il voto favorevole della gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo a questo emendamento della Commissione ed anche ai successivi emendamenti della stessa, che sono il frutto di un lavoro molto importante, cui il gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo ha dato, sin dall'inizio, il proprio contributo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucidi. Ne ha facoltà.
MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, credo sia importante dedicare alcune parole
a questo emendamento della Commissione, che rappresenta effettivamente uno tra i passaggi più significativi ed innovativi del testo che stiamo discutendo. È un passaggio che, come chiarito nel corso del mio intervento, condividiamo fortemente.
Dov'è la differenza tra ciò che stiamo scrivendo e quanto è scritto oggi nel codice civile? L'articolo 155 del codice civile stabilisce che il giudice che pronuncia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole nell'interesse di quest'ultima.
Contemplando anche il fatto che il nostro diritto prevede forme diverse di affidamento dei figli (come l'affidamento congiunto e quello alternato), è vero anche che la lettera della norma attuale e, in ogni caso, la prassi applicativa rispetto al diritto hanno fatto sì che l'affidamento esclusivo dei figli sia divenuto la forma di affidamento maggiormente praticata nel nostro paese, con un'alta percentuale, che non è ancora scesa al di sotto del 90 per cento.
Credo che questa sia stata una delle ragioni che maggiormente ha sollecitato il Parlamento a rivedere la stesura del testo, nell'ottica per cui non si devono inserire elementi di rigidità nel dettato normativo. Effettivamente, l'affidamento esclusivo stava rappresentando e rappresenta nel paese una rigidità normativa cui consegue, poi, una realtà oggettiva.
Il testo in esame ribalta, in qualche modo, l'indicazione prioritaria data al giudice, a tutti gli operatori ed alla coppia, nel senso che l'affidamento condiviso dei figli deve essere il criterio orientativo di tutte le decisioni del giudice e deve essere preferito, ovviamente, a condizione che possa aderire alla storia di una coppia e di un minore.
Vengo, ora, al secondo argomento che mi sembra significativo. In questo testo si ribalta anche la considerazione relativa al diritto e all'interesse del minore, che diventano principi prioritari di orientamento per il giudice. Non si stabilisce più, in primo luogo, quale deve essere la decisione sull'affidamento e, poi, in nome di cosa tali provvedimenti devono essere assunti; ma l'affermazione di un diritto del minore diventa la parola chiave di tutte le disposizioni inerenti l'affidamento dei figli. Ritengo che ciò sia significativo.
Vorrei svolgere un'ultima considerazione rispetto a quanto affermato poco fa dalla collega Lussana. Noi vogliamo veramente favorire la possibilità che nel nostro ordinamento si affermino sempre più i diritti dell'infanzia. Dico anche, però, che rispetto a ciò, non possiamo fingere di non sapere che l'affermazione dei diritti, se non attribuisce capacità al soggetto, è una parola malinconica, che risuona a vuoto, soprattutto quando si tratta di diritti dell'infanzia.
Credo che l'aver inserito in questo testo un diritto che condividiamo e sentiamo importante, comunque, comporti una grande responsabilità per il legislatore. In altri termini, sappiamo che il fatto di parlare di diritti ci deve far riflettere su un impegno conseguente: mi auguro che, non avendolo assunto in questo provvedimento, lo si potrà attuare in altri successivi.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzuca Poggiolini. Ne ha facoltà.
CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, da anni mi occupo dell'attuazione del diritto dei minori alla bigenitorialità.
Spero che questa legge alla fine venga approvata, anche se, al pari dell'onorevole Lussana, anche io avrei preferito il testo precedente, ossia quello presentato dalla Commissione, che era più chiaro. Infatti, questa legge rappresenta una di quelle leggi epocali, o almeno avrebbe dovuto rappresentarlo, perché dovrebbe innovare profondamente rispetto al passato, come la legge del 1975, che parificò i diritti dei coniugi nella famiglia e che abolì la potestà esclusiva del padre attribuendola ad entrambi i genitori. Ciò senza che la parificazione dei diritti fosse soggetta ad alcuna forma valutativa e ad alcuna richiesta o approvazione da parte dell'altro, perché un diritto o c'è o non c'è: non si può definirlo o subordinarlo a certe condizioni.
È molto importante - ciò va anche detto - che nell'impatto con la cultura le
leggi abbiano la possibilità di essere applicate ed attuate. Quanto ricordava prima l'onorevole Lucidi (ossia che il 90 per cento degli affidi, nonostante che con la legislazione attuale ci sia già la possibilità dell'affido congiunto se vi è l'accordo di entrambi i coniugi, avviene ancora in forma esclusiva, che è la forma di affido prevista in modo primario e quasi assoluto dall'attuale normativa), ci obbliga a trovare gli strumenti all'interno di questa legge per far sì che le cose cambino veramente e che questa valutazione non debba poi cadere rispetto alla seconda ipotesi che viene prospettata dall'emendamento: «oppure stabilisce a quale dei coniugi i figli sono affidati».
