Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 327 del 23/6/2003
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Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Pecoraro Scanio; Follini ed altri; Bertucci; Paniz ed altri; Zanettin; Airaghi: Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo (1051-1991-3534-3630-3633-3652) (ore 20,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge, di iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio; Follini ed altri; Bertucci; Paniz ed altri; Zanettin; Airaghi : Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo. Un argomento rinfrescante, data la meteorologia di questo giugno.
La ripartizione dei tempi è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 1051)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto altresì che la VII Commissione (Cultura) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Arnoldi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIANANTONIO ARNOLDI, Relatore. Signor Presidente, il testo unificato delle proposte di legge che la Commissione sottopone all'esame dell'Assemblea concernono le norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo (ad esempio, la slitta, lo slittino, lo snowboard e lo sci di fondo).
L'opportunità di un intervento in questo campo ritengo sia stata valutata di comune accordo fra tutte le forze politiche ed ha fatto registrare un'ampia considerazione da parte di un gran numero di parlamentari, tenuto conto che nel corso di questi anni si è assistito ad una serie di problematiche che tendevano a creare un'immagine negativa degli sport invernali. Quella del nostro paese è un'economia che conta molto sul ruolo che il turismo della montagna svolge nella politica economica del nostro paese; e, in particolare, conta molto sulla promozione degli sport invernali perché questa rappresenta un veicolo fondamentale per lo sviluppo di tutta quell'economia (diretta e indotta) che gravita intorno agli sport invernali, allo sci in particolare.
Per questo motivo abbiamo predisposto in modo organico una normativa che mancava nell'ordinamento del nostro paese, e l'abbiamo voluto fare senza creare condizioni di penalizzazione o di repressione, anche perché abbiamo dovuto tenere conto di un contesto europeo, da questo punto di vista, abbastanza liberale; e l'abbiamo fatto anche ponendo alcuni punti fermi. Non si è, quindi, voluta immaginare, ripeto, una normativa repressiva, ma una normativa, come vedremo meglio nel corso dell'esame della stessa, tesa a salvaguardare e a tutelare i diritti inalienabili della salute e della sicurezza di tutti i cittadini, e a favorire quelle imprese turistiche che svolgono l'importante ruolo di sviluppare la pratica dello sci nelle aree montane e, in generale, degli sport della neve.
Gli interventi previsti dal testo unificato delle proposte di legge al nostro esame per aumentare la sicurezza degli sciatori comprendono, in generale, tutti gli aspetti. Tra questi assumono particolare rilevanza l'obbligo, per i gestori delle aree sciabili, di assicurare il soccorso degli infortunati, di stipulare delle polizze assicurative per la responsabilità civile e per danni agli utenti, e di introdurre sulle piste la necessaria segnaletica. Su quest'ultimo aspetto si è svolta una discussione dalla quale era emerso anche l'orientamento di concedere alle regioni delle deleghe autonome;


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si è deciso, invece, che non potesse esservi una diversa segnaletica, una per ciascuna regione; e, conseguentemente, si è pensato ad una normativa che tenesse conto, perché aspetto importante, di un'omogeneizzazione e di un'unificazione della segnaletica.
Gli altri aspetti presi in considerazione dal provvedimento alla nostra attenzione riguardano la previsione, con lo stanziamento di apposite risorse, di campagne di informazione, da svolgersi anche nelle scuole, ai fini della prevenzione degli infortuni. Così come si immagina una formazione culturale per fini di sicurezza stradale, allo stesso modo si è immaginata una formazione destinata a questo importante fenomeno che è la pratica degli sport invernali.
Si è previsto, inoltre, a partire dal 2005, l'obbligo di utilizzare il casco per i minori di 14 anni, e specifiche norme di comportamento da tenersi sulle piste ispirate al cosiddetto decalogo degli sciatori adottato dalle autorità sportive internazionali.
In ordine alla pratica degli sport invernali siamo i primi in Europa; non so se ciò costituisce un motivo di vanto. È certamente motivo di preoccupazione al quale, però, noi vogliamo rispondere positivamente.
