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All'articolo 01, premettere il seguente:
Art. 01-bis. (Modifiche alle disposizioni generali). - 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera F), è aggiunta la seguente:
«G) itinerari ciclopedonali»;
b) al comma 3, dopo la lettera F), è aggiunta la seguente:
«G) itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.»;
b) al comma 1, dopo il numero 34), è aggiunto il seguente:
«34-bis) parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità;
c) al comma 1, dopo il numero 53), è aggiunto il seguente:
«53-bis) utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.»
01-bis. 1. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Valpiana, Rocchi, Vigni.
(Approvato)
Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati). - 1. Nei centri abitati comuni con ordinanza del sindaco, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267. possono adottare i provvedimenti indicati nell articolo 6, commi 1-bis e 1-ter, nonché limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, sulla base dei criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. di concerto con il Ministro della salute e conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrasrtutture e dei trasporti. di concerto, per le rispettive competenze. con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro peri beni e le attività culturali.
2. I comuni possono inoltre:
1) stabilire le aree di sosta e i parcheggi ove è ammessa la sosta anche diversificata per categoria di veicoli, libera, limitata o regolamentata, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree di sosta e parcheggi possono essere gestiti direttamente, in concessione o in affidamento. I) pagamento nelle aree di sosta. ove previsto, è limitato nei giorni feriali dalle 8.00 alle 20.00. salvo la possibilità di determinare orari, giorni e periodi diversi, per ragioni territoriali, di afflusso di traffico o per motivate esigenze locali;
2) fissare i corrispettivi dovuti al comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di questione. Pei corrispettivo si intende il pagamento di una somma in ragione del tempo, del periodo, del tipo di veicolo delle modalità di riscossione o di altro elemento differenziale, da applicarsi nei confronti degli utenti che utilizzano l'area di sosta o il parcheggio, finalizzato a favorire la rotazione della sosta dei veicoli;
3) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi.
4) individuare parcheggi attrezzati da riservare alla sosta delle autocaravan di cui all'articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi;
5) riservare strade tratti di esse o corsie, alla circolazione dei veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. al fine di favorire la mobilità urbana;
6) approvare piani per la razionalizzazione della circolazione dei veicoli destinati alla distribuzione delle merci nelle aree urbane in modo da assicurare necessari servizi di trasporto merci, minimizzando il numero dei veicoli a tal fine necessari, razionalizzandone l'esercizio e riducendo l'inquinamento atmosferico. A tal fine con il piano sono individuate le zone o le strade costituenti itinerario su cui possono essere effettuati il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose per effettuare operazioni di carico e scarico. Nello stesso piano possono essere fissati giorni e orari di svolgimento delle attività di trasporto delle merci, ivi comprese quelle effettuate con veicoli di massa complessiva inferiore a 6 tonnellate assoggettandole al pagamento di un corrispettivo e predisponendo apposita segnaletica di instradamento;
7) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e dei parcheggi esistenti, a reperire in maniera più razionale spazi per la sosta dei motocicli, dei ciclomotori, dei velocipedi e dei veicoli ad emissione zero, stabilendo anche particolari forme di agevolazioni tariffarie e modalità di pagamento;
8) stabilire, conformemente ai criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 6,
comma 5-bis, ed alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di interventi per la sicurezza stradale adottati ai sensi dell'articolo 36, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le norme previste nel regolamento;
9) adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 4, eccetto quelli di cui alle lettere c) e d);
10) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di esse, ovvero in una determinata intersezione, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
11) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso sanitario, delle delegazioni diplomatiche accreditate, secondo i criteri che saranno definiti nel regolamento, di determinate utenze per esigenze di pubblico interesse o svolgenti servizi pubblici primari riconosciuti dall'ente locale, limitatamente allo svolgimento del servizio di emergenza, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata deambulazione o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale, ovvero ai servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea, ai taxi e ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
12) stabilire la disciplina del transito e della sosta all'interno dei parcheggi in strutture o in superficie, comunque aperti all'uso pubblico ivi compresi quelli destinati al servizio di strutture ricettive, commerciali, ospedaliere, di trasporto, economico-produttive, di svago, divertimento o sportive, realizzati a tal fine per disposizioni urbanistico-edilizie;
13) stabilire orari e riservare aree per il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose, per le operazioni di carico e scarico;
14) prevedere l'installazione di dissuasori per l'accesso o per la sosta al fine di assicurare maggiore sicurezza e il più razionale utilizzo degli spazi destinati ai diversi utenti della strada;
15) adottare tutti gli altri provvedimenti comunque afferenti la disciplina della circolazione ai fini della sicurezza e scorrevolezza del traffico;
16) adottare i provvedimenti attuativi del Piano urbano del traffico e del Programma di Interventi la sicurezza stradale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1-bis e 2, sono di competenza della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. Tutti gli altri provvedimenti sono di competenza del comune, che li adotta a norma del comma 2, sentito il parere dell'ente proprietario della strada che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta: trascorso tale termine il parere si intende dato favorevolmente. Per i provvedimenti d'urgenza o di durata temporanea, comunque fino a trenta giorni, il parere non è obbligatorio, fermo restando l'obbligo di dame comunicazione all'ente proprietario e la facoltà di quest'ultimo di formulare le proprie osservazioni.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai
veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati da coloro che esercitano la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacita motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. I divieti di sosta sulle strade urbane sono imposti di norma dalle ore 8.00 alle ore 20.00. salvo che, per esigenze di sicurezza o di scorrevolezza della circolazione, venga prevista durata diversa indicata sul relativo pannello integrativo.
6. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi sono stabiliti nel regolamento.
7. Le aree di parcheggio devono essere realizzate in sito autonomo facente parte della strada e comunque non interferenti con le parti di essa destinate allo scorrimento dei veicoli o al transito dei pedoni, Le aree di sosta, comunque limitate o regolamentate, devono essere realizzate fuori dalla carreggiata e in modo che i veicoli in sosta non costituiscano impedimento o limitazione alla circolazione dei pedoni e dei veicoli.
8. I proventi delle aree di sosta e dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati all'allestimento e alla gestione di aree di sosta, nonché alla costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, da realizzare anche con il concorso di altri fondi dei comuni e, mediante apposita convenzione, dei privati. I proventi eventualmente eccedenti sono destinati ad altri interventi per migliorare la mobilità urbana.
9. La sosta a pagamento su strada e nei parcheggi in struttura o in superficie, ivi compresi quelli privati aperti all'uso pubblico, si intende senza custodia del veicolo ancorché gestita direttamente dal comune o da soggetto concessionario o affidatario. La gestione diretta, in concessione o in affidamento della sosta, all'interno dei parcheggi in strutture o in superficie, non è considerato ad ogni effetto attività di autorimessa. Qualora il comune disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta a pagamento, su parte della Stessa area o su altra area nelle immediate vicinanze, deve essere riservata una adeguata area di sosta senza pagamento di corrispettivo, anche se a durata limitata. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate secondo le direttive previste al comma 12, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
10. Il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni o elusioni del corrispettivo, compreso il rimborso delle spese e delle penali ai sensi dell'articolo 138 del codice civile, nella misura non superiore, per queste ultime, al decuplo del corrispettivo orario previsto. Per il mancato pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso si ripeta nel tempo, superando cumulativamente l'importo di cinquecento euro, il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono inoltre agire a norma del terzo comma dell'articolo 2356 del codice civile.
11. I comuni provvedono a delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica di cui al quarto periodo del comma 9, nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà,
nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
12. I comuni, con i piani del traffico e nel rispetto delle norme che ne regolano l'autonomia di organizzazione e gestione, istituiscono l'ufficio tecnico del traffico, secondo quanto previsto nelle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, prevedendo, all'interno dello stesso, il coordinamento dei piani degli spostamenti casa-lavoro delle aziende, pubbliche e private, residenti nel territorio del Comune (mobility, manager di area), nonché progettare, organizzare e gestire servizi complementari al trasporto pubblico locale, secondo modalità e criteri stabiliti nel regolamento.
13. I comuni possono prevedere l'installazione e l'esercizio di impianti per il controllo degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato, ai fini dell'accertamento delle violazioni. Nel regolamento sono stabilite le norme per l'installazione, la rilevazione, l'utilizzazione e il trattamento dei dati, anche per finalità diverse da quelle predette, le modalità di esercizio dell'impianto, le caratteristiche e i criteri per l'omologazione degli impianti stessi.
14. Le zone di cui al comma 11 sono indicate mediante appositi segnali.
15. Nell'ambito delle zone di cui al comma 11 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nel medesimo comma, i comuni hanno facoltà di riservare aree di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
16. Per le città metropolitane le competenze previste dal presente articolo sono esercitate secondo le dello statuto e dei regolamenti in materia.
17. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione emanati a norma del comma 1 e dell'articolo 6, comma 1-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque ad euro duecentosessantadue. In tali casi si applica anche l'articolo 6, comma 15, eccetto l'ultimo periodo.
18. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite nell'articolo 146. Limitatamente al divieto di sosta, se la violazione è commessa con un velocipede o con un ciclomotore a due ruote, a condizione che la violazione non costituisca intralcio alla circolazione dei pedoni, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma pari al 50 per cento della corrispondente sanzione per un autoveicolo.
19. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione.
20. Quando la sosta è limitata ad un periodo di tempo prefissato, il superamento dello stesso per quindici minuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a quindici euro: tale sanzione si applica per ciascuno dei periodi successivi per i quali si protrae la violazione, comunque non superiore a dieci periodi. La stessa modalità di determinazione della sanzione si applica anche quando la sosta è limitata a titolo oneroso.
21. Ferma restando l'applicazione della sanzione prevista dal comma 20, in caso di mancata segnalazione dell'ora di arrivo o di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta, si applica la sanzione prevista all'articolo 157, comma 8.».
01. 3. Tuccillo, Pasetto, Lusetti, Giachetti.
Al comma 1, sostituire le parole da: La violazione fino alla fine del comma con le seguenti: Il divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: esercitare, in qualsiasi forma fino a: determina altri ad esercitarla con le seguenti: sotto qualsiasi forma esercitare l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, ossia chiedere o ricevere il pagamento di una somma ai conducenti dei veicoli che effettuano la sosta, posti sulla strada o comunque su aree private aperte ad uso pubblico, ancorché con il convenuto accordo di custodia del veicolo. Chiunque effettua tale attività, si avvale o determina altri ad effettuarla.
