Allegato A
Seduta n. 545 del 12/11/2004


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COMUNICAZIONI

 

Missioni valevoli nella seduta del 12 novembre 2004.

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buontempo, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mereu, Miccichè, Minniti, Molgora, Moroni, Mussi, Pacini, Palma, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Rizzi, Romani, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Spini, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vernetti, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mereu, Miccichè, Minniti, Molgora, Moroni, Mussi, Pacini, Palma, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rivolta, Rizzi, Romani, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Spini, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vernetti, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Volonté, Zeller.

 

Annunzio di una proposta di legge.

In data 11 novembre 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
BENVENUTO ed altri: «Modifiche all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di progressiva svalutazione delle rimanenze nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero» (5416).
Sarà stampata e distribuita.

 

Trasmissione dal Senato.

In data 12 novembre 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 1296-B. - «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina


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concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico» (approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato) (4636-bis-B).
Sarà stampato e distribuito.

 

Modifica nell'assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

La XI Commissione permanente (Lavoro) ha richiesto che la proposta di legge n. 5121, attualmente assegnata in sede referente alla XII Commissione permanente (Affari sociali), sia trasferita alla propria competenza primaria ovvero alla competenza congiunta delle Commissioni XI e XII, modificando conseguentemente anche l'assegnazione della proposta di legge n. 5331, attualmente assegnata alla XII Commissione permanente (Affari sociali).
Tenuto conto della materia che ne costituisce oggetto, la Presidenza ritiene che le predette proposte di legge debbano essere assegnate, in sede referente, alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), con il parere delle Commissioni sottoindicate:
S. 1073-1095-1465. - Senatori SEMERARO; BERGAMO ed altri; MANCINO ed altri: «Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili» (approvata, in un testo unificato, dalla I Commissione permanente del Senato) (5121) - Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PERROTTA: «Disposizioni per la tutela associativa delle diverse abilità» (5331) - Parere delle Commissioni I e V.

 

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
GERMANÀ ed altri: «Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo» (3945) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinentì alla materia tributaria), X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
S. 1296-B. - «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico» (approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato) (4636-bis-B) Parere delle Commissioni I e V;
FRANCESCA MARTINI ed altri: «Introduzione dell'articolo 414-bis del codice penale, concernente la pedofilia e la pedopornografia culturale» (5359) Parere delle Commissioni I, VII e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

VI Commissione (Finanze):
SANDI: «Disposizioni per il rilancio del comparto turistico nel Veneto» (5342) Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

X Commissione (Attività produttive):
ROTUNDO: «Istituzione dell'Agenzia nazionale del turismo» (5368) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.


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Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 21 ottobre 2004, sentenza 308 del 13-21 ottobre 2004 (doc. VII, n. 524), con la quale:
riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dalle ricorrenti regioni Toscana ed Emilia-Romagna, nei confronti di altre disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), qui non espressamente esaminate,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 103, della stessa legge, nella parte in cui non prevede che l'abrogazione delle norme ivi indicate decorra dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa del prestito fiduciario;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 99, 100 e 102, della stessa legge, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Toscana e, in riferimento anche agli articoli 3, 97 e 118 della Costituzione e dei principi costituzionali di legalità sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza e leale collaborazione, dalla regione Emilia-Romagna.
alla VII Commissione permanente (Cultura);
con lettera in data 28 ottobre 2004, sentenza n. 315 del 25-28 ottobre 2004 (doc. VII, n. 525 ), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 42 e 44 della Costituzione, dal tribunale di Bolzano.
alla II Commissione permanente (Giustizia);
con lettera in data 5 novembre 2004, sentenza n. 320 del 28 ottobre-5 novembre 2004 (doc. VII, n. 527), con la quale:
riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003), sollevate dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto;
riuniti i giudizi relativi agli articoli 30 e 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 91, comma 1, 2, 3, 4 e 5, della legge n. 289 del 2002;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 5, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla regione Emilia-Romagna;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 1, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalle regioni Toscana ed Emilia-Romagna, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo


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30, comma 2, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla regione Emilia-Romagna, per violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla regione Emilia-Romagna, per violazione dell'articolo 117 della Costituzione.
alla XI Commissione permanente (Lavoro);
con lettera in data 10 novembre 2004, sentenza n. 334 del 28 ottobre 2004-10 novembre 2004 (doc. VII, n. 529), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nella parte in cui prescrive che la richiesta di referendum per il distacco di una provincia o di un comune da una regione e l'aggregazione ad altra regione deve essere corredata oltre che delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco anche delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o dei comuni predetti» e «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati»;
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
con lettera in data 10 novembre 2004, sentenza n. 335 del 28 ottobre 2004-10 novembre 2004 (doc. VII, n. 530), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 287 del codice di procedura civile limitatamente alle parole «contro le quali non sia stato proposto appello».
alla II Commissione permanente (Giustizia).
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 306 del 13-21 ottobre 2004 (doc. VII, n. 522) con la quale:
dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze, negare l'attribuzione alla regione siciliana del gettito dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi), dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale nell'ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze di assicurazione rilasciate per veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici aventi sede nelle province della regione medesima, ovvero per macchine agricole le cui carte di circolazione siano intestate a soggetti residenti nelle medesime province;
annulla la nota 28 maggio 2002, protocollo n. 60133, del Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio VII:
alla VI Commissione permanente (Finanze);
sentenza n. 307 del 13-21 ottobre 2004 (doc. VII, 523) con la quale:
riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla


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ricorrente regione Emilia-Romagna, di altre disposizioni delle leggi 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 4, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevate, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla regione Emilia-Romagna:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 316 del 28 ottobre-4 novembre 2004 (doc. VII, n. 526) con la quale:
ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti in relazione ai giudizi introdotti con le ordinanze r.o. nn. 443 e 902 del 2003 e n. 30 del 2004;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), nonché dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45, sollevate dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in riferimento agli articoli 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale, della regione siciliana, ed agli articoli 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120, secondo comma e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione, con gli atti iscritti ai nn. 272 e 273 del registro ordinanze del 2004;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei medesimi articoli 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 373 del 2003, nonché dell'articolo 6 del decreto-legge n. 354 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge n. 45 del 2004, sollevate, in riferimento agli articoli 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della regione siciliana, ed agli articoli 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120 e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione, dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana con la ordinanza r.o. 430 del 2004:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
sentenza n. 321 del 28 ottobre 2004-5 novembre 2004 (doc. VII, 528) con la quale:
dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 recante «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza (e per la pubblica moralità)», sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione:
alla II Commissione permanente (Giustizia).

 

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 21 ottobre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: LION ed altri n. 9/1707/3, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 febbraio 2002, BANTI n. 9/1707/9,


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CARRA n. 9/1707/18, CIANI n. 9/1707/19, COLASIO n. 1707/20, CUSUMANO n. 9/1707/21, DELBONO n. 9/1707/23, DE FRANCISCIS n. 9/1707/22 e FIORONI n. 9/1707/26, in parte accolti dal Governo nella medesima seduta, concernenti risorse finanziarie a favore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

 

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 10 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione dell'Autorità stessa in relazione alla disciplina normativa dell'attività di distribuzione di carburanti.
Questo documento è stato trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

 

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.