A)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
la prima Sezione penale del tribunale di Messina ha condannato, in data 15 gennaio 2002, l'ex presidente della provincia di Messina, Giuseppe Buzzanca, a due anni e un mese di reclusione per il reato di cui all'articolo 314 del codice penale (peculato);
conseguentemente, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Messina, con provvedimento del 3 aprile 2002, ha disposto la sospensione dalla carica;
successivamente, nel mese di dicembre del 2002, la corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del tribunale, riqualificando i fatti contestati, ha condannato il predetto Giuseppe Buzzanca a sei mesi di reclusione per i reati di peculato d'uso (articolo 314, secondo comma, del codice penale) e abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale), nonché all'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena;
immediatamente, in coerenza con il disposto di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ex presidente della provincia di Messina è stato reintegrato nelle funzioni (la sospensione obbligatoria è prevista esclusivamente per il reato di cui all'articolo 314, primo comma);
concluso il mandato presso la provincia di Messina, il dottor Buzzanca ha partecipato alla recentissima consultazione elettorale per l'elezione del sindaco della città di Messina, risultando eletto;
in data 29 maggio 2003, lo stesso è stato proclamato sindaco e si è insediato immediatamente;
in data 5 giugno 2003, la Corte di cassazione, dinanzi alla quale l'interessato aveva impugnato la sentenza della corte d'appello, con sentenza pubblicata mediante lettura del dispositivo, ha rigettato il ricorso proposto dal dottor Buzzanca;
da tale data la sentenza emessa dalla corte d'appello di Messina, con la quale il dottor Buzzanca era stato condannato anche per il reato previsto e punito dall'articolo 314 codice penale, è passata in giudicato;
ai sensi dell'articolo 59 del richiamato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione»;
inequivocabilmente, il passaggio in giudicato della sentenza della corte d'appello di Messina, che ha condannato il dottor Buzzanca per il reato previsto dall'articolo 314 del codice penale, ai sensi
della lettera b) dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, determina la decadenza dalla carica di sindaco;
in tal caso, infatti, trattandosi di «qualifiche negative» o «requisiti negativi» che il legislatore, nel perseguimento di fini di interesse generale, ha ritenuto di individuare come cause ostative, finanche alla partecipazione alla competizione elettorale, l'automatica decadenza dall'ufficio elettivo è disposta dalla legge, senza che risulti necessaria una qualsivoglia valutazione ed opera anche in caso di sospensione condizionale della pena;
tuttavia, il dottor Buzzanca ha già dichiarato alla stampa l'intendimento di continuare a svolgere le funzioni di sindaco della città di Messina;
non è dato sapere se le cancellerie della Corte di cassazione e della corte d'appello di Messina abbiano trasmesso i provvedimenti che attestino il passaggio in giudicato della sentenza -:
se sia vera la notizia secondo la quale il Ministro interpellato avrebbe comunicato un suo parere sulla vicenda;
se sia vero che tale parere ritiene che non vi sia decadenza perché si tratterebbe di un'ipotesi attenuata di peculato, valutazione del tutto contrastante con il testo dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
come sia stato possibile emanare tale parere, che viola palesemente la legge;
se il redattore del parere abbia avuto modo di leggere la sentenza della I Sezione civile della Corte di cassazione 11 febbraio 2003, n. 1990, nella quale è scritto espressamente che costituisce causa ostativa «la condanna di peculato d'uso sub comma 2 articolo 314 codice penale»;
se e quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, per garantire, con celerità, il rispetto delle procedure previste dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
se non ritenga di porre fine alla grave situazione di disagio istituzionale e sociale che si è determinata a Messina e che è adeguatamente interpretata dagli organi d'informazione locali e nazionali.
(2-00824)
«Violante, Finocchiaro, Lumia».
(1o luglio 2003)