Chiediamo che i bambini che hanno meno di 14 anni siano obbligati a frequentare le piste da sci con il casco; allo stesso modo, mettiamo finalmente mano ad una normativa vaga ed incerta riguardo ai comportamenti dello sciatore. In altri termini, vengono istituite norme valide per tutti coloro che intendono avvicinarsi alla pratica dello sci, che dovranno, di conseguenza, assumersi l'onere di rispettare le regole della pratica sportiva; ciò anche per dare certezza ai diritti, che devono essere salvaguardati in qualsiasi parte avvenga un fatto che possa creare spiacevoli inconvenienti agli sciatori.
La necessità di porre regole certe non può, peraltro, essere disgiunta da interventi a favore degli operatori del settore, affinché essi siano agevolati negli sforzi necessari per garantire la sicurezza delle piste, anche tramite il potenziamento degli impianti di innevamento artificiale. Come ho affermato all'inizio, abbiamo voluto non imporre norme repressive, bensì fissare regole che dovranno essere rispettate sia dai gestori degli impianti, sia dagli utenti, e dimostrare, al contempo, una grande sensibilità verso gli operatori dell'ambiente, partendo da due presupposti fondamentali. Infatti, abbiamo ritenuto in primo luogo che un miglior innevamento delle piste rappresenti la garanzia sia di una maggiore sicurezza delle stesse, sia di una maggiore sicurezza nella pratica dello sci, ed in secondo luogo, che un adeguato innevamento delle piste costituisca la risposta ad una siccità della montagna (al riguardo, vorrei segnalare che in montagna la siccità non è la mancanza d'acqua, bensì la mancanza di neve). Pertanto, aiutare il settore con alcune risorse (anche se non sono certamente quelle che avremmo voluto impegnare) rappresenta un segnale importante sia nell'azione di prevenzione, come ho affermato in precedenza, sia nell'opera di supporto all'industria che gravita intorno alla montagna.
In tutti questi campi è assicurato il pieno rispetto delle competenze delle regioni, attraverso il rinvio alla loro potestà del compito di specificare e ad attuare le disposizioni del presente testo unificato; ad esse spetta l'individuazione delle aree sciabili, delle condizioni di sicurezza delle piste che i gestori devono assicurare e dei loro obblighi di manutenzione, dei criteri per l'erogazione dei contributi per l'innevamento delle piste (che sarà, dunque, delegato alle regioni), delle sanzioni da comminare in caso di infrazione delle nuove norme di comportamento degli sciatori.
Noi, come sempre, prevediamo una forbice al cui interno le regioni dovranno svolgere il loro ruolo autonomo; in taluni casi, tuttavia, si è ritenuto preferibile mantenere un coordinamento nazionale, che assicuri la necessaria unitarietà della normativa su tutto il territorio nazionale: è il caso, ad esempio, della segnaletica, di cui sembra opportuno assicurare l'omogeneità in tutti gli impianti. Applicabili in tutte le regioni sono anche gli obblighi relativi


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all'assicurazione per la responsabilità civile dei gestori e all'utilizzo del casco per i minori di 14 anni; resta ferma, comunque, la possibilità delle regioni e dei comuni di adottare le ulteriori misure che riterranno opportune per garantire una maggiore ed ulteriore sicurezza sulle piste da sci.
La Commissione ha avviato l'esame delle proposte di legge, successivamente confluite nel testo unificato, il 22 gennaio del corrente anno. Alle iniziali proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio, Follini ed altri e Bertucci si sono successivamente aggiunte le proposte di legge Paniz ed altri, Zanettin e Airaghi. È apparso subito opportuno, prima di procedere alla definizione degli interventi, svolgere le opportune attività conoscitive, in modo da assicurarne la compatibilità con le esigenze degli operatori del settore e l'efficacia rispetto alle concrete problematiche di chi pratica lo sci.