* 01. 1. Osvaldo Napoli.
Al comma 1, sostituire le parole da: La violazione fino alla fine del comma con le seguenti: Il divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: esercitare, in qualsiasi forma fino a: determina altri ad esercitarla con le seguenti: sotto qualsiasi forma esercitare l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, ossia chiedere o ricevere il pagamento di una somma ai conducenti dei veicoli che effettuano la sosta, posti sulla strada o comunque su aree private aperte ad uso pubblico, ancorché con il convenuto accordo di custodia del veicolo. Chiunque effettua tale attività, si avvale o determina altri ad effettuarla.
* 01. 2. Pasetto, Tuccillo, Lusetti, Giachetti.
Al comma 2, sostituire il capoverso 15-bis con il seguente:
«15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro seicentocinquantadue ad euro duemilaseicentoventi. Se nell'attività vengono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.»
01. 5. La Commissione.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente comma:
«15-bis. Il comune e il concessionario previsto dal comma 8 possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali. Per il mancato pagamento della tariffa di sosta possono inoltre agire ai sensi del terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile mediante l'applicazione al veicolo dell'attrezzo a chiave previsto dall'articolo 159, comma 3, fino al completo assolvimento dell'obbligo tariffario».
2-ter. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis. (Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale). - 1. I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, la qualifica per svolgere te funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di «ausiliario del traffico».
2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:
a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;
b) regolamentazione e gestione dei parcheggi, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;
c) disciplina della circolazione nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone;
d) controllo degli accessi nelle zone pedonali o zone a traffico limitato.
3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:
a) ai dipendenti comunali;
b) ai dipendenti delle aziende o società di gestione dei parcheggi;
c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, dalle aziende o società di gestione dei parcheggi, anche nelle forme di contratto interinale di cui alla legge 24 giugno 1998, n. 196, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.
4. La competenza del personale di cui al comma 3, lettera b), è limitato alle sole strade con sosta limitata o regolamentata ed ai parcheggi in concessione, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).
5. Alla procedura sanzionatoria provvede il comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal comune. L'attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio, anche se trattasi di violazioni accertate dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12.»
2-quater. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è aggiunto il seguente:
«Art. 23-bis. (Articolo 12-bis del codice della strada). 1. Il personale di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis del codice per essere ammesso al corso di qualificazione deve possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore età e titolo di studio della scuola dell'obbligo;
b) godere dei diritti civili e non avere riportato condanne penali per delitti non colposi ed essere stati riabilitati;
c) aver conseguito la patente di guida almeno di categoria A) o B);
d) avere in atto rapporto di lavoro ovvero trovarsi nella condizione di assunzione condizionata al conseguimento della qualifica di ausiliario del traffico;
2. Il numero dei soggetti a cui riconoscere la qualifica di ausiliario del traffico è determinato dalle singole amministrazioni comunali o dai gestori dei servizi di trasporto pubblico di linea ovvero dai concessionari, previa intesa con il comune interessato, per quelli di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 12-bis del codice.
3. Il programma del corso di formazione deve mirare all'insegnamento delle norme in materia di circolazione stradale, con particolare riguardo a quelle relative ai provvedimenti di disciplina della circolazione emanati dal comune, alla regolamentazione della fermata e della sosta dei veicoli, ai compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni, alla procedura sanzionatoria amministrativa prevista dal codice, nonché all'applicazione delle sanzioni accessorie relative.
4. Per il personale di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 12-bis del codice, il programma previsto al comma 3 è integrato da nozioni sulla circolazione dei veicoli adibiti a servizio pubblico di linea e sull'uso delle corsie ad essi riservate.
5. I comuni, con il coordinamento dell'ANCI, curano, a carattere comprensoriale, lo svolgimento dei corsi di preparazione e di aggiornamento degli ausiliari del traffico.
6. I soggetti interessati per conseguire la qualifica di ausiliari del traffico devono partecipare al corso previsto dai commi 3
e 4 e superare una prova di idoneità da sostenere davanti ad apposita commissione. La commissione è composta da tre componenti esperti nominati dal comune interessato. La qualifica, per i soggetti di cui all'articolo 12 comma 3 lettera c), è valida per l'espletamento delle funzioni sull'intero territorio servito dal gestore del servizio pubblico di trasporto.
7. Sono abrogati i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127.»
01. 4. Tuccillo, Lusetti, Giachetti.
Dopo l'articolo 01, aggiungere il seguente:
Art. 01-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da uno a quattro anni e con l'ammenda da euro millecinquecentocinquanta ad euro seimiladuecento. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, nonché la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo dei partecipanti ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.»
01. 01. Vascon, Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.
Dopo l'articolo 01, aggiungere il seguente:
Art. 02. (Modifiche alle disposizioni sanzionatorie in materia di competizioni non autorizzate in velocità). - 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8-bis dell'articolo 9 è abrogato;
b) dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 9-bis. (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 25 mila a 100 mila euro. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate al fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da 5 mila a 25 mila euro.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate
lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 9-ter. (Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5 mila euro a 20 mila euro.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è da due a cinque anni.
3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo»;
c) al comma 4 dell'articolo 79 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura della sanzione è da mille euro a 10 mila euro se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter;
d) al primo periodo del comma 9 dell'articolo 141, sono premesse le parole: »Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,« e i periodi secondo e terzo del medesimo comma sono soppressi.
01. 01-bis. Zanettin, Ferro, Nicotra, Bornacin, Meroi, Duca, Vascon.
(Approvato)
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, dopo il comma 6-quater, è aggiunto il seguente:
«6-quinquies. Con apposito regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2003, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disciplina lo svolgimento degli allenamenti sportivi organizzati sulle strade o sulle aree ad uso pubblico, prevedendo che agli organizzatori posano essere rilasciate speciali autorizzazioni periodiche o permanenti che, nel rispetto delle esigenze di sicurezza del traffico e delle norme sportive, consentano, su determinati percorsi, l'effettuazione degli allenamenti con modalità analoghe a quelle delle competizioni sportive autorizzate sulle strade.»
1. 70. Albonetti.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: al Corpo di polizia penitenziaria e.
1. 16. Duca.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, previa abilitazione,
la qualifica per svolgere il servizio di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di disciplina della fermata e della sosta ai dipendenti comunali, ai dipendenti delle aziende dei servizi di gestione dei parcheggi o aree di sosta dati in concessione, ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al personale assunto dai comuni a tempo determinato per particolari situazioni od eventi eccezionali. La competenza del personale dipendente dalle aziende di gestione dei parcheggi o aree di sosta dati in concessione è limitata alle sole strade in cui si trovano dette aree di sosta, comprese le intersezioni con altre strade, e ai parcheggi comunque regolamentati; al personale delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone la competenza è estesa anche alla disciplina del transito e della sosta nelle corsie e negli spazi riservati ai veicoli adibiti a tale servizio. Al coordinamento delle attività espletate dal personale di cui al presente comma e alla procedura sanzionatoria relativa provvede il comando o servizio di polizia municipale».
* 1. 1. Osvaldo Napoli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, previa abilitazione, la qualifica per svolgere il servizio di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di disciplina della fermata e della sosta ai dipendenti comunali, ai dipendenti delle aziende dei servizi di gestione dei parcheggi o aree di sosta dati in concessione, ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al personale assunto dai comuni a tempo determinato per particolari situazioni od eventi eccezionali. La competenza del personale dipendente dalle aziende di gestione dei parcheggi o aree di sosta dati in concessione è limitata alle sole strade in cui si trovano dette aree di sosta, comprese le intersezioni con altre strade, e ai parcheggi comunque regolamentati; al personale delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone la competenza è estesa anche alla disciplina del transito e della sosta nelle corsie e negli spazi riservati ai veicoli adibiti a tale servizio. Al coordinamento delle attività espletate dal personale di cui al presente comma e alla procedura sanzionatoria relativa provvede il comando o servizio di polizia municipale».
* 1. 20. Pasetto, Tuccillo, Lusetti, Giachetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché dei conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.».
b) al comma 5, dopo le parole: «nel presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «, eccetto quelli di cui al comma 3-bis,»
1. 8. Buontempo.
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Tra i soggetti ausiliari del traffico è riconosciuta la figura dell'ausiliario alla viabilità autostradale, da individuare tra il personale dipendente dalle autostrade in concessione, con compiti di sorveglianza, controllo, pronto intervento e assistenza all'utenza, al fine di garantire maggiore sicurezza nella circolazione sulle autostrade. Gli ausiliari agiscono in maniera complementare con la polizia stradale, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade o sulle tratte affidate alla loro sorveglianza.
1. 12. Duca.
Sopprimere il comma 2.
* 1. 13. Susini.
Sopprimere il comma 2.
* 1. 21. Pasetto, Tuccillo, Lusetti, Giachetti.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
1. 14. Tidei.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 15. Susini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
02-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 13-bis, è aggiunto il seguente periodo: «Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non fosse possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione».
1. 30. Pasetto, Tuccillo, Carbonella, Lusetti, Giachetti.
(Approvato)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
02-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana».
Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 1, dopo le parole: la costruzione, aggiungere le seguenti: e la tutela.
1. 10. Gibelli, Stucchi, Luciano Dussin, Caparini, Boato, Zanella, Lion.
(Approvato)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
02-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, comma 11, sono soppresse le parole: «che hanno iniziato l'attraversamento».
1. 31. Buontempo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
02-bis. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «I velocipedi possono trainare rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della necessaria omologazione».
1. 7. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. Al comma 5 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi del comma 4» sono soppresse.
1. 35. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.
Conseguentemente, dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:
«2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1o gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,25 euro a 275,10 euro.»
1. 5. (Testo modificato nel corso della seduta) Nicotra, Sanza.
(Approvato)
Al comma 3, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: , così come, trascorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, quelli di nuova costruzione. Il Ministro provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a fornire con proprio regolamento i tipi e i colori delle strisce di cui al presente comma.
1. 22. Pasetto, Lusetti, Tuccillo, Giachetti.
Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
1. 2. Di Gioia.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati ed omologati i dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate forme di incentivazione economica finalizzate all'acquisto di veicoli dotati dei dispositivi di cui al comma 4, o per l'acquisto e l'equipaggiamento dei suddetti dispositivi su autoveicoli all'origine sprovvisti.
