Allegato A
Seduta n. 245 del 23/12/2002


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(A.C. 3200-bis-B - Sezione 61)

ARTICOLO 75 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 75.
(Interventi ferroviari).

1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti


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per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il «Sistema alta velocità/alta capacità», anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicità. Al fine di preservare l'equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture Spa è a carico dello Stato l'integrazione dell'onere per il servizio della parte del debito nei confronti di Infrastrutture Spa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del «Sistema alta velocità/alta capacità».
2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del «Sistema alta velocità/alta capacità», il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova concessione.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla realizzazione e gestione del «Sistema alta velocità/alta capacità».
4. I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del «Sistema alta velocità/alta capacità» sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da Infrastrutture Spa fino all'estinzione del relativo debito.
5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è autorizzato a compensare l'onere relativo alla manutenzione dell'infrastruttura medesima anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
6. All'articolo 48, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 75 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 75.
(Interventi ferroviari).

Sopprimere il comma 6.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.
75.1.
Duca.