La Camera,
premesso che:
la recente approvazione della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2002, in particolare degli articoli 7 e 8, e la previsione di trasferimento alla «Patrimonio dello Stato spa» e in seguito alla «Infrastrutture spa» anche del patrimonio culturale e ambientale dello Stato hanno determinato un ampio dibattito che ha coinvolto la stampa, gli ambienti politici e culturali e il mondo delle associazioni;
già la Corte dei conti aveva espresso un parere fortemente critico nei confronti di tale provvedimento;
il Presidente della Repubblica, all'atto della promulgazione della legge di conversione, ha ritenuto necessario accompagnarlo con alcune osservazioni relative alla mancanza di congruità, consequenzialità e coerenza interna di alcuni aspetti del decreto stesso;
in particolare, le critiche da parte dell'opposizione, delle associazioni ambientaliste, di numerosi esponenti della cultura - italiani e non - hanno sottolineato la gravità della previsione di alienabilità del patrimonio culturale e ambientale di proprietà statale, polemizzando sull'attribuzione al Ministro dell'economia e delle finanze del potere di decidere in via esclusiva sugli indirizzi strategici della Patrimonio dello Stato spa e sulle funzioni di valorizzazione, gestione e alienazione del patrimonio culturale e ambientale;
all'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 63 del 2002, convertito in legge 112 del 15 giugno 2002, è stabilito che il Ministro per i beni e le attività culturali ha solamente il potere di concedere il proprio assenso al trasferimento alle società destinate a valorizzare, gestire e alienare i beni statali ad esso affidati: tale intesa è richiesta esclusivamente per i beni di «particolare» valore artistico e storico, escludendo quindi tutti i beni ambientali tutelati ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490 del 1999. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è invece completamente escluso da ogni processo decisionale;
l'esclusione dei Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio comporta che i principi, le regole e le modalità di valorizzazione, gestione e alienazione del patrimonio culturale ed ambientale siano riservate al Ministro dell'economia e delle finanze ed ai suoi funzionari, escludendo automaticamente dai processi metodologici e decisionali sia i Ministri tradizionalmente competenti sia le professionalità pertinenti alle materie e ai beni in questione;
il Ministro per i beni e le attività culturali, onorevole Giuliano Urbani, ha dichiarato che piuttosto che stabilire criteri validi una volta per tutte, al fine di
definire quali siano beni alienabili e quali quelli inequivocabilmente inalienabili, si procederà - eventualmente - ad analizzare caso per caso la cedibilità dei singoli beni;
come ha sottolineato il Presidente della Repubblica, «...nell'articolo 7, comma 10, del decreto, [...] si prevede che il trasferimento dei beni alla Patrimonio spa possa essere disposto »per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 410 del 2001« (il che comporterebbe l'automatico passaggio dei beni al patrimonio disponibile, con conseguente alienabilità) e, contestualmente, si stabilisce che il passaggio dei beni alla società non modifica il regime giuridico dei beni demaniali trasferiti, previsto dal codice civile, che ne sancisce invece l'inalienabilità: al riguardo appare necessario un intervento correttivo in via normativa»;
a provvedere d'urgenza, o quanto meno a non opporsi a un percorso preferenziale di proposte di legge di iniziativa parlamentare volte ad una riformulazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 63 del 2002, al fine di consentire che il patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico sia restituito alle proprie fondamentali finalità, che, com'è noto, prescindono dal valore economico dei beni e dalla loro possibile utilizzazione finanziaria, anche tenendo conto dell'esigenza di un necessario e sostanziale coinvolgimento di tutti i Ministri di volta in volta interessati;
a ripristinare, attraverso le misure correttive di cui al punto precedente, la certezza del diritto e di princìpi sanciti nelle disposizioni codicistiche in materia di beni demaniali e di patrimonio indisponibile dello Stato e a stabilire ex ante regole precise e inderogabili rispetto alla valorizzazione e alla gestione dei beni, nonché i criteri che stabiliranno - eventualmente anche caso per caso - quali beni siano alienabili e quali non lo siano, garantendo in ogni caso l'integrità del patrimonio culturale e ambientale dello Stato ed escludendo che, attraverso la possibilità di un utilizzo di beni come garanzia per operazioni finanziarie della «Infrastrutture Spa», si ponga un'ipoteca su tale patrimonio.
(1-00087)
«Violante, Castagnetti, Rizzo, Intini, Chiaromonte, Carra, Melandri, Vigni, Realacci, Bellillo, Bimbi, Bulgarelli, Capitelli, Carli, Colasio, Gambale, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Rusconi, Sasso, Tocci, Volpini, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Lion, Raffaella Mariani, Merlo, Nesi, Pappaterra, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Villari, Zunino, Tolotti, Panattoni, Bellini, Pecoraro Scanio, Boato».