3-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 4 e 4-bis, valutato in 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante somme accantonate nel «Fondo Speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 17. Duca.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate ed omologate apparecchiature, di cui possono essere equipaggiati i veicoli, che consentano di segnalare al conducente, automaticamente e in tempo reale, la presenza di ostacoli alla carreggiata, ovvero situazioni di pericolo, in qualunque condizione atmosferica, di visibilità o avversa.
1. 19. Raffaldini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati ed omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli«.
1. 18. Raffaldini.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5. Chiunque, pure essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.»
1. 32. Giachetti, Pasetto, Tuccillo, Lusetti.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Chiunque, senza aver ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di essa consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali sia stata sospesa o revocata la licenza.»
* 1. 4. Tocci.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Chiunque, senza aver ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di essa consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali sia stata sospesa o revocata la licenza.»
* 1. 6. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare
alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280.»
1. 34. Giachetti, Pasetto, Tuccillo, Lusetti.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.
1. 3. Gambini.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
6. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale svolge i seguenti compiti:
a) raccoglie, con cadenza settimanale, dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità stradale e li elabora al fine di predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade. Tale elaborazione è finalizzata al rapido e capillare intervento da parte delle Forze dell'ordine nell'attività di vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità e di regolazione dei flussi di traffico, in particolare nei giorni festivi;
b) fornisce informazioni, anche attraverso gli strumenti del servizio pubblico radiotelevisivo, ai cittadini, agli utenti e alle aziende circa gli eventi che modificano, limitano o comunque condizionano la fruizione della rete stradale e autostradale;
c) elabora e diffonde, con cadenza mensile, dati sugli incidenti stradali su scala nazionale e regionale;
d) redige ogni anno, entro il 31 dicembre, sulla base dei dati forniti, entro il 31 ottobre di ogni anno, da regioni, province e comuni, dall'Anas e dalle società concessionarie autostradali, l'elenco delle strade urbane, delle strade extraurbane e delle autostrade più a rischio di incidenti stradali;
e) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle strade più a rischio di incidenti stradali;
f) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di potenziamento dell'illuminazione delle gallerie e delle strade più a rischio di incendi stradali;
g) individua nuove modalità d'intervento, anche mediante l'utilizzazione di strumenti ad alta tecnologia, per ridurre il numero degli incendi stradali;
h) predispone e coordina campagne di educazione stradale e di comunicazione sui rischi legati alla violazione delle norme di comportamento di cui al titolo V del Codice della strada;
i) dispone e coordina l'installazione, nelle sole strade extraurbane, di sagome, a dimensione e forma umana, in corrispondenza dei luoghi dove si sono verificati incidenti mortali al fine di sensibilizzare gli utenti della strada ad un maggior rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale e di indurli a maggiore prudenza.
7. Per il funzionamento della Sala unificata di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5.000.000 di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'interno».
1. 02. Albonetti, Realacci.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. 1. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, istituisce la sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale, con compiti di raccolta dei dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità stradale, al fine di predisporre una carta dei rischiriferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade.
1. 05. Albonetti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modifiche alle norme inerenti i veicoli). - 1. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è aggiunto il seguente:
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli da competizione.
2. Rientrano nella categoria di cui al comma 1 i motoveicoli e gli autoveicoli moderni, d'epoca e di interesse storico e collezionistico, regolarmente immatricolati, per i quali è stata data comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri di «trasformazione ad uso competizione», in quanto destinati alla partecipazione a competizioni motoristiche su strada di regolarità e/o velocità ai sensi dell'articolo 9.
3. I veicoli di cui al comma 1, sono iscritti in un apposito elenco «veicoli da competizione su strada» presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. L'iscrizione all'elenco autorizza il veicolo a circolare esclusivamente durante lo svolgimento delle competizioni o dei raduni autorizzati.
4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3, il proprietario del veicolo al momento della trasformazione produce comunicazione scritta al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, indicando i dati identificativi del veicolo.
5. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia un certificato di appartenenza a tale elenco, numerato progressivamente su base provinciale, da esibire, insieme con i documenti del veicolo, alle forze dell'ordine durante eventuali controlli nel corso delle competizioni o dei raduni autorizzati. Al momento dell'iscrizione nell'apposito elenco il veicolo potrà circolare esclusivamente durante lo svolgimento ditali competizioni o raduni autorizzati.
6. I veicoli da competizione sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite competizioni motoristiche o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito degli itinerari di svolgimento delle competizioni motoristiche o dei raduni autorizzati. A tale scopo l'autorità competente, all'atto del rilascio dell'autorizzazione ai promotori della competizione motoristica o del raduno, dovrà dare comunicazione scritta in merito al programma della manifestazione nonché dell'itinerario di svolgimento, alle forze dell'ordine competenti;
b) tali veicoli in quanto allestiti nei rispetto delle norme tecnico-sportive ed inoltre essendo provvisti di particolari dispositivi di sicurezza supplementari secondo quanto previsto dalle prescrizioni di sicurezza emanate dalle federazioni competenti, sono esenti, dal momento dell'iscrizione nell'apposito elenco di cui al comma 3, da revisione periodica. Tramite i loro delegati tecnici, le federazioni competenti sottopongono i veicoli a verifica tecnica prima dello svolgimento di ogni competizione motoristica o raduno. A tale scopo i delegati delle federazioni competenti comunicano per iscritto, all'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della competizione, l'esito positivo delle verifiche tecniche, allegando un elenco recante i numeri di gara, il nome del primo conduttore ed il numero progressivo del certificato di cui al comma 5 dei veicoli verificati;
7. Il trasferimento di proprietà dei suddetti veicoli da competizione è disciplinato dal titolo III, capo III, sezione III del presente decreto.
8. I suddetti veicoli da competizione devono essere provvisti di copertura assicurativa, ai sensi dell'articolo 193, solo durante lo svolgimento di una competizione ed esclusivamente durante la circolazione su strade aperte al traffico ai normali veicoli a motore.
9. Nel caso in cui, alle competizioni motoristiche o ai raduni autorizzati, partecipino
veicoli immatricolati in un paese straniero o siano di proprietà di un cittadino straniero, i proprietari sono tenuti a comunicare all'ente organizzatore, 20 giorni prima dello svolgimento della competizione, i dati identificativi del veicolo. L'ente organizzatore provvede a darne comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tale comunicazione costituisce permesso provvisorio per le sole competizioni motoristiche per le quali è stata richiesta.
10. Il proprietario di un veicolo trasformato «ad uso competizione», per poter riportare allo stato originario il medesimo veicolo, è tenuto all'obbligo di revisione ai sensi dell'articolo 80, effettuata dopo aver richiesto la cancellazione dall'apposito elenco dei veicoli da competizione.
11. Chiunque circola con veicoli da competizione senza l'autorizzazione prevista dal comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 800,00. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI«.
1. 06. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini, Nicotra.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modifiche alle norme inerenti i veicoli). - 1. All'articolo 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «relative concessioni» sono aggiunte le seguenti: «e/o affidamenti»;
b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'esercente la linea può non essere intestatario del mezzo adibito alla stessa, a condizione che del mezzo medesimo abbia la disponibilità titolo di uso, usufrutto locazione, comodato, leasing o ad altro titolo previsto dall'ordinamento giuridico che gli assicuri, a titolo gratuito o oneroso la disponibilità del mezzo.
2. All'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Le decurtazioni, nelle misure indicate nella tabella allegata, riferite all'articolo 169, commi 7, 8 e 10, e all'articolo 192, comma 6, limitatamente alle infrazioni di cui al comma 2, relative alla mancata esibizione del documento di circolazione, non si applicano ai conducenti di mezzi adibiti al trasporto pubblico.
3. All'articolo 180, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «circolazione del veicolo», aggiungere le seguenti: «ovvero fotocopia, resa conforme all'originale dallo stesso soggetto proprietario, della carta di circolazione, ovvero dichiarazione autocertificata dal legale rappresentante dell'impresa attestante che l'originale della carta di circolazione è depositato presso la sede dell'impresa.
1. 03. Carbonella, Tuccillo, Pasetto.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modifiche alle norme inerenti i veicoli). - 1. All'articolo 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «relative concessioni» sono aggiunte le seguenti: «e/o affidamenti»;
b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'esercente la linea può non essere intestatario del mezzo adibito alla stessa, a condizione che del mezzo medesimo abbia la disponibilità titolo di uso, usufrutto locazione, comodato, leasing o ad altro titolo previsto dall'ordinamento giuridico che gli assicuri, a titolo gratuito o oneroso la disponibilità del mezzo.
2. All'articolo 180, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, dopo le parole: «circolazione del veicolo», aggiungere le seguenti: «ovvero fotocopia, resa conforme all'originale dallo stesso soggetto proprietario, della carta di circolazione.
1. 04. Pasetto, Tuccillo, Lusetti, Giachetti.
Al comma 1, premettere il seguente:
001. All'articolo 85, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «destinato a tale uso» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione,».
2. 30. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:
0a) al comma 1-bis, le parole «il minore di età che abbia compiuto 14 anni» sono sostituite dalle seguenti: «, chiunque non munito di patente di guida,»;
0a-bis) al comma 13-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, le parole «11-bis» sono sostituite dalle seguenti «1-bis».
2. 10. Lusetti, Tuccillo, Pasetto.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1-bis, le parole «il minore di età che abbia compiuto 14 anni» sono sostituite dalle seguenti: «, chiunque non munito di patente di guida,»;
* 2. 11. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1-bis, le parole «il minore di età che abbia compiuto 14 anni» sono sostituite dalle seguenti: «, chiunque non munito di patente di guida,»;
* 2. 3. Osvaldo Napoli.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica anche a tutti i soggetti maggiorenni sottoposti al ritiro, sospensione o revoca della patente di guida per i casi previsti dagli articoli 126-bis, comma 6, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni»
2. 9. Ferro.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1o luglio 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida.»
2. 32. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 3, lettera b), le parole «esclusi i motocicli» sono sostituite dalle
seguenti «, compresi i motocicli a presa diretta, di cilindrata fino a 250 centimetri cubici»;
2. 1. Rugghia.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 3, lettera b), le parole «esclusi i motocicli» sono sostituite dalle seguenti «, compresi i motocicli a presa diretta, di cilindrata fino a 125 centimetri cubici»;
2. 2. Rugghia.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 13-bis, le parole «Chiunque, non essendo titolare di patente» sono sostituite dalle seguenti «I minori, non muniti di patente».
2. 4. Osvaldo Napoli.