La Commissione ha pertanto deliberato lo svolgimento di un'apposita indagine conoscitiva, del corso della quale sono stati auditi i rappresentanti della FISI (federazione italiana sport invernali), del CAI, del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, del collegio nazionale delle guide alpine e dei maestri di sci, del collegio nazionale dei maestri di sci, oltre che dell'AMSI (l'associazione maestri di sci italiani), degli addetti alla sicurezza delle piste, degli operatori economici del settore (l'ANEF, l'associazione degli esercenti gli impianti a fune, ed i direttori di stazioni) e dell'istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.
Per un giudizio complessivo sulla compatibilità degli interventi proposti con le competenze regionali, è stata, inoltre, audita la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome i quali hanno espresso comunque la loro soddisfazione in senso generale per la normativa che si andava elaborando.
L'attività conoscitiva svolta ha fatto emergere una sostanziale condivisione sull'utilità di un intervento che garantisse un nucleo di norme generali per il rafforzamento delle misure di sicurezza sulle piste da sci. Fra gli elementi problematici emersi e che poi non sono stati inclusi nel testo unificato si possono segnalare quelli relativi all'obbligo di assicurazione per gli sciatori e l'opportunità di regolamentare anche l'attività sciistica al di fuori delle piste, mentre è stata condivisa l'indicazione, non presente nelle proposte di legge originarie e, invece, introdotta nel testo unificato, dell'opportunità di un intervento di sostegno economico per la messa in sicurezza delle piste tramite il potenziamento degli impianti di innevamento, o la creazione di nuovi, anche e soprattutto nei casi di siccità invernale.
Dopo la conclusione dell'indagine conoscitiva, si è proceduto alla discussione sul testo da adottare come testo base. Il Comitato ristretto costituito dalla Commissione ha lavorato celermente e proficuamente in uno spirito di piena collaborazione tra i diversi gruppi e al di fuori di schematiche contrapposizioni fra maggioranza e opposizione. Oserei dire che vi è stata una confluenza pressoché unanime sul complesso della normativa, ma anche sui particolari e sui dettagli della stessa, il che non ha impedito ai componenti di muovere rilievi che si sono tramutati in alcuni emendamenti. Tuttavia, come vedremo nell'andamento della discussione, essi non saranno decisivi ed una buona parte sarà comunque accolta (almeno me lo auguro).
All'esito di tali lavori, in qualità di relatore, ho proposto un testo unificato che, pur non accogliendo pienamente le richieste di tutti gruppi, ha tentato di costituire un punto di equilibrio tra le diverse esigenze rappresentate. La fase dell'esame degli emendamenti ha portato all'approvazione di numerose proposte di modifica provenienti da tutti i diversi gruppi con una messa a punto, tra l'altro, di diversi aspetti attinenti all'assicurazione dei gestori, alla segnaletica, alle disposizioni sanzionatorie ed al rapporto con le regioni e le province autonome.
Ulteriori modifiche sono state, quindi, apportate al testo in relazione ai pareri espressi dalle numerose Commissioni che lo hanno esaminato in sede consultiva con


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l'accoglimento di tutte le condizioni e di gran parte delle osservazioni in esso contenute.
Il lavoro svolto in questa fase ha permesso di risolvere in modo soddisfacente, benché forse non perfetto (ma sicuramente ottimale), anche le questioni attinenti al reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli interventi in favore dei gestori degli impianti. All'esito di questo intenso lavoro istruttorio la Commissione ha licenziato per l'Assemblea il presente testo unificato di cui illustrerò più dettagliatamente i contenuti.
L'articolo 1 definisce...

PRESIDENTE. Onorevole Arnoldi, le ricordo che dispone ancora di 6 minuti e 6 secondi di tempo.

GIANANTONIO ARNOLDI, Relatore. Ne saranno sufficienti anche di meno.
Come dicevo, l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge, stabilendo che essa detta norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente.
Il capo 2 della legge, che comprende gli articoli da 2 a 7, disciplina la gestione delle aree sciabili. In particolare, l'articolo 2 fornisce la definizione di area sciabile attrezzata, affidandone l'individuazione alle regioni con il vincolo di prevedere piste dedicate esclusivamente alla slitta e allo slittino, piste eventualmente interdette allo snowboard e tratti da riservare agli allenamenti per lo sci agonistico.
