Allegato B
Seduta n. 236 del 9/12/2002


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ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta scritta:

VENDOLA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il signor Paolo Ubaldini ha rappresentato in qualità di Amministratore unico la società STM srl (Servizi Tecnologici e Manutentivi) con sede a Pomezia (Roma) in via della Tecnica, 60, a partire dal 1986;
la succitata società si occupava di produzione e vendita di prodotti chimici industriali (cosiddetta chimica fine) applicati alla lavorazione del petrolio, del trattamento delle acque industriali e della bonifica di grandi attrezzature industriali;
la STM negli anni ottanta e novanta si avvalse, come molte altre società, dei finanziamenti messi a disposizione dalla legge n. 64 del 1986. Tali finanziamenti venivano erogati per favorire lo sviluppo del Mezzogiorno, per la creazione di investimenti ed occupazione;
la STM aveva alle proprie dipendenze 25 lavoratori suddivisi tra dirigenti, impiegati e operai;
nell'ottobre del 1987 la STM presentava regolare domanda (rubricata con il


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n. 59308) alla Agenzia per il Mezzogiorno (Agmez) attraverso la Banca Nazionale del Lavoro (così come prescritto dalla legge), la quale a sua volta si serviva della sua Sezione Autonoma del Credito Industriale (SACI) che operava nella valutazione e nell'istruttoria delle richieste inoltratele dalle diverse aziende;
nel giugno del 1990 la STM presentava una seconda regolare domanda (rubricata con il n. 65313) alla SACI;
la legge n. 64 del 1986 e successive integrazioni e/o modifiche aveva quale termine ultimo della valenza giuridica la data del 31 dicembre del 1990;
la legge n. 64 del 1986 all'articolo 4 prevedeva che l'inoltro della richiesta di finanziamento alla Agmez, da parte della SACI, doveva avvenire entro e non oltre i cinque mesi successivi alla presentazione da parte della società richiedente;
la BNL nel marzo del 1988 richiedeva ed otteneva dall'Amministratore unico della STM ulteriori garanzie reali a sostegno della richiesta di finanziamento;
la BNL otteneva dall'Amministratore Unico della STM, signor Paolo Ubaldini e dalla moglie Luciana Del Bigio - quali garanti - il pagamento di tutti i crediti residui, avvenuto il 27 agosto 1990, che la BNL vantava nei confronti della società;
la BNL la prima richiesta di finanziamento (rubricata con il numero 59308) la inviava all'Agmez dopo circa 30 mesi dalla data di presentazione (ed esattamente il 9 aprile del 1990) della richiesta di finanziamento. Tale richiesta ottenne dal SACI-BNL parere positivo;
l'Agmez sulla base della istruttoria fornita dalla BNL, deliberava in favore della STM il finanziamento richiesto in data 28 dicembre 1990;
la BNL tratteneva la seconda richiesta (rubricata con il numero 65313) presso gli Uffici competenti senza produrre la necessaria istruttoria e dunque, senza trasmettere alcunché alla Agmez;
il finanziamento in ordine al tipo di investimento in oggetto venne suddiviso nel seguente modo: la Agmez finanziava la quota del 50 per cento a fondo perduto, il restante 50 per cento veniva erogato dalla BNL quale finanziamento a credito agevolato;
lo Stato in merito al finanziamento agevolato rimborsava all'Ente creditore la differenza degli interessi tra gli indici degli interessi agevolati e gli indici degli interessi correnti di riferimento;
la prima pratica ottenne dalla Agmez il finanziamento del 50 per cento della quota a fondo perduto;
la medesima prima pratica però non ottenne la seconda tranche del 50 per cento della quota a fondo perduto per inottemperanza della BNL, la quale avrebbe dovuto trasmettere alla Agmez i documenti di spesa (fatture) che la STM aveva regolarmente consegnato agli Uffici competenti della Banca;
la prima pratica non ottenne il finanziamento del Credito agevolato di competenza della BNL che doveva essere erogato entro 60 giorni (così come previsto dall'articolo 6 della legge n. 64 del 1986) dalla data della delibera della Agmez;
l'erogazione della quota soggetta al credito agevolato non veniva dunque elargita dalla BNL, pur essendo state fornite dal signor Paolo Ubaldini tutte le garanzie reali richieste dal medesimo Istituto e pagati tutti i debiti che la STM aveva nei confronti della BNL comprese le fideiussioni a titolo personale;
la seconda pratica (rubricata con il numero 65313) veniva a decadere per inottemperanza della BNL non essendo mai trasmessa alla Agmez con il contestuale atto istruttorio;
la STM non ottenendo le agevolazioni richieste e dovute per legge, nel novembre del 1992 veniva dichiarata fallita dal Tribunale fallimentare di Roma;
il fallimento della STM, non imputabile alla società, produsse un rilevante


