Allegato B
Seduta n. 412 del 26/1/2004


Pag. I

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

AMORUSO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro dell'interno, al Ministro della salute, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
il 2 dicembre 1943 la Luftwaffe bombardava nel porto e nella rada di Bari 30 navi da guerra inglesi ed americane cariche di bombe e di contenitori di gas vescicanti (Iprite e Lewisite), asfissianti (Fosgene e Difosgene), irritanti (Adamsite) e tossici della funzione cellulare (ossido di carbonio, acido cianidrico e fosforo), già proibiti dalla Convenzione di Ginevra del 1925. In quella occasione 17 navi furono affondate, 8 danneggiate parzialmente ed affondate al largo, più di mille furono i morti ed altrettanti contaminati, ustionati ed invalidati permanentemente. Tutto il carico restante, compreso quello dei centri specializzati per la produzione e lo stoccaggio di Bari e Lecce degli alleati, fu trasportato e disseminato dagli stessi in quattro distinte zone (poi classificate come A-B-C-D) al largo di Molfetta ad una profondità compresa fra 100 e 200 metri (in alcuni casi - V. Torre Gavettone - a soli 4-5 metri). L'accordo fra il Ministero della marina mercantile e gli alleati prevedeva che gli ordigni chimici dovevano essere affondati ad una profondità minima di 460 metri e ad una distanza dalla costa di almeno 20 miglia;
nell'agosto 1958 sul Giornale della Medicina Militare, a firma del capitano medico Adamo Mastrorilli, uno studio riferiva che tra il 1946 ed il 1954 102 persone che avevano avuto contatto con gli ordini summenzionati, avevano ricevuto cure presso l'ospedale di Molfetta e l'intero equipaggio di un motopesca, 5 persone, erano decedute dopo essere venute in contatto con una bombola Mustard gas corrosa;
tra il 1958 ed il 1997 sono stati denunciati, sia presso i presidi ospedalieri rivieraschi che alla Cassa marittima meridionale di Molfetta, altri 124 casi di contaminazione da ordigni venefici pescati nella cosiddetta «zona delle munizioni»;
il 1 febbraio 1991 affondava nella medesima zona la Alessandro I che trasportava 3.550 tonnellate di Dicloroetano ed Acrilinitrile recuperata 2 mesi dopo. Resta il sospetto che la nave, non avendo falle e non essendoci particolari gravi condizioni meteo-marine, fosse predisposta all'ingavonamento e che potesse trattarsi di una di quelle «navi a perdere» che ricorrono spesso nelle indagini che varie procure italiane stanno effettuando da anni;
nel novembre 1994, dilaniato da un potentissimo ordigno, affondava il motopesca molfettese Francesco Padre con tutto il suo equipaggio. Successivamente il motopesca fu ritenuto, ingiustamente e senza la prova dei fatti, colpevole di traffico illegale di armi belliche;
con due successivi dossier, del 1995 e del 1996, Legambiente denunciava gli affondamenti sospetti al largo delle acque territoriali italiane concentrando l'attenzione


Pag. II

sull'attività della «O.decreto ministeriale», società con sedi a Lugano, Mosca, Lussemburgo e Lettonia, che anche attraverso internet propaganda lo smaltimento di rifiuti radioattivi e di amianto tramite i siluri penetratori (cilindri metallici a forma di siluro caricati con scorie radioattive vetrificate o cementate). Nella stessa indagine, Legambiente individuava un secondo, alternativo processo di smaltimento attraverso l'affondamento delle cosiddette «navi a perdere», che risultano essere in tutto il Mediterraneo circa 40;
su queste vicende stanno indagando da anni la magistratura, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, ed i Lloyd's di Londra per smascherare, fra l'altro, una possibile truffa assicurativa;
nel maggio 1999 scoppiava il caso delle bombe a grappolo (le Blu 97 a Paracadute) che nonostante il divieto della Convenzione di Ginevra, furono utilizzate dalla NATO nella guerra contro la Serbia mentre quelle inutilizzate furono affondate a largo di Chioggia, Senigallia, Fano e Molfetta e mai totalmente recuperate, nonostante una tanto pubblicizzata azione di bonifica. In relazione alla stessa guerra, emerge all'inizio di quest'anno, la questione dell'uranio impoverito che potrebbe essere stato usato per il confezionamento degli ordigni poi dispersi in mare;
nel gennaio 2000 veniva consegnato al Ministero dell'ambiente il progetto ACAB commissionato dall'ICRAM per una indagine, al largo di Molfetta, dalla quale risulta «la sussistenza di danni e rischi per l'ecosistema marino, determinati da inquinanti persistenti rilasciati da residui corrosi. Inoltre i campioni evidenziano tracce significative di arsenico ed iprite e la sussistenza di condizioni di sofferenza dei pesci». Dall'analisi risulta anche che «i pesci dell'Adriatico sono particolarmente soggetti all'insorgenza di tumori, subiscono danni all'apparato riproduttivo e sono esposti a vere proprie mutazioni genetiche». Risultano anche riscontri di pesce al mercurio con indici superiori ai livelli critici e casi Anisakis molto diffuso nel pesce azzurro;
tra gli altri agenti inquinanti questo tratto di mare risultano esserci:
a) gli incidenti alle navi petroliere (dal 1955 ad oggi 1.300 in tutto il Mediterraneo), la pulizia ed il lavaggio delle cisterne e lo scarico in mare dei rifiuti delle navi. Da ciò consegue che nel Mediterraneo ed in particolare nell'Adriatico, risulta esserci la più alta densità di catrame tra tutti i mari nel mondo - 38 mg/m3 - essendoci il 25 per cento di traffico mondiale di greggio nello 0,7 per cento delle acque del pianeta;
b) scarichi in mare del petrolchimico di Brindisi e dell'Enichem di Manfredonia;
c) il caprolattame e gli scarichi non depurati degli oleifici;
d) il cattivo funzionamento dei depuratori delle acque reflue urbane ed, in qualche caso la loro assenza;
e) il grave apporto inquinante dei corsi d'acqua che sfociano nell'Adriatico ed in particolare del fiume Po che raccoglie numerose sostanze inquinanti dall'hinterland milanese, eleva particolarmente la concentrazione di metalli pesanti nelle acque che versa in mare attraverso un sempre più pericoloso processo di eutrofizzazione, dando luogo alle sempre più frequenti invasioni di mucillagini delle nostre coste;
nonostante già nel 1994 l'allora Vice Presidente del Consiglio, onorevole Pinuccio Tatarella avesse attivato presso gli Stati Uniti e la Comunità europea una richiesta di bonifica dell'Adriatico, e più volte il sottoscritto abbia portato all'attenzione del Parlamento la questione, non sono state ancora adottate le misure necessarie per far fronte alla situazione -:
quali urgenti misure i Ministri interrogati ciascuno per le proprie competenze, intendano attivare per una puntuale definitiva


Pag. III

bonifica dell'area costiera denunciata in premessa.
(4-06825)

Risposta. - L'interrogante ha sottoposto all'attenzione di questo ministero la situazione relativa alla bonifica dell'area costiera di Bari, nella zona di Molfetta, per la presenza di residuati bellici, e per l'affondamento della chimichiera «Alessandro Primo», avvenuto il 1o febbraio 1991.
In merito, sulla base di quanto comunicato dall'istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), si riferisce che l'allora ICRAP (istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca) seguì con proprio personale la fase dell'emergenza dalle prime ore effettuando rilevamenti, campionamenti e analisi, volte a disporre dati per il comitato incaricato di affrontare l'emergenza. Le attività di controllo e monitoraggio relative al carico di 550 tonnellate di acrilonitrile e 3000 tonnellate di 1,2 dicloroetano, trasportati dalla Alessandro Primo, si conclusero con l'avvio delle attività di bonifica del relitto. Sulla base dell'esperienza dell'istituto incaricato, si ritiene che, per la M/C «Alessandro Primo», sia ipotizzabile un caso di autoaffondamento.
Relativamente agli ordigni bellici, affondati, l'ICRAM ha pubblicato, su incarico del servizio difesa del mare del ministero dell'ambiente, un manuale illustrativo delle misure precauzionali da adottare in caso di salpamento di tali residuati mediante reti da traino, destinato alle marinerie adriatiche, e, nel 1999 ha condotto una campagna di prospezioni subacquee su uno dei siti individuati nell'ambito del programma di ricerca denominato A.C.A.B (Armi Chimiche Affondate e Benthos), volto ad acquisire elementi di valutazione in ordine alle conseguenze ambientali della presenza sui fondali marini di residuati bellici a caricamento speciale e a caricamento convenzionale. Le ricerche avviate con il progetto ACAB, grazie a finanziamento comunitario (progetto R.E.D. C.O.D. -
Research on Environmental Damage caused dy Chemical Ordnance Dumped at sea), sono tuttora in corso per ampliarne valenza e significabilità.
Le attività di ricerca complessivamente svolte hanno interessato, in particolar modo, le acque pugliesi e dalle indagini è emerso un quadro, soprattutto relativo alla presenza di questo ultimo tipo di residuati bellici e all'estensione e alla valenza ecologica dell'inquinamento riscontrato, che giustifica le preoccupazioni espresse dall' Onorevole interrogante.
Con il progetto A.C.A.B. sono state redatte le mappe di quattro aree del basso Adriatico, vaste decine di miglia quadrate, dove si ritiene siano presenti almeno ventimila residuati bellici a carica chimica.
Gli studi effettuati su un'area estesa dieci miglia nautiche quadrate, impiegando, tra l'altro, strumentazione elettroacustica, magneometrica robotizzata, ha permesso di individuare centodue «bersagli», classificati come possibili ordigni; sedici di questi sono stati ispezionati mediante robot filoguidato e undici sono risultati essere ordigni a carica chimica corrosi. I campioni di acqua, il sedimento e i pesci prelevati in prossimità degli ordigni sono stati sottoposti a quattro diverse metodologie di analisi che, nel complesso, indicano la sussistenza di danni e rischi per gli ecosistemi marini riferibili a inquinanti persistenti rilasciati dai residuati corrosi.
Le ricerche effettuate soprattutto sui fondali dell'isola di Pianosa (arcipelago delle isole Tremiti), hanno evidenziato che gli ordigni convenzionali affondati, sebbene in misura minore rispetto a quelli «a caricamento speciale», pongono rischi per l'ambiente marino. Sui fondali dell'infralitorale di Pianosa sono dispersi numerosi residuati bellici risalenti alla seconda guerra mondiale, in particolare bombe d'aereo. La metodologia d'indagine multidisciplinare impiegata si è rivelata in grado di evidenziare alterazioni nei valori di alcuni
biomarker ascrivibili al rilascio di composti inquinanti conseguente la corrosione dei residuati bellici.
La consultazione di documentazione reperita presso archivi militari e civili, relativa alle operazioni di bonifica dei porti pugliesi, effettuata al termine del secondo conflitto mondiale dalla marina militare italiana, attesta come, per una decade e con


Pag. IV

cadenza frequente, convogli carichi di materiale bellico recuperato e obsoleto abbiano scaricato migliaia di tonnellate di residuati sui «fondali prescritti». La localizzazione di questi fondali è molto ardua perché le coordinate geografiche dei siti di affondamento sono spesso omesse dai documenti sinora reperiti e molti residuati sono stati dislocati dai motopesca con reti al traino. Data la difficoltà tecnologica di individuare i residuati dispersi su ampi tratti di fondale, un'eventuale attività di bonifica dovrebbe essere indirizzata ai siti d'intervento localizzati, secondo una scala di priorità che contempli criteri ambientali e di sicurezza.
Per quanto concerne la possibilità di bonifica dei fondali interessati dalla presenza di residuati bellici è utile considerare tre differenti situazioni:
a) residuati bellici giacenti su fondali accessibili da operatori subacquei.

I bassi fondali delle coste adriatiche pugliesi sono particolarmente interessati dalla presenza di residuati bellici scaricati in mare al termine del secondo conflitto mondiale. Operatori ICRAM hanno effettuato immersioni sui fondali dell'avamporto di Molfetta (Bari) ed hanno rilevato, a dieci metri di profondità, ingenti quantità di materiale bellico. Come detto, anche i bassi fondali dell'isola di Pianosa, zona di riserva integrale dell'area naturale marina protetta delle isole Tremiti, sono interessati dalla presenza di residuati bellici.
La bonifica dei bassi fondali del litorale pugliese è affidata principalmente al nucleo S.D.A.I. (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) della marina militare con sede a Taranto. Nel solo tratto di mare antistante la località Torre Gavettone (Molfetta, Bari) gli sminatori subacquei hanno recuperato e fatto brillare decine di migliaia di ordigni;
b) Residuati bellici a caricamento speciale giacenti su alti fondali.

I problemi posti dall'affondamento in mare di ingenti quantità di armi chimiche sono rilevanti e l'argomento sempre più, riveste interesse a livello internazionale. La NATO in uno studio del 1996, ha riconosciuto che l'esistenza di ordigni a carica chimica sui fondali dell'Oceano Atlantico e del Mar Baltico, pone un grave pericolo per gli operatori della pesca e che le quantità affondate devono ancora essere determinate.
Nell'aprile 2001, nel corso dell'incontro dei Ministri dell'ambiente
Adriatic-Ionian Iniziative: environmental priorities svoltosi ad Ancona, i Ministri dell'ambiente dei paesi che si affacciano sull'Adriatico e sullo Jonio hanno riconosciuto la rilevanza del problema ed espresso l'interesse a sviluppare iniziative volte a minimizzare le conseguenze determinate dalla presenza di ordigni affondati.
Per quanto concerne l'ipotesi di bonifica dei fondali pugliesi interessati dalla presenza di ordigni a carica chimica, si ritiene necessario, prioritariamente, estendere gli studi effettuati nell'ambito del progetto A.C.A.B. (nel corso del quale sono state individuate le aree di principale accumulo) e sperimentare con un progetto pilota le migliori tecnologie disponibili.
La bonifica da residuati, in particolar modo, per quel che riguarda quelli a carica chimica dispersi su alti fondali, non ha infatti precedenti e comporta implicazioni legate alla sicurezza del personale impiegato e all'utilizzo di strumentazione sofisticata che impongono la sperimentazione attraverso una fase pilota.
Quanto allo scarico in mare di idrocarburi a seguito di attività di lavaggio cisterne, tale fenomeno, purtroppo, non interessa solamente l'Adriatico, ma investe tutto il bacino del Mediterraneo. Esso può essere fronteggiato solo, attraverso un'intensa attività di vigilanza in mare da parte della guardia costiera nazionale, possibilmente in collaborazione con gli stati adriatici frontalieri.
Agli oneri finanziari connessi all'attività di vigilanza antinquinamento in mare del corpo delle capitanerie di porto, il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio già contribuisce annualmente per 2.792.0676,74 euro.
Si fa inoltre presente che questo ministero sta predisponendo, insieme agli Stati di Croazia e Slovenia, un piano di cooperazione per la lotta all'inquinamento e


Pag. V

prevenzione dello stesso nell'area del medio e alto Adriatico.
Si aggiunge, infine, che il disastro causato dal naufragio della petroliera Prestige al largo delle coste della Galizia, ha reso particolarmente urgente il rafforzamento delle misure di controllo per garantire la sicurezza marittima delle coste europee, segnatamente nella fase di attuazione di tali misure.
Al fine di elevare il livello di protezione delle aree marine e costiere, in occasione del consiglio Unione europea trasporti del 28 marzo 2003, cinque Stati membri (Spagna, Francia, Portogallo, Regno Unito e Irlanda) hanno presentato un'iniziativa per definire ed individuare «zone marine particolarmente sensibili» da attuare in ambito IMO. Si tratta di localizzare aree le cui caratteristiche giustificano l'adozione di misure particolari per la prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento da parte delle navi, comprese quelle in transito. L'iniziativa è stata accolta favorevolmente dal nostro Paese che, ha peraltro, auspicato l'avvio in tempi brevi di azioni analoghe in tutte le acque di interesse comunitario, compreso il mare Mediterraneo.
Inoltre, con particolare riferimento proprio al mare Adriatico, l'Italia intende promuovere una attenta riflessione circa la possibilità di procedere alla realizzazione di zone di pesca protette e di altre forme di azione a protezione dell'ambiente marino e delle risorse ittiche, sulla base delle indicazioni contenute nella comunicazione della commissione «Piano d'Azione per il Mediterraneo». In questa prospettiva, la Presidenza italiana dell'Unione europea attribuisce grande rilievo alla Conferenza Euro-Mediterranea sulla Pesca, che si terrà a Venezia alla fine di novembre, quale momento per dare avvio e impulso ad un approccio comune in materia di tutela dell'ambiente e di protezione delle risorse del Mare Mediterraneo che coinvolga, in un ampio confronto, tutti i Paesi rivieraschi direttamente interessati.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

ASCIERTO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 7 deldecreto-legge 16 aprile 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2002, consente di richiamare in servizio fino al 31 dicembre 2002 i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale siano stati giudicati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale;
a seguito di una lettera di richiamo da parte del Comando Generale dell'Arma, si apriva la possibilità, per molti Carabinieri che erano stati valutati idonei dal C.N.S.R. (Centro Nazionale Selezione e Reclutamento) ma non ammessi in ferma volontaria per carenza di posti, di divenire carabiniere effettivo, specificando che il richiamo poteva essere reiterato annualmente;
certi di tale richiamo, e rassicurati dalla garanzia delle indicazioni contenute nella lettera, tali Carabinieri lasciavano i propri lavori, nel desiderio di servire la Patria con l'Alamaro che tanto li gratificava;
tuttavia le loro aspettative venivano deluse da ben due selezioni, in occasione delle quali, nonostante le «illusorie» assicurazioni, non erano ammessi nell'Arma come effettivi, per carenza di posti -:
se non ritenga opportuno adottare le opportune iniziative per garantire ai giovani carabinieri l'opportunità di soddisfare il desiderio di servire la Patria indossando la divisa, e per premiare l'amore per la Nazione e per l'Arma dei Carabinieri, che nonostante le «illusorie» promesse non è vanificato e si mantiene invece sempre vivo nei loro cuori.
(4-06891)

Risposta. - L'articolo 7 del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 116, ha esteso anche all'Arma dei Carabinieri la possibilità di ricorrere alle forze di completamento, consentendo di richiamare in servizio, fino al 31 dicembre 2002, i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale fossero


Pag. VI

risultati idonei, ma non prescelti per la ferma quadriennale, nel quadro delle iniziative volte ad accrescere l'operatività dei reparti attraverso una maggiore alimentazione dei volumi di forza previsti.
Conseguentemente, al personale in congedo interessato ai provvedimenti di richiamo, sono state trasmesse tramite i comandi provinciali ed i reparti territoriali dell'Arma lettere informative nominative, con allegata dichiarazione di disponibilità al richiamo.
Per coloro che hanno aderito all'opportunità offerta il transito nelle forze di completamento ha consentito di partecipare ad ulteriori selezioni per l'ammissione in ferma quadriennale al termine di ogni periodo di richiamo di sei mesi (nel caso in esame per altre due volte), con l'attribuzione di un punteggio incrementale per ciascun periodo.
Detta possibilità, tuttavia, non determinava la certezza di essere collocato favorevolmente nella relativa graduatoria di merito ai fini dell'ulteriore trattenimento in servizio, attesa la procedura selettiva a cui ogni candidato è stato sottoposto.
Al personale in congedo, così come peraltro specificato nelle lettere informative inviate ai medesimi, era comunque garantita la conservazione del posto di lavoro eventualmente ricoperto prima del richiamo nelle forze di completamento, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Il provvedimento in parola, è stato, poi reiterato anche nel 2003, con decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4 convertito in legge 18 marzo 2003, n. 42.
Al riguardo, su 929 carabinieri ausiliari in congedo e «richiamati» per effetto della prima delle norme citate e che hanno beneficiato di punteggio incrementale al termine del semestre di richiamo, 395 sono stati ammessi alla ferma quadriennale, mentre i rimanenti hanno potuto usufruire di un secondo richiamo, al termine del quale sono stati ammessi alla ferma quadriennale ulteriori 139 unità.
Per completezza d'informazione si soggiunge che:
l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 198 e successive modifiche, prevede che, al termine della ferma di leva, i carabinieri ausiliari possano permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi, previa verifica dei requisiti previsti, commutando i periodi di ferma in ferma quadriennale, nel limite tuttavia di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, come modificato dal decreto-legge 8 maggio 2001, n. 215, che, riservando il 70 per cento dei posti ai volontari in ferma breve, lascia di fatto solo il 30 per cento del volume organico delle immissioni annuali dei carabinieri effettivi ai carabinieri ausiliari che chiedono ulteriori vincoli di servizio;
l'articolo 21 della legge n. 448 del 2001, integrato dall'articolo 34 della legge n. 289 del 2002, in vista della sospensione della leva obbligatoria, ha avviato per il triennio 2002-2004 un programma di progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari con contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale da trarre (nei limiti del 70 per cento di cui sopra) esclusivamente dai volontari di truppa delle forze armate, prevedendo che i posti eventualmente non ricoperti non siano devoluti ad altre forme autonome di reclutamento dell'arma, ma portati in aggiunta ai posti riservati ai volontari del successivo concorso, quindi escludendo il ricorso ai carabinieri ausiliari.

Pur in tale quadro, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nell'ottica di garantire un giusto riconoscimento a tale personale, nell'ultimo triennio, ha dato il massimo impulso alle immissioni in ferma quadriennale dei carabinieri ausiliari, non emanando alcun bando di concorso e destinando, ai medesimi, tra l'altro, gli arruolamenti ordinari nell'autonoma disponibilità dell'arma (30 per cento delle assunzioni annuali nei ruoli iniziali).
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.


Pag. VII

BATTAGLIA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la funzione pubblica. - Per sapere - premesso che:
nel 1998 il Ministro del lavoro ha bandito un concorso per 3 dirigenti informatici;
nel 2001 è stata pubblicata la graduatoria in base alla quale sono stati assunti i tre risultati vincitori;
a seguito del ricorso del signor Flavio Iodice, il TAR del Lazio, sez. III-bis, ha rettificato la graduatoria con sentenza 6930/2002, confermata con ordinanza 4047/2002 della sez. IV del Consiglio di stato, con conseguente annullamento del contratto della persona erroneamente assunta;
il Ministro del lavoro non procede all'assunzione del vincitore del ricorso al TAR motivando il diniego con un parere del Dipartimento della Funzione Pubblica che ritiene applicabile in questo caso il blocco delle assunzioni;
tale paradossale situazione determina una palese ingiustizia ed un grave danno morale e materiale per un lavoratore vincitore di un concorso, doppiamente beffato, prima per l'errore della graduatoria e successivamente per la mancata assunzione -:
quali iniziative urgenti intendano assumere per una rapida assunzione del signor Flavio Iodice vincitore del concorso per Dirigente Informatico presso il Ministero del lavoro.
(4-04961)

Risposta. - In ordine alla questione concernente l'assunzione del dottor Flavio Nicola IODICE, quale dirigente di seconda fascia, si fa presente che questa amministrazione ha proceduto all'inoltro della richiesta di assunzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, della legge n. 289 del 2002, al dipartimento della funzione pubblica.
La citata richiesta è stata accolta e, con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ottenuto l'autorizzazione per l'assunzione di una unità.
In attuazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica si è provveduto alla nomina e il dottor Iodice è stato assegnato alla divisione VII, della direzione generale delle reti Informative ed osservatorio sul mercato del lavoro.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

BORNACIN. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'ENAV ha recentemente assunto una decisione per effetto della quale il Centro dell'Ente operante presso l'Aeroporto di Genova, viene inserito nella nuova organizzazione aziendale nel livello più basso;
tale decisione appare del tutto ingiustificata posto che il Centro di Assistenza al Volo ubicato presso l'Aeroporto C. Colombo sarebbe l'unico centro dotato di sistema radar di avvicinamento, escluso dai livelli di organizzazione superiore nei quali sono stati inseriti Aeroporti come Bari, Olbia, Catania ed altri non dotati di Radar e comunque con un traffico aereo non superiore a quello registrato a Genova;
tale decisone appare una pesante penalizzazione della città e della comunità genovese -:
se corrisponda a vero che l'Aeroporto C. Colombo di Genova sia stato declassato, e quali siano i motivi per cui ciò è stato fatto;
quali iniziative intenda prendere il Governo affinché sia ripristinata la situazione ex quo ante.
(4-05717)

Risposta. - In merito alle problematiche evidenziate con l'atto di sindacato ispettivo in argomento, sono state richieste informazioni all'ENAV - ente nazionale per l'assistenza al volo, il quale fa conoscere che la propria struttura periferica è stata riclassificata secondo criteri di complessità correlati sia al tipo di servizio erogato (ATC -


Pag. VIII

controllo del traffico aereo e AFIS - servizio informazioni volo aeroportuale) sia al volume di traffico gestito.
I siti aeroportuali sono stati inoltre collegati direttamente alle unità centrali di coordinamento, sia operative sia tecnico-amministrative, eliminando l'interposizione di strutture intermedie, quali le gestioni regionali, ritenute non più rispondenti alle esigenze funzionali.
In particolare gli aeroporti sono stati riclassificati in:
SAAV (sistema aeroportuale assistenza al volo);
CAAV (centro aeroportuale assistenza al volo);
UAAV (unità aeroportuale assistenza al volo);
NAAV (nucleo aeroportuale assistenza al volo).

L'ente fa conoscere che le summenzionate riclassificazioni sono state determinate al fine di garantire la massima efficienza della società, senza penalizzare il livello dei servizi erogati, la funzionalità gestionale operativa degli aeroporti né, ancor meno, penalizzare la città e la comunità genovese.
Il dimensionamento ed il livello tecnologico relativo all'aeroporto di Genova sono, a detta di ENAV, completamente adeguati alla necessità di fornitura del servizio ed in continuo ammodernamento con ulteriori fasi di automazione.
Pertanto, ne consegue che l'aeroporto in discorso non sia stato declassificato, ma in base al nuovo assetto periferico sia stato inserito nelle UAAV.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

BRICOLO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la direzione didattica Verona 18 ha aderito il 25 settembre 2002 al progetto di scolarizzazione alunni ROM (come da documento del dirigente scolastico di risposta all'istanza di nulla osta delle famiglie);
il consiglio di circolo Verona 18, nella seduta del 29 settembre 2002, ha verificato e condiviso l'obbligo per la scuola pubblica di accogliere gli alunni ROM;
sei alunni ROM sono stati inseriti, in virtù di tale progetto di scolarizzazione, alle classi 1B, 2B e 3B della scuola elementare Frattini, appartenente alla direzione didattica Verona 18;
dopo l'arrivo dei sei alunni la direzione didattica e i docenti di classe hanno accolto l'istanza di alcuni genitori di conoscere in maniera più approfondita il progetto di scolarizzazione di alunni ROM;
il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 dispone, all'articolo 117 che «All'atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza, della prima ammissione ad esami di idoneità o di licenza della scuola dell'obbligo è presentata certificazione delle vaccinazioni antidifterica ed antitetanica ai sensi delle leggi 6 giugno 1939, n. 891 e 20 marzo 1968, n. 419; della vaccinazione antipoliomielitica ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 51; della vaccinazione contro l'epatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 165»;
da diversi anni non esistono più le zone di competenza territoriali; ai fini dell'iscrizione dei propri figli a scuola ogni famiglia può scegliere liberamente sulla base delle proprie esigenze, anche tenuto conto del piano dell'offerta formativa proposto dell'istituto scolastico;
per il trasferimento da una scuola ad un'altra la circolare ministeriale 31 dicembre 1991, n. 400, prevede che «La richiesta di trasferimento, debitamente motivata e documentata, va presentata al direttore didattico della scuola frequentata o presso la quale è stata presentata la domanda di preiscrizione o la conferma della iscrizione, il quale rilascia alla famiglia il nulla osta al trasferimento e la scheda di valutazione e trasmette, previa richiesta della


Pag. IX

nuova scuola di destinazione, il «foglio notizie alunno» e la restante documentazione. Il direttore didattico della scuola di destinazione dà al direttore didattico della scuola di provenienza comunicazione della avvenuta formale iscrizione dell'alunno e deve, come già detto, avanzare richiesta della documentazione relativa all'alunno trasferito;
al fine di un reale controllo dei movimenti degli alunni si richiama l'attenzione sulla necessità del rilascio del nulla osta da parte della scuola di provenienza, quale condizione indispensabile per l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte del direttore didattico della scuola presso cui la famiglia intende trasferire l'alunno;
queste procedure si applicano a tutti i trasferimenti: tra scuole elementari statali, tra queste ultime e quelle parificate e viceversa e tra quelle parificate. Il direttore didattico o il responsabile della scuola parificata che, a seguito del rilascio del nulla osta e della scheda di valutazione, non abbia ricevuto in tempi brevi e al massimo entro un mese richiesta da parte della nuova scuola prescelta della restante documentazione, è tenuto ad attuare gli opportuni immediati interventi con le autorità cui istituzionalmente compete di far rispettare l'obbligo scolastico a cominciare dagli enti locali e dalla stessa scuola alla quale era stato chiesto il trasferimento;
al fine di facilitare i controlli, il direttore didattico o il responsabile della suddetta scuola non statale, svolge attiva opera di sensibilizzazione presso i familiari affinché gli stessi rendano nota, in sede di richiesta del nulla osta e della scheda di valutazione, la scuola alla quale intendono trasferire i loro figli, con l'indicazione del comune, qualora sia diverso da quello ove ha sede la scuola frequentata. Se sia stata verificata la mancata effettuazione dell'iscrizione ad altra scuola dell'allievo interessato al trasferimento, il direttore didattico o il responsabile della scuola parificata che ha rilasciato il nulla osta inoltra comunicazione alle autorità cui istituzionalmente compete di far rispettare l'obbligo scolastico, al fine di concordare le iniziative del caso»;
dalla normativa su richiamata emerge come il rilascio del nulla osta da parte della scuola di provenienza e il dovere della scuola di destinazione di richiedere a quella di provenienza la documentazione relativa all'alunno trasferito, siano finalizzati ad un «reale controllo dei movimenti degli alunni» in considerazione del rispetto dell'obbligo scolastico -:
se non ritenga opportuno, in considerazione del ruolo riconosciuto alla famiglia dal nostro ordinamento giuridico nelle scelte educative dei propri figli, che l'adozione di progetti ad anno iniziato, implicanti modificazioni dell'equilibrio nel frattempo creatosi all'interno della classe, vada presentata e condivisa con le famiglie prima dell'attuazione dei progetti stessi e quindi, nel caso di cui al presente atto di sindacato ispettivo interrogazione, prima dell'inserimento in classe degli studenti ROM;
se, nel caso di specie, sia stato rispettato il diritto della famiglia di scegliere il percorso formativo ritenuto migliore per i propri figli, anche nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori;
se siano state rispettate tutte le prescrizioni di legge previste per l'inserimento di bambini extracomunitaria nella scuola, in particolare con riferimento alle norme in materia sanitaria.
(4-07751)

Risposta. - La scuola primaria «P. Frattini (Verona, Via Monzambano 11 - quartiere Santa Lucia) è frequentata da 189 alunni, di cui 23 immigrati e 4 diversamente abili, suddivisi in 10 classi a modulo.
Il valore della «accoglienza» è uno dei punti di forza del piano dell'offerta formativa del circolo didattico Verona 18 (di cui la scuola primaria Frattini fa parte): il P.O.F. medesimo, oltre ad essere stato illustrato alle famiglie, è esposto all'albo


Pag. X

delle cinque scuole appartenenti al circolo didattico ed è pubblicato sul sito web del circolo.
In data 10 ottobre 2003 le famiglie di due alunne (peraltro frequentanti classi della scuola elementare «Frattini» dove non sono inseriti alunni ROM) hanno presentato alla direzione didattica Verona 18 istanza di «nulla osta» al trasferimento con la motivazione che la famiglia non è in sintonia con il piano dell'offerta formativa della scuola medesima.
Negli stessi giorni altre cinque famiglie della scuola primaria Frattini avevano ritirato presso l'ufficio di segreteria Verona 18 il fac-simile della istanza di nulla osta al trasferimento, peraltro mai riconsegnata compilata, alla direzione didattica.
Tali istanze di «nulla osta» al trasferimento sono state presentate soltanto sette giorni dopo l'accoglienza, presso la scuola primaria «Frattini», di sei alunni rumeni ROM, nell'ambito di un progetto di scolarizzazione «protetta» che vede coinvolti il comune ed il centro servizi amministrativi di Verona, il centro Don Calabria, varie direzioni didattiche, scuole medie ed istituti comprensivi statali della città di Verona.
In ottemperanza alla C.M. del MIUR n. 27 del 7 marzo 2003, la direzione didattica dichiara di non aver potuto dar corso alle due istanze di «nulla osta» presentate, in quanto, interpellata telefonicamente la preside della scuola paritaria «San Giuseppe» di Borgo Roma Verona, scuola presso la quale le famiglie avevano dichiarato nell'istanza di nulla osta di voler iscrivere le figlie, non risultavano posti disponibili per l'iscrizione; analogamente la Scuola paritaria «Virgo Carmeli» di Borgo Golosine dichiarava di non aver posti disponibili per nuove iscrizioni nella scuola primaria.
Il dirigente scolastico di Verona 18 ha dichiarato, inoltre, che le due famiglie, ricevute le assicurazioni in merito alla «vigilanza sanitaria» della competente ULSS n. 20 per tutti gli alunni ed in particolare per i sei alunni ROM, per i quali era già stata fissata una visita medica per il 16 ottobre 2003, non hanno poi presentato altre istanze di «nulla osta» per altre scuole con posti disponibili.
Attualmente tutti gli alunni della scuola primaria Frattini frequentano regolarmente le lezioni.
Si fa presente inoltre che il locale distretto sanitario dell'ULSS 20 ha comunicato, con certificazione medica, di aver dato il nulla osta alla frequenza scolastica per i sei alunni Rom, dopo aver effettuato gli accertamenti di rito.
La direzione didattica Verona 18, sulle tematiche relative alla scolarizzazione ROM, ha incontrato il 29 settembre 2003 ed il 27 ottobre 2003 i rappresentanti del consiglio di circolo e dei genitori senza che fosse manifestata nel merito alcuna espressione di contrarietà.
Ancora in data 8 ottobre 2003 insieme agli insegnanti ed ai rappresentanti del centro Don Calabria è stato illustrato ai genitori riuniti presso la scuola Frattini il percorso di scolarizzazione degli alunni ROM predisposto dal comune, C.S.A. e centro Don Calabria.
I docenti in data 22 ottobre 2003 hanno rappresentato ai genitori riuniti per il rinnovo dei rappresentanti di classe, l'articolazione dei percorsi generali e differenziati in rapporto alle situazioni ed alle esigenze delle varie classi.
Si fa infine presente che il dirigente scolastico ha dichiarato inoltre che nessun documento o raccolta firme di protesta, da parte di genitori o altri, è pervenuta alla direzione didattica in parola.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

BULGARELLI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
secondo il giornale «Gara» del 29 settembre 2003, dal 28 settembre 2003 la polizia nazionale spagnola tiene in stato di arresto il signor Xarlo Etxezaharreta, giornalista e direttore della rivista basca Kale Gorria; l'arresto sarebbe da mettere in relazione con l'inchiesta giudiziaria aperta


Pag. XI

nei confronti di Udalbitza, l'assemblea degli eletti della sinistra socialista dei paesi baschi;
secondo alcuni testimoni presenti all'arresto di Etxezaharreta, noto giornalista, non sarebbe chiaro quale corpo di polizia abbia effettuato l'arresto né sono noti gli esatti capi di imputazione a carico di Etxezaharreta -:
se non ritenga opportuno intervenire presso le adeguate sedi diplomatiche per assumere informazioni sulle motivazioni e le modalità dell'arresto di Xarlo Etxezaharreta sulla corretta adozione da parte del governo spagnolo della risoluzione del Parlamento Europeo del 17 maggio 2001, che vincola tutti gli Stati membri dell'Unione a vigilare sulla sua attuazione, al fine di garantire la massima pubblicità agli esiti di un provvedimento giudiziario che minaccia di ledere uno dei diritti fondamentali dell'uomo e di discriminare fortemente le possibilità di espressione di una comunità etnica importante come quella basca.
(4-07605)

Risposta. - Il 28 settembre 2003, il giudice Baltazar Garzon ha ordinato l'arresto del cittadino francese Xarlo Etxezaharreta in quanto rappresenterebbe, insieme con Xabier Alegria, il contatto della banda terrorista Eta nell'ambito dell'assemblea Udalbitza.
I capi di imputazione citati dal magistrato spagnolo sono quelli di associazione illegale, partecipazione alla banda terrorista Eta e malversazione di fondi pubblici, relativamente ai fondi di comuni baschi attribuiti all'assemblea.
Quanto alle garanzie a difesa dei diritti ed interessi legittimi degli individui, di cui alla risoluzione del Parlamento europeo approvata il 17 maggio 2001, esse sono contemplate dagli articoli 17 e 24 della Costituzione spagnola che, espressamente, prevedono anche il carattere pubblico dei processi.
È opportuno infine ricordare che il Regno di Spagna si regge sulla Costituzione promulgata nel 1978, che garantisce i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, la divisione dei poteri e la possibilità di rappresentanza poi politica attraverso la partecipazione democratica.
Sulla base di quanto precede, non si ritiene che sussistano i presupposti per specifiche iniziative diplomatiche del Governo italiano nei confronti di quello spagnolo.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

CALZOLAIO, PAOLA MARIANI e ABBONDANZIERI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
da anni nel comune di Potenza Picena in provincia di Macerata, si dibatte sul possibile inquinamento elettromagnetico causato dagli impianti Radar utilizzati dall'Aeronautica militare;
il Radar dell'Aeronautica militare è oggi parte integrante della base militare sede della 114 squadriglia radar, attorno ad essa gravita un'area antropizzata e caratterizzata da permanenza prolungata da parte della popolazione civile e degli stessi addetti del centro;
studi e monitoraggi sono stati effettuati dall'ISPESL tra gli anni '80/'90 e a livello di indagine epidemiologica da parte di una apposita commissione istituita dalla Regione Marche negli anni '90;
all'inizio dell'anno 2002 l'amministrazione comunale di Potenza Picena ha chiesto ed ottenuto la disponibilità sia da parte dell'Aeronautica Militare che dell'ARPAM ad effettuare apposite misurazioni al fine di verificare i livelli di emissione del nuovo impianto radar per avere a disposizione dati certi e significativi;
nei giorni 8 e 9 maggio 2002 il CISAM ha effettuato una campagna di misurazioni, poi ripetute nel mese di luglio di quest'anno; l'ARPAM si è impegnata a


Pag. XII

fare altrettanto con i propri mezzi e tecnici, avendo avuto assicurazioni dagli stessi Organi Militari, di poter espletare tale attività di indagine senza bisogno di alcun preventivo assenso o autorizzazione allo scopo;
a tutt'oggi il comune non ha ricevuto alcuna relazione conclusiva sulle attività di indagini svolte e ciò crea un comprensibile stato di incertezza e di imbarazzo -:
quali siano i risultati delle indagini svolte e se non si ritenga che debbano essere tempestivamente divulgati per dare notizie certe su una problematica molto sentita dalla popolazione locale;
quale sia la reale potenza del radar e se la stessa sia stata aumentata negli ultimi anni a seguito della sostituzione e dell'ammodernamento dei vecchi impianti;
se i risultati dei controlli effettuati dall'Aeronautica militare siano conformi alla normativa vigente in materia di campi elettromagnetici.
(4-04441)

Risposta. - In relazione a quanto riportato nell'interrogazione in argomento concernente l'inquinamento elettromagnetico provocato dagli impianti radar dell'aeronautica militare nel comune di Potenza Picena (Macerata), si fa presente che il sistema radiante installato presso la sede della 114a squadriglia radar remota dell'aeronautica militare nel predetto comune, è costituito da un radar RAT-31SL, funzionante nella banda di frequenza compresa fra 3 e 3,6 GHz, con potenza massima di 150 kW.
Nei giorni 8 e 9 maggio e 29, 30 e 31 luglio 2002, il personale del CISAM (centro interforze studi e applicazioni militari) di S. Piero a Grado (Pisa), ha eseguito due campagne di misura nelle aree esterne al sedime militare, per rilevare i livelli di campo elettromagnetico prodotti dall'apparato radar in questione.
A tali campagne di misura hanno presenziato i tecnici dell'ARPAM (agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche), dipartimento provinciale di Ancona, servizio radiazioni-rumore e rappresentanti dell'amministrazione comunale di Potenza Picena; ad entrambi sono stati trasmessi anche i risultati dei rilievi eseguiti.
Dai rilevamenti strumentali si evince che i livelli di campo elettrico prodotti dal radar rientrano ampiamente nei limiti imposti dalle linee guida ICNIRP (edizione 1998), «Linee guida per la limitazione dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo (con frequenza fino a 300 GHz)», che tutelano la popolazione ed i lavoratori professionalmente esposti nel campo di frequenze specificato.
A tale riguardo si evidenzia che il documento citato resta l'unico riferimento normativo riconosciuto a livello internazionale, per la protezione della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti dalle emissioni prodotte dai sistemi pulsanti (radar) e viene pertanto attualmente adottato in Italia nelle more dell'emissione della specifica normativa prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.
Si sottolinea, inoltre, che l'ARPAM ha confermato il proprio impegno ad effettuare direttamente una campagna di misure sul territorio del comune di Potenza Picena, al fine di controllare i livelli di campo elettromagnetico prodotti dal suddetto radar.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

CALZOLAIO. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
da notizie apprese dalla stampa recentemente è stato negato il visto d'ingresso in Italia ad un giovane ingegnere etiopico invitato da parte del comune di Ancona a seguito della collaborazione con alcune associazioni di volontariato marchigiane nel settore dell'approvvigionamento idrico delle comunità rurali ed


Pag. XIII

impegnato nei progetti di cooperazione allo sviluppo in collaborazione con la comunità Volontari per il Mondo, organismo internazionale con sede ad Ancona;
l'ingegner Zelalem Wegari è stato invitato a partecipare nel ruolo di rappresentante civile del sud del mondo alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi e alla quinta Assemblea dell'Onu per i Popoli che si è svolta dal 9-12 ottobre 2003;
il visto è stato negato dalla nostra rappresentanza diplomatica ad Adis Abeba con la spiegazione «perché affetto da povertà» e come tale soggetto a rischio di immigrazione clandestina;
in seguito a questa decisione, il sindaco Fabio Sturani ha presentato una nota ufficiale di protesta al ministro degli affari esteri, Frattini, all'ambasciatore italiano in Etiopia e al responsabile dell'Ufficio visti ad Adis Abeba, segnalando l'accaduto come «un'ingiustificabile discriminazione che viola qualsiasi trattato di diritto nazionale e internazionale» -:
come il Ministro giudichi l'accaduto, se non si ritenga opportuno in certi casi, come questo dell'ingegnere Zelalem Wegari, tenendo conto delle opinioni e delle sensibilità largamente maggioritarie in Parlamento in tema di accoglienza dell'immigrazione, andare oltre la discutibile logica burocratica che include anche gli incredibili motivi di diniego come quello sopra citato che descriveva l'ingegner Wegari come «affetto di povertà», invece di riconoscere il valore della persona in questione, l'importanza dei progetti nei quali è coinvolta, e non tenendo conto nemmeno delle assicurazioni fornite dai rappresentati istituzionali dal nostro paese.
(4-07690)

Risposta. - Il mancato rilascio del visto al cittadino etiopica Zelalem Wegari è stato sostanzialmente frutto di un difetto di comunicazione che non ha purtroppo permesso ai nostri operatori consolari di fare sanare al richiedente l'incompletezza della domanda mediante la presentazione di tutta la documentazione necessaria.
La richiesta di un visto per affari, è stata presentata lo scorso 30 settembre sulla base di due lettere con cui la «Comunità Volontari per il Mondo» invitava l'interessato alla manifestazione «ONU dei Popoli» dal 9 al 12 ottobre e ad un seminario sul
water development; per quest'ultimo impegno non veniva però fornito alcun specifico riferimento alla data, al luogo ed all'ente promotore. Purtroppo non è stato possibile ricavare queste informazioni nemmeno dalla lettera inviata alla nostra ambasciata dal sindaco di Ancona, Fabio Sturani; il primo cittadino del capoluogo marchigiano confermava infatti la partecipazione del signor Zelalem Wegari all'iniziativa «Onu dei Popoli», facendosi carico delle sue spese di vitto ed alloggio, ma non forniva le necessarie specificazioni per le ulteriori iniziative alle quali avrebbe dovuto partecipare il cittadino etiopico. A questa carenza delle lettere di invito, si è aggiunto poi il fatto che il signor Zelalem Wegari non ha presentato la necessaria documentazione a corredo delle proprie qualifiche nel settore scientifico indicato.
In queste circostanze, la nostra ambasciata si è trovata nell'impossibilità, sulla base della normativa vigente, di dare un riscontro positivo alla domanda di visto del cittadino etiopico, che è risultata carente per alcuni requisiti fondamentali.
Nel valutare casi come quello del signor Wegari è utile ricordare che molti nostri uffici consolari lavorano quotidianamente con pesantissimi carichi di lavoro in un settore che, fra l'altro, prevede specifiche responsabilità personali per il funzionario che rilascia il visto. Queste condizioni operative purtroppo non sempre permettono ai nostri operatori - in presenza di richieste carenti od inesatte - di poter ricontattare singolarmente gli interessati al fine di sanare, ove possibile, le loro domande di visto.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.


