La Camera,
premesso che:
i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità elaborati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, sin dalla sentenza 1146/1988, fanno parte dei principi supremi dell'ordinamento, non disponibili neanche per le revisioni della Costituzione e per le altre leggi costituzionali, approvate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione;
il terzo comma dell'articolo 60 della Costituzione, quale risulterebbe per effetto dell'approvazione dell'articolo 6 del progetto in esame, prevedendo la cosiddetta «contestualità affievolita» tra elezioni dei senatori della regione e del relativo consiglio regionale, costringerebbe il corpo elettorale a votare per un Consiglio regionale il cui mandato si limiterebbe a completare quello del Consiglio precedente per la sola esigenza dei senatori in carica di non vedere rinnovato anticipatamente il loro mandato; ne conseguirebbe pertanto un'irragionevole compressione del principio di sovranità popolare solennemente affermato dall'articolo 1 della Costituzione e indubbiamente ricompreso nella categoria dei principi supremi;
il secondo comma dell'articolo 70 come verrebbe modificato dall'approvazione dell'articolo 13 del progetto, prevederebbe che il Senato federale possa decidere in proprio su alcune categorie di leggi, tra cui quelle di principio nelle materie concorrenti, e ancor più che con la propria inazione possa impedire qualsiasi esame delle medesime alla Camera dei deputati, l'unica Assemblea che il corpo elettorale eleggerebbe in un'unica tornata nazionale al fine di costituire un rapporto fiduciario col Governo; pertanto
anche in tal caso si verificherebbe un'indebita compressione della sovranità popolare con un'irragionevole contraddizione interna rispetto al riconoscimento alla sola Camera del rapporto fiduciario col Governo;
l'articolo 94 della Costituzione, come verrebbe modificato dall'articolo 28 del progetto, nel legittimo e condivisibile intento di rafforzare la posizione del Governo, fonde in modo abnorme tre istituti (la corsia preferenziale, la questione di fiducia e lo scioglimento) tra loro strutturalmente distinti e configura pertanto una lesione del principio di separazione dei poteri ponendo il potere legislativo alla mercé dell'esecutivo; per di più, in modo irragionevole, disciplina in modo diverso due fattispecie del tutto analoghe, consentendo, in caso di rigetto della fiducia, in combinato con l'articolo 88, la possibilità di una sostituzione del Premier a maggioranza invariata, mentre in caso di approvazione della mozione di sfiducia prevede soltanto lo scioglimento automatico;
il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, come verrebbe introdotto dall'articolo 34 del progetto, definirebbe irragionevolmente come «esclusive» alcune competenze regionali, determinando con ciò una gravissima difficoltà interpretativa: nel caso della cosiddetta «polizia locale» con la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza; nel caso dell'organizzazione scolastica con le competenze esclusivo dello Stato in materia di norme generali sull'istruzione nonché di livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti e coi principi fondamentali della legislazione concorrente sull'istruzione; infine, nel caso dell'assistenza e dell'organizzazione sanitaria con le competenze esclusive statali sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti e con le norme generali sulla tutela della salute che sarebbero introdotte dal medesimo articolo. Appare palesemente irragionevole che sulla medesima materia insistano competenze plurime definite tutte come «esclusive», termine che preclude di per sé qualsiasi sovrapposizione;
di non procedere nell'esame del disegno di legge.
9/4862-A/1. Violante, Castagnetti, Boato, Giordano, Cusumano, Sgobio, Intini, Zanella, Leoni, Loiero, Bressa, Mascia, Amici.
La Camera,
premesso che:
la giurisprudenza della Corte costituzionale ha più volte affermato (in particolare nella sentenza n. 1146 del 1988 e da ultimo nella sentenza n. 2 del 2004) che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, pur approvate secondo la procedura di cui all'articolo 138, che consente la revisione del testo della Costituzione e l'adozione di altre leggi aventi rango costituzionale, non possono contenere norme che contrastino con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale;
la nozione di principi supremi traduce l'idea del nucleo essenziale e immodificabi1e della Costituzione italiana, per incidere sul quale non è sufficiente il ricorso al mero potere di revisione costituzionale, il quale è pur sempre un potere costituito, tenuto quindi ad operare nell'alveo della Costituzione;
ritenuto che:
il sistema di governo delineato nell'atto Camera n. 4862, pur animato dal condivisibile intento di stabilizzare il sistema costituzionale italiano e di porre termine alla lunga transizione apertasi con la riforma del sistema elettorale, dà luogo ad una concentrazione di poteri nelle mani della persona del primo ministro che non ha pari negli altri ordinamenti democratici,
soprattutto in Europa e che correttamente è stata definita di Premierato assoluto;
a tale concentrazione senza precedenti di poteri nel Premier corrisponde una drastica riduzione dei poteri del Presidente della Repubblica, incrinando ulteriormente la valenza garantistica del sistema costituzionale, contribuendo ad accentuare lo scenario di squilibrio evocato;
la forma di governo che ne consegue lede il principio supremo della separazione dei poteri e mette in crisi lo stesso principio della sovranità popolare;
ne risulta una marginalizzazione della Camera dei deputati, la quale è ridotta al rango di organo di mera ratifica delle decisioni governative, soprattutto in ragione della assurda disposizione contenuta nell'articolo 94 della Costituzione, come modificato dall'articolo 28 del progetto di legge, che combina il voto bloccato e conforme sulle proposte legislative formulate o accettate dal Governo, con la questione di fiducia e con l'eventuale conseguente scioglimento anticipato, attentando gravemente alla libertà di voto dei parlamentari, consustanziale al principio della democrazia rappresentativa;
il procedimento di formazione delle leggi è disciplinato in modo da poter produrre una paralisi della decisione legislativa per tutti i casi in cui sia previsto l'assenso del Senato alle leggi votate alla Camera e per quelli in cui la posizione del Senato prevale su quella della Camera, con lo svuotamento dei poteri di questo ramo del Parlamento e con la conseguente lesione del principio supremo della democrazia rappresentativa e di quello dell'equilibrio fra i poteri (articoli 1 e 139 della Costituzione);
la cosiddetta «devoluzione» che viene realizzata mediante il nuovo testo dell'articolo 117, comma 4, come modificato dall'articolo 34 del progetto, traducendosi nel conferimento alle regioni di potestà legislative espressamente qualificate come esclusive in materia dì organizzazione scolastica, organizzazione e assistenza sanitaria e polizia locale, in un quadro in cui sono del tutto ignorati i principi di perequazione finanziaria di cui all'articolo 119, apre la via alla frammentazione della cittadinanza in senso sostanziale, che si traduce in un'intollerabile diseguaglianza (articolo 3 della Costituzione) nel godimento dei diritti fondamentali garantiti nella I Parte della Costituzione, fra i cittadini italiani residenti nelle diverse regioni: un risultato che contrasta con il prìncipio supremo dell'unità ed indivisibilità della Repubblica (articolo 5 della Costituzione);
di non procedere oltre nell'esame del disegno di legge.
9/4862-A/2. Castagnetti, Violante, Boato, Giordano, Intini, Sgobio, Cusumano, Zanella, Loiero, Bressa, Leoni, Amici, Mascia.