L'articolo 3, in materia di obblighi dei gestori, rimette alle regioni la definizione dei requisiti di sicurezza delle piste che essi devono assicurare, prevedendo peraltro direttamente, a pena di apposita sanzione, l'obbligo di assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso.
I gestori devono anche fornire alle regioni (e queste al Ministero della salute) i dati relativi agli infortuni verificatisi sulle piste.
L'articolo 4 obbliga i gestori a stipulare apposito contratto di assicurazione. La mancanza di assicurazione è sanzionata sia economicamente sia tramite la sospensione dell'autorizzazione.
L'articolo 5 stanzia 500 mila euro annui per il finanziamento delle campagne informative volte a promuovere la sicurezza dello sci e dell'esercizio degli sport invernali. Si prevedono campagne indirizzate alla generalità degli utenti, predisposte dal Ministero per gli affari regionali, d'intesa con quello della salute, e campagne mirate per i giovani, da realizzare nelle scuole, a cura del ministro della pubblica istruzione.
L'articolo 6 prevede che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-regioni, definisca la segnaletica. Tale intervento dovrà essere realizzato entro sei mesi, con l'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione.
L'articolo 7 interviene in materia di manutenzione e innevamento programmato, affidando, in primo luogo, alle regioni il compito di disciplinare gli obblighi della manutenzione, con relative sanzioni.
Per migliorare le condizioni, come dicevo prima, sono previsti anche degli aiuti che favoriscano l'innevamento artificiale, la cui destinazione sarà stabilita dalla regione.
Il capo III definisce le norme di comportamento. Lo si può vedere leggendo il provvedimento.
Gli articoli dal 9 al 17 definiscono, con maggior dettaglio, il comportamento che gli sciatori devono tenere sulle piste.
L'articolo 18, oltre ad affidare alle regioni il compito di stabilire sanzioni amministrative connesse alla violazione di norme precedenti, autorizza le regioni stesse ed i comuni ad adottare ulteriori prescrizioni.
L'articolo 19 disciplina il concorso di colpa in caso di incidente.
Il capo IV, infine, estende l'applicabilità della legge a coloro che praticano lo


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snowboard. Individua, inoltre, nei corpi di polizia forestale i soggetti competenti al controllo dell'osservanza delle disposizioni della legge ed all'irrogazione delle sanzioni.
In conclusione, assicurando la disponibilità a continuare in Assemblea il confronto e la collaborazione che hanno caratterizzato i lavori della Commissione, si auspica la sollecita approvazione di questo importante provvedimento.
Si terrà conto anche di quegli emendamenti che, giustamente, tendono a migliorare il provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Ringrazio il relatore, onorevole Arnoldi, che ha illustrato il provvedimento quale testo unificato derivante da ben sei proposte di legge sullo stesso tema e cioè la prevenzione degli infortuni nella pratica dello sci.
Tale testo è stato sottoposto al parere di sette Commissioni, con puntuali osservazioni nel merito, anche sotto il profilo costituzionale, nella differenziazione fra materie di ordinamento civile e penale, di competenza dello Stato ed altre riconducibili alla potestà legislativa concorrente.
Per tale motivo, si auspica un'ampia discussione in sede emendativa, dove si deve tener conto anche di quanto il Governo ha intenzione di proporre quale integrazione al lavoro della Commissione risultante dall'incontro nella Conferenza Stato-regioni sul tema del provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Innocenti. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, il gruppo dei Democratici di sinistra apprezza il lavoro che è stato svolto dalla Commissione in merito agli interventi previsti in questo provvedimento, nel campo della sicurezza degli impianti sciistici. Avremo modo, nel seguito dell'esame, di motivare ciò più dettagliatamente, parlando anche di alcuni emendamenti al nostro esame.
In questa discussione sulle linee generali, mi preme sottolineare solo quanto segue: siamo passati ad un testo che, fortunatamente, non presenta quei lati negativi che erano contenuti in alcune delle proposte di legge iniziali, un'ottica abbastanza vincolistica, con una logica di proibizioni e di divieti. Ciò avrebbe reso difficile la gestione da parte di tutti: da chi doveva controllare fino al comportamento degli sciatori stessi.