Pag. XIV

CANNELLA, ANTONIO PEPE, FASANO, SAGLIA e ANGELA NAPOLI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
milioni di utenti ogni giorno in Italia navigano abitualmente in Internet, tra questi spesso minori e adulti inesperti;
alcuni servizi sono accessibili solo tramite dialer, un programma attraverso il quale l'utente si connette ad un'area riservata di Internet per ottenere dei servizi a valore aggiunto che prevedono particolari tariffe in ragione delle caratteristiche offerte dal servizio (ad esempio per scaricare le suonerie dei telefoni mobili);
alcuni dialer si istallano automaticamente, durante la navigazione web, senza il consenso preventivo da parte del cliente del servizio;
servizi e aree di siti web accessibili tramite i dialer possono rappresentare una fonte di guadagno rilevante anche per quelle società che non avrebbero ritorni economici derivanti dalla terminazione del traffico telefonico;
la diffusione dei dialer talvolta è promossa da società che intendono diffondere materiale pornografico destinato ad un pubblico di soli adulti;
la diffusione di materiale pornografico non può essere in alcun modo oggetto di procedure inconsapevoli e involontarie di installazione, vista anche la fatturazione che può derivare dalle telefonate originate;
il processo di installazione dei dialer può omettere di indicare il costo del servizio o non rendere ben visibile il costo elevato cui l'utente, o l'intestatario del conto telefonico, potrà incorrere;
i titolari dei siti in cui è installato un dialer, o anche più d'uno, possono sommare i minuti di collegamento in modo da massimizzare il ritorno economico derivante dall'erogazione del servizio;
accade che soprattutto utenti poco esperti si connettano automaticamente a numeri telefonici anche intercontinentali con costi di navigazione che superano i 2,50 euro al minuto;
pur presentando avvisi di protezione, rivolti a limitare l'accesso ad un pubblico di soli utenti maggiorenni, questi stessi avvisi non consentono l'effettiva verifica dell'identità del navigatore -:
se non ritenga che tale strategia di marketing, ormai diffusa in rete, possa ledere i diritti degli utenti dei servizi di telecomunicazione e di Internet in particolare, con particolare riguardo agli utenti poco esperti e, in caso affermativo, quali iniziative normative il Governo intenda intraprendere o stia già intraprendendo per tutelare i cittadini.
(4-07065)

Risposta. - Si comunica che la delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni 6/00/CIR del giugno 2000 - contenente il piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni - ha riservato la numerazione in decade 7 ai servizi Internet (articolo 21).
Con la successiva delibera 9/02/CIR del giugno 2002 la medesima autorità ha espressamente vietato l'utilizzo delle suddette numerazioni in decade 7 (tra le quali i numeri che iniziano con 709) per la fornitura di servizi a valore aggiunto ed, in proposito, l'articolo 4, comma 1, stabilisce che la numerazione per i servizi Internet è utilizzabile esclusivamente per l'accesso alla rete Internet e vieta di fornire prodotti e servizi per il tramite dell'addebito all'utente del traffico svolto indirizzato alle numerazioni in parola.
Ne discende che l'utilizzo della numerazione 709 per la fornitura di servizi a valore aggiunto e di servizi che, per il loro contenuto, sono riconducibili ai servizi audiotex non è conforme alle disposizioni suddette.
In merito ai servizi audiotex si ritiene opportuno ricordare che la delibera 78/02/CONS della ripetuta autorità, nell'introdurre disposizioni in materia di fatturazione


Pag. XV

dettagliata e blocco selettivo di chiamata, ha stabilito che, in caso di fornitura di servizi comunque riconducibili all'audiotex, si applicano le disposizioni vigenti in materia, recate dal decreto 13 luglio 1995, n. 385 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1995), «indipendentemente dalle numerazioni attraverso cui vengono offerti tali servizi».
L'articolo 2 comma 2, e l'articolo 4 della stessa delibera n. 78/02/CONS, prescrivono, inoltre, che gli organismi di telecomunicazioni oltre ad offrire agli abbonati almeno l'opzione del blocco selettivo di chiamata che consenta - con modalità controllata dall'utente - di bloccare i tipi di chiamata verso le numerazioni riportate nell'allegato alla delibera medesima fra cui sono comprese le numerazioni che iniziano con 709, debbono diffondere, per tali numerazioni, informazioni adeguate ed aggiornate in merito alla disponibilità del blocco selettivo di chiamata suddetto.
In tale contesto in data 10 aprile 2003 l'autorità predetta ha chiesto alla società Telecom Italia di estendere alle numerazioni individuate nell'allegato alla delibera n. 78/02/CONS lo sbarramento selettivo gratuito delle chiamate in uscita come, del resto, previsto dalla direttiva 2002/22/CE; la suddetta società Telecom, da parte sua, ha reso noto che a partire dal 1o giugno 2003 la clientela può ottenere la disabilitazione gratuita e permanente della propria linea telefonica al traffico destinato alla numerazione 709, se richiesta congiuntamente alla disabilitazione delle numerazioni 899 e 166.
A completamento di informazione si soggiunge che è stato predisposto uno schema di regolamento volto ad adeguare la vigente disciplina al nuovo contesto tecnologico e normativo ed a definire disposizioni puntuali per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo.
Lo schema di provvedimento in parola, sottoposto alla valutazione degli operatori del settore, delle associazioni degli utenti e dei consumatori in apposite consultazioni è attualmente all'esame del Consiglio di Stato. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 9/03/CIR del 3 luglio 2003 - pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1o agosto 2003 - ha approvato il nuovo piano di numerazione nazionale nel settore delle telecomunicazioni che, per quanto riguarda i servizi a sovrapprezzo, contiene l'introduzione di specifiche soglie di prezzo.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

CAPUANO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la linea ferroviaria Napoli-Caserta attraversa il centro abitato del comune di Acerra e lo separa praticamente in quattro parti, ostacolando notevolmente la vita economica e sociale dell'intera comunità e provocando un elevato tasso di inquinamento dovuto alle autovetture in sosta presso i numerosi passaggi a livello -:
se non ritenga necessario ed urgente, nell'ambito delle proprie competenze, intervenire, senza ulteriori ritardi, alla soluzione delle problematiche esposte in premessa attraverso la realizzazione delle opere necessarie a consentire i collegamenti e la mobilità tra le varie parti del centro abitato mai realizzate in precedenza a causa anche della negligenza e dell'indifferenza mostrata dall'azienda delle Ferrovie dello Stato.
(4-06464)

Risposta. - Relativamente alla questione rappresentata nell'interrogazione in argomento, Ferrovie dello Stato S.p.a. ha riferito che, in applicazione di quanto contenuto nell'articolo 5 dell'accordo relativo all'interconnessione della linea AV/AC di Gricignano, sottoscritto con la regione Campania il 2 maggio 2001, rete ferroviaria italiana s.p.a. ha consegnato all'assessorato trasporti della citata regione, in data 22 ottobre 2002, la documentazione relativa alla verifica di fattibilità tecnica ed economica delle diverse soluzioni sviluppate per l'attraversamento del comune di Acerra da parte della linea


Pag. XVI

Roma-Napoli via Cassino, in considerazione del fatto che a sud del centro abitato ed in variante rispetto all'attuale la linea si collegherà con la futura «stazione porta» AV/AC di Napoli Afragola.
Dalle valutazioni effettuate è emersa una concreta positiva convergenza sulla soluzione che prevede la riqualificazione in asse dell'attuale tracciato e delle aree prospicienti, con integrazione nel tessuto urbano sia del fabbricato viaggiatori e relativi accessori sia delle opere sostitutive dei passaggi a livello esistenti.
Successivamente, a seguito di richiesta avanzata dal medesimo assessorato, in data 20 dicembre 2003, sono stati trasmessi ulteriori approfondimenti progettuali su specifici argomenti inerenti l'inserimento nel progetto della nuova fermata del «polo pediatrico», l'integrazione della stazione «Circumvesuviana» nel centro urbano e l'inserimento, su scala più ampia nella viabilità comunale, delle opere sostitutive del passaggi a livello esistenti a maggiore impatto con il tessuto cittadino.
Allo stato attuale, ed in coerenza con quanto sottoscritto nel citato accordo, la regione Campania sta svolgendo un'attività di diretto coinvolgimento degli enti territoriali interessati, propedeutica alla convocazione di un incontro nel corso del quale verrà sottoscritto l'accordo procedimentale con il comune di Acerra.
Con tale atto si porteranno a compimento gli impegni assunti dal gruppo ferrovie dello Stato in sede di contratto di servizio del 30 luglio 1999, relativi al tratto terminale della linea veloce Roma-Napoli.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

CATANOSO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
presso il IV circolo didattico di Acireale si sta svolgendo una ispezione da parte del servizio ispettivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in merito ai comportamenti di una collaboratrice amministrativa;
risulta all'interrogante che il marito della collaboratrice, nella qualità di rappresentante dei genitori presso il Consiglio del circolo, avendo riscontrato numerose irregolarità nella redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio e nell'organizzazione delle attività didattiche e non, avrebbe presentato una denuncia-esposto ai carabinieri;
a partire da quella data la collaboratrice sarebbe stata fatta oggetto di discriminazioni fino ad arrivare alla suddetta ispezione in cui se ne chiede addirittura il trasferimento per incompatibilità ambientale -:
se il Ministro interrogato non intenda attivare i suoi uffici per promuovere un'ispezione per valutare la conformità a legge della procedura con cui è stato richiesto il trasferimento d'ufficio.
(4-04587)

Risposta. - Va premesso che l'indagine disposta dal servizio ispettivo di questa amministrazione in data 30 gennaio 2001 era finalizzata a chiarire, nell'interesse primario della funzionalità dell'istituzione scolastica, quali fossero le reali problematiche che avevano determinato forti conflitti tali da produrre, all'interno della scuola, disorganizzazione, disfunzione e contrasti organizzativi.
Dall'indagine ispettiva è emerso che la causa principale dello svilupparsi di tali tensioni è stata determinata da alcuni comportamenti della collaboratrice amministrativa in conseguenza dei quali si è stabilita una situazione di gravi contrasti personali, che hanno dato luogo a esposti-denunce e querele da parte dei vari soggetti interessati.
Dalla relazione ispettiva, del 31 gennaio 2001, è stato rilevato che i fatti addebitabili alla collaboratrice scolastica hanno riguardato


Pag. XVII

maggiormente l'aspetto deontologicoprofessionale.
Nella relazione si attesta, infatti, che i comportamenti tenuti dall'interessata appaiono censurabili, in quanto hanno evidenziato «un limitato senso del rispetto delle normali relazioni interpersonali in un sistema pubblico organizzato a diversi livelli di responsabilità», «un evidente rifiuto a prestare il proprio lavoro secondo i criteri contrattuali di collaborazione», «una significativa commistione dagli esiti fortemente destabilizzanti, tra le funzioni pubbliche ed il rapporto parentale con un genitore della stessa scuola di servizio» e «propensione al ricorso di toni verbali immotivatamente alterati». Pertanto, l'ispettore ha ritenuto che la permanenza della collaboratrice amministrativa negli uffici di segreteria della scuola fosse incompatibile dal punto di vista ambientale.
Tenute presenti le risultanze della relazione ispettiva, il dirigente del centro servizi amministrativi di Catania, dopo aver seguito la procedura di rito, ha inflitto all'assistente amministrativa la sanzione disciplinare della multa di importo equivalente a due ore di retribuzione e a seguito di apposita richiesta da parte dell'interessata e tenuto conto del parere espresso dall'avvocatura dello Stato di Catania, ne ha disposto, con provvedimento del 14 luglio 2003, il trasferimento d'ufficio, per incompatibilità ambientale, presso la sede richiesta dalla stessa.
Il ministero della giustizia, da parte sua, ha fatto presente che il marito dell'impiegata ha presentato, in data 20 novembre 1999 presso la stazione dei carabinieri di Acireale, un esposto-denuncia nei confronti della direttrice del IV circolo didattico di Acireale per falso e omissione di atti d'ufficio. Il procedimento penale è confluito nell'altro originato dalla querela sporta dalla direttrice nei confronti del presentatore di detto esposto.
A seguito di accertamenti effettuati, il procedimento penale nei confronti della direttrice è stato archiviato in data 5 aprile 2002 per infondatezza della notizia di reato, mentre è stato richiesto il rinvio a giudizio per il reato di calunnia nei confronti del coniuge della signora in parola.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

CATANOSO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'ordinanza ministeriale 33/2000, che ha consentito ai docenti di ruolo la frequenza di corsi per il conseguimento di ulteriore abilitazione all'insegnamento in classi di concorso in cui non avevano mai prestato servizio con conseguenti e massicci passaggi di ruolo e di cattedra, ha vanificato lo spirito della legge n. 124 del 1999 con la quale si intendeva regolamentare il precariato storico creatosi per la mancata emanazione di bandi di concorso in un decennio;
il processo di razionalizzazione del personale nel comparto scuola prevede l'aumento del rapporto alunni/classi e l'obbligo di 18 ore effettive con possibilità di estensione a 24 ore;
le risultanze del conferimento degli incarichi a tempo determinato del personale docente per l'anno scolastico 2003-2004 ha comportato la perdita di numerosissimi posti di lavoro;
a causa di queste concomitanze i tagli risultano di gran lunga superiori rispetto alle previsioni del ministero secondo le quali dovevano essere compensati dal personale in uscita;
i posti resisi vacanti non possono essere ricoperti dai precari in quanto questi hanno cumulato punteggio in altre classi di concorso che al momento del loro ingresso nel mondo della scuola davano importanti prospettive di lavoro;
la situazione è resa ancora più grave in quanto tale personale di ruolo ha conseguito una abilitazione confezionata


Pag. XVIII

ad hoc dal Governo della passata legislatura che permette loro di godere di una corsia preferenziale nell'occupazione dei posti disponibili, resa ancora più agile dalla mancata immissione in ruolo negli ultimi due anni del personale precario e dal mancato accantonamento di cattedre riservate al concorso previsto dal contratto sulla mobilità disattendendo le legittime aspettative di chi, attraverso molteplici sacrifici, ha lottato per conseguire il medesimo posto attraverso anni di insegnamento, il superamento di un concorso ordinario, di un concorso riservato o la frequenza di Scuola di specializzazione -:
come intenda risolvere il problema della sistemazione dei precari che dopo anni di lavoro nella scuola si sono visti ridimensionati e delusi nelle loro aspettative per effetto da un lato della riorganizzazione del sistema scolastico, delle 18 ore obbligatorie e dell'aumento del numero minimo degli alunni per classe, e dall'altro lato, soprattutto e in particolare per la scuola superiore, dal continuo ricorso, per l'occupazione delle cattedre disponibili, di personale già di ruolo e non soprannumerario proveniente da ordine di scuola di grado inferiore o di altra classe di concorso.
(4-07322)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata indicata in argomento riguardante il problema dei docenti precari della scuola.
Come rilevato anche dall'interrogante, in materia di precariato l'attuale Governo ha ricevuto una pesante eredità; i problemi esposti sono, infatti, un retaggio delle politiche dei precedenti Governi, di cui questo Governo si sta facendo carico fin dal suo insediamento.
Anziché, infatti, procedere alla riforma del reclutamento individuando soluzioni adeguate per tutte le categorie interessate e coordinando le posizioni degli aspiranti secondo la vecchia disciplina e quella degli aspiranti secondo le nuove regole, si è dato luogo, sovrapponendoli, a più canali di reclutamento, determinando un numero di aspiranti esorbitante rispetto alle esigenze e potenzialità di assorbimento del sistema.
Per effetto di queste politiche risulta attualmente iscritto nelle graduatorie permanenti un gran numero di candidati tra precari «storici» (vincitori di concorso, abilitati prima dell'entrata in vigore della legge 124 del 1999, abilitati nelle sessioni riservate previste dalla stessa legge 124) e specializzati presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.
L'enorme massa di candidati iscritti - che è notevolmente sproporzionata rispetto alle esigenze derivanti in particolare dal
turn-over annuo - sarebbe ancora più consistente se questo Governo, nel 2001, non avesse già effettuato ben 60.000 assunzioni, cui vanno aggiunte le 15.000 assunzioni che saranno effettuate nella scuola a seguito del provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 13 novembre 2003.
Ciò premesso, in merito a quanto lamentato dall'interrogante circa l'occupazione delle cattedre disponibili con il ricorso a personale già di ruolo e non soprannumerario proveniente da ordine di scuola di grado inferiore o di altra classe di concorso, si fa presente il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 19 settembre 2003, contiene una disposizione che è volta proprio a contenere il suddetto fenomeno, per favorire la sistemazione dei precari.
Il suddetto disegno di legge prevede, infatti, all'articolo 3, che «Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del compatto scuola il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria è rideterminato in modo da assicurare la massima disponibilità di posti per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato degli iscritti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, che non siano già titolari di un contratto a tempo indeterminato».
Il provvedimento di cui trattasi dovrà ora seguire il prescritto
iter legislativo, di cui si auspica la rapida conclusione con


Pag. XIX

l'approvazione da parte del Parlamento del provvedimento stesso.
Quanto, poi, alla riconduzione delle cattedre a 18 ore in applicazione dell'articolo 35, comma l, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003), si fa presente quanto segue.
La suddetta norma, nel disporre la riconduzione delle cattedre a 18 ore settimanali, anche mediante la individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, estende a tutti gli ordini di scuole dell'istruzione secondaria una norma da tempo in vigore negli istituti d'istruzione professionale: le cattedre vengono perciò formate non più secondo lo schema predeterminato dai «decreti costitutivi», ma mediante l'aggregazione di ore fino alla concorrenza delle 18.
Premesso che la disposizione, come prescritto dallo stesso articolo 35, è stata applicata soltanto nei limiti in cui non si sono determinate situazioni di soprannumerarietà, si precisa che in molti casi i decreti costitutivi già prevedevano la possibilità di articolare le cattedre fino ad un massimo di 18 ore.
Ovviamente, fermo restando il numero delle ore previste per la composizione di ciascuna cattedra, le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le possibili soluzioni organizzative che consentano di soddisfare meglio le esigenze della didattica.
In particolare, non vanno trascurate le possibilità di articolazione flessibile dell'insegnamento consentite dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»:
articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina;
definizione di unità d'insegnamento non coincidenti con l'unità oraria delle lezioni e utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui;
articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
aggregazione delle discipline in aree ed ambiti disciplinari.

La dotazione organica complessiva è, infatti, un patrimonio che la scuola deve gestire con flessibilità nell'ambito del piano dell'offerta formativa.
Peraltro, la riconduzione delle cattedre a 18 ore non è stata operata in senso generalizzato su tutti gli insegnamenti come prova il fatto che per alcune classi di concorso sono state costituite cattedre con 17, 16, 15 o 14 ore: ciò a dimostrazione della prudente gradualità con cui si è inteso dare attuazione alla norma legislativa.
Si precisa infine che nel dare disposizioni per l'avvio dell'anno scolastico, è stato previsto che gli uffici regionali, al fine di consentire il migliore funzionamento delle istituzioni scolastiche, anche sotto il profilo della continuità didattica, valutassero l'opportunità di intervenire sugli assetti orari costituiti, riarticolandone la composizione.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

CARBONELLA e COLASIO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 508 del 1999, collocando le istituzioni artistiche nell'ambito dell'alta cultura, apre ampi orizzonti culturali formativi e di lavoro per gli studenti delle accademie di belle arti e degli istituti che costituiscono «il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale»;
l'articolo 2, comma 7 della legge n. 508 prevede l'emanazione dei regolamenti attuativi della legge stessa;
le competenti commissioni parlamentari hanno già espresso (3 agosto 2001) e ribadito sostanzialmente (2 luglio 2002) il parere favorevole allo schema di un primo decreto recante il regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare


Pag. XX

delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508;
il decreto per l'autonomia statutaria e regolamentare non è stato ancora portato all'approvazione definitiva del Consiglio dei ministri, con grave danno, ripetutamente denunciato, per le istituzioni artistiche;
la mancata emanazione dei primi regolamenti, con il conseguente grave ritardo nella redazione degli statuti, ha motivato il decreto ministeriale 8 agosto 2002 che proroga per la seconda volta consecutiva l'incarico dei direttori «fino alla nomina del nuovo direttore secondo le modalità elettive stabilite dagli statuti»;
quest'ultimo decreto ministeriale rappresenta ad avviso degli interroganti, una grave anomalia giuridica che offende gli statuti democratici dell'alta cultura, non garantendo, con l'elezione regolare del direttore, il rispetto dei diritti e della sensibilità culturale e professionale dei docenti, e impedendo il beneficio di rinnovate energie progettuali e organizzative, dal momento che il potere a lungo confermato dall'alto rappresenta un pericolo per la legalità, la redazione intelligente degli statuti e l'apporto democratico per l'elaborazione dell'offerta formativa;
quali siano i motivi della mancata presentazione dei regolamenti al Consiglio dei ministri e se il Ministro intenda dare attuazione con urgenza la legge di riforma;
se il Ministro, prorogando gli incarichi di direzione, non abbia messo in atto un'anomalia giuridica e culturale che favorisce un regime di sfiducia nei confronti del corpo docente;
se intenda il Ministro applicare definitivamente il ruolo di «dirigente scolastico», proprio della scuola secondaria e al quale si accede per concorso, alle istituzioni dell'alta cultura artistica e musicale;
se infine il Ministro ritenga di non riconoscere la conferenza dei direttori delle accademie di belle arti, anche in considerazione delle risorse finanziarie che un tale organismo potrebbe assorbire.
(4-05392)

Risposta. - Come è noto, il regolamento per l'autonomia statutaria e regolamentare degli istituti artistici, musicali e coreutici è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2003, n. 132.
Per quanto concerne il provvedimento di proroga dei direttori con esso certamente non si è voluto conculcare prerogative e diritti del collegio dei docenti, ma più semplicemente evitare che nella presunta imminente emanazione delle norme statutarie si desse inizio a complesse operazioni di rinnovo elettivo per un breve periodo di tempo.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Letizia Moratti.

CENTO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in questi giorni a Roma si è verificato il caso di un ragazzo canadese al quale sarebbe stata rifiutata l'iscrizione presso il liceo classico «Torquato Tasso»;
probabilmente tale decisione è stata presa sul fatto che molti casi di Sars, polmonite atipica, provengono dal Canada e il ragazzo è appunto canadese -:
se il ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero;
quali iniziative intenda intraprendere per ripristinare i diritti dello studente e far sì che casi come questo non si ripetano più in futuro ed evitare che assurdi allarmismi diano sfogo a discriminazioni inaccettabili soprattutto nei riguardi di ragazzi o altre persone indifese.
(4-06224)


Pag. XXI

Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in argomento e si comunica che la questione sollevata è stata risolta positivamente.
Il 17 luglio 2003, infatti, lo studente Ahmed Mohamed Isse è stato regolarmente iscritto, nell'ambito di un programma di scambi culturali internazionali, alla classe V ginnasio del Liceo Classico «Tasso» di Roma.
La domanda d'iscrizione del suddetto, proveniente dall'America, presentata il 28 aprile 2003, era stata accolta con riserva di disponibilità del posto, riserva che sarebbe stata sciolta verso la metà del mese di luglio.
Subito è stato rilevato che l'allievo era originario di Toronto e pertanto, il dirigente scolastico ha contattato telefonicamente la famiglia affidataria per comunicare che la domanda di iscrizione veniva congelata e sarebbe stata sbloccata, sempre a condizione della disponibilità del posto, soltanto in presenza di una idonea certificazione medica, attestante il perfetto stato di salute del ragazzo, che successivamente è stata presentata.
Si ritiene di dover precisare che la cautela del dirigente scolastico è giustificata dal contesto di allerta ed emergenza sanitaria mondiale dovuta alla diffusione della SARS che in quei mesi coinvolgeva, come è notorio, anche lo Stato del Canada ed in particolare la città di Toronto.
Nessun altro motivo, infatti, avrebbe potuto impedire, ad eccezione della garanzia di un certificato medico, l'accoglienza di uno studente straniero nel liceo Classico «Tasso», che già da tempo, e quasi ogni anno, è coinvolto nella mobilità studentesca internazionale.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

CENTO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in data 14 luglio 2003, la sezione III-bis del TAR del Lazio ha accolto il ricorso di alcuni specializzati SISS che chiedeva, fra le altre cose, l'annullamento del decreto ministeriale n. 40 del 18 aprile 2003. Tale decreto attribuiva 18 punti ai docenti in possesso di abilitazioni conseguite nel precedente ordinamento, al fine di determinare un riequilibrio delle posizioni tra questi ultimi e i docenti SISS;
gli specializzati SISS infatti si avvalgono di un bonus di 30 punti che fino al 2001 era previsto anche per gli abilitati mediante concorso ordinario. Per questi ultimi però tale bonus è decaduto automaticamente con il loro insediamento nelle graduatorie permanenti. Ciò non si è invece verificato per i SISS, i quali mantenevano dunque il bonus ma comunque andavano ad occupare una distinta fascia della graduatoria;
il DL 255 del 3 luglio 2001, ha abolito dette fasce facendo confluire tutti gli abilitati nello stesso calderone, ma non ha previsto di togliere quei 30 punti ai SISS;
il MIUR di fronte a questa incongruenza ha approvato con il decreto ministeriale n. 40 del 16 aprile 2003, una revisione della tabella di valutazione, prevedendo l'attribuzione di 18 punti per le altre abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, volti a rendere realmente equipollenti i diversi tipi di abilitazione (18 + 12 di sevizio = 30);
ora, qualora le graduatorie venissero rivoluzionate in base alla suddetta sentenza del TAR del Lazio, migliaia di precari storici abilitati col vecchio ordinamento si troverebbero scavalcati sia da coloro che, pur in possesso di servizio precedente non hanno superato, stavolta fortunatamente, il concorso ordinario e si sono riversati nelle SISS, sia dai neolaureati che, freschi di studio e privi di ogni esperienza didattica reale, si troverebbero a presidiare compatti le migliori posizioni delle graduatorie permanenti -:
se non intenda proporre ricorso avverso la sentenza del TAR del Lazio che, ad avviso dell'interrogante, origina gravissimi problemi di gestione delle procedure per l'avvio dell'ormai imminente nuovo


Pag. XXII

anno scolastico mentre il decreto ministeriale di cui si è detto costituisce una garanzia di lavoro per chi negli ultimi 6/7 anni ha svolto un ruolo fondamentale nella scuola pubblica.
(4-07116)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in argomento, concernente le graduatorie permanenti per l'immissione in ruolo, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con particolare riguardo ai problemi relativi ai rapporti tra i precari storici e coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.).
A tale proposito, si fa presente quanto segue.
Come già riferito più volte in sede parlamentare, in materia di precariato l'attuale Governo ha ricevuto una pesante eredità; i problemi delle graduatorie permanenti sono, infatti, un retaggio delle politiche dei precedenti Governi, di cui questo Governo si sta facendo carico fin dal suo insediamento.
Anziché, infatti, procedere alla riforma del reclutamento individuando soluzioni adeguate per tutte le categorie interessate e coordinando le posizioni degli aspiranti secondo la vecchia disciplina e quella degli aspiranti secondo le nuove regole, si è dato luogo, sovrapponendoli, a più canali di reclutamento, determinando un numero di aspiranti esorbitante rispetto alle esigenze e potenzialità di assorbimento del sistema.
Per effetto di queste politiche risulta attualmente iscritto nelle graduatorie permanenti un gran numero di candidati tra precari «storici» (vincitori di concorso, abilitati prima dell'entrata in vigore della legge 124 del 1999, abilitati nelle sessioni riservate previste dalla stessa legge 124) e specializzati presso le Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario.
L'enorme massa di candidati iscritti - che è notevolmente sproporzionata rispetto alle esigenze derivanti in particolare dal
turn-over annuo - sarebbe ancora più consistente se questo Governo, nel 2001, non avesse già effettuato ben 60.000 assunzioni, cui vanno aggiunte le 15.000 assunzioni che saranno effettuate nella scuola a seguito del provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 13 novembre 2003.
Il rapporto tra i precari storici e gli specializzati SSIS era stato disciplinato dal precedente Governo riservando agli specializzati SSIS una quarta fascia nelle graduatorie, così da dare ai vincitori di concorso e abilitati nelle sessioni riservate, iscritti nella terza fascia, una priorità nell'assunzione per posti a tempo indeterminato e a tempo determinato: tale suddivisione è stata ritenuta illegittima dal TAR Lazio, che ha annullato le graduatorie; problema affrontato da questo Governo al suo insediamento, con il decreto-legge 255 del 2001, che ha previsto l'inserimento a «pettine» di tutte le categorie sopra indicate nella stessa fascia della graduatoria.
In conseguenza dell'attribuzione agli specializzati SSIS dei 30 punti aggiuntivi previsti dal decreto interministeriale 4 giugno 2001, n. 268 (la cui legittimità e congruità è stata confermata dalle pronunce dei giudici amministrativi) e degli elevati punteggi conseguiti nell'esame di Stato abilitativo, si sono verificati consistenti scavalcamenti delle posizioni di graduatoria dei precari storici. Si è conseguentemente evidenziata la necessità di una revisione dei punteggi attribuiti, al fine di realizzare un assetto più equilibrato. In questo senso si sono espressi gli ordini del giorno del 16 ottobre al Senato e del 20 novembre 2003 alla Camera dei deputati, accolti dal Governo.
In conformità al parere reso dal consiglio nazionale della pubblica istruzione nella seduta dell'8 aprile 2003, con decreto ministeriale n. 40 del 16 aprile 2003, è stata approvata una nuova tabella integrativa di valutazione dei titoli, che - fermi restando i criteri e punteggi già adottati - ha previsto l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 18 punti ai vincitori di concorso e agli abilitati nelle sessioni riservate. Tale nuova disposizione peraltro è stata annullata dal TAR Lazio, con la sentenza del 14 luglio 2003, citata nell'interrogazione, in quanto ritenuta non conforme alle disposizioni vigenti in materia.


Pag. XXIII


Avverso la suddetta sentenza del TAR Lazio l'amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato, ma nelle more di definizione del giudizio di appello, attesa la immediata esecutività delle decisioni dei TAR, come atto dovuto, il ministero ha fornito indicazioni agli uffici scolastici periferici con la lettera circolare del 23 luglio 2003 e con la nota del gestore del sistema informativo del 24 luglio, per ottemperare alle decisioni del TAR, assicurando in tal modo il regolare avvio dell'anno scolastico.
Peraltro, al fine di ottemperare alle indicazioni contenute nei suddetti ordini del giorno del Parlamento e di realizzare un assetto più equilibrato delle graduatorie, che tenga conto di tutte le posizioni degli aspiranti, il Governo, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2003, ha approvato il disegno di legge recante «Norme in materia di graduatorie permanenti del personale docente dalla scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento».
Il suddetto disegno di legge prevede, in particolare, che, a partire dall'anno scolastico 2004-2005, l'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, dove sono iscritti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione a seguito del superamento di concorso ordinario o riservato ed i docenti diplomati nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario che via via conseguono l'abilitazione, venga rideterminato sulla base di una nuova tabella di valutazione, allegata alla stessa legge. La nuova graduatoria, rideterminata sulla base della tabella predetta, dovrà essere integrata ed aggiornata ogni due anni.
La tabella allegata al disegno di legge - che dovrà ora seguire il prescritto
iter parlamentare - ridefinisce i punteggi dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, confermando per il resto i punteggi attuali e rispettando i principi affermati dalle pronunce della magistratura amministrativa.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

CENTO. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
sulla Gazzetta Ufficiale numero 171 del 25 luglio 2003 è stato pubblicato un decreto contenente il nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste nell'articolo 2, comma 2 della legge 9 luglio 1990 numero 185, che alla categoria 7 del citato decreto si fa esplicito riferimento ad armamenti contenenti agenti tossici chimici o biologici, gas lacrimogeni, materiali radioattivi che tutto l'elenco appare in netto contrasto con le convenzioni internazionali sugli armamenti convenzionali che tale armamento è destinato a supportare azioni militari non solo difensive ma anche offensive in territorio straniero;
tale decreto costituisce, ad avviso dell'interrogante un'ulteriore dimostrazione dell'escalation militarista dell'Italia in campo internazionale -:
se sia stata verificata la conformità di queste dotazioni belliche con le convenzioni internazionali sugli armamenti convenzionali; se non ritenga necessario sospenderne l'attuazione e investire dell'intera questione il Parlamento;
quali siano i programmi di utilizzo in territorio nazionale e internazionale ditale dotazioni di armamenti per quali fini e scopi.
(4-07296)

Risposta. - Il supplemento ordinario 119 della Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2003 è il nuovo elenco dei materiali d'armamento da sottoporre a controllo a norma della legge n. 185 del 1990 e non l'elenco dei materiali di cui si «doteranno» le forze armate e i corpi di polizia italiani.
Infatti, l'articolo 2 di tale legge prevede: «L'elenco dei materiali di armamento... omissis... è approvato con decreto del ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'individuazione di nuove


Pag. XXIV

categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono disposti con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo alla evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce».
Si sottolinea che l'elenco in questione viene redatto con l'evidente obiettivo di esercitare un rigoroso controllo sulla delicata materia, non ultimo quello di non permettere l'incondizionata circolazione di materiali pericolosi costringendo, quindi, produttori e acquirenti a richiedere un'esplicita licenza di esportazione.
Pertanto, le preoccupazioni dell'interrogante trovano soddisfazione proprio nel provvedimento emanato con il quale l'Italia si assicura, nel rispetto della legge vigente, il controllo sull'intera materia con le stesse finalità e con lo stesso spirito che animano l'atto di sindacato ispettivo cui si risponde.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

CHIANALE. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
poste italiane spa, con cartello affisso nell'ufficio postale di Verrua Savoia (Torino), informa che, dal 1 giugno al 13 settembre 2003, riduce il servizio a soli tre giorni settimanali;
la decisione, comunicata solo due giorni prima dell'attuazione, sarebbe stata presa senza preavviso e senza consultare l'amministrazione locale;
questa iniziativa provoca gravi disagi alla popolazione, soprattutto anziana, sparsa nelle trenta frazioni del comune, unendosi alla carenza di servizi tipica dei piccoli comuni;
inoltre il provvedimento si pone in contrasto con la volontà politica di rivolgere particolare attenzione verso i piccoli comuni (la piccola grande Italia), che il Presidente della Repubblica, non più tardi di un mese fa ha definito «spina dorsale della Repubblica» -:
se sia a conoscenza dei problemi suesposti e se e quali iniziative intenda assumere presso le Poste italiane per evitare che una gestione aziendale errata - ad avviso degli interrogati - provochi gravi danni sociali e sperpero di risorse pubbliche.
(4-06622)

Risposta. - Si ritiene opportuno rammentare che, a seguito della trasformazione dell'ente poste italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.
Il ministero delle comunicazioni - quale autorità nazionale di regolamentazione del settore postale - ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da poste italiane.
Ciò premesso, si fa presente che poste italiane S.p.A. - interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante - in merito agli interventi estivi di razionalizzazione attuati nel comune di Verrua Savoia, in provincia di Torino, ha comunicato quanto segue.
Di regola, gli interventi di chiusura, sono sempre di durata limitata e vengono attuati, durante il periodo estivo, senza intaccare l'estensione, la capillarità della rete e la sua funzionalità generale, riservando la dovuta attenzione soprattutto alle realtà marginali ed estreme, in base a criteri, improntati a moderazione ed equilibrio oltre che alla concezione della rete come
asset di primario interesse aziendale. Tali chiusure ha, poi, reso noto l'azienda riguardano i soli uffici postali che, nel periodo estivo, in base all'esperienza, registrano una significativa riduzione dei flussi di traffico ordinari, di solito scarsi anche nel resto dell'anno, facendo comunque salva l'apertura nei giorni di pagamento delle pensioni e il regolare servizio di recapito.
Tali scelte sono assunte, secondo quanto precisato dalla stessa società, per contemperare gli obiettivi di equilibrio economico imposti dall'azienda, sempre attenta e rispettosa delle piccole realtà locali, e altre necessità di gestione corrente, quali la fruizione delle ferie estive del personale, con


Pag. XXV

l'esigenza di non danneggiare, significativamente, i livelli complessivi di qualità e disponibilità del servizio sul territorio né, per quanto possibile, disattendere le aspettative della clientela.
In merito agli argomenti di cui all'atto di sindacato ispettivo in esame, la società Poste Italiane ha, inoltre, comunicato quanto segue.
Nel comune di Verrua Savoia, l'omonimo ufficio postale a fronte di una popolazione di 1.450 abitanti serve mediamente 560 famiglie l'anno con circa 20 contatti medi giornalieri con la clientela ed è normalmente aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 14,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle 13,00.
La società Poste Italiane ha, poi, fatto presente che le iniziative adottate nei confronti dell'ufficio postale in parola, erano state preannunciate durante il mese di aprile 2003, nel corso di un incontro tenuto con le autorità locali, dal direttore della filiale di Chivasso al Sindaco di Verrua Savoia al quale, era stato anticipato che, in considerazione dei flussi di traffico normalmente registrati dall'ufficio postale in parola; non poteva escludersi, un'eventuale riduzione dell'orario di apertura durante il periodo estivo.
A completamento d'informazione, la società Poste ha comunicato che in occasione del citato incontro, era stata prospettata, anche, la possibilità di sottoscrivere convenzioni con l'azienda al fine di contribuire a modificare la situazione di squilibrio economico dell'ufficio postale: ipotesi che il sindaco non ha ritenuto opportuno prendere in considerazione.
Infine, con riferimento alla comunicazione inerente alle modalità di applicazione dell'intervento di razionalizzazione all'ufficio postale di Verrua Savoia, cioè l'apertura per tre giorni settimanali con orario 8,30/14,00 dal 1o giugno al 13 settembre 2003, effettuata in data 28 maggio 2003, la società Poste ha reso noto che la stessa rappresentava la conferma formale di quanto era già stato comunicato, con largo anticipo, al sindaco di Verrua Savoia.
In merito alle suddette misure di razionalizzazione, questo ministero - quale autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, che ha fra i suoi compiti quello di verificare la qualità del servizio universale erogato dalla società Poste - nel prendere atto degli sforzi attuati da Poste italiane per equilibrare la gestione economico-finanziaria aziendale e garantire al personale il diritto alle ferie, ha tuttavia richiamato l'attenzione dei vertici societari sugli impegni derivanti dall'espletamento del servizio universale.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

GIULIO CONTI. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro degli italiani nel mondo. - Per sapere - premesso che:
numerosi cittadini italo-argentini giunti in Italia a seguito della grave crisi economica che ha colpito il loro Paese sono ospiti dei loro parenti italiani, con un permesso di soggiorno per «attesa di cittadinanza» che ha comunque consentito loro l'ingresso in Italia;
i tempi di attesa per l'ottenimento della cittadinanza sono lunghissimi e il possesso di un permesso di soggiorno così motivato non permette ai suddetti cittadini italo-argentini di essere avviati al lavoro poiché il motivo «in attesa di cittadinanza» non è condizione utile per il rilascio dell'autorizzazione a lavorare (decreto legislativo n. 286 del 1998 e decreto del Presidente della Repubblica n. 397 del 1999);
questa situazione pesa innanzitutto sugli stessi interessati, che vivono con disagio, la prolungata ospitalità presso i loro parenti;
molti di loro sono in grado e desiderano lavorare, rispondendo così anche ad una seria e pressante esigenza delle imprese (anche con il rischio, più generale, di forzoso «lavoro sommerso» che danneggia gli stessi lavoratori, le imprese e l'intera comunità provinciale);
se non si ritenga opportuno e urgente adottare iniziative, anche normative,


Pag. XXVI

volte a provvedere all'avviamento al lavoro per periodi brevi e ripetuti in attesa del rilascio della cittadinanza italiana, disponendo comunque che sia assicurata la precedenza nell'ottenimento e nella concessione della cittadinanza italiana ai cittadini «italo-argentini» che, una volta rientrati, vogliono restare in Italia.
(4-04260)

Risposta. - Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana, basate sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente cittadino italiano (l'avo emigrato in altri Paesi) e dell'assenza di interruzioni nella trasmissione di tale cittadinanza (mancanza di naturalizzazione straniera e/o di rinunce alla cittadinanza italiana), sono indirizzate - secondo le indicazioni della circolare diramata dal ministero dell'interno in data 8 aprile 1991, tutt'ora applicabile anche dopo l'entrata in vigore della legge 91 del 1992 - al sindaco del comune italiano di residenza o al console italiano nella cui circoscrizione risiede la persona interessata.
Per quanto riguarda i tempi effettivi di tale riconoscimento, essi sono in genere molto brevi quando le istanze siano state presentate presso i comuni italiani con documentazione regolare e completa, mentre per i tempi delle domande inoltrate presso i consolati, va ricordato che i tempi di accoglimento di quest'ultime sono legati a fattori che li rendono difficilmente prevedibili, tra i quali in particolare il numero spesso assai elevato delle istanze presentate e la necessità di procedere ad un attento esame della documentazione prodotta, che in molti casi può rivelarsi un adempimento non facile.
Va tuttavia segnalato che i decreti di programmazione dei flussi di immigrazione extracomunitaria per il 2002 e per il 2003 hanno ammesso in Italia «per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana, per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Argentina...» entro le quote massime, rispettivamente, di 4000 e di 200 persone.
Infine, circa il quesito specifico sollevato dall'interrogante, si desidera attirare l'attenzione sul fatto che garantire una precedenza nella trattazione di questioni concernenti la cittadinanza degli oriundi argentini attualmente residenti in Italia costituirebbe una discriminazione nei confronti di coloro che, trovandosi in quel Paese nelle medesime condizioni, non dispongono di mezzi finanziari per venire in Italia: una tale situazione costituirebbe infatti una disparità di trattamento fra categorie di persone aventi uguale titolo nel vedere accolte le proprie richieste di cittadinanza.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

ARMANDO COSSUTTA e PISTONE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la recente riforma ministeriale in materia di istruzione e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale rappresenta ad avviso degli interroganti un fortissimo attacco alla scuola pubblica condotta con l'imposizione di un severo taglio del personale cui si aggiunge la continua decurtazione delle risorse economiche in atto da qualche mese;
la situazione peggiore si è verificata nelle scuole medie superiori per effetto del divieto di formare classi prime con meno di venti alunni e di articolare classi comuni con più indirizzi;
queste novità introdotte dall'attuale governo penalizzano fortemente l'istruzione artistica della provincia di Pesaro e Urbino ed in particolare l'Istituto Statale d'arte «Scuola del libro» di Urbino, unico nel suo genere in Italia che, ispirato all'antico amore per la decorazione e l'illustrazione del libro e dal connubio tra testo e illustrazione, tra tecnica e arte, nacque nel 1923 dalla trasformazione dell'istituto di Belle Arti attivo già dal 1864;


Pag. XXVII


il suddetto Istituto, che attualmente vanta 3 Corsi (Ordinamento, Sperimentazione dell'Autonomia e Biennio di Perfezionamento) e 6 indirizzi artistici (Arte della Ceramica, Cinema d'Animazione, Disegno Animato, Fotografia Artistica, Grafica Editoriale e Restauro del libro, Grafica Pubblicitaria e Fotografica Arte Pubblicitaria, Tecniche incisorie), risultato delle varie trasformazioni attuate nel tempo con professionalità e lungimiranza, a tutt'oggi si vede riconosciuto a livello nazionale ed internazionale il prestigio e l'alta qualità tecnica e culturale che lo distinguono;
ciò deriva principalmente dal fatto di essere caratterizzato da peculiarità organizzative e operative tali da far conseguire una preparazione qualificata da spessore culturale ed elevata manualità al fine di favorire un proficuo inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e consentirgli di esprimersi attraverso originali forme d'arte precedute dall'acquisizione di una padronanza dei processi tecnici e tecnologici tradizionali ed innovativi;
nella medesima situazione e con le stesse problematiche verranno altresì a trovarsi l'Istituto Statale d'arte «F. Mengaroni» di Pesaro e l'Istituto Statale d'arte «Adolfo Apolloni» di Fano, da sempre esperienze qualificate e rinomate della storia scolastica della provincia di Pesaro e Urbino che tuttora mantengono un proficuo rapporto con la società e con il mondo economico e produttivo;
la perdita di alcune classi determinerebbe inevitabilmente l'estinzione di taluni mestieri dell'artigianato artistico, eventualità che comporterebbe una perdita inestimabile non solo per l'economia provinciale ma altresì per la cultura, l'arte e le tradizioni locali;
simili inconvenienti non possono in alcun modo essere giustificati da ragioni di razionalizzazione del tutto incuranti dei disagi a disservizi inaccettabili e disinteressate delle legittime aspettative ad aspirazioni dei ragazzi che, d'ora innanzi, potrebbero ritrovarsi in corsi di studi non confacenti alle proprie attitudini ed incuranti di motivate scelte di orientamento scolastico;
la situazione che si verrà a creare rappresenta un problema provinciale particolarmente grave ed inaccettabile che è sfociato nelle proteste delle popolazioni, degli enti locali e degli operatori scolastici ed altresì in incontri svoltisi a livello regionale e con la direzione regionale del Ministero Istruzione Università e Ricerca Scientifica al fine di sensibilizzarli sul problema;
il 18 febbraio 2003, nel corso dell'esame e dell'approvazione del disegno di legge AC. 3387: «Istruzione e formazione professionale (legge n. 53 del 2003) è stato presentato l'ordine del giorno n. 9/3387/9 a firma Antonio Mereu con il quale si impegnava il Governo a prevedere che alcuni istituti tecnici, professionali e d'arte, caratterizzati da peculiarità culturali, organizzative e operative e di lunga tradizione educativa e di particolare eccellenza, unici sul territorio nazionale, possano conservare un ordinamento speciale, evitando di conformarli completamente al nuovo modello istituzionale;
quali iniziative il Ministro interrogatointenda adottare affinché alcuni istituti d'arte caratterizzati, da peculiarità culturali, di lunga tradizione educativa e di particolare eccellenza, possano conservare un ordinamento speciale, evitando di conformarli completamente al nuovo modello istituzionale per far sì che trovi concreta attuazione il diritto allo studio palesemente sancito dalla Costituzione del quale lo Stato ha il dovere di garantirne l'esercizio.
(4-06594)

Risposta. - Questa amministrazione, con la nota protocollo n. 1021 del 24 aprile 2003, nel richiamare l'articolo 21 del decreto ministeriale n. 331 del 1998, che detta regole sulla formazione delle classi delle scuole ubicate in aree geografiche particolarmente disagiate, ha interessato i competenti direttori generali regionali invitandoli a porre in essere tutti gli interventi intesi a


Pag. XXVIII

garantire una applicazione flessibile delle citate norme, al fine di evitare soluzioni traumatiche che avrebbero potuto limitare attitudini e vocazioni degli allievi e nella salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio artistico del nostro Paese.
È stata pertanto rappresentata ai suddetti direttori regionali l'opportunità di consentire, per l'istruzione artistica, in considerazione della particolare valenza di molteplici indirizzi di studi, nell'ambito del contingente regionale assegnato, limitati scostamenti rispetto al numero di 20 alunni previsti per la costituzione di ciascuna prima classe, qualora ricorrano le già ricordate esigenze.
Per quanto riguarda le province di Pesaro ed Urbino si fa presente che presso l'istituto statale d'arte «Mengaroni» di Pesaro è stato autorizzato il funzionamento della prima classe della sezione di ceramica, dei corsi di «decorazione pittorica» e presso l'istituto statale d'arte di Fano il corso di «disegno di architettura e arredamento» e presso l'istituto statale d'arte di Urbino il corso di «grafica e restauro».
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

MAURA COSSUTTA. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
l'Ente Poste Italiane Spa, tramite la Direzione provinciale di Lucca e la Direzione Comunale di Bagni di Lucca, ha stipulato con il comune medesimo un patto di stabilizzazione degli Uffici postali delle località Isola, San Cassiano di Controni e Montefegatesi che prevedeva l'apertura dei tre uffici per due giorni settimanali ciascuno;
con successiva decisione della Direzione provinciale di Lucca è stato disposto che a partire dal mese di luglio e fino a tutto il mese di agosto l'apertura degli uffici suddetti sia ridotta ad un solo giorno settimanale;
tale decisione, anche in considerazione del fatto che proprio nei mesi di luglio e agosto si registra un notevole rientro di cittadini trasferiti all'estero e un notevole aumento delle presenze turistiche, comporta un aggravio di disagi per tutta la popolazione delle località interessate;
in considerazione dell'impegno sottoscritto dall'Ente Poste Italiane Spa riguardo la stabilizzazione degli uffici, la popolazione aveva accettato di scegliere l'Ente suddetto per effettuare una maggiore quantità e qualità di operazioni e servizi economici e finanziari ed ora, in conseguenza della decisione dell'Ente, si ritrova maggiormente disagiata -:
se non ritenga opportuno adottare le opportune iniziative affinchè l'Ente Poste Italiane Spa ritorni sulla decisione di ridurre ad un solo giorno settimanale l'apertura degli uffici ubicati nelle località Isola, San Cassiano di Controni e Montefegatesi del Comune di Bagni di Lucca, mantenendo fede agli accordi, precedentemente sottoscritti, di stabilizzazione degli uffici medesimi.
(4-06708)

Risposta. - Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, l'operato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.
Ciò premesso, si fa presente che poste italiane s.p.a. - interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante - ha riferito che anche nell'ambito delle iniziative adottate al fine di riorganizzare le proprie strutture operative nel periodo estivo, è rimasto fermo l'impegno di garantire, nel territorio di ciascun comune, l'apertura giornaliera di almeno un ufficio postale.
I provvedimenti di riduzione dell'orario di apertura al pubblico hanno, infatti, riguardato uffici che, in considerazione della vicinanza con altri uffici postali, è stata ritenuta non particolarmente pregiudizievole per l'utenza.