Credo che il pilastro su cui si regge questa normativa sia quello della mediazione familiare, che non so perché, in modo così protervo, alcuni colleghi hanno voluto relegare ad un passaggio così burocratico, come vedremo all'articolo 2, rispetto al quale la mia valutazione sarà molto più approfondita.
È evidente, infatti, che qui non stiamo parlando di coniugi che effettuano una separazione consensuale, ma di coniugi in forte contrasto che devono sviluppare un progetto rispetto ai minori. È chiaro che se i coniugi sono in contrasto, se non vengono aiutati e se, soprattutto, non vengono supportati, non nella volontà di trovare un accordo, che sarebbe impossibile, ma nella necessità di individuare comunque la loro responsabilità di padre e madre rispetto ai propri figli, essi non troveranno mai questo progetto. Quindi, molto probabilmente, purtroppo, assai spesso il giudice dovrà stabilire a quale dei coniugi i figli sono affidati.
Pertanto, riservandomi di intervenire in seguito sulla questione della mediazione, che avrei voluto obbligatoria al pari di tutti i paesi più importanti e consci dei diritti dei minori, dove il contenzioso è calato a picco, annuncio naturalmente il voto favorevole dei Repubblicani europei su questo emendamento della Commissione, pur con tutte le valutazioni che ho avuto modo di svolgere.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.
FRANCA BIMBI. La cancellazione di una diminuzione della potestà - purtroppo, deve essere chiamata ancora così - del genitore non affidatario costituisce di sicuro un fatto positivo. Non sono sicura, tuttavia, che le strade scelte siano sempre buone. Non parlo chiaramente dal punto di vista giuridico, ma da quello delle dinamiche sociali.
Nel testo abbiamo scelto la strada che privilegia la decisione del giudice, mentre nell'emendamento si privilegia la strada di arrivare, anche nel conflitto, ad una codecisione dei genitori. Vorrei sottolineare che la famiglia fonda e definisce legami societari primari che preesistono allo Stato o, comunque, hanno una loro autonomia rispetto alla regolazione statale. Infatti, i diritti umani ed il valore della persona nelle sue relazioni preesistono all'aspetto della giuridificazione. Abbiamo due strade: l'emendamento propone che la cura dei figli sia riconosciuta come un bene pubblico affidato prioritariamente alla regolazione dei genitori, mentre il testo propone che i figli siano un bene pubblico affidato ad un giudice. Colleghe e colleghi, non possiamo scegliere questa seconda strada perché è contraria al rapporto tra diritto e società civile: è una strada assolutamente autoritaria.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.
CAROLINA LUSSANA. Nell'emendamento della Commissione che ci apprestiamo a votare è completamente scomparso uno dei punti salienti del testo in precedenza condiviso dalla maggioranza del Parlamento e dalle forze della Casa delle libertà. Nel testo precedente trovavamo il cosiddetto progetto educativo condiviso: era quello il fulcro del provvedimento, era quello il passaggio culturale importantissimo per cercare di diminuire la conflittualità e di garantire ad entrambi
i genitori, anche in caso di separazione, un rapporto continuato ed equilibrato nei confronti dei figli.
Tale progetto educativo condiviso era un piano al quale la coppia era chiamata ad arrivare prima di presentarsi dal giudice. Si richiedeva uno sforzo ai genitori per mettere da parte discussioni personali, litigi e ricatti reciproci non in nome del proprio interesse personale, ma con riguardo unicamente all'interesse del figlio, all'interesse del minore. Solo in questo caso, sancendo una volta per tutte che l'affidamento doveva rimanere in capo ad entrambi i genitori, avremmo realizzato l'interesse del minore ed avremmo rispettato pienamente i dettami delle convenzioni internazionali. Certo, una scelta di questo genere avrebbe chiamato tutti ad una forte impostazione culturale, ad una decisione ardita e coraggiosa, come ho detto prima. Eppure, attorno a tale scelta se ne sono sentite di tutti i colori. Si è fatta molta ironia, ad esempio, sul cosiddetto obbligo di andare d'accordo tra persone che non erano più in grado di condividere nulla. Si è detto, addirittura, che in questo modo non sarebbe consentito più alle coppie di separarsi.
In realtà, il progetto di affido condiviso era concepito per garantire la partecipazione di entrambi i genitori, anche in caso di separazione, alla vita dei figli. Le vie di uscita c'erano, non si trattava di una cosa coatta ed obbligatoria, come è stata definita. Vi era un'indicazione precisa: era auspicabile sicuramente la partecipazione di entrambi i genitori alla formazione del piano educativo, ma, qualora tale accordo non fosse stato pienamente raggiunto, vi era la possibilità di intervento del giudice.