(Approvato)
Sopprimere il comma 2.
2. 13. Susini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, è abrogato.
2. 8. La Grua.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, comma primo, le parole «nonché alle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura» sono soppresse.
2. 14. La Grua.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Contro il provvedimento di revisione è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso va trasmesso per conoscenza, nello stesso termine, all'autorità che ha adottato il provvedimento ed ha effetto sospensivo.
3. Qualora il titolare della patente non si sottoponga agli accertamenti disposti ai sensi del comma 1, rispettivamente, nei termini assegnati dal relativo provvedimento di revisione in assenza di ricorso o se tardivamente presentato, ovvero entro trenta giorni dall'intervenuta non impugnabilità del provvedimento stesso, in caso di contenzioso, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dall'autorità che ha adottato il provvedimento. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro e alla conservazione del documento».
2. 15. Tidei
Sopprimere il comma 5.
2. 19. Susini.
Sopprimere il comma 6.
2. 20. Susini.
Dopo il comma 7, aggiungere, i seguenti:
7-bis.01. All'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli
delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato».
7-bis. 02. L'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 139. - 1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 viene rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio di tale patente».
2. 31. La Commissione.
(Approvato)
Dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
7-ter. Entro il primo ottobre 2005 le patenti rilasciate su supporto cartaceo sono sostituite con patenti rilasciate su supporto magnetico.
7-quater. Con proprio decreto il ministro delle infrastrutture e trasporti stabilisce i criteri di rilascio, i dati e le informazioni da inserire nel dispositivo informatico di cui al comma 7-ter.
7-quinquies All'onere derivante dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero delle infrastrutture e trasporti.
2. 7. Rugghia.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis - 1. Al comma 1 dell'articolo136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I dati della patente rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea devono essere trasmessi, a cura del titolare, al Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».
2. 01. Susini.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis - 1. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole da: «le cui caratteristiche» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali».
2. 05. Pasetto, Tuccillo, Lusetti, Ruzzante.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis - 1. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.
2. 02. Adduce.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis - 1. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli stessi limiti di cui al precedente periodo si applicano nelle seguenti fasce orarie: dalle 24 del venerdì alle 7 del sabato e dalle 24
del sabato alle 7 della domenica. La velocità massima consentita, in tali fasce giornaliere, è fissata a 70 Km/h per le strade extraurbane secondarie ed extraurbane locali».
2. 04. Emerenzio Barbieri, Giuseppe Gianni, Romano.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis - 1. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli stessi limiti di cui al precedente periodo si applicano nelle seguenti fasce orarie: dalle 24 del venerdì alle 8 del sabato e dalle 24 del sabato alle 8 della domenica».
2. 03. Emerenzio Barbieri, Giuseppe Gianni, Romano, Volontè.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis - 1. Dopo il comma 8 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«8-bis. Chiunque sulle strade urbane supera di oltre 20 Km/h e di non oltre 40 Km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 10, tabella allegata, dopo la voce: Art. 142, comma 8, aggiungere la seguente: Art. 142 comma 8-bis punti 2.
2. 06. Luciano Dussin, Gibelli, Caparini.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 120 a euro 510.
3. 10. Susini.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 130 a euro 520.
3. 11. Susini.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 140 a euro 555.
3. 12. Susini.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. Le amministrazioni comunali possono autorizzare la circolazione contromano dei veicoli di cui agli articoli 48, 49 e 50 nelle strade urbane, previo adeguamento della segnaletica verticale».
3. 13. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Rocchi.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 270,90 a euro 1.083,60 con le seguenti: da euro 276 a euro 1.088.
3. 16. Susini.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 270,90 a euro 1.083,60 con le seguenti: da euro 275 a euro 1.086.
3. 15. Susini.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 270,90 a euro 1.083,60 con le seguenti: da euro 271 a euro 1.084.
3. 14. Susini.
Al comma 2, sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 120 a euro 510.
3. 19. Susini.
Al comma 2, sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 130 a euro 520.
3. 18. Susini.
Al comma 2, sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 140 a euro 555.
3. 17. Raffaldini, Duca, Susini.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 120 a euro 510.
3. 22. Rognoni.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 130 a euro 520.
3. 21. Rognoni.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 140 a euro 555.
3. 20. Adduce.
Al comma 3, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
3. 23. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 3, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
3. 26. Raffaldini.
Al comma 3, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: due volte con le seguenti: quattro volte.
3. 25. Rognoni.
Al comma 3, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: due volte con le seguenti: tre volte.
3. 24. Susini.
Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10 con le seguenti: da euro 65 a euro 270.
3. 28. Panattoni.
Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10 con le seguenti: da euro 70 a euro 280.
3. 27. Susini.
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
3. 29. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
3. 30. Panattoni.
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: due volte con le seguenti: tre volte.
3. 31. Susini.
Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 65 a euro 270.
3. 32. Tidei.
Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 70 a euro 280.
3. 33. Tidei.
Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: da euro 270,90 a euro 1.083,60 con le seguenti: da euro 275 a euro 1.086.
3. 35. Susini.
Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: da euro 270,90 a euro 1.083,60 con le seguenti: da euro 270 a euro 1.084.
3. 34. Susini.
Al comma 4, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo.
3. 1. Cuccu.
Al comma 4, lettera e), ultimo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
3. 51. De Luca.
Al comma 4, lettera e), ultimo periodo, sostituire le parole: da tre a sei mesi con le seguenti: da due a quattro mesi.
3. 2. Cuccu.
Al comma 5, lettera c), sopprimere i capoversi p-ter), p-quater) e p-quinquies).
3. 37. Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.
Al comma 5, lettera c), sopprimere il capoverso p-ter).
3. 38. Tuccillo, Lusetti, Pasetto, Giachetti.
Al comma 6, sopprimere la lettera a).
3. 39. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 6, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: Fuori dai centri abitati, aggiungere le seguenti: da tre ore prima del tramonto del sole a due ore dopo il suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità,.
3. 3. Cuccu.
Al comma 6, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: Fuori dai centri abitati, aggiungere le seguenti: da due ore prima del tramonto del sole a due ore dopo il suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, .
3. 4. Cuccu.
Al comma 6, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: Fuori dai centri abitati, aggiungere le seguenti: da un'ora prima del tramonto del sole a un'ora dopo il suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità,
3. 5. Cuccu.
Al comma 6, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: Fuori dai centri abitati, aggiungere le seguenti: da un'ora prima del tramonto del sole a un'ora dopo il suo sorgere e sempre nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità,
3. 6. Cuccu.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
4-bis. Nel caso di ripetuto e reiterato disturbo arrecato dal cattivo funzionamento dei dispositivi di cui al comma 4, gli
organi di polizia giudiziaria sono autorizzati a intervenire per interrompere le emissioni sonore.
3. 69. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il comma 5 dell'articolo 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
5. Chiunque vìola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60 a euro 250.
3. 70. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
08-bis. Il comma 8 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
8. Chiunque vìola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.
3. 71. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Sopprimere il comma 8-bis.
3. 80. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 9, dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:
«4-ter. A partire dal 1o gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza aver indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.»
3. 81. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 10, lettera a), dopo le parole: certificato di circolazione, aggiungere le seguenti: e che il conducente abbia un'età superiore a 18 anni. Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3. 40. Pasetto, Tuccillo, Lusetti.
(Approvato)
Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10 con le seguenti: da euro 70 a euro 280.
3. 41. Susini.
Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10 con le seguenti: da euro 65 a euro 270.
3. 42. Susini.
Al comma 11, sopprimere la lettera a).
3. 43. Albonetti.
Al comma 11, lettera b), capoverso 1-bis, lettera b), sostituire le parole: o a tre con le seguenti: , a tre o a quattro.
3. 44. Albonetti.
Al comma 11, lettera c), sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10, con le seguenti: da euro 70 a euro 280.
3. 46. Susini.
Al comma 11, lettera c), sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10, con le seguenti: da euro 65 a euro 270.
3. 45. Adduce.
Al comma 11, sopprimere la lettera d).
3. 47. Susini.
Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10, con le seguenti: da euro 70 a euro 280.
3. 48. Rognoni.
Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10, con le seguenti: da euro 65 a euro 280.
3. 49. Rognoni.
Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: due anni, con le seguenti: sei mesi.
3. 51-bis. Susini.
Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
3. 50. Susini.
Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: due volte con le seguenti: cinque volte.
3. 53. Susini.
Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: due volte con le seguenti: quattro volte.
3. 52. Susini.
Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: da euro 33,60 a euro 137,55 con le seguenti: da euro 35 a euro 141.
3. 55. Susini.
Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: da euro 33,60 a euro 137,55 con le seguenti: da euro 34 a euro 139.
3. 54. Susini.
Al comma 13, sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10 con le parole: da euro 65 a euro 270.
3. 56. Susini.
Al comma 14, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 100 a euro 490.
3. 58. Susini.
Al comma 14, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 120 a euro 510.
3. 57. Susini.
Al comma 14, lettera b), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 100 a euro 490.
3. 60. Susini.
Al comma 14, lettera b), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 120 a euro 510.
3. 59. Susini.
Al comma 14, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa
prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono ridotte alla metà».
Conseguentemente:
alla lettera d), capoverso «7-bis», primo periodo, dopo le parole: commi 4, 5 e 6 aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dal comma 5-bis,;
dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una attività commerciale».
* 3. 8. Raffaldini, Duca.
Al comma 14, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono ridotte alla metà».
Conseguentemente:
alla lettera d), capoverso «7-bis», primo periodo, dopo le parole: commi 4, 5 e 6 aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dal comma 5-bis,;
dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una attività commerciale».
* 3. 72. Mazzarello.
Al comma 14, lettera d), sostituire il capoverso 7-bis con il seguente:
7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo; dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216.
3. 61. Albonetti.
Al comma 14, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
«15. Tutti gli spostamenti del veicolo effettuati con velocità inferiore a 10 chilometri all'ora o inferiori a 3 chilometri di percorrenza non concorrono a formare la durata dei tempi di guida di cui al comma 1».
3. 74. Raffaldini.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 175, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «150 cc» sono sostituite dalle seguenti: «125 cc».
3. 7. Rugghia.
Al comma 15, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 100 a euro 490.
3. 63. Adduce.
Al comma 15, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 120 a euro 510.
3. 62. Adduce.
Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono ridotte alla metà».
Conseguentemente:
alla lettera d), capoverso «4-bis», primo periodo, dopo le parole: comma 3, aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dal comma 3-bis, ;
alla medesima lettera, capoverso e periodo, sopprimere le parole: , con tutte le cautele,;
dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di un'attività commerciale».
