Allegato A
Seduta n. 290 del 1/4/2003


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(A.C. 310 ed abb. - Sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Tutela dei minori nella programmazione televisiva).

1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori approvato il 29 novembre 2002.
2. Le emittenti televisive sono tenute a fare in modo che la programmazione dalle ore 7,00 alle ore 22,30, pur nella primaria considerazione degli interessi del minore e del ruolo educativo della famiglia nei confronti della fruizione televisiva del minore, tenga conto delle esigenze di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto e della libertà di informazione e di impresa.


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3. Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria.
4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo comitato. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato ed indipendentemente dall'azione penale».
5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Le sanzioni pecuniarie previste al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevate rispettivamente a 25.000 e a 350.000 euro. Non è ammessa oblazione.
7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni ad adottate.
8. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni».
9. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.
(Tutela dei minori nella programmazione televisiva).

Sopprimerlo.
* 10. 1. Carra, Bogi.

Sopprimerlo.
* 10. 84. Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. È vietata la diffusione di produzioni e di programmi radiotelevisivi e di


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servizi interattivi e multimediali che possano ledere tale diritto o che, comunque:
a) possano nuocere allo sviluppo psichico, fisico o morale dei minori;
b) contengano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche;
c) contengano incitamenti all'odio o possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.
10. 41. Capitelli, Giulietti, Grignaffini, Bolognesi, Battaglia, Pisa, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Giacco, Tocci, Sasso.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 10 con le seguenti: commi 10 e 11.
10. 2. Colasio, Pasetto, Carra, Gentiloni Silveri, Rusconi, Bimbi, Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, sostituire le parole da: le emittenti fino alla fine del comma con le seguenti: tutte le emittenti hanno l'obbligo di osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal vigente codice di autoregolamentazione Tv e minori.
10. 44. Burani Procaccini.

Al comma 1, dopo le parole: le emittenti televisive aggiungere le seguenti: , i produttori e gli editori di videodischi e supporti magnetici a lettura laser ed i responsabili della diffusione di messaggi su reti telematiche multimediali.
10. 45. Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, sostituire le parole: devono osservare con la seguente: rispettano.
10. 42. Capitelli, Giulietti, Grignaffini, Bolognesi, Battaglia, Pisa, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Giacco, Tocci, Sasso.

Al comma 1, dopo le parole: devono osservare aggiungere le seguenti: e promuovere.
10. 18. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, dopo le parole: devono osservare aggiungere le seguenti: e divulgare.
10. 19. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, dopo le parole: devono osservare aggiungere le seguenti: , pena la revoca della concessione,
10. 20. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, dopo le parole: dei minori aggiungere le seguenti: e delle famiglie.
10. 21. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.


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Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: fino all'emanazione del nuovo codice di autoregolamentazione, da adottarsi entro il 31 dicembre 2003.
10. 22. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: fino all'emanazione del nuovo codice di autoregolamentazione, da adottarsi entro il 31 dicembre 2005.
10. 23. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere consultivo della competente Commissione parlamentare per l'infanzia.
10. 43. (Testo modificato nel corso della seduta)Capitelli, Giulietti, Grignaffini, Bolognesi, Battaglia, Pisa, Chiaromonte, Lolli, Martella, Giacco, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono soggetti al rispetto delle disposizioni del presente articolo i concessionari, i titolari di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività televisive, nonché gli editori, gli operatori radiotelevisivi e dell'informazione, i produttori di opere cinematografiche e radiotelevisive, di videocassette e audiocassette, videodischi e prodotti similari e i riproduttori di esse su qualsiasi supporto.
10. 3. Colasio, Pasetto, Carra, Gentiloni Silveri, Rusconi, Bimbi, Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Sopprimere il comma 2.
* 10. 4. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Bimbi, Rusconi, Carra, Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.
* 10. 46. Capitelli, Giacco, Giulietti, Grignaffini, Bolognesi, Battaglia, Pisa, Chiaromonte, Lolli, Martella, Tocci, Sasso.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.
* 10. 47. Coronella.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.
* 10. 90. Governo.
(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le emittenti devono assumere, come criterio di prioritaria considerazione nella


