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e la fruizione del patrimonio esistente, nonché le direttive volte all'incentivo delle attività economiche;
direzione Generale Bap in data 9 novembre 2001 riteneva che «l'autorizzazione rilasciata dal comune non risulta rispettosa delle motivazioni che hanno indotto il legislatore a tutelare sotto il profilo paesaggistico i luoghi di cui trattasi». Il comitato altresì rilevava che la delibera n. 2785 del 3 agosto 1999 con cui la giunta regionale del Veneto aveva approvato la variante di adeguamento del Prg di Porto Tolle «appare porsi in contrasto con i principi tutori del piano di area del Delta del Po» e che la logica dell'intervento proposta contrasta con quella prevalente di salvaguardare la vocazione dell'area deltizia. Osservava ancora il comitato che il progetto «modifica sensibilmente gli andamenti altimetrici che attualmente connotano fortemente l'area dichiarata di interesse paesaggistico; la proposta attua una violenta antropizzazione con conseguente aumento del traffico, uno stravolgimento della maglia agricola territoriale e propone una utilizzazione perciò non compatibile con la vocazione del territorio nel quale inserisce volumi che, pur non risultando per ora chiaramente definiti a livello edilizio, sicuramente sono di forte impatto negativo per le loro sagome». Il comitato pertanto all'unanimità riteneva di non condividere le motivazioni espresse dal comune di Porto Tolle poiché non apparivano di rilevanza sufficiente tale da modificare un'area assoggettata a particolare tutela dal piano d'area;
questione, esercitando, ad avviso dell'interrogante, una pesante ingerenza.
con decreto 1o agosto 1985 il ministero dei beni culturali ed ambientali ha dichiarato di notevole interesse, ai sensi della legge 29 giugno l939, n. 1497, la zona del Delta del Po nei comuni di Rosolina, Donada, Contarina, Porto Tolle e Taglio di Po;
con provvedimento del consiglio regionale 5 ottobre 1994, n. 1000 è stato approvato il piano di area del Delta del Po che ha stabilito le direttive, le prescrizioni ed i vincoli per la salvaguardia del paesaggio
con decreti n. 978 e 996 del 21 gennaio 1999 il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stanziava 84 miliardi di lire per il patto territoriale della provincia di Rovigo in attuazione degli obiettivi 2, 5b, 92 e 3c della Comunità europea;
il 12 giugno 1998 il comune di Porto Tolle approvava «l'adeguamento al piano d'area del delta del Po limitatamente alle aree di interesse paesistico-ambientale articolo 23/b e modifiche al vigente regolamento edilizio comunale»;
il 7 ottobre 1999 la ditta Isa spa presentava una relazione nella quale veniva proposto un progetto di «ripristino ambientale» che prevedeva la formazione di un terrazzamento su 3 livelli intervallati tra di loro di circa 2 metri su di un'area di 19 ettari attraverso l'apporto di circa 420.000 metri cubi di rifiuti riutilizzabili in 3 anni per un totale di 1.260.000 metri cubi pari a 1.906.500 tonnellate (635.500 t/a); i tre terrazzamenti sarebbero stati realizzati a ridosso dell'arginatura esistente ad un livello pari rispettivamente a + 3,5 metri, +1,5 e - 0,5 metri sul livello del mare;
il 26 ottobre 1999 la commissione tecnica provinciale ambiente si riuniva per esaminare la proposta della ditta Isa spa di impiegare i rifiuti riutilizzabili esprimendo parere favorevole così come faceva, il 12 novembre 1999, il settore X ecologia della provincia di Rovigo;
il 21 dicembre 1999 la commissione edilizia comunale integrata esprimeva parere contrario al progetto in quanto non pareva «trattarsi di ripristino ambientale, bensì di impianto di 1a categoria articolo 35 della legge regionale n. 33 del 1985» e il 4 febbraio 2000 la regione Veneto, con nota inviata al comune di Porto Tolle e al direttore del Parco regionale del Delta del Po, esprimeva anch'essa parere contrario al progetto rilevando «il contrasto dello stesso con l'articolo 23 delle Norme del piano di area del Delta del Po; l'intervento proposto risulta incompatibile pertanto con gli obiettivi di tutela paesistico-ambientale dell'ambito interessato»;