* 3. 9. Raffaldini, Duca.
Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono ridotte alla metà».
Conseguentemente:
alla lettera d), capoverso «4-bis», primo periodo, dopo le parole: comma 3, aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dal comma 3-bis, ;
alla medesima lettera, capoverso e periodo, sopprimere le parole: , con tutte le cautele,;
dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta
di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di un'attività commerciale».
* 3. 73. Mazzarello.
Al comma 15, lettera c), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 100 a euro 490.
3. 65. Tidei.
Al comma 15, lettera c), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 120 a euro 510.
3. 64. Adduce.
Al comma 15, lettera d), sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:
4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo; dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216.
3. 66. Raffaldini.
Al comma 16, lettera d), sostituire le parole: da euro 687,75 a euro 2.754,15 con le seguenti: da euro 800 a euro 3.200.
3. 67. Tidei.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite specifiche deroghe all'uso del cronotachigrafo per i mezzi che operano nell'ambito di aree portuali e degli interporti.
3. 68. Mazzarello, Banti.
Sostituire il comma 18 con il seguente:
18. All'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i conducenti, in prossimità degli attraversamenti pedonali, non possono superare la velocità massima di 30 km/h»;
b) al comma 4, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600».
3. 75. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Al comma 3 dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «ogni due anni» sono sostituite con le seguenti: «ogni cinque anni»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «All'uopo, entro il 1o dicembre di ogni quinquennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si
applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo, con l'arrotondamento all'euro in eccesso o in difetto, nei casi in cui la somma risulti con decimali rispettivamente superiori a cinquanta centesimi o fino a cinquanta».
0.2. Le somme delle sanzioni pecuniarie vigenti, a far data dal 1o settembre 2003, sono arrotondate a norma dell'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come modificato dal comma 01 del presente articolo. Il primo quinquennio di applicazione degli aumenti previsto dal predetto comma 3 decorre dal 1o gennaio 2004.
* 4. 3. Tuccillo, Giachetti, Carbonella, Pasetto.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Al comma 3 dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «ogni due anni» sono sostituite con le seguenti: «ogni cinque anni»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «All'uopo, entro il 1o dicembre di ogni quinquennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo, con l'arrotondamento all'euro in eccesso o in difetto, nei casi in cui la somma risulti con decimali rispettivamente superiori a cinquanta centesimi o fino a cinquanta».
0.2. Le somme delle sanzioni pecuniarie vigenti, a far data dal 1o settembre 2003, sono arrotondate a norma dell'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come modificato dal comma 01 del presente articolo. Il primo quinquennio di applicazione degli aumenti previsto dal predetto comma 3 decorre dal 1o gennaio 2004.
* 4. 4. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 1. Cuccu.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «6. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.»
* 4. 2. Osvaldo Napoli.
(Approvato)
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «6. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.»
* 4. 6. Pasetto, Lusetti, Tuccillo.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 186, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale.
5. 3. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente comma:
«10. Per i reati previsti ai commi 7 e 8 è competente il tribunale.»
Conseguentemente:
a) all'articolo 6, comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente comma:
«9. Per i reati previsti ai commi 7 e 8 è competente il tribunale.»
b) dopo l'articolo 6- quinquies, aggiungere il seguente:
6-sexies. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la lettera q) del comma 1 è abrogata.
5. 2. Tuccillo, Pasetto, Lusetti.
Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente comma:
«10. Per i reati previsti ai commi 7 e 8 è competente il tribunale.»
5. 1. Osvaldo Napoli.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«9. Per i reati previsti ai commi 7 e 8 è competente il tribunale.»
6. 1. Osvaldo Napoli.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nei comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il prefetto delega soggetti di comprovata competenza, anche se già appartenenti allo stesso ente, a ricevere, istruire e decidere i ricorsi amministrativi in materia di disciplina della fermata, della sosta dei veicoli, nonché dell'accesso nelle zone a traffico limitato o nelle aree pedonali. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la delega può essere conferita solo su richiesta motivata dell'ente».
Conseguentemente,
a) al comma 1, capoverso,
1) primo periodo, dopo le parole: «al prefetto» aggiungere le seguenti: «ovvero al soggetto delegato ai sensi del comma 1»;
2) secondo periodo, dopo le parole: «il prefetto» aggiungere le seguenti: «ovvero il soggetto delegato ai sensi del comma 1»;
b) al comma 2, capoverso, primo periodo,
1) dopo le parole: «al prefetto» aggiungere le seguenti: «ovvero al soggetto delegato ai sensi del comma 1»;
2) dopo le parole: «del prefetto» aggiungere le seguenti: «ovvero del soggetto delegato ai sensi del comma 1»;
6-bis. 1. Osvaldo Napoli.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «Il prefetto,» sono aggiunte le seguenti: «o il soggetto delegato ai sensi dell'articolo 203, comma 1,»;
Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-quater. Se il prefetto o il soggetto delegato ai sensi dell'articolo 203, comma 1, ordina l'archiviazione del procedimento ricorrendo uno dei casi di esclusione della responsabilità previsti dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, addebita contestualmente all'intestatario del veicolo le spese del procedimento maturate.»
6-ter. 1. Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 6-sexies. - 1. All'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Nelle ipotesi di reati previsti dal presente codice per i quali, a norma dell'articolo 126-bis, sono previste decurtazioni del punteggio, quando la sentenza è definitiva, la cancelleria del giudice comunica all'ufficio o comando che ha accertato il reato la data di esecutività della stessa. Dalla data di comunicazione decorrono i 30 giorni previsti dal comma 2 del citato articolo.»
* 6-quinquies. 010. Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 6-sexies. - 1. All'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Nelle ipotesi di reati previsti dal presente codice per i quali, a norma dell'articolo 126-bis, sono previste decurtazioni del punteggio, quando la sentenza
è definitiva, la cancelleria del giudice comunica all'ufficio o comando che ha accertato il reato la data di esecutività della stessa. Dalla data di comunicazione decorrono i 30 giorni previsti dal comma 2 del citato articolo.»
* 6-quinquies. 011. Tuccillo, Pasetto, Lusetti.
Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 6-sexies. - 1. All'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Nelle ipotesi di reati previsti dal presente codice per i quali, a norma dell'articolo 126-bis, sono previste decurtazioni del punteggio, quando la sentenza è definitiva, la cancelleria del giudice comunica all'ufficio o comando che ha accertato il reato la data di esecutività della stessa. Dalla data di comunicazione decorrono i 30 giorni previsti dal comma 2 del citato articolo.»
* 6-quinquies. 012. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 6-sexies. - 1. All'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce dei risultati ottenuti.»
6-quinquies. 013. Lusetti, Tuccillo, Pasetto, Giachetti.
(Approvato)
Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 6-sexies. - 1. All'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Il Governo, sulla base del Rapporto sullo stato della sicurezza stradale redatto annualmente al Parlamento dal CNEL, finanzia ulteriormente l'apposito fondo previsto dalla legge 17 maggio 1999 n. 144 al fine di migliorare la sicurezza sulle strade. Gli enti proprietari o concessionari di strade che non forniscono regolarmente ed esaustivamente i dati sulla sicurezza stradale secondo le indicazioni tecniche ricevute dall'ISTAT, sono esclusi dalla possibilità di usufruire dei fondi di cui al presente comma.»
6-quinquies. 014. Lusetti, Tuccillo, Pasetto, Giachetti.
Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 6-sexies. (Modifica della competenza del giudice di pace). - 1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la lettera q) è soppressa.
* 6-quinquies. 01. Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 6-sexies. (Modifica della competenza del giudice di pace). - 1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la lettera q) è soppressa.
* 6-quinquies. 02. Realacci, Pasetto, Tuccillo, Lusetti, Giachetti.
Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 6-sexies. (Modifiche agli articoli 589 e 590 del codice penale). - 1. All'articolo
589 del codice penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Se il fatto è commesso con violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la pena è della reclusione da tre a otto anni».
2. All'articolo 590 del codice penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violazione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
6-quinquies. 03. Realacci, Pasetto, Tuccillo, Lusetti, Giachetti.
Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 6-sexies.(Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche sulle autostrade e strade statali). - 1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.
6-quinquies. 04. Lusetti, Pasetto, Giachetti, Tuccillo.
Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 6-sexies. (Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche sulle autostrade). - 1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietata la somministrazione di bevande super-alcoliche.
* 6-quinquies. 05. Pasetto, Giachetti, Lusetti, Tuccillo, Carbonella.
(Approvato)
Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 6-sexies. (Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche sulle autostrade). - 1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietata la somministrazione di bevande super-alcoliche.
* 6-quinquies. 015. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 6-sexies. (Transito trasporti pericolosi) - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua le strade e le autostrade sulle quali non possono transitare trasporti pericolosi. In assenza di collegamenti alternativi tali trasporti devono essere considerati trasporti eccezionali.
6-quinquies. 07. Tidei.
Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 6-sexies. (Misure per incrementare l'attività di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al codice della strada). - 1. Per l'attività della Polizia stradale e dell'Arma dei Carabinieri di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al codice della strada, per l'incremento del numero delle pattuglie su strada, anche attraverso la copertura e il potenziamento della pianta organica della Polizia stradale di almeno il 30 per cento, per l'acquisto di dispositivi tecnici per l'accertamento di determinate infrazioni, per la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti, è autorizzata per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005 la spesa di 100 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
6-quinquies. 01-bis. Realacci, Pasetto, Giachetti, Lusetti.
Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 6-sexies. (Fondo per l'incidentalità notturna) 1- È istituito il fondo speciale per l'incidentalità notturna presso il Ministero del Tesoro.
2. A coloro ai quali si applicano le sanzioni di cui al comma 2 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva di 400 euro, da versare nel fondo speciale per l'incidentalità notturna, se la violazione a causa della quale è comminata la sanzione suddetta è stata rilevata tra le 23 e le 7 del mattino.
3. Il fondo viene diviso annualmente tra le 10 province che hanno presentato nell'anno precedente la maggiore mortalità causata da incidenti stradali, calcolata rispetto alla popolazione residente, nel periodo tra le 23 e le 7 del mattino.
Le risorse del fondo devono essere usate per le attività di contrasto all'incidentalità notturna attraverso:
a) il potenziamento dei mezzi della polizia locale;
b) il finanziamento delle attività di controllo notturne;
c) le campagne di sensibilizzazione presso le scuole, i luoghi di ritrovo e i possessori di patente di guida;
d) il potenziamento dei mezzi di trasporto pubblico che fanno corse notturne.
