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PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Ruggeri
MAURIZIO BALOCCHI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, l'interpellanza urgente presentata dagli onorevoli Ruggeri e Boccia pone all'attenzione del Governo la vicenda relativa al consiglio comunale di Bozzolo, in provincia di Mantova. A seguito della presentazione irrituale delle dimissioni di cinque
consiglieri comunali e dell'asserita decadenza per ripetute assenze ingiustificate di altro consigliere, gli onorevoli interpellanti chiedono al Governo di valutare la possibilità di avviare le procedure previste dalla normativa vigente per lo scioglimento del consiglio comunale. In particolare, secondo quanto affermato dagli onorevoli interpellanti, la situazione verificatasi configurerebbe l'ipotesi di scioglimento del consiglio prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera b), numero 4, del testo unico degli enti locali. Infatti, tale disposizione si riferisce alla riduzione dell'organo assembleare a causa della impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio. Peraltro, nel caso del comune di Bozzolo l'avvenuto esaurimento dei candidati della lista vincitrice delle elezioni non consente di procedere ad alcuna surroga.
PRESIDENTE. L'onorevole Ruggeri ha facoltà di
RUGGERO RUGGERI. Signor Presidente, non posso dichiararmi soddisfatto o meno di quanto ha appena sostenuto il sottosegretario Balocchi; vi è esclusivamente la volontà mia e del mio gruppo di fare chiarezza relativamente a tale questione.
questo gioco in cui si prendono in giro, soprattutto, i cittadini? Questo è il punto, aldilà della politica o meno, del ruolo, della rappresentanza del consiglio comunale della propria città. Mi chiedo se vi sia ancora una legittimazione giuridica del consiglio comunale, se si dovrà ricorrere a qualche organo giurisdizionale per capire se qualcuno ha sbagliato e, soprattutto, se è valido il percorso funzionale del consiglio comunale.
Il sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Balocchi, ha facoltà di
Assicuro che la situazione del comune di Bozzolo è stata attentamente vagliata ed è costantemente seguita dalla prefettura di Mantova e dal Ministero dell'interno. Tuttavia, al momento non sussistono le condizioni previste per lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi del citato articolo 141, comma 1, lettera b), numero 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Ciò in quanto, per ciò che riguarda le dimissioni rassegnate dai cinque consiglieri, non sono state riscontrate le prescritte modalità di presentazione che il Ministero dell'interno, sulla base di due pareri del Consiglio di Stato, richiede ormai da tempo.
Infatti, la rinuncia al mandato elettivo è fatto tipizzato dalla normativa i cui effetti scaturiscono dall'essere stato posto in essere secondo determinate modalità e in presenza di precise garanzie formali. La responsabilità connessa al mandato ricevuto comporta, dunque, che la volontà di rinunciare allo stesso si sostanzi in una espressione inequivocabile che abbia anche taluni imprescindibili requisiti di pubblicità. L'articolo 38, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000, concernente le dimissioni dalla carica di consigliere, stabilisce che le stesse devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Da ciò consegue che il consiglio, entro 10 giorni, deve provvedere alla surroga del consigliere dimissionario a meno che, ricorrendone i presupposti, non si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma del citato articolo 141. Tuttavia, l'esperienza applicativa in materia e la necessità di dare giuridica rilevanza alla volontà di rimettere il mandato hanno indotto il Ministero dell'interno a chiedere nel corso dello scorso anno al Consiglio di Stato i citati pareri in ordine alle esatte modalità di presentazione dell'atto contenente le dimissioni. L'avviso del supremo consesso è stato espresso con due pareri resi nell'adunanza della sezione prima, rispettivamente, del 10 ottobre 2002 e dell'11 dicembre 2002, ed è stato recepito dal Ministero dell'interno, che lo ha diffuso alle amministrazioni provinciali e comunali per il tramite dei prefetti con circolari del 4 e del 18 dicembre 2002.
In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la materiale e personale consegna del documento contenente le dimissioni al protocollo dell'ente da parte dell'interessato con la connessa identificazione da parte del personale addetto sia necessaria ai fini di dare giuridica rilevanza alla volontà di dismettere il mandato. Il Consiglio di Stato ha ulteriormente specificato che, a fronte dell'insorgenza di un qualsiasi impedimento, il consigliere dimissionario possa presentare al protocollo le proprie dimissioni anche per interposta persona, purché previamente autenticate in data certa e con l'indicazione contestuale o a sua volta separatamente autenticata delle generalità del presentatore.
Tornando alla vicenda del comune di Bozzolo, le dimissioni presentate, nel febbraio scorso, per interposta persona dai consiglieri Francesco Melegoni a Francesco Aporti e quelle presentate, nel marzo scorso, sempre per interposta persona dai consiglieri Davide Albertini, Gianni Morini e Ildebrando Volpi mancavano dei requisiti prescritti e, per questo motivo, sono state ritenute non valide.
Per quanto concerne l'asserita contraddittorietà rispetto ai comportamenti tenuti dall'amministrazione comunale di Bozzolo, in occasione delle precedenti dimissioni di due consiglieri avvenute negli anni 1999 e 2000, mi limito ad osservare che le direttive ministeriali, contenute nelle circolari di cui si è detto, sono state diramate nel dicembre del 2002 e che, pertanto, soltanto da quella data in poi potevano essere applicate dai consigli comunali.
