Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 288 del 27/3/2003
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(Iniziative normative per agevolare l'attività dei musicisti - n. 2-00689)

PRESIDENTE. L'onorevole Caparini ha facoltà di illustrare l'interpellanza Ce' n. 2-00689 (vedi l'allegato A - Interpellanza urgenti sezione 3), di cui è cofirmatario.

DAVIDE CAPARINI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, cercherò di dare brevemente un contributo alla discussione sul presunto obbligo di iscrizione all'ENPALS per i musicisti dilettanti, onere che, in realtà, non dovrebbe sussistere, ma che di fatto c'è, in base ad una circolare ENPALS n. 21 del 4 maggio 2002.
Una circolare che viola quindi i diritti costituzionali e limita indiscriminatamente l'attività artistica nel nostro paese. Argomento questa grave affermazione. Il certificato di agibilità che consente l'esibizione artistica è disciplinato dall'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 16 luglio 1947. In base alla citata circolare ENPALS n. 21 del 2002, il suo rilascio ad imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense - teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti radiotelevisive, impianti sportivi - è vincolato a tre fattispecie: assunzione o scrittura diretta di lavoratori; stipula di contratti con società (cooperative di produzione e lavoro, Sas, Srl, e via dicendo) occupanti lavoratori a tempo determinato e munite del prescritto certificato di agibilità ENPALS; ai lavoratori dello spettacolo ai quali non deve essere corrisposto alcun compenso per la prestazione svolta. In tal caso è rilasciato in ipotesi del tutto eccezionali, vincolato ad un singolo evento, a condizione che la manifestazione artistica si svolga a scopo benefico, sociale o solidaristico e che gli eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento della manifestazione stessa siano interamente destinati alle predette finalità.
Quindi, il possesso del certificato di agibilità non è richiesto (e non vi è obbligo contributivo) per le manifestazioni con formazioni dilettantistiche o amatoriali (quindi complessi bandistici, folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali e dilettantistiche, eccetera); coloro che, essenzialmente, allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi o semplicemente per diffondere l'arte e la cultura, si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfettarie sono esentati da questo certificato di agibilità. La manifestazione artistica dilettantistica comunque deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, né compensi diretti erogati a corrispettivo dell'allestimento della manifestazione stessa.
Di contro, può verificarsi che la prestazione artistica, anche se definita dilettantistica,


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sia posta in termini funzionali e complementari alla normale attività commerciale propria delle imprese. In questo caso, quando la prestazione viene eseguita così da configurarsi come servizio offerto alla clientela, tenuta al pagamento anche indiretto di un corrispettivo - ad esempio negli intrattenimenti musicali o recitativi offerti con altri servizi commerciali in locali non immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti - la natura di servizio destinato a titolo oneroso ad un pubblico determinato comporta che i relativi proventi siano assimilabili al concetto di incasso da pubblico pagante e l'esibizione sia configurabile come prestazione d'opera, da ritenersi giuridicamente connotata, salvo rigorosa prova contraria, dal carattere della onerosità. Quindi, la prestazione artistica dilettantistica è configurata come prestazione di lavoro subordinato, presumendo che sia effettuata a titolo oneroso, e per provare la gratuità, il dilettante è tenuto a dimostrare la sussistenza di una finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa.
Vediamo ora come, in base alla circolare ENPALS citata, la n. 21 del 2002, sia possibile, da parte dell'artista dilettante, provare il proprio dilettantismo ed eseguire, così, la propria esibizione. Per questo artista dilettante è necessario produrre: nulla osta ministeriale, peraltro obbligatorio, che certifichi la dichiarazione solenne allo Stato di non realizzare utili; contratto scritto di prestazione d'opera gratuita, che né ENPALS né SIAE sono in grado di fornire (questo l'ho verificato direttamente): è così necessario rivolgersi ad una cooperativa apposita; approntamento di richiesta di rimborso spese rigorosamente a piè di lista. L'azione combinata di questi tre elementi, assieme al fatto di non effettuare più di dieci serate nel corso dell'anno, costituisce la famosa prova contraria prevista dalla circolare, prova che pone l'artista al riparo da eventuali sanzioni.
Rimane comunque il fatto che il gestore deve pagare l'ENPALS per una prestazione artistica amatoriale. A tal proposito è fondamentale ricordare che l'ENPALS è l'ente nazionale previdenza ed assistenza lavoratori dello spettacolo e non dilettanti dello spettacolo. Si tratta perciò di un fondo pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria INPS, al quale devono essere iscritti i lavoratori che operano nel campo dello spettacolo, suddivisi tra lavoratori a tempo determinato, lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione degli spettacoli e, ovviamente, lavoratori a tempo indeterminato. Quindi, l'artista dilettante che si esibisce gratuitamente deve associarsi ad una cooperativa al fine di reperire il nulla osta ministeriale che gli consentirebbe di esibirsi a patto che il gestore versi il relativo contributo all'ENPALS per la sua prestazione. Questo è lo stato dell'arte in base agli effetti della circolare n. 21 del 2002.
In conclusione, signor rappresentante del Governo, è evidente che la circolare citata sia assolutamente anticostituzionale e lesiva della libertà di espressione dell'individuo. Infatti, l'articolo 6 della citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato prevede che le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni e così via non possono far agire nei locali di proprietà, o di cui abbia un diritto personale di godimento, i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie che poi vengono di seguito specificate, alle quali, ovviamente, non appartengono, in quanto non sono lavoratori, gli artisti dilettanti. La norma in esame interessa, quindi, i lavoratori dello spettacolo, categoria che non ricomprende coloro che, in maniera dilettantistica, saltuaria, occasionale, gratuita (salvo, al limite, un esiguo rimborso spese) si esibiscono nei locali pubblici. Sia la giurisprudenza di merito sia la Corte di cassazione hanno più volte affermato che l'obbligo di versare il contributo per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato non sussiste per coloro che, pur svolgendo attività rientranti nelle indicazioni di detto articolo 3, non sono