6-quinquies. 06. Buontempo, Realacci.
ART. 7.
(Disposizioni finali e transitorie).
Al comma 1, sostituire le parole: 1o luglio 2004 con le seguenti: 1o gennaio 2004.
* 7. 65. Raffaldini.
Al comma 1, sostituire le parole: 1o luglio 2004 con le seguenti: 1o gennaio 2004.
* 7. 66. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini, Nicotra.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole "il minore di età che" sono sostituite dalle seguenti: "chi, in possesso degli stessi requisiti fisici e psichici per il rilascio della patente di categoria A,".
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Chi abbia compiuto diciotto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto ottiene il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori con il solo accertamento dei requisiti fisici e psichici prescritti».
7. 68. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini, Nicotra.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole «a titolo gratuito» sono soppresse.
7. 69. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini, Nicotra.
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Per gli autotrasportatori ed i tassisti che operano in Sardegna, data la drammatica condizione della rete stradale, i punti attribuiti sono trenta. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione».
7. 1. Cuccu.
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Per gli autotrasportatori che operano in Sardegna, data la drammatica condizione della rete stradale, i punti attribuiti sono trenta. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione».
7. 2. Cuccu.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: al primo periodo, le parole: «venti punti» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque punti» e.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 5 le parole: «venti punti» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque punti».
7. 70. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini, Nicotra.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Gli autisti dei TIR o veicoli ad essi equivalenti dispongono di un punteggio pari a quaranta punti.» e.
7. 105. Giulio Conti.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Gli autisti dei TIR o veicoli ad essi equivalenti dispongono di un punteggio pari a trenta punti.» e.
7. 106. Giulio Conti.
Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: «qualora la violazione sia stata commessa con veicoli per la cui conduzione è necessaria la patente di guida ai sensi dell'articolo 116».
7. 71. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Rocchi.
Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.»
7. 110. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso vengano accertate contemporaneamente, alla stessa persona, più infrazioni al codice della strada, possono essere detratti al massimo quindici punti.»
7. 72. Albonetti.
Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso vengano accertate contemporaneamente, alla stessa persona, più infrazioni al codice della strada, possono essere detratti al massimo quattordici punti.»
7. 73. Rognoni.
Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole: «e giurisdizionali ammessi» sono inserite le seguenti: «ovvero sia concluso il procedimento giurisdizionale di primo grado».
7. 76. Tuccillo, Pasetto, Realacci, Giachetti, Lusetti.
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
7. 74. Raffaldini.
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica»
7. 3. Giachetti, Pasetto, Tuccillo, Lusetti.
(Approvato)
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nei casi previsti dal comma 1-bis dell'articolo 201 il proprietario del veicolo per il quale sia stata rilevata l'infrazione è tenuto a comunicare, entro trenta giorni dalla notificazione del verbale, il nominativo del trasgressore. In assenza di comunicazione da parte del proprietario del veicolo la decurtazione del punteggio di cui al comma 1 viene attribuita al proprietario medesimo. Qualora il proprietario del veicolo non sia
titolare di una patente di guida si provvede alla confisca del veicolo ai sensi dell'articolo 213.»
7. 77. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 4, al primo periodo, le parole: «dalle autoscuole ovvero» sono soppresse.
7. 79. Giulio Conti.
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 4, al primo periodo, le parole: «o privati» sono soppresse.
7. 80. Giulio Conti.
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «organizzati dalle autoscuole» sono aggiunte le seguenti: «, dagli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa autorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri».
Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che contiene anche le modalità per la vigilanza sul corretto svolgimento dei corsi e sulla eventuale revoca dell'autorizzazione ad effettuarli, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 82. Giachetti, Tuccillo, Pasetto, Lusetti.
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «organizzati dalle autoscuole» sono aggiunte le seguenti: «, dagli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».
Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che contiene anche le modalità per la vigilanza sul corretto svolgimento dei corsi e sulla eventuale revoca dell'autorizzazione ad effettuarli, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 81. Carbonella, Tuccillo, Pasetto, Giachetti, Lusetti.
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «trasporti terrestri,» sono inserite le seguenti: «è ripetibile ogni due anni e».
7. 78. Giulio Conti.
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 4, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «con una reiterazione del beneficio che non superi la frequenza di due anni».
7. 84. Giulio Conti.
Al comma 3, sopprimere la lettera c-bis).
7. 85. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguente lettera:
c-ter) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «5. La mancanza delle suddette violazioni per il periodo due anni determina l'attribuzione di cinque punti».
7. 86. Rognoni.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguente lettera:
c-ter) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di patente con almeno 20 punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino ad un massimo di dieci punti».
7. 11. (Testo modificato nel corso della seduta) Nicotra, Ferro, Sardelli, Lezza, Lupi.
(Approvato)
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguente lettera:
c-ter) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancanza, per il periodo di un anno, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un punto, entro il limite dei venti punti».
7. 4. Cuccu.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguente lettera:
c-ter) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un punto, entro il limite dei venti punti».
7. 5. Cuccu.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le disposizioni dell'articolo 72, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiunto dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto-legge, hanno effetto a decorrere dal 1o luglio 2004.
7. 6. (Testo modificato nel corso della seduta) Osvaldo Napoli.
(Approvato)
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le disposizioni dell'articolo 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dal 1o luglio 2004.
7. 7. Osvaldo Napoli.
Sopprimere il comma 6.
7. 87. Raffaldini.
Al comma 6, sostituire le parole: 1o settembre 2003 con le seguenti: 1o settembre 2004.
7. 88. Raffaldini.
Al comma 6, sostituire le parole: 1o settembre 2003 con le seguenti: 30 giugno 2004.
7. 89. Mazzarello.
Al comma 6, sostituire le parole: 1o settembre 2003 con le seguenti: 1o marzo 2004.
7. 90. Mazzarello.
Al comma 7, sostituire le parole: 1o luglio 2004 con le seguenti: 1o gennaio 2004.
7. 91. Duca.
Al comma 7, sostituire le parole: 1o luglio 2004 con le seguenti: 31 marzo 2004.
7. 92. Mazzarello.
Al comma 7, sostituire le parole: 1o luglio 2004 con le seguenti: 1o giugno 2004.
7. 93. Raffaldini.
Al comma 8, sostituire le parole: 1o luglio 2004 con le seguenti: 1o gennaio 2004.
7. 94. Raffaldini.
Al comma 8, sostituire le parole: 1o luglio 2004 con le seguenti: 31 marzo 2004.
7. 95. Rognoni.
Al comma 8, sostituire le parole: 1o luglio 2004 con le seguenti: 1o giugno 2004.
7. 96. Mazzarello.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il comma 5 dell'articolo 327 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 è soppresso.
7. 97. Rognoni.
(Approvato)
Al comma 9, dopo le parole: n. 168, sono aggiunte le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo,.
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere in fine le parole: ; b) al secondo periodo, le parole: «sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D,» sono sostituite dalle seguenti: «sulle strade statali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera C,»;
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, sono aggiunti i seguenti:
1-bis. I comuni capoluogo di provincia, con ordinanza del sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le province, con delibera della giunta provinciale, possono disporre, per il rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di cui agli articoli 141, comma 9, 142, 143, 145, 146, 148 e per quanto previsto dalla lettera g), comma 1-bis, dell'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'utilizzo o l'installazione dei dispositivi di cui al comma 1, sulle strade, o su tratti di esse, di rispettiva competenza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C, D, E ed F, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-ter. Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti i provvedimenti di cui al comma 1-bis sono adottati previo parere favorevole della regione.
9-ter. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, le parole da: «diverse dalle autostrade» fino a «tratti di esse» sono sostituite dalle seguenti: «statali, o singoli tratti di esse, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera C, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per l'utilizzazione o l'installazione dei dispositivi di cui al comma 1».
7. 98. Giachetti, Tuccillo, Pasetto.
Al comma 9, dopo le parole: n. 168, sono aggiunte le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo,.
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere in fine le parole: b) al secondo periodo, le parole: «sulle strade di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere C e D,» sono sostituite dalle seguenti: «sulle strade statali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera C,»;
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, sono aggiunti i seguenti:
1-bis. I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, con ordinanza del sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le province, con delibera della giunta provinciale, possono disporre, per il rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di cui agli articoli 141, comma 9, 142, 143, 145, 146, 148 e per quanto previsto dalla lettera g), comma 1-bis, dell'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'utilizzo o l'installazione dei dispositivi di cui al comma 1, sulle strade, o su tratti di esse, di rispettiva competenza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C, D, E ed F, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-ter. Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti i provvedimenti di cui al comma 1-bis sono adottati previo parere favorevole della regione.
9-ter. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, le parole da: «diverse dalle autostrade» fino a «tratti di esse» sono sostituite dalle seguenti: «statali, o singoli tratti di esse, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera C, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per l'utilizzazione o l'installazione dei dispositivi di cui al comma 1».
7. 99. Pasetto, Tuccillo, Lusetti.