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programmazione dalle ore 7 alle 23, il rispetto e la tutela della personalità del minore.
10. 5. Colasio, Pasetto, Carra, Gentiloni Silveri, Rusconi, Bimbi, Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 2, sostituire la parola: 22,30 con la seguente: 23.
10. 6. Colasio, Pasetto, Carra, Gentiloni Silveri, Rusconi, Bimbi, Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 2, sostituire le parole da: pur nella primaria considerazione fino alla
fine del comma con le seguenti:
tenga esclusivamente conto della tutela dei minori soprattutto nelle fasce protette.
10. 48. Bolognesi, Capitelli, Duca, Grignaffini, Martella, Giulietti, Lolli, Mazzarello, Susini, Tidei.

Al comma 2, sostituire le parole da: nella primaria considerazione fino alla fine del comma con le seguenti: tenendo conto delle esigenze di tutte le fasce d'età e dei diritti dell'utente adulto, siano prioritariamente rispettati gli interessi del minore.
10. 50. Burani Procaccini.

Al comma 2, sostituire le parole da: nella primaria considerazione fino alla fine del comma con le seguenti: nel rispetto della libertà di programmazione e delle esigenze di tutte le fasce d'età, tenga in considerazione gli interessi dei minori e del ruolo educativo delle famiglie nei confronti della fruizione televisiva del minore.
10. 49. Rognoni, Capitelli, Bolognesi, Grignaffini, Adduce, Albonetti, Tidei, Buffo, Melandri.

Al comma 2, sopprimere le parole: e di impresa.
10. 7. Colasio, Pasetto, Carra, Gentiloni Silveri, Rusconi, Bimbi, Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nella programmazione su frequenze terrestri in ambito nazionale, nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 24, i titolari di concessione televisiva sono tenuti a prevedere appositi spazi specificamente rivolti ai minori o alla visione familiare e ad indicare la loro durata minima mensile.
10. 8. Colasio, Pasetto, Carra, Gentiloni Silveri, Rusconi, Bimbi, Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 3, sostituire le parole da: con particolare riguardo fino alla fine del comma con le seguenti: abolendo qualsiasi messaggio pubblicitario, promozioni ed ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria.
10. 51. Bolognesi, Grignaffini, Capitelli, Tidei, Susini, Sasso, Albonetti, Panattoni, Chiaromonte, Melandri, Buffo.


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Al comma 3, sostituire le parole da: con particolare riguardo fino alla fine del comma con le seguenti: riducendo i messaggi pubblicitari, le promozioni ed ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria del 50 per cento.
10. 52. Bolognesi, Capitelli, Grignaffini, Battaglia, Giulietti, Tidei, Tocci, Raffaldini, Adduce, Buffo, Melandri.

Al comma 3, sostituire le parole da: con particolare riguardo fino alla fine del comma con le seguenti: riducendo i messaggi pubblicitari, le promozioni ed ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria del 30 per cento.
10. 53. Bolognesi, Capitelli, Grignaffini, Duca, Melandri, Buffo, Sasso, Panattoni, De Luca, Albonetti, Tidei.

Al comma 3, aggiungere, in fine: Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
10. 90-bis.Le Commissioni.
(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nessun programma radiotelevisivo destinato specificatamente ai minori può essere interrotto dalla pubblicità in qulasiasi fascia oraria sia trasmesso.
10. 54. Bolognesi, Capitelli, Grignaffini, Giulietti, De Luca, Rognoni, Adduce.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento deve contenere specifiche misure che precisano norme e divieti per la tutela dei minori nelle fasce protette. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi deve essere compatibile con i tempi degli impegni propri della loro età e non deve essere tale da creare danni per il loro normale processo di crescita ed educazione e con l'obbligo scolastico.
10. 55. Bolognesi, Capitelli, Grignaffini, Duca, Giulietti, Lolli, Raffaldini, De Luca, Susini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La fascia oraria per i programmi specificatamente destinati ai minori costituisce il periodo di tempo nella programmazione giornaliera radiotelevisiva che va dalle ore 14.30 alle ore 20 nel quale sono trasmessi programmi specificatamente destinati ai minori insieme ai programmi destinati ad un'utenza indifferenziata, di consueta o facile visione anche da parte di un minore.
10. 56. Bolognesi, Capitelli, Grignaffini, Duca, Martella, Tocci, Sasso, Raffaldini, Tidei.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I programmi radiotelevisivi specificatamente destinati ai minori devono avere la finalità evidente di arricchire culturalmente e umanamente i minori stessi e devono in particolare evitare di:
a) proporre positivamente modelli di comportamento in contrasto con i fondamentali valori della persona umana;
b) contenere messaggi di intolleranza etnica e religiosa;