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dediti stabilmente e professionalmente alla realizzazione di spettacoli (questa è una sentenza della pretura di Firenze del 30 marzo 1999). Ai fini dell'iscrizione ENPALS sono lavoratori dello spettacolo soltanto coloro che stabilmente e professionalmente, ancorché con compiti ausiliari, sono impegnati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione degli spettacoli (Cassazione civile, sezione lavoro, 26 gennaio 1998 n. 731).
Secondo la normativa vigente e l'interpretazione datane dalla giurisprudenza, pertanto, i requisiti richiesti per la qualifica di lavoratore dello spettacolo, da cui deriverebbe l'obbligo di iscrizione all'ente assicurativo, sono quelli della stabilità e della professionalità della prestazione. Ciò esclude che ai musicisti dilettanti, le cui esibizioni sono saltuarie ed occasionali, possa essere applicato il decreto legislativo più volte citato.
In conclusione, quindi, un artista dilettante che intenda esibirsi gratuitamente, in quanto non svolge questa professione - lo ripeto, perché è assolutamente fuori da ogni logica - deve associarsi al fine di conseguire un titolo abilitativo che in altro modo non potrebbe ottenere, considerata l'inadeguatezza dell'ENPALS. Di questo, ossia dell'inadeguatezza dei servizi prestati a coloro che si avvicinano al mondo dello spettacolo dovremo parlare anche in seguito.
Inoltre, deve assicurarsi che colui che gli consente di esibirsi abbia versato alle casse dell'ENPALS, alla quale non è tenuto ovviamente, essendo dilettante, ad iscriversi, un corrispettivo per la prestazione.
Lo stato di fatto, quindi, limita le libertà personali, impedisce la crescita artistica e culturale del paese, soprattutto fra i più giovani, disincentiva la diffusione della pratica artistica nei luoghi e nei locali pubblici.
Ricordo che la normativa di riferimento è frutto di un Governo di centrosinistra. Peggio di così, ovviamente, non si poteva fare. Ritengo però che due anni di Governo di centrodestra siano abbondantemente sufficienti per rivedere questa norma, soprattutto nella fase di applicazione in relazione anche alle circolari cui fa riferimento direttamente l'ENPALS, e quindi per porvi rimedio.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al sottosegretario Viespoli, vorrei rivolgere un saluto ai ragazzi e ai docenti della scuola media «Raffaello Motto» di Viareggio presenti in aula.
Il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, onorevole Viespoli, ha facoltà di rispondere.

PASQUALE VIESPOLI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, l'illustrazione dell'interpellanza è stata così corposa ed ampia da rendere l'interpellanza stessa un elemento del confronto e per cui la mia risposta rischia di essere inadeguata.
Tuttavia, risponderò all'interpellanza cercando di svolgere qualche ulteriore considerazione con riferimento alle sottolineature che l'onorevole interpellante ha ritenuto di effettuare.
La normativa che impone l'obbligo del possesso del certificato di agibilità ENPALS predispone una tutela rafforzata per determinate categorie di lavoratori dello spettacolo, espressamente individuate dal legislatore ed è finalizzata alla costituzione della posizione pensionistica degli stessi lavoratori.
Una funzione di tutela, dunque, destinata principalmente a prevenire fenomeni di utilizzo irregolare dei lavoratori in questione che si esibiscono in maniera occasionale in intrattenimenti musicali.
Diversa considerazione merita la posizione di quegli artisti che si esibiscono in maniera occasionale senza alcun compenso. Infatti, per ciò che concerne tale aspetto, l'ENPALS ha analizzato la complessa problematica inerente al «dilettantismo», proprio per salvaguardare gli operatori del settore e, nel contempo, consentire lo svolgimento della meritoria opera di diffusione dell'arte svolta dagli operatori del settore dilettantistico-amatoriale, prevedendo la possibilità che sia resa gratuitamente.
Pertanto, ha diramato a tutti i propri uffici la circolare n. 21 del 4 giugno 2002,