Per quanto concerne l'asserita decadenza per ripetute assenze ingiustificate di un altro consigliere comunale, non essendo intervenuta alcuna esplicita dichiarazione di decadenza del consigliere in questione, non può configurarsi l'ipotesi, sostenuta dagli onorevoli interpellanti, della decadenza automatica.
Al riguardo, evidenzio che l'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede che sia lo statuto comunale a stabilire i casi e le modalità di applicazione della decadenza per mancata partecipazione alle sedute, garantendo, in ogni caso, il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
Come appare evidente, l'enunciazione letterale della norma esclude, di per sé, l'applicazione automatica dell'istituto della decadenza in assenza di un'espressa deliberazione in tal senso da parte del consiglio comunale.
La risposta fornita dal sottosegretario non ha chiarito se il consiglio comunale doveva essere sciolto o meno; avverto, al riguardo, grande confusione e grande incertezza.
Ringrazio il sottosegretario che ha richiamato la normativa in materia, precedente e successiva al 2002, con annessi pareri rilasciati dal Consiglio di Stato. Tuttavia, visto che vi è stata anche una valutazione ed un'attenzione particolare nei confronti di questo consiglio comunale di Bozzolo, avrei voluto vedere attribuite anche alcune responsabilità. Sulla questione, infatti, regna il caos più assoluto: vi è gente che si è dimessa e che poi non è stata dichiarata tale; gente che, ripetutamente, ha seguito alcune formalità che, nella fattispecie, sembrerebbero invece non essere state rispettate. Comunque, vi è una esplicita dichiarazione di volontà proveniente, soprattutto, da cinque persone. Il sottosegretario ha sostenuto che queste ultime non hanno rispettato la ritualità, ma sono propenso a credere il contrario. Oltretutto, ciò non riguardava la maggioranza, ma l'opposizione, quindi non sussisteva alcun motivo di giustificazione.
In ogni caso, il problema riguarda il comune di Bozzolo, soprattutto coloro che hanno gestito e stanno gestendo questa baraonda.
Anche nel caso delle assenze, mi sembrava che vi fosse, al riguardo, uno statuto molto chiaro ed esplicito del consiglio comunale che prevedesse la decadenza che, tra l'altro è stata anche dichiarata.
Successivamente, questo consigliere si è ripresentato e nessuno ha sollevato obiezioni, se non l'opposizione. Ciò riguarda anche le prime dimissioni poiché, già durante la prima seduta del 25 giugno 1999 vi è stato un consigliere che si è dimesso, il quale però è stato immediatamente surrogato, ma non si sa in base a quale formalità.
Mi chiedo - da parte del cittadino di Bozzolo - cosa significhi sotto l'aspetto giuridico - non tanto politico, che in questo caso si può discutere - continuare con una conduzione del consiglio comunale di questo tipo, senza nessuna certezza del diritto, delle norme.
Avrei voluto che non si discutesse in generale, ma che il ragionamento fosse maggiormente legato alla fattispecie del comune di Bozzolo, a ciò che è accaduto in base a dati di fatto del comune di Bozzolo. Queste dimissioni ripetute sono valide o meno? Chi ha responsabilità in
La risposta del sottosegretario fa chiarezza in ordine alla normativa, ma non è stato detto se la fattispecie rientra nella medesima. Oggi, rispetto ai 17 membri iniziali, sono otto, nove i membri del consiglio comunale. Sulla questione della presunta irregolarità delle ultime cinque dimissioni, può dirsi che sono immediatamente regolari nel momento in cui dovessero ripetersi; si tornerà da capo ad una situazione paradossale perché non si è ancora capito quando le dimissioni sono valide o meno.
Sono soddisfatto perché è stato offerto un piccolo contributo alla chiarezza della questione, ma, certamente, la risposta non è esaustiva perché vi è ancora grande confusione: non abbiamo capito se lo statuto del consiglio comunale fa fede nel caso delle assenze, se le dimissioni, presentate anche personalmente, secondo la ritualità così definita dal Consiglio di Stato, sono valide, se riguardano anche il consiglio comunale di Bozzolo o se il medesimo fa eccezione.
Signor sottosegretario, come vede non sono entrato nel merito del tema politico del ribaltone, ma mi sono limitato soltanto ad esporre il problema istituzionale del consiglio comunale che dovrebbe rappresentare i cittadini che hanno eletto i loro rappresentanti ed avere la possibilità e la capacità di amministrare. La riduzione del consiglio comunale a quasi la metà dei suoi componenti (ciò non consente una funzionalità normale dello stesso e la sua ordinaria amministrazione) solleva grandissime preoccupazioni e ciò anche con riferimento alla sua gestione; la mancanza di riferimenti certi per quanto riguarda la vita democratica anche in un piccolo paese, anche se molto importante, ci dà grande preoccupazione.
Mi rivolgo al sottosegretario, considerata la continua attenzione dimostrata da lei e dalla prefettura di Mantova, affinché si analizzi più a fondo ciò che è effettivamente accaduto (sulla base delle dichiarazioni di tutti i soggetti ovviamente, non soltanto di una parte, come potrebbe essere in questo caso la mia) e si verifichi se vi sia una legittimazione piena perché il consiglio comunale continui ad esercitare le sue funzioni o meno. Questa è la mia ulteriore richiesta che pongo al Ministero dell'interno sotto il profilo, diciamo pure, istituzionale.