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c) veicolare positivamente miti, valori e modelli di comportamento propri di culture antidemocratiche, autoritarie o repressive;
d) rappresentare minori in una condizione umana, psicologica e sociale propria esclusivamente della vita adulta;
e) fornire una rappresentazione che si richiami a modelli di disparità nel rapporto tra i sessi o a pregiudizi razziali.
10. 57. Bolognesi, Capitelli, Grignaffini, Tidei, Duca, Raffaldini, Buffo, Melandri, Tocci, Martella.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: la Commissione per i servizi fino alla fine del comma con le seguenti: un collegio giudicante, su segnalazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, secondo le disposizioni contenute nel codice. Il collegio è istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è composto da tre membri individuati con metodo del sorteggio, tra i sei designati rispettivamente dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori e dal Ministro per le comunicazioni, tra persone di assoluto valore professionale e di specchiata condotta morale. Il collegio resta in carica per tre anni ed i membri che lo compongono sono rieleggibili.
10. 58. Capitelli, Battaglia, Bolognesi, Duca, Tidei, Grignaffini, Susini, Adduce.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: in collaborazione con il con le seguenti: anche in base alle denunzie effettuate dal.
10. 9. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Bimbi, Rusconi, Carra, Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: in collaborazione con il con le seguenti: su segnalazione del.
10. 59. Capitelli, Battaglia, Bolognesi, Grignaffini Duca, Albonetti.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Codice di autoregolamentazione Tv e minori aggiungere le seguenti: prevedendo, a tal fine, anche una rappresentanza di autori e scrittori.
10. 10. Colasio, Pasetto, Carra, Gentiloni Silveri, Rusconi, Bimbi, Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori approvato il 29 novembre 2002 e successive modificazioni,
10. 91. Governo.
(Approvato)

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori aggiungere le seguenti: e della ripetuta violazione delle regole dello stesso Codice di autoregolamentazione Tv e minori.
10. 11. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Bimbi, Rusconi, Carra, Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni,


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Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle sanzioni inflitte viene data pubblicità secondo quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione TV e minori.
10. 92. Governo.
(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di potenziare l'attività dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, è istituito pre3sso la stessa un Osservatorio di vigilanza sulle opere e le programmazioni rivolte ai minori, con funzioni di monitoraggio, di segnalazione ed elaborazione di nuove misure, anche tecnologiche, di tutela dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori.
10. 60. Capitelli, Bolognesi, Battaglia, Adduce, Duca, Buffo, Grignaffini, Melandri, Martella, Mazzarello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ogni convenzione, licenza, autorizzazione, concessione, contratto di servizio, volto a disciplinare l'esercizio di attività televisive, internet e multimediali, deve contenere, pena la loro decadenza, una specifica clausola finalizzata a garantire la tutela dei diritti dei minori, prevedendo l'obbligo al rispetto del Codice di autoregolamentazione TV e minori, sottoscritto il 29 novembre 2002, della Carta di Treviso e del codice di autoregolamentazione pubblicitaria, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
10. 61. Capitelli, Bolognesi, Battaglia, Giulietti, Panattoni, Albonetti, Sasso, Tidei, De Luca.

Sopprimere il comma 6.
10. 24. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: n. 223, aggiungere le seguenti: per le violazioni delle norme di cui al presente articolo.
* 10. 62. Di Gioia.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: n. 223, aggiungere le seguenti: per le violazioni delle norme di cui al presente articolo.
* 10. 63. Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: sono elevate fino alla fine del comma con le seguenti: in materia di tutela dei diritti dei minori, sono elevate rispettivamente a 25.000 e a 350.000 euro.
10. 64. Ricciotti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: 25.000 con la seguente: 50.000.
10. 25. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: 25.000 con la seguente: 40.000.


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Conseguentemente, sostituire la parola: 350.000 con la seguente: 500.000.
10. 26. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: 25.000 con la seguente: 40.000.
10. 27. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: 25.000 con la seguente: 35.000.

Conseguentemente, sostituire la parola: 350.000 con la seguente: 450.000.
10. 28. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: 25.000 con la seguente: 30.000.

Conseguentemente, sostituire la parola: 350.000 con la seguente: 400.000.
10. 29. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: 25.000 con la seguente: 30.000.
10. 30. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: 350.000 con la seguente: 500.000.
10. 31. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: 350.000 con la seguente: 450.000.
10. 32. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: 350.000 con la seguente: 400.000.
10. 33. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di mancato pagamento le sanzioni sono triplicate.
10. 35. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone,


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Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adeguati i suddetti importi tenendo conto, quanto meno, del tasso programmato di inflazione.
10. 65. Capitelli, Bolognesi, Battaglia, De Luca, Susini, Tidei, Buffo, Mazzarello.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, nel caso di violazione dei commi 10, 11 e 13 dell'articolo 15 della stessa legge nonché delle disposizioni sulla tutela dei minori previste dalla presente legge, sono applicate dalla Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni, previo parere di una Commissione composta da esperti di chiara fama, nominati dai Presidenti delle due Camere, tra personalità altamente qualificate che si sono distinte particolarmente nelle attività di tutela dei minori.
10. 66. Colasio, Carra, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ogni sei mesi, l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.
10. 67. Burani Procaccini.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: nonché sul rispetto delle vigenti disposizioni di legge da parte dei concessionari, licenziatari, e soggetti autorizzati alle trasmissioni radiotelevisive e alla diffusione via internet.
10. 68. Capitelli, Battaglia, Bolognesi, Tidei, Martella, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Susini, Melandri, Lolli.

Sopprimere il comma 8.
10. 36. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 8, dopo le parole: la pubblicazione aggiungere le seguenti: e la commercializzazione.
10. 37. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Per incentivare la ricerca e l'utilizzo della tecnologia applicata alla protezione dei minori, il Ministero delle comunicazioni, d'intesa con il Ministero dell'innovazione tecnologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità tecniche di protezione idonee a identificare


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programmi o servizi lesivi dei princìpi di cui al comma 1 e ne incentiva la commercializzazione e la diffusione con adeguate campagne informative per gli utenti nonché attraverso la concessione di un credito d'imposta finalizzato all'acquisto di tali dispositivi da parte delle famiglie per un ammontare massimo di 20.000 euro per l'anno 2003.
8-ter. All'onere di cui al comma 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando gli accantonamenti iscritti al medesimo Ministero.
10. 12. Colasio, Pasetto, Carra, Gentiloni Silveri, Rusconi, Bimbi, Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dispone con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori nelle trasmissioni di informazione e sulla trasmissione di messaggi pubblicitari durante le trasmissioni dedicate all'infanzia, da inserire nei provvedimenti di rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni radiotelevisive e di quelle per l'esercizio di attività multimediali.
10. 13. Colasio, Pasetto, Carra, Gentiloni Silveri, Rusconi, Bimbi, Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tal fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi.
10. 14. Colasio, Pasetto, Carra, Gentiloni Silveri, Rusconi, Bimbi, Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.
(Approvato)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. È vietata qualsiasi manipolazione delle immagini nonché delle scene e delle sequenze, non riconoscibile come tale dallo spettatore, da parte delle emittenti che trasmettono con tecnica digitale.
10. 15. Colasio, Pasetto, Carra, Gentiloni Silveri, Rusconi, Bimbi, Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Autorità, attraverso il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, svolge, altresì, funzioni consultive in favore delle pubbliche amministrazioni e degli organi dello Stato, limitatamente alle materie che interessano la tutela dei minori nella fruizione dei mezzi di comunicazione di massa.
10. 69. Mazzuca Poggiolini.


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Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. È fatto divieto di trasmettere immagini di minori che non abbiano la piena consapevolezza di essere ripresi, fermo restando il consenso preventivo da parte dei genitori.
10. 70. Mazzuca Poggiolini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. È fatto divieto alle emittenti radiofoniche e televisive di diffondere programmi, di informazione o di intrattenimento, anche a carattere giornalistico o culturale, contenenti sequenze violente, brutali od oscene, comunque pregiudizievoli del corretto sviluppo psichico e morale dei minori.
10. 71. Mazzuca Poggiolini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. È fatto divieto di programmare trasmissioni in cui si faccia ricorso ad espressioni o atti volgari o blasfemi, che possano ingenerare nei minori comportamenti emulativi.
10. 72. Mazzuca Poggiolini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. È fatto divieto di interrompere con la pubblicità le trasmissioni dedicate ai minori, nonché di utilizzare nella pubblicità e nei messaggi promozionali personaggi o situazioni tratte da trasmissioni dedicate ai minori o che diano adito a confusioni con esse.
10. 73. Mazzuca Poggiolini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. È fatto divieto di far partecipare minori a trasmissioni radiofoniche o televisive aventi per oggetto problemi relativi al loro affidamento, alla loro adozione e alla condotta dei loro genitori.
10. 74. Mazzuca Poggiolini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. È fatto divieto di effettuare riprese televisive di minori disabili o portatori di handicap, ovvero affetti da gravi malattie al solo scopo di pubblicizzare metodi di cura.
10. 75. Mazzuca Poggiolini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. È fatto divieto di rivolgere ai minori domande allusive alla loro intimità, durante la ripresa o la registrazione di trasmissioni radiofoniche o televisive.
10. 76. Mazzuca Poggiolini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. È fatto divieto di trasmettere immagini di minori che siano indiziati o condannati per avere commesso reati, che siano testimoni o vittime di fatti delittuosi.
10. 77. Mazzuca Poggiolini.

Sopprimere il comma 9.
10. 38. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: quelle di animazione aggiungere le seguenti: a scopo didattico.
10. 39. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.


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Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: quelle di animazione aggiungere le seguenti: a scopo pedagogico.
10. 40. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attraverso il Consiglio nazionale degli utenti, redige annualmente una classifica delle emittenti radiotelevisive che si sono distinte per la qualità della programmazione nel rispetto della tutela dei minori e la trasmette al Ministero delle comunicazioni, che concede finanziamenti in conto capitale e in conto interessi in favore delle imprese segnalate, anche a carattere cooperativo, finalizzati alla produzione di programmi televisivi, radiofonici e cinematografici di opere a carattere documentario, informativo o di intrattenimento, e cartoni animati che acquistino carattere educativo nei confronti dei minori.
11. I soggetti ammessi ai finanziamenti di cui al comma 6 sono valutati sulla base dell'offerta della programmazione e del numero di segnalazioni attribuite in violazione delle disposizioni di legge e dei princìpi contenuti nel codice di autoregolamentazione Tv e minori.
12. Per le finalità di cui al comma 10 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo rotativo per la qualità dei programmi e dei prodotti destinati ai minori, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2003.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della pubblica istruzione, delle comunicazioni e per la solidarietà sociale, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti, è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 10, previa individuazione delle tipologie dei soggetti beneficiari, dei prodotti ammessi a contributo e della misura del concorso statale nel finanziamento dei progetti.
14. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 16. Colasio, Pasetto, Carra, Gentiloni Silveri, Rusconi, Bimbi, Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attraverso il Consiglio nazionale degli utenti, redige annualmente una classifica delle emittenti radiotelevisive che si sono distinte per la qualità della programmazione nel rispetto della tutela dei minori e la trasmette al Ministero delle comunicazioni che concede finanziamenti in conto capitale ed in conto interessi in favore delle imprese segnalate, anche a carattere cooperativo, finalizzati alla produzione di programmi televisivi, radiofonici e cinematografici di opere a carattere documentario, informativo o di intrattenimento, e cartoni animati che acquistino carattere educativo nei confronti dei minori.
11. Ai finanziamenti di cui al comma 11 possono accedere anche le imprese di


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produzione e distribuzione di cartoni animati per la televisione che:
a) abbiano sede in Italia;
b) i cui presidenti, amministratori e direttori siano cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione europea;
c) non siano controllate da imprese di produzione residenti al di fuori dell'Unione europea;
d) sostengano direttamente o condividano solidalmente l'iniziativa, la responsabilità finanziaria, tecnica e artistica della realizzazione e della produzione dell'opera e ne garantiscano il buon esito.

12. I finanziamenti di cui al comma 11 possono essere concessi per i cartoni animati che:
a) siano destinati in prima programmazione ad una emittente televisiva italiana nazionale o locale, via etere, via cavo o via satellite;
b) siano finanziati con un apporto in valuta o in attività produttiva dell'impresa di produzione per un ammontare non inferiore al 5 per cento del loro costo complessivo e, nel caso di produzione internazionale, non inferiore al 5 per cento della partecipazione italiana. Tale apporto, in ogni caso, non può essere suddiviso tra più di due imprese, né può includere gli aiuti conseguiti ai sensi del presente articolo o i versamenti in valuta effettuati in esecuzione dei contratti di associazione alla produzione, con esclusione degli aiuti relativi alla ideazione e preparazione;
c) siano oggetto della partecipazione finanziaria, sotto forma di pre-acquisto o di coproduzione, da parte di una o più emittenti italiane di cui alla lettera a) del presente comma, con una quota non inferiore al 25 per cento del costo complessivo o, in caso di coproduzione internazionale, al 25 per cento della quota italiana;
d) siano realizzati essenzialmente con il concorso di autori, di personale tecnico-artistico e di collaboratori che siano cittadini italiani o dei Paesi membri dell'Unione europea o risiedano in Italia da più di cinque anni.

13. Fermi restando i requisiti di cui al comma 13, possono accedere ai relativi finanziamenti:
a) i cartoni animati prodotti, per intero o comunque per una quota non inferiore all'80 per cento del costo complessivo, da imprese di produzione aventi sede in Italia, qualora le relative spese di produzione siano effettuate in Italia per oltre il 50 per cento del costo complessivo;
b) i cartoni animati di coproduzione internazionale per i quali la quota italiana sia inferiore all'80 per cento del costo complessivo, qualora la partecipazione italiana non sia inferiore al 30 per cento del loro costo complessivo e le spese di produzione siano effettuate in Italia per almeno il 30 per cento di detto costo.

14. L'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi, ai sensi dei precedenti commi, ad uno stesso cartone animato non può superare il 40 per cento del costo complessivo dell'opera o, in caso di coproduzione internazionale, il 40 per cento della partecipazione italiana. L'insieme degli aiuti accordati dallo Stato o da enti pubblici al medesimo cartone animato non può comunque superare il 50 per cento del suo costo complessivo, ovvero il 50 per cento della quota di partecipazione italiana in una coproduzione internazionale.
10. 78. Mazzuca Poggiolini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10. Il gettito derivante dall'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 è destinato a finanziare un fondo finalizzato al sostegno di opere e produzioni cinematografiche o per la televisione specificatamente rivolte ai minori.
11. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti


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Commissioni parlamentari e la Commissione di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al comma 10.
10. 79. Capitelli, Rognoni, Bolognnesi, Battaglia, Melandri, Chiaromonte, Lolli, Giulietti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10. Delle sanzioni applicate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di tutela dei minori nonché delle ingiunzioni effettuate dal Comitato di applicazione del Codice Tv e minori deve essere data notizia alla stampa. L'emittente nei confronti della quale è stato adottato il provvedimento o effettuata l'ingiunzione deve inoltre darne notizia entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione nello stesso orario nel quale la violazione è stata compiuta e nel notiziario di maggior ascolto irradiato dall'emittente stessa. In caso di inadempimento ai predetti obblighi, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
10. 17. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Bimbi, Rusconi, Carra, Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10. Le prescrizioni del presente articolo devono essere rispettate anche durante le trasmissioni pubblicitarie che precedono o seguono direttamente, ovvero interrompono, i programmi radiofonici e televisivi.
10. 80. Mazzuca Poggiolini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10. Per le finalità del presente articolo è stanziata la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 82. Mazzuca Poggiolini, Rocchi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. (Disciplina organica della tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina organica della tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo fondata sull'adozione della normativa europea in materia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento e rafforzamento del diritto prevalente della tutela dei diritti della persona ed in particolare dei minori, anche nelle fasce orarie di trasmissione non specificamente dedicate, ed anche sulla base delle esperienze dei diversi codici di autoregolamentazione;
b) previsione di misure atte a favorire ed incentivare la produzione audiovisiva destinata ai minori;
c) definizione di misure atte a favorire la realizzazione di campagne scolastiche, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, utilizzando a tal fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi;
d) individuazione delle modalità tecniche di protezione o, comunque, idonee ad identificare programmi o servizi che


