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C)
TIDEI. - Ai Ministri della difesa, degli affari esteri e dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
presso lo stabilimento militare Nbc di Civitavecchia vengono svolte attività legate alla «distruzione» di armi e sostanze chimiche, nel rispetto della Convenzione di Parigi del 1993 sulla proibizione, sviluppo, produzione, immagazzinaggio, uso e distruzione delle armi chimiche, ratificata dall'Italia con la legge n. 496 del 1997, modificata dalla legge n. 93 del 1997;
il lavoro svolto presso lo stabilimento militare di Civitavecchia impegna da anni 150 civili e 40 militari, cui è riconosciuta professionalità e competenza;
il regolamento di esecuzione della Convenzione istituisce presso il ministero degli affari esteri un ufficio per l'attuazione della medesima ed attribuisce gli adempimenti di competenza ai diversi ministeri;
la gara di appalto del ministero della difesa, stabilimento militare dei materiali di difesa Nbc, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea e sui principali quotidiani in data 1o maggio 2002, reca alla voce natura dei lavori: «sistemazione in sicurezza di monoliti in cemento provenienti dalla demilitarizzazione della miscela iprite, fenildicloroarsina», il cui importo dei lavori ammonta a 520.000 euro;
la Convenzione di Parigi, all'annesso 2), parte IV A, punto c) - distruzione, comma 12, per «distruzione di armi chimiche» «intende un processo con il quale i composti chimici sono trasformati in maniera essenziale irreversibile in una forma che non si presta alla produzione di armi chimiche e che rende, in maniera irreversibile, le munizioni ed altri dispositivi inutilizzabili in quanto tali»;
la Convenzione prevede:
a) all'annesso 2, parte IV A, punto d) - verifica - ispezione e visite - prima della «distruzione» - verifiche, ispezioni e visite degli impianti di stoccaggio da parte di ispettori autorizzati (per impianti di stoccaggio si intendono i luoghi nei quali vengono conservate le armi chimiche);
b) all'articolo 4, comma 10, che «ciascuno Stato durante il trasporto, la campionatura, l'immagazzinaggio e la distruzione delle armi chimiche accorderà la massima priorità ad assicurare la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente, secondo le sue norme nazionali per la sicurezza e le emissioni»;
la Convenzione non prevede controlli nella fase post-distruzione ed agli impianti di stoccaggio dei materiali «distrutti»;
dalle leggi di ratifica e dai regolamenti non risultano attribuzioni di sorta ad alcun ministero (ad esempio, al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) riguardo ai controlli ambientali nella fase post-distruzione ed agli impianti di stoccaggio dei materiali «distrutti»;
in ipotesi, le armi chimiche, dopo aver subito il processo definito con il termine convenzionale «distruzione» (più propriamente definito dall'appalto citato di «demilitarizzazione»), possono conservare un potenziale inquinante per l'uomo e per l'ambiente;
i monoliti in cemento contenenti le armi «distrutte» possono deteriorarsi al punto da rendere necessario un appalto per 520 mila euro per la fornitura di nuovi contenitori, al fine di «sistemare in sicurezza i monoliti di cemento provenienti dalla demilitarizzazione della miscela iprite-fenildicloroarsina» ed evitare in tal modo il rilascio di sostanze -:
quali procedure siano state messe in atto al fine di garantire la tutela ambientale e la sicurezza delle persone, nella fase post-distruzione e nel sito di stoccaggio delle armi chimiche «distrutte»;
quale sia l'organo o ente o istituzione, nazionale o locale, competente ad esercitare azioni di controllo e monitoraggio dell'aria, della terra e delle acque nei siti dove avviene lo stoccaggio post-distruzione. (3-01073)
(12 giugno 2002)