Pag. XXIX


Le chiusure che l'azienda ha attuato, pertanto, sempre di durata limitata, non hanno intaccato l'estensione, la capillarità e la funzionalità generale della rete operativa in quanto è stata posta la massima attenzione alle specifiche realtà locali, effettuando interventi circoscritti ai soli uffici che presentano scarsi volumi di traffico durante tutto l'anno e che, già nel passato, avevano fatto registrare un significativo calo degli stessi nel periodo estivo.
Anche in tali casi, comunque, è stata garantita l'apertura nei giorni di pagamento delle pensioni, nonché il regolare svolgimento del servizio di recapito della corrispondenza.
Ciò premesso, per quanto riguarda la situazione della zona di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame, la società poste ha precisato che nel comune di Bagni di Lucca operano sette uffici postali dei quali solo tre (Isola, San Cassiano di Controni e Montefegatesi) sono stati sottoposti, nel periodo estivo, ad interventi di riduzione dell'orario di apertura al pubblico.
In particolare - ha precisato Poste italiane - l'ufficio di Isola, che di media svolge sei operazioni giornaliere, è stato aperto il mercoledì con orario 8,15/13,30 ed il sabato con orario 8,15/12,30; l'ufficio di San Cassiano, che presenta gli stessi volumi di traffico, ha osservato l'apertura nei giorni di lunedì e giovedì con orario 8,15/13,30, mentre l'ufficio di Montefegatesi è stato attivo nei giorni di martedì e venerdì dalle 8,15 alle 13,30.
Gli interventi di riduzione delle giornate di apertura sono stati, comunque, limitati alla seconda metà dei mesi di giugno, luglio ed agosto al fine di rendere possibile il normale pagamento delle pensioni ed evitare pesanti disagi alla clientela.
In merito alle suddette misure, tuttavia, questo ministero - quale autorità nazionale di regolamentazione del settore postale che ha fra i suoi compiti quello di verificare la qualità del servizio universale erogato dalla società Poste - nel prendere atto degli sforzi attuati da Poste italiane al fine di equilibrare la gestione economico-finanziaria aziendale e di garantire al personale il diritto alle ferie, ha richiamato l'attenzione dei vertici societari sugli impegni derivanti dall'espletamento del servizio universale. Pur riconoscendo l'autonomia aziendale in materia di organizzazione del servizio, ha ribadito, inoltre, la necessità che la società Poste faccia preventivamente conoscere le linee guida ed i criteri di massima seguiti a livello nazionale in merito alle iniziative che la medesima società intenderà, nel futuro, adottare.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

D'AGRÒ. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
numerosi uffici consolari italiani, soprattutto quelli che operano nell'est europeo e nel Medio Oriente, sottopongono a lunghe e faticose procedure burocratiche gli operatori stranieri che richiedono il visto d'affari;
le conseguenze sono gravi e inducono gli operatori interessati a rivolgersi ad altre ambasciate dell'area Schengen, o a scegliere addirittura fornitori alternativi a quelli italiani -:
se non ritenga di dover assumere le opportune iniziative per ridurre i tempi necessari per ottenere i visti di affari e quelli per stage di apprendimento tecnico presso le aziende industriali italiane che hanno investimenti o collaborazioni produttive all'estero;
se intenda superare tali lungaggini creando corsie preferenziali per le pratiche di visto qualora vi sia un'azienda italiana che inoltra formale invito di presenza in Italia a partner stranieri, assumendo la responsabilità di provvedere all'ospitalità degli stessi.
(4-07725)

Risposta. - Il rilascio dei visti per motivi di affari è seguito dal ministero degli esteri con la massima attenzione in considerazione del particolare interesse che la tipologia di visto assume per l'economia


Pag. XXX

nazionale, nonché per la proiezione internazionale delle aziende italiane.
Proprio per venire incontro alle esigenze prospettate dall'interrogante, su istruzioni ministeriali in materia di visti d'ingresso, nella nostra rete diplomatico-consolare sono stati già predisposti sportelli e canali privilegiati, dedicati anche alla ricezione delle richieste per visti d'affari. In caso di richieste da parte di operatori economici noti alle nostre rappresentanze diplomatico-consolari, le disposizioni ministeriali prevedono il rilascio di visti per affari di validità pluriennale e con ingressi multipli.
Si fa altresì presente che, a fronte di complessivi 853.466 visti emessi nel 2002, risultano esserne stati rilasciati 122.766 per motivi di affari, che - insieme ai visti per motivi di turismo - rappresentano la tipologia di visto maggiormente richiesta.
Ciò premesso, si ritiene opportuno ricordare che la concessione dei visti d'affari prevede l'accertamento della condizione di operatore economico-commerciale dei richiedenti, nonché dell'effettiva finalità economico-commerciale del soggiorno in territorio Schengen. Tali verifiche vengono effettuate interpellando, oltre le aziende invitanti italiane, anche le locali istituzioni e camere di commercio, i cui tempi di risposta possono talvolta condizionare la durata di trattazione delle relative pratiche.
Quanto esposto si applica altresì ai periodi di «stage» - che rientrano nella tipologia del visto per affari - a favore di dipendenti stranieri di ditte estere, oppure di imprese italiane con sede all'estero, che siano invitati dai propri datori di lavoro in Italia per periodi di addestramento o formazione legati a contratti commerciali o a iniziative di cooperazione industriale.
Inoltre, i tempi di rilascio dei visti Schengen per affari dipendono - in particolare nei Paesi del Medio Oriente - dai periodi di consultazione necessari agli Stati membri dell'area Schengen, sui quali le Sedi diplomatico-consolari italiane non hanno evidentemente alcuna possibilità di intervento.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

DAMIANI e ILLY. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
le accademie ed i conservatori di musica italiani stanno vivendo uno dei momenti più difficili della loro storia;
il nuovo regolamento per l'autonomia statutaria sta per essere, definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri in palese contrasto con l'articolo 33 della Costituzione e con le indicazioni fornite da tutti gli organi tecnici competenti e dalle Commissioni cultura della Camera e del Senato le quali, univocamente e per ben due volte, hanno richiamato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al rispetto del principio di autonomia sancito dalla Costituzione e della volontà espressa dal legislatore;
i fondi ministeriali disponibili per il normale fabbisogno di funzionamento dei conservatori hanno subito un decurtamento superiore al 35 per cento, che renderà impossibile assicurare il regolare funzionamento e corrispondere alle crescenti esigenze di ricerca, alta formazione e produzione artistica rientranti nelle loro finalità istituzionali e necessarie per mantenere un dignitoso confronto con gli altri Paesi europei;
la giunta dei direttori dei conservatori di musica italiani ha redatto un documento relativo allo stato di mancata attuazione della legge n. 508 del 1999, all'emanando regolamento di autonomia statutaria e alla drastica decurtazione delle risorse ministeriali destinate al funzionamento delle istituzioni A.F.A.M.;
il 10 febbraio 2003, in base all'iniziativa assunta dalla giunta dei direttori dei conservatori, si è tenuta, una giornata di sensibilizzazione e di mobilitazione in tutti i 53 conservatori d'Italia;
in particolare, il conservatorio «Tartini» di Trieste ha proclamato lo stato di agitazione e ha deliberato di leggere, prima di ogni manifestazione artistica organizzata dal conservatorio, un apposito comunicato di protesta, richiedendo analoga


Pag. XXXI

solidarietà agli altri enti di produzione artistica della città -:
se il Ministro sia informato dello stato di agitazione al conservatorio «Tartini» di Trieste e quali iniziative intenda intraprendere affinché venga preservata l'autonomia delle accademie e dei conservatori di musica, evitando che si possa giungere ad una «politicizzazione» delle nomine che rischierebbe di consegnare la guida delle istituzioni culturali a persone prescelte secondo la logica dell'appartenenza prima che della competenza.
(4-05445)

Risposta. - Nell'attuazione della legge 508, si è proceduto, in via preliminare, alla predisposizione del regolamento avente ad oggetto i criteri per l'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare. Il Governo ha ritenuto infatti opportuno, a fronte della ormai piena affermazione del principio di autonomia delle istituzioni educative, attribuire autonomia e responsabilità anche alle accademie e ai conservatori, attualmente gestite per ogni aspetto dal ministero; ciò è stato fatto in via anticipata rispetto all'attuazione del disegno complessivo di riforma.
Dopo un lungo
iter il regolamento, come è noto, è stato emanato con decreto del Presidente della repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. Riguardo ai contenuti si precisa che il testo definitivo contiene sostanziali modifiche rispetto alle stesure precedenti.
La soluzione di reintrodurre la figura del Presidente nominata dal Ministro è apparsa l'unica conforme alla legge 508, al Testo Unico, che come affermato dal Consiglio di Stato non è stato abrogato sul punto, e ai principi dell'ordinamento in materia di pubbliche amministrazioni. Il regolamento prevede, peraltro, che la nomina del Presidente avvenga sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico, entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.
Al fine di garantire, inoltre, il pieno rispetto dell'autonomia delle nuove istituzioni al Presidente è stata attribuita la rappresentanza legale dell'ente limitatamente agli aspetti di carattere generale, mentre al direttore spetta la rappresentanza in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi relativamente alla didattica, alla ricerca e alla produzione.
Il regolamento, infine, attribuisce le competenze decisionali in materia di didattica, ricerca, e produzione al consiglio accademico, mentre al consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'istituzione, spetta l'unico compito di verificare, in sede di approvazione del bilancio, la compatibilità dal punto di vista economico delle scelte operate.
Per quel che riguarda gli altri regolamenti di attuazione della riforma dopo un lungo e complesso lavoro istruttorio è stato trasmesso ai ministeri interessati, per l'acquisizione del prescritto concerto, uno schema di regolamento che definisce in un unico testo - come auspicato - dalle competenti Commissioni Parlamentari - gli ordinamenti didattici, i requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, la programmazione e lo sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Il testo, che si propone di definire l'intero sistema dell'alta formazione artistica musicale e coreutica è ispirato al principio di allineare il sistema a quello universitario, evitando al contempo di riprodurre soluzioni che stiamo attualmente rivedendo in quel settore.
Come si evince da quanto sopra riportato, l'attuazione della riforma è ormai in una fase avanzata considerato, altresì, che il ministero ha iniziato le procedure per l'approvazione degli statuti di autonomia delle istituzioni.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Letizia Moratti.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'attribuzione alla provincia di Bolzano della delega in materia di istruzione


Pag. XXXII

sembra aver avviato una serie di atti amministrativi di assai dubbia legittimità e quasi certamente esorbitanti i limiti della delega medesima;
l'articolo 19 dello Statuto di Autonomia della regione Alto-Adige recita testualmente: «... ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza»;
dalla corretta applicazione del citato articolo 19 consegue che il personale insegnante è dipendente dello Stato, mentre alla provincia autonoma di Bolzano sono stati delegati solo alcuni provvedimenti ben definiti per materia e limitati nelle competenze;
dall'emanazione delle ultime norme di attuazione dello Statuto in materia di ordinamento scolastico (1996), l'intendenza scolastica di lingua tedesca ha ritenuto lecito di intervenire a tutto campo nei confronti del personale docente, «dimenticandosi» che il limite della propria azione era chiaramente dettato dalla delega e che le materie di competenza erano e sono individuate con assoluta precisione dall'articolo 19 dello Statuto;
è stato dato corso ad una interpretazione secondo cui «... l'intendente per la scuola in lingua tedesca esercita le stesse attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali» con un implicito ampliamento della delega, conferita dallo Stato e questo appare configurarsi come un vero e proprio abuso derivante dall'assoluta carenza di potere, in quanto non previsto dallo Statuto, sì da viziare la legittimità di tutti gli atti assunti in forza di tale inesistente potere;
esemplificativamente, la sospensione cautelare (articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) e la dispensa dal servizio (articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) inflitti a taluni insegnanti non sembrano essere materie delegate all'Intendenza scolastica tedesca ma sono di stretta pertinenza del ministero della pubblica istruzione;
se così non fosse, infatti, si perverrebbe al paradosso in base al quale la Provincia autonoma di Bolzano avrebbe il potere di dispensare dal servizio o di licenziare un dipendente dello Stato italiano;
sembrerebbe che vi siano note ministeriali che, al contrario, attribuiscano legittimità a tali abnormi provvedimenti dell'Intendenza scolastica tedesca;
lungi dal riprendere una polemica di natura vetero-nazionalistica, appare tuttavia di grande rilevanza stabilire un principio di univoca valenza giuridica anche al fine di evitare che proprio il ministero della Pubblica istruzione si trasformi involontariamente in uno strumento di grave e pericolosa incertezza -:
quali siano, in base alla normativa vigente, i limiti oggettivi dei poteri attribuiti all'Intendenza scolastica tedesca;
se risultino sempre o comunque osservati i limiti previsti nello stesso Statuto della provincia autonoma di Bolzano;
se risultino note ministeriali, a fronte di eventuali contenziosi fra l'Intendenza ed insegnanti, che abbiano riconosciuto la legittimità dell'agire dell'Intendenza scolastica tedesca;
se la sospensione cautelare (oltre il limite previsto dall'articolo 19 dello Statuto) e la dispensa dal servizio, in ragione degli articoli 92 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 siano provvedimenti di competenza della Provincia di Bolzano ovvero del Ministero della pubblica istruzione.
(4-07345)


Pag. XXXIII

Risposta. - Si risponde alla interrogazione parlamentare in argomento, con la quale l'interrogante chiede chiarimenti in merito alla competenza della provincia di Bolzano in materia di sanzioni disciplinari e dispensa dal servizio nei confronti del personale docente in servizio nelle scuole statali della provincia medesima.
Al riguardo, come rilevato dall'interrogante, si conferma che l'articolo 19 dello statuto di autonomia della regione Trentino Alto-Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670, devolve all'intendente per la scuola in lingua tedesca i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di competenza.
La norma in questione ha inteso conferire all'intendente scolastico di Bolzano, nella sua qualità di autorità istituita dal medesimo articolo 19, quinto capoverso, per amministrare le scuole in lingua tedesca, le stesse attribuzioni esercitate sul restante territorio nazionale dai provveditori agli studi, nel rispetto della normativa a suo tempo vigente in materia disciplinare, che riservava comunque alla competenza del ministero l'irrogazione delle sanzioni più gravi (articolo 492 e 503 del decreto legislativo n. 297 del 1994).
Occorre precisare, tuttavia, che, successivamente, e precisamente a far data dal 1o gennaio 1996, per effetto della delega di competenza contenuta nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983 n. 89, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434 «Approvazione delle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano» ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante di ruolo e non di ruolo, nonché del personale ispettivo e direttivo della scuola, le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato nella materia riguardante lo stato giuridico ed economico del predetto personale sono state integralmente delegate alla provincia di Bolzano. Pertanto anche la competenza in materia di dispensa dal servizio per incapacità, di cui all'articolo 512 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 è stata delegata alla provincia in parola.
Va inoltre rilevato che il medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 1983, come modificato dal decreto legislativo n. 43 del 1996 all'articolo 12, comma 4, prevede espressamente che il consiglio scolastico provinciale di Bolzano esercita, in materia di stato giuridico del personale docente le medesime competenze attribuite al consiglio nazionale della pubblica istruzione, ivi comprese, quindi, quelle sulla decadenza e dispensa dal servizio di cui all'articolo 25, comma 1 lettera
d) del decreto legislativo 297 del 1994.
È ovvio che nell'espletamento dei poteri attribuiti alla provincia di Bolzano e all'Intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca i limiti oggettivi sono quelli previsti nelle succitate norme e nelle norme statali e provinciali sullo stato giuridico ed economico (norme di legge e norme contrattuali).
Le eventuali impugnative avverso atti dell'amministrazione di Bolzano in materia, vanno, pertanto proposte nelle competenti sedi giurisdizionali.
Da parte dell'intendente scolastico per le scuole in lingua tedesca è stato precisato al riguardo che la provincia di Bolzano e la medesima intendenza scolastica osservano da sempre i predetti limiti.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

DI GIOIA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
il comune di San Marco La Catola è da decenni afflitto da fenomeni di grave dissesto idrogeologico che costituiscono, fra l'altro, la principale causa dei crolli e danni che hanno interessato e continuano ad interessare quel groviglio di cavità


Pag. XXXIV

sotterranee naturali, le cosiddette cantine (anticamente adibite a luogo di conservazione delle derrate alimentari), la cui presenza caratterizza, in modo peculiare, soprattutto il centro storico del paese;
l'ufficio del genio civile di Foggia, sulla base delle segnalazioni di «situazioni di rischio idrogeologico», ha provveduto ad esperire opportuni accertamenti tecnici che hanno evidenziato un incombente ed imminente rischio sia per i fabbricati urbani sovrastanti alle cavità che per la viabilità urbana, con il conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità;
la situazione si è resa ancor più allarmante quando, durante l'estate appena trascorsa, il succedersi di precipitazioni atmosferiche forti ed intense ha determinato fenomeni franosi di notevole gravità sulla strada statale 17 «Tronco Ponte Tredici Archi-Volturara» provocando l'ostruzione del piano viabile e determinando così un serio pericolo per il traffico, cui soltanto il pronto intervento dell'Ente Nazionale per le Strade (ANAS) ha posto rimedio scongiurando il rischio di chiusura della strada e garantendo adeguati standard di sicurezza per il traffico veicolare;
successivi interventi dell'ufficio del genio civile di Foggia hanno altresì rilevato un peggioramento del dissesto idrogeologico in atto nell'area cimiteriale a gravi danni alle strade rurali del medesimo comune;
la risoluzione delle problematiche appena evidenziate è resa ancor più urgente dal fatto che i rischi di frane e crolli risultano ancor più elevati in caso di evento tellurico, dal momento che il comune di San Marco La Catola è classificato sismico con s=9 e che ha già subito notevoli danni a causa della scossa sismica che ha colpito le province di Foggia;
in data 11 ottobre 2002 la giunta della regione Puglia ha deliberato di richiedere - a cura del settore della protezione civile - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, la dichiarazione dello «stato di emergenza» per il Comune di San Marco La Catola, nonché il successivo stanziamento di finanziamenti straordinari per l'attuazione di interventi di emergenza, con una spesa presuntiva stimata in complessivi 10 milioni di euro -:
se sia stata recepita la richiesta effettuata dalla giunta della regione Puglia ed entro quanto tempo, tenuto conto che la situazione va peggiorando di giorno in giorno, si intenda erogare tale contributo;
se non si ritenga necessario, viste le risultanze delle ispezioni più volte effettuate dalla commissione grandi rischi della protezione civile, prevedere un intervento più ampio ed articolato per risolvere definitamene il problema del dissesto idrogeologico dell'intera area, ridando così la necessaria fiducia a tutti i cittadini.
(4-04919)

DI GIOIA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
le forti alluvioni verificatesi nella provincia di Foggia nell'agosto del 2002 determinarono tali danni da fare decretare alla regione Puglia lo stato di calamità per molte aree;
in particolare nel comune di San Marco La Catola il succedersi di precipitazioni forti ed intense determinarono fenomeni franosi di notevole gravità sulla strada statale 17 «Tronco Ponte Tredici Archi-Volturara»;
in data 11 ottobre 2002 la giunta della regione Puglia deliberò di richiedere - a cura del settore della Protezione civile - alla Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, la dichiarazione dello «stato di emergenza» per il comune di San Marco La Catola, nonché il successivo stanziamento di finanziamenti straordinari per l'attuazione di interventi di emergenza, con una


Pag. XXXV

spesa presuntiva stimata in complessivi 10 milioni di euro;
su questa materia e sulla necessità di un intervento più ampio vista lo specificità del dissesto idrogeologico del comune di San Marco la Catola, l'interrogante aveva già presentato una interrogazione (n. 4-04919) il 19 dicembre 2002, che attende ancora oggi una risposta -:
se sia stata recepita la richiesta effettuata dalla giunta della regione Puglia ed entro quanto tempo, tenuto conto della gravità della situazione e dell'oggettivo peggioramento della stessa, si intenda erogare, quantomeno, il contributo stabilito, fermo restando la necessità di un più ampio intervento per mettere in sicurezza l'intera area dal costante pericolo derivante dal dissesto idrogeologico.
(4-07029)

Risposta. - La situazione di dissesto idrogeologico in cui versa il territorio di San Marco La Catola è ben nota ed infatti, in più occasioni, sono stati effettuati numerosi sopralluoghi da parte degli esperti del gruppo nazionale di difesa dalle catastrofi idrogeologiche (G.N.D.C.I.).
Nel corso di detti sopralluoghi, avvenuti tra il 1990 ed i 1998, il G.N.D.C.I. ha individuato la natura delle cavità sotterranee di San Marco La Catola che costituiscono un groviglio di grotte, di natura prevalentemente antropica, poste su diversi livelli, soggette a fenomeni di distacco delle volte, con riduzione dello spessore di copertura ed il conseguente rischio per gli edifici e la viabilità sovrastanti.
Del resto, sono stati eseguiti numerosi interventi di consolidamento sulla base dei piani indicati nei decreti e nelle ordinanze di protezione civile nel corso degli anni dal 1991 al 1998 e, con i quali, sono stati assegnati finanziamenti per una somma complessiva di 8 miliardi e 200 milioni di vecchie lire.
In relazione alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, per il comune di S. Marco La Catola, si rende noto che tale istanza è stata avanzata l'11 ottobre 2002 dalla regione Puglia con delibera di giunta regionale n. 1543, in relazione alle condizioni di rischio idrogeologico in corrispondenza della Strada Statale 17 «Tronco Ponte Tredici ArchiVolturara» anche in considerazione del fatto che il tasso di rischio è stato aumentato da successivi eventi meteorologici, tra cui quelli del gennaio 2003.
Con decreto del Ministro dell'interno n. 1867 del 21 giugno 2002, è stata istituita una commissione tecnico-scientifica tra la regione Puglia ed il G.N.D.C.I. finalizzato ad esaminare le problematiche di instabilità dei versanti della regione stessa interessati da dissesti idrogeologici, attraverso l'analisi di atti, studi ed indagini ed eventualmente attraverso sopralluoghi in loco.
Tale Commissione è inoltre abilitata a formulare pareri di ammissibilità delle richieste di dichiarazione dello stato di emergenza per i comuni indicati nelle delibere di giunta regionale, ad effettuare studi, monitoraggi ed indagini sulle situazioni a maggiore rischio; a definire i criteri per la determinazione delle priorità nell'esecuzione degli interventi, tenendo presenti le relazioni e le connessioni tra le aree a rischio e le segnalazioni della regione Puglia; a proporre programmi di intervento per l'esecuzione di stralci funzionali, secondo un ordine di priorità sulla base delle risorse disponibili ed, infine, a analizzare eventuali ulteriori problematiche di protezione civile concordate con il presidente della regione.
Pertanto, si resta in attesa del parere della suddetta Commissione, la cui attività è stata prorogata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2003.
Inoltre, ulteriori sopralluoghi sono stati effettuati in seguito al verificarsi di eventi meteorologici come, ad esempio, l'alluvione del gennaio 2003, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza il 31 gennaio 2003 e, con successive ordinanze di protezione civile, sono state assegnate delle risorse finanziarie.
In occasione dell'ultimo sopralluogo, avvenuto il 10 marzo 2003, per alcune aree del centro abitato di San Marco La Catola quali Macello comunale, convento dei frati


Pag. XXXVI

cappuccini, Largo San Lorenzo, Via Cairoti, Bozzello, San Nicola, e Sterpaio Alto, sono stati rilevati ulteriori dissesti di versante che in alcuni casi avrebbero potuto rappresentare una condizione di pericolo per le strutture ivi ubicate e per la circolazione stradale.
Infine, è stata segnalata la mancanza di una adeguata canalizzazione delle acque superficiali che ha determinato un incremento del processo erosivo lungo i versanti ed, in corrispondenza degli alveoli dei torrenti, ha facilitato la formazione di corpi franosi.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

DI GIOIA. - Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
la protezione civile comunale di Lucera, in provincia di Foggia, ha lanciato l'allarme per il grave rischio che corre il versante collinare della zona Castello della città;
dai calcoli effettuati vi sarebbe stata la caduta di 1.500 metri cubi di argilla nelle ultime settimane;
questa situazione, già difficile precedentemente, è stata resa ancora più allarmante in seguito prima al nubifragio avvenuto nell'agosto del 2001, poi dal sisma del 31 ottobre e ultimamente dalle violenti piogge del 24 gennaio;
l'amministrazione comunale ha deciso il monitoraggio continuo della situazione anche perché, l'unico finanziamento esistente della regione Puglia prevede un intervento sull'altro versante collinare, dove i lavori stanno proseguendo;
per risolvere il rischio frane sul fronte collinare in questione sarebbero necessarie opere di regimentazione delle acque per le quali, a tutt'oggi, non è previsto alcun intervento per mancanza di fondi;
a questo si aggiungono i rischi che corre la strada provinciale che costeggia il versante Castello, dove l'acqua ha scavato fin sotto la sede stradale, mettendone a rischio la tenuta -:
per quale motivo, visti i ripetuti appelli fatti da più sedi istituzionali e locali sulla situazione di pericolosità che si vive in molte aree della provincia di Foggia, in seguito agli ultimi eventi sismici e alluvionali, non è stato ancora predisposto un piano nazionale serio e concreto di interventi;
se si intenda verificare quanto denunciato dalla protezione civile del comune di Lucera e quale tipo di intervento si pensi di attuare, in coordinamento con gli enti locali e regionali, per evitare una situazione di costante pericolo per le popolazioni ivi residenti.
(4-05387)

Risposta. - In relazione al rischio idrogeologico, relativo alla versante collinare della zona di Castello di Lucera in provincia di Foggia, si fa presente che, con l'ordinanza di protezione civile n. 2811 del 24 luglio 1998, è stato assegnato alla regione Puglia un contributo di lire 8.000.000.000, pari a 4.131.655,19 euro, per effettuare interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni prodotti dai dissesti idrogeologici nel territorio regionale.
Successivamente, sulla base della delibera della giunta regionale n. 3740 del 10 settembre 1998, con la quale è stata effettuata la ripartizione delle risorse economiche, al comune di Lucera è stata assegnata la somma di lire 1.500.000.000, pari a 774.685,35 euro, per l'esecuzione di un intervento di consolidamento nella zona ospedale e Castello.
Detto intervento è stato ultimato e l'amministrazione comunale ha approvato gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione.
Successivamente, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella provincia di Foggia nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2003, cui ha fatto


Pag. XXXVII

seguito l'ordinanza di protezione civile n. 3280 del 18 aprile 2003.
Con tale ordinanza, al presidente della regione, nominato commissario delegato per fronteggiare l'emergenza, è stato attribuito, tra gli altri, il compito di individuare i comuni colpiti dagli avversi eventi meteorologici.
A tal fine, il dipartimento della protezione civile ha attivato, presso l'ufficio territoriale del governo di Foggia, un gruppo di esperti per consulenze e sopralluoghi, che hanno interessato, il 28 aprile 2003, anche il comune di Lucera.
In particolare, sono stati visionati il versante settentrionale su cui sorge l'abitato di Lucera ed il versante occidentale dell'altopiano a valle del Castello Svevo.
Dai verbali del sopralluogo si è appreso che sul versante settentrionale, già colpito da una frana, è stato riscontrato un ampliamento del fenomeno franoso mentre, sul versante occidentale, sono state identificate forme di dissesto di intensità inferiore, sebbene non trascurabile.
Gli esperti hanno, altresì, espresso la necessità di riprendere immediatamente l'attività di monitoraggio in entrambe le aree, sia ai fini di protezione civile sia per acquisire utili indicazioni sugli interventi più urgenti di sistemazione dei versanti, che, ai sensi della predetta ordinanza 3280 del 2003, spetta al commissario delegato.
Per le necessarie opere di consolidamento l'ufficio del genio civile di Foggia ha stimato una spesa di circa 17.500.000 euro. Allo provincia di Foggia sono stati concessi, dalla cassa depositi e prestiti, mutui pari ad una somma complessiva di circa 13.930.496,82 euro, in attuazione del decreto-legge n. 15 del 2003 convertito nella legge 8 aprile 2003, n. 62.
Inoltre, ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3277 del 28 marzo 2003, che ripartisce le risorse stanziate, le quote dei limiti di impegno previsti in relazione agli eventi alluvionali della fine di gennaio 2003 sono pari a 1.068.360 milioni di euro per l'anno 2003 e di 184.200 per l'anno 2004.
Infine, con decreto del Ministro dell'interno n. 1867 del 21 giugno 2002 è stata istituita una commissione Mista regione Puglia - gruppo nazionale di difesa dalle catastrofi idrogeologiche (G.N.D.C.I.) finalizzato allo studio ed alla risoluzione delle problematiche di instabilità dei versanti interessati, nonché alla formulazione di pareri in merito alle dichiarazioni dello stato di emergenza conseguenti a dissesti idrogeologici.
La commissione si è insediata in data 4 aprile 2003 ed ha avviato un ampio lavoro di catalogazione ed informatizzazione dei movimenti franosi del territorio regionale.
Infine, si rende noto che, per il completamento dei lavori ed il compiuto raggiungimento degli obiettivi prefissati, l'attività della commissione, che si sarebbe dovuta concludere il 7 agosto 2003, è stata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2003, ulteriormente prorogata.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

FERRO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
è stata approvata dal consiglio comunale di Fumane una mozione contro la chiusura degli uffici postali delle frazioni di Cavalo e Breonio nel periodo estivo 2003; tali uffici resteranno aperti solo a giorni alterni per i primi quattro giorni dei mesi estivi da giugno a settembre;
il consiglio comunale di Fumane ha espresso il più profondo disappunto per la situazione determinatasi, in quanto esisteva un accordo con il precedente direttore della rete territoriale filiale di Verona, dottor Kimenes, che prevedeva l'apertura degli uffici di Breonio e Cavalo tre giorni la settimana -:
quali iniziative intenda assumere presso l'ente Poste, per ripristinare l'apertura e la funzionalità di tali uffici postali.
(4-06991)

Risposta. - Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che a seguito della


Pag. XXXVIII

trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, l'operato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.
Ciò premesso, si fa presente che poste italiane s.p.a. - interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante - ha riferito che anche nell'ambito delle iniziative adottate al fine di riorganizzare le proprie strutture operative nel periodo estivo, è rimasto fermo l'impegno di garantire, nel territorio di ciascun comune, l'apertura giornaliera di almeno un ufficio postale.
I provvedimenti di riduzione dell'orario di apertura al pubblico hanno, infatti, riguardato uffici che, in considerazione della vicinanza con altri uffici postali, è stata ritenuta non particolarmente pregiudizievole per l'utenza.
Le chiusure che l'azienda ha attuato, pertanto, sempre di durata limitata, non hanno intaccato l'estensione, la capillarità e la funzionalità generale della rete operativa in quanto è stata posta la massima attenzione alle specifiche realtà locali, effettuando interventi circoscritti ai soli uffici che presentano scarsi volumi di traffico durante tutto l'anno e che, già nel passato, avevano fatto registrare un significativo calo degli stessi nel periodo estivo.
Anche in tali casi, comunque, è stata garantita l'apertura nei giorni di pagamento delle pensioni, nonché il regolare svolgimento del servizio di recapito della corrispondenza.
Ciò premesso, per quanto riguarda la situazione della zona di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame, la società poste ha precisato che nel comune di Fumane operano tre uffici postali: Fumane, Breonio e Cavalo di cui il primo - quello di Fumane - che osserva un orario 8,30/14,00 dal lunedì al venerdì e 8,25/13,00 il sabato, non è stato interessato da interventi di razionalizzazione.
L'ufficio postale di Cavalo e Breonio che, peraltro, presentano volumi di traffico tanto scarsi da poterne giustificare la chiusura definitiva, sono stati mantenuti operativi proprio in considerazione della posizione geografica e del contesto socio-economico locale, e già normalmente sono attivi a giorni alterni: quello di Cavalo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con orario 8,30/14,00 e quello di Breonio nei giorni di martedì e giovedì con orario 8,30/14,00 ed il sabato dalle 8,30 alle 13,00.
Questi ultimi due uffici nel periodo luglio-settembre sono stati aperti per sette giorni al mese secondo un calendario concordato con il sindaco di Fumane.
In merito alle suddette misure, tuttavia, questo Ministero - quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale che ha fra i suoi compiti quello di verificare la qualità del servizio universale erogato dalla società Poste - nel prendere atto degli sforzi attuati da Poste italiane al fine di equilibrare la gestione economico-finanziaria aziendale e di garantire al personale il diritto alle ferie, ha richiamato l'attenzione dei vertici societari sugli impegni derivanti dall'espletamento del servizio universale. Pur riconoscendo l'autonomia aziendale in materia di organizzazione del servizio, ha ribadito, inoltre, la necessità che la società Poste faccia preventivamente conoscere le linee guida ed i criteri di massima seguiti a livello nazionale in merito alle iniziative che la medesima società intenderà, nel futuro, adottare.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

FONTANINI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
la lingua friulana è riconosciuta dall'Unione europea che l'ha inserita, assieme ad altre 37 lingue, nella «Carta europea per le lingue regionali e minoritarie»;
la legge nazionale 15 dicembre 1999, n. 482, intitolata «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», diventata definitivamente operativa con l'entrata in vigore, nel settembre del 2001, del regolamento di attuazione, stabilisce (articolo 2) che «In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli


Pag. XXXIX

organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni... parlanti... il friulano...». L'articolo 4 prevede le modalità per l'insegnamento delle lingue minoritarie nelle scuole materne, elementari e secondarie di primo grado. L'articolo 6 affida alle università, nell'ambito della loro autonomia, l'istituzione di iniziative e corsi di lingua e cultura delle lingue tutelate dalla legge. L'articolo 12 prevede che nella convenzione fra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, e nel conseguente contratto di servizio, siano espressamente assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche citate nell'articolo 2;
per far fronte all'onere derivante dalla attuazione della legge l'articolo 20 ha previsto uno stanziamento annuo, su base nazionale, di 20.500.000.000 di vecchie lire;
il consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, nel febbraio del 2001 ha poi votato un ordine del giorno nel quale si chiede alla RAI l'attuazione della legge 482 del 1999 con una programmazione non episodica, e al Ministero delle Comunicazioni l'estensione della «3 Rete bis» a Udine e Pordenone per farla diventare una rete transfrontaliera comprendente anche le trasmissioni in Friulano. Il Consiglio Regionale ha inoltre approvato un emendamento alla legge finanziaria 2002 che prevede un contributo di 77.000 Euro (pari a circa 150 milioni di lire) per la realizzazione sperimentale, da parte della sede regionale della RAI, di notiziari in Friulano;
la provincia di Udine ha istituito, a sua volta, una «Unità operativa per la lingua friulana e per le altre lingue minoritarie» che ha fra i suoi scopi anche quello di «coordinare i rapporti con l'Università di Udine, le scuole, la Società Filologica Friulana e ogni altro soggetto che voglia raggiungere l'obiettivo di tutela e valorizzazione del Friulano»;
è inoltre di prossima attivazione, da parte della regione, l'istituto per la lingua e la cultura friulane. I presidenti delle province di Udine, Pordenone e Gorizia hanno già preparato, e inviato alla regione, una ipotesi di statuto per questo organismo, prevedendo la partecipazione negli organi di enti, istituzioni e associazioni impegnate nella valorizzazione del Friulano -:
quali azioni il Ministro abbia intrapreso o intenda intraprendere per assicurare la piena attuazione della legge 15 dicembre 1999 n. 482 e specificatamente per quanto previsto dall'articolo 12 della citata legge;
se non ritenga opportuno, nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, introdurre la realizzazione in via sperimentale di un notiziario radiofonico in lingua friulana utilizzando così anche i fondi messi a disposizione dalla regione Friuli Venezia Giulia; peraltro tale notiziario potrebbe essere irradiato sulla «Terza Rete bis», attualmente utilizzata per le trasmissioni in lingua slovena per la provincia di Trieste, un, notiziario televisivo in lingua friulana, ciò inoltre potrebbe comportare, in base all'articolo 11 del regolamento di attuazione della legge n. 482 del 1999 approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2 maggio 2001, il potenziamento dell'organico e delle strutture del nucleo redazionale di Udine.
(4-04179)

Risposta. - Al riguardo si fa presente che il contratto di servizio stipulato fra il ministero delle comunicazioni e la RAI per il triennio 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, assicura l'attuazione della legge n. 482 del 15 dicembre 1999, impegnando la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ad effettuare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.
In particolare, l'articolo 12, comma 5 stabilisce che la RAI è tenuta ad assicurare le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle zone di loro appartenenza, assumendo e promuovendo iniziative per la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano,


Pag. XL

in collaborazione con le competenti istituzioni locali. La RAI promuove, altresì, la stipula di convenzioni, con oneri in tutto o in parte a carico degli enti interessati, in ambito regionale, provinciale o comunale, per programmi o trasmissioni giornalistiche nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle proprie programmazioni radiofoniche e televisive regionali.
Si fa inoltre presente che, come previsto dal citato articolo 2, comma 5, in data 28 maggio 2003 è stata costituita una apposita commissione, composta da rappresentanti del ministero delle comunicazioni e della RAI, al fine di individuare le sedi della società, alle quali sono attribuite le attività di ciascuna minoranza linguistica riconosciuta, nonché il contenuto minimo della tutela.
A sua volta la RAI, interpellata in proposito, nel precisare che la legge n. 482 del 1999 trova ampia applicazione nel Friuli Venezia-Giulia per quanto riguarda la lingua slovena, ha riferito che propone in questa lingua oltre 4500 ore di servizio radiofonico (12 ore e mezza al giorno) e oltre 230 ore di trasmissioni televisive (un telegiornale e una rubrica di 7/8 minuti per i bambini al giorno e un programma domenicale di un'ora che viene poi riproposto in replica il giovedì). Tali programmi sono regolati da un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, che prevede espressamente le trasmissioni televisive unicamente per le province di Gorizia e Trieste.
La concessionaria ha poi riferito che, per quanto concerne il friulano, la sede regionale per il Friuli Venezia-Giulia ha realizzato nel 2000, in base ad un contributo regionale pari a 77.000 euro, una serie di trasmissioni radiofoniche, il doppiaggio del cartone animato Pimpa, che va in onda ogni domenica nonché le riprese televisive della commedia in friulano Bigatis, che è in attesa di poter essere mandata in onda.
In ordine alla realizzazione di un notiziario in lingua friulana da diffondere mediante l'utilizzazione degli impianti RAI della terza rete
bis, dedicata alle trasmissioni in lingua slovena, si fa presente che occorrerebbe la revisione della convenzione stipulata fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI, tenuto conto della diversa programmazione irradiata rispetto a quella prevista dalla convenzione stessa e del maggior onere finanziario derivante a carico dello Stato.
Infine, si ritiene opportuno segnalare che il noto disegno di legge A.S. n. 2545 prevede all'articolo 5 che, nel rinnovo del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo siano introdotte misure volte ad assicurare, anche attraverso l'utilizzo di frequenze dedicate, la diffusione delle lingue friulana e sarda, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

