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450.000 risparmiatori italiani che hanno subito il danno enorme derivante dall'acquisto dei «bond» argentini;
tutte le iniziative, anche normative, finalizzate alla concreta tutela dei 450.000 investitori non professionali attraverso la restituzione delle somme carpite mentre le banche sapevano perfettamente che acquistare obbligazioni argentine, in quel momento, avrebbe comportato la perdita pressoché totale del capitale investito;
V Commissione:
STRADIOTTO e MORGANDO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
STRADIOTTO e MORGANDO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
soprattutto gli enti locali sottodotati economicamente che anche lo scorso anno hanno subito di più l'effetto dei tagli, se il Ministro non ritenga di dover precisare che la restrizione connessa alle cosiddette «auto blu» riguardi esclusivamente le auto di rappresentanza e non quelle relative ai servizi.
ufficiale giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
il quotidiano Finanza & Mercati di martedì 15 febbraio 2005, alle pagina 1 e 2, con un articolo dal titolo «Tango-bond, la grande fuga dalle banche» e dal sottotitolo «Dai dati Bankitalia emerge che gli istituti italiani, alla vigilia del default, dimezzarono il portafoglio in titolo argentini. Mentre il reail comprava», rende nota una circostanza gravissima rispetto alla quale il Governo non può restare indifferente, se non altro per l'aiuto che deve essere dato con grande determinazione ai
secondo il quotidiano finanziario, e sulla base di un documento della Centrale Rischi della Banca d'Italia, vi sarebbe la prova che, mentre gli sportellisti degli istituti di credito consigliavano caldamente ai correntisti di acquistare obbligazioni argentine, le stesse banche si «liberavano» di tali titoli passando dai 460 milioni di euro del 1999 ai 63 milioni di euro del 2003;
in particolare tale documento dimostrerebbe che dal 2000 al 2001, e cioè proprio alla vigilia del default argentino, dai portafogli degli istituti di credito sono usciti tango-bond per un valore di 246 milioni di euro;
il 23 dicembre 2001 veniva ufficialmente dichiarato lo stato di insolvenza della Repubblica argentina, ma in quella stessa data il sistema bancario italiano era già passato dai 460 milioni di euro del 1999 ai 173 milioni di euro del 2001;
è significativo osservare che le vendite hanno raggiunto il livello record proprio negli anni 2000 e 2001, e cioè mentre le banche si liberavano di obbligazioni argentine per 246 milioni di euro, mentre agli sportelli gli impiegati delle stesse banche, sulla base delle disposizioni ricevute, consigliavano l'acquisto dei «bond» rassicurando i risparmiatori perché il rischio era considerato medio-basso e le cedole erano comunque estremamente allettanti;
il ribasso dei «bond» argentini aveva preso avvio addirittura nel 1998, quando i titoli registravano il 5 per cento del valore in meno, mentre l'anno successivo, per il vero, la perdita era contenuta nell'1 per cento;
a partire dall'anno 2000 il sistema bancario, che, evidentemente, aveva con precisione compreso quel che stava per accadere, decideva la silenziosa (e per questo colpevole) ritirata strategica dall'investimento;
dopo le operazioni di alleggerimento, la Centrale Rischi della Banca d'Italia rilevava che nel 2002 le banche erano passate ad un portafoglio di soli 135 milioni di euro;
in sintesi, nel volgere di quattro anni, e cioè nel periodo in cui le obbligazioni argentine avevano perso il 90 per cento del loro valore, le banche sono riuscite a ridurre gli investimenti in tali titoli dell'86 per cento;
e dunque, mentre gli investitori italiani tenevano nel cassetto 13 miliardi di euro fiduciosi a seguito del «preziosi consigli» delle banche, queste ultime, che avevano perfettamente compreso quel che sarebbe accaduto in Argentina, avevano assunto gli opportuni provvedimenti, fors'anche attraverso il trasferimento di parte dei titoli direttamente dalle banche alla clientela;
la delegazione italiana giunta a Buenos Aires in data 14 febbraio 2005 per colloqui istituzionali sull'Ops con il governo argentino, può muovere dal documento citato da Finanza & Mercati per avere la risposta alla domanda, ormai evidentemente retorica, circa la correttezza, o meno, del comportamento delle banche;
secondo l'interrogante è di tutta evidenza che, nell'evidenziato comportamento degli istituti di credito, possono essere rinvenuti profili di forte rilevanza penale sui quali sarà chiamata a pronunciarsi la magistratura ordinaria, ma è altrettanto evidente che, di fronte ad un fatto di un tale gravità, il Governo non può certo restare indifferente -:
se non ritenga doveroso acquisire con urgenza, da Banca d'Italia, la documentazione posta a fondamento del citato articolo di Finanza & Mercati di martedì 15 febbraio 2005;
se, avuta eventualmente conferma di quanto riferito con estrema precisione dal quotidiano finanziario, non ritenga di dover valutare l'opportunità, se non la necessità, di assumere tutti i provvedimenti e
se non ritenga di dover adottare iniziative per favorire il recupero delle somme perdute, in considerazione del fatto che la stragrande maggioranza dei risparmiatori italiani non sapevano neppure che cosa fossero i «bond» per i quali ricevettero garanzie amplissime, ovviamente in senso atecnico, dalle loro banche.
