Allegato A
Seduta n. 369 del 7/10/2003


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(A.C. 2754-bis - Sezione 6)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2754-BIS NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

1. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 610 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario e se rileva una causa di inammissibilità dispone la fissazione senza ritardo della data per la decisione in camera di consiglio. In quest'ultima ipotesi il ricorso può essere assegnato ad apposita sezione. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. L'udienza si svolge in camera di consiglio senza la presenza delle parti quando il ricorso è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Entro quindici giorni dalla notifica o dalla comunicazione della fissazione dell'udienza il difensore del ricorrente può chiedere di essere sentito. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità e non debba procedersi in camera di consiglio è dato avviso, a norma del comma 5, della data dell'udienza pubblica.
1-bis. Sentito il procuratore generale l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito, quando è stato proposto da chi non abbia diritto di impugnazione, quando sia intervenuta rinuncia da parte dell'imputato, quando sia stato proposto contro provvedimento non impugnabile, quando è assolutamente privo di motivi di impugnazione, quando non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, oppure non contiene l'enunciazione dei motivi. Nello stesso modo si procede, quando il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o contro una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599, comma 4, salvo che i motivi riguardino la violazione dell'articolo 178, ovvero l'errata qualificazione giuridica del fatto».
2. Al comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, le parole: «a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ad una singola sezione ovvero alla apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, e non sia stata disposta la fissazione della data per la decisione in camera di consiglio ai sensi del medesimo articolo 610, comma 1».
3. Al comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, le parole: «a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ad una singola sezione ovvero alla apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, e non sia stata disposta la fissazione della data per la decisione in camera di consiglio ai sensi del medesimo articolo 610, comma 1».


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PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 4. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Grillini, Kessler, Lucidi, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: dispone fino alla fine del comma con le seguenti: assegna il ricorso ad apposita sezione. Quando il ricorso è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, il presidente della sezione fissa senza ritardo la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611 e l'udienza si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori. Quando il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati i difensori del ricorrente, fino a quindici giorni prima dell'udienza, possono chiedere di essere sentiti.
1-bis. Sentito il procuratore generale l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito o da chi non ha diritto d'impugnazione ovvero contro un provvedimento non impugnabile oppure il ricorso è assolutamente privo di motivi di impugnazione o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione o vi è rinunzia al ricorso. Nello stesso modo si procede, quando il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o contro una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599, comma 4, salvo che i motivi riguardino la violazione dell'articolo 178, comma 1, lettere a) e b), nonché lettera c), limitatamente all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato ovvero l'errata qualificazione giuridica del fatto.
1-ter. Nei casi indicati dai commi 1 e 1-bis, se non viene dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della Corte, salvo che non debba essere comunque pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129.

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.
3. 10. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: dispone fino alla fine del comma con le seguenti: può assegnare il ricorso alle singole sezioni o ad apposita sezione. Quando il ricorso è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, il presidente della sezione fissa senza ritardo la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611 e l'udienza si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori. Quando il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati i difensori del ricorrente, fino a quindici


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giorni prima dell'udienza, possono chiedere di essere sentiti.
1-bis. Sentito il procuratore generale l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito o da chi non ha diritto d'impugnazione ovvero contro un provvedimento non impugnabile oppure il ricorso è assolutamente privo di motivi di impugnazione o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione o vi è rinunzia al ricorso. Nello stesso modo si procede, quando il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o contro una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599, comma 4, salvo che i motivi riguardino la violazione dell'articolo 178, ovvero l'errata qualificazione giuridica del fatto.
1-ter. Nei casi indicati dai commi 1 e 1-bis, se il ricorso è stato assegnato ad apposita sezione e non viene dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della Corte, salvo che non debba essere comunque pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129».
3. 1. Perlini.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-bis.
3. 7. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , quando non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione,
3. 6. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , oppure non contiene l'enunciazione dei motivi.
3. 2. Fanfani.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: la violazione dell'articolo 178 aggiungere le seguenti:, comma 1, lettere a) e b), nonché lettera c), limitatamente all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato.
3. 3. Fanfani.

Sopprimere il commi 2 e 3.
3. 5. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Grillini, Kessler, Lucidi, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi.