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GIANFRANCO CONTE, Relatore. Desidero indicare le modifiche che vengono apportate alla legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) in materia di condono: differimento generalizzato del termine per l'effettuazione dei versamenti relativi alle varie sanatorie al 16 aprile 2003; conseguente differimento degli adempimenti da parte dei soci di società di persone che hanno aderito alle definizioni agevolate; aumento dei limiti minimi al di sopra dei quali è possibile effettuare il versamento rateale e anticipazione dei termini di versamento delle rate successive alla prima (articoli 7 e 8); riduzione (dal 13 al 6 per cento) dell'imposta sostitutiva per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero; esclusione dalla possibilità di definizione di cui agli articoli da 7 a 9 e 15 solo se è già stata esercitata l'azione penale ed il contribuente ne ha avuto formale conoscenza alla data del perfezionamento della definizione automatica; possibilità, per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli parziali, di avvalersi delle disposizioni sul concordato e sull'integrazione degli imponibili; estensione delle definizioni di cui agli articoli 8 e 9 anche al contributo straordinario per l'Europa.
Per quanto concerne l'integrazione degli imponibili, viene precisato che in caso di accertamento relativo ad annualità oggetto di integrazione, le maggiori imposte o ritenute dovute sono limitate all'eccedenza rispetto alle imposte corrispondenti agli imponibili integrati.
Per quanto attiene al condono tombale, viene prevista: la riduzione delle aliquote di imposta per il perfezionamento della definizione automatica da 18 per cento, 16 per cento e 13 per cento a 8 per cento, 6 per cento e 4 per cento; la riduzione degli importi dei versamenti minimi e la modifica degli scaglioni in funzione dei ricavi o compensi ovvero del volume d'affari (sia per l'IVA, sia per le altre imposte).
Per i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi congrui e coerenti con riferimento ai parametri o agli studi di settore, viene prevista la possibilità di effettuare la definizione automatica per tutte le imposte (IRPEF o IRPEG, IVA, IRAP, sostitutiva, patrimoniale) con il versamento di 500 euro per ogni annualità. Analoga possibilità, con versamento però pari a 700 euro, è prevista per i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi congrui, ma non coerenti.
È sancita l'esclusione della rilevanza di eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione originaria ai fini della definizione automatica, con esclusione delle perdite che scaturiscono dall'applicazione della Tremonti-bis (articolo 4 1egge n. 383 del 2001).
È poi prevista la proroga del termine per la definizione automatica della propria posizione relativamente alle annualità 1990, 1991, 1992 da parte dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 che ha interessato parte della Sicilia orientale.
In conseguenza delle sanatorie di cui agli articoli da 7 a 9 è previsto poi il
differimento di due anni del termine per l'accertamento nei confronti dei soggetti che non si avvalgono dei presenti articoli.
Per quanto concerne le altre imposte indirette (INVIM, imposte ipotecaria e catastale, imposte sulle successioni e donazioni, registro), è previsto il differimento al 16 aprile 2003 del termine per la presentazione dell'istanza di sanatoria e per il versamento dei relativi tributi dovuti, nonché il differimento di due anni del termine per l'accertamento delle imposte nei confronti dei soggetti che non si avvalgono di tali disposizioni. Inoltre, si ampliano le possibilità della definizione agevolata ai casi in cui sono state commesse violazioni in ordine all'applicazione, con agevolazioni fiscali, di imposte su atti, scritture, denunce purché il contribuente dichiari di rinunciare all'agevolazione richiesta.
Ulteriore possibilità di sanatoria è prevista per i soggetti che hanno fatto scadere il termine per la registrazione o la presentazione di denunce o dichiarazioni e per l'esecuzione dei relativi versamenti in materia di imposta di registro (principalmente contratti di locazione o affitto di immobili), a condizione che provvedano all'adempimento ed al versamento del tributo (senza sanzioni e interessi) entro il 16 aprile 2003.
In relazione alla possibilità di estinzione dei ruoli prevista dall'articolo 12, si estende tale possibilità a tutti i ruoli emessi da uffici statali, affidati al concessionario della riscossione entro il 31 dicembre 2000. Contestualmente viene differito al 2 marzo 2003 il termine entro il quale i concessionari (per i ruoli affidati negli anni dal 1997 al 2000) informano i debitori della possibilità di sottoscrivere un atto con il quale dichiarano di avvalersi della predetta facoltà, versando almeno l'80 per cento di quanto dovuto entro il 16 aprile 2003.
Per esigenze di coordinamento in funzione di vincoli comunitari, si precisa che restano dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
Per quanto concerne la regolarizzazione delle scritture contabili, si prevede la riduzione dal 13 per cento al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio e si fissa al 16 aprile 2003 il termine per il versamento dell'imposta stessa.
Inoltre, si prevede l'esclusione dalla possibilità di regolarizzazione delle scritture contabili per i soggetti che si sono avvalsi del concordato anni pregressi di cui all'articolo 7. Tale previsione è quindi limitata ai soggetti che aderiscono al condono tombale di cui all'articolo 9.
Per quanto attiene alla definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione, si differiscono al 16 aprile 2003 i termini di versamento, prevedendo la possibilità, mediante il pagamento del 10 per cento della sanzione minima, di definire i processi verbali di constatazione concernenti violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata.
Inoltre, si prevede la possibilità di definire anche atti e avvisi aventi ad oggetto l'irrogazione di sole sanzioni mediante il pagamento del 10 per cento della sanzione stessa e viene ridotta dal 20 per cento al 18 per cento l'aliquota da applicare al maggiore imponibile determinato nei processi verbali di constatazione ai fini delle imposte dirette.