il 16 marzo 2000 il consorzio cooperative pescatori del Polesine - Scardovari inviava una preoccupata «denuncia-proposta» al presidente della regione Veneto e al commissario prefettizio del comune di Porto Tolle nella quale si affermava, che «il progetto così presentato non era nient'altro che una discarica di rifiuti tossici in un'area di protezione ambientale dove tutte le risorse economiche sono peculiari all'ambiente stesso»;
il 18 marzo 2000 Isa spa presentava un progetto dei Pua del quadro di ripristino ambientale n. 1 sollecitando un esame urgente della pratica a causa dell'imminente scadenza dei tempi previsti nel patto territoriale;
il 12 aprile 2000 la commissione edilizia integrata (verbale 14-pratica 99-00/100-00) esprimeva parere favorevole al progetto Isa «considerato che il piano recepisce le indicazioni del quadro di ripristino ambientale facente parte della variante 1/98 del Prg in adeguamento al Pda, compresa la parte riguardante la formazione del terrazzamento addossato all'argine del Po di Tolle» e che «Il progetto presenta sufficiente attenzione agli aspetti paesaggistici ed ambientali in relazione a quanto previsto dagli strumenti urbanistici citati in premessa»;
il 20 aprile 2000, visti i pareri favorevoli di cui ai punti 11 e 12, il capo area 3 del comune di Porto Tolle, rilasciava la concessione edilizia alla ditta Isa, ponendo però alcune prescrizioni fra le quali «chiarire il rapporto con la pratica edilizia 393/99»;
il 22 maggio 2000 il consorzio di bonifica Delta Po Adige dava il nulla osta preventivo al progetto Isa in attesa della consegna del progetto definitivo per il parere finale;
il 23 maggio 2000 il genio civile esprimeva il proprio parere favorevole «in considerazione che il terrazzamento previsto a tergo del corpo arginale va a migliorare la sicurezza idraulica» precisando però che il definitivo parere era di competenza dell'ente parco del Delta del Po;
il 23 maggio 2000 la capitaneria di Porto rilasciava, a seguito di sopralluogo, parere favorevole ai lavori e il 25 maggio 2000 il ministero dei lavori pubblici - magistrato per il Po esprimeva il proprio parere preliminare favorevole;
il 29 maggio 2000 la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici annullava la concessione edilizia rilasciata dal comune al progetto Isa in quanto gli elaborati consegnati «non risultano in grado di soddisfare i requisiti di adeguato ed esaustivo apprezzamento dell'incidenza paesaggistica delle opere previste»;
il 19 giugno 2000 il ministero delle finanze, circoscrizione doganale di Padova, rilasciava parere favorevole al progetto; stessa cosa faceva il 30 giugno 2000 l'Ulss n. 19 di Adria. Il 12 luglio 2000 la ditta Isa, visto il diniego della soprintendenza per la non competenza della commissione edilizia comunale integrata sulle pratiche urbanistiche, sollecitava che le due pratiche annullate fossero portate all'esame della Commissione edilizia comunale non integrata e trasmetteva al comune di Porto Tolle la documentazione integrativa richiesta (pareri favorevoli di enti vari e disegno opere di urbanizzazione);
il 13 luglio 2000, il consorzio di sviluppo faceva presente che entro il 28 agosto 2000 dovevano iniziare i lavori previsti pena la scadenza dei finanziamenti del patto territoriale e Isa spa provvedeva a sollecitare il sindaco per l'esame urgente della pratica;
il 14 luglio 2000 il comune di Porto Tolle, nel fornire il parere sulla bozza di convenzione comune-Isa, esternava perplessità su alcuni punti della convenzione; di particolare rilievo le considerazioni sulla cauzione di soli 400 milioni di lire da versare al comune in caso di mancato completamento dei lavori, definita «cauzione simbolica» dallo stesso consulente del comune;
il 26 luglio 2000 si riuniva la commissione edilizia comunale non integrata che richiamava il parere favorevole del 12 aprile 2000 confermandolo;