(20 giugno 2002)
La Camera,
premesso che:
la Repubblica Italiana, in virtù degli articoli 10 e 11 della Costituzione, è tenuta al rispetto degli impegni internazionali assunti nella condivisione della dimensione internazionale del patrimonio culturale europeo e mondiale;
inoltre, la Repubblica Italiana, in virtù dell'articolo 9 della Costituzione, è tenuta alla tutela del patrimonio culturale presente nel proprio territorio;
è stata recentemente approvata la legge n. 112 del 2002, che prevede, all'articolo 7, il trasferimento del patrimonio culturale dello Stato alla costituenda «Patrimonio dello Stato Spa» per la sua complessiva valorizzazione, gestione ed alienazione;
l'articolo 7, comma 10, prevede che solo il trasferimento di beni di particolare valore artistico debba essere disposto d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e che detto trasferimento non
modificherebbe il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti;
tuttavia, è il medesimo articolo 7, comma 10, a consentire che il trasferimento possa essere effettuato con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 3 della legge n. 410 del 2001;
detta norma, al comma primo, precisa che l'inclusione nei decreti di natura non regolamentare del ministero dell'economia e delle finanze produrrebbe automaticamente il passaggio dei beni al patrimonio disponibile con la sola cautela, per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico, dell'assunzione del concerto con il ministero per i beni e le attività culturali;
detta norma, al comma diciassettesimo, prevede che i suddetti trasferimenti e le successive, eventuali rivendite non siano soggetti alle autorizzazioni del testo unico, di cui al decreto legislativo 1999, n. 490, né a quanto disposto dall'articolo 3, comma 113, per quanto attiene al diritto di prelazione degli enti locali territoriali;
l'articolo 7, comma dodicesimo, della legge n. 112 del 2002 prevede il trasferimento, a titolo oneroso, dei beni della costituenda Patrimonio dello Stato Spa alla costituenda «Infrastrutture dello Stato Spa», con le succitate modalità di cui all'articolo 10;
l'articolo 8 della legge n. 112 del 2002 prevede la costituzione della Infrastrutture Spa con l'obiettivo, previsto al comma terzo, di concedere finanziamenti e garanzie per la realizzazione di infrastrutture e grandi opere ovvero per gli interventi per lo sviluppo economico, anche attraverso la facoltà, riconosciuta al comma quarto, di destinare propri beni e diritti al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti;
detto provvedimento si inserisce in un contesto che vede il Governo richiedere ulteriori deleghe per aggiornare gli strumenti di protezione dei beni culturali ed ambientali anche attraverso «... la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti 1ocali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati ... senza determinare ulteriori restrizioni della proprietà privata ... conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali»;
il Presidente della Repubblica, all'atto della promulgazione della legge, ha ritenuto doveroso formulare specifiche osservazioni in ordine alla congruità, consequenzialità e coerenza del provvedimento;
il Ministro per i beni e le attività culturali, onorevole Giuliano Urbani, ha dichiarato che piuttosto che stabilire criteri validi una volta per tutte, al fine di definire quali beni siano alienabili e quali beni siano inalienabili, si procederà eventualmente, caso per caso, alla dichiarazione di cedibilità dei singoli beni;
ad adottare iniziative in via correttiva sul provvedimento richiamato, ristabilendo le condizioni normative e di principio, secondo le quali il patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico italiano, allo stato attuale di proprietà pubblica, sia restituito alle proprie fondamentali finalità di testimonianza materiale avente valore di civiltà, di strumento di formazione delle giovani generazioni, nel processo di costruzione dell'identità culturale europea, a prescindere dall'intrinseco valore economico e della sua possibile utilizzazione finanziaria;
ad assumere e a sostenere, nelle competenti sedi internazionali, anche in sede di riscrittura della Costituzione europea, il principio per cui il godimento pubblico dei beni culturali ed ambientali è espressione del diritto di cittadinanza europea;
a ripristinare, con il coinvolgimento pieno degli enti territoriali competenti in
ordine alla valorizzazione e gestione dei beni culturali presenti nei territori di riferimento, regole precise ed inderogabili in ordine alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, che garantiscano il mantenimento dell'integrità del patrimonio culturale ed ambientale del Paese di proprietà e il godimento pubblico;
a proporre iniziative normative volte a modificare gli articoli 7 e 8 del provvedimento richiamato, escludendo la possibilità che i beni demaniali e culturali possano essere trasferiti alla costituenda Infastrutture Spa.
(1-00084)
«Titti De Simone, Vendola, Giordano, Bertinotti, Deiana, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Russo Spena, Valpiana».
(19 giugno 2002)