Ulteriori precisazioni chiariscono che sono escluse dalla possibilità di sanatoria di cui al presente articolo le violazioni concernenti l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 e che la definizione degli atti ai sensi del presente articolo determina l'inapplicabilità anche delle sanzioni tributarie accessorie (interdizione dalle cariche sociali, sospensione della licenza).
Per quanto concerne la chiusura delle liti fiscali pendenti, viene introdotta la novità della possibilità di chiudere anche le liti fiscali pendenti in Cassazione. Inoltre, si prevede una determinazione della somma dovuta per accedere alla definizione
delle liti (fermo restando un importo di 150 euro per le liti di valore non superiore a 2 mila euro) nella misura del 10 o 50 per cento del valore della lite stessa a seconda che, rispettivamente, sia risultato soccombente, nell'ultimo grado di giudizio, l'amministrazione finanziaria ovvero il contribuente. Anche a tale proposito, è previsto il differimento al 16 aprile 2003 del termine per effettuare i versamenti dovuti ed al 21 aprile 2003 di quello per presentare la domanda di definizione della lite.
Infine, viene stabilito che le somme eventualmente già versate prima della presentazione della domanda per la chiusura della lite devono essere scomputate da quelle dovute per effetto del presente articolo e che, con esclusione dei casi in cui l'amministrazione finanziaria risulti soccombente, non si fa luogo alla restituzione delle somme già versate qualora siano eccedenti rispetto a quanto dovuto in base alla domanda di definizione della lite. Vengono contestualmente sospesi fino al 30 giugno 2003 i termini per la proposizione di ricorsi e appelli.
In materia di condono, si prevede l'estensione della sanatoria anche agli omessi versamenti di imposte e ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali. In tal caso la regolarizzazione avviene con il versamento entro il 16 aprile 2003 delle sole imposte, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
È poi prevista l'introduzione di un ulteriore articolo con il quale si stabilisce che, a decorrere dal 1o aprile 2003, l'atto di contestazione (sanzioni amministrative e accessorie) per le violazioni relative a ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale, destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, è notificato al trasgressore entro 90 giorni dalla contestazione della violazione (ovvero 180 giorni se soggetto non residente). Il termine di decadenza per le predette violazioni, se sono state proposte deduzioni, per l'irrogazione da parte dell'ufficio delle sanzioni con atto motivato, è ridotto a sei mesi.
Passerei allora alle altre disposizioni.
Oltre alle disposizioni di modifica al condono tributario, sono stati introdotti in Commissione ulteriori articoli sui seguenti argomenti: abrogazione delle disposizioni (articolo 5-ter) concernenti la possibilità di sanare, mediante il pagamento del 20 per cento delle imposte non versate, le violazioni in materia di imposta unica sulle scommesse e la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Tali fattispecie sono peraltro escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 15 ossia dalla possibilità di definire eventuali accertamenti, inviti al contraddittorio o processi verbali di constatazione.
Si specifica (articolo 5-quater) che l'articolo 13 della legge finanziaria sulla definizione dei tributi locali si applica anche con riferimento al diritto annuale spettante alle camere di commercio.
Viene prevista la possibilità (articolo 5-quinquies) di regolarizzare le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2001, concernenti gli omessi versamenti della tassa automobilistica erariale delle regioni a statuto speciale, attraverso il pagamento entro il 16 aprile 2003 della tassa stessa, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
In materia di rientro dei capitali dall'estero: si prevede (articolo 6-bis), al fine di consentire ai soggetti che non avessero ultimato le procedure di rimpatrio entro il termine del 30 giugno 2002, fissato dai precedenti provvedimenti, di trasferire in Italia il denaro e le altre attività finanziarie già regolarizzate fruendo del regime di riservatezza previsto per le operazioni di rimpatrio, purché il trasferimento sia effettuato entro il 30 giugno 2003; si chiariscono (articolo 6-ter) gli adempimenti cui sono tenuti gli intermediari coinvolti direttamente o indirettamente nella procedura di emersione ai fini del mantenimento del regime di riservatezza che caratterizza le operazioni di rimpatrio di denaro e di altre attività finanziarie, prevedendo
l'obbligo per l'intermediario che effettua il trasferimento di rilasciare contestualmente al trasferimento apposita comunicazione all'intermediario ricevente, attestando l'ammontare per il quale vige il regime di riservatezza; si prevede (articolo 6-quater) la possibilità di regolarizzare entro il 16 aprile 2003 gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti effettuati dagli intermediari conseguenti al rimpatrio; si disciplina (articolo 6-quinquies) il recupero da parte degli intermediari delle somme restituite ai soggetti interessati che abbiano presentato una dichiarazione integrativa della dichiarazione riservata esponendo un ammontare inferiore a quello originariamente indicato, dando la possibilità di compensare senza limiti di importo le eccedenze di versamento.
In materia di riscossione (articolo 4), sono stati inseriti alcuni commi all'articolo 4, con i quali si prevede: l'esclusione dall'applicazione della sanzione per i concessionari che effettuano il versamento dell'anticipazione con ritardo non superiore a trenta giorni; la riduzione delle sanzioni nei confronti dei soggetti convenzionati (banche, poste, eccetera) per il ritardato invio dei flussi informativi sulle operazioni di riscossione ed il ritardato riversamento delle somme riscosse.
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