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esemplarmente severi provvedimenti nei confronti, da un lato dell'arbitro della citata partita Livorno-Triestina, che a par legge vigente non avrebbe nemmeno dovuto fischiare il calcio d'inizio prima che venisse tolto ogni striscione inneggiante alla violenza o comunque apologetico di reato, dall'altro verso la squadra ospitante e perciò oggettivamente responsabile;
in occasione dell'incontro di calcio Livorno-Triestina di domenica 3 marzo 2002, dal settore dei popolari è stato esibito uno striscione gravemente offensivo della memoria storica del popolo italiano e, più in generale, della dignità umana, nonché configurante apologia di reato «Tito ce l'ha insegnato, la foiba non è reato»;
tale striscione è rimasto esposto per tutta la durata dell'incontro;
con apprezzabile tempestività il Sindaco di Livorno ha fatto giungere un messaggio di scuse al Sindaco di Trieste, che correttamente le aveva reclamate;
stando alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal questore di Livorno, sedicenti tifosi triestini sarebbero entrati nello stadio con uno striscione recante un motto fascista e magliette raffiguranti «la testa del duce», là dove i sedicenti tifosi di parte opposta avrebbero esposto, tra gli altri simboli politici, l'immagine di Stalin -:
quali, esemplarmente severi, provvedimenti intenda assumere il Ministro dell'interno nei confronti del questore di Livorno e dei responsabili incaricati ai fatti riportati e da loro stessi confermati;
quali passi intenda intraprendere il Governo per sollecitare le competenti autorità preposte ad assumere ci si augura
quali misure intenda adottare il Governo per finalmente arginare con fermezza concreta la vergognosa deriva di parte minoritaria tuttavia non insignificante del tifo calcistico organizzato verso forme meschine e inaccettabili di intolleranza razziale, etnica, politica o dettate dal malinteso amore di campanile non altrimenti riconoscendo plausibile per i contribuenti l'oneroso dispiego di forze dell'ordine negli stadi.
(4-02408)