GIORDANO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la RFI (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) aveva programmato urgenti lavori da effettuarsi nella galleria Paola (Cosenza) - Cosenza con relativa chiusura della stessa dal 12 luglio 2003 al 31 agosto 2003;
tale periodo risultava il più idoneo in quanto coincideva con la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa e degli impegni scolastici e universitari dei circa 500 pendolari che quotidianamente utilizzano il treno per attraversare tale tratta ferroviaria;
il collegamento tra le due città veniva comunque garantito da corse di autobus con frequenza di 20 minuti;
suddetti lavori sono stati improvvisamente rinviati da parte della RFI al 1 settembre 2003 -:
quali siano stati i motivi che hanno indotto la RFI a rinviare tale intervento, da cui dipende la sicurezza di viaggiatori e dipendenti F.S., proprio ad un periodo nel quale i pendolari ritorneranno in massa ai propri posti di lavoro e di studio.
(4-06975)


Pag. XLI

Risposta. - In merito alla questione rappresentata nell'interrogazione in argomento, Ferrovie dello Stato S.p.a. ha riferito che gli interventi da eseguire nella galleria Santomarco nella tratta Paola-Cosenza erano stati programmati da rete ferroviaria italiana s.p.a. per il periodo 21 luglio-31 agosto 2001, ma, a seguito di pressanti richieste del sindaco di Cosenza, la stessa rete ferroviaria italiana s.p.a. ha deciso di rinviarli al periodo 1 settembre-20 ottobre.
Gli interventi in questione, peraltro previsti nello scenario tecnico 2002/2003, non potevano più essere rimandati.
Rete ferroviaria italiana s.p.a., pertanto, dopo aver verificato che non vi fossero problemi relativi alla sicurezza delle strutture e della circolazione ferroviaria, ha dato il via ai lavori dal 1o settembre 2003.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

GROTTO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
la direzione regionale delle poste italiane del Veneto ha deciso la chiusura dell'ufficio movimento postale di Rovigo;
tale decisione, se attuata, porterà al trasferimento e al ricollocamento, in luogo imprecisato, di ben 47 lavoratori;
questa eventualità non ha incontrato solo l'opposizione dei lavoratori interessati e delle loro rappresentanze sindacali ma anche delle Amministrazioni locali che hanno espresso, con atti pubblici, enorme preoccupazione per la possibile perdita sia del servizio che di numerosi posti di lavoro nella città di Rovigo;
tutto ciò è dovuto al cosiddetto piano di ottimizzazione e razionalizzazione del servizio che, come è noto, imponeva, in virtù di quanto disposto dalla direttiva 97/67/CE (recepita dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261), il raggiungimento dell'equilibrio gestionale per arrivare alla liberalizzazione del servizio postale;
il successivo piano di impresa, definito dalla Società Poste Italiane s.p.a. per gli anni 1998-2002, ha determinato, in funzione del raggiungimento del pareggio di bilancio, gravi disfunzioni e problemi, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree periferiche delle grosse città, in seguito alla dismissione o alla chiusura parziale di numerosi uffici;
in questo modo il servizio postale è andato perdendo il suo ruolo di servizio sociale e universale e decisioni, come quella presa sulla chiusura dell'ufficio movimento postale di Rovigo, non fanno che confermare questa tendenza e la volontà della Società Poste Italiane s.p.a. di continuare, con l'attuale piano di impresa 2003-2008, a tagliare servizi e uffici postali -:
quali iniziative intenda assumere concretamente presso Poste Italiane perché sia evitata la chiusura dell'ufficio movimento postale e la conseguente perdita di 47 posti di lavoro per la città di Rovigo;
se non si ritenga che simili decisioni siano in netto contrasto con la qualità del «servizio universale» che dovrebbe essere garantito dalla Società Poste Italiane e come intenda, il Ministero delle comunicazioni, in qualità di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, intervenire a difesa dei lavoratori delle Poste e dei cittadini utenti;
quali sono i criteri, in materia di mantenimento dei posti di lavoro e degli uffici postali periferici, con i quali si sta definendo il nuovo contratto di programma (visto che il precedente è già scaduto il 31 dicembre 2002), tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, con la Società Poste Italiane s.p.a.
(4-07740)

Risposta. - Al riguardo si ritiene opportuno fare anzitutto presente che a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere d'intervenire sulla gestione


Pag. XLII

aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.
Il ministero delle comunicazioni - quale autorità nazionale di regolamentazione del settore postale - ha tra i propri compiti quello di verificare la qualità del servizio universale erogato da Poste Italiane.
Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli standard qualitativi fissati.
Ciò premesso, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto di sindacato ispettivo parlamentare in esame si è provveduto ad interessare la società Poste Italiane la quale ha comunicato che la diffusione capillare degli uffici postali sul territorio nazionale rappresenta una risorsa che l'azienda intende mantenere, sia pure entro i limiti della ragionevolezza e con il vincolo di una gestione economica equilibrata.
La medesima società ha precisato che la chiusura di un ufficio postale è una soluzione estrema che viene adottata solo quando i volumi di traffico complessivamente sviluppati sono particolarmente esigui e non appaiono suscettibili di incremento e solo quando gli strumenti disponibili ed i criteri ed i parametri oggettivi di valutazione utilizzati - sempre legati alla specifica realtà territoriale (distanza da uffici postali limitrofi, dati di operatività attuale e potenziale, composizione della popolazione) - evidenziano l'impraticabilità di altre soluzioni (l'apertura a giorni alterni, l'orario ridotto o l'utilizzazione dell'operatore polivalente che, nell'arco della giornata, svolge le diverse competenze che vanno dal recapito all'attività di sportello).
In tale ottica, ha comunicato la società poste italiane, solo un numero estremamente ridotto di uffici postali, compresi tra quelli che non coprono neppure i costi di gestione, pari al 10 per cento del totale, ha formato oggetto di decisioni di chiusura; ed invero, al fine di mantenere l'impegno di assicurare l'apertura giornaliera di almeno un ufficio postale nell'ambito territoriale di ciascun comune, la chiusura ha riguardato i soli uffici postali che, in considerazione dello specifico contesto in cui operavano ed alla reale vicinanza con altri uffici postali, la società ha ritenuto che non avrebbero comportato rilevanti disagi per la clientela.
La società poste italiane ha comunicato, inoltre, che gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono da considerare reversibili, qualora in futuro dovessero modificarsi le condizioni che ne hanno determinato l'adozione ed in proposito la stessa società ha fatto presente che la collaborazione con le amministrazioni comunali è risultata di fondamentale importanza - e in alcuni casi determinante - sia in presenza di interventi di razionalizzazione a carattere definitivo, sia nei casi di interventi di razionalizzazione a carattere temporaneo, come dimostrano numerosi esempi di intese, accordi e convenzioni stipulate con diversi comuni.
Tutto ciò premesso in linea generale, per quanto concerne la specifica situazione della provincia di Rovigo, Poste italiane ha precisato che il trasferimento di alcune lavorazioni dal centro postale operativo (CPO) di Rovigo al centro di meccanizzazione postale (CMP) di Padova, rientra nei programmi operativi previsti nell'ambito del progetto nazionale di riorganizzazione della rete dei centri di smistamento che prevede il trasferimento presso alcuni centri di alto livello di meccanizzazione, di alcune lavorazioni prima effettuate manualmente all'interno di stabilimenti di minori dimensioni: ciò allo scopo di migliorare l'efficienza e le qualità dei servizi e, nel contempo, ridurre i costi di gestione.
In quest'ottica al CMP di Padova verranno trasferite le lavorazioni della corrispondenza in arrivo ed in partenza dal bacino del CPO di Rovigo, presso il quale continueranno ad essere eseguiti i processi lavorativi riguardanti l'ufficio di recapito, il servizio di accettazione grandi clienti e il servizio trasporti.


Pag. XLIII


Stando a quanto riferito, l'intervento in parola non dovrebbe comportare ripercussioni negative in termini occupazionali, in quanto le unità attualmente impiegate nelle lavorazioni da trasferire saranno utilizzate in altre attività produttive dello stesso CPO o troveranno collocazione in strutture di altre divisioni del medesimo territorio.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

JANNONE. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
nel territorio del comune di Scanzorosciate ha sede la società Lonza s.p.a. classificata, con delibera di G.C. n. 6 del 7 gennaio 1998, come «ditta insalubre di prima classe», inserita in classe A;
il comune di Scanzorosciate è stato classificato come appartenente ad una zona critica ai fini ambientali, ex D.LR. n. 6501 del 19 gennaio 2001;
il contesto ambientale rileva evidenti elementi di criticità dovuti alla presenza della citata unità produttiva oltre che di altri stabilimenti chimici ubicati nei comuni confinanti;
il contesto urbanistico del comune di Scanzorosciate è caratterizzato da una elevata presenza di edifici a destinazione residenziale;
con deliberazione della giunta provinciale, nell'adunanza n. 47 del 22 ottobre 1998, la ditta Lonza S.p.a. è stata «autorizzata alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi presso il luogo di produzione». Con tale atto si autorizza allo stoccaggio presso l'insediamento produttivo di oltre 1.000 tonnellate di rifiuti speciali;
con autorizzazione comunale la Lonza S.p.a. ha realizzato all'esterno dello stabilimento un impianto di lagunaggio a cielo aperto di notevoli dimensioni che da anni sta creando notevoli disagi alla popolazione a causa degli odori nauseabondi emanati con costanza dal sito;
risulta che all'interno dello stabilimento siano stoccate oltre 15.000 tonnellate di materie prime (sostanze e preparati pericolosi soggetti al decreto legislativo n. 334/99), oltre a vari prodotti finiti, come dichiarato dalla ditta Lonza group nel 2000 sulla «scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori»;
le amministrazioni comunali dei comuni limitrofi di Pedrengo, di Gorle e di Villa di Serio si sono più volte dichiarate estremamente preoccupate per la situazione di contesto e per nulla favorevoli alla realizzazione di un nuovo impianto di termodistruzione di rifiuti speciali pericolosi;
il consiglio comunale di Scanzorosciate ha affrontato in più occasioni formali le tematiche suevidenziate;
in data 17 aprile 2003 è stata indetta presso la regione Lombardia una conferenza dei servizi per discutere «L'istanza di rinnovo con varianti dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di smaltimento rifiuti speciali pericolosi non tossico nocivi, mediante termodistruzione in contro proprio, presso l'impianto sito nel comune di Scanzorosciate, già autorizzato con D.G.R. n. 36796 del 12 giugno 1998»;
in data 24 giugno 2003 è stata indetta la 2 conferenza dei servizi nel corso della quale è stata autorizzata la realizzazione di varianti all'impianto di termodistruzione esistente, (autorizzato con D.R.G. n. 36796 del 12 giungo 1998);
sempre in data 24 giugno 2003 è stata indetta la 1 conferenza dei servizi per esaminare «l'istanza per approvazione del progetto di autorizzazione alla realizzazione di una variante sostanziale, consistente in una nuova camera di combustione per unità di termodistruzione di rifiuti speciali pericolosi in conto proprio, presso l'impianto di Scanzorosciate ed all'esercizio di inerenti operazioni di smaltimento


Pag. XLIV

- (D15 d D10) ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 22/1997 - impianto già autorizzato con D.G.R. del 13 giugno 2003 e contestuale presentazione dello studio di impatto ambientale» la cui definizione avverrà dopo l'acquisizione dei previsti pareri entro 60 giorni dalla prima conferenza;
il comune di Scanzorosciate merita una particolare tutela ambientale, in considerazione dell'elevata presenza di unità abitative e di insediamenti artigianali di medie dimensioni nonché per l'eccezionale pregio delle sue tradizionali coltivazioni collinari alle quali si deve, tra l'altro, la produzione del rinomato «Moscato di Scanzo», vino D.O.C. -:
quali misure il Ministro intenda intraprendere al fine di tutelare la popolazione residente dai rischi connessi alla presenza di sostanze pericolose nell'impianto di cui in premessa.
(4-06970)

Risposta. - Sulla scorta di quanto comunicato dal comune di Scanzorosciate (Bergamo) e dalla regione Lombardia, si rappresenta quanto segue.
Il sito produttivo della ditta Lonza S.p.A., ditta insalubre di prima classe per la produzione di anidride maleica, si trova all'interno di un'area di circa 440.000 mq. di cui 175.000 adibiti ad impianti produttivi e circa 57.000 a strutture ecologiche.
Ad est del sito è situato l'impianto di depurazione delle acque, consistente in vasche di lagunaggio aerato da 20.000 mc l'una con erogatori di ossigeno dal fondo, mantenute ad una temperatura di esercizio di circa quaranta gradi necessaria alla produzione di batteri termofili; tali batteri, aggregandosi in colonie, intercettano le sostanze solide e biodegradano quelle organiche. I fanghi derivanti da tale processo vengono coagulati e decantati, ispessiti e disidratati tramite un filtro a piastre multiple ed avviati allo smaltimento finale.
Fino al 31 maggio 2001 le acque di processo ad alto carico di C.O.D. (Chemical Oxigen Demand) venivano accolte in quattro vasche a cielo aperto, utilizzate come sedimentatori, successivamente immesse in un rettore biologico ed avviate a lagunaggio aerato.
A partire da tale data, le vasche di sedimentazione a cielo aperto, causa di odori nauseabondi, specialmente nel periodo estivo, sono state eliminate e sostituite da un impianto a circuito chiuso, del quale fanno parte in sequenza:
1. sedimentatore d'acciaio inox per la separazione delle sostanze solide sospese;
2. serbatoio di decantazione per i solventi leggeri;
3. relativo serbatoio di accumulo prima dell'avvio al reattore di cui sopra.

Da un recente sopralluogo, effettuato il 9 settembre 2003 da tecnici del comune di Scanzorosciate, è emerso che le suddette vasche a cielo aperto risultano inattive, riempite di acqua di roggia per evitare il deterioramento del manto di rivestimento e non emanano esalazioni olfattive particolari.
In merito alla procedura valutazione d'impatto ambientale relativa al progetto di una nuova camera di combustione per unità di termodistruzione di rifiuti speciali tossico-nocivi presso l'impianto di Scanzorosciate, risulta tuttora in corso l'istruttoria di VIA regionale essendo necessari ulteriori approfondimenti, con particolare riferimento all'interazione del progetto con l'impianto di termodistruzione esistente presso la ditta stessa.
Al riguardo, risulta, inoltre, che il comune di Scanzorosciate abbia espresso parere negativo e la provincia di Bergamo abbia richiesto delle integrazioni.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

LA GRUA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
è stato accolto con grande favore dai contribuenti delle province di Catania,


Pag. XLV

Siracusa e Ragusa, il provvedimento legislativo che ha consentito di definire le pendenze relative ai tributi sospesi in dette province siciliane colpite dal terremoto del dicembre 1990, mediante il pagamento del 10 per cento del debito residuo;
sennonché sono tante le imprese commerciali, artigianali ed agricole che, in dette tre province non hanno potuto pagare, oltre ai tributi sospesi, anche i contributi previdenziali;
il problema riguarda soprattutto le aziende agricole che, in tutti questi anni, oltre a dovere scontare la marginalità geografica, le crisi di mercato, le carenze infrastrutturali, gli elevati costi di produzione, hanno dovuto subire eventi calamitosi frequenti, come gelate, siccità, venti impetuosi, fitopatie che hanno messo in ginocchio l'intero settore;
nel frattempo l'Inps ha già avviato le azioni di recupero di detti contributi previdenziali -:
se non ritenga di adottare un provvedimento legislativo urgente per equiparare i contributi previdenziali sospesi nelle tre province di Catania, Siracusa e Ragusa a seguito del sisma del dicembre 1990, ai tributi in modo da pervenire ad una vera equità fiscale, consentendo la definizione dei debiti contributivi mediante il pagamento del 10 per cento del debito residuo.
(4-06210)

Risposta. - La difficile situazione delle aziende agricole, delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, è stata oggetto di provvedimenti legislativi che hanno costantemente determinato una sospensione temporanea di tributi e contributi, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le suddette zone.
Al riguardo, l'istituto nazionale della previdenza sociale ha rappresentato che l'articolo 138 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha consentito una regolarizzazione dei contributi, sospesi a seguito del sisma del 12 e 16 dicembre 1990, con un versamento dell'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento dello stesso, entro il 30 settembre 2001.
Tale somma poteva essere versata in 10 rate semestrali con interessi legali, a partire dal 30 settembre 2002. Inoltre, le somme dovute e non versate, così come stabilito dal comma 4 del citato articolo, dovevano essere recuperate mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.
Successivamente, il decreto- legge n. 138 del 2002 aveva differito la scadenza della prima rata al 15 dicembre 2002, con una possibile rateizzazione fino ad un massimo di dodici rate semestrali.
Infine la legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), ha previsto una sospensione dei debiti contributivi, maturati e scaduti fino alla data di entrata in vigore della logge, per gli stessi soggetti in questione, fino al 30 giugno 2003.
Per effetto di tale disposizione, l'esecutività delle cartelle esattoriali, emesse dagli Uffici è stata sospesa.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

LEZZA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la società Enav spa, con nota del 10 ottobre 2003, ha indetto una gara di appalto per l'affidamento del servizio di vigilanza della postazione radar in Masseria Origini (Taranto);
come criterio di aggiudicazione dell'appalto l'ente ha indicato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo alcuni elementi, tra i quali quello più rilevante è relativo alla «capacità operativa»;
per «capacità operativa» viene inteso il numero del personale dipendente; i corsi sostenuti da detto personale; il numero delle sale operative; il numero delle pattuglie di pronto intervento; i ponti radio disponibili ed il numero delle frequenze


Pag. XLVI

radio; le autorizzazioni a svolgere servizio cinofilo con l'indicazione del numero delle unità cinofile possedute; l'elenco dei principali servizi simili svolti nell'ultimo triennio;
in questo modo, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, diviene estremamente rilevante non l'elemento del prezzo e della proposta tecnica ma la «grandezza» dell'istituto di vigilanza che presenta l'offerta, e cioè l'istituto che ha più personale, più mezzi e... più unità cinofile;
in definitiva, a prescindere dal prezzo e dal progetto tecnico, il concorrente che ha più mezzi e personale si precostituisce una posizione di indubbio vantaggio, anche se quel personale e quei mezzi non verranno utilizzati nel servizio oggetto di gara;
la scelta dell'Enav è estremamente grave, perché la giurisprudenza non ha mancato di censurare l'operato di altri enti pubblici che per il servizio di vigilanza avevano adottato bandi che, come quello dell'Enav, hanno dato rilevanza, anche se non esclusiva, alla capacità operativa;
il giudice amministrativo ha già più volte dichiarato la illegittimità di un tale elemento come criterio di aggiudicazione, avendo ad oggetto circostanze che possono valere come condizioni di ammissione alle gare, ma non come elementi di scelta dell'appaltatore (per tutte Tar Lecce, sentenza 3346/01; n. 5042/01; n. 343/03);
un tale meccanismo di selezione dell'appaltatore finisce per consentire ai grossi istituti di vigilanza di vincere le gare di appalto con grave pregiudizio per una tale concorrenza -:
se non intenda verificare tale anomala situazione, e far conoscere quali iniziative intenda prendere per consentire una effettiva concorrenza basata sul prezzo e sulla qualità del progetto, senza che le dimensioni dell'offerta finiscano per avere peso nella scelta dell'appaltatore di un pubblico servizio.
(4-07867)

Risposta. - In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui si risponde sono state richieste notizie all'ENAV S.p.A - ente nazionale per l'assistenza al volo - la quale fa conoscere che per l'affidamento del servizio di vigilanza della postazione radar di Masseria Origini (Taranto) ha avviato una procedura negoziale a trattativa privata plurima con tutti gli istituti di vigilanza autorizzati dalla competente prefettura ad operare nel territorio della provincia di Taranto.
A riguardo la società pone in evidenza, anzitutto, che per l'espletamento del suddetto servizio è prevista una spesa complessiva al di sotto della soglia comunitaria e, pertanto, la scelta del contraente non è da intendersi assoggettata ai limiti ed alle condizioni previste dal decreto legislativo 157 del 1995 al quale, invece, l'interrogante, sembra fare riferimento nel richiamare l'osservanza dei principi e dei criteri ivi definiti a fondamento della decisione del TAR di Lecce.
Per quanto attiene ai criteri di valutazione scelti, ENAV riferisce di non aver dato al prezzo rilevanza prioritaria, tenuto conto che per i servizi di vigilanza esiste un regime tariffario di legalità stabilito dall'autorità amministrativa competente per territorio, vale a dire dalla prefettura.
Alla luce di quanto premesso, la società ha ritenuto di inserire ulteriori criteri di valutazione per la proposta tecnica e la capacità operativa.
Nel caso di specie, la valutazione di questi ulteriori elementi si giustifica peraltro, a detta di ENAV, in considerazione del fatto che si tratta di sicurezza attiva su strutture di elevatissimo contenuto tecnologico e di grande valore economico che necessitano di costante e qualificata protezione contro eventuali incursioni o attentati che possano compromettere l'operatività dei sistemi e porre in pericolo la sicurezza del traffico aereo.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.


Pag. XLVII

LION. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
il 15 luglio 2003 è avvenuto uno sversamento di greggio denominato Iranian navy-heavy presso l'isola esterna della Raffineria API di Falconara;
alle 11,05 l'aereo da ricognizione del terzo nucleo aereo della guardia costiera Orca9 ha notato la macchia in mare ed ha avvisato la Capitaneria di porto, che immediatamente è intervenuta con uomini e mezzi per circoscrivere la macchia che si estendeva per due miglia;
nonostante siano espressamente obbligati dalle procedure d'emergenza previste dal CPR, dalle ordinanze della Capitaneria di porto e dagli accordi presi con gli enti locali i responsabili della Raffineria non hanno dato comunicazione dell'avvenuto incidente e relativo sversamento in mare di una notevole quantità di petrolio pesante alla Capitaneria di porto, pur avendo, secondo quanto da loro stessi dichiarato, già attivate le procedure di emergenza interne;
anche nell'analogo caso avvenuto lo scorso 1 aprile l'API ha omesso qualsiasi comunicazione e denuncia alla Capitaneria di Porto, dello stato di emergenza e del procurato inquinamento -:
se non si ritiene opportuno effettuate delle verifiche sul rispetto scrupoloso dei parametri di sicurezza negli impianti della Raffineria, considerato soprattutto che questo incidente è avvenuto in condizioni di mare tranquille e nel corso di una operazione di manutenzione tutto sommato semplice;
se non intenda attivarsi per chiedere il risarcimento del danno ambientale.
(4-07002)

Risposta. - In relazione a quanto indicato nell'interrogazione in argomento, riguardante lo sversamento di greggio presso l'isola esterna della raffineria API di Falconara, si rappresenta che l'inquinamento prodotto, entro poche ore dal momento, in cui si è verificato è stato tempestivamente affrontato e risolto, grazie alla collaborazione tra la capitaneria di porto competente e la direzione difesa mare del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che ha messo a disposizione un'unità specializzata del servizio antinquinamento dislocata nel compartimento marittimo di Ancona.
In merito, è stato accertato che la società API, nei giorni immediatamente precedenti al 15 luglio 2003, aveva proceduto ad effettuare delle operazioni di manutenzione e pulizia presso la monoboa rotante di allibo, situata a circa 8 miglia dalla costa, e che la causa dell'incidente è da attribuirsi alla scarsa diligenza del personale addetto all'operazione di smontaggio e pulizia delle manichette.
Occorre precisare che, ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, come tutti gli stabilimenti e i depositi costieri, anche l'impianto della raffineria in oggetto è sottoposto a frequenti e controlli e ispezioni da parte della commissione locale di collaudo, nominata ex articolo 48 dello stesso codice. Tali controlli sono effettuati in maniera completa con cadenza triennale e, in particolare, in occasione di modifica o sostituzione di parte degli impianti.
L'ultima ispezione triennale è stata portata a termine il 20 giugno 2003, il che escluderebbe che l'incidente possa essersi verificato a causa della carenza o dell'insufficienza dei controlli prescritti, mentre, più verosimilmente sarebbe da ascriversi alla scarsa diligenza del personale addetto alle operazioni di pulizia di alcune parti degli impianti piuttosto che a carenze strutturali.
Per quanto riguarda la promozione della specifica azione di risarcimento per danni ambientali, prevista dall'articolo 18 della legge 349 del 1986, il servizio difesa mare sta acquisendo i dati contabili per chiedere ai responsabili il rimborso delle spese sostenute per l'intervento.
Verrà valutata anche l'opportunità di instaurare, in sede civile, ordinario processo di cognizione, tendente all'accertamento dei fatti, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni provocati all'ambiente, nei


Pag. XLVIII

confronti dei responsabili, ovvero di far valere la medesima pretesa risarcitoria in sede penale, mediante la costituzione di parte civile, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sul presupposto che venga disposto il rinvio a giudizio dei trasgressori.
A tale proposito, si osserva che il tempestivo intervento della capitaneria di porto ha consentito, in breve tempo, la circoscrizione della macchia inquinante, il suo contenimento con panne pneumatiche galleggianti ed il recupero della quasi totalità del prodotto versato in mare, mentre sono ben note le difficoltà che incontrano gli organi tecnici accertatori chiamati a fornire la valutazione del danno ambientale arrecato alle risorse marine, specificatamente nel caso in cui si deve procedere a distanza di tempo dai fatti di inquinamento.
Bisogna considerare, infine, che le azioni giudiziarie promosse per fatti che non hanno comportato sversamenti di grossa entità, spesso mancano, come nel caso in esame, degli specifici accertamenti tecnici in ordine all'entità del danno arrecato.
Tenuto conto delle difficoltà di tradurre in termini monetari il valore del bene mare danneggiato, è peraltro assai difficile conseguire in sede giudiziaria risultati apprezzabili a fronte delle risorse, in termini sia umani che economici, impiegate per l'attivazione delle azioni nei confronti dei responsabili degli eventi dannosi.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

LION. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
da notizie giornalistiche risulterebbe che il presidente del Parco Nazionale dell'Arcipelago maddalenino, Gianfranco Cualbu, avrebbe chiesto di applicare la massima tolleranza, ad esempio per quanti gettano l'ancora dove esiste l'assoluto divieto, durante una riunione con tutte le forze dell'ordine;
risulterebbe inoltre che in alcune località dove vige il divieto assoluto di sosta, balneazione e calpestio dell'arenile, si siano effettuati spot con alcune modelle e esisterebbero prove fotografiche di bagnanti sulla spiaggia vietata -:
se il Ministro in indirizzo non ritenga sussistano i presupposti per la rimozione del presidente e per la sua immediata sostituzione;
quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato per tutelare il territorio del Parco Nazionale dell'arcipelago della Maddalena dai continui attacchi da parte di persone irresponsabili e insensibili all'esigenza di salvaguardia del particolare habitat naturale.
(4-07224)

Risposta. - In merito a quanto indicato nell'interrogazione in argomento, concernente problemi relativi all'ente parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, sulla scorta di quanto comunicato dallo stesso ente parco, si rappresenta quanto segue.
I divieti di ancoraggio sono stati disposti con ordinanza n. 5 del 16 ottobre 2002, con il fine di impedire l'eventuale diffondersi di
caulerpa taxifolia. I monitoraggi effettuati ripetutamente dall'ente parco, con il concorso dei funzionari della riserva marina delle bocche di Bonifacio, hanno dato fortunatamente esito negativo.
Nonostante ciò, è stata disposta ed eseguita la posa di boe per l'ancoraggio di natanti nelle zone più sensibili e segnatamente laddove sorgono posidonieti.
Al fine di agevolare, da un lato, gli armatori che esercitano l'attività di trasporto di persone dirette alle isole dell'Arcipelago, e, dall'altro, di incentivare la sosta in zone sicure, si è svolta inoltre, una riunione nella quale sono stati presi accordi con la capitaneria di porto e con le forze dell'ordine.
Con la capitaneria di porto, è stato concordato lo sbarco su siti, che, seppur non dotati di tutti gli apprestamenti necessari, risultano, comunque, in sicurezza, sia per la sosta dei passeggeri che per la salvaguardia dell'ambiente.


Pag. XLIX


Con le forze dell'ordine si è convenuto che le imbarcazioni, senza possibilità di ormeggio a mezzo boa, potessero sostare in affiancamento a quelle già regolarmente attraccate.
Sempre nella medesima occasione, dai rappresentanti delle forze dell'ordine, è stato evidenziato come la carenza di organici e di mezzi rende, in molti casi, insufficiente l'opera di salvaguardia dei singoli siti, disseminati per un'area marina vastissima; in seguito a ciò, l'ente parco si è impegnato ad assicurare la propria collaborazione nell'attività di prevenzione delle violazioni.
Lo stesso ente, a seguito di accertamenti effettuati, non ha confermato l'avvenuta realizzazione di uno spot pubblicitario e la presenza di bagnanti, nelle zone ove esiste il divieto di accesso.
Un intervento congiunto ente parco-capitaneria di porto nei siti dove sarebbero avvenuti i fatti di cui sopra, ha invece evidenziato tutta una serie di violazioni di norme, per le quali sono in corso le procedure di perseguimento.
Più in generale, non risulterebbero essere stati rilasciati autorizzazioni e/o permessi per lo stazionamento, di barche e/o navi, in luoghi ove la sosta è assolutamente interdetta; anzi, sconfinamenti avvenuti nel periodo estivo, se appositamente segnalati, ed ove possibile, sono stati regolarmente perseguiti.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

LO PRESTI e CATANOSO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche (Rif. G.U. n. 106 del 9 maggio 2001), all'articolo 1, comma a) prevede di «accrescere l'efficienza delle amministrazioni», e al comma c) la realizzazione della «migliore utilizzazione delle risorse umane»;
con il decreto del direttore generale del M.I.U.R. del 17 dicembre 2002 è stato bandito un corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola elementare e media e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservata a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un triennio (Rif. G.U. n. 100 - 4 Serie Speciale del 20 dicembre 2002);
il predetto Decreto esclude di fatto tutti i presidi che alla data del bando di concorso hanno svolto da uno o poco meno di tre anni di incarico di presidenza presso istituzioni scolastiche;
va evidenziato che i suddetti presidi hanno comunque acquisito capacità e competenze gestionali avendo diretto istituzioni scolastiche e assicurato all'utenza il servizio pubblico nelle scuole, al pari dei Dirigenti Scolastici a tempo indeterminato o dei presidi incaricati ultratriennalisti;
non tutti gli Intendenti scolastici delle varie regioni d'Italia si sono adeguati al decreto del M.I.U.R.. L'intendente scolastico della Regione Trentino-Alto Adige, infatti, con Decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 13/IV del 7 aprile 2003 ha dettato requisiti sostanzialmente diversi, prevedendo all'articolo 1 che: «Il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di dirigenti scolastici dei ruoli provinciali per la scuola elementare e media e per la scuola secondaria superiore è riservato a coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio/biennio le funzioni di preside incaricato e che abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 44 articolo 4-bis». In particolare all'articolo 4 si specificano i requisiti di cui devono essere in possesso i richiedenti e, oltre a ribadire che l'incarico deve essere stato ricoperto per almeno un biennio/triennio, deve essere stato effettivamente svolto per 180 giorni, l'incarico si intende valido anche se l'anno scolastico non è terminato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso


Pag. L

(articolo 4 comma 3) e (articolo 4 comma 7) tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Ancora l'articolo 4-bis dispone che al bando sono ammessi coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside e coloro che abbiano almeno un biennio scolastico e coloro che abbiano ricoperto per almeno un anno scolastico le funzioni di ispettore scolastico nella provincia di Bolzano;
dunque, la disposizione nazionale, che è la stessa alla base di quella regionale, deve essere interpretata in modo uniforme in tutto il Paese, altrimenti basterebbe presentare la domanda di concorso in quella regione, essere ammessi e vincere, per poi farsi trasferire in una qualsiasi altra regione italiana scavalcando così i tanti aspiranti ingiustamente esclusi nel resto d'Italia pur avendo requisiti identici o addirittura maggiori (es. tre anni quasi completi di incarico) di quelli richiesti agli altoatesini;
d'altra parte la materia dell'accesso al pubblico impiego è materia costituzionale e non possono darsi requisiti diversi a seconda delle regioni che bandiscono il concorso fossero anche regioni a statuto speciale. Altrimenti si appaleserebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al diritto al lavoro e all'accesso all'impiego davvero clamorosa (articoli 3, 4, 51 e 97 della Costituzione);
la irragionevolezza e contraddittorietà del limite temporale imposto dal Decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. per l'accesso alle prove selettive del corso-concorso, oltre alla citata «dissociazione interpretativa» della Regione Trentino-Alto Adige ha prodotto un notevole contenzioso a seguito del quale, il TAR del Lazio ha, con diverse ordinanze, ammesso i presidi non triennalisti di tutte le regioni d'Italia al colloquio selettivo, superato con successo e con giudizi anche migliori dei presidi triennalisti;
peraltro, in molte regioni la disponibilità dei posti per l'incarico di dirigente scolastico è superiore a quella dei presidi triennalisti che hanno superato il colloquio e dunque non vi sarebbero particolari oneri da affrontare per coprire l'eccedenza anche con quei soggetti con requisiti diversi da quelli del Decreto in argomento;
in Sicilia, per esempio, per l'anno scolastico 2003/2004 la disponibilità dei posti da dare ad incarico di dirigente scolastico è di 462 posti e che il numero dei presidi triennalisti che hanno superato il predetto colloquio, ammonta a 156 per il settore formativo di 1 grado e a 54 per quello di 2 grado, per un totale di 210 scuole, più 1 per gli istituti educativi (Convitto Nazionale). Si evince, pertanto, che per l'anno scolastico 2002/2003, i rimanenti 251 posti dovranno necessariamente essere ricoperti da presidi che avranno maturato da uno a quattro anni di incarico -:
quali iniziative e provvedimenti urgenti intende assumere al fine di eliminare le disparità di trattamento, come sopra evidenziate, e legittimare definitivamente l'inserimento dei presidi «non triennalisti» che hanno superato il colloquio, nel corso di formazione per dirigente scolastico sino a copertura dei posti messi a concorso nelle varie regioni.
(4-07503)

Risposta. - L'interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale l'interrogante lamenta le disparità di trattamento che si sarebbero venute a determinare nella regione Trentino Alto-Adige, rispetto al resto d'Italia a seguito della indizione dei bandi di corso-concorso riservato ai presidi incaricati, per l'accesso alla dirigenza scolastica.
Al riguardo si chiarisce che l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel disciplinare le modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici, prevede anche che il 50 per cento dei posti messi a concorso nel primo corso-concorso bandito dopo le procedure di inquadramento dei capi d'istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, «è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside


Pag. LI

incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato».
Il decreto del direttore generale del personale del 17 dicembre 2002 con il quale è stato bandito detto concorso doveva, quindi, prevedere, in applicazione della suddetta norma, tra i requisiti per l'ammissione al corso-concorso, quello di aver svolto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato.
Circa l'ammissione dei candidati destinatari di provvedimenti cautelari, il ministero, in data 24 giugno 2003, ha fornito opportuni chiarimenti per assicurare unitarietà di comportamento.
Quanto al decreto dell'intendente scolastico della regione Trentino Alto-Adige, al quale fa riferimento l'interrogante, si chiarisce che questo decreto è stato emesso dall'intendente scolastico della provincia di Bolzano; in provincia di Trento il corso concorso riservato è stato indetto con la deliberazione della giunta provinciale n. 211 del 31 gennaio 2003 e non già con il decreto citato nel testo dell'interrogazione.
Occorre rilevare al riguardo che trattasi di province ad ordinamento autonomo che godono di potestà legislativa.
Il bando dell'intendente scolastico di Bolzano del 21 marzo 2003, prevede, all'articolo 4-
bis, che le disposizioni specifiche, previste per coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato, siano estese, ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale n. 11 del 26 luglio 2002, a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un biennio scolastico le funzioni di preside incaricato nelle scuole a carattere statale della provincia di Bolzano, nonché a coloro che abbiano ricoperto per almeno un anno scolastico le funzioni di ispettore scolastico incaricato nella provincia di Bolzano. D'altra parte le norme di attuazione dello statuto speciale di autonomia in materia di ordinamento scolastico, in particolare il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 13 febbraio 1983, come modificato dal decreto legislativo n. 434 del 4 luglio 1996, richiedono, per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo e dirigente, che gli aspiranti dirigenti siano in grado di attestare una adeguata conoscenza della seconda lingua, abbiano cioè il così detto «patentino» (articolo 3 del decreto legislativo n. 434 del 24 luglio 1996); il possesso di questo indispensabile requisito per l'accesso ai ruoli del personale dirigente della Provincia di Bolzano, rappresenta un ulteriore titolo richiesto che va ad aggiungersi a quanto previsto nel restante territorio nazionale.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

TONINO LODDO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
le organizzazioni sindacali dei postelegrafonici del territorio di Nuoro e dell'Ogliastra, unitamente alle rispettive RSU hanno pubblicamente denunciato in più d'una nota che sarebbe in atto da parte del direttore di filiale «un pesante clima di terrore e di violenza psicologica, instaurato soprattutto nei confronti dei direttori di ufficio con minacce di provvedimenti punitivi, taluno anche attuato»;
i diritti dei lavoratori del territorio (orario di lavoro, ferie, retribuzione di prestazioni straordinarie, eccetera) continuerebbero ad essere sistematicamente violati;
la carenza di personale e la mancanza di serie e credibili strategie industriali sta determinando un sensibile arretramento delle posizioni di mercato che la filiale di Nuoro aveva raggiunto negli anni precedenti, cosa che farebbe ipotizzare una ricaduta negativa rispetto allo sviluppo dell'azienda in provincia;
nei confronti del direttore è stato aperto un formale conflitto di lavoro ai sensi dell'articolo 21 del vigente CCNL;
negli ultimi mesi sono state trasferite verso altre province ben 20 unità lavorative a tutto discapito della funzionalità degli uffici del territorio;


Pag. LII


dal 1995 ad oggi un territorio già fortemente penalizzato sotto il profilo occupazionale ha perso all'interno dell'Ente poste complessivamente qualcosa come 600 posti di lavoro di cui 220 nel quadriennio 1998/2002, con il conseguente abbattimento dei livelli di servizio, in particolare quello cosiddetto «universale» da rendere ai cittadini anche nelle comunità di piccole dimensioni;
le condizioni di malessere sociale in cui versa il territorio rendono indispensabile che la presenza dello Stato sia forte e convinta, e le Poste che funzionano bene rappresentano nell'immaginario collettivo una buona parte dello Stato che funziona bene -:
se, attesa la titolarità statale del capitale azionario di Poste italiane, sia questo il rinnovamento di cui la società ha bisogno;
se non ritenga che un ottimale funzionamento del servizio postale passi anche attraverso le più elementari garanzie sindacali riconosciute dipendenti dal CCNL;
se non ritenga di dover intervenire per verificare, come le segnalate disfunzioni possano essere rimosse.
(4-06661)

Risposta. - Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.
Il ministero delle comunicazioni - quale autorità nazionale di regolamentazione del settore postale - ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da poste italiane.
Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e a adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli
standard qualitativi fissati.
Ciò premesso, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si è provveduto ad interessare la società poste italiane la quale, in relazione al lamentato «pesante clima di terrore e di violenza psicologica» instaurato dal direttore della filiale di Nuoro soprattutto nei confronti dei direttori degli uffici postali di Nuoro e dell'Ogliastra, ha comunicato quanto segue.
Le circostanze riferite nell'atto di sindacato ispettivo in esame, non trovano conferma nei risultati delle indagini compiute nel contesto territoriale in esame.
Al riguardo, la citata società ha precisato che gli avvicendamenti cui si fa riferimento, che hanno interessato un esiguo numero di direttori di uffici postali, rispondono ad esigenze aziendali, e, analogamente, i rari provvedimenti disciplinari adottati trovano piena giustificazione nelle circostanze che li hanno determinati.
La società ha, anche, comunicato, in relazione al godimento delle ferie, che è stato redatto un apposito piano per consentire al personale la fruizione, durante il periodo estivo, delle ferie relative all'anno in corso e, ove possibile, anche di parte dei periodi pregressi.
La concessionaria ha, poi, riferito che le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate sono state e continuano ad essere liquidate regolarmente. In proposito - stando a quanto dichiarato dalla stessa società - non è previsto alcun compenso per prestazioni di lavoro straordinario per il personale appartenente all'area «quadri», in quanto tale categoria fruisce, in base alla vigente normativa ed al contratto collettivo nazionale di lavoro, della possibilità di modulare i propri orari di lavoro in forma flessibile.
Poste Italiane ha, poi, reso noto che la severità dei richiami ad un maggior impegno da parte della competente direzione regionale non può essere considerato «atteggiamento persecutorio» nei confronti dei direttori degli uffici postali, in quanto motivato dagli insoddisfacenti risultati di «budget» conseguiti nell'anno precedente dagli


Pag. LIII

uffici postali del nuorese, i soli nell'isola a non aver raggiunto gli obiettivi assegnati, con grave pregiudizio del risultato commerciale dell'intera regione.
In relazione agli altri argomenti di cui è cenno nell'atto di sindacato ispettivo in argomento, la società Poste Italiane ha comunicato che, in linea generale, l'ottimizzazione del numero delle risorse applicate s'inserisce nel processo di riorganizzazione avviato dall'azienda a seguito della trasformazione da ente pubblico economico in S.p.A..
In relazione al caso specifico citato nell'atto di sindacato ispettivo in esame, la società Poste italiane ha reso noto che, nel corso del 2002 si è proceduto allo spostamento, previo accordo con le organizzazioni sindacali, di venti unità della filiale di Nuoro al fine di ridurre i fenomeni di «pendolarismo» mediante l'avvicinamento dei lavoratori ai luoghi di residenza.
Per completezza d'informazione, Poste italiane ha comunicato che in alcune zone del territorio in questione permangono numerosi casi di assenteismo, determinati da svariati fattori tra cui la frequenza di atti criminosi, che l'azienda è costretta a fronteggiare mediante ripetute assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

LUCCHESE. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
l'autorità Antitrust ha aperto un'indagine su Telecom per abuso di posizione dominante;
l'interrogante ritiene il canone di abbonamento rappresenti un'imposizione iniqua, la cui cifra è talmente elevata da superare il costo effettivo delle telefonate -:
se non ritenga di assumere adeguate iniziative di carattere normativo affinché sia abolito tale canone.
(4-06716)

Risposta. - Al riguardo si ritiene opportuno far presente che la materia dell'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, nonché i problemi che possono insorgere fra i gestori del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati rientrano nelle competenze dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi di quanto stabilito dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
Ciò premesso si significa che il canone di abbonamento alla società Telecom Italia - di cui l'interrogante chiede l'abolizione - trova la sua ragione d'essere nella copertura dei costi di realizzazione e manutenzione della linea telefonica di accesso, vale a dire della porzione di rete necessaria a collegare l'utente alla più vicina centrale telefonica di Telecom Italia, collegamento che è ad esclusiva disposizione dell'utente, indipendentemente dall'utilizzazione che ne viene fatta.
È possibile, pertanto, che il costo del canone possa risultare, nel caso che l'utente effettui poche telefonate, superiore o, comunque, sproporzionato rispetto al costo delle telefonate stesse.
Occorre, inoltre, far presente che il mantenimento del canone di abbonamento trova fondamento nel quadro regolamentare in materia di comunicazioni elettroniche; la normativa comunitaria e la conseguente normativa nazionale, infatti, stabiliscono l'obbligo per l'operatore notificato quale avente una notevole forza di mercato nel settore della telefonia fissa (attualmente esclusivamente Telecom Italia), di adottare un sistema contabile a fini regolamentari (la cosiddetta contabilità regolatoria) nel quale le voci di costo e ricavo relative alla rete di accesso sono separate da quelle relative alla rete di trasporto, ovvero la rete che interconnette tutte le centrali telefoniche dell'operatore e che viene utilizzata per trasportare una chiamata telefonica sul territorio nazionale.
Tale sistema di contabilizzazione permette di verificare che i costi relativi alla rete di accesso siano integralmente coperti dagli introiti derivanti dai canoni di abbonamento e che i costi relativi alla rete di trasporto siano invece coperti dagli introiti derivanti dall'addebito del traffico telefonico.
Attraverso la contabilità regolamentare, inoltre, è possibile vigilare sull'osservanza


