Allegato A
Seduta n. 418 del 4/2/2004


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(Sezione 7 - Proposta di introdurre una pratica rituale alternativa all'infibulazione)

PAOLETTI TANGHERONI, BERTOLINI, CARLUCCI, LICASTRO SCARDINO, MASSIDDA, MILANATO, MONDELLO, PINTO, RIVOLTA e VERDINI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il quotidiano la Repubblica del 21 gennaio 2004 riporta testualmente la seguente affermazione: «la Toscana potrebbe essere la prima regione europea a praticare le mutilazioni genitali femminili nelle sue strutture sanitarie» attraverso un rito cosiddetto alternativo;
è necessario rilevare che si tratta di una pratica che, anche se effettuata con rito alternativo, è contraria ai principi fondamentali di dignità e di rispetto della persona umana, che la nostra Carta costituzionale prevede;
il ginecologo che dirige il centro dell'ospedale di Careggi, dottor Omar Abdulkadir, ha proposto una formula di infibulazione che prevede «una piccola puntura di spillo sulla clitoride delle bambine», precisando che in tal modo il rituale è compiuto, ma senza danno;
la proposta del rito alternativo è arrivata all'assessore alla salute della regione Toscana, Enrico Rossi, il quale ha deciso di sottoporla al comitato etico regionale per un parere;
il presidente dell'ordine dei medici di Firenze non è contrario alla pratica alternativa proposta, malgrado tale pratica sia in contrasto con qualsiasi principio della deontologia medica, asserendo che l'intervento è così poco invasivo da non doversi considerare neppure un vero e proprio intervento sanitario;
è necessario ricordare che anche pratiche di piccola entità potrebbero causare conseguenze tali da rientrare nel reato di lesioni personali gravi o gravissime, perseguite dal nostro codice penale;
le Commissioni affari sociali e giustizia della Camera dei deputati hanno congiuntamente approvato un testo legislativo che persegue chiunque pratica, agevola o favorisce una mutilazione degli organi genitali femminili, in assenza di esigenze terapeutiche, con o senza il consenso della vittima -:
se in virtù della potestà legislativa conferita in via esclusiva allo Stato dall'articolo 117, lettera m), della Costituzione, relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, non si ritenga assolutamente indispensabile intervenire presso la regione Toscana perché i fondi pubblici per il settore sanitario siano da essa rivolti a finalità che riguardino la tutela della salute dei cittadini, anziché essere distolti da tale obiettivo per finanziare pratiche rituali come quelle descritte in premessa, che, oltretutto, sono contrarie al nostro codice penale.
(3-03015)
(3 febbraio 2004)