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PRESIDENTE. L'onorevole Tarditi, al quale ricordo che ha un minuto a disposizione, ha facoltà di VITTORIO TARDITI. Signor Presidente, nella zona di Fossano, in provincia di Cuneo, i servizi veterinari avevano riscontrato
un focolaio di malattia vescicolare dei suini applicando immediatamente le disposizioni sanitarie previste dalla legislazione vigente. Un secondo caso di malattia è stato accertato il 15 luglio 2002, mentre il primo era datato 10 giugno 2002. Il presidente della giunta regionale, con decreto n. 45 del 12 giugno 2002, ha disposto l'attivazione delle barriere sanitarie. I danni derivanti dalla malattia si appalesano pesanti come già indicato nella comunicazione-protocollo 8525 del 19 giugno 2002 della regione Piemonte a firma dell'assessore regionale competente Cavallera, che ha sollecitato l'interrogante alla presentazione di questo atto ispettivo. L'assessorato all'agricoltura della regione Piemonte sta disponendo gli interventi finanziari per contribuire a riavviare la produzione di dette aziende. Si chiede quali siano gli intendimenti del ministro interrogato per poter anch'esso soccorrere le imprese colpite dall'emergenza.
PRESIDENTE. Il ministro per le politiche agricole e forestali, onorevole Alemanno, ha facoltà di GIOVANNI ALEMANNO, Ministro delle politiche agricole e forestali. La malattia vescicolare del suino è una malattia virale che non provoca alta mortalità e gravi danni. Tuttavia, il virus è estremamente persistente nell'ambiente e nelle carni. Pur essendo stato da anni predisposto un programma di eradicazione di questa malattia non è mai stata del tutto eradicata dalle regioni meridionali. Negli ultimi anni si sono registrati diversi focolai sporadici.
PRESIDENTE. L'onorevole Tarditi ha facoltà di VITTORIO TARDITI. Signor ministro, ho attentamente seguito la sua precisazione. Peraltro vorrei segnalare che il danno commerciale per gli allevatori compresi nella zona di protezione (che è la zona principale, compresa nei tre chilometri circostanti il luogo dove è stato
identificato il focolaio della malattia) è stato stimato - per quanto riguarda il blocco della commercializzazione, l'impossibilità di onorare i contratti e le spese supplementari di alimentazione di animali - pari a circa 3,5 milioni di euro, mentre per gli allevamenti della zona di sorveglianza (l'area di ulteriori 7 chilometri che interessa altri 250 allevamenti, oltre i circa 90 compresi nella cosiddetta zona di protezione) è stato stimato pari addirittura a 7,5 milioni di euro.
Le regioni chiuse sono la Campania, la Calabria e la Sicilia. In data odierna le province chiuse sono numerose, tra cui la provincia di Cuneo. Il commercio di suini vivi da parte di operatori che utilizzano stalle di sosta, dove inevitabilmente animali di diversa provenienza vengono a contatto, sono i maggiori responsabili della propagazione della malattia nelle zone indenni del paese. Nel nord Italia, in particolare, è diffuso il commercio di scrofe a fine carriera che, provenienti da tutto il paese, sono destinate alla macellazione in Italia o all'estero per la produzione di salami cotti a basso prezzo.
La normativa nazionale prevede che lo Stato indennizzi gli allevatori i cui animali siano stati abbattuti in quanto colpiti dalla malattia. Gli indennizzi sono quelli stimati ogni settimana dall'ISMEA sulla base della rilevazione dei prezzi sui più importanti mercati nazionali per tutte le categorie di suini da macello e da vita.
I prezzi sono regolarmente pubblicati da tale Istituto nella rivista ISMEA Informazioni nella tabella intitolata: prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti. La legge prevede indennizzi solamente per i danni diretti, subiti dall'allevatore, nei quali si verifica il focolaio di malattia. Nessun indennizzo è previsto per i danni subiti dagli allevatori interessati dai provvedimenti di polizia veterinaria che limitano severamente gli spostamenti degli animali e ne impongono la macellazione differenziata.
Da parte della Commissione europea la malattia è valutata come malattia ordinaria e conseguentemente è da escludersi che nel caso possano applicarsi le nozioni di calamità naturale e di evento eccezionale. Quindi, qualsiasi aiuto nazionale, inteso a compensare perdite provocate dall'epidemia in questione, va valutato a norma del punto 11.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato, che consentono indennizzi per le perdite subite a seguito di interventi di prevenzione per evitare il diffondersi dell'infezione (legge n. 218 del 1988), mentre non sono ammessi indennizzi, per compensare gli allevatori delle perdite dirette, a compensazione del reddito.
La zona interessata dall'insorgenza del focolaio ha un'elevata concentrazione di allevamenti suinicoli, di elevata specializzazione, sia a ciclo chiuso, sia a ciclo aperto. I produttori di scrofette ibride da riproduzione destinano la loro produzione quasi totalmente alla produzione di prosciutto crudo dei maggiori consorzi italiani. Sottolineo pertanto, ancora una volta - se ce ne fosse bisogno -, l'assoluta emergenza che ha colpito circa 340 allevamenti in una zona che, come lei stesso, ministro, ha detto, non è destinata oggettivamente ad avere situazioni di questa emergenza, che dunque rappresenta un problema molto delicato che da sola, la regione Piemonte, non ritengo possa essere in grado di risolvere.