Pag. LIV

del divieto di coprire i costi di uno dei suddetti comparti (rete di accesso e rete di trasporto) con i ricavi originati dall'altro (il cosiddetto divieto di sussidio incrociato tra aggregati contabili regolatori).
La disposizione, contrariamente a quanto ritenuto dall'interrogante, sembra rispondere al principio di equità tra gli utenti: se, infatti, venisse abolito il canone di abbonamento ed i costi della rete di accesso venissero coperti con gli introiti del traffico telefonico, gli utenti che effettuano chiamate telefoniche in misura superiore alla media si vedrebbero addebitati, nella fattura telefonica, non solo i costi fissi (gestione e manutenzione) relativi alla propria linea telefonica, ma anche, in quota parte, i costi fissi relativi alle linee telefoniche di altri utenti che effettuano poche o, addirittura, nessuna telefonata.
A tale proposito, si fa presente che, nel corso del 2000, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva riscontrato nei dati contabili di Telecom Italia uno squilibrio tra i costi della rete di accesso e gli introiti derivanti dal canone, per cui a seguito della richiesta della Commissione europea di provvedere ed eliminare tale squilibrio, l'Autorità medesima, con delibera n. 487/00/CONS, ha modificato il sistema di controllo dei prezzi agli utenti, consentendo di riequilibrare il rapporto tra costi e ricavi della rete di accesso.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

LUCCHESE. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
il Consiglio comunale di Custonaci (provincia di Trapani) con un Ordine del giorno descrive dettagliatamente la situazione del Servizio postale nella cittadina, ponendone in rilievo lo stato di disagio dei cittadini per il costante disservizio e la chiusura dell'ufficio postale di Sperone, nonché la carenza di personale nell'ufficio unificato di Custonaci;
si fa presente che Custonaci è uno dei principali poli industriali per l'estrazione, trasformazione, lavorazione dei materiali lapidei di pregio;
nel settore agricolo si qualifica con la Cantina sociale Ericina e con l'azienda olivicola Rizzo;
nel settore della zootecnia conta due caseifici, nel settore dell'artigianato sono presenti numerose aziende;
il settore turistico può contare su una serie parchi e musei e il Santuario;
l'ufficio postale non è in grado di fare fronte a questa situazione per mancanza di personale, e per le strutture obsolete;
macchine che si inceppano, soldi che mancano ed i pensionati sono costretti a lunghe faticanti attese -:
cosa intenda fare il Ministro e come intenda intervenire presso la Società Poste di proprietà del Tesoro, per determinare un vero potenziamento dei servizi postali a Custonaci, rendendoli civili e moderni, così come è nelle legittime attese dei cittadini, in particolare affinché l'Ufficio postale di Custonaci venga potenziato con nuovi macchinari, con il giusto numero di addetti, per consentire l'orario continuato sino al pomeriggio e l'istituzione del Banco Posta e affinché l'ufficio postale di Sperone sia riaperto e potenziato, considerato che le giuste proteste dei cittadini e dell'intero Consiglio comunale di Custonaci non possono cadere nel vuoto, ma vanno accolte con tempestività.
(4-06989)

Risposta. - Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.
Il ministero delle comunicazioni - quale autorità nazionale di regolamentazione del settore postale - ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da/Poste Italiane.
Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati


Pag. LV

dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui sì dovesse verificare il mancato rispetto degli standard qualitativi fissati.
Ciò premesso, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si è provveduto ad interessare la società Poste italiane la quale, in relazione alla situazione relativa all'ufficio postale di Custonaci, in provincia di Trapani, e alla chiusura dell'ufficio postale di Sperone, ha comunicato quanto segue.
Nel comune di Custonaci, dove risiedono 1.673 famiglie per un numero complessivo di circa 4.800 abitanti, fino al 31 agosto del 2002 operavano due uffici postali: quello omonimo, servito da due unità, a fronte di 38 contatti medi giornalieri e l'ufficio postale di Sperone di Custonaci, anch'esso operante con due unità, a fronte di 49 contatti medi giornalieri.
Dal momento che l'ufficio postale di Sperone - secondo quanto precisato dalla stessa società - era ubicato in un locale in affitto e poiché i risultati dei monitoraggi appositamente condotti, avevano evidenziato un'eccedenza di copertura territoriale della località in parola, l'azienda ha deciso, previa opportuna comunicazione ai rappresentanti dell'allora amministrazione comunale, di procedere alla chiusura dell'ufficio postale di Sperone ed all'accorpamento delle attività nell'ufficio postale di Custonaci, situato in locali «Italposte».
La società Poste Italiane ha, poi, reso noto che nell'ufficio postale di Custonaci in cui sono applicate quattro unità, sono attivi due sportelli dedicati alle operazioni di Bancoposta e uno riservato ai servizi postali. Al riguardo la stessa società ha comunicato che si sta valutando la possibilità di potenziare una postazione per rendere, così, operativi tutti gli sportelli disponibili.
L'ufficio postale di Custonaci, secondo quanto comunicato dalla concessionaria, è attivo dal lunedì al venerdì con orario 8,00/13,30 e il sabato dalle 8,00/12,30.
La società Poste ha partecipato che i propri responsabili territoriali, nel corso di un incontro con gli attuali rappresentanti dell'amministrazione comunale, hanno ribadito le motivazioni alla base dell'intervento di razionalizzazione in parola e, nel contempo, hanno illustrato le azioni correttive adottate e/o in corso di adozione per eliminare eventuali criticità ancora presenti e migliorare la qualità del servizìo reso.
Sul tema, a completamento d'informazione Poste ha citato, a titolo di esempio, l'introduzione di una calendarizzazione dei giorni di pagamento dei ratei di pensione unitamente all'accordo stipulato con l'amministrazione comunale per la promozione di una campagna tesa ad incentivare gli accrediti delle pensioni sul conto corrente o libretto.
La società poste ha, inoltre, evidenziato che a tali iniziative si deve aggiungere la creazione di un apposito sportello riservato agli operatori economici del luogo, la cui apertura, prevista in concomitanza di particolari scadenze e nelle giornate di maggior affluenza di clientela, permetterà una ulteriore sensibile riduzione dei tempi d'attesa.
In conclusione la medesima società, in aggiunta alle citate iniziative, ha reso noto di aver, anche, provveduto alla sostituzione di tutte le unità applicate nell'ufficio postale in argomento con personale più motivato e competente, per rendere più efficiente e rapido lo svolgimento dei servizi dì sportelleria, raggiungendo così in breve tempo un visibile miglioramento della qualità del servizio, immediatamente avvertito anche dalla clientela.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

MASCIA. - Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
con un avviso affisso sulla porta del consolato generale d'Italia a Casablanca si comunicava quanto segue: «Per disposizioni dei competenti servizi del ministero degli affari esteri e del ministero degli interni italiani, a decorrere dal 9 maggio 2003 non saranno più presi in considerazione i nulla osta per ricongiungimento


Pag. LVI

familiare rilasciati dalle questure italiane da oltre 6 mesi in quanto è possibile che siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio. Al fine di consentire a questo consolato generale di procedere ad un riesame delle richieste di visto per ricongiungimento familiare tutti coloro che sono in possesso di un nulla osta rilasciato da più di sei mesi sono invitati a presentare una nuova domanda alle questure italiane competenti corredate da una documentazione aggiornata sulle condizioni economiche ed alloggiative del richiedente. Non appena le competenti questure italiane avranno rilasciato il nuovo nulla osta l'interessato dovrà farlo pervenire via posta al consolato generale d'Italia a Casablanca unitamente al formulario che qui viene allegato, nonché ai documenti il cui elenco viene altresì qui allegato. Sarà cura di questo ufficio visti convocare l'interessato quanto prima possibile, sia a mezzo lettera sia attraverso l'inserimento del nominativo degli elenchi affissi nelle bacheche che si trovano fuori dalla sede consolare. Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute via fax»;
sono già numerosi i casi di cittadini stranieri in Italia interessati dagli effetti della circolare;
tale circolare, oltre a essere un sistema teso a scoraggiare le richieste di ricongiungimento familiare, sembra far ricadere sui cittadini stranieri gli effetti dell'inefficienza e della lentezza della macchina burocratica dello Stato italiano;
l'obbligo di presentazione di una nuova domanda corredata da una documentazione aggiornata sulle condizioni economiche ed alloggiative del richiedente determina un ingiustificato protrarsi della procedura e in molti casi l'annullamento delle domande già presentate -:
quante siano le domande di ricongiungimento familiare che secondo le stime dei ministeri competenti sarebbero di fatto bloccate e/o ritardate a causa della circolare in premessa;
se non ritenga illegittimo il provvedimento del consolato di Casablanca che, oltre a violare principi di ordine generale, viola la legge 241 del 1990;
se non ritenga tale direttiva una grave violazione dei diritti dei cittadini stranieri, anche in considerazione del fatto che il dilatarsi dei tempi della procedura è per lo più imputabile a ritardi burocratici dello Stato italiano;
se l'iniziativa del consolato di Casablanca risulti connessa a difficoltà organizzative del consolato medesimo e quali iniziative intenda prendere per rendere più efficiente questa struttura.
(4-06672)

Risposta. - La questione dei nulla osta per ricongiungimento familiare rilasciati dalle questure e non trattati dal consolato generale d'Italia a Casablanca entro il termine dei 6 mesi dalla loro emissione, è da tempo oggetto di attenta valutazione. Ciò in particolare, dopo la chiusura nel luglio 2001 del vice consolato di Tangeri, dettata da necessità di bilancio, che ha comportato l'ampliamento della circoscrizione consolare di Casablanca al 97 per cento del territorio del Marocco, addossando su quella sede un carico di lavoro di dimissioni assolutamente eccezionali.
Al riguardo va infatti tenuto presente che quella marocchina è la comunità straniera più numerosa residente in Italia e che l'esame dei nulla osta delle questure per ricongiungimento familiare comporta una serie di adempimenti a carico dell'ufficio consolare tra i quali l'obbligo di accertare la sussistenza degli asseriti vincoli familiari (non sempre facilmente individuabili), nonché la veridicità del documento presentato dall'interessato attraverso la richiesta di conferma da parte dell'ente che lo ha emesso, conferma che non sempre è disponibile in tempi brevi.
Il problema dell'arretrato delle pratiche di ricongiungimento familiare a Casablanca si è palesato in tutta la sua gravità a seguito delle segnalazioni con le quali le Questure, nel confermare l'autenticità dei nulla osta da esse rilasciati, facevano nel contempo rilevare che non era loro possibile confermare


Pag. LVII

la sussistenza di due requisiti fondamentali per il rilascio del visto per ricongiungimento familiare - l'alloggio ed il reddito del familiare richiedente, regolarmente residente in Italia - in ragione del lasso di tempo trascorso.
A fronte di ciò, il console generale d'Italia a Casablanca ha sottoposto lo scorso marzo all'attenzione del ministero dell'interno nonché a questo ministero degli esteri, una serie di possibili modi di procedere per la trattazione dei nulla osta scaduti, attirando l'attenzione sul fatto che la situazione creatasi non era in alcun modo imputabile ai richiedenti e sollecitando l'adozione di un provvedimento che tutelasse la pubblica amministrazione dai prevedibili e potenzialmente numerosi ricorsi.
Interpellato in proposito, il 17 aprile 2003 il Ministero dell'interno rendeva noto che in materia di validità dei nulla osta non esaminati entro 6 mesi non si poteva non tener conto delle pertinenti disposizioni.
Occorre, infatti, al riguardo rilevare che se è vero che la legge n. 189 del 2002 non prevede per i ricongiungimenti familiari limiti di tempo per la validità dei nulla osta rilasciati dalle questure, tale limite di tempo è però contemplato dal decreto ministeriale sui visti del 12 luglio 2000 che testualmente prescrive che «il Nulla Osta al ricongiungimento previsto dall'articolo 29, comma 7 del TU n. 286/1998 deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di rilascio da parte della questura competente». È quindi evidentemente errato definire «illegittima» e «priva di fondamento giuridico» la decisione del console generale di non concedere tali visti sulla base di nulla osta scaduti da molti mesi.
Di conseguenza, il console generale, una volta ricevute dette indicazioni in materia di validità dei nulla osta per ricongiungimento familiare dalle competenti autorità nazionali, non ha potuto che prenderne atto, dandone comunicazione con un avviso affisso all'inizio del mese di maggio nella bacheca del consolato generale.
Di fronte a questa situazione, il ministero degli affari esteri ha disposto l'invio di una missione ricognitiva del centro visti, che si è recata a Casablanca il 13 e 14 giugno per accertare le reali dimensioni dell'arretrato segnalato dagli interroganti e da articoli apparsi sulla stampa.
Gli esperti del centro visti hanno quindi accertato che le pratiche inevase non sono più di 4000.
Il ministero degli affari esteri ed il ministero dell'interno hanno tempestivamente avviato l'esame delle modalità tecniche per superare in tempi assai brevi le difficoltà procedurali che si erano evidenziate e per tutelare il diritto fondamentale all'unità familiare garantito dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, alle condizioni previste dagli articoli 28 e 29 del testo unico del 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189 del 2002.
In tale ambito, appare altresì necessario attirare l'attenzione sulla serie di provvedimenti che il ministero degli affari esteri ha preso, nella consapevolezza della difficile situazione in cui versa l'ufficio di Casablanca, quale l'autorizzazione all'assunzione di 4 impiegati a contratto ex articolo 30 della legge Bossi-Fini, l'invio in missione di 4 unità di ruolo per supportare il lavoro dell'ufficio visti, la creazione di un nuovo posto per ampliare l'attuale organico, l'assegnazione di due agenti della polizia di Stato messi a disposizione dal Ministero dell'interno.
Il ministero degli affari esteri ha infine approvato un piano di ampliamento dell'ufficio visti che porterà gli spazi disponibili da 150 mq con 3 sportelli a 550 mq con 9 sportelli. Si tratta comunque di un processo
in itinere che auspicabilmente darà i suoi frutti in un prossimo futuro grazie anche al costante impegno profuso da tutti gli addetti al servizio.
Accanto ad altre misure d'intervento che sono allo studio, quali l'istituzione di un
call centre e l'assegnazione di ulteriore personale, pur nelle attuali ristrettissime disponibilità di risorse umane e finanziarie, occorre porsi con chiarezza il problema dell'indispensabile serio potenziamento della nostra rete diplomatico-consolare.
Nel caso del Marocco, infatti, Francia e Spagna dispongono di 6 consolati generali


Pag. LVIII

ed un centinaio di addetti al servizio visti. L'Italia dispone attualmente del solo consolato generale di Casablanca (con circa 10 persone dedicate al servizio in questione), e ciò nonostante il fatto che quella marocchina sia la principale comunità straniera in Italia. Occorre inoltre al riguardo tenere presente che, a seguito della regolarizzazione in corso, che si ritiene riguardi 100-l50 mila marocchini, si possono legittimamente prevedere per il prossimo futuro alcune decine di migliaia di richieste di visti per ricongiungimento familiare, che le nostre strutture in Marocco (e non solo in Marocco) non sono attualmente in grado di fronteggiare con le risorse umane e finanziarie attualmente disponibili.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.

MASTELLA, PISICCHIO, OSTILLIO e CUSUMANO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il Governo ha assunto, di fronte al Parlamento, al mondo sindacale e alla pubblica opinione, l'impegno a sostenere la condizione degli operatori scolastici in una così delicata fase di mantenimento e miglioramento della scuola italiana in relazione agli standard di qualità reclamati dalla comunità nazionale e internazionale;
la situazione di disagio nella quale versa la scuola, interessata da tagli degli organici e delle risorse per il prossimo triennio, mortificata nella partecipazione reale ai processi di rinnovamento e depotenziata rispetto alla stessa attuazione dell'autonomia didattica, organizzativa, amministrativa, di ricerca e di sviluppo;
numerose fonti di origine sindacale ritengono sia imminente un intervento per abolire gli esoneri e i semiesoneri dei docenti collaboratori del dirigente scolastico con funzioni vicarie, attualmente previsti dall'articolo 459 del testo unico 297/1994;
un siffatto intervento oltre a misconoscere la funzione dei docenti vicari che è quella di incrementare la qualità dei servizi di conduzione ed organizzazione della scuola a vantaggio di tutta la comunità ed impoverire l'autonomia scolastica e le sue potenzialità di sviluppo e, isolando di fatto la figura del dirigente scolastico, oltre a renderne maggiormente gravose le condizioni di lavoro, si troverebbe in una ulteriore frattura tra funzione docente e funzione dirigente nella scuola;
i docenti vicari sono gravati da sovraccarico di lavoro, specialmente negli istituti polivalenti, a tipologia complessa, con dislocazione su più plessi o succursali (anche in conseguenza delle nuove norme sul dimensionamento delle scuole che implicano l'aumento del numero di classi e studenti per classe);
che numerose forze sociali e associazioni professionali della scuola hanno da tempo avanzato forti richieste per una maggiore valorizzazione e tutela dei docenti vicari, per i quali si richiederebbe una più ampia diffusione dell'esonero intero, di regola accordato solo in presenza di almeno cinquanta classi -:
se intenda trovare immediata ed adeguata soluzione per restituire serenità alle istituzioni scolastiche e portare a compimento la fase di attuazione dell'autonomia messa a serio rischio negli ultimi due anni, ponendo rimedio agli incidenti tecnici di percorso, approntando i provvedimenti di competenza, le direttive specifiche o qualsivoglia strumento normativo si renda necessario per stroncare residue quanto tenaci resistenze centralistiche e burocratiche, per garantire alle scuole le necessarie condizioni organizzative per la propria quotidiana attività;
quali iniziative intenda adottare al fine di garantire la valorizzazione delle funzioni dei docenti vicari, mantenendo ed estendendo lo strumento degli, esoneri e dei semiesoneri, e di favorire, nelle sedi opportune, ulteriori controprestazioni a livello professionale ed economico per il


Pag. LIX

ruolo svolto all'interno dello staff docente di direzione e di gestione.
(4-05487)

Risposta. - Nel rispondere all'interrogazione parlamentare in argomento, si rappresenta quanto segue.
Prima di tutto si confermano gli impegni assunti dal Governo per il miglioramento della scuola italiana e si ribadisce che i risparmi derivanti dall'opera di razionalizzazione del sistema e di eliminazione degli sprechi, avviata per avvicinarsi agli
standard europei, saranno impiegati per la scuola e per la valorizzazione del personale scolastico.
Si conferma, altresì, l'impegno a favore dell'autonomia scolastica, che si intende ulteriormente sviluppare e valorizzare, come è previsto dalla legge delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (legge 28 marzo 2003, n.53).
L'autonomia alle istituzioni scolastiche costituisce, infatti, un fattore decisivo per lo sviluppo qualitativo del sistema di istruzione e di formazione e consente di dare più efficaci risposte alle esigenze e alle attese delle persone e dei territori interessati come è affermato anche nelle nuove linee guida per una scuola di qualità, diramate dal ministero con circolare prot. n. 2794 del 7 novembre 2003.
A testimonianza di questo impegno vanno ricordate le risorse utilizzate per il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola» del 24 luglio 2003 e quelle previste dal piano programmatico di interventi finanziari per la scuola, ai sensi dell'articolo l, comma 3, della suddetta legge n. 53 del 2003, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 settembre 2003; tale piano prevede complessivamente lo stanziamento di 8320 milioni di euro nel periodo 2004/2008 per sostenere l'attuazione delle singole fasi e dei diversi aspetti della riforma del sistema e per modernizzare l'intero sistema educativo nazionale.
Quanto, poi, alle preoccupazioni espresse circa una presunta abolizione dello strumento degli esoneri e semiesoneri, le preoccupazioni stesse non hanno ragione d'essere.
Infatti, l'istituto dell'esonero e del semiesonero mantiene la sua validità con gli adattamenti resi necessari dalla sopraggiunta normativa in materia di collaborazione con il dirigente scolastico introdotta dal comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 31 del suddetto C.C.N.L. del 24 luglio 2003. Questa normativa, com'è noto, prevede che il dirigente scolastico, nello svolgimento delle propri funzioni organizzative e amministrative, può avvalersi di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati compiti specifici; spettano pertanto al dirigente scolastico sia l'individuazione dei due docenti collaboratori di cui intende avvalersi, sia le valutazioni in ordine ai compiti da delegare ai due docenti che riterrà di individuare.
La permanenza dello strumento dell'esonero e del semiesonero è confermata anche dalle disposizioni inserite nel disegno di legge finanziaria 2004, all'articolo 14.
Va aggiunto che il suddetto C.C.N.L., all'articolo 142, dispone che tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del medesimo C.C.N.L. ed indica, di seguito, le norme che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola.
Tra le norme che continuano a trovare applicazione figura l'articolo 69 del C.C.N.L. - comparto scuola - del 4 agosto 1995, concernente la corresponsione dell'indennità di funzioni superiori al preside incaricato e al docente vicario che sostituisce a tutti gli effetti il capo di istituto per un periodo superiore a quindici giorni nei casi di assenza o di impedimento, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale di dirigente scolastico e quello di docente.
Infine, per completezza di informazione, si fa presente che per l'anno scolastico 2003/2004 e limitatamente ad esso, con circolare ministeriale n. 58 del 9 luglio 2003, sono state confermate le procedure utilizzate per l'anno 2002/2003 ai fini dell'individuazione


Pag. LX

dei docenti ai quali assegnare i compiti di collaborazione con il dirigente scolastico; ciò in quanto non si erano ancora completate le prescritte procedure per l'applicazione dell'accordo sottoscritto il 19 maggio 2003, poi recepito nel suddetto C.C.N.L. del 24 luglio 2003.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

MESSA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere:
se corrisponda al vero che sui treni della linea ferroviaria Roma-Avezzano, e specificatamente lungo la tratta Roma-Tivoli, il personale delle FS non proceda a verificare se i numerosi nomadi che affollano le carrozze siano in possesso del prescritto titolo di viaggio;
in caso di risposta affermativa, se non ritenga quanto sopra penalizzante per la società e discriminatorio nei confronti degli altri viaggiatori soggetti, invece, ai prescritti controlli.
(4-06488)

Risposta. - In merito all'interrogazione in argomento, Ferrovie dello Stato S.p.a. ha riferito che in ordine agli episodi evidenziati, riguardanti i nomadi che affollano le carrozze dei treni sulla Roma-Tivoli, sprovvisti di regolari titoli di viaggio, fin dal mese di marzo 2001 si sono svolti numerosi incontri tra la direzione regionale Lazio della divisione trasporto regionale di Trenitalia S.p.a. e le Istituzioni competenti. Ciò al fine di affrontare il problema della presenza, sui treni della fr2, di nomadi residenti nel campo adiacente alla stazione di Salone, problema che, per le sue implicazioni sociali e di ordine pubblico, non poteva essere considerato di esclusiva competenza di Trenitalia S.p.a..
Sono intervenuti prefettura, questura, regione, comune di Roma, municipio Roma VIII competente territorialmente ed è stato chiesto alla Direzione regionale Lazio di sopprimere la fermata di Salone per i treni maggiormente frequentati, in considerazione del fatto che tale fermata era utilizzata esclusivamente da nomadi e che le presenze nel campo di accoglienza raggiungevano le 1200 unità contro le 200 previste.
Da giugno 2002 tale provvedimento è stato esteso a tutti i treni circolanti sulla linea ed è stato istituito un servizio di vigilanza armata a bordo.
In seguito, i nomadi hanno iniziato ad utilizzare la fermata di La Rustica, presso la quale, dal mese di ottobre 2002 al mese di aprile 2003, è stato tempestivamente organizzato un servizio di controlleria a terra con personale della direzione regionale Lazio ed agenti Polfer.
La controlleria viene comunque regolarmente effettuata a bordo treno anche se appare inutile evidenziare la difficoltà per il personale ferroviario di procedere alla regolarizzazione ed alla eventuale sanzione nei confronti dei viaggiatori spesso sprovvisti di documento di riconoscimento e del denaro necessario al pagamento del biglietto.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

MESSA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere quali iniziative di carattere normativo intenda assumere per impedire l'accesso automatico al prefisso telefonico 709 nei collegamenti via Internet; e in generale per porre in essere provvedimenti per tutelare dalle truffe telefoniche gli utenti che utilizzano la rete telematica.
(4-07057)

Risposta. - Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si comunica che la delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni 6/00/CIR del giugno 2000 - contenente il piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni - ha riservato la numerazione in decade 7 ai servizi Internet (articolo 21).
Con la successiva delibera 9/02/CIR del giugno 2002 la medesima autorità ha espressamente vietato l'utilizzo delle suddette numerazioni in decade 7 (tra le quali i numeri che iniziano con 709) per la


Pag. LXI

fornitura di servizi a valore aggiunto ed, in proposito, l'articolo 4, comma 1, stabilisce che la numerazione per i servizi Internet è utilizzabile esclusivamente per l'accesso alla rete internet e vieta di fornire prodotti e servizi per il tramite dell'addebito all'utente del traffico svolto indirizzato alle numerazioni in parola.
Ne discende che l'utilizzo della numerazione 709 per la fornitura di servizi a valore aggiunto e di servizi che, per il loro contenuto, sono riconducibili ai servizi audiotex non è conforme alle disposizioni suddette.
In merito ai servizi audiotex si ritiene opportuno ricordare che la delibera 78/02/CONS della ripetuta autorità, nell'introdurre disposizioni in materia di fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata, ha stabilito che, in caso di fornitura di servizi comunque riconducibili all'audiotex, si applicano le disposizioni vigenti in materia, recate dal decreto 13 luglio 1995, n. 385 (
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1995), «indipendentemente dalle numerazioni attraverso cui vengono offerti tali servizi».
L'articolo 2, comma 2, e l'articolo 4 della stessa delibera n. 78/02/CONS, prescrivono, inoltre, che gli organismi di telecomunicazioni oltre ad offrire agli abbonati almeno l'opzione del blocco selettivo di chiamata che consenta - con modalità controllata dall'utente - di bloccare i tipi di chiamata verso le numerazioni riportate nell'allegato alla delibera medesima fra cui sono comprese le numerazioni che iniziano con 709, debbono diffondere, per tali numerazioni, informazioni adeguate ed aggiornate in merito alla disponibilità del blocco selettivo di chiamata suddetto.
In tale contesto in data 10 aprile 2003 l'autorità predetta ha chiesto alla società Telecom Italia di estendere alle numerazioni individuate nell'allegato alla delibera n. 78/02/CONS lo sbarramento selettivo gratuito delle chiamate in uscita come, del resto, previsto dalla direttiva 2002/22/CE; la suddetta società Telecom, da parte sua, ha reso noto che a partire dal 10 giugno 2003 la clientela può ottenere la disabilitazione gratuita e permanente della propria linea telefonica al traffico destinato alla numerazione 709, se richiesta congiuntamente alla disabilitazione delle numerazioni 899 e 165.
A completamento di informazione si soggiunge che è stato predisposto uno schema di regolamento volto ad adeguare la vigente disciplina al nuovo contesto tecnologico e normativo ed a definire disposizioni puntuali per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo.
Lo schema di provvedimento in parola, sottoposto alla valutazione degli operatori del settore, delle associazioni degli utenti e dei consumatori in apposite consultazioni è attualmente all'esame del Consiglio di Stato. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 9/03/CIR. del 3 luglio 2003 - pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1o agosto 2003 ha approvato il nuovo piano di numerazione nazionale nel settore delle telecomunicazioni che, per quanto riguarda i servizi a sovrapprezzo, contiene l'introduzione di specifiche soglie di prezzo.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

MILIOTO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
un lungo contenzioso giuridico amministrativo, si concluse nel 1993 con una sentenza, n. 243, della Corte costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici nella parte in cui non prevedevano per i trattamenti di fine rapporto meccanismi di computo dell'indennità integrativa speciale;
in attuazione della suddetta sentenza, il legislatore ha emanato la legge n. 87 del 1994, contenente le norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti;
la suddetta legge dispone che: l'indennità integrativa speciale viene computata nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e per i dipendenti delle pubbliche


Pag. LXII

amministrazioni nonché per gli iscritti dell'opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento dalla data di cessazione del servizio con riferimento agli anni utili ai fini dei calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento;
dunque il legislatore ha previsto che ai criteri di calcolo dell'indennità di buonuscita prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, con la quale si e stabilito che la medesima indennità è determinata «dal prodotto dei mesi di servizio utile per 1/12 dell'80 per cento del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale e del compenso per ex combattenti» sia aggiunto il 60 per cento dell'indennità integrativa speciale in godimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
l'IPOST - Istituto Postelegrafonici - con interpretazione distorta della normativa richiamata, ha calcolato il 60 per cento dell'indennità integrativa speciale ma, successivamente, ha applicato alla stessa il coefficiente 0,0666666 che riduce l'ammontare al 48 per cento dell'80 per cento dell'indennità integrativa speciale in godimento;
sommare come fa l'IPOST il 60 per cento dell'indennità integrativa speciale allo stipendio mensile e successivamente applicare al risultato il coefficiente stipendio mensile e successivamente applicare al risultato il coefficiente 0,0666666 significa pertanto calcolare solo il 60 per cento dell'80 per cento dell'indennità integrativa speciale e dunque ridurla al 48 per cento nonostante la chiara ed inequivoca norma di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87;
gli ex dipendenti delle poste italiane spa, pressoché in tutta Italia, hanno iniziato a promuovere ricorsi per il riconoscimento del giusto calcolo dell'indennità integrativa speciale. Tali ricorsi hanno trovato accoglimento sia in primo che in secondo grado;
anche il senatore Saporito, relatore della legge 87 del 1994 con una lettera interpretativa ribadiva le intenzioni del legislatore in materia, secondo il quale la quota dell'indennità integrativa speciale, determinata dalla legge al 60 per cento, deve essere sommata alla parte di buonuscita già determinata. Tale indennità deve essere aggiunta all'80 per cento dell'ultimo stipendio percepito dall'ex-dipendente. In riferimento a ciò il testo della legge è chiaro;
tuttavia sul punto si è espressa la Corte di Cassazione ritenendo corretto il metodo di calcolo dell'IPOST, ma tale interpretazione, benché autorevole, non ha chiarito la, questione tanto che sia alcuni Tribunali che diverse Corti di appello (tra cui Roma) continuano a ritenere errato il calcolo dell'IPOST e continuano ad avvalorare le tesi sostenute dai lavoratori;
in sostanza si è creata una situazione di autentico caos giurisprudenziale -:
se sia a conoscenza della situazione di contrasto giurisprudenziale tra i diversi gradi di giudizio nella materia inerente il calcolo della indennità integrativa sul trattamento di fine rapporto speciale degli ex-dipendenti delle poste italiane spa, in particolare ciò che viene statuito dalla legge 87 del 1994, contenente le norme relative al computo di tale integrità;
se non ritenga necessario ed indispensabile un intervento normativo che possa porre termine a molteplici interpretazioni dell'intera materia, volta a regolamentare la disciplina in modo unitario ed inequivocabile e soprattutto in modo da non ledere i diritti di ogni lavoratore.
(4-03597)

Risposta. - La disposizione dell'articolo 1, lett. b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87 concernente la commutabilità nella misura del 60 per cento dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita, che richiama le previgenti norme in materia di


Pag. LXIII

determinazione dei trattamenti di fine rapporto, è diretta ad inserire nelle voci retributive utili per il calcolo dell'indennità di buonuscita un'ulteriore voce computabile, senza innovare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n 1032, che disciplinano il calcolo dell'indennità di che trattasi.
L'articolo 1 della legge n. 87 del 1994 va letto, quindi, in connessione sistematica con la norma dell'articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1032, che, nel fissare la base contributiva dell'indennità di buonuscita, stabilisce che tutto ciò che rientra nella predetta base va calcolato all'80 per cento.
In altri termini, per effetto dell'articolo 1 della legge n. 87, l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 risulta modificato solo nel senso che alle varie voci che costituiscono la base contributiva va aggiunta anche quella dell'indennità integrativa speciale, nella misura del 30 per cento o del 60 per cento.
Per quanto sopra, sembra potersi concludere che l'indennità integrativa speciale in questione è valutabile in ragione del 48 per cento per 13 mensilità (60 per cento dell'80 per cento).
La suesposta tesi, peraltro, costituisce ormai diritto vigente, non solo per effetto della giurisprudenza amministrativa di primo grado (TAR Lazio, Sez. III, 27 ottobre 1997, n. 2544), ma anche a seguito dell'orientamento espresso dal giudice d'appello, integralmente confermativo della prima (Consiglio di Stato, Sezione VI, 19 ottobre 1999, n. 1461).
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

ANGELA NAPOLI, CANNELLA e BRIGUGLIO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con sentenza n. 879 del 26 luglio 1988 la Corte Costituzionale ha abolito le norme che operavano un'irragionevole discriminazione tra servizi prestati presso gli uffici statali e servizi prestati presso gli uffici regionali;
il TAR del Lazio, nel marzo 2001, a proposito dell'organizzazione in fasce delle graduatorie permanenti, ha sentenziato che «è evidente che la collocazione dei soggetti che hanno conseguito i requisiti di accesso successivamente, in posizione comunque deteriore, quali che siano i titoli valutati, rispetto ai soggetti che li hanno conseguiti precedentemente, viola il principio costituzionale che garantisce l'accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendentemente dal momento in cui l'hanno conseguito» ed ancora che «non potevano porsi in posizione deteriore soggetti aventi maggior punteggio rispetto a soggetti che con un punteggio inferiore sono stati collocati in fasce precedenti, sia perché non è disposto dalla legge n. 124 del 1999, che così viene ad essere violata, sia perché in contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 3 comma 1, 97 comma 1 e 51 comma 1»;
alcune insegnanti sono state penalizzate in considerazione del fatto che il provveditorato agli studi di Palermo non ha considerato scuole statali le scuole materne regionali (ove le interessate hanno prestato servizio d'insegnamento) con la conseguente dimezzata valutazione del relativo punteggio dei titoli di servizio e con l'automatica inclusione in III fascia piuttosto che in II, atteso che i 360 giorni di servizio in scuole statali sono stati maturati solo successivamente al 1 settembre 1995 ed il 25 maggio 1999, cumulando, però, lo stesso in scuole materne statali ed in scuole materie regionali;
il punteggio posseduto dalle insegnanti in questione è, pertanto, tale da aver già determinato un immissione in ruolo e, comunque in posizione utile all'accesso ai ruoli -:
quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di rendere giustizia ed equità alle aspettative di tutte quelle insegnanti che nel passato hanno prestato regolare servizio presso le scuole materne regionali.
(4-02715)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, riguardante


Pag. LXIV

la mancata valutazione, da parte del Centro dei servizi amministrativi di Palermo, del servizio prestato dai docenti nelle scuole materne regionali ai fini dell'immissione in ruolo ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124.
A tale proposito si fa presente che il centro servizi amministrativi di Palermo, nella prima formazione della graduatoria permanente realizzata a seguito dei decreti dirigenziali esecutivi della legge 124V99, ha ricevuto oltre 13.000 istanze di richiesta di inserimento nelle oltre 110 diverse graduatorie riguardanti i docenti di scuola materna, elementare, medie di I e II grado e del personale educativo.
Per valutare la quantità delle istanze documentate, considerati i tempi ristretti di realizzazione delle graduatorie e tenuto conto della nuova normativa, il centro dei servizi amministrativi di Palermo ha ritenuto necessario istituire un ulteriore e nutrito gruppo di lavoro formato anche da personale non esperto sulla valutazione dei numerosissimi e diversi titoli di abilitazione, specializzazione e di servizio prodotti da tutti i docenti interessati.
In sede di pubblicazione della graduatoria provvisoria sono stati costatati errori, evidenziati anche da esposti degli interessati, e corretti dai funzionari responsabili del servizio che hanno provveduto a modificare sia la valutazione dei titoli sia la collocazione dei docenti nelle corrette fasce di appartenenza.
La revisione delle graduatorie effettuata dall'ufficio, alla luce degli esposti ed anche di semplici comunicazioni, ha fatto sì che fossero esattamente valutati i titoli posseduti dai docenti tant'è che non vi è stato contenzioso con gli organi giurisdizionali.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
in Germania ci sono circa 75.000 italiani in età scolastica;
in Germania la distribuzione degli allievi italiani nei vari ordini di scuola è del 67 per cento nelle hauptschule, del 16 per cento nelle realschule e del 7 per cento nei ginnasi;
a favore degli studenti italiani il nostro Paese impegna annualmente una cifra rilevante al fine di soddisfare le legittime aspirazioni di mantenere i legami linguistici e culturali;
l'intervento scolastico, in Germania, avviene con corsi facoltativi di lingua e cultura italiana gestite in alcune regioni direttamente dai tedeschi ed in altre dallo Stato italiano;
in molte regioni però gli insegnanti italiani hanno molta difficoltà nell'organizzazione dei citati corsi, che tendono sempre più, per tale motivo, ad essere ridotti, con la conseguenza di ulteriori tagli per i docenti, da aggiungersi a quelli già effettuati nel 1993;
peraltro, nel 1993, l'amministrazione italiana, con la motivazione del falso risparmio, ha affidato ad enti privati la parte d'intervento che non era più in grado di assicurare;
risulta all'interrogante che la Commissione europea avrebbe scoperto pesanti irregolarità nella gestione di questi enti;
il giornale del sindacato FIS (Federazione Italiana Scuola), «Scuola e Lavoro», ha pubblicato un articoli ed una tabella comparativa, che risale al 1999, riportante gli assegni di sede del Personale Scolastico in servizio all'estero dal quale si evince una forbice estremamente aperta tra le due categorie -:
se l'amministrazione italiana effettui i dovuti controlli presso gli Enti privati tedeschi che gestiscono i corsi di lingua e cultura italiana e se abbia riscontrato le irregolarità indicate dalla Commissione europee, in caso affermativo, quali interventi abbia attuato;
quale sia l'ammontare attuale delle idennità all'estero per il personale Scolastico e per il personale degli esteri;


Pag. LXV


quali, permanendo la forbice indicata, siano le regioni alle quali corrispondono significative differenze di indennità di sede estera, a parità di collocazione del personale nelle aree funzionali;
quali sono i criteri di individuare degli enti privati tedeschi precettori del contributo italiano per la gestione di iniziative linguistico educative;
qual'è la ripartizione dei fondi italiani per ogni singola regione tedesca destinati ai corsi di lingua e cultura italiana;
quali sono gli enti gestori tedeschi, quali soni i finanziamenti loro assegnati e quali sono i criteri adottati per la relativa ripartizione;
quali urgenti iniziative intendono attuare per garantire il proseguimento degli esistenti corsi di lingua e cultura italiana, al fine di tutelare agli studenti italiani il mantenimento dei contatti linguistici e culturali con la madre patria ma, anche, per garantire la diffusione all'estero della lingua e della cultura italiana.
(4-06499)

Risposta. - 1. L'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967, dispone che gli italiani all'estero possono costituire «nell'ambito della legge locale» enti, associazioni e comitati con scopi assistenziali, educativi e ricreativi.
Gli enti di assistenza scolastica, cui sono destinati i contributi del cap. 3153 dello Stato, si occupano della promozione delle iniziative di assistenza di cui agli articoli 625, comma 3 e 636 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Un primo controllo dei bilanci sia preventivi che consuntivi è effettuato da parte degli Uffici consolari. Questi svolgono un'azione di controllo dei libri e delle relative documentazioni contabili, insieme a un esame dell'efficacia a livello pedagogico-didattico delle attività svolte dagli enti.
Una seconda forma di controllo è effettuata dal ministero degli affari Esteri: una volta trasmessi a questo ministero, i bilanci consuntivi, corredati da una dichiarazione consolare di conformità, sono ulteriormente sottoposti a esame da parte degli organi di controllo.
In merito alle irregolarità rilevate dalla Commissione europea nei finanziamenti del fondo sociale europeo si fa presente che sono state attivate tutte le procedure previste dalle norme comunitarie e nazionali.
2. Il trattamento economico previsto per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero è regolato - per la sua diversa natura - in modo autonomo rispetto a quanto previsto per il personale diplomatico-consolare. La determinazione dei rispettivi emolumenti si fonda infatti su fonti normative distinte, cui corrispondono ben distinte definizioni: «assegno di sede» per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e «indennità di servizio all'estero» per il personale del ministero degli esteri in servizio all'estero.
Per quanto concerne l'ammontare delle indennità di sede del personale scolastico operante in Germania si forniscono gli elementi richiesti nella tabella allegata (All. 1).
(Disponibile presso il Servizio Assemblea).
Come ricordato, va sottolineato che questi due trattamenti economici sono legati a finalità e caratteristiche sostanzialmente differenti, che sono rispecchiate anche nella loro regolamentazione. Il trattamento economico spettante al personale del Ministero degli esteri è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 del 5 gennaio 1967. Tale norma stabilisce che «l'indennità di servizio all'estero (ISE) tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare». L'ISE ha una natura di indennità forfettaria - con carattere non meramente retributivo - per far fronte a tutti gli elementi di costo, disagio e rappresentanza legati all'attività del personale all'estero.
3. La normativa che regola il trattamento economico del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero (decreto del Presidente della Repubblica 215 del 23 gennaio 1967, come modificato con decreto legislativo n. 62 del 27 febbraio 1998) è basata sulla considerazione di esigenze


Pag. LXVI

differenti. Essa prevede, ai fini del calcolo dell'ammontare degli emolumenti, due componenti: a) gli assegni base tabellari, previsti per le varie funzioni del personale in questione; b) le maggiorazioni, determinate da coefficienti variabili da sede a sede.
La predetta normativa si limita tuttavia a contemplare, quali parametri per la fissazione dei suddetti coefficienti di sede, solo il costo della vita ed il corso dei cambi, senza prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell'assegno di sede, gli altri parametri ed oneri previsti nella normativa relativa al trattamento economico del personale del Ministero degli Esteri in servizio all'estero.
Ciò appare tanto più significativo in considerazione del fatto che, laddove si è voluto uniformare il trattamento del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche a quello goduto dal personale del Ministero degli affari esteri, come nel caso della componente relativa alle maggiorazioni di rischio e disagio, il decreto legislativo n. 62 del 1998 ne ha fatto esplicitamente stato - all'articolo 27 - disponendo il rinvio alla normativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/67.
4. L'assegnazione di contributi agli enti di assistenza scolastica si connota come un aspetto molto delicato dell'intero processo di gestione delle realtà legate alla diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero. Il grande numero di enti presenti nel mondo e la notevole diversificazione non solo dei contesti in cui essi operano, ma anche dell'evoluzione del rapporto tra le comunità italiane e le comunità ospitanti, rendono di difficile valutazione, da parte della sola Amministrazione centrale, la rispondenza tra domanda e offerta la quale si avvale pertanto del parere dei consoli, unitamente a quello delle ambasciate.
I criteri sulla base dei quali il ministero degli affari esteri opera una ripartizione dei contributi sono da ricondurre ai seguenti indicatori:
bacino d'utenza;
livello di efficienza e di efficacia;
rapporto costi/benefici.

5. Si riporta di seguito la ripartizione dei contributi per Land sul capitolo n. 3153/2003 (in euro):
Amburgo - 100.000,00;
Berlino - 177.000,00;
Colonia - 708.000,00;
Dortmund - 175.000,00;
Francoforte sul Meno - 387.000,00;
Friburgo - 1.052.900,00;
Hannover - 210.000,00;
Monaco di Baviera - 101.000,00;
Norimberga - 200.000,00;
Saarbruecken - 450.000,00;
Stoccarda - 1.918.000,00;

6. Si allega inoltre l'elenco degli enti operanti in Germania destinatari di contributi erogati sul predetto cap. 3153 (All. 2). (Disponibile presso il Servizio Assemblea).
7. Per quanto riguarda le iniziative messe in atto per il miglioramento del servizio agli enti di assistenza scolastica all'estero, si fa presente quanto segue.
La circolare, che include indicazioni dettagliate su adempimenti, scadenzario e modulistica da utilizzare, si prefigge di ridefinire il piano d'azione connesso con la diffusione della lingua italiana all'estero. È infatti ormai trascorso un ventennio dagli ultimi documenti di riferimento e si è riscontrata la necessità di semplificare e al contempo ottimizzare il servizio offerto. Con ciò si tende a conseguire un triplice obiettivo: semplificare le procedure, riequilibrare la distribuzione delle risorse e innovare gli interventi delineando nuovi scenari operativi.
Il raggiungimento degli obiettivi definiti sarà scandito da una serie di azioni:
adozione del bilancio di cassa in luogo dell'attuale bilancio di competenza;
anticipo della presentazione dei bilanci preventivi;
predisposizione di modelli operativi ad uso dei beneficiari dei contributi e della rete


Pag. LXVII

diplomatico-consolare atti a garantire lo snellimento dei tempi oltre che l'uniformità degli approcci;
inserimento dei modelli operativi nel servizio intranet del Ministero degli esteri per facilitare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti;
informatizzazione delle procedure di raccolta dei dati statistici, reimpostazione dei piani-paese e costituzione di una banca-dati informatica.