Credo sia stata una logica giustamente abbandonata.
Siamo quindi di fronte ad un testo che somma con equilibrio la necessità di alcune regole di condotta, perché se queste scomparissero ciò sarebbe senz'altro un fatto negativo. Vi è, pertanto, questa enunciazione di regole di condotta, accompagnate da alcune norme sanzionatorie giuste, che hanno appunto il carattere di deterrenza. Vi è, poi, un'altra serie di impegni, correlati alla messa in sicurezza delle piste, degli impianti e delle zone di accesso alle piste.
Credo che tutto ciò possa consentire - se il testo, anche a seguito dell'esame degli emendamenti, risulterà connotato da questi aspetti - di esprimere un giudizio favorevole, anche da parte del nostro gruppo, sul provvedimento al nostro esame, che presenta un elemento importante: quello di intervenire in un settore che costituisce una parte rilevante (e crescente) dell'attività economica del nostro paese, non solo per quanto riguarda le attività turistiche, ma anche per le industrie ad esso collegate, come le industrie delle attrezzature sciistiche e le industrie dell'abbigliamento sportivo, che registrano crescenti quote non solo all'interno del nostro mercato nazionale, ma anche su quello estero. Vi sono, quindi, importanti e significative industrie nazionali del settore (per le attrezzature sciistiche e, comunque, per l'indotto delle attività sciistiche), che rappresentano punte di eccellenza nel panorama internazionale.


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Ritengo quindi che sia importante, come legislatori, regolamentare la questione della sicurezza, proprio perché si deve impedire una crescita di autoregolamentazione - a volte a macchia di leopardo -, che credo non serva a nessuno; dico questo, pur prendendo atto della buona volontà, in mancanza di una normativa generale, di qualche iniziativa che c'è stata, nel passato, da parte di enti locali, di gestori singoli e così via. È, quindi, giusta questa finalità di regolamentazione.
Reputo sia, altresì, importante sottolineare che il successo di un'iniziativa legislativa di questo tipo risiede nella nostra capacità di mettere in sinergia e di far convergere i vari protagonisti e soggetti attivi della vicenda: i gestori degli impianti, gli operatori turistici, in senso lato, dei territori, le istituzioni locali e, infine, i destinatari del provvedimento, cioè chi pratica questo tipo di attività, dal momento che si tratta di una sicurezza che vale sia in sé, sia nei confronti degli altri.
Dobbiamo, quindi, tenere conto che questi sono, poi, i filoni sui quali si innestano quelle attività che il relatore prima ricordava: le attività di informazione, come le questioni della segnaletica, ma anche le attività di formazione, ad iniziare da una formazione da parte delle stesse scuole di sci, attraverso i maestri ad esempio, i quali dovrebbero insegnare - più che a futuri grandi campioni, alla sicurezza degli stessi - che il casco, come qualcuno ha osservato, non serve per non farsi del male andando più veloci, ma per stare più tranquilli tutti (ad iniziare dai bambini, ma anche per gli adulti).
Credo, infine, sia molto importante segnalare che in questo complesso di misure sono comprese delle agevolazioni dal punto di vista finanziario, per investimenti aventi l'obiettivo della messa in sicurezza degli impianti di discesa e, prima fra tutti, la questione dell'innevamento. Chi, infatti, pratica questi sport sa benissimo che una parte rilevante degli incidenti gravi che avvengono sulle piste risiede in un innevamento che non sempre è costante ed in grado di assicurare, quindi, un'aderenza, una rapidità e quant'altro nei movimenti. Pertanto, anche se le risorse non sono molte - questo, peraltro, è uno dei punti sui quali chiedo al Governo e alla maggioranza di mostrarsi più sensibili, al fine di aumentare i fondi in dotazione -, credo comunque che sia un segnale importante il fatto che la questione dell'innevamento sia stata inserita nell'ottica della sicurezza e che non venga invece considerata solo come un optional. Anche questo è un punto a favore del provvedimento, che ci consentirà, al termine del suo esame, di esprimere un giudizio positivo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Detomas. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE DETOMAS. Signor Presidente, ci accingiamo a discutere il provvedimento relativo alla sicurezza sugli impianti di risalita e sulle piste da sci in un momento, grazie a Dio, nel quale non è alla ribalta - come invece è avvenuto quest'inverno - il fenomeno degli incidenti nello sci che, in qualche modo, ha spinto il legislatore, sotto la pressione a volte eccessiva dei mezzi di informazione, a porre mano ad una spinosa questione in ordine alle misure di sicurezza da adottare sulle piste da sci.
