Allegato B
Seduta n. 277 del 10/3/2003


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BENI E ATTIVITĄ CULTURALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
il Soprintendente dell'Archivio di Stato dottor Maurizio Fallace, ha presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Roma denuncia contro ignoti per il reato di furto aggravato nei confronti di persone ignote in relazione alla scomparsa della corrispondenza privata fra Benito Mussolini e Claretta Pettacci per il periodo 4 settembre-17 ottobre 1937;
al di là degli aspetti squisitamente penali della vicenda, certamente la vicenda del carteggio Petacci-Mussolini pone seri interrogativi sui criteri di gestione e di amministrazione dell'Archivio di Stato;


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a fronte della questione già avanzata dalla famiglia Petacci nei confronti dello Stato per un sequestro di documenti di contenuto asseritamente privato, e pur considerando con benevolenza la decisione dello Stato di custodire la documentazione senza consentirne non solo la restituzione agli aventi diritto, una neppure la consultazione, appare incomprensibile la dichiarazione dello storico Arrigo Petacco secondo cui il contenuto del carteggio sparito dall'Archivio di Stato non avrebbe avuto alcun pregio storico, avendo egli avuto la possibilità di consultarlo;
l'autorevolezza dello storico Arrigo Petacco è tale da ritenere che tale dichiarazione sia certamente rispondente a verità, dovendosi dunque ricavare la conclusione che il carteggio - che doveva restare segreto sino al 2003 - è stato in realtà oggetto di consultazione -:
quali siano i criteri tecnici di custodia dei documenti ed in particolare di quelli ancora segreti in quanto non ancora decorso il tempo previsto dalla legge;
se risponda a verità che lo storico Arrigo Petacco abbia avuto modo di consultare il carteggio Petacci-Mussolini e, in caso affermativo, chi ne abbia autorizzato la consultazione medesima;
quali siano state le ragioni storico-politiche che a suo tempo indussero lo Stato a ritenere doveroso il sequestro del carteggio e se, dopo il sequestro medesimo, ne sia stato valutato il contenuto rilevando un interesse dello Stato a mantenerne la segretezza.
(5-01739)