L'adozione di questi provvedimenti costituisce il primo passo di una complessa serie di misure che il Ministero degli esteri sta predisponendo al fine di accelerare i tempi dell'erogazione dei contributi sul cap. 3153 e di migliorare la qualità del servizio offerto agli italiani all'estero.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

NESPOLI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
nel mese di giugno 2003 si è proceduto alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione del consorzio per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani CE 3;
di detto consorzio fanno parte oltre che la città capoluogo Caserta importanti comuni della conurbazione casertana come Casagiove, San Nicola la Strada ed altri;
l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001 indica anche i consorzi di amministrazioni di enti locali tra gli organismi da considerarsi amministrazioni pubbliche;
l'articolo 2 del citato decreto legislativo dispone che: «le Amministrazioni pubbliche ispirano la loro organizzazione al criterio della funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità» -:
quali siano i requisiti di professionalità individuati per definire la scelta dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio CE 3;
se la nomina di 11 componenti nel consiglio di amministrazione risponda alla finalità di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità delle pubbliche amministrazioni;
quali siano i compensi che percepirà ciascun componente del Consiglio di amministrazione;
quale sia il rapporto tra la spesa dei componenti il consiglio di amministrazione e l'intero bilancio del consorzio.
(4-06896)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare concernente la nomina del nuovo consiglio di amministrazione del consorzio per la raccolta e smaltimento di rifiuti Caserta/3, sulla scorta di quanto comunicato dalla prefettura di Caserta, si rappresenta quanto segue.
I membri del consiglio di amministrazione del consorzio per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ACSA CE/3, costituitosi in data 30 giugno 2003, sono stati eletti con gli stessi criteri adottati per l'elezione dei consiglieri degli altri consorzi rifiuti CE/1, CE/2 e CE/4 della provincia.
Il presidente del predetto consorzio percepisce uno stipendio lordo annuo di 69.000,00 euro circa; il vicepresidente circa 21.000,00 euro lordi annui e i consiglieri circa 18.000,00 euro lordi annui.
Il bilancio complessivo del consorzio, relativo all'anno 2002, è stato di euro 3.671.000,00. Pertanto, la spesa del Consiglio di amministrazione ha inciso del 7.36 per cento sul totale del bilancio.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

ANTONIO PEPE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
le precipitazioni piovose degli ultimi giorni di gennaio 2003 ed in particolare


Pag. LXVIII

quelle tra venerdì 24 e domenica 26, hanno provocato ingenti danni in diverse zone del sud Italia;
il maltempo ha riguardato particolarmente le zone ubicate lungo la dorsale adriatica tra il Molise e la Puglia, interessando la provincia di Termoli e quella di Foggia;
l'alluvione ha causato notevoli danni al sistema stradale, ferroviario, alle più importanti vie di comunicazione ed alle infrastrutture di ampi territori;
ingenti problemi ha subito il settore agricolo, fango e detriti hanno distrutto intere colture già pronte per la raccolta ed hanno compromesso la crescita delle nuove produzioni già messe a dimora;
stesso dicasi per il settore dell'allevamento dove migliaia di capi sono morti a causa delle avverse condizioni climatiche e dalla impossibilità di alimentarsi;
la situazione igienico sanitaria è fortemente compromessa proprio a causa della difficoltà di ripulire il territorio in tempi rapidi sia dalle carcasse degli animali sia dai detriti e dal fango e dalla necessità di verificare la potabilità dell'acqua per uso civile;
il sistema industriale delle zone colpite dal maltempo ha subito un danno infrastrutturale considerevole e si trova quindi in ginocchio ad affrontare il rischio di perdere fatturato, manodopera e commesse già acquisite ma non ancora smaltite -:
quali iniziative intendano adottare per fronteggiare la situazione di crisi sopra illustrata e se al fine di meglio affrontare la situazione sopra descritta non intendano attivare le adeguate procedure di emergenza e di calamità che possano garantire un immediato ripristino delle condizioni di normalità con la ripresa delle attività produttive e con il ristoro per i danni subiti dalle popolazioni.
(4-05213)

Risposta. - Alla fine del mese di gennaio, nelle regioni Mouse e Puglia si è verificata una eccezionale ondata di maltempo che ha provocato disagi alla popolazione ed ingenti danni alle infrastrutture, alle abitazioni ed alle attività produttive.
In seguito a tali eventi calamitosi, il Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2003, ha dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Successivamente, con l'ordinanza di protezione civile n. 3277 del 28 marzo 2003, emanata d'intesa con le regioni interessate, sono stati ripartiti i fondi messi a disposizione dal decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito nella legge 8 aprile 2003, n. 62. Tali fondi prevedono mutui quindicennali con un limite di impegno pari a 3.285.120 euro per il 2003 e 566.400 euro per il 2004, per la regione Molise, e un limite di impegno pari a 1.068.360 euro per il 2003 e 184.200 euro per il 2004, per la regione Puglia mentre la somma complessiva relativa ai predetti mutui, concessi dalla cassa depositi e prestiti, è di 42.835.143,33 euro per il Molise e di 13.930,496,82 euro per la Puglia.
I fondi sono stati devoluti ai presidenti delle regioni interessate, nominati commissari delegati, con l'ordinanza n. 3268 del 12 marzo 2003 per la regione Molise, e n. 3280 del 18 aprile 2003 per il territorio della provincia di Foggia.
Le suddette ordinanze definiscono, oltre ai compiti dei commissari delegati, anche la normativa che consente la tempestiva realizzazione di tutti gli interventi necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione, il ripristino delle infrastrutture e strutture danneggiate e la ripresa delle attività produttive, anche tramite l'erogazione di contributi ai soggetti danneggiati.
In particolare, i commissari delegati sono stati autorizzati ad erogare un contributo a titolo di acconto a favore dei titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche ed itticoproduttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché a favore di società sportive, organizzazioni di volontariato


Pag. LXIX

e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi calamitosi in oggetto.
Inoltre, la predetta ordinanza n. 3277 del 2003 ha anche previsto che si predispongano i cronoprogrammi della attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione, cadenzate per trimestri successivi.
Tale documentazione va, quindi, trasmessa al dipartimento della protezione civile, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
L'esame e la valutazione della documentazione viene effettuata da appositi Comitati di rientro nell'ordinario, istituiti presso il predetto dipartimento, con funzioni di controllo dell'operato commissariale affinché quest'ultimo consegua gli obiettivi prefissati.
Infine, in ragione dei gravi danni subiti dalle grandi imprese della regione Molise, quali la FIAT di Termoli, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza di protezione civile n. 3315 del 2 ottobre 2003, il competente commissario delegato è stato autorizzato ad erogare alle medesime imprese un contributo straordinario commisurato all'entità dei danni effettivamente subiti ed accertati, al netto degli indennizzi eventualmente spettanti in presenza di polizze assicurative, da determinare sulla base di criteri concordati con il ministero delle attività produttive.
Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili con carattere di generalità in relazione all'evento calamitoso in rassegna.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

PERROTTA. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
come si evince dal quotidiano Libero del 25 maggio 2003 e dalle lettere inviate all'interrogante dall'Assoconsum, durante la navigazione in Internet, spesso accade che compaiano finestre che promuovono nuovi loghi e suonerie per cellulari o foto e web-cam più o meno hard. A questo punto, cliccando semplicemente sul tasto «ok» si installa gratuitamente sul proprio computer un programma che si chiama dialer. I dialer sono programmi che, senza il consenso dell'utente, scollegano il computer dalla rete telefonica componendo automaticamente un nuovo numero che inizia con 709 e che riconnette nuovamente il computer alla rete ad un costo non più di circa 2 centesimi al minuto, ossia quanto si spende per una normale urbana, ma di circa 3 euro al minuto -:
se il Ministro, intenda prendere seri ed urgenti provvedimenti normativi al fine di tutelare l'utente che naviga in Internet da queste truffe perpetrate a sua completa insaputa da parte delle società che gestiscono i suddetti dialer.
(4-06514)

Risposta. - Al riguardo, nel confermare quanto comunicato con la nota protocollo n. GM/136920/970/4-6239/int/BP del 5 settembre 2003 - di cui ad ogni buon fine si allega copia (all. 1) - in risposta ad un analogo atto parlamentare presentato dal medesimo interrogante, si significa che lo schema di provvedimento predisposto al fine di regolamentare l'offerta al pubblico dei servizi a sovrapprezzo è attualmente all'esame del Consiglio di Stato.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

PISTONE. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
in questi giorni, tra tante immagini di guerra, è nata su Raidue una vera e propria isola felice per i bambini, fatta di cartoni di qualità, una programmazione che inizia alle ore 17 e arriva fino al traino del tg della sera;
nonostante i buoni ascolti, tale programmazione rischia però di sparire da Raidue per «esaurimento scorte» di cartoni animati;


Pag. LXX


a lanciare l'allarme è il quotidiano Avvenire, che - l'8 aprile 2003 - dedicando ampio spazio alla programmazione alternativa alla guerra per i più piccoli, ha intervistato il vicedirettore Roberto Nepote;
nell'intervista rilasciata da Nepote al quotidiano, si legge testualmente: «purtroppo di lungometraggi per l'infanzia ce ne sono pochi e la maggior parte sono stati comprati da Mediaset e, perciò, al ritmo di quattro film alla settimana presto avremo esaurito le scorte» -:
se non ritenga di dover tener conto, ai fini di quanto disposto dall'articolo 28 del nuovo contratto di servizio, della ridotta offerta nella programmazione televisiva per i minori.
(4-06007)

Risposta. - Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che, come è noto, la legge 14 aprile 1975, n. 103 ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla sfera di competenza dell'attività governativa per assegnarla a quella della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi la quale determina gli indirizzi dei vari programmi, vigilando sul loro contenuto, ed adotta le deliberazioni ritenute necessarie ai fini dell'osservanza degli indirizzi medesimi.
Tuttavia, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la società RAI la quale ha precisato che nel periodo dal 24 marzo al 18 aprile 2003 Raidue ha deciso di dare un forte impulso alla programmazione per bambini e ragazzi al fine di salvaguardare i minori dalle notizie angoscianti e dalle immagini brutali del conflitto in Iraq.
Il pomeriggio di Raidue - che già da tempo ha uno spazio dedicato ai ragazzi dalle 17,00 alle 17,50, oltre alla fascia del mattino - si è ulteriormente allungato ospitando, a partire dalle 18,25, film di animazione di grande qualità, quali «La spada nella roccia», «Pocahontas 2», la triologia delle «Valli incantate», «Robin Hood» e vari lungometraggi della serie «Asterix».
La scelta di Raidue, ha precisato la società concessionaria, è stata infatti quella di creare una programmazione pomeridiana nella quale fosse possibile usufruire di prodotti di animazione fino all'appuntamento con la tradizionale fascia preserale di «Tom e Jerry» e «Sylvester and Tweety».
Per far fronte a tale impegno, la suddetta rete ha dovuto richiedere a Raiuno e a Raitre l'utilizzo di alcuni loro prodotti, considerato che il proprio magazzino, già non molto fornito di lungometraggi, non era in grado di garantire la copertura di tutte le collocazioni programmate.
La RAI, nel confermare l'impegno di Raidue a garantire ampi spazi quotidiani alla programmazione per ragazzi, che attualmente occupa poco meno di cinque ore al giorno dal lunedì al venerdì e due ore il sabato e la domenica con i prodotti Disney, ha tuttavia precisato che non è possibile, al momento, ipotizzare un incremento degli appuntamenti pomeridiani con il film d'animazione a causa della mancanza di prodotti di buon livello e degli alti costi d'acquisto.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

PISTONE e SGOBIO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
il 21 agosto 2003 l'ufficio postale del comune dei Sant'Agata d'Esaro (Cosenza) - centro collinare di duemila e duecento abitanti, che, durante il mese di agosto, con il rientro di molti emigrati, vede notevolmente lievitare il numero dei cittadini - è rimasto chiuso per l'intera giornata a causa della mancanza di personale, creando notevoli e gravi disagi alla popolazione;
a tutt'oggi, il suddetto ufficio postale dispone, di fatto, di una sola unità lavorativa a fronte di una considerevole ed essenziale mole di lavoro, consistente nell'erogazione


Pag. LXXI

di servizi quali il pagamento delle pensioni, l'aggiornamento dei libretti postali, con i nuovi prodotti Bancoposta, e le usuali attività di corrispondenza;
il territorio comunale in questione non dispone di sportelli bancari e quindi per la popolazione, in prevalenza anziana, tale ufficio rappresenta, nel concreto, l'unica struttura preposta al pagamento delle pensioni;
i disagi per la popolazione, costretta a lunghe ed estenuanti file, si protraggono da diversi mesi, tanto che del problema, più volte, ne è stato investito lo stesso Prefetto di Cosenza e gli stessi vertici dell'Ente Poste spa -:
se non ritenga di assumere le opportune iniziative presso l'Ente Poste al fine di ripristinare la regolare operatività dell'ufficio e risolvere una situazione che, da oramai troppo tempo, notevolissimo disagio procura ai cittadini interessati, garantendo loro un'adeguata, sacrosanta e funzionale copertura dell'importante servizio.
(4-07265)

Risposta. - Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.
Il ministero delle comunicazioni - quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale - ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Italiane.
Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli
standard qualitativi fissati.
Ciò premesso, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si è provveduto ad interessare la società Poste Italiane la quale, in merito all'ufficio postale di Sant'Agata d'Esaro, in provincia di Cosenza, rimasto chiuso il giorno 21 agosto 2003 per l'intera giornata, ha comunicato quanto segue.
Nel comune di Sant'Agata d'Esaro risiedono 2.241 abitanti e il presidio territoriale è garantito dall'omonimo ufficio postale che serve, mediamente, circa quaranta clienti al giorno, osservando l'orario 8,00/13,30 dal lunedì al venerdì e 8,00/12,30 il sabato.
Il titolare dell'ufficio postale in argomento, assente per infortunio - secondo quanto precisato dalla stessa società - è stato sostituito con un'altra unità, distaccata dall'ufficio postale di Marina di Belvedere Marittimo, cui successivamente è stata affiancata una seconda unità che però, durante il mese di agosto, era assente per malattia.
Poste Italiane ha fatto presente, inoltre, che in data 21 agosto 2003, l'unità distaccata che normalmente provvede al funzionamento dell'ufficio postale di Sant'Agata, a seguito di un improvviso malore, non ha potuto far fronte ai suoi impegni, pertanto l'ufficio postale è rimasto chiuso per l'intera giornata.
A completamento d'informazione la società Poste Italiane ha comunicato che dal 22 agosto 2003 nell'ufficio postale in parola è ripresa la normale attività.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

PISTONE. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
ad un giovane ingegnere etiope, Zelalem Wegari, che avrebbe dovuto partecipare alla Marcia della Pace Perugia-Assisi, è stato negato il visto dall'ambasciata italiana di Addis Abeba;
l'ingegnere era stato invitato da parte del Comune di Ancona a seguito della collaborazione con alcune associazioni di volontariato marchigiane nel settore dell'approvvigionamento idrico delle comunità rurali e avrebbe dovuto partecipare


Pag. LXXII

nel ruolo di rappresentante civile del sud del mondo alla Marcia;
la motivazione del visto negato era stata «perché affetto da povertà» e come tale «soggetto a rischio di immigrazione clandestina»;
il sindaco di Ancona, Fabio Sturani, ha inviato una nota ufficiale di protesta al ministro degli Esteri Frattini, all'ambasciatore italiano in Etiopia e al responsabile dell'Ufficio visti ad Addis Abeba;
il caso in questione non rappresenta purtroppo un caso isolato, come già evidenziato in precedenti interrogazioni, ma è emblematica di una situazione assolutamente ricorrente, che si perpetua nei confronti di moltissimi cittadini extracomunitari -:
come intendano risolvere l'incresciosa situazione e quali iniziative normative intendano assumere affinché situazioni del genere non abbiano più a ripetersi.
(4-07707)

Risposta. - Il mancato rilascio del visto al cittadino etiopico Zelalem Wegari è stato sostanzialmente frutto di un difetto di comunicazione che non ha purtroppo permesso ai nostri operatori consolari di fare sanare al richiedente l'incompletezza della domanda mediante la presentazione di tutta la documentazione necessaria.
La richiesta di un visto per affari, è stata presentata lo scorso 30 settembre sulla base di due lettere con cui la «Comunità Volontari per il Mondo» invitava l'interessato alla manifestazione «ONU dei Popoli» dal 9 al 12 ottobre e ad un seminario sul
water development; per quest'ultimo impegno non veniva però fornito alcun specifico riferimento alla data, al luogo ed all'ente promotore. Purtroppo non è stato possibile ricavare queste informazioni nemmeno dalla lettera inviata alla nostra ambasciata dal sindaco di Ancona, Fabio Sturani; il primo cittadino del capoluogo marchigiano confermava infatti la partecipazione del signor Zelalem Wegari all'iniziativa «Onu dei Popoli», facendosi carico delle sue spese di vitto ed alloggio, ma non forniva le necessarie specificazioni per le ulteriori iniziative alle quali avrebbe dovuto partecipare il cittadino etiopico. A questa carenza delle lettere di invito, si è aggiunto poi il fatto che il signor Zelalem Wegari non ha presentato la necessaria documentazione a corredo delle proprie qualifiche nel settore scientifico indicato.
In queste circostanze, la nostra ambasciata si è trovata nell'impossibilità, sulla base della normativa vigente, di dare un riscontro positivo alla domanda di visto del cittadino etiopica, che è risultata carente per alcuni requisiti fondamentali.
Nel valutare casi come quello del signor Wegari è utile ricordare che molti nostri uffici consolari lavorano quotidianamente con pesantissimi carichi di lavoro in un settore che, fra l'altro, prevede specifiche responsabilità personali per il funzionario che rilascia il visto. Queste condizioni operative purtroppo non sempre permettono ai nostri operatori - in presenza di richieste carenti od inesatte - di poter ricontattare singolarmente gli interessati al fine di sanare, ove possibile, le loro domande di visto.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.

REALACCI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con Ordinanza n. 3182 del 14 febbraio 2002, dettava disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine;
la suddetta ordinanza all'articolo 1 indica il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia quale commissario delegato per l'assunzione di misure urgenti e per gli interventi necessari a fronteggiare e risolvere tale situazione di emergenza;


Pag. LXXIII


con sentenza del Tar del Friuli-Venezia Giulia, n. 641/03 del 18 luglio 2003, sono state dichiarate le seguenti illegittimità:
a) illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza, violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione della legge n. 225 del 1992;
b) illegittimità dell'ordinanza del Ministro dell'interno, violazione della legge n. 225 del 1992 - eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e congruità tra i presupposti dell'emergenza e le misure autorizzate; violazione del principio generale dell'ordinamento «chi inquina paga»;
c) eccesso di potere per sviamento dall'interesse pubblico; violazione dei principi generali di imparzialità dell'azione amministrativa e di buona amministrazione e di legalità;
la suddetta sentenza riporta quanto segue: «il decreto del 15 febbraio 2002 del Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Commissario delegato all'emergenza (...) crea (...) le condizioni per l'instaurarsi, o, meglio, per il ristabilimento di una situazione di danno ambientale» -:
quali provvedimenti suppletivi intendano adottare per assicurare che la gestione dell'emergenza occupazionale si accompagni ad un'adeguata salvaguardia ambientale.
(4-07624)

Risposta. - In relazione all'interrogazione, con la quale si chiede quali provvedimenti suppletivi, alla luce della sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia n. 641/03 del 18 luglio 2003 che ha dichiarato l'illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine e dell'ordinanza di protezione civile n. 3182 del 14 febbraio 2002, si intendano adottare per assicurare che la gestione dell'emergenza occupazionale della Cartiera Burgo si accompagni ad un'adeguata salvaguardia ambientale; per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.
Al fine di comprendere le ragioni che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza socio ambientale determinatosi nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del comune di Tolmezzo giova precisare che la cartiera Burgo costituisce la realtà economica più importante dell'intero territorio montano della Regione, con un'occupazione diretta di circa 500 dipendenti ed un indotto di circa altre 150 persone.
L'esigenza di dotare il comprensorio del comune di Tolmezzo e la sua zona industriale di un adeguato sistema depurativo nacque intorno al 1985. G1i scarichi in pubblica fognatura domestici e di origine industriale, provenienti dalla cartiera Burgo S.p.A. e dall'impianto consortile di depurazione dell'Alto Tagliamento, che raccoglie e depura una parte dei reflui industriali della cartiera, sono convogliati attraverso la rete fognaria all'impianto di depuratore del comune di Tolmezzo.
Il citato impianto consortile subì notevoli traversie in quanto vennero nel tempo instaurati contenziosi rilevanti a seguito di accertate difformità tra la tipologia dei reflui avviati all'impianto e quelli contrattualmente previsti.
Nel gennaio 2002 fu disposto il sequestro preventivo degli scarichi provenienti dalla cartiera Burgo S.p.A. e dal consorzio di depurazione; il 20 febbraio 2002 il Magistrato ne dispose il dissequestro.
Su richiesta del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, il Presidente del Consiglio dei ministri dichiarava, il 14 febbraio 2002, lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2002, in relazione alla situazione ambientale venutasi a creare per l'impossibilità di adeguare la depurazione degli scarichi reflui secondo le procedure ordinarie, nonché per le conseguenze di natura socio-economica che il blocco degli impianti arrecava all'interno del comprensorio.
Con successivo provvedimento del 20 dicembre 2002 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2003.


Pag. LXXIV


Con ordinanza del ministero dell'interno n. 3182 del 14 febbraio 2002, il presidente della regione è stato nominato commissario delegato.
Tra i compiti attribuiti al commissario si evidenziano quelli relativi alla progettazione e realizzazione delle opere necessarie volte a:
1) adeguare il sistema depurativo consortile fino a conseguire il riutilizzo delle acque reflue depurate ovvero il loro scarico nel fiume Tagliamento secondo parametri qualitativi basati sulle limitazioni di portata del fiume; adeguare il relativo impianto di gestione dei fanghi e progettare e realizzare opere di mitigazione e riequilibrio ambientale riferite agli stessi impianti;
2) adeguare e completare la rete fognaria;
3) trasformare l'impianto di depurazione comunale esistente in impianto per il trattamento delle acque piovane prima del loro scarico in corpo idrico superficiale;
4) progettare e realizzare in connessione al depuratore consortile fognature e collettori per conseguire il riutilizzo delle acque reflue ovvero il recapito in corpo idrico in condizione di massima sicurezza;
5) realizzare opere di protezione idraulica.

Il lavoro del commissario è stato innanzi tutto rivolto ad avviare un puntuale piano di monitoraggio da attuarsi tramite l'ARPA, volto a verificare costantemente gli effettivi apporti dei singoli scarichi interessati al fine di assumere i necessari poteri derogatori. Successivamente, ha provveduto all'imposizione di alcuni interventi urgenti sia alla cartiera sia la gestore dell'impianto consortile volti ad un immediato miglioramento dei parametri degli scarichi.
In particolare, sono stati realizzati alcuni interventi urgenti al depuratore consortile, nonché imposte alla Burgo modifiche interne ai processi produttivi.
Già per effetto di tali provvedimenti, i limiti dei parametri dei solfiti allo scarico si sono ridotti.
Contestualmente, sono state ricercate le coperture finanziarie relative al progetto di complessiva ristrutturazione degli impianti di depurazione e della rete fognaria che sono state assicurate nell'ambito dei finanziamenti per le aree depresse, con deliberazioni CIPE n. 84/2000 e 36/2002.
L'attività del commissario ha consentito di monitorare la situazione ambientale complessiva e di avviare in concreto gli interventi per risolvere definitivamente l'emergenza in un contesto di continuità per la produzione della cartiera e per l'occupazione nonché di sicurezza per la salute e l'ambiente. A titolo meramente notiziale, sono stati assunti 27 decreti commissariali e la segreteria tecnica ministeriale ha affrontato le problematiche relative in undici sedute.
Con sentenza n. 641 del 18 luglio 2003 il tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia ha accolto il ricorso dell'associazione Italia Nostra, annullando il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002 e tutti gli altri atti successivi, statuendo che:
non ricorre un «evento» legittimante il ricorso a poteri straordinari di cui all'articolo 5 della legge 225 del 1992;
non vi è la tutela prevista dal legislatore in quanto gli atti posti in essere dal Commissario, nella sostanza, avrebbero mantenuto lo stato di inquinamento precedente.

In via preliminare, è bene precisare che il potere d'ordinanza extra ordinem realizza sì una deroga alle norme dell'ordinamento giuridico non per contraddirlo ma, anzi, per supplire a quelle stesse norme di cui si avverte l'inidoneità nell'affrontare l'emergenza e fornire, in estrema ratio un'efficace risposta ordinamentale alla specifica situazione, come avvenuto nel caso di specie.
Circa il primo punto, l'evento legittimante è dato dall'emergenza ambientale oggettiva, in quanto il Tagliamento, il fiume il più importante della regione, ubicato in posizione centrale rispetto al territorio, nel quale, tra gli altri, scarica anche la cartiera Burgo, presentava, nel tratto influenzato dallo scarico, un livello di degrado elevatissimo,


Pag. LXXV

come dimostrato dalla classe 5 IBE. Ciò a causa dell'effetto combinato dei prelievi eccessivi e degli scarichi civili ed industriali, di fatto non depurati o mal depurati, che ne hanno, almeno per certi punti, annullato la portata naturale, alterandone la capacità autodepurativa, e danneggiato il suo ecosistema.
Proprio per l'esigenza di superamento dell'emergenza e di «ripristino della normalità» occorrevano misure eccezionali ben più incisive di quelle consentite dall'applicazione degli strumenti ordinari che sono state inserite nell'ordinanza di protezione civile del 14 febbraio 2002.
Di fatto, sono stati imposti i limiti di cui alla tabella 4 (come se lo scarico avvenisse sul suolo) ed imposto il divieto di scarico delle sostanze pericolose, di cui all'allegato 5, paragrafo 2, punto 2.1 del decreto legislativo 152/99.
La gravità del problema ambientale ha costituito il presupposto per approntare le misure d'emergenza al fine di far fronte a «una delicata situazione di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti industriali e civili siti in comune di Tolmezzo, in provincia di Udine».
Quindi, ai fini della dichiarazione d'emergenza, la depurazione delle acque reflue («la situazione di criticità nel settore della depurazione delle acque reflue» - di cui alle ordinanze) è strumentale per il superamento dell'inquinamento.
Il TAR ha, di fatto, stravolto la
ratio legis della legge n. 225 del 1992 la quale mira a prevedere e prevenire varie ipotesi di rischio, nonché a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2, a prescindere dalla oggettiva causalità.
Inoltre, le amministrazioni procedenti si sono fatte carico di un problema ulteriore, indissolubilmente legato allo stato di emergenza ambientale, quale quello occupazionale (socio-economico).
Le misure assunte dal commissario sono state efficaci a tal punto da ottenere risultati che diversamente non si sarebbero realizzati, come l'abbattimento delle percentuali dei solfiti, per i quali si è passati da 24 mg/l a 6 mg/l.
Sono stati rilevati dei miglioramenti della qualità dello scarico, derivanti dalle misure gestionali prescritte dal commissario medesimo, limiti tabellari più restrittivi rispetto a quelli riferiti allo scarico sul suolo.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4411 del 2003, ha accolto le istanze di sospensione dell'esecuzione della sentenza in parola è in attesa della decisione nel merito dell'annullamento della stessa è stata ripristinata la validità degli atti impugnati. Nell'istanza di sospensione sono state evidenziate le gravi e irreparabili conseguenze che l'esecuzione della sentenza avrebbe comportato dal punto di vista amministrativo-ambientale-socio-economico.
Infatti, automaticamente sarebbero decaduti tutti gli atti emessi dal commissario delegato e l'annullamento delle progettazioni già eseguite, con relativa perdita ed inefficacia delle relative spese, con conseguente necessità di dover ripartire per la realizzazione degli interventi con le procedure ordinarie.
Sotto il profilo ambientale, sarebbero venute meno tutte le azioni di monitoraggio costante del livello di inquinamento, nonché le condizioni di assistenza tecnica appositamente preordinate da parte della segreteria tecnica del ministero e di tutti gli altri istituti coinvolti. Da ciò sarebbe derivata una minor tutela ambientale proprio nel momento in cui erano state programmate ed attuate le condizioni per risolvere definitivamente la situazione di degrado ambientale in essere.
Dal punto di vista socio economico, sarebbero derivate pesanti ripercussioni negative sull'occupazione dello stabilimento della cartiera Burgo in conseguenza della sua chiusura.
In attesa della pronuncia del Consiglio di Stato nel merito della sentenza, il commissario delegato potrà continuare a porre in essere tutte quelle attività per fronteggiare tale situazione che ha reso necessaria la dichiarazione dello stato di emergenza.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.


Pag. LXXVI

RIZZO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
lo stabilimento delle Omeca rappresenta l'unica realtà produttiva di grandi dimensioni della provincia di Reggio Calabria;
da tempo le maestranze dello stabilimento attraverso i propri rappresentanti sindacali conducono una battaglia affinché siano loro riconosciuti i benefici dal «rischio amianto», in base alla legge n. 257 del 1992, e successive modifiche;
il ministero del lavoro, all'epoca del governo di centro-sinistra e con l'impegno del Sottosegretario Paolo Guerrini, aveva garantito la estensione dei benefici ad ampie fasce di lavoratori;
l'ASL di Reggio Calabria, competente in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, per quanto riguarda i lavori di risanamento del tetto in eternit effettuati alla Omeca, in un documento ufficiale ha dichiarato testualmente che «Non si può escludere che durante i lavori per la bonifica del tetto non ci siano stati pericoli per i lavoratori»;
a parere degli esperti nazionali dei Sindacati Confederali CGIL-CISL-UIL, interpellati dalle segreterie provinciali di categoria su richiesta delle RSU della fabbrica reggina, questa dichiarazione dell'ASL è sufficiente affinché, d'ufficio, l'INAIL di Reggio Calabria, possa procedere al riconoscimento del beneficio ai lavoratori Omeca ai sensi della legge n. 257 del 1992, e successive modifiche;
l'INAIL e la CONTARP disattendono, però, la legge negando ai lavoratori dello stabilimento Omeca un diritto sacrosanto;
il direttore della struttura provinciale dell'Inail, più volte sollecitato dal consiglio di fabbrica, si è giustificato affermando che non può procedere perché vincolato dalle scelte adottate dalla direzione generale nazionale dell'Inail;
i diritti sacrosanti dei lavoratori, per di più quando c'è di mezzo la salute, non possono di certo essere barattati, così come la sicurezza e il controllo sul posto di lavoro sono presupposti importanti per la salvaguardia, la incolumità e la salute degli operai, contrariamente a quanto predisposta dall'attuale governo che ha presentato un disegno di legge il cui testo prevede la riduzione drastica dei benefici derivanti dall'esposizione all'amianto;
il riconoscimento del «rischio amianto» potrebbe, inoltre, garantire nuovi posti di lavoro per i giovani disoccupati della nostra terra;
da un anno a questa parte si susseguono riunioni effettuate tra le RSU Omeca, il prefetto, gli enti locali e gli uffici preposti al controllo su i posti di lavoro, senza che però nulla o quasi di concreto sia stato fatto per sbloccare in termini positivi la vertenza amianto alle Omeca-:
se siano a conoscenza delle rivendicazioni portate avanti dai sindacati e dalle Rsu della Omeca per l'estensione ed il riconoscimento del rischio amianto ai lavoratori;
quali provvedimenti intendano assumere per garantire il diritto alla salute ed al lavoro degli operai della Omeca;
se non ritengono opportuno chiedere l'avvio di un confronto serrato con il Governo e gli altri attori istituzionali e sociali per portare a buon fine la vertenza amianto nello stabilimento delle Omeca di Reggio Calabria e per garantire ai lavoratori la fruizione dei benefici di cui alla legge n. 257 del 1992, per l'esposizione al rischio amianto.
(4-06348)

Risposta. - In ordine ha questione del riconoscimento dei benefici pensionistici, di cui alla legge 257 del 1992 in favore dei lavoratori dello stabilimento BREDA OMECA di Reggio Calabria, l'INAIL ha fatto presente di aver eseguito quanto previsto dall'Atto di indirizzo ministeriale, emanato il 22 novembre 2000.


Pag. LXXVII


A quasi tutti i lavoratori della OMECA è stata riconosciuta l'esposizione all'amianto, con i relativi benefici, in quanto è stato accertato che erano adibiti a quelle fasi di costruzione dei rotabili ferroviari che comportavano l'impiego dell'amianto e la sua dispersione nell'aria in concentrazioni superiori a 100 fibre per litro.
Successivamente, gli stessi lavoratori hanno avanzato, sulla base di una relazione della locale A.S.L., la richiesta per un ulteriore periodo di riconoscimento dell'esposizione all'amianto, coincidente con quello durante il quale nello stabilimento sono stati svolti lavori di bonifica, da parte di un'apposita ditta specializzata (14 dicembre 2000-23 novembre 2001).
L'INAIL, a seguito del parere tecnico del CONTARP, ha respinto la richiesta in questione, poiché è stata esclusa la presenza di una esposizione all'amianto superiore alla soglia minima anzidetta.
Per quanto riguarda gli atti di indirizzo, emanati da questo ministero, occorre precisare che con l'emanazione della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia ambientale», sono stati definitivamente consolidati tutti gli atti adottati prima dell'entrata in vigore della citata legge, nonché le certificazioni rilasciate o da rilasciare, in base agli atti predetti, dall'INAIL.
Tale evento ha di fatto cristallizzato l'azione amministrativa, che in passato aveva condotto all'emanazione degli atti di indirizzo ed è, pertanto, venuta meno l'esigenza di mantenere aperti i tavoli di concertazione a suo tempo attivati per l'esame delle istanze di ammissione ai benefici.
Attualmente tale verifica è di esclusiva competenza dell'INAIL che l'esercita nel rispetto dei codificati parametri di valutazione (valori di rischio per l'esposizione a polveri di amianto superiori a quelli consentiti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dall'articolo 3, della legge n. 257 del 1992.
Ad ogni modo, è opportuno ricordare che è attualmente all'interno dei provvedimenti che determinano la manovra finanziaria per il 2004, attualmente all'esame del Parlamento sono previste delle norme di complessiva revisione della materia.
Colgo l'occasione per inviarLe cordiali saluti.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

RUSSO SPENA. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
nella città di Palermo da decenni esiste una struttura operativa nell'ambito dell'ispettorato territoriale Sicilia del Ministero delle comunicazioni;
tale struttura per svolgere i delicati compiti di controllo e sorveglianza dello spettro radioelettrico, ed in particolare a salvaguardia della sicurezza della vita umana ed a supporto dell'autorità giudiziaria, è dotata di personale tecnico specializzato, di sofisticate apparecchiature, di automezzi attrezzati, condotti sino ad oggi da due autisti-meccanici preposti alla loro guida;
in data 31 agosto e in data 31 dicembre del 2002 per raggiunti limiti di età i due autisti meccanici andranno in pensionamento;
alla citata struttura operativa non esiste altro personale abilitato alla guida di tali automezzi -:
se non ritenga grave rendere non più operativa tale struttura che svolge delicati compiti istituzionali;
se non sia il caso di intervenire prontamente affinché si provveda alla sostituzione dei due autisti meccanici attra- verso l'utilizzo dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, poiché si tratta semplicemente di sostituire e non di integrare l'attuale personale assegnato al ministero delle comunicazioni.
(4-03356)

Risposta. - Si ritiene opportuno far presente che questo ministero, la cui dotazione organica, come noto, è stata rimodulata


Pag. LXXVIII

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2001, ha avviato le procedure per i corsi di riqualicazione collegati ai passaggi del personale all'interno delle aree funzionali in base agli articoli 15, comma 1, lettera b) del C.C.N.L. - comparto ministeri - e 10 del contratto integrativo del ministero delle comunicazioni, la cui conclusione comporta l'attribuzione dei nuovi profili professionali e delle posizioni economiche corrispondenti.
Pertanto, fino al termine delle suddette procedure non sarà possibile stabilire l'esatto fabbisogno di personale appartenente alle varie aree funzionali.
Ciò premesso, per quanto concerne in particolare il problema della carenza di personale con qualifica di autista, creatosi al momento della separazione fra l'ente Poste Italiane, ora s.p.a., e questo ministero si fa presente che in assenza di un formale provvedimento che attesti la carenza di personale dell'ispettorato territoriale Sicilia, la proposta di utilizzare la possibilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 non può essere presa in considerazione.
Tale articolo, infatti, disciplina le modalità e i termini della mobilità volontaria di personale tra le pubbliche amministrazioni (articolo 27 del CCNL - comparto ministeri «mobilità volontaria all'interno del comparto») e, di conseguenza, l'avvio di tale procedura presuppone la volontaria presentazione della domanda di trasferimento da parte del singolo dipendente.
Si significa, inoltre, che per aderire ad una richiesta del dirigente dell'Ispettorato territoriale Sicilia, è stata emanata un'apposita interpellanza diretta a tutti gli uffici di questo ministero per verificare se vi fossero adesioni di dipendenti autisti disponibili ad essere trasferiti presso il suddetto Ispettorato ma, non risultano pervenute adesioni in tal senso.
È noto, infine, che l'articolo 34, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 stabilisce il divieto per le amministrazioni dello Stato di procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

RUSSO SPENA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il signor Cosimo Semeraro, nato a Taranto il 26 luglio 1948, ha lavorato come operaio all'ILVA Laminati Piani Spa di Taranto, svolgendo mansioni di riparatore elettrico (con esposizione all'amianto) dall'8 settembre 1971 al 9 gennaio 2000 (come risulta dallo stato di servizio);
il 28 novembre 1996 presenta domanda di pensione di anzianità, in base alla legge 4 agosto 1993, n. 271 «Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto»;
il 26 marzo 1997 l'INAIL scrive al Semeraro (e, per conoscenza, all'ILVA Laminati Piani Spa di Taranto): «Sulla base degli accertamenti effettuati da questo Istituto e tenuto conto delle indicazioni contenute nel e curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro, si dichiara che presso l'azienda ILVA Laminati Piani Spa stabilimento di Taranto il dipendente signor Semeraro Cosimo, è stato esposto dell'amianto per le seguenti mansioni da lui svolte nei reparti e per i seguenti periodi: dal 1 gennaio 1978 al 31 dicembre 1986 con mansione/attività di riparatore elettrico in reparto/ambiente di lavoro servizi;
il 31 marzo 1998 l'INAIL scrive di nuovo al Semeraro (e, per conoscenza, all'ILVA): «Si comunica che il provvedimento del 26 marzo 1997 è revocato. Da un'attenta analisi dei suoi curricula professionali rilasciati dalla ditta ILVA in data 1 ottobre 1996 e 12 maggio 1997 e da una successiva indagine ispettiva volta ad accertare le esatte mansioni svolte emerge che le stesse mansioni e i reparti presso i quali la signoria vostra ha lavorato non sono tra quelli riconosciuti dalla Contarp - direzione regionale con esposizione rischio amianto ai sensi delle leggi indicate in oggetto»;


Pag. LXXIX


l'ufficio pensioni di Taranto comunica al Semeraro che la sua domanda di pensione è stata respinta in quanto in suo favore non risultano almeno 1.820 contributi settimanali, risultanti infatti, complessivamente in suo favore nel periodo dal 1 novembre 1954 al 31 dicembre 1996, n. 1536 contributi settimanali, di cui contributi settimanali n. 1536 nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per la signoria vostra non si applicano i benefici previsti dalla legge 257 del 1992 perché risulta un'esposizione all'amianto inferiore ai 10 anni;
da quel momento inizia un contenzioso tra il Semeraro, l'INPS e l'INAIL di Taranto;
dal tabulato previdenziale dell'INPS del Semeraro risultano 2.347 contributi (pari, a 45 anni e 7 settimane), mentre gli sono stati riconosciuti (in base ai quali gli è stata liquidata la pensione) 2.080 contributi (pari a 40 anni). Di conseguenza, al Semeraro non sono stati riconosciuti 5 anni e 7 settimane (20 milioni di vecchie lire che lui ha pagato in più);
il 14 ottobre 1997 il Semeraro presenta ricorso al comitato provinciale INPS di Taranto, contestando all'INAIL di Taranto l'attestato che gli riconosce l'esposizione al rischio amianto solo per gli anni compresi tra il 1 gennaio 1978 e il 31 dicembre 1986;
il 9 febbraio 1998 l'ILVA Spa rilascia una nota dove «attesta che il signor Semeraro a tutt'oggi svolge mansioni di riparatore elettrico, mansione per la quale è riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità;
il 1 dicembre 2002 il Semeraro viene sottoposto a visita neurologica presso il centro per la prevenzione diagnosi cura e riabilitazione della patologia da disadattamento lavorativo dell'università di Milano (dottor Renato Gilioli, neurologo - dottoressa M.G. Cassitto, psicologa). Conclusione: disturbo depressivo di natura reattiva a problematiche occupazionali -:
se intendano avviare un'indagine per verificare se realmente il Semeraro non abbia diritto ad avere il riconoscimento all'esposizione rischio amianto, e a quindi, beneficiare della legge 271 del 1993.
(4-04795)

RUSSO SPENA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
già in un precedente atto di sindacato ispettivo l'interrogante denunciava il fatto che l'Inail di Taranto non riconosceva all'operaio dell'Ilva Italsider, Cosimo Semeraro, affetto da asbetosi pleurica a causa di esposizione all'amianto, i benefici della legge n. 257 del 1992 (esposizione all'amianto);
al Semeraro non vennero riconosciuti i benefici della legge perché due ex dirigenti dell'Inail Giovanni Sulpizio e Giovanni Cavallini, preposti all'esame del fascicolo, sono stati accusati di aver accultato e soppresso il fascicolo professionale dell'ex operaio dell'Italsider;
conseguentemente l'Inail di Taranto in riscontro ad una richiesta formulata dalla procura della Repubblica il 20 settembre 1999, attestava formalmente l'inesistenza di fascicoli Inail a carico del dipendente dell'Ilva Semeraro Cosimo, fascicoli contenenti tutta la documentazione professionale riguardante il lavoratore Semeraro Cosimo, il suo curriculum lavorativo indicante le mansioni ricoperte nell'azienda, nonché la documentazione attestante il riconoscimento dei presupposti di legge previsti per l'ammissione ai benefici previdenziali spettanti a seguito di esposizione, per motivi di lavoro, al rischio di amianto, effettuato dalla stessa sede Inail di Taranto;
è estremamente grave che funzionari di enti pubblici abbiano un tale comportamento verso i cittadini ed i lavoratori -:
se, alla luce dell'episodio riferito in premessa, non ritenga di dover predisporre la ricostruzione della situazione


Pag. LXXX

previdenziale del Semeraro e riconoscergli, quindi, quel diritto che gli è stato negato perché due funzionari dell'Inail avrebbero deciso di occultare la pratica.
(4-05208)