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con la quale ha chiarito l'ambito applicativo della legislazione in vigore, fornendo una specifica regolamentazione delle prestazioni artistiche rese in forma dilettantistica, in presenza delle quali non è richiesto il possesso del certificato di agibilità, ribadendo, quindi, l'inesistenza di qualsiasi obbligo contributivo per coloro che esercitano la loro attività in forma puramente amatoriale, siano essi costituiti in forma associata siano essi singoli.
Allo stato, i lavoratori individuali possono effettuare prestazioni di lavoro solo presso imprese che siano provviste di certificato di agibilità ovvero sono tenuti a costituirsi in associazione, non potendo ottenere l'attestato di agibilità in forma individuale.
Per semplificare le procedure l'ENPALS si sta dotando di strutture telematiche che consentano, a fronte dell'accertata regolarità contributiva, il rilascio on-line del certificato di agibilità. Nelle more, al fine di facilitare gli adempimenti burocratici connessi, le procedure per il rilascio possono essere svolte anche presso la SIAE, con la quale l'ENPALS ha in vigore una convenzione. Quest'ultima prevede la messa a disposizione per l'utenza degli oltre 700 sportelli territoriali della società, presso i quali è possibile svolgere tutte le pratiche.
Dall'avvio operativo della convenzione (gennaio 2001 sino a tutto il 2002) è stato raggiunto l'obiettivo di far emergere circa 10 mila imprese in precedenza sconosciute all'ENPALS.
Il versamento dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese dello spettacolo agli artisti non può che essere visto con estremo favore dal mondo della cultura e dello spettacolo considerato che viceversa, come già accennato, le attività promosse da organismi o formazioni dilettantistiche o amatoriali con finalità educative, ludiche o culturali sono escluse dal regime previdenziale.
Resta la problematica condivisibile, anche rispetto alle considerazioni svolte nell'illustrazione dell'interpellanza, relativa al lavoratore individuale, in particolare per coloro che intraprendono l'attività di musicista. A tale riguardo il Governo concorda con la necessità di agevolare soprattutto i giovani che intraprendono tale carriera e sono allo studio soluzioni normative che consentano di ovviare alle attuali difficoltà. In particolare, si sta valutando, tra le varie ipotesi, quella che il soggetto interessato si costituisca in forma di ditta individuale e soddisfi gli adempimenti contributivi sul reddito di impresa analogamente a quanto avviene per alcune categorie di lavoratori autonomi.
Sulla problematica posta dall'interpellanza stessa, confermo l'impegno del Governo ad un serrato confronto e ad un'iniziativa utile per tentare di risolvere alcuni nodi che attengono alla libertà di espressione artistica ed alle potenzialità di ordine aggregativo (si pensi ad alcuni passaggi dell'interpellanza che si riferiscono ad occasioni di incontro e di socializzazione). I temi posti devono essere sicuramente affrontati in sinergia con il Parlamento per evitare che il tempo trascorso resti inutile rispetto alla necessità di riformare alcune questioni normative.

PRESIDENTE. L'onorevole Caparini ha facoltà di replicare per l'interpellanza Cè n. 2-00689, di cui è cofirmatario.

DAVIDE CAPARINI. Signor Presidente, posso dichiararmi soddisfatto della disponibilità del Governo, anche considerato lo scarso tempo a disposizione per compiere una ricognizione sull'argomento. Ovviamente, il Governo avrà chiesto informazioni direttamente all'ENPALS che, in questo caso, è l'ente imputato di aver travisato pesantemente la normativa e, attraverso una circolare, essere andato ben oltre le sue facoltà, addirittura con norme che violano la libertà personale. Infatti, la citata circolare n. 21 del 2002, che nasceva con l'intento di salvaguardare gli artisti e chiarire l'ambito di applicazione in merito alle discipline dilettantistiche e amatoriali, si è trasformata in un pericoloso strumento di coercizione. La situazione si è notevolmente complicata tanto da disincentivare la pratica amatoriale.


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Il Governo ha detto che presso la SIAE - immagino che la fonte di tale informazione sia l'ENPALS - vi sono adeguati uffici e vengono forniti adeguati servizi. Purtroppo, così non è.
Per esperienza personale, dato che per abitudine verifico tutto ciò che presento in Parlamento (e lo verifico direttamente), gli uffici SIAE sono completamente all'oscuro della pratica amatoriale e dilettantistica e delle conseguenti procedure.
Apprezzo, quindi, la disponibilità del Governo ad intraprendere delle iniziative sia per coloro che vogliono svolgere la carriera professionistica nell'ambito dello spettacolo, ma soprattutto per coloro che non sono dei professionisti e vorrebbero continuare, come la Costituzione peraltro consente, ad esibirsi senza dover passare sotto il vaglio di un ente che nulla ha a che fare con loro, nonché purtroppo con le normative, visti i modi e vista anche l'interpretazione della legge.
Accolgo, quindi, con piacere la disponibilità del Governo, che spero si tramuti al più presto in una revisione di questa parte della circolare, cosa che è possibile ovviamente senza passaggio parlamentare.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno.
Sospendo la seduta, che riprenderà per la comunicazione dell'esito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo.

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