Al comma 10, sostituire la tabella allegata con la seguente:
Norma violata | Punti | |
Art. 40 | Comma 10, lettera c) | 3 |
Comma 11 | 4 | |
Art. 141 | Comma 8 | 3 |
Comma 9, primo periodo | 4 | |
Comma 9, terzo periodo | 10 | |
Art. 142 | Comma 8 | 4 |
Comma 9 | 10 | |
Art. 143 | Comma 11 | 4 |
Comma 12 | 10 | |
Comma 13, con riferimento al comma 5 | 4 | |
Art. 145 | Comma 10 | 5 |
Art. 146 | Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata | 2 |
Comma 3 | 5 | |
Art. 147 | Comma 5 | 5 |
Art. 148 | Comma 15 con riferimento ai commi 2 e 8 | 2 |
Comma 15 con riferimento al comma 3 | 5 | |
Comma 16, terzo periodo | 10 | |
Art. 149 | Comma 4 | 4 |
Comma 5 | 5 | |
Comma 6 | 4 | |
Art. 150 | Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 5 | 5 |
Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 6 | 4 | |
Art. 152 | Comma 3 | 1 |
Art. 153 | Comma 10 | 3 |
Comma 11 | 1 | |
Art. 154 | Comma 7 | 4 |
Comma 8 | 2 | |
Art. 156 | Comma 5 | 1 |
Art. 158 | Comma 1, lettere g) e h) | 1 |
Comma 2 | 1 | |
Art. 161 | Comma 2 | 4 |
Comma 4 | 2 | |
Art. 162 | Comma 5 | 2 |
Art. 164 | Comma 8 | 3 |
Art. 165 | Comma 3 | 2 |
Art. 167 | Commi 2, 5 e 6, con riferimento a: | |
a) eccedenza non superiore a 1t | 1 |
b) eccedenza non superiore a 2t | 2 | |
c) eccedenza non superiore a 3t | 3 | |
d) eccedenza superiore a 3t | 4 | |
Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
| ||
a) eccedenza non superiore al 10 per cento | 1 | |
b) eccedenza non superiore al 20 per cento | 2 | |
c) eccedenza non superiore al 30 per cento | 3 | |
d) eccedenza superiore al 30 per cento | 4 | |
Comma 7 | 3 | |
Art. 168 | Comma 7 | 4 |
Comma 8 | 10 | |
Comma 9 | 10 | |
Art. 169 | Comma 7 | 3 |
Comma 8 | 4 | |
Comma 9 | 2 | |
Comma 10 | 1 | |
Art. 170 | Comma 6 | 1 |
Art. 171 | Comma 2 | 3 |
Art. 172 | Comma 8 | 4 |
Comma 9 | 3 | |
Art. 173 | Comma 3 | 3 |
Art. 174 | Comma 4 | 2 |
Comma 5 | 2 | |
Comma 7 | 1 | |
Art. 175 | Comma 13 | 4 |
Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a) | 2 | |
Comma 16 | 2 | |
Art. 176 | Comma 19 | 10 |
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b) | 4 | |
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) | 10 | |
Comma 21 | 2 | |
Art. 177 | Comma 5 | 2 |
Art. 178 | Comma 3 | 2 |
Comma 4 | 1 | |
Art. 179 | Comma 2 e 2-bis | 10 |
Art. 186 | Commi 2 e 7 | 10 |
Art. 187 | Commi 7 e 8 | 10 |
Art. 189 | Comma 5 se non ricorrono le condizioni del secondo periodo | 4 |
Comma 5 se ricorrono le condizioni del secondo periodo | 10 | |
Comma 6 | 10 | |
Comma 9 | 2 | |
Art. 191 | Comma 4 | 6 |
Art. 192 | Comma 6 | 3 |
Comma 7 | 6 |
Al comma 10, alla tabella allegata, alla voce Art 141, premettere le seguenti:
Art. 6 | Comma 12 | 4 |
Art. 10 | Comma 18 | 6 |
Comma 22 | 4 | |
Comma 25 o 25-bis | 4 |
Conseguentemente, alla medesima tabella:
sostituire la voce Art. 146 con la seguente:
Art. 146 | Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto sosta e di fermata | 2 |
Comma 2, per la circolazione abusiva nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici | 4 | |
Comma 3 | 5 |
sostituire la voce Art. 189 con la seguente:
Art. 189 | Comma 5 se non ricorrono le condizioni del secondo periodo | 4 |
Comma 5 se ricorrono le condizioni del secondo periodo | 10 | |
Comma 6 | 10 | |
Comma 7 | 10 | |
Comma 9 | 2 |
Al comma 10, alla tabella allegata, alla voce Art 141, premettere le seguenti:
Art. 6 | Comma 12 | 4 |
Art. 10 | Comma 18 | 6 |
Comma 22 | 4 | |
Comma 25 o 25-bis | 4 |
Conseguentemente, alla medesima tabella:
sostituire la voce Art. 146 con la seguente:
Art. 146 | Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto sosta e di fermata | 2 |
Comma 2, per la circolazione abusiva nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici | 4 | |
Comma 3 | 5 |
sostituire la voce Art. 189 con la seguente:
Art. 189 | Comma 5 se non ricorrono le condizioni del secondo periodo | 4 |
Comma 5 se ricorrono le condizioni del secondo periodo | 10 | |
Comma 6 | 10 | |
Comma 7 | 10 | |
Comma 9 | 2 |
Al comma 10, alla tabella allegata, alla voce Art 141, premettere le seguenti:
Art. 6 | Comma 12 | 4 |
Art. 10 | Comma 18 | 6 |
Comma 22 | 4 | |
Comma 25 o 25-bis | 4 |
Conseguentemente, alla medesima tabella:
sostituire la voce Art. 146 con la seguente:
Art. 146 | Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto sosta e di fermata | 2 |
Comma 2, per la circolazione abusiva nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici | 4 | |
Comma 3 | 5 |
sostituire la voce Art. 189 con la seguente:
Art. 189 | Comma 5 se non ricorrono le condizioni del secondo periodo | 4 |
Comma 5 se ricorrono le condizioni del secondo periodo | 10 | |
Comma 6 | 10 | |
Comma 7 | 10 | |
Comma 9 | 2 |
Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 141, premettere la seguente:
Art. 7 | Comma 14 (ZTL, aree pedonali, corsie riservate) | 2 |
Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 141, con la seguente:
Art. 141 | Comma 8 | 2 |
Comma 9, 2o periodo | 10 |
Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 141, sostituire le parole da:
Comma 9, 3o periodo | 10 |
fino alla fine della tabella con le seguenti:
Comma 9, 1o periodo | 4 | |
Comma 9, 3o periodo | 20 | |
Art. 142 | Comma 8 | 2 |
Comma 9 | 10 | |
Art. 143 | Comma 11 | 6 |
Comma 12 | 10 | |
Comma 13, con rif. al comma 5 | 2 | |
Art. 145 | Comma 10 | 5 |
Art. 146 | Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata | 1 |
Comma 3 | 5 | |
Art. 147 | Comma 5 | 5 |
Art. 148 | Comma 15 con riferimento ai commi 2 e 8 | 2 |
Comma 15 con riferimento al comma 3 | 5 | |
Comma 16, terzo periodo | 10 | |
Art. 149 | Comma 4 | 2 |
Comma 5 | 5 | |
Comma 6 | 4 | |
Art. 150 | Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 5 | 5 |
Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 6 | 4 | |
Art. 152 | Comma 3 | 1 |
Art. 153 | Comma 10 | 3 |
Comma 11 | 1 | |
Art. 154 | Comma 7 | 4 |
Comma 8 | 2 | |
Art. 161 | Comma 2 | 4 |
Comma 4 | 1 | |
Art. 162 | Comma 5 | 2 |
Art. 164 | Comma 8 | 3 |
Art. 165 | Comma 3 | 2 |
Art. 167 | Commi 2, 5 e 6, con rif. a: | |
a) eccedenza non superiore a 1t | 1 | |
b) eccedenza non superiore a 2t | 2 | |
c) eccedenza non superiore a 3t | 3 | |
d) eccedenza superiore a 3t | 4 | |
Commi 3, 5 e 6, con rif. a: |
| |
a) eccedenza non superiore al 10 per cento | 1 | |
b) eccedenza non superiore al 20 per cento | 2 | |
c) eccedenza non superiore al 30 per cento | 3 | |
d) eccedenza superiore al 30 per cento | 4 | |
Comma 7 | 3 | |
Art. 168 | Comma 7 | 4 |
Comma 8 | 10 | |
Comma 9 | 10 | |
Art. 169 | Comma 7 | 3 |
Comma 8 | 4 | |
Comma 9 | 2 | |
Comma 10 | 1 | |
Art. 170 | Comma 6 | 1 |
Art. 171 | Comma 2 | 3 |
Art. 172 | Comma 4 | 5 |
Comma 5 | 5 | |
Comma 8 | 3 | |
Comma 9 | 5 | |
Art. 173 | Comma 3 | 4 |
Art. 174 | Comma 4 | 2 |
Comma 5 | 2 | |
Comma 7 | 1 | |
Art. 175 | Comma 13 | 4 |
Comma 14, con rif. al comma 7, lettera a) | 2 | |
Comma 16 | 2 | |
Art. 176 | Comma 19 | 10 |
Comma 20, con rif. al comma 1, lettera b) | 4 | |
Comma 20, con rif. al comma 1, lettere c) e d) | 10 | |
Comma 21 | 2 | |
Art. 177 | Comma 5 | 5 |
Art. 178 | Comma 3 | 2 |
Comma 4 | 1 | |
Art. 179 | Comma 2 e 2-bis | 10 |
Art. 186 | Commi 2 e 7 | 10 |
Art. 187 | Commi 7 e 8 | 20 |
Art. 189 | Comma 5 se non ricorrono le condizioni del secondo periodo | 4 |
Comma 5 se ricorrono le condizioni del secondo periodo | 10 | |
Comma 6 | 10 | |
Comma 9 | 2 | |
Art. 191 | Comma 4 | 3 |
Art. 192 | Comma 6 | 3 |
Comma 7 | 20 |
Per le patenti rilasciate successivamente al 1o ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari do altra patente di categoria b o superiori, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano state commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Nel caso in cui un soggetto consegua patenti di categoria diversa da quella di cui è già titolare, il raddoppio della decurtazione si applica in riferimento alle violazioni commesse nella conduzione di veicoli per i quali è richiesta la categoria di patente conseguita successivamente.
7. 21. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini, Nicotra.
La voce articolo 146 è modificata come segue:
Norma violata | Punti | |
Art. 146 | Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata | 2 |
Comma 2, per le violazioni di cui all'articolo 40, comma 10, lettera c) | 4 | |
Comma 3 | 6 |
0. 7. 150. 1. Lion, Zanella, Boato.