Si tratta di una questione spinosa in quanto, quello della sicurezza sulle piste da sci, costituisce un ambito sul quale nessun paese europeo ha emanato normative specifiche, al di là di quelle relative alle tecniche di manutenzione e di costruzione delle piste da sci.
Nonostante fossi restio ad affrontare tale questione, anch'io sono stato persuaso - soprattutto durante le numerose audizioni di coloro che si occupano del turismo, delle piste da sci nonché della sicurezza e della salute dei cittadini -, ritenendo opportuno porre mano a tale aspetto.
In questi mesi, abbiamo svolto un'attività serratissima di audizioni, confrontandoci con tutte le associazioni e, rispetto all'attività che avevamo posto in essere durante la XIII legislatura, da questo punto di vista si è fatto un passo avanti,


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monitorando e sondando tutti gli operatori del settore. E, proprio con l'importante contributo di tali operatori, siamo giunti ad un testo che costituisce un giusto compromesso tra la responsabilizzazione di alcuni soggetti che operano nell'ambito degli impianti di risalita - i famosi gestori degli impianti di risalita - e quella dello sciatore.
Occorre anche sottolineare che abbiamo fatto nostra la preoccupazione sollevata da molti operatori del settore - in particolare di quello turistico -, i quali evidenziavano il fatto che lo sci non è un'attività che si presta ad essere vincolata; infatti, si tratta di uno sport che ha successo proprio perché lascia ampi spazi di libertà, dando la sensazione di essere a contatto con natura. Tant'è che, da questo punto di vista, nessun paese europeo ha adottato iniziative in merito.
Il testo in esame - ripeto - costituisce un giusto compromesso e anche i lati, in ordine ai quali prima il relatore evidenziava la mancanza di qualsiasi normativa, sono il risultato del compromesso tra la responsabilizzazione di alcuni soggetti e quella dello sciatore.
Il fatto che non si sia voluta inserire la previsione dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile nei confronti di terzi significa, appunto, che abbiamo voluto responsabilizzare lo sciatore che, in genere, è assicurato. Infatti, esistono ormai quelle assicurazioni riguardanti la diligenza del buon padre di famiglia che coprono anche questo tipo di incidenti. D'altra parte, l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile non costituisce una misura preventiva per quanto riguarda gli infortuni, ma ha carattere successivo.
Ai gestori sono state attribuite alcune importanti responsabilità: una disciplina puntuale sulla normativa per la costruzione e la manutenzione delle piste; l'obbligo - sanzionato in maniera anche molto pesante - di prestare i primi soccorsi fino all'arrivo sulla pista del personale sanitario; un'attività di monitoraggio degli incidenti, al fine di prevenire e di migliorare la qualità delle attività di prevenzione.
Oltre a questo, c'è l'assicurazione obbligatoria - questa sì - per i gestori degli impianti di risalita e delle piste da sci. Credo che questa sia, forse, una misura pleonastica, perché ormai tutti i gestori dovrebbero essere assicurati. Comunque, l'inserimento in una norma precisa di legge è assolutamente importante.
Tuttavia, l'aspetto sicuramente più qualificante di questo provvedimento è l'attività di sensibilizzazione nei confronti degli utenti, vale a dire degli sciatori. Credo che nessuna attività repressiva sia altrettanto efficace che una buona attività di prevenzione. Una delle iniziative più utili è rappresentata dalla campagna di informazione prevista anche nelle scuole. Questo significa avvicinarci, anche se ancora lontanamente - però, in qualche modo, ci si avvicina a piccoli passi -, a quello che succede in Francia, dove lo sci è una disciplina incentivata nelle scuole, tanto che le settimane bianche vengono addirittura organizzate dalle scuole stesse. Credo che la cultura della sicurezza, da una parte, e la cultura della montagna, dall'altra, siano assolutamente importanti.