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danno occupazionale, con la perdita di almeno 25 assunzioni aggiuntive a quelle preesistenti;
nella relazione redatta dal curatore fallimentare, ragionier Francesco Pinti, nominato dal Tribunale fallimentare di Roma a svolgere le procedure di liquidazione coatta amministrativa, si legge che: «...poiché le agevolazioni richieste, se erogate, avrebbero senz'altro evitato la procedura fallimentare...» ed inoltre: «l'Ufficio fallimentare ha inoltre ritenuto opportuno esperire azione giudiziaria civile nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro per lire cinquanta miliardi in quanto tale comportamento lesivo discende dal combinato delle seguenti norme...»;
la relazione succitata venne depositata il 14 febbraio 1995 alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma all'Ufficio del PM delegato, dottor Pierfilippo Laviani;
il signor Paolo Ubaldini presentava, in data 11 dicembre 1992, una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma: difatti a seguito della citata denuncia si apriva dinanzi all'Autorità competente un procedimento penale (n. 15778 del 1993 R.G. n.r.) a carico della BNL e di alcuni dirigenti;
in seguito alla istruttoria del PM, dottor Roberto Cavallone, e dell'incidente probatorio (7 luglio 1995) rimarrà in essere un procedimento penale con il rinvio a giudizio del solo dottor Giulio Vicari (Dirigente del SACI-BNL), con la contestuale archiviazione del procedimento penale a carico di tutti gli altri indagati;
nel suddescritto frangente venne citata e invitata a comparire dal GIP, quale responsabile civile, la BNL;
il dibattimento in merito al rinvio a giudizio del dottor Giulio Vicari ebbe inizio a distanza di 18 mesi (16 gennaio 1997);
il ritardo con cui si andò a dibattimento produsse la prescrizione di una serie di reati che non furono mai contestati nel decreto che disponeva il rinvio a giudizio del dottor Giulio Vicari, anche se il GIP invitava il pubblico ministero a valutare in dibattimento la situazione ed eventualmente se del caso ravvisare altri capi di imputazione;
a fronte di questi eventi, il signor Paolo Ubaldini presentava alla Procura della Repubblica di Perugia un esposto-denuncia in cui ravvisava la possibilità di commissione di atti illeciti anche da parte di alcuni magistrati della procura di Roma;
la procura della Repubblica di Perugia a seguito dell'esposto-denuncia apriva un procedimento penale (n. 1040 del 2002 R.G.n.r.) a carico di diversi magistrati;
il signor Paolo Ubaldini nel corso di tutti questi anni ha presentato alla Consob e alla Banca d'Italia diversi esposti in merito alla vicenda BNL in cui si evidenziavano e si evidenziano una serie di reati di natura bancaria e societaria (falso in bilancio, false comunicazioni sociali, occultazione di atti, eccetera);
non risulta che a tutt'oggi da parte della Consob e della Banca d'Italia siano mai stati fatti approfondimenti, anche mediante ispezioni, sui suddescritti comportamenti omissivi della BNL -:
se si intenda procedere ad una apposita ispezione, da parte del ministero della giustizia, nei confronti degli uffici dei magistrati che risultano indagati.
(4-04769)