(3-04225)
per l'anno 2005 gli enti locali dovranno rispettare rigide disposizioni di spesa così come disposto dalla legge finanziaria;
risulta di fondamentale importanza per la programmazione degli stessi enti sapere con anticipo, rispetto alla stesura ed approvazione dei bilanci preventivi, l'entità effettiva dei trasferimenti erariali con cui far fronte alle esigenze connesse alle proprie funzioni;
ad oggi tale informazione non è ancora disponibile mentre gli enti locali si trovano a dover rispettare il termine per la presentazione dei bilanci fissati al 28 febbraio 2005;
nella medesima legge finanziaria all'articolo 1, comma 12 si dispone il contenimento della spesa per l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad assicurare per gli anni 2005-2007;
la disposizione non risulta sufficientemente chiara nel prevedere che il contenimento sia relativo alle sole auto di rappresentanza-:
quando saranno messi a disposizione i dare relativi ai trasferimenti erariali agli enti locali;
se il Ministro non ritenga di dover precisare che la restrizione connessa alle cosiddette «auto blu» riguardi esclusivamente le auto di rappresentanza e non quelle relative ai servizi.
(5-03980)
per l'anno 2005 gli enti locali dovranno rispettare rigide disposizioni di spesa così come disposto dalla legge finanziaria;
risulta di fondamentale importanza per la programmazione degli stessi enti sapere di poter contare su congrui trasferimenti erariali con cui far fronte alle esigenze connesse alle proprie funzioni;
con i dati sui trasferimenti messi a disposizione dal Ministero dell'interno trova conferma quanto sostenuto dagli interroganti durante la discussione della legge finanziaria che, al contrario di quanto sostenevano gli esponenti politici della maggioranza e del Governo, denunciavano una notevole contrazione di risorse trasferite pari al 3,7 per cento rispetto a quanto stanziato nel 2004, pari a 548 milioni di euro in meno;
dalla verifica dei dati del Ministero si evince inoltre che il taglio ai trasferimenti non avviene in maniera lineare ed equa in quanto alcuni comuni, come ad esempio Milano, subiscono un taglio rispetto al 2004 pari all'1 per cento mentre i comuni di Alessandria e L'Aquila subiscono rispettivamente tagli pari all'11,3 per cento ed al 10,7 per cento;
nella medesima legge finanziaria all'articolo 1, comma 12 si dispone il contenimento della spesa per l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad assicurare per gli anni 2005-2007;
la disposizione non risulta sufficientemente chiara nel prevedere che il contenimento sia relativo alle sole auto di rappresentanza -:
se ai comuni siano garantite almeno le stesse risorse dell'anno precedente e se comunque il Ministro, nel ripartire tali risorse, intenda tenere in considerazione
(5-03980)
la legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 30 dicembre 2004) ha apportato alcune significative modifiche rispetto alle leggi finanziarie degli anni precedenti per quanto concerne la disciplina relativa alle assunzioni che possono essere effettuate dalle pubbliche amministrazioni, stabilendo limiti più stringenti che in qualche caso rischiano di determinare serie difficoltà nel funzionamento delle amministrazioni medesime, se non addirittura di pregiudicarne l'operatività;
esemplare risulta, a tale proposito, il caso dell'amministrazione della giustizia che sembra particolarmente penalizzata dal blocco del turn over;
in questo quadro è comunque prevista, al comma 96, la possibilità di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, a nuove assunzioni, in deroga al blocco del turn over, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza;
tra le priorità esplicitamente richiamate dalla stessa legge finanziaria per il 2005 nell'ambito delle assunzioni da effettuare in deroga al blocco, il comma 97, prevede alla lettera c), l'immissione in servizio nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di
per le assunzioni in deroga è istituito uno specifico fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia, con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per il 2005, a 160 milioni di euro per il 2006 e a 280 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 360 milioni di euro a decorrere dal 2008;
l'attivazione della deroga al blocco è comunque subordinata all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
risulta, in particolare, che nel dicembre 2004 è stata avviata la procedura di assunzione di 248 vincitori di concorso nelle sedi di Corti d'Appello di Milano, Brescia, Torino, Trieste, Venezia e Genova -:
se sono già state poste in essere le procedure necessarie per consentire le assunzioni indicate dalla legge finanziaria in deroga al blocco del turn over, ivi compresa l'eventuale immissione in ruolo degli altri 195 vincitori di concorso nelle altre sedi di Corte d'Appello.