Per ultimo, vengo alla questione delle norme a cui lo sciatore si deve attenere.

PRESIDENTE. Onorevole Detomas...

GIUSEPPE DETOMAS. È vero che il decalogo FIS è diventato, sostanzialmente, una norma positiva secondo la dottrina, perché è applicato dalla giurisprudenza in maniera costante nel caso di processi per l'attribuzione della responsabilità negli incidenti. In questo caso, però, l'inserimento in una norma consente un'attività di prevenzione e di repressione preventiva, dando alle forze dell'ordine e ai soggetti indicati nel testo di legge la possibilità di svolgere un'attività di repressione e, quindi, di prevenzione. Credo sia un fatto importante al quale ci hanno richiamato anche i gestori ma soprattutto le forze dell'ordine che vengono impiegate sugli impianti di risalita e lungo le piste da sci.


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In ultimo, una piccola notazione riguarda alcuni emendamenti che ho proposto e che, in qualche modo, chiariscono la questione relativa ai rapporti tra le regioni a statuto speciale, che hanno competenza primaria, e la competenza statale in materia di norme come questa. Debbo dire che i nostri emendamenti - che sono molto pochi - chiariscono il quadro e, pertanto, auspico che vengano approvati.
Devo dire che, complessivamente, questo è un buon testo di legge perché - lo ripeto - è frutto di un buon compromesso e, soprattutto, è frutto di un buon modo di fare le leggi, orientato alla risoluzione dei problemi, mettendo da parte le questioni ideologiche e politiche. L'attività del legislatore è orientata, davvero, alla soluzione dei problemi e di questo devo dare atto al nostro relatore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Airaghi. Ne ha facoltà.

MARCO AIRAGHI. Signor Presidente, come è già stato detto dal collega Detomas, questo testo di legge, che riteniamo molto importante, è stato sollecitato da una spinta emotiva che nell'opinione pubblica italiana e, ovviamente, anche in noi parlamentari è stata particolarmente forte quest'inverno, a causa di un - fortuito, probabilmente - concatenarsi di episodi, anche di una certa gravità.
Devo aggiungere, però, che si dimostra che il nostro Parlamento ha operato usando anche la ragione e non soltanto la spinta emotiva: un progetto di legge che è stato calendarizzato già da diversi mesi viene ad essere discusso proprio oggi, con 36 gradi di temperatura all'esterno, dimostrando, quindi, che la fretta e la spinta emotiva non hanno condizionato i nostri lavori ma, fortunatamente, ha prevalso un'opera di tipo razionale.
A nostro modo di vedere, il legislatore ha tenuto a legiferare su questa materia anche perché, ormai, gli sport invernali - come è stato già detto - sono diventati sport di massa e muovono, nella nostra nazione, un indotto commerciale e turistico di svariati milioni di euro. Abbiamo, perciò, giudicato importante la predisposizione di un testo di legge quadro che regolamentasse questo settore, perché ritenevamo e riteniamo che sia assolutamente doveroso, da parte nostra, tutelare la sicurezza e la salute degli sportivi, degli utenti di questa formidabile attività sportiva; d'altro canto, come è stato già ricordato, ritenevamo opportuno non predisporre un testo troppo restrittivo, per evitare di ottenere un effetto opposto a quello desiderato.