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necessitano di particolari cautele, introducendo misure per incentivare la commercializzazione e la diffusione dei sistemi tecnologici utili a tale finalità;
e) previsione di una specifica disciplina per la pubblicità dedicata ai minori;
f) previsione di specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori e sulla trasmissione di spot pubblicitari durante le trasmissioni dedicate all'infanzia, da inserire nei provvedimenti di rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni radiotelevisive e di quelle per l'esercizio di attività multimediali;
g) previsione di specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori nelle trasmissioni di informazione;
h) definizione delle procedure di controllo delle norme in materia di pubblicità e tutela dei minori;
i) previsione di appositi spazi nella programmazione dei titolari di concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale, nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 24, specificamente rivolti ai minori o alla visione familiare e indicazione della loro durata minima mensile.
10. 01. Capitelli, Bolognesi, Battaglia, Giulietti, Buffo, Melandri, Panattoni.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - 1. All'Autorità garante per le comunicazioni è affidata la competenza di selezionare i programmi per bambini.
2. Ai sensi del comma 1 è costituita una apposita commissione di valutazione per i programmi per l'infanzia e l'adolescenza denominata «Commissione per i programmi per l'infanzia e l'adolescenza» composta da venti membri nominati dall'Autorità, composta da esperti, psicologi, sociologi, docenti di scienze della comunicazione, rappresentanti degli insegnanti dei cicli scolastici in cui si articola il sistema formativo e rappresentanti delle associazioni dei genitori, il cui rinnovo avviene ogni tre anni.
3. La commissione elabora annualmente un regolamento per l'autorizzazione alla trasmissione dei programmi televisivi per minori che rispondono a criteri di tutela e garanzia, di formazione, crescita e sviluppo per il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.
4. La commissione attribuisce al programma un «bollino» quale certificazione di conformità sociale del prodotto televisivo rispondente a criteri di qualità e finalità socio educative per linguaggio, immagini e rappresentazioni.
5. È vietata la trasmissione sui circuiti televisivi pubblici e privati sul territorio nazionale di programmi che non hanno ottenuto il riconoscimento del bollino;
6. Il bollino concesso dalla commissione è condizione essenziale per l'attribuzione di fondi pubblici alla realizzazione di programmi aventi le finalità di cui ai commi precedenti.
7. I privati che investono in programmi televisivi che ottengono il bollino sono ammessi al beneficio di incentivi economici da attribuirsi mediante apposito regolamento del Ministero delle comunicazioni da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge.
10. 02. Fioroni, Castagnetti, Colasio.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. (Pubblicità nell'ambito della programmazione per ragazzi). - 1. È vietata la trasmissione di pubblicità nel corso della programmazione televisiva di programmi rivolti ad un pubblico di bambini in età prescolare.
2. Nell'ambito dei programmi rivolti ad un pubblico di ragazzi dai sei ai quattordici anni, la trasmissione di spot pubblicitari non deve superare i due minuti per ogni trenta di trasmissione.
3. Nell'ambito della fascia oraria rivolta ad un pubblico di minori, durante la


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programmazione pubblicitaria è severamente vietata la messa in onda dello stesso spot per più di una volta.
10. 03. Fioroni, Castagnetti, Colasio.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - 1. I personaggi protagonisti di programmi per bambini non possono essere oggetto di messaggi pubblicitari trasmessi immediatamente prima, nonché durante, e immediatamente dopo il programma di cui sono protagonisti.
10. 06. Fioroni, Castagnetti, Colasio.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. (Modifiche all'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive). - 1. All'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e quelli per bambini» sono soppresse;
b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. I programmi per bambini non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita».
10. 04. Fioroni, Castagnetti, Colasio.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta all'emanazione del regolamento per la disciplina sanzionatoria nei confronti di chi dovesse violare la norma di cui all'articolo 3, comma 5-bis, della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive
10. 05. Fioroni, Castagnetti, Colasio.