Risposta. - L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha comunicato quanto segue relativamente alla vicenda del signor Cosimo Semeraro ed in particolare alla revoca del riconoscimento dei benefici previdenziali da pare della sede INAIL di Taranto.
L'azione che ha portato a rivedere la situazione oggettiva del dipendente in parola, che aveva ottenuto, in data 26 marzo 1997, il certificato comprovante l'esposizione per i benefici previsti dalla legge 257 del 1992 e successive modificazioni, è stata determinata dall'esito di un'ulteriore indagine amministrativa promossa dalla CONTARP regionale Puglia. Il risultato della ricerca confermava che il disguido riferito all'iniziale riconoscimento è sorto a causa della generica formulazione di «riparatore elettrico Area Servizi» riportata nel curriculum professionale redatto dall'ILVA-ex italsider di Taranto.
È stato appurato, infatti, che il signor Semeraro non aveva prestato la propria opera nei settori area a caldo (ghisa, acciaieria, laminazione e treni a nastro a caldo) e Area servizi - energia elettrica e fluidi di servizio - contemplate negli atti di indirizzo ministeriali sottoscritti dai sottosegretari On. Caron e On. Guerini che riconoscevano agli addetti di questi reparti i benefici previdenziali.
L'istituto, poi, sulla base degli elaborati peritali cui è stato sottoposto il signor Semeraro, ha ritenuto di escludere qualunque segno di patologia, amianto correlata e di confermare che non sono state evidenziate alterazioni pleuriche riconducibili ad una diagnosi di asbestosi polmonare.
A seguito di questo responso il signor Semeraro ha citato in giudizio l'INAIL.
Il giudice competente ha nominato il C.T.U (consulente tecnico d'ufficio) che, al termine dei propri accertamenti peritali ha riscontato, al citato lavoratore, una percentuale di invalidità per asbestosi del 20 per cento. In data 12 dicembre 2002, è stato emesso il dispositivo della sentenza, con la conferma delle valutazioni del C.T.U.
Tuttavia non risulta che questo atto sia stato già depositato.
A sua volta, l'avvocatura INAIL, della sede di Taranto, ha chiesto le considerazioni all'area medico legale, sul parere espresso dal C.T.U. Le considerazioni mediche, dopo ulteriori mirate indagini e nuovi accertamenti sanitari, appaiono discordanti in merito alla diminuizione della capacità lavorativa del 20 per cento diagnosticata dal consulente tecnico d'ufficio del tribunale.
Il parere di quest'ultimo, troverebbe corrispondenza solo in presenza di una patologia di asbestosi polmonare che, nel caso preso in esame, non è presente. Pertanto, inevitabilmente, l'INAIL proporrà appello per chiedere il rinnovo della perizia.
In merito, poi, alle recenti vicende legate agli avvisi di garanzia notificati agli ex Dirigenti dell'INAIL, sui fatti denunciati dal signor Semeraro si rappresenta che, poiché sono in corso le indagini preliminari da parte del G.I.P. di Taranto, non è possibile trarre conclusioni di alcun genere, essendo gli stessi coperti dal segreto istruttorio.
L'Inps, per quanto di propria competenza, ha fatto presente quanto segue.
Il signor Cosimo Semeraro ha effettivamente presentato domanda di pensione di anzianita il 28 novembre 1996.
Va precisato che la cessazione del rapporto di lavoro è un requisito indispensabile per il riconoscimento della pensione di anzianità ed il signor Semeraro, anche dopo aver presentato la domanda di pensione e sino al 31 gennaio 2000, non ha mai cessato di lavorare.
La domanda era stata respinta il 5 giugno del 1997 in quanto non erano stati maturati almeno 1820 contributi utili al diritto a pensione, secondo quanto previsto dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, richiamata dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Solo successivamente, a seguito di sentenza del tribunale di Taranto, passata in giudicato, al signor Semeraro veniva riconosciuta l'esposizione all'amianto e quindi con essa il diritto alla rivalutazione dei periodi sottoposti ad esposizione, attraverso


Pag. LXXXI

cui è stato possibile procedere al ricalcolo delle settimane utili al diritto allo speciale beneficio pensionistico per i lavoratori esposti all'amianto.
Il signor Semeraro cessava l'attività lavorativa in data 31 gennaio 2000 e, pertanto, avendo egli perfezionato tutti i requisiti amministrativi per il riconoscimento della pensione di anzianità, la sede INPS di Taranto provvedeva alla liquidazione della stessa con decorrenza dal mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, secondo quanto precisato con circolare INPS n. 284 del 13 dicembre 1993 e, in esecuzione della sentenza, applicando la rivalutazione prevista dalle leggi predette in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto.
Va, ancora una volta, ribadito che nel fondo pensioni lavoratori dipendenti, il periodo massimo di contribuzione utilizzabile per la misura della pensione è, in ogni caso, di 2080 contributi settimanali, considerando il periodo compreso tra l'inizio dell'assicurazione e il mese precedente alla decorrenza della pensione.
Pertanto, nessuna rilevanza può avere il riconoscimento di un numero di settimane coperte da contribuzione superiori al detto limite.
Tuttavia, avendo il signor Semeraro un'anzianità contributiva superiore ai diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, viene adottato il sistema retributivo per la misura del trattamento pensionistico erogabile, ai sensi e per gli effetti della legge di riforma del 1995.
Secondo tale sistema, la pensione viene rapportata alla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi, opportunamente rivalutati sulla base degli indici ISTAT fissati ogni anno.
Per chi abbia un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992 (come nel caso del signor Semeraro), la retribuzione annua pensionabile viene determinata prendendo a base le ultime 520 settimane di contribuzione (10 anni) precedenti +69 la data di decorrenza della pensione.
Pertanto, i cinque anni e sette settimane non riconosciute al signor Semeraro rilevano comunque ai fini del calcolo della pensione a lui erogata.
Colgo l'occasione per inviarLe cordiali saluti.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

RUZZANTE. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
in occasione dell'emissione del francobollo di posta prioritaria da 0,62 euro, riproducente il valore della cosiddetta serie «Democratica» da 100 lire del 1946, l'ufficio stampa delle Poste Italiane ha annunciato la predisposizione di un apposito carnet - tirato in soli 100 mila esemplari - contenente cinque esemplari del suddetto francobollo, la cui vendita si sarebbe dovuta svolgere direttamente agli abbonati, o presso l'ufficio postale temporaneamente allestito per la mostra filatelica sui francobolli della Repubblica, organizzata nei palazzi della Camera dei deputati, o in fine, per la parte eventualmente residua, presso il solo ufficio filatelico di Roma;
nel corso dei giorni in cui si è tenuta la sopra citata mostra, la vendita di detti carnet sembra sia avvenuta con modalità alquanto improvvisate ed incoerenti, consentendo, in un primo momento, l'acquisto massimo di soli tre esemplari per ciascun collezionista e successivamente saliti a cinque, ed allo stesso tempo autorizzando l'acquisto di ben 1.000 esemplari da parte dei commercianti del settore;
tale procedura, favorendo l'accaparramento, ha comportato un immediato esaurimento delle disponibilità ed una conseguente impennata del valore numismatico, che ora ha raggiunto quotazioni che si aggirano tra i 35 e i 45 euro, con particolare danno per i tanti appassionati che non hanno potuto visitare la suddetta mostra -:
quali siano state, e con quali modalità siano state adottate, le regole per la


Pag. LXXXII

distribuzione dell'emissione in questione e se non ravvisi motivi di critica e di intervento nei confronti di una operazione che sembra essere stata concepita per favorire solo alcuni, a tutto danno dei tanti collezionisti che in tutto il paese sono interessati a tali eventi e che sono stati impossibilitati, anche solo per problemi di distanza territoriale, ad accedere a tale opportunità.
(4-05770)

Risposta. - Al riguardo, nel far presente che al ministero delle comunicazioni compete la sola emissione delle carte valori postali laddove la vigente disciplina attribuisce la distribuzione e la commercializzazione delle stesse alla società poste, si comunica che la medesima società, interessata in merito a quanto rappresentato dall'interpellante nell'atto parlamentare in esame, ha significato quanto segue.
Il francobollo di cui è cenno, del valore di 0,62 euro riproducente la cosiddetta «serie Democratica» da lire 100 del 1946 è stato emesso il 16 gennaio 2002 con una tiratura di 3 milioni di pezzi ed è stato posto in vendita, come di regola, in tutti gli uffici postali; contemporaneamente, come spesso si verifica in occasione di eventi culturali, i francobolli sono stati venduti anche all'interno della mostra di Montecitorio, inseriti in appositi contenitori personalizzati con il logo della manifestazione.
La decisione di predispone un prodotto destinato ai visitatori della mostra è stata presa - stando a quanto riferito da poste italiane - nella fase organizzativa dai diversi soggetti coinvolti.
L'11 gennaio 2002 la competente divisione filatelica della medesima società poste ha diramato un comunicato stampa nel quale veniva specificato che la distribuzione dei
carnet sarebbe avvenuta nell'ambito della mostra, mediante invio diretto ai clienti abbonati di poste italiane e, nell'eventuale parte residuale, presso il negozio filatelico di via della Vite in Roma.
Tali modalità, ha proseguito la società, tranne qualche sporadica e tardiva protesta, non sono state contestate nella fase preparatoria dell'evento in parola.
Per poter rispettare tali impegni l'iniziale tiratura di 60 mila
carnet è stata ampliata fino a 100 mila pezzi, tuttavia l'inaspettato successo della manifestazione, con la conseguente non prevista affluenza di visitatori che ha reso necessario prolungarne la durata, ha determinato il rapido esaurimento di tutte le scorte rendendo, di fatto, impossibile, contrariamente a quanto normalmente si verifica ed a quanto inizialmente previsto, la prosecuzione della vendita presso l'ufficio filatelico divisionale suddetto.
Le modalità di vendita dei
carnet adottate durante lo svolgimento della mostra, sono state fissate con lo scopo di permettere l'acquisto delle emissioni al maggior numero possibile di visitatori, evitando di favorire forme di accaparramento da parte solo di alcuni fra essi, mentre è stato permesso agli operatori economici del settore filatelico accreditati come tali e provenienti da ogni parte del territorio nazionale, l'acquisto di un quantitativo di carnet superiore per facilitare la commercializzazione di questa emissione al pari di tutte le altre.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

SANTULLI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'istituto alberghiero di Stato fino al 1996 rilasciava il diploma di Stato di tecnico delle attività alberghiere che abilitava all'insegnamento. Dopo 360 giorni era possibile accedere al doppio canale e quindi, entrare in ruolo;
dopo il 1996 l'istituto alberghiero di Stato è diventato istituto professionale statale per i servizi alberghieri della ristorazione e turistici e rilascia due tipi di diploma: quello di tecnico dei servizi della ristorazione e quello di tecnico dei servizi turistici;
la legge 10 febbraio 2000, n. 30 ha previsto che, per arrivare all'acquisizione dell'abilitazione, e quindi per svolgere le


Pag. LXXXIII

funzioni di insegnante, oltre al diploma è necessaria l'abilitazione all'insegnamento mediante corso abilitante o la laurea;
è necessario, pertanto, definire un «quadro» legislativo certo per riconoscere a coloro che sono in possesso del diploma di tecnico delle attività alberghiere, lo stato di docente di ruolo o almeno di effettuare corsi abilitanti, che permetterebbero allo stesso modo l'acquisizione dello stato di docente di ruolo, in modo più frequente visto che fino ad oggi sono stati effettuati corsi e sanatorie ai corsi che hanno considerato il servizio svolto fino al 1 gennaio 2000 lasciando in sospeso gli attuali incaricati o chi ha maturato già 360 giorni d'insegnamento dopo il 1 gennaio 2000 -:
quali iniziative intenda adottare per definire un quadro normativo certo e permettere a chi ha acquisito competenze e professionalità nell'insegnamento di poter svolgere le proprie funzioni in modo stabile;
se non sia opportuno effettuare nuovi corsi abilitanti che permettano ai tecnici delle attività alberghiere di assumere lo stato di docente di ruolo.
(4-05571)

Risposta. - In merito all'atto di sindacato ispettivo relativo il problema di coloro che, essendo in possesso del diploma di tecnico delle attività alberghiere, aspirano ad acquisire lo stato di docente di ruolo e a tal fine chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare «per definire un quadro normativo certo, si fa presente che il quadro normativo, relativo all'assunzione nei ruoli dei docenti tecnico-pratici, è già stato definito con la legge n. 124 del 3 maggio l999, che ha previsto l'accesso all'insegnamento mediante due procedure per titoli ed esami e per soli titoli.
Il concorso ordinario non è stato bandito per la presenza di un cospicuo numero di docenti tecnico-pratici soprannumerari. Sono state, invece, indette ben 3 sessioni riservate di abilitazioni per il personale in servizio da almeno 360 giorni, a conclusione delle quali anche i docenti tecnico-pratici hanno potuto conseguire l'idoneità all'insegnamento e successivamente inserirsi nelle graduatorie permanenti.
Va aggiunto che, nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 19 settembre 2003 e ora all'esame del Parlamento, è prevista la possibilità di conseguire l'idoneità all'insegnamento da parte dei docenti tecnico-pratici con almeno 360 giorni di servizio nelle attività di sostegno, purché in possesso dello specifico diploma di specializzazione.
Allo stato - tenuto conto che è intervenuta la legge delega n. 53 del 28 marzo 2003 di riforma del sistema scolastico, la quale, tra l'altro, ha espressamente abrogato la legge n. 30 del 10 febbraio 2000 richiamata nell'interrogazione - si ritiene che le tematiche sollevate possano essere adeguatamente esaminate solo nel contesto del riordino complessivo degli ordinamenti che scaturirà dagli atti applicativi della legge di delega recentemente approvata dal Parlamento.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

SASSO, GRIGNAFFINI, CAPITELLI, CARLI, CHIAROMONTE, GIULIETTI, MARTELLA, LOLLI e TOCCI. - Al Ministro della funzione pubblica, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) ha disposto che le amministrazioni pubbliche provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche «sulla base dei princìpi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 tenendo conto dei processi di riforma delle amministrazioni ai sensi della legge n. 59 del 1997 e della legge n. 137 del 2001, nonché dei trasferimenti di funzioni alle regioni ed agli enti locali ai sensi della legge n. 59 del 1997 e della legge costituzionale n. 3 del 2001;


Pag. LXXXIV


il ministero dell'istruzione dell'università e ricerca ha finalmente concluso l'iter del regolamento di riorganizzazione delle proprie strutture amministrative, unificando gli uffici dell'ex ministero dell'istruzione e dell'ex ministero dell'università e ricerca, proprio ai sensi della legge n. 59 del 1997 ed in considerazione dei trasferimenti di funzioni al sistema delle autonomie locali e alle regioni previsto dalla stessa legge n. 59 e dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;
tale regolamento, approvato dal Consiglio dei Ministri, recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2002, ha terminato il suo lungo iter in quanto è stato registrato dalla Corte dei Conti, nella seduta del 27 marzo 2003, ed è stato trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
la Corte dei Conti non ha registrato, ritenendole illegittime rispetto alla normativa di riferimento, le disposizioni regolamentari relative all'istituzione di sei uffici e quindi ha conseguentemente eliminato sei posti di dirigente generale;
il Miur non ha più il potere di ritirare il regolamento registrato dalla Corte dei Conti, che deve essere obbligatoriamente pubblicato, essendo già stato firmato anche dal Presidente della Repubblica;
l'applicazione del nuovo assetto organizzativo consentirebbe di non considerare come inutilmente prestata la lunga attività amministrativa posta in essere (durata oltre due anni), di dare certezza agli uffici che continuano ad operare in una situazione di precarietà e, cosa più importante consentirebbe di utilizzare le risorse finanziarie derivanti dall'eliminazione di alcune strutture amministrative, con opportuni meccanismi contabili previsti dalla legge n. 246 del 2002, sponstandole dalla destinazione di spese del personale a quella relativa all'ampliamento dell'offerta formativa soprattutto per gli studenti disabili, gravemente colpiti nell'effettiva attuazione del diritto allo studio dai tagli agli organici del personale docente -:
per quale motivo non si proceda alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato regolamento e non si proceda conseguentemente alla prescritta rideterminazione delle dotazioni organiche che la legge finanziaria prescrive come obbligo per finalità di contenimento della spesa pubblica, e non di proceda ad utilizzare per le finalità istituzionali invece che per attività pubblicitarie le già esigue risorse finanziarie del Miur.
(4-06717)

Risposta. - In relazione all'atto di sindacato ispettivo, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si comunica quanto segue.
Com'è noto, la Corte dei conti, con deliberazione della sezione del controllo in data 27 marzo 2003, ha ammesso a registrazione solo parzialmente il provvedimento, censurandone invece alcune parti essenziali.
In adeguamento ai rilievi formulati dalla Corte dei conti, è stata predisposta una nuova stesura del regolamento di organizzazione del Ministero con contenuti conformi alle indicazioni della Corte dei conti medesima.
Il nuovo regolamento è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 luglio 2003 e successivamente è stato sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 2003.
Con nota prot. 3767 del 15 settembre 2003, il nuovo regolamento è stato trasmesso al ministero della giustizia per il successivo inoltro alla Corte dei conti, che ha ammesso a visto e registrazione il provvedimento in data 8 novembre 2003.
Il regolamento è stato quindi emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2003.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.


Pag. LXXXV

SERENA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
l'Associazione nazionale dei capi operai civili delle Forze Armate (ANCOFA) conduce da anni una battaglia in difesa delle imprese artigiane che eseguono in regime di appalto il servizio di barberia presso i corpi militari;
l'ANCORA, per bocca del suo direttore, Cavalier Ufficiale Giorgio Cerrigone, si dichiara attualmente molto preoccupata in quanto gli oneri dei capitolati del servizio (tariffe, locazione indicizzata dei locali, durata limitata dell'appalto, ed altro) sono ormai tali da non consentire gli artigiani interessati di sostenere economicamente i crescenti costi, posta anche la prevedibile contrazione di attività derivante dall'abolizione della leva militare: va tenuto presente che, a differenza di altre imprese che operano per le Forze Armate (sarti, calzaturieri), i barbieri sono tenuti all'obbligo della presenza costante nelle caserme di loro competenza, dovendo a tal fine assumere in locazione i locali demaniali nei quali svolgere la loro attività -:
in quale modo si intenda ovviare ai problemi evidenziati al fine di assicurare a queste piccole imprese il superamento di un preoccupante stato di disagio e d'incertezza.
(4-01552)

Risposta. - Le problematiche prospettate dall'interrogante, in merito alla situazione di disagio e di incertezza vissuta dagli assuntori civili che eseguono in regime di appalto il servizio di barberia nell'ambito delle forze armate, sono connesse al processo di revisione della struttura organizzativa dell'amministrazione difesa, nel quadro della ristrutturazione dei servizi logistici.
In particolare, le difficoltà palesate dall'associazione nazionale dei capi operai civili delle forze armate (ANCOFA) sono dovute, oltre che ai crescenti costi di esercizio rapportati alle attuali condizioni di appalto (tariffe, locazione indicizzata dei locali, durata limitata del contratto, obbligo di presenza costante, eccetera) anche alla inevitabile contrazione dell'attività, a fronte della riduzione della leva, propedeutica alla sospensione della coscrizione obbligatoria.
Al riguardo, la competente direzione generale del commissariato e dei servizi generali ha già provveduto a risolvere l'essenziale ed improrogabile questione delle tariffe, rideterminando, con decorrenza 1o gennaio 2002, le tariffe base per assicurare il servizio di cui trattasi in euro 0,16268, IVA esclusa, per ogni militare avente diritto e per ogni giornata di effettiva presenza, con un incremento del 10,5 per cento rispetto alla precedente tariffa in vigore dal dicembre 1995.
Si aggiunge, inoltre, che per il personale militare femminile è stata adottata una tariffa speciale pari ad euro 14,8481, IVA esclusa, per ogni taglio di capelli, compreso lo
shampoo, consentendo fino a due prestazioni mensili pro-capite.
In conclusione, si rassicura l'interrogante che, ferme restando le normative di ordine generale vigenti - come nel caso della locazione indicizzata - e gli obblighi di presenza afferenti la natura stessa della prestazione richiesta, l'amministrazione potrà rendersi disponibile per individuare, di concerto con le organizzazioni di categoria, ogni possibile soluzione, non escludendo l'esame della durata contrattuale che attualmente, ai sensi del 17 ottobre 1996, n. 618, è annuale e rinnovabile fino ad un massimo di quattro anni.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

SGOBIO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
alcuni giorni fa, in una lettera pubblicata sul quotidiano «La Stampa», nella rubrica dal titolo «Specchio dei Tempi», il signor Paolo Osiride Ferrero, presidente della Consulta per le persone disabili e in difficoltà, ha lamentato lo scarso numero di sportelli automatizzati per il servizio Bancomat destinati alle persone disabili, nella città di Torino;


Pag. LXXXVI


molti di questi apparecchi, secondo la suddetta denuncia, uniscono, oltre ai disservizi fisiologici, la trascuratezza nei confronti delle barriere architettoniche che, ancora oggi, contribuiscono a complicare le giornate di coloro i quali devono convivere con un handicap più o meno grave;
il 2003 è stato dichiarato dall'Unione Europea l'anno delle persone disabili;
a complicare ulteriormente le cose c'è da registrare la graduale riduzione dei vigilantes dalle filiali degli istituti di credito, propensi ad affidare la sicurezza dei loro sportelli ad una tecnologia sempre più sofisticata ed automatizzata, e che, per le persone disabili, in molti casi rappresentano l'unico «strumento» utile per portare a termine l'operazione -:
se non ritengono opportuno avviare una efficace campagna informativa in favore dell'abbattimento delle barriere architettoniche e, con riferimento agli istituti bancari un programma di incentivazione di interventi per rendere accessibili gli sportelli ai disabili.
(4-05701)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in discorso, in via preliminare, che le tematiche inerenti il superamento delle barriere architettoniche sono considerate con particolar attenzione da questa amministrazione.
Premesso ciò si rappresenta che grazie alla sinergia con il lavoro delle associazioni di settore è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e Fiaba (fondo italiano abbattimento barriere architettoniche), come strumento partecipativo, che tra le proprie finalità prevede anche la diffusione di una cultura orientata ad eliminare le barriere architettoniche attraverso forme di vigilanza degli organi preposti.
Si informa, altresì, che su iniziativa del Ministro per l'innovazione e le tecnologie è stata presentato il Libro Bianco «Tecnologie per la disabilità: una società senza esclusi» quale risultato del lavoro della «Commissione interministeriale sullo sviluppo e l'impiego delle tecnologie dell'informazione per le categorie deboli», costituita dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute.
Nel citato Libro Bianco sono riportate proposte e azioni per lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione in favore delle persone in difficoltà.
Si precisa, inoltre, che le specifiche questioni riguardanti la piena accessibilità di strutture e servizi da parte di persone con disabilità sono state al centro di diverse recenti iniziative, tra le quali la Seconda conferenza per le politiche sulla disabilità, svoltasi a Bari nei giorni 15 e 16 febbraio 2003. Documenti conclusivi sono stati portati all'attenzione del Parlamento e trasmessi ai Ministri competenti.
Tali tematiche saranno oggetto di dibattito anche nel corso dei lavori della Conferenza di chiusura dell'anno europeo delle persone con disabilità che si terrà il 5, 6, e 7 dicembre 2003 a Roma.
Per quanto riguarda, infine, la specifica questione rappresentata nell'interrogazione, la direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori, servizio disabili, ha intenzione di interessare l'ABI per conoscere quali interventi siano stati predisposti o si intende realizzare da parte di istituti di credito per superare le difficoltà connesse alla fruizione di servizi di bancomat a parte delle persone con disabilità.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali: Grazia Sestini.

SGOBIO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
in seguito all'approvazione, alla Camera dei deputati, della nuova normativa sul rapporto di lavoro degli insegnanti di religione cattolica, 7.000 docenti precari della regione Lombardia, a rischio di perdere il posto di lavoro, hanno preannunciato lo sciopero della fame collettivo a partire dall'11 settembre 2003;


Pag. LXXXVII


mentre d'ora in avanti 15.000 insegnanti di una materia facoltativa, reclutati direttamente tramite un canale del tutto anomalo, in quanto sottoposto a meccanismi di controllo da parte di una autorità diversa da quella statale, entreranno a pieno titolo nei ruoli dello Stato, i docenti di sostegno in possesso di specializzazione si sentono presi in giro e chiedono analoga soluzione, attraverso un apposito concorso riservato, ovvero l'approvazione immediata delle proposte di legge in merito giacenti in Parlamento;
gli effetti della suddetta legge, infatti, sono drammatici e potranno sfociare in una vera e propria protesta che coinvolgerà l'intero Paese, poiché l'approvazione di un'apposita legge esclusiva per gli insegnanti di religione e non un provvedimento ispirato alle pari opportunità (per gli insegnanti di sostegno, i docenti precari abilitati) provocherà uno scontro tra chi vede risolto un diritto atteso e chi è a rischio di licenziamento -:
se - nel ritenere iniquo il trattamento riservato ai tanti insegnanti precari e agli studenti delle Siss, le scuole di specializzazione, rispetto a coloro i quali, adesso, anche se privi di specializzazione post laurea o addirittura anche della laurea, avranno la strada spianata - non ritenga opportuno attivarsi, di concerto con i Ministri competenti, al fine di risolvere, per via legislativa, anche per gli insegnanti in oggetto, la situazione di precarietà, che tante preoccupazioni e tanta angoscia procura a loro e alle loro famiglie.
(4-06981)

Risposta. - Su incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in discorso, diretta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, stante la prevalente competenza di questo ministero.
L'interrogante rappresenta il problema degli insegnanti non di ruolo della Lombardia che sono in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno ed invoca interventi legislativi per risolvere la loro situazione di precarietà.
È da ritenere che l'interrogante faccia riferimento, in particolare, agli insegnanti precari in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno che, non essendo in possesso anche della prescritta abilitazione all'insegnamento, non possono iscriversi nelle graduatorie permanenti per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Ciò posto, si fa presente che nella legge delega n. 53 del 28 marzo 2003, di riforma del sistema scolastico, e precisamente all'articolo 5 sulla formazione degli insegnanti, sono inserite disposizioni che tendono a favorire la soluzione del problema riguardante i docenti specializzati ma non anche abilitati.
Infatti - per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, nonché del prescritto titolo di studio, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario - il comma 3 del citato articolo 5 dispone che le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola.
Disposizione sostanzialmente analoga è dettata dal comma 3 per coloro che sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per il sostegno e del diploma di scuola secondaria superiore, ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno del corso di laurea in scienze della formazione primaria stabilito dalle autorità accademiche.
Il menzionato comma 3 prevede, inoltre, che l'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nelle scuole materna o dell'infanzia e nella


Pag. LXXXVIII

scuola elementare o primaria e consente, altresì, l'inserimento nelle graduatorie permanenti.
Per completezza di informazione, si fa anche presente che il disegno di legge recante «Norme in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento», approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 19 settembre 2003, prevede, tra l'altro, che nell'anno accademico 2003/2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della suddetta legge delega n. 53 del 2003, le università istituiscono corsi speciali di durata annuale riservati agli insegnanti in possesso del prescritto titolo di studio nonché della specializzazione per il sostegno, ma privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio 1o settembre 1999-31 agosto 2003. Detti corsi sono costituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti.
È auspicabile che il suddetto disegno di legge possa concludere celermente il prescritto iter parlamentare.
Infine, in merito a quanto affermato nell'interrogazione circa il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione cattolica, si fa presente che, con la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, il Parlamento ha inteso soddisfare un'esigenza già da tempo e da più parti avvertita, vale a dire l'esigenza di condurre detto personale, sia pure con le caratteristiche e le peculiarità che gli sono proprie, nel contesto generale dello stato giuridico degli altri docenti.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

SGOBIO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il 1 agosto 2003 si fermeranno per l'intera giornata i lavoratori della «SDA Express Courier», società del gruppo «Poste Italiane», per uno sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti;
da notizie provenienti da ambienti sindacali si apprende che la protesta è stata indetta perché l'azienda si rifiuterebbe di aprire un confronto con i sindacati per la definizione di un accordo integrativo aziendale;
sempre da notizie provenienti dalle organizzazioni sindacali di categoria si denuncia il fatto che «ci sono stati da parte dell'azienda una serie di comportamenti unilaterali gravissimi, come la decisione di assorbire quota parte degli incrementi economici derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro, la chiusura di filiali in assenza di ogni comunicazione al sindacato e il continuo ricorso a trasferimenti "punitivi", che evidenziano la volontà dell'azienda di operare in un regime provocatorio inaccettabile -:
se non ritenga opportuno adoperarsi presso i soggetti interessati affinché sia sbloccata positivamente la situazione, a tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori, aprendo un tavolo di confronto tra le parti in causa, utile a definire l'accordo di cui sopra e per ripristinare un corretto e reciproco rispetto sindacale all'interno della società.
(4-07106)

Risposta. - Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri si significa che la sociètà Poste - interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame - ha riferito che la società SDA ha, in varie occasioni, incontrato i rappresentanti dei lavoratori manifestando la propria disponibilità alla trattativa, ma precisando che non sussistevano


Pag. LXXXIX

ancora le condizioni per una contrattazione integrativa aziendale, a causa di motivazioni legate essenzialmente al sensibile calo di attività ed al contestuale incremento del costo del lavoro.
Quanto all'assorbimento di una quota parte degli incrementi economici, derivanti dall'ultimo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, stando a quanto comunicato, la SDA ha previsto la possibilità di recuperare parte degli importi erogati ai lavoratori a titolo di «superminimo assorbibile», ed, in effetti, ha operato tali assorbimenti nell'ambito della normale attività di gestione delle retribuzioni, in un'ottica di contenimento dei costi aziendali finalizzata alla salvaguardia della propria competitività sul mercato.
A completamento di informazione Poste italiane ha, infine, precisato che dagli accertamenti effettuati non è emerso che la SDA abbia operato chiusure di centri operativi senza darne preventiva comunicazione, né che abbia dato corso a trasferimenti di personale che non rispondessero ad esigenze di strategia aziendale.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

SINISCALCHI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
il sottopassaggio pedonale di Largo Chigi in Roma, per anni abbandonato e reso concretamente inaccessibile ai pedoni in conseguenza della stato di degrado, dovuto alla totale assenza di manutenzione, che ne aveva alterato la fruibilità, è stato completamente ristrutturato e riqualificato da un operoso cittadino il quale, ottenuta regolare concessione comunale (n. 4345/1998) si fece carico della ristrutturazione dei locali realizzando altresì all'interno dello stesso sottopassaggio, ritornato fruibile, una libreria;
lungo l'attraversamento sotterraneo fiorì ben presto un importante polo di interesse culturale che consentiva ai pedoni, che percorrevano i camminamenti, una piacevole «immersione» in una galleria libraria - libreria M T. Cicerone - caratterizzata dalla agevole consultazione dei volumi;
negli anni, a partire dal 1989, l'utilizzazione sempre più frequente del sottopassaggio da parte dei pedoni, e l'entusiastica partecipazione del pubblico fece decollare l'iniziativa commerciale e culturale consentendo al gestore della libreria di riuscire ad impiegare nella attività ben dodici dipendenti;
a fronte di quanto evidenziato si è oggettivamente registrato un recupero effettivo di un'area, colpita per anni da degrado ed abbandono, attraverso una completa riqualificazione del sottopassaggio idonea a consentire la nascita ed il conseguente sviluppo di un vero e proprio «polo culturale»;
nel 1999, a circa dieci anni di distanza dalla richiamata opera di riqualificazione dell'area e dall'inizio della citata attività commerciale e culturale, la Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito di un programma di ristrutturazione di piazza Colonna, impose la chiusura di due rampe d'acceso del sottopassaggio adiacenti la medesima piazza e, conseguentemente, richiese la riconsegna di un'area interna alla libreria di circa centocinquanta metri quadrati;
la libreria riconsegnò la suddetta area richiesta al demanio comunale con il conseguente ridimensionamento della iniziativa commerciale che registrò, inevitabilmente, la contrazione dell'impiego di personale precedentemente occupato e la conseguente compressione della attività;
successivamente al richiamato «ridimensionamento» della attività e degli spazi destinati alla libreria, l'interrogante apprendeva la notizia di una imminente modifica dell'originario piano di completamento del collegamento tra Palazzo


Pag. XC

Chigi e Galleria Colonna che non avrebbe incluso la libreria «M.T. Cicerone» destinata, pertanto, ad abbandonare il sottopassaggio;
detta modifica del piano che avrebbe dovuto prevedere la chiusura della libreria sarebbe stata programmata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con il competente ente locale;
alla luce di tale ipotesi di lavoro, ritenendo prioritaria la tutela, nell'ambito di un piano di ristrutturazione dell'area di collegamento, di una iniziativa culturale e commerciale che aveva proficuamente riqualificato l'intero perimetro del sottopassaggio pedonale, l'interrogante, in data 26 marzo 2002, insieme alla collega deputata Marcella Lucidi, presentava una interrogazione parlamentare indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per i beni e per le attività culturali;
attraverso tale atto di sindacato ispettivo gli interroganti chiedevano, in particolare, di verificare la effettiva fondatezza della paventata ipotesi di soppressione della attività libraria nell'ambito delle nuove modifiche apportate al piano di ristrutturazione della menzionata piazza Colonna;
il Ministro in indirizzo in una breve risposta scritta (26 luglio 2002) informava gli interroganti che «...attualmente sono in corso, da parte dell'Agenzia del Demanio, le attività istruttorie propedeutiche alla acquisizione, al demanio dello Stato, di parte (uffici) del compendio denominato "Galleria Colonna» dalla proprietaria Immobiliare Colonna 92 S.r.l., eccettuati i locali commerciali (negozi, sotto e sopra negozi)...»;
la risposta del Ministro, nel suo complesso, faceva emergere l'assenza di una precisa volontà di escludere dal menzionato piano di ristrutturazione della «Galleria Colonna» la libreria che tanto aveva contribuito alla riqualificazione del sottopassaggio di largo Chigi;
in questi ultimi giorni si è nuovamente appreso che l'intenzione di escludere la libreria dal nuovo piano di ristrutturazione starebbe per concretizzarsi attraverso atti formali che le competenti autorità avrebbero autorizzato -:
se la Presidenza del Consiglio dei ministri abbia concertato la richiamata iniziativa con le competenti autorità locali nell'ambito dell'attività di ristrutturazione dei sottopassaggi che costeggiano «Palazzo Chigi» dando accesso alla «Galleria Colonna»;
se il Ministro interrogato non ritenga di intervenire, nell'ambito della sua competenza, per adottare urgenti provvedimenti finalizzati a tutelare una iniziativa che da anni ha riqualificato l'intera area investita contribuendo altresì alla crescita culturale dell'intera zona;
se il Ministro interrogato non ritenga necessario salvaguardare la destinazione culturale che per anni ha riguardato i locali del sottopassaggio, intraprendendo, eventualmente le opportune iniziative rivolte a tutelare il polo culturale librario individuato in premessa.
(4-06829)

Risposta. - Si fa presente che è in fase di ultimazione l'iter procedurale, particolarmente complesso ed articolato, preordinato alla acquisizione del compendio (esclusi i locali commerciali) da parte dell'agenzia del demanio per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per quanto concerne il collegamento funzionale tra gli uffici di palazzo Chigi e quelli della acquisenda galleria Colonna, previsto nell'intervenuto accordo di programma per la localizzazione degli uffici della Presidenza del Consiglio in detta sede, non sono noti, al momento, i tempi di realizzazione né la relativa progettazione esecutiva essendo prioritari, al momento, gli interventi di ristrutturazione ed adeguamento degli uffici.
Dopo la consegna delle porzioni acquistate e completamente ristrutturate dall'ambiente, potrà essere avviata, da parte del provveditorato alle OO.PP., ha progettazione del collegamento in argomento che, comunque, verrà realizzato nel rispetto dell'interesse


Pag. XCI

archeologico dell'area e con il minor impatto possibile sui locali della libreria attualmente ubicata nel sottopasso.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

TAGLIALATELA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
a partire dal 18 marzo 1996 sono stati conferiti al Presidente protempore della Giunta Regionale della Campania poteri di Commissario Delegato per lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, assimilati, speciali e pericolosi;
dal 23 febbraio 1999, senza che ancora fosse stato dichiarato lo stato di emergenza, tali poteri sono stati ampliati anche al risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica, alla bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti, alla tutela delle acque superficiali, al dissesto idrogeologico e del sottosuolo;
a tutt'oggi sono state emanate sia direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, ben 13 Ordinanze, l'ultima delle quali il 27 marzo 2001, che regolano le attività del Commissario Delegato e che consentono amplissime deroghe alle vigenti procedure, norme e leggi sia regionali sia nazionali;
in ragione di quanto sopra era nei poteri del Commissario stipulare Convenzioni con Enti di diritto pubblico o anche privatistico;
dalla lettura delle Ordinanze sembrerebbe che la Struttura Commissariale sia allo stato composta da: 1 Commissario Delegato, 1 Commissario Vicario, 1 vice-Commissario, 3 sub-Commissari, 134 unità di personale proveniente dalla pubblica amministrazione, 20 unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione ma assunto con contratto a tempo determinato equiparato a quello di dipendenti regionali di fascia D (ex 8 livello), 10 unità di personale anch'esso estraneo alla pubblica amministrazione con compensi determinati sulla base delle tariffe professionali vigenti;
delle 155 unità di personale ben 20 sono adibite ad esclusivo servizio di supporto e segreteria del Commissario Vicario, del vice-Commissario e dei 3 sub-Commissari;
il compenso, la diaria mensile, l'indennità di funzione dei suddetti Commissario Vicario, vice-Commissario e sub-Commissari sono determinate dall'articolo 6, comma 1 dell'Ordinanza 3111 del 12 marzo 2001, che ne determina la misura ai sensi dell'articolo 21 della Legge Regionale della Campania n. 18 del 6 dicembre 2000, e l'applicazione di tali leggi fa sì che l'ammontare sia non meno di lire 25 milioni mensili, pari a lire 300 milioni per anno -:
quali e quante Convenzioni sono state stipulate dal Commissario Delegato;
quali sono stati i criteri che hanno indirizzato la scelta dei soggetti pubblici o privati titolari delle Convenzioni;
se le Convenzioni sono state espletate o sono ancora in vigore, e a quanto ammontano i corrispettivi pattuiti e quelli finora liquidati;
se, in caso del prolungarsi dello stato di emergenza in Campania nei settori prima elencati, non si reputa opportuno formulare il testo di una Ordinanza complessiva ed integrale che vada a riordinare quelle in precedenza emanate, in maniera da rendere più chiare le attività ed i poteri del Commissario Delegato;
quante unità di personale prestano la loro attività presso gli Uffici del Commissario Delegato e da quali amministrazioni provengono;
secondo quali criteri di specifica professionalità è stato scelto il personale non proveniente da pubbliche amministrazioni;
quali sono i nominativi di detto personale e a quanto ammontano i compensi liquidati;


Pag. XCII


se tali compensi sono stati ritenuti congrui dai competenti Ordini Professionali;
se, attesi i risultati finora conseguiti, che, anche dalla lettura degli organi di informazione, evidenziano l'inefficienza del Commissario Delegato, non si considera esagerata la presenza di un così alto numero di diretti aiutanti del Commissario medesimo (così come precedentemente illustrato), per i quali la spesa sostenuta per gli emolumenti è di non meno di lire 1,5 miliardi l'anno;
se non si reputa altrettanto abnorme che ben 20 unità di personale sono destinate al solo servizio di supporto e segreteria di questi aiutanti.
(4-00576)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare in discorso, riguardante le attività del commissario delegato per l'emergenza rifiuti speciali e pericolosi, in Campania e la composizione degli organi di supporto e collaborazione, sulla scorta di quanto comunicato dal commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania, si rappresenta quanto segue.
Il commissario delegato, tenuto conto delle specifiche competenze e professionalità, unitamente alla efficacia ed economicità nel perseguimento degli obiettivi e dei compiti assegnati alla Struttura, ha stipulato convenzioni con:
1) l'università degli studi di Napoli «Federico II», per un ammontare complessivo di 1.834.235,75 euro;
2) la società Ecolog Spa, per un ammontare complessivo, alla data del 31 luglio 2003, di 70.918.248,47 euro.

Il personale in forza alla struttura commissariale, ai sensi delle OO.MM. 2774 del 1998 articolo 3, comma 1-3011 del 1999 articolo 1, commi 13 e 17-3100 del 2000 articolo 15, commi 2 e 3-3111 del 2001 articolo 6, comma 1-bis, risulta composto da 153 unità sulle 158 previste, provenienti in massima parte dalla giunta regionale della Campania nonché dalle seguenti amministrazioni pubbliche o società a prevalente partecipazione pubblica: comune di Napoli, ministero della pubblica istruzione Ansaldo Spa, comune di Scandicci ASL Napoli 1, ASI amministrazione provinciale di Napoli, consorzio di bacino Caserta 3, TAV, Asia, agenzia delle entrate, Ministero del lavoro, CTP, ANM, provveditorato opere pubbliche, ministero della giustizia, CIRA, ministero del tesoro e del bilancio Ersac, consorzio Avellino 2, ASL Napoli 3, Agenzia del territorio, regione Toscana comune di Mondragone, poste italiane Spa, comune di Torre del Greco, comune di Casoria, comune di Caserta, comune di Aversa, ministero delle attività produttive, comune di Avellino, comune di Pozzuoli, ARPA Emilia Romagna, circumvesuviana, consiglio regionale della Campania, comune di Milano, consorzio di Bacino Salerno 3, Sepsa, Ipsema.
La scelta di personale tecnico, estraneo alla pubblica amministrazione, di cui si avvale la struttura commissariale ai sensi dell'articolo 15, comma 3, dell'O.M. 3100/2000, è stata effettuata sulla scorta delle singole professionalità e della da esigenze che, di volta in volta, hanno richiesto l'intervento di personale qualificato per accrescere l'efficienza dell'amministrazione emergenziale.
Attualmente sono stati conferiti 4 incarichi ed è stata utilizzata 1 sola unità a cui risulta liquidato un compenso, determinato sulla base delle corrispondenti tariffe professionali vigenti, per un totale di 52.723,20 euro.
In riferimento alle attuali e molteplici competenze poste a carico della struttura commissariale, ulteriormente ampliate con l'O.M. 3286/2003, il personale assegnato risulta appena sufficiente a garantire la normale attività lavorativa.
A fronte delle somme trasferite, pari a 610.022.519,25 euro, sono stati attivati interventi atti a determinare il definitivo superamento dello stato di emergenza nonché due
project financing nei settori impianti ed acque per un ammontare complessivo di 793.530.608,63 euro.
Sono stati, inoltre, approvati progetti completi di tutto l'
iter amministrativo e


Pag. XCIII

pronti per l'esperimento delle gare, per un ammontare complessivo di 161.597.288,01 euro.
Il rapporto percentuale delle spese sostenute per la gestione del personale e affari generali, pertanto, tenuto conto delle attività poste in essere dalla struttura, risulta avere un'incidenza inferiore all'1 per cento.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

TIDEI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
l'amministrazione comunale di Ladispoli ha in sospeso molti e importanti problemi con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato SPA, tra cui in particolare:
per quanto riguarda l'orario dei treni: a) va fatto presente che occorrerebbe procedere al potenziamento delle carrozze a qualsiasi ora, sia all'andata che la ritorno, perché gli utenti viaggiano in piedi ed in condizioni pericolose e disagevole affollamento; b) occorrerebbe manterere l'impegno a rivedere i tempi di sosta dei treni Taf durante le fermate alla stazione, con l'intento di recuperare 10-15 minuti sui tempi di percorrenza: sono minuti preziosi restituiti alla libera disponibilità di ciascuno; c) occorrerebbe provvedersi all'inserimento di un ulteriore treno per Roma alle ore 7.11; nella fascia oraria più affollata, infatti, non basta potenziare le carrozze; d) in relazione alla nuova crescente tipologia di pendolari che ha fatto aumentare considerevolmente gli utenti nella fascia oraria 8.00-9.00 al punto che i treni sono stracolmi, alla previsione di un ulteriore treno per Roma alle 8.42; e) alla previsione di un treno con partenza da Roma dopo le ore 22.12; è una richiesta che si ripete da anni; sostenuta anche da migliaia di firme raccolte tra i pendolari;
per quanto riguarda la realizzazione della pensilina sul terzo binario; occorre fare presente che tale pensilina ed i lavori di sopraelevazione del marciapiede per facilitare la salita e la discesa dei passeggeri, dovevano essere completati prima dell'inverno ormai prossimo; invece non si hanno notizie nemmeno sull'inizio dei lavori; per quanto riguarda il sottopasso senza barriere architettoniche occorre fare presente che è stato progettato l'abbattimento delle barriere architettoniche nel sottopassaggio ferroviario che collega il centro città con il quartiere Campo sportivo; tale progetto secondo le Ferrovie dello Stato deve essere a totale carico del comune di Ladispoli;
per quanto riguarda il parcheggio di interscambio di vicolo Pienza, occorre fare presente che l'Amministrazione di Ladispoli ha chiesto da tempo l'apertura di un passaggio diretto dal parcheggio di vicolo Pienza alla stazione; le Ferrovie dello Stato spa si sono impegnate più volte a realizzarlo, ma ancora non si hanno notizie; per quanto riguarda infine le aree lungo ferrovia dichiarate non strumentali; va precisato che il comune aveva chiesto che gli venissero assegnate le aree lungo la ferrovia, non utilizzate, adiacenti a via Pisa e a vicolo Bologna. Si è appreso che Ferrovie dello Stato spa ha finalmente dichiarato non strumentali dette aree: pertanto, ricorrono le condizioni per la cessione al comune, rendendo possibile l'allargamento della sede stradale di via Pisa e la sistemazione decorosa dell'area adiacente a vicolo Bologna -:
se non ritenga opportuno intervenire affinché l'Amministrazione ferroviaria dia seguito in primo luogo agli impegni pattuiti con il comune di Ladispoli e perché siano prese in considerazione le altre motivate richieste, che nascono dalla necessità di garantire un trasporto civile ai moltissimi pendolari, l'accesso agli invalidi e un coordinamento urbanistico dell'area della stazione di Ladispoli con le vie adiacenti della città.
(4-01369)

Risposta. - Ferrovie dello Stato S.p.a. ha riferito che sulla linea Roma-Civitavecchia


Pag. XCIV

il trasporto ferroviario di tipo regionale è assicurato, attualmente, da due collegamenti in entrambi i sensi di marcia. L'impostazione di tale modello di offerta è scaturita dalla programmazione concordata con i comuni interessati e con i comitati pendolari, le cui richieste sono state sempre valutate con attenzione ed accolte ove tecnicamente possibile.
Al momento, a causa di vincoli di natura infrastrutturale, la richiesta di incrementare i citati collegamenti non può essere accolta.
La società evidenzia, poi, che tra i diversi vincoli che limitano la lunghezza massima di ogni convoglio vanno annoverati la capacità di trazione della locomotiva, la lunghezza dei marciapiedi delle stazioni e quella dei binari.
Nel rispetto di queste fondamentali caratteristiche, i servizi relativi al trasporto da e per Civitavecchia sono impostati con composizione standardizzata: in parte si tratta di convogli del tipo TAF (treni ad alta frequentazione) ed in parte di treni formati da 9 carrozze tipo «media distanza vestibolo centrale» e/o a «piano ribassato», con 750 posti a sedere ed, in complesso, una capacità di trasporto di circa 1.200 persone per treno.
Per monitorare le segnalazioni pervenute dal sindaco di Ladispoli, sin dal mese di gennaio 2000, sono stati effettuati diversi sopralluoghi, alcuni dei quali anche in presenza delle forze dell'ordine, da cui è emerso che le citate composizioni dei treni sono sufficienti a garantire gli spostamenti nella tratta in questione, anche se i viaggiatori che salgono sui treni presso le stazioni prossime all'area urbana possono non trovare posti a sedere.
Ferrovie dello Stato S.p.a. assicura, comunque, che il servizio si svolge nel rispetto di tutte le necessarie condizioni di sicurezza.
La società evidenzia, poi, che dal mese di giugno 2001 i tempi di percorrenza sono stati ridotti di 21 minuti grazie alle caratteristiche dei materiali TAF, dotati, in particolare, di una capacità di accelerazione/decelerazione superiore a quella di altri mezzi. Tale risultato deve essere considerato - afferma F.S. - come un importante esito positivo dell'impegno assunto da1 gruppo ferrovie nei riguardi dei rappresentanti dei pendolari.
Nella fascia orario 7.00/8.00 il collegamento con Roma è assicurato con un treno che parte ogni 11 minuti con una frequenza superiore a quella di tutte le altre relazioni convergenti sulla capitale.
Attualmente non esistono le condizioni necessarie per inserire un nuovo collegamento essendo la linea in questione tra quelle più sature non solo per i frequenti collegamenti a lunga percorrenza ma anche per la circolazione, in alcune ore, dei treni merci.
Al di là delle esigenze di programmazione legate alla sicurezza ed a quelle di manutenzione dell'infrastruttura, occorre tener presente che l'aumento del numero dei treni in questa tratta potrebbe significare potenziale aumento dell'irregolarità e, quindi, dei ritardi.
Con l'entrata in vigore dell'attuale orario è stata prevista l'effettuazione del treno regionale 3259 con arrivo a Roma Termini alle ore 8.50.
È opportuno far presente che su ogni ferrovia metropolitana «fm», il servizio dedicato al pendolarismo termina alle ore 22 circa. Nelle ore successive, la linea è interessata dai treni a media e a lunga percorrenza.
Circa gli interventi previsti per la stazione di Ladispoli, Ferrovie dello Stato S.p.a ha riferito che dal 18 giugno 2003 sono stati completati tutti i lavori per:
la realizzazione della pensilina sul 3o marciapiede, tra il terzo ed il quarto binario, per una lunghezza di 180 metri;
la realizzazione di analoga copertura a servizio dell'uscita del sottopassaggio pedonale sul secondo marciapiede;
l'adeguamento standard metropolitano dei marciapiedi a servizio del 2o e 3o binario;
la realizzazione dei percorsi per disabili visivi, su tutti i marciapiedi della stazione e zone coperte quali sottopassaggio ed atrio;


Pag. XCV


l'adeguamento allo standard attuale della «cartellonistica» d'informazione e dell'arredo della stazione, nonché dell'impianto di diffusione sonora.

