A) Interpellanza
competente consiglio d'istituto stabilisce i criteri di ridistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzioni la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti. 4. Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331; parimenti, si procede all'accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe. 5. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali n. 331 del 1998 e n. 141 del 1999.»;
l'articolo 18, comma 4, del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, «Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola», prevede che le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazioni funzionanti con un solo corso devono essere costituite con un numero di alunni, di norma, non inferiore a 20;
il comma 6 del medesimo articolo recita: «Negli istituti di istruzione tecnica, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonché nelle scuole in cui siano in atto progetti di modificazione sperimentale degli ordinamenti didattici, qualora non sia possibile la formazione di classi omogenee, può essere consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo di studi, purché gli insegnamenti comuni siano prevalenti (per numero complessivo di ore settimanali di lezione) rispetto agli insegnamenti di indirizzo, le stesse classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 25, i gruppi di indirizzo di minore consistenza siano costituiti da almeno 10 studenti e sia mantenuta l'unità della classe nelle ore di insegnamento delle materie comuni ai diversi indirizzi...»;
la circolare ministeriale 7 marzo 2003, n. 27, circa i criteri di articolazione degli organici, introduce alcune modifiche e, in particolare, in relazione all'istruzione secondaria di I e di II grado, prevede: «per quanto riguarda la formazione delle classi, fermi restando i limiti massimi previsti dal decreto ministeriale n. 331 del 1998, viene modificato il comma 4 dell'articolo 18 del citato decreto ministeriale n. 331 del 1998, nel senso che il numero minimo di alunni (20) per l'istituzione della prima classe di sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso è invalicabile e, pertanto, non può subire deroghe. Le prime classi non possono essere articolate in gruppi di alunni di diversi indirizzi di studio.»;
la bozza di decreto interministeriale 7 marzo 2003, concernente «Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2003/2004», all'articolo 5, stabilisce: 1. Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 20. 2. Le prime classi non possono essere articolate in gruppi di studio di diversi indirizzi, ancorché in presenza di progetti di modificazione «sperimentale» ovvero di innovazione degli ordinamenti didattici. 3. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione ad alcune sezioni sia insufficiente per la costituzione di una classe, il
l'attuazione della citata circolare ministeriale n. 27 e della bozza del decreto interministeriale 7 marzo 2003 comporterà la soppressione di molte sezioni degli istituti superiori e, in particolare, degli istituti d'arte (arte della ceramica, arredamento, oreficeria ed altri): infatti, le classi articolate (con due sezioni di 15 + 10 allievi) sono il presupposto minimo per consentire la costituzione di classi di 25 alunni, a salvaguardia del mantenimento delle specificità di sezioni e di classi con la presenza di portatori di handicap;
in pratica, se non vi è un minimo di 20 alunni iscritti alla prima classe di ogni sezione (arte della ceramica, tecnologia ceramica, decorazione pittorica, arredamento, arti grafiche, oreficeria, arte del tessuto, arte del mosaico ed altre), molte sezioni saranno soppresse, con gravi danni alla cultura e all'economia italiana e con la conseguente espulsione di molte professionalità dal settore artistico;
in particolare, in base alle nuova normativa, rischia la soppressione l'Istituto d'arte «G. Manuppella» di Isernia, unico nella provincia e nel Molise, istituito con regio decreto del 28 maggio 1908;
questo istituto, che vanta novantacinque anni di presenza ed attività, accoglie studenti provenienti dalle province limitrofe di Campobasso, Caserta, L'Aquila e, perfino, di Foggia e Frosinone;
una tale scuola, dinamica e profondamente radicata nel territorio, non può perdere la propria autonomia ed essere mortificata o ridotta a mera appendice di qualsiasi altra istituzione scolastica;
inoltre, l'Istituto d'arte di Isernia è l'unica scuola provinciale e regionale che annovera tra gli iscritti quindici alunni portatori di handicap e vanta la presenza di quattro sezioni ordinamentali: arte del tessuto, arte della ceramica, arte dei metalli e dell'oreficeria, disegnatori di architettura ed arredamento, con il funzionamento da due a tre diversi laboratori per sezione e la presenza di due indirizzi sperimentali relativi al «progetto Michelangelo»: arte, della moda e del costume, architettura ed arredo -:
se il Ministro interpellato non ritenga opportuno mantenere le disposizioni del citato decreto ministeriale n. 331 del 1998, per assicurare la sopravvivenza degli istituti d'arte e, in particolare, mantenere il numero minimo di dieci alunni per ogni indirizzo (sezione) nelle prime classi articolate;
quali iniziative intenda adottare per evitare la soppressione dell'Istituto d'arte «G. Manuppella» di Isernia.
(2-00858)«Di Giandomenico».
(21 luglio 2003)