Adesso compiamo una scelta diversa che, a malincuore, il mio gruppo condividerà perché, comunque, all'interno del principio dell'affido e della bigenitorialità, si dà un orientamento importante al magistrato.
A mio modo di vedere, spostiamo un'altra volta il baricentro dalla famiglia verso il magistrato, dai coniugi, seppur in crisi, alla decisione giudiziale; ad ogni modo, diamo un orientamento. Oggi, come è stato ben ricordato dai colleghi, la stragrande maggioranza dei tribunali - non vorrei ripetere i dati che tante volte abbiamo richiamato sia in quest'aula sia in Commissione - procede all'affido monogenitoriale. Il fatto di essere donna non mi impedisce di riconoscere che in più del 90 per cento dei casi è la mamma ad essere privilegiata. Con questa formulazione, diamo al giudice un criterio diverso - con l'auspicio che tale criterio venga attuato -, ribaltando completamente l'orientamento esistente oggi.
Ci sono state anche delle aperture, in questo senso, da parte della giurisprudenza. A tale riguardo, ricordo le molte recenti sentenze che, anche in caso di litigiosità tra i coniugi, hanno stabilito ugualmente l'affido congiunto, per dare un segnale educativo importante. Quindi, oggi noi, con questo provvedimento, forse codifichiamo tale recente ed innovativa scelta giurisprudenziale.
In conclusione, anche se siamo consapevoli della critica che potrebbe provenire dal mondo delle associazioni dei padri e delle madri separate e dalla società civile, che invocano a gran voce questo provvedimento, consideriamo comunque l'emendamento 1.700 della Commissione un passaggio culturale importante. Pertanto, dichiaro voto favorevole su di esso.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Falanga, al quale ricordo che ha tre minuti a disposizione. Ne ha facoltà.
CIRO FALANGA. Sappiamo tutti - ancor di più l'onorevole Tarditi - che al provvedimento oggi al nostro esame è stato «strappato il cuore» in Commissione. Ciò in quanto è stato eliminato quell'elemento di novità che era rappresentato dell'istituto della mediazione. Peraltro, quest'ultimo è stato opportunamente eliminato; ciò per varie ragioni, ed anch'io d'altronde in Commissione sono stato contrario all'introduzione del nuovo strumento della mediazione familiare.
La ragione di tale contrarietà sta nel fatto che la mediazione familiare era prevista
in forma obbligatoria. Personalmente, non credo che si possa obbligare una persona ad un esercizio di ordine psicologico, quello di sottoporsi ad un'indagine da parte di un terzo. Il nostro paese non è preparato ad offrire a tutti i cittadini questo servizio, perché nei nostri consultori non vi sono le figure professionali dei mediatori familiari. Va detto, inoltre, che erano già sorte, approfittando della proposta normativa in corso, tante organizzazioni pronte a realizzare un business intorno alla separazione e al divorzio, cioè intorno ad un momento tragico, particolarmente amaro, per una coppia.
Condivido la frase che è stata detta, forse scontata, secondo cui la famiglia è un'isola che il mare del diritto può appena lambire. Quando però si lambisce l'isola della famiglia con un compromesso - perché il provvedimento al nostro esame non è altro che un compromesso! -, l'operazione diventa estremamente allarmante e pericolosa.
Mi permetto, peraltro, di segnalare agli operatori del diritto il seguente rilievo. Nell'attuale normativa in tema di divorzio, si legge, all'articolo 6, che, ove il tribunale lo ritenga utile all'interesse dei minori, anche in relazione all'età degli stessi, può essere disposto l'affidamento congiunto o alternato. Oggi, con questo provvedimento, indichiamo al giudice una priorità: gli diciamo che deve prioritariamente valutare l'opportunità di accogliere l'istanza di entrambi i genitori, per un affidamento congiunto. Tuttavia, questa norma vigente - l'articolo 6 - viene abrogata implicitamente dalla disposizione che andiamo ad approvare? Credo, colleghi, si tratti di disposizioni tra loro contrastanti; per questo motivo, la norma che approviamo oggi dovrebbe chiarire quale sia la sorte della disposizione vigente (l'articolo 6) della legge in materia di divorzio.
Credo che si tratti di un'operazione elementare, anche per evitare agli operatori del diritto ed agli stessi giudici un panorama legislativo confuso, poco sistematico e poco agevole nella regolamentazione di rapporti così delicati come quelli di una coppia in fase di separazione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.700 della Commissione, accettato dal Governo, nel testo subemendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 366
Votanti 365
Astenuti 1
Maggioranza 183
Hanno votato sì 362
Hanno votato no 3).
Prendo atto che l'onorevole Testoni non è riuscito a votare. Prendo atto altresì che gli onorevoli Fragalà e Taglialatela non sono riusciti a votare ed avrebbero voluto esprimere voto favorevole.
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