la legge 9 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 5, comma 2, prevede l'adozione da parte di ciascuna regione, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa, di un piano energetico che individui, tra le altre cose, la collocazione dei bacini energetici sul territorio;
il decreto legislativo n. 112 del 1998, all'articolo 30, comma l, delega alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili;
ad oggi, la regione Campania non ha ancora adottato un piano energetico regionale, così come previsto dalla legge n. 10 del 1991 sopra citata;
con delibera della giunta regionale del 15 novembre 2001, n. 6148, la regione Campania ha approvato, nelle more dell'adozione del piano energetico regionale, «Procedure ed indirizzi per la installazione di impianti eolici sul territorio della regione Campania», prevedendo, all'articolo 2, comma 2, che «gli interventi proposti (di installazione di impianti) e quelli già realizzati sul territorio devono rispettare i vincoli di cui al successivo comma 3 (vincoli procedurali e di tutela paesaggistica)»;
tra il 1998, anno di delega delle funzioni in materia di energia eolica alle regioni, ed il 2001, anno di adozione da parte della regione Campania della delibera citata, varie zone della regione sono state fatte oggetto di installazione selvaggia di impianti, nella completa assenza di qualsiasi regolamentazione;
tali impianti, chiaramente al di fuori di qualsiasi parametro di tutela del paesaggio e della sicurezza e salute degli abitanti, tuttora producono i loro effetti negativi, danneggiando la popolazione a causa di un elevato inquinamento acustico, oltre che visivo -:
se non intenda adottare iniziative normative volte a disciplinare, in via generale, le modalità per la messa a norma degli impianti di energia eolica installati in assenza di una pianificazione regionale.
(3-03010)
(3 febbraio 2004)