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C)
il 30 maggio 2002, in seguito a un controllo della polizia stradale in località Fortezza, in prossimità del valico italo-austriaco del Brennero, veniva fermato un camion con 56 cuccioli di cane di razza beagle, provenienti dall'allevamento Morini di S. Polo d'Enza di Reggio Emilia e destinati ad un laboratorio tossicologico di Amburgo, in Germania, dove sarebbero stati sottoposti a vivisezione per esperimenti scientifici. Gli animali venivano trasportati in gabbie anguste, senza che sussistessero le condizioni igienico-sanitarie necessarie e senza che il conducente disponesse dell'autorizzazione prevista dalla legge per il trasporto di animali vivi; al momento del sequestro, i cuccioli presentavano evidenti segni di malnutrizione e risultavano non sverminati;
secondo quanto denunciato dall'associazione animalista Peta, l'episodio del 30 maggio 2002 non sarebbe isolato: la ditta Morini è titolare del più grande allevamento italiano di animali per vivisezione e da anni varie associazioni ambientaliste denunciano le condizioni in cui gli animali vi vengono custoditi. Gli stabilimenti della Morini ospitano attualmente cani di razza beagle, oltre a centinaia di altri animali destinati ad essere sottoposti a vivisezione, ovvero a esperimenti di tipo comportamentale, neurologico, di fisiologia o di tossicologia, che possono comportare gravi sofferenze e forte angoscia;
il 27 febbraio 2003 sono stati fermati a Fiumicino 16 beagle, provenienti da un allevamento di North Rose (New York) e destinati ad una ditta farmaceutica di Pomezia per la sperimentazione animale. Giunti a Fiumicino, con un volo della Delta proveniente da New York, erano accompagnati da un certificato datato 19 febbraio 2003;
secondo fonti del ministero della salute, i laboratori autorizzati a realizzare la sperimentazione animale sono circa 700 in Italia, di questi 233 hanno dichiarato, nel 2000, al ministero di fare esperimenti;
in Italia, l'utilizzo degli animali a fini sperimentali è regolamentato principalmente dal decreto legislativo n. 116 del 27 gennaio 1992, che recepisce la direttiva Cee n. 86/609 e dalla legge n. 413 del 1993, «Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale» -:
quali siano i dati in possesso del Governo in ordine ai fatti in oggetto;
se non ritenga opportuno predisporre adeguate ispezioni nei canili privati e convenzionati per chiarire quanto accade ed impedire che si verifichino casi analoghi a quelli citati, tenendo in considerazione il fatto che in molti Paesi stranieri le norme sulla vivisezione non sono rigide come nel nostro;
se non ritenga opportuno effettuare accertamenti nei centri in cui viene praticata la sperimentazione animale, intensificando le azioni di sorveglianza degli animali stabulati, verificando, in particolare, l'esistenza e la completezza della necessaria documentazione relativa agli animali stessi (provenienza, idoneità fisica, assistenza veterinaria ed altro);
se non ritenga opportuno effettuare, presso i laboratori in cui viene praticata la sperimentazione animale, gli opportuni controlli circa l'effettivo numero degli animali presenti e verificare la corretta compilazione e l'aggiornamento dei registri;
se non ritenga opportuno realizzare un controllo delle autorizzazioni alla sperimentazione animale e della loro scadenza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 116 del 1992, articolo 7, commi 2 e 3, e articoli 8 e 9, e, in caso affermativo, quanti e quali siano i laboratori che lavorano con permessi regolari e quanti e quali risultassero lavorare con permessi scaduti;
quali dati siano in possesso del Governo circa le comunicazioni che i laboratori autorizzati sono tenuti a dare, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 116 del 1992, articolo 7, comma 1, riguardo agli esperimenti su animali che stanno svolgendo oppure hanno svolto, e, in caso non sia avvenuta alcuna comunicazione, se non ritenga opportuno predisporre adeguati controlli;
se non ritenga opportuno realizzare controlli delle condizioni degli stabulari, affinché siano garantiti i requisiti sanitari ed il benessere animale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 116 del 1992, articolo 5, e se tali controlli possano essere estesi anche nelle università, in particolare nei singoli istituti e/o dipartimenti di qualsiasi orientamento scientifico;
come si debba intendere e a cosa si riferisca il significato della dicitura «provenienza da altre fonti», contenuta nella tabella 1 del supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 279, del 30 novembre 2001, che si riferisce agli «animali utilizzati in relazione alla provenienza».
(2-00710)
«Zanella, Boato, Vendola, Lion, Rocchi, Cima, Azzolini».
(8 aprile 2003)