Sostituire le voci della tabella allegata con le seguenti:
Norma violata | Punti | |
Art. 141 | Comma 8 | 5 |
Comma 9, terzo periodo | 10 | |
Art. 142 | Comma 8 | 2 |
Comma 9 | 10 | |
Art. 143 | Comma 11 | 4 |
Comma 12 | 10 | |
Comma 13, con rif. al comma 5 | 4 | |
Art. 145 | Comma 5 | 6 |
Comma 10, con rif. ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 | 5 | |
Art. 146 | Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata | 2 |
Comma 3 | 6 | |
Art. 147 | Comma 5 | 6 |
Art. 148 | Comma 15 con riferimento al comma 2 | 3 |
Comma 15 con riferimento al comma 8 | 2 | |
Comma 15 con riferimento al comma 3 | 5 | |
Comma 16, terzo periodo | 10 | |
Art. 149 | Comma 4 | 3 |
Comma 5, secondo periodo | 5 | |
Comma 6 | 8 | |
Art. 150 | Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 5 | 5 |
Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 6 | 8 | |
Art. 152 | Comma 3 | 1 |
Art. 153 | Comma 10 | 3 |
Comma 11 | 1 | |
Art. 154 | Comma 7 | 8 |
Comma 8 | 2 | |
Art. 158 | Comma 2, lettere d), g) ed h) | 2 |
Art. 161 | Commi 1 e 3 | 2 |
Comma 2 | 4 | |
Art. 162 | Comma 5 | 2 |
Art. 164 | Comma 8 | 3 |
Art. 165 | Comma 3 | 2 |
Art. 167 | Commi 2, 5 e 6, con rif. a: | |
a) eccedenza non superiore a 1t | 1 | |
b) eccedenza non superiore a 2t | 2 | |
c) eccedenza non superiore a 3t | 3 | |
d) eccedenza superiore a 3t | 4 | |
Commi 3, 5 e 6, con rif. a: |
| |
a) eccedenza non superiore al 10 per cento | 1 | |
b) eccedenza non superiore al 20 per cento | 2 | |
c) eccedenza non superiore al 30 per cento | 3 | |
d) eccedenza superiore al 30 per cento | 4 | |
Comma 7 | 3 | |
Art. 168 | Comma 7 | 4 |
Comma 8 | 10 | |
Comma 9 | 10 |
Comma 9-bis | 2 | |
Art. 169 | Comma 8 | 4 |
Comma 9 | 2 | |
Comma 10 | 1 | |
Art. 170 | Comma 6 | 1 |
Art. 171 | Comma 2 | 5 |
Art. 172 | Commi 8 e 9 | 5 |
Art. 173 | Comma 3 | 5 |
Art. 174 | Comma 4 | 2 |
Comma 5 | 2 | |
Comma 7 | 1 | |
Art. 175 | Comma 13 | 4 |
Comma 14, con rif. al comma 7, lettera a) | 2 | |
Comma 16 | 2 | |
Art. 176 | Comma 19 | 10 |
Comma 20, con rif. al comma 1, lettera b) | 10 | |
Comma 20, con rif. al comma 1, lettere c) e d) | 10 | |
Comma 21 | 2 | |
Art. 177 | Comma 5 | 2 |
Art. 178 | Comma 3 | 2 |
Comma 4 | 1 | |
Art. 179 | Comma 2 e 2-bis | 10 |
Art. 186 | Commi 2 e 7 | 10 |
Art. 187 | Commi 7 e 8 | 10 |
Art. 189 | Comma 5, primo periodo | 4 |
Comma 5, secondo periodo | 10 | |
Comma 6 | 10 | |
Comma 9 | 2 | |
Art. 191 | Comma 1 | 5 |
Comma 2 | 2 | |
Comma 3 | 5 | |
Comma 4 | 3 | |
Art. 192 | Comma 6 | 3 |
Comma 7 | 10 |
7. 150. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 141, sostituire le parole:
Comma 9, 3o periodo | 10 |
con le seguenti:
Comma 9, 3o periodo | 20 |
7. 25. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.
Al comma 10, alla tabella allegata voce Art. 143, sostituire le parole:
Art. 143 | Comma 11 | 4 |
con le seguenti:
Art. 143 | Comma 11 | 6 |
7. 26. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.
Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 145 con la seguente:
Art. 145 | Comma 10, con rif. ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 9 | 2 |
Comma 10, con rif. al comma 5 | 4 | |
Comma 11 | 5 |
7. 62. Rognoni.
Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 146 con la seguente:
Art. 146 | Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata | 1 |
Comma 3 | 4 |
7. 63. Rognoni.
Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 146, sostituire le parole:
Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata | 2 |
con le seguenti:
Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata | 1 |
7. 27. Duca.
Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 148 con la seguente:
Art. 148 | Comma 15 con riferimento al comma 2 | 3 |
Comma 15 con riferimento al comma 3 | 5 | |
Comma 15 con riferimento al comma 8 | 4 | |
Comma 16, terzo periodo | 10 |
7. 28. Raffaldini.
Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 149, sostituire le parole:
Art. 149 | Comma 4 | 3 |
con le seguenti:
Art. 149 | Comma 4 | 2 |
7. 29. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.
Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 149, sostituire le parole:
Comma 6 | 4 |
con le seguenti:
Comma 6 | 5 |
7. 30. Duca.
Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 150, sostituire le parole:
Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6 | 4 |
con le seguenti:
Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6 | 5 |
7. 31. Raffaldini.
Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 152 con la seguente:
Art. 152 | Comma 3 | 1 |
*7. 32. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.
Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 152 con la seguente:
Art. 152 | Comma 3 | 1 |
*7. 33. Lupi.
Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 153, sostituire le parole:
Art. 153 | Comma 10 | 3 |
con la seguente:
Art. 153 | Comma 10 | 1 |
7. 35. Lupi.
Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 154, sostituire le parole:
Art. 154 | Comma 7 | 4 |
con la seguente:
Art. 154 | Comma 7 | 5 |
7. 36. Raffaldini.
Al comma 10, alla tabella allegata, dopo la voce Art. 154, aggiungere la seguente:
Art. 158 | Comma 2, lettera d) | 2 |
7. 37. Tocci.
Al comma 10, alla tabella allegata, dopo la voce Art. 154, aggiungere la seguente:
Art. 158 | Comma 2, lettera g) | 2 |
7. 38. Tocci.
Al comma 10, alla tabella allegata, dopo la voce Art. 154, aggiungere la seguente:
Art. 158 | Comma 2, lettera h) | 2 |
7. 39. Tocci.
Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 161, sostituire le parole:
Comma 4 | 2 |
con le seguenti:
Comma 4 | 1 |
7. 40. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.
Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 169, sopprimere le parole:
Comma 7 | 3 |
7. 41. Raffaldini.
Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 172 con la seguente:
Art. 172 | Comma 4 | 5 |
Comma 5 | 5 | |
Comma 8 | 3 | |
Comma 9 | 5 |
7. 42. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.
Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 172 con la seguente:
Art. 172 | Comma 8 | 3 |
Comma 9 | 5 |
7. 44. Raffaldini.
Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 172, sostituire le parole:
Art. 172 | comma 8 | 5 |
con le seguenti:
Art. 172 | comma 8 | 2 |
7. 43. Lupi.
Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 172, sostituire le parole:
comma 9 | 3 |
con le seguenti:
Art. 172 | comma 9 | 1 |
7. 45. Lupi.
Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 173 con la seguente:
Art. 173 | comma 3 | 2 |
7. 46. Lupi.
Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 177 con la seguente:
Art. 177 | Comma 5 | 5 |
7. 47. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.
Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 186 con la seguente:
Art. 186 | Comma 6 (con tasso alcolemico da 0,5 a 1,1 grammi per litro) | 5 |
Comma 6 (con tasso alcolemico superiore a 1,1 grammi per litro) | 10 | |
Comma 7 | 10 |
7. 48. Duca.
Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 186 con la seguente:
Art. 186 | Comma 6 (con tasso alcolemico da 0,5 a 1,5 grammi per litro) | 5 |
Comma 6 (con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) | 10 | |
Comma 7 | 10 |
7. 49. Duca.
Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 187 con la seguente:
Art. 187 | Commi 7 e 8 | 20 |
7. 50. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.
Al comma 10, alla tabella allegata, alla voce Art. 191, premettere le parole:
Art. 191 | Comma 1 | 5 |
7. 51. Duca.
Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 191, aggiungere le parole:
Art. 191 | Comma 2 | 2 |
7. 52. Duca.
Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 191, aggiungere le parole:
Art. 191 | Comma 3 | 5 |
7. 53. Duca.
Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 192, sostituire le parole:
Art. 192 | Comma 6 | 3 |
con le seguenti:
Art. 192 | Comma 6 | 1 |
7. 54. Lupi.
Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 192, sostituire le parole:
Comma 7 | 4 |
con le seguenti:
Comma 7 | 20 |
7. 55. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.
Al comma 10, alla tabella allegata, sopprimere l'ultimo periodo.
* 7. 56. Cuccu.
Al comma 10, alla tabella allegata, sopprimere l'ultimo periodo.
* 7. 122. Tuccillo, Lusetti, Giachetti.
Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati.
7. 58. Lion. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 10, alla tabella allegata, ultimo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
7. 59. Cuccu.
Al comma 10, alla tabella allegata, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui un soggetto consegua patenti di
categoria diversa da quella di cui è già titolare, il raddoppio della decurtazione si applica in riferimento alle violazioni commesse nella conduzione di veicoli per i quali è richiesta la categoria di patente conseguita successivamente.
7. 57. Luciano Dussin, Gibelli, Caparini.
Al comma 10, alla tabella allegata, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le violazioni commesse in zone del Paese dove le condizioni della rete stradale sono oggettivamente precarie, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono dimezzati.
7. 60. Cuccu.
Al comma 10, alla tabella allegata, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tenuto conto della precaria condizione della rete stradale sarda, per le violazioni commesse in Sardegna i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono dimezzati.
7. 61. Cuccu.
Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
10-ter. I verbali di contestazione delle violazioni alle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificate dalla presente legge, anche relativamente alla decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis del citato decreto legislativo, elevati il giorno 30 giugno 2003, dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo, sono annullate.
7. 104. Pasetto, Tuccillo, Lusetti.
Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:
10-ter. Le decurtazioni del punteggio di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano per le infrazioni commesse a decorrere dal 1o agosto 2003.
7. 102. Albonetti.
Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:
10-ter. Le decurtazioni del punteggio di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano a decorrere dal 3 luglio 2003.
7. 101. Albonetti.
Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:
10-ter. La decurtazione del punteggio prevista nella tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificata dal presente decreto-legge, si applica dal 2 luglio 2003.
7. 100. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini, Nicotra.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-ter. Le sanzioni previste dal presente decreto-legge si applicano anche ai titolari di patente rilasciata da uno Stato estero che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del codice della strada.
10-quater. Al fine di cui al comma 10-ter viene istituita presso il CED Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un'anagrafe, nella quale vengono annotate le infrazioni commesse, le relative decurtazioni di punteggio così come previsto dal presente decreto-legge.
7. 10. Ferro.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettano sul territorio italiano violazioni di norme del codice della strada, viene istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che viene progressivamente alimentata con i data anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal codice della strada. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli di polizia di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni.
2. Ai soggetti d cui al comma 1 che abbiano commesso nell'arco di un anno di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi.
7. 01. La Commissione.
(Approvato)