Allegato B
Seduta n. 281 del 17/3/2003


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GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta in Commissione:

PISAPIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il giudice di pace rappresenta l'organo di giustizia più vicino al cittadino, chiamato a svolgere importantissime funzioni in materia di contenzioso giudiziale, già di competenza pretorile, oltre a rilevanti compiti di conciliazione stragiudiziale, e a fornire una preziosa collaborazione tecnico-processuale, soprattutto in favore delle fasce più deboli della popolazione, che si trovano meno tutelate di fronte ad un «sistema giustizia» dai costi di accesso sempre molto alti;
la popolazione ha acquisito crescente consapevolezza del servizio reso dal giudice di pace, ottenendo sempre di più risposte tempestive ed adeguate, circostanza che ha di certo contribuito a rinsaldare il rapporto di fiducia tra cittadino e istituzioni, nell'ottica di una giustizia celere e vicina ai reali bisogni della gente;
uno studio commissariato dal ministero della giustizia, relativo alla revisione dei mandamenti degli uffici del giudice di pace, prevede la soppressione di numerosi di questi uffici, secondo una logica di mantenimento soltanto di quelli che si trovano presso sedi di tribunale o presso sedi distaccate dello stesso;
attualmente, nell'area nord della provincia di Modena sono presenti uffici del giudice di pace nei comuni di Mirandola e Finale Emilia;
nessun comune dell'area nord della provincia è stato individuato quale sede distaccata del tribunale e, pertanto, è concreto il rischio di veder soppressi gli uffici del giudice di pace nei comuni di Mirandola e Finale Emilia;
la distanza tra i comuni dell'area nord e la sede del tribunale di Modena e i «tortuosi» collegamenti viari renderebbero oltremodo difficoltoso, in caso di accorpamento, l'accesso agli uffici del giudice di pace, in particolare per coloro che hanno minori possibilità di spostarsi autonomamente sul territorio (pensionati, casalinghe, immigrati);
il paventato accorpamento avrebbe l'effetto di vanificare la positiva esperienza maturata in questi anni dagli uffici del giudice di pace presenti nei comuni dell'area nord, disperdendo il prezioso patrimonio di conoscenze e di relazioni allacciate con le forze dell'ordine, gli enti locali e gli organismi rappresentativi della società civile, tenuto conto anche delle competenze penali attribuite al giudice di pace dal decreto legislativo n. 274 del 2000;
non possono essere soltanto considerazioni di ordine economico e di contenimento della spesa a guidare le scelte del legislatore, soprattutto in un settore di vitale importanza, come è quello della giustizia;
l'area nord della provincia di Modena è già stata fortemente penalizzata dalla soppressione delle preture e della mancata istituzione di una sede distaccata del tribunale, pur sussistendo, e continuando a sussistere, tutte le condizioni per la sua


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creazione (popolazione, tessuto sociale e produttivo, distanza dalla sede di Modena, ecc.);
si sono già svolti incontri di alcuni sindaci dell'area nord, di avvocati, di un rappresentante della regione (che ha annunciato una eventuale disponibilità finanziaria) ed il vice presidente dell'associazione nazionale giudici di pace per esaminare la possibilità di un accorpamento dell'ufficio giudiziario di Finale Emilia a quello di Mirandola, assicurando la presenza periodica di un giudice di Mirandola a Finale che diverrebbe sede distaccata dell'ufficio giudiziario di Mirandola;
l'attuale situazione della circoscrizione giudiziaria di Mirandola è la seguente: il numero delle cause civili nell'anno 2002 è stato di circa 1.000; il bacino di utenza, costituito da sei comuni, raccoglie una popolazione di 55.000 abitanti; i giudici in servizio sono due, come prevede l'organico; l'ufficio di cancelleria è composto da tre dipendenti; la previsione organica è di cinque dipendenti; la distanza da Modena (capoluogo di provincia) è di 35 chilometri; esiste un'unica strada di collegamento costituita dalla direttrice Verona-Modena, percorsa ininterrottamente da intenso traffico, soprattutto pesante;
la situazione della circoscrizione giudiziaria di Finale Emilia è la seguente: il numero delle cause civili nell'anno 2002 è stato di circa 450; il bacino d'utenza, costituito da tre comuni, raccoglie una popolazione di 25.000 abitanti; i giudici in servizio sono due, come prevede l'organico; l'ufficio di cancelleria è composto da quattro dipendenti; la previsione organica è di cinque dipendenti; la distanza dal capoluogo di provincia è di 45 chilometri -:
se corrisponda al vero l'intenzione di sopprimere gli uffici del giudice di pace presenti nei comuni di Mirandola e Finale Emilia;
in caso affermativo, se il Ministro non ritenga opportuno rivalutare tale scelta, procedendo, anziché alla soppressione, all'accorpamento dei mandamenti di Mirandola e di Finale Emilia in modo da continuare a garantire un adeguato servizio di giustizia, penale e civile, ai cittadini presenti sul territorio, e quindi assicurare la salvaguardia dei loro diritti.
(5-01770)

Interrogazione a risposta scritta:

CENTO, LUCIDI, DEIANA e PISA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il 10 marzo 2003 nel carcere di Civitavecchia, sono morte due detenute dopo essersi iniettate una overdose di eroina;
dalla ricostruzione degli avvenimenti sembrerebbe che la dose letale di eroina sia stata loro fornita dal pregiudicato Benito Leofreddi - che per tale accusa è stato nel frattempo arrestato - durante la visita al parlatorio, passando attraverso un bacio con una delle due detenute, la dose che teneva nascosta nella bocca;
nelle carceri italiane sono oltre 16 mila i tossicodipendenti detenuti, e i Servizi di assistenza ai tossicodipendenti presenti nelle carceri italiane sono troppo spesso mal funzionanti per carenza di personale e di fondi, e nel medesimo stato versa più in generale tutta la sanità penitenziaria;
è questa l'ennesima morte tragica all'interno di un carcere italiano, ad ulteriore conferma dell'esistenza di una vera e propria emergenza carceraria -:
come sia possibile che l'eroina entri e circoli con tale facilità all'interno del carcere nonostante i controlli;
se esistano omissioni o responsabilità dell'amministrazione penitenziaria;
se le due detenute abbiano avuto una assistenza sanitaria adeguata.
(4-05760)