il 27 luglio 2000 la regione Veneto, inviava una lettera ad Isa, sindaco di Porto Tolle e presidente della provincia nella quale affermava che «nel caso in esame non sembrano ricorrere le condizioni per definire l'intervento proposto dalla Isa come recupero ambientale di area degradata, atteso il fatto che l'area di cui trattasi è inserita in un contesto territoriale che presenta le stesse caratteristiche delle aree contermini. Stante la situazione sopra esposta ad avviso dello scrivente non è possibile applicare la procedura semplificata dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997»;
l'11 agosto 2000, a seguito della lettera della regione Veneto, la ditta Isa rispondeva affermando «la terminologia "ripristino ambientale" più volte citata nel progetto presenta solamente una valenza di natura urbanistica, essendo così classificato l'intervento nel Prg» e che «l'articolo 5 del Dma 5 febbraio 1998 stabilisce genericamente che le attività di recupero ambientale individuate all'allegato 1 consistono nella restituzione ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici»;
il 16 agosto 2000 la provincia di Rovigo - settore X ecologia trasmetteva al comune di Porto Tolle la lettera mandata in regione da Isa spa in risposta alla comunicazione del 27 luglio 2000, confermando che non poteva parlarsi di recupero ambientale in quanto l'area non era degradata e che la richiesta di procedura semplificata era stata accettata in quanto riguardava la formazione di rilevati con l'impiego di rifiuti riutilizzabili (prevista dal decreto legislativo n. 22 del 1997):
il 25 agosto 2000 il consiglio comunale approvava il piano di coordinamento dei Pua e la bozza di convenzione con Isa spa e il 20 settembre 2000 si riuniva la Commissione europea che rilasciava parere favorevole;
il 24 ottobre 2000 la regione Veneto inviava una lettera ad Isa spa, sindaco di Porto Tolle e presidente della provincia di Rovigo in cui confermava che non poteva parlarsi di recupero ambientale, accettando però l'impostazione della provincia e affermando che per l'approvazione poteva essere utilizzata la procedura semplificata;
nel novembre 2000 la soprintendenza per i beni architettonici ed ambientali del Veneto annullava nuovamente la concessione edilizia e il 15 gennaio 2001 le associazioni ambientaliste rodigine inviavano al soprintendente del Veneto una serie di osservazioni che motivavano l'opposizione alla realizzazione del progetto;
il 23 gennaio 2001 il genio civile di Rovigo, interpellato dal comune di Porto Tolle, affermava che era da ritenersi necessaria l'autorizzazione paesaggistica comunale per la zona esterna alla servitù idraulica oltre a quella dell'ente parco regionale del Delta del Po;
il 6 febbraio 2001 il segretario regionale al territorio della regione Veneto, alla luce della nota del 13 settembre 2000 inviata dal comune di Porto Tolle alla regione, rivedeva il parere negativo al progetto espresso in data 4 febbraio 2000 (nota Rv 272/30131), parere negativo espresso in quanto «incompatibile con gli obiettivi di tutela paesaggistico ambientale dell'ambito interessato»;
il 12 febbraio 2001, dopo che Isa in data 8 gennaio 2001 aveva presentato richiesta di riesame del progetto, la soprintendenza bocciava nuovamente quest'ultimo in quanto «non sono emersi elementi di novità tali da mutare il quadro di riferimento»;
il 16 maggio 2001, la commissione tecnica dell'ente parco del Delta del Po Veneto esprimeva parere favorevole al rilascio del nulla osta ambientale nonché di polizia idraulica in quanto il progetto «da una forte caratterizzazione ad un paesaggio che si presenta brullo, con la percezione di una vasta area piatta, priva di vegetazione arborea da far sembrare il terreno come appena dissodato, privo quindi di alcuna connotazione paesaggistico singola o d'insieme» e, il 31 maggio 2001 trasmetteva il proprio parere alla soprintendenza;
in data 10 agosto 2001 la soprintendenza disponeva di sospendere l'iter istruttorio in attesa della verifica di legittimità dell'autorizzazione comunale a seguito della decisione della commissione Via della provincia di Rovigo di assoggettare l'intero villaggio turistico a preventiva procedura di impatto ambientale;