(5-03981)
i commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, stabiliscono limiti precisi per le spese correnti ed in conto capitale che gli enti territoriali possono effettuare per l'anno 2005 ai fini del patto di stabilità interno;
il comma 24 individua le tipologie di oneri escluse dal complesso delle spese per i quali sono fissati i predetti limiti;
con la circolare n. 4 dell'8 febbraio 2005 il Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni richiamate;
tale circolare non sembra, tuttavia, fornire puntuale risposta alle diverse situazioni che possono riscontrarsi;
a titolo di esempio, si segnala il caso di investimenti relativi alla realizzazione di un piano di insediamento produttivo, specie se finanziati in misura prevalente con contributi regionali -:
se non ritenga opportuno fornire ulteriori elementi di chiarimento in ordine all'ambito di applicazione delle disposizioni adottate con l'ultima legge finanziaria in materia di patto di stabilità interno, con particolare riferimento al caso, precedentemente richiamato, di spese in conto capitale relative ad investimenti finalizzati alla realizzazione di un piano di insediamento produttivo.
(5-03988)
l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 332 del 1994, convertito in legge n. 474 del 1994 prevede l'obbligo, per il Ministro dell'economia e delle finanze, di trasmettere al Parlamento, alla data del 31 dicembre di ogni anno, la relazione sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate dallo Stato;
la scadenza del 31 dicembre 2004 non è stata osservata;
è evidente la grande rilevanza dell'argomento, oggetto di discussioni mai sopite in ordine alle funzioni dello Stato ed alla opportunità economica e politica di cedere le partecipazioni -:
quali siano le ragioni del ritardo nella trasmissione delle relazione al Parlamento, così come previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 332 del 1994, convertito in legge n. 474 del 1994.
(4-13031)
l'articolo 9, comma 6, della legge n. 665 del 1996 prevede l'obbligo, per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di trasmettere al Parlamento, alla data del 31 dicembre di ogni anno, la relazione sull'andamento del processo di risanamento e trasformazione dell'Ente Nazionale Assistenza al Volo;
la scadenza del 31 dicembre 2004 non è stata osservata;
l'ENAV ha suscitato, nel recente passato, forti polemiche per i criteri di gestione e per la figura di chi lo ha governato, con una serie di robuste accuse che hanno favorito l'avvicendamento, sicché ancor più necessario appare, attraverso la relazione, comprendere quale sia il livello di effettivo risanamento dell'ente e quali trasformazioni sono state fin qui realizzate -:
quali siano le ragioni del ritardo nella trasmissione della relazione al Parlamento, così come previsto dall'articolo 9, comma 6, della legge n. 665 del 1996.
(4-13032)
l'articolo 7 della legge n. 62 del 1990 prevede l'obbligo, per il Ministro dell'economia e delle finanze, di trasmettere al Parlamento, alla data del 31 dicembre di ogni anno, la relazione sullo svolgimento delle lotterie;
la scadenza del 31 dicembre 2004 non è stata osservata;
la relazione ha una rilevanza tutta particolare in quanto, al di là degli aspetti meramente contabili, esprime una tendenza particolare del popolo italiano, a volte purtroppo esasperata, come le «giocate della disperazione» sul ritardatario «53» del gioco del lotto sulla ruota di Venezia dimostra;
è inoltre opportuno verificare se le lotterie, così come vengono presentate ai cittadini, riscuotono sempre lo stesso successo o se invece sono meritevoli di modificazioni per renderle più aderenti alla domanda dei cittadini italiani -:
quali siano le ragioni del ritardo nella trasmissione della relazione al Parlamento, così come previsto dall'articolo 7 della legge n. 62 del 1990.
(4-13047)
l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992 prevede l'obbligo, per il Ministro dell'economia e delle finanze, di trasmettere al Parlamento, alla data del 31 dicembre di ogni anno, la relazione sull'attività degli organi di giurisdizione tributaria;
la scadenza non è stata osservata;
la relazione è di grande interesse sia per coloro che sono chiamati a studiare ed approvare le leggi, sia per il mondo della giustizia tributaria, sia per la vasta platea di liberi professionisti che operano nel settore e che hanno un preciso interesse a verificare l'andamento di un contenzioso particolarmente ampio ed importante -:
quali siano le ragioni del ritardo nella trasmissione delle relazione al Parlamento, così come previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992.
(4-13056)