Per quanto riguarda il parcheggio di interscambio di vicolo di Pienza, Ferrovie dello Stato S.p.a. ritiene che non può essere accettata la richiesta di un'apertura di passaggio diretto al 1o marciapiede per problemi legati alla sicurezza dei viaggiatori.
L'accesso diretto al marciapiede potrebbe, difatti, indurre i passeggeri ad utilizzare l'attraversamento a raso ivi ubicato per accedere agli altri marciapiedi.
Infine, circa le aree lungo la ferrovia, la società ha evidenziato che queste sono state dichiarate non più funzionali all'esercizio ferroviario ed è in corso l'
iter che consentirà l'alienazione delle stesse.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

VALPIANA. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
il giorno 24 maggio 2003 è pervenuta comunicazione al comune di Fumane (Verona) che gli uffici postali di Cavalo e Breonio osserveranno un orario estivo di apertura a giorni alterni nei primi 4 giorni del mese da Giugno a Settembre;
i cittadini avevano già precedentemente manifestato il problema derivante da un'apertura parziale al direttore provinciale delle Poste di Verona, soprattutto ritenendo tale scelta propedeutica alla chiusura totale;
nel periodo estivo la popolazione delle due frazioni raddoppia e il disagio sarà sopportato anche dai turisti;
la legge sui piccoli comuni già approvata dalla Camera impegna a tenere aperti gli uffici postali anche nei piccoli comuni montani -:
quali iniziative nei confronti di Poste italiane spa intenda adottare affinché possa essere garantito il diritto delle 2 frazioni della montagna veronese e degli altri piccoli comuni in condizioni analoghe a mantenere il proprio ufficio postale, essenziale per le comunità.
(4-06675)

Risposta. - Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che a seguito della trasformazione dell'ente poste italiane in società per azioni, l'operato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.
Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. - interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante - ha riferito che anche nell'ambito delle iniziative adottate al fine di riorganizzare le proprie strutture operative nel periodo estivo, è rimasto fermo l'impegno di garantire, nel territorio di ciascun comune, l'apertura giornaliera di almeno un ufficio postale.
I provvedimenti di riduzione dell'orario di apertura al pubblico hanno, infatti, riguardato uffici che, in considerazione della vicinanza con altri uffici postali, è stata ritenuta non particolarmente pregiudizievole per l'utenza.
Le chiusure che l'azienda ha attuato, pertanto, sempre di durata limitata, non hanno intaccato l'estensione, la capillarità e la funzionalità generale della rete operativa in quanto è stata posta la massima attenzione alle specifiche realtà locali, effettuando interventi circoscritti ai soli uffici che presentano scarsi volumi di traffico durante tutto l'anno e che, già nel passato, avevano fatto registrare un significativo calo degli stessi nel periodo estivo.
Anche in tali casi, comunque, è stata garantita l'apertura nei giorni di pagamento delle pensioni, nonché il regolare svolgimento del servizio di recapito della corrispondenza.
Ciò premesso, per quanto riguarda la situazione della zona di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame, la società poste ha precisato che nel comune di Fumane operano tre uffici postali: Fumane, Breonio e Cavalo di cui il primo - quello di Fumane - che osserva un orario 8,30/14,00 dal lunedì al venerdì e 8,25/13,00 il


Pag. XCVI

sabato, non è stato interessato da interventi di razionalizzazione.
L'ufficio postale di Cavalo e Breonio che, peraltro, presentano volumi di traffico tanto scarsi da poterne giustificare la chiusura definitiva, sono stati mantenuti operativi proprio in considerazione della posizione geografica e del contesto socio-economico locale, e già normalmente sono attivi a giorni alterni: quello di Cavalo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con orario 8,30/14,00 e quello di Breonio nei giorni di martedì e giovedì con orario 8,30/14,00 ed il sabato dalle 8,30 alle 13,00.
Questi ultimi due uffici nel periodo luglio/settembre sono stati aperti per sette giorni al mese secondo un calendario concordato con il sindaco di Fumane.
In merito alle suddette misure, tuttavia, questo ministero - quale autorità nazionale di regolamentazione del settore postale che ha fra i suoi compiti quello di verificare la qualità del servizio universale erogato dalla società poste - nel prendere atto degli sforzi attuati da poste italiane al fine di equilibrare la gestione economico-finanziaria aziendale e di garantire al personale il diritto alle ferie, ha richiamato l'attenzione dei vertici societari sugli impegni derivanti dall'espletamento del servizio universale. Pur riconoscendo l'autonomia aziendale in materia di organizzazione del servizio, ha ribadito, inoltre, la necessità che la società Poste faccia preventivamente conoscere le linee guida ed i criteri di massima seguiti a livello nazionale in merito alle iniziative che la medesima società intenderà, nel futuro, adottare.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

VENDOLA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il 2 gennaio 2001 l'E.N.P.A.M. di Reggio Calabria comunica di aver venduto il suo complesso residenziale alla Società Icras S.r.l. con sede in Roma, senza concedere agli inquilini del complesso medesimo il diritto di prelazione;
l'E.N.P.A.M. ha sempre goduto di contributi pubblici;
a seguito di esposti sono state avviate indagini sulla compra-vendita da parte delle competenti autorità -:
a quale prezzo sia stato venduto l'E.N.P.A.M. di Reggio Calabria;
quali siano stati i criteri adottati nella vendita del complesso;
per quali ragioni agli inquilini del complesso non sia stato concesso il diritto di prelazioni;
se sia stata aperta un'inchiesta della magistratura su tale vicenda.
(4-05311)

Risposta. - La fondazione ENPAM ha deliberato, in data 28 ottobre 1999, la vendita del complesso immobiliare sito in Reggio Calabria alla via Reggio Campi, mediante una procedura pubblica di gara con offerte segrete. Tale gara, il cui bando è stato pubblicato sulla stampa, è andata deserta.
La fondazione ha, quindi, deciso la vendita in blocco del complesso immobiliare, al prezzo di 6.500.000.000 di vecchie lire, ad un soggetto imprenditoriale che aveva, già in precedenza, concretamente manifestato interesse all'acquisto.
Per quanto riguarda il diritto di prelazione, l'ENPAM ha fatto presente che esso spetta agli inquilini solo in caso di vendita frazionata. L'Ente, inoltre, trasformato in oggetto privatistico (fondazione) dal 1995 non rientra nelle previsioni della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e n. 488 del 23 dicembre 1999 che disciplinano le dismissioni immobiliari degli enti pubblici.
Si comunica, infine, che la fondazione non gode, né ha mai goduto, di contributi pubblici e che non risultano aperti procedimenti in relazione ai fatti menzionati nell'interrogazione in esame.
Colgo l'occasione per inviarLe cordiali saluti.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.


Pag. XCVII

ZACCHERA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per gli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
la Società Diamond di Losone (Canton Ticino - Svizzera) con preavviso di pochissimi giorni avrebbe licenziato circa 90 lavoratori, in massima parte frontalieri italiani, che si sommano ad altre centinaia - sempre in gran parte lavoratori frontalieri - licenziati nei mesi scorsi;
nessuna norma in pratica tutela questi lavoratori italiani, di fatto discriminati rispetto alle maestranze svizzere, causando un acuto stato di tensione lavorativa nella zona di confine italiano (province di Varese e soprattutto Verbano Cusio Ossola);
le indennità di disoccupazione a questi lavoratori verrebbero versate in grande ritardo, in Italia, attraverso l'INPS che però liquiderebbe poco più di un terzo di quanto viene corrisposto ai lavoratori svizzeri nella stessa situazione lavorativa, nonostante l'identico pagamento dei contributi e delle relative ritenute -:
se non si ritenga di dover intervenire con energia sulle autorità svizzere affinché i lavoratori italiani e svizzeri vengano tutelati nella stessa misura ed a lavoratori italiani licenziati siano corrisposte le stesse indennità dei colleghi elvetici mettendo fine ad una discriminazione ingiusta e discriminante;
se e quali iniziative le nostre autorità diplomatiche ritengano di poter assumere nei confronti delle aziende e relative associazioni di categoria nel momento in cui si verifica una palese discriminazione tra lavoratori locali ed italiani in caso di riduzione di manodopera nel Canton Ticino.
(4-05169)

Risposta. - La società Diamond di Losone, nel gennaio 2003, ha effettuato 80 licenziamenti che hanno interessato 45 frontalieri italiani.
Il consolato generale d'Italia a Lugano ha precisato che i lavoratori svizzeri, nei confronti dei quali è stato adottato il licenziamento, possono usufruire dell'indennità di disoccupazione prevista dall'ordinamento svizzero, che varia dal 70 all'80 per cento del salario precedentemente ricevuto. Per quanto riguarda i nostri lavoratori frontalieri, l'indennità di disoccupazione corrisposta dall'INPS, è regolata dalla legge 5 giugno 1997, n. 147, ed è calcolata sul salario lordo percepito in Svizzera nell'anno precedente al licenziamento.
I sindacati locali sostengono che il trattamento di disoccupazione riservato ai residenti in Svizzera è più favorevole, dal momento che la relativa indennità viene versata in modo completo, con tempestività ed a scadenze mensili fisse a partire dal primo mese successivo allo stato di disoccupazione, mentre l'indennità di disoccupazione prevista per i nostri frontalieri è inferiore, viene versata dopo alcuni mesi di disoccupazione e, in alcuni casi, non corrisponde a quanto stabilito dalla legge come indennizzo provvisorio.
L'INPS ha precisato che l'articolo 3 della suddetta legge stabilisce che il trattamento venga erogato in due trance, la prima a titolo di importo provvisorio in una percentuale variabile tra il 25 ed il 50 per cento del salario lordo medio annuo soggetto a contribuzione percepito dal lavoratore e l'altra a titolo definitivo, una volta pervenuto da parte della Svizzera il saldo delle somme dovute, in una prestazione comunque non superiore al 50 per cento.
Le percentuali vengono determinate, ai sensi del citato articolo 3, dal consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale tiene conto delle somme versate e di quelle che devono essere versate da parte della Svizzera per l'anno considerato.
Si ritiene, pertanto, che la differenza tra il trattamento di disoccupazione a favore dei lavoratori stabilmente residenti nel Ticino e quello corrisposto ai nostri lavoratori frontalieri, nonché la differenza nei tempi in cui tali trattamenti vengono liquidati, potrebbe essere imputabile alle diverse procedure ed ai meccanismi previsti dalla citata legge n. 14 del 1997.
Occorre tener presente, inoltre, che il trattamento di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani spetta per un


Pag. XCVIII

periodo di 360 giorni l'anno, contro i 180 giorni l'anno previsti per gli altri lavoratori occupati stabilmente in Italia.
Per quanto riguarda, poi, la possibilità di effettuare il versamento delle pensioni svizzere su ponti correnti in Svizzera dei cittadini italiani residenti in Italia, si rappresenta che la cassa Svizzera di compensazione, interessata al riguardo, ha reso noto che le stesse possono essere versate esclusivamente in Italia.
L'interessato ha la possibilità di scegliere tra 3 diverse modalità di pagamento che sono: il giroconto postale, il giroconto bancario o il pagamento a domicilio tramite assegno di pagamento estero del bancoposta di Roma o assegno bancario della Banca popolare di Sondrio.
Le pensioni sono calcolate in franchi svizzeri e la conversione in euro è effettuata, in base al sistema di pagamento scelto ed all'importo della prestazione, dalla posta svizzera o dalla Banca popolare di Sondrio. La posta svizzera che si occupa dei pagamenti da effettuarsi tramite il sistema postale e dei pagamenti a domicilio inferiori a franchi svizzeri 2.600, fissa il tasso di cambio delle valute praticato dalle grandi banche svizzere. La Banca Popolare di Sondrio che si occupa dei pagamenti da effettuarsi tramite il sistema bancario e dei pagamenti a domicilio superiori a franchi svizzeri 2.600, applica il tasso di cambio, pubblicato dalla Banca d'Italia, del giorno in cui è avvenuta la conversione, tolto lo scarto usuale.
L'articolo 76 della legge n. 413 del 1991 ha disposto che, dal primo gennaio 1992, tutte le pensioni svizzere versate in Italia sono sottoposte ad un prelievo obbligatorio d'imposta del 5 per centro.
Colgo l'occasione per inviarLe cordiali saluti.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

ZACCHERA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere:
se il personale a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari sia stato beneficiario nel corso degli anni 2001, 2002 e 2003 degli adeguamenti retributivi previsti per legge, come da decreto-legge n. 103 del 2000, che aboliva gli aumenti automatici biennali degli stipendi;
se il ministero degli affari esteri, nel quadro di un piano generale di avvio delle procedure dei passaggi interni per le posizioni resesi vacanti a seguito del transito nei ruoli di un numero di impiegati a contratto, abbia predisposto le relative autorizzazioni per le sedi all'estero, risultando all'interrogante che la direzione genera1e del personale abbia in questo contesto unicamente rilasciato autorizzazione all'assunzione di nuovo personale mediante bando di regolare concorso;
se il Ministro degli affari esteri, come da protocollo d'intesa del 2001, abbia svolto ogni possibile interessamento presso l'ARAN, affinché il periodo di 45 giorni di assenza interamente retribuita per malattia per il personale a contratto venga inteso nell'arco di un anno, anziché di un triennio;
se i gravi disagi per il personale a contratto di nazionalità italiana derivanti dall'applicazione delle convenzioni bilaterali in materia fiscale siano stati adeguatamente affrontati e rimossi, tenuto conto che nella fattispecie della Germania, per esempio, l'Ambasciata ha declinato, su consiglio di uno studio legale tedesco, ogni responsabilità relativamente alla soluzione della controversia con il Ministero delle finanze tedesco, demandando al singolo impiegato in servizio in Germania la facoltà di presentare personalmente ricorso presso il Ministero delle finanze italiano, al fine di eliminare le disposizioni discriminanti per i cittadini italiani contenute nella Convenzione italo-tedesca, che di fatto determinano la doppia imposizione dei redditi;
se l'attività del personale a contratto determinato assunto per l'espletamento delle funzioni di anagrafe consolare, venga effettivamente finalizzata al completamento/sanatoria di quel settore, essendo noto


Pag. XCIX

all'interrogante, che detto personale viene utilizzato, nonostante le tuttora persistenti deficienze dell'anagrafe consolare, in uffici i cui compiti, a quanto consta all'interrogante, esulano da quelli previsti dalla legge.
(4-07750)

Risposta. - Il 1o giugno e il 1o agosto 2001 sono stati disposti adeguamenti retributivi per importi medi del 15-20 per cento che hanno interessato circa 1500 impiegati a contratto presso le sedi diplomatico-consolari; tali aumenti, previsti dal decreto-legge 103 del 2000, sono stati regolarmente liquidati alla fine del 2001. Si sono così ridotte o annullate precedenti sperequazioni retributive, ed e stata recuperata la perdita di potere d'acquisto che le predette retribuzioni avevano subito negli anni precedenti. Tali adeguamenti sono stati corrisposti grazie a uno stanziamento aggiuntivo straordinario del ministero dell'economia e delle finanze. Va infatti tenuto presente che la legge-delega n. 266 del 1999, di riforma del ministero degli affari esteri, prevedeva espressamente che non vi fossero oneri a carico dell'erario. Da gennaio 2002 identici aumenti sono stati erogati anche a favore del personale a contratto degli istituti italiani di cultura.
In considerazione delle esigenze di servizio delle sedi all'estero, l'amministrazione, in attesa di definire tutti gli aspetti concernenti le procedure dei «passaggi interni» - attualmente oggetto di approfondimento giuridico - ha provveduto ad autorizzare un numero limitato di assunzioni di personale a contratto, curando peraltro di non pregiudicare, nelle sedi interessate, le posizioni del personale già in servizio, eventualmente interessato dai passaggi interni.
L'amministrazione è intervenuta presso l'A.R.A.N. al fine di sostenere l'interpretazione prospettata dalle organizzazioni sindacali circa il periodo di riferimento per i 45 giorni di assenza per malattia (interamente retribuito) per il personale a contratto. Peraltro, l'A.R.A.N. ha confermato la lettura delle disposizioni contenute nel C.C.N.L., per cui tale periodo è da intendersi nell'arco di un triennio e non di un singolo anno.
Il ministero degli esteri verifica il puntuale rispetto degli accordi sulla doppia imposizione attualmente in vigore, con particolare riguardo all'accordo con la Repubblica Federale Tedesca (ratificato da entrambe le parti). Tale accordo, sebbene all'articolo 24 preveda che vadano esclusi dalla tassazione tedesca i redditi prodotti in Italia, riconosce espressamente che la R.F.T. ne tenga conto per la determinazione dell'aliquota d'imposta sugli eventuali redditi prodotti sul territorio tedesco. D'intesa con l'ambasciata a Berlino, dunque, sono in corso d'esame eventuali soluzioni, nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione. La stessa convenzione, infatti, prevede una «procedura amichevole» da attivarsi da parte della persona, fisica o giuridica, che ritenga di essere destinataria di un'imposizione non conforme alle disposizioni della convenzione, direttamente innanzi al ministero delle finanze italiano o tedesco. È inoltre previsto che le amministrazioni delle finanze dei due Stati possano comunicare direttamente tra loro al fine di comporre amichevolmente la questione, risolvere eventuali difficoltà nell'applicazione e interpretazione della convenzione ovvero formare una commissione a tal fine.
Come noto, nel corso del 2002, sulla base della legge n. 104 del 2002 sono state autorizzate le assunzioni di complessive 354 unità di personale a contratto temporaneo. In sede di autorizzazione sono state emanate precise istruzioni affinché il personale così assunto venisse impiegato esclusivamente per il completamento ed aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero. Tale previsione è stata ribadita e sottolineata nei successivi rinnovi dei contratti d'impiego.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

ZANELLA, CAZZARO e RUZZANTE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
l'Enel sta «cancellando» e ha cancellato direzioni territoriali, storicamente


Pag. C

da sempre presenti nel Veneto, sta accentrando e verticalizzando in sede romana le varie strutture gestionali, commerciali, tecniche ed amministrative, sta trasferendo in altre regioni le direzioni della distribuzione, del personale ed organizzazione e dell'amministrativo;
con la riorganizzazione dei centri operativi (COE-COD), chiamati ad esercire le linee di alta e media tensione e quindi a garantire in modo ottimale la gestione delle linee e dei guasti, il Veneto perderà 5 delle 7 strutture attuali e perciò la funzione svolta rischia di essere drasticamente ridimensionata con la cancellazione dei COE di Belluno, Treviso, Padova, Vicenza e l'accorpamento del COD/COE di Mestre. Infatti rimanendo in essere i soli centri di Verona e Mestre verrà, in questo settore, più che dimezzato il personale, con il rischio di un possibile allungamento dei tempi di intervento e di ripristino del servizio in corso di black out;
in questi anni sono stati operati tagli molto pesanti nelle strutture territoriali: esercizi, zone, unità operative e squadre di pronto intervento, con il risultato di andare in direzione opposta rispetto al continuo sviluppo di settori produttivi ed in particolare della piccola e media industria, asse portante dell'economia veneta e del Nord-est, che vorrebbero una struttura distribuita sul territorio che risponda alle loro esigenze;
appare preoccupante il fatto che a tutt'oggi non è dato a sapere come l'ENEL intenda coprire nel Veneto i «vuoti» di tecnici e operai addetti a squadre esterne ed unità operative e di addetti all'esercizio delle centrali, che verranno ad aprirsi a seguito dei prossimi pensionamenti;
possono ad esempio citarsi i dati relativi agli organici dell'area rete, che a settembre 2002 contava 1.439 operai, con 55 cessati nel 2002 e 206 nel 2003;
si segnala inoltre la situazione di alcune unità operative al 1 gennaio 2003 rispetto alla previsione per il 31 dicembre 2003: a tale proposito nell'unità operativa di Conegliano dai 27 operai al 1 gennaio 2003 si passerebbe ai 13 a fine anno (- 14), mentre a Vittorio Veneto da 13 a 6 (- 7), a Este St. da 22 a 15 (- 7), a Bassano sud da 29 a 23 (- 6);
considerando che ogni singola unità operativa sovrintende un territorio piuttosto ampio composto da numerosi comuni, procedendo in tale orientamento l'azienda non sarà in grado di garantire la reperibilità;
disastrosi risultano i dati legati alla qualità del servizio commerciale rilevati dall'Authority per il 2001 anno in cui, tra l'altro, non era ancora iniziata questa forte riduzione di organici. Infatti Enel in Veneto nel 2001 ha riconosciuto ai clienti 6.791.000 euro come penalità per ritardi nel servizio e i dati confrontati tra le regioni del centro/nord con livelli di richieste di attività comparabili risultano i seguenti: in Lombardia il numero degli indennizzi a clienti finali è stato pari a 197, in Emilia Romagna a 238, in Toscana a 315, in Piemonte a 1.242 e in Veneto a 1.738; quanto invece al numero di attività svolte fuori dai tempi standard stabiliti dall'Authority, queste sono state pari a 253 in Emilia Romagna, a 330 in Lombardia, a 866 in Toscana, a 1.345 in Piemonte e a 3.698 in Veneto (altri dati significativi possono essere rilevati nel sito internet dell'Authority;
la situazione sopra riportata rappresenta in modo chiaro lo stato di precarietà in cui versa, in Veneto, la società elettrica di Stato;
gli investimenti nel settore della distribuzione Veneto, escludendo il contatore elettronico (fatto puramente commerciale) e l'installazione delle bobine di Petersen (legate alla sola riduzione dei tempi d'interruzione), stanno scendendo drasticamente a scapito di una seria manutenzione delle linee e delle cabine primarie;
nella seconda settimana di giugno si sono sviluppati nel Veneto, innumerevoli black out, che dimostrano come l'Azienda, contando sulla non contemporaneità dei


Pag. CI

carichi, in moltissime realtà ha venduto più potenza dell'effettiva disponibile in cabine primarie, creando così innumerevoli disagi alle famiglie e a tutto il settore imprenditoriale -:
quali iniziative il Governo intenda assumere affinché l'ENEL, azienda ancora controllata dallo Stato, ripristini anche nella regione Veneto la giusta qualità di un servizio essenziale quale quello elettrico, che si garantisce sia con adeguati investimenti che con un'adeguata presenza di strutture e di personale nel territorio.
(4-06712)

Risposta. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Sulla base di quanto riferito in merito dall'Enel, si fa presente quanto segue.
Dal 1o settembre 2002 la responsabilità della direzione Triveneto è stata affidata allo stesso dirigente che ricopre analoga responsabilità nell'area Emilia Romagna-Marche. Ciò rappresenta una situazione del tutto normale e coerente con la corretta gestione del
management aziendale.
Dal mese di ottobre 2002 tutte le articolazioni territoriali della rete, ovunque operanti, hanno assunto la denominazione di «Unità Territoriale Rete» al fine di distinguere il loro ruolo da quello delle «Unità Territoriali Commerciali», alla luce della riorganizzazione di Enel Distribuzione con l'articolazione fra Area Rete e Area Mercato.
Al fine di assicurare servizi di supporto (amministrazione, personale, legale) sia alle unità territoriali della rete sia a quelle commerciali, le relative funzioni di
staff sono state direttamente collegate alle funzioni centrali di Enel distribuzione. Non è stata comunque modificata l'articolazione organizzativa interna e la presenza sul territorio di tali funzioni.
La riorganizzazione dei centri operativi incaricati di presidiare le attività relative all'esercizio della rete di alta e di media tensione è volta ad ottimizzare la gestione dei guasti ed a garantire elevati standard di qualità del servizio su tutto il territorio nazionale. In particolare, la dislocazione e gli ambiti territoriali di competenza dei nuovi centri operativi sono stati definiti in relazione alle caratteristiche delle reti da esercire, nonché alle potenzialità offerte dai moderni sistemi di telecontrollo e di conduzione automatizzati attraverso i quali viene assicurato il governo delle reti. L'accentramento delle risorse dei nuovi centri operativi consente, attraverso la modulazione del personale, in relazione alla variazione dei carichi di lavoro, una più efficiente gestione del servizio.
La qualità del servizio commerciale in Veneto non è inferiore agli obiettivi definiti dall'autorità per l'energia elettrica ed il gas ed alla media nazionale. Il tempo medio di allacciamento delle utenze è di 1,4 giorni lavorativi rispetto all'obiettivo definito dall'autorità di 5 giorni lavorativi. Nel 2002 la durata totale delle interruzioni accidentali lunghe per le utenze collegate in bassa tensione è stata pari a 63 minuti rispetto, ad una media nazionale di circa 100 minuti. Il nuovo assetto di Enel distribuzione in Triveneto non comporterà alcun pregiudizio per la clientela e favorirà, invece, un ulteriore miglioramento degli standard di qualità del servizio. Nel periodo 2003-2007 Enel ha già previsto un ulteriore investimento di circa 150 milioni di euro in interventi sulla qualità del servizio.
Le modifiche organizzative di Enel distribuzione non hanno interessato le attuali strutture operative della unità territoriale rete del Triveneto, che continueranno ad assicurare, pertanto, un adeguato presidio sia tecnico che operativo del territorio, in particolare per l'esecuzione delle attività costruttive e manutentive e per tutte le altre attività di più immediato interesse per la clientela, quali riparazioni guasti ed interventi sui gruppi di misura.
Enel distribuzione sta attualmente verificando il dimensionamento del proprio personale impiegatizio e operaio. Al termine di tale verifica saranno effettuate eventuali integrazioni di risorse in modo da assicurare, anche attraverso il servizio di reperibilità, elevati standard di qualità del servizio.
È stato, inoltre, varato da Enel un piano di assunzioni per 1.500 giovani finalizzato


Pag. CII

ad arricchire la qualità del servizio ed il Triveneto è fra le regioni che saranno interessate da tale piano.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giovanni Dell'Elce.

ZANELLA e BULGARELLI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
in un servizio del settimanale l'Espresso del 3 ottobre 2003, si riporta che in uno studio scientifico denominato «Getsemani» la categoria professionale degli insegnanti sarebbe soggetto a una frequenza di patologie psichiatriche pari a due volte quello della categoria degli impiegati, due volte e mezzo quella del personale sanitario e tre volte quella degli operai;
il succitato studio è stato oggetto di pubblicazione scientifica sul n. 4/02 della rivista Difesa Sociale dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale (emanazione dei Ministeri della Salute e del Welfare) risultando pertanto scientificamente attendibile;
gli accertamenti sanitari d'inabilità al lavoro per causa psichiatrica negli insegnanti, come riferisce il settimanale, sono in costante aumento nell'ultimo decennio, poiché la percentuale passa dal 45 per cento nel biennio 1993-1994 al 57,5 per cento tra il 2001 e il 2002, mentre nelle altre professioni esaminate cresce da un valore medio di 20,4 per cento al 26,3 per cento;
all'incremento delle suddette percentuali potrebbe aver contribuito, in modo apprezzabile, la riforma delle pensioni del 1992 che ha precluso il ritiro spontaneo a chi non si sente più in condizioni d'integrità psicofisiche per poter continuare a insegnare;
lo studio «Getsemani» è stato inserito come allegato nel rapporto appositamente redatto dal MIUR per il progetto OCSE 2002-2004 - al quale partecipano i ministeri dell'istruzione di 27 Paesi - dal titolo «Come motivare, trattenere e incentivare gli insegnanti nella loro professione» ed è disponibile sul sito OCSE all'indirizzo Internet medesimo;
nel succitato rapporto ministeriale è ospitata anche una relazione dal titolo «Immagine e salute degli insegnanti in Italia: situazioni, problemi e proposte», nella quale si richiamano nell'ordine due studi: il primo condotto nel 1979 dal sindacato Cisl con l'università di Pavia in cui emergeva che mediamente il 29 per cento degli insegnanti intervistati faceva uso di psicofarmaci (mentre i docenti della periferia urbana sfioravano addirittura il 34 per cento); il secondo, condotto recentemente nella città di Torino (10/2002) su circa 600 accertamenti di inabilità al lavoro nei confronti di docenti nel periodo 1996-2002, dove la percentuale di motivazioni psichiatriche raggiungeva il 48,9 per cento mostrando una evidente coincidenza con il 49,2 per cento registrato dallo studio «Getsemani»;
nella ricerca dello Fondazione IARD - citata dall'Espresso - tra i fattori inducenti maggiore stress risulta primo lo scarso riconoscimento sociale della professione e solamente come terzo la scarsa retribuzione economica;
l'articolo 32 della Costituzione italiana e il punto 5 dell'articolo 4 de1 decreto legislativo n. 626 del 1994 sanciscono rispettivamente che la salute è un diritto dell'individuo e della collettività, e che il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
sono evidenti le ricadute negative in termini socio-sanitari ed economici dovuti a danno psicofisico dell'insegnante, assenze protratte, costi per supplenze-cure-reinserimento lavorativo ed infine grave compromissione del clima nell'ambiente scolastico;
è palese anche la comprensibile ed evidente incapacità dei dirigenti scolastici


Pag. CIII

- richiamata dal settimanale - a gestire i casi più problematici, se non ricorrendo ad un insensato e dannoso trasferimento del docente ad altra scuola - dove il disservizio non può che ripetersi a scapito dell'utenza - o peggio procedendo a inutili sanzioni disciplinari a carico dell'insegnante stesso che per di più vede aggravarsi lo propria condizione psicofisica;
a fronte dei menzionati studi scientifici molti insegnanti possono avviare pratiche volte ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio per un risarcimento del danno biologico subito per questioni professionali;
il provvedimento restrittivo, introdotto nell'ultima finanziaria, prevede di sottoporre nuovamente a visita medica collegiale i docenti allontanati dall'insegnamento per motivi di salute ed impiegati in altro utilizzo;
sono attualmente in discussione la riforma della scuola e la riforma dello stato giuridico dei docenti;
il provvedimento di riforma delle pensioni è attualmente in discussione -:
se i Ministri interpellati non ritengano opportuno e doveroso intervenire in merito a quanto sopra esposto al fine di approfondire e affrontare la questione per tutelare la salute degli insegnanti e i diritti degli utenti per la salvaguardia del sistema scolastico e nell'interesse dell'intera collettività;
in particolare, se i responsabili dei dicasteri in indirizzo non intendano intervenire tempestivamente per:
1) attivare ricerche epidemiologiche per conoscere l'entità del disagio mentale nella categoria professionale degli insegnanti e accertare se la stessa sia effettivamente a rischio di sviluppare patologie psichiatriche vista la carenza degli studi nazionali ed internazionali in tal senso;
2) garantire la possibilità agli insegnanti che ne facciano richiesta di poter usufruire di consulenze psicologiche gratuite e attivare un apposito servizio di consulenza medica per il MIUR e per le Direzioni Scolastiche Regionali al fine di valutare i casi più problematici sotto un profilo medico - certamente più pertinente - oltreché squisitamente disciplinare e sanzionatorio come quello attualmente privilegiato nei Consigli di Disciplina;
3) attivare progetti e protocolli sperimentali, con singoli istituti e provveditorati, per il miglioramento della qualità della vita del docente nella scuola, sulla base di progetti e proposte di consigli di istituto, rappresentanze sindacali, associazioni di insegnanti;
4) coinvolgere la classe medica - ed in particolare la medicina generale, del lavoro, scolastica ed i Collegi Medici per gli accertamenti d'inabilità al lavoro delle ASL - in corsi di formazione ECM che contemplino programmi di prevenzione, counselling, cura - ad oggi fortemente sbilanciata a favore del trattamento farmacoterapeutico - e reinserimento lavorativo del soggetto;
5) promuovere il ruolo sociale e l'importanza della professione, così come richiamato dal Capo dello Stato nel discorso d'inaugurazione dell'anno scolastico in corso;
6) avviare, a livello nazionale e regionale, iniziative atte a formare dirigenti scolastici per una corretta prevenzione, riconoscimento e gestione del disagio mentale nonché per preparare un ambiente idoneo al recupero e reinserimento dei docenti in difficoltà;
7) valutare se l'aumento percentuale dei casi di disagio psichico negli insegnanti sia in qualche grado relazionato alla riforma delle pensioni, eseguendo studi retrospettivi ed attivando un osservatorio permanente prima di procedere in un'ulteriore riforma delle pensioni attualmente in discussione;
8) prevedere la possibilità per gli insegnanti che ne facciano richiesta in considerazione del fatto che il disagio psichico sembrerebbe imputabile principalmente


Pag. CIV

allo scarso riconoscimento sociale e quindi alla mancanza di autostima, di svolgere, per periodi di tempo determinati, attività di studio e di ricerca;
9) inserire l'argomento all'ordine del giorno del prossimo dibattito - stante l'attuale fase di discussione sulla riforma della scuola - con le Commissioni Parlamentari competenti e le Parti Sociali;
10) rivedere in termini cautelativi e preventivi il provvedimento assunto nell'ultima finanziaria, alla luce dei dati citati e nell'interesse degli insegnanti - allontanati dall'attività per causa di salute, ed in particolare quelli con diagnosi psichiatrica - nonché dell'utenza;
11) prevedere idonei stanziamenti per le azioni sopra elencate che fondano la loro ragion d'essere su interventi di sensibilizzazione, informazione, formazione, prevenzione, cura e ricerca.
(4-07723)

Risposta. - Con riferimento alla problematica relativa al disagio e alle patologie neurologiche e psichiatriche che - secondo uno studio scientifico pubblicato su una rivista dell'istituto italiano di medicina sociale - affliggono in particolar modo il personale docente della scuola rispetto ad altre categorie di lavoratori. Si rappresenta quanto segue.
Relativamente ai temi evidenziati l'amministrazione scolastica, pur non disponendo di elementi probatori certi ed inconfutabili sulla attendibilità delle ricerche scientifiche suddette, concorda nel ritenere l'attività professionale del docente molto impegnativa e che il disagio che, ne deriva potrebbe rinvenirsi nelle nuove problematiche poste alle istituzioni scolastiche ed a tutto il personale della scuola dalle sfide della società della conoscenza.
Si ritiene che la problematica possa essere incentrata nella sensazione di inadeguatezza che può emergere dal confronto tra obiettivi e pratiche didattiche da riqualificare, capacità operative delle strutture scolastiche ed attività del singolo docente costretto ad operare mentre cambiano radicalmente non solo gli strumenti di insegnamento e apprendimento, ma anche l'organizzazione complessiva della comunità scolastica e la configurazione dei saperi.
Tra gli interventi già normativamente previsti per fronteggiare il problema, sono da sottolineare la previsione di particolari modalità di formazione per consentire ai docenti di acquisire professionalità specifiche (articolo 5 legge delega 53/2003) e quanto previsto dall'articolo 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio n. 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003, ove si conviene con le organizzazione sindacali lo studio «di meccanismi di carriera che contribuiscano alla costruzione di una scuola di alto e qualificato profilo, che assicuri agli alunni i migliori livelli di apprendimento, valorizzi i talenti e prevenga situazioni di difficoltà e disagio».
L'amministrazione, con riguardo alla formazione dei docenti ha concretamente avviato la costruzione di un vero e proprio «sistema» di formazione permanente in servizio.
Tale «sistema» ha il fine di raggiungere, almeno tendenzialmente, tutto il personale della scuola italiana e di offrire un servizio stabile di consulenza all'attività di servizio che si caratterizzi per essere efficace e qualitativamente originale e di volgersi a destinatari che hanno bisogno di spazi e tempi personalizzati.
L'offerta di opportunità di formazione continua in servizio, è stata infatti individuata come fattore determinante per trasformare il modo passivo e ripetitivo di esercitare la funzione docente, che è una delle cause del disagio, in una modalità attiva e consapevole, adeguata alle innovazioni della scuola ed alle trasformazioni della società.
Per l'organizzazione del «sistema» citato si è fatto riferimento all'ambiente
e-learning nella sua configurazione blended, cioè integrato da momenti in presenza. Il modello si è affermato dopo esser stato utilizzato per la prima volta, in collaborazione con l'INDIRE nella formazione in ingresso di 62.086 docenti da poco immessi in ruolo, durante l'anno di prova.


Pag. CV


Per assecondare le esigenze dei docenti si è tentato di promuovere l'ingresso della scuola italiana, con la sua organizzazione e la sua cultura, nel mondo delle tecnologie in generale, e nell'universo dell'
e-learning in particolare, senza creare dissensi o rifiuti e recuperando il meglio delle metodologie di formazione sinora sperimentate.
Le soluzioni trovate per rispettare le particolarità della formazione dei docenti, che sono essi stessi professionisti della formazione, hanno in effetti trovato la soddisfazione della stragrande maggioranza dei destinatari che hanno apprezzato come l'ambiente integrato di apprendimento fosse presentato come una opportunità personale, con ampi margini di discrezionalità e di scelta e non come lo strumento per far passare contenuti indiscutibili e percorsi eterodiretti.
I momenti in presenza del modello di
e-learning sono stati infatti costruiti come spazio di azione riflessiva in situazione con confronto, discussione critica e lo stesso contributo on line, il modello è stato preparato per essere funzionale a stimolare i formandi, ad aiutarli ad «interrogare» la loro esperienza, per stimolare la riflessione, presentare ipotesi, attirare l'attenzione sui problemi (e dirigerla verso l'invenzione di possibili soluzioni e la valutazione delle loro conseguenze).
L'ambiente
e-learning nel sistema di formazione permanente in servizio, è divenuto la base per un servizio di assistenza e consulenza stabile e continuativo ed, in più, lo spazio di lavoro dove gruppi di docenti operano non solo per acquisire informazioni e consultare testi ma soprattutto per discutere, confrontarsi, produrre materiali, scambiare esperienze professionali.
Sono allo studio, con riguardo anche all'autoaggiornamento, incentivazioni in termini di disponibilità di tempo e misure finanziarie volte a sostenere la domanda dei singoli docenti, in genere strettamente connessa con l'attività di servizio, e rispondente alle esigenze di approfondimento e di rimotivazione del proprio ruolo e della propria funzione. Ciò alla luce dei cambiamenti e delle innovazioni introdotte nel sistema scolastico dalla legge delega n. 53 del 2003 che prevede anche specifici interventi per la valorizzazione del personale docente.
Ulteriore supporto agli insegnanti può derivare dalle previste azioni di sinergia tra il mondo della scuola, la famiglia, le diverse forme di volontariato sociale e gli enti locali che saranno ulteriormente sviluppate.
Inoltre, i corsi di formazione per l'accesso alla dirigenza scolastica prevedono iniziative formative per implementare le competenze dei dirigenti scolastici a relazionarsi con i soggetti interni ed esterni all'organizzazione scolastica, e i corsi di aggiornamento e formazione continua, previsti dal contratto collettivo dell'area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 1o marzo 2002, prevedono, altresì, interventi formativi per sviluppare il patrimonio di competenze necessario per l'ottimale utilizzo delle risorse umane. Si ritiene, quindi che tali iniziative possano supportare i dirigenti medesimi affinché eventuali stati di difficoltà possano trovare i giusti momenti di riflessione, di approfondimento e di considerazione all'interno delle singole istituzioni scolastiche.
Si ritiene di dover proseguire quindi su tale percorso per affrontare il problema dal punto di vista preventivo, mentre si rimane aperti a concertare con le amministrazioni interessate eventuali interventi di altro tipo che dovessero essere proposti.
Con riguardo poi alla disposizione introdotta dall'articolo 35, comma 5 dalle legge 27 dicembre 2002 n. 289, Finanziaria 2003, che ha interessato circa 6.000 docenti a fronte di una dotazione organica complessiva di oltre 710.000 docenti di ruolo, questa non deve essere intesa in senso punitivo nei confronti dei docenti interessati, peraltro in gran parte affetti da patologie fisiche e non psichiche, ma si pone, invece, a garanzia dello stato di salute dei medesimi. Compete, comunque, alle commissioni mediche effettuare gli opportuni accertamenti, allo stato espletati solo nei confronti di una minoranza di docenti, e valutare se lo stato di salute del docente è tale da poter consentire al medesimo di svolgere adeguatamente la propria funzione.


Pag. CVI


Il ministero della salute, circa gli ulteriori aspetti di specifica competenza, ha preso atto dello studio Getsemani ed ha fatto presente che valuterà l'ipotesi di sottoporre la questione al consiglio superiore di sanità, e che gli obiettivi formativi di interesse nazionale vengono definiti con programmazione pluriennale dalla commissione nazionale per la formazione continua ed ha segnalato che per l'anno 2003 sono stati previsti circa 100 mila corsi di educazione continua in medicina (corsi ECM); di conseguenza, ad avviso del medesimo dicastero, appare poco praticabile attivare corsi ECM relativi a programmi di prevenzione e
counselling relativi agli insegnanti.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.