In altre parole, l'effetto desiderato era quello di tutelare la salute dei nostri cittadini e, al contempo, rasserenare e rassicurare le famiglie che la pratica di questi sport è fonte di salute per chi la esercita e non di esposizione a rischi troppo elevati. Probabilmente, una legge troppo rigorosa avrebbe, al contrario, allontanato dalla pratica di questi sport invernali utenti che avrebbero ritenuto troppo vincolanti le norme. La proposta di legge, predisposta da me assieme all'onorevole Ghiglia ed altri colleghi del gruppo di Alleanza nazionale, e che è stata associata con altre proposte in quest'opera di preparazione del testo attualmente in discussione, era molto dettagliata, anche severa per certi versi, in certi punti, volutamente provocatoria. Un punto importante previsto nel nostro testo di legge era, ad esempio, la separazione netta delle piste riservate allo sci alpino da quelle riservate alla pratica dello snowboard, che era ritenuto da noi fondamentale per ottenere una concreta riduzione della pericolosità dell'utenza, e non dovuto a nessun tipo di ghettizzazione verso gli utenti dello sci piuttosto che verso gli utenti dello snowboard: in altre parole, era semplicemente basata sulla considerazione che queste sono due pratiche molto diverse, visto che le traiettorie dei due attrezzi sono molti diverse. Tuttavia, qui devo dire che sono stato purtroppo pienamente convinto in sede di audizione sulla inattuabiltà di questa separazione. Infatti, le audizioni con i gestori e con i maestri di sci hanno in qualche modo dimostrato che


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questo tipo di suddivisione avrebbe gravemente penalizzato il mercato degli sport invernali.
Un altro punto qualificante della nostra proposta di legge era una delega totale alle regioni per le competenze autorizzative delle nuove piste e delle attuali piste da sci mediante l'istituzione di una commissione regionale tecnica, di cui dovevano obbligatoriamente far parte, per esempio, soccorso alpino, commissione nazionale valanghe e organi tecnici del club alpino italiano. Altro punto qualificante era l'introduzione sul piano legislativo delle norme di comportamento dello sciatore: si tratta del cosiddetto decalogo, che poi è stato assorbito e che prevedeva l'obbligo dell'uso del casco per i minori di anni 14.
Non tutte ma parte delle nostre proposte sono state accolte e questo ci dà particolare soddisfazione. Restano dei temi irrisolti, a nostro modo di vedere, in questa legge che viene in questo momento all'esame dell'aula. Ad esempio, la separazione delle piste non attuata lascia irrisolta la necessità e credo il giusto diritto degli utenti dello snowboard - ripeto, non ghettizzati, perché ovviamente hanno la stessa dignità degli sciatori - di avere dei luoghi appositamente riservati a loro dove poter compiere le evoluzioni tipiche dell'utilizzo di questo attrezzo. Quindi, vi è la necessità, che noi crediamo almeno opportuna, dell'obbligo per i comprensori sciistici di una certa dimensione della realizzazione di quelle aree appositamente attrezzate per la pratica di evoluzioni acrobatiche, cosiddetti snow park.
Io credo poi importante che si sia toccato il tasto di una obbligatorietà e di una professionalizzazione dei soccorsi in pista, come altrettanto importante, visto che è scientificamente dimostrato che gran parte degli infortuni sono dovuti a cattive condizioni delle attrezzature sciatiche, in qualche modo sancire la fondamentale responsabilità dello sciatore di utilizzare sempre attrezzi in buono stato di conservazione. Punto poi importantissimo di questo progetto di legge, che io ritengo irrinunciabile, è sancire tra le norme di comportamento dello sciatore il divieto assoluto di praticare gli sport invernali da discesa e da fondo in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti. Questi sono punti che io credo assolutamente importanti e fondamentali per garantire la sicurezza dello sciatore.
Concludendo, questa è un testo di legge che ritengo molto importante, utile per la nostra nazione e per i nostri cittadini, sicuramente, ancora migliorabile in sede di esame in aula.
Spero che il relatore e i colleghi facenti parte del Comitato dei nove, proseguendo il lavoro molto minuzioso svolto in questi mesi, accolgano almeno buona parte degli emendamenti che abbiamo presentato, completando e migliorando in questo modo il provvedimento al nostro esame.
Credo, inoltre, sia importante approvare questo testo unificato, anche in vista degli importanti appuntamenti che attendono la nostra nazione in tema di sport invernali: mi riferisco ai campionati del mondo di Bormio del 2005 e alle olimpiadi di Torino del 2006.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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