il7 novembre 2001 il presidente della regione Veneto inviava una lettera al ministro dei beni e le attività culturali, al ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e al sindaco di Porto Tolle, nella quale, facendo riferimento ad una lettera in cui il presidente di Italia Nostra riportava una serie di osservazioni contrarie alla realizzazione dell'insediamento relativa all'insediamento turistico, dichiarava fra l'altro: «per quanto attiene il profilo più strettamente amministrativo, ho potuto accertare la piena conformità dell'iter seguito dalle competenti amministrazioni», e più avanti «con riferimento all'aspetto urbanistico-ambientale, pertanto, mi sembra di potere escludere illegittimità di sorta, essendo la procedura seguita del tutto conforme alle vigenti normative, anche di dettaglio». E ancora, in riferimento ai terrazzamenti con rifiuti speciali previsti dal progetto: «oltre a tutto, gli interventi programmati dalla società sono tesi al miglioramento della situazione complessiva dei luoghi»;
il 20 novembre 2001 veniva rilasciato il parere negativo del competentecomitato scientifico del ministero per i beni e le attività culturali. Il comitato nel far proprie le osservazioni formulate dalla
dopo una mediazione di 104 giorni il soprintendente architetto Ruggero Boschi con decreto 4 marzo 2002 disponeva l'annullamento della sola autorizzazione del comune di Porto Tolle n. 9011/00 dell'11 giugno 2001, giudicando la stessa «viziata di eccesso di potere sotto i profili della carenza e contraddittorietà di motivazione e da violazione di legge perché in contrasto con le disposizioni normative sopracitate, e, in particolare, con le norme di cui all'articolo 151, 1o comma testo unico sopra citato, in violazione di quanto prescritto all'articolo 145 del medesimo». In tale provvedimento peraltro il soprintendente rilevava che la realizzazione del progetto Isa «qualora realizzato deturperebbe irrimediabilmente una zona del Delta del Po di notevole valenza paesaggistica stravolgendone i caratteri rurali ed i connotati ambientali, attraverso alterazioni morfologiche irreversibili, ponendosi così in palese contrasto con le motivazioni che hanno ispirato il legislatore a dichiarare l'area di notevole interesse pubblico per i suoi peculiari e rari caratteri ambientali e paesaggistici»;
in data 18 aprile 2002 le società Isa e Aurora presentavano ricorso al Tar Veneto in quanto trascorso il termine perentorio di 60 giorni concessi alla soprintendenza per l'annullamento. Il giorno 2 maggio il Tar del Veneto esaminava il ricorso accogliendo le richieste delle ditte dando, di fatto, il via libera ad un progetto già bocciato in maniera netta sotto il profilo ambientale -:
se sia a conoscenza che in data 7 novembre 2001 il presidente della regione Veneto abbia inviato una lettera al ministro dei beni e le attività culturali, al ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e al sindaco di Porto Tolle nella quale, dichiarava fra l'altro: «per quanto attiene il profilo più strettamente amministrativo, ho potuto accertare la piena conformità dell'iter seguito dalle competenti amministrazioni», e più avanti «con riferimento all'aspetto urbanistico-ambientale, pertanto, mi sembra di potere escludere illegittimità di sorta, essendo la procedura seguita del tutto conforme alle vigenti normative, anche di dettaglio». E ancora, in riferimento ai terrazzamenti con rifiuti speciali previsti dal progetto: «oltre a tutto, gli interventi programmati dalla società sono tesi al miglioramento della situazione complessiva dei luoghi»;
se nell'ambito del procedimento amministrativo in oggetto, facente capo alla responsabilità del ministero per i beni e le attività culturali e del ministero dell'ambiente e tutela del territorio si possano ravvisare i presupposti per un intervento del presidente della regione Veneto e, in caso contrario, a quale titolo e con quali competenze questi sia intervenuto sulla
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